Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 57 Definizione

Nell'ambito dei sistemi territoriali precedentemente descritti e disciplinati e con particolare riferimento alle loro porzioni destinate a prevalente o esclusiva funzione agricola, si individuano i seguenti sub-sistemi che individuano aree assoggettabili a disciplina omogenea di progetto in sede di Piano Strutturale. In tutti i sub-sistemi opera comunque la disciplina generale contenuta nel presente capitolo. Tale disciplina trova dettaglio e limite nelle norme specifiche di ciascun sub-sistema.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11