Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 29 Nuova edificazione cu

Sono interventi di nuova edificazione, contrassegnati nella tav. 2 dalla sigla "cu", ossia interventi di trasformazione urbanistica ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 78 della LR 1/2005:

  • le addizioni al sistema insediativo, che necessitano di limitate opere di urbanizzazione, che costituiscono espansioni urbane;
  • i completamenti urbani, all'interno del sistema insediativo consolidato, che necessitano di adeguamento delle urbanizzazioni;
  • le saturazioni in aree non edificate, incluse all'interno del sistema insediativo consolidato.

Tali interventi sono individuati su singoli lotti perimetrati nelle tavole 2 del presente Regolamento urbanistico, ove, con apposita sigla, sono indicate la quantità di alloggi realizzabili e la tipologia edilizia, fra quelle definite al precedente articolo 15 delle presenti Norme.

La superficie lorda di pavimento delle nuove unità abitative non può essere minore di mq. 55.

Gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto dei criteri progettuali di cui al successivo art. 35.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40