Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 85 Infrastrutture per la sosta, parcheggi privati

Per spazi di parcheggio privati si intendono gli spazi necessari alla sosta dei veicoli e le autorimesse di pertinenza delle costruzioni e degli impianti produttivi, di cui all'art. 2 comma 2 della L. 122/1989.

Tali spazi devono essere reperiti di norma in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc. di costruzione, per interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia. Per gli interventi di nuova costruzione si dovranno comunque garantire due stalli auto per ciascuna nuova unità immobiliare ad uso residenziale.

E' comunque demandata al Regolamento Edilizio la regolamentazione per il dimensionamento e la localizzazione di tali spazi in relazione alle diverse funzioni insediate, in coerenza con le presenti norme.

Tali parcheggi sono riservati al servizio di singoli edifici, in ordine alle specifiche esigenze di sosta individuali o ad uso comune; fanno parte dell'area di pertinenza dei singoli edifici o complessi edilizi dei quali sono pertinenza e devono essere progettati e realizzati nell'ambito di ciascun intervento nella misura prescritta dal presente Regolamento urbanistico, o, ove non indicato, nelle misure minime definite dalle leggi vigenti; restano per sempre vincolati nella destinazione d'uso e non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare o edilizia alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

Essi devono essere ricavati nelle costruzioni con indicazione dei locali destinati a tale uso o nell'area scoperta di pertinenza dell'intervento, o in aree pubbliche o private concesse in uso, non necessariamente limitrofe, opportunamente indicati con apposita segnaletica;

Tali parcheggi possono essere coperti, anche al fine di ospitare impianti fotovoltaici, senza che ciò comporti superficie coperta. Per le costruzioni esistenti è sempre ammessa la realizzazione di autorimesse e spazi da asservire a parcheggio pertinenziale, da ricavare in superficie o a livello interrato, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 34 e delle seguenti condizioni:

  • nel caso di proprietà condominiale la costruzione del parcheggio privato dovrà avvenire contemporaneamente per tutti gli alloggi che compongono l'immobile con conseguente redazione di un progetto unitario;
  • nel caso in cui siano già presenti parcheggi privati per una parte di unità residenziali, il progetto unitario dovrà prevedere l'uniformità dei caratteri architettonici e morfologici;
  • nel caso di box auto esistenti riconoscibili come manufatti precari, ancorché autorizzati o condonati, l'intervento è assentibile a condizione che il progetto unitario preveda la loro demolizione e ricostruzione.

Art. 86 Parcheggi pubblici e di uso pubblico (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. d)

Tali parcheggi devono essere considerati parcheggi pubblici ai sensi dell'art. 3, lettera d, del D.M. 1444/68 e concorrono alla dotazione degli standard prescritti dal suddetto articolo.

Lo standard deve essere realizzato integralmente negli interventi considerati di espansione e nella misura del 50% negli interventi assimilati ad aree di saturazione, così come meglio specificato nelle singole schede del presente RU relative alle Aree di Trasformazione.

Tali parcheggi possono essere realizzati su aree pubbliche o private di uso pubblico, a cura del Comune o di altro soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche nonché a cura dei soggetti privati attuatori di nuovi interventi edificatori.

Al fine di assicurare la quota di suolo permeabile prescritta dalla normativa vigente la pavimentazione degli spazi di parcheggio all'aperto sarà di norma di tipo filtrante; gli stalli dovranno essere ombreggiati con alberature di alto fusto in misura adeguata da collocare anche lungo il perimetro dell'area a parcheggio.

In relazione alla funzione cui assolvono in via prevalente, il presente RU individua le seguenti tipologie di parcheggi pubblici e di uso pubblico.

P1 parcheggio pubblico di interscambio

Si tratta di parcheggi pubblici la cui regolamentazione dovrà essere finalizzata a favorire l'interscambio della domanda con i servizi di trasporto pubblico. A tal fine in tali aree è ammessa la realizzazione di terminal bus, nonché tutte le dotazioni di servizio per l'accoglienza dell'utenza (quali pensiline, biglietterie, servizi igienici, punti informazione turistica, strutture per noleggio biciclette, punto ristoro, ecc.). Ad integrazione delle dotazioni di servizio è inoltre ammissibile la realizzazione di piccoli servizi commerciali (entro il limite degli esercizi di vicinato).

P2 parcheggio pubblico di destinazione ai servizi e alle attrezzature urbane

Si tratta di parcheggi pubblici la cui regolamentazione dovrà essere finalizzata ad assicurare un idoneo livello di rotazione della domanda di sosta congruente con i tempi medi richiesti per l'utilizzazione dei servizi e delle attrezzature di riferimento. Sono ammessi comunque servizi complementari per l'utenza (quali pensiline, servizi igienici, ecc.) nonché quelli necessari alla sosta camper.

P3 parcheggio pubblico a servizio della residenza

Si tratta di parcheggi pubblici la cui regolamentazione dovrà essere finalizzata a favorire la sosta dei residenti.

P4 parcheggio di servizio alle attività commerciali e industriali

Si tratta di parcheggi pubblici e privati di uso pubblico la cui regolamentazione dovrà garantire un idoneo livello di rotazione della domanda occasionale, mentre per gli addetti alle attività commerciali e industriali dovranno essere consentiti tempi di durata della sosta congrui con l'arco orario di lavoro.

Art. 87 Parcheggi pubblici e privati per le attivitĂ  commerciali

Le dotazioni obbligatorie di parcheggio per gli esercizi commerciali sono definite dagli artt. 27, 28,29 e 30 del regolamento 15R/2009, come segue, fermo restando che, nel caso di ampliamenti, i parcheggi sono dimensionati in ordine alla superficie di vendita in ampliamento:

  • parcheggi pubblici, di cui al D.M. n. 1444/68, art. 5: "... a ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento devono corrispondere 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà da adibire a parcheggio", dovuti per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, nei casi e secondo le specifiche previsioni di ambito e/o di zona speciale;
  • parcheggi privati per la sosta stanziale di cui all'art. 2 comma 2 della L. 122/1989: "... appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione", dovuti per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia. I parcheggi per la sosta stanziale non sono dovuti per nuovi esercizi derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti, fatte salve le verifiche prescritte dalle singole norme di zona. Ai fini del calcolo delle superfici di parcheggio per la sosta stanziale, in tutti gli esercizi commerciali, indipendentemente dalla loro tipologia, verrà considerata un'altezza virtuale di 3,50 ml, ovvero l'altezza effettiva se inferiore. Per parcheggi per la sosta stanziale si intendono anche quelli per la sosta temporanea e dei mezzi per la movimentazione delle merci. Tale quota deve essere considerata aggiuntiva a quella dovuta ai sensi della L 122/1989. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private, tranne che per gli esercizi di vicinato, per i quali i relativi parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali; i suddetti parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità immobiliare o edilizia di cui sono pertinenza; possono essere localizzati anche in altra area, purché in un ragionevole raggio, e purché tale area venga permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale.
  • parcheggi privati per la sosta di relazione, di cui agli articoli 28, 29 e 30 del Regolamento 15R/2009, dovuti per nuovi esercizi commerciali risultanti da nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia. I parcheggi per la sosta di relazione non sono dovuti per nuovi esercizi derivanti da altri interventi edilizi su di immobili esistenti, fatte salve le verifiche prescritte dalle singole norme di zona. Le soglie dimensionali sono di volta in volta specificate nel prosieguo del presente articolo. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati in edifici privati o loro aree di pertinenza. E' ammessa, tuttavia, dietro motivata dimostrazione dell'impossibilità del loro reperimento, totale o parziale, entro l'edificio o la pertinenza, la loro realizzazione in altre aree o edifici purché ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e che siano a una distanza idonea a garantire un rapido collegamento con l'esercizio commerciale. In tali casi, gli obblighi sono contenuti in apposita convenzione. Il numero dei posti auto effettivi ricavati all'interno di tali parcheggi non può essere inferiore a 1 posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio, limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita.

Nel caso di grandi parcheggi sono comunque da preferire soluzioni interrate e/o pluripiano che diminuiscono l'estensione della superficie impermeabilizzata, e pertanto contribuiscono al buon uso del suolo.

In tutti i parcheggi devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette, dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  • parcheggi a servizio degli esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto;
  • parcheggi a servizio di medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto;
  • parcheggi a servizio di grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 10 posti auto.

In tutti i parcheggi devono essere previsti appositi spazi per la sosta di moto e ciclomotori; tali spazi saranno dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  • parcheggi a servizio degli esercizi di vicinato: almeno 1 posto motoveicolo ogni posto auto;
  • parcheggi a servizio di medie strutture di vendita: almeno 1 posto motoveicolo ogni 2 posti auto;
  • parcheggi a servizio di grandi strutture di vendita: almeno 1 posto motoveicolo ogni 4 posti auto.

Ai fini della dotazione di parcheggi sono equiparati agli esercizi commerciali i luoghi di intrattenimento con capienza superiore a 200 persone

Art. 88 regole per le infrastrutture, le attrezzature, servizi e spazi pubblici o di uso pubblico di livello locale e di interesse generale e collettivo - aree per spazi pubblici o riservati alle attivitĂ  collettive, a verde pubblico o a parcheggio, comprensivi delle aree per urbanizzazione primaria e delle aree per urbanizzazione secondaria e delle dotazioni urbane

In riferimento al DPRGR 9 febbraio 2007, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti", sono definiti componenti essenziali della qualità degli insediamenti:

  1. a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 37, comma 5 della LR 1/2005;
  2. b) le opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque;
  3. c) gli impianti di smaltimento delle acque reflue;
  4. d) le opere e le attrezzature necessarie alla messa in sicurezza della viabilità esistente ivi compresi gli impianti in sede stabile per il monitoraggio del traffico e per l'abbattimento dell'inquinamento acustico;
  5. e) le scale mobili, gli ascensori, le altre opere o infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità territoriale o urbana e per l'interscambio con la rete del trasporto pubblico locale;
  6. f) i sistemi di trasporto in sede propria ed il complesso delle infrastrutture e dei sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci;
  7. g) i sistemi di informazione per migliorare l'accessibilità ai servizi, quali punti di informazione per il pubblico, installazioni urbane con pianta della città, stradario con la localizzazione dei principali servizi.

L'urbanizzazione primaria consiste in un complesso sistematico e coordinato di opere intese a conferire ad una porzione di territorio i requisiti indispensabili per l'insediamento di funzioni urbane.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 37 della Lr 1/2005, sono opere di urbanizzazione primaria:

  1. a) strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili;
  2. b) spazi di sosta o di parcheggio;
  3. c) fognature;
  4. d) rete idrica;
  5. e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
  6. f) pubblica illuminazione;
  7. g) spazi di verde attrezzato.

Vi si intendono compresi:

  • gli impianti di depurazione e le vasche di laminazione e vasche di prima pioggia se a servizio dell'intero insediamento e ubicate in area pubblica;
  • gli allacciamenti ai pubblici servizi e alla pubblica viabilità a servizio degli insediamenti, anche se ricadenti al di fuori dell'area d'intervento;
  • le reti infrastrutturali per le telecomunicazioni ed informatiche (quali le polifere per il cablaggio e la posa di fibre ottiche e simili) e l'installazione di cavidotti per reti di telecomunicazione altre opere strettamente connesse e necessarie alla funzionalità dell'insediamento, anche in relazione alle particolari caratteristiche del contesto ambientale e da definire in sede di piano attuativo e relativa convenzione.

Le opere di urbanizzazione primaria devono essere realizzate di norma a cura e spese del soggetto attuatore del Piano attuativo o del titolare del permesso di costruire, a scomputo totale e/o parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, ferma restando la cessione gratuita delle aree; in tal caso, le opere rientrano nella definizione contenuta nell'art. 32, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006 (lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati) e, per la loro realizzazione, si applicano le norme e le procedure stabilite dallo stesso D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

E' comunque facoltà del Comune optare per il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria, qualora ciò favorisca una più efficace attuazione delle opere e comunque procedere in ogni tempo autonomamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

Ove l'urbanizzazione primaria sia attuata per iniziativa privata, le obbligazioni del privato in ordine alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle sistemazioni sono stabilite da specifiche convenzioni.

L'urbanizzazione secondaria consiste in un complesso sistematico e coordinato di opere intese a dotare un'area urbanizzata dei servizi necessari per la vita di quartiere, nonché a realizzare l'adeguamento qualitativo degli stessi.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 37 della Lr 1/2005, sono opere di urbanizzazione secondaria:

  1. a) asili nido e scuole materne;
  2. b) scuole dell'obbligo;
  3. c) mercati di quartiere;
  4. d) uffici comunali;
  5. e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
  6. f) impianti sportivi di quartiere
  7. g) centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani;
  8. h) impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  9. i) aree verdi di quartiere;
  10. l) strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva.

La realizzazione delle attrezzature che costituiscono opere di urbanizzazione secondaria può essere effettuata:

  • dal Comune o da altri enti pubblici;
  • da parte dei soggetti privati proprietari delle aree, i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i tempi stabiliti dal Comune nonché a garantire la fruibilità delle opere da parte dell'intera collettività a condizioni omologhe a quelle praticate dai soggetti pubblici gestori diretti.

In tal caso dette opere rientrano nella definizione contenuta nell'art. 32, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006 (lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati) e, per la loro realizzazione, si applicano le norme e le procedure stabilite dallo stesso Codice dei contratti pubblici.

Qualora il Comune ne ravvisi le condizioni, è ammissibile la monetizzazione dei parcheggi e del verde pubblico, o la loro realizzazione in aree contigue al lotto di intervento, o in altra area individuata dall'Amministrazione Comunale, purché sia dimostrata la disponibilità di tali aree, e a condizione che esse vengano cedute al patrimonio pubblico.

Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Comune può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel presente Regolamento urbanistico, purché siano assicurate le dotazioni minime stabilite dal D.M. 1444/1968.

Il presente RU contiene il censimento degli standard esistenti e di progetto, rappresentati su tavola 7, in scala 1:5.000, e tramite tabelle nella Relazione.

Art. 89 Infrastrutture per la mobilitĂ 

Il presente Regolamento urbanistico individua nella tav. 2 le aree pubbliche, di uso pubblico o a destinazione pubblica, che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare interscambi ed interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati.

Viabilità urbana ed extraurbana

Il presente RU contiene nel DOSSIER D, denominato Sistemi della mobilità urbana e rete ciclabile extraurbana, l'individuazione della viabilità urbana esistente, i relativi livelli di criticità nonché gli interventi di adeguamento al fine di garantirne un maggior livello di sicurezza e funzionalità.

Nel DOSSIER D è individuato, inoltre, il sistema della rete delle piste ciclabili con funzione di collegamento alla scala territoriale, che i singoli Comuni potranno sottoporre a verifica progettuale di dettaglio ai fini della relativa attuazione.

Gli interventi di manutenzione, di modificazione e adeguamento dei tracciati stradali sono riservati al Comune e agli Enti istituzionalmente competenti, e sono comunque ammissibili senza che ciò comporti variante al presente RU, purché non si comprometta la conservazione e la tutela dei beni territoriali del sistema insediativo.

Negli interventi di realizzazione di nuova viabilità pubblica o di uso pubblico si dovranno assicurare fasce esterne e parallele alla carreggiata stradale per l'alloggiamento dei sottoservizi a rete, salvo dimostrata impossibilità tecnica.

Nella tavola 10 del PS d'Area e nella tavola 6 del presente RU sono rappresentate rispettivamente la classificazione della viabilità esistente e le relative fasce di rispetto ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Anche per questi casi gli interventi di manutenzione, modificazione e adeguamento dei tracciati stradali effettuati all'interno delle fasce di rispetto stradale non comportano variante al presente RU.

Il Comune può in ogni tempo procedere alla revisione della suddetta classificazione, ai sensi del Codice del Strada, mediante specifica deliberazione, senza che ciò comporti variante al presente RU.

Quando non siano definite le sedi della nuova viabilità gli elaborati grafici del presente RU individuano i corridoi infrastrutturali che si sovrappongono alle zone destinate ai vari usi previsti.

In essi è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali sulla base di specifici progetti esecutivi che ne stabiliranno la configurazione ed i tracciati definitivi.

Nei corridoi, in attesa dei progetti esecutivi di cui sopra, sono vietate nuove costruzioni e le opere che possono ostacolare la progettazione e l'esecuzione delle opere infrastrutturali.

Per le costruzioni e gli edifici esistenti che ricadono entro i corridoi infrastrutturali, sono ammesse le manutenzioni ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, gli interventi imposti da motivi di sicurezza o necessari per eliminare inquinamenti.

E' altresì ammessa la realizzazione di manufatti precari e comunque rimovibili, di reti tecnologiche, nonché di opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.

Le aree incluse nei corridoi, non occupate da edifici, potranno essere utilizzate in conformità alle destinazioni d'uso delle zone alle quali appartengono, a condizione che ciò non determini ostacolo alla progettazione o alla esecuzione delle opere infrastrutturali.

Una volta definiti ed approvati dalle autorità pubbliche competenti i progetti delle opere infrastrutturali, a queste ultime si applicheranno le norme relative alle fasce di rispetto ai fini della sicurezza previste dalla specifica legislazione di settore.

Le aree ricomprese nei corridoi infrastrutturali individuati negli elaborati del presente RU ed eventualmente non interessate dalle fasce di rispetto di cui sopra, potranno, una volta approvati definitivamente i progetti delle opere, essere utilizzate in conformità alle destinazioni d'uso e alle norme delle zone in cui ricadono.

Limitatamente al Comune di Piombino operano le seguenti regole specifiche:

Con riferimento al corridoio infrastrutturale relativo al prolungamento della SS 398, così come individuato nelle tavole del RU si potrà procedere, qualora necessario, a rettifiche del tracciato in sede di definizione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera senza che ciò costituisca variante. Tali modifiche dovranno comunque risultare compatibili con gli assetti funzionali ed infrastrutturali definiti dal presente RU.

Nelle successive fasi progettuali si dovrà curare particolarmente l’integrazione paesaggistica dell’infrastruttura, con particolare riguardo ai valori identitari ed ecosistemici dei corpi idrici interessati, nonchè le interazioni del nuovo asse stradale con i contigui tessuti urbani, (in particolare quartiere Cotone-Poggetto e comparto Città Futura) anche in relazione alla prevista fascia a verde, con funzione di filtro e di parco urbano lineare, disciplinata all’art. 65 delle presenti NTA.

Ambito ferroviario M1

Negli elaborati grafici del presente RU sono indicati i tracciati ferroviari esistenti e di progetto, le aree e le stazioni ferroviarie.

Queste ultime possono essere utilizzate, oltre che per le funzioni proprie dell'esercizio ferroviario, per le funzioni strettamente collegate con il trasporto delle persone e delle merci.

Gli elaborati grafici del presente RU individuano le parti delle aree ferroviarie esistenti da sottoporre ad interventi di trasformazione e riordino che sono pertanto disciplinate nell'ambito delle specifiche schede di orientamento progettuale relative alle Aree di Trasformazione. Per queste parti delle aree ferroviarie non valgono le disposizioni di cui al precedente comma.

Sono indicate inoltre le distanze di edificabilità dalle linee ferroviarie esistenti e di progetto. Tali distanze potranno essere ridotte, a seguito di autorizzazione dell'amministrazione ferroviaria.

Per i tracciati ferroviari ad esclusivo servizio degli ambiti produttivi e portuali non operano le fasce di rispetto, limitatamente ai binari non direttamente gestiti dalle Ferrovie dello Stato.

IR Impianti per la distribuzione dei carburanti

La realizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione è ammessa nelle specifiche localizzazioni individuate negli elaborati grafici del presente RU, negli ambiti a destinazione produttiva industriale e artigianale nonché, all'esterno dei sistemi insediativi, lungo le principali vie di comunicazione di seguito elencate:

  • Variante Aurelia
  • S.R. e S.S. 398
  • S.P. vecchia Aurelia
  • S.P. 23 bis
  • S.P. della Base Geodetica nel tratto compreso tra Montegemoli e l'ingresso della Centrale Enel.

L'insediamento di tali impianti lungo le suddette vie di comunicazione dovrà comunque risultare compatibile sotto il profilo viabilistico e della sicurezza stradale e non dovrà interessare zone destinate a funzioni residenziali, turistico-ricettive e a parco territoriale.

In tali aree, oltre alle pompe di erogazione, possono essere realizzati locali per il lavaggio e/o ingrassaggio, locali per la vendita al dettaglio (entro il limite degli esercizi di vicinato), locali di ristoro, servizi igienici ed eventuali altri servizi accessori all'impianto così come previsto dalla vigente normativa di settore (LR. 28/2005 e relativo regolamento di attuazione).

In tali aree limitatamente agli ambiti urbani, gli impianti di autolavaggio possono essere realizzati autonomamente e quindi indipendentemente dall'esistenza di impianti per l'erogazione di carburante.

Le nuove strutture dovranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti indici:

  • rapporto di copertura massima: Rc 15 % escluse le pensiline e le tettoie.
  • altezza massima della pensilina: ml. 5.00
  • altezza massima degli altri manufatti: ml: 3.50 fatte salve altezze superiori per i locali destinati ad autofficina, autolavaggio e per locali tecnici in genere.

L'ingresso e l'uscita dell'area di servizio debbono essere distinti e separati.

Art. 90 Verde (Vn)

Il presente RU individua le diverse componenti del sistema del verde, sia ad uso pubblico che ad uso privato, sulla base della funzione cui assolvono tali spazi in via prevalente nonché sulla base dei relativi caratteri ambientali e paesaggistici.

V1 Verde attrezzato (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Si tratta di aree adibite a verde pubblico attrezzate nelle quali possono essere installate:

  • infrastrutture per attività ludico-ricreative legate al tempo libero;
  • allestimenti per spettacoli all'aperto e manifestazioni;
  • infrastruttura per animali domestici;
  • percorsi pedonali e ciclabili.

Sono soggette a progettazione di norma pubblica; in caso di progettazione e realizzazione da parte privata, i requisiti dimensionali e qualitativi degli interventi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

V1e Verde attrezzato di valore ecologico e naturale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Si tratta delle aree individuate dal Piano Strutturale d'Area, nelle tavole 9, tra i beni territoriali del sistema insediativo per i quali si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità.

Per queste aree vale quanto stabilito al precedente art. 41 per i beni territoriali del sistema insediativo.

V2 Verde attrezzato e infrastrutture per attività sportive di interesse urbano e di quartiere (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Si tratta degli spazi e delle infrastrutture pubbliche destinate alla pratica delle attività sportive ed ai servizi connessi.

Sono ammessi tutti gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti nonché interventi di nuova edificazione nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.

Tra i servizi connessi e complementari alle infrastrutture sportive sono ammissibili servizi di ristoro e di accoglienza nonché attività commerciali entro i limiti degli esercizi di vicinato.

V3 Aree verdi allo stato naturale

Si tratta di aree verdi marginali e agricole residuali presenti ai margini del centro abitato

caratterizzate da naturalità che assolvono a funzione di filtro rispetto all'edificato urbano e tra ambiti a diversa specializzazione funzionale.

Per tali aree si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità.

Sono, pertanto, ammessi esclusivamente interventi di manutenzione o di nuova realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili.

V4 Orti urbani

Comprendono aree di proprietà pubblica o privata destinate ad attività orticole non professionali, costituenti attrezzature urbane.

In tali zone è fatto divieto assoluto di frazionamento dei fondi; lo strumento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata al quale è assoggettata l'attuazione della zona, stabilirà la suddivisione in orti senza che ciò determini frazionamento della proprietà. Qualora si tratti di aree pubbliche ciascun orto é concesso all'uso per il periodo di tempo determinato dalla convenzione regolante l'attuazione della zona.

All'interno della zona è vietata la costruzione di manufatti precari; é ammesso un capanno per ogni orto, con le dimensioni di seguito precisate. I capanni dovranno uniformarsi a uno o più tipi da definire in sede di pianificazione attuativa e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • superficie massima del capanno: 9 mq
  • altezza massima del capanno: 2,20 m
  • distanza minima dalle strade carrabili principali: 5 m
  • distanza minima dai corsi d'acqua: 10 m
  • distanza minima dagli edifici: 20 m
  • recinzioni con siepi di essenze locali ai margini della zona e tra i singoli lotti

Le presenti disposizioni valgono anche per aree di orti esistenti.

In ogni tempo il Comune, su iniziativa dei privati, può prevedere nuove zone di orti urbani, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nelle zone agricole E1 adiacenti ai sistemi insediativi.

V5 Verde di connettività urbana (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Si tratta di aree verdi, in prevalenza ad uso pubblico, che assolvono prioritariamente alla funzione di mantenere o stabilire collegamenti ecologici e funzionali fra le aree verdi presenti o previste negli insediamenti urbani. In particolare comprendono:

  • gli spazi verdi adiacenti ai corsi d'acqua, i percorsi pedonali e le piste ciclabili caratterizzati dalla presenza di verde e alberi che costituiscono completamento della rete ecologica territoriale urbana;
  • il verde e le alberature adiacenti alle strade di rilevanza urbana.

Per tali aree si persegue la conservazione dell'assetto esistente ed il mantenimento della funzione di connessione ecologica.

Sono, pertanto, ammessi esclusivamente interventi di manutenzione o di nuova realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e di sistemazione dei corsi d'acqua con tecniche di "ingegneria ambientale, nonché interventi di ripristino ed implementazione del verde.

V5e Costa urbana con funzione di connessione ecologica e naturale

Si tratta delle aree individuate dal Piano Strutturale d'Area nelle tavole 9 tra i beni territoriali del sistema insediativo per i quali si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità.

Per queste aree vale quanto stabilito al precedente art. 41 per i beni territoriali del sistema insediativo.

Vp Verde privato di pregio ambientale e paesaggistico

Le aree di verde privato d'interesse ambientale consistono in giardini, viali, parchi, masse vegetazionali, da conservare.

In esse, la vegetazione esistente sarà mantenuta convenientemente e reintegrata in caso di deterioramento.

Opere murarie come recinzioni, muri a retta, vasche e cisterne, parcheggi pavimentati, scalinate, terrazzamenti, strade e pianali, focolari all'aperto, opere a verde quali l'inserimento di nuove specie e la sostituzione di quelle esistenti, sono comunque ammesse nel rispetto dei caratteri ambientali, paesaggistici, vegetazionali, ed architettonici del complesso di cui costituiscono pertinenza.

In tali aree non sono invece ammessi interventi di nuova edificazione, piscine e campi da tennis.

Il Comune potrà stipulare convenzioni con i proprietari delle aree per la loro conservazione e valorizzazione, attenendosi ai seguenti criteri:

  • classificazione delle specie e delle essenze presenti e di quelle scomparse;
  • mantenimento delle specie naturali significative da un punto di vista paesaggistico e di tradizione;
  • restauro e ripristino delle caratteristiche floristico-vegetazionali e ambientale-paesaggistiche: miglioramento e/o impianto delle aree boschive, dei filari, della vegetazione di contenimento, ecc.;
  • eliminazione delle specie non in armonia con la cultura, la tradizione e il paesaggio;
  • sperimentazione di piantumazione di nuove specie ed essenze compatibili con i fattori climatici, ambientali e paesaggistici della zona;
  • riequilibrio dei rapporti tra aree naturali ed aree antropiche.

Elementi di pregio ambientale

Negli elaborati grafici del presente RU sono individuate le alberature stradali, le alberature isolate o a gruppi che sono poste a segnalazione di siti, di incroci, di crinali, di confini, da sottoporre a tutela e conservazione in quanto di pregio ambientale.

Qualora detti elementi ricadano in aree di proprietà privata su di essi si potrà intervenire previo nulla osta da parte del Comune e ove necessario, delle autorità forestali.

Sono altresì individuati filari alberati di nuova previsione da realizzarsi a cura del Comune, nell'ambito di interventi di sistemazione e/o adeguamento degli spazi pubblici, o da parte di soggetti privati nell'ambito di nuovi interventi di trasformazione e nuova edificazione secondo le specifiche disposizioni contenute nella schede normative di orientamento progettuale che fanno parte integrante del presente Regolamento urbanistico.

Art. 91 Dotazioni urbane di interesse locale (Gn)

Il presente RU individua le diverse tipologie di attrezzature di interesse generale e di interesse comune di livello locale, di cui all'art. 3 del D.M. n. 1444/68.

Per le attrezzature esistenti sono comunque ammessi interventi di adeguamento ed ampliamento, fatte salve le specifiche categorie d'intervento puntualmente individuate per complessi o edifici esistenti di interesse storico-architettonico.

La nuova edificazione, qualora necessaria in relazione al potenziamento e all'adeguamento delle funzioni ospitate è comunque ammessa nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.

Nelle aree libere sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, verde ornamentale e verde attrezzato.

Sono ammessi inoltre servizi connessi e complementari alle funzioni principali quali servizi di ristoro e di accoglienza.

Gli interventi di nuova edificazione, di trasformazione e adeguamento delle attrezzature esistenti dovranno comunque essere orientati ad una corretta integrazione con il contesto edificato, naturale o rurale esistente, valorizzando e tutelando gli elementi di pregio ambientale e paesaggistico, laddove presenti. A tal fine, in sede di attuazione dei singoli interventi, si farà riferimento a quanto stabilito all'art. 35 (regole per la progettazione nei centri abitati) e all'art. 79 (regole per la progettazione edilizia nel territorio rurale) delle presenti norme.

Tali attrezzature si distinguono in:

  1. G1 attività ricreative e culturali locali (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  2. G2 attrezzature e spazi per i culti religiosi (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  3. G3 attrezzature e servizi pubblici e di interesse comune di livello locale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  4. G4 servizi sanitari e assistenziali di interesse locale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  5. G5 attrezzature scolastiche dell'obbligo (D.M. n. 1444/1968, art. 3, lett. a)

Nelle aree comprendenti tali attrezzature il Comune, i soggetti istituzionalmente competenti ed i privati, opereranno per singoli interventi o mediante piano attuativo ai sensi del presenti norme e della specifica normativa di settore.

Art. 92 Attrezzature ed impianti di interesse generale (Fn)

Il presente RU individua le diverse tipologie di attrezzature di interesse generale di livello sovracomunale, di cui all'art. 4 del D.M. n. 1444/68.

Nelle aree, nei complessi e negli immobili destinati ad attrezzature ed impianti d'interesse generale il Comune, i soggetti istituzionalmente competenti ed i privati potranno operare per singoli interventi o mediante piano attuativo ai sensi delle presenti norme e della specifica normativa di settore.

Per le attrezzature esistenti sono comunque ammessi interventi di adeguamento ed ampliamento, fatte salve le specifiche categorie d'intervento puntualmente individuate per complessi o edifici esistenti di interesse storico-architettonico.

La nuova edificazione, qualora necessaria in relazione al potenziamento e all'adeguamento delle funzioni ospitate è comunque ammessa nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.

In relazione a specifici ambiti territoriali ed urbani, oltre alle suddette disposizioni comuni operano disposizioni specifiche di seguito riportate.

F1 attrezzature e servizi pubblici di interesse sovracomunale, musei, centri espositivi, centri culturali e sociali, sale per spettacoli comprese le discoteche

Comprendono immobili, complessi e aree destinati ad attività culturali, museali, espositive, ricreative e sociali; il RU individua inoltre le aree nelle quali è prevista la edificazione di manufatti di analoga destinazione d'uso.

Negli interventi di nuova edificazione, oltre alla dotazione di parcheggi pertinenziali di cui alla L. 122/89, dovrà essere assicurata una superficie di parcheggi pubblici o di uso pubblico nella misura di 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento (slp). Sono ammessi servizi connessi e complementari alle funzioni principali quali servizi di ristoro e di accoglienza.

F2 servizi sanitari e assistenziali di interesse sovracomunale, attrezzature ospedaliere

L'edificazione é vincolata al rispetto delle norme riguardanti l'edilizia ospedaliera e sanitaria, integrate dalla disciplina degli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in zona, come risultanti dagli elaborati grafici del presente RU.

F3 centro fieristico

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

F4 servizi scolastici superiori all'obbligo

Sono ammessi interventi di ampliamento e di adeguamento nonché nuova edificazione, necessari al corretto funzionamento del servizio scolastico di interesse sovracomunale localizzato nel territorio comunale. Gli interventi seguono la normativa vigente in materia.

F5 infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale

Tali zone comprendono i servizi generali, gli impianti tecnologici, gli impianti inerenti le urbanizzazioni a rete ed i servizi tecnici, gli impianti per le aziende di trasporti e di igiene urbana.

Sono ammesse tutte le categorie di intervento, ai fini del loro corretto funzionamento e nel rispetto sia delle normative vigenti di settore che della migliore armonizzazione con il contesto nel quale si trovano.

Nella zona F5 ubicata in loc. Colmata, in prossimità dell'ambito D14.1.1a, è ammessa la realizzazione di un impianto di depurazione funzionale anche ad accogliere ed ospitare gli impianti di trattamento delle acque di falda (TAF) necessarie per la bonifica del SIN.

Tuttavia la localizzazione del suddetto impianto non dovrà interessare aree tutelate ai sensi della lett a) dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/20014 e dovrà essere realizzato nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina del PIT/PPR per le aree tutelate ai sensi della lett c) dello stesso Decreto Legislativo, prevedendo in ogni caso adeguate forme di integrazione paesaggistica.

F6 aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate

Tali zone comprendono le aree e gli impianti di trattamento dei rifiuti civili e industriali di Ischia di Crociano, collocati all'interno della grande zona industriale di Piombino. In coerenza con le previsioni del Piano Provinciale dei Rifiuti sono ammessi tutti gli interventi impiantistici e di nuova edificazione necessari al funzionamento ed al potenziamento della discarica.

Tali zone comprendono altresì le aree destinate ad "isole ecologiche" per il conferimento, la selezione e la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali servizi, oltre che nelle specifiche zone F6 individuate dal presente RU, possono comunque essere collocate, su proposta dei soggetti istituzionalmente competenti e previa valutazione da parte del Comune anche in relazione alle altre funzioni eventualmente presenti, in aree destinate ad attrezzature di interesse generale

F7 aree e attrezzature cimiteriali

Per le dotazioni ed attrezzature esistenti sono ammessi gli interventi di adeguamento e di nuova edificazione ad uso esclusivo del cimitero, fatte salve le specifiche categorie d'intervento individuate negli elaborati grafici del presente RU e disposizioni specifiche di seguito riportate. E' fatto divieto adibire dette zone a deposito o simili usi.

Nelle aree soggette a vincolo di rispetto cimiteriale è vietata di norma la costruzione di qualsiasi manufatto edilizio, ad eccezione di piccole costruzioni per la vendita di fiori e oggetti di arredo funerario, nonché di parcheggi pubblici.

E' ammessa inoltre la copertura di impianti e attrezzature ricreative e sportive esistenti all'interno del vincolo cimiteriale al fine di diminuire i disturbi che essi arrecano al raccoglimento.

E' ammesso altresì l'adeguamento funzionale degli spogliatoi e dei servizi connessi agli impianti esistenti.

Per gli edifici esistenti ricompresi nella fascia di rispetto cimiteriale, fermo restando il rispetto delle specifiche modalità d'intervento previste dalle presenti norme per il tessuto o la zona appartenenza, la dove maggiormente prescrittive, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia r3b, con o senza mutamento delle destinazione d'uso, nonché gli interventi di ampliamento entro il limite del 10% della volumetria esistente.

A seguito dell'esecuzione di ampliamenti dei cimiteri, le fasce di rispetto si applicano a partire dal limite della zona di ampliamento.

F8 spazi di aggregazione per l'intrattenimento temporaneo, gli eventi, le feste

Tali zone sono destinate all'accoglimento di circhi, spettacoli viaggianti, feste popolari, incontri musicali, fiere e alle operazioni di Protezione Civile.

Nelle aree interessate debbono essere assicurati gli impianti igienico-sanitari, di illuminazione notturna, smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, rifornimento idrico.

Può esservi predisposta, inoltre, un'elisuperficie.

Art. 93 Parchi pubblici urbani e territoriali (Fx)

Sono le aree, appositamente perimetrate, che costituiscono parchi territoriali, riserve, aree naturali protette di interesse locale, oasi, soggette a normativa e regolamentazione di settore, pianificate dagli enti competenti istituzionalmente, ove sono ammessi interventi finalizzati a usi culturali, turistici, per lo svago e il tempo libero, per la didattica, sportivi, per eventi, mostre, e dove sono sempre ammesse opere di riqualificazione paesaggistica ed ambientale.

Al fine di salvaguardare l'integrità degli assetti fondiari in queste aree non sono ammessi frazionamenti catastali di terreni che diano luogo a particelle inferiori alle superfici fondiarie minime prescritte dal PTCP o in carenza di questo dalla LR 1/2005, fatti salvi i casi deroga disciplinati al precedente art. 77 per il territorio rurale.

Per ognuna delle aree di seguito elencate valgono le regole specifiche di ogni strumento, piano, programma, atto o regolamento specifico che ne disciplini usi e destinazioni, ai sensi di leggi vigenti in materia.

In assenza di dette regole specifiche, valgono le regole generali per i beni ambientali e paesaggistici contenute nelle presenti Norme.

Fa Parco pubblico territoriale interprovinciale di Montioni

Il Parco di Montioni, istituito nel 1998, si estende per oltre 6.500 ettari ed interessa, in Provincia di Livorno, il territorio comunale di Piombino e di Suvereto. L'ambito del parco è disciplinato, a sensi della normativa di settore vigente, dal relativo Piano del Parco approvato con deliberazione C.P. n. 239 del 19.12.2008 ; il territorio del parco è pertanto sottratto alla pianificazione urbanistica comunale.

Per le aree contigue del Parco, così come rappresentate negli elaborati cartografici del presente RU ed individuate dal Piano Provinciale sopra richiamato, pur operando le destinazioni urbanistiche di sottozona individuate dal presente RU quest'ultimo recepisce la disciplina del Piano Provinciale, a cui pertanto si rinvia.

Fb Parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

Fc Parco pubblico territoriale di Baratti e Populonia

Il Parco Territoriale di Baratti e Populonia, localizzato sulle pendici collinari sopra il golfo di Baratti, rappresenta uno dei contesti più importanti della civiltà etrusca.

Il Parco di estensione pari a circa 185 ettari, si colloca all'interno dell'ANPIL Baratti Populonia che si estende su buona parte del promontorio di Piombino per complessivi 1.284 ettari e in continuità con il SIC-SIR IT 5160009 del Promontorio di Piombino e Monte Massoncello, di estensione pari a 700 ettari.

Il Parco comprende diversi complessi di rilevante interesse archeologico collegati all'antica città etrusca di Populonia (Acropoli, Necropoli, Porto e aree di fusione del ferro), nonché significativi reperti archeologici di epoca romana (Ville Marittime di Poggio al Mulino e Poggio S. Leonardo) e medioevale (Monastero di San Quirico).

L'insieme dei reperti, per vastità territoriale e per ricchezza documentale stratigrafica, costituisce un patrimonio di elevato pregio scientifico collocato peraltro in un contesto ambientale e paesaggistico meritevole della massima tutela.

Nel parco, oltre alle aree dei reperti archeologici, sono compresi anche tratti di litorale, la pineta di Baratti nonché gli ambiti del Podere Casone, il Nucleo Edificato della Torre di Baratti ed il nucleo storico di Populonia posto sulla sommità del promontorio.

Attuazione degli interventi di valorizzazione

Tramite redazione e approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica sono consentiti interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e di salvaguardia delle risorse naturalistiche e storico-archeologiche presenti, con destinazioni funzionali coerenti con la natura e l'utilizzazione del parco archeologico.

Sono ammessi interventi relativi ad attività di ricerca, scavo e quanto altro necessario allo studio ed alla conservazione del patrimonio archeologico, sulla base di progetti redatti dalla Soprintendenza Archeologica o da enti ed istituti da essa autorizzati e/o concessionati.

Sono pertanto consentiti tutti gli interventi tesi a proteggere le aree archeologiche ed a potenziare la loro fruibilità finalizzata al Parco Archeologico; il tessuto connettivo di tali aree sarà costituito dai percorsi esistenti o da quelli di previsione - sia pedonali che carrabili - nonché da aree boscate o costiere di elevato interesse naturalistico che costituiscono un insieme omogeneo da Poggio al Mulino fino a Buca delle Fate.

Per i soli interventi volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico è consentito l'eventuale taglio delle essenze arboree presenti, limitatamente all'area strettamente necessaria e previo parere dell'Amministrazione Provinciale. Qualora nell'area oggetto dell'intervento sussistano emergenze botaniche di particolarissimo rilievo, l'intervento dovrà essere studiato in modo da salvaguardare tali emergenze.

E' inoltre ammessa la realizzazione di eventuali attrezzature e servizi per le funzioni proprie del parco, ad integrazione delle strutture già esistenti.

Per il patrimonio edilizio esistente ed il nucleo storico di Populonia, il Piano attuativo individuerà gli interventi ammissibili e le funzioni compatibili tra quelle residenziali, turistico-ricettive, commerciali (limitatamente ad esercizi di vicinato) e di servizio.

È comunque vietata la realizzazione di nuovi alloggi; la dotazione di posti letto per le attività ricettive ricavabili nel patrimonio edilizio esistente è desumibile dalla dotazione stabilita dal P.S. d'Area per l'UTOE 7.1.

Sul patrimonio edilizio esistente, fino all'approvazione del piano urbanistico attuativo sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il piano attuativo dovrà altresì individuare interventi ed azioni tese alla regolamentazione del traffico automobilistico e della sosta nell'area del parco per l'eliminazione degli attuali fenomeni di congestione, non compatibili con la tutela dei valori ambientali e storico - archeologici di questo territorio, utilizzando a tale fine il parcheggio delle Caldanelle che potrà assumere la funzione di "porta di accesso al parco". Dovranno altresì essere previsti percorsi pedonali e ciclabili distinti dalle sedi stradali e dai parcheggi, per l'accesso al mare ed alle zone archeologiche.

I sentieri saranno realizzati su fondo naturale utilizzando prevalentemente percorsi esistenti e comunque senza operare movimenti di terreno suscettibili di alterare l'ambiente naturale. Lungo i sentieri potranno essere attrezzate piazzole con panchine ed arredi.

Il Piano attuativo potrà estendersi, oltre alla zona Fc del Parco Archeologico:

  • alle contigue aree agricole e boscate (di cui alle sottozone E3, E4), che svolgono funzione di tessuto connettivo tra le diverse aree del parco, oltreché di tutela paesaggistica;
  • allo specchio acqueo del campo boe di cui al precedente art. 75 (sottozona D14.4) per le evidenti connessioni funzionali con l'ambito del parco;
  • al parcheggio delle Caldanelle (sottozona P1) che, come già detto, potrà svolgere funzione di porta di ingresso al parco.

Il piano attuativo dovrà contenere un'apposita "relazione di incidenza" al fine di accertare che l'attuazione degli interventi previsti non pregiudichi l'integrità dei beni e dei valori riconosciuti nel contiguo sito SIR-SIC.

Fd Parco pubblico territoriale del Falcone

Comprende le aree di altissimo pregio ambientale e paesaggistico, caratterizzate da macchia bassa mediterranea, che dal Golfo di Salivoli si spingono fino a Cala Moresca e Spiaggia lunga. L'estremità nord del parco, collocata tra Calamoresca e Spiaggia Lunga, è compresa nel SIC-SIR del Promontorio di Piombino e Monte Massoncello, che si estende su buona parte del promontorio.

L'ambito del Parco territoriale è soggetto alle disposizioni del vigente Piano Particolareggiato della Costa Urbana e del Falcone, di cui alla scheda PV n.07, a cui pertanto si rinvia.

Fe Parco pubblico territoriale della Sterpaia

Il Parco Territoriale della Sterpaia, coincidente con la perimetrazione dell'omonima ANPIL, si estende lungo l'arcata del golfo di Follonica dal pennello Dalmine fino al confine comunale con Follonica, per una estensione complessiva di circa 297 ettari.

Il Parco si compone di due distinte aree:

  • il bosco della Sterpaia, esempio di foresta umida planiziale, relitto dell'antico paesaggio dell'alta Maremma e luogo di rilevante interesse scientifico per lo studio e la documentazione della flora e della fauna in esso associate;
  • la fascia costiera, la cui continuità paesaggistica è interrotta dalla centrale elettrica di Torre del Sale, caratterizzata da un esteso arenile alle cui spalle di collocano un'antica fascia dunale arborata con la presenza di specie quali tamerici, pini marittimi e domestici, nonché una fascia di area umida retrodunale con la tipica vegetazione palustre; la fascia costiera è delimitata a monte dal fosso Cervia ed è attraversata, oltreché dal fiume Cornia, da vari fossi di bonifica. Su di essa insistono emergenze architettoniche di particolare interesse quali Torre del Sale, Torre Mozza e la casa di guardiania di Carbonifera.

Il Parco comprende inoltre le aree agricole che si estendono ad ovest del bosco della Sterpaia.

Nel corso dell'ultimo decennio nel parco sono state realizzate, in forza del previgente Piano Particolareggiato approvato con deliberazione del C.C. n. 138/1999 oggi decaduto, attrezzature di servizio ed infrastrutture che ne garantiscono un'ordinata fruizione, concentrate essenzialmente nel tratto costiero compreso tra Perelli e Torre Mozza, e più precisamente:

  • il sistema dei parcheggi pubblici a servizio degli arenili;
  • le reti idriche e fognarie ;
  • le attrezzature di servizio alla balneazione (gli Ambiti di Servizio ed i chioschi distribuiti lungo la costa);
  • le attrezzature di servizio alla nautica minore collocate nei punti d'ormeggio presenti lungo il fosso Acquaviva, in loc. Perelli, e Valnera, in loc. Carbonifera, che il presente RU disciplina al precedente articolo 75.

Attuazione degli interventi di valorizzazione

Il presente RU conferma le previsioni e l’assetto funzionale del previgente Piano Particolareggiato consentendo, con intervento diretto, gli interventi di adeguamento, completamento e valorizzazione del parco e delle dotazioni di servizio esistenti nel rispetto di quanto di seguito disciplinato.

Più precisamente sono consentiti i seguenti interventi:

  • - completamento delle postazioni di sicurezza/sorveglianza alla balneazione a servizio delle spiagge attrezzate, secondo le tipologie ed il dimensionamento stabiliti dal previgente PP;
  • - realizzazione e adeguamento dei chioschi di servizio alla balneazione e dei blocchi dei servizi igienici pubblici già previsti e localizzati dal previgente PP, secondo le tipologie ed il dimensionamento stabiliti dallo stesso;
  • - interventi di manutenzione, ristrutturazione e sostituzione edilizia con eventuale riorganizzazione funzionale degli Ambiti di Servizio alla balneazione già esistenti, purché non comportino incremento della SLP e dei volumi esistenti;
  • - realizzazione di manufatti stagionali, di superficie massima pari a 9 mq., complementari alle attività di somministrazione già insediate negli Ambiti di Servizio esistenti, da allestire sugli arenili con manufatti leggeri (legno, tela, e altri materiali naturali);
  • - allestimento, previo rilascio delle relative concessioni demaniali, delle spiagge attrezzate già localizzate dal previgente PP e non ancora assegnate;
  • - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo le destinazioni d’uso e le tipologie d’intervento disciplinate dal previgente PP;
  • - interventi preordinati alla messa in sicurezza idraulica, al ripristino e al miglioramento paesaggistico-ambientale, all’incremento della valenza naturalistica ed ecosistemica o per la fruizione didattico-scientifica del parco.

Trattandosi di ambito territoriale interessato dai seguenti vincoli paesaggistici:

  • - D.Lgs. n. 42/2004 art. 136 – DM 250/1962
  • - D.Lgs. n. 42/2004 art 142 c. 1 lett. a (territori costieri)
  • - D.Lgs. n. 42/2004 art 142 c. 1 lett. c (fiumi, torrenti e corsi d’acqua)
  • - D.Lgs. n. 42/2004 art 142 c. 1 lett. g (territori coperti da foreste e da boschi)

gli interventi da realizzare nell’ambito del Parco, dovranno osservare le relative prescrizioni e prescrizioni d’uso stabilite dal PIT/PPR.

In particolare gli interventi dovranno rispondere ai seguenti criteri progettuali e prestazionali:

  • - garantire la conservazione del sistema dunale e retrodunale; a tal fine non è consentita la realizzazione di qualsiasi struttura o manufatto sulla duna mobile e fissa, così come l’apertura di nuovi percorsi di accesso al mare ad esclusione della razionalizzazione dei percorsi esistenti da realizzare secondo le indicazioni del previgente PP, con tecniche e soluzioni ad elevata compatibilità paesaggistica ed ambientale;
  • - tutte le strutture consentite dovranno essere realizzate con materiali naturali ed eco-compatibili (legno, tela, ecc.) preferibilmente su palafitta o comunque rialzati rispetto al piano di calpestio, al fine di non comportare impermeabilizzazione ed artificializzazione del suolo e garantire il ripristino delle condizioni naturali;
  • - tutti gli interventi devono garantire l’uso sostenibile delle risorse naturali ed il mantenimento dei varchi visuali da e verso l’arenile e il mare

Al fine di non incrementare la pressione antropica sulla fascia costiera, il presente RU non ammette la realizzazione di ulteriori aree a parcheggio. Sono inoltre ammessi in ogni tempo, senza che ciò comporti variante al presente RU, modesti adeguamenti dei parcheggi esistenti, qualora ritenuti necessari dal soggetto gestore del parco.

Per la fattibilità geologico-idraulico degli interventi si rimanda all’abaco di cui all’art. 50 delle presenti NTA nonché alle disposizioni di cui alla LR n. 41/2018.

Ff Parco pubblico territoriale Orti Bottagone

Il Parco Territoriale degli Orti Bottagone coincide con la Riserva Provinciale, istituita nel 1998, situata nella fascia costiera orientale di Piombino ; si estende per circa 117 ettari ed insiste sul Sito di importanza regionale (rete natura 2000) e sulla Zona di protezione speciale Padule Orti-Bottagone. L'ambito della Riserva è disciplinato, a sensi della normativa di settore vigente, dal relativo Regolamento Provinciale approvato con deliberazione C.P. n. 41 del 26.3.2008; il territorio del parco è pertanto sottratto alla pianificazione urbanistica comunale.

Per la aree contigue della Riserva, così come individuate dal relativo Regolamento provinciale e rappresentate negli elaborati cartografici del presente RU, pur operando le destinazioni urbanistiche di sottozona individuate dal presente RU, quest'ultimo recepisce la disciplina del Piano Provinciale a cui pertanto si rinvia.

Fg Parco pubblico urbano(D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Le zone di parco pubblico urbano sono costituite da ambiti all'interno o in prossimità degli abitati, riservati ad attività di tempo libero, motorie, ricreative, culturali, sociali o destinati ad assolvere ad una funzione di filtro con valore di mitigazione ambientale e/o paesaggistica e/o di riqualificazione dei luoghi.

Per queste valgono le presenti disposizioni generali e le eventuali disposizioni specifiche contenute nelle schede di orientamento progettuale relative alle Aree di Trasformazione e nelle schede normative relative ai Piani urbanistici attuativi vigenti (pv), qualora tali aree di vi siano ricomprese.

L'attuazione dei parchi urbani avviene mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, o comunque mediante progetti di iniziativa pubblica, nel quale saranno precisati la disposizione e la tipologia e le funzioni dei nuovi fabbricati eventualmente ammessi e gli interventi di recupero delle costruzioni presenti nelle zone di parco urbano.

Il piano attuativo -od il progetto- preciserà gli accessi, i parcheggi, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree di sosta, la vegetazione, i servizi confacenti all'uso del parco stesso.

Per quanto attiene la previsione relativa all’ambito di parco urbano situato in loc. Ischia di Crociano, attualmente occupato da attività di raccolta e smaltimento rifiuti, operano inoltre le seguenti indicazioni specifiche:

  • - É ammesso su tali aree l’esercizio delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti in essere, limitatamente a quanto autorizzato alla data di efficacia del presente strumento urbanistico;
  • - Sono sempre attuabili su tali aree progetti di chiusura e riqualificazione delle discariche esistenti ai sensi della vigente normativa in materia.

Fge Parco pubblico urbano di valore ecologico e naturale

Si tratta delle aree destinate a parco urbano individuate dal Piano Strutturale d'Area nelle tavole 9 tra i beni territoriali del sistema insediativo per i quali si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità. Per queste vale quanto stabilito al precedente art. 41 per i beni territoriali del sistema insediativo.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40