Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 34 Le case coloniche, gli opifici, gli edifici per la trasformazione dei prodotti agricoli

Le case coloniche di tipologia tradizionale e gli edifici speciali per la produzione e lavorazione dei prodotti agricoli rappresentano un patrimonio collettivo di valori civili e culturali oltre che economico.

Sono quindi da prevedere nel Regolamento urbanistico interventi di recupero nel rispetto dei caratteri tipologici con regole poco rigide ma efficaci ed eventuali sistemi di finanziamento che sostengano la tendenza al riuso già in atto.

Nuovi aumenti volumetrici possono essere ammessi in relazione ai caratteri tipologici e al valore dell'edificio per adeguamenti igienico-sanitari, per migliorare le condizioni di abitabilità degli immobili, per rispondere alla domanda delle famiglie legata alle esigenze di convivenza e di evoluzione del nucleo familiare.

Per gli edifici rurali di maggiore pregio si prevedono interventi di recupero e restauro con il mantenimento e la conservazione dell'impianto tipologico e dei materiali tradizionali. Sono vietate sostanziali modifiche dei corpi di fabbrica e delle coperture e per la sostituzione e il ripristino delle parti danneggiate sono da utilizzare le stesse tecniche costruttive ed i materiali utilizzati tradizionalmente.

Si tenda generalmente alla salvaguardia dei prospetti originali, così da evitare:

  • * nuovi dimensionamenti delle aperture esistenti;
  • * realizzazione di aperture non consone all'organizzazione complessiva delle facciate;
  • * demolizione di elementi architettonici rilevanti quali archi, piattabande e mandolati;
  • * divisione delle corti comuni;
  • * inserimento di scale esterne per l'eccessiva suddivisione in più unità immobiliari.

Negli interventi di recupero particolare attenzione deve essere posta al rilievo dell'edificio in modo che siano segnalati ed evidenziati:

  • * gli elementi architettonici qualificanti e caratterizzanti la struttura edilizia,
  • * le forme di degrado tipologico esistenti e le eventuali superfetazioni, anche consolidate con il condono edilizio (vedi ad esempio tettoie e volumi esterni precari, infissi in alluminio e plastica, tubazioni esterne, intonaci in cemento o al quarzo, rivestimenti esterni in pietra o in cotto). In questo caso è da prevedere nelle regole la possibilità di accorpare volumi secondari al principale e di integrare nella tipologia gli interventi non congruenti con la demolizione e il recupero dei volumi precari.
  • * le forme di degrado fisico (vedi ad esempio l'umidità ascendente dalle murature, il deterioramento delle strutture orizzontali, la fessurazione delle strutture verticali), così da promuovere azioni di risanamento e restauro associate al riutilizzo dell'immobile.
Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11