Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 18 Corsi d'acqua demaniali

A tutti i corsi d'acqua demaniali si applicano le disposizioni di cui all'art. 96, punto f) del R.D. 523/1904 con la prescrizioni che il limite di mt. 10 per le costruzioni e gli scavi si misura dal piede esterno degli argini oppure dal ciglio di sponda nel caso di corso d'acqua non arginato.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11