Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 43 Prescrizioni generali

Per la fattibilità di opere in rapporto alle caratteristiche dei terreni, dovranno essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni contenute nelle Carte della fattibilità geologica, allegate come parte integrante e sostanziale al presente Regolamento Urbanistico.

I nuovi interventi sul territorio dovranno essere accompagnati, in ottemperanza delle normative vigenti, da appositi studi geologico-tecnici che analizzino l'interazione tra le trasformazioni in progetto ed il contesto geologico, idraulico ed idrogeologico in cui si inseriscono, nonché forniscano indicazioni specifiche sulla mitigazione dello stato di rischio accertato.

Gli scenari di pericolosità individuati nel presente RU forniscono gli elementi per la predisposizione del Piano di Protezione Civile Comunale al fine di ridurre le condizioni di rischio cui è esposta la popolazione. Pertanto gli insediamenti, le infrastrutture, le opere pubbliche e private, nonché gli edifici sparsi ricadenti all'interno delle aree ricadenti nelle Classi di Pericolosità Geologica ed Idraulica Elevata (G.3 e I.3) e Molto Elevata (G.4 e I.4) sono da considerarsi rispettivamente a rischio molto elevato ed elevato.

Gli enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, dovranno prioritariamente provvedere per tali aree a predisporre piani di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate.

In generale, gli interventi di nuova edificazione, di Ristrutturazione Urbanistica, di Sostituzione Edilizia o di Ristrutturazione Edilizia (con variazione di volumetrie e dell'entità e/o della distribuzione dei carichi sul terreno di fondazione) dovranno essere supportati da specifici ed adeguati studi geologici-tecnici ed idraulico-idrologici che ampliano le conoscenze sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche delle problematiche evidenziate nelle cartografie tematiche inserite nel Quadro Conoscitivo dello Strumento Urbanistico.

Art. 44 Prescrizioni geologico tecniche relative all'uso dei suoli, del reticolo idraulico, del prelievo idrico dal sottosuolo per la prevenzione dal dissesto idrogeologico, dagli allagamenti e per l'equilibrio idrogeologico e costiero

Nell'ottica di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione del rischio idrogeologico, la tutela dell'ambiente, l'aumento del tempo di corrivazione ed il controllo del trasporto solido, si dettano le seguenti direttive.

Salvaguardie dell'Assetto Geomorfologico

Relativamente all'intero territorio comunale, al fine di ridurre, o quantomeno contenere, l'erosione superficiale dei suoli dall'azione antropica, sono da evitare nuovi impianti con disposizioni di uliveti, frutteti e vigneti con linee di drenaggio a rittochino, favorendo la realizzazione di impianti di nuove colture e di nuove affossature disposte secondo direttrici a bassa pendenza, allo scopo di ridurre l'energia delle acque superficiali, il ruscellamento superficiale e il trasporto solido delle acque incanalate.

Lateralmente al ciglio delle scarpate e in adiacenza alla rete di regimazione delle acque deve essere mantenuta una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno due metri di larghezza.

I titolari dei fondi rustici sono tenuti alla manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie, senza apportare modifiche alle loro caratteristiche funzionali, nonché al ripristino di tali caratteristiche funzionali nei casi di mancante o carente funzionamento.

Eventuali solchi da erosione venutisi a creare in seguito a eventi anche eccezionali devono prontamente essere ripristinati, avendo cura di aumentare il volume delle affossature, per evitare il ripetersi del fenomeno.

In caso di recapito di materiali di erosione su aree pubbliche, i costi di ripristino, eventualmente eseguiti dalla pubblica amministrazione, saranno posti a carico dei proprietari dei terreni oggetto di erosione, con possibilità di esecuzione in danno.

Nelle sistemazioni morfologiche è vietato eliminare i terrazzamenti e i ciglionamenti su versanti con pendenza media superiore al 25 per cento, anche laddove essi non siano tutelati.

E' comunque vietato alterare lo stato di efficienza della rete scolante artificiale, fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica.

La nuova viabilità in sterro, permanente o temporanea, dovrà essere realizzata con accorgimenti tali da evitare fenomeni erosivi, nonché rilascio di materiali sulla viabilità pubblica.

E' vietata la realizzazione di strade forestali, di piste forestali, di piste temporanee di esbosco, su versanti aventi pendenze superiori al 50 per cento, fatte salve le strutture e le infrastrutture finalizzate a prevenire e a contrastare gli incendi boschivi.

Le acque piovane intercettate dagli interventi edificatori non possono essere convogliate nelle aree a pericolosità geologica elevata o molto elevata, se non supportate da specifici studi che ne definiscano gli aspetti idraulici ed i possibili effetti sulla stabilità dei versanti.

Aspetti particolari per la Costa Urbana di Piombino

La costa urbana di Piombino è stata interessata nell'autunno 2008 da diffusi fenomeni di instabilità innescati da un intenso evento atmosferico, in cui le precipitazioni meteoriche si sono sommate ad una potente mareggiata.

I fenomeni di maggiore rilevanza si sono localizzati sul muro di contenimento di Piazza Manzoni, il cui crollo ha determinato la chiusura di una parte della piazza stessa e l'inagibilità del piazzale di alaggio sottostante. Altri dissesti hanno interessato il Convento dei Cappuccini, hanno determinato lo scalzamento del marciapiede lungo il Viale del Popolo nonché locali mobilizzazioni di coltri distribuite su tutta l'area.

Per gli interventi di maggiore rilevanza è stato definito un piano di studi condotto dal Prof. Paolo Canuti i cui esisti sono stati recepiti dal quadro conoscitivo del presente RU e monitorati nel tempo.

Considerata la particolare fragilità della zona, perennemente interessata dall'azione marina, i nuovi interventi dovranno verificare nel dettaglio la stabilità della falesia e definirne la propensione al dissesto e le eventuali opere per la messa in sicurezza.

Salvaguardie dell'Assetto Idraulico

Il reticolo idraulico, è soggetto alle misure di tutela dei Piani delle Autorità competenti e, dove dovuto, al rispetto delle salvaguardie contenute nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 368/1904.

Sono vietati i tombamenti e le modifiche del corso d'acqua , salvo il caso in cui tali interventi siano autorizzati dall’autorità idraulica competente.

All'interno delle aree contraddistinte nelle tavole di R.U. con la sigla A.S.I.P., individuate come aree strategiche per interventi di prevenzione non sono ammesse nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo.

In tali aree può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché compatibili con la realizzazione degli interventi previsti e previo parere favorevole dell'Autorità idraulica competente.

Per i manufatti esistenti all'interno delle aree A.S.I.P. sono consentiti gli interventi che non comportano aumento di superficie coperta, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali, nonché adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.

Inoltre sempre con l'obbiettivo di perseguire la riduzione del rischio idraulico e la prevenzione agli allagamenti, si dettano le seguenti direttive:

Misure di protezione dei Corsi d'acqua

Le misure di protezione dei corsi d'acqua si riferiscono ai corsi d'acqua soggetti al R.D. 523/1904, al R.D. 368/1904 e a quelli per i quali, nella Tavola 6 (Fasce di rispetto), è graficamente rappresentata la fascia di rispetto.

Costituiscono ambito di assoluta protezione l'alveo, le sponde o argini, le aree comprese nelle due fasce di larghezza di m 10 adiacenti al corso d'acqua, misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede d'argine, in analogia alle tutele del reticolo idraulico. In tale ambito sono vietate nuove edificazioni o manufatti di qualsiasi natura, e trasformazioni morfologiche eccetto se di natura idraulica o se autorizzate dall’autorità idraulica competente.

Gli attraversamenti e/o affiancamenti di infrastrutture pubbliche sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Sugli edifici legittimi ricadenti nell'ambito di assoluta protezione del reticolo idraulico, sono ammessi gli interventi edilizi che non comportino incrementi di superficie coperta. Nelle fasce di protezione sono ammessi parcheggi pertinenziali a raso, purché a distanza maggiore di m 4 dalla sponda.

Sono ammesse recinzioni pertinenziali per motivate necessità e comunque a distanza superiore a m 4 dalla sponda, perché compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua e autorizzate dall'autorità idraulica competente.

Ogni intervento realizzato nell’ambito dei 10 metri definiti come al capoverso precedente deve essere preventivamente autorizzato dall’autorità idraulica competente.

Si richiamano inoltre le norme di carattere idraulico che individuano condizionamenti alla trasformabilità del territorio. Tale elencazione non è esaustiva e suscettibile di modifiche in ragione delle variazioni delle stesse norme, o dell’emanazione di nuove normative di settore:

  • a) Legge Regione Toscana 21 maggio 2012 n. 21 e s.m.i.
  • b) Decreto Presidente Giunta Regionale 25 ottobre 2011 n. 53/R e s.m.i.
  • c) Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) - Distretto appennino settentrionale

Riduzione del Rischio idraulico e prevenzione agli allagamenti

Nelle aree di pianura, le trasformazioni in progetto dovranno essere volte alla riduzione del rischio idraulico attraverso la messa in sicurezza rispetto agli eventi critici emersi negli studi idraulici inseriti all'interno del R.U. ed in quelli contenuti negli strumenti di gestione territoriale sovraordinati.

Nelle aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (vedasi Tavole 8.4 del R.U.), i progetti relativi ai nuovi interventi che comportano nuova occupazione di suolo, dovranno essere corredati da una relazione a firma di un tecnico abilitato che evidenzi le condizioni di rischio locale (relative ad inondazioni con tempo di ritorno pari a duecento anni - TR: 200 anni), partendo dalle informazioni contenute nel presente R.U. In tali aree, se necessario, dovranno essere definiti gli interventi di mitigazione del rischio, verificando inoltre le eventuali interferenze con il contesto idrologico.

La verifica delle condizioni locali di rischio dovrà essere condotta a partire da un rilievo planoaltimetrico di dettaglio esteso ad un conveniente intorno dell'area d'intervento e correlato alla Cartografia Tecnica Regionale (scala 1:10.000 e/o 1:2.000) tramite l'individuazione di punti quotati posizionati in zone univoche ed inalterabili (viabilità principale, edifici, ponti). Dovrà quindi essere verificata la distribuzione delle acque di esondazione sulla morfologia reale dei luoghi, a partire dai battenti idrici indicati negli studi idraulici già disponibili, eventualmente integrati da nuovi studi di maggior dettaglio.

Nei casi in cui, per porsi in condizioni di sicurezza idraulica, siano previsti rialzamenti dei piani di calpestio, essi dovranno essere limitati ai fabbricati ed ai raccordi con i piazzali, salvo esigenze particolari indotte dalla necessità di collegamento con le adiacenti zone già urbanizzate. I Piani Attuativi che comportano nuove urbanizzazioni, dovranno definire la quota di sicurezza dei piani di calpestio dei locali al piano terra e dei piazzali a partire dalle quote di sicurezza individuate per l'intero comparto urbanistico. Sempre a livello di comparto urbanistico dovrà essere studiato il reticolo drenante delle aree circostanti ed individuato il ricettore finale delle acque bianche raccolte all'interno. Di tale ricettore dovrà essere definita l'area scolante e verificata l'adeguatezza in rapporto ai nuovi apporti d'acqua: se necessario, dovranno essere previsti interventi di ricalibratura del ricettore individuato oppure la messa in opera di vasche volano (o di interventi di pari efficacia) che riducano l'impatto sul sistema idraulico locale.

Sono vietati la copertura e il tombamento dei corsi d'acqua se non preventivamente autorizzate dall’autorità idraulica competente, e anche in caso di mero attraversamento non può essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza relativa alla portata contempo di ritorno duecentennale. Ogni modifica del reticolo deve garantire gli stessi livelli di sicurezza.

I recapiti finali nei corsi d'acqua devono essere verificati in termini di sicurezza idraulica.

Le sistemazioni agrarie e le sistemazioni esterne dei lotti in edificazione devono mantenere le quote di campagna preesistenti salvo modesti lavori di regolarizzazione delle superfici riferibili alle tradizionali lavorazioni agricole.

Nella tavola contrassegnata con 4.9 del Piano Strutturale si individuano gli enti competenti in materia di autorizzazioni e concessioni relativamente alle modifiche e alle manutenzioni dei corsi d'acqua, precisando che, per quanto concerne i corsi d'acqua di competenza dell'autorità idraulica trova applicazione il Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523, mentre per i corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di bonifica trova applicazione il Regio Decreto 8 maggio 1904, n.368.

In caso di deposito di materiali di erosione su aree pubbliche, i costi di ripristino, eventualmente eseguiti dalla pubblica amministrazione, devono essere posti a carico dei proprietari dei terreni oggetto di erosione, con possibilità di esecuzione in danno, previa comunicazione ai predetti proprietari.

Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (art. 2 L.R. 21/2012)

Nelle aree classificate come aree a pericolosità idraulica molto elevata nelle tavole del presente RUC,valgono le disposizioni di cui alla L.R. 21/2012.

Reticolo idrografico minore

Si definisce come reticolo idraulico minore l'insieme delle sistemazioni idrauliche agrarie che sono rappresentati come confine particellare privi di vegetazione riparia o costituiscono capifossi di scoline campestri con funzione di esclusiva raccolta delle acque di impianti agricoli, e che non presentano i seguenti caratteri identificativi:

  • individuazione catastale con doppia sponda e/o denominazione propria;
  • impluvi con morfologia fluviale ben distinta, con varici laterali alluvionali e/o filari di alberature e/o opere di difesa di sponda (muri, rivestimenti);

Si prescrive inoltre che:

  • nel territorio rurale e aperto non deve essere ridotta la capacità di accumulo della rete di drenaggio delle acque di pioggia;
  • non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi della rete agraria, in particolare ove la pendenza risulti inferiore al 5 per cento, la rete di drenaggio delle acque di pioggia deve comunque garantire una volumetria di accumulo non inferiore a 200 metri cubi per ettaro;
  • qualunque intervento che modifichi l'assetto originario del reticolo idrografico minore dovrà essere supportato da uno studio che dimostri il funzionamento del sistema drenante nelle condizioni di partenza e con le modifiche proposte. L'indagine dovrà essere estesa all'area scolante attraverso un rilievo di dettaglio, in modo da definire i rapporti gerarchici tra le varie linee di drenaggio delle acque superficiali;
  • anche i tombamenti, di ogni dimensione e lunghezza, dovranno essere opportunamente dimensionati e supportati da apposito progetto che dimostri la funzionalità dell'opera;
  • in generale tutti gli interventi non dovranno essere limitati alla conservazione dello stato attuale ma prevedere il miglioramento dell'assetto idraulico complessivo;
  • la realizzazione di nuove strade o accessi carrabili (in rilevato e non) dovrà mantenere inalterata l'efficienza del reticolo idrografico, verificando le sezioni idrauliche preesistenti ed intervenendo in caso di insufficienza.

Realizzazione di locali interrati e/o seminterrati

Nell'intero territorio comunale è ammessa la realizzazione di locali interrati o seminterrati di qualsiasi genere soltanto a condizione che sia dimostrato che l'area non è soggetta a inondazione e a fenomeni di ristagno, oppure che si preveda la realizzazione di adeguati sistemi di autosicurezza. La realizzazione di locali interrati nelle aree a pericolosità idraulica è fattibile nel rispetto delle normative di settore vigenti.

Impermeabilizzazione dei Suoli e Contenimento delle Acque Meteoriche

Al fine di contenere l'impermeabilizzazione dei suoli e i suoi effetti valgono le seguenti prescrizioni:

  • la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio calcolata in base al rapporto di copertura stabilito dalla pianificazione vigente per la specifica zona interessata. Valgono a tal proposito le definizioni ed i criteri riportati nel Regolamento 9 Febbraio 2007, N. 2/R e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R e successive loro modifiche ed integrazioni;
  • salvo che per motivi di sicurezza, igienico-sanitari, statici o di tutela dei beni culturali e paesaggistici, i nuovi spazi pubblici, e quelli privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque.
  • Tutte le zone potenzialmente interessate dalla presenza/movimentazione/sversamento di sostanze inquinanti dovranno essere impermeabilizzate e dotate di un sistema di fognatura integrato con sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, dimensionate per eventi con tempo di ritorno trentennale (Tr30) e tempo di scroscio pari a 30 minuti;
  • il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno o ad erosione superficiale.
  • sono fatte salve le norme vigenti per gli interventi di MISO sul territorio.

Salvaguardie dell'Assetto Idrogeologico

Aree di ingressione del nucleo salino

Nelle aree di ingressione del nucleo salino, individuate e perimetrate come tali negli elaborati grafici di supporto al Piano Strutturale d'Area, è obbiettivo del presente piano ridurre l'area interessata dal fenomeno di salinizzazione della falda sotterranea; in tali aree è quindi vietato:

  1. a) aprire nuovi pozzi a una profondità maggiore di 10 metri dal piano di campagna;
  2. b) ampliare o approfondire i pozzi esistenti;
  3. c) aumentare la portata emunta dai pozzi;

Eventuali nuovi pozzi a servizio delle attività produttive potranno essere ammessi solo in sostituzione di altri punti di emungimento esistenti, non incidendo negativamente sul bilancio idrogeologico degli acquiferi della pianura del Fiume Cornia.

Emungimenti dal sottosuolo

L'eventualità di nuovi emungimenti di acqua dal sottosuolo, anche a fini di bonifica, dovrà essere confrontata con il delicato sistema della pianura del Fiume Cornia, in cui già oggi sono presenti fenomeni di subsidenza collegati al massiccio sfruttamento degli acquiferi.

Nuovi pozzi, ad esclusione degli usi domestici, potabili, civili, idroelettrici/forza motrice, potranno essere attivati a condizione di mantenere inalterati i volumi totali emunti fatti salvi i casi di sostituzione/riattivazione di pozzi esistenti con medesimi prelievi di risorsa idrica.

Nei pozzi di nuova apertura si prescrive l'installazione di un misuratore dei consumi da collocarsi in luogo accessibile prossimo alla testa del pozzo stesso ed a monte di qualsiasi derivazione. I proprietari o i conduttori del pozzo sono tenuti a garantire l'accessibilità e l'ispezionabilità del pozzo al personale incaricato dei controlli sulla risorsa idrica.

Saranno da preferirsi comunque soluzioni che riutilizzino le acque reflue depurate, le acque di bonifica, quelle superficiali e quelle eventualmente derivanti da impianti dissalatori dell'acqua marina.

Zone di tutela assoluta attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile

Nelle zone di tutela assoluta attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 10 metri attorno alle captazioni o derivazioni di acque sotterranee, vale una tutela assoluta e il divieto di ogni edificazione fatte salve le opere di presa e le costruzioni di servizio, come disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, sostituito per effetto del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Zone di rispetto attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile

Nelle zone di rispetto attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 200 metri attorno alle captazioni o derivazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, sostituito per effetto del comma 4 dell'articolo 94 del decreto legislativo 20 aprile 2006, n.152, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

  • a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
  • b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • c) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e
  • d) strade;
  • e) realizzazione di aree cimiteriali;
  • f) spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • g) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • h) apertura di pozzi, a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • i) gestioni di rifiuti;
  • j) stoccaggio di prodotti, ovvero di sostanze chimiche pericolose e di sostanze radioattive;
  • k) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • l) realizzazione di pozzi perdenti;
  • m) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Zone di protezione dei pozzi e delle sorgenti a uso idropotabile

Nelle zone di protezione dei pozzi e delle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 500 metri attorno alle captazioni o derivazioni, è fatto divieto di immissione diretta nel sottosuolo di reflui inquinanti e la formazione di discariche, anche temporanee, con eccezione delle discariche di inerti.

Aree di protezione delle risorse idrotermali

Nelle aree di protezione delle risorse idrotermali, individuate e perimetrale nella tavola 6 del presente R.U., si devono garantire prioritariamente gli usi turistico-termali delle risorse idriche, con uso per scopi agricoli o industriali come seconda derivazione.

Nelle aree esterne alle zone in concessione mineraria le perforazioni per l'emungimento di acqua dovranno essere supportate da esaurienti studi sulle possibili interferenze sulla risorsa termale, verificando la compatibilità dei nuovi interventi ed il loro impatto sull'acquifero termale.

Salvaguardie dell'Ambito Costiero

Nelle aree appartenenti all'ambito costiero, definito nelle cartografie di supporto al Piano Strutturale, fatte salve le normative sovraordinate vigenti in materia, per l'effettuazione di qualunque intervento di modifica del territorio (interventi edilizi stabili o temporanei, modifiche morfologiche, interventi sulle foci dei corsi d'acqua) devono essere prescritti studi di dettaglio che ne verifichino la compatibilità con l'ambiente naturale in relazione ai processi di dinamica costiera in atto; in particolare deve essere valutato l'impatto delle trasformazioni sull'evoluzione della linea di costa e delle zone dunali nell'area di interesse e quelle adiacenti, favorendo le soluzioni che, oltre a non determinare ulteriore erosione costiera, possano contribuire a ristabilire nuove condizioni di equilibrio.

Nella fascia di spiaggia attiva, cioè interessata dal moto ondoso, devono evitarsi interventi di tipo rigido che, oltre a determinare una locale sottrazione della risorsa naturale costituita dalla spiaggia, possono generare fenomeni erosivi della linea di riva per mancata dissipazione dell'energia e conseguente innesco di fenomeni di riflessione.

Nelle foci dei corsi d'acqua e nel litorale marittimo prospiciente, ogni intervento in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua deve essere definito sulla base di idonei studi idrologico-idraulici per tempo di ritorno di 200 anni opportunamente correlati con studi meteomarini.

Aspetti particolari per gli ambiti produttivi del territorio

Zone D1 ambiti industriali saturi - D2 ambiti industriali di espansione per l’industria siderurgica - D4 ambiti di riassetto e diversficazione industriale

Tali zone sono state oggetto di approfondimento di studi nell'ambito della Variante Parziale al PRG vigente ed al Piano Strutturale d'Area relativo a “portualità, il distretto della nautica, il riassetto delle aree industriali e delle infrastrutture connesse”, di cui si riportano le conclusioni significative per i comparti in oggetto.

A livello di progetti edilizi non soggetti a Piano Attuativo, dovranno essere individuate le problematiche connesse alle trasformazioni urbanistiche, in relazione alle modifiche morfologiche eventualmente previste ed alle caratteristiche litotecniche e giaciturali del substrato interessato dai sovraccarichi indotti dai nuovi interventi.

Tali sintesi dovranno essere dedotte dai dati acquisiti mediante indagini geognostiche appositamente effettuate, spazialmente distribuite nell'area in modo da definire gli assetti geometrici fondamentali del sottosuolo.

a - Aspetti particolari per la Messa In Sicurezza Ambientale dell'area inserita nel Sito di Interesse Nazionale di Piombino

La realizzazione di opere superficiali o sotterranee mirate al contenimento, isolamento, bonifica e/o convogliamento di acque superficiali e sotterranee deve essere supportata da studi specifici che verifichino nel dettaglio gli impatti su:

  • a) il sistema idraulico ed idrogeologico superficiale, in particolar modo rispetto alle zone umide presenti, analizzando gli scenari possibili e le relative conseguenze sul sistema dunale e retrodunale, nonché sull'Oasi naturalistica di Orti-Bottagone;
  • b) il rischio idraulico locale, qualora le opere previste alterino la distribuzione di eventuali acque esondate, sulla base del quadro conoscitivo a disposizione opportunamente integrato ed ampliato con nuovi dati idrologici, morfologici e topografici;
  • c) il regime idrogeologico sotterraneo, relativo al sistema degli acquiferi superficiali e profondi interessati, valutando le alterazioni al sistema di deflusso e ricarica nonché all'intrusione marina (cuneo salino), formulando soluzioni sulla base di scenari derivati da modellazioni specifiche;
  • d) il sistema costiero, verificando le interazioni del moto ondoso e di tutti gli agenti marini qualora le opere fossero collocate nella fascia prossima alla linea di costa. Le valutazioni dovranno considerare eventuali amplificazioni dei massimi fenomeni attesi e la sicurezza (rispetto ad essi) degli interventi in progetto.

b - Aspetti particolari per la progettazione degli interventi edilizi

A livello di progetti edilizi del Comparto della Grande industria non soggetti a Piano Attuativo, dovranno essere individuate le problematiche connesse alle trasformazioni urbanistiche, in relazione alle modifiche morfologiche eventualmente previste ed alle caratteristiche litotecniche e giaciturali del substrato interessato dai sovraccarichi indotti dai nuovi interventi.

Tali sintesi dovranno essere dedotte dai dati acquisiti mediante indagini geognostiche appositamente effettuate, spazialmente distribuite nell'area in modo da definire gli assetti geometrici fondamentali del sottosuolo.

Zone D1.1 Industria energetica

Le aree in esame sono collocate a margine del Fiume Cornia, in corrispondenza della foce. La particolare posizione le rende vulnerabili sotto l'aspetto del rischio idraulico, per cui ogni futuro intervento dovrà essere valutato a partire dagli scenari indicati nel quadro conoscitivo.

Sotto l'aspetto idrogeologico, la falda acquifera risulta interessata dall'ingressione del nucleo salino, per cui ogni nuova esigenza idrica dovrà essere valutata sulla base delle norme definite dal presente R.U.

Zone D2.1 ambiti a servizio prevalente dell’industria siderurgica

Tale area si inserisce nel contesto che caratterizza le zone D2, alle quali risulta omogenea per gli aspetti geologico-idraulici, per cui si rimanda alle valutazioni sopra espresse.

Zone D3 Ambiti industriali con limitazioni d'uso per fattori ambientali e paesistici

Le zone D3 individuate dal presente R.U. sono localizzate in prossimità del Fiume Cornia: per la zona in destra idrografica valgono le considerazioni espresse per le adiacenti zone D2, mentre per le due zone in sinistra idrografica si rimanda a quanto espresso per la zona D1.1.

Zone D5 Ambiti della piccola e media industria, del commercio e delle attività artigianali

Zone D5.4 Ambito industriale, artigianale e commerciale di Montegemoli

La zona produttiva di Montegemoli è stata interessata recentemente da una Variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi, che ne ha adeguato i contenuti alla normativa più recente definendo la fattibilità delle trasformazioni e gli interventi necessari a garantire la sicurezza degli insediamenti stessi e delle aree adiacenti.

Gli effetti delle impermeabilizzazioni sul sistema di drenaggio delle acque meteoriche dovranno essere mitigati attraverso nuovi volumi di invaso (definiti negli elaborati della Variante stessa) mentre la messa in sicurezza idraulica, sarà perseguita a partire dal rischio residuo definito dagli interventi sul Fiume Cornia: tenuto conto che i lavori di rinforzo arginale sulla sponda destra sono stati realizzati e che è stato demolito Ponte di Ferro, per la messa in sicurezza locale delle trasformazioni previste può essere preso come riferimento lo scenario di rischio idraulico definito dal Prof. Stefano Pagliara come risultato delle opere di sistemazione del Fiume Cornia.

Zona D5.5 Ambito artigianale e commerciale di San Rocco

La zona artigianale e commerciale di San Rocco è ubicata in una zona posta al margine dell'abitato di Piombino, in cui le indagini geologiche condotte non hanno rilevato particolari criticità.

Zona D5.6 Ambito industriale, artigianale e commerciale di Montecaselli

La zona artigianale e commerciale di Montecaselli è ubicata in una zona posta al margine dell'abitato di Piombino, in cui le indagini geologiche condotte non hanno rilevato particolari criticità.

Zona D5.7 Ambito artigianale e commerciale di Terre Rosse

La zona di Terre Rosse, ubicata lungo il canale Cornia Vecchia, presenta criticità prevalentemente legate al rischio idraulico, in quanto potenzialmente interessata dalle esondazioni del Fiume Cornia. Attualmente la zona è vulnerabile per eventi con tempo di ritorno trentennale (Tr30), e quindi inserita nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata: in tali aree gli interventi sono regolati da quanto previsto dalle normative del PGRA del Distretto appennino settentrionale oltre a quanto indicato negli artt. 1 e 2 della L.R. 21/2012 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

Gli interventi previsti e già realizzati sul Fiume Cornia (sistemazioni arginali ed abbattimento del Ponte di Ferro) permetteranno, alla loro ultimazione, la riduzione del rischio idraulico locale pervenendo a vulnerabilità per eventi alluvionali con tempi di ritorno maggiori rispetto a quelli attuali. I nuovi interventi edilizi potranno essere realizzati previa messa in sicurezza idraulica locale, con riferimento al rischio residuo, da attuarsi mediante modifiche morfologiche che non devono aumentare il rischio in altre aree anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle.

Zona D5.8 Ambito artigianale, commerciale e della logistica di Vignale Riotorto

Gli studi idraulici condotti a supporto del Regolamento Urbanistico (Ing. Pagliara) hanno evidenziato diffuse criticità sul sistema di scolo locale, che coinvolge il reticolo minore fino al collettore principale dell'area, rappresentato dal Rio Valnera.

Le criticità del Fosso Valnera emergono in corrispondenza dell'insediamento produttivo di Vignale, in cui la presenza dell'attraversamento della S.S.1 Aurelia determina nuove potenziali esondazioni. Anche il reticolo minore che drena i rilievi retrostanti presenta criticità in corrispondenza dei tombamenti presenti all'interno della zona produttiva, che ha condotto alla realizzazione di un fosso di guardia direttamente collegato al Fosso Valnera in grado di migliorare la situazione locale.

Viste le criticità complessive della zona, la messa in sicurezza può essere perseguita mediante la sistemazione arginale del Fosso Valnera a monte della S.S.1 Aurelia, la verifica delle sezioni del nuovo fosso di guardia nonché la realizzazione di una vasca di laminazione ubicata a Nord della zona produttiva. In attesa degli interventi di messa in sicurezza complessiva del comparto, potranno essere attuati interventi che definiscano la messa in sicurezza locale dell'area sulla base di studi idraulici di dettaglio coerenti con il quadro conoscitivo del RU che non pregiudichino i futuri interventi di messa in sicurezza complessiva.

Oltre a ciò, per tutte le aree interessate da Pericolosità Idraulica Molto Elevata vale quanto prescritto dall'art. 2 della L.R. 21/2012 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

Zona D5.9 Ambito produttivo S.O.L.

L'ambito produttivo S.O.L. è ubicato in una zona pedecollinare, ubicata in prossimità della S.S. 398, in cui le indagini geologiche condotte non hanno rilevato particolari criticità.

Zona D5.10 Ambito produttivo artigianale Torre del Sale.

L'ambito produttivo artigianale Torre del Sale è ubicato a margine del Fiume Cornia, in prossimità della sua foce. Vista la sua posizione le criticità riscontrate riguardano gli aspetti connessi al rischio idraulico ed alla fragilità del sistema idrogeologico, con l'acquifero principale interessato da un rilevante ingresso del cuneo salino, che ne condiziona lo sfruttamento. Dal momento che gran parte delle zone in oggetto ricadono nella Pericolosità Idraulica Molto Elevata, gli interventi previsti sono soggetti all'applicazione anche delle Norme previste dal PGRA del Distretto appennino settentrionale oltreché a quanto prescritto dall'art. 2 della L.R. 21/2012 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

Gli interventi previsti e già realizzati sul Fiume Cornia (sistemazioni arginali ed abbattimento del Ponte di Ferro) permetteranno, alla loro ultimazione, la riduzione del rischio idraulico locale pervenendo a vulnerabilità per eventi alluvionali con tempi di ritorno maggiori rispetto a quelli attuali. I nuovi interventi edilizi potranno essere realizzati previa messa in sicurezza idraulica locale con riferimento al rischio residuo, da attuarsi mediante modifiche morfologiche che non devono aumentare il rischio in altre aree anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Tali soluzioni non dovranno comunque interessare la fascia di tutela assoluta dei corsi d'acqua contermini.

Zona D.5.11 Ambito industriale, artigianale e commerciale del Gagno

L'ambito industriale, artigianale e commerciale del Gagno è collocato in adiacenza dell'originale alveo del Fiume Cornia (Cornia vecchio), che oggi ospita le attività nautiche da diporto di Terre Rosse. Dall'analisi del quadro conoscitivo non emergono particolari elementi di criticità rispetto a fenomeni geomorfologici o di pericolosità idraulica, mentre la natura permeabile dei terreni impone cautele rispetto alla tutela della risorsa idrica.

Zona D5.12 Ambito artigianale e commerciale di Colmata

L'ambito artigianale e commerciale di Colmata è caratterizzato dalla presenza di 3 corsi d'acqua (Fosso di Cagliana, Fosso Nuovo, Canale Maestro) che convogliano le acque provenienti dal territorio circostante, nel Fosso Allacciante che le recapita a mare nella zona della Chiusa. Tale sistema idraulico è stato verificato nell'ambito della Variante Parziale allo Strumento Urbanistico che ha interessato la zona (2008) individuando criticità diffuse per tempi di ritorno inferiori a 20 anni (Tr20) che determinano l'inserimento di un'ampia porzione dell'area nella Classe di Pericolosità Idraulica Molto Elevata. Nella stessa Variante sono stati individuati gli interventi necessari per la messa in sicurezza del comparto, rappresentati dalla realizzazione di casse di laminazione e nuova sagomatura degli alvei dei corsi d'acqua, oltre ad interventi localizzati in corrispondenza degli attraversamenti sotto la S.S. 398. Gli aspetti geologici e geomorfologici non presentano criticità mentre la natura permeabile dei terreni impone cautele rispetto alla tutela della risorsa idrica.

Dal momento che gran parte delle zone in oggetto ricadono nella Pericolosità Idraulica Molto Elevata, gli interventi previsti sono soggetti all'applicazione anche delle Norme previste dal PGRA del Distretto Appennino settentrionale oltreché a quanto prescritto dall'art. 2 della L.R. 21/2012 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).

Zona D14.2.a - Polo del diportismo

L'area individuata per il polo del diportismo è adiacente all'attuale diga foranea del porto commerciale, a valle della falesia naturale sottostante il rilievo di Poggio Batteria.

La scarpata di Poggio Batteria è interessata da fenomeni di instabilità che interessano corpi rocciosi e detriti di versante soggetti all'azione degli agenti marini, con formazione di corpi di frana per crollo e/o scivolamento.

Sebbene le zone interessate dai fenomeni attivi siano esterne alla zona urbanistica in esame, la mobilizzazione gravitativa dei materiali di versante può interessare l'area oggi corrispondente alla linea di costa, in futuro destinata ad ospitare parte del nuovo porto turistico.

Appare evidente che la realizzazione delle opere di difesa della struttura portuale contribuiranno a ridurre l'energia dell'azione marina al piede della falesia per cui le opere di messa in sicurezza potranno concentrarsi sul disgaggio di porzioni rocciose instabili, sul locale modellamento delle coltri detritiche, sulla messa in opera di reti di contenimento e di barriere paramassi, garantendo l'incolumità di beni e persone poste più a valle.

Nell'ambito delle fasi progettuali successive sarà necessario verificare nel dettaglio le ipotesi qui formulate, attraverso rilevamenti geologici, geomorfologici e topografici che supportino con ulteriori dati il dimensionamento delle opere di difesa.

Zona D14.2.b - Polo della cantieristica, dei servizi e delle attività ittiche

L'area interessata da tali destinazioni è ubicata in corrispondenza del Bacino della Chiusa e delle zone adiacenti. Tali aree, ricadenti all'interno del SIN di Piombino, sono soggette alle specifiche discipline di settore. Oltre a ciò, per le aree a terra, le indagini geologiche condotte non hanno rilevato particolari criticità.

Per gli interventi previsti sullo specchio d'acqua della Chiusa e sulle coste, oltre a quanto già definito nelle Salvaguardie per l'Ambito Costiero, dovranno essere predisposti studi che analizzino le interferenze con il sistema delle correnti locali ed il relativo trasporto solido, individuando soluzioni che riducano l'insabbiamento del nuovo bacino nautico in progetto a favore di una migliore distribuzione dei sedimenti lungo la costa bassa adiacente.

Art. 45 Fattibilità alle trasformazioni

In relazione alla fragilità dei luoghi, dedotta dagli studi effettuati, e con riferimento agli elementi che determinano tale fragilità, vengono definite, nel rispetto delle salvaguardie introdotte Piano Strutturale e dei criteri definiti dal (D.P.G.R. 53/R del 25 ottobre 2011) le condizioni per la fattibilità degli interventi consentiti dal Regolamento Urbanistico.

Laddove le previsioni insediative e/o infrastrutturali sono individuate univocamente, la classe di fattibilità relativa all'intervento massimo consentito è definita a livello cartografico, dove è riportata la fattibilità prevalente tra quella relativa agli aspetti geologici, idraulici e della tutela della risorsa idrica.

Nei simboli grafici inseriti nelle cartografie sono comunque indicati, al pedice del valore di fattibilità prevalente, le classi corrispondenti agli aspetti analizzati.

Quando invece, come per le zone appartenenti al territorio rurale e aperto, i nuovi interventi non sono univocamente definiti, allora la fattibilità è definita attraverso una matrice dalla quale è possibile trarre per qualunque combinazione di ambito-intervento-classe di pericolosità (geologica, idraulica) il corrispettivo grado di fattibilità.

Art. 46 Fattibilità per aspetti geologici/geologici

1. La definizione delle aree a pericolosità geologica è stata effettuata in relazione al Regolamento di Attuazione DPGR n. 53/R/2011, secondo i relativi criteri rispetto alle varie classi di pericolosità, così come di seguito riportati.

2. Sono di seguito riportate le situazioni delle varie classi di pericolosità geologica, così come definite per le aree indagate per il presente Regolamento Urbanistico:

  • • Pericolosità geologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi.
  • • Pericolosità geologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti e relative aree di influenza; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%.
  • • Pericolosità geologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.
  • • Pericolosità geologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi.

3. Per le aree di trasformazione di cui al “Dosseier F- Schede normative e di orientamento progettuale” del presente Regolamento Urbanistico, la pericolosità geologica è riportata nella specifica scheda.

4. Per ogni altro intervento di trasformazione territoriale consentito dal Regolamento Urbanistico, il titolo abilitativo dell’intervento dovrà essere corredato di specifica documentazione attestante la pericolosità geologica dell’areale, individuata ai sensi del Regolamento n. 53/R/2011 e s.m.i, facendo riferimento agli studi geologici di supporto del Regolamento Urbanistico ed alle cartografie tematiche del PGRA.

Art. 47 Fattibilità per aspetti idraulici

1. Le indagini geologiche di supporto al presente Regolamento Urbanistico sono redatte ai sensi del Regolamento di Attuazione DPGR n. 53/R/2011.

Al paragrafo 2.1 C.2 del suddetto Regolamento si individuano le seguenti classi di pericolosità idraulica, cui fa riferimento il presente Regolamento Urbanistico:

  • • Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr≤30 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche, per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
  • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
  • • Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<TR≤200 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
  • • Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<TR≤500 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
  • a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
  • • Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
  • a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

2. Per le aree di trasformazione di cui al “Dosseier F - Schede normative e di orientamento progettuale” del presente Regolamento Urbanistico, la pericolosità idraulica è riportata nella specifica scheda.

3. Per ogni altro intervento di trasformazione territoriale consentito dal Regolamento Urbanistico, il titolo abilitativo dell'intervento dovrà essere corredato di specifica documentazione attestante la pericolosità idraulica dell'areale, individuata ai sensi del Regolamento DPGR n. 53/R/2011 e s.m.i, facendo riferimento agli studi idrologici-idraulici di supporto del Regolamento urbanistico ed alle cartografie tematiche del PGRA.

4. Oltre alle sopradescritte classi di pericolosità idraulica ex Regolamento di Attuazione DPGR n. 53/R/2011, il presente Regolamento Urbanistico disciplina un'ulteriore classe di pericolosità:

  • • Pericolosità idraulica elevata (I.3m): nelle aree non coperte dagli studi idrologico-idraulici di supporto alla pianificazione urbanistica, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Art. 47bis Fattibilità geologica, idraulica e sismica

1. Al paragrafo 2.1 C.2 del Regolamento di Attuazione DPGR n. 53/R/2011 si individuano le seguenti classi di fattibilità, cui fa riferimento il presente Regolamento Urbanistico:

  • - Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.
  • - Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.
  • - Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
  • - Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo Regolamento Urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

2. Per le aree di trasformazione di cui al “Dosseier F- Schede normative e di orientamento progettuale” del presente Regolamento Urbanistico, la classe di fattibilità ed i relativi condizionamenti è riportata nella specifica scheda.

3. Per ogni altro intervento di trasformazione, la fattibilità di carattere geologico e sismico dovrà essere individuata ai sensi del Regolamento DPGR n. 53/R/2011 e s.m.i., tenendo conto, per le aree indagate, delle pericolosità definite nel Regolamento Urbanistico.

4. Per ogni altro intervento di trasformazione territoriale consentito dal Regolamento Urbanistico, la fattibilità idraulica dovrà essere determinata ai sensi del Regolamento DPGR n.53/R/2011 e s.m.i., sulla base delle pericolosità idrauliche individuate secondo i criteri indicati nel Regolamento Urbanistico.

5. In ogni caso, in tutto il territorio comunale le trasformazioni ammissibili sono subordinate alle specifiche limitazioni disposte:

  • - dal PGRA dell’appennino settentrionale attraverso i propri strumenti di pianificazione;
  • - ai fini del corretto assetto idraulico, valgono i disposti di cui al R.D. 523/1904;
  • - in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua di cui L.R. 21/2012 e s.m.i.

6. Per le aree classificate in pericolosità idraulica elevata (I3m) la fattibilità degli interventi è da considerarsi condizionata (F3).

Art. 48 Fattibilità per aspetti relativi alla tutela della risorsa idrica

Tutti gli interventi che prevedono, alla fine del ciclo di trattamento dei liquami, lo scarico al suolo, devono essere accompagnati da una relazione idrogeologica di fattibilità.

La tavola di riferimento per le norme di fattibilità è n. 14.13 dal titolo "carta della tutela della risorsa idrica" parte integrante del vigente Piano Strutturale d'Area.

Classe di Fattibilità F.1.t (Fattibilità senza particolari limitazioni)

In queste aree non sono stabilite particolari disposizioni relativamente allo smaltimento dei liquami e/o all'emungimento di acqua dal sottosuolo.

Classe di Fattibilità F.2.t (Fattibilità con normali vincoli)

Per queste aree valgono le seguenti disposizioni:

  • i sistemi di smaltimento delle acque di scarico provenienti da edifici per usi civili dovranno essere adeguati a quanto previsto dal D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R;
  • sono regolamentati gli spandimenti di liquami e fanghi, compresi quelli a usi;
  • l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti è regolamentato e controllato affinché i quantitativi utilizzati siano quelli strettamente necessari;
  • il pascolamento intensivo e l'allevamento sono regolamentati e controllati avendo cura che la pratica e la permanenza non siano eccessivi;
  • i parcheggi adibiti alla sosta di mezzi pesanti, le aree di rimessaggio dei veicoli o di movimentazione delle merci, i distributori di carburante, gli autolavaggi, le aree di pertinenza delle autofficine o autocarrozzerie, nonché le zone destinate alle attività produttive in genere, devono essere dotate di sistemi di raccolta e smaltimento o raccolta e/o trattamento delle acque di dilavamento, comprese la acque meteoriche, le cui dimensioni devono essere calcolate su un tempo di ritorno di 30 anni per una pioggia oraria di 30 minuti;

Classe di Fattibilità F.3.t (Fattibilità condizionata)

In queste zone sono da attuarsi le seguenti disposizioni:

  • l'apertura di nuovi pozzi è soggetta a una verifica idrogeologica dell'influenza degli emungimenti previsti sulla stabilità delle strutture esistenti in superficie;
  • i sistemi di smaltimento delle acque di scarico provenienti da edifici per usi civili dovranno essere adeguati a quanto previsto dal D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R, preferendo i sistemi stagni a svuotamento periodico, la percolazione nel terreno mediante subirrigazione e le fitodepurazioni con ricircolo dei liquami;
  • sono vietati gli spandimenti di liquami e fanghi, compresi quelli a usi agricoli;
  • l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti è regolamentato e controllato affinché i quantitativi utilizzati siano quelli strettamente necessari;
  • il pascolamento intensivo e l'allevamento sono regolamentati e controllati avendo cura che la pratica e la permanenza non siano eccessivi;
  • i parcheggi adibiti alla sosta di mezzi pesanti, le aree di rimessaggio dei veicoli o di movimentazione delle merci, i distributori di carburante, gli autolavaggi, le aree di pertinenza delle attività industriali, delle autofficine o autocarrozzerie, nonché le zone destinate alle attività produttive in genere, devono essere dotate di sistemi di raccolta e smaltimento o raccolta e/o trattamento delle acque di dilavamento, comprese le acque meteoriche, le cui dimensioni devono essere calcolate su un tempo di ritorno di 30 anni per una pioggia oraria di 30 minuti;
  • è opportuno che siano progressivamente adeguate e, possibilmente, trasferite, le attività in essere inquadrabili come centri di pericolo.

Classe di Fattibilità F.4.t (Fattibilità limitata)

In queste zone sono da attuarsi le seguenti disposizioni:

  • l'apertura di nuovi pozzi è soggetta a una verifica idrogeologica dell'influenza degli emungimenti previsti sulla stabilità delle strutture esistenti in superficie;
  • i sistemi di smaltimento delle acque di scarico provenienti da edifici per usi civili dovranno essere adeguati a quanto previsto dal D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R, preferendo i sistemi stagni a svuotamento periodico, e le fitodepurazioni con ricircolo dei liquami;
  • sono vietati gli spandimenti di liquami e fanghi, compresi quelli a usi agricoli;
  • l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti è regolamentato e controllato affinché i quantitativi utilizzati siano quelli strettamente necessari;
  • il pascolamento intensivo e l'allevamento sono regolamentati e controllati avendo cura che la pratica e la permanenza non siano eccessivi;
  • i parcheggi adibiti alla sosta di mezzi pesanti, le aree di rimessaggio dei veicoli o di movimentazione delle merci, i distributori di carburante, gli autolavaggi, le aree di pertinenza delle attività industriali, delle autofficine o autocarrozzerie, nonché le zone destinate alle attività produttive in genere, devono essere dotate di sistemi di raccolta e smaltimento o raccolta e/o trattamento delle acque di dilavamento, comprese le acque meteoriche, le cui dimensioni devono essere calcolate su un tempo di ritorno di 30 anni per una pioggia oraria di 30 minuti;
  • è opportuno che siano progressivamente adeguate e, possibilmente, trasferite, le attività in essere inquadrabili come centri di pericolo.

Art. 49 Fattibilità alle trasformazioni nel territorio rurale e aperto

Le trasformazioni consentite dallo Strumento Urbanistico in oggetto spaziano dalle attività rurali connesse, fino alla progettazione edilizia nel territorio rurale, con interventi sul patrimonio edilizio esistente (edifici rurali, annessi agricoli e relative pertinenze).

La possibilità di attuare le singole trasformazioni è definita all'interno di areali che costituiscono gli ambiti normativi, all'interno dei quali però l'area di intervento non è definitivamente localizzata, né è definita la tipologia dell'intervento.

Per questo la fattibilità degli interventi ammessi all'interno del territorio agricolo è stata definita attraverso una matrice dalla quale è possibile trarre per qualunque combinazione di ambito-intervento-classe di pericolosità (geologica, idraulica) il corrispettivo grado di fattibilità.

La matrice è stata impostata prendendo spunto dal D.C.R.T. 25 ottobre 2011 n.53/R, adeguandola alle realtà territoriali del Comune di Piombino ed alla casistica degli interventi ammessi.

Le tipologie di intervento, all'interno degli stessi ambiti normativi, sono state distinte e/o raggruppate in funzione del loro impatto sul territorio.

Il grado di fattibilità di un intervento viene stabilito nel modo seguente:

  • si individua nelle carte di pericolosità la classe di appartenenza dell'intervento;
  • si definisce la tipologia dell'intervento;
  • dall'incrocio delle informazioni suddette si individua nella tabella della fattibilità la classe corrispondente all'intervento distintamente per i due diversi aspetti della pericolosità: geologica e idraulica;la fattibilità dell'intervento è quella prevalente tra i giudizi corrispondenti ai vari aspetti della pericolosità.

Per le aree della pianura alluvionale in destra idrografica del fiume Cornia, tenuto conto che i lavori di rinforzo arginale sono in corso di completamento e preso atto che l'Amministrazione di Piombino si è impegnata alla demolizione del Ponte di Ferro entro il 2012, per la messa in sicurezza locale delle trasformazioni previste può essere preso a riferimento, così come per le aree del PIP di Montegemoli, lo scenario di rischio idraulico definito dal Prof. Stefano Pagliara già validato dall'Autorità di Bacino.

Art. 50 Fattibilità alle trasformazioni del tessuto insediativo urbano

La fattibilità per gli aspetti geologici degli interventi di minor rilievo ammessi nella stessa zona quali:

  • manutenzione e restauro conservativo;
  • ristrutturazione senza variazione di carichi sul terreno;
  • adeguamenti di natura igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento di barriere architettoniche;
  • realizzazione di recinzioni, pertinenze e manufatti precari
  • corrisponde alla Classe 2.

La fattibilità per gli aspetti idraulici degli interventi di minor rilievo ammessi nella stessa zona quali:

  • manutenzione e restauro conservativo;
  • adeguamenti di natura igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento di barriere architettoniche;
  • ampliamenti senza aumento di superficie coperta;
  • realizzazione di recinzioni, pertinenze e manufatti precari
  • corrisponde alla Classe 2.
Classi di Fattibilità relative agli interventi previsti nel Territorio Aperto
Ambiti d'intervento Classi di Pericolosità Trasformazioni ed attività
1 2 3 3 PIE PFE 4 PIME PFME
Nuove abitazioni rurali F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
F1i F2i F3i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
Nuovi annessi rustici F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
F1i F2i F3i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
Interventi sul patrimonio edilizio esistente F1g F1g F2g F4g Manutenzione ordinaria e straordinaria
F1i F1i F2i F3i F3i
F1t F2t F2t F3t
F1g F1g F2g F4g Restauro e risanamento conservativo
F1i F1i F2i F3i F3i
F1t F2t F2t F3t
F2g F2g F3g F4g Ristrutturazione edilizia
F1i F2i F3i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
F2g F2g F3g F4g Sostituzione edilizia
F1i F2i F3i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
F2g F2g F3g F4g Ristrutturazione urbanistica
F1i F2i F3g F4g F4g
F1t F2t F2t F3t
Viabilità F1g F1g F2g F4g Manutenzione ordinaria e straordinaria
F1i F1i F2i F3i F3i
F1t F1t F2t F3t
F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
F1i F1i F3i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
Impianti tecnici e reti tecnologiche (acquedotti, fognature,sistemi per il trasporto dell'energia e delle telecomunicazioni, gasdotti e simili) F2g F2g F3g F2g Nuova realizzazione
F1i F1i F3i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
Impianti tecnici di modesta entità (cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas,per gli acquedotti e simili) F2g F2g F2g F4g Nuova realizzazione
F1i F1i F2i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
Invasi per l'accumulo di acqua F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
F1i F2i F2i F3i F3i
F1t F2t F2t F3t
Scarichi di acque reflue di Impianti domestici nel terreno F2g F2g F3g F3g Nuova realizzazione
F1i F2i F3i F3i F3i
F1t F2t F3t F3t
Lagoni di accumulo liquami,strutture interrate di deposito o magazzinaggio di prodotti chimici e simili F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
F1i F2i F3i F4i F4i
F1t F2t F3t F4t
Movimenti terra e modifiche dell'assetto originario dei luoghi (riporti,sbancamenti, rilevati e simili) F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
F1i F2i F3i F4i F4i
F1t F1t F2t F3t
Impianti sportivi privati F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
F1i F2i F3i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
Interventi di difesa del suolo o di regimazione Idraulica F2g F2g F3g F3g Nuova realizzazione
F1i F2i F3i F3i F3i
F1t F2t F2t F3t
Classi di Fattibilità
  1. F1g F2g F3g F4g Classi di Fattibilità relative alla Pericolosità Geomorfologica
  2. F1i F2i F3i F4i Classi di Fattibilità relative alla Pericolosità Idraulica
  3. F1t F2t F3t F4t Classi di Fattibilità relative alla Tutela della Risorsa Idrica
  4. N.F. N.F. N.F. Non Fattibile

Le Classi di Pericolosità e Fattibilità sono definite nel rispetto del D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n.531r

Il grado di fattibilità di un intervento viene stabilito nel modo seguente:

  • Si individua nelle carte di pericolosità la classe di appartenenza dell'intervento;
  • Si definisce la tipologia dell'intervento;
  • Dall'incrocio delle informazioni suddette si individua nella tabella della fattibilità la classe corrispondente all'intervento distintamente per i due diversi aspetti della pericolosità:geomorfologica e idraulica;
  • La fattibilità dell'intervento è quella prevalente tra i giudizi corrispondenti ai vari aspetti della pericolosità.
Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40