Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 59 Regole per i tessuti del subsistema insediativo storico

I tessuti storici di matrice preottocentesca e di matrice otto-novecentesca, appartenenti al subsistema insediativo storico, individuati con sigla alfanumerica e perimetrazione Sn, sono articolati in ordine alla formazione storica e alla permanenza o meno dei caratteri originari. Per ogni tessuto sono date le seguenti norme. Gli ambiti (Re- ambiti a esclusiva funzione residenziale, Rp- ambiti a prevalente funzione residenziale) e le categorie di intervento indicate sono quelle prevalenti per il tessuto. Puntualmente, per singoli edifici o complessi, sono stabilite diverse categorie di intervento e ambiti a specializzazione funzionale, rappresentate con apposita simbologia sulla cartografia.

Sugli immobili con destinazione d'uso di artigianato di servizio di cui al punto 2.01 dell'art. 17 delle presenti norme, esistenti nei tessuti da S1 a S4 alla data di entrata in vigore del R.U., qualora non si intenda modificare la destinazione d'uso in essere, sono consentite categorie di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli adeguamenti funzionali ed igienico-sanitari necessari per soddisfare i requisiti minimi di legge.

S1 tessuto storico di matrice preottocentesca che ha mantenuto i caratteri originari

Ambito Prevalentemente residenziale (Rp)

Categorie di Intervento

Restauro e risanamento conservativo c

Destinazioni d'uso

Residenziale 1, commerciale esercizi di vicinato 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.03, 4.01 compresa la tipologia dell'albergo diffuso, direzionale 5, attività di servizio in tutte le sottocategorie della 6.

Non è ammesso l’utilizzo per fini residenziali/abitativi del piano terra, salvo nei casi di tipologie edilizie nate originariamente con usi abitativi anche al piano terra (previa dimostrazione mediante idonea documentazione storico-documentale); in tal caso si dovranno ripristinare le partiture ed i caratteri architettonici originari del fabbricato. Sono inoltre fatti salvi:

  • - gli interventi promossi dalla Pubblica Amministrazione nonché quelli comportanti ampliamento di unità residenziali esistenti, finalizzati al soddisfacimento di comprovate e permanenti difficoltà motorie di cittadini residenti nella stessa unità immobiliare.
  • - l’utilizzo e il cambio d’uso per finalità turistico-ricettive (attività extra-alberghiere così come definite dalla normativa di settore) previa sottoscrizione di apposito atto d’obbligo, da trascrivere a cura del proponente l’intervento, alla CCRRII, di impegno al ripristino dell’originaria destinazione d’uso e distribuzione interna dell’unità immobiliare al momento della cessazione dell’attività;
  • - la realizzazione di locali accessori (quali rimesse e cantine) di servizio alla residenza ad esclusione dei garage.

Regole specifiche

Sono sempre escluse attività rumorose, laddove i loro effetti di inquinamento acustico non siano adeguatamente mitigabili.

E' obbligatorio il rispetto delle caratteristiche specifiche individuate nella schedatura degli edifici di pregio storico e dei tessuti storici (Dossier B) contenuta nel presente RU, e delle prescrizioni specifiche per i centri storici riportate nell'allegato "S"- PARTE PRIMA del Regolamento Edilizio d'Area 2007. Il progetto deve contenere apposita dimostrazione delle modalità con le quali le suddette prescrizioni sono rispettate.

Il progetto deve essere esteso alle relative aree di pertinenza, conservandone le caratteristiche dimensionali e formali, le presenze arboree di pregio e le eventuali sistemazioni esterne storicizzate. E' esclusa l'installazione dei manufatti pertinenziali di cui al precedente art.33; sono fatti salvi gli interventi di riordino e sostituzione edilizia dei manufatti esistenti.

Limitatamente al Comune di Piombino operano inoltre le seguenti regole specifiche:

Per il complesso edilizio dell'ex ospedale di via Cavour, si confermano le destinazioni funzionali del previgente piano di recupero, approvato con deliberazione C.C. n. 112 del 26.09.2001. Sui fabbricati facenti parte di detto complesso si potrà intervenire con la categoria di intervento "r1"- ristrutturazione edilizia, fatta eccezione per gli edifici:

  • Chiesa di Sant'Antimo
  • Torre "la Tarsinata"

per i quali si applica la categoria del restauro "c".

S2 tessuto storico di matrice preottocentesca parzialmente o sostanzialmente trasformato

Ambito Prevalentemente residenziale (Rp)

Categorie di Intervento

ristrutturazione edilizia r1

Destinazioni d'uso

Residenziale 1, commerciale esercizi di vicinato 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.03, 4.01 compresa la tipologia di albergo diffuso, direzionale 5, attività di servizio in tutte le sottocategorie della 6.

Non è ammesso l’utilizzo per fini residenziali/abitativi del piano terra, salvo nei casi di tipologie edilizie nate originariamente con usi abitativi anche al piano terra (previa dimostrazione mediante idonea documentazione storico-documentale); in tal caso si dovranno ripristinare le partiture ed i caratteri architettonici originari del fabbricato. Sono inoltre fatti salvi:

  • - gli interventi promossi dalla Pubblica Amministrazione e quelli comportanti ampliamento di unità residenziali esistenti, finalizzati al soddisfacimento di comprovate e permanenti difficoltà motorie di cittadini residenti nella stessa unità immobiliare.
  • - l’utilizzo e il cambio d’uso per finalità turistico-ricettive (attività extra-alberghiere, così come definite dalla normativa di settore) previa sottoscrizione di apposito atto d’obbligo, da trascrivere a cura del proponente l’intervento, alla CCRRII, di impegno al ripristino dell’originaria destinazione d’uso e distribuzione interna dell’unità immobiliare al momento della cessazione dell’attività.
  • - la realizzazione di locali accessori (quali rimesse e cantine) di servizio alla residenza ad esclusione dei garage

Regole specifiche

Edifici o parti di essi, modificati rispetto alla loro configurazione originaria, possono essere ripristinati ove tale intervento comporti un effettivo miglioramento della funzionalità e del decoro, e la ricostituzione del pregio di origine. Limitatamente a tali casi e per tale fine, gli interventi possono comportare opere significativamente incidenti sia dal punto di vista della struttura che dell'immagine e dei caratteri architettonici. Per significativa incidenza, e conseguente ammissibilità di dette opere, si intende anche il superamento di una manomissione dei caratteri originari, che, a fronte dell'impossibilità di ripristinare lo stato originario, introduca componenti e forme dell'architettura contemporanea migliorative rispetto allo stato manomesso. In tali casi gli interventi ammissibili dovranno essere definiti mediante Piano di Recupero.

Sono sempre escluse attività rumorose, laddove i loro effetti di inquinamento acustico non siano adeguatamente mitigabili.

E' obbligatorio il rispetto delle caratteristiche specifiche individuate nella schedatura degli edifici di pregio storico e dei tessuti storici contenuta nel presente RU, e delle prescrizioni specifiche per i centri storici riportate nell'allegato "S"- PARTE PRIMA del Regolamento Edilizio d'Area 2007. Il progetto deve contenere apposita dimostrazione delle modalità con le quali le suddette prescrizioni sono rispettate.

Il progetto deve essere esteso alle relative aree di pertinenza morfologica, previa verifica delle loro caratteristiche dimensionali e formali.

S3 tessuto storico di matrice otto-novecentesca che ha mantenuto i caratteri originari

Ambito Prevalentemente residenziale (Rp)

Categorie di Intervento

ristrutturazione edilizia r1

Destinazioni d'uso

residenziale 1, commerciale 3.01.01 limitatamente alle medie strutture di vendita, esercizi di vicinato 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, la sottocategoria 3.04 è ammessa previa dimostrazione di compatibilità con la funzione residenziale e i caratteri storici del tessuto, direzionale 5, alberghiera 4.01 (compreso l’albergo diffuso), attività di servizio in tutte le sottocategorie della 6.

Regole specifiche

Il progetto del singolo edificio deve considerare i caratteri morfologici e tipologici del tessuto in cui sono collocati ed essere esteso alle pertinenze.

Nel caso di interventi su edifici non schedati, è obbligatorio uno specifico studio di contestualizzazione delle facciate e delle pertinenze. Limitatamente all'UTOE 1 del Comune di Suvereto e all'UTOE 2 del Comune di Campiglia M.ma non sono ammessi mutamenti di destinazione d'uso per la funzione commerciale 3.01.01.

Limitatamente al Comune di Piombino operano inoltre le seguenti regole specifiche:

non sono ammessi mutamenti di destinazione per civile abitazione ai piani terra dei fabbricati, salvo nei casi di tipologie edilizie nate originariamente con usi abitativi anche ai piani terra (previa dimostrazione mediante idonea documentazione storico-documentale); in tali casi si dovranno ripristinare le partiture ed i caratteri architettonici originari del fabbricato. Sono invece sempre ammessi mutamenti di destinazioni d'uso per la realizzazione di:

  • vani abitativi in ampliamento di unità residenziali esistenti
  • garage e locali accessori alle unità abitative
  • vani condominiali;
  • per il recupero a fini abitativi di unità immobiliari collocate all’interno di corti/resedi interne agli isolati non attestati sulla pubblica via;
  • per finalità turistico-ricettive (attività extra-alberghiere, così come definite dalla normativa di settore) previa sottoscrizione di apposito atto d’obbligo, da trascrivere a cura del proponente l’intervento, alla CCRRII, di impegno al ripristino dell’originaria destinazione d’uso e distribuzione interna dell’unità immobiliare al momento della cessazione dell’attività;
  • sono ammesse le medie strutture di vendita non alimentari 3.02.01;
  • per i tessuti a villini isolati lungo Viale Matteotti oggetto di schedatura nel Dossier B, con fronti di pregio riconosciuti, non sono consentiti frazionamenti delle unità immobiliari al fine di mantenere inalterata la tipologia originaria.
  • per il fondo commerciale ubicato in via Carlo Pisacane, in angolo con vicolo Rosa, in cui è svolta l'attività di pubblico esercizio, è ammessa la riqualificazione funzionale ed igienico-sanitaria attraverso la demolizione dei volumi secondari presenti nella corte di pertinenza; il volume derivante dalla demolizione potrà essere utilizzato per realizzare nuovi spazi di servizio alla attività artigianale/commerciale esistente (realizzazione di servizi igienici, cucina, corridoio di accesso alla corte interna...).

Al fabbricato collocato in angolo tra via Copernico e via Alfieri il RU attribuisce la categoria di intervento “r2b” al fine di consentire un ampliamento volumetrico, da realizzare attraverso il tamponamento dello spazio sottostante la terrazza prospettante via Alfieri.

L’intervento dovrà essere attuato attraverso la messa in opera di materiali, finiture, e soluzioni architettoniche congrui ai caratteri e alle finiture del fabbricato esistente; a tutela dei caratteri originari del fabbricato dovranno essere adottati elementi decorativi e coloriture identici a quelli esistenti.

S4 tessuto storico di matrice otto-novecentesca parzialmente o sostanzialmente trasformato

Ambito Prevalentemente residenziale (Rp)

Categorie di Intervento

ristrutturazione edilizia r1,

Destinazioni d'uso

residenziale 1, commerciale esercizi di vicinato 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, la sottocategoria 3.04 solo previa dimostrazione di compatibilità con la funzione residenziale e i caratteri storici del tessuto, direzionale 5, alberghiera 4.01 (compreso l’albergo diffuso), attività di servizio in tutte le sottocategorie della 6.

Regole specifiche

Il progetto del singolo edificio deve considerare i caratteri morfologici e tipologici del tessuto in cui sono collocati ed essere esteso alle pertinenze.

Nel caso di interventi su edifici non schedati, è obbligatorio uno specifico studio di contestualizzazione delle facciate e delle pertinenze.

Edifici o parti di essi modificati rispetto alla loro configurazione originaria possono essere ripristinati, ove tale intervento comporti un effettivo miglioramento della funzionalità e del decoro, e la ricostituzione del pregio di origine. Limitatamente a tali casi e per tale fine, gli interventi possono comportare opere significativamente incidenti sia dal punto di vista della struttura che dell'immagine e dei caratteri architettonici. Per significativa incidenza, e conseguente ammissibilità di dette opere, si intende anche il superamento di una manomissione dei caratteri originari, che, a fronte dell'impossibilità di ripristinare lo stato originario, introduca componenti e forme dell'architettura contemporanea, migliorative rispetto allo stato manomesso. In tali casi gli interventi ammissibili dovranno essere definiti mediante Piano di Recupero.

Limitatamente al Comune di Piombino operano inoltre le seguenti regole specifiche:

Sono ammesse le medie strutture di vendita alimentari 3.01.01 e non alimentari 3.02.01.

Per i tessuti a villini isolati lungo Viale Matteotti oggetto di schedatura nel Dossier B , con fronti di pregio riconosciuti, non sono consentiti frazionamenti delle unità immobiliari al fine di mantenere inalterata la tipologia originaria.

Al villino ubicato in angolo tra viale Matteotti e via X Settembre, il RU attribuisce la categoria di intervento "am1/300 mc" esclusivamente per la realizzazione una piscina completamente interrata.

Per i tessuti ricadenti nel quartiere Cotone-Poggetto, in relazione alla contiguità con lo stabilimento industriale, non è ammessa la realizzazione di nuove unità abitative ancorché ottenute tramite interventi di frazionamento, ampliamento (am1) o sopraelevazione (am2).

Al villino ubicato in angolo tra viale Matteotti e via del Desco il RU attribuisce la categoria di intervento “am1” al fine di consentire l’ampliamento dell’unità immobiliare collocata al piano primo del fabbricato. L’ampliamento dovrà avere una copertura a terrazza al fine di dare origine ad un edificio perfettamente simmetrico. L’intervento dovrà essere attuato attraverso la messa in opera di materiali, finiture, e soluzioni architettoniche congrui ai caratteri e alle finiture del fabbricato esistente; a tutela dei caratteri originari del fabbricato dovranno essere adottati elementi decorativi e coloriture identici a quelli esistenti.

Per i tessuti ricadenti nel quartiere Cotone-Poggetto, in relazione alla contiguità con lo stabilimento industriale, non è ammessa la realizzazione di nuove unità abitative ancorché ottenute tramite interventi di frazionamento, ampliamento (am1) o sopraelevazione (am2).

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40