Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 69 D8 attivitĂ  e attrezzature direzionali, militari, per l'ordine pubblico

D8.1 attività direzionali pubbliche e private, anche miste ad usi commerciali

Sono consentiti interventi indicati sui singoli edifici nelle tavv. n. 2 del presente RU e quelli necessari a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, comprensivi di limitati ampliamenti funzionali allo svolgimento delle attività.

Sono ammesse attività direzionali pubbliche e private, commerciali, a servizi ed attività espositive, di ristorazione funzionale alle attività prevalenti direzionali o commerciali.

D8.1.1 fabbricato in via Ruffilli

Per la struttura esistente ubicata in via Ruffilli, è ammessa la categoria di intervento della ristrutturazione edilizia "r2b", per la riorganizzazione funzionale del fabbricato; l'ampliamento delle unità immobiliari esistenti potrà avvenire mediante l'utilizzo di una porzione della superficie delle ampie terrazze che caratterizzano l'immobile.

L'intervento è subordinato alla presentazione di un progetto edilizio unitario, esteso cioè all'intero fabbricato, e dovrà essere realizzato in modo tale da assicurare la discontinuità dei prospetti, determinata dall'alternanza dei vuoti/pieni.

Dovranno essere utilizzati materiali e soluzioni architettoniche uniformi e congrui ai caratteri ed alle finiture del complesso edilizio esistente.

Ad integrazione delle destinazioni commerciali e direzionali sono inoltre ammissibili attività artigianali di servizio di cui al punto 2.0.1 dell'art. 17 delle presenti norme,nonché la funzione residenziale di cui al punto 1 e di servizio di cui al punto 6 del medesimo articolo.

D8.1.2 ambito in via Pisa

Nell’ambito collocato in via Pisa, si prevede la demolizione delle costruzioni precarie ivi esistenti e la realizzazione di attrezzature direzionali e commerciali (esercizi di vicinato così come definite dalla normativa vigente in materia), stazione di servizio per il traffico automobilistico, autorimesse pubbliche e private.

E’ ammessa la realizzazione di una o più funzioni tra quelle sopra descritte. In ogni caso le costruzioni realizzabili sull’area non potranno superare il volume complessivo di 800 mc.

D8.2 attrezzature militari e per l'ordine pubblico

La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti istituzionalmente competenti. L'edificazione è vincolata al rispetto delle norme riguardanti l'edilizia militare, l'ordine pubblico, e della disciplina degli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in zona, ove specificatamente indicati dagli elaborati grafici del presente R.U. In assenza di una categoria d'intervento sono comunque ammessi limitati ampliamenti funzionali allo svolgimento delle attività.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40