Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 27 Ristrutturazione urbanistica ru

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui al comma 1 lett. f) dell'art. 78 della LR 1/2005, sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Essi pertanto ridefiniscono le regole e le modalità insediative, e comprendono:

  • la demolizione con ricostruzione;
  • la ricostruzione, parziale o totale, di edifici distrutti per eventi naturali o bellici;
  • i frazionamenti e gli accorpamenti di cui al successivo articolo 30 delle presenti Norme.

Sono ammesse modifiche:

  • dei tipi edilizi;
  • della suddivisione dei lotti;
  • del rapporto tra spazio pubblico e spazio privato;
  • dei tracciati stradali;
  • del rapporto tra spazi edificati e spazi non edificati.

Gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto dei criteri progettuali di cui al successivo art. 35.

Qualora gli edifici soggetti a demolizione tramite ristrutturazione urbanistica siano utilizzati per residenza o per attività produttive, fino all'attuazione dell'intervento di ristrutturazione sono ammesse esclusivamente le opere di manutenzione straordinaria. In tutti gli altri casi sono da consentire solo interventi indifferibili ai fini della incolumità pubblica.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40