Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 93 Parchi pubblici urbani e territoriali (Fx)

Sono le aree, appositamente perimetrate, che costituiscono parchi territoriali, riserve, aree naturali protette di interesse locale, oasi, soggette a normativa e regolamentazione di settore, pianificate dagli enti competenti istituzionalmente, ove sono ammessi interventi finalizzati a usi culturali, turistici, per lo svago e il tempo libero, per la didattica, sportivi, per eventi, mostre, e dove sono sempre ammesse opere di riqualificazione paesaggistica ed ambientale.

Al fine di salvaguardare l'integrità degli assetti fondiari in queste aree non sono ammessi frazionamenti catastali di terreni che diano luogo a particelle inferiori alle superfici fondiarie minime prescritte dal PTCP o in carenza di questo dalla LR 1/2005, fatti salvi i casi deroga disciplinati al precedente art. 77 per il territorio rurale.

Per ognuna delle aree di seguito elencate valgono le regole specifiche di ogni strumento, piano, programma, atto o regolamento specifico che ne disciplini usi e destinazioni, ai sensi di leggi vigenti in materia.

In assenza di dette regole specifiche, valgono le regole generali per i beni ambientali e paesaggistici contenute nelle presenti Norme.

Fa Parco pubblico territoriale interprovinciale di Montioni

Il Parco di Montioni, istituito nel 1998, si estende per oltre 6.500 ettari ed interessa, in Provincia di Livorno, il territorio comunale di Piombino e di Suvereto. L'ambito del parco è disciplinato, a sensi della normativa di settore vigente, dal relativo Piano del Parco approvato con deliberazione C.P. n. 239 del 19.12.2008 ; il territorio del parco è pertanto sottratto alla pianificazione urbanistica comunale.

Per le aree contigue del Parco, così come rappresentate negli elaborati cartografici del presente RU ed individuate dal Piano Provinciale sopra richiamato, pur operando le destinazioni urbanistiche di sottozona individuate dal presente RU quest'ultimo recepisce la disciplina del Piano Provinciale, a cui pertanto si rinvia.

Fb Parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio

(Ambito presente nel territorio comunale di Campiglia M.ma)

Fc Parco pubblico territoriale di Baratti e Populonia

Il Parco Territoriale di Baratti e Populonia, localizzato sulle pendici collinari sopra il golfo di Baratti, rappresenta uno dei contesti più importanti della civiltà etrusca.

Il Parco di estensione pari a circa 185 ettari, si colloca all'interno dell'ANPIL Baratti Populonia che si estende su buona parte del promontorio di Piombino per complessivi 1.284 ettari e in continuità con il SIC-SIR IT 5160009 del Promontorio di Piombino e Monte Massoncello, di estensione pari a 700 ettari.

Il Parco comprende diversi complessi di rilevante interesse archeologico collegati all'antica città etrusca di Populonia (Acropoli, Necropoli, Porto e aree di fusione del ferro), nonché significativi reperti archeologici di epoca romana (Ville Marittime di Poggio al Mulino e Poggio S. Leonardo) e medioevale (Monastero di San Quirico).

L'insieme dei reperti, per vastità territoriale e per ricchezza documentale stratigrafica, costituisce un patrimonio di elevato pregio scientifico collocato peraltro in un contesto ambientale e paesaggistico meritevole della massima tutela.

Nel parco, oltre alle aree dei reperti archeologici, sono compresi anche tratti di litorale, la pineta di Baratti nonché gli ambiti del Podere Casone, il Nucleo Edificato della Torre di Baratti ed il nucleo storico di Populonia posto sulla sommità del promontorio.

Attuazione degli interventi di valorizzazione

Tramite redazione e approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica sono consentiti interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e di salvaguardia delle risorse naturalistiche e storico-archeologiche presenti, con destinazioni funzionali coerenti con la natura e l'utilizzazione del parco archeologico.

Sono ammessi interventi relativi ad attività di ricerca, scavo e quanto altro necessario allo studio ed alla conservazione del patrimonio archeologico, sulla base di progetti redatti dalla Soprintendenza Archeologica o da enti ed istituti da essa autorizzati e/o concessionati.

Sono pertanto consentiti tutti gli interventi tesi a proteggere le aree archeologiche ed a potenziare la loro fruibilità finalizzata al Parco Archeologico; il tessuto connettivo di tali aree sarà costituito dai percorsi esistenti o da quelli di previsione - sia pedonali che carrabili - nonché da aree boscate o costiere di elevato interesse naturalistico che costituiscono un insieme omogeneo da Poggio al Mulino fino a Buca delle Fate.

Per i soli interventi volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico è consentito l'eventuale taglio delle essenze arboree presenti, limitatamente all'area strettamente necessaria e previo parere dell'Amministrazione Provinciale. Qualora nell'area oggetto dell'intervento sussistano emergenze botaniche di particolarissimo rilievo, l'intervento dovrà essere studiato in modo da salvaguardare tali emergenze.

E' inoltre ammessa la realizzazione di eventuali attrezzature e servizi per le funzioni proprie del parco, ad integrazione delle strutture già esistenti.

Per il patrimonio edilizio esistente ed il nucleo storico di Populonia, il Piano attuativo individuerà gli interventi ammissibili e le funzioni compatibili tra quelle residenziali, turistico-ricettive, commerciali (limitatamente ad esercizi di vicinato) e di servizio.

È comunque vietata la realizzazione di nuovi alloggi; la dotazione di posti letto per le attività ricettive ricavabili nel patrimonio edilizio esistente è desumibile dalla dotazione stabilita dal P.S. d'Area per l'UTOE 7.1.

Sul patrimonio edilizio esistente, fino all'approvazione del piano urbanistico attuativo sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il piano attuativo dovrà altresì individuare interventi ed azioni tese alla regolamentazione del traffico automobilistico e della sosta nell'area del parco per l'eliminazione degli attuali fenomeni di congestione, non compatibili con la tutela dei valori ambientali e storico - archeologici di questo territorio, utilizzando a tale fine il parcheggio delle Caldanelle che potrà assumere la funzione di "porta di accesso al parco". Dovranno altresì essere previsti percorsi pedonali e ciclabili distinti dalle sedi stradali e dai parcheggi, per l'accesso al mare ed alle zone archeologiche.

I sentieri saranno realizzati su fondo naturale utilizzando prevalentemente percorsi esistenti e comunque senza operare movimenti di terreno suscettibili di alterare l'ambiente naturale. Lungo i sentieri potranno essere attrezzate piazzole con panchine ed arredi.

Il Piano attuativo potrà estendersi, oltre alla zona Fc del Parco Archeologico:

  • alle contigue aree agricole e boscate (di cui alle sottozone E3, E4), che svolgono funzione di tessuto connettivo tra le diverse aree del parco, oltreché di tutela paesaggistica;
  • allo specchio acqueo del campo boe di cui al precedente art. 75 (sottozona D14.4) per le evidenti connessioni funzionali con l'ambito del parco;
  • al parcheggio delle Caldanelle (sottozona P1) che, come già detto, potrà svolgere funzione di porta di ingresso al parco.

Il piano attuativo dovrà contenere un'apposita "relazione di incidenza" al fine di accertare che l'attuazione degli interventi previsti non pregiudichi l'integrità dei beni e dei valori riconosciuti nel contiguo sito SIR-SIC.

Fd Parco pubblico territoriale del Falcone

Comprende le aree di altissimo pregio ambientale e paesaggistico, caratterizzate da macchia bassa mediterranea, che dal Golfo di Salivoli si spingono fino a Cala Moresca e Spiaggia lunga. L'estremità nord del parco, collocata tra Calamoresca e Spiaggia Lunga, è compresa nel SIC-SIR del Promontorio di Piombino e Monte Massoncello, che si estende su buona parte del promontorio.

L'ambito del Parco territoriale è soggetto alle disposizioni del vigente Piano Particolareggiato della Costa Urbana e del Falcone, di cui alla scheda PV n.07, a cui pertanto si rinvia.

Fe Parco pubblico territoriale della Sterpaia

Il Parco Territoriale della Sterpaia, coincidente con la perimetrazione dell'omonima ANPIL, si estende lungo l'arcata del golfo di Follonica dal pennello Dalmine fino al confine comunale con Follonica, per una estensione complessiva di circa 297 ettari.

Il Parco si compone di due distinte aree:

  • il bosco della Sterpaia, esempio di foresta umida planiziale, relitto dell'antico paesaggio dell'alta Maremma e luogo di rilevante interesse scientifico per lo studio e la documentazione della flora e della fauna in esso associate;
  • la fascia costiera, la cui continuità paesaggistica è interrotta dalla centrale elettrica di Torre del Sale, caratterizzata da un esteso arenile alle cui spalle di collocano un'antica fascia dunale arborata con la presenza di specie quali tamerici, pini marittimi e domestici, nonché una fascia di area umida retrodunale con la tipica vegetazione palustre; la fascia costiera è delimitata a monte dal fosso Cervia ed è attraversata, oltreché dal fiume Cornia, da vari fossi di bonifica. Su di essa insistono emergenze architettoniche di particolare interesse quali Torre del Sale, Torre Mozza e la casa di guardiania di Carbonifera.

Il Parco comprende inoltre le aree agricole che si estendono ad ovest del bosco della Sterpaia.

Nel corso dell'ultimo decennio nel parco sono state realizzate, in forza del previgente Piano Particolareggiato approvato con deliberazione del C.C. n. 138/1999 oggi decaduto, attrezzature di servizio ed infrastrutture che ne garantiscono un'ordinata fruizione, concentrate essenzialmente nel tratto costiero compreso tra Perelli e Torre Mozza, e più precisamente:

  • il sistema dei parcheggi pubblici a servizio degli arenili;
  • le reti idriche e fognarie ;
  • le attrezzature di servizio alla balneazione (gli Ambiti di Servizio ed i chioschi distribuiti lungo la costa);
  • le attrezzature di servizio alla nautica minore collocate nei punti d'ormeggio presenti lungo il fosso Acquaviva, in loc. Perelli, e Valnera, in loc. Carbonifera, che il presente RU disciplina al precedente articolo 75.

Attuazione degli interventi di valorizzazione

Il presente RU conferma le previsioni e l’assetto funzionale del previgente Piano Particolareggiato consentendo, con intervento diretto, gli interventi di adeguamento, completamento e valorizzazione del parco e delle dotazioni di servizio esistenti nel rispetto di quanto di seguito disciplinato.

Più precisamente sono consentiti i seguenti interventi:

  • - completamento delle postazioni di sicurezza/sorveglianza alla balneazione a servizio delle spiagge attrezzate, secondo le tipologie ed il dimensionamento stabiliti dal previgente PP;
  • - realizzazione e adeguamento dei chioschi di servizio alla balneazione e dei blocchi dei servizi igienici pubblici già previsti e localizzati dal previgente PP, secondo le tipologie ed il dimensionamento stabiliti dallo stesso;
  • - interventi di manutenzione, ristrutturazione e sostituzione edilizia con eventuale riorganizzazione funzionale degli Ambiti di Servizio alla balneazione già esistenti, purché non comportino incremento della SLP e dei volumi esistenti;
  • - realizzazione di manufatti stagionali, di superficie massima pari a 9 mq., complementari alle attività di somministrazione già insediate negli Ambiti di Servizio esistenti, da allestire sugli arenili con manufatti leggeri (legno, tela, e altri materiali naturali);
  • - allestimento, previo rilascio delle relative concessioni demaniali, delle spiagge attrezzate già localizzate dal previgente PP e non ancora assegnate;
  • - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo le destinazioni d’uso e le tipologie d’intervento disciplinate dal previgente PP;
  • - interventi preordinati alla messa in sicurezza idraulica, al ripristino e al miglioramento paesaggistico-ambientale, all’incremento della valenza naturalistica ed ecosistemica o per la fruizione didattico-scientifica del parco.

Trattandosi di ambito territoriale interessato dai seguenti vincoli paesaggistici:

  • - D.Lgs. n. 42/2004 art. 136 – DM 250/1962
  • - D.Lgs. n. 42/2004 art 142 c. 1 lett. a (territori costieri)
  • - D.Lgs. n. 42/2004 art 142 c. 1 lett. c (fiumi, torrenti e corsi d’acqua)
  • - D.Lgs. n. 42/2004 art 142 c. 1 lett. g (territori coperti da foreste e da boschi)

gli interventi da realizzare nell’ambito del Parco, dovranno osservare le relative prescrizioni e prescrizioni d’uso stabilite dal PIT/PPR.

In particolare gli interventi dovranno rispondere ai seguenti criteri progettuali e prestazionali:

  • - garantire la conservazione del sistema dunale e retrodunale; a tal fine non è consentita la realizzazione di qualsiasi struttura o manufatto sulla duna mobile e fissa, così come l’apertura di nuovi percorsi di accesso al mare ad esclusione della razionalizzazione dei percorsi esistenti da realizzare secondo le indicazioni del previgente PP, con tecniche e soluzioni ad elevata compatibilità paesaggistica ed ambientale;
  • - tutte le strutture consentite dovranno essere realizzate con materiali naturali ed eco-compatibili (legno, tela, ecc.) preferibilmente su palafitta o comunque rialzati rispetto al piano di calpestio, al fine di non comportare impermeabilizzazione ed artificializzazione del suolo e garantire il ripristino delle condizioni naturali;
  • - tutti gli interventi devono garantire l’uso sostenibile delle risorse naturali ed il mantenimento dei varchi visuali da e verso l’arenile e il mare

Al fine di non incrementare la pressione antropica sulla fascia costiera, il presente RU non ammette la realizzazione di ulteriori aree a parcheggio. Sono inoltre ammessi in ogni tempo, senza che ciò comporti variante al presente RU, modesti adeguamenti dei parcheggi esistenti, qualora ritenuti necessari dal soggetto gestore del parco.

Per la fattibilità geologico-idraulico degli interventi si rimanda all’abaco di cui all’art. 50 delle presenti NTA nonché alle disposizioni di cui alla LR n. 41/2018.

Ff Parco pubblico territoriale Orti Bottagone

Il Parco Territoriale degli Orti Bottagone coincide con la Riserva Provinciale, istituita nel 1998, situata nella fascia costiera orientale di Piombino ; si estende per circa 117 ettari ed insiste sul Sito di importanza regionale (rete natura 2000) e sulla Zona di protezione speciale Padule Orti-Bottagone. L'ambito della Riserva è disciplinato, a sensi della normativa di settore vigente, dal relativo Regolamento Provinciale approvato con deliberazione C.P. n. 41 del 26.3.2008; il territorio del parco è pertanto sottratto alla pianificazione urbanistica comunale.

Per la aree contigue della Riserva, così come individuate dal relativo Regolamento provinciale e rappresentate negli elaborati cartografici del presente RU, pur operando le destinazioni urbanistiche di sottozona individuate dal presente RU, quest'ultimo recepisce la disciplina del Piano Provinciale a cui pertanto si rinvia.

Fg Parco pubblico urbano(D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Le zone di parco pubblico urbano sono costituite da ambiti all'interno o in prossimità degli abitati, riservati ad attività di tempo libero, motorie, ricreative, culturali, sociali o destinati ad assolvere ad una funzione di filtro con valore di mitigazione ambientale e/o paesaggistica e/o di riqualificazione dei luoghi.

Per queste valgono le presenti disposizioni generali e le eventuali disposizioni specifiche contenute nelle schede di orientamento progettuale relative alle Aree di Trasformazione e nelle schede normative relative ai Piani urbanistici attuativi vigenti (pv), qualora tali aree di vi siano ricomprese.

L'attuazione dei parchi urbani avviene mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, o comunque mediante progetti di iniziativa pubblica, nel quale saranno precisati la disposizione e la tipologia e le funzioni dei nuovi fabbricati eventualmente ammessi e gli interventi di recupero delle costruzioni presenti nelle zone di parco urbano.

Il piano attuativo -od il progetto- preciserà gli accessi, i parcheggi, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree di sosta, la vegetazione, i servizi confacenti all'uso del parco stesso.

Per quanto attiene la previsione relativa all’ambito di parco urbano situato in loc. Ischia di Crociano, attualmente occupato da attività di raccolta e smaltimento rifiuti, operano inoltre le seguenti indicazioni specifiche:

  • - É ammesso su tali aree l’esercizio delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti in essere, limitatamente a quanto autorizzato alla data di efficacia del presente strumento urbanistico;
  • - Sono sempre attuabili su tali aree progetti di chiusura e riqualificazione delle discariche esistenti ai sensi della vigente normativa in materia.

Fge Parco pubblico urbano di valore ecologico e naturale

Si tratta delle aree destinate a parco urbano individuate dal Piano Strutturale d'Area nelle tavole 9 tra i beni territoriali del sistema insediativo per i quali si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità. Per queste vale quanto stabilito al precedente art. 41 per i beni territoriali del sistema insediativo.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40