Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 15 Salvaguardia del rischio per fattori idraulici

In mancanza di studi idraulici e fino alla loro definizione vengono applicate le disposizioni previste dalla Deliberazione Consiglio regione Toscana n. 12 del 25 gennaio 2001 (art. 11 L.R. 5/95) relative a:

  1. Salvaguardie per l'ambito A1 di cui all'art.75 - 79
  2. Salvaguardie per l'ambito A2 di cui all'art.76 - 79
  3. Salvaguardie per l'ambito B di cui all'art. 77 - 79
  4. Salvaguardie per la riduzione dell'impermeabilizzazione di cui all'art. 78
Ultima modifica 17.03.2022 - 11:11