Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I SISTEMA INSEDIATIVO

Art. 58 Utoe, centri abitati e territorio rurale e aperto

Le Unità territoriali organiche elementari (Utoe) sono perimetrate sulle tavole del presente RU, in recepimento delle individuazioni delle medesime operate dal Piano strutturale vigente, con affinamenti dovuti al passaggio di scala e al loro adeguamento a segni riconoscibili e stabili esistenti sul territorio.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera b) della Lr. 1/05, sono stati individuati con apposito segno grafico sulle tavole in scala 1:2.000, i perimetri aggiornati dei centri abitati costituenti delimitazioni continue che comprendono tutte le aree edificate e i lotti interclusi.

Il territorio rurale e aperto è tutto il territorio non incluso nel perimetro dei centri abitati.

Art. 59 Regole per i tessuti del subsistema insediativo storico

I tessuti storici di matrice preottocentesca e di matrice otto-novecentesca, appartenenti al subsistema insediativo storico, individuati con sigla alfanumerica e perimetrazione Sn, sono articolati in ordine alla formazione storica e alla permanenza o meno dei caratteri originari. Per ogni tessuto sono date le seguenti norme. Gli ambiti (Re- ambiti a esclusiva funzione residenziale, Rp- ambiti a prevalente funzione residenziale) e le categorie di intervento indicate sono quelle prevalenti per il tessuto. Puntualmente, per singoli edifici o complessi, sono stabilite diverse categorie di intervento e ambiti a specializzazione funzionale, rappresentate con apposita simbologia sulla cartografia.

Sugli immobili con destinazione d'uso di artigianato di servizio di cui al punto 2.01 dell'art. 17 delle presenti norme, esistenti nei tessuti da S1 a S4 alla data di entrata in vigore del R.U., qualora non si intenda modificare la destinazione d'uso in essere, sono consentite categorie di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli adeguamenti funzionali ed igienico-sanitari necessari per soddisfare i requisiti minimi di legge.

S1 tessuto storico di matrice preottocentesca che ha mantenuto i caratteri originari

Ambito Prevalentemente residenziale (Rp)

Categorie di Intervento

Restauro e risanamento conservativo c

Destinazioni d'uso

Residenziale 1, commerciale esercizi di vicinato 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.03, 4.01 compresa la tipologia dell'albergo diffuso, direzionale 5, attività di servizio in tutte le sottocategorie della 6.

Non è ammesso l’utilizzo per fini residenziali/abitativi del piano terra, salvo nei casi di tipologie edilizie nate originariamente con usi abitativi anche al piano terra (previa dimostrazione mediante idonea documentazione storico-documentale); in tal caso si dovranno ripristinare le partiture ed i caratteri architettonici originari del fabbricato. Sono inoltre fatti salvi:

  • - gli interventi promossi dalla Pubblica Amministrazione nonché quelli comportanti ampliamento di unità residenziali esistenti, finalizzati al soddisfacimento di comprovate e permanenti difficoltà motorie di cittadini residenti nella stessa unità immobiliare.
  • - l’utilizzo e il cambio d’uso per finalità turistico-ricettive (attività extra-alberghiere così come definite dalla normativa di settore) previa sottoscrizione di apposito atto d’obbligo, da trascrivere a cura del proponente l’intervento, alla CCRRII, di impegno al ripristino dell’originaria destinazione d’uso e distribuzione interna dell’unità immobiliare al momento della cessazione dell’attività;
  • - la realizzazione di locali accessori (quali rimesse e cantine) di servizio alla residenza ad esclusione dei garage.

Regole specifiche

Sono sempre escluse attività rumorose, laddove i loro effetti di inquinamento acustico non siano adeguatamente mitigabili.

E' obbligatorio il rispetto delle caratteristiche specifiche individuate nella schedatura degli edifici di pregio storico e dei tessuti storici (Dossier B) contenuta nel presente RU, e delle prescrizioni specifiche per i centri storici riportate nell'allegato "S"- PARTE PRIMA del Regolamento Edilizio d'Area 2007. Il progetto deve contenere apposita dimostrazione delle modalità con le quali le suddette prescrizioni sono rispettate.

Il progetto deve essere esteso alle relative aree di pertinenza, conservandone le caratteristiche dimensionali e formali, le presenze arboree di pregio e le eventuali sistemazioni esterne storicizzate. E' esclusa l'installazione dei manufatti pertinenziali di cui al precedente art.33; sono fatti salvi gli interventi di riordino e sostituzione edilizia dei manufatti esistenti.

Limitatamente al Comune di Piombino operano inoltre le seguenti regole specifiche:

Per il complesso edilizio dell'ex ospedale di via Cavour, si confermano le destinazioni funzionali del previgente piano di recupero, approvato con deliberazione C.C. n. 112 del 26.09.2001. Sui fabbricati facenti parte di detto complesso si potrà intervenire con la categoria di intervento "r1"- ristrutturazione edilizia, fatta eccezione per gli edifici:

  • Chiesa di Sant'Antimo
  • Torre "la Tarsinata"

per i quali si applica la categoria del restauro "c".

S2 tessuto storico di matrice preottocentesca parzialmente o sostanzialmente trasformato

Ambito Prevalentemente residenziale (Rp)

Categorie di Intervento

ristrutturazione edilizia r1

Destinazioni d'uso

Residenziale 1, commerciale esercizi di vicinato 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.03, 4.01 compresa la tipologia di albergo diffuso, direzionale 5, attività di servizio in tutte le sottocategorie della 6.

Non è ammesso l’utilizzo per fini residenziali/abitativi del piano terra, salvo nei casi di tipologie edilizie nate originariamente con usi abitativi anche al piano terra (previa dimostrazione mediante idonea documentazione storico-documentale); in tal caso si dovranno ripristinare le partiture ed i caratteri architettonici originari del fabbricato. Sono inoltre fatti salvi:

  • - gli interventi promossi dalla Pubblica Amministrazione e quelli comportanti ampliamento di unità residenziali esistenti, finalizzati al soddisfacimento di comprovate e permanenti difficoltà motorie di cittadini residenti nella stessa unità immobiliare.
  • - l’utilizzo e il cambio d’uso per finalità turistico-ricettive (attività extra-alberghiere, così come definite dalla normativa di settore) previa sottoscrizione di apposito atto d’obbligo, da trascrivere a cura del proponente l’intervento, alla CCRRII, di impegno al ripristino dell’originaria destinazione d’uso e distribuzione interna dell’unità immobiliare al momento della cessazione dell’attività.
  • - la realizzazione di locali accessori (quali rimesse e cantine) di servizio alla residenza ad esclusione dei garage

Regole specifiche

Edifici o parti di essi, modificati rispetto alla loro configurazione originaria, possono essere ripristinati ove tale intervento comporti un effettivo miglioramento della funzionalità e del decoro, e la ricostituzione del pregio di origine. Limitatamente a tali casi e per tale fine, gli interventi possono comportare opere significativamente incidenti sia dal punto di vista della struttura che dell'immagine e dei caratteri architettonici. Per significativa incidenza, e conseguente ammissibilità di dette opere, si intende anche il superamento di una manomissione dei caratteri originari, che, a fronte dell'impossibilità di ripristinare lo stato originario, introduca componenti e forme dell'architettura contemporanea migliorative rispetto allo stato manomesso. In tali casi gli interventi ammissibili dovranno essere definiti mediante Piano di Recupero.

Sono sempre escluse attività rumorose, laddove i loro effetti di inquinamento acustico non siano adeguatamente mitigabili.

E' obbligatorio il rispetto delle caratteristiche specifiche individuate nella schedatura degli edifici di pregio storico e dei tessuti storici contenuta nel presente RU, e delle prescrizioni specifiche per i centri storici riportate nell'allegato "S"- PARTE PRIMA del Regolamento Edilizio d'Area 2007. Il progetto deve contenere apposita dimostrazione delle modalità con le quali le suddette prescrizioni sono rispettate.

Il progetto deve essere esteso alle relative aree di pertinenza morfologica, previa verifica delle loro caratteristiche dimensionali e formali.

S3 tessuto storico di matrice otto-novecentesca che ha mantenuto i caratteri originari

Ambito Prevalentemente residenziale (Rp)

Categorie di Intervento

ristrutturazione edilizia r1

Destinazioni d'uso

residenziale 1, commerciale 3.01.01 limitatamente alle medie strutture di vendita, esercizi di vicinato 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, la sottocategoria 3.04 è ammessa previa dimostrazione di compatibilità con la funzione residenziale e i caratteri storici del tessuto, direzionale 5, alberghiera 4.01 (compreso l’albergo diffuso), attività di servizio in tutte le sottocategorie della 6.

Regole specifiche

Il progetto del singolo edificio deve considerare i caratteri morfologici e tipologici del tessuto in cui sono collocati ed essere esteso alle pertinenze.

Nel caso di interventi su edifici non schedati, è obbligatorio uno specifico studio di contestualizzazione delle facciate e delle pertinenze. Limitatamente all'UTOE 1 del Comune di Suvereto e all'UTOE 2 del Comune di Campiglia M.ma non sono ammessi mutamenti di destinazione d'uso per la funzione commerciale 3.01.01.

Limitatamente al Comune di Piombino operano inoltre le seguenti regole specifiche:

non sono ammessi mutamenti di destinazione per civile abitazione ai piani terra dei fabbricati, salvo nei casi di tipologie edilizie nate originariamente con usi abitativi anche ai piani terra (previa dimostrazione mediante idonea documentazione storico-documentale); in tali casi si dovranno ripristinare le partiture ed i caratteri architettonici originari del fabbricato. Sono invece sempre ammessi mutamenti di destinazioni d'uso per la realizzazione di:

  • vani abitativi in ampliamento di unità residenziali esistenti
  • garage e locali accessori alle unità abitative
  • vani condominiali;
  • per il recupero a fini abitativi di unità immobiliari collocate all’interno di corti/resedi interne agli isolati non attestati sulla pubblica via;
  • per finalità turistico-ricettive (attività extra-alberghiere, così come definite dalla normativa di settore) previa sottoscrizione di apposito atto d’obbligo, da trascrivere a cura del proponente l’intervento, alla CCRRII, di impegno al ripristino dell’originaria destinazione d’uso e distribuzione interna dell’unità immobiliare al momento della cessazione dell’attività;
  • sono ammesse le medie strutture di vendita non alimentari 3.02.01;
  • per i tessuti a villini isolati lungo Viale Matteotti oggetto di schedatura nel Dossier B, con fronti di pregio riconosciuti, non sono consentiti frazionamenti delle unità immobiliari al fine di mantenere inalterata la tipologia originaria.
  • per il fondo commerciale ubicato in via Carlo Pisacane, in angolo con vicolo Rosa, in cui è svolta l'attività di pubblico esercizio, è ammessa la riqualificazione funzionale ed igienico-sanitaria attraverso la demolizione dei volumi secondari presenti nella corte di pertinenza; il volume derivante dalla demolizione potrà essere utilizzato per realizzare nuovi spazi di servizio alla attività artigianale/commerciale esistente (realizzazione di servizi igienici, cucina, corridoio di accesso alla corte interna...).

Al fabbricato collocato in angolo tra via Copernico e via Alfieri il RU attribuisce la categoria di intervento “r2b” al fine di consentire un ampliamento volumetrico, da realizzare attraverso il tamponamento dello spazio sottostante la terrazza prospettante via Alfieri.

L’intervento dovrà essere attuato attraverso la messa in opera di materiali, finiture, e soluzioni architettoniche congrui ai caratteri e alle finiture del fabbricato esistente; a tutela dei caratteri originari del fabbricato dovranno essere adottati elementi decorativi e coloriture identici a quelli esistenti.

S4 tessuto storico di matrice otto-novecentesca parzialmente o sostanzialmente trasformato

Ambito Prevalentemente residenziale (Rp)

Categorie di Intervento

ristrutturazione edilizia r1,

Destinazioni d'uso

residenziale 1, commerciale esercizi di vicinato 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, la sottocategoria 3.04 solo previa dimostrazione di compatibilità con la funzione residenziale e i caratteri storici del tessuto, direzionale 5, alberghiera 4.01 (compreso l’albergo diffuso), attività di servizio in tutte le sottocategorie della 6.

Regole specifiche

Il progetto del singolo edificio deve considerare i caratteri morfologici e tipologici del tessuto in cui sono collocati ed essere esteso alle pertinenze.

Nel caso di interventi su edifici non schedati, è obbligatorio uno specifico studio di contestualizzazione delle facciate e delle pertinenze.

Edifici o parti di essi modificati rispetto alla loro configurazione originaria possono essere ripristinati, ove tale intervento comporti un effettivo miglioramento della funzionalità e del decoro, e la ricostituzione del pregio di origine. Limitatamente a tali casi e per tale fine, gli interventi possono comportare opere significativamente incidenti sia dal punto di vista della struttura che dell'immagine e dei caratteri architettonici. Per significativa incidenza, e conseguente ammissibilità di dette opere, si intende anche il superamento di una manomissione dei caratteri originari, che, a fronte dell'impossibilità di ripristinare lo stato originario, introduca componenti e forme dell'architettura contemporanea, migliorative rispetto allo stato manomesso. In tali casi gli interventi ammissibili dovranno essere definiti mediante Piano di Recupero.

Limitatamente al Comune di Piombino operano inoltre le seguenti regole specifiche:

Sono ammesse le medie strutture di vendita alimentari 3.01.01 e non alimentari 3.02.01.

Per i tessuti a villini isolati lungo Viale Matteotti oggetto di schedatura nel Dossier B , con fronti di pregio riconosciuti, non sono consentiti frazionamenti delle unità immobiliari al fine di mantenere inalterata la tipologia originaria.

Al villino ubicato in angolo tra viale Matteotti e via X Settembre, il RU attribuisce la categoria di intervento "am1/300 mc" esclusivamente per la realizzazione una piscina completamente interrata.

Per i tessuti ricadenti nel quartiere Cotone-Poggetto, in relazione alla contiguità con lo stabilimento industriale, non è ammessa la realizzazione di nuove unità abitative ancorché ottenute tramite interventi di frazionamento, ampliamento (am1) o sopraelevazione (am2).

Al villino ubicato in angolo tra viale Matteotti e via del Desco il RU attribuisce la categoria di intervento “am1” al fine di consentire l’ampliamento dell’unità immobiliare collocata al piano primo del fabbricato. L’ampliamento dovrà avere una copertura a terrazza al fine di dare origine ad un edificio perfettamente simmetrico. L’intervento dovrà essere attuato attraverso la messa in opera di materiali, finiture, e soluzioni architettoniche congrui ai caratteri e alle finiture del fabbricato esistente; a tutela dei caratteri originari del fabbricato dovranno essere adottati elementi decorativi e coloriture identici a quelli esistenti.

Per i tessuti ricadenti nel quartiere Cotone-Poggetto, in relazione alla contiguità con lo stabilimento industriale, non è ammessa la realizzazione di nuove unità abitative ancorché ottenute tramite interventi di frazionamento, ampliamento (am1) o sopraelevazione (am2).

Art. 60 Regole per i tessuti del subsistema insediativo a organizzazione morfologica consolidata

I tessuti urbani appartenenti al subsistema insediativo a organizzazione morfologica consolidata, individuati con sigla alfanumerica e perimetrazione Tn, sono articolati in ordine al rapporto fra edifici e spazi pubblici o viabilità, alla presenza di funzioni diverse fra piani terra e piani superiori, alla tipologia edilizia, alla formazione tramite progettazione urbanistica unitaria o crescita edilizia singola.

Per ogni tessuto sono date le seguenti norme. Gli ambiti (Re- ambiti a esclusiva funzione residenziale, Rp- ambiti a prevalente funzione residenziale) e le categorie di intervento indicate sono quelle prevalenti per il tessuto.

Puntualmente possono essere state prescritte diverse categorie di intervento su edifici o complessi e ambiti a specializzazione funzionale, rappresentati con apposita simbologia sulla cartografia, nonché individuati ambiti di riqualificazione soggetti a piano attuativo per i quali operano specifiche disposizioni.

Sugli immobili con destinazione d'uso di artigianato di servizio di cui al punto 2.01 dell'art.17 delle presenti norme, esistenti nei tessuti da T1 a T9 alla data di entrata in vigore del R.U., qualora non si intenda modificare la destinazione d'uso in essere, sono consentite categorie di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli adeguamenti funzionali ed igienico-sanitari necessari per soddisfare i requisiti minimi di legge, qualora non modifichino la destinazione d'uso in essere.

I tessuti Tn sono:

  • tessuto ad isolato chiuso
  • T1 tipologia in linea, allineato su filo stradale a formare isolati chiusi

  • tessuto ad isolato aperto
  • T2 con prevalenza di palazzine fino al terzo livello fuori terra arretrate e non dal filo strada con presenza di giardini pertinenziali
  • T3 con prevalenza di edifici oltre il terzo livello fuori terra, arretrati e non dal filo stradale anche con presenza di spazi condominiali

  • tessuti ad assetto compiuto per singoli lotti
  • T4 a villino isolato nel relativo spazio pertinenziale prevalentemente libero
  • T5 con prevalenza di palazzine fino al terzo livello fuori terra arretrate e non dal filo stradale con presenza di giardini pertinenziali
  • T6 con prevalenza di edifici oltre il terzo livello fuori terra, arretrati e non dal filo stradale, anche con presenza di spazi condominiali
  • T7 a tipologie differenziate allineate lungo la via Aurelia

  • tessuti a progettazione urbanistica unitaria
  • T8 realizzato posteriormente al 1940, formato da tipologie edilizie varie, con eventuale presenza di spazi attrezzati
  • T9 realizzato in attuazione degli strumenti urbanistici successivi al 1994

Le regole d'uso e di intervento per i tessuti sono dettate di seguito.

T1 tessuto a isolato chiuso con tipologia in linea, allineato su filo stradale a formare isolati chiusi

Ambito Prevalentemente residenziale (Rp)

Categorie di Intervento

Ristrutturazione edilizia r1

Destinazioni d'uso

residenziale 1, commerciale esercizi di vicinato 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, la sottocategoria 3.04 solo previa dimostrazione di compatibilità con la funzione residenziale, direzionale 5, attività di servizio in tutte le sottocategorie della 6.

Al piano terra non sono ammessi cambi d'uso verso la residenza, fatta eccezione:

  • - per le tipologie edilizie nate originariamente con usi abitativi anche al piano terra (previa dimostrazione mediante idonea documentazione storico-documentale);
  • - per il recupero a fini abitativi di unità immobiliari collocate all’interno di corti/resedi interne agli isolati non attestati sulla pubblica via;
  • - per il cambio d’uso per finalità turistico-ricettive (attività extra-alberghiere, così come definite dalla normativa di settore) previa sottoscrizione di apposito atto d’obbligo, da trascrivere a cura del proponente l’intervento, alla CCRRII, di impegno al ripristino dell’originaria destinazione d’uso e distribuzione interna dell’unità immobiliare al momento della cessazione dell’attività,
  • - per realizzare garage e locali accessori alle unità abitative esistenti,
  • - per realizzare vani condominiali.

Regole specifiche

Gli interventi devono rispettare e incrementare il valore urbano determinato dalla continuità dei fronti. A tale scopo, non sono ammesse opere ed interventi che introducano discontinuità e vuoti fisici sui fronti o che ne alterino le partiture.

Limitatamente al Comune di Piombino operano inoltre le seguenti regole specifiche:

per l'immobile posto all'interno dell'isolato collocato tra Via Bellini, Via Rossini, Via Donizetti e Via L'Hermite, con categoria d'intervento di sostituzione edilizia "s", è ammessa esclusivamente la realizzazione di autorimesse a servizio del contiguo tessuto urbano.

A tutti gli edifici pluripiano appartenenti a tale tessuto il RU attribuisce la categoria di intervento “r2b” per la realizzazione di vani di servizio/addizioni funzionali limitatamente alle unità abitative collocate al piano attico. Per tali interventi dovranno essere messi in atto criteri progettuali coerenti con le caratteristiche tipologico-architettoniche del fabbricato su cui si interviene.

T2 tessuto a isolato aperto con prevalenza di palazzine fino al terzo livello fuori terra arretrate e non dal filo strada con presenza di giardini pertinenziali

Ambito Prevalentemente residenziale (Rp)

Categorie di Intervento

Ristrutturazione edilizia r3b

Destinazioni d'uso

residenziale 1, commerciale esercizi di vicinato 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, la sottocategoria 3.04 solo previa dimostrazione di compatibilità con la funzione residenziale, direzionale 5, alberghiera 4.01 (compreso l’albergo diffuso), attività di servizio in tutte le sottocategorie della 6.

Regole specifiche

Il progetto deve essere esteso alle pertinenze, anche in caso di cambio di destinazione d'uso al piano terra verso le funzioni commerciali, direzionali e di servizio, o per quanto sopra definito, con o senza opere.

Limitatamente al Comune di Piombino operano inoltre le seguenti regole specifiche:

per i tessuti ricadenti nel quartiere Cotone-Poggetto, in relazione alla contiguità con lo stabilimento industriale, non è ammessa la realizzazione di nuove unità abitative ancorché ottenute tramite interventi di frazionamento, ampliamento (am1) o sopraelevazione (am2).

T3 tessuto a isolato aperto con prevalenza di edifici oltre il terzo livello fuori terra, arretrati e non dal filo stradale anche con presenza di spazi condominiali

Ambito Prevalentemente residenziale (Rp)

Categorie di Intervento

Ristrutturazione edilizia r3a

Destinazioni d'uso

residenziale 1, commerciale esercizi di vicinato 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, la sottocategoria 3.04 solo previa dimostrazione di compatibilità con la funzione residenziale, direzionale 5, alberghiera 4.01 estesa all'intero fabbricato, attività di servizio in tutte le sottocategorie della 6.

Ai piani terra non sono ammessi mutamenti di destinazione d'uso per civile abitazione, salvo nei casi di tipologie edilizie nate originariamente con usi abitativi anche al piano terra; in tali casi si dovranno ripristinare le partiture ed i caratteri architettonici originari del fabbricato.

Sono ammessi mutamenti di destinazione d'uso per la realizzazione di:

  • vani abitativi in ampliamento di unità residenziali esistenti poste nello stesso fabbricato;
  • garage e locali accessori alle unità abitative esistenti;
  • vani condominiali.

Regole specifiche

Il progetto deve essere esteso alle pertinenze, anche in caso di cambio di destinazione d'uso al piano terra verso le funzioni commerciali, direzionali e di servizio, e per quanto sopra definito, con o senza opere.

E' prescritto il mantenimento della continuità dei fronti.

Anche in caso di utilizzi diversi da quelli di origine degli spazi condominiali, non sono ammesse recinzioni né partizioni di detti spazi, che devono mantenere le relazioni di continuità e di apertura che le legano agli edifici e caratterizzano il loro attacco a terra, contribuendo a formare l'effetto urbano.

Limitatamente al Comune di Piombino operano inoltre le seguenti regole specifiche:

Per il fabbricato pluripiano collocato in angolo tra lungomare Marconi, largo Calamandrei e via Lerario, la categoria di intervento "r2b" è finalizzata esclusivamente all'ampliamento delle unità immobiliari collocate al Piano Attico.

I nuovi volumi dovranno essere in aderenza al fabbricato e pertanto arretrati rispetto al filo esterno delle facciate, e dovranno essere attuati attraverso la messa in opera di materiali, forme e soluzioni architettoniche congrui ai caratteri e alle finiture del fabbricato esistente; a tutela dei caratteri originari del fabbricato anche gli elementi decorativi presenti al piano attico dovranno essere conservati e non alterati né nelle forme né nei materiali.

L'intervento dovrà osservare criteri di simmetria sui lati corti del fabbricato percepibili da lungomare Marconi, nel rispetto dell'equilibrio compositivo originario.

A tutti gli edifici pluripiano appartenenti a tale tessuto il RU attribuisce la categoria di intervento “r2b” per la realizzazione di vani di servizio/addizioni funzionali limitatamente alle unità abitative collocate al piano attico. Per tali interventi dovranno essere messi in atto criteri progettuali coerenti con le caratteristiche tipologico-architettoniche del fabbricato su cui si interviene.

T4 tessuto ad assetto compiuto per singoli lotti con tipologia a villino isolato nel relativo spazio pertinenziale prevalentemente libero

Ambito esclusivamente residenziale (Re)

Categorie di Intervento

Ristrutturazione edilizia r2.b

Destinazioni d'uso

Residenziale 1

Regole specifiche

Gli spazi esterni di particolare pregio devono essere mantenuti e/o riqualificati nelle loro caratteristiche morfologiche e d'uso. In tal caso non sono ammesse partizioni o recinzioni che danneggino le relazioni spaziali fra l'edificio e la pertinenza, indipendentemente dagli usi e dalle proprietà.

Limitatamente al Comune di Piombino operano inoltre le seguenti regole specifiche:

Per il tessuto dei Villini, in località Baratti, si prevedono interventi volti all'innalzamento della qualità degli spazi aperti (viabilità, piazzetta pedonale) con impiego di materiali ed elementi di arredo in sintonia con l'identità dei luoghi ed il paesaggio circostante anche al fine di favorire la progressiva pedonalizzazione dell'area; nella piazzetta, che costituisce il fulcro del nucleo abitato dei villini, potrà essere collocato un chiosco di servizio da disciplinare nel piano del commercio su aree pubbliche e un punto informazioni turistiche.

Per l'edificato esistente dei Villini si prevedono interventi di ristrutturazione edilizia (r1), così come indicato negli elaborati grafici del RU, salvo che per le attività di ristorazione esistenti disciplinate al successivo art. 67.

Nel nucleo edificato dei Villini si prevede inoltre la realizzazione di un centro espositivo di arte e architettura contemporanea (con destinazione F1 di cui all'art. 92 delle presenti NTA) che potrà concorrere alla valorizzazione dell'area di Baratti in relazione alla presenza di testimonianze dell'arch. Vittorio Giorgini. Il complesso edilizio, che dovrà distinguersi per forme, linguaggio e materiali orientati verso l'architettura contemporanea, potrà svilupparsi su due livelli fuori terra. L'intervento e la gestione della nuova struttura museale sarà oggetto di specifica convenzione.

In luogo del reperimento delle dotazioni dei parcheggi pubblici è ammissibile la monetizzazione degli stessi.

In caso di mancata adesione all’intervento dei proprietari di tutte le aree deputate ad ospitare la nuova struttura, l’immobile potrà interessare una porzione del lotto individuato negli elaborati di RU.

T5 tessuto ad assetto compiuto per singoli lotti con prevalenza di palazzine fino al terzo livello fuori terra arretrate e non dal filo stradale con presenza di giardini pertinenziali

Ambito Prevalentemente residenziale (Rp)

Categorie di Intervento

Ristrutturazione edilizia r3b

Destinazioni d'uso

residenziale 1, commerciale esercizi di vicinato 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, la sottocategoria 3.04 solo previa dimostrazione di compatibilità con la funzione residenziale, direzionale 5, alberghiera 4.01 (compreso l’albergo diffuso), attività di servizio in tutte le sottocategorie della 6.

Regole specifiche

Il progetto deve essere esteso alle pertinenze, anche in caso di cambio di destinazione d'uso al piano terra verso le funzioni commerciali, direzionali e di servizio, e per quanto sopra definito, con o senza opere.

Limitatamente al Comune di Piombino operano le seguenti regole specifiche:

per i tessuti ricadenti nel quartiere Cotone-Poggetto, in relazione alla contiguità con lo stabilimento industriale, non è ammessa la realizzazione di nuove unità abitative ancorché ottenute tramite interventi di frazionamento, ampliamento (am1) o sopraelevazione (am2).

T6 tessuto ad assetto compiuto per singoli lotti con prevalenza di edifici oltre il terzo livello fuori terra, arretrati e non dal filo stradale, anche con presenza di spazi condominiali

Ambito Prevalentemente residenziale (Rp)

Categorie di Intervento

Ristrutturazione edilizia r3a

Destinazioni d'uso

residenziale 1, commerciale esercizi di vicinato 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, la sottocategoria 3.04 solo previa dimostrazione di compatibilità con la funzione residenziale, direzionale 5, alberghiera 4.01 (compreso l’albergo diffuso), attività di servizio in tutte le sottocategorie della 6.

Ai piani terra non sono ammessi mutamenti di destinazione d'uso per civile abitazione, salvo nei casi di tipologie edilizie nate originariamente con usi abitativi anche al piano terra.

Sono ammessi mutamenti di destinazione d'uso per la realizzazione di:

  • vani abitativi in ampliamento di unità residenziali esistenti poste nello stesso fabbricato;
  • garage e locali accessori alle unità abitative esistenti;
  • vani condominiali
  • per il cambio d’uso per finalità turistico-ricettive (attività extra-alberghiere, così come definite dalla normativa di settore) previa sottoscrizione di apposito atto d’obbligo, da trascrivere a cura del proponente l’intervento, alla CCRRII, di impegno al ripristino dell’originaria destinazione d’uso e distribuzione interna dell’unità immobiliare al momento della cessazione dell’attività.

Regole specifiche

Ove vi siano spazi condominiali, non sono ammesse recinzioni né partizioni di detti spazi, che devono mantenere le relazioni di continuità e di apertura con gli edifici.

Limitatamente al Comune di Piombino operano le seguenti regole specifiche:

A tutti gli edifici pluripiano appartenenti a tale tessuto il RU attribuisce la categoria di intervento “r2b” per la realizzazione di vani di servizio/addizioni funzionali limitatamente alle unità abitative collocate al piano attico. Per tali interventi dovranno essere messi in atto criteri progettuali coerenti con le caratteristiche tipologico-architettoniche del fabbricato su cui si interviene.

T7 tessuto ad assetto compiuto per singoli lotti con tipologie differenziate allineate lungo la via Aurelia

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

T8 tessuto a progettazione urbanistica unitaria realizzato posteriormente al 1940, formato da tipologie edilizie varie, con eventuale presenza di spazi attrezzati

Ambito esclusivamente residenziale (Re)

Categorie di Intervento

Ristrutturazione edilizia r1

Destinazioni d'uso

Esclusivamente residenziale, tranne per le funzioni ammesse nella progettazione originaria

Regole specifiche

E' prescritto il mantenimento delle facciate progettate unitariamente qualora le stesse abbiano mantenuto inalterate le caratteristiche estetiche ed architettoniche, le simmetrie e le aperture originarie, senza che siano intervenute nel tempo modifiche dei prospetti che ne abbiano alterato la grammatica compositiva originaria.

Tale prescrizione non opera pertanto qualora il fabbricato sia nato fin dall’origine con una grammatica compositiva disomogenea e composita.

Non sono ammesse alterazione o riduzione degli spazi attrezzati.

Nel caso in cui la categoria d'intervento assegnata al singolo edificio lo permetta, la

chiusura di logge o balconi è ammessa limitatamente all'ingombro esistente degli stessi.

Limitatamente al Comune di Piombino operano le seguenti regole specifiche:

Per l'insediamento residenziale esistente dei Ghiaccioni è consentito il recupero e la riconversione funzionale della centrale termica, da tempo dismessa, per funzioni di tipo artigianale di cui al punto 2.01 e di servizio di cui al punto 6.02, dell'art. 17 del RU, mediante interventi di ristrutturazione edilizia "r1".

Per gli insediamenti residenziali ricadenti nel tessuto T8 sono ammessi interventi di ampliamento delle unità abitative esistenti mediante il tamponamento di porticati, di logge o di spazi già delimitati da coperture o da pareti verticali esistenti. L'intervento dovrà essere realizzato attraverso l'uso di materiali, colori ed elementi di finitura coerenti con il carattere unitario dell'insediamento.

T9 tessuto a progettazione urbanistica unitaria realizzato in attuazione degli strumenti urbanistici successivi al 1994

Ambito esclusivamente residenziale (Re)

Categorie di Intervento

Ristrutturazione edilizia r1

Destinazione d'uso

Esclusivamente residenziale, tranne per le funzioni ammesse nella progettazione originaria e quelle indicate nelle specifiche schede delle aree di trasformazione e comparti di perequazione del presente R.U. Il mutamento d'uso a civile abitazione dei piani terra non è consentito quando la previsione unitaria prevedeva usi commerciali, direzionali, terziari o equivalenti.

Regole specifiche

E' prescritto il mantenimento delle facciate progettate unitariamente qualora le stesse abbiano mantenuto inalterate le caratteristiche estetiche ed architettoniche, le simmetrie e le aperture originarie, senza che siano intervenute nel tempo modifiche dei prospetti che ne abbiano alterato la grammatica compositiva originaria.

Tale prescrizione non opera pertanto qualora il fabbricato sia nato fin dall’origine con una grammatica compositiva disomogenea e composita.

Non sono ammesse alterazione o riduzione degli spazi pubblici e delle relazioni fra i medesimi e gli edifici.

Limitatamente al Comune di Piombino operano le seguenti regole specifiche:

Per gli insediamenti residenziali ubicati in loc. Tolla Alta (IU 24 del previgente PRG) e in loc. Fiorentina (IU 40 del previgente PRG) e in loc. San Quirico (IU 4bis del previgente PRG), è ammesso il tamponamento dei porticati esistenti mediante utilizzo di materiali e soluzioni architettoniche uniformi e congrui ai caratteri ed alla finiture del complesso edilizio esistente.

Per il PEEP di Riotorto, denominato "Comparto 6a", collocato al margine est dell'abitato lungo via dell'Acquedotto, è ammesso il tamponamento dei porticati esistenti mediante utilizzo di materiali e soluzioni architettoniche congrui al complesso edilizio esistente; al fine di mantenere il carattere unitario dell'insediamento, gli interventi dovranno estendersi contestualmente a tutte le unità abitative costituenti i singoli corpi di fabbrica mediante la presentazione di un unico titolo abilitativo edilizio.

Ambiti soggetti ad interventi di riqualificazione insediativa (Rin)

Comune di Piombino

Ambito Borgo dei Macelli (Ri1):

per l'ambito perimetrato negli elaborati grafici del presente RU, appartenente al tessuto S4, è prevista la redazione di un Piano di Recupero per ciascun sub-ambito individuato nella Tav. 2 mediante il quale si potranno prevedere i seguenti interventi:

  • sub-ambito 1: demolizione manufatti precari, ristrutturazione edilizia r1, sostituzione edilizia s, ampliamento am1 per una slp max pari a 30 mq (riferito all'intero sub-ambito); con i suddetti interventi potrà essere realizzata al massimo una nuova unità abitativa di slp max pari a 45 mq. che dovrà comunque integrarsi con il fabbricato principale oggetto di recente ristrutturazione;
  • sub-ambito 2: demolizione manufatti precari, ristrutturazione edilizia r1, ristrutturazione edilizia con addizione funzionale r2.b (riferito a ciascuna unità abitativa), sostituzione edilizia s;
  • sub-ambito 3: demolizione manufatti precari, ristrutturazione edilizia r1, ristrutturazione edilizia con addizione funzionale r2.b (riferito a ciascuna unità abitativa), sostituzione edilizia s, sopraelevazione am.2 limitatamente ai fabbricati ad un livello; negli interventi di sopraelevazione si dovrà comunque conservare la "scalettatura" del fronte edificato;
  • sub-ambito 4: demolizione manufatti precari, ristrutturazione edilizia r1, ristrutturazione edilizia con addizione funzionale r2.b (riferito a ciascuna unità abitativa), sostituzione edilizia s, sopraelevazione am.2 limitatamente ai fabbricati ad un livello; negli interventi di sopraelevazione si dovrà comunque conservare la "scalettatura" del fronte edificato;
  • sub-ambito 5:realizzazione di autorimesse e garage pertinenziali a servizio delle abitazioni presenti nell'Ambito dei Macelli.

Sono comunque esclusi interventi di addizione funzionale r2.b e di sopraelevazione am.2 per i volumi accessori che non hanno i requisiti funzionali ed igienico sanitari delle civili abitazioni e per le pertinenze delle unità abitative esistenti.

Contestualmente agli interventi di recupero del P.E.E. si dovranno realizzare interventi di riqualificazione degli spazi aperti (viabilità) e delle urbanizzazioni da convenzionare in sede di definizione del Piano di Recupero.

Per l'ambito in oggetto sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziale 1, commerciale 3.01.02 e 3.02.02, turistico-ricettivo 4.01 (compresa la tipologia dell'albergo diffuso) e servizi 6.01.

In assenza del piano attuativo sono ammessi intereventi di ristrutturazione edilizia r1, nonché la realizzazione degli interventi previsti nel sub-ambito 5.

Ambito Casette Minime (Ri2)

Per l'ambito perimetrato negli elaborati del presente RU, appartenente al tessuto T2, è prevista la redazione di un Piano di Recupero, esteso all'intero insediamento, con il quale si potranno prevedere interventi di chiusura degli spazi pertinenziali antistanti gli ingressi delle abitazioni al fine di adeguare la dotazione delle unità abitative esistenti. Il PdR dovrà definire la tipologia degli interventi, al fine d uniformarne il linguaggio compositivo e le soluzioni costruttive. Per l'ambito in oggetto è ammessa esclusivamente la destinazioni d'uso residenziale 1.

In assenza di piano attuativo sono ammissibili interventi fino alla ristrutturazione edilizia r1.

Nucleo edificato Via De Sanctis (Ri3)

Per l'ambito perimetrato negli elaborati grafici del presente RU, appartenente al tessuto T2, è prevista la categoria di ampliamento am1 dei singoli fabbricati, che ancora non abbiano utilizzato l'ampliamento previsto dal previgente PRG, fino ad un massimo di 50 mq slp, al fine di adeguare la dotazione delle unità abitative esistenti. Il linguaggio compositivo e le soluzioni costruttive dovranno uniformarsi agli interventi già realizzati. Per l'ambito in oggetto è ammessa esclusivamente la destinazioni d'uso residenziale "1".

Successivamente alla realizzazione dell'intervento di ampliamento, sui singoli edifici sono ammissibili interventi fino alla ristrutturazione edilizia r1.

Nucleo edificato di Baratti (Ri4)

Per l'ambito perimetrato negli elaborati grafici del presente RU, suddiviso in due subambiti A e B, che pur esterno al sistema insediativo è assimilabile al tessuto S4, è prevista la redazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC), esteso all'intero ambito, mediante il quale si dovrà attuare il complessivo riordino e la riqualificazione dell'edificato e degli spazi aperti con contestuale demolizione dei manufatti precari esistenti. Gli interventi sul corpo di fabbricato identificato con il numero 2 sono attuabili indipendentemente dalla redazione del PUC.

In particolare si prevede:

per il fabbricato posto a monte della strada di Baratti identificato con i numeri 1 e 2:

  • interventi di restauro "c" (art. 22 NTA) per il corpo di fabbrica identificato con il numero 1;
  • intervento di ristrutturazione edilizia “r1” per il corpo di fabbrica identificato con il numero 2 (art. 24 NTA);
  • destinazioni d'uso ammesse: funzioni di servizio alla nautica e al turismo (punto 3.01.02, 3.02.02, 6.02 art. 17 NTA); turistico-ricettive (punto 4 art. 17 NTA) compreso l’albergo diffuso;
  • realizzazione di strutture leggere di superficie massima complessiva pari a mq. 30 , le cui caratteristiche tipologiche e costruttive dovranno essere coordinate con l’intervento di riordino del campo boe di Baratti disciplinato dal vigente Piano Particolareggiato del Parco, per funzioni di servizio alla nautica e al ciclo-turismo, da collocare al margine nord del subambito A;

per fabbricato posto in prossimità del bivio per Populonia Alta identificato con il numero 3:

  • interventi di ristrutturazione edilizia “r1r2b” con contestuale demolizione dei manufatti precari privi di valore storico testimoniale collocati in prossimità del fabbricato,
  • destinazioni d'uso ammesse: ristorazione, commerciale (punto 3.01.02 e 3.02.02 art. 17 NTA);

per il nucleo edificato posto in sinistra della strada per Populonia (subambito B), caratterizzato da condizioni di degrado:

  • interventi di sostituzione edilizia "s" per i fabbricati in muratura esistenti e demolizione per i manufatti precari; destinazioni d'uso ammessa: residenza.

Ambito del Cotone (Ri5)

Per l'ambito perimetrato negli elaborati grafici del presente RU, appartenente al tessuto S4, è prevista la redazione di un Piano di Recupero esteso all'intera area, mediante il quale si dovrà attuare il complessivo riordino e la riqualificazione dell'edificato esistente destinato ad autorimesse pertinenziali e locali accessori. In particolare si prevede la sostituzione dei manufatti precari esistenti e la possibilità di realizzare nuovi garage pertinenziali e locali accessori, questi ultimi di superficie massima pari a 3 mq Slp, a servizio delle abitazioni esistenti del quartiere Cotone-Poggetto. Lungo Via della Capriola l'area dovrà essere adeguatamente schermata con alberature di altro fusto.

Art. 61 Regole per le attivitĂ  produttive soggette a consolidamento e ristrutturazione

Le attività produttive presenti sul territorio sono individuate in ordine alle funzioni prevalenti e alla loro capacità di incrementare la qualità insediativa esistente o anche di aumentare l’offerta di spazi. Esse sono identificate tramite sigla alfanumerica Dn, e sono articolate come segue. Per ognuna sono date regole di uso e di intervento.

In particolare gli ambiti industriali presenti nel territorio comunale di Piombino, in relazione al grado di utilizzazione delle aree, alle esigenze di riassetto funzionale, logistico e produttivo degli stabilimenti esistenti e di insediamento di nuove funzioni produttive si articolano nelle seguenti sottozone:

  • D1 ambiti industriali saturi
  • D1.1 industria energetica
  • D2 ambiti industriali di espansione per l’industria siderurgica
  • D2.1 ambiti a servizio prevalente dell’industria siderurgica
  • D3 ambiti industriali con limitazioni d’uso per fattori ambientali e paesistici
  • D4 ambiti di riassetto e diversificazione industriale

Art. 62 D1 impianti industriali saturi

L'ambito D1, che si estende ad est del comparto di Città Futura (di cui alla scheda PV n.8) e del quartiere Cotone-Poggetto, comprende impianti industriali facenti parte dello stabilimento siderurgico a ciclo integrale da contenere e progressivamente trasferire nel soprastante ambito D2, compatibilmente con la logistica dello stabilimento.

Negli ambiti D1 dello stabilimento siderurgico a ciclo integrale non è ammessa di norma la costruzione di nuovi impianti industriali ed il potenziamento di quelli esistenti, se non a fronte della presentazione da parte del soggetto gestore di un nuovo "piano di consolidamento e riassetto industriale" che assumerà, sotto il profilo urbanistico, valenza e contenuto di piano urbanistico attuativo (PA), da assoggettare a Valutazione di cui all'art. 11, comma 2, della L. R. 1/2005 e all'art. 10 delle presenti NTA.

Il nuovo "piano di consolidamento e riassetto industriale" dovrà comprendere un quadro conoscitivo aggiornato dell'intero stabilimento industriale a ciclo integrale, interessando pertanto anche gli ambiti di espansione industriale (sottozone D2) di cui al successivo articolo 63, seguendo l'impostazione del quadro conoscitivo redatto in occasione della variante al previgente PRG avente ad oggetto "la portualità, il distretto della nautica, il riassetto delle aree industriali e delle infrastrutture connesse", approvata con deliberazione C.C. n.64 del 15.04.2009 .

In particolare il nuovo "piano di consolidamento e riassetto industriale" dovrà analizzare l'intero stabilimento siderurgico a ciclo integrale individuando spazi ed aree non più necessarie alla gestione del ciclo produttivo e quindi disponibili, in prospettiva, per altre funzioni e dotazioni di tipo urbano.

Qualora siano adeguatamente motivate le ragioni che impediscono diverse localizzazioni negli ambiti di espansione industriale appositamente individuati dal presente RU (sottozone D2), il nuovo "piano di consolidamento e riassetto industriale" potrà individuare interventi di sostituzione e di integrazione funzionale del ciclo produttivo degli impianti esistenti in ambito D1, che potranno comportare anche nuove costruzioni e dotazioni impiantistiche, con esclusione comunque degli impianti per la produzione del coke per i quali si deve perseguire esclusivamente l'obiettivo della delocalizzazione. Per questi ultimi, conseguentemente, non saranno ammessi interventi finalizzati all'incremento della produzione ma saranno comunque consentiti al gestore gli interventi necessari al mantenimento dell'impianto in condizioni di sicurezza ed efficienza, nonché quelli finalizzati all'adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) fino al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nell'ambito della quale verrà verificata la rispondenza dell'impianto agli standard richiesti.

Gli interventi previsti dal nuovo piano di consolidamento e riassetto industriale" saranno comunque soggetti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • rapporto di copertura (R.C.) di 0,5 mq/mq con riferimento al perimetro dello stabilimento che ricade all'interno della sottozona D1;
  • al nuovo impianto, o all'adeguamento di impianti esistenti, dovranno essere applicate le migliori tecniche disponibili (BAT), da verificare in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), al fine di contenere l'inquinamento prodotto (emissioni acustiche, atmosferiche, prelievi idrici, ecc.);
  • gli interventi proposti non potranno produrre un aggravio delle condizioni ambientali iniziali né un aggravio dei prelievi idrici dal sottosuolo in corrispondenza delle zone con elevati livelli di salinità così come definite dall'indagine geologico-tecnica, parte integrante del presente RU;
  • conseguentemente ogni nuovo impianto, o adeguamento impiantistico, preordinato all'incremento o alla diversificazione della produzione dovrà essere accompagnato dalla contestuale realizzazione di interventi finalizzati al contenimento dei livelli di inquinamento complessivo prodotti dallo stabilimento, nonché alla riduzione dei consumi idrici che saranno individuati nel "programma di consolidamento e riassetto industriale" in coerenza con quanto stabilito in sede di AIA;
  • gli interventi proposti non potranno produrre un aggravio del rischio di incidente rilevante di cui al D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 all'esterno dello stabilimento industriale; qualora si prefiguri un aggravio del rischio di incidente rilevante di cui al D.M. LL.PP. 9 maggio 2001, all'interno dello stabilimento industriale, l'azienda ottempererà agli obblighi previsti nelle normative nazionali e regionali vigenti relativi all'implementazione del sistema di gestione del rischio;
  • le aree di stoccaggio delle materie prime e/o degli scarti delle lavorazioni siderurgiche dovranno essere realizzati in strutture coperte, ove tale soluzione tecnologica sia richiesta quale adeguamento alle BAT in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), e adottando comunque soluzioni tali da evitare fenomeni di spolveramento;
  • le aree di pertinenza degli impianti, la viabilità di servizio interna e ogni altro spazio dello stabilimento destinato alla lavorazione, alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci e dei prodotti, dovranno essere adeguatamente pavimentate e asfaltate ove sia tecnicamente possibile in relazione alle specifiche lavorazioni industriali;
  • i nuovi fabbricati industriali dovranno garantire la qualità ed omogeneità formale (in particolare nella scelta dei materiali e delle cromie prevalenti) tenendo conto dell'immagine complessiva dello stabilimento e del contesto urbano in cui si collocano; a tal fine dovranno essere prodotti specifici elaborati utili a valutare l'inserimento del nuovo intervento nel contesto urbano e territoriale.
  • Il nuovo "piano di consolidamento e riassetto industriale" sarà accompagnato da uno schema di convenzione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale unitamente al suddetto piano, con la quale dovranno essere disciplinati i seguenti contenuti:
  • impegno dell'azienda, conseguente alla realizzazione degli eventuali nuovi impianti, alla dismissione e demolizione di impianti obsoleti localizzati negli ambiti industriali saturi (D1) o in ambiti non più destinati alle attività industriali (ambito portuale, ambito di Città Futura, ambito della Chiusa di Pontedoro, ambito delle aree umide costiere, ecc.) con eventuale rilocalizzazione in zona D2; qualora la dismissione/demolizione degli impianti obsoleti non sia contestuale alla realizzazione del nuovo impianto, in relazione a documentate e adeguate motivazioni prodotte dall'azienda, la stessa indicherà, con uno specifico cronoprogramma, la tempistica prevista per l'attuazione delle dismissioni/delocalizzazioni impiantistiche;
  • impegno dell'azienda a realizzare, contestualmente al nuovo impianto, interventi finalizzati al contenimento dei livelli di inquinamento complessivo prodotti dallo stabilimento nonché alla riduzione dei consumi idrici;
  • impegno dell'azienda a realizzare ampie fasce di filtro tra lo stabilimento industriale e gli insediamenti esistenti ai margini industriali nonché rispetto alle aree costiere e fluviali contermini, così come indicato negli elaborati cartografici del presente RU; tali fasce di filtro dovranno essere adeguatamente piantumate e dotate, qualora necessario, di barriere fonoassorbenti; a tal fine dovranno essere prodotti dall'azienda specifici elaborati progettuali nei quali siano puntualmente indicate le essenze vegetazionali da impiegare, da selezionare in funzione del contesto urbano o territoriale interessato, le eventuali modellazioni del terreno ed i sistemi di irrigazione adottati;
  • impegno dell'azienda alla cessione gratuita di aree di proprietà della stessa funzionali alla realizzazione del prolungamento della SS 398 fino al porto, qualora non già acquisite con altre modalità; alla cessione gratuita di aree non più funzionali al ciclo produttivo da riconvertire progressivamente ad altre funzioni; alla retrocessione delle concessioni demaniali intestate all'azienda relative ad aree del demanio marittimo o del demanio bonifica non più destinate dal presente RU agli usi industriali (quali aree portuali attualmente occupate dai carbonili, specchio acqueo della Chiusa destinato al distretto della nautica, aree per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti in impianti pubblici, aree interessate dal prolungamento della SS 398, aree umide costiere ecc.);
  • individuazione, di concerto con il Comune, degli impianti industriali dismessi di interesse storico documentale che, compatibilmente con le condizioni di sicurezza ed igienico ambientali, potranno essere conservati in sito od eventualmente rilocalizzati, anche per singole componenti impiantistiche, a cura e spese dell'azienda, nelle aree di Città Futura al fine di creare percorsi tematici di archeologica industriale;
  • gli obblighi per assicurare la disponibilità di spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444, reperibili d'intesa con il Comune, anche all'esterno dei perimetri industriali o, in alternativa, da monetizzare sulla base di una stima prodotta dai competenti uffici comunali; nonché a realizzare eventuali ulteriori opere di urbanizzazione funzionalmente connesse o poste in prossimità degli ambiti industriali (quali ad esempio sistemazioni viabilistiche); potranno concorrere al soddisfacimento degli standard pubblici le aree sopra menzionate necessarie alla realizzazione della SS 398 o da riconvertire ad altre funzioni, nonché le aree destinate alla realizzazione di fasce di filtro a verde.

Per tutti gli impegni assunti dall'azienda si dovranno stabilire in sede di convenzione idonee garanzie con eventuale ricorso a strumenti diversi in ragione della natura degli obblighi assunti (quali polizze fidejussorie, penali, ecc.). L'attuazione degli interventi previsti dal "piano di consolidamento e riassetto industriale" è subordinata alla sottoscrizione della suddetta convenzione.

Qualora vengano definiti e sottoscritti tra l'azienda, il Comune e le istituzioni di livello superiore, accordi più generali riguardanti i complessivi programmi di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale dello stabilimento siderurgico, che assumano i contenuti e gli obblighi sopra elencati e rivestano natura di atto giuridicamente vincolante, non si renderà necessario procedere alla sottoscrizione della specifica convenzione con il Comune.

In assenza dell'approvazione del nuovo "piano di riassetto e consolidamento industriale", con valenza di piano urbanistico attuativo, e della stipula della relativa convenzione, per gli impianti e le infrastrutture esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di demolizione, di manutenzione tesi al mantenimento in efficienza degli impianti esistenti, quelli necessari al raggiungimento di migliori performance ambientali, nonché a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. E' in ogni caso prescritto il rispetto del rapporto di copertura di 0,5 mq/mq. Sono inoltre consentiti tutti gli interventi volti alla bonifica ambientale e alla riduzione del rischio industriale.

L'ambito D1 comprende inoltre gli impianti industriali dello stabilimento Magona che, non disponendo di ulteriori aree per l'espansione industriale, potrà comunque attuare ogni intervento di adeguamento tecnologico e produttivo nel rispetto delle seguenti disposizioni specifiche:

  • rapporto di copertura di 0,6 mq./mq., riferito all'area dello stabilimento;
  • dovranno essere applicate le migliori tecniche disponibili (BAT), da verificare in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), al fine di contenere l'inquinamento prodotto (emissioni acustiche, atmosferiche, prelievi idrici, ecc.);
  • gli interventi proposti non potranno produrre un aggravio delle condizioni ambientali iniziali né un aggravio dei prelievi idrici dal sottosuolo in corrispondenza delle zone con elevati livelli di salinità così come definite dall'indagine geologico-tecnica, parte integrante del presente RU;
  • le aree di pertinenza degli impianti, la viabilità di servizio interna e ogni altro spazio dello stabilimento destinato alla lavorazione, alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci e dei prodotti, dovranno essere adeguatamente pavimentate e asfaltate ove sia tecnicamente possibile in relazione alle specifiche lavorazioni industriali;
  • i nuovi fabbricati industriali dovranno garantire la qualità ed omogeneità formale (in particolare nella scelta dei materiali e delle cromie prevalenti) tenendo conto dell'immagine complessiva dello stabilimento e del contesto urbano in cui si collocano;
  • si dovrà garantire il reperimento delle dotazioni di standard pubblici di cui all'art. 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444, che potranno essere oggetto di monetizzazione sulla base di una stima prodotta dai competenti uffici comunali.

Tutti gli interventi negli ambiti D1 sono comunque soggetti al rispetto delle specifiche norme geologico tecniche di fattibilità riportate al Titolo II, Capo III delle presenti norme.

D1.1 industria energetica

L'ambito comprende la centrale termoelettrica di Tor del Sale localizzata in prossimità della foce del fiume Cornia. In tale ambito è ammessa la prosecuzione dell'attività di produzione energetica mentre non sono ammessi cambiamenti tecnologici e produttivi che comportino un aggravio dell'impatto ambientale. Per gli impianti ed i manufatti esistenti sono ammessi interventi a carattere manutentivo o interventi finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali del ciclo produttivo nonché le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. Non è invece ammessa la realizzazione di nuovi impianti a fini energetici. Sono inoltre consentiti tutti gli interventi volti alla bonifica ambientale.

Art. 63 D2 ambiti industriali di espansione per l’industria siderurgica

Comprendono le aree collocate fra il corso del Cornia Vecchio, la Strada della Base Geodetica ed il fiume Cornia destinate al consolidamento, al riassetto funzionale e allo sviluppo dell’industria siderurgica.

In questi ambiti è ammessa la realizzazione di nuovi impianti industriali, la rilocalizzazione di quelli da trasferire e la diversificazione produttiva di tipo industriale.

In questi ambiti la costruzione di nuovi impianti ed edifici industriali, e/o l’ampliamento/ristrutturazione di quelli esistenti, dovrà osservare il rapporto di copertura (R.C.) di 0,5 mq/mq. riferito alle aree di pertinenza di ciascun stabilimento industriale, adeguatamente individuate e perimetrate negli elaborati di progetto.

Tali costruzioni possono essere integrative o sostitutive dei cicli produttivi esistenti, oppure tali da configurarsi come nuovi stabilimenti industriali.

In questi ambiti sono altresì ammessi impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili o connesse al ciclo produttivo, qualora compatibili con la logistica ed il funzionamento degli stabilimenti industriali.

Nella localizzazione e progettazione delle nuove costruzioni e dei nuovi impianti si dovranno perseguire gli obiettivi del contenimento del consumo di suolo e della mitigazione/integrazione paesaggistica ed ambientale rispetto agli insediamenti contigui ed ai territori contermini (aree agricole, fluviali e marittime) nonchè rispetto alle componenti ecologiche presenti.

A tal fine dovranno essere garantite le seguenti prestazioni ambientali, paesaggistiche, visuali e percettive:

  • - i nuovi fabbricati ed impianti industriali dovranno garantire una adeguata qualità complessiva, attraverso un generale corretto equilibrio plano-altimetrico, l'utilizzo di materiali dotati di caratteri di omogeneità formale complessiva, la scelta di cromie capaci di integrare correttamente i nuovi insediamenti in relazione ai valori visuali, percettivi e l'immagine complessiva del contesto paesaggistico in cui si collocano;
  • - realizzazione di adeguate fasce con funzione di filtro/inserimento paesaggistico poste in adiacenza alla Strada Provinciale della Base Geodetica, oltre che nelle aree di margine poste a contatto con le aree prospicienti le aree costiere e le aree fluviali, così come rappresentato indicativamente negli elaborati cartografici del R.U. In particolare, tali fasce dovranno essere oggetto di uno specifico progetto di inserimento paesaggistico, che abbia come obiettivo il miglioramento dell'interfaccia visuale e percettivo ai margini del complesso dell'area industriale, definendo le tipologie di intervento previste, provvedendo all'utilizzo di vegetazione arborea e arbustiva (scelta in relazione allo specifico contesto paesaggistico e climatico), definendo le eventuali modellazioni del terreno, garantendo adeguati sistemi di irrigazione per gli impianti vegetali;
  • - tutti gli interventi previsti dovranno trovare adeguata relazione con le eventuali opere di prevenzione del rischio idraulico;
  • - miglioramento delle aree attualmente interessate dalle zone di parcheggio/ingresso stabilimento, poste fra la Strada Provinciale della Base Geodetica e gli impianti industriali, prevedendo uno specifico progetto di inserimento paesaggistico che abbia come obiettivo una nuova qualificazione degli accessi, delle superfici orizzontali (pavimentate e non), la riorganizzazione delle aree di sosta e di manovra, compreso l'introduzione di vegetazione arborea per l'adeguato ombreggiamento degli spazi di sosta veicolare, il raccordo con le adiacenti zone di fasce con funzione di filtro/inserimento paesaggistico.

I progetti relativi a nuovi impianti o all’integrazione di quelli esistenti dovranno inoltre perseguire il contenimento degli impatti sulle principali risorse ambientali; a tal fine sono soggetti al rispetto delle seguenti condizioni:

  • - la realizzazione di nuovi impianti e la sostituzione o l’integrazione di quelli esistenti, non dovranno comportare aumenti dei prelievi di acqua dal sottosuolo in corrispondenza delle zone con elevati livelli di salinità, così come definite dall’indagine geologico-tecnica parte integrante del presente RU;
  • - al nuovo impianto, o all’adeguamento degli impianti esistenti, dovranno essere applicate le migliori tecniche disponibili (BAT), al fine di contenere l’inquinamento prodotto (emissioni acustiche, atmosferiche, prelievi idrici, ecc.);
  • - l’intervento proposto non potrà comunque produrre un aggravio delle condizioni ambientali iniziali; qualora non sia già stato valutato in sede di VIA/AIA il progetto dovrà essere corredato da una specifica relazione ambientale, con riferimento alla disciplina di cui all’art. 10 del presente RU, dalla quale risulti l’incidenza dell’intervento proposto sulle principali matrici ambientali (aria, acqua, suolo), indicando le eventuali misure di mitigazione;
  • - l’eventuale insediamento di nuovi impianti soggetti alla normativa in materia di rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015), non dovrà determinare, per i diversi scenari di rischio, aree di danno che vadano ad interessare aree esterne al perimetro dello stabilimento o il tracciato del corridoio infrastrutturale (SS398) individuato negli elaborati del presente RU;
  • - le aree di stoccaggio delle materie prime e/o degli scarti delle lavorazioni siderurgiche dovranno essere realizzate prevalentemente in strutture coperte, ove tale soluzione tecnologica sia richiesta quale adeguamento alle BAT adottando comunque soluzioni tali da evitare fenomeni di spolveramento;
  • - le aree di pertinenza degli impianti, la viabilità di servizio interna e ogni altro spazio dello stabilimento destinato alla lavorazione, alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci e dei prodotti dovranno essere adeguatamente pavimentate e asfaltate ove sia tecnicamente possibile in relazione alle specifiche lavorazioni industriali;
  • - realizzazione di un complessivo sistema di regimazione delle acque piovane con trattamento di acque di prima pioggia.

Negli ambiti D2 l’attuazione degli interventi è soggetta ad intervento diretto, previa valutazione di impatto ambientale (VIA), laddove prevista.

Nelle aree dello stabilimento industriale Aferpi per il quale, in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 30.06.2015, è previsto il complessivo riassetto funzionale e consolidamento produttivo del polo siderurgico, la realizzazione dei nuovi impianti industriali e la rilocalizzazione di quelli esistenti è subordinato alla sottoscrizione di una “convenzione quadro” con il Comune e alla definizione di un progetto di inserimento paesaggistico come sopra disciplinato.

Con detta convenzione, la cui attuazione potrà essere graduata in relazione alle fasi realizzative del piano industriale, dovranno essere disciplinati gli oneri a carico dell’azienda in ordine:

  • - alle opere e agli interventi di inserimento paesaggistico e/o mitigazione ambientale/paesaggistica dei nuovi impianti industriali individuati nell’ambito dei procedimenti di VIA/VAS che in ogni caso dovranno comprendere la realizzazione delle fasce di filtro tra lo stabilimento industriale e gli insediamenti esistenti ai margini industriali nonché rispetto alle aree costiere e fluviali contermini, così come rappresentato indicativamente negli elaborati cartografici del presente RU;
  • - alla cessione gratuita delle aree di proprietà dell’azienda funzionali alla realizzazione del prolungamento della SS 398 fino al porto, ancorchè esterne all’ambito D2, qualora non già acquisite con altre modalità;
  • - alla sistemazione/adeguamento, anche in funzione della mobilità ciclo-pedonale, della viabilità litoranea esistente attualmente in uso esclusivo dell’azienda, con conseguente impegno a garantirne l’uso pubblico;
  • - agli obblighi per assicurare la disponibilità di spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444, reperibili d’intesa con il Comune, anche all’esterno dei perimetri industriali o, in alternativa, da monetizzare sulla base di una stima prodotta dai competenti uffici comunali; potranno concorrere al soddisfacimento degli standard pubblici le aree sopra menzionate necessarie alla realizzazione della SS 398, alla sistemazione e pubblicizzazione della viabilità litoranea, nonché le aree destinate alla realizzazione di fasce di filtro a verde;
  • - alla realizzazione, a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione, di eventuali ulteriori opere pubbliche e di interesse pubblico funzionalmente connesse o poste in prossimità degli ambiti industriali.

Per tutti gli impegni assunti dall’azienda si dovranno stabilire in sede di convenzione idonee garanzie finanziarie da attivare e graduare in funzione delle fasi realizzative degli interventi.

Fino alla stipula della suddetta convenzione, per gli impianti e le infrastrutture esistenti sono consentiti interventi di demolizione, di manutenzione e adeguamento impiantistico e tecnologico preordinati a mantenere in efficienza lo stabilimento industriale nonché quelli necessari al raggiungimento di migliori performance ambientali e a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono inoltre consentiti gli interventi, anche di natura strutturale, volti alla conservazione ed al risanamento conservativo degli immobili e degli impianti, gli interventi di ristrutturazione che prevedano il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché gli interventi di natura strutturale per l’adeguamento alle normative sismiche vigenti.

L’installazione di manufatti e strutture di qualsiasi genere di tipo parzialmente o totalmente prefabbricato, utilizzati come ambienti di lavoro per il soddisfacimento di esigenze non temporanee legate a requisiti di igiene ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro, è consentita a condizione che non determini trasformazione di nuovo suolo inedificato.

Sono inoltre consentiti tutti gli interventi volti alla bonifica ambientale ed alla riduzione del rischio industriale. E’ in ogni caso prescritto il rispetto del rapporto di copertura di 0,5 mq/mq.

Tutti gli interventi sono comunque soggetti al rispetto delle specifiche norme geologico tecniche di fattibilità riportate al Titolo II, Capo III delle presenti norme.

D 2.1 aree a servizio prevalente dell’industria siderurgica

In loc. Ischia di Crociano, in corrispondenza delle portinerie di ingresso dello stabilimento siderurgico Aferpi, si prevede un centro servizi per gli automezzi che movimentano i prodotti industriali. Tale previsione, dovrebbe indurre, in prospettiva, il graduale miglioramento delle condizioni dell’abitato di Fiorentina attualmente interessato dalla sosta dei mezzi pesanti e da un’elevata concentrazione di attività connesse all’autotrasporto.

In questi ambiti è ammessa la realizzazione di un centro servizi per l’autotrasporto (autoparco) prevalentemente dedicato agli automezzi che trasportano le merci ed i prodotti degli stabilimenti industriali.

L’area, contigua alle portinerie di ingresso degli stabilimenti industriali, potrà pertanto essere dotata di tutti i servizi necessari per l’accoglienza degli automezzi e degli addetti all’autotrasporto, quali (a titolo indicativo e non esaustivo):

  • - servizi di ristorazione
  • - servizi igienici/lavanderia
  • - foresteria
  • - spazi informativi
  • - postazione medica di primo soccorso
  • - uffici e attività direzionali per gli operatori dell’autotrasporto
  • - attività commerciali connesse all’autotrasporto/minimarket
  • - autofficina- area lavaggio mezzi
  • - stazione rifornimento carburanti
  • - aree di sosta automezzi.

Per le nuove costruzioni dovranno essere rispettati i seguenti indici:

  • - rapporto di copertura: 0,25 mq./mq.
  • - altezza massima: ml.10.00

Nella zona che interessa il fronte stradale, lungo la Strada Provinciale della Base Geodetica, dovranno essere previsti interventi di natura analoga a quanto indicato per l'area D2 (fasce con funzione di filtro/inserimento paesaggistico) e in raccordo con questi per quanto attiene l'utilizzo di vegetazione arborea e arbustiva (da scegliere in relazione allo specifico contesto paesaggistico e climatico), definendo le eventuali modellazioni del terreno, garantendo adeguati sistemi di irrigazione per gli impianti vegetali. Tali interventi potranno assolvere alle dotazioni di standard pubblici di cui all’art. 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444.

L’attuazione degli interventi è ammessa con intervento diretto previa approvazione di un progetto unitario convenzionato da attuare anche per fasi e stralci funzionali.

Tutti gli interventi sono comunque soggetti al rispetto delle specifiche norme geologico tecniche di fattibilità riportate al Titolo II, Capo III delle presenti norme/RU.

Art. 64 D3 ambiti industriali con limitazioni d'uso per fattori ambientali e paesistici

Comprendono ambiti industriali con limitazioni d’uso per fattori ambientali. In queste aree è ammessa la realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie, reti tecnologiche e di servizio agli impianti industriali, opere ed interventi funzionali alla messa in sicurezza idraulica, nonché le opere accessorie necessarie ai fini della sicurezza e delle gestione di tali infrastrutture.

Sono altresì consentite tutte le opere funzionali alla bonifica ambientale del SIN.

E’ ammessa inoltre la realizzazione del “parco eolico” per il quale è stata acquisita pronuncia positiva di compatibilità ambientale con deliberazione G.R.T. n. 1208/2011 (e successivi atti), da localizzare in prossimità delle aree occupate dallo stabilimento siderurgico (sottozona D2).

L’intervento, in coerenza con il P.S. D’Area ed il pronunciamento di VIA, dovrà garantire la complessiva conservazione delle caratteristiche ambientali e morfologiche dell’area (suolo, sottosuolo, regime delle acque superficiali, ecc.), riducendone al minimo le interferenze, al fine di mantenere una connessione ecologica con la vicina Oasi Orti Bottagone e di costituire un filtro tra gli insediamenti industriali e il mare. Successivamente alla dismissione dell’impianto si dovrà comunque garantire la ricostituzione delle predette componenti ambientali, in coerenza con quanto stabilito all’art. 57 delle presenti NTA.

Tutti gli interventi e le opere ammesse in questi ambiti dovranno comunque garantire le seguenti prestazioni ambientali, paesaggistiche, visuali e percettive:

  • - realizzazione di adeguate fasce con funzione di filtro/inserimento paesaggistico poste in adiacenza al Fiume Cornia, oltre che nelle aree di margine poste a contatto con le zone prospicienti le aree costiere e le zone interessate da infrastrutture viarie, ferroviarie e di servizio agli impianti industriali, così come rappresentato indicativamente negli elaborati cartografici del presente R.U. In particolare, tali fasce dovranno essere oggetto di uno specifico progetto di inserimento paesaggistico, che abbia come obiettivo il miglioramento dell'interfaccia visuale e percettivo ai margini del complesso delle aree interessate da infrastrutture viarie, ferroviarie e di servizio agli impianti industriali, definendo le tipologie di intervento previste, provvedendo all'utilizzo di vegetazione arborea e arbustiva (scelta in relazione allo specifico contesto paesaggistico e climatico), definendo le eventuali modellazioni del terreno, garantendo adeguati sistemi di irrigazione per gli impianti vegetali, favorendo la funzionalità naturalistica ed ecosistemica degli interventi previsti. Inoltre, dovrà essere prevista la riqualificazione della strada carrabile di accesso alle aree costiere presso la foce del Fiume Cornia, anche prevedendone l'integrazione con un percorso ciclo-pedonale. Tutti gli interventi previsti dovranno trovare adeguata relazione con le eventuali opere di prevenzione del rischio idraulico;
  • - mantenimento della funzionalità naturalistica ed ecosistemica delle aree aperte residuali e/o intercluse, anche per mezzo di interventi di miglioramento ambientale, compatibili con eventuali necessità di prevenzione e riduzione del rischio idraulico.

La realizzazione delle infrastrutture e degli interventi a servizio dell’industria siderurgica è comunque subordinata alla sottoscrizione da parte dell’azienda della “convenzione quadro” di cui al precedente articolo 63.

Art. 65 D4 ambiti di riassetto e diversificazione industriale

L’ambito D4 si estende ad est del quartiere Cotone-Poggetto ed è delimitato dal tracciato della vecchia SP della Principessa, dalla linea ferroviaria Piombino-Campiglia M.ma e a sud da Via di Portovecchio.

Comprende le aree occupate dagli impianti industriali facenti parte dello stabilimento siderurgico a ciclo integrale per i quali, in attuazione del Piano Industriale dell’azienda Aferpi, parte integrante dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 30.06.2015, è prevista la dismissione in conseguenza del trasferimento delle lavorazioni e degli impianti siderurgici negli ambiti industriali D2.

In questo ambito si prevede quindi la demolizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti ed il progressivo insediamento di nuove unità produttive, prevalentemente nel settore agro-industriale, e dei relativi servizi.

In ragione delle operazioni di complessiva e radicale ristrutturazione e riconversione industriale dell’ambito, che presuppongono la definizione di un nuovo assetto funzionale e fisico-spaziale, la realizzazione degli interventi di nuova edificazione è soggetta a piano urbanistico attuativo di iniziativa privata.

In relazione alle possibili interazioni con il contiguo ambito produttivo artigianale-servizi di Città Futura D5.13 (disciplinato all’art. 95 delle NTA del presente RU) il piano urbanistico attuativo dell’ambito D4 dovrà essere elaborato contestualmente al piano attuativo del suddetto ambito D5.13 sulla base di un Masterplan complessivo, ovvero di una progettazione unitaria non di dettaglio di iniziativa pubblica e/o privata, da estendere all’intero settore urbano comprendente gli ambiti produttivi D4 e D5.13, il contiguo comparto urbano di Città Futura (di cui alla scheda PV 08) ed il quartiere Cotone-Poggetto.

E’ comunque ammessa la presentazione ed approvazione di un unico piano urbanistico attuativo da estendere ad entrambi gli ambiti produttivi (D4 e D5.13).

La pianificazione attuativa relativa ai due ambiti D4 e D5.13 ancorchè contestuale o unitaria, potrà comunque prevedere tempistiche di attuazione separate per ciascun ambito in funzione della programmazione strategica relativa al nuovo insediamento produttivo previsto in ambito D4 e della programmazione temporale degli interventi di demolizione degli impianti esistenti.

Il Masterplan dovrà essere corredato di un quadro conoscitivo di dettaglio, e da uno studio finalizzato a definire il quadro dei valori paesaggistici, visuali e percettivi, connettivi, storico-testimoniali e di identità dei luoghi; dovrà inoltre analizzare e documentare le eventuali testimonianze di archeologia industriale presenti negli ambiti interessati, al fine di definire di concerto con il Comune le opportune azioni di valorizzazione e di conservazione della memoria industriale.

Il Masterplan dovrà considerare lo stato attuale e lo stato futuro degli ambiti interessati (D4 e D5.13), con specifiche relative all’assetto planivolumetrico complessivo e agli schemi tipologici di inserimento paesaggistico, anche in relazione al contiguo comparto urbano di Città Futura e al quartiere Cotone-Poggetto.

Ad integrazione della funzione industriale nell’ambito D4 sono ammesse le seguenti funzioni, che lo strumento urbanistico attuativo dovrà dimensionare e localizzare anche ai fini del reperimento delle dotazioni di standard pubblici di cui al D.M. 1444/1968:

  • - commercio all’ingrosso e depositi
  • - direzionale e di servizio, da collocare preferibilmente nelle aree più prossime al tessuto urbano e al contiguo ambito D5.13.

Non è comunque ammesso l’insediamento di attività ed impianti industriali a rischio di incidente rilevante che rientrino nel campo di applicazione del D. Lgs. 105/2015.

Lo strumento urbanistico attuativo dovrà osservare i seguenti indici, criteri progettuali e prescrizioni:

  • - rapporto di copertura: 0,5 mq./mq. (riferito all’intero ambito D4)
  • - altezza massima: 10 ml (senza limiti per impianti, silos e volumi tecnici)
  • - i nuovi fabbricati ed impianti industriali dovranno garantire qualità ed omogeneità formale (in particolare nella scelta dei materiali e delle cromie prevalenti) tenendo conto dell’immagine complessiva dello stabilimento e delle relazioni con contesto urbano in cui si collocano;
  • - reperimento delle dotazioni di spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444, da dimensionare nella misura minima del 10% della superficie complessiva dell’ambito D4; dette dotazioni potranno essere assolte anche nel contiguo ambito D5.13 e all’esterno dei perimetri industriali, al fine di implementare le dotazioni urbane esistenti (con particolare riferimento al quartiere Cotone- Poggetto);
  • - previsione di una fascia a verde alberata di ampiezza minima pari a 20 ml con funzioni filtro/inserimento paesaggistico rispetto al contiguo tessuto urbano (quartiere Cotone-Poggetto) e di connessione ciclo-pedonale, che potrà quindi assumere la valenza di parco urbano lineare. Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti della riduzione/eliminazione delle interferenze visive fra il quartiere Cotone-Poggetto e la nuova infrastruttura stradale, della mitigazione/riduzione del rumore mediante soluzioni dotate di adeguata qualità costruttiva e architettonico/paesaggistica, della capacità connettiva e funzionale che il parco urbano lineare deve garantire, anche dal punto di vista ciclo-pedonale. Detta fascia sarà ricavata a margine del tracciato della nuova viabilità di collegamento al porto (SS 398) previsto al confine est dell’ambito, e pertanto potrà essere ricompresa, in tutto o in parte, all’interno del corridoio infrastrutturale, così come indicato negli elaborati grafici del presente RU. La suddetta area verde potrà essere inoltre contabilizzata ai fini del reperimento delle dotazioni di spazi pubblici di cui al D.M n. 1444/1968.

Sulla base della ricognizione del patrimonio industriale esistente da svolgere a corredo del masterplan e delle esigenze funzionali dell’azienda, il piano attuativo dovrà definire inoltre le modalità d’intervento sugli edifici e apparati produttivi da conservare in funzione del loro riutilizzo.

I progetti relativi a nuovi impianti ed edifici produttivi dovranno inoltre perseguire il contenimento degli impatti sulle principali risorse ambientali; a tal fine sono soggetti al rispetto delle seguenti condizioni:

  • - la realizzazione di nuovi impianti e la sostituzione o l’integrazione di quelli esistenti, non dovranno comportare aumenti dei prelievi di acqua dal sottosuolo in corrispondenza delle zone con elevati livelli di salinità, così come definite dall’indagine geologico-tecnica parte integrante del presente RU;
  • - dovranno essere applicate le migliori tecniche disponibili (BAT), al fine di contenere l’inquinamento prodotto (emissioni acustiche, atmosferiche, prelievi idrici, ecc.);
  • - qualora non soggetto a VIA/AIA il progetto del singolo impianto (o linea di produzione) dovrà essere corredato da una specifica relazione ambientale, con riferimento alla disciplina di cui all’art. 10 del presente RU, dalla quale risulti l’incidenza dell’intervento proposto sulle principali matrici ambientali (aria, acqua, suolo), indicando le eventuali misure di mitigazione;
  • - le aree di stoccaggio delle materie prime dovranno essere realizzate prevalentemente in strutture coperte/silos ove tale soluzione sia richiesta quale adeguamento alle BAT;
  • - le aree di pertinenza degli impianti, la viabilità di servizio interna e ogni altro spazio dello stabilimento destinato alla lavorazione, alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci e dei prodotti dovranno essere adeguatamente pavimentate e asfaltate ove sia tecnicamente possibile in relazione alle specifiche lavorazioni industriali;
  • - realizzazione di un complessivo sistema di regimazione delle acque piovane con trattamento di acque di prima pioggia.

Tutti gli interventi sono comunque soggetti al rispetto delle specifiche norme geologico tecniche di fattibilità riportate al Titolo II, Capo III delle presenti norme.

Parte integrante del piano attuativo di iniziativa privata sarà una convenzione con la quale si dovranno disciplinare:

  • -tempi e fasi di realizzazione del comparto produttivo;
  • -modalità e fasi di realizzazione e di gestione delle aree e delle attrezzature di uso pubblico nonché delle altre opere di urbanizzazione.

Fino all’approvazione del piano urbanistico attuativo ed alla stipula della suddetta convenzione, sono consentiti i seguenti interventi:

  • - manutenzione degli impianti e delle infrastrutture esistenti nonché interventi volti a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • - demolizioni e interventi di bonifica ambientale.

Qualora siano adeguatamente motivate le ragioni che impediscono diverse localizzazioni negli ambiti industriali di espansione (D2), sono altresì consentiti interventi di adeguamento tecnologico/impiantistico ed implementazione del ciclo produttivo, comportanti anche nuova edificazione, con esclusione degli impianti per la produzione di coke e acciaio e/o il revamping della cokeria esistente, per i quali si deve perseguire esclusivamente l’obiettivo della delocalizzazione.

In tal caso:

  • - dovranno comunque essere rispettati gli indici e i condizionamenti ambientali indicati per il presente ambito;
  • - i titoli abilitativi edilizi saranno preceduti dalla sottoscrizione di specifica convenzione al fine di disciplinare la realizzazione e/o monetizzazione degli standard urbanistici ed altri eventuali impegni dell’Azienda nei confronti dell’Amministrazione.

Art. 66 D5 ambiti della piccola e media industria, del commercio e delle attivitĂ  artigianali

D5.0 Zona stoccaggio e movimentazione merci

Sono aree utilizzabili come parcheggio di superficie a servizio di attività produttive esistenti. Il suolo dovrà rimanere prevalentemente permeabile pur garantendo i fattori contro l'inquinamento del suolo e sottosuolo.

E' ammessa la realizzazione di strutture per il deposito delle merci, per la riparazione ed il lavaggio dei mezzi, per gli uffici destinati al controllo del movimento e per l'abitazione del personale di guardiania.

Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia senza addizioni. Non sono consentite attività commerciali di qualunque genere.

D5.1 ambito artigianale del PIP La Monaca

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

D5.2a ambito artigianale industriale del PIP di Campo alla Croce

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

D5.2b opere idrauliche funzionali alla messa in sicurezza dell'ambito artigianale industriale del PIP di Campo alla Croce

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

D5.2c ambito artigianale commerciale di Cafaggio

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

D5.3 ambito artigianale e commerciale in località il Poggetto a Suvereto

(Ambito presente nel territorio comunale di Suvereto)

D5.4 ambito industriale, artigianale e commerciale di Montegemoli

L'ambito di Montegemoli comprende:

  • aree con destinazione produttiva assoggettate al vigente piano degli insediamenti produttivi (PIP) per le quali si rinvia alla relativa scheda PV 04;
  • aree con destinazione produttiva esterne al PIP, identificate con la sigla D5.4a, la cui utilizzazione è ammessa con intervento diretto.

Per le aree assoggettate a PIP, ferma restando la validità delle previsioni del vigente piano attuativo fino alla sua scadenza, si dovrà procedere alla rielaborazione di un nuovo PIP o ad una variante, al fine di consentire un ordinato completamento dell'insediamento.

Per le aree identificate con la sigla D5.4a con intervento diretto sono ammessi gli interventi di completamento in conformità ai parametri urbanistici stabiliti per le zone D5. Per i fabbricati esistenti sono comunque ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia (s).

Per l'intero ambito produttivo la funzione commerciale è ammessa limitatamente alle seguenti tipologie:

  • commercio all'ingrosso e depositi
  • commercio al dettaglio (fino alle media strutture di vendita) per merci a consegna differita, così come definita dalla vigente normativa regionale in materia di commercio;
  • commercio di prodotti per i quali è consentita la vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso, così come previsto dalla vigente normativa regionale in materia di commercio;
  • commercio al dettaglio di merci direttamente prodotte dall'attività manifatturiera/artigianale insediata.

Per tutti gli interventi edilizi da realizzarsi nell'ambito produttivo di Montegemoli (interni o esterni al PIP) l'agibilità delle nuove strutture resta comunque subordinata alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica previsti dal vigente PIP e a quanto stabilito nelle norme di fattibilità geologica, idrogeologia e idraulica di cui al Titolo II, Capo III delle presenti NTA.

D5.5 ambito artigianale e commerciale di San Rocco

L'ambito è collocato ai margini dell'edificato urbano, tra Via Bachelet e Via della Pace, e comprende un tessuto a destinazione mista commerciale-produttiva-residenziale, esito delle previsioni del Piano Particolareggiato approvato negli anni '80.

Per i fabbricati esistenti (produttivi e residenziali) sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia r1, r2.a, r2.b, r3.a, di sostituzione edilizia (s) nonché interventi di ampliamento orizzontale/verticale (am 1), anche in deroga al rapporto di copertura stabilito in via ordinaria per le sottozone D5. Detti interventi potranno essere funzionali all'adeguamento delle superfici produttive o residenziali esistenti nonché alla realizzazione di nuove unità abitative destinate ai titolari/gestori delle stesse, da asservire a queste per un periodo non inferiore a 20 anni mediante atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere presso la Conservatoria RR.II.. E' inoltre ammessa la realizzazione di strutture accessorie e di servizio alle attività artigianali, commerciali e di servizio quali tettoie, pensiline, campi da gioco e relativi spogliatoi/servici igienici, impianti tecnologici e volumi tecnici.

In coerenza con quanto stabilito dalla disciplina del PS d'Area sono altresì ammissibili mutamenti di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti per funzioni di tipo commerciale (contrassegnati con il codice 3 e 7.1) e di servizio (contrassegnati con il codice 6) di cui all'art. 17 delle presenti NTA. Per i locali a destinazione direzionale/commerciale/artigianale collocati in fabbricati che, all'entrata in vigore delle presenti norme accolgono già la destinazione abitativa, sono inoltre ammessi mutamenti di destinazione per funzioni residenziali.

Non sono invece ammissibili mutamenti di destinazione d'uso per attività artigianali fatta eccezione per le attività di servizio alla residenza (contrassegnati con il codice 2.01). In considerazione della significativa presenza residenziale nell'ambito produttivo, per le attività artigianali e commerciali esistenti sprovviste di abitazione è comunque ammissibile la realizzazione di una unità abitativa, della slp massima pari a 130 mq., da asservire all'attività produttiva esistente per un periodo non inferiore a 20 anni, mediante atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere presso la Conservatoria RR.II.

D5.6 ambito industriale, artigianale e commerciale di Montecaselli

Il nucleo produttivo, situato ad ovest di Viale Unità d'Italia si estende a ridosso di Poggio Presepio includendo anche l'area asservita a deposito dell'azienda locale di trasporto pubblico (zona F5).

Si prevede il riordino ed il consolidamento dell'insediamento che necessita di interventi di adeguamento delle urbanizzazioni (viabilità di servizio, parcheggi, rete idrica e fognaria). A tal fine gli interventi preordinati all'ampliamento delle attività esistenti e all'insediamento di nuove attività (ovvero interventi di nuova edificazione ed ampliamento) sono subordinati alla redazione di un progetto complessivo di adeguamento delle urbanizzazioni da redigersi a cura del Comune e a spese dei soggetti attuatori a cui farà carico altresì la realizzazione, in quota parte, delle suddette opere e la cessione gratuita delle relative aree ove necessario. A tal fine gli operatori privati dovranno sottoscrivere, prima del rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi, specifica convenzione con il Comune. In sede di attuazione dei singoli interventi dovranno inoltre essere proposte soluzioni di integrazione paesaggistica e di riqualificazione delle aree di margine tra l’insediamento produttivo ed il territorio aperto.

E' comunque sempre ammessa la redazione di piano attuativo di iniziativa pubblica o privata.

Per gli edifici esistenti inclusi nell'ambito artigianale sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia (s).

In tale ambito la funzione commerciale è ammessa limitatamente alle seguenti tipologie:

  • commercio all'ingrosso e depositi
  • commercio al dettaglio (limitatamente alle media strutture di vendita) per merci a consegna differita, così come definita dalla vigente normativa regionale in materia di commercio;
  • commercio di prodotti per i quali è consentita la vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso, così come previsto dalla vigente normativa regionale in materia di commercio;
  • commercio al dettaglio di merci direttamente prodotte dall'attività manifatturiera/artigianale insediata.

D5.7 ambito artigianale e commerciale di Terre Rosse

L'ambito comprende diverse aree a destinazione produttiva-artigianale collocate nella fascia compresa tra la strada delle Terre Rosse ed il fosso Cornia Vecchio, alternate a nuclei abitativi e ad aree agricole residuali, che si conclude a sud con il punto d'ormeggio delle Terre Rosse. Si tratta quindi di un sistema insediativo di tipo lineare, direttamente accessibile dalla strada delle Terre Rosse che si attesta, a nord, sulla strada della Base Geodetica in loc. Colmata. In corrispondenza di tale innesto si prevede la messa in sicurezza del nodo viabilistico mediante la realizzazione di una rotatoria.

L'ambito è in parte interessato dal corridoio infrastrutturale relativo al prolungamento della SS 398 e da aree soggette ad esondazione del fosso Montegemoli e fiume Cornia che ne riducono parzialmente la potenzialità di utilizzo. La realizzazione degli interventi edificatori e delle trasformazioni ammesse è pertanto subordinata alla preventiva attuazione delle opere di messa in sicurezza idraulica, così come stabilito nelle norme di fattibilità geologica, idrogeologia e idraulica di cui al Titolo II, Capo III delle presenti NTA.

Trattandosi di aree non contigue tra loro e direttamente accessibili dalla strada delle Terre Rosse, o dai lotti produttivi già esistenti, la nuova edificazione e le trasformazioni ammesse sono assentibili con intervento diretto nel rispetto dei seguenti criteri specifici:

  • si dovrà mantenere una fascia alberata, con utilizzo prevalente di essenze sempreverdi, di ampiezza pari a 5 ml. lungo la strada delle Terre Rosse e di ampiezza pari a 10 ml lungo i perimetri esterni delle aree a destinazione produttiva ed in corrispondenza dei nuclei abitati, così come indicato negli elaborati grafici del presente RU; tali fasce alberate potranno comunque ospitare aree di sosta e parcheggio;
  • in relazione alla collocazione ed alla conformazione dell'ambito produttivo, le dotazioni di standard pubblici di cui al DM 1444/68 potranno essere monetizzate, fatta eccezione per la quota di parcheggi di uso pubblico a servizio di attività commerciali che dovranno comunque essere reperite;
  • è ammesso l'insediamento di attività di servizio e commerciali (fino alle medie strutture di vendita 3.01.01) , con esclusione di attività del settore alimentare (3.01);
  • non è ammessa la realizzazione di abitazioni per il custode/gestore delle attività;
  • previsione di tipologie edilizie omogenee per i fabbricati da collocare lungo la Strada delle Terre Rosse con utilizzo di materiali e soluzioni architettoniche di qualità e di tipo innovativo;
  • previsione di adeguate aree attrezzate per agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti;
  • per gli edifici a destinazione produttiva-artigianale e per gli eventuali edifici a destinazione residenziale esistenti sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia (s).

D5.8 ambito artigianale, commerciale e della logistica di Vignale Riotorto

L'ambito, realizzato sulla base del Piano Particolareggiato approvato con atto della G.R.T. n. 4399 del 19.4.82 ormai scaduto, è localizzato in località Vignale, lungo la vecchia S.S. Aurelia.

L'insediamento è occupato in prevalenza dalla sede amministrativa e logistica della Coop. Toscana Lazio e da alcune piccole attività artigianali-commerciali. All'interno dell'ambito permangono ancora alcune aree residuali che potranno essere utilizzate per l'ampliamento o adeguamento delle attività esistenti o per l'insediamento di nuove attività, in conformità alle disposizioni comuni per gli ambiti D5 ed alle presenti norme d'ambito, subordinatamente alla risoluzione delle problematiche inerenti il rischio idraulico, così come puntualmente indicato nelle norme di fattibilità geologica, idrogeologia e idraulica di cui al Titolo II, Capo III delle presenti NTA.

Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia (s).

In tale ambito la funzione commerciale è ammessa limitatamente alle seguenti tipologie:

  • commercio all'ingrosso e depositi
  • commercio al dettaglio (fino alle media strutture di vendita) per merci a consegna differita, così come definita dalla vigente normativa regionale in materia di commercio;
  • commercio di prodotti per i quali è consentita la vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso, così come previsto dalla vigente normativa regionale in materia di commercio;
  • commercio al dettaglio di merci direttamente prodotte dall'attività manifatturiera/artigianale insediata.

In sede di attuazione degli interventi di nuova edificazione dovrà essere valutata la necessità di adeguamento della rete viabilistica e delle urbanizzazioni esistenti, assicurando il reperimento degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, o in alternativa la monetizzazione degli stessi, qualora ritenuto ammissibile dal Comune. Il rilascio dei permessi a costruire sarà pertanto subordinato alla sottoscrizione di specifica convenzione nel quale si dovranno regolare gli oneri a carico dei soggetti attuatori.

D5.9 ambito produttivo S.O.L.

L'ambito, occupato dall'impianto di produzione e stoccaggio di gas tecnici (ossigeno, azoto, argon) della soc. S.O.L., a prevalente servizio del vicino polo industriale siderurgico, è ubicato lungo Viale Unità d'Italia in corrispondenza con l'innesto di Via della Pace. L'ambito produttivo comprende anche il contiguo complesso edilizio (noto come "ex FIAT Volpi"), già utilizzato per funzioni direzionali e di servizio, attualmente dismesso.

Per l'ambito produttivo S.O.L. sono ammessi tutti gli interventi volti all'adeguamento impiantistico e funzionale nel rispetto del Rc del 60%; in relazione alla specificità delle lavorazioni, qualora risulti necessario per comprovate esigenze impiantistiche e gestionali, sono ammesse altezze superiori a quelle stabilite in via generale per le sottozone D5.

Gli interventi edilizi ed impiantistici preordinati allo sviluppo, alla diversificazione ed al potenziamento della produzione dello stabilimento sono tuttavia subordinati alla definizione di una più generale riqualificazione dell'ambito urbano interessato, volto al miglioramento ed alla ridefinizione dell'immagine complessiva dello stabilimento collocato in posizione strategica e ben visibile all'ingresso della città. Al conseguimento di tale obiettivo concorreranno anche i nuovi impianti ed edifici industriali che dovranno essere connotati dall'impiego di materiali e soluzioni architettoniche innovative.

A tal fine sono previsti i seguenti interventi, da definire contestualmente all'adeguamento/potenziamento impiantistico dello stabilimento produttivo esistente:

  • interventi di restyling con utilizzo di soluzioni architettoniche e di arredo innovative ed appropriate al contesto industriale ed urbano (quali quinte ed elementi di schermatura metallica, ecc) al fine di caratterizzare diversamente l'immagine dello stabilimento sul fronte di Viale Unità d'Italia/Via della Pace;
  • realizzazione di una fascia alberata, ad integrazione delle piantumazioni già esistenti, con messa a dimora di essenze ad alto fusto e rapido accrescimento sul fronte del Parco urbano 8 marzo e degli insediamenti residenziali ubicati a monte dello stabilimento,
  • realizzazione di percorsi pedonali ed arredi funzionali alla fruizione del Parco urbano 8 marzo;
  • parziale o integrale demolizione del complesso edilizio dismesso (ex Volpi);
  • nell'intervento di demolizione del complesso edilizio esistente si dovranno prevedere spazi pedonali e di relazione in continuità con il vicino McDonald ed aree a verde, da relazionare con il soprastante Parco 8 marzo anche mediante percorsi pedonali, per una superficie non inferiore a mq. 2.300, così come indicato nella tavola 2 del presente RU; tali aree, che concorrono al soddisfacimento degli standard di cui al DM 1444/68, dovranno essere sistemate a cura del soggetto attuatore e cedute gratuitamente al Comune.

I suddetti interventi saranno oggetto di un progetto complessivo e di una specifica convenzione da sottoscrivere con l'A.C. con cui verranno stabiliti tempi e fasi di attuazione degli stessi, anche in rapporto ed in proporzione all'entità degli investimenti dell'azienda destinati al potenziamento della capacità produttiva.

Gli interventi a carattere manutentivo, gli interventi minori di adeguamento impiantistico non preordinati al potenziamento della capacità produttiva dell'impianto, quelli necessari al raggiungimento di migliori performance ambientali, a soddisfare requisiti di igiene ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro e quelli finalizzati alla riduzione del rischio industriale, sono comunque sempre ammessi indipendentemente dalla sottoscrizione della suddetta convenzione.

In tale ambito è escluso l'insediamento di attività commerciali.

D.5.10 ambito produttivo artigianale Torre del Sale

L'ambito interessa le aree sottoutilizzate comprese tra il Fosso Cosimo e la centrale termoelettrica ENEL di Torre del Sale; in coerenza con quanto stabilito dal Piano Strutturale d'Area in tali aree è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive di tipo cantieristico o comunque connesse alla filiera nautica in relazione alla vicinanza con la darsena portuale di servizio alla centrale; è invece escluso l'insediamento di attività commerciali.

In relazione alla specificità delle lavorazioni, qualora risulti necessario per comprovate esigenze produttive e gestionali, sono ammesse altezze superiori a quelle stabilite in via generale per le sottozone D5 nel rispetto del Rc del 50%.

I nuovi edifici produttivi dovranno essere caratterizzati da soluzioni architettoniche e costruttive di qualità ed innovative appropriate al contesto industriale ed alla collocazione dell'area in prossimità della fascia costiera. Si dovranno inoltre adottare soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale dell'intervento, quali:

  • misure per il contenimento dei consumi idrici, (quali ad esempio la realizzazione di reti idriche duali, il riutilizzo di acque reflue a fini produttivi e la raccolta delle acque piovane da riutilizzare per fini non idropotabili)
  • soluzioni specifiche volte al risparmio energetico come la scelta di criteri progettuali ad elevata performance energetica (quali ad esempio orientamento e schermatura degli edifici, utilizzo di materiali adeguati, ecc...);
  • utilizzo di fonti energetiche rinnovabili privilegiando soluzioni integrate con gli edifici e gli impianti di nuova realizzazione;
  • adeguate aree attrezzate per agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti.
  • In relazione alla collocazione dell'ambito produttivo, le dotazioni di standard pubblici di cui al DM 1444/68 potranno essere monetizzate.

L'intervento è subordinato alla elaborazione di un piano urbanistico attuativo convenzionato con cui si dovranno disciplinare le relative fasi di attuazione e le eventuali opere di interesse pubblico da porre a carico del soggetto attuatore.

In attesa dell'approvazione del suddetto piano è comunque ammessa l'installazione di strutture coperte a carattere temporaneo per lo svolgimento delle attività ammesse, che non determinino trasformazioni permanenti dello stato dei luoghi.

Art. 67 D7 commercio e ristorazione

D7.1 attività commerciali e della grande distribuzione

In questi ambiti, generalmente rappresentati da attività esistenti, sono ammessi i centri commerciali, le medie e grandi strutture di vendita, esercizi di vicinato, ristoranti, pub, bar, pizzerie, ecc., secondo quanto previsto all'art. 17 cat. 3.01.01, 3.01.02, 3.02.01 e 3.03 nonché funzioni di servizio (cat. 6).

La trasformazione degli ambiti esistenti è ammessa con intervento diretto mentre per gli ambiti di nuova previsione è richiesta la predisposizione di un piano urbanistico attuativo. Per la sottozona D7.1 valgono i seguenti indici: rapporto di copertura: 0,5 mq/mq; altezza massima: ml. 10.00.

Ai fini di una riqualificazione funzionale, di accessibilità e di operatività, sono altresì ammessi gli interventi di ampliamento di medie strutture di vendita esistenti in conformità con quanto stabilito dal Piano Integrato del Commercio.

D7.1.1 ambito commerciale di via Lerario

In questo ambito, collocato su via Lerario, è presente un centro commerciale composto da due Medie Strutture di Vendita del settore alimentare.

Qualora una delle due MSV esistenti venga trasferita nell’area limitrofa, disciplinata nella scheda AT 26 di cui al Dossier F del vigente RU, il volume dismesso potrà ospitare esclusivamente una MSV del settore NON alimentare e/o attività di servizio.

Sul fabbricato si potrà intervenire con interventi fino alla sostituzione edilizia con intervento diretto.

D7.2 attività di ristorazione

Se non specificatamente stabilito per ogni struttura dal presente Regolamento urbanistico, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia r1.

Ove lo spazio pertinenziale lo consenta, e dietro dimostrazione che non vi è danneggiamento dei valori estetico percettivi o della funzionalità urbana, sono ammesse strutture coperte (quali gazebo, tensostrutture e simili) nel rispetto degli atti regolamentari vigenti.

D7.2.1 La Perla del Golfo

Per la struttura esistente, collocata in posizione panoramica sulla spiaggia di Baratti in loc. Villini, si prevede un intervento di complessivo riordino e riqualificazione mediante la sostituzione dei volumi esistenti (categoria d'intervento "s" di cui all'art. 26); il nuovo edificio avrà altezza massima pari a un livello fuori terra. Ad integrazione dell'attività di ristorazione è ammissibile l'esercizio di attività ricettiva della tipologia affittacamere (art. 55 della L.R. 42/2000). Tale previsione è comunque subordinata all'intervento di sostituzione edilizia dei manufatti esistenti ed alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo con il quale il proponente si impegna al mantenimento della funzione ricettiva/ristorazione e a quant'altro previsto dalla normativa di settore.

D7.2.2 Demos

Per la struttura esistente oggetto di recente di riqualificazione, attestata sulla piazzetta del nucleo edificato dei Villini (Baratti), si prevedono interventi di ristrutturazione edilizia "r1"; sui manufatti precari presenti nel lotto sono ammessi interventi di sostituzione edilizia (categoria d'intervento "s" di cui all'art. 26). Ad integrazione dell'attività di ristorazione è ammissibile l'esercizio di attività ricettiva della tipologia affittacamere (art. 55 della L.R. 42/2000). Tale previsione è comunque subordinata all'intervento di sostituzione edilizia dei manufatti precari esistenti ed alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo con il quale il proponente si impegna al mantenimento della funzione ricettiva/ristorazione e a quant'altro previsto dalla normativa di settore.

D7.2.3 Bliss

Per la struttura esistente, collocata sulla spiaggia di Salivoli in prossimità della foce dell'omonimo corso d'acqua sono ammissibili, in alternativa o ad integrazione dell'attività di ristorazione già operante, funzioni di tipo ricettivo (albergo o bed and breakfast di cui alla vigente normativa di settore). Per il fabbricato esistente sono ammissibili interventi di ristrutturazione edilizia "r3a" . Sono comunque fatti salvi gli interventi previsti e disciplinati dal Piano Particolareggiato della costa urbana e del promontorio del Falcone, di cui alla scheda normativa PV7 del Dossier F del RU

D7.2.4 La Botteghina

Per la struttura esistente, collocata lungo la vecchia Aurelia, in loc. Scopicci, si prevede un intervento di sopraelevazione della porzione del fabbricato attualmente di un solo piano fuori terra, al fine di dotare l'attività di ristorazione esistente di un presidio residenziale, destinato al gestore/proprietario della stessa.

Il fabbricato non dovrà comunque superare i due piani fuori terra.

La nuova unità abitativa non potrà comunque essere alienata separatamente dalla attività di ristorazione a cui è asservita. A tal fine dovrà essere sottoscritto specifico atto unilaterale d'obbligo in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Ad integrazione della attività di ristorazione è ammissibile l'esercizio di attività ricettiva della tipologia affittacamere (art. 55 della LR 42/2000).

Art. 68 D7.3 attivitĂ  di autolavaggio

E' ammessa la realizzazione di impianti e volumetrie in rapporto alle necessità dell'attività di autolavaggio.

La realizzazione degli interventi è subordinata alla presentazione del progetto edilizio, che deve contenere le indicazioni per il contenimento del consumo idrico, per il recupero delle acque di lavorazione, per il trattamento delle acque reflue e per la riduzione del rischio idraulico.

Non è ammessa la residenza, neanche per la guardiania.

Art. 69 D8 attivitĂ  e attrezzature direzionali, militari, per l'ordine pubblico

D8.1 attività direzionali pubbliche e private, anche miste ad usi commerciali

Sono consentiti interventi indicati sui singoli edifici nelle tavv. n. 2 del presente RU e quelli necessari a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, comprensivi di limitati ampliamenti funzionali allo svolgimento delle attività.

Sono ammesse attività direzionali pubbliche e private, commerciali, a servizi ed attività espositive, di ristorazione funzionale alle attività prevalenti direzionali o commerciali.

D8.1.1 fabbricato in via Ruffilli

Per la struttura esistente ubicata in via Ruffilli, è ammessa la categoria di intervento della ristrutturazione edilizia "r2b", per la riorganizzazione funzionale del fabbricato; l'ampliamento delle unità immobiliari esistenti potrà avvenire mediante l'utilizzo di una porzione della superficie delle ampie terrazze che caratterizzano l'immobile.

L'intervento è subordinato alla presentazione di un progetto edilizio unitario, esteso cioè all'intero fabbricato, e dovrà essere realizzato in modo tale da assicurare la discontinuità dei prospetti, determinata dall'alternanza dei vuoti/pieni.

Dovranno essere utilizzati materiali e soluzioni architettoniche uniformi e congrui ai caratteri ed alle finiture del complesso edilizio esistente.

Ad integrazione delle destinazioni commerciali e direzionali sono inoltre ammissibili attività artigianali di servizio di cui al punto 2.0.1 dell'art. 17 delle presenti norme,nonché la funzione residenziale di cui al punto 1 e di servizio di cui al punto 6 del medesimo articolo.

D8.1.2 ambito in via Pisa

Nell’ambito collocato in via Pisa, si prevede la demolizione delle costruzioni precarie ivi esistenti e la realizzazione di attrezzature direzionali e commerciali (esercizi di vicinato così come definite dalla normativa vigente in materia), stazione di servizio per il traffico automobilistico, autorimesse pubbliche e private.

E’ ammessa la realizzazione di una o più funzioni tra quelle sopra descritte. In ogni caso le costruzioni realizzabili sull’area non potranno superare il volume complessivo di 800 mc.

D8.2 attrezzature militari e per l'ordine pubblico

La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti istituzionalmente competenti. L'edificazione è vincolata al rispetto delle norme riguardanti l'edilizia militare, l'ordine pubblico, e della disciplina degli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in zona, ove specificatamente indicati dagli elaborati grafici del presente R.U. In assenza di una categoria d'intervento sono comunque ammessi limitati ampliamenti funzionali allo svolgimento delle attività.

Art. 70 D9.1 alberghi

Se non specificatamente stabilito per ogni struttura dal presente Regolamento urbanistico, sono ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia r1, r2.a, r2.b negli edifici e complessi esistenti destinati ad attività alberghiere.

All'interno delle strutture alberghiere sono ammesse attività commerciali non alimentari purché integrate all'attività principale di servizio.

Ove lo spazio pertinenziale lo consenta, e dietro dimostrazione che non vi è danneggiamento dei valori estetico percettivi o della funzionalità urbana, sono ammesse strutture coperte (quali gazebo, tensostrutture e simili) per attività ludico-ricreative e di intrattenimento nel rispetto degli atti regolamentari vigenti.

Gli interventi si attuano mediante progetti unitari e sono estesi all'area di pertinenza corrispondente ad ogni singola struttura esistente, nei limiti e prescrizioni dettati dal presente articolo.

L'ambito d'intervento è costituito dall'area in cui sono localizzate le strutture, compresi i relativi servizi, i percorsi di accesso e i parcheggi, le attrezzature ricreative e gli spazi verdi.

D.9.1.1 Hotel Esperia

Per la struttura alberghiera esistente in loc. Canaletto è ammesso un incremento di slp pari a 200 mq. al fine di tamponare il porticato esistente posto al piano terreno dell'edificio; l'ampliamento è tuttavia subordinato alla completa demolizione e ricostruzione del porticato stesso al fine di perseguire una corretta integrazione architettonica con il complesso edilizio esistente.

E' ammessa inoltre la copertura della scala esterna di accesso al mare mediante l'uso di strutture e materiali leggeri.

D9.1.2 Hotel Est

Per la struttura alberghiera esistente in via Piave è ammesso un incremento di Slp pari a 250 mq al fine di incrementare il numero dei posti letto, fino ad un massimo di 54 p.l., e la dotazione dei servizi esistenti.

L'ampliamento dovrà essere ottenuto attraverso la sopraelevazione di un piano del fabbricato esistente attualmente di due piani fuori terra, denominato "dependance", nonché attraverso la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica di tre piani fuori terra, di collegamento tra i due edifici attualmente occupati dalla attività ricettiva.

L'intervento dovrà perseguire una corretta integrazione architettonica con il complesso edilizio esistente.

L'accesso ai posti auto collocati nell'interrato dovrà comunque essere garantito da via Piave.

Art. 71 D9.2 residenze turistico alberghiere

Se non specificatamente stabilito per ogni struttura dal presente Regolamento urbanistico, sono ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia r1, negli edifici e complessi esistenti destinati ad attività di residenza turistico-alberghiera.

Ove lo spazio pertinenziale lo consenta, e dietro dimostrazione che non vi è danneggiamento dei valori estetico percettivi o della funzionalità urbana, sono ammesse strutture coperte (quali gazebo, tensostrutture e simili) per attività ludico-ricreative e di intrattenimento.

Gli interventi si attuano mediante progetti unitari d'intervento estesi all'ambito di intervento corrispondente all'area di pertinenza di ogni singola struttura esistente, nei limiti e prescrizioni dettati dal presente articolo.

L'ambito d'intervento è costituito dall'area in cui sono localizzate le strutture, compresi i relativi servizi, i percorsi di accesso e i parcheggi, le attrezzature ricreative e gli spazi verdi.

Art. 72 D11 strutture ricettive extra-alberghiere e residence

Con la sigla D11 sono individuate le strutture extra-alberghiere e i residence esistenti, realizzate in attuazione del PRGC previgente al presente Regolamento urbanistico.

Se non specificatamente stabilito per ogni struttura dal presente Regolamento urbanistico, sono ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia r1.

Art. 73 D13.1 aree ed attrezzature per la balneazione

Sono ammesse tutte le attività di servizio alla balneazione così come disciplinate all'art. 69 della L.R. 42/2000 e ss.mm.ii. e dal relativo regolamento di attuazione.

Se non specificamente stabilito per ciascuna struttura dal vigente Piano Particolareggiato della Costa Urbana e del Promontorio del Falcone (di cui alla scheda PV n.7), per le strutture esistenti sono ammessi interventi di sostituzione edilizia. Si dovranno comunque impiegare materiali e soluzioni in sintonia con le tipologie previste dal suddetto PP e con il contesto marino.

D13.2 insediamento turistico-residenziale

(disciplinato al successivo art. 83)

Art. 74 D13.3 strutture termali

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

Art. 75 D14 nautica

Le presenti norme assumono le definizioni delle strutture dedicate alla nautica da diporto contenute nell'art. 5 della Disciplina del Masterplan "La rete dei porti toscani" ai sensi del DPR 509/1997, che sono:

  • - il porto turistico quale complesso di strutture movibili e inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto e del diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
  • - approdo turistico, ovvero la sezione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4 comma 3 della legge n. 84/1994, destinata a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
  • - i punti di ormeggio ovvero le aree demaniali marittime, gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Le modalità attuative per i porti e gli approdi turistici e per i punti di ormeggio sono definite dagli articoli 9 e 10 della disciplina del Masterplan "La rete dei porti toscani".

Gli interventi per la realizzazione delle opere a terra e a mare di porti e approdi turistici sono attuati mediante piani regolatori portuali, che costituiscono atti di governo del territorio ai sensi della L.R. 65/2014.

In riferimento alle definizioni sopra riportate e in rapporto alla funzione prevalente, le infrastrutture marittime e le aree retroportuali che costituiscono il sistema complessivo per la portualità, la logistica e la nautica nel territorio comunale di Piombino sono suddivise in:

  • - D14.1 porti marittimi e aree portuali con funzioni di tipo commerciale, industriale, di servizio passeggeri e peschereccia, classificabili in base all'Art. 4 della Legge 28.1.1994 n° 84.
  • - D14.1.1 ambiti retroportuali per la logistica
  • - D14.2 complesso integrato della nautica, articolato in polo del diportismo (D14.2.a) e polo della cantieristica, dei servizi e delle attività ittiche (D14.2.b).
  • - D14.3 approdi turistici, comprendenti opere ed impianti idonei alla ricettività dei natanti da diporto, esistenti, soggetti a riqualificazione senza incremento;
  • - D14.4 punti di ormeggio, ovvero le aree demaniali marittime , gli specchi acquei ed i corsi d'acqua dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Gli ambiti D14.1, D14.1.1 e D14.2, definiti dal presente articolo sono normati al successivo articolo 96 (Titolo IV Disciplina delle trasformazioni, degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, Capo II Interventi di trasformazione degli assetti infrastrutturali). Gli ambiti D14.3 e D14.4, definiti dal presente articolo, sono di seguito disciplinati.

D14.3.1 Porto turistico di Salivoli

Il porto di Salivoli, collocato nel settore occidentale urbano, della capacità di circa 500 posti barca, è stato realizzato alla fine degli '90 in attuazione della Variante al PRG approvata con deliberazione della G.R.T. n. 4551 del 18.12.1995 e del Progetto di Massima, oggi decaduto, approvato dalla Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 242 del 7.04.1997 ai sensi della L.R. 36/79, e della D.C.R.T. n. 258/1992.

Per il porto esistente sono ammessi, con intervento diretto:

  • - eventuali modifiche interne porto che non incidano sulla configurazione complessiva dello stesso, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, funzionalità nonché delle direttive di cui all'Allegato II del Masterplan "La rete dei porti toscani" relative a qualità progettuale, standard a terra e dei servizi, standard nautici e standard ambientali;
  • - realizzazione di tettoie per il ricovero delle imbarcazioni e per le attività di rimessaggio, di altezza massima pari a 6 mt. e superficie coperta massima di 800 mq;
  • - per i fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia r1 di cui agli artt. 20, 21 e 24 del presente RU.; sono inoltre ammessi interventi di ampliamento orizzontale/verticale (am.1) fino ad un massimo di 230 mc. con riferimento all'intero complesso portuale;
  • - realizzazione di nuovi fabbricati da destinare ad attività di servizio e/o commerciali per una volumetria massima di 1300 mc., e altezza massima pari a 6 mt., da localizzare in prossimità del piede della falesia.

Tutti gli interventi edilizi ammessi dovranno comunque uniformarsi e richiamare i caratteri architettonici e formali dei fabbricati esistenti, con le differenziazioni conseguenti alle diverse destinazioni funzionali, perseguendo l'obiettivo di un insieme morfologicamente unitario ed organico e ben integrato rispetto alle componenti paesaggistiche che caratterizzano l'ambito.

All'interno del porto sono ammesse tutte le attività di accoglienza, alaggio, rimessaggio, manutenzione delle imbarcazioni, i servizi al diportista, i servizi alla persona nonché le attività commerciali di cui ai punti 3.03 e 3.02.02 dell'art. 17 del presente RU.

Sono fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti del Comune dal soggetto attuatore, in forza della convenzione rep. n. 16203 del 20.05.1998 sottoscritta in sede di rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dell'approdo, con particolare riferimento alla fruizione collettiva della spiaggia di Salivoli. Gli obblighi di cui alla suddetta convenzione potranno essere trasferiti nell'atto definitivo di concessione demaniale dell'approdo.

D14.3.2 Porticciolo di Marina

L'area che accoglie il porticciolo di Marina, ubicato nel cuore del centro storico della città, è disciplinato dal vigente Piano di Recupero approvato con deliberazione CC. n. 52 del 25/06/2008, di cui alla scheda PV n.10 del presente RU alla quale pertanto si rinvia.

D14.4.1 Punto d'ormeggio Terre Rosse

Lungo il fosso Cornia Vecchia, in loc. Terre Rosse é presente un ormeggio di notevoli dimensioni (circa 680 posti barca) che è stato oggetto di recenti interventi di adeguamento funzionale ed infrastrutturazione, realizzati sulla base di un piano urbanistico attuativo oggi decaduto (PdR approvato con deliberazione C.C. n. 91/1999).

Sono ammissibili interventi di adeguamento dei servizi esistenti, entro il limite massimo di 2.600 mq. di slp complessivi, e di risagomatura dei corsi d'acqua, anche funzionali al potenziamento del punto d'ormeggio, con possibilità di installazione di pontili galleggianti, nei limiti e con le soluzioni tecniche compatibili con la sicurezza idraulica.

In considerazione delle possibili integrazioni funzionali tra il punto d'ormeggio, il contiguo ambito produttivo del Gagno (D5.11) disciplinato all'art. 95 delle presenti norme ed il polo della cantieristica, dei servizi e delle attività ittiche (D14.2.b), disciplinato all'art. 96 delle presenti norme, è ammessa la realizzazione di darsene interne lungo l'asta del fosso, funzionali al potenziamento del punto d'ormeggio e/o alle esigenze delle imprese insediate nel suddetto ambito produttivo.

Gli interventi previsti sono subordinati alla definizione di un nuovo piano urbanistico attuativo che potrà estendersi all'intero ambito del punto d'ormeggio o in alternativa essere circoscritto a ciascuno dei sub-ambiti assegnati ai diversi soggetti gestori dello stesso. Qualora gli interventi di potenziamento del punto d'ormeggio interessino le aree del contiguo ambito produttivo del Gagno, il piano attuativo sarà comunque accompagnato dalla elaborazione di un complessivo Masterplan, ovvero di una progettazione unitaria non di dettaglio, che dovrà definire le modalità di accesso veicolare, la configurazione di massima e l'assetto funzionale degli ambiti interessati, previa intesa dei soggetti attuatori.

In relazione alle reciproche interazioni funzionali ed alla natura degli interventi proposti, potrà in ogni caso essere presentato un unico piano attuativo esteso, oltreché all'ambito del punto d'ormeggio (sottozona D14.1) anche al contiguo ambito produttivo del Gagno (sottozona D5.11), previa intesa dei soggetti attuatori.

Il piano attuativo dovrà comunque essere corredato delle specifiche valutazioni ambientali previste dall'art. 10 delle presenti norme, in base alle quali sarà valutata la sostenibilità dei nuovi carichi insediativi previsti in termini di posti barca.

L'efficacia delle previsioni del piano attuativo in ordine alla realizzazione di eventuali darsene interne a servizio del punto d'ormeggio è comunque subordinata all'attivazione e alla conclusione di specifico accordo di pianificazione di cui all'art. 21 della L.R. 1/2005.

In assenza di piano attuativo sono ammissibili, per il patrimonio edilizio e le infrastrutture esistenti, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione edilizia r1, e comunque tutti gli interventi diretti a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

D14.4.2 Punto d'ormeggio Fosso Acquaviva

Lungo le sponde del fosso Acquaviva è presente un punto d'ormeggio che è stato oggetto di recenti interventi di adeguamento funzionale realizzati sulla base del Piano Particolareggiato del Parco Territoriale della Costa Orientale e della Sterpaia (approvato con deliberazione C.C. n. 138/1999), oggi decaduto.

Per l'ormeggio esistente sono consentiti interventi di manutenzione delle sponde del fosso, delle dotazioni nautiche esistenti nonché dei pennelli a mare con esclusione del prolungamento degli stessi.

E' ammessa inoltre la realizzazione di attrezzature a servizio dell'ormeggio costituite dai locali per la sede dell'associazione nautica e di locali accessori da adibire a spogliatoi, servizi igienici e ricovero attrezzi da collocare all'interno delle strutture di servizio alla balneazione già realizzate in loc. Perelli in attuazione del suddetto PP.

D 14.4.3 Punto d'ormeggio Fosso Valnera

Lungo le sponde del fosso Valnera è presente un punto d'ormeggio che è stato oggetto di recenti interventi di adeguamento funzionale realizzati sulla base del Piano Particolareggiato del Parco Territoriale della Costa Orientale e della Sterpaia (approvato con deliberazione C.C. n. 138/1999), oggi decaduto.

Per l'ormeggio esistente sono consentiti interventi di manutenzione delle sponde del fosso, delle dotazioni nautiche esistenti nonché dei pennelli a mare con esclusione del prolungamento degli stessi.

E' ammesso inoltre il risanamento conservativo del casello di Carbonifera all'interno del quale potranno trovare collocazione locali di servizio per il punto d'ormeggio e/o attività ricettive della tipologia affittacamere, di cui all'art. 55 della L.R. 42/2000 e s.m.i.

D14.4.4 Punto d'ormeggio Golfo di Baratti

All'estremità occidentale del Golfo di Baratti è presente un campo boe che occupa una superficie di circa 3,5 ettari, prevalentemente a mare. Essa include, oltre allo specchio acqueo suddiviso in diverse concessioni demaniali per attività di diporto e noleggio imbarcazioni - pesca sportiva, anche alcuni manufatti precari e un edificio in muratura.

Il presente Regolamento Urbanistico persegue la razionalizzazione e il riordino dell'area occupata dal campo boe nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici, al fine di adeguare la qualità dei servizi nautici offerti.

Si prevede pertanto la razionalizzazione ed implementazione delle attrezzature di servizio al campo boe, da gestire in forma consortile, quali uno scivolo di alaggio, uno/due pontili galleggianti, servizi igienici e piccole strutture per il deposito delle attrezzature nautiche, in luogo delle attuali strutture precarie.

In relazione alla contiguità ed alle connessioni funzionali del punto d'ormeggio con il Parco Pubblico Territoriale di Baratti Populonia, disciplinato al successivo art. 93, l'attuazione di tali interventi verrà disciplinata nel Piano Particolareggiato del Parco.

CAPO II IL TERRITORIO RURALE E APERTO

Art. 76 Zone agricole: definizione e articolazione

Il presente RU definisce le zone agricole E, articolate in sottozone agricole En, in relazione all'articolazione del sistema del territorio rurale e aperto in subsistemi e all'individuazione dei beni del territorio rurale e aperto quali invarianti strutturali del Piano strutturale vigente, disciplinate nelle Norme, Titolo III Capo I Sezioni I e III della Parte II - Statuto e nelle Norme relative alle Unità territoriali organiche elementari del medesimo Piano.

Le sottozone agricole sono:

  1. E1 area agricola produttiva
  2. E2 area agricola di interesse paesaggistico d'insieme
  3. E2/fl area di pertinenza fluviale, bene del territorio aperto, invariante strutturale PS
  4. E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori
  5. E4 area boscata, bene del territorio aperto, invariante strutturale PS
  6. E5 area umida e palustre, bene del territorio aperto, invariante strutturale PS
  7. E6 area agricola frazionata
  8. E7 area per impianti di acquicoltura e produzione ittica
  9. E8 area per la trasformazione di prodotti agricoli e allevamenti intensivi
  10. E9 area per le colture ortoflorovivaistiche
  11. E10 area destinata ad attività estrattive

Le zone agricole sono componenti di caratterizzazione paesaggistica, come indicato dal PIT/PPR. In relazione ai valori storico culturali ed estetico percettivo indicati dal PIT/PPR per l'ambito di paesaggio 23 della Val di Cornia, si danno le seguenti corrispondenze:

  • le parti del territorio rurale che svolgono un ruolo di integrazione funzionale e sociale con le strutture urbane, che rivestono valore paesaggistico per la configurazione del sito, per il paesaggio agrario, per il rapporto morfologico fra città e territorio rurale corrispondono alle sottozone E1;
  • l'ambito rurale di valore paesaggistico, adiacente ai centri storici e agli aggregati, nel quale si stabiliscono relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale, corrisponde alle sottozone E2, E3, E4.

Le regole dettate per le sottozone E perseguono:

  • nelle sottozone ove prevalgono i valori paesaggistici e naturalistici, la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici, ambientali e naturali del territorio. Ai fini di detti obiettivi sono promosse le attività dell'uomo a condizione che sia garantita la sostenibilità delle azioni di trasformazione del paesaggio e il mantenimento delle risorse essenziali del territorio: aria, terra, acqua. Ogni trasformazione deve garantire la permanenza degli indicatori sensibili all'ambiente, ai valori umani, al benessere collettivo, in grado di apprezzare la qualità ambientale come ragione di insediamento di attività pregiate. Tali indicatori concorrono a determinare il grado di ammissibilità delle trasformazioni del paesaggio;
  • nelle sottozone ove prevalgono le capacità produttive dei suoli, la tutela e la salvaguardia dei valori rurali. Ai fini di detti obiettivi sono promosse le attività agricole esercitate dall'uomo a condizione che sia garantita la sostenibilità delle azioni di trasformazione del paesaggio rurale. Qualunque utilizzazione del territorio rurale deve garantire la salvaguardia della biodiversità; le colture agrarie devono essere condotte nel rispetto dei cicli della natura, con particolare preferenza ai cicli biologici o biodinamici. Agli operatori agricoli spetta il compito prioritario di preservare la risorsa idropotabile sia attraverso nuove tecniche d'irrigazione sia attraverso ordinamenti colturali a bassa esigenza idrica. L'utilizzazione del paesaggio rurale, inoltre, deve rispettare le regole per la salvaguardia da fenomeni di frana, smottamento, alluvione, ristagno, esondazione.

Le suddette corrispondenze permettono di applicare gli obiettivi stabiliti dal comma 13 dell'art.7 dello Statuto/Strategie-Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, per la salvaguardia del mosaico paesaggistico rurale.

Art. 77 Regole generali e comuni per la protezione delle risorse

Le risorse territoriali che costituiscono riferimento per la perimetrazione, per le conseguenti variazioni e per la definizione della disciplina degli assetti edilizi, urbanistici, infrastrutturali e della protezione ambientale e paesaggistica, sono morfologiche, idrogeologiche, vegetazionali, faunistiche, colturali, insediative, fondiarie, infrastrutturali.

Di seguito si elencano le norme di carattere generale e comuni a tutte le sottozone E, salvo se diversamente indicato nelle regole per le specifiche sottozone.

Tali norme devono essere rispettate in tutti i piani, programmi e progetti, generali e di settore, pubblici e privati, e costituiscono riferimento per le politiche di settore e di spesa di autorità, enti e soggetti competenti.

Nelle aree di interesse archeologico individuate negli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico, modificabili in ogni tempo senza che ciò costituisca variante urbanistica, le lavorazioni di profondità superiore a mt. 1,00 possono essere eseguite solo previa comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologica.

Per quanto riguarda i sistemi idrogeopedologici, si stabiliscono le seguenti regole:

  • conservazione del reticolo idrografico e delle opere di bonifica ed in particolare di quelle storiche;
  • realizzazione delle opere spondali con tecniche di ingegneria ambientale;
  • tutela delle aree di ravvenamento delle falde idriche sotterranee e divieto di escavazione in alveo e di riduzione del grado permeabilità del suolo nelle aree di ravvenamento;
  • mantenimento a cielo aperto dei corsi d'acqua e nel corso naturale;
  • regolamentazione dei prelievi in falda e da acque superficiali;
  • mantenimento e, ove necessario, ripristino della vegetazione spondale;
  • difesa delle capacità di autodepurazione dei terreni;
  • divieto di impermeabilizzazione dei suoli, salvo quanto puntualmente specificato dalle presenti norme;
  • esclusione delle escavazioni in zone franose se non per interventi di bonifica;
  • difesa dell'insabbiamento delle foci dei corsi d'acqua;
  • ammissibilità delle immissioni liquide in relazione alla legislazione nazionale e regionale.

Ai fini delle conservazione dei valori ambientali e degli assetti idrogeologici nelle zone agricole non è ammesso:

  • ridurre la consistenza delle formazioni arboree lineari individuate negli elaborati grafici di piano e tutelate dal presente strumento;
  • eliminare qualsiasi manufatto di valore storico e/o culturale;
  • eliminare e asfaltare la viabilità poderale esistente con manto bituminoso tradizionale;
  • diminuire il grado di efficienza idraulica della rete scolante superficiale;
  • eseguire opere di sistemazione fondiaria che aggravino le possibilità di ristagni ed impaludamenti;
  • procedere con asportazione di materiale arido se non nelle quantità strettamente necessarie per nuovi ordinamenti colturali di aziende agricole.

Per gli emungimenti di acqua dal sottosuolo a scopo irriguo si dovranno osservare le disposizioni contenute nelle presenti Norme ed in quelle geologico-tecniche di fattibilità allegate al Regolamento Urbanistico.

Per quanto riguarda i sistemi vegetazionali si stabiliscono le seguenti norme:

  • mantenimento e ripristino delle aree boschive, fatte salve le operazioni di rimboschimento compensativo previste dalla normativa vigente;
  • conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (zone umide, ecc)
  • divieto d'impiego di essenze estranee e infestanti;
  • introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna;
  • ricostruzione delle alberature lungo le strade;
  • mantenimento e ripristino all'interno dei boschi di percorsi pedonali;
  • conservazione nella fascia costiera della flora arbustiva, della macchia, della flora arborea e degli elementi floristici minori;
  • conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del suolo: filari di alberi, cespugli, canneti, etc. anche al fine di garantire la permanenza di reti e corridoi ecologici.

Per quanto riguarda la fauna selvatica si stabiliscono le seguenti norme:

  • tutela della fauna esistente e ricostituzione di un insieme in equilibrio con le risorse ambientali;
  • definizione dei programmi di ripopolamento e di regolamentazione dell'attività venatoria e di pesca in base alla normativa vigente.

Per quanto riguarda gli assetti colturali si stabiliscono le seguenti norme:

  • sono indicati come prioritari il mantenimento e il ripristino di colture tradizionali, la cui fattibilità o meno deve essere motivata nei programmi di miglioramento agricolo ambientali;
  • le produzioni agricole devono eliminare o ridurre significativamente fattori inquinanti in base a tecnologie agronomiche opportune;
  • è fatto divieto di smaltimenti solidi e liquidi, compresi i fertilizzanti chimici e i pesticidi, inquinanti e alteranti le proprietà del suolo e delle risorse idriche;
  • è fatto divieto di arature secondo modalità alteranti l'equilibrio idrogeologico dei terreni;
  • è ammesso lo sviluppo agro-ecologico riguardante le coltivazioni alternative, le produzioni vinicole e olivicole, gli allevamenti minori;
  • sono sempre ammesse coltivazioni alternative (colture officinali, tartufi, frutti di sottobosco);
  • sono sempre ammessi prati-pascoli e foraggiere nei crinali e nei poggi non boscati;
  • sono prescritti il mantenimento e il ripristino degli oliveti di valore testimoniale ed ambientale e delle prode storiche.

Per quanto riguarda l'assetto fondiario, al fine di salvaguardare gli usi agricolo-produttivi e con essi i presidi per la tutela paesaggistica dei luoghi, si applicano le disposizioni di seguito riportate.

I programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e i progetti di sistemazione ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, che dovranno essere restaurati e ripristinati, quali terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, assetti morfologici paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.

Non sono consentiti, in tutto il territorio rurale, i frazionamenti catastali di terreni che diano luogo a particelle catastali inferiori alle superfici fondiarie minime prescritte dal Piano Territoriale di Coordinamento, o in carenza di questo della LR 1/2005. Qualora il PTC definisca minimi fondiari distinti per la realizzazione di abitazioni agricole e per annessi agricoli, le superfici minime a cui riferirsi sono quelle necessarie per la realizzazione dei nuovi annessi agricoli

Fanno eccezione al divieto di frazionamento, oltre alle operazioni effettuate mediante approvazione di programma aziendale, le seguenti casistiche:

  • a) le operazioni di ricomposizione fondiaria aventi lo scopo di incrementare la base produttiva di aziende esistenti tali da portare alla costituzione di un fondo agricolo di estensione uguale o superiore alle superfici fondiarie minime di cui sopra;
  • b) le operazioni di rettifica o aggiustamento di confini così come definiti dalla normativa vigente;
  • c) i frazionamenti di cui all'art. 30 DPR 380/2001, ultimo comma, e quelli necessari per delimitare le aree di pertinenza dei fabbricati da iscrivere al catasto urbano;
  • d) i frazionamenti che si rendono necessari per realizzare opere ed interventi di interesse pubblico e conseguenti all'attivazione di procedure espropriative;
  • e) i frazionamenti derivanti da variazioni di coltura, a condizione che le colture oggetto di variazione risultino significative ai fini produttivi in presenza di parametri stabiliti dal PTCP;
  • f) i frazionamenti conseguenti ad interventi di mutamento della destinazione d'uso approvati con programma aziendale;

Sono inoltre fatti salvi i frazionamenti derivanti da:

  • risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari;
  • estinzione di enfiteusi o servitù prediali;
  • successioni ereditarie;
  • divisioni patrimoniali quando la proprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29 aprile 1995.
  • cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli professionali.

Le modifiche del suolo sono gli interventi di modificazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno, e comprendono la realizzazione di manufatti, infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie e in profondità.

Ferme restando le norme nazionali e regionali, gli interventi di modifica del suolo, se necessari, devono limitarne l'erosione per evitare il trasporto solido di materiale e l'aumento della velocità di deflusso delle acque.

Gli interventi non debbono comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, e devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle classi di fattibilità di cui al Titolo II Capo III delle presenti Norme, nonché nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia di rischio idraulico.

Sono vietati in tutto il territorio comunale movimenti di terra volti all'abbattimento di terrazzamenti, ciglionamenti, formazioni calanchive.

Per quanto riguarda gli assetti infrastrutturali si stabiliscono le seguenti norme, fatto salvo quanto diversamente indicato all'art. 57:

  • conservazione e manutenzione della viabilità esistente, compresa quella poderale;
  • divieto di chiusura di strade e percorsi;
  • divieto di costruzione di nuove strade per traffico meccanizzato, mentre sono ammessi limitati interventi di adeguamento che non determinino significative alterazioni morfologiche,le infrastrutture funzionali alle attività agricole e agrituristiche e quelle necessarie per la vigilanza e la sicurezza;
  • ripristino di soddisfacenti condizioni ambientali e paesaggistiche in presenza di situazioni di degrado geomorfologico;
  • divieto di tubodotti in superficie e di attraversamento con linee aeree per il trasporto di energia elettrica ad alta e media tensione sostenute da tralicci, fatta eccezione per le sottozone E1;
  • utilizzazione della viabilità esistente a scopi escursionistici e per la formazione di circuiti di turismo naturalistico e didattico.

Il recupero della viabilità poderale e vicinale che dovrà essere privilegiato in ogni intervento di riqualificazione funzionale per la migliore circolazione e per i collegamenti, è finalizzato a:

  • mantenere attiva una rete viaria altrimenti destinata a ridursi o degradarsi;
  • ritrovare una maglia articolata di supporto alla viabilità principale, nella salvaguardia di percorsi storici e tradizionali;
  • costituire una rete di collegamento "leggera" per permettere una fruizione di tutto il territorio, delle sue risorse paesaggistiche e storiche, promuovendo circuiti del tempo libero e del turismo alternativo;
  • costituire una sede per mobilità leggera, ossia percorsi pedonali, percorsi trekking, ciclocross, percorsi vita, percorsi verdi.

In caso di opere di manutenzione, adeguamento o nuova realizzazione di viabilità pubblica o privata, laddove consentita, si devono utilizzare materiali congrui per colori e consistenza, limitare le altezze dei muri a retta e garantire la conservazione delle opere minori e dei manufatti di valore documentale nonché delle alberature, a meno che ciò non pregiudichi l'opera.

Il mantenimento e il recupero della viabilità poderale e vicinale sono obbligatori in ogni intervento, pubblico o privato.

E' consentito il consolidamento della viabilità poderale e vicinale attraverso l'utilizzo di terre stabilizzate o di altre tecniche che per cromia ed impiego di materiali non alterino la percezione consolidata del paesaggio rurale. E' comunque escluso l'utilizzo di asfalto tradizionale.

Non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale sulla viabilità vicinale e comunale.

Per le reti di trasporto di energia in uscita dalla Centrale Termoelettrica di Torre del Sale e dalle Centrali elettriche cogenerative interne all'area industriale siderurgica, nonché dalla stazione elettrica dei Forni, sono ammesse deroghe alla realizzazione di linee elettriche aeree.

Si deve tuttavia osservare il criterio della creazione di "corridoi" in cui concentrare le reti di trasporto energetico al fine di evitare la loro casuale disseminazione sul territorio.

Per quanto riguarda l'assetto urbanistico e edilizio si stabiliscono le seguenti regole:

  • divieto di ogni tipo di costruzione i cui limiti superiori delle coperture superino le linee di crinale o le vette dei poggi;
  • la realizzazione di campi da tennis e piscine è ammessa nelle aree di pertinenza degli edifici solo se non comportano impatto negativo paesaggistico o ambientale;
  • è fatto obbligo di mantenere in efficienza il sistema dei terrazzamenti;
  • per la pavimentazione di aree di sosta e di parcheggio in territorio rurale e aperto, pubbliche e private, a servizio o meno di insediamenti agricoli, turistici, produttivi o residenziali, è prescritto l'uso di materiali permeabili e tali da garantire il rapido deflusso delle acque piovane e il trattamento superficiale antipolvere. E' vietato l'impiego di manti impermeabili continui, come asfaltatura e simili nonché l'uso di autobloccanti in cemento se non nella tipologia del greenpav. Sono vietati materiali, colori e pose in opera nonché "disegni" della pavimentazione che abbiano caratteri riconducibili agli spazi urbani e non al territorio rurale. L'area di parcheggio deve essere protetta e qualificata da idonee alberature o schermata con siepi cespugliose sempreverdi, costituite da essenze arboree tipiche locali.

Gli scarichi delle acque delle cucine e dei WC che non possono essere convogliati nella fognatura comunale dovranno essere trattati con autonomi e/o comuni impianti di depurazione e smaltimento nel rispetto delle norme vigenti.

Per questi dovranno essere adottate, in relazione alle caratteristiche delle zone, tecniche ecocompatibili anche finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque depurate.

Recinzioni e fondi chiusi

Le recinzioni in aree agricole sono ammesse esclusivamente per delimitare le corti delle abitazioni e delle relative pertinenze, con le caratteristiche individuate nel vigente Regolamento Edilizio.

I terreni agricoli possono essere delimitati da recinzioni o fondi chiusi in funzione della conduzione agraria, per :

  • per particolari coltivazioni;
  • per le coltivazioni di aziende florovivaistiche;
  • per la protezione e l'integrità dei raccolti;
  • per allevamenti zootecnici e aziende faunistico-venatorie;
  • per la produzione e cattura della fauna selvatica.

Le recinzioni in aree agricole sono altresì ammesse per lo svolgimento delle attività compatibili con il territorio rurale e aperto così come disciplinate dai successivi articoli nonché per delimitare impianti energetici da fonti rinnovabili così come disciplinati al precedente art. 57.

Le suddette recinzioni non sono ammesse per le attività ortive per autoconsumo, fatto salvo quanto stabilito per le sottozone E6.

I fondi chiusi sono soggetti alle specifiche disposizioni di legge.

Le recinzioni funzionali alle attività sopra elencate dovranno essere realizzate esclusivamente con pali di legno o ferro e rete a fil di ferro non verniciato, a maglia larga, per un'altezza massima di 2,00 metri. Sono fatte salve le recinzioni di aziende agricole di allevamento e cattura di fauna selvatica e faunistico-venatorie, le cui altezze saranno adeguate al tipo di esigenza produttiva. Non è ammesso l'impiego del filo spinato.

Art. 78 Regole generali e comuni di uso e di valorizzazione delle risorse

Salvo quanto diversamente dettato nelle regole specifiche per le sottozone, le seguenti regole generali e comuni sono sempre applicabili.

definizioni funzionali

Le diverse categorie di intervento e destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone fanno riferimento alle seguenti aggregazioni e definizioni funzionali, che devono essere utilizzate nei piani e nei programmi di settore e nei progetti pubblici e privati.

Sono attività agricole la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo, la silvicoltura, la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco, il vivaismo forestale in campi coltivati, gli allevamenti zootecnici, gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Sono funzionali all'attività agricola gli annessi e gli impianti necessari alla conduzione dei fondi e all'esercizio delle attività stesse nonché le abitazioni per l'imprenditore agricolo professionale, per i familiari coadiuvanti e per gli addetti a tempo indeterminato.

L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Sono attività compatibili, integrative di quelle agricole, le seguenti:

  • attività per la valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  • attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  • attività faunistico-venatorie;
  • attività comunque definite integrative dell'agricoltura dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Sono compatibili con il territorio rurale e aperto, altre attività localizzate o da localizzare articolate in:

  • pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio di attività etc.
  • strutture ricettive di cui al Capo I e Capo II del Titolo II della LR 42/2000;
  • ristoranti, bar;
  • attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale della Val di Cornia;
  • attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  • attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • attività estrattive in conformità ai piani di settore regionale e provinciale;
  • produzione di energia;
  • attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo-animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici;
  • maneggi e pensioni per cavalli;
  • attività ortive per autoconsumo;
  • residenziali civili e residenziali assistite (quali residenze per anziani, residenze sanitarie, ecc.).

Al fine di aumentare l'accessibilità e la fruibilità del sistema del territorio rurale e aperto sono date le seguenti regole per i percorsi ciclabili, i percorsi pedonali e le ippovie, e per la rete dei percorsi escursionistici.

E' sempre ammessa la sistemazione e l'adeguamento della viabilità e dei percorsi esistenti, nonché la realizzazione di nuovi tracciati, per scopi escursionistici e per la formazione di circuiti di turismo naturalistico e didattico. A tal fine il Comune od i soggetti pubblici competenti, potranno redigere specifici piani attuativi o progetti di opera pubblica. In prossimità di tali percorsi potranno essere allestite aree attrezzate con tavoli e panche in legno per la sosta degli escursionisti e stazioni di posta, consistenti in tettoie, mangiatoie e abbeveratoi in legno per lo stazionamento dei cavalli. Lungo la rete dei percorsi ed in prossimità delle attrezzature di servizio potrà essere collocata la relativa segnaletica. Per i percorsi d'interesse territoriale individuati nel DOSSIER D denominato Sistemi della mobilità urbana e rete ciclabile extraurbana, i soggetti pubblici competenti potranno procedere alle espropriazioni necessarie alla realizzazione e alla fruizione degli stessi. In alternativa si potrà procedere alla stipula di specifiche convenzioni con i proprietari delle aree interessate al fine di disciplinare l'uso pubblico dei percorsi nonché le modalità di gestione e di manutenzione degli stessi.

Per la realizzazione del sistema di relazioni costituito dai percorsi ciclabili e pedonali e dalle ippovie si deve privilegiare l'utilizzo di tracciati storici esistenti o abbandonati; si deve prevedere l'attraversamento marginale di campi e di proprietà, appoggiandosi su segni del terreno già individuabili; si deve tener conto della presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale, corsi d'acqua, elementi vegetazionali, per garantire percezioni positive e opportunità di conoscenza del territorio; si deve utilizzare il più possibile una tecnica realizzativa di tipo leggero, tramite miglioramento del fondo stradale ove esistente, o sua nuova realizzazione, con manto in materiale permeabile. Per la delimitazione, possono essere utilizzati bordi e cordoli, il più possibile senza risalto sul terreno e staccionate in legno. E' prescritta l'installazione di apposita segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare la natura dei percorsi, marcati il più possibile dalla presenza di essenze e di alberature che ne definiscano il tracciato e i luoghi che attraversano e dove conducono. In generale, deve essere privilegiata la rete esistente: strade vicinali, doganiere, tratturi, percorsi di accesso a edifici.

valorizzazione della produzione vinicola

Il presente RU intende favorire lo sviluppo del settore vitivinicolo quale importante comparto produttivo ed economico del territorio della Val di Cornia, stabilendo le regole finalizzate a difendere la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e aperto, inteso quale ambito paesistico ambientale, interessato dagli interventi del settore, considerate le esigenze produttive moderne; così mettendo in opera le indicazioni del Piano strutturale vigente che stabiliscono di "tenere conto delle tendenze in atto, ma orientare le attività agricole alla vocazione del territorio nei suoi aspetti fisiografici, pedologici, botanici, agronomici, culturali e visuali, in modo che il loro sviluppo sia sostenibile e durevole" .

Il presente RU considera il paesaggio agrario consolidato quale un bene composto da seminativi, vigne di piccola o media estensione, uliveti, filari di alberi da frutto, filari di cipressi, macchia, fossi circondati e coperti di vegetazione spontanea, ciglionamenti, muretti a secco, capaci di costituire una "maglia" o "rete", dotata di funzionalità produttiva ed ecologica e in grado di generare percezioni estetico percettive di "bel paesaggio".

Le regole generali e comuni, sia per la protezione che per la valorizzazione delle risorse contenute nel presente Capo, oltre alle specifiche date di seguito, sono tese a conciliare lo sviluppo economico del settore vitivinicolo con la difesa della funzionalità ecologica e con la bellezza del paesaggio, e sono prescrittive.

E' fatto obbligo conservare gli elementi costitutivi del paesaggio storico (muretti, piante, filari divisori, ciglionamenti, ecc.).

Le nuove aree messe a coltura devono essere progettate rispettando obbligatoriamente le prescrizioni stabilite per i nuovi impianti arborei specializzati e secondo i criteri dati in ordine alla Rete ecologica, inibendo l'estensione indifferenziata e livellata con componenti in grado di interromperla, come strade, fossi, scarpate e simili, per incrementare il mosaico del paesaggio agrario.

Sono obbligatorie le sistemazioni idraulico-agrarie, ai fini di:

  • impedire alle acque di scorrimento superficiale di raggiungere velocità erosive e, viceversa introdurre tecniche e strumenti per convogliarle verso valle, riducendo così sensibilmente l'erosione;
  • aumentare il tempo di concentrazione dei deflussi con conseguente riduzione dei picchi di portata;
  • incrementare le componenti dell'assetto paesaggistico, ambientale e socio-culturale;
  • consentire una tempestiva ed ottimale esecuzione delle pratiche agricole.

zonazione vinicola

La zonazione delle aree vitate è uno strumento che definisce le appropriate strategie per il governo del territorio rurale e concorre alla valorizzazione della produzione vinicola di qualità.

In riferimento alla valorizzazione della produzione vitivinicola, la zonazione si articola in:

  • la macrozonizzazione vitivinicola, avente lo scopo di individuare la potenzialità vinicola di grandi aree;
  • la microzonizzazione vitivinicola, che può giungere ad indagini che riguardano le singole aziende o le singole particelle vitate in quanto applicata a zone di produzione più limitate.

Gli obiettivi perseguiti dal presente RU sono:

  • acquisire una maggiore conoscenza sul tema vinicolo e renderla patrimonio condiviso della collettività;
  • favorire la produzione vinicola in quanto fattore di identità territoriale;
  • promuovere l'enoturismo;
  • costruire un quadro conoscitivo quale risorsa per i progetti pubblici e privati di valorizzazione del territorio rurale e aperto.

Si assume come riferimento per la macrozonizzazione vinicola l'ambito coincidente con l'area DOC Val di Cornia.

Il livello della microzonizzazione è assegnato ai progetti operativi, approvati tramite programmi di miglioramento agricolo ambientale.

strada del Vino

Il territorio della Val di Cornia partecipa alla promozione turistica dei prodotti enogastronomici anche attraverso l'ente "Strada del vino Costa degli Etruschi" il quale raggruppa la D.O.C. Montescudaio, la D.O.C. Val di Cornia, la D.O.C. Bolgheri, la D.O.C. Isola d'Elba.

Si stabiliscono le seguenti norme d'indirizzo:

  • qualunque trasformazione morfologica che avvenga in prossimità della strada del vino Costa degli Etruschi deve essere valutata anche in ragione della salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali;
  • i presidi edilizi di valore storico ed architettonico devono essere mantenuti e salvaguardati;
  • le alberature esistenti, isolate od in filari, le masse vegetazionali di confine, le macchie di campo, le piante di ulivo alternate ai filari di vite, devono essere mantenute salvo che ciò si dimostri impossibile per ragioni di sicurezza od igiene;
  • i cartelloni pubblicitari, siano essi posti in prossimità di strade statali, provinciali o comunali, devono essere a basso impatto visivo e non possono in alcun modo alterare eventuali prospettive di paesaggio;
  • i chioschi per la vendita di prodotti tipici, dove ammessi, devono essere realizzati con i materiali indicati nelle presenti norme e devono essere collocati in posizione tale da non pregiudicare la vista d'insieme;

modificazioni morfologiche

Tutte le trasformazioni del suolo per l'impianto di nuovi vigneti devono essere condotte nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche del terreno.

Al fine di garantire la difesa del suolo nelle pratiche colturali comportanti trasformazioni dei suoli, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per la realizzazione di nuovi impianti arborei specializzati:

  • nelle aree con pendenza superiori al 35% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati su superfici accorpate non superiori a 2,5 ha;
  • corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a mt. 3, cespugliate, arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale;
  • vigneti o frutteti specializzati realizzati su superfici con pendenze superiori a 35% devono essere realizzati comunque con sistemazioni che garantiscono un'adeguata regimentazione delle acque superficiali;
  • nelle aree con pendenze inferiori al 35% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati con superfici accorpate non superiori a 4 ha;
  • nei nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) è vietato l'utilizzo di pali in cemento o acciaio;
  • è vietata la messa in produzione di vigneti su versanti con pendenze superiori al 45% se non terrazzati;
  • su versanti con pendenze fra il 30% e il 45% è vietato l'impiego di filari a rittochino ed è altresì vietato l'espianto di vecchi oliveti se non per comprovate esigenze fitosanitarie;
  • la modellazione del terreno per l'impianto di nuovi vigneti non può comportare un'asportazione di materiale inerte superiore a 500 metri cubi per ettaro e non possono essere modificate le quote altimetriche del terreno per misure superiori a 50 centimetri.

Qualora gli interventi di modificazione fondiaria siano contestuali alla realizzazione di opere di miglioria dell'azienda agricola, il Programma aziendale deve contenere tutti i riferimenti alla natura geologica e pedologica del terreno, le informazioni sulla pendenza del terreno e su eventuali fenomeni di erosione del suolo o qualunque altro fenomeno di dissesto in atto; infine esso deve dare conto delle tecniche colturali che si vogliono impiegare per eliminare tali effetti negativi.

Lo stesso Programma aziendale deve contenere, fin quanto possibile, le informazioni circa i principali fattori climatici quali latitudine e longitudine, temperature medie, giorni/anno di piovosità, umidità del terreno. Inoltre, devono essere elencate le colture esercitate a confine con le aree vitate onde favorire la presenza di coltivazioni compatibili con la produzione vinicola.

sistema informativo territoriale delle aree vitate

Le indagini ed il quadro conoscitivo elaborati costituiscono la base del Sistema Informativo della Val di Cornia per le aree vitate.

Le aree vitate perimetrate nella cartografia del quadro conoscitivo del Piano Strutturale d'Area scaturiscono sia dall'acquisizione della carta regionale dell'uso del suolo sia da verifiche dirette. Alla carta così ottenuta deve essere assegnato esclusivamente un valore ricognitivo circa l'ordine di grandezza della coltura vinicola del comprensorio e non può essere utilizzata per comprovare o no la reale utilizzazione dei suoli.

Il SIT delle aree vitate della Val di Cornia verrà aggiornato periodicamente anche con il contributo delle informazioni contenute nei programmi aziendali. Il lavoro di costruzione della banca dati rappresenta il primo passo verso la creazione del censimento delle aree vitate.

Il SIT delle aree vitate della Val di Cornia rappresenta uno strumento utilizzabile anche dall'esterno. Le amministrazioni comunali potranno stipulare apposite convenzioni con il Consorzio produttori vino DOC, o con altri enti interessati, per l'approfondimento del quadro conoscitivo.

La "nuova architettura del vino"

La crescita del turismo "gastronomico-culturale" legato alla produzione vitivinicola, parti entrambi del più vasto interesse per il territorio toscano e la molteplicità dell'offerta di benessere, cultura, paesaggio che lo rende attrattivo, sono fattori che il presente RU considera nel dettare le regole che seguono, relative alla ammissibilità delle cantine eccedenti le capacità produttive dei fondi nonché delle cantine di rilevante dimensione.

Tali regole non prescrivono localizzazioni né dimensioni, né, infine, caratteri tipologici; ma affrontano il tema dell'inserimento dell'architettura specialistica contemporanea nei paesaggi toscani, fortemente consolidati e connotati.

Il presente RU considera le scelte architettoniche contemporanee, espressioni delle capacità produttive del territorio, non come situazioni da "nascondere" nel paesaggio consolidato, ma come opportunità per valorizzare, riqualificare o creare nuovi paesaggi di qualità.

Al fine di rendere possibile l'introduzione di architettura contemporanea nel territorio rurale e aperto, finalizzata alla produzione vitivinicola e al turismo enogastronomico, e affinché le aziende che lavorano in tale settore possano diventare capisaldi della difesa del paesaggio consolidato e della sua evoluzione, è ammessa la realizzazione di nuove cantine, le cui dimensioni, localizzazioni e caratteristiche architettoniche non sono predeterminate dal presente RU, ma contenute nel Programma aziendale, ai sensi della legge regionale vigente in materia, con i contenuti di seguito descritti, nel rispetto di condizioni, limiti e vincoli statutari del PS vigente.

Per la realizzazione di cantine a carattere industriale che da sole eccedono le capacità produttive dei fondi il programma aziendale, oltre agli elaborati di rito, elencati nel presente RUC e nel Regolamento edilizio comunale, contiene rappresentazioni progettuali ed esemplificazioni, schemi grafici, documentazione fotografica, in forma libera e nella migliore articolazione in quantità e in qualità perché chiunque possa comprendere le ragioni progettuali e gli effetti attesi, in particolare sul paesaggio.

Sono comunque contenuti obbligatori:

  • descrizione della situazione attuale dell'azienda;
  • descrizione delle risorse ambientali presenti e interessate dall'intervento, con particolare attenzione ai caratteri geopedologici ed ambientali (terreno, giacitura, pendenze, esposizione, clima, ecc), rappresentati tramite rilievo e documentazione fotografica;
  • lettura analitica e di scomposizione del paesaggio entro il quale va a collocarsi la cantina, indipendentemente dai limiti aziendali, per il riconoscimento delle componenti del mosaico paesistico organizzate in relazione ai valori ecologici-naturalistici, storico-culturali, estetico-percettivi (quali orografia e idrografia, geologia, geomorfologia, uso del suolo, vegetazione, insediamenti, ricchezze e beni storico-culturali, eventi culturali, opere agrarie e idrauliche, reti infrastrutturali, lettura delle componenti della rete ecologica, lettura storica dei processi di trasformazione e individuazione dei livelli e degli elementi di permanenza, lettura delle rappresentazioni letterarie o pittoriche del paesaggio e dei principali eventi sociali ed economici della collettività di riferimento);
  • lettura diagnostica del paesaggio, per individuare gli stati delle risorse che lo compongono, eventuali degradi e alterazioni compiute o in atto;
  • lettura ricompositiva, per comprendere le molteplici relazioni visuali (da dove vedo, cosa vedo, quanto vedo), funzionali ecologiche (caratterizzate dalla continuità), estetico percettive (caratterizzate da attrattività e piacevolezza), storico culturali (riconoscibilità nel tempo, modificazione tramite attività antropica), etc;
  • valutazione della trasformazione indotta, tramite comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello dopo l'intervento, rendendo esplicito e di facile comprensione se l'intervento altera o non altera il funzionamento del paesaggio, se è coerente con la struttura del paesaggio e vi si integra, se interrompe relazioni paesaggistiche, se introduce componenti estranee, se riesce a conservare, a valorizzare, o a compensare, a trasformare il paesaggio, creandone di nuovo;
  • descrizione delle opere ambientali e paesaggistiche legate all'intervento, quale miglioramento o incremento della rete ecologica, delle opere agrarie, e simili, eventuale contestuale incremento o miglioramento delle aree vitate, incremento della biodiversità;
  • descrizione del progetto imprenditoriale, dell'investimento, delle relazioni con il tessuto sociale ed economico del territorio ove si localizza, e di eventuali interventi colturali o relativi ad aree e fabbricati aziendali, necessari in quanto collegati funzionalmente all'intervento di realizzazione della nuova cantina.

Ai fini degli interventi di cui al presente punto:

  • sono ammessi, oltre a quelli tradizionali, anche forme, materiali e tecniche diversi da quelli tradizionali, che sappiano indurre sensazioni estetico percettive di armonia e corretta relazione con il paesaggio pre-esistente;
  • l'uso di elementi architettonici, di tipologie edilizie e di materiali tradizionali è vietato qualora siano utilizzati tramite approcci mimetici falsati, che producono effetti, dannosi per il paesaggio, di "vernacolarismo";
  • è prescritta la piena consonanza fra funzione e forma;
  • è vietato l'uso "posticcio" dei materiali tipo pietrame faccia vista o mattone, che devono essere utilizzati, se di finitura, con la piena dignità riconoscibile negli esempi architettonici consolidati e di pregio, anche solo testimoniale;
  • è vietato localizzare la nuova cantina in aree di alto rischio geologico, idrogeologico o idraulico e in aree caratterizzate da particolari eccellenze paesaggistiche soggette a conservazione;
  • è preferibile non aprire nuove viabilità, ma piuttosto utilizzare quelle esistenti, eventualmente adeguate ai nuovi carichi.

In tali casi, il programma ha valenza di piano attuativo ed è assoggettato a processo di valutazione ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. 01/2005 e dell'art. 10 delle presenti NTA.

L'Amministrazione Comunale è libera di consultare, nelle forme che ritiene più consone, anche formando una apposita commissione, le associazioni culturali e gli esperti locali, nazionali, internazionali, in materia di produzione vitivinicola piuttosto che di paesaggio, di storia, di architettura, di ambiente, di natura.

Le cantine normate dal presente punto sono annessi agricoli, ai sensi e per gli effetti della LRT 1/2005; non possono pertanto mutare d'uso; vi sono ammessi tutti gli interventi affinché l'annesso sia funzionale alla conduzione agricola. Esse sono recuperabili, come annessi agricoli, anche al mutare della proprietà o delle conduzioni agricole, mantenendo la loro destinazione anche in successivi programmi di miglioramento agricolo ambientale.

Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio possono riconoscere alle "cantine d'autore" la capacità di costituire patrimonio edilizio da conservare per valori architettonici o testimoniali; solo in tal caso, detti strumenti e atti possono prevederne la conservazione e il riuso dell'intero volume, purché con caratteri consoni alla ruralità e al paesaggio di appartenenza.

Rete ecologica

Il presente RU, in applicazione del vigente PS, affida all'intero territorio rurale e aperto, la capacità di funzionare quale ambito paesistico ambientale, e quindi con un ruolo attivo quale rete ecologica ecosistemica diffusa, strumento di tutela e valorizzazione della biodiversità.

In quanto coincidente con il sistema del territorio rurale e aperto, la rete ecologica non è indicata sugli elaborati grafici del presente RU, ma è sovrapposta alle destinazioni urbanistiche, in modo da permettere lo svolgimento delle attività e degli usi regolati dalle presenti Norme, aumentando le prestazioni ambientali e paesaggistiche del territorio rurale e la qualità della vita e della salute umana in esso.

Tramite l'identificazione operata dal presente RU, fra territorio rurale e aperto e rete ecologica comunale, questa può essere collegata con altre eventuali reti ecologiche di Comuni contermini e contribuire all'infittimento delle reti ecologiche di livello superiore (regionale, Rete Natura 2000).

Ai fini di mantenere e incrementare concretamente la rete ecologica, si definiscono le seguenti opere:

  • di "completamento" della rete attraverso azioni di rinaturalizzazione di aree e siti degradati alterati che possono essere riportati a condizioni di naturalità;
  • di "miglioramento" degli elementi esistenti mediante azioni di rinaturalizzazione, ossia di aggiunta di caratteri naturalistici e relative prestazioni ad aree o siti non compromessi.

Le suddette opere sono promosse e realizzate tramite piani e programmi di settore da parte degli enti e soggetti competenti e tramite progetti pubblici e privati: esse, inoltre, possono essere contenute nei programmi di miglioramento ambientali fra le opere di sistemazione ambientale e nei progetti di deruralizzazione per la sistemazione delle pertinenze ove vi si ravvisino tali possibilità.

Ai fini della programmazione agricolo ambientale, si stabilisce che, ove sia più marcata la frammentazione e conseguentemente la perdita di naturalità, le aziende agricole devono individuare superfici da destinare alle opere di completamento e di miglioramento precedentemente definite.

Per dette opere si individuano come siti di applicazione prioritari argini di fossi, canali e invasi irrigui o laghetti artificiali, confini di proprietà dove realizzare nuove siepi camperecce e potenziare quelle esistenti, alberate di strada poderali, aree di rispetto dei pozzi pubblici.

Gli interventi devono essere accompagnati, ove possibile, da una riduzione dei livelli di intensificazione delle tecniche colturali e da avvicendamenti agronomicamente diversificati.

Art. 79 Regole per la progettazione edilizia nel territorio rurale

Gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione o recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale dovranno essere attuati nel rispetto dei seguenti principi e criteri progettuali, fatte salve ulteriori indicazioni o prescrizioni stabilite dalle presenti norme in riferimento alle singole sottozone agricole o a specifiche tipologie di intervento.

Criteri per la localizzazione e la realizzazione di nuovi edifici e per interventi sul patrimonio edilizio esistente

Fermo restando che la nuova edificazione deve essere localizzata nel rispetto del modello insediativo rurale consolidato, che ha formato il paesaggio agrario caratterizzante la sottozona nella quale l'intervento si colloca, si dettano le seguenti regole:

  • si deve sempre rispettare la morfologia del terreno per non alterare il rapporto edificio/terreno, conservare le opere agrarie e rispettare la trama insediativa consolidata;
  • si deve tendere all'equilibrio, di forma e di immagine, dei nuovi edifici rispetto a regole d'uso e di assetto storicamente e culturalmente consolidate, in grado di assicurare validi esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza;
  • la collocazione dei nuovi edifici deve risultare palesemente coerente con i processi storici di formazione del paesaggio rurale nel quale si situa, preferibilmente in prossimità di fabbricati ove preesistenti, in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico, od in aderenza a muri o terrazzamenti o ciglioni esistenti, sempre che ciò non alteri il valore storico testimoniale dei fabbricati esistenti, o quello percettivo derivante dal loro rapporto con il paesaggio circostante e con altre opere agrarie o spazi rurali organizzati eventualmente esistenti; sono fatte salve soluzioni diverse per comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico-ambientali;
  • è obbligatoria la conservazione di elementi costitutivi del paesaggio storico (muretti, piante, filari divisori, ciglionamenti ecc.) rientranti in pertinenze degli edifici soggetti a interventi edilizi, per non perdere il rapporto tra edificio e contesto sopra richiamato;
  • deve essere prioritariamente utilizzata la viabilità di accesso esistente con possibilità di razionalizzazione della stessa per ragioni di ordine funzionale;
  • l'apertura di nuovi percorsi di accesso, gli sbancamenti di terreno, l'abbattimento di alberature, devono essere contenuti al minimo, e le sistemazioni idraulico-agrarie necessarie devono far parte integrante del progetto;
  • qualora la pendenza del terreno lo consenta, sono preferibili soluzioni interrate o in seminterrato, al fine di non alterare sostanzialmente le caratteristiche paesaggistiche del contesto circostante;
  • i nuovi edifici devono essere ubicati in modo da lasciare significativi coni di visuale libera del paesaggio ove vi siano valori panoramici da conservare;
  • le corti e altri spazi rurali pertinenziali organizzati devono essere convenientemente sistemati ed arborati con essenze autoctone o comunque di pregio sia arboree che arbustive.

La progettazione deve dimostrare di garantire l'inserimento della costruzione nel territorio tramite un attento studio relativo all'impatto paesaggistico ed ambientale, contenuto come elaborato riconoscibile nel Programma aziendale, ove previsto, o nel progetto edilizio.

I nuovi interventi di trasformazione e le ristrutturazioni a fini abitativi dovranno essere conformati a principi di sostenibilità ambientale e corretto uso delle risorse. A tal fine si dovrà privilegiare:

  • l'adozione di misure atte al contenimento dei consumi energetici in funzione della massima disponibilità solare e del minimo ombreggiamento dell'edificio privilegiando volumi compatti e prevedendo l'orientamento dell'asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest (con una tolleranza di 30 gradi);
  • una migliore captazione solare ed un più efficace bilancio energetico preferendo ampie superfici vetrate verso SUD o SUDOVEST progettate con elementi o schermature che evitino il surriscaldamento estivo; per il lato nord le superfici vetrate dovranno invece tendere al rapporto minimo di legge;
  • la realizzazione di serre solari vetrate, non riscaldate e non destinate alla permanenza continuativa di persone, disposte verso SUD, con funzione di captazione solare passiva; le serre solari devono essere apribili ed ombreggiabili (quindi dotate di opportune schermature mobili e rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo;
  • la messa a dimora di essenze arboree, di tipo autoctono, per ottenere il raffrescamento dalla radiazione solare estiva e la schermatura dai venti prevalenti invernali;
  • il recupero delle acque meteoriche riutilizzabili attraverso la raccolta in apposite cisterne interrate.

Materiali e stile edilizio-architettonico

Le costruzioni devono essere realizzate con caratteristiche tipologiche e morfologiche che permettano di mantenere la percezione del paesaggio agrario e rurale, costituito da consolidate relazioni fra territorio non edificato e forme, colori e materiali delle edificazioni tradizionali.

Il richiamo alle costruzioni tradizionali, tuttavia, non deve essere una soluzione "superficiale"; a tal fine:

  • è prescritta la piena consonanza fra funzione e forma;
  • i materiali tipo pietrame faccia vista o mattone devono essere utilizzati, se di finitura, con la piena dignità riconoscibile negli esempi architettonici consolidati e di pregio, evitandone l'uso "posticcio", al fine di non produrre effetti dannosi di tipo "vernacolare";
  • è vietato l'uso del cemento a vista;
  • sono escluse le coperture piane, salvo comprovate motivazioni tecnico-costruttive o di contestualizzazione tipologica.

In particolare si preferiscono forme compatte, con prevalenza delle pareti piene sulle aperture e con eventuali portici e loggiati compresi all'interno delle pareti perimetrali degli edifici.

Per tutti gli interventi edilizi possono essere utilizzati mattoni, pietrame a faccia vista o muratura intonacata a calce con colori tradizionali. I materiali dovranno essere di norma rispondenti ai requisiti della bioarchitettura, elencati nel repertorio dei materiali bioecologici emanato dalla Regione Toscana.

Sono da preferirsi infissi in legno o in ferro, in particolare per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente soggetto alla categoria d'intervento del restauro (c). Sono comunque ammessi materiali diversi se in sintonia con i caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato.

Per le coperture è prescritto l'impiego del laterizio, se coerente con i caratteri tipologici ed architettonici originari del fabbricato (esistente o di nuova realizzazione); non è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca. Sono invece ammesse soluzioni e materiali diversi per le coperture se in sintonia con i caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato. Per i pluviali è prescritto l'utilizzo del rame.

Sono ammessi materiali e forme della contemporaneità, purché sappiano integrarsi nel contesto quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza e a capacità di dialogo con i caratteri paesaggistici.

Per gli annessi agricoli si sceglieranno materiali di finitura e particolari costruttivi il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni ad uso abitativo, fatte salve specifiche esigenze di ordine agricolo produttivo.

Parametri edilizi per nuovi edifici rurali

Fatte salve le specifiche disposizioni relative alle diverse sottozone agricole, sono stabiliti i seguenti parametri:

Annessi agricoli:

l'altezza massima dei nuovi annessi agricoli non potrà superare ml. 5,00. Sono ammesse altezze maggiori per annessi destinati a specifiche attività ed esigenze aziendali.

Abitazioni rurali:

l'altezza massima delle nuove abitazioni rurali non potrà superare ml. 7,00, salvo altezze maggiori in relazione alla messa in opera di interventi di riduzione del rischio idraulico.

I portici e i loggiati realizzati in aderenza delle pareti perimetrali dovranno rispettare i limiti dimensionali indicati dal Regolamento Edilizio.

Interventi di sistemazione delle aree di pertinenza

Ogni intervento nelle aree di pertinenza, ivi comprese le recinzioni, non deve assumere carattere urbano, tale da configurarle come "giardini di tipo urbano" né comportare, di conseguenza, la perdita degli spazi pertinenziali unitari ai complessi ed edifici che devono invece mantenere i caratteri di appartenenza al territorio rurale e aperto. In presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è pertanto vietato il frazionamento fisico attraverso recinzioni.

Tale divieto vale anche per la delimitazione degli spazi esterni pertinenziali di unità abitative ottenute tramite cambio di destinazione d'uso e frazionamento di edifici esistenti. E' comunque sempre ammesso il frazionamento catastale delle aree di pertinenza.

E' ammessa la realizzazione di strutture leggere in legno o in metallo verniciato in coloriture da armonizzare con il contesto circostante, aperte sui lati. Tali strutture potranno essere coperte con vegetazione rampicante, tessuto, canniccio o con pannelli solari termici o fotovoltaici finalizzati all'autoconsumo domestico.

Per l'eventuale pavimentazione degli spazi esterni, sia privati che di uso comune o pubblico, si dovranno utilizzare materiali e forme storicamente consolidate e coordinate tra loro nell'aspetto esteriore.

Nelle nuove sistemazioni tutte le pavimentazioni devono avere carattere di permeabilità ad eccezione dei camminamenti perimetrali all'esterno degli edifici e dovranno comunque essere contenute allo stretto necessario per la fruizione del complesso immobiliare; nei piazzali e negli spazi di pertinenza degli edifici le soluzioni proposte devono garantire l'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque e si devono utilizzare materiali consoni al contesto paesaggistico e ambientale.

E' vietata l'impermeabilizzazione dei terreni mediante asfaltatura. Sono preferibili sistemazioni con ghiaie e acciottolati, anche stabilizzati. Linee elettriche esterne, cavi del telefono etc. dovranno essere interrati dal punto di allaccio delle utenze, salvo parere contrario dell'ente erogatore dei servizi.

I passaggi ed i camminamenti pedonali, devono essere pavimentati con materiali tradizionali con l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi e altri elementi estranei all'ambiente rurale; nella realizzazione degli impianti di illuminazione degli spazi scoperti deve essere mantenuta la qualità dell'insediamento e del paesaggio circostante e delle relative percezioni, anche notturne, fermi restando i requisiti di accessibilità e sicurezza, mediante la messa in opera di pali di altezza adeguata, tali cioè da non determinare "l'effetto urbano", opportunamente schermati e orientati verso il basso.

I cavi della rete elettrica e telefonica e qualsiasi altro tipo di conduttura devono essere interrati e non devono comparire sulle facciate, né devono attraversare altre aie, giardini, cortili e strade.

Nelle aree di pertinenza degli edifici e complessi edilizi sono ammesse anche attività a servizio delle residenze o delle attività ricettive, quali piscine, campi da tennis, campi e aree per pratiche ludiche e sportive, ivi comprese quelle ippiche.

Tali attività devono avere carattere pertinenziale e non di pratica o attrezzatura sportiva autonoma e non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto.

Le attrezzature pertinenziali devono sempre rispettare le seguenti condizioni generali:

  • mantenere il migliore rapporto con l'andamento del terreno;
  • in nessun punto il piano dei campi da tennis o il bordo superiore della piscina possono discostarsi di oltre 50 cm. dalla quota originaria del terreno;
  • rispettare gli allineamenti del tessuto agrario: muri a retta, alberature, filari e sistemazioni in genere;
  • eventuali schermature a verde e piantumazioni devono utilizzare specie tipiche della zona, o comunque paesaggisticamente compatibili.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla presentazione del rilievo altimetrico e planimetrico dello stato di fatto e del progetto esecutivo esteso a tutte le opere di sistemazione e di arredo delle aree afferenti l'impianto nonché, per le piscine, alla definizione delle modalità di approvvigionamento idrico.

Sono stabilite le ulteriori seguenti prescrizioni:

  • per le piscine non si devono realizzare muri a retta né alterare eventuali viabilità rurali e opere agrarie anche minori esistenti; deve essere dimostrato un sufficiente approvvigionamento idrico autonomo e continuo nonché la fattibilità idrogeologica; le sistemazioni esterne, compresa la pavimentazione perimetrale, devono essere realizzate con materiali conformi ai luoghi quali cotto, legno, manto erboso, pietra naturale e simili a seconda del contesto; il rivestimento del fondo e delle pareti deve essere realizzato in colori chiari neutri; macchinari e accessori devono essere interrati o completamente nascosti in vani tecnici opportunamente dissimulati; l'illuminazione della zona circostante deve essere bassa o interrata;
  • per i campi da tennis non si deve determinare sensibile trasformazione alle giaciture dei suoli preesistenti; non devono essere distrutte viabilità rurale e opere agrarie anche minori; la superficie di gioco (sottofondo e finiture) deve essere realizzata in materiali drenanti di colorazione assonante con le cromie dominanti l'intorno; la recinzione deve essere contenuta in altezza massima di m. 3,00; non devono essere realizzati nuovi annessi per locali accessori;
  • per le attività ippiche, possono essere installati box per cavalli, realizzati in legno, poggiati su platea, con superficie massima di 14 mq per ogni animale, nel numero massimo pari al numero di capi che risultano in proprietà al nucleo familiare dei residenti, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Qualunque altra opera pertinenziale finalizzata all'esercizio di attività sportive e ricreative a servizio delle attività principali del complesso edificato del quale sono pertinenza, quando non comportante strutture fuori terra né impermeabilizzazione dei suoli, è sempre ammissibile, fermo restando quanto sopra stabilito.

Art. 80 Mutamento della destinazione d’uso

In caso di mutamento di destinazione d’uso di edifici rurali e non, sono ammesse le attività di cui alle definizioni funzionali del precedente art. 78.

Sono ammessi mutamenti di destinazioni d’uso nei seguenti casi:

  • - per gli edifici ed i manufatti di interesse storico architettonico, tipologico e testimoniale che hanno conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nelle schede del DOSSIER C e successive eventuali implementazioni sostanziali di cui all’art. 42;
  • - per gli edifici esistenti con destinazione d’uso diversa da quella agricola, con esclusione dei capannoni; sono comunque esclusi da tale fattispecie i mutamenti di destinazione per funzioni residenziale di annessi e manufatti isolati che non costituiscono pertinenza dei fabbricati principali o che non sono parte integrante di fabbricati e/o complessi edilizi;
  • - per le unità abitative rurali esistenti e per gli annessi, qualora collocati al piano terra di residenze civili e rurali, fermo restando quanto previsto dall’art. 45 della L.R. 01/2005.

Gli annessi agricoli aventi caratteristiche costruttive di tipo industriale e/o senza valori storico testimoniali, anche quando siano scaduti gli obblighi derivanti da atti d’obbligo o convenzioni precedentemente stipulati, possono mutare la destinazione d’uso esclusivamente per le seguenti utilizzazioni:

  • - attività ippiche e pensionati per animali domestici
  • - funzioni di tipo ludico/ricreativo/sportivo
  • - funzioni di tipo sanitario/assistenziale (comprese residenze per anziani, residenze sanitarie, ecc.).
  • - funzioni culturali, museali ed espositive.

In tali casi, le nuove funzioni insediate non dovranno comportare alterazione della rete viaria né rilevanti carichi urbanistici in rapporto al contesto specifico.

Per gli interventi di mutamento di destinazione d’uso l’assetto degli edifici esistenti è quello che risulta in atti alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Il riuso degli edifici dovrà risultare in ogni caso compatibile con le categorie d’intervento ammesse dal presente RU.

Gli annessi agricoli in genere devono essere considerati nella loro unitarietà ai fini di un possibile riuso, anche qualora interessino porzioni di fabbricato. Pertanto, la modificazione della destinazione d’uso deve essere descritta da un progetto unitario esteso all’intero fabbricato, anche se questo dovesse risultare in proprietà frazionata.

In caso di mutamento della destinazione d’uso in residenza, per ogni fabbricato è obbligatorio conservare una superficie accessoria di almeno 10 mq destinata al ricovero di attrezzature per la manutenzione della corte di pertinenza o ad altre funzioni di servizio alla residenza.

Sia nel caso del recupero di annessi che nel caso del riutilizzo delle residenze rurali con mutamento di destinazione d’uso verso la residenza civile, gli alloggi di nuova realizzazione non possono avere superficie utile abitabile (SUA) inferiore a 60 metri quadri.

Ferma restando la superficie utile abitabile minima dell’alloggio fissata in 60 mq., ai fini di verificare i carichi urbanistici, qualora l’intervento comporti il frazionamento in un numero di alloggi superiore a cinque, si deve procedere tramite piano di recupero.

E’ inoltre prevista l’approvazione di piano di recupero per interventi di mutamento di destinazione d’uso comportanti funzioni turistico ricettive, ludico-ricreative, culturali/museali e di tipo sanitario/assistenziale. In tali casi il piano di recupero sarà assoggettato a valutazione di cui all’art. 10 delle presenti NTA.

Per le sole costruzioni realizzate con materiali precari o prive di valore formale, presenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali, è ammesso il riuso per fini abitativi del volume attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con accorpamento ad edifici residenziali esistenti intendendo, ai fini dell’intervento in oggetto, per area di pertinenza il cortile o l’aia esistente, ancorché fisicamente delimitata da recinzioni, muretti, siepi, alberature o altri elementi morfologici.

Tali interventi sono ammessi esclusivamente per ampliare la dotazione delle unità abitative esistenti alla data di entrata in vigore del presente RU., nel limite del 25% della superficie utile abitabile esistente, senza aumentare il numero delle unità abitative e con divieto di frazionamenti successivi in vigenza della presente disciplina. In tali casi dovrà comunque essere reperita la superficie accessoria minima di 10 mq. sopra descritta.

Analogamente, ove tali manufatti siano presenti in pertinenze di complessi destinati alle attività turistico ricettive o per la ristorazione, essi possono essere oggetto di demolizione e ricostruzione con accorpamento fra di loro a creare un nuovo manufatto unitario o all’edificio principale, per aumentare la dotazione dei servizi dell’attività principale.

I manufatti in “aggregazione”, come sopra definiti, devono essere realizzati con caratteristiche compatibili a quelle dei fabbricati principali.

Nel caso di mutamenti di destinazione d’uso la realizzazione di autorimesse è consentita solo all’interno dei fabbricati oggetto di intervento di recupero edilizio, reperibili nei locali posti al piano terreno dei fabbricati medesimi o in volumi già presenti sulle pertinenze, ove si renda più opportuno per ragioni di funzionalità e di riconfigurazione tipologica e dove non esplicitamente limitato dalle categorie di intervento assegnate dal presente R.U.

Negli edifici di valore storico testimoniale è ammissibile l’utilizzo dei vani collocati al piano terra come autorimessa solo laddove siano già presenti grandi aperture o nel caso in cui le opere edili necessarie per il nuovo uso siano ammesse dalla categoria di intervento prevista per l’edificio.

In caso di impossibilità a realizzare autorimesse nell’ambito del patrimonio edilizio esistente potranno essere realizzate, nell’area di pertinenza dell’edificio, strutture leggere così come disciplinate al precedente art. 79 delle presenti norme.

Per pertinenza di fabbricati con destinazione d’uso non agricola o deruralizzati si intende l’area agricolo-forestale, catastalmente definita, quale risulta dall’atto d’obbligo, stipulato con il Comune ai fini della deruralizzazione. Qualora non risulti esistente alcun atto d’obbligo sottoscritto, per pertinenza si intende l’intera proprietà. In ogni momento è sempre possibile procedere con frazionamenti catastali per individuare le pertinenze di fabbricati oggetto di deruralizzazione. Sulla pertinenza così definita grava, oltre al vincolo di inedificabilità, anche l’inefficacia dei parametri di superficie ai fini edificatori di all’art. 41 della L.R. 1/2005, per un periodo di dieci anni. Tali vincoli permangono anche a seguito di successivi trasferimenti parziali o totali della proprietà, o dell’uso di essa, a qualsiasi titolo effettuati.

Gli atti di compravendita stipulati posteriormente ad interventi di deruralizzazione devono riportare i vincoli che gravano sulle pertinenze ovvero devono dare atto che le aree oggetto di compravendita non sono state interessate da interventi di deruralizzazione in data posteriore alla data di adozione del presente RU.

Le dimensioni delle aree di pertinenza, per i fondi agricoli che non raggiungono i parametri previsti dall’art. 41 della L.R. 1/2005 e dal relativo regolamento di attuazione che pertanto non possiedono i requisiti per la presentazione del programma aziendale, sono pari all’intera superficie aziendale ad eccezione delle deruralizzazioni parziali.

Le aziende agricole che, nel programma di miglioramento agricolo ambientale, redatto ai fini della deruralizzazione di un fabbricato agricolo, mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste dalla normativa vigente (art 43, comma 4 lettera b, della L.R. 1/2005), devono prevedere con esattezza la superficie destinata a pertinenza dell’edificio stesso, nel caso di deruralizzazione parziale in cui non si provveda ad assegnare alcuna pertinenza, il richiedente dovrà dimostrare, con atti, le modalità con le quali verrà garantita l’utilizzazione della porzione di fabbricato deruralizzato.

Per pertinenze superiori all’ettaro qualunque intervento di mutamento della destinazione d’uso è subordinato alla sottoscrizione di apposito atto d’obbligo. L’atto d’obbligo, oltre ad individuare le opere di sistemazione ambientale, deve riportare la pertinenza dell’edificio deruralizzato, i vincoli di inedificabilità e di inefficacia.

Le particelle oggetto di pertinenza devono essere asservite al fabbricato deruralizzato al momento della stipula della convenzione o dell’atto d’obbligo.

Gli interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza di edifici non più agricoli devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l’attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti.

Le opere di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza di edifici oggetto di deruralizzazione devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l’attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti.

Le opere di sistemazione ambientale, il cui costo può essere detratto dalla somma dovuta per gli oneri di urbanizzazione, non coincidono necessariamente con l’elenco delle risorse ambientali che accompagna, quando presente, il programma aziendale.

Oltre gli interventi obbligatori previsti per la difesa idrogeologica, per la prevenzione degli incendi, per la tutela della flora e della fauna, non possono essere dichiarate opere di sistemazione ambientale, ai fini di cui all’art. 45 della LR 1/2005 e relativo regolamento di attuazione, tutti gli interventi privi di un indubbio carattere di pubblico interesse.

Possono essere considerate opere di sistemazione ambientale quelle opere volte a:

  • - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo e della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
  • - tutelare e mantenere in vita le alberature monumentali così come disposto con apposita legge regionale;
  • - tutelare e mantenere in vita la vegetazione di interesse ambientale individuata dallo strumento urbanistico vigente;
  • - mantenere e ripristinare i terrazzamenti collinari storici;
  • - ripristinare aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o mal utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura.

Anche in assenza del programma aziendale il richiedente deve presentare, unitamente al progetto per il cambio d’uso, l’elenco delle risorse ambientali e le opere di sistemazione ambientale che intende realizzare, ovvero dovrà dichiarare l’assenza di risorse ambientali e di opere di sistemazione ambientale. In quest’ultimo caso il richiedente dovrà corrispondere per intero gli oneri di cui all’art. 45 della L.R. 1/2005 e pertanto non si darà luogo alla sottoscrizione di convenzione e/o di atto d’obbligo unilaterale, tranne che per le pertinenze superiori all’ettaro per le quali valgono le disposizioni dettate per le pertinenze di fabbricati con destinazione d’uso non agricola o deruralizzati.

Sono stabiliti i seguenti criteri per gli interventi di sistemazione ambientale collegati alle deruralizzazioni (Art. 45, comma 2, L.R. 1/05). In aziende con aree di pertinenza superiore ad 1 ettaro, sia l’eventuale programma aziendale sia l’atto abilitativo presentato devono contenere l’individuazione degli interventi di miglioramento ambientale e la specifica dei seguenti dati:

  • - descrizione dei caratteri geopedologici ed ambientali (terreno, giacitura, pendenze, esposizione, clima, ecc);
  • - rilievo cartografico e fotografico degli aspetti e delle risorse di rilevanza paesaggistica ed ambientale presenti sui fondi dell’azienda, nonché descrizione della loro consistenza e del loro stato di conservazione, con particolare riferimento a:
    • - formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali (filari, siepi, ecc);
    • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - alberi a carattere monumentale;
    • - emergenze arboree di pregio o piante forestali non ricomprese nei boschi;
    • - formazioni arboree di argine di ripa o di golena;
    • - corsi d’acqua naturali o artificiali;
    • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti;
    • - manufatti di valore paesaggistico, storico o testimoniale;
    • - viabilità rurale esistente (con indicazione dei tratti acciottolati, panoramici, ecc.)
    • - sistemazioni e opere idraulico-agrarie (tipo e stato di manutenzione);
    • - boschi (tipo e governo) e aree boscate percorse da incendio (stato di ricostituzione);
    • - oliveti o altre colture unitarie di vecchio impianto;
    • - giardini storici;
    • - superfici impermeabilizzate (localizzazione, tipo e dimensione);
    • - sorgenti, pozzi (con estremi della relativa autorizzazione);
    • - laghi naturali e bacini per l’irrigazione;
    • - falde acquifere (freatiche e artesiane);
    • - frane e dissesti;
    • - aree soggette a fenomeni di ristagno ed aree esondate;
    • - situazioni di degrado.

Gli interventi di miglioramento devono riguardare le risorse rilevate, tramite la ricostituzione o l’incremento delle stesse, la riduzione degli aspetti negativi, il risanamento delle situazioni di degrado.

Le aree devono essere mantenute, sotto il profilo dell’uso del suolo, in sintonia con l’assetto agro-paesaggistico del contesto.

Non vi possono essere previste nuove opere edilizie di alcun genere, salvo quanto necessario al ripristino e miglioramento di manufatti e fabbricati esistenti oltre a quanto consentito nella aree di pertinenza come disciplinato al precedente art. 79.

Le sistemazioni agrarie devono essere mantenute in perfetto stato e, se già in precario stato di manutenzione, rimesse in efficienza, usufruendo di tecniche e materiali tradizionali con particolare attenzione alla rete scolante.

Nelle aree di pertinenza devono essere tutelate, se presenti, le colture arboree, le alberature isolate o in filari, le macchie di campo, le siepi frangivento e le coperture forestali. L’ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e, come tale, non può essere considerata intervento di miglioramento.

Art. 80_bis Regole per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non agricolo

Per gli edifici esistenti con destinazione d’uso non agricola e per quelli oggetto di mutamento di destinazione d’uso sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia r1, r3a, r3b e di sostituzione edilizia.

Sono esclusi dal precedente comma gli edifici ed i manufatti di interesse storico che hanno conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nelle schede di cui Dossier C e successive eventuali implementazioni, per i quali opera la specifica disciplina di cui all’art.42.

Agli edifici che perderanno la funzione agricola si applicano le disposizioni dell’art. 45 della legge regionale n° 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Per tutti gli interventi su annessi e manufatti costruiti antecedentemente alla L. 765/67 il richiedente dovrà dimostrarne la datazione mediante la cartografia aerofotogrammetrica esistente fino al 1971, accatastamenti eseguiti entro il giugno 1988 o, in via subordinata, altri atti o documentazione da cui sia possibile accertare inequivocabilmente la consistenza e l’anno di costruzione degli stessi.

Art. 81 Regole per le attivitĂ  agricole, per quelle ad esse integrative e connesse, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente agricolo

Annessi agricoli di cui all'art 41, comma 7 della L.R. 1/2005

Se non esplicitamente vietati nelle regole specifiche per sottozone, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli di cui all'art 41, comma 7 della L.R. 1/2005, ovvero per aziende agricole che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività :

  1. a) allevamento intensivo di bestiame;
  2. b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) acquacoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici minori.

Le attività di cui alle lettere "a" e "c" ed i relativi annessi, sono esclusivamente ammesse e regolamentate nelle specifiche sottozone (rispettivamente nelle sottozone E8 ed E7/E1).

La prevalenza delle attività di cui al presente paragrafo è verificata quando tali attività determinano almeno i 2/3 del prodotto lordo vendibile.

Per le suddette attività la costruzione degli annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 41 comma 2 LR 1/2005 ed alla presentazione del programma aziendale. Essi devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative da dimostrare mediante idonea relazione agronomica.

Per le attività di cui alle lettere d, e ed f, la superficie fondiaria minima per l'istallazione degli annessi comunque non dovrà essere inferiore a 5000 mq.

L'ammissibilità di detti annessi deve risultare necessaria e vincolata alle coltivazioni e alle attività in esercizio sui fondi agricoli qualora ne siano sprovvisti, o in quanto quelli già presenti risultino insufficienti o inadeguati.

Manufatti precari di cui all'articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005

L'installazione di manufatti precari necessari per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale è consentita previa comunicazione al Comune salvo dove esplicitamente vietato nelle regole relative alle sottozone.

I manufatti precari dovranno essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri coerenti al contesto e conformi ai seguenti criteri:

  • struttura in elevazione semplicemente appoggiata a terra o, eventualmente, ancorata al suolo senza opere di fondazione, a condizione che le opere di ancoraggio non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi, escludendo la realizzazione di servizi igienici e di impianti idrico e di illuminazione permanenti;
  • il piano di calpestio dovrà rimanere in terra battuta o essere coperta con assi di legno semplicemente fissate al suolo, escludendo la possibilità di realizzare massetto in cemento per la pavimentazione.

Tali manufatti non sono computabili per un eventuale futuro recupero, pertanto la loro realizzazione non dà luogo a volumetria o superficie recuperabile.

La realizzazione è consentita, previa comunicazione a scadenza non superiore a due anni, esclusivamente da parte di titolari di aziende agricole, fatta salva la possibilità di reinstallazione del manufatto con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. In tale comunicazione deve essere precisato l'impegno del richiedente alla rimozione del manufatto e al ripristino dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione fissato. In mancanza di richiesta di rinnovo è fatto obbligo di procedere alla demolizione dell'annesso.

In caso di inosservanza si applicheranno le normative vigenti in materia di abusivismo edilizio.

Nuovi edifici rurali

La realizzazione di nuovi edifici rurali è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • se viene dimostrata l'effettiva necessità per la conduzione del fondo e per l'esercizio dell'attività agricola e di quelle connesse, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle volumetrie esistenti, ivi compresa la ricostruzione di ruderi ove ricorrano le condizioni di cui alle presenti Norme;
  • per le aziende che mantengono in produzione le superfici fondiarie minime, in modo rispondente ai parametri stabiliti dal PTCP o in carenza di questo dalla L.R. 1/2005;
  • previa dimostrazione dell'impossibilità di soddisfare le esigenze aziendali attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente.

La costruzione di nuovi edifici rurali è soggetta all'approvazione da parte del Comune del Programma aziendale.

Nuove unità abitative rurali

La realizzazione di nuove unità abitative è consentita all'imprenditore agricolo professionale, ai familiari coadiuvanti o agli addetti a tempo indeterminato, di cui è provata l'esigenza di risiedere sul fondo; nei suddetti casi l'imprenditore agricolo si impegna a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle indicate dal PTC o in carenza di questo dalla L.R. 1/2005.

La superficie utile abitabile di ciascuna unità abitativa rurale di nuova costruzione o derivante da ampliamento del patrimonio edilizio esistente, compreso l'ampliamento una tantum, deve essere dimensionata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza sulla base della seguente tabella:

n. componenti il nucleo familiare Superficie utile minima Superficie utile massima
Fino a 2 comp. 60 mq 110 mq
da 3 a 5 comp. 60 mq 130 mq
Oltre 5 comp. 60 mq 150 mq

La nuova edificazione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica preordinati alla realizzazione di nuove unità abitative rurali funzionali alla conduzione di attività di orticoltura ed ortoflorovivaismo, sono ammesse nelle sottozone E9 appositamente individuate dal presente RU. All'esterno di tali sottozone, per gli interventi suddetti, si applicheranno i parametri fondiari stabiliti per le colture a seminativo irriguo.

Nuovi annessi agricoli

Per annessi agricoli si intendono i depositi di prodotti, attrezzi o materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli.

Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti non più funzionali anche con accorpamento di volumetrie.

Ai sensi dell'art. 41, comma 6, della LRT 1/2005, i nuovi annessi agricoli non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

Serre

Le serre fisse sono ammesse nelle sottozone E9 con le stesse procedure previste per gli annessi agricoli.

La costruzione di serre fisse con coltivazione in campo od in vaso è sempre ammessa nelle sottozone agricole E1. Per tali serre fisse non è ammessa la realizzazione di platee in cls o altri sistemi irreversibili di sottofondo e devono prevedere la raccolta e il riutilizzo di acqua piovana, con capacità di accumulo idrico adeguata alle dimensioni della coltivazione in serra. La costruzione avviene previa presentazione e approvazione di un programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale. La superficie di serre fisse realizzate nell'ambito della sottozona E1 non può superare il 30% della superficie totale aziendale, e comunque fino ad un massimo di 8 ettari. La superficie aziendale destinata alla coltivazione protetta è assimilata al seminativo irriguo.

Le serre temporanee e con copertura stagionale, fatte salve le specifiche limitazioni, sono ammesse in ogni sottozona con le modalità previste dalla legge regionale n. 1/2005 e dal relativo regolamento d'attuazione.

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale - di seguito denominato programma aziendale - specifica gli obiettivi economici e strutturali che si intendono conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali ove necessari, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni dei commi che seguono.

Il programma aziendale deve essere redatto in conformità con le disposizioni urbanistiche e regolamentari comunali.

Per i contenuti e la gestione del programma aziendale e sue eventuali modifiche si applicano gli specifici articoli del Titolo IV Capo III della LR 1/2005 egli articoli 9 e 10 del relativo regolamento di attuazione.

E' comunque demandata al Regolamento Edilizio, in attuazione del presente RU e della normativa vigente, la puntuale individuazione degli elaborati ed elementi costitutivi del programma aziendale.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola

Si definiscono fabbricati rurali, ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola, le costruzioni ricadenti in area agricola ad eccezione degli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 10/79 e degli immobili per i quali sia stata autorizzata una destinazione d'uso diversa da quella agricola attraverso atti del Comune.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 43 della LR 1/2005 e relativo Regolamento di Attuazione nonché ampliamenti "una tantum" ai sensi della medesima LR 1/2005.

La disposizione del precedente comma non si applica :

  • agli edifici e ai manufatti di interesse storico che conservano integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nelle schede di cui Dossier C e successive eventuali implementazioni, per i quali opera la specifica disciplina di cui all'art. 42;
  • ai manufatti precari privi di valore formale, non facenti parte di aziende agricole, per i quali sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria.

Gli ampliamenti una tantum, gli interventi di sostituzione edilizia nonché i trasferimenti volumetrici entro i limiti della LR 1/2005, sono concessi ai titolari di aziende agricole iscritte alla CCIAA, anche in presenza di fondi che non raggiungono i minimi fondiari fissati dalla normativa.

Con il Programma aziendale sono assentibili gli ampliamenti volumetrici non riconducibili alla fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 43 della LR 1/2005, e le modificazioni di destinazione d'uso per le aziende con superfici superiori ai minimi.

Per gli edifici di interesse storico artistico e ambientale individuati nelle tavole 1 e 2 del presente RU, sono consentite esclusivamente le categorie d'intervento indicate dal medesimo.

Gli interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e gli ampliamenti una tantum sono assentibili anche in assenza del Programma aziendale.

Gli interventi di straordinaria manutenzione possono essere richiesti anche da coloro che non possiedono un'azienda agricola.

Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che riguardano fabbricati rurali ad uso abitativo il cui istante non possiede, tra i requisiti soggettivi almeno l'iscrizione alla CCIA per azienda agricola, comportano automaticamente il mutamento della destinazione d'uso, limitato all'unità immobiliare interessata dal recupero, compreso le relative pertinenze quando funzionalmente connesse all'unità principale.

Per tutti gli interventi su annessi e manufatti costruiti antecedentemente alla L. 765/67, il richiedente dovrà dimostrarne la datazione mediante la cartografia aerofotogrammetrica esistente fino al 1971, accatastamenti eseguiti entro il giugno 1988 o, in via subordinata, altri atti o documentazione da cui sia possibile accertare inequivocabilmente la consistenza e l'anno di costruzione degli stessi. Sui fondi agrari con superfici inferiori ai minimi prescritti dal PTC o in carenza di questo dalla LR 1/2005, gli annessi agricoli esistenti e i manufatti derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione non possono essere dotati di servizi igienici fatta eccezione per gli annessi facenti parte di aziende agricole.

Agriturismo

Il presente RU riconosce all'intero territorio comunale la vocazione agrituristica.

Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica sono ammesse sul patrimonio edilizio esistente categorie di intervento fino alla sostituzione edilizia, salvo quanto diversamente stabilito dal presente RU per i singoli edifici.

Il riuso del patrimonio edilizio esistente per fini agrituristici è comunque subordinato, ai sensi della normativa vigente, alla sottoscrizione di uno specifico atto d'obbligo nel quale deve essere contenuto l'impegno al ripristino dell'originaria utilizzazione dei fabbricati alla cessazione dell'attività agrituristica.

Le aziende agricole che esercitano l'attività di agriturismo possono sfruttare la dotazione aziendale anche per attività ludico-ricreative, fra le quali attività di maneggio anche connesse all'escursionismo ippico. A tali fini, l'azienda agrituristica può dotarsi di box in legno di superficie massima mq. 14 per cavallo, per lo stallo dell'animale, in misura di 1/5 rispetto al numero di posti letto.

L'ospitalità in spazi aperti è consentita, ove non specificatamente vietato nelle singole sottozone agricole, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla disciplina regionale vigente in materia e comunque entro il dimensionamento massimo di 50 posti letto per ciascuna azienda.

Dovranno comunque essere osservati i seguenti criteri:le piazzole per l'ospitalità in spazi aperti non potranno superare la superficie di 80 mq;

  • le piazzole di camper in spazi aperti non potranno superare la superficie di 50 mq;
  • la sistemazione delle piazzole e dei relativi spazi di relazione dovrà mantenere il più possibile lo stato naturale dei luoghi evitando pavimentazioni ed impianti di illuminazione non riconducibili al contesto rurale;
  • qualora non sia possibile il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente è ammissibile la realizzazione di nuovi manufatti destinati ad ospitare servizi igienici nonché attrezzature per il lavaggio stoviglie e biancheria; tali manufatti dovranno comunque uniformarsi ai caratteri architettonici del contesto rurale esistente ed essere progettati in forma di nuclei aggregati;
  • la localizzazione delle piazzole dovrà avvenire preferibilmente in prossimità del centro aziendale e degli edifici esistenti, fatte salve specifiche ragioni di tipo igienico-sanitario.

Attività connesse e integrative con quelle agricole

L'attività agricola esercitata da aziende può essere integrata da funzioni sussidiarie compatibili con la tutela e la salvaguardia paesaggistica e ambientale e coerente con le caratteristiche e le vocazioni del territorio rurale.

Le Regole generali e comuni, contenute nel presente Capo, elencano al punto definizioni funzionali, le attività agricole, quelle connesse e quelle integrative.

Manufatti per il ricovero degli animali da cortile, domestici e per cavalli

La realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali da cortile, domestici e per cavalli per utilizzazione familiare è ammissibile solo qualora sui fondi interessati non siano già presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo.

Tali manufatti possono essere adibiti a deposito, protezione o ricovero di animali, eventualmente connessi alla attività venatoria, nonché alla protezione di fondi o all'allevamento a fini di autoconsumo.

I suddetti manufatti devono essere realizzati prioritariamente nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti o nelle aree contermini degli annessi agricoli; è altresì ammessa la loro realizzazione, in assenza di edifici principali (abitazioni o annessi) dei quali possano essere considerati pertinenza, dove non escluso dalle specifiche norme di sottozona.

In ogni caso dovranno essere demoliti una volta cessato il loro utilizzo e non potranno in alcun modo essere riutilizzati per finalità diverse.

I manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile non possono superare una superficie coperta di 10 mq. e l'altezza di ml 1.80; devono essere in legno e/o materiali leggeri, semplicemente infissi nel terreno, senza opere di fondazione e potranno avere una recinzione a rete a maglia sciolta. Il piano di pavimento di tali manufatti dovrà essere realizzato con terra vegetale o con riporto di materiale inerte fatte salve soluzioni diverse prescritte da norme di carattere igienico-sanitario. E' ammessa la realizzazione di una piccola tettoia di 2 metri quadri. E' vietato l'uso di lamiera e materiali plastici. Per tali manufatti non è ammessa la realizzazione di impianti elettrici, e di smaltimento.

I manufatti per il ricovero di animali domestici dovranno essere realizzati in conformità a quanto stabilito dal vigente "regolamento comunale sulla tutela degli animali" e della normativa di settore.

Per il ricovero di cavalli possono essere installati box in legno nel numero massimo di 3, con superficie massima di 14 mq. per ogni cavallo fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 80.

Al fine di limitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico tali manufatti dovranno essere collocati a congrua distanza da edifici abitativi esistenti e dovranno inoltre essere adottati idonei accorgimenti e dispositivi, anche nella tenuta degli animali, per il contenimento di tali fenomeni.

Manufatti per la vendita dei prodotti coltivati

Fatte salve le diverse disposizioni regolamentari, e fermo restando che si deve prioritariamente utilizzare il patrimonio edilizio esistente anche per le esigenze di cui al presente punto, tutte le aziende agricole vinicole, olearie, orto-florovivaistiche, quelle che esercitano produzioni biologiche, possono provvedere alla vendita diretta dei prodotti coltivati anche attraverso l'installazione di un manufatto in legno della dimensione massima di mq. 20.

La realizzazione di tale manufatto, anche permanentemente ancorato al terreno, dovrà interessare aree nella disponibilità dell'azienda e non dovrà arrecare in alcun modo pregiudizio alla sicurezza ed alla funzionalità del traffico veicolare. Per terreni nella disponibilità dell'azienda si intendono terreni di proprietà della stessa o derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della L. 203/82 con durata non inferiore a dieci anni.

La costruzione di tali manufatti non è condizionata all'approvazione del programma aziendale ed è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione delle stesse prevedendo, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno idonee garanzie fidejussorie.

Art. 82 Regole specifiche per le sottozone

Le sottozone E sono individuate nella Tavola 1 in scala 1:10.000 con apposita perimetrazione e sigla alfanumerica. Per queste vale la disciplina generale di cui agli articoli precedenti integrata dalle specifiche disposizioni di seguito riportate per le singole sottozone.

E1 area agricola produttiva

La sottozona E1 corrisponde ai subsistemi della pianura costiera e della pianura alluvionale individuati dal vigente Piano strutturale, è caratterizzata dalle trasformazioni del territorio dovute alle attività umane, ha esclusiva funzione agricola e vi sono ammesse attività agricolo-produttive, connesse alla produzione agricola, integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse di sostegno all'agricoltura.

Vi si applicano per intero le regole generali e comuni contenute nelle presenti Norme, fatte salve, per le sottozone E1 ricadenti nelle aree contigue della Riserva Provinciale Orti Bottagone di cui al successivo art.93, le eventuali limitazioni e disposizioni specifiche del vigente Regolamento Provinciale.

Gli interventi devono esplicitare il rispetto delle invarianti strutturali prescritte dal piano strutturale vigente, che per la sottozona E1 sono:

  • per la porzione coincidente con il subsistema della pianura costiera occidentale la prevalenza dei suoli antichi asciutti, detti "sabbie rosse", nel loro rapporto con limitate presenze di suoli idromorfi delle repressioni retrodunali. In particolare, l'elevata attitudine dei suoli antichi asciutti, detti "sabbie rosse", deve essere considerata per ordinamenti orticoli intensivi a pieno campo;
  • per la porzione coincidente con il subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia l'unitarietà e la continuità dei territori pianeggianti, e il loro porsi come la matrice connettiva più forte dell'intero territorio oggetto del presente piano, seppure intaccata da fenomeni di frammentazione e di dispersione infrastrutturali e insediativi; nonché il reticolo idraulico identificato nella tavola contrassegnata con 4.9 del Piano strutturale vigente.

E2 area agricola di interesse paesaggistico d'insieme

Le sottozone E2 sono aree nelle quali l'utilizzazione agricola concorre a presidiare i valori ambientali e paesaggistici.

E' obbligatorio esplicitare, tramite appositi elaborati, la lettura del paesaggio e i criteri di intervento protettivi dei valori paesistici, tramite la comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello successivo all'intervento.

A tal fine, i progetti contengono l'analisi delle componenti (naturalistiche, storico-insediative, percettive ed estetiche) che definiscono il valore di insieme del paesaggio, che sono interessate dall'intervento in forma diretta o indiretta nonché l'analisi degli effetti dell'intervento e le soluzioni per non alterare il valore paesaggistico d'insieme.

E' vietato introdurre modelli insediativi estranei e non congrui; frammentare la tessitura rurale e diminuire la percezione del paesaggio di insieme incrementando l'artificialità o alterando gli equipaggiamenti vegetali, le permanenze storiche e i caratteri identificativi degli spazi e delle relazioni, anche visuali, fra di essi.

E' vietato inoltre, limitatamente alle sottozone E2 collocate nell'UTOE 5 a sud della SP della Base Geodetica, l'ospitalità agrituristica con mezzi autonomi di soggiorno negli spazi aperti delle aziende agricole (agricampeggio). Per le attività di agricampeggio già esistenti in tale ambito territoriale è comunque fatta salva la possibilità di adeguamento fino alla soglia dimensionale massima stabilita al precedente art. 81 (50 posti letto).

Per le sottozone E2 ricadenti nelle aree contigue della Riserva Provinciale Orti Bottagone e nelle aree contigue del parco Interprovinciale di Montioni di cui al successivo art. 93, operano altresì le eventuali limitazioni e disposizioni specifiche del vigente Regolamento Provinciale della Riserva e del Piano Provinciale del Parco.

E2/fl area di pertinenza fluviale, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Le sottozone E2/fl comprendono le zone coltivate poste in prossimità ai principali corsi d'acqua. In tali aree l'utilizzazione agricola concorre a presidiare i valori territoriali con particolare riferimento alla tutela idrogeologica, alla salvaguardia da fenomeni di esondazione, al mantenimento in efficienza del reticolo idraulico superficiale.

Le sottozone E2/fl comprendono:

  • gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo;
  • le aree golenali;
  • le aree di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua.

Qualunque intervento in queste sottozone, deve prioritariamente individuare quale dei tre componenti è soggetto all'intervento medesimo, e dimostrarne il suo stato attuale, nonché il miglioramento apportato dall'intervento, o almeno la sua indifferenza, e l'impossibilità di siti alternativi per realizzare l'intervento, fra quelli ammessi nell'elenco che segue, in conformità a quanto disposto dal Piano strutturale vigente.

In applicazione dell'art. 57 delle Norme del Piano strutturale vigente, nelle sottozone E2/fl sono ammesse:

  • la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica, ivi comprese le casse di espansione e i bacini di laminazione delle acque, di invasi a usi plurimi, e simili, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e comunali, fermo restando che le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze non altrimenti soddisfabili, ed essere definite in termini tali da minimizzare l'interessamento delle aree di pertinenza fluviale, secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d'acqua, e in ogni caso non paralleli agli stessi corsi d'acqua, dei quali, come delle eventuali relative aree golenali, prevedere soltanto attraversamenti trasversali; sono inoltre ammessi gli impianti di servizio alle suddette infrastrutture, compresi quelli per la distribuzione carburanti;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua, dei quali, come delle eventuali relative aree golenali, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;
  • l'esercizio, al di fuori dagli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e delle eventuali relative aree golenali, dell'ordinaria coltivazione del suolo;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione, al di fuori dagli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e delle eventuali relative aree golenali, di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;
  • interventi volti a favorire il riformarsi della vegetazione spontanea, ovvero, laddove sia adeguata, e quindi con esclusione in ogni caso degli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e delle eventuali relative aree golenali, della copertura boschiva, e dell'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui e dei boschi misti;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione, nelle aree boscate, dei manufatti ivi ammessi, che non devono costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;
  • la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque in caso di allagamento, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
  • le trasformazioni, fisiche e funzionali, degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di opere di adeguamento igienico-sanitario al servizio di fabbricati esistenti, purché non aggravanti le condizioni di rischio.

Negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle aree golenali sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale, e ciò unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica, nonché conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolazione plano-altimetrica degli alvei, la escavazione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate.

Nelle sottozone E2/fl sono vietate le nuove costruzioni, nonché l'installazione di manufatti precari, fatto salvo quanto sopra stabilito per le zone boscate, di manufatti per il ricovero di animali da cortile e domestici, di maneggio, di bici noleggio e per la vendita di prodotti agricoli, nonché i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.

Non vi è ammessa l'ospitalità agrituristica con mezzi autonomi di soggiorno negli spazi aperti delle aziende agricole.

E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori

Le sottozone E3 comprendono le aree da conservare per i loro particolari caratteri di pregio ambientale (orografia, manufatti, alberature) e quelle da tutelare in quanto d'interesse archeologico.

Sono vietati:

  • l'eliminazione di terrazzamenti e ciglioni;
  • le trasformazioni colturali che alterino la percezione consolidata del paesaggio agrario;
  • l'espianto di ulivi quando non connesso a problematiche fitosanitarie o in presenza di alberature prive di valore testimoniale, ambientale paesaggistico;
  • la realizzazione di linee aeree per il trasporto energetico e per le telecomunicazioni (se non diversamente specificato da particolari norme di piani attuativi vigenti);
  • non è ammessa l'ospitalità agrituristica con mezzi autonomi di soggiorno negli spazi aperti delle aziende agricole (agricampeggio),limitatamente alle sottozone E3 collocate nell'UTOE 4 ad ovest della SP della Principessa, nonché nelle sottozone E3 collocate nell'UTOE 5; per le attività di agricampeggio già esistenti in detti ambiti territoriali è comunque fatta salva la possibilità di adeguamento fino alla soglia dimensionale massima stabilita al precedente art. 81 (50 posti letto).

Le nuove costruzioni rurali sono ammesse solo nelle adiacenze di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. Per specifiche e comprovate esigenze produttive e/o gestionali dell'azienda agricola, sono ammessi criteri localizzativi diversi purchè l'intervento sia accompagnato da una adeguata analisi e valutazione di inserimento paesaggistico ed ambientale nel contesto rurale. A tale scopo i relativi progetti devono essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle corti.

I nuovi edifici non possono avere più di due piani fuori terra con le seguenti misure in altezza:

  • abitazioni rurali, altezza massima mt. 6,50;
  • annessi agricoli, altezza massima mt. 5,00.

E' obbligatorio esplicitare, tramite appositi elaborati, la lettura del paesaggio e i criteri di intervento protettivi dei valori ambientali e paesistici, tramite la comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello successivo all'intervento, con specifica verifica se l'intervento altera o non altera il funzionamento del paesaggio, se interrompe relazioni paesaggistiche e se introduce componenti estranee.

Ai suddetti fini, i progetti contengono:

  • analisi dei fattori costitutivi del paesaggio, ecologici-naturalistici, storico-culturali, estetico-percettivi, studio dei segni antropici e naturali e delle relazioni visuali;
  • analisi degli effetti delle trasformazioni.

Sono vietati:

  • modelli insediativi estranei e non congrui;
  • frammentazione della tessitura rurale;
  • incremento dell'artificialità;
  • perdita di equipaggiamenti vegetali;
  • danneggiamento delle permanenze storiche e dei caratteri identificativi degli spazi e delle relazioni, anche visuali, fra di essi.

Per le sottozone E3 ricadenti nelle aree contigue della Riserva Provinciale Orti Bottagone e nelle aree contigue del parco Interprovinciale di Montioni di cui al successivo art. 93, operano altresì le eventuali limitazioni e disposizioni specifiche del vigente Regolamento Provinciale della Riserva e del Piano Provinciale del Parco.

Per i manufatti per la pesca esistenti lungo i corsi d'acqua del settore costiero orientale (cosiddetti “Retoni”) di valore storico-testimoniale, sono ammessi tutti gli interventi necessari alla manutenzione e conservazione degli stessi, nonchè eventuali interventi di ripristino, con forme, dimensioni cromie e materiali riferibili ai manufatti originali.

Detti interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle condizioni e limitazioni previste all'art. 3 della LR n. 41/2018.

E4 area boscata, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Le sottozone E4, aree boscate, sono quelle individuate nella tavola 1 del presente RU, nonché, in ogni caso, quelle rispondenti alla definizione di bosco dettata dall'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, come specificata dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R.

Le sottozone E4, aree boscate, coincidono sostanzialmente con i beni del territorio aperto e le invarianti strutturali individuate dal Piano strutturale e come tali recepite ed aggiornate dal presente RU. Esse concorrono al raggiungimento della superficie fondiaria mantenuta in produzione richiesta al fine di consentire e dimensionare le trasformazioni di nuova edificazione, o di sostituzione edilizia, relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi funzionali e connessi all'esercizio dell'attività agricola, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli strumenti della pianificazione territoriale sovracomunali, ma non possono comunque essere direttamente interessate dalle suddette trasformazioni.

Nel rispetto delle prescrizioni del vigente Piano strutturale sono fissati i seguenti divieti e limiti:

  • in tutto il territorio rurale e aperto è vietata qualsiasi riduzione dell'estensione complessiva delle superfici boscate. La trasformazione dei boschi, intesa come eliminazione della superficie forestale al fine di attivare utilizzazioni diverse da quella boschiva del terreno su cui essa è insediata, è attuabile soltanto per motivi eccezionali di ordine ambientale o idrogeologico, ed è condizionata, salvo che non riguardi esclusivamente le aree assimilate a bosco di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, o non interessi aree di superficie inferiore a 2 mila metri quadrati, al rimboschimento compensativo di terreni nudi di superficie uguale a quella forestale trasformata; sono comunque consentiti interventi di trasformazione dei boschi per il recupero agronomico a fini produttivi in conformità a quanto stabilito dalla LR n. 39/2000 e relativo regolamento di attuazione.
  • relativamente ai boschi percorsi da incendi e ai pascoli situati entro 50 metri da essi valgono in ogni caso, prevalendo su ogni altra, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 76 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39;
  • la rimozione della vegetazione spontanea legnosa di colonizzazione secondaria è consentita, salvo che nelle aree di pertinenza fluviale, limitatamente al recupero agricolo di terreni interessati da abbandono colturale, non individuati come boschi dal presente RU, né rispondenti alla definizione di boschi, all'interno di areali riconosciuti capaci di produzioni tipiche di qualità;in tale caso la rimozione della vegetazione legnosa deve essere accompagnata dalla realizzazione, se non già esistenti, di adeguate misure di sistemazione delle terre al fine di assicurare idonee condizioni di drenaggio superficiale e di conservazione dei suoli. Purché compatibili a quanto stabilito, sono ammessi gli interventi di rinaturalizzazione e di riforestazione;
  • sono vietati l'abbattimento e l'espianto dei boschi ripariali e della vegetazione igrofila, ovunque sia presente nel territorio rurale e aperto, e in particolare nelle aree di pertinenza fluviale, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie; nel qual caso i predetti elementi vegetazionali vanno sostituiti, nelle stesse posizioni e giaciture, nonché con esemplari delle medesime specie, e salvo che per ragioni di salvaguardia idrogeologica, ovvero di efficienza e sicurezza delle opere e sezioni idrauliche;
  • non sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione ed uso, fatte salve quelle necessarie alla vigilanza ed alla sicurezza, nonché i manufatti a supporto delle attività ludico-ricreative-sportive disciplinate dalla presente norma, così come non sono ammesse insegne, cartelli pubblicitari, recinzioni, parcheggi e viabilità non pedonale, salvo quella esistente o quella di nuova attuazione per varchi di tagliafuoco o tracciati percorribili da mezzi di soccorso;
  • è vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti naturali, nonché la loro asportazione oltre ai limiti definiti dalle relative leggi regionali;
  • è vietata la realizzazione di linee aeree per il trasporto energetico e per le telecomunicazioni;
  • non è ammessa l'ospitalità agrituristica con mezzi autonomi di soggiorno negli spazi aperti delle aziende agricole.

Sono ammesse le seguenti attività e i seguenti interventi, in applicazione degli indirizzi del vigente Piano strutturale:

  • l'esercizio delle attività selvicolturali, che devono salvaguardare il patrimonio arboreo e arbustivo esistente, favorendo la disseminazione e la rinnovazione naturale delle specie vegetali autoctone, nonché quelle di raccolta dei prodotti secondari del bosco;
  • interventi di miglioramento a scopo produttivo, intervenendo nelle forme di governo, a favore delle fustaie e dei cedui composti, laddove le condizioni di stabilità dei versanti lo consentano, e nella composizione floristica con graduale sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone;
  • interventi finalizzati ad accrescere il valore ecologico, ambientale e paesaggistico dei boschi con azioni a favore delle associazioni vegetali che nel processo di evoluzione possano raggiungere il climax tipico della fascia altitudinale dove viene realizzato l'intervento nel rispetto degli equilibri biologici floro-faunistici già presenti nell'ecosistema;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione:
    • a) di strade forestali, di piste forestali, di piste temporanee di esbosco, in tutti i casi di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, e non pavimentate con materiali impermeabilizzanti, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, anche attrezzate con teleferiche, gru a cavo o altri mezzi consimili, posti temporaneamente in opera, nonché di imposti o piazzali permanenti o temporanei per il deposito del legname, parimenti non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, e infine di aie carbonili;
    • b) di torrette, di norma in legno, per l'avvistamento degli incendi;
    • c) di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi;
    • d) di sentieri o mulattiere, nonché di spiazzi per la sosta e l'eventuale ristoro, in ogni caso non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, eventualmente attrezzati con sedili, tavoli di appoggio, contenitori per la raccolta dei rifiuti, e consimili elementi di arredo e di servizio, di norma realizzati in legno, pietra, altri materiali naturali, ed eccezionalmente in metallo o in vetro.
    • e) di manufatti, realizzati in legno o in altri materiali naturali e/o ecocompatibili, di dimensione massima mq 20, connessi alla fruizione ludico-sportiva del patrimonio boschivo per attività quali tree-climbing, parchi avventura, orienteering etc; i suddetti manufatti dovranno essere rialzati rispetto al piano di calpestio al fine di non comportare impermeabilizzazione ed artificializzazione del suolo. La realizzazione di tali manufatti è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo/convenzione con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l’attività, garantendo il ripristino delle condizioni naturali;
  • la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati, per le telecomunicazioni, e simili, nei casi in cui siano al servizio di strutture e attività esistenti, ove sia dimostrata insussistenza di alternative, o loro rilevante maggiore onerosità. Negli interventi di ristrutturazione e di nuova realizzazione di tali impianti, è prescritto l'interramento, salvo dimostrate, ostative e insuperabili ragioni di efficienza, ovvero di pericolosità;
  • la realizzazione di piscine nell'ambito delle corti e delle aree di pertinenza di edifici esistenti a condizione che ne venga proposto un corretto inserimento architettonico, paesaggistico ed ambientale;
  • interventi connessi alla realizzazione di maneggi che non comportino tuttavia la realizzazione di nuove volumetrie, ma solo opere quali recinzioni, abbeveratoi, e simili, oltre a un manufatto per il deposito di attrezzi o altro materiale necessario, altrimenti non localizzabile, anche ai fini della sicurezza e del benessere durante l'esercizio delle attività. Detto manufatto deve essere realizzato in legno e non avere una superficie maggiore di 20 mq, né altezza maggiore di 2,50 m;
  • gli interventi finalizzati al recupero ambientale delle aree degradate anche al fine di creare servizi e attrezzature ricreativi e aree di sosta legate alla rete degli itinerari escursionistici;
  • le opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, sia a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, che di tutela idrogeologica,
  • le attività di coltivazione del bosco, di difesa fitosanitaria, di prevenzione e repressione degli incendi, di tutela degli alberi monumentali, di sistemazione idraulico forestale, di rinaturalizzazione, di manutenzione e realizzazione dei sentieri e delle ippovie, di tempo libero e svago, di didattica, di agriturismo esclusivamente tramite recupero di edifici esistenti e ove, sia le aree boscate sia detti edifici, siano parte di complessi aziendali unitari, di manutenzione della viabilità e altre opere esistenti;
  • costruzioni di tipo precario e stagionale o annuale per attività faunistico-venatorie e per attività cinofile alle prime connesse quali l'addestramento cani;
  • trasformazioni del manto forestale solo in casi di ristrutturazioni che risultino migliorative rispetto ad una situazione di evidente degrado (presenza di ruderi o strutture fatiscenti all'interno delle aree boscate); la trasformazione dovrà riguardare l'area strettamente necessaria all'intervento edilizio e quella necessaria alla sicurezza del fabbricato contro il rischio d'incendio; fra gli elaborati di progetto deve essere presentato un rilievo delle alberature più significative presenti nell'area oggetto di trasformazione, con l'evidenziazione delle essenze da abbattere e di quelle che, se mantenute, entreranno a far parte del verde pertinente al fabbricato.

I proprietari delle zone boscate devono intervenire periodicamente con il diradamento del sottobosco e l'eliminazione delle piante infestanti, ove necessario o quando indicato e ritenuto opportuno per la salvaguardia dagli incendi dal Corpo Forestale dello Stato e curare il mantenimento dei tracciati pedonali e viari

Se previsti da specifici piani particolareggiati e/o progetti di opera pubblica, sono ammessi gli interventi e le opere di pubblico interesse finalizzati alla tutela, alla conoscenza ed alla fruizione dei valori naturalistici ed ambientali del bosco. E’ altresì contemplata la redazione di progetti unitari convenzionati, anche su proposta di soggetti privati, al fine di disciplinare la realizzazione di attività e interventi finalizzati alla fruizione ludico-sportiva e turistico-ricreativa del patrimonio boschivo.

Qualora, per interventi ammessi dal presente RU, si debba provvedere alla riduzione di formazioni lineari arboree e arbustive, ne dovranno essere reimpiantate di nuove di pari lunghezza di quelle eliminate. Il reimpianto dovrà essere effettuato esclusivamente con specie autoctone o naturalizzate, mentre l'eliminazione o la riduzione dovrà avvenire preferibilmente a carico delle formazioni composte da specie non indigene.

Le aree boscate sono beni territoriali soggetti a ricognizione, in quanto definiti per legge come categorie generali; pertanto ai fini della gestione del vincolo idrogeologico e paesaggistico, qualora i perimetri delle aree boscate, così come individuati negli elaborati cartografici, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei terreni, comprensiva di perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia. Il Comune, sentite le autorità competenti in materia, recepisce detta documentazione, e modifica la perimetrazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui alla tavola 5 del presente RU.

Le modifiche e le nuove definizioni cartografiche non costituiscono varianti al presente RU essendo riconducibili alle ordinarie attività di aggiornamento e monitoraggio del RU medesimo.

Per le sottozone E4 ricadenti nelle aree contigue del parco Interprovinciale di Montioni di cui al successivo art. 93, operano altresì le eventuali limitazioni e disposizioni specifiche del vigente Piano Provinciale del Parco.

E5 area umida e palustre, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Le sottozone E5 comprendono le aree umide e l'alveo, primario o remoto, dei corsi d'acqua, e sono soggette a protezione assoluta.

Sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo e qualsiasi opera che possa alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, salvo quelle strettamente necessarie per la messa in sicurezza dal rischio idraulico e per la corretta regimazione idrica dei corsi d'acqua, per il ripristino e il miglioramento ambientale, per l'incremento della valenza naturalistica ed ecosistemica o per la fruizione didattico-scientifica (quali postazioni per l'osservazione avifaunistica, percorsi attrezzati ecc.).

Sono ammesse inoltre strutture leggere, temporaneamente ancorate al suolo, per finalità pubbliche o per lo svolgimento di attività d’interesse pubblico e collettivo per le quali sia dimostrato che il sito scelto sia utilizzabile a tal fine e che non vi siano alternative per il soddisfacimento di tali finalità, e sempre che non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Per gli edifici esistenti in tali sottozone sono ammessi solamente interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

Per i manufatti per la pesca esistenti lungo i corsi d’acqua del settore costiero orientale (cosiddetti “Retoni”) di valore storico-testimoniale, sono ammessi tutti gli interventi necessari alla manutenzione e conservazione degli stessi, nonché eventuali interventi di ripristino, con forme, dimensioni cromie e materiali riferibili ai manufatti originali.

Detti interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle condizioni e limitazioni previste all’art. 3 della LR n. 41/2018.

E6 area agricola frazionata

Le sottozone E6 comprendono le aree di riordino o riqualificazione ambientale individuate dal vigente Piano Strutturale nella tavola contrassegnata con 9.1.

Nelle sottozone E6 sono ammesse attività agricole per autoconsumo, il ricovero di animali domestici e da cortile, attività di giardinaggio.

I Comuni si doteranno, in attuazione del presente RU, di uno specifico regolamento d'attuazione per lo svolgimento di tali attività, che stabilisca le regole costruttive, l'impiego di materiali, lo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee nonché le soluzioni per lo smaltimento ed il trattamento dei reflui fognari, nel rispetto delle presenti norme.

I regolamenti eventualmente già approvati dai Comuni conservano la loro efficacia fino all'adeguamento degli stessi alle presenti norme.

Per i manufatti precari e privi di valore formale, condonati o costruiti antecedentemente alla L. 765/1967 è ammessa la sostituzione edilizia mantenendo la stessa destinazione d'uso. E'altresì ammissibile la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali da cortile, domestici e per cavalli nei limiti e con le caratteristiche disciplinate al precedente art. 80.

Per le aree frazionate presenti nell'UTOE 4 il relativo regolamento dovrà prevedere in particolare interventi volti alla risoluzione dei problemi igienico sanitari (smaltimento reflui) ed alla mitigazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti esistenti.

Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzioni di aziende agricole sono ammesse con le stesse modalità previste per le sottozone E3.

E7 area per impianti di acquacoltura e produzione ittica

L'attività di acquacoltura è disciplinata dalla legge regionale n. 33 del 20 marzo 2000: "Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica".

In considerazione del deficit del bilancio idrico del territorio comprensoriale ed in relazione all'ingente fabbisogno idrico che l'attività di acquacoltura comporta, sono ammesse solo le nuove attività i cui prelievi avvengono direttamente dal bacino idrico del mare.

Le attività di acquacoltura e di produzione ittica sono considerate attività agricole a tutti gli effetti e pertanto disciplinate dalla legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni.

Sia nei casi di interventi rientranti nei limiti di cui alla tabella A della L.R. n. 33/2000, sia nel caso di superamento dei suddetti limiti, l'attività di acquacoltura e di produzione ittica è ammessa solo nelle specifiche sottozone E7 e nelle aree classificate E1.

Oltre a quanto previsto dalla L.R. n. 33/2000, si prescrivono le seguenti disposizioni:

  • gli impianti dovranno essere recintati su tutti i lati con siepi e filari di alberi;
  • i progetti dovranno essere corredati da una relazione geologica che tenga conto delle specifiche caratteristiche dei suoli e delle norme di tutela della falda;
  • lo scarico in mare deve avvenire solo tramite condotte interrate e comunque con reflui già trattati;
  • i reflui non possono essere immessi direttamente o indirettamente in falda, nei paduli e nei corsi d'acqua senza preventivo trattamento.

Per le sottozone E7 ricadenti nelle aree contigue della Riserva Provinciale Orti Bottagone di cui al successivo art. 93, operano altresì le eventuali limitazioni e disposizioni specifiche del vigente Regolamento Provinciale della Riserva.

E8 area per la trasformazione di prodotti agricoli e allevamenti intensivi

Le sottozone E8 comprendono aree, edifici ed impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli. In tale sottozona rientrano anche i frantoi, i caseifici e le cantine, aventi una produzione a carattere industriale, nonché gli allevamenti intensivi.

Per gli edifici e gli impianti esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia ed ampliamenti, nonché nuove edificazioni.

Ai fini della nuova edificazione e degli ampliamenti degli edifici esistenti, si utilizzano i seguenti parametri:

  • rapporto di copertura 0,5 mq/mq.
  • superficie massima di mq. 110 per l'abitazione del titolare o del custode;

Per gli allevamenti sono prescritti i seguenti indici:

  • superficie minima = mq. 20.000,
  • utilizzazione fondiaria = 0,10 mq/mq, di cui una superficie massima dei vani abitabili di 110 mq. per l'alloggio del custode.

Gli impianti per l'allevamento intensivo sono comunque soggetti alla disciplina del RU di cui al Titolo II, Capo IV (Regole per la tutela ambientale) e, laddove previsto, alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale.

La superficie delle sottozone E8 non concorre al raggiungimento dei limiti di edificabilità per le aree rurali e su di esse non potranno essere previsti interventi edilizi di cui alla legge regionale n. 1/2005.

E9 area per colture ortoflorovivaistiche

Nelle aree destinate a colture ortoflorovivaistiche è ammessa la costruzione di serre fisse per aziende che mantengono in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle prescritte dal PTC od in carenza di questo dalla L.R. 1/2005.

La costruzione di serre fisse non è soggetta a nessuna limitazione ed è commisurata alle esigenze produttive previste nei Programmi aziendali.

E' altresì ammessa la costruzione di nuove abitazioni e di annessi ad uso delle aziende ortoflorovivaistiche che mantengono in produzione le superfici minime prescritte dal PTC od in carenza di questo dalla L.R. 1/2005.

E10 area destinata ad attività estrattive

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma e Suvereto)

E10/1 area destinata al ripristino ambientale

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma e Suvereto)

Ambito di Monterombolo - Monte Calvi

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

Ambito di Monte Valerio

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

Ambito di Monte Peloso

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

Art. 83 Regole per gli insediamenti produttivi e gli insediamenti turistici nel territorio rurale e aperto

Regole per gli insediamenti produttivi - sottozone D6

Il presente RU individua come sottozone D6 gli insediamenti produttivi esistenti nel territorio rurale e aperto, sia rappresentati nella cartografia del piano strutturale comunale vigente, sia a integrazione della medesima rappresentazione ove ne sia stata identificata l'esistenza con medesimi caratteri.

Sugli edifici esistenti e sugli impianti esistenti in tali aree, sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia r1, r3a, r3b.

Al fine di permettere lo svolgimento delle attività produttive in essere sono altresì ammessi limitati incrementi della superficie esistente, unicamente per garantire requisiti obbligatori di tutela ambientale, di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro non altrimenti ottemperabili.

Per gli impianti di frammentazione e trattamento di inerti, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di adeguamento di macchine e impianti, di rinnovazione di sistemi tecnologici, di realizzazione di volumi tecnici, non devono determinare nessun aumento degli impatti ambientali.

E' ammessa la delocalizzazione delle attività produttive in essere, con eventuale rilocalizzazione delle stesse in aree produttive esistenti comprese nel perimetro del sistema insediativo.

In caso di delocalizzazione o dismissione delle attività produttive esistenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per funzioni ricettive, limitatamente alla tipologia di albergo, nonché per funzioni direzionali, di servizio e di commercio all’ingrosso/depositi (di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'art. 17 delle presenti norme). A tal fine sono ammessi interventi fino alla sostituzione (s) senza incremento della superficie coperta dei fabbricati esistenti (esclusi volumi tecnici ed impianti tecnologici), fatti salvi incrementi per la realizzazione di attrezzature di servizio funzionali alle nuove attività ricettive insediabili, da contenere comunque entro il 10% della superficie coperta dei fabbricati esistenti.

Sono comunque in ogni tempo ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione dei manufatti edilizi e degli impianti esistenti, con riqualificazione ambientale del sito, mediante rinaturalizzazione o sistemazione che ne permetta il riuso a fini agricoli.

La realizzazione degli interventi, in caso di mutamento di destinazione d'uso a fini ricettivi, direzionali e di servizio, è soggetta a preventiva approvazione di piano attuativo che comprenderà elaborati descrittivi della trasformazione fisica e funzionale degli edifici esistenti, delle sistemazioni ambientali e dell'integrazione paesaggistica, nonché dimostrazione delle capacità di soddisfare i nuovi carichi derivanti dalla modifica di destinazione d'uso, con particolare riguardo ai consumi idrici ed energetici, alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti tramite obbligatorie misure di contenimento e modalità progettuali e realizzative dotate di efficienza ecologica e ambientale, nonché elaborati descrittivi delle misure per la mitigazione degli effetti nocivi in fase di cantiere.

Regole per gli insediamenti turistici in territorio aperto-sottozone D9.1, D9.2, D10, D11, D12, D13.2.

Il presente RU individua gli insediamenti turistici esistenti nel territorio rurale e aperto, così come rappresentati nella cartografia del piano strutturale vigente nelle tavole 9.1. Individua altresì i complessi rurali esistenti per i quali, in conformità con quanto disposto dal vigente piano strutturale, si prevedono interventi di riconversione funzionale per fini ricettivi alberghieri.

In ragione della tipologia ricettiva esistente, o di nuova previsione, ad essi è attribuita la specifica destinazione di zona D9.1, D9.2, D10, D11, D12, D13.2. Per questi valgono le norme generali e le specifiche norme d'ambito di seguito riportate, nonché i contenuti delle specifiche schede dei piani attuativi vigenti (Pv) qualora operanti per gli insediamenti in oggetto.

In conformità con quanto disposto dal Piano strutturale vigente per detti insediamenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia r1, r3.a, r3.b, e di sostituzione edilizia.

Gli ampliamenti ammissibili devono essere finalizzati all'adeguamento delle dotazioni di servizi connessi e complementari (locali di ristorazione, bar, sale di intrattenimento, sale per meeting, centro benessere, fitness, locali per attività ludico-sportive, ecc.) il cui dimensionamento è determinato dietro adeguata dimostrazione delle esigenze funzionali, entro il massimo del 25% delle volumetrie esistenti, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle specifiche norme d'ambito, e fermo restando il divieto di espansione del perimetro dell'area occupata e perimetrata dal presente RU.

In relazione alle particolari esigenze delle attività turistico ricettive sono comunque sempre ammesse strutture coperte (quali gazebo, tensostrutture e simili) per attività ludico-ricreative e di intrattenimento.

Tutti gli interventi devono comunque essere orientati ad una corretta integrazione con il contesto edificato o rurale esistente, valorizzando e tutelando gli elementi di pregio ambientale e paesaggistico, laddove presenti. A tal fine, in sede di attuazione dei singoli interventi, si farà riferimento, per quanto applicabili, anche a quanto stabilito all'art. 79 (regole per la progettazione edilizia nel territorio rurale) delle presenti norme.

Regole specifiche Comune di Piombino

1. Albergo Zia Seconda (D 9.1.2)

Trattasi di un albergo ubicato in prossimità della Strada Provinciale della Principessa in loc. Fabbricciane.

E' ammesso l'incremento della ricettività esistente fino a 40 p.l. complessivi, mantenendo la tipologia ricettiva di albergo. In tal caso è consentita una volumetria aggiuntiva, comprese le dotazioni di servizio, pari a 1.100 mc.

La nuova edificazione dovrà comunque osservare una altezza massima di 2 p.f.t. e riferirsi, per modalità di aggregazione dei volumi e tipologia insediativa, ai nuclei rurali presenti nel territorio aperto.

Si dovranno comunque osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005).

L'intervento si attua mediante piano urbanistico attuativo convenzionato.

Per i fabbricati esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia r1.

2. Albergo Il Cavaliere (D9.1.3)

Trattasi di un albergo ubicato lungo la Strada della Base Geodetica in loc. Perelli. E' ammesso l'incremento della ricettività esistente fino a 50 p.l. complessivi, mantenendo la tipologia ricettiva di albergo. In tal caso è consentita una volumetria aggiuntiva, comprese le dotazioni di servizio, pari a 1500 mc. La nuova edificazione dovrà comunque uniformarsi, per tipologia ed elementi architettonici, al complesso ricettivo esistente ed avere una altezza massima di due piani fuori terra.

Si dovranno osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005).

Per i fabbricati esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia r1.

L'intervento si attua mediante piano urbanistico attuativo convenzionato.

3. Fattoria di Vignale (D9.1.4)

Per il complesso rurale della Fattoria di Vignale, di notevole valore storico testimoniale, è prevista la riconversione per funzioni ricettive, limitatamente alle tipologia di albergo, fino ad un massimo di 200 posti letto. Sono ammesse altresì attività di promozione e ricerca connesse alle produzioni agricole e vitivinicole di qualità. L'intervento dovrà essere attuato nel rispetto della disciplina di cui all'art. 42 delle presenti NTA (nucleo storico in territorio aperto).

L'intervento si attua tramite Piano di Recupero convenzionato.

5. RTA Airone (D 9.2.1)

Trattasi di una residenza turistico alberghiera ubicata lungo la Strada della Base Geodetica in loc. Aia di Martino.

E' ammessa la realizzazione, tramite intervento diretto, di quanto previsto dal previgente Piano di Lottizzazione eventualmente non attuato, fermo restando il dimensionamento e la tipologia ricettiva (RTA) dello stesso PdL. Per le strutture esistenti (servizi e unità ricettive) sono sempre ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica pur mantenendo il carattere unitario dell'intervento.

E' comunque ammesso l'incremento delle dotazioni di servizio, fino ad un massimo del 25% delle volumetrie a servizio esistenti.

Si dovranno osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005).

6. RTA Baia Toscana (D 9.2.2)

Trattasi di una residenza turistico alberghiera ubicata all'estremità orientale della costa in loc. Torre Mozza.

Per le strutture esistenti (servizi e unità ricettive) sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica senza incremento delle dotazioni ricettive esistenti. E' ammesso inoltre l'incremento delle dotazioni di servizio, fino ad un massimo del 25% delle volumetrie a servizio esistenti. La nuova edificazione dovrà comunque osservare un'altezza massima di 2 p.f.t. Si dovranno inoltre osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005). I suddetti interventi saranno ammissibili con intervento diretto.

7. RTA I Girasoli (D9.2.3)

Trattasi di una residenza turistico alberghiera ubicata in prossimità della Strada Provinciale della Principessa in loc. Fabbricciane.

Nel caso di riconversione totale della struttura ricettiva esistente in albergo potrà essere incrementata la ricettività fino a 40 p.l. complessivi. In tal caso è consentita una volumetria aggiuntiva, comprese le dotazioni di servizio, pari a 1.500 mc. La nuova edificazione dovrà comunque osservare un'altezza massima di 2 p.f.t. e riferirsi, per modalità di aggregazione dei volumi e tipologia insediativa, ai nuclei rurali presenti nel territorio aperto. L'intervento è ammissibile mediante piano urbanistico attuativo convenzionato.

Nel caso in cui la struttura ricettiva non venga riconvertita ad albergo è comunque ammesso l'incremento delle dotazioni di servizio, fino ad un massimo del 25% delle volumetrie a servizio esistenti. In tal caso le opere previste si attueranno mediante intervento diretto.

Per i fabbricati esistenti sono sempre ammessi interventi di ristrutturazione edilizia r1.

Si dovranno osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005).

8. RTA Poggio all'Agnello (D9.2.4)

Trattasi di una residenza turistico alberghiera (RTA) ricavata dalla riconversione funzionale dell’ex centro aziendale della tenuta di Poggio all’Agnello, collocato in prossimità dell’abitato di Populonia Stazione, realizzata in vigenza del PdR approvato con deliberazione C.C. n.132 del 07/11/2001.

Il regolamento urbanistico riconferma la destinazione funzionale del complesso ricettivo (RTA) ed il dimensionamento massimo ammissibile (1000 posti letto) stabilito dal previgente PdR ammettendo altresì l’integrazione delle relative dotazioni di servizio e la parziale riconversione del complesso per funzioni residenziali da contenere entro il limite del 40% della slp complessiva della struttura.

Per la struttura ricettiva, anche a seguito degli interventi di parziale riconversione funzionale, si dovranno comunque osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005) anche al fine di assicurare le necessarie dotazioni di servizio, che potranno essere incrementate entro il limite di 3.400 mc. complessivi (comprensivo del volume residuo non attuato derivante dal previgente Piano di Recupero, pari a circa 760 mc, e dell’intervento di tamponamento del porticato esistente posto sul prospetto posteriore del fabbricato principale, così come di seguito disciplinato). Le soluzioni localizzative ed architettoniche per la realizzazione delle ulteriori dotazioni di servizio, che potranno comunque contemplare materiali e forme contemporanee orientate verso la massima “leggerezza”, dovranno:

  • - perseguire l’integrazione funzionale e morfologica con il complesso esistente, senza interferire negativamente con la percezione consolidata d’insieme ed i caratteri storico-testimoniali dello stesso;
  • - non alterare le relazioni fisiche e percettive consolidate del complesso edificato rispetto al contesto territoriale e paesaggistico di riferimento e le visuali panoramiche che lo traguardano.

Nel caso di parziale riconversione funzionale della struttura verso la funzione residenziale:

  • −non sono ammessi frazionamenti delle unità abitative esistenti;
  • −non è richiesto il rispetto del taglio minimo degli alloggi di cui all'art. 18 del presente RU.

Sui fabbricati esistenti si potrà intervenire, con la categoria di intervento “r1”- ristrutturazione edilizia, fatto salvo il fabbricato destinato ad edificio di culto per il quale si conferma la categoria di restauro “c” ed il fabbricato principale del complesso, per il quale è ammesso il tamponamento del porticato posteriore, con soluzioni orientate verso la massima “trasparenza” delle superfici esterne, al fine di incrementare la capacità ricettiva del ristorante-bar esistente.

Per le aree esterne sono ammessi inoltre gli interventi necessari ad ottimizzare i servizi di reception e gli spazi a parcheggio in relazione alla eventuale attivazione del nuovo accesso veicolare alla struttura, come di seguito disciplinato.

In ogni caso i singoli interventi non dovranno alterare il carattere unitario del complesso edilizio ed i caratteri tipologici ed architettonici dello stesso e mantenere l'assetto funzionale del complesso derivante dal previgente PdR.

Il regolamento urbanistico consente inoltre l’adeguamento della viabilità poderale esistente, esterna all’ambito D9.2.4, che si innesta sulla S.P. della Principessa in corrispondenza della rotatoria esistente, al fine di:

  • - dotare il complesso ricettivo-residenziale di un nuovo accesso veicolare, evitando così l’attraversamento della frazione di Populonia;
  • - realizzare, a margine del tracciato esistente, una nuova connessione ciclo-pedonale di uso pubblico, che dovrà connettere anche la frazione di Populonia Stazione.

Nell’intervento di adeguamento della suddetta viabilità si dovranno osservare i seguenti criteri prestazionali:

  • - salvaguardare ed eventualmente integrare le alberature presenti e la trama delle siepi campestri;
  • -salvaguardare la permanenza del reticolo di drenaggio risultato delle bonifiche idrauliche storiche manutenendone la funzionalità;
  • - impiego di materiali per il sottofondo stradale (sia nel tracciato ad uso veicolare sia in quello ciclo-pedonale) coerenti, per cromie e granulometria, con il contesto rurale (con esclusione comunque dell’asfalto tradizionale);
  • - adottare sistemi di illuminazione tali da non compromettere la naturale percezione del paesaggio notturno.

L’attuazione degli interventi previsti, compresa la parziale riconversione funzionale del complesso ricettivo per fini residenziali, che potrà avvenire anche per stralci funzionali/unità minime di intervento, è subordinata alla elaborazione ed approvazione di un progetto unitario convenzionato (ex art. 121 L.R. 65/2014), corredato da specifico studio/progetto paesaggistico. La presentazione dei titoli edilizi è subordinata alla sottoscrizione di specifica convenzione (che andrà a sostituire la convenzione già sottoscritta in attuazione del previgente PdR) nella quale dovranno essere disciplinati:

  • - fasi e tempistiche di attuazione dell’intervento di riconversione funzionale della struttura, e di potenziamento delle relative dotazioni di servizio, con conseguente individuazione degli stralci funzionali/unità minime di intervento;
  • - corresponsione da parte del soggetto attuatore del cd “contributo straordinario” di cui all’art. 16, comma 4 lett. d-ter del D.P.R. 380/2001;
  • - modalità e tempistiche di attuazione del collegamento ciclo-pedonale di uso pubblico, che dovrà essere realizzato a cura del proponente a scomputo del suddetto contributo straordinario, previa approvazione e validazione del relativo progetto da parte del Comune, e dell'eventuale intervento di adeguamento della viabilità poderale esistente da realizzare a cura e spese dello stesso proponente;
  • - modalità di gestione delle unità abitative residenziali in rapporto alla gestione della struttura ricettiva e dei relativi servizi, al fine di favorirne l’integrazione funzionale e l’utilizzazione a fini ricettivi;
  • - impegno al mantenimento in esercizio della struttura ricettiva e relative garanzie.

Nelle more dell’approvazione del progetto unitario convenzionato, e della sottoscrizione della relativa convenzione, sono ammissibili tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non comportanti mutamento della destinazione d’uso, compreso il tamponamento del porticato esistente, come sopra disciplinati.

9. Campeggio-Villaggio "Orizzonte" (D.10.1)

Trattasi di un campeggio-villaggio posto lungo la Strada della Base Geodetica in loc. Perelli.

Per le strutture esistenti (servizi e unità ricettive) sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica senza incremento della dotazione ricettiva esistente. E' ammesso inoltre l'incremento delle dotazioni di servizio esistenti, per una consistenza massima di 11.300 mc; le nuove strutture dovranno essere progettate in coerenza con il linguaggio architettonico dell'esistente villaggio, ricercando la migliore integrazione con il paesaggio circostante. Dovrà comunque essere mantenuto l'esistente rapporto, in termini di posti letto, tra il campeggio ed il villaggio turistico. Si dovranno inoltre osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005).

In occasione degli interventi di adeguamento funzionale della struttura (incremento dotazioni di servizio), al soggetto attuatore competerà la realizzazione di ulteriori interventi di interesse pubblico quali collegamenti pedonali/ciclabili di accesso al mare e/o aree di sosta a servizio della costa orientale, da disciplinare nella specifica convenzione che regolerà l'intervento a scomputo dei relativi oneri concessori.

I suddetti interventi sono attuabili mediante intervento diretto convenzionato.

10. Parco Vacanze Mare Verde (D10.2)

Trattasi di un campeggio-villaggio posto lungo la Strada della Base Geodetica in loc. Aia di Martino.

Per le strutture esistenti (servizi e unità ricettive) sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica senza incremento della dotazioni ricettiva esistente. E' ammesso inoltre l'incremento delle dotazioni di servizio esistenti, fino ad un massimo del 10% delle relative volumetrie. Dovrà comunque essere mantenuto l'esistente rapporto, in termini di posti letto, tra il campeggio ed il villaggio turistico. Si dovranno inoltre osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005). In occasione degli interventi di adeguamento funzionale della struttura (incremento dotazioni di servizio), al soggetto attuatore competerà la realizzazione di ulteriori interventi di interesse pubblico quali collegamenti pedonali/ciclabili di accesso al mare e aree di sosta a servizio della costa orientale, da disciplinare nella specifica convenzione che regolerà l'intervento. I suddetti interventi sono attuabili mediante intervento diretto convenzionato.

11. Campeggio Riotorto (D10.3)

Trattasi di un campeggio-villaggio posto lungo la Strada della Base Geodetica in loc. Aia di Martino.

E' ammessa la realizzazione degli interventi del previgente Piano di Lottizzazione eventualmente non attuati, previa approvazione di un nuovo piano attuativo confermando il dimensionamento e la tipologia ricettiva (campeggio/villaggio) dello stesso PdL .

Per le strutture esistenti (servizi e unità ricettive) sono comunque ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica. Si dovranno inoltre osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005).

In occasione della elaborazione del nuovo piano attuativo dovranno essere individuati ulteriori interventi di interesse pubblico quali collegamenti pedonali/ciclabili di accesso al mare e aree di sosta a servizio della costa orientale, da disciplinare nella specifica convenzione che regolerà l'intervento.

12. Camper Oasi (D12.1)

Si tratta di un'area attrezzata per la sosta camper, ubicata nel settore costiero orientale in loc. Mortelliccio. Per il complesso esistente sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

13. Villaggio Mortelliccio (D13.2)

Si tratta di un insediamento "turistico-residenziale" esistente ubicato nel settore costiero orientale, per il quale sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; è inoltre ammessa la realizzazione di impianti ludico-ricreativi e sportivi, ed i relativi servizi quali spogliatoi, locali tecnici, etc... Sono altresì ammessi limitati ampliamenti volumetrici per integrare la dotazione di superficie utile delle singole unità abitative esistenti purché tali ampliamenti non determinino aumenti della superficie coperta, siano contenuti nel limite massimo di 50 mc. L'intervento dovrà comunque essere realizzato garantendo l'unitarietà tipo-morfologica del complesso esistente.

Complessi turistico-ricettivi esistenti attuati mediante piani previgenti

I complessi turistici esistenti derivanti da deruralizzazione, attuati tramite Piano di recupero in forza delle previgenti disposizioni urbanistiche per le aree agricole, sono assimilati agli insediamenti turistici esistenti nel territorio rurale regolati al presente articolo, e per essi vale quanto di seguito disposto.

Ne è ammesso l'ampliamento con aumento dei posti letto esistenti nella misura massima del 20% (con approssimazione all'unità superiore), anche in relazione a quanto disposto dall'art. 50 delle Norme del Piano strutturale vigente. Tale limitazione non opera in caso di interventi attuabili esclusivamente tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente. E' altresì ammesso l'incremento della dotazione dei servizi fino a 300 mq. aggiuntivi di superficie lorda di pavimento.

In ogni caso i nuovi corpi di fabbrica dovranno integrarsi con i nuclei edilizi esistenti per caratteri architettonici e tipologici. Per gli edifici ed i nuclei di interesse storico, tale facoltà è condizionata al rispetto di quanto contenuto al precedente art. 42.

Per gli edifici esistenti non interessati da ampliamento sono ammessi in via ordinaria gli interventi di cui al precedente art. 80.

L'aumento dei posti letto è assoggettato ad obbligo di mantenimento della destinazione ricettiva in essere, fatta salva la possibilità di riconversione ad albergo.

Gli interventi ammessi dal presente articolo si attuano mediante progetti unitari d'intervento convenzionati, estesi all'ambito complessivo della struttura ricettiva. L'ambito d'intervento è costituito dall'area in cui sono localizzate le strutture, compresi i relativi servizi, i percorsi di accesso e i parcheggi, le attrezzature ricreative e gli spazi verdi.

Le sistemazioni esterne e i parcheggi devono essere realizzati nel criterio del minimo movimento di terra e minore impatto ambientale.

La convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale e il proprietario o con il soggetto avente titolo all'intervento della struttura deve contenere gli impegni relativi al mantenimento della destinazione d'uso dei locali, dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi previsti nonché l'utilizzo delle strutture.

Art. 84 Regole per altre utilizzazioni nel territorio rurale e aperto

Impianti pubblici e di pubblico interesse

Nel territorio rurale e aperto è ammessa la realizzazione di reti o impianti di telecomunicazione, trasporto, distribuzione e trasformazione di energia elettrica, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti tecnici di modesta entità a supporto delle reti tecnologiche, postazioni di rilevazione e di misurazione (centraline, pluviometri, anemometri, ecc.), opere necessarie per la protezione civile, per la regimazione e per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica, posti di vigilanza e soccorso, isole ecologiche,manufatti ed opere necessarie per l'allestimento delle colonie feline, quando tali opere non siano espressamente vietate o condizionate da specifiche norme per le varie sottozone.

E' inoltre sempre ammesso l'adeguamento della viabilità pubblica esistente (rotatorie, adeguamento della sezione stradale, piste ciclabili, ecc.) purché non determini significative alterazioni morfologiche e compromissione dei beni territoriali del sistema rurale e aperto di cui al precedente art. 42.

La nuova costruzione di linee ed impianti per il trasporto, la distribuzione e la trasformazione di energia elettrica è regolata dalla specifica normativa di settore. Per tali interventi valgono le disposizioni di seguito riportate nonché le norme di cui al precedente art. 77 relative agli assetti infrastrutturali.

Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

  • "linee aeree per il trasporto energetico": quelle ad alta e media tensione, sostenute da pali o tralicci che collegano stazioni elettriche, impianti di produzione con le connessioni di smistamento e vettoriamento, altre linee di alta o media tensione che non siano configurabili come allacciamenti di utenze;
  • "linee aeree per la distribuzione energetica": quelle a media e bassa tensione, sostenute da pali, che rappresentano veri e propri allacciamenti di utenze, compresa l'eventuale realizzazione di nuova cabina elettrica o apparati tecnologici di servizio (armadietti, trasformatori, od interruttori a palo, ecc.).

La realizzazione degli impianti di trasformazione e di nuove linee di trasporto/distribuzione è comunque condizionata alla contemporanea presentazione di un progetto di ristrutturazione e razionalizzazione della rete che preveda la contemporanea dismissione e rimozione di impianti ed apparati non più funzionali alla stessa, e dimostri la sostenibilità dell'intervento in relazione al consumo di suolo.

Le nuove linee aeree devono essere realizzate in maniera tale da evitare il contrasto con i valori e con le funzioni proprie del contesto ambientale e paesaggistico interessato. A tal fine si deve, il più possibile, seguire la viabilità esistente e non operare riduzioni sostanziali della vegetazione esistente. Sono obbligatorie misure e tecniche di mimetizzazione.

Pensionati per animali domestici

Limitatamente alle sottozone E1, E2, e nelle sottozone E6 ricadenti nell'UTOE 4 così come individuata dal P.S. d'Area, è ammissibile la realizzazione di pensionati per animali domestici.

Tale attività si esplica nella custodia di animali non propri, sia di quelli per i quali viene stipulato contratto di custodia sia di quelli randagi od abbandonati assimilabili a canili rifugio.

Per lo svolgimento dell'attività di pensionato si dovranno prioritariamente utilizzare fabbricati esistenti, dove potranno essere collocati i locali di servizio (quali ambulatorio veterinario, uffici, servizi igienici, cucina ecc.).

Nel caso non si disponga di fabbricati esistenti si potranno realizzare nuove strutture per servizi da contenere comunque entro un massimo di mq. 30.

Per l'accoglienza degli animali si potranno inoltre installare recinti e strutture prefabbricate, temporaneamente ancorate al suolo, fino ad un massimo di 10 box, la cui superficie minima deve far riferimento a quanto previsto dalla normativa di settore.

Al cessare dell'attività economica tutte le strutture e le attrezzature realizzate in forza della presente disposizione normativa dovranno essere demolite ed i luoghi ripristinati secondo le caratteristiche morfologiche originarie. Per lo svolgimento dell'attività di pensionato sono presi a riferimento tutti i requisiti costruttivi, tipologici e igienico sanitari contenuti nella normativa vigente per canili e simili, utilizzata per analogia.

Il progetto dell'intervento dovrà essere corredato da uno studio di impatto acustico, da redigersi ai sensi della normativa vigente, che dovrà prevedere eventuali misure di mitigazione rispetto ai ricettori sensibili (quali abitazioni e luoghi che prevedano la presenza continuativa di persone).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposita convenzione con il titolare dell'attività ai sensi della normativa vigente.

Cimiteri per animali domestici

Limitatamente alle sottozone E1 e E2 è ammissibile la realizzazione di cimiteri per animali domestici, che potranno essere realizzati autonomamente o ad integrazione di un pensionato per animali domestici, come sopra disciplinato.

La realizzazione di dette strutture è subordinata alla preventiva acquisizione del parere della competente ASL sotto il profilo igienico-sanitario nonché al rispetto della vigente normativa di settore, e determina l'individuazione della fascia di rispetto cimiteriale di cui al RD n. 1265/1934.

Qualora l'intervento venga proposto da soggetto privato sarà subordinato alla definizione di apposita convenzione, al fine di disciplinarne le modalità di gestione e gli eventuali interventi di interesse pubblico a carico del proponente.

Attività temporanea di frantumazione

L'attività temporanea di recupero e valorizzazione di inerti è disciplinata dalla legge regionale n. 78 del 1998, ed è ammessa unicamente nelle sottozone E1.

Gli uffici comunali hanno la facoltà di giudicare la congruità dei siti proposti nonché quella di esprimere parere contrario su localizzazioni ritenute incompatibili con la salvaguardia dei valori del territorio, la presenza di altre attività e la tutela della vivibilità nei presidi.

L'istante dovrà sottoscrivere apposito atto d'obbligo i cui contenuti, compreso la durata dell'autorizzazione, sono descritti in una bozza da redigere a cura del Comune.

Al termine dello svolgimento dell'attività si dovrà procedere con il ripristino dei luoghi in modo tale da consentire il ritorno all'utilizzazione agricola del suolo.

E' consentito il posizionamento di un solo impianto mobile del tipo a "rimorchio" che dovrà risultare semplicemente appoggiato al terreno.

Non e` consentita l'installazione di impianti dissimili da quelli gommati.

L'impianto potrà essere utilizzato fino ad una resa di 5 ton./ora di materiale frantumato.

L'area dedicata all'attività non potrà avere una superficie superiore a mq. 3000. L'impianto temporaneo dovrà essere collocato a non meno di 100 metri da fabbricati residenziali esistenti.

Strutture per maneggi ed attività di equitazione

Fatti salvi i divieti dettati dalle regole specifiche per sottozona è ammessa, su fondi con superficie minima pari ad un ettaro da mantenere a coltura foraggiera, la realizzazione di maneggi per attività di equitazione e di escursionismo ippico.

Per tali attività potranno essere utilizzati edifici e annessi agricoli esistenti, ove, mantenendone la destinazione d'uso rurale, possono essere realizzati:

  • locali ad uso ufficio;
  • un servizio di ristoro;
  • servizi igienici;
  • ambulatorio veterinario e locali mascalcia;
  • stalle, fienili e locali per ricovero attrezzi;
  • locali per la pratica didattico-sportiva.

Ove gli edifici e annessi esistenti non siano sufficienti o idonei, è ammessa la realizzazione di "box" in legno, anche permanentemente ancorati al suolo, della superficie massima di 14 mq per cavallo, per un massimo di 15 animali, nonché di un manufatto in legno della superficie massima di mq. 20 da destinare a servizi.

Sono ammessi anche:

  • pozzi, vasche e cisterne per l'approvvigionamento idrico;
  • recinzioni in legno a delimitazione dell'area del maneggio nonché dei recinti interni abbeveratoi e tettoie in legno per lo stazionamento dei cavalli.

Per la realizzazione delle strutture di cui al presente articolo deve essere prioritariamente riutilizzato il patrimonio edilizio esistente.

Le strutture di cui al presente articolo non possono avere altezza maggiore di un piano fuori terra; i materiali e le tipologie dovranno essere consoni alle caratteristiche proprie dell'area.

La costruzione di tali manufatti non è condizionata all'approvazione del programma aziendale, ma è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna:

  • alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione delle stesse;
  • a mantenere in produzione colture sul fondo di pertinenza della struttura stessa;
  • a promuovere attività di escursionismo ippico e di maneggio prevedendo, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno idonee garanzie fidejussorie.

Manufatti funzionali all'escursionismo e per agility dog

Ove non espressamente vietato dalle specifiche norme d'ambito, per lo svolgimento di attività di escursionismo è ammessa la realizzazione di manufatti in legno della dimensione massima di mq. 20 da adibire a stazione di posta e/o ricovero attrezzature varie.

E' altresì ammessa la realizzazione di manufatti in legno, con le stesse caratteristiche tipologiche e dimensionali di cui sopra, a servizio di attività di agility dog. La costruzione dei manufatti suddetti non è condizionata all'approvazione del programma aziendale ed è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione delle stesse prevedendo, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, idonee garanzie fidejussorie.

Attrezzature per le attività ricreative e per il tempo libero

Nelle sottozone agricole E1 ed E2, su fondi con superficie non inferiore a mq 5.000, è ammessa la realizzazione di manufatti in legno della dimensione massima di mq. 20 per l'esercizio di attività ludico ricreative e sportive, che a titolo puramente esemplificativo si intendono: parchi avventura e percorsi vita, tiro con l'arco, attività di pesca in specchi d'acqua naturali o artificiali, noleggio biciclette e campi pratica per la mountain-bike, skatepark e il motocross, ecc.

La realizzazione e l’allestimento delle suddette dotazioni di servizio, sono assoggettate alla approvazione di un progetto unitario convenzionato che dovrà essere corredato da specifici elaborati finalizzati al migliore inserimento dell’intervento nel contesto rurale e paesaggistico. Ai suddetti fini i progetti dovranno contenere:

  • - analisi dei fattori costitutivi del paesaggio, ecologici-naturalistici, storico-culturali, estetico-percettivi, studio dei segni antropici e naturali e delle relazioni visuali;
  • - analisi dei potenziali effetti ambientali indotti delle attività ludico-sportive insediate.

La realizzazione e l’allestimento delle dotazioni per la pratica del motocross restano subordinate alla valutazione degli effetti ambientali, ai sensi dell’art. 10 delle presenti NTA.

Gli eventuali interventi di modellazione/sistemazione delle aree interessate non devono comportare aumento dell’impermeabilizzazione e artificializzazione del suolo.

La convenzione dovrà contenere l’impegno anche in ordine alla rimozione delle strutture e dei manufatti una volta cessata l’attività e garantire il ripristino delle condizioni naturali.

Le suddette attività dovranno essere servite dalla viabilità esistente.

CAPO III INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI TERRITORIALI E URBANE

Art. 85 Infrastrutture per la sosta, parcheggi privati

Per spazi di parcheggio privati si intendono gli spazi necessari alla sosta dei veicoli e le autorimesse di pertinenza delle costruzioni e degli impianti produttivi, di cui all'art. 2 comma 2 della L. 122/1989.

Tali spazi devono essere reperiti di norma in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc. di costruzione, per interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia. Per gli interventi di nuova costruzione si dovranno comunque garantire due stalli auto per ciascuna nuova unità immobiliare ad uso residenziale.

E' comunque demandata al Regolamento Edilizio la regolamentazione per il dimensionamento e la localizzazione di tali spazi in relazione alle diverse funzioni insediate, in coerenza con le presenti norme.

Tali parcheggi sono riservati al servizio di singoli edifici, in ordine alle specifiche esigenze di sosta individuali o ad uso comune; fanno parte dell'area di pertinenza dei singoli edifici o complessi edilizi dei quali sono pertinenza e devono essere progettati e realizzati nell'ambito di ciascun intervento nella misura prescritta dal presente Regolamento urbanistico, o, ove non indicato, nelle misure minime definite dalle leggi vigenti; restano per sempre vincolati nella destinazione d'uso e non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare o edilizia alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

Essi devono essere ricavati nelle costruzioni con indicazione dei locali destinati a tale uso o nell'area scoperta di pertinenza dell'intervento, o in aree pubbliche o private concesse in uso, non necessariamente limitrofe, opportunamente indicati con apposita segnaletica;

Tali parcheggi possono essere coperti, anche al fine di ospitare impianti fotovoltaici, senza che ciò comporti superficie coperta. Per le costruzioni esistenti è sempre ammessa la realizzazione di autorimesse e spazi da asservire a parcheggio pertinenziale, da ricavare in superficie o a livello interrato, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 34 e delle seguenti condizioni:

  • nel caso di proprietà condominiale la costruzione del parcheggio privato dovrà avvenire contemporaneamente per tutti gli alloggi che compongono l'immobile con conseguente redazione di un progetto unitario;
  • nel caso in cui siano già presenti parcheggi privati per una parte di unità residenziali, il progetto unitario dovrà prevedere l'uniformità dei caratteri architettonici e morfologici;
  • nel caso di box auto esistenti riconoscibili come manufatti precari, ancorché autorizzati o condonati, l'intervento è assentibile a condizione che il progetto unitario preveda la loro demolizione e ricostruzione.

Art. 86 Parcheggi pubblici e di uso pubblico (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. d)

Tali parcheggi devono essere considerati parcheggi pubblici ai sensi dell'art. 3, lettera d, del D.M. 1444/68 e concorrono alla dotazione degli standard prescritti dal suddetto articolo.

Lo standard deve essere realizzato integralmente negli interventi considerati di espansione e nella misura del 50% negli interventi assimilati ad aree di saturazione, così come meglio specificato nelle singole schede del presente RU relative alle Aree di Trasformazione.

Tali parcheggi possono essere realizzati su aree pubbliche o private di uso pubblico, a cura del Comune o di altro soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche nonché a cura dei soggetti privati attuatori di nuovi interventi edificatori.

Al fine di assicurare la quota di suolo permeabile prescritta dalla normativa vigente la pavimentazione degli spazi di parcheggio all'aperto sarà di norma di tipo filtrante; gli stalli dovranno essere ombreggiati con alberature di alto fusto in misura adeguata da collocare anche lungo il perimetro dell'area a parcheggio.

In relazione alla funzione cui assolvono in via prevalente, il presente RU individua le seguenti tipologie di parcheggi pubblici e di uso pubblico.

P1 parcheggio pubblico di interscambio

Si tratta di parcheggi pubblici la cui regolamentazione dovrà essere finalizzata a favorire l'interscambio della domanda con i servizi di trasporto pubblico. A tal fine in tali aree è ammessa la realizzazione di terminal bus, nonché tutte le dotazioni di servizio per l'accoglienza dell'utenza (quali pensiline, biglietterie, servizi igienici, punti informazione turistica, strutture per noleggio biciclette, punto ristoro, ecc.). Ad integrazione delle dotazioni di servizio è inoltre ammissibile la realizzazione di piccoli servizi commerciali (entro il limite degli esercizi di vicinato).

P2 parcheggio pubblico di destinazione ai servizi e alle attrezzature urbane

Si tratta di parcheggi pubblici la cui regolamentazione dovrà essere finalizzata ad assicurare un idoneo livello di rotazione della domanda di sosta congruente con i tempi medi richiesti per l'utilizzazione dei servizi e delle attrezzature di riferimento. Sono ammessi comunque servizi complementari per l'utenza (quali pensiline, servizi igienici, ecc.) nonché quelli necessari alla sosta camper.

P3 parcheggio pubblico a servizio della residenza

Si tratta di parcheggi pubblici la cui regolamentazione dovrà essere finalizzata a favorire la sosta dei residenti.

P4 parcheggio di servizio alle attività commerciali e industriali

Si tratta di parcheggi pubblici e privati di uso pubblico la cui regolamentazione dovrà garantire un idoneo livello di rotazione della domanda occasionale, mentre per gli addetti alle attività commerciali e industriali dovranno essere consentiti tempi di durata della sosta congrui con l'arco orario di lavoro.

Art. 87 Parcheggi pubblici e privati per le attivitĂ  commerciali

Le dotazioni obbligatorie di parcheggio per gli esercizi commerciali sono definite dagli artt. 27, 28,29 e 30 del regolamento 15R/2009, come segue, fermo restando che, nel caso di ampliamenti, i parcheggi sono dimensionati in ordine alla superficie di vendita in ampliamento:

  • parcheggi pubblici, di cui al D.M. n. 1444/68, art. 5: "... a ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento devono corrispondere 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà da adibire a parcheggio", dovuti per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, nei casi e secondo le specifiche previsioni di ambito e/o di zona speciale;
  • parcheggi privati per la sosta stanziale di cui all'art. 2 comma 2 della L. 122/1989: "... appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione", dovuti per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia. I parcheggi per la sosta stanziale non sono dovuti per nuovi esercizi derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti, fatte salve le verifiche prescritte dalle singole norme di zona. Ai fini del calcolo delle superfici di parcheggio per la sosta stanziale, in tutti gli esercizi commerciali, indipendentemente dalla loro tipologia, verrà considerata un'altezza virtuale di 3,50 ml, ovvero l'altezza effettiva se inferiore. Per parcheggi per la sosta stanziale si intendono anche quelli per la sosta temporanea e dei mezzi per la movimentazione delle merci. Tale quota deve essere considerata aggiuntiva a quella dovuta ai sensi della L 122/1989. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private, tranne che per gli esercizi di vicinato, per i quali i relativi parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali; i suddetti parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità immobiliare o edilizia di cui sono pertinenza; possono essere localizzati anche in altra area, purché in un ragionevole raggio, e purché tale area venga permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale.
  • parcheggi privati per la sosta di relazione, di cui agli articoli 28, 29 e 30 del Regolamento 15R/2009, dovuti per nuovi esercizi commerciali risultanti da nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia. I parcheggi per la sosta di relazione non sono dovuti per nuovi esercizi derivanti da altri interventi edilizi su di immobili esistenti, fatte salve le verifiche prescritte dalle singole norme di zona. Le soglie dimensionali sono di volta in volta specificate nel prosieguo del presente articolo. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati in edifici privati o loro aree di pertinenza. E' ammessa, tuttavia, dietro motivata dimostrazione dell'impossibilità del loro reperimento, totale o parziale, entro l'edificio o la pertinenza, la loro realizzazione in altre aree o edifici purché ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e che siano a una distanza idonea a garantire un rapido collegamento con l'esercizio commerciale. In tali casi, gli obblighi sono contenuti in apposita convenzione. Il numero dei posti auto effettivi ricavati all'interno di tali parcheggi non può essere inferiore a 1 posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio, limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita.

Nel caso di grandi parcheggi sono comunque da preferire soluzioni interrate e/o pluripiano che diminuiscono l'estensione della superficie impermeabilizzata, e pertanto contribuiscono al buon uso del suolo.

In tutti i parcheggi devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette, dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  • parcheggi a servizio degli esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto;
  • parcheggi a servizio di medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto;
  • parcheggi a servizio di grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 10 posti auto.

In tutti i parcheggi devono essere previsti appositi spazi per la sosta di moto e ciclomotori; tali spazi saranno dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  • parcheggi a servizio degli esercizi di vicinato: almeno 1 posto motoveicolo ogni posto auto;
  • parcheggi a servizio di medie strutture di vendita: almeno 1 posto motoveicolo ogni 2 posti auto;
  • parcheggi a servizio di grandi strutture di vendita: almeno 1 posto motoveicolo ogni 4 posti auto.

Ai fini della dotazione di parcheggi sono equiparati agli esercizi commerciali i luoghi di intrattenimento con capienza superiore a 200 persone

Art. 88 regole per le infrastrutture, le attrezzature, servizi e spazi pubblici o di uso pubblico di livello locale e di interesse generale e collettivo - aree per spazi pubblici o riservati alle attivitĂ  collettive, a verde pubblico o a parcheggio, comprensivi delle aree per urbanizzazione primaria e delle aree per urbanizzazione secondaria e delle dotazioni urbane

In riferimento al DPRGR 9 febbraio 2007, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti", sono definiti componenti essenziali della qualità degli insediamenti:

  1. a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 37, comma 5 della LR 1/2005;
  2. b) le opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque;
  3. c) gli impianti di smaltimento delle acque reflue;
  4. d) le opere e le attrezzature necessarie alla messa in sicurezza della viabilità esistente ivi compresi gli impianti in sede stabile per il monitoraggio del traffico e per l'abbattimento dell'inquinamento acustico;
  5. e) le scale mobili, gli ascensori, le altre opere o infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità territoriale o urbana e per l'interscambio con la rete del trasporto pubblico locale;
  6. f) i sistemi di trasporto in sede propria ed il complesso delle infrastrutture e dei sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci;
  7. g) i sistemi di informazione per migliorare l'accessibilità ai servizi, quali punti di informazione per il pubblico, installazioni urbane con pianta della città, stradario con la localizzazione dei principali servizi.

L'urbanizzazione primaria consiste in un complesso sistematico e coordinato di opere intese a conferire ad una porzione di territorio i requisiti indispensabili per l'insediamento di funzioni urbane.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 37 della Lr 1/2005, sono opere di urbanizzazione primaria:

  1. a) strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili;
  2. b) spazi di sosta o di parcheggio;
  3. c) fognature;
  4. d) rete idrica;
  5. e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
  6. f) pubblica illuminazione;
  7. g) spazi di verde attrezzato.

Vi si intendono compresi:

  • gli impianti di depurazione e le vasche di laminazione e vasche di prima pioggia se a servizio dell'intero insediamento e ubicate in area pubblica;
  • gli allacciamenti ai pubblici servizi e alla pubblica viabilità a servizio degli insediamenti, anche se ricadenti al di fuori dell'area d'intervento;
  • le reti infrastrutturali per le telecomunicazioni ed informatiche (quali le polifere per il cablaggio e la posa di fibre ottiche e simili) e l'installazione di cavidotti per reti di telecomunicazione altre opere strettamente connesse e necessarie alla funzionalità dell'insediamento, anche in relazione alle particolari caratteristiche del contesto ambientale e da definire in sede di piano attuativo e relativa convenzione.

Le opere di urbanizzazione primaria devono essere realizzate di norma a cura e spese del soggetto attuatore del Piano attuativo o del titolare del permesso di costruire, a scomputo totale e/o parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, ferma restando la cessione gratuita delle aree; in tal caso, le opere rientrano nella definizione contenuta nell'art. 32, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006 (lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati) e, per la loro realizzazione, si applicano le norme e le procedure stabilite dallo stesso D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

E' comunque facoltà del Comune optare per il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria, qualora ciò favorisca una più efficace attuazione delle opere e comunque procedere in ogni tempo autonomamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

Ove l'urbanizzazione primaria sia attuata per iniziativa privata, le obbligazioni del privato in ordine alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle sistemazioni sono stabilite da specifiche convenzioni.

L'urbanizzazione secondaria consiste in un complesso sistematico e coordinato di opere intese a dotare un'area urbanizzata dei servizi necessari per la vita di quartiere, nonché a realizzare l'adeguamento qualitativo degli stessi.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 37 della Lr 1/2005, sono opere di urbanizzazione secondaria:

  1. a) asili nido e scuole materne;
  2. b) scuole dell'obbligo;
  3. c) mercati di quartiere;
  4. d) uffici comunali;
  5. e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
  6. f) impianti sportivi di quartiere
  7. g) centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani;
  8. h) impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  9. i) aree verdi di quartiere;
  10. l) strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva.

La realizzazione delle attrezzature che costituiscono opere di urbanizzazione secondaria può essere effettuata:

  • dal Comune o da altri enti pubblici;
  • da parte dei soggetti privati proprietari delle aree, i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i tempi stabiliti dal Comune nonché a garantire la fruibilità delle opere da parte dell'intera collettività a condizioni omologhe a quelle praticate dai soggetti pubblici gestori diretti.

In tal caso dette opere rientrano nella definizione contenuta nell'art. 32, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006 (lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati) e, per la loro realizzazione, si applicano le norme e le procedure stabilite dallo stesso Codice dei contratti pubblici.

Qualora il Comune ne ravvisi le condizioni, è ammissibile la monetizzazione dei parcheggi e del verde pubblico, o la loro realizzazione in aree contigue al lotto di intervento, o in altra area individuata dall'Amministrazione Comunale, purché sia dimostrata la disponibilità di tali aree, e a condizione che esse vengano cedute al patrimonio pubblico.

Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Comune può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel presente Regolamento urbanistico, purché siano assicurate le dotazioni minime stabilite dal D.M. 1444/1968.

Il presente RU contiene il censimento degli standard esistenti e di progetto, rappresentati su tavola 7, in scala 1:5.000, e tramite tabelle nella Relazione.

Art. 89 Infrastrutture per la mobilitĂ 

Il presente Regolamento urbanistico individua nella tav. 2 le aree pubbliche, di uso pubblico o a destinazione pubblica, che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare interscambi ed interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati.

Viabilità urbana ed extraurbana

Il presente RU contiene nel DOSSIER D, denominato Sistemi della mobilità urbana e rete ciclabile extraurbana, l'individuazione della viabilità urbana esistente, i relativi livelli di criticità nonché gli interventi di adeguamento al fine di garantirne un maggior livello di sicurezza e funzionalità.

Nel DOSSIER D è individuato, inoltre, il sistema della rete delle piste ciclabili con funzione di collegamento alla scala territoriale, che i singoli Comuni potranno sottoporre a verifica progettuale di dettaglio ai fini della relativa attuazione.

Gli interventi di manutenzione, di modificazione e adeguamento dei tracciati stradali sono riservati al Comune e agli Enti istituzionalmente competenti, e sono comunque ammissibili senza che ciò comporti variante al presente RU, purché non si comprometta la conservazione e la tutela dei beni territoriali del sistema insediativo.

Negli interventi di realizzazione di nuova viabilità pubblica o di uso pubblico si dovranno assicurare fasce esterne e parallele alla carreggiata stradale per l'alloggiamento dei sottoservizi a rete, salvo dimostrata impossibilità tecnica.

Nella tavola 10 del PS d'Area e nella tavola 6 del presente RU sono rappresentate rispettivamente la classificazione della viabilità esistente e le relative fasce di rispetto ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Anche per questi casi gli interventi di manutenzione, modificazione e adeguamento dei tracciati stradali effettuati all'interno delle fasce di rispetto stradale non comportano variante al presente RU.

Il Comune può in ogni tempo procedere alla revisione della suddetta classificazione, ai sensi del Codice del Strada, mediante specifica deliberazione, senza che ciò comporti variante al presente RU.

Quando non siano definite le sedi della nuova viabilità gli elaborati grafici del presente RU individuano i corridoi infrastrutturali che si sovrappongono alle zone destinate ai vari usi previsti.

In essi è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali sulla base di specifici progetti esecutivi che ne stabiliranno la configurazione ed i tracciati definitivi.

Nei corridoi, in attesa dei progetti esecutivi di cui sopra, sono vietate nuove costruzioni e le opere che possono ostacolare la progettazione e l'esecuzione delle opere infrastrutturali.

Per le costruzioni e gli edifici esistenti che ricadono entro i corridoi infrastrutturali, sono ammesse le manutenzioni ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, gli interventi imposti da motivi di sicurezza o necessari per eliminare inquinamenti.

E' altresì ammessa la realizzazione di manufatti precari e comunque rimovibili, di reti tecnologiche, nonché di opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.

Le aree incluse nei corridoi, non occupate da edifici, potranno essere utilizzate in conformità alle destinazioni d'uso delle zone alle quali appartengono, a condizione che ciò non determini ostacolo alla progettazione o alla esecuzione delle opere infrastrutturali.

Una volta definiti ed approvati dalle autorità pubbliche competenti i progetti delle opere infrastrutturali, a queste ultime si applicheranno le norme relative alle fasce di rispetto ai fini della sicurezza previste dalla specifica legislazione di settore.

Le aree ricomprese nei corridoi infrastrutturali individuati negli elaborati del presente RU ed eventualmente non interessate dalle fasce di rispetto di cui sopra, potranno, una volta approvati definitivamente i progetti delle opere, essere utilizzate in conformità alle destinazioni d'uso e alle norme delle zone in cui ricadono.

Limitatamente al Comune di Piombino operano le seguenti regole specifiche:

Con riferimento al corridoio infrastrutturale relativo al prolungamento della SS 398, così come individuato nelle tavole del RU si potrà procedere, qualora necessario, a rettifiche del tracciato in sede di definizione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera senza che ciò costituisca variante. Tali modifiche dovranno comunque risultare compatibili con gli assetti funzionali ed infrastrutturali definiti dal presente RU.

Nelle successive fasi progettuali si dovrà curare particolarmente l’integrazione paesaggistica dell’infrastruttura, con particolare riguardo ai valori identitari ed ecosistemici dei corpi idrici interessati, nonchè le interazioni del nuovo asse stradale con i contigui tessuti urbani, (in particolare quartiere Cotone-Poggetto e comparto Città Futura) anche in relazione alla prevista fascia a verde, con funzione di filtro e di parco urbano lineare, disciplinata all’art. 65 delle presenti NTA.

Ambito ferroviario M1

Negli elaborati grafici del presente RU sono indicati i tracciati ferroviari esistenti e di progetto, le aree e le stazioni ferroviarie.

Queste ultime possono essere utilizzate, oltre che per le funzioni proprie dell'esercizio ferroviario, per le funzioni strettamente collegate con il trasporto delle persone e delle merci.

Gli elaborati grafici del presente RU individuano le parti delle aree ferroviarie esistenti da sottoporre ad interventi di trasformazione e riordino che sono pertanto disciplinate nell'ambito delle specifiche schede di orientamento progettuale relative alle Aree di Trasformazione. Per queste parti delle aree ferroviarie non valgono le disposizioni di cui al precedente comma.

Sono indicate inoltre le distanze di edificabilità dalle linee ferroviarie esistenti e di progetto. Tali distanze potranno essere ridotte, a seguito di autorizzazione dell'amministrazione ferroviaria.

Per i tracciati ferroviari ad esclusivo servizio degli ambiti produttivi e portuali non operano le fasce di rispetto, limitatamente ai binari non direttamente gestiti dalle Ferrovie dello Stato.

IR Impianti per la distribuzione dei carburanti

La realizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione è ammessa nelle specifiche localizzazioni individuate negli elaborati grafici del presente RU, negli ambiti a destinazione produttiva industriale e artigianale nonché, all'esterno dei sistemi insediativi, lungo le principali vie di comunicazione di seguito elencate:

  • Variante Aurelia
  • S.R. e S.S. 398
  • S.P. vecchia Aurelia
  • S.P. 23 bis
  • S.P. della Base Geodetica nel tratto compreso tra Montegemoli e l'ingresso della Centrale Enel.

L'insediamento di tali impianti lungo le suddette vie di comunicazione dovrà comunque risultare compatibile sotto il profilo viabilistico e della sicurezza stradale e non dovrà interessare zone destinate a funzioni residenziali, turistico-ricettive e a parco territoriale.

In tali aree, oltre alle pompe di erogazione, possono essere realizzati locali per il lavaggio e/o ingrassaggio, locali per la vendita al dettaglio (entro il limite degli esercizi di vicinato), locali di ristoro, servizi igienici ed eventuali altri servizi accessori all'impianto così come previsto dalla vigente normativa di settore (LR. 28/2005 e relativo regolamento di attuazione).

In tali aree limitatamente agli ambiti urbani, gli impianti di autolavaggio possono essere realizzati autonomamente e quindi indipendentemente dall'esistenza di impianti per l'erogazione di carburante.

Le nuove strutture dovranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti indici:

  • rapporto di copertura massima: Rc 15 % escluse le pensiline e le tettoie.
  • altezza massima della pensilina: ml. 5.00
  • altezza massima degli altri manufatti: ml: 3.50 fatte salve altezze superiori per i locali destinati ad autofficina, autolavaggio e per locali tecnici in genere.

L'ingresso e l'uscita dell'area di servizio debbono essere distinti e separati.

Art. 90 Verde (Vn)

Il presente RU individua le diverse componenti del sistema del verde, sia ad uso pubblico che ad uso privato, sulla base della funzione cui assolvono tali spazi in via prevalente nonché sulla base dei relativi caratteri ambientali e paesaggistici.

V1 Verde attrezzato (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Si tratta di aree adibite a verde pubblico attrezzate nelle quali possono essere installate:

  • infrastrutture per attività ludico-ricreative legate al tempo libero;
  • allestimenti per spettacoli all'aperto e manifestazioni;
  • infrastruttura per animali domestici;
  • percorsi pedonali e ciclabili.

Sono soggette a progettazione di norma pubblica; in caso di progettazione e realizzazione da parte privata, i requisiti dimensionali e qualitativi degli interventi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

V1e Verde attrezzato di valore ecologico e naturale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Si tratta delle aree individuate dal Piano Strutturale d'Area, nelle tavole 9, tra i beni territoriali del sistema insediativo per i quali si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità.

Per queste aree vale quanto stabilito al precedente art. 41 per i beni territoriali del sistema insediativo.

V2 Verde attrezzato e infrastrutture per attività sportive di interesse urbano e di quartiere (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Si tratta degli spazi e delle infrastrutture pubbliche destinate alla pratica delle attività sportive ed ai servizi connessi.

Sono ammessi tutti gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti nonché interventi di nuova edificazione nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.

Tra i servizi connessi e complementari alle infrastrutture sportive sono ammissibili servizi di ristoro e di accoglienza nonché attività commerciali entro i limiti degli esercizi di vicinato.

V3 Aree verdi allo stato naturale

Si tratta di aree verdi marginali e agricole residuali presenti ai margini del centro abitato

caratterizzate da naturalità che assolvono a funzione di filtro rispetto all'edificato urbano e tra ambiti a diversa specializzazione funzionale.

Per tali aree si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità.

Sono, pertanto, ammessi esclusivamente interventi di manutenzione o di nuova realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili.

V4 Orti urbani

Comprendono aree di proprietà pubblica o privata destinate ad attività orticole non professionali, costituenti attrezzature urbane.

In tali zone è fatto divieto assoluto di frazionamento dei fondi; lo strumento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata al quale è assoggettata l'attuazione della zona, stabilirà la suddivisione in orti senza che ciò determini frazionamento della proprietà. Qualora si tratti di aree pubbliche ciascun orto é concesso all'uso per il periodo di tempo determinato dalla convenzione regolante l'attuazione della zona.

All'interno della zona è vietata la costruzione di manufatti precari; é ammesso un capanno per ogni orto, con le dimensioni di seguito precisate. I capanni dovranno uniformarsi a uno o più tipi da definire in sede di pianificazione attuativa e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • superficie massima del capanno: 9 mq
  • altezza massima del capanno: 2,20 m
  • distanza minima dalle strade carrabili principali: 5 m
  • distanza minima dai corsi d'acqua: 10 m
  • distanza minima dagli edifici: 20 m
  • recinzioni con siepi di essenze locali ai margini della zona e tra i singoli lotti

Le presenti disposizioni valgono anche per aree di orti esistenti.

In ogni tempo il Comune, su iniziativa dei privati, può prevedere nuove zone di orti urbani, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nelle zone agricole E1 adiacenti ai sistemi insediativi.

V5 Verde di connettività urbana (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Si tratta di aree verdi, in prevalenza ad uso pubblico, che assolvono prioritariamente alla funzione di mantenere o stabilire collegamenti ecologici e funzionali fra le aree verdi presenti o previste negli insediamenti urbani. In particolare comprendono:

  • gli spazi verdi adiacenti ai corsi d'acqua, i percorsi pedonali e le piste ciclabili caratterizzati dalla presenza di verde e alberi che costituiscono completamento della rete ecologica territoriale urbana;
  • il verde e le alberature adiacenti alle strade di rilevanza urbana.

Per tali aree si persegue la conservazione dell'assetto esistente ed il mantenimento della funzione di connessione ecologica.

Sono, pertanto, ammessi esclusivamente interventi di manutenzione o di nuova realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e di sistemazione dei corsi d'acqua con tecniche di "ingegneria ambientale, nonché interventi di ripristino ed implementazione del verde.

V5e Costa urbana con funzione di connessione ecologica e naturale

Si tratta delle aree individuate dal Piano Strutturale d'Area nelle tavole 9 tra i beni territoriali del sistema insediativo per i quali si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità.

Per queste aree vale quanto stabilito al precedente art. 41 per i beni territoriali del sistema insediativo.

Vp Verde privato di pregio ambientale e paesaggistico

Le aree di verde privato d'interesse ambientale consistono in giardini, viali, parchi, masse vegetazionali, da conservare.

In esse, la vegetazione esistente sarà mantenuta convenientemente e reintegrata in caso di deterioramento.

Opere murarie come recinzioni, muri a retta, vasche e cisterne, parcheggi pavimentati, scalinate, terrazzamenti, strade e pianali, focolari all'aperto, opere a verde quali l'inserimento di nuove specie e la sostituzione di quelle esistenti, sono comunque ammesse nel rispetto dei caratteri ambientali, paesaggistici, vegetazionali, ed architettonici del complesso di cui costituiscono pertinenza.

In tali aree non sono invece ammessi interventi di nuova edificazione, piscine e campi da tennis.

Il Comune potrà stipulare convenzioni con i proprietari delle aree per la loro conservazione e valorizzazione, attenendosi ai seguenti criteri:

  • classificazione delle specie e delle essenze presenti e di quelle scomparse;
  • mantenimento delle specie naturali significative da un punto di vista paesaggistico e di tradizione;
  • restauro e ripristino delle caratteristiche floristico-vegetazionali e ambientale-paesaggistiche: miglioramento e/o impianto delle aree boschive, dei filari, della vegetazione di contenimento, ecc.;
  • eliminazione delle specie non in armonia con la cultura, la tradizione e il paesaggio;
  • sperimentazione di piantumazione di nuove specie ed essenze compatibili con i fattori climatici, ambientali e paesaggistici della zona;
  • riequilibrio dei rapporti tra aree naturali ed aree antropiche.

Elementi di pregio ambientale

Negli elaborati grafici del presente RU sono individuate le alberature stradali, le alberature isolate o a gruppi che sono poste a segnalazione di siti, di incroci, di crinali, di confini, da sottoporre a tutela e conservazione in quanto di pregio ambientale.

Qualora detti elementi ricadano in aree di proprietà privata su di essi si potrà intervenire previo nulla osta da parte del Comune e ove necessario, delle autorità forestali.

Sono altresì individuati filari alberati di nuova previsione da realizzarsi a cura del Comune, nell'ambito di interventi di sistemazione e/o adeguamento degli spazi pubblici, o da parte di soggetti privati nell'ambito di nuovi interventi di trasformazione e nuova edificazione secondo le specifiche disposizioni contenute nella schede normative di orientamento progettuale che fanno parte integrante del presente Regolamento urbanistico.

Art. 91 Dotazioni urbane di interesse locale (Gn)

Il presente RU individua le diverse tipologie di attrezzature di interesse generale e di interesse comune di livello locale, di cui all'art. 3 del D.M. n. 1444/68.

Per le attrezzature esistenti sono comunque ammessi interventi di adeguamento ed ampliamento, fatte salve le specifiche categorie d'intervento puntualmente individuate per complessi o edifici esistenti di interesse storico-architettonico.

La nuova edificazione, qualora necessaria in relazione al potenziamento e all'adeguamento delle funzioni ospitate è comunque ammessa nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.

Nelle aree libere sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, verde ornamentale e verde attrezzato.

Sono ammessi inoltre servizi connessi e complementari alle funzioni principali quali servizi di ristoro e di accoglienza.

Gli interventi di nuova edificazione, di trasformazione e adeguamento delle attrezzature esistenti dovranno comunque essere orientati ad una corretta integrazione con il contesto edificato, naturale o rurale esistente, valorizzando e tutelando gli elementi di pregio ambientale e paesaggistico, laddove presenti. A tal fine, in sede di attuazione dei singoli interventi, si farà riferimento a quanto stabilito all'art. 35 (regole per la progettazione nei centri abitati) e all'art. 79 (regole per la progettazione edilizia nel territorio rurale) delle presenti norme.

Tali attrezzature si distinguono in:

  1. G1 attività ricreative e culturali locali (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  2. G2 attrezzature e spazi per i culti religiosi (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  3. G3 attrezzature e servizi pubblici e di interesse comune di livello locale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  4. G4 servizi sanitari e assistenziali di interesse locale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  5. G5 attrezzature scolastiche dell'obbligo (D.M. n. 1444/1968, art. 3, lett. a)

Nelle aree comprendenti tali attrezzature il Comune, i soggetti istituzionalmente competenti ed i privati, opereranno per singoli interventi o mediante piano attuativo ai sensi del presenti norme e della specifica normativa di settore.

Art. 92 Attrezzature ed impianti di interesse generale (Fn)

Il presente RU individua le diverse tipologie di attrezzature di interesse generale di livello sovracomunale, di cui all'art. 4 del D.M. n. 1444/68.

Nelle aree, nei complessi e negli immobili destinati ad attrezzature ed impianti d'interesse generale il Comune, i soggetti istituzionalmente competenti ed i privati potranno operare per singoli interventi o mediante piano attuativo ai sensi delle presenti norme e della specifica normativa di settore.

Per le attrezzature esistenti sono comunque ammessi interventi di adeguamento ed ampliamento, fatte salve le specifiche categorie d'intervento puntualmente individuate per complessi o edifici esistenti di interesse storico-architettonico.

La nuova edificazione, qualora necessaria in relazione al potenziamento e all'adeguamento delle funzioni ospitate è comunque ammessa nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.

In relazione a specifici ambiti territoriali ed urbani, oltre alle suddette disposizioni comuni operano disposizioni specifiche di seguito riportate.

F1 attrezzature e servizi pubblici di interesse sovracomunale, musei, centri espositivi, centri culturali e sociali, sale per spettacoli comprese le discoteche

Comprendono immobili, complessi e aree destinati ad attività culturali, museali, espositive, ricreative e sociali; il RU individua inoltre le aree nelle quali è prevista la edificazione di manufatti di analoga destinazione d'uso.

Negli interventi di nuova edificazione, oltre alla dotazione di parcheggi pertinenziali di cui alla L. 122/89, dovrà essere assicurata una superficie di parcheggi pubblici o di uso pubblico nella misura di 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento (slp). Sono ammessi servizi connessi e complementari alle funzioni principali quali servizi di ristoro e di accoglienza.

F2 servizi sanitari e assistenziali di interesse sovracomunale, attrezzature ospedaliere

L'edificazione é vincolata al rispetto delle norme riguardanti l'edilizia ospedaliera e sanitaria, integrate dalla disciplina degli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in zona, come risultanti dagli elaborati grafici del presente RU.

F3 centro fieristico

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

F4 servizi scolastici superiori all'obbligo

Sono ammessi interventi di ampliamento e di adeguamento nonché nuova edificazione, necessari al corretto funzionamento del servizio scolastico di interesse sovracomunale localizzato nel territorio comunale. Gli interventi seguono la normativa vigente in materia.

F5 infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale

Tali zone comprendono i servizi generali, gli impianti tecnologici, gli impianti inerenti le urbanizzazioni a rete ed i servizi tecnici, gli impianti per le aziende di trasporti e di igiene urbana.

Sono ammesse tutte le categorie di intervento, ai fini del loro corretto funzionamento e nel rispetto sia delle normative vigenti di settore che della migliore armonizzazione con il contesto nel quale si trovano.

Nella zona F5 ubicata in loc. Colmata, in prossimità dell'ambito D14.1.1a, è ammessa la realizzazione di un impianto di depurazione funzionale anche ad accogliere ed ospitare gli impianti di trattamento delle acque di falda (TAF) necessarie per la bonifica del SIN.

Tuttavia la localizzazione del suddetto impianto non dovrà interessare aree tutelate ai sensi della lett a) dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/20014 e dovrà essere realizzato nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina del PIT/PPR per le aree tutelate ai sensi della lett c) dello stesso Decreto Legislativo, prevedendo in ogni caso adeguate forme di integrazione paesaggistica.

F6 aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate

Tali zone comprendono le aree e gli impianti di trattamento dei rifiuti civili e industriali di Ischia di Crociano, collocati all'interno della grande zona industriale di Piombino. In coerenza con le previsioni del Piano Provinciale dei Rifiuti sono ammessi tutti gli interventi impiantistici e di nuova edificazione necessari al funzionamento ed al potenziamento della discarica.

Tali zone comprendono altresì le aree destinate ad "isole ecologiche" per il conferimento, la selezione e la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali servizi, oltre che nelle specifiche zone F6 individuate dal presente RU, possono comunque essere collocate, su proposta dei soggetti istituzionalmente competenti e previa valutazione da parte del Comune anche in relazione alle altre funzioni eventualmente presenti, in aree destinate ad attrezzature di interesse generale

F7 aree e attrezzature cimiteriali

Per le dotazioni ed attrezzature esistenti sono ammessi gli interventi di adeguamento e di nuova edificazione ad uso esclusivo del cimitero, fatte salve le specifiche categorie d'intervento individuate negli elaborati grafici del presente RU e disposizioni specifiche di seguito riportate. E' fatto divieto adibire dette zone a deposito o simili usi.

Nelle aree soggette a vincolo di rispetto cimiteriale è vietata di norma la costruzione di qualsiasi manufatto edilizio, ad eccezione di piccole costruzioni per la vendita di fiori e oggetti di arredo funerario, nonché di parcheggi pubblici.

E' ammessa inoltre la copertura di impianti e attrezzature ricreative e sportive esistenti all'interno del vincolo cimiteriale al fine di diminuire i disturbi che essi arrecano al raccoglimento.

E' ammesso altresì l'adeguamento funzionale degli spogliatoi e dei servizi connessi agli impianti esistenti.

Per gli edifici esistenti ricompresi nella fascia di rispetto cimiteriale, fermo restando il rispetto delle specifiche modalità d'intervento previste dalle presenti norme per il tessuto o la zona appartenenza, la dove maggiormente prescrittive, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia r3b, con o senza mutamento delle destinazione d'uso, nonché gli interventi di ampliamento entro il limite del 10% della volumetria esistente.

A seguito dell'esecuzione di ampliamenti dei cimiteri, le fasce di rispetto si applicano a partire dal limite della zona di ampliamento.

F8 spazi di aggregazione per l'intrattenimento temporaneo, gli eventi, le feste

Tali zone sono destinate all'accoglimento di circhi, spettacoli viaggianti, feste popolari, incontri musicali, fiere e alle operazioni di Protezione Civile.

Nelle aree interessate debbono essere assicurati gli impianti igienico-sanitari, di illuminazione notturna, smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, rifornimento idrico.

Può esservi predisposta, inoltre, un'elisuperficie.

Art. 93 Parchi pubblici urbani e territoriali (Fx)

Sono le aree, appositamente perimetrate, che costituiscono parchi territoriali, riserve, aree naturali protette di interesse locale, oasi, soggette a normativa e regolamentazione di settore, pianificate dagli enti competenti istituzionalmente, ove sono ammessi interventi finalizzati a usi culturali, turistici, per lo svago e il tempo libero, per la didattica, sportivi, per eventi, mostre, e dove sono sempre ammesse opere di riqualificazione paesaggistica ed ambientale.

Al fine di salvaguardare l'integrità degli assetti fondiari in queste aree non sono ammessi frazionamenti catastali di terreni che diano luogo a particelle inferiori alle superfici fondiarie minime prescritte dal PTCP o in carenza di questo dalla LR 1/2005, fatti salvi i casi deroga disciplinati al precedente art. 77 per il territorio rurale.

Per ognuna delle aree di seguito elencate valgono le regole specifiche di ogni strumento, piano, programma, atto o regolamento specifico che ne disciplini usi e destinazioni, ai sensi di leggi vigenti in materia.

In assenza di dette regole specifiche, valgono le regole generali per i beni ambientali e paesaggistici contenute nelle presenti Norme.

Fa Parco pubblico territoriale interprovinciale di Montioni

Il Parco di Montioni, istituito nel 1998, si estende per oltre 6.500 ettari ed interessa, in Provincia di Livorno, il territorio comunale di Piombino e di Suvereto. L'ambito del parco è disciplinato, a sensi della normativa di settore vigente, dal relativo Piano del Parco approvato con deliberazione C.P. n. 239 del 19.12.2008 ; il territorio del parco è pertanto sottratto alla pianificazione urbanistica comunale.

Per le aree contigue del Parco, così come rappresentate negli elaborati cartografici del presente RU ed individuate dal Piano Provinciale sopra richiamato, pur operando le destinazioni urbanistiche di sottozona individuate dal presente RU quest'ultimo recepisce la disciplina del Piano Provinciale, a cui pertanto si rinvia.

Fb Parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

Fc Parco pubblico territoriale di Baratti e Populonia

Il Parco Territoriale di Baratti e Populonia, localizzato sulle pendici collinari sopra il golfo di Baratti, rappresenta uno dei contesti più importanti della civiltà etrusca.

Il Parco di estensione pari a circa 185 ettari, si colloca all'interno dell'ANPIL Baratti Populonia che si estende su buona parte del promontorio di Piombino per complessivi 1.284 ettari e in continuità con il SIC-SIR IT 5160009 del Promontorio di Piombino e Monte Massoncello, di estensione pari a 700 ettari.

Il Parco comprende diversi complessi di rilevante interesse archeologico collegati all'antica città etrusca di Populonia (Acropoli, Necropoli, Porto e aree di fusione del ferro), nonché significativi reperti archeologici di epoca romana (Ville Marittime di Poggio al Mulino e Poggio S. Leonardo) e medioevale (Monastero di San Quirico).

L'insieme dei reperti, per vastità territoriale e per ricchezza documentale stratigrafica, costituisce un patrimonio di elevato pregio scientifico collocato peraltro in un contesto ambientale e paesaggistico meritevole della massima tutela.

Nel parco, oltre alle aree dei reperti archeologici, sono compresi anche tratti di litorale, la pineta di Baratti nonché gli ambiti del Podere Casone, il Nucleo Edificato della Torre di Baratti ed il nucleo storico di Populonia posto sulla sommità del promontorio.

Attuazione degli interventi di valorizzazione

Tramite redazione e approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica sono consentiti interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e di salvaguardia delle risorse naturalistiche e storico-archeologiche presenti, con destinazioni funzionali coerenti con la natura e l'utilizzazione del parco archeologico.

Sono ammessi interventi relativi ad attività di ricerca, scavo e quanto altro necessario allo studio ed alla conservazione del patrimonio archeologico, sulla base di progetti redatti dalla Soprintendenza Archeologica o da enti ed istituti da essa autorizzati e/o concessionati.

Sono pertanto consentiti tutti gli interventi tesi a proteggere le aree archeologiche ed a potenziare la loro fruibilità finalizzata al Parco Archeologico; il tessuto connettivo di tali aree sarà costituito dai percorsi esistenti o da quelli di previsione - sia pedonali che carrabili - nonché da aree boscate o costiere di elevato interesse naturalistico che costituiscono un insieme omogeneo da Poggio al Mulino fino a Buca delle Fate.

Per i soli interventi volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico è consentito l'eventuale taglio delle essenze arboree presenti, limitatamente all'area strettamente necessaria e previo parere dell'Amministrazione Provinciale. Qualora nell'area oggetto dell'intervento sussistano emergenze botaniche di particolarissimo rilievo, l'intervento dovrà essere studiato in modo da salvaguardare tali emergenze.

E' inoltre ammessa la realizzazione di eventuali attrezzature e servizi per le funzioni proprie del parco, ad integrazione delle strutture già esistenti.

Per il patrimonio edilizio esistente ed il nucleo storico di Populonia, il Piano attuativo individuerà gli interventi ammissibili e le funzioni compatibili tra quelle residenziali, turistico-ricettive, commerciali (limitatamente ad esercizi di vicinato) e di servizio.

È comunque vietata la realizzazione di nuovi alloggi; la dotazione di posti letto per le attività ricettive ricavabili nel patrimonio edilizio esistente è desumibile dalla dotazione stabilita dal P.S. d'Area per l'UTOE 7.1.

Sul patrimonio edilizio esistente, fino all'approvazione del piano urbanistico attuativo sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il piano attuativo dovrà altresì individuare interventi ed azioni tese alla regolamentazione del traffico automobilistico e della sosta nell'area del parco per l'eliminazione degli attuali fenomeni di congestione, non compatibili con la tutela dei valori ambientali e storico - archeologici di questo territorio, utilizzando a tale fine il parcheggio delle Caldanelle che potrà assumere la funzione di "porta di accesso al parco". Dovranno altresì essere previsti percorsi pedonali e ciclabili distinti dalle sedi stradali e dai parcheggi, per l'accesso al mare ed alle zone archeologiche.

I sentieri saranno realizzati su fondo naturale utilizzando prevalentemente percorsi esistenti e comunque senza operare movimenti di terreno suscettibili di alterare l'ambiente naturale. Lungo i sentieri potranno essere attrezzate piazzole con panchine ed arredi.

Il Piano attuativo potrà estendersi, oltre alla zona Fc del Parco Archeologico:

  • alle contigue aree agricole e boscate (di cui alle sottozone E3, E4), che svolgono funzione di tessuto connettivo tra le diverse aree del parco, oltreché di tutela paesaggistica;
  • allo specchio acqueo del campo boe di cui al precedente art. 75 (sottozona D14.4) per le evidenti connessioni funzionali con l'ambito del parco;
  • al parcheggio delle Caldanelle (sottozona P1) che, come già detto, potrà svolgere funzione di porta di ingresso al parco.

Il piano attuativo dovrà contenere un'apposita "relazione di incidenza" al fine di accertare che l'attuazione degli interventi previsti non pregiudichi l'integrità dei beni e dei valori riconosciuti nel contiguo sito SIR-SIC.

Fd Parco pubblico territoriale del Falcone

Comprende le aree di altissimo pregio ambientale e paesaggistico, caratterizzate da macchia bassa mediterranea, che dal Golfo di Salivoli si spingono fino a Cala Moresca e Spiaggia lunga. L'estremità nord del parco, collocata tra Calamoresca e Spiaggia Lunga, è compresa nel SIC-SIR del Promontorio di Piombino e Monte Massoncello, che si estende su buona parte del promontorio.

L'ambito del Parco territoriale è soggetto alle disposizioni del vigente Piano Particolareggiato della Costa Urbana e del Falcone, di cui alla scheda PV n.07, a cui pertanto si rinvia.

Fe Parco pubblico territoriale della Sterpaia

Il Parco Territoriale della Sterpaia, coincidente con la perimetrazione dell'omonima ANPIL, si estende lungo l'arcata del golfo di Follonica dal pennello Dalmine fino al confine comunale con Follonica, per una estensione complessiva di circa 297 ettari.

Il Parco si compone di due distinte aree:

  • il bosco della Sterpaia, esempio di foresta umida planiziale, relitto dell'antico paesaggio dell'alta Maremma e luogo di rilevante interesse scientifico per lo studio e la documentazione della flora e della fauna in esso associate;
  • la fascia costiera, la cui continuità paesaggistica è interrotta dalla centrale elettrica di Torre del Sale, caratterizzata da un esteso arenile alle cui spalle di collocano un'antica fascia dunale arborata con la presenza di specie quali tamerici, pini marittimi e domestici, nonché una fascia di area umida retrodunale con la tipica vegetazione palustre; la fascia costiera è delimitata a monte dal fosso Cervia ed è attraversata, oltreché dal fiume Cornia, da vari fossi di bonifica. Su di essa insistono emergenze architettoniche di particolare interesse quali Torre del Sale, Torre Mozza e la casa di guardiania di Carbonifera.

Il Parco comprende inoltre le aree agricole che si estendono ad ovest del bosco della Sterpaia.

Nel corso dell'ultimo decennio nel parco sono state realizzate, in forza del previgente Piano Particolareggiato approvato con deliberazione del C.C. n. 138/1999 oggi decaduto, attrezzature di servizio ed infrastrutture che ne garantiscono un'ordinata fruizione, concentrate essenzialmente nel tratto costiero compreso tra Perelli e Torre Mozza, e più precisamente:

  • il sistema dei parcheggi pubblici a servizio degli arenili;
  • le reti idriche e fognarie ;
  • le attrezzature di servizio alla balneazione (gli Ambiti di Servizio ed i chioschi distribuiti lungo la costa);
  • le attrezzature di servizio alla nautica minore collocate nei punti d'ormeggio presenti lungo il fosso Acquaviva, in loc. Perelli, e Valnera, in loc. Carbonifera, che il presente RU disciplina al precedente articolo 75.

Attuazione degli interventi di valorizzazione

Il presente RU conferma le previsioni e l’assetto funzionale del previgente Piano Particolareggiato consentendo, con intervento diretto, gli interventi di adeguamento, completamento e valorizzazione del parco e delle dotazioni di servizio esistenti nel rispetto di quanto di seguito disciplinato.

Più precisamente sono consentiti i seguenti interventi:

  • - completamento delle postazioni di sicurezza/sorveglianza alla balneazione a servizio delle spiagge attrezzate, secondo le tipologie ed il dimensionamento stabiliti dal previgente PP;
  • - realizzazione e adeguamento dei chioschi di servizio alla balneazione e dei blocchi dei servizi igienici pubblici già previsti e localizzati dal previgente PP, secondo le tipologie ed il dimensionamento stabiliti dallo stesso;
  • - interventi di manutenzione, ristrutturazione e sostituzione edilizia con eventuale riorganizzazione funzionale degli Ambiti di Servizio alla balneazione già esistenti, purché non comportino incremento della SLP e dei volumi esistenti;
  • - realizzazione di manufatti stagionali, di superficie massima pari a 9 mq., complementari alle attività di somministrazione già insediate negli Ambiti di Servizio esistenti, da allestire sugli arenili con manufatti leggeri (legno, tela, e altri materiali naturali);
  • - allestimento, previo rilascio delle relative concessioni demaniali, delle spiagge attrezzate già localizzate dal previgente PP e non ancora assegnate;
  • - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo le destinazioni d’uso e le tipologie d’intervento disciplinate dal previgente PP;
  • - interventi preordinati alla messa in sicurezza idraulica, al ripristino e al miglioramento paesaggistico-ambientale, all’incremento della valenza naturalistica ed ecosistemica o per la fruizione didattico-scientifica del parco.

Trattandosi di ambito territoriale interessato dai seguenti vincoli paesaggistici:

  • - D.Lgs. n. 42/2004 art. 136 – DM 250/1962
  • - D.Lgs. n. 42/2004 art 142 c. 1 lett. a (territori costieri)
  • - D.Lgs. n. 42/2004 art 142 c. 1 lett. c (fiumi, torrenti e corsi d’acqua)
  • - D.Lgs. n. 42/2004 art 142 c. 1 lett. g (territori coperti da foreste e da boschi)

gli interventi da realizzare nell’ambito del Parco, dovranno osservare le relative prescrizioni e prescrizioni d’uso stabilite dal PIT/PPR.

In particolare gli interventi dovranno rispondere ai seguenti criteri progettuali e prestazionali:

  • - garantire la conservazione del sistema dunale e retrodunale; a tal fine non è consentita la realizzazione di qualsiasi struttura o manufatto sulla duna mobile e fissa, così come l’apertura di nuovi percorsi di accesso al mare ad esclusione della razionalizzazione dei percorsi esistenti da realizzare secondo le indicazioni del previgente PP, con tecniche e soluzioni ad elevata compatibilità paesaggistica ed ambientale;
  • - tutte le strutture consentite dovranno essere realizzate con materiali naturali ed eco-compatibili (legno, tela, ecc.) preferibilmente su palafitta o comunque rialzati rispetto al piano di calpestio, al fine di non comportare impermeabilizzazione ed artificializzazione del suolo e garantire il ripristino delle condizioni naturali;
  • - tutti gli interventi devono garantire l’uso sostenibile delle risorse naturali ed il mantenimento dei varchi visuali da e verso l’arenile e il mare

Al fine di non incrementare la pressione antropica sulla fascia costiera, il presente RU non ammette la realizzazione di ulteriori aree a parcheggio. Sono inoltre ammessi in ogni tempo, senza che ciò comporti variante al presente RU, modesti adeguamenti dei parcheggi esistenti, qualora ritenuti necessari dal soggetto gestore del parco.

Per la fattibilità geologico-idraulico degli interventi si rimanda all’abaco di cui all’art. 50 delle presenti NTA nonché alle disposizioni di cui alla LR n. 41/2018.

Ff Parco pubblico territoriale Orti Bottagone

Il Parco Territoriale degli Orti Bottagone coincide con la Riserva Provinciale, istituita nel 1998, situata nella fascia costiera orientale di Piombino ; si estende per circa 117 ettari ed insiste sul Sito di importanza regionale (rete natura 2000) e sulla Zona di protezione speciale Padule Orti-Bottagone. L'ambito della Riserva è disciplinato, a sensi della normativa di settore vigente, dal relativo Regolamento Provinciale approvato con deliberazione C.P. n. 41 del 26.3.2008; il territorio del parco è pertanto sottratto alla pianificazione urbanistica comunale.

Per la aree contigue della Riserva, così come individuate dal relativo Regolamento provinciale e rappresentate negli elaborati cartografici del presente RU, pur operando le destinazioni urbanistiche di sottozona individuate dal presente RU, quest'ultimo recepisce la disciplina del Piano Provinciale a cui pertanto si rinvia.

Fg Parco pubblico urbano(D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Le zone di parco pubblico urbano sono costituite da ambiti all'interno o in prossimità degli abitati, riservati ad attività di tempo libero, motorie, ricreative, culturali, sociali o destinati ad assolvere ad una funzione di filtro con valore di mitigazione ambientale e/o paesaggistica e/o di riqualificazione dei luoghi.

Per queste valgono le presenti disposizioni generali e le eventuali disposizioni specifiche contenute nelle schede di orientamento progettuale relative alle Aree di Trasformazione e nelle schede normative relative ai Piani urbanistici attuativi vigenti (pv), qualora tali aree di vi siano ricomprese.

L'attuazione dei parchi urbani avviene mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, o comunque mediante progetti di iniziativa pubblica, nel quale saranno precisati la disposizione e la tipologia e le funzioni dei nuovi fabbricati eventualmente ammessi e gli interventi di recupero delle costruzioni presenti nelle zone di parco urbano.

Il piano attuativo -od il progetto- preciserà gli accessi, i parcheggi, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree di sosta, la vegetazione, i servizi confacenti all'uso del parco stesso.

Per quanto attiene la previsione relativa all’ambito di parco urbano situato in loc. Ischia di Crociano, attualmente occupato da attività di raccolta e smaltimento rifiuti, operano inoltre le seguenti indicazioni specifiche:

  • - É ammesso su tali aree l’esercizio delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti in essere, limitatamente a quanto autorizzato alla data di efficacia del presente strumento urbanistico;
  • - Sono sempre attuabili su tali aree progetti di chiusura e riqualificazione delle discariche esistenti ai sensi della vigente normativa in materia.

Fge Parco pubblico urbano di valore ecologico e naturale

Si tratta delle aree destinate a parco urbano individuate dal Piano Strutturale d'Area nelle tavole 9 tra i beni territoriali del sistema insediativo per i quali si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità. Per queste vale quanto stabilito al precedente art. 41 per i beni territoriali del sistema insediativo.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40