Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 73 D13.1 aree ed attrezzature per la balneazione

Sono ammesse tutte le attività di servizio alla balneazione così come disciplinate all'art. 69 della L.R. 42/2000 e ss.mm.ii. e dal relativo regolamento di attuazione.

Se non specificamente stabilito per ciascuna struttura dal vigente Piano Particolareggiato della Costa Urbana e del Promontorio del Falcone (di cui alla scheda PV n.7), per le strutture esistenti sono ammessi interventi di sostituzione edilizia. Si dovranno comunque impiegare materiali e soluzioni in sintonia con le tipologie previste dal suddetto PP e con il contesto marino.

D13.2 insediamento turistico-residenziale

(disciplinato al successivo art. 83)

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40