Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 23 Risanamento conservativo

Le opere di risanamento conservativo (c) devono essere esplicitamente riferite a situazioni di documentato degrado fisico, e comprendono:

  • a) la sostituzione degli elementi strutturali interni che non abbiano particolari caratteri di pregio architettonico, utilizzando tecniche e materiali diversi da quelli esistenti;
  • b) lo spostamento della quota degli ambienti di servizio (locali igienici, cucine, corridoi, ripostigli, ecc.) in combinato con la sopradetta sostituzione degli elementi strutturali orizzontali interni;
  • c) il ripristino degli elementi costitutivi, sui fronti strada, del tipo edilizio di cui sia reperita adeguata documentazione, quali la partitura delle aperture e le finiture;
  • d) l'apertura di nuove finestre e la formazione di piccole terrazze di servizio sui fronti interni, prospettanti su cortili e non visibili da strade pubbliche.

Non è invece ammessa la realizzazione di terrazze a tasca e abbaini.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40