Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 31 Tamponamenti di elementi architettonico-edilizi (logge, terrazze, portici, tettoie)

Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati al miglioramento architettonico edilizio e della funzionalità degli edifici esistenti, intesa anche come miglioramento delle capacità di contenimento dei consumi energetici, delle prestazioni relative all'accessibilità, nonché della qualità estetica.

Gli interventi di cui al presente articolo ammessi con le categorie della ristrutturazione edilizia r1, r2.a, r2.b, r3.a, r3.b.

Per gli edifici pluripiano il tamponamento di logge, terrazze e portici e tettoie, qualora costituiscano elementi seriali della facciata, dovrà esclusivamente interessare i prospetti secondari del fabbricato; si potrà intervenire sui prospetti attestati sulla pubblica via solo qualora siano avvenuti nel tempo interventi di tamponamento tali da rendere disomogenea la grammatica compositiva della facciata, al fine di uniformarne l'aspetto.

Per i fabbricati con categoria r1 l’intervento è consentito limitatamente ai prospetti secondari non prospettati sulla pubblica via, al fine di ricomporne l’unitarietà qualora già alterata da interventi susseguitisi nel tempo.

Gli oggetti di detti interventi sono di norma nel filo dei corpi di fabbrica. Possono essere esterni ad esso se non comportano diminuzione della funzionalità degli spazi pubblici su cui si dovessero affacciare, e se omogenei al tessuto urbanistico in cui si collocano.

Qualora l'intervento riguardi edifici pluripiano, è prescritta la presentazione di un progetto unitario esteso all'intero prospetto, da assoggettare ad un unico titolo abilitativo edilizio.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40