Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 47bis FattibilitĂ  geologica, idraulica e sismica

1. Al paragrafo 2.1 C.2 del Regolamento di Attuazione DPGR n. 53/R/2011 si individuano le seguenti classi di fattibilità, cui fa riferimento il presente Regolamento Urbanistico:

  • - Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.
  • - Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.
  • - Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
  • - Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo Regolamento Urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

2. Per le aree di trasformazione di cui al “Dosseier F- Schede normative e di orientamento progettuale” del presente Regolamento Urbanistico, la classe di fattibilità ed i relativi condizionamenti è riportata nella specifica scheda.

3. Per ogni altro intervento di trasformazione, la fattibilità di carattere geologico e sismico dovrà essere individuata ai sensi del Regolamento DPGR n. 53/R/2011 e s.m.i., tenendo conto, per le aree indagate, delle pericolosità definite nel Regolamento Urbanistico.

4. Per ogni altro intervento di trasformazione territoriale consentito dal Regolamento Urbanistico, la fattibilità idraulica dovrà essere determinata ai sensi del Regolamento DPGR n.53/R/2011 e s.m.i., sulla base delle pericolosità idrauliche individuate secondo i criteri indicati nel Regolamento Urbanistico.

5. In ogni caso, in tutto il territorio comunale le trasformazioni ammissibili sono subordinate alle specifiche limitazioni disposte:

  • - dal PGRA dell’appennino settentrionale attraverso i propri strumenti di pianificazione;
  • - ai fini del corretto assetto idraulico, valgono i disposti di cui al R.D. 523/1904;
  • - in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua di cui L.R. 21/2012 e s.m.i.

6. Per le aree classificate in pericolosità idraulica elevata (I3m) la fattibilità degli interventi è da considerarsi condizionata (F3).

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40