Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 76 Zone agricole: definizione e articolazione

Il presente RU definisce le zone agricole E, articolate in sottozone agricole En, in relazione all'articolazione del sistema del territorio rurale e aperto in subsistemi e all'individuazione dei beni del territorio rurale e aperto quali invarianti strutturali del Piano strutturale vigente, disciplinate nelle Norme, Titolo III Capo I Sezioni I e III della Parte II - Statuto e nelle Norme relative alle Unità territoriali organiche elementari del medesimo Piano.

Le sottozone agricole sono:

  1. E1 area agricola produttiva
  2. E2 area agricola di interesse paesaggistico d'insieme
  3. E2/fl area di pertinenza fluviale, bene del territorio aperto, invariante strutturale PS
  4. E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori
  5. E4 area boscata, bene del territorio aperto, invariante strutturale PS
  6. E5 area umida e palustre, bene del territorio aperto, invariante strutturale PS
  7. E6 area agricola frazionata
  8. E7 area per impianti di acquicoltura e produzione ittica
  9. E8 area per la trasformazione di prodotti agricoli e allevamenti intensivi
  10. E9 area per le colture ortoflorovivaistiche
  11. E10 area destinata ad attività estrattive

Le zone agricole sono componenti di caratterizzazione paesaggistica, come indicato dal PIT/PPR. In relazione ai valori storico culturali ed estetico percettivo indicati dal PIT/PPR per l'ambito di paesaggio 23 della Val di Cornia, si danno le seguenti corrispondenze:

  • le parti del territorio rurale che svolgono un ruolo di integrazione funzionale e sociale con le strutture urbane, che rivestono valore paesaggistico per la configurazione del sito, per il paesaggio agrario, per il rapporto morfologico fra città e territorio rurale corrispondono alle sottozone E1;
  • l'ambito rurale di valore paesaggistico, adiacente ai centri storici e agli aggregati, nel quale si stabiliscono relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale, corrisponde alle sottozone E2, E3, E4.

Le regole dettate per le sottozone E perseguono:

  • nelle sottozone ove prevalgono i valori paesaggistici e naturalistici, la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici, ambientali e naturali del territorio. Ai fini di detti obiettivi sono promosse le attività dell'uomo a condizione che sia garantita la sostenibilità delle azioni di trasformazione del paesaggio e il mantenimento delle risorse essenziali del territorio: aria, terra, acqua. Ogni trasformazione deve garantire la permanenza degli indicatori sensibili all'ambiente, ai valori umani, al benessere collettivo, in grado di apprezzare la qualità ambientale come ragione di insediamento di attività pregiate. Tali indicatori concorrono a determinare il grado di ammissibilità delle trasformazioni del paesaggio;
  • nelle sottozone ove prevalgono le capacità produttive dei suoli, la tutela e la salvaguardia dei valori rurali. Ai fini di detti obiettivi sono promosse le attività agricole esercitate dall'uomo a condizione che sia garantita la sostenibilità delle azioni di trasformazione del paesaggio rurale. Qualunque utilizzazione del territorio rurale deve garantire la salvaguardia della biodiversità; le colture agrarie devono essere condotte nel rispetto dei cicli della natura, con particolare preferenza ai cicli biologici o biodinamici. Agli operatori agricoli spetta il compito prioritario di preservare la risorsa idropotabile sia attraverso nuove tecniche d'irrigazione sia attraverso ordinamenti colturali a bassa esigenza idrica. L'utilizzazione del paesaggio rurale, inoltre, deve rispettare le regole per la salvaguardia da fenomeni di frana, smottamento, alluvione, ristagno, esondazione.

Le suddette corrispondenze permettono di applicare gli obiettivi stabiliti dal comma 13 dell'art.7 dello Statuto/Strategie-Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, per la salvaguardia del mosaico paesaggistico rurale.

Art. 77 Regole generali e comuni per la protezione delle risorse

Le risorse territoriali che costituiscono riferimento per la perimetrazione, per le conseguenti variazioni e per la definizione della disciplina degli assetti edilizi, urbanistici, infrastrutturali e della protezione ambientale e paesaggistica, sono morfologiche, idrogeologiche, vegetazionali, faunistiche, colturali, insediative, fondiarie, infrastrutturali.

Di seguito si elencano le norme di carattere generale e comuni a tutte le sottozone E, salvo se diversamente indicato nelle regole per le specifiche sottozone.

Tali norme devono essere rispettate in tutti i piani, programmi e progetti, generali e di settore, pubblici e privati, e costituiscono riferimento per le politiche di settore e di spesa di autorità, enti e soggetti competenti.

Nelle aree di interesse archeologico individuate negli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico, modificabili in ogni tempo senza che ciò costituisca variante urbanistica, le lavorazioni di profondità superiore a mt. 1,00 possono essere eseguite solo previa comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologica.

Per quanto riguarda i sistemi idrogeopedologici, si stabiliscono le seguenti regole:

  • conservazione del reticolo idrografico e delle opere di bonifica ed in particolare di quelle storiche;
  • realizzazione delle opere spondali con tecniche di ingegneria ambientale;
  • tutela delle aree di ravvenamento delle falde idriche sotterranee e divieto di escavazione in alveo e di riduzione del grado permeabilità del suolo nelle aree di ravvenamento;
  • mantenimento a cielo aperto dei corsi d'acqua e nel corso naturale;
  • regolamentazione dei prelievi in falda e da acque superficiali;
  • mantenimento e, ove necessario, ripristino della vegetazione spondale;
  • difesa delle capacità di autodepurazione dei terreni;
  • divieto di impermeabilizzazione dei suoli, salvo quanto puntualmente specificato dalle presenti norme;
  • esclusione delle escavazioni in zone franose se non per interventi di bonifica;
  • difesa dell'insabbiamento delle foci dei corsi d'acqua;
  • ammissibilità delle immissioni liquide in relazione alla legislazione nazionale e regionale.

Ai fini delle conservazione dei valori ambientali e degli assetti idrogeologici nelle zone agricole non è ammesso:

  • ridurre la consistenza delle formazioni arboree lineari individuate negli elaborati grafici di piano e tutelate dal presente strumento;
  • eliminare qualsiasi manufatto di valore storico e/o culturale;
  • eliminare e asfaltare la viabilità poderale esistente con manto bituminoso tradizionale;
  • diminuire il grado di efficienza idraulica della rete scolante superficiale;
  • eseguire opere di sistemazione fondiaria che aggravino le possibilità di ristagni ed impaludamenti;
  • procedere con asportazione di materiale arido se non nelle quantità strettamente necessarie per nuovi ordinamenti colturali di aziende agricole.

Per gli emungimenti di acqua dal sottosuolo a scopo irriguo si dovranno osservare le disposizioni contenute nelle presenti Norme ed in quelle geologico-tecniche di fattibilità allegate al Regolamento Urbanistico.

Per quanto riguarda i sistemi vegetazionali si stabiliscono le seguenti norme:

  • mantenimento e ripristino delle aree boschive, fatte salve le operazioni di rimboschimento compensativo previste dalla normativa vigente;
  • conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (zone umide, ecc)
  • divieto d'impiego di essenze estranee e infestanti;
  • introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna;
  • ricostruzione delle alberature lungo le strade;
  • mantenimento e ripristino all'interno dei boschi di percorsi pedonali;
  • conservazione nella fascia costiera della flora arbustiva, della macchia, della flora arborea e degli elementi floristici minori;
  • conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del suolo: filari di alberi, cespugli, canneti, etc. anche al fine di garantire la permanenza di reti e corridoi ecologici.

Per quanto riguarda la fauna selvatica si stabiliscono le seguenti norme:

  • tutela della fauna esistente e ricostituzione di un insieme in equilibrio con le risorse ambientali;
  • definizione dei programmi di ripopolamento e di regolamentazione dell'attività venatoria e di pesca in base alla normativa vigente.

Per quanto riguarda gli assetti colturali si stabiliscono le seguenti norme:

  • sono indicati come prioritari il mantenimento e il ripristino di colture tradizionali, la cui fattibilità o meno deve essere motivata nei programmi di miglioramento agricolo ambientali;
  • le produzioni agricole devono eliminare o ridurre significativamente fattori inquinanti in base a tecnologie agronomiche opportune;
  • è fatto divieto di smaltimenti solidi e liquidi, compresi i fertilizzanti chimici e i pesticidi, inquinanti e alteranti le proprietà del suolo e delle risorse idriche;
  • è fatto divieto di arature secondo modalità alteranti l'equilibrio idrogeologico dei terreni;
  • è ammesso lo sviluppo agro-ecologico riguardante le coltivazioni alternative, le produzioni vinicole e olivicole, gli allevamenti minori;
  • sono sempre ammesse coltivazioni alternative (colture officinali, tartufi, frutti di sottobosco);
  • sono sempre ammessi prati-pascoli e foraggiere nei crinali e nei poggi non boscati;
  • sono prescritti il mantenimento e il ripristino degli oliveti di valore testimoniale ed ambientale e delle prode storiche.

Per quanto riguarda l'assetto fondiario, al fine di salvaguardare gli usi agricolo-produttivi e con essi i presidi per la tutela paesaggistica dei luoghi, si applicano le disposizioni di seguito riportate.

I programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e i progetti di sistemazione ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, che dovranno essere restaurati e ripristinati, quali terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, assetti morfologici paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.

Non sono consentiti, in tutto il territorio rurale, i frazionamenti catastali di terreni che diano luogo a particelle catastali inferiori alle superfici fondiarie minime prescritte dal Piano Territoriale di Coordinamento, o in carenza di questo della LR 1/2005. Qualora il PTC definisca minimi fondiari distinti per la realizzazione di abitazioni agricole e per annessi agricoli, le superfici minime a cui riferirsi sono quelle necessarie per la realizzazione dei nuovi annessi agricoli

Fanno eccezione al divieto di frazionamento, oltre alle operazioni effettuate mediante approvazione di programma aziendale, le seguenti casistiche:

  • a) le operazioni di ricomposizione fondiaria aventi lo scopo di incrementare la base produttiva di aziende esistenti tali da portare alla costituzione di un fondo agricolo di estensione uguale o superiore alle superfici fondiarie minime di cui sopra;
  • b) le operazioni di rettifica o aggiustamento di confini così come definiti dalla normativa vigente;
  • c) i frazionamenti di cui all'art. 30 DPR 380/2001, ultimo comma, e quelli necessari per delimitare le aree di pertinenza dei fabbricati da iscrivere al catasto urbano;
  • d) i frazionamenti che si rendono necessari per realizzare opere ed interventi di interesse pubblico e conseguenti all'attivazione di procedure espropriative;
  • e) i frazionamenti derivanti da variazioni di coltura, a condizione che le colture oggetto di variazione risultino significative ai fini produttivi in presenza di parametri stabiliti dal PTCP;
  • f) i frazionamenti conseguenti ad interventi di mutamento della destinazione d'uso approvati con programma aziendale;

Sono inoltre fatti salvi i frazionamenti derivanti da:

  • risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari;
  • estinzione di enfiteusi o servitù prediali;
  • successioni ereditarie;
  • divisioni patrimoniali quando la proprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29 aprile 1995.
  • cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli professionali.

Le modifiche del suolo sono gli interventi di modificazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno, e comprendono la realizzazione di manufatti, infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie e in profondità.

Ferme restando le norme nazionali e regionali, gli interventi di modifica del suolo, se necessari, devono limitarne l'erosione per evitare il trasporto solido di materiale e l'aumento della velocità di deflusso delle acque.

Gli interventi non debbono comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, e devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle classi di fattibilità di cui al Titolo II Capo III delle presenti Norme, nonché nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia di rischio idraulico.

Sono vietati in tutto il territorio comunale movimenti di terra volti all'abbattimento di terrazzamenti, ciglionamenti, formazioni calanchive.

Per quanto riguarda gli assetti infrastrutturali si stabiliscono le seguenti norme, fatto salvo quanto diversamente indicato all'art. 57:

  • conservazione e manutenzione della viabilità esistente, compresa quella poderale;
  • divieto di chiusura di strade e percorsi;
  • divieto di costruzione di nuove strade per traffico meccanizzato, mentre sono ammessi limitati interventi di adeguamento che non determinino significative alterazioni morfologiche,le infrastrutture funzionali alle attività agricole e agrituristiche e quelle necessarie per la vigilanza e la sicurezza;
  • ripristino di soddisfacenti condizioni ambientali e paesaggistiche in presenza di situazioni di degrado geomorfologico;
  • divieto di tubodotti in superficie e di attraversamento con linee aeree per il trasporto di energia elettrica ad alta e media tensione sostenute da tralicci, fatta eccezione per le sottozone E1;
  • utilizzazione della viabilità esistente a scopi escursionistici e per la formazione di circuiti di turismo naturalistico e didattico.

Il recupero della viabilità poderale e vicinale che dovrà essere privilegiato in ogni intervento di riqualificazione funzionale per la migliore circolazione e per i collegamenti, è finalizzato a:

  • mantenere attiva una rete viaria altrimenti destinata a ridursi o degradarsi;
  • ritrovare una maglia articolata di supporto alla viabilità principale, nella salvaguardia di percorsi storici e tradizionali;
  • costituire una rete di collegamento "leggera" per permettere una fruizione di tutto il territorio, delle sue risorse paesaggistiche e storiche, promuovendo circuiti del tempo libero e del turismo alternativo;
  • costituire una sede per mobilità leggera, ossia percorsi pedonali, percorsi trekking, ciclocross, percorsi vita, percorsi verdi.

In caso di opere di manutenzione, adeguamento o nuova realizzazione di viabilità pubblica o privata, laddove consentita, si devono utilizzare materiali congrui per colori e consistenza, limitare le altezze dei muri a retta e garantire la conservazione delle opere minori e dei manufatti di valore documentale nonché delle alberature, a meno che ciò non pregiudichi l'opera.

Il mantenimento e il recupero della viabilità poderale e vicinale sono obbligatori in ogni intervento, pubblico o privato.

E' consentito il consolidamento della viabilità poderale e vicinale attraverso l'utilizzo di terre stabilizzate o di altre tecniche che per cromia ed impiego di materiali non alterino la percezione consolidata del paesaggio rurale. E' comunque escluso l'utilizzo di asfalto tradizionale.

Non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale sulla viabilità vicinale e comunale.

Per le reti di trasporto di energia in uscita dalla Centrale Termoelettrica di Torre del Sale e dalle Centrali elettriche cogenerative interne all'area industriale siderurgica, nonché dalla stazione elettrica dei Forni, sono ammesse deroghe alla realizzazione di linee elettriche aeree.

Si deve tuttavia osservare il criterio della creazione di "corridoi" in cui concentrare le reti di trasporto energetico al fine di evitare la loro casuale disseminazione sul territorio.

Per quanto riguarda l'assetto urbanistico e edilizio si stabiliscono le seguenti regole:

  • divieto di ogni tipo di costruzione i cui limiti superiori delle coperture superino le linee di crinale o le vette dei poggi;
  • la realizzazione di campi da tennis e piscine è ammessa nelle aree di pertinenza degli edifici solo se non comportano impatto negativo paesaggistico o ambientale;
  • è fatto obbligo di mantenere in efficienza il sistema dei terrazzamenti;
  • per la pavimentazione di aree di sosta e di parcheggio in territorio rurale e aperto, pubbliche e private, a servizio o meno di insediamenti agricoli, turistici, produttivi o residenziali, è prescritto l'uso di materiali permeabili e tali da garantire il rapido deflusso delle acque piovane e il trattamento superficiale antipolvere. E' vietato l'impiego di manti impermeabili continui, come asfaltatura e simili nonché l'uso di autobloccanti in cemento se non nella tipologia del greenpav. Sono vietati materiali, colori e pose in opera nonché "disegni" della pavimentazione che abbiano caratteri riconducibili agli spazi urbani e non al territorio rurale. L'area di parcheggio deve essere protetta e qualificata da idonee alberature o schermata con siepi cespugliose sempreverdi, costituite da essenze arboree tipiche locali.

Gli scarichi delle acque delle cucine e dei WC che non possono essere convogliati nella fognatura comunale dovranno essere trattati con autonomi e/o comuni impianti di depurazione e smaltimento nel rispetto delle norme vigenti.

Per questi dovranno essere adottate, in relazione alle caratteristiche delle zone, tecniche ecocompatibili anche finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque depurate.

Recinzioni e fondi chiusi

Le recinzioni in aree agricole sono ammesse esclusivamente per delimitare le corti delle abitazioni e delle relative pertinenze, con le caratteristiche individuate nel vigente Regolamento Edilizio.

I terreni agricoli possono essere delimitati da recinzioni o fondi chiusi in funzione della conduzione agraria, per :

  • per particolari coltivazioni;
  • per le coltivazioni di aziende florovivaistiche;
  • per la protezione e l'integrità dei raccolti;
  • per allevamenti zootecnici e aziende faunistico-venatorie;
  • per la produzione e cattura della fauna selvatica.

Le recinzioni in aree agricole sono altresì ammesse per lo svolgimento delle attività compatibili con il territorio rurale e aperto così come disciplinate dai successivi articoli nonché per delimitare impianti energetici da fonti rinnovabili così come disciplinati al precedente art. 57.

Le suddette recinzioni non sono ammesse per le attività ortive per autoconsumo, fatto salvo quanto stabilito per le sottozone E6.

I fondi chiusi sono soggetti alle specifiche disposizioni di legge.

Le recinzioni funzionali alle attività sopra elencate dovranno essere realizzate esclusivamente con pali di legno o ferro e rete a fil di ferro non verniciato, a maglia larga, per un'altezza massima di 2,00 metri. Sono fatte salve le recinzioni di aziende agricole di allevamento e cattura di fauna selvatica e faunistico-venatorie, le cui altezze saranno adeguate al tipo di esigenza produttiva. Non è ammesso l'impiego del filo spinato.

Art. 78 Regole generali e comuni di uso e di valorizzazione delle risorse

Salvo quanto diversamente dettato nelle regole specifiche per le sottozone, le seguenti regole generali e comuni sono sempre applicabili.

definizioni funzionali

Le diverse categorie di intervento e destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone fanno riferimento alle seguenti aggregazioni e definizioni funzionali, che devono essere utilizzate nei piani e nei programmi di settore e nei progetti pubblici e privati.

Sono attività agricole la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo, la silvicoltura, la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco, il vivaismo forestale in campi coltivati, gli allevamenti zootecnici, gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Sono funzionali all'attività agricola gli annessi e gli impianti necessari alla conduzione dei fondi e all'esercizio delle attività stesse nonché le abitazioni per l'imprenditore agricolo professionale, per i familiari coadiuvanti e per gli addetti a tempo indeterminato.

L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Sono attività compatibili, integrative di quelle agricole, le seguenti:

  • attività per la valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  • attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  • attività faunistico-venatorie;
  • attività comunque definite integrative dell'agricoltura dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Sono compatibili con il territorio rurale e aperto, altre attività localizzate o da localizzare articolate in:

  • pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio di attività etc.
  • strutture ricettive di cui al Capo I e Capo II del Titolo II della LR 42/2000;
  • ristoranti, bar;
  • attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale della Val di Cornia;
  • attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  • attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • attività estrattive in conformità ai piani di settore regionale e provinciale;
  • produzione di energia;
  • attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo-animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici;
  • maneggi e pensioni per cavalli;
  • attività ortive per autoconsumo;
  • residenziali civili e residenziali assistite (quali residenze per anziani, residenze sanitarie, ecc.).

Al fine di aumentare l'accessibilità e la fruibilità del sistema del territorio rurale e aperto sono date le seguenti regole per i percorsi ciclabili, i percorsi pedonali e le ippovie, e per la rete dei percorsi escursionistici.

E' sempre ammessa la sistemazione e l'adeguamento della viabilità e dei percorsi esistenti, nonché la realizzazione di nuovi tracciati, per scopi escursionistici e per la formazione di circuiti di turismo naturalistico e didattico. A tal fine il Comune od i soggetti pubblici competenti, potranno redigere specifici piani attuativi o progetti di opera pubblica. In prossimità di tali percorsi potranno essere allestite aree attrezzate con tavoli e panche in legno per la sosta degli escursionisti e stazioni di posta, consistenti in tettoie, mangiatoie e abbeveratoi in legno per lo stazionamento dei cavalli. Lungo la rete dei percorsi ed in prossimità delle attrezzature di servizio potrà essere collocata la relativa segnaletica. Per i percorsi d'interesse territoriale individuati nel DOSSIER D denominato Sistemi della mobilità urbana e rete ciclabile extraurbana, i soggetti pubblici competenti potranno procedere alle espropriazioni necessarie alla realizzazione e alla fruizione degli stessi. In alternativa si potrà procedere alla stipula di specifiche convenzioni con i proprietari delle aree interessate al fine di disciplinare l'uso pubblico dei percorsi nonché le modalità di gestione e di manutenzione degli stessi.

Per la realizzazione del sistema di relazioni costituito dai percorsi ciclabili e pedonali e dalle ippovie si deve privilegiare l'utilizzo di tracciati storici esistenti o abbandonati; si deve prevedere l'attraversamento marginale di campi e di proprietà, appoggiandosi su segni del terreno già individuabili; si deve tener conto della presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale, corsi d'acqua, elementi vegetazionali, per garantire percezioni positive e opportunità di conoscenza del territorio; si deve utilizzare il più possibile una tecnica realizzativa di tipo leggero, tramite miglioramento del fondo stradale ove esistente, o sua nuova realizzazione, con manto in materiale permeabile. Per la delimitazione, possono essere utilizzati bordi e cordoli, il più possibile senza risalto sul terreno e staccionate in legno. E' prescritta l'installazione di apposita segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare la natura dei percorsi, marcati il più possibile dalla presenza di essenze e di alberature che ne definiscano il tracciato e i luoghi che attraversano e dove conducono. In generale, deve essere privilegiata la rete esistente: strade vicinali, doganiere, tratturi, percorsi di accesso a edifici.

valorizzazione della produzione vinicola

Il presente RU intende favorire lo sviluppo del settore vitivinicolo quale importante comparto produttivo ed economico del territorio della Val di Cornia, stabilendo le regole finalizzate a difendere la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e aperto, inteso quale ambito paesistico ambientale, interessato dagli interventi del settore, considerate le esigenze produttive moderne; così mettendo in opera le indicazioni del Piano strutturale vigente che stabiliscono di "tenere conto delle tendenze in atto, ma orientare le attività agricole alla vocazione del territorio nei suoi aspetti fisiografici, pedologici, botanici, agronomici, culturali e visuali, in modo che il loro sviluppo sia sostenibile e durevole" .

Il presente RU considera il paesaggio agrario consolidato quale un bene composto da seminativi, vigne di piccola o media estensione, uliveti, filari di alberi da frutto, filari di cipressi, macchia, fossi circondati e coperti di vegetazione spontanea, ciglionamenti, muretti a secco, capaci di costituire una "maglia" o "rete", dotata di funzionalità produttiva ed ecologica e in grado di generare percezioni estetico percettive di "bel paesaggio".

Le regole generali e comuni, sia per la protezione che per la valorizzazione delle risorse contenute nel presente Capo, oltre alle specifiche date di seguito, sono tese a conciliare lo sviluppo economico del settore vitivinicolo con la difesa della funzionalità ecologica e con la bellezza del paesaggio, e sono prescrittive.

E' fatto obbligo conservare gli elementi costitutivi del paesaggio storico (muretti, piante, filari divisori, ciglionamenti, ecc.).

Le nuove aree messe a coltura devono essere progettate rispettando obbligatoriamente le prescrizioni stabilite per i nuovi impianti arborei specializzati e secondo i criteri dati in ordine alla Rete ecologica, inibendo l'estensione indifferenziata e livellata con componenti in grado di interromperla, come strade, fossi, scarpate e simili, per incrementare il mosaico del paesaggio agrario.

Sono obbligatorie le sistemazioni idraulico-agrarie, ai fini di:

  • impedire alle acque di scorrimento superficiale di raggiungere velocità erosive e, viceversa introdurre tecniche e strumenti per convogliarle verso valle, riducendo così sensibilmente l'erosione;
  • aumentare il tempo di concentrazione dei deflussi con conseguente riduzione dei picchi di portata;
  • incrementare le componenti dell'assetto paesaggistico, ambientale e socio-culturale;
  • consentire una tempestiva ed ottimale esecuzione delle pratiche agricole.

zonazione vinicola

La zonazione delle aree vitate è uno strumento che definisce le appropriate strategie per il governo del territorio rurale e concorre alla valorizzazione della produzione vinicola di qualità.

In riferimento alla valorizzazione della produzione vitivinicola, la zonazione si articola in:

  • la macrozonizzazione vitivinicola, avente lo scopo di individuare la potenzialità vinicola di grandi aree;
  • la microzonizzazione vitivinicola, che può giungere ad indagini che riguardano le singole aziende o le singole particelle vitate in quanto applicata a zone di produzione più limitate.

Gli obiettivi perseguiti dal presente RU sono:

  • acquisire una maggiore conoscenza sul tema vinicolo e renderla patrimonio condiviso della collettività;
  • favorire la produzione vinicola in quanto fattore di identità territoriale;
  • promuovere l'enoturismo;
  • costruire un quadro conoscitivo quale risorsa per i progetti pubblici e privati di valorizzazione del territorio rurale e aperto.

Si assume come riferimento per la macrozonizzazione vinicola l'ambito coincidente con l'area DOC Val di Cornia.

Il livello della microzonizzazione è assegnato ai progetti operativi, approvati tramite programmi di miglioramento agricolo ambientale.

strada del Vino

Il territorio della Val di Cornia partecipa alla promozione turistica dei prodotti enogastronomici anche attraverso l'ente "Strada del vino Costa degli Etruschi" il quale raggruppa la D.O.C. Montescudaio, la D.O.C. Val di Cornia, la D.O.C. Bolgheri, la D.O.C. Isola d'Elba.

Si stabiliscono le seguenti norme d'indirizzo:

  • qualunque trasformazione morfologica che avvenga in prossimità della strada del vino Costa degli Etruschi deve essere valutata anche in ragione della salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali;
  • i presidi edilizi di valore storico ed architettonico devono essere mantenuti e salvaguardati;
  • le alberature esistenti, isolate od in filari, le masse vegetazionali di confine, le macchie di campo, le piante di ulivo alternate ai filari di vite, devono essere mantenute salvo che ciò si dimostri impossibile per ragioni di sicurezza od igiene;
  • i cartelloni pubblicitari, siano essi posti in prossimità di strade statali, provinciali o comunali, devono essere a basso impatto visivo e non possono in alcun modo alterare eventuali prospettive di paesaggio;
  • i chioschi per la vendita di prodotti tipici, dove ammessi, devono essere realizzati con i materiali indicati nelle presenti norme e devono essere collocati in posizione tale da non pregiudicare la vista d'insieme;

modificazioni morfologiche

Tutte le trasformazioni del suolo per l'impianto di nuovi vigneti devono essere condotte nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche del terreno.

Al fine di garantire la difesa del suolo nelle pratiche colturali comportanti trasformazioni dei suoli, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per la realizzazione di nuovi impianti arborei specializzati:

  • nelle aree con pendenza superiori al 35% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati su superfici accorpate non superiori a 2,5 ha;
  • corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a mt. 3, cespugliate, arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale;
  • vigneti o frutteti specializzati realizzati su superfici con pendenze superiori a 35% devono essere realizzati comunque con sistemazioni che garantiscono un'adeguata regimentazione delle acque superficiali;
  • nelle aree con pendenze inferiori al 35% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati con superfici accorpate non superiori a 4 ha;
  • nei nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) è vietato l'utilizzo di pali in cemento o acciaio;
  • è vietata la messa in produzione di vigneti su versanti con pendenze superiori al 45% se non terrazzati;
  • su versanti con pendenze fra il 30% e il 45% è vietato l'impiego di filari a rittochino ed è altresì vietato l'espianto di vecchi oliveti se non per comprovate esigenze fitosanitarie;
  • la modellazione del terreno per l'impianto di nuovi vigneti non può comportare un'asportazione di materiale inerte superiore a 500 metri cubi per ettaro e non possono essere modificate le quote altimetriche del terreno per misure superiori a 50 centimetri.

Qualora gli interventi di modificazione fondiaria siano contestuali alla realizzazione di opere di miglioria dell'azienda agricola, il Programma aziendale deve contenere tutti i riferimenti alla natura geologica e pedologica del terreno, le informazioni sulla pendenza del terreno e su eventuali fenomeni di erosione del suolo o qualunque altro fenomeno di dissesto in atto; infine esso deve dare conto delle tecniche colturali che si vogliono impiegare per eliminare tali effetti negativi.

Lo stesso Programma aziendale deve contenere, fin quanto possibile, le informazioni circa i principali fattori climatici quali latitudine e longitudine, temperature medie, giorni/anno di piovosità, umidità del terreno. Inoltre, devono essere elencate le colture esercitate a confine con le aree vitate onde favorire la presenza di coltivazioni compatibili con la produzione vinicola.

sistema informativo territoriale delle aree vitate

Le indagini ed il quadro conoscitivo elaborati costituiscono la base del Sistema Informativo della Val di Cornia per le aree vitate.

Le aree vitate perimetrate nella cartografia del quadro conoscitivo del Piano Strutturale d'Area scaturiscono sia dall'acquisizione della carta regionale dell'uso del suolo sia da verifiche dirette. Alla carta così ottenuta deve essere assegnato esclusivamente un valore ricognitivo circa l'ordine di grandezza della coltura vinicola del comprensorio e non può essere utilizzata per comprovare o no la reale utilizzazione dei suoli.

Il SIT delle aree vitate della Val di Cornia verrà aggiornato periodicamente anche con il contributo delle informazioni contenute nei programmi aziendali. Il lavoro di costruzione della banca dati rappresenta il primo passo verso la creazione del censimento delle aree vitate.

Il SIT delle aree vitate della Val di Cornia rappresenta uno strumento utilizzabile anche dall'esterno. Le amministrazioni comunali potranno stipulare apposite convenzioni con il Consorzio produttori vino DOC, o con altri enti interessati, per l'approfondimento del quadro conoscitivo.

La "nuova architettura del vino"

La crescita del turismo "gastronomico-culturale" legato alla produzione vitivinicola, parti entrambi del più vasto interesse per il territorio toscano e la molteplicità dell'offerta di benessere, cultura, paesaggio che lo rende attrattivo, sono fattori che il presente RU considera nel dettare le regole che seguono, relative alla ammissibilità delle cantine eccedenti le capacità produttive dei fondi nonché delle cantine di rilevante dimensione.

Tali regole non prescrivono localizzazioni né dimensioni, né, infine, caratteri tipologici; ma affrontano il tema dell'inserimento dell'architettura specialistica contemporanea nei paesaggi toscani, fortemente consolidati e connotati.

Il presente RU considera le scelte architettoniche contemporanee, espressioni delle capacità produttive del territorio, non come situazioni da "nascondere" nel paesaggio consolidato, ma come opportunità per valorizzare, riqualificare o creare nuovi paesaggi di qualità.

Al fine di rendere possibile l'introduzione di architettura contemporanea nel territorio rurale e aperto, finalizzata alla produzione vitivinicola e al turismo enogastronomico, e affinché le aziende che lavorano in tale settore possano diventare capisaldi della difesa del paesaggio consolidato e della sua evoluzione, è ammessa la realizzazione di nuove cantine, le cui dimensioni, localizzazioni e caratteristiche architettoniche non sono predeterminate dal presente RU, ma contenute nel Programma aziendale, ai sensi della legge regionale vigente in materia, con i contenuti di seguito descritti, nel rispetto di condizioni, limiti e vincoli statutari del PS vigente.

Per la realizzazione di cantine a carattere industriale che da sole eccedono le capacità produttive dei fondi il programma aziendale, oltre agli elaborati di rito, elencati nel presente RUC e nel Regolamento edilizio comunale, contiene rappresentazioni progettuali ed esemplificazioni, schemi grafici, documentazione fotografica, in forma libera e nella migliore articolazione in quantità e in qualità perché chiunque possa comprendere le ragioni progettuali e gli effetti attesi, in particolare sul paesaggio.

Sono comunque contenuti obbligatori:

  • descrizione della situazione attuale dell'azienda;
  • descrizione delle risorse ambientali presenti e interessate dall'intervento, con particolare attenzione ai caratteri geopedologici ed ambientali (terreno, giacitura, pendenze, esposizione, clima, ecc), rappresentati tramite rilievo e documentazione fotografica;
  • lettura analitica e di scomposizione del paesaggio entro il quale va a collocarsi la cantina, indipendentemente dai limiti aziendali, per il riconoscimento delle componenti del mosaico paesistico organizzate in relazione ai valori ecologici-naturalistici, storico-culturali, estetico-percettivi (quali orografia e idrografia, geologia, geomorfologia, uso del suolo, vegetazione, insediamenti, ricchezze e beni storico-culturali, eventi culturali, opere agrarie e idrauliche, reti infrastrutturali, lettura delle componenti della rete ecologica, lettura storica dei processi di trasformazione e individuazione dei livelli e degli elementi di permanenza, lettura delle rappresentazioni letterarie o pittoriche del paesaggio e dei principali eventi sociali ed economici della collettività di riferimento);
  • lettura diagnostica del paesaggio, per individuare gli stati delle risorse che lo compongono, eventuali degradi e alterazioni compiute o in atto;
  • lettura ricompositiva, per comprendere le molteplici relazioni visuali (da dove vedo, cosa vedo, quanto vedo), funzionali ecologiche (caratterizzate dalla continuità), estetico percettive (caratterizzate da attrattività e piacevolezza), storico culturali (riconoscibilità nel tempo, modificazione tramite attività antropica), etc;
  • valutazione della trasformazione indotta, tramite comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello dopo l'intervento, rendendo esplicito e di facile comprensione se l'intervento altera o non altera il funzionamento del paesaggio, se è coerente con la struttura del paesaggio e vi si integra, se interrompe relazioni paesaggistiche, se introduce componenti estranee, se riesce a conservare, a valorizzare, o a compensare, a trasformare il paesaggio, creandone di nuovo;
  • descrizione delle opere ambientali e paesaggistiche legate all'intervento, quale miglioramento o incremento della rete ecologica, delle opere agrarie, e simili, eventuale contestuale incremento o miglioramento delle aree vitate, incremento della biodiversità;
  • descrizione del progetto imprenditoriale, dell'investimento, delle relazioni con il tessuto sociale ed economico del territorio ove si localizza, e di eventuali interventi colturali o relativi ad aree e fabbricati aziendali, necessari in quanto collegati funzionalmente all'intervento di realizzazione della nuova cantina.

Ai fini degli interventi di cui al presente punto:

  • sono ammessi, oltre a quelli tradizionali, anche forme, materiali e tecniche diversi da quelli tradizionali, che sappiano indurre sensazioni estetico percettive di armonia e corretta relazione con il paesaggio pre-esistente;
  • l'uso di elementi architettonici, di tipologie edilizie e di materiali tradizionali è vietato qualora siano utilizzati tramite approcci mimetici falsati, che producono effetti, dannosi per il paesaggio, di "vernacolarismo";
  • è prescritta la piena consonanza fra funzione e forma;
  • è vietato l'uso "posticcio" dei materiali tipo pietrame faccia vista o mattone, che devono essere utilizzati, se di finitura, con la piena dignità riconoscibile negli esempi architettonici consolidati e di pregio, anche solo testimoniale;
  • è vietato localizzare la nuova cantina in aree di alto rischio geologico, idrogeologico o idraulico e in aree caratterizzate da particolari eccellenze paesaggistiche soggette a conservazione;
  • è preferibile non aprire nuove viabilità, ma piuttosto utilizzare quelle esistenti, eventualmente adeguate ai nuovi carichi.

In tali casi, il programma ha valenza di piano attuativo ed è assoggettato a processo di valutazione ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. 01/2005 e dell'art. 10 delle presenti NTA.

L'Amministrazione Comunale è libera di consultare, nelle forme che ritiene più consone, anche formando una apposita commissione, le associazioni culturali e gli esperti locali, nazionali, internazionali, in materia di produzione vitivinicola piuttosto che di paesaggio, di storia, di architettura, di ambiente, di natura.

Le cantine normate dal presente punto sono annessi agricoli, ai sensi e per gli effetti della LRT 1/2005; non possono pertanto mutare d'uso; vi sono ammessi tutti gli interventi affinché l'annesso sia funzionale alla conduzione agricola. Esse sono recuperabili, come annessi agricoli, anche al mutare della proprietà o delle conduzioni agricole, mantenendo la loro destinazione anche in successivi programmi di miglioramento agricolo ambientale.

Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio possono riconoscere alle "cantine d'autore" la capacità di costituire patrimonio edilizio da conservare per valori architettonici o testimoniali; solo in tal caso, detti strumenti e atti possono prevederne la conservazione e il riuso dell'intero volume, purché con caratteri consoni alla ruralità e al paesaggio di appartenenza.

Rete ecologica

Il presente RU, in applicazione del vigente PS, affida all'intero territorio rurale e aperto, la capacità di funzionare quale ambito paesistico ambientale, e quindi con un ruolo attivo quale rete ecologica ecosistemica diffusa, strumento di tutela e valorizzazione della biodiversità.

In quanto coincidente con il sistema del territorio rurale e aperto, la rete ecologica non è indicata sugli elaborati grafici del presente RU, ma è sovrapposta alle destinazioni urbanistiche, in modo da permettere lo svolgimento delle attività e degli usi regolati dalle presenti Norme, aumentando le prestazioni ambientali e paesaggistiche del territorio rurale e la qualità della vita e della salute umana in esso.

Tramite l'identificazione operata dal presente RU, fra territorio rurale e aperto e rete ecologica comunale, questa può essere collegata con altre eventuali reti ecologiche di Comuni contermini e contribuire all'infittimento delle reti ecologiche di livello superiore (regionale, Rete Natura 2000).

Ai fini di mantenere e incrementare concretamente la rete ecologica, si definiscono le seguenti opere:

  • di "completamento" della rete attraverso azioni di rinaturalizzazione di aree e siti degradati alterati che possono essere riportati a condizioni di naturalità;
  • di "miglioramento" degli elementi esistenti mediante azioni di rinaturalizzazione, ossia di aggiunta di caratteri naturalistici e relative prestazioni ad aree o siti non compromessi.

Le suddette opere sono promosse e realizzate tramite piani e programmi di settore da parte degli enti e soggetti competenti e tramite progetti pubblici e privati: esse, inoltre, possono essere contenute nei programmi di miglioramento ambientali fra le opere di sistemazione ambientale e nei progetti di deruralizzazione per la sistemazione delle pertinenze ove vi si ravvisino tali possibilità.

Ai fini della programmazione agricolo ambientale, si stabilisce che, ove sia più marcata la frammentazione e conseguentemente la perdita di naturalità, le aziende agricole devono individuare superfici da destinare alle opere di completamento e di miglioramento precedentemente definite.

Per dette opere si individuano come siti di applicazione prioritari argini di fossi, canali e invasi irrigui o laghetti artificiali, confini di proprietà dove realizzare nuove siepi camperecce e potenziare quelle esistenti, alberate di strada poderali, aree di rispetto dei pozzi pubblici.

Gli interventi devono essere accompagnati, ove possibile, da una riduzione dei livelli di intensificazione delle tecniche colturali e da avvicendamenti agronomicamente diversificati.

Art. 79 Regole per la progettazione edilizia nel territorio rurale

Gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione o recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale dovranno essere attuati nel rispetto dei seguenti principi e criteri progettuali, fatte salve ulteriori indicazioni o prescrizioni stabilite dalle presenti norme in riferimento alle singole sottozone agricole o a specifiche tipologie di intervento.

Criteri per la localizzazione e la realizzazione di nuovi edifici e per interventi sul patrimonio edilizio esistente

Fermo restando che la nuova edificazione deve essere localizzata nel rispetto del modello insediativo rurale consolidato, che ha formato il paesaggio agrario caratterizzante la sottozona nella quale l'intervento si colloca, si dettano le seguenti regole:

  • si deve sempre rispettare la morfologia del terreno per non alterare il rapporto edificio/terreno, conservare le opere agrarie e rispettare la trama insediativa consolidata;
  • si deve tendere all'equilibrio, di forma e di immagine, dei nuovi edifici rispetto a regole d'uso e di assetto storicamente e culturalmente consolidate, in grado di assicurare validi esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza;
  • la collocazione dei nuovi edifici deve risultare palesemente coerente con i processi storici di formazione del paesaggio rurale nel quale si situa, preferibilmente in prossimità di fabbricati ove preesistenti, in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico, od in aderenza a muri o terrazzamenti o ciglioni esistenti, sempre che ciò non alteri il valore storico testimoniale dei fabbricati esistenti, o quello percettivo derivante dal loro rapporto con il paesaggio circostante e con altre opere agrarie o spazi rurali organizzati eventualmente esistenti; sono fatte salve soluzioni diverse per comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico-ambientali;
  • è obbligatoria la conservazione di elementi costitutivi del paesaggio storico (muretti, piante, filari divisori, ciglionamenti ecc.) rientranti in pertinenze degli edifici soggetti a interventi edilizi, per non perdere il rapporto tra edificio e contesto sopra richiamato;
  • deve essere prioritariamente utilizzata la viabilità di accesso esistente con possibilità di razionalizzazione della stessa per ragioni di ordine funzionale;
  • l'apertura di nuovi percorsi di accesso, gli sbancamenti di terreno, l'abbattimento di alberature, devono essere contenuti al minimo, e le sistemazioni idraulico-agrarie necessarie devono far parte integrante del progetto;
  • qualora la pendenza del terreno lo consenta, sono preferibili soluzioni interrate o in seminterrato, al fine di non alterare sostanzialmente le caratteristiche paesaggistiche del contesto circostante;
  • i nuovi edifici devono essere ubicati in modo da lasciare significativi coni di visuale libera del paesaggio ove vi siano valori panoramici da conservare;
  • le corti e altri spazi rurali pertinenziali organizzati devono essere convenientemente sistemati ed arborati con essenze autoctone o comunque di pregio sia arboree che arbustive.

La progettazione deve dimostrare di garantire l'inserimento della costruzione nel territorio tramite un attento studio relativo all'impatto paesaggistico ed ambientale, contenuto come elaborato riconoscibile nel Programma aziendale, ove previsto, o nel progetto edilizio.

I nuovi interventi di trasformazione e le ristrutturazioni a fini abitativi dovranno essere conformati a principi di sostenibilità ambientale e corretto uso delle risorse. A tal fine si dovrà privilegiare:

  • l'adozione di misure atte al contenimento dei consumi energetici in funzione della massima disponibilità solare e del minimo ombreggiamento dell'edificio privilegiando volumi compatti e prevedendo l'orientamento dell'asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest (con una tolleranza di 30 gradi);
  • una migliore captazione solare ed un più efficace bilancio energetico preferendo ampie superfici vetrate verso SUD o SUDOVEST progettate con elementi o schermature che evitino il surriscaldamento estivo; per il lato nord le superfici vetrate dovranno invece tendere al rapporto minimo di legge;
  • la realizzazione di serre solari vetrate, non riscaldate e non destinate alla permanenza continuativa di persone, disposte verso SUD, con funzione di captazione solare passiva; le serre solari devono essere apribili ed ombreggiabili (quindi dotate di opportune schermature mobili e rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo;
  • la messa a dimora di essenze arboree, di tipo autoctono, per ottenere il raffrescamento dalla radiazione solare estiva e la schermatura dai venti prevalenti invernali;
  • il recupero delle acque meteoriche riutilizzabili attraverso la raccolta in apposite cisterne interrate.

Materiali e stile edilizio-architettonico

Le costruzioni devono essere realizzate con caratteristiche tipologiche e morfologiche che permettano di mantenere la percezione del paesaggio agrario e rurale, costituito da consolidate relazioni fra territorio non edificato e forme, colori e materiali delle edificazioni tradizionali.

Il richiamo alle costruzioni tradizionali, tuttavia, non deve essere una soluzione "superficiale"; a tal fine:

  • è prescritta la piena consonanza fra funzione e forma;
  • i materiali tipo pietrame faccia vista o mattone devono essere utilizzati, se di finitura, con la piena dignità riconoscibile negli esempi architettonici consolidati e di pregio, evitandone l'uso "posticcio", al fine di non produrre effetti dannosi di tipo "vernacolare";
  • è vietato l'uso del cemento a vista;
  • sono escluse le coperture piane, salvo comprovate motivazioni tecnico-costruttive o di contestualizzazione tipologica.

In particolare si preferiscono forme compatte, con prevalenza delle pareti piene sulle aperture e con eventuali portici e loggiati compresi all'interno delle pareti perimetrali degli edifici.

Per tutti gli interventi edilizi possono essere utilizzati mattoni, pietrame a faccia vista o muratura intonacata a calce con colori tradizionali. I materiali dovranno essere di norma rispondenti ai requisiti della bioarchitettura, elencati nel repertorio dei materiali bioecologici emanato dalla Regione Toscana.

Sono da preferirsi infissi in legno o in ferro, in particolare per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente soggetto alla categoria d'intervento del restauro (c). Sono comunque ammessi materiali diversi se in sintonia con i caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato.

Per le coperture è prescritto l'impiego del laterizio, se coerente con i caratteri tipologici ed architettonici originari del fabbricato (esistente o di nuova realizzazione); non è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca. Sono invece ammesse soluzioni e materiali diversi per le coperture se in sintonia con i caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato. Per i pluviali è prescritto l'utilizzo del rame.

Sono ammessi materiali e forme della contemporaneità, purché sappiano integrarsi nel contesto quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza e a capacità di dialogo con i caratteri paesaggistici.

Per gli annessi agricoli si sceglieranno materiali di finitura e particolari costruttivi il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni ad uso abitativo, fatte salve specifiche esigenze di ordine agricolo produttivo.

Parametri edilizi per nuovi edifici rurali

Fatte salve le specifiche disposizioni relative alle diverse sottozone agricole, sono stabiliti i seguenti parametri:

Annessi agricoli:

l'altezza massima dei nuovi annessi agricoli non potrà superare ml. 5,00. Sono ammesse altezze maggiori per annessi destinati a specifiche attività ed esigenze aziendali.

Abitazioni rurali:

l'altezza massima delle nuove abitazioni rurali non potrà superare ml. 7,00, salvo altezze maggiori in relazione alla messa in opera di interventi di riduzione del rischio idraulico.

I portici e i loggiati realizzati in aderenza delle pareti perimetrali dovranno rispettare i limiti dimensionali indicati dal Regolamento Edilizio.

Interventi di sistemazione delle aree di pertinenza

Ogni intervento nelle aree di pertinenza, ivi comprese le recinzioni, non deve assumere carattere urbano, tale da configurarle come "giardini di tipo urbano" né comportare, di conseguenza, la perdita degli spazi pertinenziali unitari ai complessi ed edifici che devono invece mantenere i caratteri di appartenenza al territorio rurale e aperto. In presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è pertanto vietato il frazionamento fisico attraverso recinzioni.

Tale divieto vale anche per la delimitazione degli spazi esterni pertinenziali di unità abitative ottenute tramite cambio di destinazione d'uso e frazionamento di edifici esistenti. E' comunque sempre ammesso il frazionamento catastale delle aree di pertinenza.

E' ammessa la realizzazione di strutture leggere in legno o in metallo verniciato in coloriture da armonizzare con il contesto circostante, aperte sui lati. Tali strutture potranno essere coperte con vegetazione rampicante, tessuto, canniccio o con pannelli solari termici o fotovoltaici finalizzati all'autoconsumo domestico.

Per l'eventuale pavimentazione degli spazi esterni, sia privati che di uso comune o pubblico, si dovranno utilizzare materiali e forme storicamente consolidate e coordinate tra loro nell'aspetto esteriore.

Nelle nuove sistemazioni tutte le pavimentazioni devono avere carattere di permeabilità ad eccezione dei camminamenti perimetrali all'esterno degli edifici e dovranno comunque essere contenute allo stretto necessario per la fruizione del complesso immobiliare; nei piazzali e negli spazi di pertinenza degli edifici le soluzioni proposte devono garantire l'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque e si devono utilizzare materiali consoni al contesto paesaggistico e ambientale.

E' vietata l'impermeabilizzazione dei terreni mediante asfaltatura. Sono preferibili sistemazioni con ghiaie e acciottolati, anche stabilizzati. Linee elettriche esterne, cavi del telefono etc. dovranno essere interrati dal punto di allaccio delle utenze, salvo parere contrario dell'ente erogatore dei servizi.

I passaggi ed i camminamenti pedonali, devono essere pavimentati con materiali tradizionali con l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi e altri elementi estranei all'ambiente rurale; nella realizzazione degli impianti di illuminazione degli spazi scoperti deve essere mantenuta la qualità dell'insediamento e del paesaggio circostante e delle relative percezioni, anche notturne, fermi restando i requisiti di accessibilità e sicurezza, mediante la messa in opera di pali di altezza adeguata, tali cioè da non determinare "l'effetto urbano", opportunamente schermati e orientati verso il basso.

I cavi della rete elettrica e telefonica e qualsiasi altro tipo di conduttura devono essere interrati e non devono comparire sulle facciate, né devono attraversare altre aie, giardini, cortili e strade.

Nelle aree di pertinenza degli edifici e complessi edilizi sono ammesse anche attività a servizio delle residenze o delle attività ricettive, quali piscine, campi da tennis, campi e aree per pratiche ludiche e sportive, ivi comprese quelle ippiche.

Tali attività devono avere carattere pertinenziale e non di pratica o attrezzatura sportiva autonoma e non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto.

Le attrezzature pertinenziali devono sempre rispettare le seguenti condizioni generali:

  • mantenere il migliore rapporto con l'andamento del terreno;
  • in nessun punto il piano dei campi da tennis o il bordo superiore della piscina possono discostarsi di oltre 50 cm. dalla quota originaria del terreno;
  • rispettare gli allineamenti del tessuto agrario: muri a retta, alberature, filari e sistemazioni in genere;
  • eventuali schermature a verde e piantumazioni devono utilizzare specie tipiche della zona, o comunque paesaggisticamente compatibili.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla presentazione del rilievo altimetrico e planimetrico dello stato di fatto e del progetto esecutivo esteso a tutte le opere di sistemazione e di arredo delle aree afferenti l'impianto nonché, per le piscine, alla definizione delle modalità di approvvigionamento idrico.

Sono stabilite le ulteriori seguenti prescrizioni:

  • per le piscine non si devono realizzare muri a retta né alterare eventuali viabilità rurali e opere agrarie anche minori esistenti; deve essere dimostrato un sufficiente approvvigionamento idrico autonomo e continuo nonché la fattibilità idrogeologica; le sistemazioni esterne, compresa la pavimentazione perimetrale, devono essere realizzate con materiali conformi ai luoghi quali cotto, legno, manto erboso, pietra naturale e simili a seconda del contesto; il rivestimento del fondo e delle pareti deve essere realizzato in colori chiari neutri; macchinari e accessori devono essere interrati o completamente nascosti in vani tecnici opportunamente dissimulati; l'illuminazione della zona circostante deve essere bassa o interrata;
  • per i campi da tennis non si deve determinare sensibile trasformazione alle giaciture dei suoli preesistenti; non devono essere distrutte viabilità rurale e opere agrarie anche minori; la superficie di gioco (sottofondo e finiture) deve essere realizzata in materiali drenanti di colorazione assonante con le cromie dominanti l'intorno; la recinzione deve essere contenuta in altezza massima di m. 3,00; non devono essere realizzati nuovi annessi per locali accessori;
  • per le attività ippiche, possono essere installati box per cavalli, realizzati in legno, poggiati su platea, con superficie massima di 14 mq per ogni animale, nel numero massimo pari al numero di capi che risultano in proprietà al nucleo familiare dei residenti, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Qualunque altra opera pertinenziale finalizzata all'esercizio di attività sportive e ricreative a servizio delle attività principali del complesso edificato del quale sono pertinenza, quando non comportante strutture fuori terra né impermeabilizzazione dei suoli, è sempre ammissibile, fermo restando quanto sopra stabilito.

Art. 80 Mutamento della destinazione d’uso

In caso di mutamento di destinazione d’uso di edifici rurali e non, sono ammesse le attività di cui alle definizioni funzionali del precedente art. 78.

Sono ammessi mutamenti di destinazioni d’uso nei seguenti casi:

  • - per gli edifici ed i manufatti di interesse storico architettonico, tipologico e testimoniale che hanno conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nelle schede del DOSSIER C e successive eventuali implementazioni sostanziali di cui all’art. 42;
  • - per gli edifici esistenti con destinazione d’uso diversa da quella agricola, con esclusione dei capannoni; sono comunque esclusi da tale fattispecie i mutamenti di destinazione per funzioni residenziale di annessi e manufatti isolati che non costituiscono pertinenza dei fabbricati principali o che non sono parte integrante di fabbricati e/o complessi edilizi;
  • - per le unità abitative rurali esistenti e per gli annessi, qualora collocati al piano terra di residenze civili e rurali, fermo restando quanto previsto dall’art. 45 della L.R. 01/2005.

Gli annessi agricoli aventi caratteristiche costruttive di tipo industriale e/o senza valori storico testimoniali, anche quando siano scaduti gli obblighi derivanti da atti d’obbligo o convenzioni precedentemente stipulati, possono mutare la destinazione d’uso esclusivamente per le seguenti utilizzazioni:

  • - attività ippiche e pensionati per animali domestici
  • - funzioni di tipo ludico/ricreativo/sportivo
  • - funzioni di tipo sanitario/assistenziale (comprese residenze per anziani, residenze sanitarie, ecc.).
  • - funzioni culturali, museali ed espositive.

In tali casi, le nuove funzioni insediate non dovranno comportare alterazione della rete viaria né rilevanti carichi urbanistici in rapporto al contesto specifico.

Per gli interventi di mutamento di destinazione d’uso l’assetto degli edifici esistenti è quello che risulta in atti alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Il riuso degli edifici dovrà risultare in ogni caso compatibile con le categorie d’intervento ammesse dal presente RU.

Gli annessi agricoli in genere devono essere considerati nella loro unitarietà ai fini di un possibile riuso, anche qualora interessino porzioni di fabbricato. Pertanto, la modificazione della destinazione d’uso deve essere descritta da un progetto unitario esteso all’intero fabbricato, anche se questo dovesse risultare in proprietà frazionata.

In caso di mutamento della destinazione d’uso in residenza, per ogni fabbricato è obbligatorio conservare una superficie accessoria di almeno 10 mq destinata al ricovero di attrezzature per la manutenzione della corte di pertinenza o ad altre funzioni di servizio alla residenza.

Sia nel caso del recupero di annessi che nel caso del riutilizzo delle residenze rurali con mutamento di destinazione d’uso verso la residenza civile, gli alloggi di nuova realizzazione non possono avere superficie utile abitabile (SUA) inferiore a 60 metri quadri.

Ferma restando la superficie utile abitabile minima dell’alloggio fissata in 60 mq., ai fini di verificare i carichi urbanistici, qualora l’intervento comporti il frazionamento in un numero di alloggi superiore a cinque, si deve procedere tramite piano di recupero.

E’ inoltre prevista l’approvazione di piano di recupero per interventi di mutamento di destinazione d’uso comportanti funzioni turistico ricettive, ludico-ricreative, culturali/museali e di tipo sanitario/assistenziale. In tali casi il piano di recupero sarà assoggettato a valutazione di cui all’art. 10 delle presenti NTA.

Per le sole costruzioni realizzate con materiali precari o prive di valore formale, presenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali, è ammesso il riuso per fini abitativi del volume attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con accorpamento ad edifici residenziali esistenti intendendo, ai fini dell’intervento in oggetto, per area di pertinenza il cortile o l’aia esistente, ancorché fisicamente delimitata da recinzioni, muretti, siepi, alberature o altri elementi morfologici.

Tali interventi sono ammessi esclusivamente per ampliare la dotazione delle unità abitative esistenti alla data di entrata in vigore del presente RU., nel limite del 25% della superficie utile abitabile esistente, senza aumentare il numero delle unità abitative e con divieto di frazionamenti successivi in vigenza della presente disciplina. In tali casi dovrà comunque essere reperita la superficie accessoria minima di 10 mq. sopra descritta.

Analogamente, ove tali manufatti siano presenti in pertinenze di complessi destinati alle attività turistico ricettive o per la ristorazione, essi possono essere oggetto di demolizione e ricostruzione con accorpamento fra di loro a creare un nuovo manufatto unitario o all’edificio principale, per aumentare la dotazione dei servizi dell’attività principale.

I manufatti in “aggregazione”, come sopra definiti, devono essere realizzati con caratteristiche compatibili a quelle dei fabbricati principali.

Nel caso di mutamenti di destinazione d’uso la realizzazione di autorimesse è consentita solo all’interno dei fabbricati oggetto di intervento di recupero edilizio, reperibili nei locali posti al piano terreno dei fabbricati medesimi o in volumi già presenti sulle pertinenze, ove si renda più opportuno per ragioni di funzionalità e di riconfigurazione tipologica e dove non esplicitamente limitato dalle categorie di intervento assegnate dal presente R.U.

Negli edifici di valore storico testimoniale è ammissibile l’utilizzo dei vani collocati al piano terra come autorimessa solo laddove siano già presenti grandi aperture o nel caso in cui le opere edili necessarie per il nuovo uso siano ammesse dalla categoria di intervento prevista per l’edificio.

In caso di impossibilità a realizzare autorimesse nell’ambito del patrimonio edilizio esistente potranno essere realizzate, nell’area di pertinenza dell’edificio, strutture leggere così come disciplinate al precedente art. 79 delle presenti norme.

Per pertinenza di fabbricati con destinazione d’uso non agricola o deruralizzati si intende l’area agricolo-forestale, catastalmente definita, quale risulta dall’atto d’obbligo, stipulato con il Comune ai fini della deruralizzazione. Qualora non risulti esistente alcun atto d’obbligo sottoscritto, per pertinenza si intende l’intera proprietà. In ogni momento è sempre possibile procedere con frazionamenti catastali per individuare le pertinenze di fabbricati oggetto di deruralizzazione. Sulla pertinenza così definita grava, oltre al vincolo di inedificabilità, anche l’inefficacia dei parametri di superficie ai fini edificatori di all’art. 41 della L.R. 1/2005, per un periodo di dieci anni. Tali vincoli permangono anche a seguito di successivi trasferimenti parziali o totali della proprietà, o dell’uso di essa, a qualsiasi titolo effettuati.

Gli atti di compravendita stipulati posteriormente ad interventi di deruralizzazione devono riportare i vincoli che gravano sulle pertinenze ovvero devono dare atto che le aree oggetto di compravendita non sono state interessate da interventi di deruralizzazione in data posteriore alla data di adozione del presente RU.

Le dimensioni delle aree di pertinenza, per i fondi agricoli che non raggiungono i parametri previsti dall’art. 41 della L.R. 1/2005 e dal relativo regolamento di attuazione che pertanto non possiedono i requisiti per la presentazione del programma aziendale, sono pari all’intera superficie aziendale ad eccezione delle deruralizzazioni parziali.

Le aziende agricole che, nel programma di miglioramento agricolo ambientale, redatto ai fini della deruralizzazione di un fabbricato agricolo, mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste dalla normativa vigente (art 43, comma 4 lettera b, della L.R. 1/2005), devono prevedere con esattezza la superficie destinata a pertinenza dell’edificio stesso, nel caso di deruralizzazione parziale in cui non si provveda ad assegnare alcuna pertinenza, il richiedente dovrà dimostrare, con atti, le modalità con le quali verrà garantita l’utilizzazione della porzione di fabbricato deruralizzato.

Per pertinenze superiori all’ettaro qualunque intervento di mutamento della destinazione d’uso è subordinato alla sottoscrizione di apposito atto d’obbligo. L’atto d’obbligo, oltre ad individuare le opere di sistemazione ambientale, deve riportare la pertinenza dell’edificio deruralizzato, i vincoli di inedificabilità e di inefficacia.

Le particelle oggetto di pertinenza devono essere asservite al fabbricato deruralizzato al momento della stipula della convenzione o dell’atto d’obbligo.

Gli interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza di edifici non più agricoli devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l’attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti.

Le opere di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza di edifici oggetto di deruralizzazione devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l’attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti.

Le opere di sistemazione ambientale, il cui costo può essere detratto dalla somma dovuta per gli oneri di urbanizzazione, non coincidono necessariamente con l’elenco delle risorse ambientali che accompagna, quando presente, il programma aziendale.

Oltre gli interventi obbligatori previsti per la difesa idrogeologica, per la prevenzione degli incendi, per la tutela della flora e della fauna, non possono essere dichiarate opere di sistemazione ambientale, ai fini di cui all’art. 45 della LR 1/2005 e relativo regolamento di attuazione, tutti gli interventi privi di un indubbio carattere di pubblico interesse.

Possono essere considerate opere di sistemazione ambientale quelle opere volte a:

  • - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo e della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
  • - tutelare e mantenere in vita le alberature monumentali così come disposto con apposita legge regionale;
  • - tutelare e mantenere in vita la vegetazione di interesse ambientale individuata dallo strumento urbanistico vigente;
  • - mantenere e ripristinare i terrazzamenti collinari storici;
  • - ripristinare aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o mal utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura.

Anche in assenza del programma aziendale il richiedente deve presentare, unitamente al progetto per il cambio d’uso, l’elenco delle risorse ambientali e le opere di sistemazione ambientale che intende realizzare, ovvero dovrà dichiarare l’assenza di risorse ambientali e di opere di sistemazione ambientale. In quest’ultimo caso il richiedente dovrà corrispondere per intero gli oneri di cui all’art. 45 della L.R. 1/2005 e pertanto non si darà luogo alla sottoscrizione di convenzione e/o di atto d’obbligo unilaterale, tranne che per le pertinenze superiori all’ettaro per le quali valgono le disposizioni dettate per le pertinenze di fabbricati con destinazione d’uso non agricola o deruralizzati.

Sono stabiliti i seguenti criteri per gli interventi di sistemazione ambientale collegati alle deruralizzazioni (Art. 45, comma 2, L.R. 1/05). In aziende con aree di pertinenza superiore ad 1 ettaro, sia l’eventuale programma aziendale sia l’atto abilitativo presentato devono contenere l’individuazione degli interventi di miglioramento ambientale e la specifica dei seguenti dati:

  • - descrizione dei caratteri geopedologici ed ambientali (terreno, giacitura, pendenze, esposizione, clima, ecc);
  • - rilievo cartografico e fotografico degli aspetti e delle risorse di rilevanza paesaggistica ed ambientale presenti sui fondi dell’azienda, nonché descrizione della loro consistenza e del loro stato di conservazione, con particolare riferimento a:
    • - formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali (filari, siepi, ecc);
    • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - alberi a carattere monumentale;
    • - emergenze arboree di pregio o piante forestali non ricomprese nei boschi;
    • - formazioni arboree di argine di ripa o di golena;
    • - corsi d’acqua naturali o artificiali;
    • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti;
    • - manufatti di valore paesaggistico, storico o testimoniale;
    • - viabilità rurale esistente (con indicazione dei tratti acciottolati, panoramici, ecc.)
    • - sistemazioni e opere idraulico-agrarie (tipo e stato di manutenzione);
    • - boschi (tipo e governo) e aree boscate percorse da incendio (stato di ricostituzione);
    • - oliveti o altre colture unitarie di vecchio impianto;
    • - giardini storici;
    • - superfici impermeabilizzate (localizzazione, tipo e dimensione);
    • - sorgenti, pozzi (con estremi della relativa autorizzazione);
    • - laghi naturali e bacini per l’irrigazione;
    • - falde acquifere (freatiche e artesiane);
    • - frane e dissesti;
    • - aree soggette a fenomeni di ristagno ed aree esondate;
    • - situazioni di degrado.

Gli interventi di miglioramento devono riguardare le risorse rilevate, tramite la ricostituzione o l’incremento delle stesse, la riduzione degli aspetti negativi, il risanamento delle situazioni di degrado.

Le aree devono essere mantenute, sotto il profilo dell’uso del suolo, in sintonia con l’assetto agro-paesaggistico del contesto.

Non vi possono essere previste nuove opere edilizie di alcun genere, salvo quanto necessario al ripristino e miglioramento di manufatti e fabbricati esistenti oltre a quanto consentito nella aree di pertinenza come disciplinato al precedente art. 79.

Le sistemazioni agrarie devono essere mantenute in perfetto stato e, se già in precario stato di manutenzione, rimesse in efficienza, usufruendo di tecniche e materiali tradizionali con particolare attenzione alla rete scolante.

Nelle aree di pertinenza devono essere tutelate, se presenti, le colture arboree, le alberature isolate o in filari, le macchie di campo, le siepi frangivento e le coperture forestali. L’ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e, come tale, non può essere considerata intervento di miglioramento.

Art. 80_bis Regole per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non agricolo

Per gli edifici esistenti con destinazione d’uso non agricola e per quelli oggetto di mutamento di destinazione d’uso sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia r1, r3a, r3b e di sostituzione edilizia.

Sono esclusi dal precedente comma gli edifici ed i manufatti di interesse storico che hanno conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nelle schede di cui Dossier C e successive eventuali implementazioni, per i quali opera la specifica disciplina di cui all’art.42.

Agli edifici che perderanno la funzione agricola si applicano le disposizioni dell’art. 45 della legge regionale n° 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Per tutti gli interventi su annessi e manufatti costruiti antecedentemente alla L. 765/67 il richiedente dovrà dimostrarne la datazione mediante la cartografia aerofotogrammetrica esistente fino al 1971, accatastamenti eseguiti entro il giugno 1988 o, in via subordinata, altri atti o documentazione da cui sia possibile accertare inequivocabilmente la consistenza e l’anno di costruzione degli stessi.

Art. 81 Regole per le attivitĂ  agricole, per quelle ad esse integrative e connesse, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente agricolo

Annessi agricoli di cui all'art 41, comma 7 della L.R. 1/2005

Se non esplicitamente vietati nelle regole specifiche per sottozone, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli di cui all'art 41, comma 7 della L.R. 1/2005, ovvero per aziende agricole che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività :

  1. a) allevamento intensivo di bestiame;
  2. b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) acquacoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici minori.

Le attività di cui alle lettere "a" e "c" ed i relativi annessi, sono esclusivamente ammesse e regolamentate nelle specifiche sottozone (rispettivamente nelle sottozone E8 ed E7/E1).

La prevalenza delle attività di cui al presente paragrafo è verificata quando tali attività determinano almeno i 2/3 del prodotto lordo vendibile.

Per le suddette attività la costruzione degli annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 41 comma 2 LR 1/2005 ed alla presentazione del programma aziendale. Essi devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative da dimostrare mediante idonea relazione agronomica.

Per le attività di cui alle lettere d, e ed f, la superficie fondiaria minima per l'istallazione degli annessi comunque non dovrà essere inferiore a 5000 mq.

L'ammissibilità di detti annessi deve risultare necessaria e vincolata alle coltivazioni e alle attività in esercizio sui fondi agricoli qualora ne siano sprovvisti, o in quanto quelli già presenti risultino insufficienti o inadeguati.

Manufatti precari di cui all'articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005

L'installazione di manufatti precari necessari per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale è consentita previa comunicazione al Comune salvo dove esplicitamente vietato nelle regole relative alle sottozone.

I manufatti precari dovranno essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri coerenti al contesto e conformi ai seguenti criteri:

  • struttura in elevazione semplicemente appoggiata a terra o, eventualmente, ancorata al suolo senza opere di fondazione, a condizione che le opere di ancoraggio non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi, escludendo la realizzazione di servizi igienici e di impianti idrico e di illuminazione permanenti;
  • il piano di calpestio dovrà rimanere in terra battuta o essere coperta con assi di legno semplicemente fissate al suolo, escludendo la possibilità di realizzare massetto in cemento per la pavimentazione.

Tali manufatti non sono computabili per un eventuale futuro recupero, pertanto la loro realizzazione non dà luogo a volumetria o superficie recuperabile.

La realizzazione è consentita, previa comunicazione a scadenza non superiore a due anni, esclusivamente da parte di titolari di aziende agricole, fatta salva la possibilità di reinstallazione del manufatto con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. In tale comunicazione deve essere precisato l'impegno del richiedente alla rimozione del manufatto e al ripristino dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione fissato. In mancanza di richiesta di rinnovo è fatto obbligo di procedere alla demolizione dell'annesso.

In caso di inosservanza si applicheranno le normative vigenti in materia di abusivismo edilizio.

Nuovi edifici rurali

La realizzazione di nuovi edifici rurali è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • se viene dimostrata l'effettiva necessità per la conduzione del fondo e per l'esercizio dell'attività agricola e di quelle connesse, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle volumetrie esistenti, ivi compresa la ricostruzione di ruderi ove ricorrano le condizioni di cui alle presenti Norme;
  • per le aziende che mantengono in produzione le superfici fondiarie minime, in modo rispondente ai parametri stabiliti dal PTCP o in carenza di questo dalla L.R. 1/2005;
  • previa dimostrazione dell'impossibilità di soddisfare le esigenze aziendali attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente.

La costruzione di nuovi edifici rurali è soggetta all'approvazione da parte del Comune del Programma aziendale.

Nuove unità abitative rurali

La realizzazione di nuove unità abitative è consentita all'imprenditore agricolo professionale, ai familiari coadiuvanti o agli addetti a tempo indeterminato, di cui è provata l'esigenza di risiedere sul fondo; nei suddetti casi l'imprenditore agricolo si impegna a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle indicate dal PTC o in carenza di questo dalla L.R. 1/2005.

La superficie utile abitabile di ciascuna unità abitativa rurale di nuova costruzione o derivante da ampliamento del patrimonio edilizio esistente, compreso l'ampliamento una tantum, deve essere dimensionata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza sulla base della seguente tabella:

n. componenti il nucleo familiare Superficie utile minima Superficie utile massima
Fino a 2 comp. 60 mq 110 mq
da 3 a 5 comp. 60 mq 130 mq
Oltre 5 comp. 60 mq 150 mq

La nuova edificazione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica preordinati alla realizzazione di nuove unità abitative rurali funzionali alla conduzione di attività di orticoltura ed ortoflorovivaismo, sono ammesse nelle sottozone E9 appositamente individuate dal presente RU. All'esterno di tali sottozone, per gli interventi suddetti, si applicheranno i parametri fondiari stabiliti per le colture a seminativo irriguo.

Nuovi annessi agricoli

Per annessi agricoli si intendono i depositi di prodotti, attrezzi o materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli.

Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti non più funzionali anche con accorpamento di volumetrie.

Ai sensi dell'art. 41, comma 6, della LRT 1/2005, i nuovi annessi agricoli non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

Serre

Le serre fisse sono ammesse nelle sottozone E9 con le stesse procedure previste per gli annessi agricoli.

La costruzione di serre fisse con coltivazione in campo od in vaso è sempre ammessa nelle sottozone agricole E1. Per tali serre fisse non è ammessa la realizzazione di platee in cls o altri sistemi irreversibili di sottofondo e devono prevedere la raccolta e il riutilizzo di acqua piovana, con capacità di accumulo idrico adeguata alle dimensioni della coltivazione in serra. La costruzione avviene previa presentazione e approvazione di un programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale. La superficie di serre fisse realizzate nell'ambito della sottozona E1 non può superare il 30% della superficie totale aziendale, e comunque fino ad un massimo di 8 ettari. La superficie aziendale destinata alla coltivazione protetta è assimilata al seminativo irriguo.

Le serre temporanee e con copertura stagionale, fatte salve le specifiche limitazioni, sono ammesse in ogni sottozona con le modalità previste dalla legge regionale n. 1/2005 e dal relativo regolamento d'attuazione.

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale - di seguito denominato programma aziendale - specifica gli obiettivi economici e strutturali che si intendono conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali ove necessari, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni dei commi che seguono.

Il programma aziendale deve essere redatto in conformità con le disposizioni urbanistiche e regolamentari comunali.

Per i contenuti e la gestione del programma aziendale e sue eventuali modifiche si applicano gli specifici articoli del Titolo IV Capo III della LR 1/2005 egli articoli 9 e 10 del relativo regolamento di attuazione.

E' comunque demandata al Regolamento Edilizio, in attuazione del presente RU e della normativa vigente, la puntuale individuazione degli elaborati ed elementi costitutivi del programma aziendale.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola

Si definiscono fabbricati rurali, ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola, le costruzioni ricadenti in area agricola ad eccezione degli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 10/79 e degli immobili per i quali sia stata autorizzata una destinazione d'uso diversa da quella agricola attraverso atti del Comune.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 43 della LR 1/2005 e relativo Regolamento di Attuazione nonché ampliamenti "una tantum" ai sensi della medesima LR 1/2005.

La disposizione del precedente comma non si applica :

  • agli edifici e ai manufatti di interesse storico che conservano integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nelle schede di cui Dossier C e successive eventuali implementazioni, per i quali opera la specifica disciplina di cui all'art. 42;
  • ai manufatti precari privi di valore formale, non facenti parte di aziende agricole, per i quali sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria.

Gli ampliamenti una tantum, gli interventi di sostituzione edilizia nonché i trasferimenti volumetrici entro i limiti della LR 1/2005, sono concessi ai titolari di aziende agricole iscritte alla CCIAA, anche in presenza di fondi che non raggiungono i minimi fondiari fissati dalla normativa.

Con il Programma aziendale sono assentibili gli ampliamenti volumetrici non riconducibili alla fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 43 della LR 1/2005, e le modificazioni di destinazione d'uso per le aziende con superfici superiori ai minimi.

Per gli edifici di interesse storico artistico e ambientale individuati nelle tavole 1 e 2 del presente RU, sono consentite esclusivamente le categorie d'intervento indicate dal medesimo.

Gli interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e gli ampliamenti una tantum sono assentibili anche in assenza del Programma aziendale.

Gli interventi di straordinaria manutenzione possono essere richiesti anche da coloro che non possiedono un'azienda agricola.

Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che riguardano fabbricati rurali ad uso abitativo il cui istante non possiede, tra i requisiti soggettivi almeno l'iscrizione alla CCIA per azienda agricola, comportano automaticamente il mutamento della destinazione d'uso, limitato all'unità immobiliare interessata dal recupero, compreso le relative pertinenze quando funzionalmente connesse all'unità principale.

Per tutti gli interventi su annessi e manufatti costruiti antecedentemente alla L. 765/67, il richiedente dovrà dimostrarne la datazione mediante la cartografia aerofotogrammetrica esistente fino al 1971, accatastamenti eseguiti entro il giugno 1988 o, in via subordinata, altri atti o documentazione da cui sia possibile accertare inequivocabilmente la consistenza e l'anno di costruzione degli stessi. Sui fondi agrari con superfici inferiori ai minimi prescritti dal PTC o in carenza di questo dalla LR 1/2005, gli annessi agricoli esistenti e i manufatti derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione non possono essere dotati di servizi igienici fatta eccezione per gli annessi facenti parte di aziende agricole.

Agriturismo

Il presente RU riconosce all'intero territorio comunale la vocazione agrituristica.

Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica sono ammesse sul patrimonio edilizio esistente categorie di intervento fino alla sostituzione edilizia, salvo quanto diversamente stabilito dal presente RU per i singoli edifici.

Il riuso del patrimonio edilizio esistente per fini agrituristici è comunque subordinato, ai sensi della normativa vigente, alla sottoscrizione di uno specifico atto d'obbligo nel quale deve essere contenuto l'impegno al ripristino dell'originaria utilizzazione dei fabbricati alla cessazione dell'attività agrituristica.

Le aziende agricole che esercitano l'attività di agriturismo possono sfruttare la dotazione aziendale anche per attività ludico-ricreative, fra le quali attività di maneggio anche connesse all'escursionismo ippico. A tali fini, l'azienda agrituristica può dotarsi di box in legno di superficie massima mq. 14 per cavallo, per lo stallo dell'animale, in misura di 1/5 rispetto al numero di posti letto.

L'ospitalità in spazi aperti è consentita, ove non specificatamente vietato nelle singole sottozone agricole, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla disciplina regionale vigente in materia e comunque entro il dimensionamento massimo di 50 posti letto per ciascuna azienda.

Dovranno comunque essere osservati i seguenti criteri:le piazzole per l'ospitalità in spazi aperti non potranno superare la superficie di 80 mq;

  • le piazzole di camper in spazi aperti non potranno superare la superficie di 50 mq;
  • la sistemazione delle piazzole e dei relativi spazi di relazione dovrà mantenere il più possibile lo stato naturale dei luoghi evitando pavimentazioni ed impianti di illuminazione non riconducibili al contesto rurale;
  • qualora non sia possibile il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente è ammissibile la realizzazione di nuovi manufatti destinati ad ospitare servizi igienici nonché attrezzature per il lavaggio stoviglie e biancheria; tali manufatti dovranno comunque uniformarsi ai caratteri architettonici del contesto rurale esistente ed essere progettati in forma di nuclei aggregati;
  • la localizzazione delle piazzole dovrà avvenire preferibilmente in prossimità del centro aziendale e degli edifici esistenti, fatte salve specifiche ragioni di tipo igienico-sanitario.

Attività connesse e integrative con quelle agricole

L'attività agricola esercitata da aziende può essere integrata da funzioni sussidiarie compatibili con la tutela e la salvaguardia paesaggistica e ambientale e coerente con le caratteristiche e le vocazioni del territorio rurale.

Le Regole generali e comuni, contenute nel presente Capo, elencano al punto definizioni funzionali, le attività agricole, quelle connesse e quelle integrative.

Manufatti per il ricovero degli animali da cortile, domestici e per cavalli

La realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali da cortile, domestici e per cavalli per utilizzazione familiare è ammissibile solo qualora sui fondi interessati non siano già presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo.

Tali manufatti possono essere adibiti a deposito, protezione o ricovero di animali, eventualmente connessi alla attività venatoria, nonché alla protezione di fondi o all'allevamento a fini di autoconsumo.

I suddetti manufatti devono essere realizzati prioritariamente nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti o nelle aree contermini degli annessi agricoli; è altresì ammessa la loro realizzazione, in assenza di edifici principali (abitazioni o annessi) dei quali possano essere considerati pertinenza, dove non escluso dalle specifiche norme di sottozona.

In ogni caso dovranno essere demoliti una volta cessato il loro utilizzo e non potranno in alcun modo essere riutilizzati per finalità diverse.

I manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile non possono superare una superficie coperta di 10 mq. e l'altezza di ml 1.80; devono essere in legno e/o materiali leggeri, semplicemente infissi nel terreno, senza opere di fondazione e potranno avere una recinzione a rete a maglia sciolta. Il piano di pavimento di tali manufatti dovrà essere realizzato con terra vegetale o con riporto di materiale inerte fatte salve soluzioni diverse prescritte da norme di carattere igienico-sanitario. E' ammessa la realizzazione di una piccola tettoia di 2 metri quadri. E' vietato l'uso di lamiera e materiali plastici. Per tali manufatti non è ammessa la realizzazione di impianti elettrici, e di smaltimento.

I manufatti per il ricovero di animali domestici dovranno essere realizzati in conformità a quanto stabilito dal vigente "regolamento comunale sulla tutela degli animali" e della normativa di settore.

Per il ricovero di cavalli possono essere installati box in legno nel numero massimo di 3, con superficie massima di 14 mq. per ogni cavallo fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 80.

Al fine di limitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico tali manufatti dovranno essere collocati a congrua distanza da edifici abitativi esistenti e dovranno inoltre essere adottati idonei accorgimenti e dispositivi, anche nella tenuta degli animali, per il contenimento di tali fenomeni.

Manufatti per la vendita dei prodotti coltivati

Fatte salve le diverse disposizioni regolamentari, e fermo restando che si deve prioritariamente utilizzare il patrimonio edilizio esistente anche per le esigenze di cui al presente punto, tutte le aziende agricole vinicole, olearie, orto-florovivaistiche, quelle che esercitano produzioni biologiche, possono provvedere alla vendita diretta dei prodotti coltivati anche attraverso l'installazione di un manufatto in legno della dimensione massima di mq. 20.

La realizzazione di tale manufatto, anche permanentemente ancorato al terreno, dovrà interessare aree nella disponibilità dell'azienda e non dovrà arrecare in alcun modo pregiudizio alla sicurezza ed alla funzionalità del traffico veicolare. Per terreni nella disponibilità dell'azienda si intendono terreni di proprietà della stessa o derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della L. 203/82 con durata non inferiore a dieci anni.

La costruzione di tali manufatti non è condizionata all'approvazione del programma aziendale ed è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione delle stesse prevedendo, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno idonee garanzie fidejussorie.

Art. 82 Regole specifiche per le sottozone

Le sottozone E sono individuate nella Tavola 1 in scala 1:10.000 con apposita perimetrazione e sigla alfanumerica. Per queste vale la disciplina generale di cui agli articoli precedenti integrata dalle specifiche disposizioni di seguito riportate per le singole sottozone.

E1 area agricola produttiva

La sottozona E1 corrisponde ai subsistemi della pianura costiera e della pianura alluvionale individuati dal vigente Piano strutturale, è caratterizzata dalle trasformazioni del territorio dovute alle attività umane, ha esclusiva funzione agricola e vi sono ammesse attività agricolo-produttive, connesse alla produzione agricola, integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse di sostegno all'agricoltura.

Vi si applicano per intero le regole generali e comuni contenute nelle presenti Norme, fatte salve, per le sottozone E1 ricadenti nelle aree contigue della Riserva Provinciale Orti Bottagone di cui al successivo art.93, le eventuali limitazioni e disposizioni specifiche del vigente Regolamento Provinciale.

Gli interventi devono esplicitare il rispetto delle invarianti strutturali prescritte dal piano strutturale vigente, che per la sottozona E1 sono:

  • per la porzione coincidente con il subsistema della pianura costiera occidentale la prevalenza dei suoli antichi asciutti, detti "sabbie rosse", nel loro rapporto con limitate presenze di suoli idromorfi delle repressioni retrodunali. In particolare, l'elevata attitudine dei suoli antichi asciutti, detti "sabbie rosse", deve essere considerata per ordinamenti orticoli intensivi a pieno campo;
  • per la porzione coincidente con il subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia l'unitarietà e la continuità dei territori pianeggianti, e il loro porsi come la matrice connettiva più forte dell'intero territorio oggetto del presente piano, seppure intaccata da fenomeni di frammentazione e di dispersione infrastrutturali e insediativi; nonché il reticolo idraulico identificato nella tavola contrassegnata con 4.9 del Piano strutturale vigente.

E2 area agricola di interesse paesaggistico d'insieme

Le sottozone E2 sono aree nelle quali l'utilizzazione agricola concorre a presidiare i valori ambientali e paesaggistici.

E' obbligatorio esplicitare, tramite appositi elaborati, la lettura del paesaggio e i criteri di intervento protettivi dei valori paesistici, tramite la comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello successivo all'intervento.

A tal fine, i progetti contengono l'analisi delle componenti (naturalistiche, storico-insediative, percettive ed estetiche) che definiscono il valore di insieme del paesaggio, che sono interessate dall'intervento in forma diretta o indiretta nonché l'analisi degli effetti dell'intervento e le soluzioni per non alterare il valore paesaggistico d'insieme.

E' vietato introdurre modelli insediativi estranei e non congrui; frammentare la tessitura rurale e diminuire la percezione del paesaggio di insieme incrementando l'artificialità o alterando gli equipaggiamenti vegetali, le permanenze storiche e i caratteri identificativi degli spazi e delle relazioni, anche visuali, fra di essi.

E' vietato inoltre, limitatamente alle sottozone E2 collocate nell'UTOE 5 a sud della SP della Base Geodetica, l'ospitalità agrituristica con mezzi autonomi di soggiorno negli spazi aperti delle aziende agricole (agricampeggio). Per le attività di agricampeggio già esistenti in tale ambito territoriale è comunque fatta salva la possibilità di adeguamento fino alla soglia dimensionale massima stabilita al precedente art. 81 (50 posti letto).

Per le sottozone E2 ricadenti nelle aree contigue della Riserva Provinciale Orti Bottagone e nelle aree contigue del parco Interprovinciale di Montioni di cui al successivo art. 93, operano altresì le eventuali limitazioni e disposizioni specifiche del vigente Regolamento Provinciale della Riserva e del Piano Provinciale del Parco.

E2/fl area di pertinenza fluviale, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Le sottozone E2/fl comprendono le zone coltivate poste in prossimità ai principali corsi d'acqua. In tali aree l'utilizzazione agricola concorre a presidiare i valori territoriali con particolare riferimento alla tutela idrogeologica, alla salvaguardia da fenomeni di esondazione, al mantenimento in efficienza del reticolo idraulico superficiale.

Le sottozone E2/fl comprendono:

  • gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo;
  • le aree golenali;
  • le aree di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua.

Qualunque intervento in queste sottozone, deve prioritariamente individuare quale dei tre componenti è soggetto all'intervento medesimo, e dimostrarne il suo stato attuale, nonché il miglioramento apportato dall'intervento, o almeno la sua indifferenza, e l'impossibilità di siti alternativi per realizzare l'intervento, fra quelli ammessi nell'elenco che segue, in conformità a quanto disposto dal Piano strutturale vigente.

In applicazione dell'art. 57 delle Norme del Piano strutturale vigente, nelle sottozone E2/fl sono ammesse:

  • la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica, ivi comprese le casse di espansione e i bacini di laminazione delle acque, di invasi a usi plurimi, e simili, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e comunali, fermo restando che le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze non altrimenti soddisfabili, ed essere definite in termini tali da minimizzare l'interessamento delle aree di pertinenza fluviale, secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d'acqua, e in ogni caso non paralleli agli stessi corsi d'acqua, dei quali, come delle eventuali relative aree golenali, prevedere soltanto attraversamenti trasversali; sono inoltre ammessi gli impianti di servizio alle suddette infrastrutture, compresi quelli per la distribuzione carburanti;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua, dei quali, come delle eventuali relative aree golenali, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;
  • l'esercizio, al di fuori dagli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e delle eventuali relative aree golenali, dell'ordinaria coltivazione del suolo;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione, al di fuori dagli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e delle eventuali relative aree golenali, di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;
  • interventi volti a favorire il riformarsi della vegetazione spontanea, ovvero, laddove sia adeguata, e quindi con esclusione in ogni caso degli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e delle eventuali relative aree golenali, della copertura boschiva, e dell'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui e dei boschi misti;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione, nelle aree boscate, dei manufatti ivi ammessi, che non devono costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;
  • la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque in caso di allagamento, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
  • le trasformazioni, fisiche e funzionali, degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di opere di adeguamento igienico-sanitario al servizio di fabbricati esistenti, purché non aggravanti le condizioni di rischio.

Negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle aree golenali sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale, e ciò unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica, nonché conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolazione plano-altimetrica degli alvei, la escavazione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate.

Nelle sottozone E2/fl sono vietate le nuove costruzioni, nonché l'installazione di manufatti precari, fatto salvo quanto sopra stabilito per le zone boscate, di manufatti per il ricovero di animali da cortile e domestici, di maneggio, di bici noleggio e per la vendita di prodotti agricoli, nonché i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.

Non vi è ammessa l'ospitalità agrituristica con mezzi autonomi di soggiorno negli spazi aperti delle aziende agricole.

E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori

Le sottozone E3 comprendono le aree da conservare per i loro particolari caratteri di pregio ambientale (orografia, manufatti, alberature) e quelle da tutelare in quanto d'interesse archeologico.

Sono vietati:

  • l'eliminazione di terrazzamenti e ciglioni;
  • le trasformazioni colturali che alterino la percezione consolidata del paesaggio agrario;
  • l'espianto di ulivi quando non connesso a problematiche fitosanitarie o in presenza di alberature prive di valore testimoniale, ambientale paesaggistico;
  • la realizzazione di linee aeree per il trasporto energetico e per le telecomunicazioni (se non diversamente specificato da particolari norme di piani attuativi vigenti);
  • non è ammessa l'ospitalità agrituristica con mezzi autonomi di soggiorno negli spazi aperti delle aziende agricole (agricampeggio),limitatamente alle sottozone E3 collocate nell'UTOE 4 ad ovest della SP della Principessa, nonché nelle sottozone E3 collocate nell'UTOE 5; per le attività di agricampeggio già esistenti in detti ambiti territoriali è comunque fatta salva la possibilità di adeguamento fino alla soglia dimensionale massima stabilita al precedente art. 81 (50 posti letto).

Le nuove costruzioni rurali sono ammesse solo nelle adiacenze di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. Per specifiche e comprovate esigenze produttive e/o gestionali dell'azienda agricola, sono ammessi criteri localizzativi diversi purchè l'intervento sia accompagnato da una adeguata analisi e valutazione di inserimento paesaggistico ed ambientale nel contesto rurale. A tale scopo i relativi progetti devono essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle corti.

I nuovi edifici non possono avere più di due piani fuori terra con le seguenti misure in altezza:

  • abitazioni rurali, altezza massima mt. 6,50;
  • annessi agricoli, altezza massima mt. 5,00.

E' obbligatorio esplicitare, tramite appositi elaborati, la lettura del paesaggio e i criteri di intervento protettivi dei valori ambientali e paesistici, tramite la comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello successivo all'intervento, con specifica verifica se l'intervento altera o non altera il funzionamento del paesaggio, se interrompe relazioni paesaggistiche e se introduce componenti estranee.

Ai suddetti fini, i progetti contengono:

  • analisi dei fattori costitutivi del paesaggio, ecologici-naturalistici, storico-culturali, estetico-percettivi, studio dei segni antropici e naturali e delle relazioni visuali;
  • analisi degli effetti delle trasformazioni.

Sono vietati:

  • modelli insediativi estranei e non congrui;
  • frammentazione della tessitura rurale;
  • incremento dell'artificialità;
  • perdita di equipaggiamenti vegetali;
  • danneggiamento delle permanenze storiche e dei caratteri identificativi degli spazi e delle relazioni, anche visuali, fra di essi.

Per le sottozone E3 ricadenti nelle aree contigue della Riserva Provinciale Orti Bottagone e nelle aree contigue del parco Interprovinciale di Montioni di cui al successivo art. 93, operano altresì le eventuali limitazioni e disposizioni specifiche del vigente Regolamento Provinciale della Riserva e del Piano Provinciale del Parco.

Per i manufatti per la pesca esistenti lungo i corsi d'acqua del settore costiero orientale (cosiddetti “Retoni”) di valore storico-testimoniale, sono ammessi tutti gli interventi necessari alla manutenzione e conservazione degli stessi, nonchè eventuali interventi di ripristino, con forme, dimensioni cromie e materiali riferibili ai manufatti originali.

Detti interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle condizioni e limitazioni previste all'art. 3 della LR n. 41/2018.

E4 area boscata, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Le sottozone E4, aree boscate, sono quelle individuate nella tavola 1 del presente RU, nonché, in ogni caso, quelle rispondenti alla definizione di bosco dettata dall'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, come specificata dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R.

Le sottozone E4, aree boscate, coincidono sostanzialmente con i beni del territorio aperto e le invarianti strutturali individuate dal Piano strutturale e come tali recepite ed aggiornate dal presente RU. Esse concorrono al raggiungimento della superficie fondiaria mantenuta in produzione richiesta al fine di consentire e dimensionare le trasformazioni di nuova edificazione, o di sostituzione edilizia, relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi funzionali e connessi all'esercizio dell'attività agricola, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli strumenti della pianificazione territoriale sovracomunali, ma non possono comunque essere direttamente interessate dalle suddette trasformazioni.

Nel rispetto delle prescrizioni del vigente Piano strutturale sono fissati i seguenti divieti e limiti:

  • in tutto il territorio rurale e aperto è vietata qualsiasi riduzione dell'estensione complessiva delle superfici boscate. La trasformazione dei boschi, intesa come eliminazione della superficie forestale al fine di attivare utilizzazioni diverse da quella boschiva del terreno su cui essa è insediata, è attuabile soltanto per motivi eccezionali di ordine ambientale o idrogeologico, ed è condizionata, salvo che non riguardi esclusivamente le aree assimilate a bosco di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, o non interessi aree di superficie inferiore a 2 mila metri quadrati, al rimboschimento compensativo di terreni nudi di superficie uguale a quella forestale trasformata; sono comunque consentiti interventi di trasformazione dei boschi per il recupero agronomico a fini produttivi in conformità a quanto stabilito dalla LR n. 39/2000 e relativo regolamento di attuazione.
  • relativamente ai boschi percorsi da incendi e ai pascoli situati entro 50 metri da essi valgono in ogni caso, prevalendo su ogni altra, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 76 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39;
  • la rimozione della vegetazione spontanea legnosa di colonizzazione secondaria è consentita, salvo che nelle aree di pertinenza fluviale, limitatamente al recupero agricolo di terreni interessati da abbandono colturale, non individuati come boschi dal presente RU, né rispondenti alla definizione di boschi, all'interno di areali riconosciuti capaci di produzioni tipiche di qualità;in tale caso la rimozione della vegetazione legnosa deve essere accompagnata dalla realizzazione, se non già esistenti, di adeguate misure di sistemazione delle terre al fine di assicurare idonee condizioni di drenaggio superficiale e di conservazione dei suoli. Purché compatibili a quanto stabilito, sono ammessi gli interventi di rinaturalizzazione e di riforestazione;
  • sono vietati l'abbattimento e l'espianto dei boschi ripariali e della vegetazione igrofila, ovunque sia presente nel territorio rurale e aperto, e in particolare nelle aree di pertinenza fluviale, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie; nel qual caso i predetti elementi vegetazionali vanno sostituiti, nelle stesse posizioni e giaciture, nonché con esemplari delle medesime specie, e salvo che per ragioni di salvaguardia idrogeologica, ovvero di efficienza e sicurezza delle opere e sezioni idrauliche;
  • non sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione ed uso, fatte salve quelle necessarie alla vigilanza ed alla sicurezza, nonché i manufatti a supporto delle attività ludico-ricreative-sportive disciplinate dalla presente norma, così come non sono ammesse insegne, cartelli pubblicitari, recinzioni, parcheggi e viabilità non pedonale, salvo quella esistente o quella di nuova attuazione per varchi di tagliafuoco o tracciati percorribili da mezzi di soccorso;
  • è vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti naturali, nonché la loro asportazione oltre ai limiti definiti dalle relative leggi regionali;
  • è vietata la realizzazione di linee aeree per il trasporto energetico e per le telecomunicazioni;
  • non è ammessa l'ospitalità agrituristica con mezzi autonomi di soggiorno negli spazi aperti delle aziende agricole.

Sono ammesse le seguenti attività e i seguenti interventi, in applicazione degli indirizzi del vigente Piano strutturale:

  • l'esercizio delle attività selvicolturali, che devono salvaguardare il patrimonio arboreo e arbustivo esistente, favorendo la disseminazione e la rinnovazione naturale delle specie vegetali autoctone, nonché quelle di raccolta dei prodotti secondari del bosco;
  • interventi di miglioramento a scopo produttivo, intervenendo nelle forme di governo, a favore delle fustaie e dei cedui composti, laddove le condizioni di stabilità dei versanti lo consentano, e nella composizione floristica con graduale sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone;
  • interventi finalizzati ad accrescere il valore ecologico, ambientale e paesaggistico dei boschi con azioni a favore delle associazioni vegetali che nel processo di evoluzione possano raggiungere il climax tipico della fascia altitudinale dove viene realizzato l'intervento nel rispetto degli equilibri biologici floro-faunistici già presenti nell'ecosistema;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione:
    • a) di strade forestali, di piste forestali, di piste temporanee di esbosco, in tutti i casi di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, e non pavimentate con materiali impermeabilizzanti, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, anche attrezzate con teleferiche, gru a cavo o altri mezzi consimili, posti temporaneamente in opera, nonché di imposti o piazzali permanenti o temporanei per il deposito del legname, parimenti non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, e infine di aie carbonili;
    • b) di torrette, di norma in legno, per l'avvistamento degli incendi;
    • c) di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi;
    • d) di sentieri o mulattiere, nonché di spiazzi per la sosta e l'eventuale ristoro, in ogni caso non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, eventualmente attrezzati con sedili, tavoli di appoggio, contenitori per la raccolta dei rifiuti, e consimili elementi di arredo e di servizio, di norma realizzati in legno, pietra, altri materiali naturali, ed eccezionalmente in metallo o in vetro.
    • e) di manufatti, realizzati in legno o in altri materiali naturali e/o ecocompatibili, di dimensione massima mq 20, connessi alla fruizione ludico-sportiva del patrimonio boschivo per attività quali tree-climbing, parchi avventura, orienteering etc; i suddetti manufatti dovranno essere rialzati rispetto al piano di calpestio al fine di non comportare impermeabilizzazione ed artificializzazione del suolo. La realizzazione di tali manufatti è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo/convenzione con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l’attività, garantendo il ripristino delle condizioni naturali;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati, per le telecomunicazioni, e simili, nei casi in cui siano al servizio di strutture e attività esistenti, ove sia dimostrata insussistenza di alternative, o loro rilevante maggiore onerosità. Negli interventi di ristrutturazione e di nuova realizzazione di tali impianti, è prescritto l'interramento, salvo dimostrate, ostative e insuperabili ragioni di efficienza, ovvero di pericolosità;
  • la realizzazione di piscine nell'ambito delle corti e delle aree di pertinenza di edifici esistenti a condizione che ne venga proposto un corretto inserimento architettonico, paesaggistico ed ambientale;
  • interventi connessi alla realizzazione di maneggi che non comportino tuttavia la realizzazione di nuove volumetrie, ma solo opere quali recinzioni, abbeveratoi, e simili, oltre a un manufatto per il deposito di attrezzi o altro materiale necessario, altrimenti non localizzabile, anche ai fini della sicurezza e del benessere durante l'esercizio delle attività. Detto manufatto deve essere realizzato in legno e non avere una superficie maggiore di 20 mq, né altezza maggiore di 2,50 m;
  • gli interventi finalizzati al recupero ambientale delle aree degradate anche al fine di creare servizi e attrezzature ricreativi e aree di sosta legate alla rete degli itinerari escursionistici;
  • le opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, sia a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, che di tutela idrogeologica,
  • le attività di coltivazione del bosco, di difesa fitosanitaria, di prevenzione e repressione degli incendi, di tutela degli alberi monumentali, di sistemazione idraulico forestale, di rinaturalizzazione, di manutenzione e realizzazione dei sentieri e delle ippovie, di tempo libero e svago, di didattica, di agriturismo esclusivamente tramite recupero di edifici esistenti e ove, sia le aree boscate sia detti edifici, siano parte di complessi aziendali unitari, di manutenzione della viabilità e altre opere esistenti;
  • costruzioni di tipo precario e stagionale o annuale per attività faunistico-venatorie e per attività cinofile alle prime connesse quali l'addestramento cani;
  • trasformazioni del manto forestale solo in casi di ristrutturazioni che risultino migliorative rispetto ad una situazione di evidente degrado (presenza di ruderi o strutture fatiscenti all'interno delle aree boscate); la trasformazione dovrà riguardare l'area strettamente necessaria all'intervento edilizio e quella necessaria alla sicurezza del fabbricato contro il rischio d'incendio; fra gli elaborati di progetto deve essere presentato un rilievo delle alberature più significative presenti nell'area oggetto di trasformazione, con l'evidenziazione delle essenze da abbattere e di quelle che, se mantenute, entreranno a far parte del verde pertinente al fabbricato.

I proprietari delle zone boscate devono intervenire periodicamente con il diradamento del sottobosco e l'eliminazione delle piante infestanti, ove necessario o quando indicato e ritenuto opportuno per la salvaguardia dagli incendi dal Corpo Forestale dello Stato e curare il mantenimento dei tracciati pedonali e viari

Se previsti da specifici piani particolareggiati e/o progetti di opera pubblica, sono ammessi gli interventi e le opere di pubblico interesse finalizzati alla tutela, alla conoscenza ed alla fruizione dei valori naturalistici ed ambientali del bosco. E’ altresì contemplata la redazione di progetti unitari convenzionati, anche su proposta di soggetti privati, al fine di disciplinare la realizzazione di attività e interventi finalizzati alla fruizione ludico-sportiva e turistico-ricreativa del patrimonio boschivo.

Qualora, per interventi ammessi dal presente RU, si debba provvedere alla riduzione di formazioni lineari arboree e arbustive, ne dovranno essere reimpiantate di nuove di pari lunghezza di quelle eliminate. Il reimpianto dovrà essere effettuato esclusivamente con specie autoctone o naturalizzate, mentre l'eliminazione o la riduzione dovrà avvenire preferibilmente a carico delle formazioni composte da specie non indigene.

Le aree boscate sono beni territoriali soggetti a ricognizione, in quanto definiti per legge come categorie generali; pertanto ai fini della gestione del vincolo idrogeologico e paesaggistico, qualora i perimetri delle aree boscate, così come individuati negli elaborati cartografici, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei terreni, comprensiva di perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia. Il Comune, sentite le autorità competenti in materia, recepisce detta documentazione, e modifica la perimetrazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui alla tavola 5 del presente RU.

Le modifiche e le nuove definizioni cartografiche non costituiscono varianti al presente RU essendo riconducibili alle ordinarie attività di aggiornamento e monitoraggio del RU medesimo.

Per le sottozone E4 ricadenti nelle aree contigue del parco Interprovinciale di Montioni di cui al successivo art. 93, operano altresì le eventuali limitazioni e disposizioni specifiche del vigente Piano Provinciale del Parco.

E5 area umida e palustre, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Le sottozone E5 comprendono le aree umide e l'alveo, primario o remoto, dei corsi d'acqua, e sono soggette a protezione assoluta.

Sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo e qualsiasi opera che possa alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, salvo quelle strettamente necessarie per la messa in sicurezza dal rischio idraulico e per la corretta regimazione idrica dei corsi d'acqua, per il ripristino e il miglioramento ambientale, per l'incremento della valenza naturalistica ed ecosistemica o per la fruizione didattico-scientifica (quali postazioni per l'osservazione avifaunistica, percorsi attrezzati ecc.).

Sono ammesse inoltre strutture leggere, temporaneamente ancorate al suolo, per finalità pubbliche o per lo svolgimento di attività d’interesse pubblico e collettivo per le quali sia dimostrato che il sito scelto sia utilizzabile a tal fine e che non vi siano alternative per il soddisfacimento di tali finalità, e sempre che non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Per gli edifici esistenti in tali sottozone sono ammessi solamente interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

Per i manufatti per la pesca esistenti lungo i corsi d’acqua del settore costiero orientale (cosiddetti “Retoni”) di valore storico-testimoniale, sono ammessi tutti gli interventi necessari alla manutenzione e conservazione degli stessi, nonché eventuali interventi di ripristino, con forme, dimensioni cromie e materiali riferibili ai manufatti originali.

Detti interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle condizioni e limitazioni previste all’art. 3 della LR n. 41/2018.

E6 area agricola frazionata

Le sottozone E6 comprendono le aree di riordino o riqualificazione ambientale individuate dal vigente Piano Strutturale nella tavola contrassegnata con 9.1.

Nelle sottozone E6 sono ammesse attività agricole per autoconsumo, il ricovero di animali domestici e da cortile, attività di giardinaggio.

I Comuni si doteranno, in attuazione del presente RU, di uno specifico regolamento d'attuazione per lo svolgimento di tali attività, che stabilisca le regole costruttive, l'impiego di materiali, lo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee nonché le soluzioni per lo smaltimento ed il trattamento dei reflui fognari, nel rispetto delle presenti norme.

I regolamenti eventualmente già approvati dai Comuni conservano la loro efficacia fino all'adeguamento degli stessi alle presenti norme.

Per i manufatti precari e privi di valore formale, condonati o costruiti antecedentemente alla L. 765/1967 è ammessa la sostituzione edilizia mantenendo la stessa destinazione d'uso. E'altresì ammissibile la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali da cortile, domestici e per cavalli nei limiti e con le caratteristiche disciplinate al precedente art. 80.

Per le aree frazionate presenti nell'UTOE 4 il relativo regolamento dovrà prevedere in particolare interventi volti alla risoluzione dei problemi igienico sanitari (smaltimento reflui) ed alla mitigazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti esistenti.

Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzioni di aziende agricole sono ammesse con le stesse modalità previste per le sottozone E3.

E7 area per impianti di acquacoltura e produzione ittica

L'attività di acquacoltura è disciplinata dalla legge regionale n. 33 del 20 marzo 2000: "Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica".

In considerazione del deficit del bilancio idrico del territorio comprensoriale ed in relazione all'ingente fabbisogno idrico che l'attività di acquacoltura comporta, sono ammesse solo le nuove attività i cui prelievi avvengono direttamente dal bacino idrico del mare.

Le attività di acquacoltura e di produzione ittica sono considerate attività agricole a tutti gli effetti e pertanto disciplinate dalla legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni.

Sia nei casi di interventi rientranti nei limiti di cui alla tabella A della L.R. n. 33/2000, sia nel caso di superamento dei suddetti limiti, l'attività di acquacoltura e di produzione ittica è ammessa solo nelle specifiche sottozone E7 e nelle aree classificate E1.

Oltre a quanto previsto dalla L.R. n. 33/2000, si prescrivono le seguenti disposizioni:

  • gli impianti dovranno essere recintati su tutti i lati con siepi e filari di alberi;
  • i progetti dovranno essere corredati da una relazione geologica che tenga conto delle specifiche caratteristiche dei suoli e delle norme di tutela della falda;
  • lo scarico in mare deve avvenire solo tramite condotte interrate e comunque con reflui già trattati;
  • i reflui non possono essere immessi direttamente o indirettamente in falda, nei paduli e nei corsi d'acqua senza preventivo trattamento.

Per le sottozone E7 ricadenti nelle aree contigue della Riserva Provinciale Orti Bottagone di cui al successivo art. 93, operano altresì le eventuali limitazioni e disposizioni specifiche del vigente Regolamento Provinciale della Riserva.

E8 area per la trasformazione di prodotti agricoli e allevamenti intensivi

Le sottozone E8 comprendono aree, edifici ed impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli. In tale sottozona rientrano anche i frantoi, i caseifici e le cantine, aventi una produzione a carattere industriale, nonché gli allevamenti intensivi.

Per gli edifici e gli impianti esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia ed ampliamenti, nonché nuove edificazioni.

Ai fini della nuova edificazione e degli ampliamenti degli edifici esistenti, si utilizzano i seguenti parametri:

  • rapporto di copertura 0,5 mq/mq.
  • superficie massima di mq. 110 per l'abitazione del titolare o del custode;

Per gli allevamenti sono prescritti i seguenti indici:

  • superficie minima = mq. 20.000,
  • utilizzazione fondiaria = 0,10 mq/mq, di cui una superficie massima dei vani abitabili di 110 mq. per l'alloggio del custode.

Gli impianti per l'allevamento intensivo sono comunque soggetti alla disciplina del RU di cui al Titolo II, Capo IV (Regole per la tutela ambientale) e, laddove previsto, alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale.

La superficie delle sottozone E8 non concorre al raggiungimento dei limiti di edificabilità per le aree rurali e su di esse non potranno essere previsti interventi edilizi di cui alla legge regionale n. 1/2005.

E9 area per colture ortoflorovivaistiche

Nelle aree destinate a colture ortoflorovivaistiche è ammessa la costruzione di serre fisse per aziende che mantengono in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle prescritte dal PTC od in carenza di questo dalla L.R. 1/2005.

La costruzione di serre fisse non è soggetta a nessuna limitazione ed è commisurata alle esigenze produttive previste nei Programmi aziendali.

E' altresì ammessa la costruzione di nuove abitazioni e di annessi ad uso delle aziende ortoflorovivaistiche che mantengono in produzione le superfici minime prescritte dal PTC od in carenza di questo dalla L.R. 1/2005.

E10 area destinata ad attività estrattive

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma e Suvereto)

E10/1 area destinata al ripristino ambientale

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma e Suvereto)

Ambito di Monterombolo - Monte Calvi

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

Ambito di Monte Valerio

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

Ambito di Monte Peloso

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

Art. 83 Regole per gli insediamenti produttivi e gli insediamenti turistici nel territorio rurale e aperto

Regole per gli insediamenti produttivi - sottozone D6

Il presente RU individua come sottozone D6 gli insediamenti produttivi esistenti nel territorio rurale e aperto, sia rappresentati nella cartografia del piano strutturale comunale vigente, sia a integrazione della medesima rappresentazione ove ne sia stata identificata l'esistenza con medesimi caratteri.

Sugli edifici esistenti e sugli impianti esistenti in tali aree, sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia r1, r3a, r3b.

Al fine di permettere lo svolgimento delle attività produttive in essere sono altresì ammessi limitati incrementi della superficie esistente, unicamente per garantire requisiti obbligatori di tutela ambientale, di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro non altrimenti ottemperabili.

Per gli impianti di frammentazione e trattamento di inerti, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di adeguamento di macchine e impianti, di rinnovazione di sistemi tecnologici, di realizzazione di volumi tecnici, non devono determinare nessun aumento degli impatti ambientali.

E' ammessa la delocalizzazione delle attività produttive in essere, con eventuale rilocalizzazione delle stesse in aree produttive esistenti comprese nel perimetro del sistema insediativo.

In caso di delocalizzazione o dismissione delle attività produttive esistenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per funzioni ricettive, limitatamente alla tipologia di albergo, nonché per funzioni direzionali, di servizio e di commercio all’ingrosso/depositi (di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'art. 17 delle presenti norme). A tal fine sono ammessi interventi fino alla sostituzione (s) senza incremento della superficie coperta dei fabbricati esistenti (esclusi volumi tecnici ed impianti tecnologici), fatti salvi incrementi per la realizzazione di attrezzature di servizio funzionali alle nuove attività ricettive insediabili, da contenere comunque entro il 10% della superficie coperta dei fabbricati esistenti.

Sono comunque in ogni tempo ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione dei manufatti edilizi e degli impianti esistenti, con riqualificazione ambientale del sito, mediante rinaturalizzazione o sistemazione che ne permetta il riuso a fini agricoli.

La realizzazione degli interventi, in caso di mutamento di destinazione d'uso a fini ricettivi, direzionali e di servizio, è soggetta a preventiva approvazione di piano attuativo che comprenderà elaborati descrittivi della trasformazione fisica e funzionale degli edifici esistenti, delle sistemazioni ambientali e dell'integrazione paesaggistica, nonché dimostrazione delle capacità di soddisfare i nuovi carichi derivanti dalla modifica di destinazione d'uso, con particolare riguardo ai consumi idrici ed energetici, alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti tramite obbligatorie misure di contenimento e modalità progettuali e realizzative dotate di efficienza ecologica e ambientale, nonché elaborati descrittivi delle misure per la mitigazione degli effetti nocivi in fase di cantiere.

Regole per gli insediamenti turistici in territorio aperto-sottozone D9.1, D9.2, D10, D11, D12, D13.2.

Il presente RU individua gli insediamenti turistici esistenti nel territorio rurale e aperto, così come rappresentati nella cartografia del piano strutturale vigente nelle tavole 9.1. Individua altresì i complessi rurali esistenti per i quali, in conformità con quanto disposto dal vigente piano strutturale, si prevedono interventi di riconversione funzionale per fini ricettivi alberghieri.

In ragione della tipologia ricettiva esistente, o di nuova previsione, ad essi è attribuita la specifica destinazione di zona D9.1, D9.2, D10, D11, D12, D13.2. Per questi valgono le norme generali e le specifiche norme d'ambito di seguito riportate, nonché i contenuti delle specifiche schede dei piani attuativi vigenti (Pv) qualora operanti per gli insediamenti in oggetto.

In conformità con quanto disposto dal Piano strutturale vigente per detti insediamenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia r1, r3.a, r3.b, e di sostituzione edilizia.

Gli ampliamenti ammissibili devono essere finalizzati all'adeguamento delle dotazioni di servizi connessi e complementari (locali di ristorazione, bar, sale di intrattenimento, sale per meeting, centro benessere, fitness, locali per attività ludico-sportive, ecc.) il cui dimensionamento è determinato dietro adeguata dimostrazione delle esigenze funzionali, entro il massimo del 25% delle volumetrie esistenti, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle specifiche norme d'ambito, e fermo restando il divieto di espansione del perimetro dell'area occupata e perimetrata dal presente RU.

In relazione alle particolari esigenze delle attività turistico ricettive sono comunque sempre ammesse strutture coperte (quali gazebo, tensostrutture e simili) per attività ludico-ricreative e di intrattenimento.

Tutti gli interventi devono comunque essere orientati ad una corretta integrazione con il contesto edificato o rurale esistente, valorizzando e tutelando gli elementi di pregio ambientale e paesaggistico, laddove presenti. A tal fine, in sede di attuazione dei singoli interventi, si farà riferimento, per quanto applicabili, anche a quanto stabilito all'art. 79 (regole per la progettazione edilizia nel territorio rurale) delle presenti norme.

Regole specifiche Comune di Piombino

1. Albergo Zia Seconda (D 9.1.2)

Trattasi di un albergo ubicato in prossimità della Strada Provinciale della Principessa in loc. Fabbricciane.

E' ammesso l'incremento della ricettività esistente fino a 40 p.l. complessivi, mantenendo la tipologia ricettiva di albergo. In tal caso è consentita una volumetria aggiuntiva, comprese le dotazioni di servizio, pari a 1.100 mc.

La nuova edificazione dovrà comunque osservare una altezza massima di 2 p.f.t. e riferirsi, per modalità di aggregazione dei volumi e tipologia insediativa, ai nuclei rurali presenti nel territorio aperto.

Si dovranno comunque osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005).

L'intervento si attua mediante piano urbanistico attuativo convenzionato.

Per i fabbricati esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia r1.

2. Albergo Il Cavaliere (D9.1.3)

Trattasi di un albergo ubicato lungo la Strada della Base Geodetica in loc. Perelli. E' ammesso l'incremento della ricettività esistente fino a 50 p.l. complessivi, mantenendo la tipologia ricettiva di albergo. In tal caso è consentita una volumetria aggiuntiva, comprese le dotazioni di servizio, pari a 1500 mc. La nuova edificazione dovrà comunque uniformarsi, per tipologia ed elementi architettonici, al complesso ricettivo esistente ed avere una altezza massima di due piani fuori terra.

Si dovranno osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005).

Per i fabbricati esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia r1.

L'intervento si attua mediante piano urbanistico attuativo convenzionato.

3. Fattoria di Vignale (D9.1.4)

Per il complesso rurale della Fattoria di Vignale, di notevole valore storico testimoniale, è prevista la riconversione per funzioni ricettive, limitatamente alle tipologia di albergo, fino ad un massimo di 200 posti letto. Sono ammesse altresì attività di promozione e ricerca connesse alle produzioni agricole e vitivinicole di qualità. L'intervento dovrà essere attuato nel rispetto della disciplina di cui all'art. 42 delle presenti NTA (nucleo storico in territorio aperto).

L'intervento si attua tramite Piano di Recupero convenzionato.

5. RTA Airone (D 9.2.1)

Trattasi di una residenza turistico alberghiera ubicata lungo la Strada della Base Geodetica in loc. Aia di Martino.

E' ammessa la realizzazione, tramite intervento diretto, di quanto previsto dal previgente Piano di Lottizzazione eventualmente non attuato, fermo restando il dimensionamento e la tipologia ricettiva (RTA) dello stesso PdL. Per le strutture esistenti (servizi e unità ricettive) sono sempre ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica pur mantenendo il carattere unitario dell'intervento.

E' comunque ammesso l'incremento delle dotazioni di servizio, fino ad un massimo del 25% delle volumetrie a servizio esistenti.

Si dovranno osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005).

6. RTA Baia Toscana (D 9.2.2)

Trattasi di una residenza turistico alberghiera ubicata all'estremità orientale della costa in loc. Torre Mozza.

Per le strutture esistenti (servizi e unità ricettive) sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica senza incremento delle dotazioni ricettive esistenti. E' ammesso inoltre l'incremento delle dotazioni di servizio, fino ad un massimo del 25% delle volumetrie a servizio esistenti. La nuova edificazione dovrà comunque osservare un'altezza massima di 2 p.f.t. Si dovranno inoltre osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005). I suddetti interventi saranno ammissibili con intervento diretto.

7. RTA I Girasoli (D9.2.3)

Trattasi di una residenza turistico alberghiera ubicata in prossimità della Strada Provinciale della Principessa in loc. Fabbricciane.

Nel caso di riconversione totale della struttura ricettiva esistente in albergo potrà essere incrementata la ricettività fino a 40 p.l. complessivi. In tal caso è consentita una volumetria aggiuntiva, comprese le dotazioni di servizio, pari a 1.500 mc. La nuova edificazione dovrà comunque osservare un'altezza massima di 2 p.f.t. e riferirsi, per modalità di aggregazione dei volumi e tipologia insediativa, ai nuclei rurali presenti nel territorio aperto. L'intervento è ammissibile mediante piano urbanistico attuativo convenzionato.

Nel caso in cui la struttura ricettiva non venga riconvertita ad albergo è comunque ammesso l'incremento delle dotazioni di servizio, fino ad un massimo del 25% delle volumetrie a servizio esistenti. In tal caso le opere previste si attueranno mediante intervento diretto.

Per i fabbricati esistenti sono sempre ammessi interventi di ristrutturazione edilizia r1.

Si dovranno osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005).

8. RTA Poggio all'Agnello (D9.2.4)

Trattasi di una residenza turistico alberghiera (RTA) ricavata dalla riconversione funzionale dell’ex centro aziendale della tenuta di Poggio all’Agnello, collocato in prossimità dell’abitato di Populonia Stazione, realizzata in vigenza del PdR approvato con deliberazione C.C. n.132 del 07/11/2001.

Il regolamento urbanistico riconferma la destinazione funzionale del complesso ricettivo (RTA) ed il dimensionamento massimo ammissibile (1000 posti letto) stabilito dal previgente PdR ammettendo altresì l’integrazione delle relative dotazioni di servizio e la parziale riconversione del complesso per funzioni residenziali da contenere entro il limite del 40% della slp complessiva della struttura.

Per la struttura ricettiva, anche a seguito degli interventi di parziale riconversione funzionale, si dovranno comunque osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005) anche al fine di assicurare le necessarie dotazioni di servizio, che potranno essere incrementate entro il limite di 3.400 mc. complessivi (comprensivo del volume residuo non attuato derivante dal previgente Piano di Recupero, pari a circa 760 mc, e dell’intervento di tamponamento del porticato esistente posto sul prospetto posteriore del fabbricato principale, così come di seguito disciplinato). Le soluzioni localizzative ed architettoniche per la realizzazione delle ulteriori dotazioni di servizio, che potranno comunque contemplare materiali e forme contemporanee orientate verso la massima “leggerezza”, dovranno:

  • - perseguire l’integrazione funzionale e morfologica con il complesso esistente, senza interferire negativamente con la percezione consolidata d’insieme ed i caratteri storico-testimoniali dello stesso;
  • - non alterare le relazioni fisiche e percettive consolidate del complesso edificato rispetto al contesto territoriale e paesaggistico di riferimento e le visuali panoramiche che lo traguardano.

Nel caso di parziale riconversione funzionale della struttura verso la funzione residenziale:

  • −non sono ammessi frazionamenti delle unità abitative esistenti;
  • −non è richiesto il rispetto del taglio minimo degli alloggi di cui all'art. 18 del presente RU.

Sui fabbricati esistenti si potrà intervenire, con la categoria di intervento “r1”- ristrutturazione edilizia, fatto salvo il fabbricato destinato ad edificio di culto per il quale si conferma la categoria di restauro “c” ed il fabbricato principale del complesso, per il quale è ammesso il tamponamento del porticato posteriore, con soluzioni orientate verso la massima “trasparenza” delle superfici esterne, al fine di incrementare la capacità ricettiva del ristorante-bar esistente.

Per le aree esterne sono ammessi inoltre gli interventi necessari ad ottimizzare i servizi di reception e gli spazi a parcheggio in relazione alla eventuale attivazione del nuovo accesso veicolare alla struttura, come di seguito disciplinato.

In ogni caso i singoli interventi non dovranno alterare il carattere unitario del complesso edilizio ed i caratteri tipologici ed architettonici dello stesso e mantenere l'assetto funzionale del complesso derivante dal previgente PdR.

Il regolamento urbanistico consente inoltre l’adeguamento della viabilità poderale esistente, esterna all’ambito D9.2.4, che si innesta sulla S.P. della Principessa in corrispondenza della rotatoria esistente, al fine di:

  • - dotare il complesso ricettivo-residenziale di un nuovo accesso veicolare, evitando così l’attraversamento della frazione di Populonia;
  • - realizzare, a margine del tracciato esistente, una nuova connessione ciclo-pedonale di uso pubblico, che dovrà connettere anche la frazione di Populonia Stazione.

Nell’intervento di adeguamento della suddetta viabilità si dovranno osservare i seguenti criteri prestazionali:

  • - salvaguardare ed eventualmente integrare le alberature presenti e la trama delle siepi campestri;
  • -salvaguardare la permanenza del reticolo di drenaggio risultato delle bonifiche idrauliche storiche manutenendone la funzionalità;
  • - impiego di materiali per il sottofondo stradale (sia nel tracciato ad uso veicolare sia in quello ciclo-pedonale) coerenti, per cromie e granulometria, con il contesto rurale (con esclusione comunque dell’asfalto tradizionale);
  • - adottare sistemi di illuminazione tali da non compromettere la naturale percezione del paesaggio notturno.

L’attuazione degli interventi previsti, compresa la parziale riconversione funzionale del complesso ricettivo per fini residenziali, che potrà avvenire anche per stralci funzionali/unità minime di intervento, è subordinata alla elaborazione ed approvazione di un progetto unitario convenzionato (ex art. 121 L.R. 65/2014), corredato da specifico studio/progetto paesaggistico. La presentazione dei titoli edilizi è subordinata alla sottoscrizione di specifica convenzione (che andrà a sostituire la convenzione già sottoscritta in attuazione del previgente PdR) nella quale dovranno essere disciplinati:

  • - fasi e tempistiche di attuazione dell’intervento di riconversione funzionale della struttura, e di potenziamento delle relative dotazioni di servizio, con conseguente individuazione degli stralci funzionali/unità minime di intervento;
  • - corresponsione da parte del soggetto attuatore del cd “contributo straordinario” di cui all’art. 16, comma 4 lett. d-ter del D.P.R. 380/2001;
  • - modalità e tempistiche di attuazione del collegamento ciclo-pedonale di uso pubblico, che dovrà essere realizzato a cura del proponente a scomputo del suddetto contributo straordinario, previa approvazione e validazione del relativo progetto da parte del Comune, e dell'eventuale intervento di adeguamento della viabilità poderale esistente da realizzare a cura e spese dello stesso proponente;
  • - modalità di gestione delle unità abitative residenziali in rapporto alla gestione della struttura ricettiva e dei relativi servizi, al fine di favorirne l’integrazione funzionale e l’utilizzazione a fini ricettivi;
  • - impegno al mantenimento in esercizio della struttura ricettiva e relative garanzie.

Nelle more dell’approvazione del progetto unitario convenzionato, e della sottoscrizione della relativa convenzione, sono ammissibili tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non comportanti mutamento della destinazione d’uso, compreso il tamponamento del porticato esistente, come sopra disciplinati.

9. Campeggio-Villaggio "Orizzonte" (D.10.1)

Trattasi di un campeggio-villaggio posto lungo la Strada della Base Geodetica in loc. Perelli.

Per le strutture esistenti (servizi e unità ricettive) sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica senza incremento della dotazione ricettiva esistente. E' ammesso inoltre l'incremento delle dotazioni di servizio esistenti, per una consistenza massima di 11.300 mc; le nuove strutture dovranno essere progettate in coerenza con il linguaggio architettonico dell'esistente villaggio, ricercando la migliore integrazione con il paesaggio circostante. Dovrà comunque essere mantenuto l'esistente rapporto, in termini di posti letto, tra il campeggio ed il villaggio turistico. Si dovranno inoltre osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005).

In occasione degli interventi di adeguamento funzionale della struttura (incremento dotazioni di servizio), al soggetto attuatore competerà la realizzazione di ulteriori interventi di interesse pubblico quali collegamenti pedonali/ciclabili di accesso al mare e/o aree di sosta a servizio della costa orientale, da disciplinare nella specifica convenzione che regolerà l'intervento a scomputo dei relativi oneri concessori.

I suddetti interventi sono attuabili mediante intervento diretto convenzionato.

10. Parco Vacanze Mare Verde (D10.2)

Trattasi di un campeggio-villaggio posto lungo la Strada della Base Geodetica in loc. Aia di Martino.

Per le strutture esistenti (servizi e unità ricettive) sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica senza incremento della dotazioni ricettiva esistente. E' ammesso inoltre l'incremento delle dotazioni di servizio esistenti, fino ad un massimo del 10% delle relative volumetrie. Dovrà comunque essere mantenuto l'esistente rapporto, in termini di posti letto, tra il campeggio ed il villaggio turistico. Si dovranno inoltre osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005). In occasione degli interventi di adeguamento funzionale della struttura (incremento dotazioni di servizio), al soggetto attuatore competerà la realizzazione di ulteriori interventi di interesse pubblico quali collegamenti pedonali/ciclabili di accesso al mare e aree di sosta a servizio della costa orientale, da disciplinare nella specifica convenzione che regolerà l'intervento. I suddetti interventi sono attuabili mediante intervento diretto convenzionato.

11. Campeggio Riotorto (D10.3)

Trattasi di un campeggio-villaggio posto lungo la Strada della Base Geodetica in loc. Aia di Martino.

E' ammessa la realizzazione degli interventi del previgente Piano di Lottizzazione eventualmente non attuati, previa approvazione di un nuovo piano attuativo confermando il dimensionamento e la tipologia ricettiva (campeggio/villaggio) dello stesso PdL .

Per le strutture esistenti (servizi e unità ricettive) sono comunque ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica. Si dovranno inoltre osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005).

In occasione della elaborazione del nuovo piano attuativo dovranno essere individuati ulteriori interventi di interesse pubblico quali collegamenti pedonali/ciclabili di accesso al mare e aree di sosta a servizio della costa orientale, da disciplinare nella specifica convenzione che regolerà l'intervento.

12. Camper Oasi (D12.1)

Si tratta di un'area attrezzata per la sosta camper, ubicata nel settore costiero orientale in loc. Mortelliccio. Per il complesso esistente sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

13. Villaggio Mortelliccio (D13.2)

Si tratta di un insediamento "turistico-residenziale" esistente ubicato nel settore costiero orientale, per il quale sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; è inoltre ammessa la realizzazione di impianti ludico-ricreativi e sportivi, ed i relativi servizi quali spogliatoi, locali tecnici, etc... Sono altresì ammessi limitati ampliamenti volumetrici per integrare la dotazione di superficie utile delle singole unità abitative esistenti purché tali ampliamenti non determinino aumenti della superficie coperta, siano contenuti nel limite massimo di 50 mc. L'intervento dovrà comunque essere realizzato garantendo l'unitarietà tipo-morfologica del complesso esistente.

Complessi turistico-ricettivi esistenti attuati mediante piani previgenti

I complessi turistici esistenti derivanti da deruralizzazione, attuati tramite Piano di recupero in forza delle previgenti disposizioni urbanistiche per le aree agricole, sono assimilati agli insediamenti turistici esistenti nel territorio rurale regolati al presente articolo, e per essi vale quanto di seguito disposto.

Ne è ammesso l'ampliamento con aumento dei posti letto esistenti nella misura massima del 20% (con approssimazione all'unità superiore), anche in relazione a quanto disposto dall'art. 50 delle Norme del Piano strutturale vigente. Tale limitazione non opera in caso di interventi attuabili esclusivamente tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente. E' altresì ammesso l'incremento della dotazione dei servizi fino a 300 mq. aggiuntivi di superficie lorda di pavimento.

In ogni caso i nuovi corpi di fabbrica dovranno integrarsi con i nuclei edilizi esistenti per caratteri architettonici e tipologici. Per gli edifici ed i nuclei di interesse storico, tale facoltà è condizionata al rispetto di quanto contenuto al precedente art. 42.

Per gli edifici esistenti non interessati da ampliamento sono ammessi in via ordinaria gli interventi di cui al precedente art. 80.

L'aumento dei posti letto è assoggettato ad obbligo di mantenimento della destinazione ricettiva in essere, fatta salva la possibilità di riconversione ad albergo.

Gli interventi ammessi dal presente articolo si attuano mediante progetti unitari d'intervento convenzionati, estesi all'ambito complessivo della struttura ricettiva. L'ambito d'intervento è costituito dall'area in cui sono localizzate le strutture, compresi i relativi servizi, i percorsi di accesso e i parcheggi, le attrezzature ricreative e gli spazi verdi.

Le sistemazioni esterne e i parcheggi devono essere realizzati nel criterio del minimo movimento di terra e minore impatto ambientale.

La convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale e il proprietario o con il soggetto avente titolo all'intervento della struttura deve contenere gli impegni relativi al mantenimento della destinazione d'uso dei locali, dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi previsti nonché l'utilizzo delle strutture.

Art. 84 Regole per altre utilizzazioni nel territorio rurale e aperto

Impianti pubblici e di pubblico interesse

Nel territorio rurale e aperto è ammessa la realizzazione di reti o impianti di telecomunicazione, trasporto, distribuzione e trasformazione di energia elettrica, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti tecnici di modesta entità a supporto delle reti tecnologiche, postazioni di rilevazione e di misurazione (centraline, pluviometri, anemometri, ecc.), opere necessarie per la protezione civile, per la regimazione e per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica, posti di vigilanza e soccorso, isole ecologiche,manufatti ed opere necessarie per l'allestimento delle colonie feline, quando tali opere non siano espressamente vietate o condizionate da specifiche norme per le varie sottozone.

E' inoltre sempre ammesso l'adeguamento della viabilità pubblica esistente (rotatorie, adeguamento della sezione stradale, piste ciclabili, ecc.) purché non determini significative alterazioni morfologiche e compromissione dei beni territoriali del sistema rurale e aperto di cui al precedente art. 42.

La nuova costruzione di linee ed impianti per il trasporto, la distribuzione e la trasformazione di energia elettrica è regolata dalla specifica normativa di settore. Per tali interventi valgono le disposizioni di seguito riportate nonché le norme di cui al precedente art. 77 relative agli assetti infrastrutturali.

Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

  • "linee aeree per il trasporto energetico": quelle ad alta e media tensione, sostenute da pali o tralicci che collegano stazioni elettriche, impianti di produzione con le connessioni di smistamento e vettoriamento, altre linee di alta o media tensione che non siano configurabili come allacciamenti di utenze;
  • "linee aeree per la distribuzione energetica": quelle a media e bassa tensione, sostenute da pali, che rappresentano veri e propri allacciamenti di utenze, compresa l'eventuale realizzazione di nuova cabina elettrica o apparati tecnologici di servizio (armadietti, trasformatori, od interruttori a palo, ecc.).

La realizzazione degli impianti di trasformazione e di nuove linee di trasporto/distribuzione è comunque condizionata alla contemporanea presentazione di un progetto di ristrutturazione e razionalizzazione della rete che preveda la contemporanea dismissione e rimozione di impianti ed apparati non più funzionali alla stessa, e dimostri la sostenibilità dell'intervento in relazione al consumo di suolo.

Le nuove linee aeree devono essere realizzate in maniera tale da evitare il contrasto con i valori e con le funzioni proprie del contesto ambientale e paesaggistico interessato. A tal fine si deve, il più possibile, seguire la viabilità esistente e non operare riduzioni sostanziali della vegetazione esistente. Sono obbligatorie misure e tecniche di mimetizzazione.

Pensionati per animali domestici

Limitatamente alle sottozone E1, E2, e nelle sottozone E6 ricadenti nell'UTOE 4 così come individuata dal P.S. d'Area, è ammissibile la realizzazione di pensionati per animali domestici.

Tale attività si esplica nella custodia di animali non propri, sia di quelli per i quali viene stipulato contratto di custodia sia di quelli randagi od abbandonati assimilabili a canili rifugio.

Per lo svolgimento dell'attività di pensionato si dovranno prioritariamente utilizzare fabbricati esistenti, dove potranno essere collocati i locali di servizio (quali ambulatorio veterinario, uffici, servizi igienici, cucina ecc.).

Nel caso non si disponga di fabbricati esistenti si potranno realizzare nuove strutture per servizi da contenere comunque entro un massimo di mq. 30.

Per l'accoglienza degli animali si potranno inoltre installare recinti e strutture prefabbricate, temporaneamente ancorate al suolo, fino ad un massimo di 10 box, la cui superficie minima deve far riferimento a quanto previsto dalla normativa di settore.

Al cessare dell'attività economica tutte le strutture e le attrezzature realizzate in forza della presente disposizione normativa dovranno essere demolite ed i luoghi ripristinati secondo le caratteristiche morfologiche originarie. Per lo svolgimento dell'attività di pensionato sono presi a riferimento tutti i requisiti costruttivi, tipologici e igienico sanitari contenuti nella normativa vigente per canili e simili, utilizzata per analogia.

Il progetto dell'intervento dovrà essere corredato da uno studio di impatto acustico, da redigersi ai sensi della normativa vigente, che dovrà prevedere eventuali misure di mitigazione rispetto ai ricettori sensibili (quali abitazioni e luoghi che prevedano la presenza continuativa di persone).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposita convenzione con il titolare dell'attività ai sensi della normativa vigente.

Cimiteri per animali domestici

Limitatamente alle sottozone E1 e E2 è ammissibile la realizzazione di cimiteri per animali domestici, che potranno essere realizzati autonomamente o ad integrazione di un pensionato per animali domestici, come sopra disciplinato.

La realizzazione di dette strutture è subordinata alla preventiva acquisizione del parere della competente ASL sotto il profilo igienico-sanitario nonché al rispetto della vigente normativa di settore, e determina l'individuazione della fascia di rispetto cimiteriale di cui al RD n. 1265/1934.

Qualora l'intervento venga proposto da soggetto privato sarà subordinato alla definizione di apposita convenzione, al fine di disciplinarne le modalità di gestione e gli eventuali interventi di interesse pubblico a carico del proponente.

Attività temporanea di frantumazione

L'attività temporanea di recupero e valorizzazione di inerti è disciplinata dalla legge regionale n. 78 del 1998, ed è ammessa unicamente nelle sottozone E1.

Gli uffici comunali hanno la facoltà di giudicare la congruità dei siti proposti nonché quella di esprimere parere contrario su localizzazioni ritenute incompatibili con la salvaguardia dei valori del territorio, la presenza di altre attività e la tutela della vivibilità nei presidi.

L'istante dovrà sottoscrivere apposito atto d'obbligo i cui contenuti, compreso la durata dell'autorizzazione, sono descritti in una bozza da redigere a cura del Comune.

Al termine dello svolgimento dell'attività si dovrà procedere con il ripristino dei luoghi in modo tale da consentire il ritorno all'utilizzazione agricola del suolo.

E' consentito il posizionamento di un solo impianto mobile del tipo a "rimorchio" che dovrà risultare semplicemente appoggiato al terreno.

Non e` consentita l'installazione di impianti dissimili da quelli gommati.

L'impianto potrà essere utilizzato fino ad una resa di 5 ton./ora di materiale frantumato.

L'area dedicata all'attività non potrà avere una superficie superiore a mq. 3000. L'impianto temporaneo dovrà essere collocato a non meno di 100 metri da fabbricati residenziali esistenti.

Strutture per maneggi ed attività di equitazione

Fatti salvi i divieti dettati dalle regole specifiche per sottozona è ammessa, su fondi con superficie minima pari ad un ettaro da mantenere a coltura foraggiera, la realizzazione di maneggi per attività di equitazione e di escursionismo ippico.

Per tali attività potranno essere utilizzati edifici e annessi agricoli esistenti, ove, mantenendone la destinazione d'uso rurale, possono essere realizzati:

  • locali ad uso ufficio;
  • un servizio di ristoro;
  • servizi igienici;
  • ambulatorio veterinario e locali mascalcia;
  • stalle, fienili e locali per ricovero attrezzi;
  • locali per la pratica didattico-sportiva.

Ove gli edifici e annessi esistenti non siano sufficienti o idonei, è ammessa la realizzazione di "box" in legno, anche permanentemente ancorati al suolo, della superficie massima di 14 mq per cavallo, per un massimo di 15 animali, nonché di un manufatto in legno della superficie massima di mq. 20 da destinare a servizi.

Sono ammessi anche:

  • pozzi, vasche e cisterne per l'approvvigionamento idrico;
  • recinzioni in legno a delimitazione dell'area del maneggio nonché dei recinti interni abbeveratoi e tettoie in legno per lo stazionamento dei cavalli.

Per la realizzazione delle strutture di cui al presente articolo deve essere prioritariamente riutilizzato il patrimonio edilizio esistente.

Le strutture di cui al presente articolo non possono avere altezza maggiore di un piano fuori terra; i materiali e le tipologie dovranno essere consoni alle caratteristiche proprie dell'area.

La costruzione di tali manufatti non è condizionata all'approvazione del programma aziendale, ma è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna:

  • alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione delle stesse;
  • a mantenere in produzione colture sul fondo di pertinenza della struttura stessa;
  • a promuovere attività di escursionismo ippico e di maneggio prevedendo, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno idonee garanzie fidejussorie.

Manufatti funzionali all'escursionismo e per agility dog

Ove non espressamente vietato dalle specifiche norme d'ambito, per lo svolgimento di attività di escursionismo è ammessa la realizzazione di manufatti in legno della dimensione massima di mq. 20 da adibire a stazione di posta e/o ricovero attrezzature varie.

E' altresì ammessa la realizzazione di manufatti in legno, con le stesse caratteristiche tipologiche e dimensionali di cui sopra, a servizio di attività di agility dog. La costruzione dei manufatti suddetti non è condizionata all'approvazione del programma aziendale ed è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione delle stesse prevedendo, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, idonee garanzie fidejussorie.

Attrezzature per le attività ricreative e per il tempo libero

Nelle sottozone agricole E1 ed E2, su fondi con superficie non inferiore a mq 5.000, è ammessa la realizzazione di manufatti in legno della dimensione massima di mq. 20 per l'esercizio di attività ludico ricreative e sportive, che a titolo puramente esemplificativo si intendono: parchi avventura e percorsi vita, tiro con l'arco, attività di pesca in specchi d'acqua naturali o artificiali, noleggio biciclette e campi pratica per la mountain-bike, skatepark e il motocross, ecc.

La realizzazione e l’allestimento delle suddette dotazioni di servizio, sono assoggettate alla approvazione di un progetto unitario convenzionato che dovrà essere corredato da specifici elaborati finalizzati al migliore inserimento dell’intervento nel contesto rurale e paesaggistico. Ai suddetti fini i progetti dovranno contenere:

  • - analisi dei fattori costitutivi del paesaggio, ecologici-naturalistici, storico-culturali, estetico-percettivi, studio dei segni antropici e naturali e delle relazioni visuali;
  • - analisi dei potenziali effetti ambientali indotti delle attività ludico-sportive insediate.

La realizzazione e l’allestimento delle dotazioni per la pratica del motocross restano subordinate alla valutazione degli effetti ambientali, ai sensi dell’art. 10 delle presenti NTA.

Gli eventuali interventi di modellazione/sistemazione delle aree interessate non devono comportare aumento dell’impermeabilizzazione e artificializzazione del suolo.

La convenzione dovrà contenere l’impegno anche in ordine alla rimozione delle strutture e dei manufatti una volta cessata l’attività e garantire il ripristino delle condizioni naturali.

Le suddette attività dovranno essere servite dalla viabilità esistente.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40