Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
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Art. 23 Risanamento conservativo
Le opere di risanamento conservativo (c) devono essere esplicitamente riferite a situazioni di documentato degrado fisico, e comprendono:
- a) la sostituzione degli elementi strutturali interni che non abbiano particolari caratteri di pregio architettonico, utilizzando tecniche e materiali diversi da quelli esistenti;
- b) lo spostamento della quota degli ambienti di servizio (locali igienici, cucine, corridoi, ripostigli, ecc.) in combinato con la sopradetta sostituzione degli elementi strutturali orizzontali interni;
- c) il ripristino degli elementi costitutivi, sui fronti strada, del tipo edilizio di cui sia reperita adeguata documentazione, quali la partitura delle aperture e le finiture;
- d) l'apertura di nuove finestre e la formazione di piccole terrazze di servizio sui fronti interni, prospettanti su cortili e non visibili da strade pubbliche.
Non è invece ammessa la realizzazione di terrazze a tasca e abbaini.