Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 21 Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Sino a quando non saranno state definite le aree di salvaguardia ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del D.lgs 152/99, si applicano ai punti di captazione e di derivazione le salvaguardie di cui al comma 4 e al comma 7 del medesimo articolo.

Sul territorio comunale sono individuate le seguenti aree caratterizzate dalla presenza di prese per acquedotto pubblico per le quali si rende necessario definire adeguate fasce di protezione:

  • - Sorgenti di Prombialla - l'area di protezione è estesa ai bacini idrografico dei Fossi Rupina, Selva, Montepiani;
  • - Campo pozzi di Selvascura - l'area di protezione è estesa al fondovalle del Torrente Ombrone, dalla confluenza con il Torrente Piestro sino alla confluenza con il Torrente Vincio di Brandeglio;
  • - Campo pozzi di Pontelungo - Bargi - la zona di protezione è estesa al fondovalle del Torrente Ombrone, dalla confluenza con il Torrente Vincio di Montagnana sino al comparto compreso fra Via dei Bargi, l'autostrada Firenze - Mare e il raccordo autostradale di Pistoia;
  • - Campo pozzi del Fiume Reno - l'area di protezione è estesa al fondovalle del Fiume Reno dall'abitato di Le Piastre sino a Pontepetri.

Tali aree sono cartografate nella Tav.20 - Carta delle emergenze naturali.

I progetti e gli interventi di qualsiasi natura ricadenti all'interno di dette aree dovranno essere corredati da appositi studi geologici e idrogeologici tesi a garantire la tutela della risorsa idrica.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11