Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 40 Regole generali

Sui beni oggetto del presente Capo, sono ammessi i seguenti interventi, fatte salve eventuali limitazioni stabilite per le singole sottozone o ambiti:

  • le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
  • il restauro e il recupero delle opere agrarie minori, delle componenti del paesaggio agrario, delle componenti vegetazionali, di ogni opera che costituisca documento materiale della cultura e della storia insediativa locale;
  • la rinaturazione di terreni coltivati ove ne sia dimostrata l'utilità per gli ecosistemi della flora e della fauna;
  • la realizzazione di reti ecologiche mediante allargamento di fasce riparie, costituzione di siepi, alberature e boschetti;
  • interventi di potatura e tagli selettivi di diradamento a carico di esemplari deperenti e soprannumerari;
  • l'installazione di segnaletica per la conoscenza e la valorizzazione delle aree e dei beni, anche a servizio di attività turistiche e agrituristiche;
  • l'adeguamento di segnaletica stradale e di informazione turistica lungo la viabilità esistente purché non ostruisca punti di vista panoramici;
  • l'apertura di piste fuori strada per mezzi motorizzati necessari alle attività agro-silvo-pastorali o all'approvvigionamento di rifugi, posti di soccorso, funzioni di vigilanza, spegnimento incendi, prevenzione incendi, realizzazione di opere pubbliche;
  • le infrastrutture per protezione civile, difesa idrogeologica, idraulica e del suolo;
  • le opere di cantiere funzionali alle attività archeologiche, naturalistiche;
  • le strutture temporanee di servizio e igienico-sanitarie;
  • le strutture leggere per l'informazione turistica e la gestione delle risorse naturalistiche;
  • la manutenzione dei tracciati viari esistenti, l'eventuale loro ammodernamento funzionale purché compatibilmente con le caratteristiche del contesto e del tracciato medesimo, ai fini della sicurezza delle persone e per realizzare percorsi ciclopedonali;
  • gli interventi necessari per le attività di ricerca, studio o simili ai fini didattici, scientifici, culturali;
  • i manufatti funzionali alla cura di verde privato (boschi e giardini) pertinenziale di edifici esistenti;
  • le opere di urbanizzazione primaria (verde pubblico, parcheggi pubblici, viabilità pubblica) funzionali ad attività pubbliche, purché siano tutelati i segni storici del paesaggio urbano e rurale, la viabilità storica, le opere agrarie minori;
  • nuove costruzioni solo per finalità pubbliche, per le quali sia dimostrato che il sito scelto sia utilizzabile a tal fine e che non vi sono alternative di pari livello per il soddisfacimento di tali finalità, e sempre che non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
  • segnaletica e cartellonistica informativa sullo stato delle risorse naturali, servizi ristoro e informazione, noleggio biciclette, manufatti in legno funzionali alla rete escursionistica in aree attrezzate a tal scopo, ubicate di norma lungo la viabilità e i percorsi esistenti.
  • recinzioni in paletti metallici e reti contenute tra siepi con altezza massima di cm 150, fatte salve altezze maggiori per recinzioni per la protezione e l'integrità dei raccolti così come disciplinate al successivo art. 77.

Sui beni oggetto del presente Capo, sono invece vietati i seguenti tipi di intervento, fatto salvo quanto diversamente stabilito per le singole sottozone o ambiti:

  • nuove infrastrutture, ivi compresi impianti della telefonia mobile (se non in forme, dimensioni, tecnologie tali da permetterne l'inserimento senza impatti) e impianti per la produzione di energia eolica, fatti salvi gli impianti eolici domestici destinati all'autoconsumo, quelli fino alla potenza massima di 200 kWp, nonché quelli finalizzati alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, così come disciplinati al successivo art. 57;
  • l'apertura di nuove cave;
  • la derivazione di acque superficiali e profonde in quantità superiori al mantenimento del minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi;
  • la riduzione o la trasformazione di vegetazione boschiva e assimilata, dunale, di zone umide e degli acquiferi, di minerali e fossili, di formazioni arboree di argine, ripa e golena, di alberature segnaletiche, monumentali, di arredo e stradali, di siepi rigenerate e residue, di vegetazione forestale presente nelle aree di pregio paesaggistico e/o di verde privato individuate dal presente Regolamento urbanistico;
  • arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale;
  • alterazione di elementi tipici delle sistemazioni agrarie;
  • la manomissione di viabilità e tracciati storici;
  • opere dannose alle emergenze geomorfologiche e florofaunistiche.
Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40