Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 80_bis Regole per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non agricolo

Per gli edifici esistenti con destinazione d’uso non agricola e per quelli oggetto di mutamento di destinazione d’uso sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia r1, r3a, r3b e di sostituzione edilizia.

Sono esclusi dal precedente comma gli edifici ed i manufatti di interesse storico che hanno conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nelle schede di cui Dossier C e successive eventuali implementazioni, per i quali opera la specifica disciplina di cui all’art.42.

Agli edifici che perderanno la funzione agricola si applicano le disposizioni dell’art. 45 della legge regionale n° 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Per tutti gli interventi su annessi e manufatti costruiti antecedentemente alla L. 765/67 il richiedente dovrà dimostrarne la datazione mediante la cartografia aerofotogrammetrica esistente fino al 1971, accatastamenti eseguiti entro il giugno 1988 o, in via subordinata, altri atti o documentazione da cui sia possibile accertare inequivocabilmente la consistenza e l’anno di costruzione degli stessi.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40