Art. 73 D13.1 aree ed attrezzature per la balneazione

Sono ammesse tutte le attività di servizio alla balneazione così come disciplinate all'art. 69 della L.R. 42/2000 e ss.mm.ii. e dal relativo regolamento di attuazione.

Se non specificamente stabilito per ciascuna struttura dal vigente Piano Particolareggiato della Costa Urbana e del Promontorio del Falcone (di cui alla scheda PV n.7), per le strutture esistenti sono ammessi interventi di sostituzione edilizia. Si dovranno comunque impiegare materiali e soluzioni in sintonia con le tipologie previste dal suddetto PP e con il contesto marino.

D13.2 insediamento turistico-residenziale

(disciplinato al successivo art. 83)