Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 68 D7.3 attivitĂ  di autolavaggio

E' ammessa la realizzazione di impianti e volumetrie in rapporto alle necessità dell'attività di autolavaggio.

La realizzazione degli interventi è subordinata alla presentazione del progetto edilizio, che deve contenere le indicazioni per il contenimento del consumo idrico, per il recupero delle acque di lavorazione, per il trattamento delle acque reflue e per la riduzione del rischio idraulico.

Non è ammessa la residenza, neanche per la guardiania.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40