Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 75 D14 nautica

Le presenti norme assumono le definizioni delle strutture dedicate alla nautica da diporto contenute nell'art. 5 della Disciplina del Masterplan "La rete dei porti toscani" ai sensi del DPR 509/1997, che sono:

  • - il porto turistico quale complesso di strutture movibili e inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto e del diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
  • - approdo turistico, ovvero la sezione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4 comma 3 della legge n. 84/1994, destinata a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
  • - i punti di ormeggio ovvero le aree demaniali marittime, gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Le modalità attuative per i porti e gli approdi turistici e per i punti di ormeggio sono definite dagli articoli 9 e 10 della disciplina del Masterplan "La rete dei porti toscani".

Gli interventi per la realizzazione delle opere a terra e a mare di porti e approdi turistici sono attuati mediante piani regolatori portuali, che costituiscono atti di governo del territorio ai sensi della L.R. 65/2014.

In riferimento alle definizioni sopra riportate e in rapporto alla funzione prevalente, le infrastrutture marittime e le aree retroportuali che costituiscono il sistema complessivo per la portualità, la logistica e la nautica nel territorio comunale di Piombino sono suddivise in:

  • - D14.1 porti marittimi e aree portuali con funzioni di tipo commerciale, industriale, di servizio passeggeri e peschereccia, classificabili in base all'Art. 4 della Legge 28.1.1994 n° 84.
  • - D14.1.1 ambiti retroportuali per la logistica
  • - D14.2 complesso integrato della nautica, articolato in polo del diportismo (D14.2.a) e polo della cantieristica, dei servizi e delle attività ittiche (D14.2.b).
  • - D14.3 approdi turistici, comprendenti opere ed impianti idonei alla ricettività dei natanti da diporto, esistenti, soggetti a riqualificazione senza incremento;
  • - D14.4 punti di ormeggio, ovvero le aree demaniali marittime , gli specchi acquei ed i corsi d'acqua dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Gli ambiti D14.1, D14.1.1 e D14.2, definiti dal presente articolo sono normati al successivo articolo 96 (Titolo IV Disciplina delle trasformazioni, degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, Capo II Interventi di trasformazione degli assetti infrastrutturali). Gli ambiti D14.3 e D14.4, definiti dal presente articolo, sono di seguito disciplinati.

D14.3.1 Porto turistico di Salivoli

Il porto di Salivoli, collocato nel settore occidentale urbano, della capacità di circa 500 posti barca, è stato realizzato alla fine degli '90 in attuazione della Variante al PRG approvata con deliberazione della G.R.T. n. 4551 del 18.12.1995 e del Progetto di Massima, oggi decaduto, approvato dalla Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 242 del 7.04.1997 ai sensi della L.R. 36/79, e della D.C.R.T. n. 258/1992.

Per il porto esistente sono ammessi, con intervento diretto:

  • - eventuali modifiche interne porto che non incidano sulla configurazione complessiva dello stesso, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, funzionalità nonché delle direttive di cui all'Allegato II del Masterplan "La rete dei porti toscani" relative a qualità progettuale, standard a terra e dei servizi, standard nautici e standard ambientali;
  • - realizzazione di tettoie per il ricovero delle imbarcazioni e per le attività di rimessaggio, di altezza massima pari a 6 mt. e superficie coperta massima di 800 mq;
  • - per i fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia r1 di cui agli artt. 20, 21 e 24 del presente RU.; sono inoltre ammessi interventi di ampliamento orizzontale/verticale (am.1) fino ad un massimo di 230 mc. con riferimento all'intero complesso portuale;
  • - realizzazione di nuovi fabbricati da destinare ad attività di servizio e/o commerciali per una volumetria massima di 1300 mc., e altezza massima pari a 6 mt., da localizzare in prossimità del piede della falesia.

Tutti gli interventi edilizi ammessi dovranno comunque uniformarsi e richiamare i caratteri architettonici e formali dei fabbricati esistenti, con le differenziazioni conseguenti alle diverse destinazioni funzionali, perseguendo l'obiettivo di un insieme morfologicamente unitario ed organico e ben integrato rispetto alle componenti paesaggistiche che caratterizzano l'ambito.

All'interno del porto sono ammesse tutte le attività di accoglienza, alaggio, rimessaggio, manutenzione delle imbarcazioni, i servizi al diportista, i servizi alla persona nonché le attività commerciali di cui ai punti 3.03 e 3.02.02 dell'art. 17 del presente RU.

Sono fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti del Comune dal soggetto attuatore, in forza della convenzione rep. n. 16203 del 20.05.1998 sottoscritta in sede di rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dell'approdo, con particolare riferimento alla fruizione collettiva della spiaggia di Salivoli. Gli obblighi di cui alla suddetta convenzione potranno essere trasferiti nell'atto definitivo di concessione demaniale dell'approdo.

D14.3.2 Porticciolo di Marina

L'area che accoglie il porticciolo di Marina, ubicato nel cuore del centro storico della città, è disciplinato dal vigente Piano di Recupero approvato con deliberazione CC. n. 52 del 25/06/2008, di cui alla scheda PV n.10 del presente RU alla quale pertanto si rinvia.

D14.4.1 Punto d'ormeggio Terre Rosse

Lungo il fosso Cornia Vecchia, in loc. Terre Rosse é presente un ormeggio di notevoli dimensioni (circa 680 posti barca) che è stato oggetto di recenti interventi di adeguamento funzionale ed infrastrutturazione, realizzati sulla base di un piano urbanistico attuativo oggi decaduto (PdR approvato con deliberazione C.C. n. 91/1999).

Sono ammissibili interventi di adeguamento dei servizi esistenti, entro il limite massimo di 2.600 mq. di slp complessivi, e di risagomatura dei corsi d'acqua, anche funzionali al potenziamento del punto d'ormeggio, con possibilità di installazione di pontili galleggianti, nei limiti e con le soluzioni tecniche compatibili con la sicurezza idraulica.

In considerazione delle possibili integrazioni funzionali tra il punto d'ormeggio, il contiguo ambito produttivo del Gagno (D5.11) disciplinato all'art. 95 delle presenti norme ed il polo della cantieristica, dei servizi e delle attività ittiche (D14.2.b), disciplinato all'art. 96 delle presenti norme, è ammessa la realizzazione di darsene interne lungo l'asta del fosso, funzionali al potenziamento del punto d'ormeggio e/o alle esigenze delle imprese insediate nel suddetto ambito produttivo.

Gli interventi previsti sono subordinati alla definizione di un nuovo piano urbanistico attuativo che potrà estendersi all'intero ambito del punto d'ormeggio o in alternativa essere circoscritto a ciascuno dei sub-ambiti assegnati ai diversi soggetti gestori dello stesso. Qualora gli interventi di potenziamento del punto d'ormeggio interessino le aree del contiguo ambito produttivo del Gagno, il piano attuativo sarà comunque accompagnato dalla elaborazione di un complessivo Masterplan, ovvero di una progettazione unitaria non di dettaglio, che dovrà definire le modalità di accesso veicolare, la configurazione di massima e l'assetto funzionale degli ambiti interessati, previa intesa dei soggetti attuatori.

In relazione alle reciproche interazioni funzionali ed alla natura degli interventi proposti, potrà in ogni caso essere presentato un unico piano attuativo esteso, oltreché all'ambito del punto d'ormeggio (sottozona D14.1) anche al contiguo ambito produttivo del Gagno (sottozona D5.11), previa intesa dei soggetti attuatori.

Il piano attuativo dovrà comunque essere corredato delle specifiche valutazioni ambientali previste dall'art. 10 delle presenti norme, in base alle quali sarà valutata la sostenibilità dei nuovi carichi insediativi previsti in termini di posti barca.

L'efficacia delle previsioni del piano attuativo in ordine alla realizzazione di eventuali darsene interne a servizio del punto d'ormeggio è comunque subordinata all'attivazione e alla conclusione di specifico accordo di pianificazione di cui all'art. 21 della L.R. 1/2005.

In assenza di piano attuativo sono ammissibili, per il patrimonio edilizio e le infrastrutture esistenti, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione edilizia r1, e comunque tutti gli interventi diretti a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

D14.4.2 Punto d'ormeggio Fosso Acquaviva

Lungo le sponde del fosso Acquaviva è presente un punto d'ormeggio che è stato oggetto di recenti interventi di adeguamento funzionale realizzati sulla base del Piano Particolareggiato del Parco Territoriale della Costa Orientale e della Sterpaia (approvato con deliberazione C.C. n. 138/1999), oggi decaduto.

Per l'ormeggio esistente sono consentiti interventi di manutenzione delle sponde del fosso, delle dotazioni nautiche esistenti nonché dei pennelli a mare con esclusione del prolungamento degli stessi.

E' ammessa inoltre la realizzazione di attrezzature a servizio dell'ormeggio costituite dai locali per la sede dell'associazione nautica e di locali accessori da adibire a spogliatoi, servizi igienici e ricovero attrezzi da collocare all'interno delle strutture di servizio alla balneazione già realizzate in loc. Perelli in attuazione del suddetto PP.

D 14.4.3 Punto d'ormeggio Fosso Valnera

Lungo le sponde del fosso Valnera è presente un punto d'ormeggio che è stato oggetto di recenti interventi di adeguamento funzionale realizzati sulla base del Piano Particolareggiato del Parco Territoriale della Costa Orientale e della Sterpaia (approvato con deliberazione C.C. n. 138/1999), oggi decaduto.

Per l'ormeggio esistente sono consentiti interventi di manutenzione delle sponde del fosso, delle dotazioni nautiche esistenti nonché dei pennelli a mare con esclusione del prolungamento degli stessi.

E' ammesso inoltre il risanamento conservativo del casello di Carbonifera all'interno del quale potranno trovare collocazione locali di servizio per il punto d'ormeggio e/o attività ricettive della tipologia affittacamere, di cui all'art. 55 della L.R. 42/2000 e s.m.i.

D14.4.4 Punto d'ormeggio Golfo di Baratti

All'estremità occidentale del Golfo di Baratti è presente un campo boe che occupa una superficie di circa 3,5 ettari, prevalentemente a mare. Essa include, oltre allo specchio acqueo suddiviso in diverse concessioni demaniali per attività di diporto e noleggio imbarcazioni - pesca sportiva, anche alcuni manufatti precari e un edificio in muratura.

Il presente Regolamento Urbanistico persegue la razionalizzazione e il riordino dell'area occupata dal campo boe nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici, al fine di adeguare la qualità dei servizi nautici offerti.

Si prevede pertanto la razionalizzazione ed implementazione delle attrezzature di servizio al campo boe, da gestire in forma consortile, quali uno scivolo di alaggio, uno/due pontili galleggianti, servizi igienici e piccole strutture per il deposito delle attrezzature nautiche, in luogo delle attuali strutture precarie.

In relazione alla contiguità ed alle connessioni funzionali del punto d'ormeggio con il Parco Pubblico Territoriale di Baratti Populonia, disciplinato al successivo art. 93, l'attuazione di tali interventi verrà disciplinata nel Piano Particolareggiato del Parco.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40