Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 33 Le ville, le fattorie, i castelli

Rappresentano elementi di valore storico-architettonico, ma anche di riferimento e di organizzazione territoriale sia per le varie funzioni che per il ruolo di governo svolto in un ambito particolare.

Sono quindi soggetti ad interventi di restauro, recupero e salvaguardia tesi al mantenimento ed alla conservazione dell'impianto architettonico, dei materiali e delle tecniche costruttive originali, nonché alla conservazione dei manufatti e delle sistemazioni esterne, quali giardini e parchi, per i quali non è consentita la trasformazione, il ridisegno degli ambienti, la demolizione e sostituzione delle sistemazioni collegate, come muri a retta, di cinta, terrazzamenti, viali alberati o di accesso.

Per promuovere la conoscenza dei luoghi e dei complessi di pregio, e per la loro migliore conservazione e valorizzazione è favorita la creazione di percorsi di visita che consentano la promozione di itinerari e circuiti tematici anche attraverso la valorizzazione della sentieristica, molto diffusa sul territorio.

Potranno essere individuate, nei diversi edifici e a seconda delle caratteristiche dei contesti, funzioni, integrative a quelle residenziali, di tipo scientifico, didattico, ricreativo e culturale, ricettivo e per la migliore fruizione turistica dei luoghi.

Sugli edifici sono vietati gli interventi di trasformazione che alterino l'architettura, la tipologia, le tecnologie edilizie ed i materiali originari.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11