Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 25 Addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia

Le addizioni volumetriche definite dall'art. 78 comma 1 lett. g) della LR 1/2005, sono consentite in ampliamento orizzontale o verticale dell'edificio esistente e come rialzamento in sagoma del medesimo, definiti come segue.

Nel caso in cui le addizioni volumetriche siano applicate a porzione di edificio, sono prescritti l'allineamento in altezza con i fabbricati contigui e l'allineamento sul fronte strada, fatti salvi i diritti di terzi.

Ampliamento orizzontale e/o verticale am.1

Gli interventi di ampliamento orizzontale o verticale di edificio esistente comprendono opere di sostituzione -s e opere di ristrutturazione edilizia di cui all’art 24, ma non sono cumulabili con gli ampliamenti e i rialzamenti di cui alle categorie r2a e r2b.

La consistenza massima dell'ampliamento è stabilita in mq. 115 di SLP corrispondente ad una nuova unità immobiliare, ove non altrimenti specificato negli elaborati grafici, tale superficie può essere utilizzata anche per ampliare le unità immobiliari esistenti.

L'intervento deve costituire un insieme unitario e morfologicamente coerente.

Gli interventi di ampliamento scaturiscono da una attenta lettura del patrimonio edilizio esistente condotta edificio per edificio. Il livello di tale approfondimento conoscitivo consente di assegnare a tale previsione del Regolamento urbanistico valore di piano di recupero e pertanto di ammettere deroghe alle distanze tra pareti finestrate così come stabilite dal D.M. 1444/1968.

Rialzamento in sagoma am.2

Gli interventi di rialzamento del singolo edificio o di parte di esso, senza superare il filo delle murature esterne esistenti, permette la realizzazione di un solo piano dell'altezza massima di ml 3.50, in aggiunta a quelli esistenti e al massimo di una sola nuova unità immobiliare.

Gli interventi di rialzamento comprendono opere di ristrutturazione edilizia r3.a e r3.b. ma non sono cumulabili con gli ampliamenti e i rialzamenti di cui alle categorie della ristrutturazione edilizia r2a e r2b.

Gli interventi di rialzamento scaturiscono da una attenta lettura del patrimonio edilizio esistente condotta edificio per edificio. Il livello di tale approfondimento conoscitivo consente di assegnare a tale previsione del Regolamento urbanistico valore di piano di recupero e pertanto di ammettere deroghe alle distanze tra pareti finestrate così come stabilite dal D.M. 1444/1968.

Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40