Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 18 Cambio di destinazione d'uso

Si intendono per mutamenti di destinazioni d'uso i passaggi dall'una all'altra delle categorie elencate dalla Lr 1/2005, art. 59, comma 1.

Si ha mutamento di destinazioni d'uso quando sia variato l'uso in atto di una unità immobiliare o di un fabbricato per più del 50% della superficie utile (SUA) dell'unità stessa o comunque nella misura stabilita dalla normativa di settore.

I mutamenti di destinazione d'uso, ancorché non effettuati con opere edilizie, sono assoggettati alla presentazione di titolo abilitativo edilizio.

I mutamenti di destinazione d'uso dovranno essere anche valutati secondo criteri di compatibilità fra funzioni, affinché non si rechi disturbo alle attività prevalenti.

Il cambio di destinazione d'uso è sempre soggetto a verifica di compatibilità con le funzioni già esistenti nell'edificio, nell'isolato o nel complesso di appartenenza, e alla verifica dell'adeguatezza delle urbanizzazioni esistenti e delle dotazioni di parcheggio pubblico esistenti di cui può avvalersi, o, in caso negativo, della dimostrazione e dell'impegno a realizzare urbanizzazioni e parcheggi necessari.

In caso di cambio di destinazione d'uso è obbligatorio il rispetto delle norme vigenti in materia di parcheggi pertinenziali privati e a servizio delle attività commerciali secondo quanto stabilito al Titolo III del Capo III - infrastrutture e dotazioni territoriali e urbane.

Se non diversamente stabilito dal R.U. o dal piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, sono fatti salvi gli usi in atto legittimati, che, ai sensi del comma 3 dell'art 59 della LR 1/2005, si intendono desumibili da atti pubblici, o da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore del R.U. In assenza di tali atti, l'uso legittimamente esistente è quello risultante dalla classificazione catastale alla data di entrata in vigore della disciplina comunale relativa alla distribuzione e localizzazione delle funzioni stabilita dal previgente PRG. In assenza anche di tale classificazione, possono essere assunti gli usi derivanti da documenti probanti o gli usi risultanti dallo stato di fatto.

Nei tessuti del sistema insediativo è sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso dei piani terra in tutte le attività, fatte salve le specifiche limitazioni per gli usi residenziali, così come puntualmente disciplinato per i diversi tessuti (Capo I-Titolo III).Nel caso di cambio d'uso verso la residenza la superficie utile abitabile minima delle unità abitative risultanti non può essere minore di 45 mq.

Il suddetto dimensionamento minimo non deve essere rispettato nei seguenti casi:

  • - in caso di cambio d’uso finalizzato al ripristino di unità abitative preesistenti, originariamente di dimensione inferiore (da dimostrare con apposita documentazione),
  • - in caso di cambio d’uso finalizzato alla realizzazione di attività ricettive extra alberghiere così come definite dalla normativa di settore. In tal caso in sede di presentazione del titolo edilizio dovrà essere prodotto apposito atto d’obbligo, da trascrivere a cura del proponente alla CCRRII, di impegno al ripristino dell’originaria destinazione d’uso e distribuzione interna dell’unità immobiliare al momento della cessazione dell’attività.
Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40