Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 30 Frazionamenti e accorpamenti di unitĂ  immobiliari

Le opere di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari rientrano nelle categorie di intervento comprese tra il restauro e la ristrutturazione urbanistica di cui ai precedenti artt. 23,24,25,26,27 e 28.

Il frazionamento su edifici esistenti all'interno dei centri abitati è ammesso alle seguenti condizioni, fatto salvo quanto diversamente specificato per le disposizioni normative relative ai diversi tessuti del sistema insediativo (Titolo III, Capo I) nonché per gli interventi disciplinati nelle schede normative di orientamento progettuale relative alle Aree di Trasformazione:

  • la superficie utile abitabile minima delle unità abitative risultanti non può essere minore di 45 mq, fatta eccezione per i frazionamenti finalizzati alla realizzazione di attività ricettive extra alberghiere così come definite dalla normativa di settore. In tal caso in sede di presentazione del titolo edilizio dovrà essere prodotto apposito atto d’obbligo, da trascrivere a cura del proponente alla CCRRII, di impegno al ripristino dell’originaria destinazione d’uso e distribuzione interna dell’unità immobiliare al momento della cessazione dell’attività.
  • deve essere garantito il reperimento di 1 posto auto per ogni nuova unità abitativa negli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia secondo quanto previsto al successivo art. 85.

Qualora l'intervento di frazionamento non origini nuove unità abitative ma sia esclusivamente finalizzato alla modifica dimensionale di unità abitative esistenti (quale ad esempio cessione di uno o più vani tra due unità abitative esistenti), l'unità abitativa “cedente” dovrà in ogni caso rispettare i minimi dimensionali dell'alloggio sopra stabiliti.

E' vietato il frazionamento di alloggi realizzati attraverso gli interventi previsti dal presente R.U. nelle Aree di Trasformazione “At”, nei Comparti di Perequazione “Cp” e nei completamenti urbani “cu” per un minimo di 15 anni dalla data di efficacia della abitabilità, salvo quanto diversamente definito dalle convenzioni, ove richieste, relative agli interventi.

Sono sempre ammessi gli accorpamenti di unità abitative esistenti.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40