Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 17 Prescrizioni di salvaguardia per Interventi Edilizi e urbanistici

Sino all'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, che dovrà recepire gli approfondimenti derivati da studi idraulici specifici, si individuano le seguenti prescrizioni

All'interno delle aree ricadenti in classe di pericolosità 3 valgono le seguenti prescrizioni:

  • * qualsiasi intervento deve salvaguardare la rete idraulica che insiste nell'area, devono essere mantenute le aree di accumulo delle sezioni dei fossi presenti, non devono essere introdotti restringimenti di sezioni negli attraversamenti stradali;
  • * nel caso di interventi insediativi rilevanti il progetto delle opere di urbanizzazione deve comprendere anche la rete di smaltimento delle acque superficiali e garantire anche che non siano aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle; nel caso in cui i collettori a valle non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata liquida il progetto di urbanizzazione deve contenere anche la previsione delle opere di mitigazione degli effetti;
  • * deve essere garantita la sorveglianza sulla rete idraulica secondaria tramite opportuni regolamenti per garantire l'efficienza della rete stessa, la ordinaria manutenzione da parte dei frontisti e proprietari, il rilievo delle eventuali modifiche ai tracciati ed alle sezioni.

All'interno delle aree ricadenti in classe di pericolosità 3.2, interessate da fenomeni di ristagno delle acque valgono le seguenti prescrizioni:

  • - i progetti di insediamento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti dovranno essere corredati da opportuni progetti di attenuazione del rischio di ristagno attualmente rilevato, le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche gli interventi di sistemazione della rete di drenaggio superficiale senza che questo comporti aggravi alle aree poste più a valle. All'interno dell'area di intervento la disponibilità di accumulo delle acque di ruscellamento e ristagno alterata dal nuovo insediamento dovrà essere recuperata in considerazione dei nuovi volumi realizzati e delle nuove superfici impermeabilizzate. Il progetto di sistemazione dei terreni e del reticolo idraulico deve seguire, se possibile ed in attesa di più precise indicazioni, gli indirizzi richiamati all'Art. 13;
  • - verifica che le quote assolute di progetto del piano di calpestio siano adeguate alla situazione morfologica locale in un intorno significativo dell'area, facendo riferimento ai tiranti d'acqua attesi nell'area;
  • - i locali interrati non possono essere realizzati nelle aree classificate C nella Carta delle aree allagate (Tav. 08);
  • - i locali seminterrati sono consentiti nelle aree classificate B nella carta delle aree allagate (Tav. 08) alle seguenti condizioni:
    1. a. i seminterrati devono essere realizzati fuori terra per almeno il 50% dell'altezza utile;
    2. b. deve essere verificato, per i locali seminterrati dotati di scarichi, che le quote assolute siano idonee allo smaltimento delle acque tramite fognatura a gravità;
    3. c. deve essere realizzato un sistema di difesa dei locali seminterrati dall'ingresso di acque di ristagno o correnti tramite opportune tecniche di impermeabilizzazione, il progetto degli accessi e delle aperture deve prevedere quote superiori al tirante riscontrato nell'area, considerando un franco di sicurezza. Eventuali finestrature devono essere dotate di sufficiente tenuta stagna per garantire l'incolumità delle persone e la riduzione del danno. Il regolamento urbanistico preciserà le specifiche tecniche per la realizzazione in sicurezza degli impianti elettrici e tecnologici.
  • - Sono vietati, di norma, rialzamenti del terreno; le sistemazioni agrarie e le sistemazioni esterne dei lotti in edificazione dovranno mantenere le quote di campagna preesistenti salvo modesti lavori di regolarizzazione delle superfici riferibili alle tradizionali lavorazioni agricole, nel caso essi avvengano è obbligo compensare i volumi sottratti alla libera esondazione delle acque come prescrive sia la norma 6 del D.P.C.M.5.11.1999, che la D.C.R. 12/2000 artt. 78 e 79.

All'interno delle aree ricadenti in classe di pericolosità 3.3, interessate da fenomeni di ristagno o tracimazione delle acque valgono le seguenti prescrizioni:

  • - In queste aree sono vietate sia le nuove costruzioni sia la realizzazione di locali interrati o seminterrati. Sul patrimonio immobiliare esistente alla data di adozione delle presenti norme, sono consentitti gli interventi edilizi fino alla lettera "D" dell'art. 31 della legge 457/78. Tuttavia, qualora siano presenti locali interrati e seminterrati, essi non potranno essere destinati ad uso abitativo né allo svolgimento di attività produttive. Sono altresì ammessi limitati ampliamenti "una tantum" sulla superficie coperta che non superino il 10% nel caso di abitazioni e il 5% nel caso di annessi agricoli. È inoltre ammessa la demolizione e la successiva ricostruzione degli immobili per i quali è stata rilasciata la concessione a sanatoria ai sensi della legge 47/85, capo IV, nei soli casi in cui sia verificata la necessità di tale intervento ai fini del miglioramento tipologico del manufatto e del suo inserimento nel contesto ambientale. Sono vietati, di norma, i rialzamenti di terreno; le sistemazioni agrarie e quelle comunque esterne agli edifici dovranno mantenere le quote di campagna preesistenti salvo modesti lavori di regolarizzazione delle superfici riferibili alle tradizionali lavorazioni agricole.
  • - Qualsiasi intervento deve salvaguardare la rete idraulica che insiste nell'area, devono essere mantenute le aree di accumulo delle sezioni dei fossi presenti, non devono essere introdotti restringimenti di sezioni negli attraversamenti stradali.
Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11