Schede normative e di indirizzo progettuale
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1. Il Piano Strutturale ha individuato le U.T.O.E., Unità Territoriali Organiche Elementari, come entità atte a definire strategie organiche di sviluppo sostenibile e ad assicurare un'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale, ai sensi dell'art. 92, comma 4, lett.a) della L.R. n°65/2014. Le U.T.O.E. costituiscono il riferimento territoriale sia per le dimensioni massime delle previsioni che per la verifica degli standard urbanistici. Con riferimento al Regolamento regionale n°32/R, l'individuazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari è parte integrante delle strategie dello sviluppo sostenibile del Piano Strutturale, ed è estesa all'intero territorio comunale, sulla base dei riferimenti contenuti nello Statuto del Territorio e ricomprendono parti del territorio rurale e parti del territorio urbanizzato.
2. Il Piano Strutturale ha individuato tre U.T.O.E. all'interno del territorio comunale, che tengono di conto dei caratteri fisici del territorio e degli insediamenti esistenti:
- U.T.O.E. 1 - La Collina di Pietrasanta, che corrisponde alla parte est del territorio comunale, ricomprendente tutta la parte collinare e gli insediamenti storici collinari;
- U.T.O.E. 2 - La Pianura di Pietrasanta, che comprende il sub-ambito 2A - La città capoluogo - e il sub-ambito 2B - La città della costa;
- U.T.O.E. 3 - Strettoia -Lago di Porta, che ricomprende la Frazione di Strettoia, le aree rurali limitrofe e il Lago di Porta a forte valenza ambientale.
3. Per ogni U.T.O.E. il P.S. ha definito obbiettivi di sviluppo sostenibile sia per il territorio rurale che per il territorio urbanizzato e il dimensionamento articolato secondo le funzioni previste ai sensi dell'art. 99 della L.R. 65/2014, da cui il P.O. preleva le quote programmate nel quinquennio.
4. Il perimetro del Territorio Urbanizzato è definito dal Piano Strutturale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65/2014. Il Territorio Rurale corrisponde alla parte esterna al Territorio Urbanizzato.
5. Le due componenti il territorio comunale di cui al comma 3 sono disciplinate:
- a) da norme di carattere paesaggistico e ambientale di cui alla Disposizioni Statutarie che il PO declina alla scala urbanistica (DT02a) finalizzata alla sostenibilità degli interventi di trasformazione e alla conformazione dello strumento urbanistico al PIT/PPR.
- b) da norme di carattere urbanistico che definiscono funzioni, destinazioni d'uso, parametri urbanistici, strumenti attuativi e fanno riferimento al presente documento (DT02b).
- CAPO I - DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALE, DEL TERRITORIO URBANIZZATO, E ALLA TUTELA DEI BENI STORICI, ARCHITETTONICI E TIPOLOGICI
- CAPO 1 - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
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1.Il Piano Operativo è atto di governo del territorio ai sensi dell'art.10 della L.R. 65 del 10/11/2014; esso disciplina l'attività urbanistica ed edilizia sull'intero territorio comunale in conformità con il piano strutturale e si compone di due parti:
- a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
- b) disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio soggetti a interventi di maggiore complessità edilizia e urbanistica, con validità quinquennale;
2.Per quanto concerne il comma 1 a) , il Piano Operativo, individua e definisce:
- a)le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici e dei singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico, tipologico e testimoniale, presenti nel territorio rurale e nel territorio urbanizzato;
- b) la disciplina del territorio rurale e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio rurale;
- c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato;
- d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni e ne costituisce il piano;
- e) le zone connotate da condizioni di degrado.
3.Per quanto concerne il comma 1b) il piano operativo individua e definisce:
- a) gli interventi che si attuano mediante piani attuativi pubblici o privati convenzionati;
- b) gli interventi di recupero e/o rigenerazione urbana;
- c) gli interventi soggetti a progetti unitari convenzionati;
- d) gli interventi diretti di nuova edificazione, non ricompresi fra quelli di cui ai punti a) b) c), consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato;
- e) le previsioni relative all'edilizia residenziale sociale nell'ambito degli interventi di cui ai punti a), b) e c);
- f) l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- g)l'individuazione dei beni sottoposti a vincoli a fini espropriativi;
- h)gli interventi soggetti a perequazione urbanistica e/o a compensazione urbanistica e la relativa disciplina.
4. Le previsioni del piano operativo sono supportate:
- a) dalla ricognizione delle componenti il patrimonio territoriale e dalla relativa disciplina delle Invarianti Strutturali che definiscono lo Statuto del territorio come definito dal Piano Strutturale, il recepimento delle previsioni del piano paesaggistico regionale, con particolare riferimento alla disciplina d'uso contenuta nella scheda d'ambito 02 " versilia e costa apuana", agli obbiettivi specifici relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee di cui alla III Invariante Strutturale del PIT/PPR, e alle prescrizioni d'uso per la tutela dei beni paesaggistici;
- b) dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticità, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;
- c) dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e di vulnerabilità della falda degli interventi e dall'individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
- d) dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di trasporto collettivo e di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità.
5. Il piano operativo contiene le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni degli insediamenti e delle infrastrutture per la mobilità.
6. Il Piano Operativo dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del Piano Strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali e provinciali e motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l'uso del territorio.
7. Il Piano Operativo fa proprio e recepisce il Piano di Protezione civile di cui alla L.R. 67/2003. Eventuali varianti al Piano di protezione civile costituiscono variante automatica al P.O., ai sensi dell'art.104 comma 4 della L.R. 65/2014.
- - Finalità e contenuti del Piano Operativo -
1. Le trasformazioni urbanistiche previste dal P.O. si attuano con Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati, Progetti Unitari Convenzionati, Piani di Recupero, Piani di Rigenerazione Urbana, Interventi Diretti (compresi quelli a scadenza quinquennale), Progetti di Opere Pubbliche e tutti gli strumenti e progetti di settore previsti da leggi e regolamenti che concorrono a determinare l'uso dei suoli e degli edifici.
1bis. Negli interventi di trasformazione urbanistica soggetti a Piani Attuativi di iniziativa privata laddove sono previste opere di urbanizzazione, per le aree a verde pubblico, se non diversamente precisato, si intende la sola cessione.
2.Al di fuori delle aree ove sono prescritti dal P.O. i Piani Attuativi e per gli ambiti subordinati a strumenti urbanistici preventivi, dopo la loro approvazione e convenzionamento, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie si attuano con interventi diretti, quand'anche convenzionati e sono subordinate ai procedimenti abilitativi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia edilizia, urbanistica e del paesaggio.
3.I piani attuativi di iniziativa pubblica o privata comprendono:
- a) Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica P.P.(art.13 L. del 17 Agosto 1942 n. 1150 e s.m.e i.);
- b) Piani per l'Edilizia Economica e Popolare - PEEP (L. del 18 Aprile 1962 n. 167e s.m.e i.);
- c) Piani per gli Insediamenti Produttivi - PIP (art.26 L. del 22 Ottobre 1971 n. 865 s.m.e i.);
- d) Piani Attuativi di iniziativa privata Convenzionati PAC (art.28 L. 1150 /1942 s.m.e i.);
- e) Piani di Recupero P.R. (art.28 L. del 5 Agosto 1978 n. 457 s.m.e i.);
- f) Piani di Rigenerazione Urbana PRU di cui alla L.R. 65/2014 come definiti nelle presenti norme.
4.Negli interventi di trasformazione urbanistica di tipo residenziale nel territorio urbanizzato soggetti a piani attuativi convenzionati o Progetti Unitari Convenzionati per interventi di trasformazione a carattere residenziale con dimensionamento uguale o superiore a 1200 mq. di S.E., si dovranno riservare quote di edilizia sociale, sotto forma di standard sociale, pari al 5% di SE da destinare ad edilizia sovvenzionata, monetizzabile ai sensi dell'art. 63 della L.R. 65/2014, con dimensione minima degli alloggi pari a mq.60 di SE.
5.Il Piano Operativo si attua anche, in territorio rurale, attraverso Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) di cui alla L.R. 65/2014 ed al Regolamento Regionale 63/R del 25.08.2016 e s.m.e i., secondo le procedure di cui al successivo art. 24 che hanno valore di Piano Attuativo nel caso in cui prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni, ovvero la realizzazione di nuovi edifici rurali con S.E. superiore a 500 mq; non si procede alla redazione di piano attuativo nel caso in cui le nuove edificazioni si configurano come ampliamenti di edifici esistenti, quand'anche superiori a mq. 500, se già autorizzati senza piano attuativo: in questo caso si dovrà procedere con Progetto Unitario Convenzionato ai sensi dell'art.12 al fine di coordinare progettualmente il nuovo ampliamento con quanto già autorizzato senza
compromettere la continuità temporale dei lavori.
6.Alla scadenza di validità quinquennale della previsione di Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato, Piano di Recupero o Piano di Rigenerazione urbana, si attuano le disposizioni contenute nell'art 105 della LR 65/2014.
- Modalità di attuazione del Piano Operativo - Titolo I - NORME GENERALI
- Titolo II - ATTUAZIONE DEL P.O.
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- 1. Il Piano Operativo è redatto nel rispetto dello Statuto del Territorio e delle Strategie di Sviluppo sostenibile del Piano Strutturale approvato contestualmente al presente Piano Operativo.
- 2. Il Piano Operativo è redatto secondo quanto stabilito dalla L.R. n°65 del 10.11.2014 e s.m.e.i., in particolare l'art.95 della stessa legge e nel rispetto delle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia urbanistica.
- 3. Nelle zone sottoposte a vincoli sovraordinati, così come definiti all'art.6, la realizzazione degli interventi è subordinata al rispetto, oltre che delle presenti norme, anche delle disposizioni delle singole normative in materia .
- 4. Il Piano Operativo è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10 del 12.02.2010 e s.m.e.i.
- 5. Il Piano Operativo è redatto nel rispetto della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R n.37 del 26.03.2015
- 6. Il Piano Operativo è redatto nel rispetto della disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca approvato con D.C.P n° 189 del 13/01/2000.
- 7. Le norme del Piano Operativo sono redatte nel rispetto delle definizioni contenute nel Regolamento regionale 39/R del 24.07.2018, nel Regolamento regionale 63/R del 25.08.2016, del Regolamento regionale 32/R del 05.07.2017.
- 8.Il P.O., una volta approvato, sostituisce il Regolamento Urbanistico vigente approvato con D.C.C. n° 31 del 14/07/2014.
Le Varianti al RU soggette a validità quinquennale, e, nello specifico:
- 1) Variante n°1 al RU approvata con DCC 10 del 08/03/2017 e pubblicata sul B.U.R.T. n. 12 del 22/03/2017;
- 2) Variante n°2 al RU approvata con DCC n. 63 del 02/10/2017 e pubblicata sul B.U.R.T. n. 41 del 11/10/2017;
- 3) Variante n°3 al RU adottata con Determina n. 3758 del 02/10/2017 e pubblicata sul B.U.R.T. n. 41 del 11/10/2017;
- 4) Variante n°4 al RU approvata con DCC n. 26 del 11/06/2019 e pubblicata sul B.U.R.T. n. 26 del 26.06.2019;
- 5) Variante n°6 al RU approvata con DCC n. 47 del 13/08/2020 e pubblicata sul B.U.R.T. n. 38 del 16.09.2020, che mantengono la loro validità quinquennale, perdono efficacia qualora entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione della variante che li contempla:
- 1) in caso di varianti da attuarsi mediante piano attuativo o PUC di iniziativa pubblica, i rispettivi piani o progetti non siano stati approvati (art.95co.9 della LRT 65/2014);
- 2) in caso di piani attuativo o PUC di iniziativa privata, non sia stata stipulata la relativa convenzione o i proponenti non abbiano formato atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune (art.95co.11 della LRT 65/2014);
8 bis. Il Piano di Utilizzazione degli arenili, approvato con DCC n° 42/2003 e successive varianti, alla cui disciplina rinvia formalmente il RU approvato con DCC 31/2014 e pubblicato sul BURT n°33 del 20.08.2014, mantiene la sua validità decennale, rinnovandone l'efficacia, fino al 20 agosto 2024.
9.Per quanto non espressamente stabilito dal Piano Operativo si applica la vigente legislazione nazionale e regionale, che si intende interamente richiamata.
- Riferimenti legislativi e normativi -
1.La Perequazione Urbanistica è lo strumento prevalente utilizzato dal P.O. negli interventi di trasformazione urbana sia di nuova edificazione che di riqualificazione urbana. La maggior parte degli interventi soggetti a Piani Attuativi Convenzionati, Progetti Unitari Convenzionati, Piani di Recupero, Piani di Rigenerazione Urbana o Ambientale, sono soggetti a questa forma di modalità attuativa che consente:
- a) di acquisire gratuitamente al demanio pubblico le aree per le opere di urbanizzazione primaria evitando le procedure espropriative;
- b) fare realizzare tutte o parte delle opere di urbanizzazione primaria agli operatori privati prima o contestualmente agli interventi edilizi, consentendo in tal modo la sostenibilità ambientale degli interventi di trasformazione, in particolare per ciò che concerne le reti infrastrutturali e tecnologiche;
- c) riqualificare parti del territorio e degli insediamenti che necessitano di interventi di riqualificazione urbana e/o ambientale con la dotazione delle opere pubbliche mancanti;
- d) rendere indifferenti le proprietà dei suoli rispetto alle trasformazioni urbanistiche necessarie garantendo in tal modo un assetto urbano più funzionale e paesaggisticamente più accogliente.
2.Il P.O. contiene due modalità di attuazione della perequazione urbanistica:
- a) la perequazione urbanistica di ambito per gli interventi di nuova edificazione o recupero urbano in loco;
- b) omissis
- c) la compensazione urbanistica a distanza fra comparti non contigui seppur posti all'interno di ambiti nel territorio urbanizzato per l' acquisizione di aree e/o realizzazione di opere pubbliche di interesse generale che vengono compensate con crediti edilizi anziché con procedure espropriative; la compensazione consente il trasferimento della potenzialità edificatoria in aree di atterraggio predisposte dal PO nel territorio urbanizzato e in presenza di più proprietà essa si integra con la perequazione urbanistica.
3.La Perequazione Urbanistica di Ambito di cui al comma 2a) si applica nei comparti di trasformazione urbanistica soggetti a PAC o PUC o PR individuati nelle Tav. Q.P. 02. Nel caso di nuova edificazione (PAC o PUC) a tutte le aree ricomprese in un ambito di trasformazione urbanistica viene attribuito uno stesso indice di edificabilità IT espresso in mq/mq (S.E./S.T.), sia alle aree direttamente interessate all'edificazione (SF) sia alle aree destinate a strade o aree di corredo, aree per attrezzature pubbliche, verde e parcheggi pubblici (DT). Alle aree pubbliche, in particolare infrastrutture esistenti, presenti nell'Ambito di trasformazione non viene applicato l'indice di edificabilità IT, ma per le stesse gli operatori privati dovranno garantire l'impegno al miglioramento della sistemazione urbanistica complessiva da definire in sede convenzionale. Per l'attuazione degli interventi edificatori i proprietari dovranno accordarsi fra di loro proporzionalmente al valore delle superfici di proprietà, attraverso una ricomposizione/compensazione fondiaria e/o immobiliare, corrispondente al disegno urbano del P.O. e del PAC o PUC, con l'impegno a cedere gratuitamente al Comune le aree a destinazione pubblica e alla realizzazione di quelle previste nelle Tav. Q.P.02 del P.O. In tal modo l'attuazione delle previsioni urbanistiche seguirà il disegno urbano prefigurato dal piano urbanistico generale, salvo modifiche non sostanziali. L'attuazione di tale procedura è definita nelle Schede norma TU_t di cui all'art. 26 delle presenti norme e agli elaborati DT03a/b.
Nel caso di recupero in loco, la SE corrisponde alla SE esistente, salvo diverse disposizioni, e nell'area di intervento dovranno essere recuperate le dotazioni territoriali (DT) così come previste dal PO nel rispetto degli obbiettivi specifici dei morfotipi insediativi in cui l'area di recupero è inserita così come definiti nella Disciplina dello Statuto del Territorio, DT02a. Per l'attuazione degli interventi di recupero i proprietari dovranno accordarsi fra di loro proporzionalmente al valore delle proprietà catastali, attraverso una ricomposizione/compensazione immobiliare, con l'impegno a cedere gratuitamente al Comune le aree a destinazione pubblica previste dal PO e dal Piano di Recupero (PR) e/o ad adeguare eventuali opere pubbliche attualmente inadeguate. L'attuazione di tale procedura è definita nelle Schede norma TU_rl di cui all'art. 26 delle presenti norme e agli elaborati DT03a/b.
4.omissis
5.Omissis
6.La compensazione/perequazione urbanistica di cui al comma 2c), consente di acquisire al patrimonio comunale aree destinate ad opere pubbliche dal P.O. secondo il criterio compensativo ai sensi dell'art.101 della L.R. 65/2014, attribuendo ad esse una potenzialità edificatoria espressa in S.E./S.T. da trasferire in un'area di "atterraggio" C2 nel territorio urbanizzato: in presenza di proprietà diverse nell'area di decollo e/o nell'area di atterraggio la compensazione si integra con la perequazione urbanistica. L'attuazione di tale procedura è definita nelle Schede norma TU_c TU_a, di cui all'art. 25 delle presenti norme e agli elaborati DT03a/b .
7.Qualora per ragioni di pubblico interesse l'area destinata a standard o a strada o opera pubblica e facente parte di un ambito di trasformazione o di subambiti disgiunti, come descritti al comma 2, debba essere acquisita al patrimonio comunale prima della attuazione dell'Ambito di trasformazione così come ipotizzato all'art.13, la potenzialità edificatoria contenuta sull'area destinata al patrimonio comunale presente sia nell'ambito di uno stesso comparto di trasformazione che in ambiti disgiunti potrà essere trasferita sulle aree fondiarie del sub-ambito, se disgiunto, o sulle aree fondiarie dell'ambito , se contiguo, a condizione che vi sia la cessione gratuita anticipata al Comune attraverso atto pubblico registrato e trascritto dell'area destinata al patrimonio pubblico. Le aree fondiarie dell'ambito contiguo o del sub-ambito disgiunto potranno utilizzare tale potenzialità edificatoria trasferita in maniera differita purché entro 5 anni dall'approvazione del presente Piano Operativo.
- La Perequazione Urbanistica - CAPO 2 - IL TERRITORIO RURALE
- - Il territorio rurale: Disciplina generale
- CAPO 2 - DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O.
- CAPO 3 - IL TERRITORIO URBANIZZATO
- Titolo III - DISCIPLINA DEL TERRITORIO
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1. Il P.O. è valido a tempo indeterminato, per quanto riguarda la disciplina relativa alla gestione degli insediamenti esistenti di cui all'art.1 comma 1a), mentre ha valenza quinquennale per quanto riguarda la disciplina relativa alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, di cui all'art.1 comma 1b).
2. Le previsioni di cui all'art.1 comma 3 sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla approvazione del PO nel rispetto di criteri di funzionalità e sostenibilità urbanistica e ambientale e delle dimensioni massime previste dal PS .
3. Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, progetti unitari convenzionati o mediante piani di recupero e piani di rigenerazione urbana, di iniziativa pubblica, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati.
4. I vincoli preordinati all'esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica. Qualora sia previsto che l'opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.
5. Per le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi convenzionati, progetti unitari convenzionati, o mediante piani di recupero e piani di rigenerazione urbana, di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui al comma 3, si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi diretti di nuova edificazione di cui all'art.1 comma 3, lettera d), qualora entro il suddetto temine non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.
6. Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 3 e 5, per un periodo massimo di cinque anni. La proroga è disposta dal Comune, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale.
7. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 3 e 5 o del diverso termine disposto
ai sensi del comma 6, non perdono efficacia le previsioni contenute nei piani attuativi già adottati a tale scadenza, relativi ai P.A.P.M.A.A., a condizione che non prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.
8. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del piano operativo, il Comune redige una relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 1 comma 3. La suddetta relazione deve contenere anche il monitoraggio degli effetti territoriali, urbanistici, ambientali, sociali ed economici, e sulla salute umana, in relazione alla Valutazione di cui all'art. 2 comma 4, ed in funzione di tale verifica, il Piano Operativo successivo apporta le modifiche e correzioni necessarie nel rispetto delle Strategie e dello Statuto del Territorio del P.S. vigente. Le previsioni di cui al comma 2 possono pertanto essere confermate con eventuali modifiche nel quinquennio successivo, se utili allo sviluppo urbano e compatibili con lo stato delle risorse, nel rispetto delle Strategie e dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale.
9. In caso di difformità tra diversi elaborati cartografici del P.O. valgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio; qualora emergano difformità tra la normativa generale e le indicazioni specifiche relative a singole aree o edifici oppure all'interno della normativa tecnica siano presenti contraddizioni prevalgono le prescrizioni più restrittive. Qualora emergano difformità tra elaborati cartografici e norme tecniche, prevalgono queste ultime.
- Validità, varianti e criteri interpretativi del Piano Operativo - - I Piani Attuativi
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1. Nel territorio rurale sono ricompresi:
- a) le aree rurali, di cui all'art.64 comma 1 a) della L.R. 65/2014;
- b) i nuclei e gli insediamenti sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, di cui all'art.64 comma 1 b) della L.R. 65/2014;
- c) le aree ad elevato grado di naturalità di cui all'art.64 comma 1 c);
- d) le aree e gli insediamenti che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato di cui all'art.64 1 d) della L.R. 65/2014.
2. Le componenti agricole e ambientali del Territorio Rurale di cui ai commi 1a) e 1c) sono ricondotte nel presente P.O., così come per il Territorio Urbanizzato, alle definizioni di cui al DM 1444/68 dove la lettera E identifica il " territorio rurale" e con N i numeri progressivi a cui corrispondono i caratteri paesaggistico- agrari o ambientali del territorio rurale; nello specifico:
- E1- PARTI DEL TERRITORIO RURALE CARATTERIZZATE IN PREVALENZA DAL MORFOTIPO DELL'OLIVICOLTURA.
- E2- PARTI DEL TERRITORIO RURALE CARATTERIZZATE IN PREVALENZA DAL MORFOTIPO DEL MOSAICO COLLINARE A OLIVETO E VIGNETO.
- E3- PARTI DEL TERRITORIO RURALE CARATTERIZZATE DAL MORFOTIPO COLTURALE COMPLESSO A MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI.
- E4- PARTI DEL TERRITORIO RURALE CARATTERIZZATE DAL MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE PERIURBANE.
- E5- PARTI DEL TERRITORIO RURALE A VALENZA AMBIENTALE DELLE AREE BOSCATE
- E6- PARTE DEL TERRITORIO RURALE A VALENZA AMBIENTALE DEL PARCO TERRITORIALE DELLA VERSILIANA
- E7- PARTE DEL TERRITORIO RURALE A VALENZA AMBIENTALE DELLE AREE BOSCATE DI MOTRONE E8-PARTE DEL TERRITORIO RURALE A VALENZA AMBIENTALE DEL LAGO DI PORTA
- E9-PARTI DEL TERRITORIO RURALE CARATTERIZZATO DA ROCCIA CALCAREA
- E10 - LE AREE RURALI INTERCLUSE (art 4 co 5 LRT 65/2014)
4. Gli insediamenti di cui ai commi 1b) e 1d) sono definiti dal P.O. Insediamenti Extraurbani di cui all'art.23.5.
5. Le destinazioni d'uso e le funzioni ammesse ai sensi dell'art. 15 sono:
g) Agricola e funzioni ad essa connesse
- g.1. attività agricole e orto florovivaistiche;
- g.2. attività di pascolo;
- g.3. attività zootecniche;
- g.4. selvicoltura e attività di raccolta prodotti del bosco;
- g.5. attività faunistico venatorie compatibili con la tutela della fauna e della flora;
- g.6. attività di pesca e itticoltura;
- g.7. attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività connesse;
- g.8. attività agrituristiche;
- g.9. attività agricole amatoriali
- g.10. tutela ambientale degli ecosistemi;
- g.11. gestione e tutela delle aree di prego naturalistico;
- g.12. residenza agricola in nuovi fabbricati e in fabbricati esistenti;
- g.13. annessi agricoli per imprenditori e soggetti dell'agricoltura amatoriale.
- g.14. rimessa a coltura dei terreni incolti;
- a) Residenziale:
- 1.residenza ordinaria;
- 2.omissis
- 3.residenza collettiva;
- 4.attività ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
- b) Industriale e Artigianale:
- 2.artigianato di servizio (strettamente connesso con le attività agricole);
- 3.artigianato artistico;
- c) Commerciale al dettaglio:
- 1.esercizi di vicinato;
- 2.pubblici esercizi;
- d) Turistico-ricettiva:
- 1.attività ricettive alberghiere;
- 2.attività ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva;
- e) Direzionale e di Servizio (esistenti):
- 1.studi professionali;
- 2.attrezzature sociali e culturali (attività per il tempo libero) in connessione con le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali;
- 4.attrezzature sanitarie ed assistenziali: (ambulatori veterinari e simili);
- 4bis. residenze specialistiche: anziani, disabili, RSA, etc.;
- 7.attrezzature sportive: (impianti scoperti per la pratica sportiva; maneggi per la pratica dell'equitazione, piscine);
- 8.attrezzature religiose);
- 9.attrezzature cimiteriali;
- 11.attrezzature tecnologiche (depuratori, centrali elettriche o simili, distributori di carburante, infrastrutture, reti ed impianti tecnologici) nel rispetto di criteri di compatibilità paesaggistico-ambientale.
6. Gli interventi di trasformazione e/o di recupero ambientale previsti dal P.O. nel territorio rurale, oggetto di copianificazione ex art. 25 della L.R. 25.2014 o necessari bonificare e/o riqualificare parti del territorio rurale sono soggetti a strumenti attuativi convenzionati di cui agli artt. 11 e 12, sono soggetti a decadenza quinquennale ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 e sono definiti oltre che dalle tavole di progetto (QP) e dalle N.T.A., attraverso Schede Norma così identificate:
- TR_t: aree di trasformazione con nuova edificazione;
- TR_rl: aree di trasformazione attraverso recupero in loco;
- TR_p: aree di trasformazione in corso di attuazione da RU previgente.
Ogni scheda norma, ad esclusione delle TR_p, per le quali, il riferimento è ai piani attuativi o interventi diretti convenzionati in corso di attuazione, per le quali valgono le disposizioni contenute nelle relative convenzioni in corso di validità, è articolata nei seguenti paragrafi:
- -Descrizione e Obbiettivi
- -Funzioni e Destinazioni d'uso
- -Dimensionamento
- -Strumenti attuativi
- -Indirizzi progettuali e Prescrizioni paesaggistiche
- -Prescrizioni di carattere ambientale
- -Fattibilità idraulica, geologica e sismica
Ogni singola scheda norma è corredata da
- -estratto OFC 2019 Regione Toscana;
- -inquadramento rispetto ai vincoli paesaggistici ex artt. 136,142 D.lgs. 42/2004 e art.10, ove presenti;
- -schema metaprogettuale sull'area d'intervento contenente sull' estratto di pianificazione urbanistica: gli accessi all'area, i coni di visuale, le connessioni ecologiche. Per quanto concerne gli accessi alle aree d'intervento individuati, questi potranno essere modificati in fase attuativa al fine di migliorare l'accessibilità in base allo stato dei luoghi delle viabilità esistente e di progetto.
7. Qualora nella fase attuativa dai rilievi strumentali risultasse una ST diversa da quella riportata sulle schede norma, questa può essere recepita ma i dimensionamenti di SE e DT previste dovranno rimanere uguali a quelle indicate nelle schede norma.
- - Definizione e articolazione del territorio rurale -
1. L'Amministrazione Comunale (A.C.) può autorizzare deroghe alle presenti norme nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- Poteri di deroga -
23.2.1 - Manufatti aziendali temporanei e serre temporanee
1. Ai fini dello svolgimento dell'attività agricola è consentita all'imprenditore agricolo l'installazione di manufatti aziendali temporanei e serre temporanee per un periodo non superiore a due anni a condizione che gli stessi siano realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L'installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.
2. L'installazione di serre temporanee è consentita alle seguenti condizioni:
- a) l'altezza massima non sia superiore a ml. 4 in gronda e a ml. 7 al colmo; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del colmo;
- b) la localizzazione deve garantire una distanza non inferiore a:
- b1. ml. 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
- b2. ml. 10 da tutte le altre abitazioni;
- b3. ml. 3 dal confine se l'altezza massima al colmo è superiore a ml.5; ml. 1,5 se questa altezza è uguale o inferiore a ml.5;
- b4. le distanze minime dalle strade pubbliche così come previsto all'art.16.
- c) impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi al termine dei due anni.
3. Ai fini del corretto inserimento dei manufatti, anche se temporanei, sul territorio e nel contesto paesaggistico circostante, le richieste devono essere ben documentate con:
- a) idonea cartografia aerofotogrammetrica con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell'ambito della superficie dell'azienda;
- b) relazione con l'indicazione delle esigenze produttive dell'azienda, della superficie agricola totale interessata, gli schemi grafici illustrativi del manufatto, le dimensioni e i materiali utilizzati.
4. Questi manufatti, pur temporanei, non sono consentiti nelle zone E5,E6,E7,E8,, del territorio rurale di cui all'art. 23.1.2, e anche dove consentiti, devono essere rispettate le misure di mitigazione paesaggistica contenute nella Disposizioni Statutarie.
23.2.2- Manufatti aziendali e serre permanenti
1. Ai fini dello svolgimento dell'attività agricola è consentita l'installazione di manufatti aziendali e serre agli imprenditori agricoli per periodi superiori a due anni a condizione che gli stessi siano realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L'installazione di tali manufatti, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.
2. L'installazione di serre permanenti è consentita alle seguenti condizioni:
- a) l'altezza massima non sia superiore a ml. 4 in gronda e a ml. 7 al colmo; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del colmo;
- b) la localizzazione deve garantire una distanza non inferiore:ml. 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
- ml. 10 da tutte le altre abitazioni;
- ml. 3 dal confine se l'altezza massima al colmo è superiore a ml.5; ml. 1,5 se questa altezza è uguale o inferiore a ml.5;
- c) impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi al termine dei due anni.
3. Questi manufatti non sono consentiti nelle zone E5, E6,E7,E8, del territorio rurale di cui all'art. 23.1.2, e anche dove consentiti, devono essere prese le dovute misure di mitigazione al fine di ridurre l'eventuale impatto negativo sul contesto paesaggistico in cui vengono realizzati.
23.2.3- Manufatti aziendali con trasformazione permanente del suolo da realizzarsi senza Programma Aziendale.
1. Ai fini dello svolgimento dell'attività agricola è consentita l'installazione di manufatti aziendali:
- a) silos, di H max. non superiore a ml 6, 00;
- b) tettoie, di S E max non superiore a mq. 50,00;
- c) concimaie, basamenti o platee;
- d) strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile di H max non superiore a ml. 5,00;
- e) serre fisse;
- f) volumi tecnici ed altri impianti;
- g) manufatti prefabbricati di semplice installazione, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui; tali manufatti possono avere una dimensione massima di mq. 80 di SE per azienda. Nel caso di installazione di due o più manufatti da parte della stessa azienda agricola, la somma delle relative SE non deve essere superiore a mq. 80.
- h) vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
- i) vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
- j) strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante di S E max non superiore a mq. 100,00.
I manufatti, realizzati ai sensi del presente articolo, non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati.
2. Considerata la tipologia di tali manufatti e l'impatto che possono avere sul paesaggio, questi non sono consentiti nelle zone E5, E6,E7,E8, del territorio rurale di cui all'art. 23.1.2. e anche dove consentiti, devono essere rispettate le misure di mitigazione paesaggistica contenute nella Disposizioni Statutarie.
23.2.4- Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale.
1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono consentiti i seguenti interventi:
- - per gli edifici privi di valore storico, architettonico, tipologico di cui all'art.18 sono consentiti gli interventi di cui all'art.17 con le seguenti limitazioni:
- a) la Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa nell'ambito dell'area di pertinenza edilizia come definita all'art. 23.6;
- b) l'Addizione Volumetrica una tantum sino ad un massimo di mq. 30 di S.E. per le abitazioni rurali;
- c) l' Addizione Volumetrica una tantum del 10% del volume esistente sino ad un massimo di 300 mc. per gli annessi;
- d) la Sostituzione Edilizia con incremento volumetrico sino ad un massimo del 20% per ogni edificio trasferito attraverso demolizione: tali incrementi non possono sommarsi alle addizioni volumetriche di cui ai punti b. e c.;
- - per gli edifici di valore storico, architettonico, tipologico, appartenenti alle classi di valore 1, 2, 3, 4, 5, come definite nell' Elaborato DT04, e per i manufatti minori di cui all'art.18.6. sono consentiti gli interventi di cui all'art.18. Per gli edifici in classe di valore 4 e 5 sono possibili anche gli interventi di cui ai punti b. e c., del presente articolo, fatti salvi i limiti previsti dalla specifica classificazione, a condizione che le addizioni siano realizzate nel rispetto dei caratteri tipologici dei fabbricati oggetto di ampliamento
2. Gli interventi di cui al comma 1 non necessitano di programma aziendale se effettuati dall'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), mentre il programma aziendale è richiesto se gli stessi sono effettuati dall'Imprenditore Agricolo non Professionale (IA).
3. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1 lettera a. e d. siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi ai sensi dell'art.71 della L.R. 65/2014.
23.2.5 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale
1. Previa approvazione di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola, sono consentiti i seguenti interventi:
- - per gli edifici privi di valore storico, architettonico,tipologico di cui all'art.18 sono consentiti gli interventi di cui all'art.17 compreso:
- a. la Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa;
- b. l'Addizione Volumetrica una tantum sino ad un massimo di mq. 30 di S.E. per le abitazioni rurali;
- c. l'Addizione Volumetrica una tantum del 10% del volume esistente sino ad un massimo di 300 mc. per gli annessi;
- d. la Sostituzione Edilizia con incremento volumetrico sino ad un massimo del 20% per ogni edificio trasferito attraverso demolizione: tali incrementi non possono sommarsi alle Addizioni Volumetriche di cui ai punti b. e c.;
- e. la Ristrutturazione Urbanistica;
- f. l'Addizione Volumetrica oltre quanto previsto al punto b e comunque non oltre a mq. 130 di SE complessiva;
- g. l'Addizione Volumetrica oltre quanto previsto al punto c.;
- h. la trasformazione di annessi in abitazioni in luogo di nuove costruzioni rurali alle condizioni di cui all'art. 23.2.6.
- - per gli edifici di valore storico, architettonico, tipologico, appartenenti alle classi di valore 1) , 2, 3, 4, 5, secondo le definizioni di cui all'art.18 come definite nell' Elaborato DT04, e per i manufatti minori di cui all'art.18.6. sono consentiti gli interventi di cui all'art.18. Per gli edifici in classe di valore 4 sono possibili anche gli interventi di cui ai punti b.,c.,f.,g., fatti salvi i limiti previsti dalla specifica classificazione , a condizione che le addizioni siano realizzate nel rispetto dei caratteri architettonici tipologici dei fabbricati oggetto di ampliamento.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere effettuati con programma aziendale dall'Imprenditore Agricolo non professionale (IA), mentre l'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) deve attivare il programma aziendale solo per gli interventi di cui alle lettere e, f, g,h,
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a condizione che siano mantenute in produzione le superfici fondiarie minime di cui all'art.23. 2. 9.
23.2.6 - Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale
1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse e a condizione che non vi siano edifici da recuperare a fini abitativi agricoli.
2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è consentita solo nelle zone E3 ed E4 e soltanto all'Imprenditore Agricolo Professionale ed è subordinata:
- a) all'approvazione da parte del Comune del Programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo professionale, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola e che non è possibile a tale scopo recuperare manufatti esistenti;
- b) all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime di cui all'art.23.2.9.
3. Le nuove abitazioni rurali non possono avere una dimensione superiore a mq. 130 di S.E. e una dimensione inferiore a mq. 80 di S.E., al netto delle pertinenze e degli incentivi energetici.
4. I nuovi edifici rurali a carattere abitativo devono essere realizzati con l'utilizzo di materiali tradizionali e secondo tipologie ricorrenti nel contesto rurale, quand'anche rivisitate compositivamente in chiave contemporanea ed in ogni caso secondo criteri di semplicità e sobrietà, tipici dell'edilizia rurale.
5. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:
- a) all'approvazione da parte del Comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo (IA o IAP), dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
- b) all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime di cui all'art. 23.2.9. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.
23.2.7 - Interventi di nuova edificazione di annessi da parte di IA che non dispongono delle superfici minime
1. Ai fini del sostegno all'agricoltura operata da Imprenditori Agricoli non professionali (IA) che non hanno le superfici fondiarie minime di cui all'art.23.2.9. per la presentazione del programma aziendale, è consentita la realizzazione di annessi agricoli per lo svolgimento dell'attività agricola alle seguenti condizioni:
- che siano realizzati in legno, pianta rettangolare, ad un solo piano fuori terra con H. max 3,50 ml. in gronda e copertura a falde inclinate (pendenza massima 30%);
- esclusiva presenza di "luci" con grata e porta carrabile;
- dimensioni max mq.30 di S.E., al lordo della S.E. esistente, in base alle seguenti superfici agrarie coltivate:
- o Min. 0,25 ha di orto;
- o Min. 0,50 ha di vigneto, frutteto;
- o Min. 1,00 ha di oliveto;
- o Min. 2,00 ha di seminativo;
- o Min. 15,00 ha di bosco;
- le superfici coltivate di cui sopra, nel caso in cui le stesse siano inferiori ai minimi richiesti per la realizzazione dell'annesso, possono essere percentualmente accorpate sino a raggiungere quota cento.
2. E' altresì consentita la costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all'articolo 23.2.9. nel caso di imprenditori agricoli che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:
- a) allevamento intensivo di bestiame;
- b) acquacoltura;
- c) allevamento di fauna selvatica;
- d) cinotecnica;
- e) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
- f) allevamento di equidi.
- g) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento.
3. La dimensione degli annessi di cui al punto 2 a-f sono da definire in base alla effettiva entità dell'attività svolta e nel rispetto del regolamento 38/R al fine di garantire il benessere degli animali; la dimensione degli annessi di cui al punto 2g non può superare la dimensione max. di mq. 40,00 di S.E.
4. Tutti gli annessi devono essere realizzati con tipologie e materiali simili a quelli definiti al comma 1.
5. E' fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari, di approvvigionamento idrico e smaltimento liquami.
6. Gli annessi per gli I.A. che non dispongono delle superfici fondiarie minime dovranno essere supportati da un atto unilaterale d'obbligo in cui il soggetto si impegna alla conduzione del fondo e al mantenimento e tutela ambientale dello stesso, nonché a non modificare la destinazione d'uso dei manufatti e l'impegno a rimuovere l'annesso in caso di cessazione dell'attività o per il trasferimento anche parziale della proprietà dell'area.
23.2.8 - Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)
1. Al fine della verifica delle condizioni di cui agli articoli 23.2.9, l'imprenditore agricolo provvede alla redazione e presentazione del Programma Aziendale (Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale) così come definito nel Regolamento 63/R/2016.
2. L'approvazione del Programma Aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.
3. Il programma aziendale ha durata decennale con decorrenza dall'atto di approvazione del Comune.
4. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.
5. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d'opera, che risultino conformi al P.S. e P.O., coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell'azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque soddisfino le seguenti condizioni:
- a. non comportino incremento della SE complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale;
- b. non comportino incremento superiore al 20 % della SE per singolo edificio di nuova realizzazione;
- c. non interessino edifici o complessi edilizi di valore storico, architettonico, tipologico, di cui all'art.18;
- d. non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati.
- e. gli aumenti o le diminuzioni delle superfici aziendali su cui non insistano edifici. Tali superfici devono essere inferiori al 5 per cento delle superfici complessive aziendali e comunque non eccedenti cinque ettari di superficie agricola utilizzata.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai programmi aziendali con valore di piano attuativo.
7. Il programma aziendale può essere modificato per motivi diversi da quelli di cui al comma 5, su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze non inferiori ad un anno.
8. Il programma aziendale di aziende sovracomunali deve essere approvato da tutti i Comuni nel cui territorio ricadono le aziende con la partecipazione degli stessi alla Conferenza dei servizi così come previsto all'art.9 del Regolamento 63/R/201616.
9. Nei casi previsti dall'art.10 del Regolamento 63/R/2016, modifiche al programma aziendale possono essere assentite con procedimenti semplificati in quanto modifiche non sostanziali.
23.2.9 - Superfici fondiarie minime aziendali
1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione da parte di un imprenditore agricolo necessarie per consentire gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 23. 4. 5. punti e.,f.,g,.h. e la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli di cui all'art.23.4.6. oppure da mantenere in produzione in caso di mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, di cui all'art.23.2.10 sono quelle previste nel PTC della Provincia di Lucca e, per quanto da esso non disciplinato, dal regolamento regionale 63/R/2016.
23.2.10 - Attività agricole integrative
1. Si intendono per attività agricole connesse a quelle agricole esercitate dal IAP o IA, le attività di vendita dei prodotti agricoli, ricettive e di servizio esercitate all'interno di fabbricati rurali, salvo il caso di strutture temporanee per attività connesse di servizio che per le modalità di esercizio non alterano la connotazione rurale del territorio e dell'azienda e comunque con S E max di mq.20.
2. Si considerano tali:
- le attività connesse per la vendita di prodotti legati alle tradizioni locali della cosiddetta filiera corta, e più in generale all'attività agricola;
- le attività connesse di tipo artigianale di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore e di visibilità rispetto all'ambiente circostante;
- le attività connesse di ospitalità rurale come definite al paragrafo successivo 23.2.11.
- le attività di servizio anche a carattere sociale e formativo (fattorie didattiche, agricoltura sociale, etc.)
23.2.11 - Agriturismo e Agricampeggio
1. Negli edifici e complessi a servizio di aziende agricole, è possibile lo svolgimento di attività legate all'agriturismo, secondo quanto previsto dalla L.R.30/2003 e relativo Regolamento di attuazione 46/R del 2004 e s.m.e.i.
2. L'attività agrituristica e la dotazione dei posti letto consentiti è commisurata al criterio di principalità dell'attività agricola, così come definito dalla L.R. 30/2003 e s.m.e.i. e dal Regolamento regionale 46/R e s.m.e.i.
3. E' consentito per le aziende agricole ospitare camper e tende in piazzole fino ad un massimo di 15 purché ospitati nelle aree di pertinenza edilizia dei fabbricati aziendali e a condizione che siano forniti i servizi necessari, così come previsto dalla L.R. 30/2003 e s.m.e.i . e dal Regolamento regionale 46/R e s.m.e.i .; al fine di mitigare l'impatto paesaggistico, l'area che accoglierà le piazzole dovrà essere dotata di idonei strumenti di occultamento, quali recinzioni verdi realizzate con specie vegetali autoctone, da definire alla luce della morfologia del luogo con l'obiettivo di rendere non visibile dall'esterno gli automezzi ospitati.
4. È consentita la realizzazione di servizi igienici funzionali all'attività di agricampeggio in ampliamento a fabbricati esistenti, in misura commisurata alle esigenze e alla quantità dei Posti Letto e comunque con una SE max di mq. 3 a piazzola al lordo dei servizi igienici già esistenti a questo fine.
5. Al fine di migliorare lo svolgimento delle attività agrituristiche, è possibile dotare gli edifici destinati ad agriturismo di strutture pertinenziali per lo sport e il tempo libero, quali piscine, campi da tennis/padel, pallavolo, calcetto, il tutto commisurato alle oggettive esigenze dell'azienda ed al numero dei posti letto assentito.
6. Per garantire un corretto inserimento di tali strutture nel contesto territoriale e paesaggistico si devono rispettare le direttive e le prescrizioni contenute nella Disposizioni Statutarie.
- - Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo. -
1. I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del P.O. ai fini del coordinamento degli interventi all'interno degli Insediamenti Urbani nel territorio urbanizzato.
2. Il Piano Operativo individua nelle Tavv. Q.P. 02, gli ambiti di trasformazione o di recupero o rigenerazione urbana da sottoporre a Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata Convenzionato o Progetto Unitario Convenzionato o Piano di Recupero o Piano di Rigenerazione urbana, dove in linea di massima sono già delineate le opere di urbanizzazione da realizzare nonché le aree da cedere per opere pubbliche. Per ognuno di questi ambiti sono stabiliti dimensioni e parametri urbanistici nelle apposite Schede Norma contenute nell'elaborato DT03a e 3b.
3. I Piani Attuativi devono prevedere una progettazione di dettaglio che sviluppi le linee già individuate nelle Tavole Q.P.02 e nelle Schede Norma D.T. 03a e 03b, l'organizzazione urbana prefigurata negli elaborati di P.O. ha l'obiettivo di inquadrare i singoli comparti in un disegno complessivo che tenga conto delle connessioni con i tessuti urbani limitrofi, al fine di migliorare l'assetto urbano complessivo.
4. L'attuazione degli interventi previsti nei piani attuativi può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso, per ogni stralcio funzionale nella convenzione sono quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.
- Caratteristiche dei piani attuativi -
23.3.0 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola individuato di valore storico tipologico.
Sugli edifici esistenti a destinazione d'uso agricola appartenenti alla classe di valore 3, 4, 5 e identificati nell'Elaborato D.T.04, qualora mantengano la destinazione d'uso agricola, sono consentiti gli interventi di cui rispettivamente agli articoli 18.3, 18.4, 18.5. Le addizioni volumetriche devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri tipologici dei fabbricati oggetto di ampliamento.
23.3.1- Manufatti per l'attività agricola amatoriale.
1. Ai fini della coltivazione di orti familiari per autoconsumo e della tutela ambientale dei territori agricoli nel loro complesso e per la tutela del paesaggio rurale, è consentita la realizzazione di un unico annesso per fondo, da non utilizzarsi per il ricovero di animali, con le seguenti caratteristiche:
- che sia realizzato in legno o altri materiali leggeri tradizionali tipici della zona con l'esclusione di pannelli coibentati in lamiera o plastificati;
- che sia semplicemente ancorato al suolo senza opere murarie;
- che non abbia dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
- a pianta rettangolare, ad un solo piano fuori terra con H. max 3,00 ml. in gronda, e copertura a una o due falde inclinate (pendenze massima 30% nel senso del lato corto)
- esclusiva presenza di "luci" con grata e porta carrabile;
- dimensioni, compreso i volumi esistenti da mantenere, così ripartiti in base alla disponibilità di fondi agricoli:
Superficie dei fondi agricoli S.E. Max. consentita 500 mq < Sup. > 1000 mq S.E. max.6 mq 1.000 mq < Sup. > 2.000 mq S.E. max.10 mq 2.000 mq < Sup. < 5.000 mq S.E. max.15 mq 5.000 mq < Sup. < 10.000 mq S.E. max 20 mq Oltre 10.000 mq Sup. S.E. max 25 mq In presenza di annessi di dimensioni inferiori, questi potranno essere ampliati secondo i suddetti parametri se di dimensioni superiori potranno rimanere senza alcun ampliamento. Per raggiungere la superficie minima necessaria è possibile utilizzare anche fondi della medesima proprietà ubicati nella stessa zona anche se non contigui.
2. I fondi costituenti superfici fondiarie minime per la realizzazione degli annessi agricoli di cui sopra non devono essere originati da frazionamenti catastali approvati successivamente alla data di adozione del Piano Operativo. Sono comunque fatti salvi i frazionamenti derivati da:
- a) successioni ereditarie;
- b) aggiustamenti di confine;
- c) procedure espropriative.
3. Al di fuori dei termini sopra indicati qualsiasi tipo di suddivisione impedisce la realizzazione di manufatti sui nuovi appezzamenti.
4. omissis
5. Questo tipo di manufatti non sono consentiti nelle zone E5 (Aree boscate), E6 ( Parco Versiliana), E7 (Bosco Motrone), E8 (Lago di Porta), del territorio rurale di cui all'art. 23.1.2.
23.3.2- Manufatti per il ricovero di animali domestici e da caccia.
1. Gli annessi per il ricovero di animali non connessi alle esigenze di aziende agricole, sono assimilati alle strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e, indipendentemente da esse, sono ammesse in tutto il territorio comunale a destinazione agricola. Tali manufatti non sono consentiti nelle aree soggette a bonifica ambientale e nelle parti del territorio rurale di particolare pregio ambientale, E5 (Aree boscate), E6 (Parco Versiliana), E7 (Bosco Motrone), E8 (Lago di Porta) del territorio rurale di cui all'art. 23.1.2, ad esclusione delle aree di pertinenza edilizia dei fabbricati presenti nelle stesse aree.
2. I manufatti devono essere realizzati in legno purché sul fondo interessato non siano già presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo. Inoltre, i nuovi box devono essere pavimentati con materiale lavabile e dotato di idonee griglie di scarico per il loro lavaggio. Per quanto non specificato si rimanda al rispetto delle disposizioni contenute nel DPGR 38/R/2011 relativo al benessere degli animali. Tali manufatti devono essere preferibilmente ubicati nelle aree di pertinenza edilizia dei fabbricati o se ciò può confliggere con la destinazione d'uso dei fabbricati, anche nelle aree di pertinenza agricola e comunque entro un raggio di ml.200 dai fabbricati principali.
23.3.2.1 - Animali da cortile di piccola taglia
1. E' ammessa la realizzazione di manufatti per la custodia di animali da cortile di piccola taglia (polli, conigli) a condizione che tale attività rimanga per caratteristiche e dimensioni nell'ambito del consumo familiare.
2. Tali manufatti possono essere realizzati nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti.
3. Le caratteristiche tipologiche e dimensionali da rispettare nella realizzazione di tali manufatti sono:
- a) copertura a una o due falde, pendenze nel senso del lato corto max. 30%;
- b) piano di calpestio in terra battuta;
- c) H Max = 2,20 ml in gronda;
- d) S.E. massima = 8 mq
4. Potrà essere realizzato un recinto in pali di legno o ferro semplicemente infissi nel terreno e rete metallica per una superficie strettamente necessaria in cui includere il manufatto.
23.3.2.2 - Animali da cortile di media taglia
1. E' ammessa la realizzazione di manufatti per la custodia di animali da cortile di media taglia (ovini, caprini, suini) a condizione che tale attività rimanga per caratteristiche e dimensioni nell'ambito del consumo familiare nel numero massimo complessivo di 3 capi.
2. Tali manufatti possono essere realizzati:
- a) nell'area di pertinenza edilizia dei fabbricati esistenti;
- b) in fondi al di fuori dell'area di cui al punto a) purché sia documentato mediante un titolo la disponibilità dell'area.
3. Le caratteristiche tipologiche e dimensionali da rispettare nella realizzazione di tali manufatti sono:
- a) copertura a una o due falde, pendenza max nel senso del lato corto 30%;
- b) piano di calpestio in terra battuta;
- c) H Max = 2,20 ml in gronda;
- d) S.E. massima = 12 mq
4. Potrà essere realizzato un recinto in pali di legno o ferro semplicemente infissi nel terreno e rete metallica per una superficie strettamente necessaria in cui includere il manufatto.
23.3.2.3- Animali da cortile di grande taglia
1. E' ammessa la realizzazione di manufatti per la custodia di animali di grande taglia (bovini , equini), fino a tre capi.
2. Tali manufatti possono essere realizzati a condizione che siano a disposizione almeno 2.000 mq di superficie, indipendentemente dal numero dei capi.
3. Le caratteristiche tipologiche e dimensionali da rispettare nella realizzazione di tali manufatti sono:
- a) copertura a una o due falde pendenza max. nel senso del lato corto 30%;
- b) il manufatto dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura (equini) o fienile. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
- c) piano di calpestio in terra battuta (tettoia) e/o cemento (vano chiuso);
- d) H Max = 3,00 ml in gronda;
- e) Superficie coperta = 40 mq
4. L'area potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata in legno di altezza massima 1,80 ml.
5. omissis
23.3.2.4 - Animali da caccia
1. E' ammessa la realizzazione di manufatti per la custodia di animali d'affezione o da caccia (cani) fino a cinque capi, a condizione che tale attività rimanga per caratteristiche e dimensioni nell'ambito familiare o dell'attività venatoria amatoriale.
2. Tali manufatti possono essere realizzati anche nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti.
3. Le caratteristiche tipologiche e dimensionali da rispettare nella realizzazione di tali manufatti sono:
- a) copertura a una o due falde, pendenza nel senso del lato corto 30%;
- b) H max = 2,20 ml in gronda;
- c) fino a tre cani: S.E. massima = 8 mq per cane, oltre fino a cinque mq. 4 ciascuno.
4. Potrà essere realizzato un recinto in pali di legno o ferro semplicemente infissi nel terreno e rete metallica per una superficie strettamente necessaria in cui includere i manufatti.
5. Inoltre, i nuovi box devono essere pavimentati con materiale lavabile e dotato di idonee griglie di scarico per il loro lavaggio.
6. Omissis
23.3.3 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola
1. Nel territorio rurale sugli edifici con destinazione d'uso residenziale, non agricola, sono consentiti nel rispetto delle direttive tecniche contenute nelle Disposizioni Statutarie:
- a) Edifici di valore storico, architettonico, tipologico:
- * per gli edifici appartenenti alle classi di valore 1, 2, 3, 4, e 5 come definite all'art.18 e identificati nell'Elaborato D.T.04, si possono effettuare le categorie di intervento edilizio di cui all'art.18 con riferimento a ciascuna unità immobiliare.
- * Per gli edifici in classe di valore 3 e 4 è sempre consentita anche un'addizione volumetrica "una tantum" nei i limiti previsti dalle rispettive classi, da realizzarsi nel rispetto dei caratteri tipologici dell'edifico esistente. Agli edifici in classe 5 è consentito un ampliamento "una tantum" fino ad una SE di mq. 130; per gli edifici con SE uguale o superiore a mq. 130 è possibile effettuare ampliamenti una tantum pari al 20% della SE esistente. In presenza di particolari criticità ambientali, geologiche e idrauliche, per gli edifici in classe 4 è possibile la Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva prevista dalla relativa classe con trasferimento dell'edifico, compreso l'Addizione Volumetrica "una tantum", come sopra definita, nella zona più vicina con minori criticità ambientali nell'ambito della area di pertinenza edilizia, o se non fattibile, nell'area di pertinenza agricola come definite all'art.23.6.
- b) Edifici privi di valore storico, architettonico, tipologico diversi da quelli del punto a): per tali edifici è possibile effettuare gli interventi di cui all'art.17 sino alla Addizione Volumetrica e alla Sostituzione Edilizia: in ambedue i casi è consentito un ampliamento "una tantum" fino ad una SE di mq. 130; per gli edifici con SE uguale o superiore a mq. 130 è possibile effettuare ampliamenti una tantum pari al 20% della SE esistente. La Sostituzione Edilizia è necessaria qualora l'edificio sia ubicato in aree che presentano criticità dal punto di vista geomorfologico, idraulico e ambientale: il trasferimento attraverso la Sostituzione Edilizia è possibile verso aree con minori problematiche ambientali nella zona più vicina nell'ambito della area di pertinenza edilizia, o, se non fattibile, nell'area di pertinenza agricola come definite all'art. 23.6. Tutti gli ampliamenti "una tantum" sono ammessi nel rispetto della SE esistente legittimamente autorizzata.
2. In alternativa agli interventi di ampliamento come definiti ai punti precedenti, gli edifici con SE esistente compresa tra 121 e 130 mq possono usufruire di una addizione volumetrica "una tantum" tramite bonus di 10 mq di SE in deroga al limite della SE max consentita di 130 mq.
3. Per gli edifici che utilizzano l'addizione volumetrica "una tantum" come sopra definita non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari ampliate.
4. In territorio rurale la dimensione minima delle unità abitative, frutto di frazionamenti o cambio di destinazione d'uso, non può essere inferiore a mq. 80 di S.E.. Nel caso di più unità immobiliari sono consentiti tagli di alloggio inferiore a mq. 80 di S.E. a condizione che tale superficie venga considerata come S.E. media e comunque non inferiore a mq. 70 di S.E.
5. L'altezza massima degli edifici in territorio rurale , compresi gli insediamenti extra urbani di cui all'art. 23.5 è pari a due piani fuori terra, fatta eccezione per le zone E1 ed E2 delle UTOE 1 e 3 in cui l'altezza massima può raggiungere 3 piani. Altezze diverse possono essere previste nelle schede norma.
6. Per gli edifici privi di valore storico, architettonico, tipologico a carattere non residenziale, non agricolo e non produttivo (ad es. magazzini, depositi, rimessaggi...) di SE uguale o inferiore a mq. 250, esistenti alla data di adozione del Piano Operativo, sono ammessi gli interventi di cui all'art.17 sino alla Sostituzione edilizia nell'ambito dell'area di pertinenza edilizia. E' altresì ammesso il cambio di destinazione verso destinazioni di tipo residenziale a parità di S.E., con frazionamento massimo di due unità immobiliari, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- che la superficie minima della singola unità abitativa ricadenti nell'Utoe 2B non risulti essere inferiore a 80 mq di S.E. Sono consentiti tagli di alloggio inferiori a mq. 80 di S.E. a condizione che tale quota venga considerata come S.E. media e comunque non inferiore a mq. 70 di S.E. nel caso della realizzazione di più alloggi
- che la superficie minima della singola unità abitativa ricadenti nell'Utoe 1, 2A e 3 non risulti essere inferiore a 50 mq di S.E.
- siano necessari soltanto adeguamenti alle opere di urbanizzazione esistenti.
7. Nel caso di edifici, tipologicamente estranei al territorio rurale per tipologia o destinazione d'uso (per lo più edifici di tipo produttivo), privi di valore storico, architettonico, tipologico, sono consentiti tutti gli interventi fino alla ristrutturazione urbanistica con le modalità di cui all'art 17.8. È consentito inoltre il cambio di destinazione d'uso in loco dalla funzione esistente a quella residenziale fino a mq. 130 di SE esistente. Le eventuali tettoie presenti, legittime, potranno essere ricomprese nella SE esistente in misura non superiore al 50% della loro S.C. La superficie minima delle singole unità abitative non potrà essere inferiore a 80 mq di S.E. sino ad un massimo di mq. 130. Nel caso della realizzazione di più alloggi sono consentiti tagli di alloggio inferiori a mq. 80 di S.E. a condizione che tale quota venga considerata come S.E. media e comunque non inferiore a mq. 70 di S.E. In caso di cambio di destinazione verso destinazioni turistico-ricettive è possibile recuperare la S.E. in loco totalmente, con un incremento pari al 20% della S.E. esistente calcolata come indicato al periodo precedente, a condizione che ciò rientri nella previsione dimensionale di PO. Gli immobili che usufruiscono di queste condizioni non potranno mutare la destinazione turistico-ricettiva per i venti anni successivi alla data di abitabilità. In questo caso si interviene tramite P.R o P.R.U. di cui all'art.11. e secondo quanto contenuto nell'art 17.8. Nel caso di edifici esistenti dove si svolgono alla data di adozione del PO attività produttive è consentita una addizione volumetrica pari al 5% della SE esistente e H max pari all'esistente per ragioni funzionali e adeguamento a norme di sicurezza. Per gli edifici esistenti a carattere produttivo è possibile effettuare gli interventi di cui all'art.17 con le seguenti precisazioni: l'Addizione volumetrica e la Sostituzione edilizia possono prevedere ampliamenti nei limiti dimensionali di cui al comma 1, la Ristrutturazione Urbanistica, se superiore a 1200 mq. di ST, deve essere eseguita con un P.R., come definito all'art.11 e secondo quanto contenuto nell'art 17.8. Nel caso di edifici esistenti dove si svolgono alla data di adozione del PO attività commerciali, direzionali e di servizio, turistico ricettive, è consentita una addizione volumetrica pari al 10% delle SE esistente per ragioni funzionali e per adeguamento a norme di sicurezza.
8. Tutti gli interventi realizzati in territorio rurale, quand'anche con forme architettoniche contemporanee, possono essere eseguiti con materiali tradizionali della campagna toscana secondo le direttive tecniche contenute nella Disciplina del Territorio.
9. Per quanto riguarda eventuali edifici crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, essi possono essere recuperati fino alla Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele secondo quanto previsto all'art. 17.4.3, se trattasi di edificio di valore storico, architettonico, tipologico, documentabile; fino alla Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa, secondo quanto previsto all'art. 17.4.4. se l'edificio è privo di valore storico, architettonico, tipologico.
- Disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo -
1. Il Piano Strutturale ha definito, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 65/2014, le componenti del Patrimonio territoriale comunale, individuandone le regole di tutela, riproduzione e trasformazione attraverso lo Statuto del Territorio che costituisce il quadro di riferimento prescrittivo ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n°65/2014 per le azioni di tutela e trasformazione contenute nel Piano Operativo e negli altri atti di governo del territorio.
2. Per quanto concerne i contenuti e le regole dello Statuto del Territorio da rispettare negli interventi di trasformazione si deve fare riferimento a quanto contenuto nell' Elaborato DT02a " Disposizioni Statutarie".
- Patrimonio territoriale e Statuto del Territorio -
1. I Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica sono redatti dall' A.C. e devono comprendere una progettazione di dettaglio che sviluppi le linee già individuate nelle Tavole Q.P.02, con particolare attenzione al piano parcellare di esproprio di tutte le aree in esso ricomprese.
2. Rientrano in questa fattispecie anche i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare - PEEP (L. del 18 Aprile 1962 n. 167e s.m.e i.) e i Piani per gli Insediamenti Produttivi - PIP (art.26 L. del 22 Ottobre 1971 n. 865s.m.e i.).
3. Per le procedure si fa riferimento alle disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.
- Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica -
1. Sul territorio comunale ricadono vincoli sovraordinati determinati dalla presenza sul territorio di beni tutelati da leggi nazionali e regionali che il PO recepisce sia cartograficamente che normativamente e vincoli urbanistici determinati dall'applicazione di leggi nazionali, ma definiti cartograficamente dal PO nell'ambito della pianificazione urbanistica.
2.I vincoli determinati da normative sovraordinate sono individuati cartograficamente nelle Tavv. Q.C. 05 e Q.C. 06.
3. I vincoli urbanistici sono individuati nelle Tavv. QP 02 e QP04.
- Vincoli sovraordinati e vincoli urbanistici -
1.I Piani Attuativi di iniziativa privata sono redatti dai proprietari delle aree o dei beni immobili ricompresi nell'ambito soggetto a piano attuativo convenzionato o loro aventi titolo; hanno lo scopo di precisare nel dettaglio le linee già individuate nelle Tavole di PO Q.P. 02 e nelle Schede Norma DT03a e b, secondo i parametri urbanistici e le destinazioni d'uso in esse previste, con particolare attenzione alla ricomposizione fondiaria delle proprietà interessate attraverso il meccanismo della perequazione urbanistica di cui all'art.10, finalizzata ad una equa ripartizione degli oneri e dei diritti edificatori fra le stesse e alla cessione gratuita al patrimonio comunale delle aree destinate ad opere pubbliche e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
2.Laddove gli interventi di trasformazione ricompresi in un ambito siano subordinati alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale (idraulica, geomorfologica) individuate dal PO nelle schede norma , interne o esterne agli ambiti di trasformazione, queste devono essere realizzate contestualmente agli interventi di urbanizzazione primaria sulla base di progetti esecutivi approvati dall'autorità competente regionale e opportunamente collaudati prima della agibilità degli interventi edilizi, così come le altre opere di urbanizzazione primaria.
3.Apposita convenzione da stipulare fra Comune e proprietari delle aree o loro aventi causa, registrata e trascritta a cura e spese dei richiedenti ad avvenuta approvazione del Piano, regolerà obblighi e diritti dei proprietari proponenti nei confronti dell'A.C. in merito alla realizzazione degli interventi urbanistici ed edilizi e alla attuazione di quote di edilizia sociale secondo quanto stabilito all'art.9, oltre alle opere di mitigazione ambientale, se previste. Detta convenzione deve essere corredata da accordi con la Pubblica Amministrazione dove si precisano caratteristiche dell'intervento, tempi di realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione, che non può essere superiore a dieci anni, e garanzie fidejussorie per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, delle eventuali opere di mitigazione ambientale necessarie nonché per la sistemazione ambientale al contorno e per la cessione delle aree a destinazione pubblica, emesse da istituti bancari e istituti assicurativi di primaria importanza.
4.Qualora i proprietari delle aree poste all'interno di un ambito intendano apportare limitate modifiche allo schema direttore meta progettuale di intervento contenuto nelle schede norma DT03a e b, possono presentare una diversa soluzione di organizzazione urbana purché:
- a) la proposta riguardi tutte le aree comprese nell'ambito di trasformazione;
- b) rimangano invariate o comunque non siano superiori le quantità di S.E. indicate nelle tabelle della scheda norma;
- c) non siano ridotte le quantità degli standard di verde e parcheggio pubblici già individuati;
- d) il nuovo disegno urbano non risulti peggiorativo sotto il profilo dell'interesse pubblico e degli assetti urbani complessivi prefigurati dal P.O. e nel rapporto con le zone limitrofe nel rispetto degli obbiettivi specifici dei morfotopi insediativi in cui l'ambito è inserito e graficizzati negli schemi metaprogettuali contenuti nelle schede norma;
- e) non contrastino con le opere di mitigazione ambientale previste dal PO che interessano l'ambito di cui al punto 2.
5.I Piani Attuativi di iniziativa privata devono essere presentati congiuntamente da tutti i proprietari delle aree ricadenti all'interno dell'ambito individuato nelle Tavv.Q.P.02; qualora non vi sia la disponibilità documentata e verificata da parte di tutti i proprietari, si può attuare la trasformazione urbanistica prevista dal P.O. secondo le procedure previste all'art. 108 della L.R. 65/2014.
6.Qualora vi sia la documentata impossibilità a realizzare un unico Piano Attuativo per tutto l'ambito di trasformazione individuato nelle schede norma del PO, e difficoltà a procedere con la costituzione del consorzio di cui al punto 5, è possibile proporre Piani Attuativi relativi a stralci funzionali dell'ambito di trasformazione secondo le suddivisioni interne dello stesso, quando previste nelle Tavv. Q.P. 02 di P.O. e indicate con lettere. In questo caso le opere di urbanizzazione primaria di interesse di più stralci funzionali individuati, dovranno essere realizzate nell'ambito del primo stralcio, a condizione che le aree relative, se ricomprese nelle proprietà di stralci contigui vengano messe a disposizione del primo stralcio funzionale, con la possibilità che i relativi oneri vengano scomputati in prima istanza dalla pubblica amministrazione e successivamente compensati nell'ambito della attuazione degli stralci successivi.
Nell'attuazione di ogni Piano attuativo relativo allo stralcio funzionale dovranno essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni paesaggistiche e ambientali relative all'ambito contenuti nelle schede norma.
7.Per gli ambiti soggetti a PAC individuati nelle schede norma per i quali non siano prefigurate nel PO ipotesi di suddivisione interna di cui al punto 6 e vi sia la documentata impossibilità a realizzare un unico Piano Attuativo per tutto l'ambito individuato nelle schede norma e difficoltà a procedere con la costituzione del consorzio di cui al punto 5, è possibile procedere con proposte di suddivisione in più Piani Attuativi dell'ambito individuato nelle schede norma, purché:
- a) il rapporto fra aree SF e aree DT (strade, parcheggi, verde pubblico, aree da cedere in perequazione) sia uguale a quello dell'ambito nel suo insieme
- b) si mantenga il rapporto S.E.max/SF previsto per l'ambito nel suo insieme; ciò consente di non penalizzare né di premiare in termini di diritti edificatori i proponenti dei vari stralci funzionali; pertanto le aree di proprietà dei proponenti il primo stralcio funzionale in eccedenza rispetto allo stralcio proposto che dovessero alterare il predetto rapporto S.E.max/SF, dovranno essere attuate nello stralcio successivo;
- c) la previsione delle opere di urbanizzazione primaria e delle relative reti tecnologiche sia funzionalmente collegata a quelle esistenti in via definitiva secondo il disegno urbano del P.O. tali da essere funzionalmente completate negli stralci successivi ; il tutto opportunamente concordato con gli Enti preposti alla gestione dei servizi; sono pertanto da escludere soluzioni transitorie in contrasto con il disegno urbano del P.O.; in tale ottica sono da evitare soluzioni di continuità fra uno stralcio funzionale e quello successivo; ai fini della attuazione funzionale dello stralcio sono ammissibili parziali e leggere modifiche al disegno urbano purché non si comprometta il disegno urbano complessivo, pena il venir meno del completamento dell'assetto attraverso stralci successivi;
- d) omissis
- e) La proposta di suddivisione in più piani attuativi costituisce Variante al PO da approvarsi contestualmente all'approvazione di uno o più piani attuativi;
- f) Omissis
8.Qualora all'interno delle superfici territoriali degli ambiti soggetti a Piani Attuativi siano ricompresi edifici con le proprie aree di pertinenza, scelta determinata dal fatto che il P.O. ha inteso rimandare al piano di dettaglio la pianificazione urbanistica delle aree di tali edifici, i proprietari possono decidere se aderire o meno alla formazione e attuazione dei piani. In caso di adesione essi possono aggiungere tutta la
S.E. regolarmente autorizzata a quella desunta dal calcolo degli indici previsti nelle tabelle parametriche delle Schede Norma; in caso di demolizione dei fabbricati esistenti, la S.E. demolita può essere aggiunta a quella prevista su tutto l'ambito sia che ricada in area SF sia che ricada in area non SF. In caso di non adesione sugli edifici esistenti con la relativa area di pertinenza, identificabile come resede catastale esistente al momento della adozione del P.O., ovvero un lotto corrispondente in termini di indici di edificabilità IF alla S.E. dell'edificio, possono realizzare solo gli interventi di cui agli artt. 17 e 18 a seconda della classificazione del fabbricato con la esclusione della addizione volumetrica, salvo quanto previsto da norme di carattere nazionale, della Ristrutturazione Edilizia Modificativa, della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica; l'opzione di cui sopra può essere esercitata anche prima della presentazione del piano attuativo.
9.Le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria inserite all'interno di aree di trasformazione dovranno essere cedute al Comune al momento della stipula della convenzione urbanistica.
10.Qualora un'area di espansione sia suddivisa in più ambiti soggetti singolarmente a Piani Attuativi di iniziativa privata convenzionati, e l'attuazione di uno presuppone la preventiva attuazione di quello adiacente per ragioni di funzionalità urbanistica e tecnologica, l'attuazione differita nel tempo dei singoli ambiti dovrà essere coordinata in modo organico e razionale dando priorità agli interventi più vicini ai tessuti edificati esistenti.
- Piani Attuativi di Iniziativa Privata Convenzionati ( PAC) -
23.4.1 - Limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola
1. Gli annessi agricoli, con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007 data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 5/R72007, non possono mutare la destinazione d'uso agricola.
2. Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 della L.R.65/2014.
3. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono mutare destinazione alle condizioni di cui agli articoli successivi, fermo restando quanto stabilito dagli atti d'obbligo, purché lo stato di fatto risulti legittimo.
4. Gli edifici rurali ad uso abitativo, con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, non possono mutare la destinazione d'uso agricola per almeno venti anni dalla loro ultimazione.
23.4.2 - Mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale
1. E' consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valore storico, architettonico, tipologico identificati nell'Elaborato D.T.04, qualora non sussistano alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo e a condizione che si mantengano in produzione superfici fondiarie minime superiori o uguali a quelle definite all'art. 23.2.9.
23.4.3 - Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola.
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 23. 2. 1. e 23. 2. 2., sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, non tipologicamente estranei al territorio rurale (piccole stalle, fienili, ecc), privo di valore storico, architettonico, tipologico e soggetto a cambio di destinazione d'uso agricola, sono consentiti gli interventi di cui all'art.17, sino alla Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa nell'ambito dell' area di pertinenza edilizia di cui all'art.23.6 e, ove comportanti demolizione e ricostruzione, non potranno prevedere incremento della SE esistente.
2. I relativi interventi edilizi sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari.
3. Sugli edifici di valore storico, architettonico, tipologico appartenenti alle classi di valore 1, 2, 3, 4, 5 come definite all'art.18 e identificati nell'Elaborato DT04 soggetti a cambio di destinazione d'uso agricola, gli interventi consentiti dalla relativa classe di appartenenza, devono essere realizzati secondo le direttive tecniche contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie e ove comportanti demolizione e ricostruzione non potranno prevedere incremento della SE esistente.
4. Ai fini della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al comma 2, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza edilizia e agricola , da individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale. La superficie totale delle aree di pertinenza così individuate, corrisponde alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile sulla quale gravano gli impegni di sistemazione e manutenzione ambientale definiti in convenzione.
5. In caso di manufatti rurali privi di valore storico, architettonico, tipologico, tipologicamente estranei al territorio rurale (capannoni agricoli), soggetti a cambio di destinazione d'uso dalla funzione agricola a quella residenziale, è consentito il cambio di destinazione d'uso dalla funzione agricola a quella residenziale in loco in misura analoga a quella definita all'art.23.3.3. comma 6. La superficie minima delle singole unità abitative non potrà essere inferiore a 80 mq di S.E. sino ad un massimo di mq. 130. Sono consentiti tagli di alloggio inferiori a mq. 80 di S.E. a condizione che tale quota venga considerata come S.E. media e comunque non inferiore a mq. 70 di S.E. nel caso di realizzazione di più unità immobiliari
6.In caso di cambio di destinazione verso destinazioni non residenziali, quali quelle turistico-ricettive o direzionali e di servizio è possibile recuperare la S.E. in loco totalmente, a condizione che ciò rientri nella previsione dimensionale di PS e che venga autorizzato dalla conferenza di cui all'art.25 della L.R. 65/2014. In questo caso si interviene tramite P.R di cui all'art.11 e secondo quanto contenuto nell'art 17.8.
7. Tutti gli interventi realizzati in territorio rurale, quand'anche con forme architettoniche contemporanee, possono essere eseguiti con materiali tradizionali della campagna toscana secondo le direttive tecniche contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
23.4.4. - Interventi di sistemazione ambientale.
1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l'insieme delle opere di riqualificazione da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza agricola - di dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti finalizzati al mutamento della destinazione d'uso agricola, come specificato all'art.23.6.3.
2. Gli interventi devono garantire la tutela e la valorizzazione delle componenti il patrimonio territoriale di cui alla I, II e IV Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. e delle risorse naturali e/o essenziali esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla conservazione degli assetti paesaggistici e ambientali cosi come definito nelle direttive contenute nella Disposizioni Statutarie.
3. I progetti relativi agli interventi di sistemazione ambientale devono prioritariamente prevedere opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, appositamente individuate nel progetto edilizio correlato. Tali interventi consistono:
- * nel mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione arborea e arbustiva;
- * nella manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali e della viabilità minore in genere;
- * nella tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storico-culturale o testimoniale;
- * nella tutela delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
- * nell'impianto di specie vegetali tipiche del paesaggio rurale toscano di cui all'art.19. la messa a dimora degli alberi è prevista nell'ambito della superficie libera dell'area interessata dall'intervento (la superficie libera è intesa al netto della superficie coperta dei fabbricati, degli accessori pertinenziali, della viabilità interna e dell'incidenza degli alberi e arbusti già presenti);
- * la regimazione del deflusso di acque superficiali, la regolamentazione di movimenti naturali franosi;
- * gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza di percorsi pedonali e carrabili, la messa a dimora di coltivazioni compatibili con i caratteri del territorio rurale comunale, gli interventi volti al ripristino di elementi territoriali storicizzati.
4. Non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora.
- Disciplina per il mutamento della destinazione agricola degli edifici -
1. Sono i beni architettonici oggetto di specifico decreto contenente la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.e ii. (Tav.QC 05)
Sono inoltre tutelati ope legis, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., gli immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: tali immobili sono sottoposti al procedimento di verifica ex art. 12 del Codice e, in conseguenza, fino al momento dell'eventuale verifica prevista dal citato articolo con esito negativo, tali immobili sono sottoposti alla tutela della parte II del Codice.
2. Sono tutelati ope legis, ex art. 10, comma 4g, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico con particolare riguardo a quelli ubicati all'interno dei centri, borghi e nuclei storici.
3. Gli interventi relativi sono sottoposti alle disposizioni e alle procedure di autorizzazione dettate dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 .
- Beni culturali/architettonici tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004 (Q.C.05) -
Insediamenti extraurbani presenti nel territorio rurale
1. Sono gli insediamenti riconducibili alle fattispecie identificate all'art.64 della L.R. 65/2014 comma 1:
- * "nuclei rurali (comma 1b): insediamenti in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale;
- * "aree e insediamenti" (comma 1d) presenti in territorio rurale, che pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.
2. Rientrano nella prima fattispecie i nuclei storici di Castello e di Vitoio e tutti i piccoli nuclei di case sparse presenti in particolare nell' UTOE1, morfologicamente contestualizzati con il territorio rurale, quand'anche non ospitanti funzioni agricole.
3. Rientrano nella seconda fattispecie gli insediamenti extraurbani diffusi presenti in particolare nell'UTOE 2 e 3 riconducibili al morfotipo insediativo TR11 individuato dal PIT/PPR nella III Invariante Strutturale come "campagna urbanizzata" e gli insediamenti extraurbani diffusi presenti in particolare nell'UTOE 1 riconducibili al morfotipo insediativo TR10 individuato dal PIT/PPR nella III Invariante Strutturale come "campagna abitata" .
4. Per quanto concerne gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente di cui al comma 2 e negli insediamenti TR10 e TR11 di cui al comma 3 si fa riferimento a quanto definito agli artt. 17 e 18 e 23.3.3 e 23.4.3. Per quanto concerne il rispetto delle direttive tecniche e delle prescrizioni in materia paesaggistica e ambientale si deve fare riferimento a quanto previsto nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
5. Rientrano nella seconda fattispecie di cui al comma 1 anche le attività esistenti o di progetto a carattere produttivo, o sportivo o turistico-ricettivo e soggette alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014. Per queste aree ed attività il PO definisce schede norma TR analoghe alle schede norma redatte per le aree di trasformazione nel Territorio Urbanizzato. Le suddette schede sono ricomprese nell'elaborato DT03b del PO.
6. Le aree a carattere produttivo o sportivo o turistico-ricettivo , in corso di attuazione in quanto previste da precedenti strumenti urbanistici o autorizzate dalla conferenza di copianificazione ex art. 25 L.R. 65/2014 , una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione , fatto salvo quanto previsto per i frazionamenti e gli interventi di addizione volumetrica e sostituzione edilizia di cui all'art. 17 comma 4, quand'anche non identificate graficamente nelle tavole di progetto di PO e purché nel rispetto del sedime catastale originario, seguiranno la disciplina prevista rispettivamente per le zone che connotano il territorio urbanizzato, DP1, DS1 e F4.
7. Le strutture di servizio e turistico-ricettive (DS1,F4 ) compreso strutture produttive o commerciali (DP1, DC1,) esistenti in territorio rurale e realizzate in base a precedenti strumenti urbanistici, possono mantenere la destinazione originaria quand'anche non identificate graficamente nelle tavole di progetto di PO, purché nell'ambito del sedime catastale originario e fatti salvi gli ampliamenti una tantum consentiti all'art. 23.3.3.
8. Le destinazioni F1 , F2 e PP, pur riferite a parti del territorio urbanizzato, equiparabili alle F1, F2 o PP di cui agli articoli 25.16, 25.17 e 25.24, vengono utilizzate nelle tavole di progetto di PO anche nel territorio rurale , in occasione di recupero ambientale di parti del territorio rurale da destinare a parchi ovvero per dotare insediamenti extraurbani di verde pubblico, attrezzature pubbliche o parcheggi pubblici o per identificare spazi pubblici esistenti in territorio rurale sorti in base a strumenti urbanistici precedenti: per essi sono consentiti tutti gli interventi di cui ai sopracitati articoli.
- Insediamenti extraurbani -
1. I Piani di Recupero disciplinano il recupero di immobili, di complessi edilizi, di isolati, di aree che abbiano particolari situazioni di degrado igienico, architettonico, urbanistico, ambientale e geofisico, e che necessitano di interventi complessivi di recupero e riqualificazione urbana o ambientale da attuarsi in loco.
2. I Piani di Recupero possono essere di iniziativa pubblica o di iniziativa privata.
3. In caso di P.R. di iniziativa privata, qualora non tutti i proprietari aderiscano alla proposta, i proprietari che rappresentino la maggioranza assoluta del valore dei beni calcolata in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano, che hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al Comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del conseguente schema di convenzione ai sensi dell'art. 108 della L.R. 65/2014.
4. La costituzione del consorzio o la disponibilità di tutte le proprietà è obbligatoria in presenza di ambiti che necessitano di opere di mitigazione ambientale unitarie che riguardano tutto l'ambito di trasformazione e che non possono essere realizzate in maniera differita o per stralci in quanto necessarie di collaudi propedeutici alle trasformazioni urbanistiche.
5. Nella predisposizione del Piano di Recupero particolare importanza deve essere data alla analisi del complesso da recuperare esistente dal punto di vista storico, architettonico, urbanistico, paesaggistico e ambientale, nonché alle situazioni di degrado esistenti e da risanare. Il progetto di recupero deve evidenziare planivolumetricamente le future connessioni con il territorio urbanizzato o rurale all'interno dei quali il P.R. è inserito, in modo che il recupero di alcuni edifici contribuisca a riqualificare complessivamente gli aggregati esistenti.
6. Le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria individuate nel P.R. devono essere cedute gratuitamente alla Pubblica Amministrazione in fase di convenzionamento come per gli altri Piani Attuativi.
7. Nell'ambito delle zone RU soggette a Piani di Recupero le Dotazioni Territoriali (strade, parcheggi, verde) sono definite come Dotazioni Territoriali pianificate nelle tavole QP02 o come Dotazioni Territoriali minime aggiuntive nelle schede norma TU_rl .
8. Dove gli standard urbanistici non siano già individuati sottoforma di DT pianificate o DT minime aggiuntive nelle tavole QP02 o nelle Schede norma TU_rl, come nel caso di PR da effettuare in territorio rurale, devono essere reperiti standard pubblici ai sensi del D.M. 1444/1968 nella misura minima di 24 mq ad abitante di cui il 50% da destinare a parcheggi pubblici e il 50% da destinare a verde pubblico attrezzato: nell'ambito della valutazione del progetto di recupero e delle reali esigenze locali, tali parametri possono essere totalmente o parzialmente monetizzati secondo criteri di valutazione definiti dal Comune. Nell'ambito dei Piani di Recupero di cui sopra, l'A.C. può altresì consentire deroghe all'H max e alle distanze dagli spazi pubblici ai fini del reperimento degli standard pubblici, qualora esigenze di progettazione urbanistica e architettonica ne dimostrino l'utilità e l'opportunità. In Zone A1 possono essere derogati gli standard di cui sopra, mentre per le zone A2 essi possono essere monetizzati.
9. Sugli edifici esistenti presenti in Zona di Recupero e soggetti a Piano di Recupero, prima della redazione e approvazione del P.R. sono possibili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo quanto stabilito all'art.17 fino alla Ristrutturazione Edilizia Modificativa e all'art. 18 fino alla Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele se di valore storico, architettonico, tipologico.
10. Lo strumento del Piano di Recupero può essere utilizzato anche per il Recupero ambientale di aree soggette a bonifica : in questo caso deve essere fatta una analisi puntuale dello stato dei luoghi e delle caratteristiche degli elementi di degrado da bonificare .Il Piano di Recupero dovrà contenere le proposte progettuali per la eliminazione degli elementi di degrado, i tempi necessari, le modalità di recupero e relative polizze fideiussorie a garanzia da fornire all'ente pubblico in caso di inadempienza da parte dei soggetti privati .
- Piani di Recupero (P.R.) -
1.I Piani di Rigenerazione Urbana sono finalizzati alla riqualificazione di aree urbane e di aree produttive degradate.
2.Il Piano di Rigenerazione Urbana P.R.U. è previsto nei termini dell'art 125 della LR 65/2014
3.Per la presentazione del P.R.U si seguono le procedure degli ambiti contigui previste per la presentazione dei Piani di Recupero P.R. di cui all'art.11.4.
4. Le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria individuate nel P.R.U. devono essere cedute gratuitamente alla Pubblica Amministrazione così come per gli altri Piani Attuativi in fase di convenzionamento.
- Piani di Rigenerazione Urbana (P.R.U.) -
1. Si definiscono "aree di pertinenza edilizia" le aree strettamente connesse all'edificio o edifici che mantengono con questo/i rapporti di contiguità fisica, di complementarità funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi. Tali aree, pur fisicamente distinguibili, condividono la destinazione d'uso dell'edificio o edifici di riferimento. Comprendono le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o integrazione funzionale dell'edificio principale, valorizzando e rendendone più agevole l'uso.
2. Si definiscono "aree di pertinenza agricola" le aree legate all'edificio da rapporti convenzionali per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione ambientale e che comunque si configurano, fisicamente e funzionalmente distinte e separabili dall'edificio principale di riferimento e dalla sua area di pertinenza edilizia.
3. Gli interventi che comportino mutamento della destinazione d'uso degli edifici agricoli, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola consentiti, definiscono il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza di cui ai commi 1 e 2 da individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale ( corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc), provvedendo alle conseguenti variazioni catastali. Non sono consentite alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni.
4. Gli interventi realizzabili nelle aree di pertinenza di cui al presente articolo devono garantire:
- a) il mantenimento delle relazioni spaziali, funzionali e percettive tra l'edifico o complesso edilizio e il paesaggio agrario circostante;
- b) il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza degli edifici di valore storico, architettonico tipologico di cui all'art. 18;
- c) il rispetto delle caratteristiche unitarie e percettive delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitando la frammentazione con delimitazioni strutturanti o con pavimentazioni non omogenee;
- d) una progettazione paesaggisticamente integrata di tutti gli interventi consentiti (recinzioni, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo, etc.). In particolare, per quanto concerne la viabilità di accesso dovranno essere mantenute le viabilità esistenti e con le stesse caratteristiche; sono consentite modifiche ai tracciati per ragioni funzionali a condizioni che le stesse siano realizzate nel rispetto dello stato dei luoghi evitando sbancamenti e allontanamento dal tracciato esistente non necessario e con le stesse caratteristiche del fondo, dimensioni e dotazioni vegetazionali.
- e) nel caso di interventi in cui è richiesta la verifica dell'indice di permeabilità, quest'ultimo va rapportato all'area di pertinenza edilizia.
-
1. Sono tutelati ope legis, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., i beni paesaggistici costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, di cui all'art. 136, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge" di cui all'art.142.
2. Il Comune di Pietrasanta è interessato dai seguenti beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 42/2004:
- a) La fascia costiera del Comune di Pietrasanta limitata a nord dal comune di Forte dei Marmi, a sud dal comune di Camaiore, a ovest dalla battima del mare, a est da una linea distante un chilometro dal viale Litoraneo - La fascia costiera predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale (DM del 25/03/1953 - GU n. 94 del 1953) .
- b) Zona del viale Apua, che congiunge la Marina di Pietrasanta col capoluogo del Comune, sita nell'ambito del Comune di Pietrasanta - La zona predetta costituisce, con il viale Apua, una continua successione di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale delle colline e delle montagne retrostanti all'abitato di Pietrasanta - (DM del 23/06/1955 - GU n. 155 del 1955)
- c) Zona fra la strada del Sale e la strada comunale della Tremaiola in località Motrone, Comune di Pietrasanta - La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché comprende una parte di pineta viva, con piante rigogliose e verdeggianti, fra la strada del Sale e la strada comunale della Tremaiola in località Motrone, che presenta un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale - (DM 10/12/1975 - GU 7 del 1976).
3. Il Comune di Pietrasanta è interessato dai seguenti beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art.142 del D.Lgs 42/2004:
- a) comma 1 lettera a: Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, in riferimento al seguente Sistema costiero:1. Litorale sabbioso Apuano - Versiliese
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) comma 1 lettera c: Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
- f) comma 1 lettera f: Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
- g) comma 1 lettera g: Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226.
Alcuni dei vincoli ex art. 142 di cui sopra sono stati oggetto di ricognizione effettuata dal PS a cui si rimanda per le correzioni cartografiche operate che il PO recepisce.
4. Il PO nella pianificazione urbanistica tiene di conto degli Obbiettivi e delle Direttive contenute nelle schede di vincolo per i beni ex art. 136 e nell' Elaborato 8B e nella Scheda 1 " Sistema costiero : Litorale sabbioso Apuano - Versiliese" per i beni ex art. 142 ; per quanto concerne le prescrizioni d'uso da rispettare nelle fasi di attuazione del PO , si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nella Disposizioni Statutarie DT02a e nelle Schede Norma per gli interventi di trasformazione DT03a e DT03b.
- Beni Paesaggistici tutelati ai sensi D.Lgs.42/2004 (Tav. QC.05) -
1. Nel territorio comunale non sono presenti aree archeologiche definite ai sensi dell'art. 142 co.1 lettera m) del D. Lgs.42/2004. Tuttavia, ai fini della tutela di beni archeologici si devono rispettare le seguenti disposizioni nazionali in materia:
- a) le opere pubbliche che a qualsiasi titolo interessino il sottosuolo devono essere sempre sottoposte al procedimento di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.e i. e ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.50/2016 e s.m.e i..
- b) qualora durante i lavori di escavazione e/o movimento terra si verificassero scoperte archeologiche fortuite è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90 e ss. Del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e, specialmente, 825 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale) di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e a provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
-
1. Sono aree presenti nel territorio rurale destinate alla messa in sicurezza idraulica di parti del territorio e identificate con un perimetro nelle tavole di progetto di PO ed un simbolo grafico.
2. Su tali aree è possibile l'attività agricola ai sensi dell'art. 15 comma g) con l'esclusione dell'ortoflorovivaismo e delle colture arborate in modo da non impedire la funzione della raccolta delle acque per la difesa idraulica. Non sono ammessi movimenti terra se non quelli previsti da progetti idraulici, e qualunque realizzazione di manufatti ancorché agricoli.
- -Aree destinate ad opere di mitigazione idraulica (casse di espansione) -
1. Il Piano Urbanistico dell'Arenile, è il piano particolareggiato di iniziativa pubblica finalizzato a regolamentare le attività turistico-ricreative lungo le spiagge della fascia costiera di competenza del demanio comunale, a cui il PO attribuisce una particolare connotazione di tutela paesaggistica. Il PUA attua le linee di indirizzo del PO, ne recepisce i criteri di pianificazione e le regole per la sua utilizzazione e tutela.
2. La formazione del PUA deve avvenire mediante una contestuale variante al PO, la quale dovrà contenere:
- a) L'individuazione di una specifica zona omogenea (F6) - Parti del territorio urbanizzato destinate ad attrezzature balneari (PUA) - che corrisponde alle aree del' Arenile che si estende dal confine col Comune di Camaiore fino al Comune di Forte dei Marmi per una lunghezza di ml 4. 290 e una profondità media, considerata dal limite esterno del Viale litoraneo alla linea media di riva, di circa 200 ml;
- b) L'indicazione delle destinazioni d'uso ammesse nelle zone F6 ai sensi dell'art.15;
- c) l'individuazione degli ambiti territoriali, funzionalmente differenziati in ragione delle diverse articolazioni delle strutture turistico-ricettive e ricreative e della presenza/assenza di attrezzature da spiaggia, i quali devono avere le seguenti caratteristiche:
- l'arenile di" libero transito" costituito dalla fascia comprendente la striscia di ml.5,00 dalla battigia, i corridoi e i passaggi pubblici di accesso al mare e scivolo e alaggio a mare. In tale fascia è vietata qualsiasi attività che limiti o impedisca il transito delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso;
- la fascia di "soggiorno all'ombra" con profondità variabile compresa fra l'arenile di libero transito e la fascia destinata ai servizi di spiaggia;
- la fascia dei "servizi di spiaggia" con profondità ml 75,00 compresa fra il limite del demanio comunale e la fascia di soggiorno all'ombra. Nella fascia dei servizi di spiaggia, non oltre ml.65,00 dal confine del demanio comunale, sono realizzabili le attrezzature per stabilimenti balneari e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, per attività commerciali, turistico- ricettive e d'interesse collettivo.
3. Il PUA riguarda l'intero perimetro individuato nelle tavole del PO e contiene la disciplina urbanistico-edilizia della zona dell'Arenile ivi ricompresa.
4. Il PUA si conformerà alla disciplina paesaggistica del PIT/PPR perseguendo gli obiettivi, applicando le direttive e rispettando le prescrizioni e prescrizioni d'uso contenute nella Disciplina di piano e nella specifica disciplina dei Beni Paesaggistici dello stesso PIT/PPR (allegato 8b). I contenuti ed il procedimento di adozione e approvazione del nuovo PUA sarà sottoposto alla verifica di conformità di cui agli art.li 21 e 23 della disciplina di piano dello stesso PIT/PPR.
5. Fino alla conformazione del PUA al PIT/PPR, ai sensi dell'art. 21 e 23 della Disciplina di piano, le previsioni e le disposizioni normative del PUA vigente si applicano nel rispetto delle sovraordinate disposizioni normative (obiettivi, direttive, prescrizioni e prescrizioni d'uso) concernenti la disciplina dei "Beni paesaggistici" (Allegato 8b) del PIT/PPT, di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.
- Piano Urbanistico dell'Arenile (PUA) -
23.8.1. Il Piano Operativo ai sensi dell'art 64 comma 3 lettera a) della L.R. 65/2014 individua gli "Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici" di cui all'art 66 della medesima legge. Tali ambiti sono cartografati nelle tavole di PO: Q.P.01a e Q.P.01c, sono sottoposti alla disciplina del presente articolo al fine della tutela e del ripristino, nel paesaggio agrario, delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, dei percorsi storici (alcuni dei quali oggi sono utilizzati a fini escursionistici), delle relazioni ecologico ambientali, funzionali, visive e percettive che storicamente legano queste aree agli insediamenti di matrice antica. Per l'ambito di pertinenza del centro storico cittadino, costituito dalle aree contermini alle mura e alla Rocca di Sala, sono previste tutele specifiche più elevate rispetto alle aree di pertinenza degli altri centri e nuclei storici, pertanto:
- * L'ambito di pertinenza contermine alle mura storiche e alla Rocca di Sala
- * Ambiti di pertinenza degli altri centri e nuclei storici.
23.8.2. Ambito di pertinenza contermine alle mura storiche e alla Rocca di Sala: al fine della manutenzione dell'area collinare esterna alle mura, per il mantenimento dell'integrità fisica dei suoli, il mantenimento e ove necessario il ripristino della leggibilità della successione degli spazi della Rocca e dei percorsi storici di collegamento con i centri storici della collina, gli interventi ammessi sono:
- -la produzione agricola
- -la manutenzione, la tutela e, ove necessario, il ripristino delle sistemazioni agrarie e degli elementi che qualificano il paesaggio quali ciglionamenti e terrazzamenti con le opere in pietra (muri a secco) e idrauliche, della forma dei campi, delle porzioni olivate e vitate, delle alberature, delle siepi, delle vie e percorsi storici d'attraversamento dei rilievi, da attuare con materiali e metodi tradizionali e di ingegneria naturalistica, utilizzando specie vegetali autoctone;
- - la messa a dimora di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale è consentita in corrispondenza di strade e di fossi e deve tenere conto delle relazioni paesaggistiche esistenti, dimostrando la propria coerenza al sistema ecologico - ambientale, dialogare con il contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si instaurano in particolare dalla viabilità e dai percorsi pubblici verso le mura e la rocca;
- -le recinzioni, che possono essere realizzate con le caratteristiche previste, in territorio rurale, dal regolamento edilizio, non devono comunque essere invasive dal punto di vista percettivo né chiudere la viabilità rurale;
- - sugli edifici esistenti in questo ambito sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 23.3.3 e seguenti delle presenti norme, in base alla loro classificazione di valore. Ove consentite, le modifiche alla sagoma, comprese le addizioni volumetriche, e la realizzazione degli interventi pertinenziali, a partire dalle finalità della presente disciplina, devono tenere conto delle relazioni paesaggistiche esistenti, dimostrando la propria coerenza con il contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si instaurano in particolare dalla viabilità e dai percorsi pubblici verso le mura e la rocca.
Non sono ammesse:
- - le nuove edificazioni permanenti o temporanee anche se derivanti da PMAA;
- - la realizzazione o installazione dei manufatti aziendali permanenti o temporanei previsti dal Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R;
- - la costruzione di manufatti per esigenze venatorie;
- - l'installazione di antenne per telecomunicazioni, linee elettriche aeree e di qualsiasi altro manufatto fuori terra quando non finalizzato alle manutenzioni e ripristini descritti nei paragrafi precedenti;
- - l'impianto di filari alberati e siepi arboree in corrispondenza dei confini di proprietà al fine di non compromettere la continuità agraria dell'ambito di tutela.
23.8.3. Ambiti di pertinenza degli altri centri e nuclei storici: al fine della manutenzione dell'aree collinari, per il mantenimento dell'integrità fisica dei suoli, il mantenimento e ove necessario il ripristino dei percorsi storici, gli interventi ammessi sono:
- - la produzione agricola
- - la manutenzione, la tutela e, ove necessario, il ripristino delle sistemazioni agrarie e degli elementi che qualificano il paesaggio quali ciglionamenti e terrazzamenti con le opere in pietra (muri a secco) e idrauliche, della forma dei campi, delle porzioni olivate e vitate, delle alberature, delle siepi, delle vie e percorsi storici d'attraversamento dei rilievi. Da attuare con materiali e metodi tradizionali e di ingegneria naturalistica, utilizzando specie vegetali autoctone.
- - la messa a dimora di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale deve tenere conto delle relazioni paesaggistiche presenti, dimostrando la propria coerenza al sistema ecologico - ambientale, dialogare con il contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si instaurano in particolare dalla viabilità e dai percorsi pubblici verso gli insediamenti storici.
- - le recinzioni, che possono essere realizzate con le caratteristiche previste, in territorio rurale, dal regolamento edilizio, non devono comunque essere invasive dal punto di vista percettivo né chiudere la viabilità rurale.
- - la costruzione di "Manufatti per l'attività agricola amatoriale" di cui all'art 23.3.1 comma 1 e la costruzione di "Manufatti per il ricovero di animali domestici e da caccia" di cui all'art 23.3.1 deve tenere conto delle relazioni paesaggistiche presenti, dimostrando la propria coerenza al sistema ecologico - ambientale, dialogare con il contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si instaurano in particolare dalla viabilità e dai percorsi pubblici verso gli insediamenti storici e a condizione che vengano assicurati la manutenzione e ove necessario il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali a terrazzamenti e ciglionamenti e venga curato l'assetto delle sistemazioni idrauliche.
- - sugli edifici esistenti in tali ambiti sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 23.3.3 e seguenti delle presenti norme, in base alla loro classificazione di valore. Ove consentite, le modifiche alla sagoma, comprese le addizioni volumetriche, e la realizzazione degli interventi pertinenziali, a partire dalle finalità della presente disciplina, devono tenere conto delle relazioni paesaggistiche presenti, dimostrando la propria coerenza con il contesto storico-culturale, non interrompere le relazioni visive che si instaurano in particolare in particolare dalla viabilità e dai percorsi pubblici verso gli insediamenti storici.
Non sono ammessi:
- - la costruzione di nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo anche se derivanti da Programma Aziendale" (PAPMAA);
- - la costruzione di annessi agricoli derivanti da Programma Aziendale (PAPMAA),
- - la realizzazione o installazione dei manufatti aziendali permanenti o temporanei previsti dal Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R;
- - la costruzione di manufatti per esigenze venatorie.
23.8.4. Elaborati di corredo ai progetti: in tutti gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, le proposte di intervento dovranno essere corredate da idonei elaborati contenenti un'analisi, anche fotografica, della situazione ante e post intervento, comprendente le sistemazioni idraulico-agrarie, la viabilità, gli elementi di rilievo ambientale e paesaggistico, dalla quale sia possibile verificare il rispetto delle condizioni poste nei commi precedenti.
- Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici -
1. Il Progetto Unitario Convenzionato (P.U.C.) rappresenta una delle modalità d'intervento nelle Zone C . In genere tale strumento riguarda ambiti più piccoli rispetto alle aree di espansione soggette a Piani Attuativi Convenzionati; esso si configura come un intervento diretto soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato, esso consente da un lato di coordinare gli interventi edilizi sotto il profilo architettonico, paesaggistico, urbanistico e ambientale e al tempo stesso di completare le opere di urbanizzazione primaria o parti di esse laddove carenti . Come per i Piani attuativi convenzionati, l'indice di edificabilità della S.E., si calcola complessivamente sulla superficie territoriale del comparto comprese le aree per le urbanizzazioni da cedere al patrimonio comunale e si esprime con IT, S.E./S.T.
2. Nei comparti soggetti a PUC individuati nelle Schede norma Tavv. DT03a e b, vengono rilasciati due titoli abilitativi, uno per le opere di urbanizzazione e uno per gli interventi edificatori. Il rilascio del titolo abilitativo relativo alle opere di urbanizzazione è subordinato alle seguenti procedure:
- a) sottoscrizione da parte del richiedente di una convenzione con il Comune, in cui lo stesso si obbliga, entro la data prevista nell'atto stesso, all'esecuzione delle opere previste di urbanizzazione previste a totale compensazione degli oneri di urbanizzazione primaria, ed alla cessione gratuita al patrimonio comunale delle stesse e delle aree su cui insistono;
- b) prestazione di una garanzia fidejussoria emessa da istituti bancari o da società assicurative di primaria importanza, a copertura delle opere di urbanizzazione primaria da a realizzare.
3. Sono le Schede norma a identificare lo strumento idoneo per i singoli comparti in base all'ampiezza della ST. All'interno delle aree C soggette a PAC è possibile attivare lo strumento del PUC una volta definito lo stralcio funzionale secondo i criteri di cui all'art. 11.3, purché vi sia l'accordo unitario fra le proprietà dello stralcio e si rispetti il disegno urbano prefigurato dal PO: ciò al fine di facilitare gli interventi di trasformazione secondo criteri perequativi.
- Progetto Unitario Convenzionato -
1. Il Comune di Pietrasanta condivide con il Comune di Montignoso e il Comune di Forte dei Marmi il S.I.R.
135 "Lago di Porta", Sito di Importanza Regionale, già Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.), istituito con Legge Regionale della Toscana n° 56/2000, " Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche..." in attuazione del d.p.r. n° 357/97 e succ. modifi che e identificato nell'allegato alle L.R. 56/00 con il codice IT5110022.
2. Il S.I.R. 135 con Del N° 18 del 29/01/2002 è stato individuato come ZPS (Zona a Protezione Speciale) e il suo perimetro è stato esteso al territorio delle due ANPIL ("Lago di Porta" e "Lago e Rupi di Porta") come unico sito denominato "Lago di Porta", come da perimetrazione dei siti di importanza regionale (S.I.R.) e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n° 79/409/CEE e n° 92/43/CEE, come previsto dalla L.R. 56/2000 con deliberazione C.R. n° 6 del 21/01/04.
3.Per le disposizioni da rispettare si deve fare fa riferimento alle rispettive leggi.
- Rete Natura 2000 ( Tav. QC.05)- - - Il territorio rurale - Disciplina specifica
-
1. Il Comune di Pietrasanta è interessato da aree percorse dal fuoco come individuate ai sensi della L.R. 39/2000 art. 76.
2. Per le disposizioni in merito si deve fare riferimento alla L.R. 39/2000.
- Aree percorse dal fuoco. (Tav. QC.05) -
1. Nei casi in cui vi sia l'urgenza da parte del Comune di realizzare opere di urbanizzazione o parti di esse, ovvero attrezzature pubbliche previste all'interno di ambiti , continui o disgiunti, soggetti a Perequazione o Compensazione urbanistica all'interno di Piani Attuativi Convenzionati (PAC) o a Progetti Unitari Convenzionati (PUC), è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione delle opere e/o alla acquisizione dell'area, anche prima dell'approvazione del PAC o del PUC, previo, ove necessario, esproprio delle aree.
2. In tal caso, qualora nell'arco di validità del P.O. i proprietari procedano alla presentazione del relativo
P.A.C. o P.U.C. e all'utilizzo della potenzialità edificatoria prevista sulle aree espropriate e già realizzate da parte del Comune, essi dovranno rimborsare i costi sostenuti dal Comune per l'acquisizione delle aree relative alle opere pubbliche realizzate e i costi per la realizzazione delle opere.
3. Al fine di poter facilitare l'acquisizione anticipata e gratuita al patrimonio comunale di aree poste all'interno di ambiti di trasformazione urbana, quand'anche non contigui, rispetto ai tempi stabiliti dagli operatori privati per l'avvio degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione, è possibile trasferire la potenzialità edificatoria relativa alle aree a destinazione pubblica oggetto di acquisizione anticipata, nella restante parte fondiaria dell'ambito, contiguo o disgiunto, oggetto di trasformazione urbana, dove si interverrà secondo tempi e procedure definiti dal P.O., il tutto da definire attraverso un atto convenzionale fra Comune e operatori privati, registrato e trascritto, dove prevedere l'acquisizione gratuita da parte del Comune delle aree a destinazione pubblica necessarie, il trasferimento della relativa potenzialità edificatoria sulle altre aree fondiarie del comparto, le modalità di compensazione degli eventuali oneri a carico degli operatori privati per la realizzazione di opere di urbanizzazione
- Attuazione anticipata di opere di urbanizzazione primaria -
1. Le aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra sono individuate ai sensi delle L.R. 11/2011, Allegato A, come modificata dalla L.R. 63/2012.
2. Per le disposizioni da rispettare si deve fare riferimento alla L.R. 11/2011 e s.m.e i. - Disposizioni
in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia-
- Aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra (Tav. QC.05) -
1. Per le singole componenti il territorio rurale come definite all'art. 23.1, E1,E2,E3,E4,E5E6,E7,E8,E9, E10, nell'elaborato DT02a, Disposizioni Statutarie, sono definiti direttive e prescrizioni paesaggistiche in riferimento agli indirizzi contenuti nell'abaco della IV Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., "i caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali" e all'art.13 delle NTA del PS da perseguire negli interventi di trasformazione: essi integrano gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d'uso della scheda d'ambito 02, "versilia e costa apuana", rappresentano il riferimento tecnico-operativo ai fini della tutela dei paesaggi agrari presenti nel territorio comunale da utilizzare nella conduzione delle attività e funzioni agricole così come regolamentate all'art. 23, compatibilmente con le esigenze aziendali, ponendo anche delle limitazioni nelle singole parti ad alcune attività e funzioni.
2. La Disciplina paesaggistica e ambientale relativa alle singole componenti il territorio rurale è contenuta nell'elaborato DT02a " Disposizioni Statutarie", a cui si rimanda per le disposizioni specifiche.
- Individuazione dei caratteri del territorio rurale -
1. Per quanto concerne le definizioni dei parametri urbanistici utilizzati nel presente PO si fa riferimento alle definizioni urbanistiche contenute nel Regolamento Edilizio Comunale che ha recepito le definizioni contenute nel regolamentò 39/R approvato con D.G.R.T del 24.07.2018. Nel presente PO sono utilizzate le definizioni che hanno attinenza con la strumentazione urbanistica che in alcuni casi sono state integrate e specificate senza contraddirne il contenuto.
- Definizioni per l'attuazione del Piano Operativo - - - Il territorio urbanizzato- Disciplina generale
-
1. Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone individuate ai sensi del R.D. del 30 dicembre 1923 n. 3257, nonché i terreni ricoperti da boschi ai sensi dell'art.37 della L.R. del 21 Maggio 2000 n. 39 (Legge forestale della Regione Toscana) e s.m.e.i.
2. Sulle aree sottoposte a vincolo idrogeologico gli interventi di trasformazione sono soggetti alla preventiva autorizzazione/dichiarazione in base al tipo di intervento secondo quanto previsto dalla L.R. 39/2000 e dal Regolamento di attuazione DPGR 48/R/2003 n° 39/2000 nonché dai regolamenti provinciali e comunali vigenti.
- Vincolo idrogeologico. (Tav.QC.05) -
1. Il Piano Operativo contiene la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell'art.99 della L.R. n°65/2014, attraverso la suddivisione del territorio urbanizzato in zone ai sensi del D.M. 02.04.1968 n. 1444, definendo le funzioni ammesse per ciascuna zona in cui è articolato il territorio urbanizzato e per gli insediamenti presenti nel territorio rurale.
2. Sulla base della suddivisione delle funzioni e destinazioni d'uso definite all'art.99 della L.R. 65/2014, il P.O. adotta ulteriori specificazioni delle singole funzioni, come meglio definite all'interno della descrizione delle singole zone nel TIT.III delle presenti norme, allo scopo di garantire il carattere di polifunzionalità degli insediamenti sia nel territorio urbanizzato che nel territorio rurale, facilitare la gestione dei cambi di destinazione d'uso e la dotazione degli standard necessari e conseguentemente degli eventuali oneri di urbanizzazione da corrispondere. La funzione complementare prevista nelle singole zone non potrà essere superiore al 30% della funzione prevalente.
3. Le funzioni e destinazioni d'uso sono definite come segue ai sensi dell'art. 99 della L.R. n°65/2014:
- a) Residenziale:
- 1. residenza ordinaria;
- 2. omissis
- 3. residenza collettiva: conventi e simili, collegi, convitti, studentati, case famiglia, etc.;
- 4. attività ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione: (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca; residence; locazioni turistiche);
- 5. residenza frutto di trasformazione di strutture ricettive.
- b) Industriale e Artigianale:
- 1. attività manifatturiere per la produzione di beni e relativi piazzali per il deposito e stoccaggio, attività di produzione in senso stretto, connesse con attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto, formazione delle conoscenze e dell'informazione;
- 2. artigianato di servizio: tutte quelle attività, normalmente inserite anche nei tessuti urbani e compatibili e complementari alla funzione residenziale, dedite alla produzione di servizi alla persona, alla casa ed ad altre attività urbane in genere (lavanderie, parrucchieri, istituti di bellezza, attività di estetiste, acconciatori, tatuatori e simili, riparazione cicli e moto, calzolai, sarti, studi fotografici e simili, riparazione computer, studi fotografici e simili) oppure dedite alla produzione di merci di immediata commercializzazione (gelaterie, pizzerie, panifici, pasticcerie, latterie, rosticcerie artigiane, piccole tipografie e simili), officine riparazione mezzi;
- 3. artigianato artistico (mosaicisti, scultori, ecc. con relativi spazi espositivi) ;
- 4. attività estrattive;
- 5. impianti per autodemolizioni e recupero materiali;
- 6. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non destinati all'uso domestico e/o autoconsumo;
- c) Commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato, come definiti dalle vigenti norme di legge regionali;
- 2. pubblici esercizi: esercizi destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, caffè e bar, osterie ed osterie con cucina, spacci di analcolici e di cibi cotti con consumo sul posto, bottiglierie ed enoteche, trattorie, pub, tavole calde, rosticcerie, fast-food, mense costituenti autonoma attività, e simili); rientrano in questa fattispecie le attività di cui al comma b)2 strettamente connesse alla produzione di merci di immediata commercializzazione.
- 3. medie strutture di vendita, come definiti dalle vigenti norme di legge regionali;
- 4. grandi strutture di vendita, come definiti dalle vigenti norme di legge regionali;
- d) Turistico-ricettiva:
- 1. attività ricettive alberghiere: strutture ricettive gestite unitariamente per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, campeggi, villaggi turistici, camping-Village, marina resort, aree di sosta, parchi vacanze);
- 2. attività ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva: (case per ferie; ostelli per la gioventù; rifugi escursionistici; bivacchi fissi);
- 3. attrezzature balneari: stabilimenti balneari e servizi connessi;
- e) Direzionale e di Servizio:
- 1.studi professionali e uffici direzionali;
- 2.attrezzature sociali e culturali: (centri di ricerca, musei, sedi espositive, biblioteche, archivi centri congressuali polivalenti e simili);
- 3.attrezzature scolastiche in genere: (attrezzature scolastiche pubbliche o private, scuole professionali e simili);
- 4.attrezzature sanitarie ed assistenziali: (ospedali, cliniche, case di cura, poliambulatori, ambulatori medici e centri di primo soccorso, cliniche e ambulatori veterinari e simili);
- 4bis. residenza specialistica: anziani, disabili, RSA, etc;
- 5.strutture associative: (sedi di associazioni ambientali, culturali, sportive e/o organizzazioni sindacali, sociali, politiche e simili);
- 6.attrezzature per lo spettacolo: (teatri, cinematografi, auditorium, locali di spettacolo e simili);
- 7.attrezzature sportive: impianti scoperti per la pratica sportiva; maneggi per la pratica dell'equitazione; impianti coperti per la pratica sportiva, quali palestre, piscine, centri benessere, impianti per lo spettacolo sportivo, quali stadi, palasport e simili);
- 8.attrezzature religiose: (strutture destinate al culto di varie religioni, edifici per attività collaterali alle attività di culto)
- 9.attrezzature cimiteriali;
- 10.attrezzature militari: (caserme, presidi per la sicurezza urbana, e simili);
- 11.attrezzature tecnologiche: depuratori, centrali elettriche o simili, distributori di carburante infrastrutture, reti ed impianti tecnologici);
- 12.attrezzature per la sosta :( parcheggi collettivi coperti, autorimesse, autostazioni.)
- f) Commerciale all'ingrosso e Depositi:
- 1. depositi destinati alla commercializzazione dei prodotti all'ingrosso;
- 2. depositi finalizzati alla conservazione dei prodotti;
- 3. attività di spedizione e trasporto;
- g) Agricola e funzioni ad essa connesse
- attività agricole e orto florovivaistiche;
- attività di pascolo;
- attività zootecniche;
- selvicoltura e attività di raccolta prodotti del bosco;
- attività faunistico venatorie compatibili con la tutela della fauna e della flora;
- attività di pesca e itticoltura;
- attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività connesse;
- attività agrituristiche;
- attività agricole amatoriali;
- tutela ambientale degli ecosistemi;
- gestione e tutela delle aree di prego naturalistico;
- residenza agricola in nuovi fabbricati e in fabbricati esistenti;
- annessi agricoli per imprenditori e soggetti dell'agricoltura amatoriale.
- rimessa a coltura dei terreni incolti
4. Costituisce cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante il passaggio dall'una all'altra delle categorie principali sopra elencate. Il cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, è consentito nell'ambito delle destinazioni d'uso ammesse nelle singole zone individuate nel P.O. E' sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso all'interno della medesima categoria funzionale, salvo che non sia esplicitamente vietato dal PO nell'ambito delle destinazioni d'uso previste nelle zone urbane di cui all'art. 25 per il territorio urbanizzato e nell'ambito delle destinazioni d'uso previste nel territorio rurale di cui all'art. 24.
5. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 50 % della superficie utile dell'unità stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita per esercizi di vicinato di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).
6.Le medie strutture di vendita di cui al punto c)3 quando risultano aggregate oltre due unità sono assimilabili alle grandi strutture di cui al punto c) 4 e seguono per la loro autorizzazione le procedure di di queste ultime.
7.Su tutto il territorio comunale non è comunque ammessa la realizzazione di nuove residenze turistico-alberghiere, pertanto, fatta eccezione per le residenze turistico-alberghiere legittimamente esistenti, nelle zone del territorio comunale ove sia ammessa come destinazione d'uso, tra le funzioni prevalenti o tra le funzioni complementari, la funzione turistico ricettiva "d.1 - attività ricettive alberghiere", essa deve intendersi sempre, anche quando non esplicitamente precisato, come non includente la residenza turistico-alberghiera.
- Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni e del cambio delle destinazioni d'uso (piano delle funzioni) - a) Residenziale:
-
1. Il territorio urbanizzato è individuato dal P.S. vigente ai sensi dell'art.4 della L.R. 65/2014 e ricomprende tutti gli Insediamenti Urbani.
2. Gli Insediamenti Urbani sono ricompresi all'interno delle tre UTOE in cui è suddiviso il territorio comunale:
- * UTOE 1: insediamenti urbani di Valdicastello, Capezzano Monte, Capriglia, Solaio, Vallecchia e dei nuclei ad essi collegati facenti parte del territorio urbanizzato;
- * UTOE 2: insediamenti urbani di Pietrasanta Capoluogo e Crociale (Subambito 2A) e Marina di Pietrasanta (Subambito 2B) e dei nuclei ad essi collegati facenti parte del territorio urbanizzato;
- * UTOE3: insediamenti urbano di Strettoia e dei nuclei ad essi collegati facenti parte del territorio urbanizzato.
-
Ai sensi della LR 41/2018 negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di 10 m dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, non sono consentite nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura, o trasformazioni morfologiche, con le specifiche dei cui alla citata LR.
- bis - Tutela dei corsi d'acqua (Tav. QC. 06) -
1. Il P.O. riconosce nei sistemi della mobilità e della sosta una delle componenti essenziali della pianificazione urbanistica. Nei successivi articoli vengono analizzate le varie tipologie di strade, di percorsi ciclopedonali e dei parcheggi pubblici e privati definendo per ciascuna tipologia: caratteristiche, criteri costruttivi, fasce di rispetto per quanto riguarda le strade.
- Infrastrutture per la mobilità -
1.Le infrastrutture di interesse sovracomunale che interessano il Comune di Pietrasanta sono:
A. Autostrade: Autostrada A12 Genova-Rosignano;
C. Extraurbane secondarie: C. SS1 Aurelia, SR439; Strade provinciali, Asse Intermedio/Via Unità
d'Italia, per i tratti esterni al perimetro dei centri abitati.
2.Per le caratteristiche tecniche e le relazioni con infrastrutture comunali si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice della Strada e dagli Enti preposti alla gestione delle stesse.
- Infrastrutture di interesse sovracomunale. -
1. Nel Comune di Pietrasanta sono presenti elettrodotti ad Alta Tensione: rispetto ad essi sono definite fasce di rispetto di varia ampiezza in base alla potenza delle linee elettriche e alle loro interferenze reciproche. Per le disposizioni da rispettare in materia si deve fare riferimento alla normativa vigente in materia, costituita dalla L. 36/2001, dal D.P.C.M. dell'8 luglio 2003, dal D.M. del 29 maggio 2008 ed alle s.m. e i. e alle indicazioni fornite dall'ente gestore, Terna Rete Italia.
2. Nelle Tav. Q.C.06 vengono riportate le linee degli elettrodotti classificate per potenza riconosciuta al momento della redazione del P.O. con le rispettive DPA (Distanze di Prima Approssimazione) e, laddove necessario, APA (Aree di Prima Approssimazione)fornite da Terna Rete Italia; modifiche alla rete degli elettrodotti, alla potenza delle linee ed alla normativa vigente in relazione alla salvaguardia della salute umana devono essere verificate rispetto alle previsioni del P.O. nelle fasi attuative
3. DPA ed APA rappresentano la fascia di rispetto di 1° livello dell'elettrodotto, che non deve interferire con l'edificio in progetto, destinato alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere.
- Fasce di rispetto elettrodotti Alta Tensione (Tav. QC. 06) -
1. All'interno del territorio urbanizzato degli insediamenti urbani l'organizzazione degli spazi, delle funzioni
e delle destinazioni d'uso è articolata attraverso la individuazione di zone urbane così come definite nel D.M. 1444/68.
2. Le zone urbane definite dal P.O. per il territorio urbanizzato sono le seguenti:
A1 - Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere residenziale di impianto storico antico.
A2 - Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere residenziale di impianto storico moderno.
B - Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere residenziale di impianto urbanistico recente soggette a intervento diretto.
C1 - Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere residenziale soggette a intervento convenzionato (PAC /PUC).
C2- Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere residenziale destinate all'atterraggio di SE oggetto di compensazione urbanistica.
RU- Parti del territorio urbanizzato destinate a interventi di Rigenerazione Urbana in loco o con decollo in zone di atterraggio C2, soggette a intervento convenzionato (PR/PRU).
DP1- Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere produttivo soggette a intervento diretto.
DP2- Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere produttivo soggette a intervento convenzionato (PUC/PAC).
DP3- Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere produttivo con possibilità di interventi di rigenerazione urbana differiti nel tempo.
DC1- Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere commerciale soggette a intervento diretto.
DC2- Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere commerciale soggette a intervento convenzionato (PUC/PAC).
DS1- Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere direzionale e di servizio soggette a intervento diretto.
DS2- Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere direzionale e di servizio soggette a intervento convenzionato (PUC/PAC).
F1- Parti del territorio urbanizzato destinate a verde pubblico, piazze, parchi urbani.
F2- Parti del territorio urbanizzato destinate ad attrezzature collettive a carattere pubblico.
F3- Parti del territorio urbanizzato destinate a verde privato, orti, giardini .
F4- Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere turistico-ricettivo soggette a intervento diretto.
F5- Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere turistico-ricettivo soggette a intervento convenzionato. (PUC/PAC)
F7- Parti del territorio urbanizzato destinate a verde di corredo alle infrastrutture per la mobilità.
F8- Parti del territorio urbanizzato destinate verde a tutela degli insediamenti e per esigenze di mitigazione ambientale.
PP- Parti del territorio urbanizzato destinate a parcheggi pubblici.
3. La distanza minima dal limite di Zona urbana da rispettare per gli interventi di Nuova Costruzione, Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa, Addizione Volumetrica, Sostituzione Edilizia e Ristrutturazione Urbanistica di cui all'art.17, non può essere inferiore a ml. 5,00 esclusivamente in relazione alle zone F1, F2, F8, E6.
4. Nel territorio urbanizzato, dove non diversamente disposto dal presente articolo, la dimensione minima delle unità immobiliari abitative, frutto di frazionamento o cambio di destinazione d'uso, non può essere inferiore a mq. 80 di S.E.
5. In caso di realizzazione di più alloggi sono consentiti tagli di alloggio inferiori a mq. 80 di S.E., a condizione che tale quota costituisca la S.E. media e comunque il taglio minimo non può essere inferiore a mq. 70 di S.E.
- - Individuazione delle zone urbane ai sensi del D.M. 1444/68 -
1. Le zone A1 ricomprendono la parte più antica degli insediamenti urbani, corrispondente ai centri storici.
2. Le destinazioni d'uso ammesse ai sensi dell'art.15 sono:
- a) residenziale:
- 1. residenza ordinaria;
- 2. omissis;
- 3. residenza collettiva;
- 4. attività ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
- b) industriale e Artigianale:
- 2. artigianato di servizio;
- c) commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato;
- 2. pubblici esercizi;
- d) turistico-ricettiva
- 1. attività ricettive alberghiere
- 2. attività ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva
- e) direzionale e di servizio:
- 1. studi professionali e uffici direzionali;
- 2. attrezzature sociali e culturali;
- 3. attrezzature scolastiche;
- 4. attrezzature sanitarie ed assistenziali;
- 4bis residenza specialistica: anziani, disabili, RSA, etc;
- 5. strutture associative;
- 6. attrezzature per lo spettacolo;
- 7. attrezzature sportive;
- 8. attrezzature religiose;
- 12. attrezzature per la sosta (autorimesse).
3. Per gli edifici di valore storico, architettonico, tipologico, identificati nell'elaborato D.T. 04 sono ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.18 .
4. Per gli edifici privi di valore storico, architettonico, tipologico, di cui al comma 3, sono ammesse le categorie d'intervento di cui all'art.17 sino alla Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa nel rispetto dell'impianto urbanistico storicizzato e dei caratteri architettonici e tipologici della zona A1.
5. Per tutti gli spazi pubblici e gli elementi di arredo urbano presenti o da realizzare all'interno della zona A1 devono essere rispettate le direttive contenute nelle Disposizioni Statutarie.
6. Omissis
7. Nelle UTOE 1-2A-3 la dimensione minima delle unità abitative, frutto di frazionamenti o cambio di destinazione d'uso, non può essere inferiore a 50 mq di SE, fatta eccezione per i monolocali che debbono rispettare le superfici minime previste dal D.M. 5.7.1975. Nella UTOE 2B la dimensione minima delle unità abitative, frutto di frazionamenti o cambio di destinazione d'uso , non può essere inferiore a mq. 60, nella suddetta UTOE non sono ammessi monolocali.
8. Limitatamente ai piani terra delle unità immobiliari prospicienti Via Mazzini, Via Garibaldi, Via Eugenio Barsanti, Via Stagio Stagi, Piazza Duomo, Piazza Giordano Bruno, Piazza Crispi, non è consentito il cambio di destinazione d'uso verso la funzione residenziale.
9. Per gli edifici in classe di valore 3, 4, 5 ricadenti in zona A1, è ammessa "una tantum" la realizzazione del cordolo strutturale nel rispetto delle modalità d'intervento delle rispettive classi e con h max di 30 cm.
- - Zone A1: Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere residenziale di impianto storico antico. Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - a) residenziale:
-
1. Le principali fonti di inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza sono gli impianti di radiocomunicazione, ed in particolare gli impianti di radiodiffusione televisiva e radiofonica e le Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare. Nel Comune di Pietrasanta sono presenti antenne di suddetti impianti per le quali sono definite fasce di rispetto riportate nella Tav. 06. secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della tutela della salute umana da fonti di inquinamento elettromagnetico.
2. I limiti normativi di esposizione per la popolazione sono stabiliti uniformemente sul territorio nazionale dal DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" come integrato dalle disposizioni di cui all'art 14 comma 8 del D.L. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221). La L.R. 49/2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione" ha sostituito la precedente L.R. 54/2000 aggiornandola alla normativa statale nel frattempo intervenuta (in particolare la legge quadro L.N. 36/2011e il Codice delle comunicazioni elettroniche D. lgs. 159/2003) e rispondendo all'esigenza di una più efficace tutela dall'inquinamento elettromagnetico e dell'ambiente da conseguirsi in primo luogo attraverso un'attenta localizzazione degli impianti.
3. La L.R. 49/2011 prevede che il Comune pianifichi le installazioni degli impianti attraverso lo strumento del Programma Comunale degli Impianti, il quale deve rispettare dei criteri localizzativi definiti dalla legge stessa. Oltre quanto previsto all'art. 23.8.2 - Ambito di pertinenza contermine alle mura storiche e alla Rocca di Sala - è vietata comunque l'installazione nelle aree adiacenti a scuole, case di cura, strutture di accoglienza sociale e sanitaria per un raggio di almeno ml.200.
- - Fasce di rispetto antenne impianti RTV e SRB (Tav. QC. 06) -
- - Strade di interesse comunale principali.
1. Le strade di interesse comunale principali sono quelle che, indipendentemente dalla proprietà delle stesse, svolgono la funzione principale di attraversamento e di accesso e di uscita dal territorio e dai centri urbani e possono attraversare sia il territorio urbanizzato che il territorio rurale; esse devono garantire una elevata fluidità di traffico e pertanto sono da evitare o ridurre allo stretto necessario gli accessi alle proprietà laterali e le intersezioni devono essere per lo più finalizzate ai collegamenti con le strade di rango inferiore o superiore; sono da evitare gli spazi di sosta laterali se non ben separati e sufficientemente ampi per le manovre degli autoveicoli e degli accessi al parcheggio. Esse sono identificate nella tavola QP03.
2. Le nuove strade di questa fattispecie devono essere caratterizzate da almeno due corsie di larghezza complessiva non inferiore a ml. 7,50, banchine pavimentate e/o marciapiedi di larghezza minima ml. 1,50.
- - Strade di interesse comunale secondarie.
1. Le strade di interesse comunale secondarie sono riconducibili in massima parte alle strade urbane di quartiere, se all'interno del territorio urbanizzato, o alle strade locali se esterne al territorio urbanizzato. Nell'ambito del territorio urbanizzato hanno il precipuo scopo di consentire l'accesso agli edifici. Esse possono ospitare sui lati esterni alla carreggiata spazi per la sosta purché i parcheggi abbiano profondità tale da garantire spazi di manovra esterni alla carreggiata per non intralciare il traffico e tali da non ridurre il numero di posti auto per l'accesso alle singole proprietà.
2. Nelle aree di nuova edificazione soggette a piani attuativi e in quelle oggetto di Ristrutturazione Urbanistica le strade di questa fattispecie devono avere una carreggiata di larghezza non inferiore a ml. 6,00 e i marciapiedi di larghezza minima di ml. 1,50 da ambo i lati ed avere accorgimenti per la eliminazione delle barriere architettoniche, salvo indicazioni diverse nel disegno urbano riportato nelle tavole grafiche e nelle schede norma T.U. contenute nell'Elaborato D.T.02a
3. Le strade esistenti possono essere caratterizzate da carreggiate anche di larghezza inferiore, in questo caso se la larghezza è tale da non consentire il doppio senso ovvero la presenza di marciapiedi o percorsi ciclopedonali, esse potranno essere ristrutturate per il senso unico nell'ambito di una riconsiderazione generale del sistema di traffico urbano. Sono escluse da tali considerazioni le strade interne al centro storico.
4. Le strade locali a servizio degli insediamenti extraurbani devono anch'esse garantire lo scambio delle auto e dove non è possibile è necessario allestire alternativamente su ambo i lati piccoli spazi di scambio .
- - Percorsi ciclopedonali.
1. I percorsi ciclopedonali sono infrastrutture di tipo urbano e/o extraurbano destinate prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile.
2. I percorsi ciclopedonali sono costituiti da:
- a. strade urbane o locali o parti di esse riservate al transito dei ciclisti in sede propria, separate dalla carreggiata con idonee ed efficienti protezioni, ovvero aventi tracciato autonomo;
- b. da strade e spazi in promiscuo, opportunamente contrassegnati e delimitati, dove la circolazione e la sosta degli autoveicoli abbia carattere subordinato alla presenza di pedoni e ciclisti;
- c. da viali e sentieri aperti a ciclisti, con esclusione o subordinazione degli autoveicoli, che si trovino nei parchi urbani e/o territoriali e nelle aree rurali;
- d. dalle attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione o il noleggio delle biciclette, o scambio intermodale con il pubblico trasporto, il riparo ed il ristoro degli utenti.
3. Le Tavv. Q.P. 02 del P.O. riportano uno schema indicativo all'interno degli ambiti urbani di tracciati ciclopedonali in progetto, al fine di garantire una migliore fruibilità urbana da parte degli utenti. La Tav.
Q.P.03 del P.O. contiene un quadro completo su tutto il territorio, sia urbanizzato che rurale dei sistemi di mobilità lenta esistenti e di progetto. Saranno i progetti esecutivi a definire le caratteristiche dei tracciati finali di tale schema da verificare sulla base dello stato dei luoghi e delle esigenze effettive dei residenti e degli utenti.
4. Per quanto riguarda la realizzazione di percorsi ciclopedonali, si rimanda al D.M. 30 novembre 1999, n. 557 - Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, privilegiando per quanto possibile, la tipologia in sede propria o su corsia riservata, con utilizzo di materiali correttamente inseriti nel contesto di riferimento.
- - Strade vicinali.
1. Le strade vicinali costituiscono, nell'ambito del territorio rurale, la trama di percorribilità pubblica e privata integrativa della viabilità principale. Ai sensi del Codice della Strada le stradi vicinali sono state incluse nelle strade locali F bis
2. Per le strade vicinali sono possibili i seguenti interventi:
* sistemazione e contenimento del fondo stradale a macadam, compreso l'adeguamento in larghezza del tracciato; in prossimità di beni storico architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004, i quali rivestono notevole interesse paesaggistico per la loro qualità architettonica e per il contesto rurale entro cui sono inseriti, è prescritta la sistemazione del fondo in ghiaia ovvero con l'utilizzo di conglomerati in pasta chiara.
* opere di raccolta e convogliamento delle acque;
* interventi di manutenzione o di adeguamento funzionale con modifica del tracciato per ragioni di allontanamento da edifici che potranno avvenire nel rispetto dei caratteri orografici del terreno;
* mantenimento e integrazione di piantumazione arboree e siepi nel rispetto delle specie vegetali locali;
3. In caso di insediamenti costituiti da più edifici, qualora non sia possibile garantire l'accesso ad ogni tipo di mezzo di soccorso, è consentita la realizzazione di un tracciato viario di adeguate dimensioni per il passaggio dei mezzi, con tecniche che assicurino la permeabilità del terreno;
4. In caso di singoli edifici è consentito esclusivamente l'adeguamento viario al fine di rendere carrabili tracciati esistenti con tecniche che assicurino la permeabilità del terreno.
- Infrastrutture di interesse comunale. -
1. In merito alla Distanza dalle strade vale quanto di seguito definito:
- a) la Distanza dalle strade (DS) corrisponde alla lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo del fabbricato, o le parti di esso più avanzate al netto della sporgenza consentita di cui al successivo punto c), ed il confine stradale antistante, corrispondente all'esterno del marciapiede o della banchina.
- b) la sede stradale va considerata non nella sua attuale consistenza, ma in quella prevista nelle tavole di progetto di P.O.
- c) sono esclusi dal computo della distanza gli aggetti di copertura, gli elementi decorativi, i volumi tecnici oltre a balconi e terrazzi a sbalzo per una sporgenza massima di ml. 1,50.
- d) per le distanze minime delle nuove costruzioni dal confine stradale, da intendersi secondo quanto definito alla lettera b) ove non diversamente precisato negli elaborati grafici di P.O. e negli articoli relativi alle singole Zone urbane, valgono i seguenti valori:
Classificazione Fuori centri abitati - ml Dentro centri abitati - ml A Autostrada 60,00 30,00 C Extraurbane secondarie 30,00 20,00 F Strade di interesse locale o Strade di interesse comunale principali 20,00 5,00 F Strade di interesse comunale secondarie e urbane di quartiere 20,00 5,00 F bis Strade vicinali di uso pubblico 10,00 5,00 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per confine stradale si intende il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
3. Gli interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti posti a distanza inferiore da quella prescritta rispetto alla strada, possono essere eseguiti a distanza inferiore in allineamento con quella esistente. In caso di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele è possibile mantenere le distanze preesistenti.
4. Per quanto concerne cabine elettriche ammesse su tutto il territorio, o volumi tecnologici e impiantistici che, per ragioni di sicurezza e controllo, necessitano di accessi dagli spazi pubblici, questi devono avere distanza minima di 3,00 ml dalle strade e parcheggi pubblici.
5. Nell'ambito delle fasce di rispetto stradale è consentita la creazione di spazi di sosta pubblici e privati, purché gli spazi di manovra non interferiscano negativamente con il traffico stradale, viabilità di servizio o di accesso ai lotti, opere idrauliche, sistemazioni a verde, percorsi ciclabili e installazione di reti tecnologiche, con le precisazioni relative alla gerarchia stradale come enunciato al comma 1). All'interno delle aree di proprietà privata sono consentite le piscine a sfioro, le sistemazioni a verde e le piantumazioni in filari, l'utilizzazione agricola e il giardinaggio.
6. Negli interventi su sedi stradali di interesse comunale principali devono essere previste aree a margine per la fermata di mezzi di trasporto pubblico concordate con gli uffici tecnici comunali e con gli enti gestori del servizio.
7. La distanza di edifici da nuove strade urbane di quartiere può essere anche inferiore a quelle sopra definite se previste nell'ambito di una progettazione unitaria all'interno di Piani Attuativi Convenzionati e/o Piani di Recupero o PRU.
- Distanza delle costruzioni dalle strade. -
1. Le zone A2 ricomprendono le parti storicizzate più recenti, risalenti in particolare agli ultimi tre secoli e antecedenti al 1954.
2. Le destinazioni d'uso ammesse ai sensi dell'art.15 sono:
- a) residenziale:
- a.1. residenza ordinaria;
- a.2. omissis;
- a.3. residenza collettiva;
- a.4. attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
- b) industriale e artigianale:
- 2. artigianato di servizio;
- c) commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato;
- 2. pubblici esercizi;
- d) turistico-ricettiva:
- 1.attività ricettive alberghiere, limitatamente a strutture esistenti;
- 2. attività ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva;
- e) direzionale e di servizio:
- 1. studi professionali e uffici direzionali;
- 2. attrezzature sociali e culturali;
- 3. attrezzature scolastiche;
- 4. attrezzature sanitarie ed assistenziali;
- 4bis residenza specialistica: anziani, disabili, RSA ,etc
- 5. strutture associative;
- 6. attrezzature per lo spettacolo;
- 7. attrezzature sportive;
- 8. attrezzature religiose;
- 10. attrezzature militari;
- 12. attrezzature per la sosta;
3.Per gli edifici di valore storico, architettonico, tipologico, identificati nell'elaborato D.T. 04 sono ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.18 .
4.Per gli edifici privi di valore storico, architettonico, tipologico, sono ammesse le categorie d'intervento di cui all'art.17 nel rispetto dell'impianto urbanistico storicizzato e dei caratteri architettonici e tipologici del contesto storico.
4 bis. Addizioni di SE comportanti ampliamenti volumetrici agli edifici esistenti, previa verifica di saturazione del lotto secondo i seguenti parametri:
- UTOE 1: IF 0,35; IC: 0,30; H.Max. = 3 P. con un massimo di ml.8,50.
- UTOE 2A, 2B e 3: IF 0,50; IC: 0,35, H.Max. = 3.P. con un massimo di ml.8,50
sono possibili nel rispetto dei seguenti dati dimensionali:
- - Per edifici di classe 3: 20% SE esistente fino ad un max di 40 mq di SE
- - Per edifici di classe 4: 30% SE esistente fino ad un max di 50 mq di SE
- - Per edifici di classe 5 e privi di valore : 30% SE esistente fino ad un max di 60 mq di SE
I suddetti parametri devono essere verificati su tutta l'area di pertinenza dei fabbricati ricomprendendo nel conteggio la SE esistente. Laddove i lotti edificabili consentono addizioni di SE a fabbricati esistenti, ciò è possibile a condizione che nel computo sia contabilizzata la SE esistente ai sensi dell'art 17.5 comma 2. Il calcolo dell'indice avviene sul lotto di proprietà sempreché lo stesso non sia già stato utilizzato da lotti adiacenti oggetto di frazionamenti, nel qual caso dallo stesso va detratta la potenzialità edificatoria già utilizzata. Il tutto con verifica della consistenza alla data di adozione del PO. Nell' Utoe 2B all'interno del perimetro del centro commerciale naturale, come individuato nelle tavole di PO, non è consentito il mutamento della destinazione d'uso dei piani terra da commerciale a residenziale.
4 ter. Al fine della tutela dello skyline degli insediamenti costieri, così come percepito dalla viabilità principale e dal mare, nell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art 142, c. 1, lett. a, "territori costieri" del DLgs 42/2004, tutti gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non dovranno inoltre comportare altezze superiori a quelle esistenti con specifico riferimento al singolo edificio, considerando il corpo dell'edificio più alto alla data di adozione del PO, fatta eccezione per quegli edifici che, alla medesima data, siano costituiti dal solo piano terra per i quali, le quantità ammesse in ampliamento, possono essere realizzate anche in sopraelevazione fino ad un'altezza max di 7,00 mt.
4 quater. Al fine di conservare la leggibilità dell'impianto storico degli insediamenti costieri e la tutela del tessuto urbano riconducibile al modello della "città giardino" ed evitare la saturazione delle aree interstiziali, su tutta l'area soggetta al vincolo paesaggistico istituito con DM 26/03/1953 "La fascia costiera sita nel comune di Pietrasanta", l'indice di copertura (IC) indicato al comma 4 bis è ridotto di 1/4.
4 quinquies. Al fine della tutela delle visuali panoramiche, nell'area sottoposta al vincolo paesaggistico istituito con DM 23/06/1955 "Zona del Viale Apua" tutti gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non dovranno inoltre comportare altezze superiori a quelle esistenti alla data di adozione del PO, fatta eccezione per quegli edifici che, alla medesima data, siano costituiti dal solo piano terra per i quali, le quantità ammesse in ampliamento, possono essere realizzate anche in sopraelevazione fino ad un'altezza max di 7,00 mt., le modifiche alla sagoma non potranno comportare occlusioni delle visuali dal viale oggetto di tutela.
4 sexies. I progetti degli interventi effettuati nelle aree a vincolo, di cui ai commi precedenti, dovranno essere accompagnati da idonei elaborati di inserimento paesaggistico nei quali venga verificato il rispetto delle condizioni poste dagli stessi commi.
5. Per i fabbricati, che al momento della adozione del PO risultano privi di potenzialità edificatoria secondo i parametri di cui al comma 4 bis, non è consentita l'addizione volumetrica "una tantum".
6.Per gli interventi sugli edifici esistenti, per tutti gli spazi pubblici e gli elementi di arredo urbano presenti o da realizzarsi all'interno della zona A2 devono essere rispettate le Direttive contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
7. Al fine di favorire il recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico, tipologico di cui all'Elaborato DT04, presente nelle zone A2, sono consentite le deroghe ai parametri igienico-sanitari di cui al DM 75/1975.
8.Nell'UTOE 1-2A-3 la dimensione minima delle unità abitative, frutto di frazionamenti o cambio di destinazione d'uso, non può essere inferiore a 50 mq di SE, fatta eccezione per i monolocali che debbono rispettare le superfici minime previste dal D.M. 5.7.1975. Nelle UTOE 2B la dimensione minima delle unità abitative, frutto di frazionamenti o cambio di destinazione d'uso , non può essere inferiore a mq. 60, nella suddetta UTOE non sono ammessi monolocali.
- - Zone A2: Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere residenziale di impianto storico moderno. Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - a) residenziale:
-
1. Sono presenti nel territorio comunale alcune linee di metanodotti identificate nella Tav. QC06.
2. Per i suddetti servizi a rete si devono rispettare le norme e le disposizioni di cui al D.M. 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale.
- - Fasce di rispetto metanodotti (Tav. QC06) -
1.Intorno agli impianti di depurazione sono definite fasce di rispetto di raggio di ml. 100. secondo le vigenti disposizioni di legge.
2.Le disposizioni da rispettare sono contenute nella deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.1.1977, dove in particolare si vieta qualunque edificazione a distanza inferiore di ml. 100 dagli impianti di depurazione.
- - Fasce di rispetto depuratori (Tav. Q.C.06) -
1. Costituiscono tracciati viari previsti dal P.S. che il PO traduce in tracciati definitivi solo per le parti da attuarsi nell'ambito del quinquennio del PO. Le aree interessate da corridoi infrastrutturali previsti dal PS devono rimanere inedificabili, in territorio rurale, per una larghezza minima di ml. 40,00 su ambo i lati dalla linea del corridoio. Per gli edifici esistenti ricadenti nell'ambito di tali fasce di rispetto sono possibili gli interventi di cui all'art. 17 sino alla Ristrutturazione Edilizia Modificativa o Conservativa e Ricostruttiva Fedele se di valore storico architettonico tipologico. La Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa, l'Addizione Volumetrica, la Sostituzione Edilizia sono consentite all'esterno delle fasce di rispetto di cui sopra.
- - Corridoio infrastrutturale. -
1.Corrispondono alle parti più recenti degli insediamenti a carattere residenziale frutto degli strumenti urbanistici precedenti, pressoché complete e munite delle opere di urbanizzazione primaria.
1bis. La nuova costruzione è ammessa esclusivamente nei lotti edificabili di completamento di cui all'art 26 comma 2bis, come individuati e disciplinati nelle tavole di piano e nell'allegato DT03c : le funzioni complementari consentite in tali lotti sono limitate a quelle citate nelle schede norma di cui all'elaborato DT03c.
2.Le destinazioni d'uso ammesse, ai sensi dell'art.15 sono:
Funzione prevalente
- a) residenziale:
- a.1. residenza ordinaria;
- a.2. omissis;
- a.3. residenza collettiva;
- a.4. attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
Funzioni complementari consentite
- b) industriale e artigianale:
- 2. artigianato di servizio;
- c) commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato;
- 2. pubblici esercizi;
- d) turistico-ricettiva:
- 1. attività ricettive alberghiere, limitatamente a strutture esistenti;
- 2. attività ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva;
- e) direzionale e di servizio:
- 1. studi professionali e uffici direzionali;
- 2. attrezzature sociali e culturali
- 4.attrezzature sanitarie ed assistenziali;
- 4bis residenza specialistica: anziani, disabili, RSA , etc;
- 5.strutture associative;
- 6.attrezzature per lo spettacolo;
- 7.attrezzature sportive;
- 8.attrezzature religiose;
- 10. attrezzature militari (presidi sicurezza urbana);
- 11. attrezzature tecnologiche;
- 12. mobilità meccanizzata (autorimesse, autostazioni).
3.Per gli edifici di valore storico, architettonico, tipologico, identificati nell'elaborato DT. 04 sono a ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.18, gli interventi di Addizione Volumetrica possono essere attuati previa verifica di saturazione del lotto secondo le tabelle dell'art 26 (IF), nel rispetto dell'Hmax e dell'IC previsti e con le seguenti limitazioni:
- - Per edifici di classe 3: 20% della SE esistente fino ad un max di 40 mq di SE
- - Per edifici di classe 4: 30% della SE esistente fino ad un max di 50 mq di SE
4. Per gli edifici in classe 5 e privi di valore storico, architettonico, tipologico sono ammesse le categorie d'intervento di cui all'art.17 con le seguenti precisazioni: l'Addizione Volumetrica e la Sostituzione Edilizia possono essere attuate, previa verifica di saturazione del lotto secondo le tabelle dell'art 26 (IF), nei limiti del 30% della SE esistente fino ad un max di 60 mq, nel rispetto degli altri parametri urbanistici di zona, delle distanze dalle strade, dai fabbricati e dai confini e dalle zone urbane nei casi previsti all'art 25.2.c3); la Ristrutturazione Urbanistica può essere attuata secondo quanto previsto all'art. 17.8.
5. La dimensione minima delle unità abitative non può essere inferiore a mq. 80. di S.E. Nel caso della realizzazione di più alloggi sono consentiti tagli inferiori a mq. 80 di SE, a condizione che tale quota venga considerata come S.E. media e comunque non inferiore a mq. 70 di S.E. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, che comportano aumento delle unità immobiliari a carattere residenziale o il cambio della destinazione d'uso verso il residenziale, ad esclusione della ristrutturazione urbanistica, la dimensione minima di quest'ultime, non può comunque essere inferiore a 70 mq di SE. I suddetti interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e paesaggistico circostante, nel rispetto delle direttive tecniche contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
5 bis. Al fine della tutela dello skyline degli insediamenti costieri, così come percepito dalla viabilità principale e dal mare, nell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art 142, c. 1, lett. a, "territori costieri" del DLgs 42/2004, tutti gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non dovranno inoltre comportare altezze superiori a quelle esistenti con specifico riferimento al singolo edificio, considerando il corpo dell'edificio più alto alla data di adozione del PO, fatta eccezione per quegli edifici che, alla medesima data, siano costituiti dal solo piano terra per i quali, le quantità ammesse in ampliamento, possono essere realizzate anche in sopraelevazione fino ad un'altezza max di 7,00 mt.
5 ter. Al fine di conservare la leggibilità dell'impianto storico degli insediamenti costieri e la tutela del tessuto urbano riconducibile al modello della "città giardino" ed evitare la saturazione delle aree interstiziali, su tutta l'area soggetta al vincolo paesaggistico istituito con DM 26/03/1953 "La fascia costiera sita nel comune di Pietrasanta", l'indice di copertura (IC) indicato nelle tabelle dell'art 26 è ridotto di 1/4.
5 quater. Al fine della tutela delle visuali panoramiche, nell'area sottoposta al vincolo paesaggistico istituito con DM 23/06/1955 "Zona del Viale Apua" tutti gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non potranno inoltre comportare altezze superiori a quelle esistenti alla data di adozione del PO, fatta eccezione per quegli edifici che, alla medesima data, siano costituiti dal solo piano terra per i quali, le quantità ammesse in ampliamento, possono essere realizzate anche in sopraelevazione fino ad un'altezza max di 7,00 mt. Le modifiche alla sagoma non potranno comportare occlusioni delle visuali dal viale oggetto di tutela.
5 quinquies. I progetti degli interventi effettuati nelle aree a vincolo, di cui ai commi precedenti, dovranno essere accompagnati da idonei elaborati di inserimento paesaggistico nei quali venga verificato il rispetto delle condizioni poste dagli stessi commi.
6.Fatti salvi i limiti imposti alle zone soggette a vincolo paesaggistico di cui ai commi precedenti, per i fabbricati, che al momento della adozione del PO risultano privi di potenzialità edificatoria secondo le tabelle parametriche di cui all'art. 26 (IF), a condizione che nel computo sia contabilizzata la SE esistente ai sensi dell'art 17.5 comma 2, è consentita l'addizione volumetrica "una tantum" fino ad un massimo del 10% della SE esistente con un massimo di 20 mq di SE per i fabbricati classificati 3, del 15% della SE esistente fino ad massimo di 30 mq di SE per quelli classificati 4, e il 20% della SE esistente per quelli di classe 5 e privi di valore storico fino ad massimo di 40 mq di SE, non cumulabile con addizioni volumetriche frutto di interventi legislativi straordinari (es. piano casa) nel rispetto delle distanze dalle strade e dai fabbricati e dalle zone urbane nei casi previsti all'art 25.2.c3.
7.Il calcolo dell'indice avviene sul lotto di proprietà sempreché lo stesso non sia già stato utilizzato da lotti adiacenti oggetto di frazionamenti, nel qual caso dallo stesso va detratta la potenzialità edificatoria già utilizzata, il tutto con verifica della consistenza alla data di adozione del PO.
8.Devono essere rispettate le dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale e di relazione secondo le destinazioni d'uso così come previsto all'art.16.
- - B: Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere residenziale di impianto urbanistico recente soggette a Intervento Diretto. Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014, salvo gli interventi contenuti nell'elaborato DT03c -Lotti edificabili di completamento soggetti a decadenza quinquennale - a) residenziale:
-
1. Costituiscono tutte le aree destinate o da destinare a parcheggi pubblici e identificate nelle tavole di progetto QP con la sigla P: esse costituiscono standard ai sensi del D.M. 1444 del 02.04.1968.
2. Nelle Tav. di P.O. sono riportate, con diversa coloritura, le aree destinate a parcheggi pubblici esistenti (nero) e quelle di progetto (rosso). La maggior parte di queste ultime è compresa negli ambiti di trasformazione, recupero o rigenerazione urbana, soggetti a PAC o PUC o PR o PRU e deve essere realizzata da parte dei privati in tale contesto. Qualora un Piano Attuativo proponga modifiche all'assetto urbano contenuto nelle tavole di progetto di P.O., questo deve avvenire senza peggiorare l'accessibilità agli spazi di sosta e gli spazi destinati a parcheggi pubblici devono rimanere nella quantità e nel numero di posti auto prefissati, considerando come superficie massima mq. 25 a posto auto compreso gli spazi di manovra, e ubicati in modo funzionale nel contesto urbano. Laddove ai lotti edificabili si acceda da un parcheggio pubblico è necessario ridurre al minimo indispensabile gli accessi alle proprietà private al fine di non ridurre il numero dei posti auto pubblici.
3. Le aree da destinare a parcheggi pubblici devono essere dotate di idonei corpi illuminanti, prevalentemente alimentati da fonti di energia rinnovabili, e corredate di idonee alberature di alto fusto di specie tipiche locali in modo tale da non ridurre il numero di posti auto, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e paesaggistica.
4. Negli interventi di trasformazione o di recupero soggetti a strumenti attuativi convenzionati le quantità sono definite nelle tavole di progetto QP02 di P.O. Laddove ciò non è evidente, come in alcuni interventi soggetti a PR o PRU, la dotazione minima di parcheggi pubblici per abitante insediabile è pari a 12 mq./ab.
- - Parcheggi pubblici D.M. 1444/1968. -
1. Ai sensi del R.D. del 26 Luglio 1934 n. 1255 e successive modifiche e integrazioni sono comprese nel vincolo cimiteriale le aree occupate dai cimiteri esistenti, quelle destinate al loro ampliamento e le relative fasce di rispetto regolate dalla normativa vigente (art.338 del R.D. del 26 luglio 1934 n. 1255 e succ. modifiche e integrazioni) ed aventi un'ampiezza massima di ml. 200. Il Comune di Pietrasanta dispone di 4 cimiteri comunali le cui aree di rispetto, ridotte secondo le procedure di legge, sono riportate nella Tav. QC 06. Nel territorio comunale ricade anche la fascia di rispetto del cimitero di Querceta nel Comune di Seravezza.
2. E' vietato costruire nella fascia di rispetto dei cimiteri nuovi edifici privati, ad esclusione di quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Per quanto riguarda gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, privi di valore storico, architettonico, tipologico, sono consentiti gli interventi previsti dalla classificazione di cui all'art. 18 con la limitazione che, laddove la classificazione la prevede , l'Addizione Volumetrica è consentita nei limiti del 10% della S.E. esistente senza avanzamento verso il confine cimiteriale. La Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa e la Sostituzione Edilizia sono consentite a condizione che vi sia il trasferimento della S.E. fuori dalla fascia di rispetto cimiteriale, ovvero all'interno di essa, per proprietà interamente ricadenti all'interno di essa, purché gli interventi siano realizzati senza avanzamento verso il confine cimiteriale . All'interno della fascia di rispetto cimiteriale non sono consentite le pertinenze di cui all'art.17.
4. Per gli edifici che appartengono al patrimonio di valore storico, architettonico, tipologico contenuto nell'Elaborato D.T.04 sono consentite le categorie d'intervento previste dalla classificazione di cui all'art.18 con la limitazione che, laddove la classificazione la prevede, l'Addizione Volumetrica è consentita nei limiti del 10% della S.E. esistente senza avanzamento verso il confine comunale. Gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, tipologico devono essere attuati nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui all'art.18. e della Disposizioni Statutarie.
5. I pozzi di captazione delle riserve idriche di uso potabile dovranno rispettare una distanza dalle aree cimiteriali non inferiore al ml. 200.
6. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse le trasformazioni volte a realizzare strade, parchi pubblici, parcheggi scoperti, reti tecnologiche, ed è possibile svolgere giardinaggio, attività agricole, commercio di vicinato per la vendita di prodotti cimiteriali, artigianato di servizio per attività attinenti alla manutenzione di sepolcri e attività connesse, piccoli servizi di ristoro per gli utenti. Per lo svolgimento di tali attività è consentita la realizzazione di manufatti non stabilmente ancorati al suolo e che non modifichino in modo permanente lo stato dei luoghi con dimensioni massime di mq. 20 mq. di SÉ.
- - Fasce di rispetto cimiteriale (Tav. Q.C.06) -
1. Corrispondono ad aree libere poste all'interno del territorio urbanizzato a prevalente carattere residenziale e rappresentano assieme alle zone C2, DP2, DC2, DS2 ed F5, il completamento degli insediamenti urbani e la ricucitura dei margini degli stessi: tali aree sono identificate con un perimetro di ambito che ricomprende al proprio interno superfici fondiarie (SF) e superfici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria (D.T.), coordinate con la struttura urbana esistente. Sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite dalle carte di progetto di P.O. QP02 per quanto riguarda la parte urbanistica e le reti dei sottoservizi così come previsto dalle direttive tecniche contenute nelle Disposizioni Statutarie e dalle prescrizioni degli enti gestori dei servizi . All'interno degli ambiti di trasformazione vige il criterio della compensazione e della perequazione urbanistica di cui all'art. 10.
2. Gli interventi su tali aree sono subordinate alla presentazione di un Piano Attuativo Convenzionato (PAC) di cui all'art.11. o di un Progetto Unitario Convenzionato ((PUC) di cui all'art. 12. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.11.1. L'utilizzo di un PUC o di un PAC è definito nelle schede norma, DT03a, in funzione della ampiezza e complessità degli ambiti di trasformazione. Qualora in un'ambito soggetto a PAC vi sia la totale adesione di tutte le proprietà ricomprese nell'ambito ad attuare il piano secondo lo schema prefigurato dal PO nelle tavole QP02 e della scheda norma, le previsioni di trasformazione previste potranno essere attuate con lo strumento del PUC per stralci funzionali individuati secondo il criterio di cui all'art. 11.3.commi 6 o 7, a condizione che si rispetti il disegno urbano prefigurato dal PO e nel rispetto degli accordi convenzionali unitari con la pubblica amministrazione condivisi e sottoscritti da tutte le proprietà degli immobili.
4. Le destinazioni d'uso ammesse, ai sensi dell'art.15, sono:
Funzione prevalente
- a) residenziale:
- 1.residenza ordinaria;
- 2. omissis
- 3. residenza collettiva;
- 4.attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
Funzioni complementari consentite
- b) industriale e artigianale:
- 2. artigianato di servizio;
- 3. artigianato artistico;
- c) commerciale al dettaglio:
- 1.esercizi di vicinato;
- 2. pubblici esercizi;
- 3.medie strutture di vendita fino a mq. 750 di superficie di vendita
- d) turistico-ricettiva:
- 2. attività ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva;
- e) direzionale e di servizio:
- 1. studi professionali e uffici direzionali;
- 2. attrezzature sociali e culturali;
- 3. piccole attrezzature scolastiche;
- 4. attrezzature sanitarie ed assistenziali ambulatoriali;
- 4bis residenza specialistica: anziani, disabili, RSA,etc ;
- 5. strutture associative;
- 6. attrezzature per lo spettacolo;
- 7. attrezzature sportive;
- 8. attrezzature religiose;
- 10. attrezzature militari;
- 11. attrezzature tecnologiche;
- 12. attrezzature per la sosta (autorimesse, autostazioni).
5. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo non possono essere inferiori a mq. 80 di S.E. Sono consentiti tagli di alloggio inferiori a mq. 80 di S.E. a condizione che tale quota venga considerata come S.E. media e comunque non inferiore a mq. 70 di S.E. nel caso della realizzazione di più alloggi.
6. Gli interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e paesaggistico circostante, nel rispetto degli indirizzi progettuali e delle prescrizioni paesaggistiche contenuti nelle schede norma DT03a.
7. Devono essere rispettate le dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione secondo le destinazioni d'uso così come previsto all'art.16..
8. Le zone C1 con asterisco corrispondono agli interventi di trasformazione in corso di attuazione e per essi valgono i parametri precedenti. Tali zone identificate con la sigla TU_pn .
9. Le Zone C1, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone B.
- - C1- Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere residenziale soggette a intervento convenzionato (PAC/PUC). Disciplina soggetta a decadenza quinquennale ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - a) residenziale:
-
1.Le zone C2 rappresentano le aree di atterraggio di S.E. a seguito di interventi di compensazione urbanistica e di atterraggio di SE finalizzata all'attuazione di politiche per la prima casa ai sensi dell'art 25.19 comma 6 punto 2.
2.Il P.O. identifica ambiti C2 definiti urbanisticamente (SF e D.T.) in relazione al contesto urbano circostante esistente e di progetto. Gli ambiti, pur essendo pianificati urbanisticamente, hanno una potenzialità edificatoria I.T. solo virtuale e dispongono di parametri urbanistici riferibili a: I.C., H.Max, dotazioni di parcheggi pubblici e di verde attrezzato, oltre alle infrastrutture d'impianto e agli indirizzi tipologici da rispettare nella pianificazione attuativa; la potenzialità edificatoria è quella di trasferimento definita nelle Schede Norma TU-c (compensazione urbanistica) (DT03a/b) e negli interventi conseguenti all'applicazione di quanto previsto all'art. 25.19 comma 6.2.
3.Negli ambiti C2 possono essere individuati subambiti di atterraggio in base alla SE da trasferire; in tal caso al fine di rendere attuabile in maniera funzionale i sub ambiti C2 sarà possibile ridurre o aumentare la ST di atterraggio e conseguentemente l'I.T. entro un range del 10%, a parità di S.E. da trasferire. Il criterio di utilizzo per l'individuazione di sub ambiti C2 sarà quello della funzionalità in contiguità con l'edificato esistente in modo che l'attuazione del comparto nel suo insieme avvenga in continuità con i tessuti urbani esistenti ed in maniera funzionale e sostenibile senza creare problemi al contorno.
4.Gli interventi nelle zone C2 sono soggetti a Progetti Unitari Convenzionati di cui all'art.12 in caso di attuazione per sub ambiti funzionali della zona C2 già definita nel PO; in caso di modifica sostanziale su tutto il comparto C2 si deve ricorrere ad un Piano Attuativo Convenzionato di cui all'art. 11.3 comma 7.
5. Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone C2, ai sensi dell'art.15, sono:
Funzione prevalente
- a) residenziale:
- a.1. residenza ordinaria;
- a.2. omissis;
- a.3. residenza collettiva;
- a.4. attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
Funzioni complementari consentite
- b) industriale e artigianale:
- 2. artigianato di servizio
- c) commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato;
- 2. pubblici esercizi;
- 3. medie strutture di vendita fino a mq. 750 di superficie di vendita;
- d) turistico-ricettiva:
- 1. attività ricettive alberghiere con esclusione delle RTA;
- 2.attività ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva;
- e) direzionale e di servizio:
- 1. studi professionali e uffici direzionali:
- 2. attrezzature sociali e culturali;
- 3. piccole attrezzature scolastiche;
- 4. attrezzature sanitarie ed assistenziali ambulatoriali;
- 4bis residenza specialistica: anziani, disabili, RSA,etc ;
- 5. strutture associative;
- 6. piccole attrezzature per lo spettacolo;
- 7. piccole attrezzature sportive;
- 8. attrezzature religiose;
- 11.attrezzature Tecnologiche;
- 12. attrezzature per la sosta (autorimesse, autostazioni).
6.Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo non possono essere inferiori a mq. 80 di S.E. Sono consentiti tagli di alloggio inferiori a mq. 80 di S.E. a condizione che tale quota venga considerata come S.E. media e comunque non inferiore a mq. 70 di S.E.
7.Devono essere rispettate le dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione secondo le destinazioni d'uso così come previsto all'art.16.
8.Gli interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e paesaggistico circostante, nel rispetto delle direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie.
- - C2- Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere residenziale destinate all'atterraggio di SE da aree oggetto di compensazione urbanistica Disciplina soggetta a decadenza quinquennale ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - a) residenziale:
-
1. Lungo il tracciato della linea ferroviaria sono definite fasce di rispetto di metri 30 da misurarsi in proiezione orizzontale, dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
2. In base alle vigenti disposizioni di legge, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici di qualsiasi genere ad una distanza inferiore a quanto stabilito al comma 1.
- - Fasce di rispetto ferroviario (Tav. Q.C.06) -
1. Ogni nuova costruzione deve dotarsi di parcheggi privati ai sensi della L. 122/89 in quantità diversificata in base alla destinazione d'uso della stessa; i singoli posti auto devono avere dimensioni minime di ml.5,00 x 2,50. Il frazionamento di aree destinate a spazi di parcheggio comuni a più unità immobiliari deve garantire, per ciascuna area di pertinenza delle unità immobiliari, la dotazione minima di parcheggi prevista.
16.6.1- Funzioni residenziali a)
1. Le nuove costruzioni a carattere residenziale di cui all'art. 15.3. a), devono dotarsi di parcheggi privati ai sensi della L.122/89 nella misura minima del 35% della S.E. di progetto, con un minimo di 2 posti auto per ciascun alloggio, siano essi coperti o scoperti.
2. Nel territorio urbanizzato per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino aumento della superficie utile o aumento delle unità immobiliari attraverso frazionamento, la disposizione di cui al comma 1 può essere derogato nelle zone A1; nelle zone A2 essa è ridotta ad un posto auto per nuova unità. Nelle zone B dovrà essere garantito almeno 1 posto auto per ciascuna nuova unità immobiliare, oltre a quella esistente in seguito a Ristrutturazione Edilizia Conservativa e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele, mentre in caso di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa, Sostituzione Edilizia, Addizione Volumetrica, ad esclusione di quella "una tantum", e Ristrutturazione Urbanistica è necessario dotare le Unità Immobiliari di due posti auto come per le nuove costruzioni.
3. Nel territorio rurale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino aumento delle unità immobiliari attraverso frazionamento, deve essere rispettata la disposizione di cui al comma 1.
16.6.2- Funzioni industriali e artigianali b)
1. Le nuove costruzioni a carattere industriale e artigianale di cui all'art.15.3. b) devono dotarsi di parcheggi privati ai sensi della L.122/89 nella misura del 30 % della S.E. di progetto, siano essi coperti o scoperti.
2. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente la disposizione di cui al comma precedente può essere derogata nelle zone omogenee A1, in caso di artigianato di servizio; nelle zone A2, per funzioni artigianali di servizio, essa può essere ridotta ad un posto auto per nuova unità e, se non attuabile, può essere monetizzata
3. Nei manufatti destinati alla trasformazione di prodotti agricoli, non viene computata ai fini della dotazione dei parcheggi la superficie interna destinata al deposito e conservazione dei prodotti lavorati.
16.6.3- Funzioni commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita c)
1. Per le nuove costruzioni destinate ad attività commerciali al dettaglio, di cui all'art.15.3. c) è prevista la superficie minima da destinare a parcheggi privati, coperti e/o scoperti, ai sensi della L.122/89 nella misura del 30 % della S.E. di progetto.
16.6.4- Funzioni turistico-ricettive alberghiere ed extra-alberghiere d)
1. Le nuove costruzioni a carattere turistico-ricettivo, di cui all'art.15.3. d) devono dotarsi di parcheggi privati ai sensi della L.122/89 nella misura del 30 % della S.E. di progetto, siano essi coperti o scoperti. Nel caso di edifici esistenti la disposizione di cui sopra si applica solo all'ampliamento.
2. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente la disposizione di cui al comma precedente può essere derogata qualora non sia possibile recuperare spazi di sosta nell'area di pertinenza, essa può essere recuperata nelle vicinanze.
16.6.5- Funzioni direzionali e di servizio e)
1. Le nuove costruzioni a carattere direzionale e di servizio, di cui all'art.15.3. e) devono dotarsi di parcheggi privati ai sensi della L.122/89 nella misura del 30 % della S.E. di progetto, siano essi coperti o scoperti.
2. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente la disposizione di cui al comma precedente può essere derogata nelle zone A1 e nelle zone A2, qualora non sia possibile recuperare spazi di sosta nell'area di pertinenza, essa può essere recuperata nelle vicinanze.
16.6.6- Funzioni commerciali all'ingrosso e depositi f)
1. Le nuove costruzioni a carattere commerciale all'ingrosso, di cui all'art.15.6. f) devono dotarsi di parcheggi privati ai sensi della L.122/89 nella misura del 30% della S.E. di progetto, siano essi coperti o scoperti.
16.6.7- Funzioni agricole ed attività ad esse connesse g)
1. In territorio rurale in occasione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sia di valore storico architettonico tipologico che privi di valore, nonché per le nuove costruzioni, di cui all'art.15.3. g), la dotazione di parcheggi privati ai sensi della L.122/89 è prevista nella misura del 50 % della S.E. di progetto, siano essi coperti o scoperti.
- - Parcheggi per la sosta stanziale L. n°122/1989 -
1. L'art 55 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss. mm. e ii.) prevede che, entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, l'esecuzione di nuove opere sia sottoposta ad autorizzazione demaniale del Capo del Dipartimento.
2.La fascia di 30 mt oltre il demanio marittimo di cui al precedente punto 1 è riportata nella Tav. QC06.
- - Fascia di rispetto del Demanio Marittimo (Tav. Q.C.06) -
1. Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1° aprile 1968, n. 1444, nelle aree di pertinenza di strutture commerciali devono essere altresì reperite superfici di parcheggio privato da destinare alla sosta di relazione, ai sensi della L.R. 62/2018 e Regolamento 23/2020, in aggiunta a quelle minime previste dalla legge n. 122/89 di cui all'art.16.6., e meglio precisate ai paragrafi successivi. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi. In caso di ampliamento della struttura di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.
16.7.1- Funzioni commerciali di vicinato
1. I parcheggi per la sosta di relazione per le nuove strutture commerciali di vicinato sono dimensionati nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita.
2. Nelle zone a traffico limitato o escluso, nelle zone a prevalente carattere pedonale dell'utenza, nelle zone A1, nelle aree dei centri commerciali naturali, per le gallerie d'arte, nonché per gli edifici a destinazione commerciale esistenti, non è prevista alcuna dotazione di parcheggi per l'attivazione o l'ampliamento di esercizi di vicinato, anche in caso di cambio di ragione sociale o di attività.
16.7.2- Funzioni commerciali in medie strutture di vendita
1. I parcheggi per la sosta di relazione per le medie strutture di vendita sono dimensionati nella misura minima di mq.1,5 per ogni mq. di superficie di vendita e di mq.1 per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività connesse e complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni ecc), escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali. I singoli posti auto devono avere dimensioni minime di m. 5,00 x 2,50, lo spazio di manovra interno ai parcheggi privati di relazione deve essere tale da non superare la superficie del posto auto: ai fini del calcolo della dotazione dei parcheggi necessari si stabilisce che il numero di posti auto complessivo non può superare la superficie di mq. 25 a posto auto.
2. In caso di ampliamento della struttura di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.
16.7.3- Funzioni commerciali in grandi strutture di vendita
1. I parcheggi per la sosta di relazione per le grandi strutture di vendita sono dimensionati nella misura di 2 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali. I singoli posti auto devono avere dimensioni minime di m. 5,00 x 2,50, lo spazio di manovra interno ai parcheggi privati di relazione deve essere tale da non superare la superficie del posto auto: ai fini del calcolo della dotazione dei parcheggi necessari si stabilisce che il numero di posti auto complessivo non può superare la superficie di mq. 25 a posto auto.
2. In caso di ampliamento della struttura di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.
16.7.4- Altre strutture assimilate alle strutture commerciali al dettaglio
1. Ai fini della dotazione minima di parcheggi privati, oltre quelli previsti ai sensi della L.122/89, sono assimilate alle superfici di vendita, e pertanto necessitano di ulteriori spazi di parcheggio per la sosta di relazione, così come previsto dalla L.R. 62/2018 e dal R/23/2020, tutte le superfici aperte al pubblico:
- nei locali destinati ad attività artigianali di servizio di cui all'art. 15.3. b) comma 2;
- nei locali destinati a pubblici esercizi di cui all'art. 15.3. c comma 2;
- negli immobili a destinazione d'uso turistico ricettiva di cui all'art. 15.3. d) commi 1 e 2;
- negli immobili a destinazione direzionale e di servizio di cui all'art.15.3.e) commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Nel territorio urbanizzato tale disposizione può essere derogata nelle zone urbane A1.
-
1.Corrispondono ad ambiti urbani all'interno del territorio urbanizzato, caratterizzati dalla presenza di manufatti incongrui rispetto al contesto urbano in cui sono inseriti o da situazioni di degrado urbanistico, nei quali si deve intervenire con la predisposizione di un Piano di Recupero (PR) o un Piano di Rigenerazione Urbana (PRU) così come delineati all'art.11.
2.Negli ambiti identificati nelle Tavv. Q.P. 02 con sigla TU_rl, Territorio Urbanizzato, recupero in loco si potrà riutilizzare tutta la S.E. dei manufatti esistenti da sostituire o modificare attraverso la redazione di un P.R. che individui il nuovo assetto urbano coerente planivolumetricamente con il contesto circostante e le nuove destinazioni d'uso consentite, secondo gli indirizzi progettuali contenuti nelle schede-norma TU_rl.
La SE presente nelle zone RU da recuperare in loco dovrà essere quella legittimamente autorizzata. Non è possibile recuperare SE relativa ad edifici di cui non sia possibile dimostrare la legittimità, che devono essere demoliti.
3. Nelle schede identificate con la sigla TU_rl il P.O. definisce una scheda norma contenuta nell'elaborato D.T.03 come definite all'art.26, dove sono definite le destinazioni d'uso e i parametri dimensionali degli ambiti RU.
4. Qualora all'interno di un ambito RU vi sia la presenza di edifici di valore storico, architettonico, tipologico fino alla classe 4, individuati nell'elaborato DT04, questi saranno recuperati anche urbanisticamente all'interno delle operazioni di recupero e in base alle categorie di intervento edilizio come descritte all'art.18; il PR o il PRU dovrà salvaguardare tali manufatti nell'ambito della progettazione urbanistica dell'area RU. Gli interventi previsti sono possibili anche prima della approvazione delle trasformazioni con PR o PRU.
5. Nelle more di definizione dei Piani di Recupero o di Rigenerazione Urbana sul patrimonio edilizio esistente privo di valore storico, architettonico, tipologico sono possibili gli interventi di cui all'art. 17 fino alla Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele, e ciò al fine di non compromettere il successivo recupero.
6. Nelle trasformazioni di recupero devono essere rispettate le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e per la sosta di relazione secondo le destinazioni d'uso così come previsto all'art.16.
7. Nelle zone RU le dotazioni territoriali principali sono pianificate, mentre altre sono demandate alla pianificazione attuativa. Nelle schede norma per le dotazioni territoriali pianificate sono definiti i dimensionamenti mentre per quelle demandate alla pianificazione attuativa e identificate come dotazioni aggiuntive minime sono definiti tipologia, ubicazione e superfici minime che devono essere rispettate nella fase attuativa.
- - RU - Parti del territorio urbanizzato destinate a interventi di Rigenerazione Urbana in loco soggette a intervento convenzionato (PR/PRU) Disciplina soggetta a decadenza quinquennale ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 -
1.Corrispondono alle parti degli insediamenti a carattere produttivo munite delle opere di urbanizzazione primaria e in buona parte già edificate.
2.Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone DP1, ai sensi dell'art.15, sono:
Funzione prevalente
- b)industriale e artigianale:
- 1. attività manifatturiere per la produzione di beni
- 2. artigianato di servizio ;
- 3. artigianato artistico;
Funzioni complementari consentite
- c) commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato;
- 2. pubblici esercizi;
- e) direzionale e di servizio:
- 1. studi professionali e uffici direzionali:
- 3. attrezzature scolastiche professionali;
- 4. attrezzature sanitarie ed assistenziali ambulatoriali;
- 5. strutture associative;
- 7. attrezzature sportive;
- 11. attrezzature tecnologiche;
- 12. attrezzature per la sosta (autorimesse, autostazioni);
- f) commerciale all'ingrosso e depositi;
- 1. depositi destinati alla commercializzazione dei prodotti all'ingrosso;
- 2. depositi finalizzati alla conservazione dei prodotti;
- 3. attività di spedizione e trasporto;
3. La funzione di guardiania è consentita nei limiti di un alloggio di mq. 100 di S E max, per ogni unità immobiliare produttiva con S E uguale o maggiore di mq. 500.
4.Per gli edifici esistenti a carattere produttivo è possibile effettuare gli interventi di cui all'art.17 nel rispetto dei seguenti limiti:
- * per gli edifici di valore storico, architettonico, tipologico, identificati nell'elaborato DT. 04 (classe 3 e 4) sono ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.18, l'Addizione Volumetrica può essere attuata previa verifica di saturazione del lotto secondo le tabelle dell'art 26 (IF), nel rispetto dell'Hmax e dell'IC previsti e con i seguenti parametri:
- - Per edifici di classe 3: 20% della SE esistente fino ad un max di 40 mq di SE
- - Per edifici di classe 4: 30% della SE esistente
- * per gli edifici in classe 5 e privi di valore storico, architettonico, tipologico, l'Addizione Volumetrica e la Sostituzione Edilizia possono essere attuate, previa verifica di saturazione del lotto secondo le tabelle dell'art 26 (IF), nel rispetto dell'Hmax e dell'IC previsti, nei limiti del 35% della SE esistente.
La Ristrutturazione Urbanistica, deve essere eseguita con un P.R. o PRU, come definiti all'art.11, secondo quanto stabilito all'art 17.8.
5. In caso di lotti saturi, che al momento della adozione del PO risultano privi di potenzialità edificatoria secondo le tabelle parametriche di cui all'art. 26 (IF), è permessa, per esigenze funzionali e di adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche, l'Addizione Volumetrica "una tantum", per ciascuna unità immobiliare, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici, pari al 5% della S.E. esistente, anche in deroga all'IC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade, dai confini di proprietà e dalle zone urbane nei casi previsti all'art 25.2.c3 e al seguente comma 10.
Il calcolo dell'indice avviene sul lotto di proprietà sempreché lo stesso non sia già stato utilizzato da lotti adiacenti oggetto di frazionamenti, nel qual caso dallo stesso va detratta la potenzialità edificatoria già utilizzata, il tutto con verifica della consistenza alla data di adozione del PO.
6. Devono essere rispettate le dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione secondo le destinazioni d'uso così come previsto all'art.16.
7. Gli interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e paesaggistico circostante, nel rispetto delle direttive tecniche della Disposizioni Statutarie.
8. Per gli edifici esistenti non produttivi di valore storico, architettonico, tipologico, identificati nell'elaborato D.T. 04 sono ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.18.
9. Per gli edifici esistenti non produttivi privi di valore storico, architettonico, tipologico, sono ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.17, fino alla Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa ed è consentito lo spostamento sul lotto di pertinenza.
10. Al fine della tutela delle visuali panoramiche, nell'area sottoposta al vincolo paesaggistico istituito con DM 23/06/1955 "Zona del Viale Apua" tutti gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non dovranno inoltre comportare altezze superiori a quelle esistenti alla data di adozione del PO, fatta eccezione per quegli edifici che, alla medesima data, siano costituiti dal solo piano terra per i quali, le quantità ammesse in ampliamento, possono essere realizzate anche in sopraelevazione fino ad un'altezza max di 7,00 mt., le modifiche alla sagoma non potranno comportare occlusioni delle visuali dal viale oggetto di tutela.
11. I progetti degli interventi effettuati nelle aree a vincolo, di cui al comma precedente, dovranno essere accompagnati da idonei elaborati di inserimento paesaggistico nei quali venga verificato il rispetto delle condizioni poste dallo stesso comma.
- - DP1- Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere produttivo soggette a intervento diretto. Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - b)industriale e artigianale:
-
1. Nuovi impianti, nei limiti consentiti dalle normative vigenti nazionali e regionali, dovranno essere localizzati, totalmente nelle fasce di rispetto stradale, ad esclusione delle aree soggette a vincolo paesaggistico o ambientale di cui agli artt. 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6, e nelle aree escluse dalle Disposizioni Statutarie contenute nell'elaborato DT02a.
2. Nel territorio urbanizzato, nell'area di pertinenza degli impianti, potranno essere realizzate strutture di servizio all'attività principale:
piccola officina meccanica;
- - piccolo punto di ristoro;
- - servizi igienici.
3. I parametri per la realizzazione delle strutture di servizio sono i seguenti:
- - H max = 1 piano, pari a ml. 3 per gli accessori all'interno dell'area escluse le pensiline e l' officina meccanica, la quale, per ragioni funzionali, può raggiungere l'H max di 4,00 ml;
- - distanza da fabbricati esterni all'area dell'impianto per i locali accessori ml = 20,00
- - distanza dai confini = 5,00 m.
La S.C. realizzabile, ad esclusione delle pensiline a protezione degli erogatori di carburante, é pari al 3% della superficie totale del lotto di pertinenza dell'impianto stesso.
- -Impianti distribuzione carburanti -
1.L'art. 19 del D. Lgs 374/1990 stabilisce l'obbligo dell'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale nell'eseguire "costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale".
2.Premesso che la definizione di "linea doganale" è contenuta nell'art. 1 del D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale), dato che per il concetto di "prossimità" alla linea doganale il legislatore non ha fornito indicazioni più precise, per la sua individuazione ai fini applicativi si fa riferimento alle Linee Guida da cui si ricava, come criterio generale, che non sono sottoposte all'autorizzazione doganale tutte le strutture che si trovano, rispetto alla linea doganale, sul lato opposto della prima strada liberamente percorribile più vicina alla linea doganale stessa.
3. In base a questo criterio, nella Tav. QC06, l'area soggetta ad autorizzazione doganale è stata identificata nella zona a mare della linea di mezzeria del Viale Litoraneo.
- - Fascia di rispetto doganale (Tav. Q.C.06) -
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo:
- Restauro Architettonico Totale
- Restauro Architettonico Parziale
- Ristrutturazione edilizia
- Ristrutturazione Edilizia Conservativa
- Ristrutturazione Edilizia Modificativa
- Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele
- Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa
- Interventi Pertinenziali
- Addizione volumetrica
- Sostituzione edilizia
- Demolizione edilizia
- Ristrutturazione urbanistica
2. La nuova costruzione comprende:
Nuova Costruzione e relativi interventi pertinenziali
3. Per quanto riguarda le modalità attuative dei singoli interventi edilizi e urbanistici sul patrimonio edilizio esistente e per le nuove costruzioni nonché la tipologia dei titoli abilitativi necessari si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare a quanto stabilito nel TIT. VI della L.R. 65/2014 e s.m.e.i.
4.I frazionamenti e gli interventi di Addizione Volumetrica e Sostituzione Edilizia potranno essere eseguiti esclusivamente sui fabbricati esistenti o con titoli edilizi efficaci, qualora sia già stato dato l'inizio lavori (qualunque sia la loro categoria funzionale), alla data di adozione del Piano Strutturale (2021).
5.Per gli interventi sugli edifici esistenti, salvo diversa disposizione, la consistenza di riferimento è quella alla data di adozione del PO (13.12.2021).
6.Per gli edifici diruti, non cartografati o privi di indicazioni specifiche d'intervento sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 17 e 18 a seconda della classe di valore attribuibile in relazione alla documentazione storica ed agli atti esistenti.
- Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente e nuove costruzioni -
1. Corrispondono ad aree libere destinate a nuovi insediamenti a carattere produttivo, poste all'interno del territorio urbanizzato: sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle reti tecnologiche dei sottoservizi così come previsto dalle direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie e dalle prescrizioni degli enti gestori dei servizi.
2. Tali aree sono identificate con un perimetro dell'ambito all'interno del quale sono comprese superfici fondiarie (SF), strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune (D.T.) ovvero aree con destinazione pubblica solo da cedere in compensazione urbanistica come previsto all'art.10; all'interno degli ambiti vige il criterio della perequazione urbanistica di comparto di cui all'art. 10.
3. Gli interventi su tali aree sono subordinati alla presentazione di un Piano Attuativo Convenzionato (PAC) di cui all'art.11. o di un Progetto Unitario Convenzionato ((PUC) di cui all'art. 12. Su tali aree è sempre possibile intervenire con Piani Attuativi di iniziativa pubblica secondo le procedure di cui all'art.11.1. L'utilizzo di un PUC o di un PAC è definito nelle schede norma, DT03a, in funzione della ampiezza e complessità dei comparti di trasformazione. Qualora in un ambito soggetto a PAC vi sia la totale adesione di tutte le proprietà ricomprese nell'ambito ad attuare il piano secondo lo schema prefigurato dal PO nelle tavole QP02 e della scheda norma, le previsioni di trasformazione previste potranno essere attuate con lo strumento del PUC per stralci funzionali individuati secondo il criterio di cui all'art. 11.3.commi 6 o 7, a condizione che si rispetti il disegno urbano prefigurato dal PO e nel rispetto degli accordi convenzionali unitari con la pubblica amministrazione condivisi e sottoscritti da tutte le proprietà degli immobili.
4. Gli ambiti sono identificati nelle Tavv. Q.P. 02 con sigla TU_t, Territorio Urbanizzato, area di trasformazione t, a cui corrisponde una scheda norma contenuta nell'elaborato D.T. 02b come definita all'art.26.
5.Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone DP2 ai sensi dell'art.15 sono:
Funzione prevalente
- b) industriale e artigianale:
- 1. attività manifatturiere per la produzione di beni:
- 2. artigianato di servizio;
- 3. artigianato artistico;
- 5. impianti per autodemolizioni e recupero materiali;
- 6. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non destinati all'uso domestico e/o autoconsumo
- f) Commerciale all'ingrosso e depositi:
- 1. depositi destinati alla commercializzazione dei prodotti all'ingrosso;
- 2. depositi finalizzati alla conservazione dei prodotti;
- 3. attività di spedizione e trasporto;
Funzioni complementari consentite
- c) commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato;
- 2. pubblici esercizi;
- e) direzionale e di servizio:
- 1. studi professionali e uffici direzionali:
- 3. attrezzature scolastiche professionali;
- 4. attrezzature sanitarie ed assistenziali ambulatoriali;
- 5. strutture associative;
- 7. attrezzature sportive;
- 11. attrezzature tecnologiche:
- 12. attrezzature per la sosta (autorimesse, autostazioni);
6.La funzione di guardiania è consentita nei limiti di un alloggio di mq. 100 di S E max, per ogni unità immobiliare produttiva con SE uguale o maggiore di mq. 500.
7.Devono essere rispettate le dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale e di relazione secondo le destinazioni d'uso così come previsto all'art.16.
8.Gli interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e paesaggistico circostante, nel rispetto delle direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie ed in particolare le nuove aree compreso la nuova viabilità e i parcheggi devono essere dotati di idonee barriere verdi al contorno al fine di mitigare l'impatto dei manufatti produttivi nel cotesto rurale circostante.
9.Le Zone DP2, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone DP1.
- - DP2 - Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere produttivo soggette a intervento convenzionato (PUC/PAC). Disciplina soggetta a decadenza quinquennale ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - b) industriale e artigianale:
-
1. L'Osservatorio astronomico Spartaco Palla è una stazione astronomica che svolge attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale o provinciale ai sensi dell'art 34 della LRT 39/2005 - Disposizioni in materia di energia. L'art. 35 della suddetta legge regionale dispone le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso delle stazioni astronomiche.
2. Nel caso dell'Osservatorio in questione è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari ad almeno 10 chilometri (e quindi comprendente tutto il territorio comunale). In tale zona di protezione è vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio il divieto si applica con modalità e tempi definiti dal PIER (Piano Indirizzo Energetico Regionale).
- - Fascia di rispetto Osservatorio Palla (Tav. Q.C.06) -
1. Corrispondono a parti degli insediamenti urbani potenzialmente destinate a interventi di rigenerazione urbana, in quanto attualmente inserite nel contesto urbano in maniera impropria, ma le cui attività non possono essere trasferite per ragioni di funzionalità dell'attività. Il PO intende da un lato consentire alla attività produttive esistenti di proseguire la propria attività e al tempo stesso offrire una opportunità di recupero/rigenerazione urbana in caso di dismissione delle suddette attività perseguendo obbiettivi di riqualificazione attraverso interventi di rigenerazione urbana.
2. Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone DP3, ai sensi dell'art.15, permanendo la stessa attività,sono:
Funzione prevalente
- b)industriale e artigianale:
- 1.attività manifatturiere per la produzione di beni;
- 2.artigianato di servizio;
- 3.artigianato artistico;
Funzioni complementari consentite
- c)commerciale al dettaglio:
- 1.esercizi di vicinato;
- 2.pubblici esercizi;
- e) direzionale e di servizio:
- 1. studi professionali e uffici direzionali;
- 3. attrezzature scolastiche professionali;
- 4. attrezzature sanitarie ed assistenziali ambulatoriali;
- 5. strutture associative;
- 7. attrezzature sportive;
- 11. attrezzature tecnologiche:
- 12. attrezzature per la sosta (autorimesse, autostazioni);
3. La funzione di guardiania è consentita nei limiti di un alloggio di mq. 100 di SE max, per ogni unità immobiliare produttiva con SE uguale o maggiore di mq. 500.
4. Per gli edifici esistenti a carattere produttivo è possibile effettuare gli interventi di cui all'art.17 fino alla Ristrutturazione Edilizia Modificativa; è consentita l'addizione Volumetrica "una tantum" pari al 5 % della SE esistente per ciascuna unità produttiva per esigenze funzionali e di adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici, anche in deroga all'IC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade, dai confini e dalle zone urbane nei casi previsti all'art 25.2.c3. In presenza di attività di artigianato artistico l'addizione volumetrica per esigenze della suddetta attività potrà essere elevata sino al 20% di SE. La Sostituzione Edilizia e la Ristrutturazione Urbanistica per funzioni prevalentemente produttive non è consentita, salvo che per interventi di rigenerazione urbana come di seguito definiti.
5. Per gli edifici esistenti di valore storico, architettonico, tipologico, identificati nell'elaborato D.T. 04 sono ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.18, limitando gli ampliamenti a quanto stabilito nel comma precedente.
6. Per gli edifici esistenti non produttivi privi di valore storico, architettonico, tipologico, sono ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.17, fino alla Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa. In caso di interventi di rigenerazione urbana si deve intervenire con un P.R. o con un PRU come definiti all'art.11, previa individuazione di una Zona di Recupero RU di cui all'art.25.8, con la predisposizione di una nuova scheda norma da redigere secondo il modello TU_rl come contenuto negli elaborati DT03a/b computando nel dimensionamento del PO e seguendo le modalità analoghe a quelle contenute nelle schede norma TU_rl secondo quanto stabilito all'art 17.8.
7. Le destinazioni d'uso ammesse con interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 15 sono:
Funzione prevalente
- 1.a) residenziale:
- 1.a.1. residenza ordinaria;
- 1.a.2. omissis;
- 1.a.3. residenza collettiva;
- 1.a.4. attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
Funzioni complementari consentite
- 1.b) industriale e artigianale:
- 2. artigianato di servizio;
- 3. artigianato artistico;
- 1.c) commerciale al dettaglio:
- 1.c.1. esercizi di vicinato;
- 1.c.2. pubblici esercizi;
- 1.d) turistico-ricettiva:
- 2. attività ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva;
- 1.e) direzionale e di servizio:
- 1.e.1. studi professionali e uffici direzionali;
- 1.e.2. attrezzature sociali e culturali;
- 1.e.3. piccole attrezzature scolastiche;
- 1.e.4. attrezzature sanitarie ed assistenziali ambulatoriali;
- 7.e.4 bis residenza specialistica: anziani, disabili, RSA,etc ;
- 1.e.5. strutture associative;
- 1.e.6. attrezzature per lo spettacolo;
- 1.e.7. attrezzature sportive;
- 1.e.8. attrezzature religiose;
- 1.e.9. .attrezzature tecnologiche;
- 1.e.10. attrezzature per la sosta (autorimesse, autostazioni).
8.Per gli edifici esistenti di valore storico, architettonico, tipologico, identificati nell'elaborato D.T. 04 sono ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.18.
8 bis. Al fine della tutela delle visuali panoramiche, nell'area sottoposta al vincolo paesaggistico istituito con DM 23/06/1955 "Zona del Viale Apua" tutti gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non dovranno inoltre comportare altezze superiori a quelle esistenti alla data di adozione del PO. Le modifiche alla sagoma non potranno comportare occlusioni delle visuali dal viale oggetto di tutela.
8 ter. I progetti degli interventi effettuati nelle aree a vincolo, di cui al comma precedente, dovranno essere accompagnati da idonei elaborati di inserimento paesaggistico nei quali venga verificato il rispetto delle condizioni poste dal medesimo comma.
9.Gli interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e paesaggistico circostante, nel rispetto delle direttive tecniche contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
10.Devono essere rispettate le dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione secondo le destinazioni d'uso così come previsto all'art.16.
- - DP3 - Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere produttivo con possibilità di interventi di rigenerazione urbana differiti nel tempo. Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - b)industriale e artigianale:
-
1.Le Tav. Q.P.02 individuano le aree destinate a standard pubblici ed alla realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche, sia quelle inserite in ambiti di trasformazione urbana che quelle esterne. Le relative previsioni decadono dopo 5 anni dall'approvazione del P.O.
2.Costituiscono vincoli preordinati all'esproprio le previsioni delle infrastrutture pubbliche (viabilità, verde, parcheggi, aree da cedere in compensazione) previste nei singoli ambiti soggetti a Piani Attuativi di iniziativa privata convenzionata, Progetti Unitari Convenzionati, Piani di Recupero o Piani di Rigenerazione Urbana di cui agli artt. 11 e 12, qualora le stesse siano attuate, per ragioni di necessità, direttamente dall' Amministrazione in anticipo rispetto ai tempi dei piani attuativi, ai sensi dell'art. 13; in questo caso deve essere approvato il progetto dell' opera pubblica da realizzare.
3.Nelle Tavole Q.P.04 sono individuate le aree destinate a dotazioni territoriali DT previste dal PO soggette a esproprio esterne ai comparti di trasformazione di cui al comma 2 e nell'Elaborato DT05 sono individuate le particelle e le proprietà delle aree di cui alle Tav. QP.04. L'Amministrazione si riserva la possibilità, ove ne sussistano i presupposti, di applicare il meccanismo della compensazione ai sensi dell'art. 101 della L.R. 65/2014 attraverso l'attribuzione all'area soggetta a esproprio di un IF pari allo 0,15 calcolato sull'area da acquisire al demanio comunale. Tale potenzialità edificatoria potrà essere utilizzata previa opportuna valutazione ed assenso dell'Amministrazione in aree già destinate a intervento diretto o convenzionato in aggiunta a quanto già previsto.
- - Vincoli urbanistici (Tav. Q.P.02 e 04) -
1. Gli interventi di Manutenzione Ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei manufatti edilizi esistenti, senza alcuna alterazione delle loro preesistenti caratteristiche, nonché quelli necessari ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, tipologico di cui all'art.18, devono essere eseguiti nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici secondo le direttive tecniche contenute nelle Disposizioni Statutarie di cui all' elaborato DT02a.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio edilizio privo di valore storico architettonico
tipologico, ubicato in zone omogenee A1, devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici prevalenti presenti nei Tessuti Storicizzati (TS) così come indicato nelle Disposizioni Statutarie di cui all' Elaborato DT02a.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio edilizio ancorché privo di valore storico architettonico tipologico di cui al comma 3 ubicato nel territorio rurale devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici e paesaggistici di tipo rurale così come definiti nell' elaborato DT02a.
- Manutenzione Ordinaria (M.O). -
Il P.O. riporta nella Tav. Q.C. 03 il Perimetro del Territorio Urbanizzato come definito dal P.S. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65 del 10.11.2014 e s.m.e.i.
- Perimetro del territorio urbanizzato. -
1.Corrispondono alle parti degli insediamenti a prevalente carattere commerciale munite delle opere di urbanizzazione primaria e in buona parte già edificate.
2.Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone DC1, ai sensi dell'art.15, sono:
Funzione prevalente
- c) commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato;
- 2. pubblici esercizi;
- 3. medie strutture di vendita;
- 4. grandi strutture di vendita, con le precisazioni di cui al comma 3;
Funzioni complementari consentite
- b) industriale e artigianale:
- 2. artigianato di servizio;
- 3. artigianato artistico;
- e) direzionale e di servizio:
- 1. studi professionali e uffici direzionali;
- 2. attrezzature sociali e culturali:
- 4. attrezzature sanitarie ed assistenziali ambulatoriali;
- 5. strutture associative;
- 6. attrezzature per lo spettacolo
- 7. attrezzature sportive; 11.attrezzature tecnologiche:
- 12. attrezzature per la sosta (autorimesse, autostazioni).
3. La funzione commerciale c) 4 è subordinata alle procedure di cui all'art.25 della L.R. 65/2014.
4.Per gli edifici esistenti a carattere commerciale è possibile effettuare gli interventi di cui all'art.17 nel rispetto dei seguenti limiti:
- * per gli edifici di valore storico, architettonico, tipologico, identificati nell'elaborato DT. 04 (classe 3 e 4) sono ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.18, l'Addizione Volumetrica può essere attuata previa verifica di saturazione del lotto secondo le tabelle dell'art 26 (IF), nel rispetto dell'Hmax e dell'IC previsti e con i seguenti parametri:
- - Per edifici di classe 3: 20% della SE esistente fino ad un max di 40 mq di SE
- - Per edifici di classe 4: 30% della SE esistente
- * per gli edifici in classe 5 e privi di valore storico, architettonico, tipologico, l'Addizione Volumetrica e la Sostituzione Edilizia possono essere attuate, previa verifica di saturazione del lotto secondo le tabelle dell'art 26 (IF), nel rispetto dell'Hmax e dell'IC previsti, nei limiti del 35% della SE esistente.
La Ristrutturazione Urbanistica, presupponendo interventi organici anche sulle opere di urbanizzazione, deve essere eseguita, previa individuazione di una Zona di Recupero RU con la predisposizione di una nuova scheda norma TU_rl da redigere secondo il modello dell'Elaborato DT03a/b e secondo quanto stabilito all'art 17.8.
5.In caso di lotti saturi, che al momento della adozione del PO risultano privi di potenzialità edificatoria secondo le tabelle parametriche di cui all'art. 26 (IF), è permessa, per esigenze funzionali e di adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche, l'Addizione Volumetrica "una tantum", per ciascuna unità a destinazione commerciale, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici, pari al 5% della S.E. esistente, anche in deroga all'IC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade, dai confini e dalle zone urbane nei casi previsti all'art 25.2.c3 e al successivo comma 6 bis. Il calcolo dell'indice avviene sul lotto di proprietà sempreché lo stesso non sia già stato utilizzato da lotti adiacenti oggetto di frazionamenti, nel qual caso dallo stesso va detratta la potenzialità edificatoria già utilizzata, il tutto con verifica della consistenza alla data di adozione del PO.
6.Per gli edifici esistenti non commerciali di valore storico, architettonico, tipologico, identificati nell'elaborato DT04, sono ammesse le categorie d'intervento edilizio di cui all'art 18.
7.Per gli edifici esistenti non commerciali privi di valore storico, architettonico, tipologico, sono ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.17, fino alla Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa.
7 bis. Al fine della tutela delle visuali panoramiche, nell'area sottoposta al vincolo paesaggistico istituito con DM 23/06/1955 "Zona del Viale Apua" tutti gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non dovranno inoltre comportare altezze superiori a quelle esistenti alla data di adozione del PO, fatta eccezione per quegli edifici che, alla medesima data, siano costituiti dal solo piano terra per i quali, le quantità ammesse in ampliamento, possono essere realizzate anche in sopraelevazione fino ad un'altezza max di 7,00 mt., le modifiche alla sagoma non potranno comportare occlusioni delle visuali dal viale oggetto di tutela.
7 ter. I progetti degli interventi effettuati nelle aree a vincolo, di cui al comma precedente, dovranno essere accompagnati da idonei elaborati di inserimento paesaggistico nei quali venga verificato il rispetto delle condizioni poste dallo stesso comma.
8.Devono essere rispettate le dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione secondo le destinazioni d'uso così come previsto all'art.16.
9.Gli interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e paesaggistico circostante, nel rispetto delle direttive tecniche contenute nella Disciplina dello Statuto del Territorio.
- - DC1 - Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere commerciale soggette a intervento diretto. Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - c) commerciale al dettaglio:
-
1. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria sono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la Superficie Edificabile complessiva e la sagoma degli edifici. Detti interventi possono prevedere anche mutamenti della destinazione d'uso purché non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento di carico urbanistico. Tra gli interventi di cui al presente articolo sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, purché nel rispetto della superficie minima degli alloggi per quanto concerne la funzione residenziale, non sia modificata la superficie edificabile complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, tipologico di cui all'art.18 devono essere eseguiti nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici secondo le direttive tecniche contenute nelle Disposizioni Statutarie di cui all' elaborato DT02a.
3. Omissis
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio ancorché privo di valore storico architettonico tipologico di cui al comma 5 ubicato in zone urbane A1 devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici prevalenti presenti nei Tessuti Storicizzati (TS) così come indicato nelle Disposizioni Statutarie di cui all' Elaborato DT02a.
5. Gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio ancorché privo di valore storico architettonico tipologico di cui al comma 5 ubicato nel territorio rurale devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici e paesaggistici di tipo rurale così come definiti nell' elaborato DT02a.
- Manutenzione Straordinaria (M.S.). -
1. All'interno del territorio urbanizzato il Piano Operativo si pone come obbiettivo il superamento delle barriere architettoniche in tutti gli edifici e spazi pubblici ai sensi dell'art.95 della L.R. 65 /2014 e s.m.e.i.
2. La Tav. QP03 individua gli edifici e gli spazi pubblici accessibili e quelli da adeguare.
3. Il Comune, nell'ambito della programmazione poliennale delle opere pubbliche, deve adeguare gli edifici e gli spazi pubblici non accessibili, anche con la redazione dei PEBA.
4. Nell'ambito dei Piani Attuativi Convenzionati, dei Progetti Unitari Convenzionati, dei Piani di Recupero e dei Piani di Rigenerazione Urbana, gli spazi pubblici devono essere adeguati a cura dei privati operatori.
- Modalità per il Superamento delle Barriere architettoniche negli Spazi ed Edifici pubblici -
1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non possono comportare alterazioni della SE, né modifiche delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
3. Gli inserimenti di impianti devono comportare la minima indispensabile compromissione delle murature, essendo precluso ogni danneggiamento degli esistenti elementi architettonici significativi.
4. È ammessa la reintegrazione con materiali tradizionali delle parti soggette ad usura (pavimentazioni, rivestimenti, ecc.).
5. Omissis
6. Ai fini di una più agevole gestione degli interventi della presente fattispecie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, si distinguono due tipi di intervento:
- a) il Restauro Architettonico Totale (R.A.T);
- b) il Restauro Architettonico Parziale (R.A.P.).
17.3.1 - Restauro Architettonico Totale (R.A.T.)
1. Il Restauro Architettonico totale è finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di particolare valore storico, architettonico, tipologico per i quali si deve procedere con un restauro e risanamento totale.
2. In linea generale si considerano di restauro gli interventi diretti:
- alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l'eliminazione delle aggiunte storicamente false, il consolidamento di elementi costitutivi e l'inserimento di accessori e impianti, così da recuperarne l'uso, purché non risultino alterate la forma e la distribuzione;
- alla valorizzazione della costruzione, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente o artisticamente rilevanti, documentatamene autentici;
- alla conservazione, al recupero ed alla ricomposizione di reperti e spazi, sia interni che esterni, di per se significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale e agricola.
3. Gli interventi di restauro comprendono la ricostruzione filologica di parti limitate di edifici eventualmente crollate o demolite e il completamento (all'interno del volume esistente) di strutture e finiture non terminate per interruzione storicamente documentata degli interventi originari anche con tecniche attuali. Tali interventi sono subordinati alla presentazione di adeguata documentazione storico - archivistica - critica progettuale e/o lettura filologica tramite saggi e rilievi dell'edificio. Questo tipo di intervento è previsto per gli edifici di valore storico architettonico in classe 1 e 2 come definiti all'art. 18.
4. A titolo esemplificativo possono essere ricompresi nel Restauro i seguenti interventi:
- il consolidamento e il risanamento del complesso murario originario, delle strutture verticali, orizzontali e di copertura senza spostamento delle stesse né modifiche del tetto che deve essere opportunamente ripristinato col manto di copertura tradizionale. Sono ammesse inserzioni di elementi indispensabili a sole finalità statiche e antisismiche all'interno della sagoma esistente;
- il restauro/ripristino dei fronti esterni ed interni, degli ambienti liberati da eventuali superfetazioni. Per quanto attiene alle corti e agli spazi inedificati si deve procedere al ripristino delle partizioni e dei materiali originari, all'eliminazione di ogni superfetazione, sia pure a carattere provvisorio, alla conservazione e sistemazione a giardino e/o parco;
- la conservazione/ripristino dell'impianto distributivo organizzativo principale originario. Sono consentite modifiche interne per la dotazione di adeguate attrezzature igienico-sanitarie, quando non alterino le caratteristiche degli ambienti di importanza storico - documentale e architettonica;
- la riapertura di finestre o porte preesistenti e successivamente tamponate;
- il mantenimento e il restauro di altri reperti come fontane, pozzi, esedre, scenari, lapidi, edicole, negli spazi esterni e negli ambienti interni, costituisce testimonianza storica.
5. È vietata qualsiasi alterazione dei volumi, dei profili e dei tetti, del disegno delle facciate, delle strutture (pilastri, murature continue, volte, solai, ecc.), delle decorazioni, degli infissi e dei materiali di finitura in genere, la rimozione di elementi e la loro collocazione in luoghi diversi da quello originale, nonché le rimozioni che possono cancellare le testimonianze storiche dell'edificio.
6. Non sono da considerare "testimonianze storiche" quei volumi e in genere quelle modifiche aventi carattere di precarietà o di palese superfetazione.
7. Nel caso di interventi relativi a prospetti di edifici il Restauro dovrà essere previsto per parti organiche delle facciate e non solo relativamente ai confini di proprietà.
17.3.2 - Restauro Architettonico Parziale (R.A.P.)
1. Il Restauro Parziale è finalizzato alla conservazione, al recupero degli edifici di minore valore storico architettonico tipologico per i quali si può procedere anche con interventi di restauro e risanamento parziale, in quanto edifici di minore valore ovvero in quanto sono già stati oggetto di trasformazioni che ne hanno ridotto le caratteristiche architettoniche e tipologiche. Questo tipo di intervento è previsto per gli edifici di valore storico architettonico in classe 3 come definiti all'art. 18: in questo caso è importante recuperare gli aspetti architettonici e formali delle facciate e dei prospetti degli edifici storicizzati in quanto elementi caratterizzanti lo spazio pubblico storicizzato antistante. Pertanto, il Restauro Parziale deve essere rigoroso nel restauro e ripristino degli elementi caratteristici storicizzati esteriori, mentre può consentire maggiore libertà all'interno laddove gli edifici abbiano già subito alterazioni funzionali e architettoniche.
2. A titolo esemplificativo possono essere ricompresi nel Restauro Parziale i seguenti interventi:
- il ripristino, la sostituzione e l'integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia degli elementi di pregio;
- il ripristino, il consolidamento statico e antisismico, la sostituzione e l'integrazione degli elementi strutturali, anche con soluzioni tecniche innovative, purché nel rispetto delle posizioni e dei caratteri architettonici originari;
- il ripristino e la valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà, anche con parziali modifiche da realizzare nel rispetto dei caratteri originari;
- il ripristino e la valorizzazione degli ambienti interni nel rispetto degli elementi architettonici e decorativi di pregio eventualmente presenti quali: volte, affreschi, soffitti e pavimenti;
- le opere di modifica dell'assetto planimetrico che comportino fusione o frazionamento di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo complessivo dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni;
- la realizzazione e integrazione degli impianti dei servizi igienico sanitari e dei volumi tecnici purché vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per il loro inserimento nel contesto dell'edificio;
- l'inserimento di lucernari a filo falda delle coperture;
- il restauro/ripristino delle facciate esterne e degli ambienti interni nel caso vi siano elementi di rilevante importanza, quali volte, decorazioni, ecc.;
- la demolizione delle superfetazioni visibili dall'esterno come parti delle unità edilizie incongrue con l'impianto originale, nonché l'eliminazione di elementi decorativi, rivestimenti e simili, incompatibili;
- la conservazione e il ripristino tipologico dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi (portici, logge, androni, corpi scala, ecc.);
- la riapertura di forature preesistenti e successivamente tamponate sui prospetti principali verso lo spazio pubblico mentre su prospetti interni già compromessi è possibile, se necessario ai fini della rifunzionalizzazione degli edifici consentire nuove aperture purché nel rispetto dei caratteri di quelle esistenti.
3. Nel caso di interventi relativi a prospetti di edifici il Restauro Architettonico Parziale dovrà essere previsto per parti organiche delle facciate e non solo relativamente ai confini di proprietà.
- Restauro e Risanamento Conservativo -
1. Corrispondono ad aree libere destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale, poste all'interno del territorio urbanizzato: sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite nelle carte di progetto P.O. per quanto riguarda la parte urbanistica, e delle opere tecnologiche dei sottoservizi così come previsto dalle direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie e dalle prescrizioni degli enti gestori dei servizi.
2. Tali aree sono identificate con un perimetro di ambito che ricomprende al proprio interno superfici fondiarie (SF), strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune (D.T.) ovvero aree pubbliche solo da cedere in compensazione urbanistica come previsto all'art.10.; all'interno dei comparti vige il criterio della perequazione urbanistica di comparto di cui all'art. 10.
3. Gli interventi su tali aree sono subordinati alla presentazione di un Piano Attuativo Convenzionato (PAC) di cui all'art.11. o di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di cui all'art. 12. L'utilizzo di un PUC o di un PAC è definito nelle schede norma, DT03a, in funzione della ampiezza e complessità degli ambiti di trasformazione. Qualora in un ambito soggetto a PAC vi sia la totale adesione di tutte le proprietà ad attuare il piano secondo lo schema prefigurato dal PO nelle tavole QP02 e della scheda norma, le previsioni di trasformazione previste potranno essere attuate con lo strumento del PUC per stralci funzionali individuati secondo il criterio di cui all'art. 11.3. commi 6 o 7, a condizione che si rispetti il disegno urbano prefigurato dal PO e nel rispetto gli accordi convenzionali unitari con la pubblica amministrazione condivisi e sottoscritti da tutte le proprietà degli immobili.
4. Gli ambiti di trasformazione sono identificati nelle Tavv. Q.P. 02 con sigla TU_tn, Territorio Urbanizzato, area di trasformazione t, a cui corrisponde una scheda norma contenuta nell'elaborato D.T. 03a e b, come definita all'art.26.
5. Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone DC2, ai sensi dell'art.15, sono:
Funzione prevalente
- c) commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato;
- 2. pubblici esercizi;
- 3. medie strutture di vendita;
- 4. grandi strutture di vendita con le precisazioni di cui al comma 5;
Funzioni complementari consentite
- b) industriale e artigianale:
- 2. artigianato di servizio;
- e) direzionale e di servizio:
- 1. studi professionali e uffici direzionali:
- 2. attrezzature sociali e culturali:
- 3. piccole attrezzature scolastiche
- 4. attrezzature sanitarie ed assistenziali ambulatoriali;
- 5. strutture associative;
- 6. attrezzature per lo spettacolo;
- 7. attrezzature sportive;
- 11. attrezzature tecnologiche;
- 12. attrezzature per la sosta (autorimesse, autostazioni);
6. La funzione commerciale c) 4 è subordinata alle procedure di cui all'art.25 della L.R. 65/2014.
7. Devono essere rispettate le dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale e di relazione secondo le destinazioni d'uso così come previsto all'art.16.
8. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto del contesto paesaggistico circostante e nel rispetto delle direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie.
9. Le Zone DC2, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone DC1.
- - DC2 - Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere commerciale soggette a intervento convenzionato (PUC/PAC). Disciplina soggetta a decadenza quinquennale ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - c) commerciale al dettaglio:
-
1. Il Piano Operativo di Pietrasanta è costituito dai seguenti elaborati:
Scala DT.01 Relazione illustrativa DT.02a Disposizioni Statutarie DT.02b Disciplina urbanistica DT.02c NTA geologiche, sismiche e idrauliche DT.02d Relazione di fattibilità geologica e sismica DT.03a Schede Norma per interventi di trasformazione nelle UTOE 1 e UTOE 3 DT.03b Schede Norma per interventi di trasformazione nella UTOE 2A e 2B DT.03c Schede Norma per interventi edilizi diretti nelle UTOE 1, 2A/2B e 3 DT.04 Atlante del patrimonio edilizio di valore storico architettonico tipologico 1:2500/1:1000 DT.05 Elenco delle proprietà delle aree di cui alle Tav. QP04. DT.06 Documento di conformazione al PIT/PPR QUADRO CONOSCITIVO (Q.C.)
Scala Q.C.01 Statuto del territorio: Invariante Strutturale I - I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi MOC - Montagna calcarea morfogenetici 1:10000 Q.C.02 Statuto del territorio: Invariante Strutturale II - I caratteri eco sistemici del paesaggio 1:10000 Q.C.03a Statuto del territorio: Invariante Strutturale III: Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali - Pietrasanta - Collina 1:5000 Q.C.03b Statuto del territorio: Invariante Strutturale III: Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali - Marina di Pietrasanta - Pianura 1:5000 Q.C.03c Statuto del territorio: Invariante Strutturale III: Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali - Strettoia 1:5000 Q.C.04a Statuto del territorio: Invariante Strutturale IV: morfotipi rurali e morfotipi insediativi extraurbani - Pietrasanta - Collina 1:5000 Q.C.04b Statuto del territorio: Invariante Strutturale IV: morfotipi rurali e morfotipi insediativi extraurbani - Marina di Pietrasanta - Pianura 1:5000 Q.C.04c Statuto del territorio: Invariante Strutturale IV: morfotipi rurali e morfotipi insediativi extraurbani - Strettoia 1:5000 Q.C.05a Vincoli di natura paesaggistica ed ambientale - Pietrasanta - Collina 1:5000 Q.C.05b Vincoli di natura paesaggistica ed ambientale - Marina di Pietrasanta - Pianura 1:5000 Q.C.05c Vincoli di natura paesaggistica ed ambientale -Strettoia 1:5000 Q.C.06a Vincoli di natura infrastrutturale, tecnologica e urbanistica - Pietrasanta - Collina 1:5000 Q.C.06b Vincoli di natura infrastrutturale, tecnologica e urbanistica - Marina di Pietrasanta - Pianura 1:5000 Q.C.06c Vincoli di natura infrastrutturale, tecnologica e urbanistica - Strettoia 1:5000 Q.C.07a Carta delle aree e degli elementi esposti a pericolosità geologica 1:10000 Q.C.07b Carta delle aree e degli elementi esposti a pericolosità sismica 1:5000 Q.C.07c Carta delle aree ed elementi esposti a pericolosità idraulica 1:5000 QUADRO PROGETTUALE (Q.P.)
Q.P.01a Strategie per il territorio rurale - Pietrasanta - Collina 1:5000 Q.P.01b Strategie per il territorio rurale - Marina di Pietrasanta - Pianura 1:5000 Q.P.01c Strategie per il territorio rurale - Strettoia 1:5000 Q.P.02 a-i Strategie per il territorio urbanizzato 1:2000 Q.P.03a Il sistema della mobilità lenta e della accessibilità urbana - Pietrasanta - Collina 1:5000 Q.P.03b Il sistema della mobilità lenta e della accessibilità urbana - Marina di Pietrasanta - Pianura 1:5000 Q.P.03c Il sistema della mobilità lenta e della accessibilità urbana - Strettoia 1:5000 Q.P.04a Aree soggette a esproprio per pubblica utilità - Pietrasanta - Collina 1:5000 Q.P.04b Aree soggette a esproprio per pubblica utilità - Marina di Pietrasanta - Pianura 1:5000 Q.P.04c Aree soggette a esproprio per pubblica utilità - Strettoia 1:5000 -
1. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia sono quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere.
2. Nel rispetto della disciplina relativa alla classe di valore dell'edificio, è sempre ammesso l'incremento di SE all'interno della sagoma esistente senza necessità di verifica di indici e parametri di zona.
Ai fini di una più agevole gestione degli interventi della presente fattispecie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, si distinguono quattro tipi di intervento:
17.4.1 - Ristrutturazione Edilizia Conservativa (R.E.C.)
1. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia Conservativa sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere finalizzate a effettuare le trasformazioni necessarie alla rifunzionalizzazione dell'organismo edilizio esistente, senza tuttavia comportarne la demolizione e la modifica della tipologia e i caratteri architettonici tipici. La Ristrutturazione Edilizia Conservativa è prevista in particolare sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, tipologico di classe 3, 4 di cui all'art.18.
2. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio con altri dello stesso tipo, l'eliminazione di superfetazioni ed elementi incongrui con la tipologia originaria, l'inserimento degli impianti necessari nel rispetto della tipologia originaria, nel rispetto delle direttive tecniche contenute nell' elaborato DT02a.
3. Sono ricompresi nella R.E.C.:
- a) la riorganizzazione distributiva interna degli edifici e delle unità immobiliari nel rispetto della tipologia del fabbricato;
- b) la variazione del numero delle unità immobiliari e delle loro dimensioni nel rispetto dei caratteri tipologici del fabbricato;
- c) il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, o singole unità immobiliari anche in assenza di opere edilizie;
- d) il rinnovo degli elementi strutturali;
- e) gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.5 del 8/02/2010.
- f) la trasformazione di Superficie Accessoria in superficie Utile e viceversa purché siano rispettate le norme igienico sanitarie vigenti.
17.4.2 - Ristrutturazione Edilizia Modificativa (R.E.M.)
1. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia Modificativa sono quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio senza la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica, l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
2. Sono ricompresi nella R.E.M.:
- a) la riorganizzazione distributiva interna degli edifici e delle unità immobiliari;
- b) la variazione del numero delle unità immobiliari e delle loro dimensioni nel rispetto dei minimi consentiti dal P.O.;
- c) il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, edifici o singole unità immobiliari;
- d) la trasformazione di superficie accessoria in superficie utile e viceversa purché siano rispettate le norme igienico sanitarie vigenti;
- e) la modifica degli elementi strutturali con variazione delle quote d'imposta dei solai;
- f) gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.5 del 8/02/2010;
- g) gli interventi di realizzazione di terrazzi a tasca sono configurabili quale ristrutturazione edilizia e consentiti sugli edifici privi di valore storico e architettonico ed esterni alle zone A1, purché non interessanti oltre il 30% delle falde.
3. Nel caso di interventi relativi a prospetti di edifici la ristrutturazione dovrà essere prevista per parti organiche delle facciate e non solo relativamente ai confini di proprietà. In ogni caso tali interventi dovranno armonizzarsi con l'edificio.
4. Sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, tipologico di cui all'art. 18 non sono consentiti interventi di Ristrutturazione Edilizia Modificativa, salvo che per gli edifici in classe di valore 5.
17.4.3 - Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele (R.E.R.F.).
1. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio mediante demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato: tale intervento si rende necessario in presenza di edifici di valore storico tipologico dove la Ristrutturazione Edilizia Conservativa non si può attuare per lo stato di degrado del fabbricato ovvero per adeguare il fabbricato di valore tipologico alle norme antisismiche.
2. La Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele può prevedere un insieme sistematico di opere finalizzate a effettuare le trasformazioni necessarie alla rifunzionalizzazione dell'organismo edilizio esistente ripristinandone la tipologia e i caratteri architettonici tipici.
3. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele ricomprendono:
- a) gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti da realizzarsi con gli stessi materiali o con materiali analoghi e nella stessa collocazione e nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- b) gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti eseguiti su immobili posti all'interno di aree sottoposte ai vincoli paesaggistici di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente;
- c) gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente.
4. Sono ricompresi nella Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele:
- a) la variazione del numero delle unità immobiliari e delle loro dimensioni nel rispetto dei minimi consentiti dal P.O.;
17.4.4 - Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa (R.E.R.M.).
1. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa ricomprendono:
- a) gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione con modifica della sagoma e dell'area di sedime di edifici esistenti purché non comportanti incremento di volumetria complessiva fuori terra
- b) interventi di ripristino di edifici o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria anche su immobili posti all'interno di aree sottoposte ai vincoli paesaggistici di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
2.Sono ricompresi nella Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa:
- a) la variazione del numero delle unità immobiliari e delle loro dimensioni nel rispetto dei minimi consentiti dal P.O.;
- b) la trasformazione di superficie accessoria in superficie utile e viceversa purché siano rispettate le norme igienico sanitarie vigenti;
- c) la realizzazione di terrazzi a tasca, purché non interessanti oltre il 30% delle falde. Tali interventi sono esclusi nelle zone A1;
- d) l'accorpamento a parità di S.E di più edifici presenti nel medesimo lotto e ricadenti nella stessa classe d'intervento.
3. Sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, tipologico di cui all'art.18 non sono consentiti interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa, salvo i casi previsti nei commi successivi per gli edifici in classe di valore 5.
4. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa sul patrimonio edilizio ubicato in zone A1 del Territorio Urbanizzato devono essere attuati attraverso P.R. di cui all'art. 11.4. e realizzati con tipologie e materiali nel rispetto del contesto architettonico storicizzato delle zone A secondo le direttive tecniche contenute nell'elaborato DT02a.; nel Territorio Rurale gli interventi di R.E.R.M. devono essere realizzati con tipologie e materiali nel rispetto del contesto paesaggistico rurale in cui gli edifici sono inseriti secondo le direttive tecniche contenute nell'elaborato DT02a.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono riservati, oltre che agli edifici recenti (post '54 ) o a quelli storici (ante '54) in classe 5, agli edifici ricadenti in aree critiche dal punto di vista geomorfologico e idraulico al fine di ricostruire gli edifici nell'ambito dell'area di pertinenza edilizia con minori criticità ambientali come definita all'art.23.6.
- Ristrutturazione Edilizia (R.E.) -
1. Corrispondono alle parti degli insediamenti a prevalente carattere direzionale e di servizio munite delle opere di urbanizzazione primaria e in buona parte già edificate.
2. Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone DS1, ai sensi dell'art.15, sono:
Funzione prevalente
- e) direzionale e di servizio:
- 1. studi professionali e uffici direzionali;
- 2. attrezzature sociali e culturali;
- 3. attrezzature scolastiche in genere;
- 4. attrezzature sanitarie ed assistenziali;
- 5. strutture associative;
- 6. attrezzature per lo spettacolo;
- 7. attrezzature sportive;
- 8. attrezzature religiose;
- 10. attrezzature militari;
- 11. attrezzature tecnologiche;
- 12. attrezzature per la sosta (autorimesse, autostazioni).
Funzioni complementari consentite
- b) Industriale e Artigianale:
- 2. artigianato di servizio
- 3. artigianato artistico;
- c) commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato;
- 2. pubblici esercizi;
3.Per gli edifici esistenti a carattere direzionale e di servizio è possibile effettuare gli interventi di cui all'art.17 nel rispetto dei seguenti limiti:
- * per gli edifici di valore storico, architettonico, tipologico, identificati nell'elaborato DT. 04 (classe 3 e 4) sono ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.18, l'Addizione Volumetrica può essere attuata previa verifica di saturazione del lotto secondo le tabelle dell'art 26 (IF), nel rispetto dell'Hmax e dell'IC previsti e con i seguenti parametri:
- - Per edifici di classe 3: 20% della SE esistente fino ad un max di 40 mq di SE
- - Per edifici di classe 4: 30% della SE esistente
- * per gli edifici in classe 5 e privi di valore storico, architettonico, tipologico, l'Addizione Volumetrica e la Sostituzione Edilizia possono essere attuate, previa verifica di saturazione del lotto secondo le tabelle dell'art 26 (IF), nel rispetto dell'Hmax e dell'IC previsti, nei limiti del 35% della SE esistente.
La Ristrutturazione Urbanistica, presupponendo interventi organici anche sulle opere di urbanizzazione, deve essere eseguita, previa individuazione di una Zona di Recupero RU con la predisposizione di una nuova scheda norma TU _rl da redigere secondo il modello dell'Elaborato DT03a/b e secondo quanto stabilito all'art 17.8.
3bis. In caso di lotti saturi, che al momento della adozione del PO risultano privi di potenzialità edificatoria secondo le tabelle parametriche di cui all'art. 26 (IF), è permessa, per esigenze funzionali e di adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche, l'Addizione Volumetrica "una tantum", per ciascuna unità a destinazione direzionale, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici, pari al 5% della S.E. esistente, anche in deroga all'IC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade, dai confini e dalle zone urbane nei casi previsti all'art 25.2.c3 . Il calcolo dell'indice avviene sul lotto di proprietà sempreché lo stesso non sia già stato utilizzato da lotti adiacenti oggetto di frazionamenti, nel qual caso dallo stesso va detratta la potenzialità edificatoria già utilizzata, il tutto con verifica della consistenza alla data di adozione del PO.
4. Per gli edifici esistenti di valore storico, architettonico, tipologico, identificati nell'elaborato D.T. 04 sono ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.18 .
5.Per gli edifici esistenti con diversa destinazione d'uso privi di valore storico, architettonico, tipologico, sono ammesse le categorie di intervento edilizio di cui all'art.17, fino alla Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa.
6.Devono essere rispettate le dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione assimilate secondo le destinazioni d'uso così come previsto all'art.16.
7.Gli interventi devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e paesaggistico circostante, nel rispetto delle direttive tecniche contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie e dei seguenti commi 9 e 10.
7 bis. Negli impianti sportivi scoperti potranno essere realizzate coperture stagionali (per periodi non superiori a mesi 6) a condizione che siano realizzate con materiali leggeri, che non modifichino lo stato dei luoghi, non producano aggravio dell'assetto idraulico al contorno.
8.La destinazione DS1, pur riferita a parti del territorio urbanizzato, viene utilizzata anche nel territorio rurale per identificare strutture direzionali e di servizio esistenti sorte in base a strumenti urbanistici precedenti. Pertanto, per tali strutture, se impianti di distribuzione carburante, vale quanto disposto al precedente art 16.8, se attrezzature collettive, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia con ampliamento con I.C. pari al 50% del lotto di pertinenza esistente al momento della adozione del PS e nel rispetto dell'altezza esistente.
9. Al fine della tutela dello skyline degli insediamenti costieri, così come percepito dalla viabilità principale e dal mare, nell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art 142, c. 1, lett. a, "territori costieri" del DLgs 42/2004, tutti gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non dovranno inoltre comportare altezze superiori a quelle esistenti con specifico riferimento al singolo edificio, considerando il corpo dell'edificio più alto alla data di adozione del PO, fatta eccezione per quegli edifici che, alla medesima data, siano costituiti dal solo piano terra per i quali le quantità ammesse in ampliamento possono essere realizzate anche in sopraelevazione fino ad un'altezza max di 7,00 mt.
10. Al fine della tutela delle visuali panoramiche, nell'area sottoposta al vincolo paesaggistico istituito con DM 23/06/1955 "Zona del Viale Apua" tutti gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non dovranno inoltre comportare altezze superiori a quelle esistenti alla data di adozione del PO, fatta eccezione per quegli edifici che, alla medesima data, siano costituiti dal solo piano terra per i quali, le quantità ammesse in ampliamento, possono essere realizzate anche in sopraelevazione fino ad un'altezza max di 7,00 mt., le modifiche alla sagoma non potranno comportare occlusioni delle visuali dal viale oggetto di tutela.
11. I progetti degli interventi effettuati nelle aree a vincolo, di cui ai commi precedenti, dovranno essere accompagnati da idonei elaborati di inserimento paesaggistico nei quali venga verificato il rispetto delle condizioni poste dai medesimi commi.
- - DS1 - Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere direzionale e di servizio soggette a intervento diretto. Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - e) direzionale e di servizio:
-
1. Corrispondono ad aree libere destinate a nuovi insediamenti a carattere direzionale e di servizio, poste all'interno del territorio urbanizzato: sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite nelle carte di progetto P.O. per quanto riguarda la parte urbanistica, e delle opere tecnologiche dei sottoservizi così come previsto dalle direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie e dalle prescrizioni degli enti gestori dei servizi .
2. Tali aree sono identificate con un perimetro di ambito che ricomprende al proprio interno, quand'anche non completamente identificate graficamente, superfici fondiarie (SF), strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune (D.T.) ovvero aree pubbliche solo da cedere in compensazione urbanistica come previsto all'art.10.; all'interno dei comparti vige il criterio della perequazione urbanistica di comparto di cui all'art. 10.
3. Gli interventi su tali aree sono subordinati alla presentazione di un Piano Attuativo Convenzionato (PAC) di cui all'art.11. o di un Progetto Unitario Convenzionato ((PUC) di cui all'art. 12. L'utilizzo di un PUC o di un PAC è definito nelle schede norma, DT03a, in funzione della ampiezza e complessità degli ambiti di trasformazione. Qualora in un ambito soggetto a PAC vi sia la totale adesione di tutte le proprietà ad attuare il piano secondo lo schema prefigurato dal PO nelle tavole QP02 e della scheda norma, le previsioni di trasformazione previste potranno essere attuate con lo strumento del PUC per stralci funzionali individuati secondo il criterio di cui all'art. 11.3.commi 6 o 7, a condizione che si rispetti il disegno urbano prefigurato dal PO e nel rispetto degli accordi convenzionali unitari con la pubblica amministrazione condivisi e sottoscritti da tutte le proprietà degli immobili.
4. Gli ambiti di trasformazione sono identificati nelle Tavv. Q.P. 02 con sigla TU_tn, Territorio Urbanizzato, area di trasformazione t, a cui corrisponde una scheda norma contenuta nell'elaborato D.T. 03a e b come definita all'art.26.
5. Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone DS2, ai sensi dell'art.15, sono:
Funzione prevalente
- e) direzionale e di servizio:
- 1. studi professionali e uffici direzionali;
- 2. attrezzature sociali e culturali;
- 3. attrezzature scolastiche in genere;
- 4. attrezzature sanitarie ed assistenziali;
- 5. strutture associative;
- 6. attrezzature per lo spettacolo;
- 7. attrezzature sportive;
- 8. attrezzature religiose;
- 10. attrezzature militari;
- 11. attrezzature tecnologiche;
- 12. attrezzature per la sosta (autorimesse, autostazioni).
Funzioni complementari consentite
- c)commerciale al dettaglio
- 1. esercizi di vicinato;
- 2. pubblici esercizi;
- b) Industriale e Artigianale:
- 2. artigianato di servizio
- 3. artigianato artistico;
6. Devono essere rispettate le dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale e di relazione assimilate secondo le destinazioni d'uso così come previsto all'art.16.
7. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto del contesto paesaggistico circostante, nel rispetto nel rispetto delle direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie.
8. Le Zone DS2, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone DS1.
- - DS2 - Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere direzionale e di servizio soggette a intervento convenzionato (PUC/PAC). Disciplina soggetta a decadenza quinquennale ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - e) direzionale e di servizio:
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1.Gli interventi di Addizione Volumetrica sono quelli rivolti alla realizzazione di volumi aggiuntivi fuori terra in una unità immobiliare esistente, mediante addizione orizzontale e/o, verticale, all'edificio esistente.
2.Sono considerati interventi di Addizione Volumetrica tutti quelli che comportano un aumento della volumetria complessiva fuori terra esistente nel rispetto dei parametri dimensionali previsti dal P.O. Per S.E. esistente si intende quella legittima alla data di adozione del PO.
I parametri massimi di ampliamento, nei contesti a vincolo paesaggistico, dovranno essere comunque valutati, caso per caso, in sede di successiva autorizzazione paesaggistica.
3. Sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, tipologico non sono consentiti interventi di addizione volumetrica ad eccezione degli edifici di valore storico tipologico di classe 3, 4 e 5 nei limiti previsti all'art. 18, con esclusione delle zone A1,comunque da realizzare nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici e secondo le direttive tecniche contenute nell' elaborato DT02a. Qualora l'Addizione Volumetrica sia contestuale a interventi di Ristrutturazione Edilizia Conservativa, Ristrutturazione Edilizia Modificativa o Ricostruttiva Fedele l'ampliamento dovrà essere realizzato in coerenza con l'edificio originario e con l'intervento di ristrutturazione edilizia.
4.Negli edifici di classe 3,4,5 o privi di valore storico ricadenti all'interno del territorio urbanizzato per i quali è ammessa l'addizione volumetrica, qualora risultasse saturo l'indice fondiario delle tabelle parametriche di cui all'art.26, è consentita una addizione volumetrica una tantum nei limiti previsti nelle rispettive zone.
5.L' ampliamento ammesso nelle rispettive zone in cui l'edificio ricade in caso di saturazione dell'indice è in deroga agli altri parametri urbanistici (Hmax e IC previsti dalle tabelle dell'art 26) e non si applica nelle zone A1 e A2.
6.Gli interventi di Addizione Volumetrica sul patrimonio edilizio ubicato nel Territorio Rurale, diverso da quello di cui al comma 3, devono comunque essere realizzati in armonia con l'edificio esistente e con il contesto architettonico e paesaggistico di tipo rurale circostante nel rispetto delle Disposizioni Statutarie di cui all'elaborato DT02a.
7.Portici o porticati a servizio di unità residenziali e a destinazione turistico/ricettiva non vengono computati ai fini del calcolo della S.E. a condizione che la sommatoria delle relative S.C. non superi il 20% della S.E. totale (esistente e di progetto) escludendo i porticati stessi.
- Addizione Volumetrica (A.V.) -
1. Gli interventi di sostituzione edilizia sono quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di volumi esistenti, non assimilabile alla Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva Modificativa (R.E.R.M) di cui all'art.17.4.4 in quanto comportanti aumento di volume secondo le disposizioni del P.O. da realizzarsi con diversa articolazione, collocazione e/o destinazione d'uso a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione, fatti salvi i casi di adeguamento delle stesse.
2. Nel Territorio Rurale gli interventi di Sostituzione Edilizia devono avvenire all'interno delle aree di pertinenza edilizia degli edifici come definita all'art. 23.6. E' possibile la ricostruzione all'esterno delle aree di pertinenza edilizia degli edifici di cui sopra per ragioni di pericolosità geomorfologica, idraulica o ambientale, purché nelle aree di pertinenza agricola degli edifici come definite all'art. 23.6.
3. Sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, tipologico, di cui all'art.18 non sono consentiti interventi di Sostituzione Edilizia ad eccezione di quelli in classe 4 per ragioni di pericolosità geomorfologica Idraulica o ambientale.
4. Sono ricompresi in questa fattispecie gli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma preesistente effettuati sul patrimonio edilizio ubicato in aree sottoposte ai vincoli paesaggistici di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ancorchè eseguiti senza incremento di volume.
5. Gli interventi di Sostituzione Edilizia sul patrimonio edilizio, ubicato nel Territorio Rurale diverso da quello di cui al comma 2, devono comunque essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e paesaggistico di tipo rurale circostante nel rispetto della Disposizioni Statutarie di cui all'elaborato DT02a.
6. Portici o porticati a servizio di unità residenziali e a destinazione turistico/ricettiva non vengono computati ai fini del calcolo della S.E. a condizione che la sommatoria delle relative S.C. non superi il 20% della S.E. totale (esistente e di progetto) escludendo i porticati stessi.
- Sostituzione Edilizia (S.E.) -
Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014, salvo gli interventi contenuti neglli elaborati DT03a e b soggetti a decadenza quinquennale
1. Rappresentano le aree destinate a verde pubblico attrezzato, le piazze urbane, i giardini pubblici, i parchi urbani, sia esistenti che di progetto, individuati nelle Tavv. QP 02 del P.O.: costituiscono standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art.3.: l'identificazione prevalente di progetto è quella indicata nella legenda delle tavole di Progetto QP; tuttavia, esse possono anche essere identificate con assenza di retino (colore bianco della cartografia).
2. Le nuove zone F1 in progetto sono in buona parte inserite all'interno degli ambiti soggetti a Piani Attuativi Convenzionati (PAC) o Progetti Unitari Convenzionati (PUC), Piani di Recupero ( PR) o Piani di Rigenerazione Urbana (PRU); in questi casi tali opere devono essere realizzate dai privati in quanto soggette ad indici di perequazione e compensazione e cedute con le relative aree gratuitamente al Comune. Qualora un Piano Attuativo proponga modifiche all'assetto del P.O., gli spazi destinati a verde pubblico dovranno
rimanere nella stessa quantità e ubicati in modo funzionale nel contesto urbano. Nel caso in cui il Comune debba realizzare un'area a verde pubblico anche prima della acquisizione gratuita di un'area F1 prevista all'interno di un comparto soggetto ad attuazione convenzionata può attivare la procedura prevista all'art.13.
3. Nell'ambito delle aree F1, al fine di rendere più accogliente e funzionale la zona, e a condizione che la superficie non edificata rimanga maggioritaria, possono essere realizzate con idoneo progetto unitario approvato dalla Giunta Comunale strutture pubbliche o private per lo svolgimento di attività complementari, quali parchi gioco per bambini, punti di ristoro, servizi igienici, spazi per attività culturali e sociali e ludiche, attrezzature tecnologiche; inoltre possono essere anche allestite coperture stagionali, a condizione che siano realizzate con materiali leggeri, che non modifichino in modo permanente lo stato dei luoghi: le eventuali strutture di servizio non possono superare il 5% dell'intera area F1, né l'altezza di un piano definita in base alla funzione da svolgere.
4. All'interno delle aree F1 è possibile anche allestire parcheggi pubblici (P) senza che ciò costituisca variante al P.O., purché la superficie prevalente rimanga a verde pubblico o piazza e siano finalizzati all'utilizzo delle aree F1: in questo caso la pavimentazione dei parcheggi e degli spazi di manovra deve essere realizzata con materiali drenanti e i parcheggi devono essere opportunamente piantumati al contorno con specie vegetali autoctone.
5. La progettazione di tali spazi deve armonizzarsi con gli assetti vegetazionali di tipo autoctono presenti nelle aree circostanti e utililizzare, dove necessario, pavimentazioni e materiali di arredo in coerenza con i materiali tipici della zona quand'anche composti secondo forme progettuali contemporanee.
6. Interventi parziali devono essere eseguiti previo studio preliminare di tutto il comparto F1 o di un'area abbastanza ampia di esso in modo da evidenziarne le connessioni con il tessuto urbano esistente al fine di non compromettere e/o contraddire la futura utilizzazione delle aree non oggetto dell'intervento.
7. Per i manufatti minori di valore storico, architettonico, tipologico, di classe di valore 6, eventualmente presenti all'interno di aree F1, devono essere osservate le direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie.
8. Nell'ambito delle zone F1 in attesa del loro utilizzo per finalità pubbliche, ovvero anche in contemporanea con destinazioni pubbliche e in aree residuali di minore pregio, è consentita la realizzazione di orti urbani da destinare a finalità sociali. E' sempre possibile inserire orti urbani all'interno di una progettazione unitaria a verde pubblico.
9. Negli spazi destinati a piazza, nonché nei relativi spazi di accesso, è possibile svolgere il commercio secondo quanto previsti dai relativi piani.
10. La destinazione F1, pur riferita a parti del territorio urbanizzato, viene utilizzata anche nel territorio rurale, in occasione di recupero ambientale di parti del territorio rurale da destinare a parchi ovvero per dotare insediamenti extraurbani di verde pubblico o per identificare spazi pubblici esistenti in territorio rurale sorti in base a strumenti urbanistici precedenti: per essi sono consentiti tutti gli interventi di cui ai commi precedenti.
11. Nelle aree boscate, posta tra il Viale Morin ed il Viale Roma, e l'area posta a nord rispetto al fosso Fiumetto, fronteggianti il parco della Versiliana, non è ammessa la realizzazione di volumetrie, nè l'impermeabilizzazione dei suoli. Eventuali interventi di riqualificazione del percorso di collegamento tra il Viale Roma e l'ingresso al Teatro dovranno essere eseguiti tenendo conto del Piano di Gestione forestale del Bosco de La Versiliana.
12.In presenza di sistemi boscati, come individuati nelle tavole QC05, anche se temporaneamente privi di copertura arborea, al fine della valorizzazione della qualità ambientale degli insediamenti circostanti e della tutela dei valori naturalistici e paesaggistici, sono da perseguire attività di rimboschimento e proposte di forestazione urbana.
- - F1 - Parti del territorio urbanizzato destinate a verde pubblico, piazze, parchi urbani. -
1. Rappresentano le aree già destinate o da destinare ad attrezzature e servizi pubblici comprese quelle destinate a standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art.3 individuate nelle Tavv. Q.P.02 con simbologia specifica riferita ai vari servizi pubblici.
2. Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone F2, ai sensi dell'art.15, sono:
Funzioni prevalenti
- e) direzionale e di servizio:
- 1. uffici direzionali:
- 2. attrezzature sociali e culturali:
- 3. attrezzature scolastiche in genere;
- 4. attrezzature sanitarie ed assistenziali
- 4bis residenza specialistica: anziani, disabili, RSA,etc ;
- 5. strutture associative:
- 6. attrezzature per lo spettacolo:
- 7. attrezzature sportive:
- 8. attrezzature religiose;
- 9. attrezzature cimiteriali;
- 10. attrezzature militari: caserme e simili.
- 11. attrezzature tecnologiche:
- 12. attrezzature per la sosta, (autorimesse, autostazioni);
- a) residenziale:
- 2. residenza collettiva: (conventi e simili, collegi, convitti, studentati, case-famiglia, ecc.);
Funzioni complementari consentite
- b) industriale e artigianale:
- 3. artigianato di servizio:
- c) commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato
- 2. pubblici esercizi:
- d) turistico-ricettiva:
- 2. attività ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva: case per ferie; ostelli per la gioventù; rifugi escursionistici;
3. I simboli riportati in cartografia connotano la tipologia delle attrezzature pubbliche esistenti e di progetto: questi ultimi in particolare sono di indirizzo urbanistico. Nel corso della gestione del P.O. è sempre possibile modificare il tipo di attrezzatura prevista, purché di tipo pubblico, senza preventiva variante al P.O. purché l'area sia idonea sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e ambientale. Per le nuove strutture per quelle oggetto d'intervento di sostituzione edilizia e per le attrezzature i parametri dimensionali e urbanistici saranno definiti in sede di progettazione dell'opera pubblica in base ai criteri e alle norme di legge vigenti, nonché alle caratteristiche paesaggistiche e ambientali dell'area, in ogni caso non potranno superare un IC superiore al 50% dell'area complessiva. Relativamente all'Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Liceale Don Lazzeri-Stagi, al fine di rendere possibile la realizzazione della nuova sede unica senza interrompere l'attività didattica, è ammessa la realizzazione di un corpo di fabbrica nella parte nord-ovest ad una distanza dal confine pari a 1,50 ml. E' inoltre consentito derogare ai limiti di distanza di zona come disciplinati all'art 25.2.
4. All'interno o all'esterno delle attrezzature pubbliche, ma all'interno dell'area, possono trovare ubicazione attività commerciali di vicinato e pubblici esercizi, quand'anche a gestione privata convenzionata, come funzioni complementari a quelle svolte dalle attrezzature principali, nella misura non superiore al 5% della SE della struttura destinata a servizi.
5. Le aree F2 in progetto collocate all'interno di ambiti soggetti a Piani Attuativi di iniziativa privata Convenzionati (PAC) o Progetti Unitari Convenzionati (PUC), Piani di recupero (PR) o Piani di Rigenerazione Urbana (PRU) devono essere cedute gratuitamente al Comune, che le utilizzerà per la realizzazione delle attrezzature pubbliche. Nel caso in cui il Comune debba realizzare un'opera pubblica anche prima della acquisizione di un'area F2 prevista all'interno di un ambito soggetto ad attuazione convenzionata può attivare la procedura prevista all'art.13.
6. Per gli edifici di valore storico, architettonico, tipologico, individuati all'interno dell'elaborato DT04, eventualmente presenti all'interni di zone F2, si possono attuare le categorie di intervento edilizio come definite all'art.18.
7. Per gli edifici privi di valore storico, architettonico, tipologico diversi da quelli di cui al comma 6, e non utilizzabili per le funzioni proprie della zona F2, è possibile effettuare gli interventi di cui all'art.17, ad esclusione della Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa, se non finalizzata a migliorare le condizioni di utilizzo dell'area F2 per le finalità a ciò destinata, della Addizione volumetrica, della Sostituzione edilizia e della Ristrutturazione urbanistica. Gli interventi consentiti devono essere realizzati in armonia con il contesto architettonico e paesaggistico circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale.
8. Per i manufatti minori di valore storico, tipologico, testimoniale di classe di valore 6 eventualmente presenti all'interno di zone F2, devono essere osservate le direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie.
9. Nell'ambito delle zone F2 è possibile allestire parcheggi pubblici (PP) senza che ciò costituisca variante al P.O., purché la superficie prevalente rimanga per attrezzature pubbliche e siano finalizzati all'utilizzo delle aree F2; in questo caso la pavimentazione dei parcheggi e degli spazi di manovra deve essere realizzata con materiali drenanti e gli stessi devono essere dotati di piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono. I parcheggi privati di uso pubblico sono da regolamentare attraverso apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico in modo permanente e la cessione al pubblico demanio alla conclusione del servizio per cui sono stati realizzati.
10.La destinazione F2 , pur riferita a parti del territorio urbanizzato, viene utilizzata anche nel territorio rurale, in occasione di recupero ambientale di parti del territorio rurale da destinare ad attrezzature pubbliche ovvero per dotare insediamenti extraurbani di attrezzature pubbliche o per identificare strutture pubbliche esistenti in territorio rurale sorte in base a strumenti urbanistici precedenti: per esse sono consentiti tutti gli interventi di cui ai commi precedenti.
- - F2 - Parti del territorio urbanizzato destinate ad attrezzature collettive a carattere pubblico. Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014, salvo gli interventi contenuti negli elaborati DT03a e b soggetti a decadenza quinquennale - e) direzionale e di servizio:
-
1. Gli interventi di Demolizione Edilizia sono quelli volti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici preesistenti senza la contestuale ricostruzione o nuova costruzione.
2. Gli interventi di Demolizione Edilizia in Territorio Rurale devono in ogni caso prevedere una sistemazione del sedime risultante dall'intervento, in armonia con il contesto paesaggistico circostante nel rispetto delle direttive del P.I.T./P.P.R.
3. Sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, tipologico di cui all'art.18 non sono consentiti interventi di Demolizione Edilizia, salvo i casi di demolizione di superfetazioni.
4. È in ogni caso vietata la demolizione di manufatti minori di classe di valore 6 di cui all'art.18 come fontane, esedre, scenari lapidei, edicole e quant'altro costituisca testimonianza storica.
- Demolizione Edilizia (D.E.) -
1. Sono aree poste all'interno del Territorio Urbanizzato che non contengono potenzialità edificatoria e, tuttavia, possono costituire un complemento di spazi verdi a servizio degli insediamenti.
2. Possono essere destinate a giardini privati, orti domestici e spazi di sosta privati scoperti, eventualmente pavimentati purché con soluzioni drenanti, nonché a tutte quelle attività agricole che non contrastino per la loro collocazione con il contesto urbano. Se in adiacenza con Zone soggette a intervento diretto A2, B, possono ospitare, entro una distanza non superiore a ml. 55 dal fabbricato principale, piscine pertinenziali e strutture leggere quali gazebo e pergolati: queste dovranno comunque rispettare le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade, dai limiti di zona urbana cosi' come definita all'art. 25.2.3. ed essere realizzate con materiali e tipologie tipiche della zona.
3.Per gli edifici di valore storico, architettonico, tipologico, individuati all'interno dell'elaborato DT04, presenti in zone F3, si possono attuare le categorie di intervento edilizio come definite all'art.18. con ampliamenti pari a 10% della SE esistente per gli edifici di classe 3 fino ad un massimo di 20 mq di SE, pari al 15% della SE esistente per gli edifici di classe 4 fino ad un max di 30 mq di SE, con IC pari 0,35 e H.Max. pari a 2 piani.
4.Per gli edifici di classe 5 e per quelli privi di valore storico, architettonico, tipologico, presenti in zona F3, è possibile effettuare gli interventi di cui all'art.17 fino alla Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa. Sono consentite anche l'Addizione Volumetrica e la Sostituzione Edilizia "una tantum" nei limiti del 20% della SE esistente fino ad un max di 40 mq di SE con IC pari 0,35 e H.Max. pari a 2 piani.
5.Per gli edifici che utilizzano l'addizione volumetrica "una tantum" come sopra definita non è consentito il frazionamento dell'unità immobiliare trattandosi di addizione funzionale finalizzata al miglioramento delle condizioni abitative senza aumento di carico urbanistico residenziale.
6. Le destinazioni d'uso ammesse, ai sensi dell'art.15 sono:
Funzione prevalente
- a) residenziale:
- 1. residenza ordinaria;
Funzioni complementari consentite
- b) industriale e artigianale:
- 2. artigianato di servizio;
- c) commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato;
- 2. pubblici esercizi
7. Al fine della tutela dello skyline degli insediamenti costieri, così come percepito dalla viabilità principale e dal mare, nell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art 142, c. 1, lett. a, "territori costieri" del DLgs 42/2004, tutti gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non dovranno inoltre comportare altezze superiori a quelle esistenti con specifico riferimento al singolo edificio, considerando il corpo dell'edificio più alto alla data di adozione del PO, fatta eccezione per quegli edifici che, alla medesima data, siano costituiti dal solo piano terra per i quali, le quantità ammesse in ampliamento, possono essere realizzate anche in sopraelevazione fino ad un'altezza max di 7,00 mt.
8. Al fine della tutela delle visuali panoramiche, nell'area sottoposta al vincolo paesaggistico istituito con DM 23/06/1955 "Zona del Viale Apua" tutti gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non dovranno inoltre comportare altezze superiori a quelle esistenti alla data di adozione del PO, fatta eccezione per quegli edifici che, alla medesima data, siano costituiti dal solo piano terra per i quali, le quantità ammesse in ampliamento, possono essere realizzate anche in sopraelevazione fino ad un'altezza max di 7,00 mt., le modifiche alla sagoma non potranno comportare occlusioni delle visuali dal viale oggetto di tutela.
9. Al fine di conservare la leggibilità dell'impianto storico degli insediamenti costieri e la tutela del tessuto urbano riconducibile al modello della "città giardino", evitando la saturazione delle aree interstiziali, su tutta l'area soggetta al vincolo paesaggistico istituito con DM 26/03/1953 "La fascia costiera sita nel comune di Pietrasanta" l'indice di copertura (IC) indicato nelle tabelle dell'art 26 è ridotto di 1/4.
10. I progetti degli interventi effettuati nelle aree a vincolo, di cui ai commi precedenti, dovranno essere accompagnati da idonei elaborati di inserimento paesaggistico nei quali venga verificato il rispetto delle condizioni poste dai medesimi commi.
- - F3 - Parti del territorio urbanizzato destinate a verde privato, orti, giardini. Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - a) residenziale:
-
1. Gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-
- -edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi urbanistici ed edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Sul patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, tipologico di cui all'art.18 non sono consentiti interventi di Ristrutturazione Urbanistica.
3. Qualora un edificio di valore storico, architettonico, tipologico di cui al comma 2 si trovi all'interno di un ambito più ampio caratterizzato da degrado architettonico, urbanistico e ambientale è possibile realizzare un Piano di Recupero (P.R.) o un Piano di Rigenerazione Urbana (P.R.U.) che riguardi l'interno comparto ricomprendendo anche i manufatti di valore storico, architettonico; in questo caso per gli edifici di valore
storico, architettonico, tipologico, valgono le direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie di cui all' elaborato DT02a secondo la classe di valore attribuita.
4. Nel caso di edifici esistenti ricadenti in aree a Pericolosità Geomorfologia Molto Elevata o in aree a Pericolosità Idraulica Elevata, sono ammissibili interventi di Ristrutturazione Urbanistica, a parità di S.E., con trasferimento degli edifici esistenti anche al di fuori dalla zona in cui l'edificio ricade. La ricostruzione si dovrà uniformare alle norme e alle destinazioni d'uso della Zona di destinazione per la nuova edificazione. Nel caso di edifici di valore storico, architettonico tipologico, l'ammissibilità degli interventi di cui sopra è condizionata alla dimostrazione, con opportuni studi ed approfondimenti di dettaglio, della non possibilità di interventi di messa in sicurezza che consentano il mantenimento in sito dei fabbricati storicizzati esistenti.
5. Gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica di cui al presente articolo sono attuabili tramite la predisposizione di P.R. o PRU ai sensi dell'art. 11, qualora superino la superficie territoriale di mq. 1200, previa approvazione di contestuale variante al PO e nel rispetto del dimensionamento del PS, con la predisposizione di una scheda norma TU/TR_rl da redigere secondo il modello dell'Elaborato DT03a/b. Per superfici inferiori si procede con Progetti Unitari Convenzionati secondo ai sensi dell'art. 12.
- Ristrutturazione Urbanistica (R.U.) -
1. Gli interventi di Nuova Costruzione sono quelli finalizzati alla realizzazione di nuovi edifici secondo i parametri urbanistici definiti dal P.O. nelle schede norma relative. Essi possono essere soggetti a:
- a) intervento diretto, limitatamente ai casi previsti all'art 26.1 comma 2bis, in quanto previsti su lotti muniti di opere di urbanizzazione: in questo caso l'intervento edilizio si limita alla semplice edificazione del fabbricato e delle pertinenze;
- b) intervento diretto convenzionato, in quanto previsti su lotti muniti di opere di urbanizzazione da completare: in questo caso l'intervento edilizio si limita alla edificazione del fabbricato e delle pertinenze e all'ultimazione delle opere di urbanizzazione;
- c) su ambiti soggetti a Progetti Unitari Convenzionati (PUC) in quanto parti del territorio urbanizzato carenti anche solo parzialmente di opere di urbanizzazione primaria da completare, individuati dal P.O.:in questo caso l'intervento edilizio ricomprende anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie;
- d) su ambiti soggetti a Piani Attuativi pubblici o privati Convenzionati totalmente privi di opere di urbanizzazione primaria da realizzare: in questo caso l'intervento edilizio ricomprende ed è subordinato alla preventiva realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria.
2. Tutti gli interventi di Nuova Costruzione devono inserirsi nei tessuti edilizi esistenti in maniera coerente con il contesto tipologico, architettonico e urbanistico esistente nel rispetto degli obbiettivi specifici dei morfotipi insediativi contenuti nella Disciplina del Territorio di cui all'elaborato DT02a.
3. Portici o porticati a servizio di unità residenziali e a destinazione turistico/ricettiva non vengono computati ai fini del calcolo della S.E. a condizione che la sommatoria delle relative S.C. non superi il 20% della S.E. totale (esistente e di progetto) escludendo i porticati stessi.
- Nuova costruzione (N.C.) -
1. Sono aree private destinate ad ospitare strutture turistico-ricettive, munite delle opere di urbanizzazione primaria. In tali ambiti sono consentiti esclusivamente interventi agli edifici esistenti e laddove i lotti consentono addizioni di SE comportanti ampliamenti volumetrici agli alberghi esistenti, l'ampliamento è possibile nei limiti del 20% della SE esistente, previa verifica di saturazione del lotto secondo le tabelle dell'art 26 (IF), nel rispetto dell'Hmax e dell'IC previsti nelle medesime tabelle e nel rispetto delle prescrizioni per gli interventi ricadenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, il tutto con verifica della consistenza alla data di adozione del PO. Gli ampliamenti devono essere attuati secondo le specifiche disposizioni della Disciplina DT02a.
2. Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone F4, ai sensi dell'art.15, sono:
Funzione prevalente
- d) Turistico -ricettiva :
- 1. attività ricettive alberghiere: alberghi, condhotel;
- 2. attività ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva;
Funzioni complementari consentite
- a) residenziale:
- 2. omissis;
- 3. residenza collettiva;
- 4. attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
- 5. residenza frutto di trasformazione di strutture ricettive
- b) industriale e artigianale:
- 2. artigianato di servizio;
- c) commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato:
- 2. pubblici esercizi;
- e) direzionale e di servizio
- 2. attrezzature sociali e culturali;
- 6. attrezzature per lo spettacolo;
- 7. attrezzature sportive;
2 bis. E' sempre ammessa la realizzazione di una unità abitativa per la custodia e la vigilanza dell'attività, da considerare pertinenza dell'unità immobiliare alberghiera, complessivamente non superiore a mq 130 di SE, nell'ambito della SE ammessa e nel rispetto del rapporto di copertura ammesso.
3.Per gli edifici di valore storico, architettonico, tipologico, diversi dalle strutture a carattere turistico ricettivo, identificati nell'elaborato DT04, presenti in zone F4 si possono attuare le categorie di intervento edilizio di cui all'art.18. L'Addizione Volumetrica e la Sostituzione Edilizia possono essere attuate con le seguenti limitazioni:
- - Per edifici di classe 3: 20% della SE esistente fino ad un max di 40 mq di SE
- - Per edifici di classe 4: 30% della SE esistente fino ad un max di 50 mq di SE
- - IC pari 0,35 e H.Max. pari a 2 piani
Per i manufatti minori di valore storico, tipologico, testimoniale di classe di valore 6, presenti all'interno di zone F4 devono essere osservate le disposizioni di cui all'art.18.
4.Per gli edifici privi di valore storico, architettonico, tipologico, diversi dalle strutture a carattere turistico ricettivo, presenti in zone F4, è possibile effettuare gli interventi di cui all'art.17. L'addizione volumetrica è ammessa nei limiti del 30% della SE esistente fino a un massimo di 60 mq di SE con IC pari 0,35 e H.Max. pari a 2 piani.
5.E' consentito il mutamento della destinazione d'uso per gli alberghi verso la funzione residenziale, con esclusione di quelli che si affacciano su Viale Roma, che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) che la SE della struttura alberghiera alla data di adozione del PO non sia superiore a mq. 800 con tolleranze in più o in meno del 5%;
- b)che alla data di adozione del PO le attività risultino cessate o dismesse da più di 5 anni;
- c) che le nuove unità immobiliari abbiano una SE uguale o superiore a mq. 100
- d)che per ogni compendio immobiliare non siano realizzate più di 6 unità immobiliari complessivamente.
6.Il cambio di destinazione d'uso verso la funzione residenziale delle RTA/Residence in attività e/o convenzionati da oltre 20 anni, può essere effettuato esclusivamente dalle attività poste nella fascia compresa fra linea ideale definita, lato mare, da via Duca della Vittoria/via Tripoli e, lato monte, dalla via Unità d'Italia e l'Aurelia, considerando gli edifici interni alla fascia e quelli prospicienti le viabilità che definiscono la stessa.
Il cambio di destinazione, dovrà essere riferito a tutto il compendio immobiliare ed è subordinato:
- 1. al pagamento degli oneri di urbanizzazione come previsto dal Regolamento degli oneri;
- 2. alla stipula di una convenzione con cui il soggetto attuatore dell'intervento si impegna a corrispondere al Comune una somma quale onere aggiuntivo che il Comune riserverà alle politiche per la prima casa, l'istruzione e l'efficientamento energetico degli edifici.
La quantificazione dell'onere aggiuntivo e della percentuale da destinarsi alle politiche sociali saranno definite con specifico riferimento all'interno del Regolamento oneri. Nella suddetta convenzione si stabilisce inoltre che le unità immobiliari derivanti dall'intervento di cambio di destinazione d'uso non potranno essere oggetto di alcun tipo di intervento di ampliamento per un periodo di 10 anni dalla data della stipula della convezione.
7.L'addizione volumetrica è possibile secondo i parametri di calcolo della SE di cui al comma 1. In caso di lotti saturi, che al momento della adozione del PO risultano privi di potenzialità edificatoria secondo le tabelle parametriche di cui all'art. 26 (IF), è permessa, per esigenze funzionali e di adeguamento a normative di sicurezza e tecnologiche, l'Addizione Volumetrica "una tantum", per ciascuna unità immobiliare, nel rispetto delle distanze e degli altri parametri urbanistici, pari al 5% della S.E. esistente, anche in deroga all'IC, ma fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade, dai confini di proprietà e dalle zone urbane nei casi previsti all'art 25.2.c3.
Il calcolo dell'indice avviene sul lotto di proprietà sempreché lo stesso non sia già stato utilizzato da lotti adiacenti oggetto di frazionamenti, nel qual caso dallo stesso va detratta la potenzialità edificatoria già utilizzata, il tutto con verifica della consistenza alla data di adozione del PO. In deroga all'altezza massima in NP è consentito l'adeguamento dei volumi esistenti posti all'ultimo piano che presentano un'Altezza Utile (HU) media superiore a ml. 1,50 mediante il rialzamento del solaio di copertura fino al raggiungimento di una HU dei nuovi locali di ml.2,70.
7 bis. Al fine della tutela dello skyline degli insediamenti costieri, così come percepito dalla viabilità principale e dal mare, nell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art 142, c. 1, lett. a, "territori costieri" del DLgs 42/2004, tutti gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non dovranno inoltre comportare altezze superiori a quelle esistenti con specifico riferimento al singolo edificio, considerando il corpo dell'edificio più alto alla data di adozione del PO, fatta eccezione di quanto previsto al precedente comma 7 e, per gli edifici con destinazione residenziale eventualmente ricadenti in zona F4 che, alla medesima data, siano costituiti dal solo piano terra per i quali le quantità ammesse in ampliamento possono essere realizzate anche in sopraelevazione fino ad un'altezza max di 7,00 mt.
7 ter. Al fine della tutela delle visuali panoramiche, nell'area sottoposta al vincolo paesaggistico istituito con DM 23/06/1955 "Zona del Viale Apua" tutti gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non potranno comportare altezze superiori a quelle esistenti alla data di adozione del PO, fatta eccezione di quanto previsto al precedente comma 7 e, per gli edifici con destinazione residenziale eventualmente ricadenti in zona F4 che, alla medesima data, siano costituiti dal solo piano terra per i quali le quantità ammesse in ampliamento possono essere realizzate anche in sopraelevazione fino ad un'altezza max di 7,00 mt. In ogni caso, le modifiche alla sagoma non potranno comportare occlusioni delle visuali dal viale oggetto di tutela.
7 quater. Al fine di conservare la leggibilità dell'impianto storico degli insediamenti costieri e la tutela del tessuto urbano riconducibile al modello della "città giardino", evitando la saturazione delle aree interstiziali, su tutta l'area soggetta al vincolo paesaggistico istituito con DM 26/03/1953 "La fascia costiera sita nel comune di Pietrasanta" l'indice di copertura (IC) indicato nelle tabelle dell'art 26 è ridotto di 1/4.
7 quinques. I progetti degli interventi effettuati nelle aree a vincolo, di cui ai commi precedenti, dovranno essere accompagnati da idonei elaborati di inserimento paesaggistico nei quali venga verificato il rispetto delle condizioni poste dai medesimi commi.
8. La Ristrutturazione Urbanistica, presupponendo interventi organici anche sulle opere di urbanizzazione, deve essere eseguita, previa individuazione di una Zona di Recupero RU con la predisposizione di una nuova scheda norma TU_rl da redigere secondo il modello dell'Elaborato DT03a/b con un P.R. e con le modalità di cui all'art 17.8.
9.Le unità abitative a destinazione residenziale all'interno di condhotel, nel rispetto delle percentuali previste all'art. 23 della L.R. 86/2016, non possono essere inferiori a mq. 100 di SE.
10.Gli interventi ammessi devono essere realizzati in coerenza con il contesto architettonico e paesaggistico circostante e deve essere mantenuto e valorizzato l'impianto urbanistico e/o storico-testimoniale nel rispetto delle direttive tecniche contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
11.Devono essere rispettate le dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione, secondo le destinazioni d'uso così come previsto all'art.16.
12.Potranno essere realizzate coperture stagionali ( per periodi non superiori a mesi 6) a condizione che siano realizzate con materiali leggeri, che non modifichino lo stato dei luoghi, non producano aggravio dell'assetto idraulico al contorno e che nel titolo abilitativo, ove necessario alla realizzazione, sia individuato il periodo nel quale la struttura verrà istallata e successivamente rimossa.
13.La destinazione F4, pur riferita a parti del territorio urbanizzato, viene utilizzata anche nel territorio rurale per identificare strutture turistico-ricettive esistenti sorte in base a strumenti urbanistici precedenti.
- - F4 - Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere turistico ricettivo soggette a intervento diretto. Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - d) Turistico -ricettiva :
-
1. Tutti gli edifici, con la sola esclusione di quelli classificati in classe 1, possono realizzare interventi pertinenziali. Le pertinenze, così come definite dall'art. 32 del DPGR39/R/2018 e nel Regolamento Edilizio, sono:
- a) autorimesse private, singole o collettive, ovvero altri locali accessori all'abitazione principale di dimensioni non superiori a mq. 25 di S.E. per ogni unità immobiliare a destinazione residenziale, purché legate da vincolo di pertinenzialità alle unità immobiliari di riferimento e altezza utile (HU) non superiore a ml 2,50;
- b) tettoie nei limiti previsti dal RE;
- c) piscine private a servizio di unità residenziali singole o condominiali, sia per adulti che per bambini;
- d) piscine private a servizio di strutture ricettive o ricreative sia per adulti che per bambini;
- e) attrezzature sportive a carattere ludico per lo sport ed il tempo libero a servizio di unità residenziali singole o condominiali, quali campo da tennis, campo da calcetto, campo da padel, campo da basket e comunque qualsiasi altra attrezzatura sportiva priva di dotazioni accessorie quali spogliatoi, servizi igienici, spalti ecc.
2. I manufatti pertinenziali devono essere comunque correttamente progettati in rapporto all'area di pertinenza e all'edificio principale, e nel caso di palazzi o edifici in linea, la progettazione deve essere contestuale e unitaria.
3. Nella verifica della SE esistente e di progetto l'intervento pertinenziale di cui all'art 17.10 comma 1 lettera a) e b) comportante realizzazione di autorimessa ovvero locali accessori all'abitazione, viene computato in tutti i casi di zone sottoposte alla verifica dell'IF. Nel territorio rurale la realizzazione di pertinenze non concorre alla verifica della SE ed è sempre consentita nei termini dell'art 17.10 comma 1 lett a) nel rispetto di quanto disposto dall'art 79 della LR 65/2014 (entro il limite del 20% del volume dell'edificio principale).
- Interventi Pertinenziali ( I.P.) -
1. Corrispondono ad aree libere destinate a nuovi insediamenti a carattere turistico-ricettivo, poste all'interno del territorio urbanizzato: sono aree che necessitano della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come definite nelle carte di progetto P.O. per quanto riguarda la parte urbanistica, e delle opere tecnologiche dei sottoservizi così come previsto dalle direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie e dalle prescrizioni degli enti gestori dei servizi.
2. Tali aree sono identificate con un perimetro di ambito che ricomprende al proprio interno, quand'anche non completamente identificate graficamente, superfici fondiarie (SF), strade, parcheggi, standard pubblici da realizzare e da cedere al Comune (D.T.) ovvero aree pubbliche solo da cedere in compensazione urbanistica come previsto all'art.10; all'interno dei comparti vige il criterio della perequazione urbanistica di comparto di cui all'art. 10.
3. Gli interventi su tali aree sono subordinati alla presentazione di un Piano Attuativo Convenzionato (PAC) di cui all'art.11. o di un Progetto Unitario Convenzionato ((PUC) di cui all'art. 12. L'utilizzo di un PUC o di un PAC è definito nelle schede norma, DT03a, in funzione della ampiezza e complessità degli ambiti di trasformazione. Qualora in un ambito soggetto a PAC vi sia la totale adesione di tutte le proprietà ad attuare il piano secondo lo schema prefigurato dal PO nelle tavole QP02 e della scheda norma, le previsioni di trasformazione previste potranno essere attuate con lo strumento del PUC per stralci funzionali individuati secondo il criterio di cui all'art. 11.3. commi 6 o 7, a condizione che si rispetti il disegno urbano prefigurato dal PO e nel rispetto gli accordi convenzionali unitari con la pubblica amministrazione condivisi e sottoscritti da tutte le proprietà degli immobili.
4. Le destinazioni d'uso ammesse, ai sensi dell'art.15, sono:
Funzione prevalente
- d) turistico-ricettiva:
- d.1. attività ricettive alberghiere con esclusione delle RTA;
- d.2. attività ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva;
Funzioni complementari consentite
- a) residenziale:
- 2. omissis;
- 3. residenza collettiva;
- 4. attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
- b) industriale e artigianale:
- 3. artigianato di servizio;
- c) commerciale al dettaglio:
- 1. esercizi di vicinato;
- 2. pubblici esercizi;
- e) direzionale e di servizio
- 2. attrezzature sociali e culturali;
- 6. attrezzature per lo spettacolo;
- 7. attrezzature sportive;
5. E' sempre ammessa la costruzione di una unità abitativa per la custodia e la vigilanza dell'attività, da considerare pertinenza dell'unità immobiliare alberghiera, complessivamente non superiore a mq 130 di SE, nell'ambito della SE ammessa e nel rispetto del rapporto di copertura ammesso.
6. Gli interventi devono essere realizzati in coerenza con il contesto architettonico e paesaggistico circostante, nel rispetto delle Direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie.
7. Devono essere rispettate le dotazioni di parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione assimilate secondo le destinazioni d'uso così come previsto all'art.16.
8. Le Zone F5, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, sono equiparate alle Zone F4.
- - F5 - Parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere turistico-ricettivo soggette a intervento convenzionato. (PUC/PAC) Disciplina soggetta a decadenza quinquennale ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014 - d) turistico-ricettiva:
-
1. Sono aree poste all'interno del territorio urbanizzato e rappresentano aree a verde pubblico o privato di uso pubblico che non costituiscono standard ai sensi del DM 1444/68, ma che tuttavia contribuiscono al mantenimento di una buona qualità urbana: sono le parti a verde interne alle rotatorie, le fasce verdi lungo strada, gli elementi di arredo verde alle intersezioni stradali etc. Tali aree contribuiscono al mantenimento di una elevata qualità urbana e nell'ambito della progettazione di opere pubbliche o degli interventi privati convenzionati devono essere realizzate e progettate al pari delle opere strutturali (strade, rotatorie, svincoli).
- - F7- Parti del territorio urbanizzato destinate a verde di corredo alle infrastrutture per la mobilità. Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014, salvo gli interventi contenuti neglli elaborati DT03a e b soggetti a decadenza quinquennale -
A corredo degli immobili a destinazione d'uso commerciale (limitatamente agli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande) e per la destinazione d'uso artigianale di servizio, (limitatamente a pasticcerie, gelaterie, pizzerie, e assimilati) è consentita l'installazione di strutture leggere tipo verande, nel rispetto dei seguenti limiti e fatte salve specifiche prescrizioni o indirizzi definiti nelle singole zone:
- - che siano realizzati in materiale leggero (legno, ferro, vetro, ecc), non in muratura e semplicemente ancorate al suolo, con le limitazioni previste nel Regolamento per l'Arredo Urbano.
- - di dimensioni strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze dell'esercizio.
Tali strutture restano vincolate all'attività per cui sono state realizzate.
- Strutture temporanee -
Comprendono l'ampliamento di tutte le unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale, in deroga alla classificazione di valore e ai parametri urbanistici indicati nella disciplina del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale e dei territori urbanizzati, fino ad un massimo di 40 mq di SE, al fine di creare servizi o attrezzature e impianti destinati a soddisfare esigenze irrinunciabili.
- Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche -
Sono aree poste all'interno del territorio urbanizzato che non contengono potenzialità edificatoria e non sono interessate da previsioni di trasformazione dal presente PO. Il P.O. assegna a tali aree una destinazione di tutela degli insediamenti, costituendo delle vere e proprie aree di mitigazione ambientale e rete ecologica. In presenza di sistemi boscati, come individuati nelle tavole QC05, anche se temporaneamente privi di copertura arborea, al fine della valorizzazione della qualità ambientale degli insediamenti circostanti e della tutela dei valori naturalistici e paesaggistici, sono da perseguire attività di rimboschimento e proposte di forestazione urbana. Tali aree possono ospitare anche interventi di messa in sicurezza idraulica o geomorfologica degli insediamenti urbani: l'entità e la tipologia degli interventi sarà determinata dai progetti esecutivi da redigere in occasione della predisposizione dei PAC o dei PUC o dei P.R. o dei P.R.U. e le opere di messa in sicurezza idraulica o geomorfologica sarà a carico degli operatori proponenti quali condizioni alla attuazione degli interventi.
1. Le destinazioni d'uso ammesse, ai sensi dell'art.15, sono:
Funzione prevalente
- g) Agricola e funzioni ad essa connesse
- 1. attività agricole e orto florovivaistiche;
- 9. attività agricole amatoriali;
- 10. tutela ambientale degli ecosistemi;
- 11. gestione e tutela delle aree di prego naturalistico;
- 14. rimessa a coltura dei terreni incolti;
- e) Direzionale e di Servizio:
- 11. infrastrutture e attrezzature tecnologiche, nel rispetto di criteri di compatibilità paesaggistico-ambientale.
2. Non sono ammessi interventi edificatori anche a scopo agricolo.
3. Qualora nell'ambito dell'area vi siano edifici di valore storico, architettonico, tipologico, identificati nell'elaborato D.T.04, su di essi si possono attuare le categorie di intervento edilizio come descritte all'art.18 così come per i manufatti minori di valore storico, tipologico, testimoniale eventualmente presenti.
4. Per gli edifici privi di valore storico, architettonico, tipologico diversi da quelli di cui al comma 3, presenti in zona F8, è possibile effettuare gli interventi di cui all'art.17 fino alla Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Modificativa. Sono consentite anche l'Addizione Volumetrica e la Sostituzione Edilizia fino ad una SE max complessiva di mq. 130.
5.Per gli edifici che utilizzano l'addizione volumetrica "una tantum" come sopra definita non è consentito il frazionamento dell'unità immobiliare trattandosi di addizione funzionale finalizzata al miglioramento delle condizioni abitative senza aumento di carico urbanistico residenziale.
- - F8 - Parti del territorio urbanizzato destinate verde a tutela degli insediamenti e per esigenze di mitigazione ambientale. Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014, salvo gli interventi contenuti neglli elaborati DT03a e b soggetti a decadenza quinquennale - g) Agricola e funzioni ad essa connesse
-
1.Il Patrimonio territoriale di cui all'art. 3 della L.R. 65/2014, così come definito per il territorio comunale all'art. 5 delle presenti norme, ricomprende anche il patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, tipologico presente al 1954 e quello di valore architettonico posteriore al 1954.
2.Le classi di valore attribuite sono:
Classe 1- Edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs.n°42/2004, identificati e tutelati con Decreto Ministeriale;
Classe 2- Edifici e/o complessi edilizi di valore storico-architettonico essi si distinguono in:
2a-Beni immobili di valore storico architettonico tipologico di età anteriore al 1954 non ricompresi fra quelli di cui alla Classe 1;
2b- Beni immobili di valore architettonico di età posteriore al 1954 non ricompresi fra quelli di cui alla Classe 1, suscettibili di tutela in quanto esempi di architettura contemporanea;
Classe 3- Edifici e/o complessi edilizi di parziale valore storico-architettonico in quanto in parte alterati nei caratteri architettonici;
Classe 4- Edifici e/o complessi edilizi di valore storico-tipologico;
Classe 5- Edifici anteriori al 1954, che non hanno valore architettonico tipologico o l'hanno perso in quanto oggetto di interventi che ne hanno alterato le caratteristiche originarie di valore;
Classe 6- Manufatti minori di interesse storico-architettonico-paesaggistico-tipologico e/o di arredo urbano ubicati negli insediamenti storici, nel territorio urbanizzato o nel territorio rurale.
3.Omissis
4.la disciplina degli interventi ammessi in base alla classe di valore degli edifici si applica fatte salve le norme più restrittive previste dalla disciplina delle singole zone omogenee contenuta nell'art 25.
- Categorie di valore degli edifici criteri di valutazione e categorie d'intervento -
1. Costituiscono tutte le aree destinate o da destinare a parcheggi pubblici, così come definite all'art.16.
2. Nelle Tavv. QP 02 del P.O. sono riportate le aree già destinate a parcheggi pubblici e quelle di progetto.
3. La maggior parte di queste ultime è compresa nei comparti soggetti a P.A.C.e P.U.C., P.R.e P.R.U. e dovrà essere realizzata da parte dei privati in tale contesto. Qualora un Piano Attuativo Convenzionato o Progetto Unitario Convenzionato proponga modifiche all'assetto del P.O., gli spazi destinati a parcheggi pubblici dovranno rimanere nella quantità e nel numero di posti auto prefissati e ubicati in modo funzionale nel contesto urbano. Per le aree PP previste nelle zone RU, se non identificate nel progetto di PO, esse comunque dovranno essere oltre che nella quantità prevista nelle schede norma anche in posizione ben accessibile dalla viabilità pubblica. Nelle zone RU soggette a P.R. o PRU, dove non sia possibile realizzare gli standard di parcheggio, è possibile monetizzare le superfici da destinare a parcheggi pubblici nella misura di mq. 12 per abitante insediabile ovvero realizzarli in aree già individuate dal P.O. all'esterno dei comparti, su indicazione del Comune.
4. Nel caso in cui il Comune debba realizzare un parcheggio pubblico anche prima della acquisizione di un'area PP prevista all'interno di un comparto soggetto a piano attuativo convenzionato può attivare la procedura prevista all'art.13.
5. Le aree destinate a parcheggi pubblici devono essere corredate da idonei spazi di manovra; nel caso di parcheggi da realizzare lungo le strade pubbliche comunali è necessario arretrare gli stessi in maniera idonea per consentire la manovra di entrata e di uscita senza interferire con il normale traffico stradale e in modo da non ridurre il numero dei posti auto a causa degli accessi alle singole abitazioni. Le dimensioni dei parcheggi devono avere una dimensione minima di mt. 2,50 x 5,00 e ai fini del calcolo del numero dei posti auto si considera 25 mq. ciascuno., compreso lo spazio di manovra.
6. Le aree da destinare a parcheggi pubblici devono essere corredate di idonee alberature di alto fusto di specie tipiche locali in modo tale, comunque, da non ridurre il numero di posti auto, fatte salve particolari disposizioni di tutela paesaggistica e di pavimentazioni permeabili.
- - PP - Parti del territorio urbanizzato destinate a parcheggi pubblici. Disciplina valida tempo indeterminato ai sensi dell'art 95 c1 della LR 65/2014, salvo gli interventi contenuti negli elaborati DT03a e b soggetti a decadenza quinquennale
- - Il territorio urbanizzato - Disciplina specifica
-
1. Sono quelli che rivestono una particolare rilevanza storica, architettonica, tipologica e paesaggistica, il cui valore è da attribuirsi al complesso immobiliare nella sua unitarietà, che costituiscono il patrimonio edilizio "di pregio" del Comune di Pietrasanta. Rientrano in questa fattispecie gli edifici vincolati con Decreto Ministeriale: il Decreto contiene le caratteristiche del valore del bene e le motivazioni del vincolo di tutela .
2. Le categorie d'intervento consentite, ai sensi dell'art. 17 sono: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria e Restauro Architettonico Totale come definiti all'art. 17.
3. Le pertinenze storicizzate e quant'altro costituisce elemento caratterizzante il contesto architettonico e paesaggistico dell'edificio tutelato devono essere conservate nel rispetto dei caratteri storici, architettonici, tipologici e paesaggistici del complesso immobiliare e del contesto circostante. Fermo restando la valutazione sui caratteri specifici del complesso oggetto di Restauro sono da tenere in considerazione le direttive tecniche definite nella Disposizioni Statutarie.
4. Gli interventi relativi a questa fattispecie sono sottoposti alle disposizioni e alle procedure di autorizzazione dettate dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
- - Edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico - classe di valore 1 -
1. Sono quelli che rivestono una rilevanza storica, architettonica, tipologica il cui valore è da attribuirsi all'edificio o complesso nella sua unitarietà, che costituiscono anch'essi il patrimonio edilizio di pregio del Comune di Pietrasanta, pur non essendo ricompresi all'interno della classe 1. Rientrano in questa fattispecie anche gli immobili tutelati ope legis ai sensi dell'all'art. 10 parte II del Codice D.Lgs.42/2004, appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti fino al procedimento di verifica ex art. 12 del Codice.
3. Essi si distinguono in:
- 2a-Beni immobili di valore storico architettonico tipologico di età antecedente al 1954 non ricompresi fra quelli di cui alla classe 1.
- 2b- Beni immobili di valore architettonico di età posteriore al 1954 non ricompresi fra quelli di cui alla classe 1, suscettibili di tutela in quanto esempi di architettura contemporanea che rappresentano un valore testimoniale sia per l'autore che li ha progettati che per il buon risultato architettonico ottenuto nel contesto urbanistico e paesaggistico.
4. Gli immobili di cui alla classe di valore 2a) sono così identificati:
edifici che conservano una struttura tipologica identificabile:
- edificio religioso o di culto,
- edificio pubblico, (scolastico, sanitario, sociale, culturale, amministrativo),
- palazzo residenziale urbano, residenza singola o plurifamiliare,
- villa fattoria,
- torre o struttura fortificata,
- struttura alberghiera,
- edificio produttivo,
- edificio direzionale o di servizio,
- struttura ricreativa o di spettacolo
- struttura sportiva
- struttura balneare;
e una struttura architettonica pressoché completa e identificabile con un determinato periodo storico e con uno stile architettonico prevalente:
- architettura medievale,
- architettura rinascimentale,
- architettura barocca,
- architettura neoclassica,
- architettura liberty,
- architettura razionalista,
quand'anche in stato di degrado e di scarsa conservazione o caratterizzate dalla presenza di superfetazioni da eliminare o trasformare in maniera coerente con l'impianto originario. I caratteri di riconoscibilità devono riguardare non solo i prospetti principali ma tutto il complesso immobiliare e le aree esterne pertinenziali che consentano di leggere in modo unitario il complesso immobiliare da tutelare.
5. Gli immobili di cui alla classe di valore 2b) sono così identificati:
- edifici che conservano una struttura tipologica identificabile:
- edificio religioso
- edificio pubblico, (scolastico, sanitario, sociale, culturale, amministrativo),
- residenza condominiale, residenza singola o plurifamiliare, villa,
- struttura alberghiera,
- edificio produttivo,
- edificio commerciale,
- edificio direzionale o di servizio,
- struttura ricreativa o di spettacolo,
- struttura sportiva,
- struttura balneare,
- e una struttura architettonica pressoché completa e identificabile con il periodo postbellico sino all'epoca odierna:
- secondo uno stile architettonico di tipo contemporaneo,
- opera di maestri dell'architettura moderna che hanno operato in Toscana,
- opera di autori locali rappresentanti di una cultura architettonica del territorio;
quand'anche in stato di degrado e di scarsa conservazione, o caratterizzate dalla presenza di superfetazioni da eliminare o trasformare in maniera coerente con l'impianto originario. I caratteri di riconoscibilità devono riguardare la composizione architettonica planivolumetrica nel suo insieme i vuoti e i pieni, le trasparenze, l'uso dei materiali, le cromie e le aree esterne pertinenziali che consentano di leggere in modo unitario il complesso immobiliare da tutelare.
6. Le categorie d'intervento consentite, ai sensi dell'art.17 sono:
- per la classe 2a): Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria e Restauro Architettonico Totale;
- per la classe 2b): Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Architettonico Totale.
Gli edifici che rientrano nella classe di valore 2b, se individuati con apposito asterisco, possono essere demoliti per motivate esigenze di carattere urbanistico e di interesse pubblico.
7. Le pertinenze e quant'altro costituisce elemento caratterizzante il contesto architettonico e paesaggistico dell'edificio tutelato devono essere conservate nel rispetto dei caratteri storici, architettonici, tipologici e paesaggistici dei complessi nel loro insieme. In mancanza totale o parziale di pertinenze è possibile realizzare o integrare le pertinenze, così come definite all'art. 17.10 , purché siano realizzate in modo coerente con i caratteri tipologici e architettonici dell'edificio principale e con il contesto architettonico e paesaggistico circostante nel rispetto delle direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie così come gli interventi consentiti sull'edifico principale .
8. Per quanto riguarda gli immobili tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10 parte II del Codice D. Lgs.42/2004., di cui al comma 1, fino al momento dell'eventuale verifica prevista ex art. 12 del Codice con esito negativo, essi sono sottoposti alla tutela della parte II del Codice.
- Edifici e/o complessi edilizi di valore storico-architettonico - classe di valore 2 -
1.Per i singoli insediamenti urbani che costituiscono il territorio urbanizzato il P.O. definisce una disciplina specifica finalizzata a definire i parametri di riferimento delle zone urbane soggette a intervento diretto, con valenza a tempo indeterminato, e a individuare le aree e gli ambiti oggetto di trasformazione convenzionati e le relative schede norma di cui all' elaborato DT03a/b/c relativi agli interventi soggetti a decadenza quinquennale.
2.Per ogni Insediamento Urbano l'analisi degli "obbiettivi specifici" relativi ai morfotipi insediativi identificati nella Tav. QC03 e nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie consente di motivare le scelte di pianificazione urbanistica operate dal P.O. con il disegno urbano riportato nelle Tavv. QP 02 e al tempo stesso di dare indirizzi e prescrizioni alle fasi successive della pianificazione attuativa dei PAC o PUC o PR o P.R.U. con particolare riferimento a quanto esplicitato negli Indirizzi progettuali e nelle Prescrizioni paesaggistiche e ambientali delle Schede Norma di cui all' Elaborato DT03a/b/c. Per quanto riguarda gli interventi diretti finalizzati esclusivamente all'ampliamento degli edifici esistenti, oltre alla disciplina specifica volta alla tutela paesaggistica contenuta nelle presenti norme, nell'elaborato DT2a le relative zone urbane A1, A2, B, DP1, DC1, DS1,F3, F4, di cui all'art. 25, vengono articolate in funzione delle direttive correlate della Disciplina d'uso della scheda d'ambito 02 "Versilia e costa apuana", delle prescrizioni dei vincoli paesaggistici, se presenti, e degli obbiettivi specifici dei morfotipi insediativi identificati nella Tav. QC03, da osservare negli interventi edilizi.
2 bis. All'interno del territorio urbanizzato, nelle Zone B - parti del territorio urbanizzato a prevalente carattere residenziale soggette ad intervento diretto - il PO identifica i seguenti lotti edificabili di completamento, perimetrati e numerati in cartografia, nel rispetto dei parametri riportati nella tabella seguente e con SE max. edificabile di mq 160. La SF si considera di riferimento e potrà subire modifiche a seguito di verifica delle reali dimensioni del lotto. Detti interventi sono soggetti a decadenza quinquennale, sono computati nel dimensionamento e sono supportati da schede norma di cui all'elaborato DT03c.
n°lotto U.T.O.E. Località S.F.di riferimento IF IC Hmax (n° piani) SE max 11* 2a Pietrasanta 535 0,2 0,35 2 107 *Lotto inserito in adempimento sentenza TAR Toscana 1477/2021 per il quale è riservata una quota pari a 107 mq di SE nel dimensionamento del PO
3.Gli interventi di trasformazione e/o di rigenerazione urbana previsti dal P.O. nei vuoti urbani o ai margini e nelle aree da rigenerare e/o riqualificare , sono soggetti a P.U.C., P.A.C., PR o P.R.U., di cui agli artt. 11 e 12, e sono definiti oltre che dalle tavole di progetto (QP) e dalle N.T.A., attraverso Schede Norma così identificate:
- TU_t: aree di trasformazione con nuova edificazione;
- TU_rl: aree di trasformazione attraverso recupero di SE in loco;
- TR_ra: aree di recupero ambientale
- TU_c: aree di trasformazione attraverso compensazione urbanistica di SE verso aree di atterraggio
- TU_a: aree di trasformazione attraverso atterraggio di SE da aree di compensazione TU_c, nonché per l'attuazione delle politiche per la prima casa di cui all'art 25.19 comma 6 punto 2.
- TU_p: aree di trasformazione in corso di attuazione da RU previgente.
Ogni scheda norma, ad esclusione delle TU_p , per le quali il riferimento è ai piani attuativi o interventi diretti convenzionati in corso di attuazione, è articolata nei seguenti paragrafi:
- Descrizione e Obbiettivi
- Funzioni e Destinazioni d'uso Dimensionamento
- Strumenti attuativi
- Indirizzi progettuali e Prescrizioni paesaggistiche
- Prescrizioni di carattere ambientale
- Fattibilità idraulica,geologica e sismica
- Ogni singola scheda norma è corredata da
- estratto OFC 2019 Regione Toscana;
- inquadramento rispetto ai vincoli paesaggistici ex artt. 136,142 D.Lgs. 42/2004 e art.10 dove presenti;
- schema metaprogettuale sull'area d'intervento contenente sull' estratto di pianificazione urbanistica: gli accessi all'area, gli allineamenti dei fabbricati, i coni di visuale, le connessioni ecologiche.
Per quanto concerne gli accessi alle aree d'intervento individuati, questi potranno essere modificati in fase attuativa al fine di migliorare l'accessibilità in base allo stato dei luoghi delle viabilità esistente e di progetto.
3. Qualora nella fase attuativa dai rilievi strumentali risultasse una ST diversa da quella riportata sulle schede norma, questa può essere recepita ma i dimensionamenti di SE e DT previste dovranno rimanere uguali a quelle indicate nelle schede norma.
4. Gli Insediamenti Urbani ricompresi all'interno delle tre UTOE in cui è suddiviso il territorio comunale sono
- UTOE 1: Valdicastello Carducci, Capezzano Monte, Capriglia, Solaio, Vallecchia e dei nuclei ad essi collegati facenti parte del territorio urbanizzato;
- UTOE 2 Subambito 2A: Pietrasanta Capoluogo, Crociale e nuclei ad essa collegati facenti parte del territorio urbanizzato; Subambito 2B : Marina di Pietrasanta e dei nuclei ad essa collegati facenti parte del territorio urbanizzato;
- UTOE3: Strettoia e dei nuclei ad esso collegato facenti parte del territorio urbanizzato.
-
1. Valdicastello è l'insediamento urbano collinare sviluppatosi lungo la via di Valdicastello, è collocato a sud est in prossimità con il Comune di Camaiore ed è solcato dal Torrente Baccatoio e ricompreso nell'UTOE1 . L'insediamento ricomprende le parti storicizzate di Valdicastello e le parti di recente formazione compreso il nucleo di Valdicastello Bassa.
2.Le trasformazioni nel territorio urbanizzato di Valdicastello Carducci sono definite dalle norme di carattere generale o specifiche di cui all'art.25, dai parametri urbanistici contenuti nelle successive tabelle relative agli interventi diretti, finalizzati, oltre che al rispetto dei parametri IC e Hmax, alla verifica dell'IF di saturazione della S.E. per l'ampliamento degli edifici esistenti; dalle schede norma relative agli ambiti di trasformazione o di recupero e dalle direttive e prescrizioni di carattere paesaggistico contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
3.Di seguito si riportano le tabelle parametriche per gli interventi diretti in relazione alle zone identificate all'interno del territorio urbanizzato.
Zona Urbanistica N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* B 1 0,35 0,35 2 2 0,35 0,35 2 3 0,35 0,35 2 4 0,35 0,35 2 5 0,35 0,35 2 6 0,35 0,35 2 7 0,35 0,35 2 8 0,35 0,35 2 9 0,35 0,35 2 10 0,35 0,35 2 11 0,35 0,35 2 12 0,35 0,35 2 13 0,35 0,35 2 14 0,35 0,35 2 15 0,35 0,35 2 16 0,35 0,35 2 17 0,35 0,35 2 18 0,35 0,35 2 19 0,35 0,35 2 20 0,35 0,35 2 21 0,35 0,35 2 -
1. Sono gli edifici che rivestono una importanza parziale dal punto di vista architettonico e tipologico in quanto hanno subito alterazioni che ne hanno modificato parzialmente i caratteri, mantenendo tuttavia elementi architettonici di pregio e testimoniali suscettibili di tutela.
2. Rientrano in questa fattispecie tutti quegli edifici che conservano alcuni elementi architettonici (materiali, cromie, decorazioni, portali, cornici, aree esterne e strutture pertinenziali) e quant'altro caratterizza gli edifici in classe 2, ma in questo caso incompleti e tali da non poter essere inclusi nella classe di valore 2 , tuttavia suscettibili di tutela e valorizzazione anche in quanto costituenti in molti casi quinte prospettiche degli spazi pubblici.
3. Le categorie d'intervento consentite, ai sensi dell'art.17 sono: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Architettonico Totale, Restauro Architettonico Parziale e Ristrutturazione Edilizia Conservativa. E' ammessa anche una Addizione Volumetrica una tantum nei limiti del 20% della SE esistente fino ad un massimo di 40 mq ad esclusione delle zone A1, nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilita di adeguamenti strutturali che ne consentano la conservazione è consentita la Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele. In ogni caso gli interventi consentiti devono essere effettuati nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici del fabbricato esistente secondo le direttive tecniche contenute nelle Disposizioni Statutarie.
4. Le pertinenze storicizzate e quant'altro costituisce elemento caratterizzante il contesto architettonico e paesaggistico dell'edificio ancora presenti devono essere conservate nel rispetto dei caratteri tipologici, architettonici e paesaggistici originari del fabbricato e del contesto circostante. In mancanza totale o parziale di pertinenze è possibile realizzare o integrare le pertinenze, così come definite all'art. 17.10, purché siano realizzate in modo coerente con il contesto paesaggistico circostante nel rispetto delle direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie così come gli interventi consentiti sull'edificio principale.
5. Fermo restando quanto previsto all'art 18 comma 3) nel caso in cui le alterazioni sull'edifico di valore siano costituite anche da parti aggiunte successivamente, l'attribuzione della stessa classe di valore viene estesa anche alle parti aggiunte non già per conservare elementi incongrui, bensì per favorire interventi di recupero coerenti architettonicamente con l'edificio principale; è sempre possibile, laddove la parte aggiunta risulta incoerente con l'edificio principale e non trasformabile in maniera coerente con l'edificio in classe 3, demolirla e trasferirla in altra ubicazione nell'area di pertinenza.
- Edifici e/o complessi edilizi di parziale valore storico-architettonico in quanto in parte alterati- classe di valore 3 -
1. Capezzano Monte è l'insediamento urbano collinare collocato a nordest di Valdicastello Carducci e a sudovest di Capriglia ed è ricompreso nell'UTOE1. La matrice storica di formazione è data dalla presenza in epoca antica di un castello, successivamente distrutto e in epoca storica più recente dallo sviluppo urbano compatto intorno a edifici religiosi e civili. In epoca recente sono sorti intorno alle parti storicizzate edifici in ordine sparso a ricompattare il nucleo originario. Il territorio urbanizzato ricomprende le parti storicizzate di Capezzano Monte e le parti di recente formazione.
2.Le trasformazioni nel territorio urbanizzato di Capezzano Monte sono definite dalle norme di carattere generale o specifiche di cui all'art.25, dai parametri urbanistici contenuti nelle successive tabelle relative agli interventi diretti, finalizzati, oltre che al rispetto dei parametri IC e Hmax, alla verifica dell'IF di saturazione della S.E. per l'ampliamento degli edifici esistenti; dalle schede norma relative agli ambiti di trasformazione o di recupero e dalle direttive e prescrizioni di carattere paesaggistico contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
3.Di seguito si riportano le tabelle parametriche per gli interventi diretti in relazione alle zone identificate all'interno del territorio urbanizzato.
Zona Urbanistica N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* B 1 0,35 0,35 2 2 0,35 0,35 2 3 0,35 0,35 2 4 0,35 0,35 2 5 0,35 0,35 2 6 0,35 0,35 2 7 0,35 0,35 2 8 0,35 0,35 2 -
1. Sono gli edifici ante 1954 che rivestono una importanza storico-testimoniale, tipologica e funzionale in rapporto sia al territorio rurale che al territorio urbanizzato.
2. Gli immobili di cui alla classe di valore 4) sono così identificati:
edifici che conservano struttura tipologica identificabile:
- edificio pubblico, (scolastico, sanitario, sociale, culturale, amministrativo),
- residenza urbana singola, plurifamiliare o condominiale,
- residenza rurale colonica;
- annesso rurale
- struttura alberghiera,
- edificio produttivo,
- edificio commerciale,
- edificio direzionale o di servizio,
- struttura ricreativa o di spettacolo
- struttura sportiva
- struttura balneare;
e una struttura architettonica strettamente legata alla tipologia e con essa identificabile,
quand'anche in stato di degrado e di scarsa conservazione, o caratterizzate dalla presenza di aggiunte incongrue da eliminare o trasformare in maniera coerente con l'impianto originario. I caratteri di riconoscibilità devono riguardare tutto il complesso tipologico e le aree esterne pertinenziali che consentano di leggere in modo unitario il complesso immobiliare da tutelare.
3. Le categorie d'intervento consentite, ai sensi dell'art.17 sono: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Architettonico Totale, Restauro Architettonico Parziale, Ristrutturazione Edilizia Conservativa. Nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di adeguamenti strutturali che ne consentano la conservazione è consentita la Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele. E'ammessa anche una Addizione Volumetrica una tantum nei limiti del 30% della SE esistente, ad esclusione delle zone A1, nel rispetto delle limitazioni previste nelle singole zone, ed in ogni caso gli interventi consentiti devono essere effettuati nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici del fabbricato esistente secondo le direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie.
4. Le pertinenze storicizzate e quant'altro costituisce elemento caratterizzante il contesto tipologico e paesaggistico dell'edificio tutelato devono essere conservate nel rispetto dei caratteri tipologici, e paesaggistici. In mancanza totale o parziale di pertinenze è possibile realizzare o integrare le pertinenze, così come definite all'art. 17.10, purché siano realizzate in modo coerente con il contesto architettonico e paesaggistico circostante nel rispetto delle direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie così come gli interventi consentiti sull'edificio principale.
5. Fermo restando quanto previsto all'art 18 comma 3), nel caso in cui le alterazioni sull'edifico di valore siano costituite anche da parti aggiunte successivamente, l'attribuzione della stessa classe di valore viene estesa anche alle parti aggiunte non già per conservare elementi incongrui, bensì per favorire interventi di recupero coerenti tipologicamente con l'edificio principale; è sempre possibile, laddove la parte aggiunta risulta incoerente con l'edificio principale e non trasformabile in maniera coerente con l'edificio in classe 4, demolirla e trasferirla in altra ubicazione nell'area di pertinenza.
6. Sugli edifici ricadenti in aree critiche dal punto di vista geomorfologico, idraulico o ambientale, la ricostruzione fedele può essere effettuata con spostamento del fabbricato nell'ambito dell'area di pertinenza con minori criticità ambientali. Se in territorio rurale, lo spostamento del fabbricato deve avvenire nell'ambito delle aree di pertinenza edilizia come definite all'art. 23.6, e qualora ciò non fosse possibile, anche all'interno delle aree di pertinenza agricola di cui allo stesso articolo, purché in aree sicure dal punto di vista ambientale e non lontano dalle aree di pertinenza edilizia.
- Edifici e/o complessi edilizi di interesse storico-tipologico - classe di valore 4 -
1. Capriglia è l'insediamento urbano localizzato nella parte collinare a nord est di Capezzano Monte e a sudovest di Solaio e ricompreso nell'UTOE1. Esso ricomprende le parti storicizzate e le parti di recente formazione.
2.Le trasformazioni nel territorio urbanizzato di Capriglia sono definite dalle norme di carattere generale o specifiche di cui all'art.25, dai parametri urbanistici contenuti nelle successive tabelle relative agli interventi diretti, finalizzati, oltre che al rispetto dei parametri IC e Hmax, alla verifica dell'IF di saturazione della S.E. per l'ampliamento degli edifici esistenti; dalle schede norma relative agli ambiti di trasformazione o di recupero e dalle direttive e prescrizioni di carattere paesaggistico contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
3.Di seguito si riportano le tabelle parametriche per gli interventi diretti in relazione alle zone identificate all'interno del territorio urbanizzato.
Zona Urbanistica N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* B 1 0,35 0,35 2 2 0,35 0,35 2 3 0,35 0,35 2 4 0,35 0,35 2 5 0,35 0,35 2 6 0,35 0,35 2 7 0,35 0,35 2 8 0,35 0,35 2 -
1. Quelli riconducibili alla Classe di valore 5 sono edifici, che seppur anteriori al 1954, non presentano caratteri di valore architettonico o tipologico ovvero hanno perso nel corso degli anni qualunque elemento architettonico o tipologico di rilievo. Essi vengono identificati in quanto testimonianza di un edifico in origine presente in quel luogo.
2. Rientrano in questa fattispecie gli edifici riconducibili alla classe 3 o 4 che, pur non completamente alterati, devono essere demoliti per esigenze di carattere urbanistico e di interesse pubblico. Questi sono identificati con asterisco.
3.Le categorie d'intervento consentite, ai sensi dell'art.17 sono: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Architettonico Totale, Restauro Architettonico Parziale, tutti i gradi di Ristrutturazione Edilizia. E' ammessa l'Addizione Volumetrica nei limiti previsti dalle presenti norme in base alla zona in cui l'immobile è inserito ad esclusione delle zone A1, ed in ogni caso gli interventi consentiti devono essere effettuati nel rispetto dei caratteri paesaggistici del contesto territoriale e nel rispetto delle direttive tecniche contenute nell'elaborato DT02A, Disposizioni Statutarie.
3. In mancanza totale o parziale di pertinenze è possibile realizzare o integrare le pertinenze, così come definite all'art. 17.10, purché siano realizzate in modo coerente con il contesto architettonico e paesaggistico circostante nel rispetto delle direttive tecniche della Disposizioni Statutarie.
- Edifici anteriori al 1954, totalmente manomessi - classe di valore 5 -
1. Sono quelli riconducibili alla Classe di valore 6. Sono manufatti minori di valore storico-testimoniale o architettonico, quali piccoli oggetti di arredo urbano, monumenti, sculture urbane , cippi, edicole, fontane, lavatoi, percorsi lastricati in pietra, ciottoli in pietra, in cotto, murature in pietra a secco o murate limitrofe a viabilità di campagna o nei centri urbani o negli insediamenti minori e simili, ai quali non viene attribuita una classe di valore specifica, in quanto non sono schedati, ma che sono facilmente identificabili sul territorio e costituiscono testimonianza storica, architettonica, urbanistica contribuendo al mantenimento condiviso da parte delle comunità locali dell'identità dei luoghi.
2. Da parte degli operatori pubblici e privati è richiesta una particolare attenzione alla salvaguardia e conservazione di tali manufatti minori in quanto facenti parte della memoria collettiva della comunità costituendo testimonianza culturale visibile e percepibile.
3. Le categorie d'intervento consentite, ai sensi dell'art.17 sono: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Architettonico Totale, Restauro Architettonico Parziale, Ristrutturazione Edilizia Conservativa e Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva Fedele. Gli interventi devono rispettare le direttive tecniche contenute nella Disposizioni Statutarie.
- Manufatti minori di interesse storico-architettonico-paesaggistico- tipologico e/o di arredo urbano ubicati negli insediamenti storici - classe di valore 6 -
1. Solaio è l'insediamento urbano collocato nella parte collinare a nordest di Capriglia e ad sudovest di Castello e Vitoio e ricompreso nell'UTOE1. L'insediamento ricomprende le parti storicizzate e le parti di recente formazione.
2. 2.Le trasformazioni nel territorio urbanizzato di Solaio sono definite dalle norme di carattere generale o specifiche di cui all'art.25, dai parametri urbanistici contenuti nelle successive tabelle relative agli interventi diretti finalizzati, oltre che al rispetto dei parametri IC e Hmax, alla verifica dell'IF di saturazione della S.E. per l'ampliamento degli edifici esistenti; dalle schede norma relative agli ambiti di trasformazione o di recupero e dalle direttive e prescrizioni di carattere paesaggistico contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
3. 3.Di seguito si riportano le tabelle parametriche per gli interventi diretti in relazione alle zone identificate all'interno del territorio urbanizzato.
Zona Urbanistica N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* B 1 0,35 0,35 2 2 0,35 0,35 2 3 0,35 0,35 2 -
1. L'ammissibilità delle trasformazioni ammesse dal P.O. è subordinata all'osservanza delle disposizioni, valide su tutto il territorio comunale, volte ad un utilizzo efficiente delle risorse di natura ambientale ed al contenimento e mitigazione di alcuni fattori di pressione.
2. Le disposizioni ambientali così come le disposizioni paesaggistiche costituiscono la parte statutaria del PO e sono contenute nell'elaborato DT02A, Disposizioni Statutarie.
- Campo di applicazione -
1. L'insediamento è posto ai piedi della collina nella parte nordovest del Comune a confine con il Comune di Seravezza ed è solcato sul confine dal Fiume Versilia ed è ricompreso nell'UTOE1. Esso ricomprende le parti storicizzate dell'insediamento di Vallecchia la cui matrice storica di formazione è legata alla presenza della pieve di Santo Stefano lungo la via Francigena, e le urbanizzazioni recenti avvenute lungo la Via provinciale di Vallecchia che collega Pietrasanta con il Comune di Seravezza.
2.Le trasformazioni nel territorio urbanizzato di Vallecchia sono definite dalle norme di carattere generale o specifiche di cui all'art.25, dai parametri urbanistici contenuti nelle successive tabelle relative agli interventi diretti finalizzati, oltre che al rispetto dei parametri IC e Hmax, alla verifica dell'IF di saturazione della S.E. per l'ampliamento degli edifici esistenti; dalle schede norma relative agli ambiti di trasformazione o di recupero e dalle direttive e prescrizioni di carattere paesaggistico contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
3.Di seguito si riportano le tabelle parametriche per gli interventi diretti in relazione alle zone identificate all'interno del territorio urbanizzato.
Zona Urbanistica N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* B 1 0,35 0,35 2 2 0,35 0,35 2 3 0,35 0,35 2 4 0,35 0,35 2 5 0,35 0,35 2 6 0,35 0,35 2 7 0,35 0,35 2 8 0,35 0,35 2 9 0,35 0,35 2 10 0,35 0,35 2 11 0,35 0,35 2 12 0,35 0,35 2 13 0,35 0,35 2 DP1 1 0,50 0,4 8 ml 2 0,50 0,4 8 ml 3 0,50 0,4 8 ml DC1 1 0,90 0,30 10ml -
1. Negli interventi di nuova costruzione, sia che essa avvenga tramite Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati, sia che avvenga in zone di completamento tramite Intervento Diretto, ovvero negli interventi di Ristrutturazione Urbanistica o Sostituzione Edilizia, Recupero o Rigenerazione urbana, compreso gli interventi edilizi eseguiti tramite P.A.P.M.A.A., la potenzialità edificatoria prevista può essere incrementata di una percentuale con le articolazioni che vengono definite al successivo comma 4, qualora si utilizzino materiali e tecnologie proprie della bioarchitettura o finalizzati al risparmio energetico anche con l'uso di fonti rinnovabili di energia.
2. Per quanto concerne l'utilizzo di tecnologie alternative finalizzate al risparmio energetico o all'uso di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, esse sono consentite a condizione che le stesse siano correttamente inserite nel paesaggio urbano o nel territorio rurale in base alla qualità e ai valori paesaggistici delle singole zone e secondo gli indirizzi contenuti nella Disposizioni Statutarie.
3. Anche per interventi sul patrimonio edilizio residenziale esistente è possibile incrementare sino al 10% la SE totale oltre gli ampliamenti ammessi in funzione dell'uso di tecniche di bioarchitettura o dell'uso di energie rinnovabili.
4. Gli incentivi di S. E. come sopra indicati sono definiti in base alla classe energetica attribuita agli edifici oggetto di ristrutturazione o di nuova edificazione come di seguito indicato:
- - 10% S.E. per gli edifici in classe energetica A3, A4
- - 8% S.E. per gli edifici in classe energetica A1, A2
- - 6% S.E. per gli edifici in classe energetica B.
5. Agli edifici con classe di valore 4 e 5, non ricadenti in zona A1, può essere applicato l'intervento di sostituzione edilizia limitatamente ai casi in cui sia raggiunta una classe di prestazione energetica A3 e A4.
- Incentivi energetici -
1.L'Insediamento Urbano ricomprende il centro storico di Pietrasanta (A1), le parti storicizzate ottonovecentesche al contorno (A2) (la città storica) e le parti di recente formazione a nord e sud del centro storico e ad ovest della linea ferroviaria (la città moderna). La città è ricompresa nell'UTOE2.
2.Le trasformazioni nel territorio urbanizzato di Pietrasanta Capoluogo sono definite dalle norme di carattere generale o specifiche di cui all'art.25, dai parametri urbanistici contenuti nelle successive tabelle relative agli interventi diretti finalizzati, oltre che al rispetto dei parametri IC e Hmax, alla verifica dell'IF di saturazione della S.E. per l'ampliamento degli edifici esistenti; dalle schede norma relative agli ambiti di trasformazione o di recupero e dalle direttive e prescrizioni di carattere paesaggistico contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
3.Di seguito si riportano le tabelle parametriche per gli interventi diretti in relazione alle zone identificate all'interno del territorio urbanizzato.
Zona Urbana N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* B 0 Vedi P.A approvato Vedi P.A approvato Vedi P.A approvato 1 0,50 0,35 3 2 0,50 0,35 2 3 0,50 0,35 2 4 0,50 0,3 2 5 0,50 0,35 2 6 0,50 0,35 2 7 0,50 0,35 2 8 0,60 0,4 2 9 0,60 0,4 2 10 0,50 0,35 2 11 0,50 0,35 2 12 0,60 0,4 2 13 0,60 0,4 2 14 0,50 0,35 2 15 0,50 0,35 2 16 0,50 0,35 2 17 0,50 0,35 2 N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* 18 0,50 0,35 2 19 0,50 0,35 2 20 0,50 0,35 2 21 0,60 0,4 2 22 0,60 0,4 2 23 0,50 0,35 2 24 0,50 0,35 2 25 0,50 0,35 2 26 0,50 0,35 2 27 0,50 0,35 2 28 0,50 0,35 2 29 0,50 0,35 2 30 0,50 0,35 2 31 0,50 0,35 2 32 0,50 0,35 2 33 0,7 0,4 2 34 0,7 0,4 2 35 0,7 0,4 2 36 0,7 0,4 2 37 0,7 0,4 2 38 0,50 0,35 2 39 0,50 0,35 2 40 0,50 0,35 2 41 0,50 0,4 2 42 0,60 0,4 2 43 0,60 0,4 2 44 0,60 0,4 2 45 0,60 0,4 2 46 0,60 0,4 2 47 0,50 0,35 2 48 0,60 0,4 2 49 0,60 0,4 2 50 0,60 0,4 2 51 0,60 0,4 2 52 0,60 0,4 2 53 0,60 0,4 2 54 0,60 0,4 2 55 0,60 0,4 2 56 0,60 0,4 2 57 0,60 0,4 2 58 0,50 0,35 2 59 0,50 0,35 2 60 0,50 0,35 2 61 0,50 0,35 2 62 0,50 0,35 2 63 0,7 0,4 2 64 0,7 0,4 2 65 0,60 0,4 2 66 0,60 0,4 2 67 0,7 0,4 2 68 0,50 0,35 2 69 0,60 0,4 2 70 0,50 0,35 2 71 0,60 0,4 2 72 0,60 0,4 2 73 0,60 0,4 2 74 0,60 0,4 2 N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* 75 0,60 0,4 2 76 0,50 0,35 2 77 0,60 0,4 2 78 0,50 0,35 2 79 0,60 0,4 2 80 0,50 0,35 2 81 0,50 0,35 2 82 0,50 0,35 2 83 0,50 0,35 2 84 0,50 0,35 2 85 0,50 0,35 2 86 0,50 0,35 2 87 0,50 0,35 2 88 0,50 0,35 2 89 0,50 0,35 2 90 0,50 0,35 2 91 0,60 0,4 2 92 0,50 0,35 2 93 0,60 0,4 2 94 0,60 0,4 2 95 0,50 0,35 2 96 0,50 0,35 2 97 0,50 0,35 2 98 0,50 0,35 2 99 0,60 0,4 2 100 0,60 0,4 2 101 0,50 0,35 2 102 0,60 0,4 2 103 0,60 0,4 2 104 0,50 0,35 2 105 0,50 0,35 2 106 0,50 0,35 2 107 0,60 0,4 2 108 0,50 0,35 2 109 0,50 0,35 2 110 0,50 0,35 2 111 0,50 0,35 2 112 0,50 0,35 2 113a 0,50 0,35 2 113b 0,50 0,35 2 114 0,50 0,35 2 115 0,50 0,35 2 116 0,50 0,35 2 117 0,7 0,4 2 118 0,50 0,35 2 119 0,50 0,35 2 120 0,50 0,35 2 121 0,50 0,35 2 122 0,50 0,35 2 123 0,50 0,35 2 124 0,60 0,4 2 125 0,60 0,4 2 126 0,50 0,35 2 127 0,60 0,4 2 128 0,60 0,4 2 129 0,50 0,35 2 130 0,50 0,35 2 N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* 131 0,60 0,4 2 132 0,50 0,35 2 133 0,50 0,35 2 134 0,50 0,35 2 135 0,50 0,35 2 136 0,50 0,35 2 137 0,50 0,35 2 138 0,60 0,4 2 139 0,60 0,4 2 140 0,50 0,35 2 141 0,50 0,35 2 142 0,60 0,4 2 143 0,50 0,35 2 144 0,60 0,4 2 145 0,50 0,35 2 146 0,50 0,35 2 147 0,50 0,35 2 148 0,60 0,4 2 149 0,50 0,35 2 150 0,50 0,35 2 151 0,50 0,35 2 152 0,50 0,35 2 153 0,50 0,35 2 154 0,50 0,35 2 155 0,50 0,35 2 156 0,50 0,35 2 157 0,50 0,35 2 158 0,50 0,35 2 159 0,50 0,35 2 160 0,50 0,35 2 161 0,50 0,35 2 162 0,50 0,35 2 163 0,50 0,35 2 164 0,50 0,35 2 165 0,50 0,35 2 166 0,50 0,35 2 167 0,60 0,4 2 168 0,50 0,35 2 169 0,50 0,35 2 170 0,50 0,35 2 171 0,50 0,35 2 172 0,50 0,35 2 173 0,50 0,35 2 174 0,50 0,35 2 175 0,60 0,4 2 DP1 1 0,50 0,4 8 ml 2 0,50 0,4 8 ml 3 0,50 0,4 8 ml 4 0,50 0,4 8 ml 5 0,50 0,4 8 ml 6 0,3 0,4 5 ml 7 0,50 0,4 8 ml 8 0,50 0,4 10 ml 9 0,50 0,4 10 ml 10 0,8 0,60 10 ml 11 0,60 0,50 10 ml 12 0,60 0,50 10 ml N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* 13 0,60 0,50 10 ml 14 0,60 0,50 10 ml 15 0,60 0,50 10 ml 16 0,60 0,50 10 ml 17 0,60 0,50 10 ml 18 0,60 0,50 10 ml 19 0,60 0,50 10 ml 20 0,60 0,50 10 ml 21 0,60 0,50 10 ml 22 0,60 0,50 10 ml 23 0,60 0,50 10 ml 24 0,60 0,50 10 ml 25 0,60 0,50 10 ml 26 0,60 0,50 10 ml 27 0,60 0,50 10 ml 28 0,60 0,50 10 ml 29 0,60 0,50 10 ml 30 0,60 0,50 10 ml 31 0,60 0,50 10 ml 32 0,60 0,50 10 ml 33 0,60 0,50 10 ml 34 0,60 0,50 10 ml DC1 1 0,7 0,35 8 ml 2 0,7 0,4 8 ml 3 0,7 0,35 8 ml 4 0,7 0,4 8 ml 5 0,35 0,35 5 ml 6 0,35 0,35 5 ml 7 0,35 0,35 3 ml 8 0,7 0,35 8 ml 9 0,7 0,35 8 ml 10 0,7 0,4 8 ml 11 0,7 0,35 10 ml 12 0,7 0,35 10 ml 13 0,35 0,35 5 ml 14 0,8 0,4 10 ml 15 0,7 0.35 8 ml 16 0,35 0,35 5 ml 17 0,7 0,35 8 ml 18 0,45 0,45 5 ml 19 0,45 0,45 5 ml DS1 1 0,05 0,05 4 ml 2 0,8 0,8 4 ml 3 0,3 0,15 8 ml 4 1 0,50 8 ml 5 0,8 0,8 4 ml 6 0,3 0,3 4 ml 7 0,8 0,8 4 ml 8 0,3 0,3 4 ml 9 0,8 0,8 4 ml 10 1,2 0,45 10 ml 11 0,8 0,1 4 ml 12 0,3 0,15 8 ml -
1.Crociale è un aggregato urbano di recente formazione localizzato a nord ovest della città di Pietrasanta non lontano dal confine con il Comune di Forte dei Marmi. Esso si configura come un appendice distaccata della città di Pietrasanta. Il territorio urbanizzato ricomprende tutto l'insediamento compatto di recente formazione ed è ricompreso nell'UTOE 2 Sub ambito A.
2.Le trasformazioni nel territorio urbanizzato di Crociale sono definite dalle norme di carattere generale o specifiche di cui all'art.25, dai parametri urbanistici contenuti nelle successive tabelle relative agli interventi diretti finalizzati, oltre che al rispetto dei parametri IC e Hmax, alla verifica dell'IF di saturazione della S.E. per l'ampliamento degli edifici esistenti; dalle schede norma relative agli ambiti di trasformazione o di recupero e dalle direttive e prescrizioni di carattere paesaggistico contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
3.Di seguito si riportano le tabelle parametriche per gli interventi diretti in relazione alle zone identificate all'interno del territorio urbanizzato.
Zona Urbanistica N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* B 1 0.6 0.4 2 2a 0,60 0,4 2 2b 0,50 0,35 2 3 0,7 0,4 2 4 0,60 0,4 2 5a 0,60 0,4 2 5b 0,7 0,4 2 6 0,60 0,4 2 7 0,8 0,4 2 -
Le disposizioni relative alla fattibilità geologica, idraulica e sismica delle trasformazioni contenute nel PO sono state tenute in considerazione nella pianificazione urbanistica e le stesse sono contenute nell'elaborato DT02c, Disciplina relativa alla fattibilità geologica,idraulica e sismica.
- Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità del territorio e alla fattibilità geologica, idraulica e sismica delle trasformazioni -
1.L'Insediamento Urbano coincide con la città costiera di Pietrasanta e ricomprende l'arenile con gli stabilimenti balneari, la prima fascia urbana di origine storica otto-novecento (A2) e le urbanizzazioni retrostanti di recente formazione poste ad ovest dell'Asse intermedio e della A12. Esso è ricompreso nell'UTOE2 Subambito 2B.
2.Rappresentano elementi di supporto e di valorizzazione degli arenili il Viale litoraneo, sul quale il PS individua tre centralità urbane in corrispondenza delle tre località, Tonfano, Focette/Motrone e Fiumetto fondative della città costiera di Marina di Pietrasanta, il pontile, la ciclopista lungo il viale a mare, le aree di sosta lungo il viale come nodi di interscambio per tutti i percorsi di fruizione lenta con l'obbiettivo di favorire la percezione e la fruizione del mare e dei valori paesaggistici della costa e delle Alpi Apuane, oltre ai servizi culturali e ambientali, in primo luogo il Parco e le strutture della Versiliana, i servizi sportivi e ricreativi, i servizi gastronomici e alla persona.
3.Le trasformazioni nel territorio urbanizzato di Marina di Pietrasanta sono definite dalle norme di carattere generale o specifiche di cui all'art.25, dai parametri urbanistici contenuti nelle successive tabelle relative agli interventi diretti finalizzati, oltre che al rispetto dei parametri IC e Hmax, alla verifica dell'IF di saturazione della S.E. per l'ampliamento degli edifici esistenti; dalle schede norma relative agli ambiti di trasformazione o di recupero e dalle direttive e prescrizioni di carattere paesaggistico contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
4.Di seguito si riportano le tabelle parametriche per gli interventi diretti in relazione alle zone identificate all'interno del territorio urbanizzato.
Zona Urbanistica N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* B 0 Vedi P.A approvato Vedi P.A approvato Vedi P.A approvato 1 0,50 0,35 2 2 0,50 0,35 2 3 0,50 0,35 2 4 0,50 0,35 2 5 0,50 0,35 2 6 0,50 0,35 2 7 0,50 0,35 2 8 0,50 0,35 2 9 0,60 0,40 2 10 0,60 0,40 2 11 0,60 0,40 2 12 0,60 0,40 2 13 0,50 0,35 2 14 0,50 0,35 2 15 0,50 0,35 2 16 0,50 0,35 2 17 0,50 0,35 2 18a 0,60 0,40 2 18b 0,50 0,35 2 19 0,50 0,35 2 20 0,50 0,35 2 21 0,60 0,40 2 22 0,60 0,40 2 23 0,60 0,40 2 24 0,60 0,40 2 25 0,60 0,40 2 26 0,50 0,35 2 27 0,50 0,35 2 28 0,50 0,35 2 29 0,60 0,40 2 30 0,60 0,40 2 31 0,60 0,40 2 32 0,60 0,40 2 33 0,50 0,35 2 34 0,50 0,35 2 35 0,50 0,35 2 36 0,50 0,35 2 37 0,50 0,35 2 38 0,50 0,35 2 39 0,50 0,35 2 40 0,50 0,35 2 41 0,50 0,35 2 N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* 42 0,50 0,35 2 43 0,50 0,35 2 44 0,50 0,35 2 45 0,60 0,40 2 46 0,60 0,40 2 47 0,60 0,40 2 48 0,60 0,40 2 49 0,60 0,40 2 50 0,50 0,35 2 51 0,50 0,35 2 52 0,50 0,35 2 53 0,50 0,35 2 54 0,50 0,35 2 55 0,50 0,35 2 56 0,60 0,40 2 56a 0,50 0,35 2 56b 0,50 0,35 2 57 0,50 0,35 2 58 0,50 0,35 2 59 0,50 0,35 2 60 0,50 0,35 2 61 0,50 0,35 2 62 0,50 0,35 2 63 0,50 0,35 2 64 0,50 0,35 2 65 0,50 0,35 2 66 0,50 0,35 2 67 0,60 0,40 2 68 0,50 0,35 2 69 0,50 0,35 2 70 0,50 0,35 2 71 0,50 0,35 2 72 0,50 0,35 2 73 0,50 0,35 2 74 0,50 0,35 2 75 0,50 0,35 2 76 0,50 0,35 2 77 0,50 0,35 2 78 0,50 0,35 2 79 0,50 0,35 2 80 0,50 0,35 2 81 0,50 0,35 2 82 0,50 0,35 2 83 0,60 0,40 2 84 0,60 0,40 2 85 0,50 0,35 2 86 0,60 0,40 2 87 0,60 0,40 2 88 0,50 0,35 2 89 0,50 0,35 2 90 0,60 0,40 2 91 0,60 0,40 2 92 0,50 0,35 2 93 0,50 0,35 2 94 0,50 0,35 2 95 0,50 0,35 2 N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* 96 0,60 0,40 2 97 0,50 0,35 2 98 0,50 0,35 2 99 0,60 0,40 2 100 0,50 0,35 2 101 0,60 0,40 2 102 0,50 0,35 2 103 0,60 0,40 2 104 0,50 0,35 2 105 0,50 0,35 2 106 0,60 0,40 2 107 0,50 0,35 2 108 0,50 0,35 2 109 0,50 0,35 2 110 0,60 0,40 2 111 0,50 0,35 2 112 0,50 0,35 2 113 0,50 0,35 2 114 0,60 0,40 2 115 0,60 0,40 2 116 0,60 0,40 2 117 0,50 0,35 2 118 0,60 0,40 2 119 0,60 0,40 2 120 0,50 0,35 2 121 0,60 0,40 2 122 0,50 0,35 2 123 0,60 0,40 1 124 0,50 0,35 2 125 0,50 0,35 2 126 0,50 0,35 2 127 0,50 0,35 2 128 0,60 0,40 2 129a 0,50 0,35 2 129b 0,60 0,40 2 130 0,60 0,40 2 131 0,50 0,35 2 132 0,60 0,40 2 133 0,50 0,35 2 134 0,50 0,35 2 135 0,50 0,35 2 136 0,50 0,35 2 137 0,50 0,35 2 138 0,50 0,35 2 139 0,50 0,35 2 140 0,60 0,40 2 141 0,60 0,40 2 142 0,50 0,35 2 143 0,50 0,35 2 144a 0,60 0,40 2 144b 0,50 0,35 2 145 0,50 0,35 2 146 0,50 0,35 2 147 0,50 0,35 2 148 0,60 0,40 2 149 0,50 0,35 2 150 0,60 0,40 2 N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* 151 0,50 0,35 2 152 0,60 0,40 2 153 0,60 0,40 2 154 0,60 0,40 2 155 0,50 0,35 2 156 0,50 0,35 2 157 0,60 0,40 2 158 0,60 0,40 2 159 0,60 0,40 2 160 0,60 0,40 2 161 0,50 0,35 2 162 0,50 0,35 2 163a 0,50 0,35 2 B 163b 0,60 0,40 2 164 0,50 0,35 2 165 0,60 0,40 2 166 0,60 0,40 2 167 0,60 0,40 2 168 0,60 0,40 2 169 0,60 0,40 2 170 0,50 0,35 2 171 0,50 0,35 2 172 0,50 0,35 2 173 0,60 0,40 2 174 0,50 0,35 2 175 0,50 0,35 2 176 0,50 0,35 2 177 0,60 0,40 2 178 0,50 0,35 2 179 0,50 0,35 2 180 0,50 0,35 2 181 0,50 0,35 2 182 0,50 0,35 2 183 0,50 0,35 2 DP1 1 0,60 0,50 10 ml 2 0,60 0,50 10 ml 3 0,60 0,50 10 ml 4 0,60 0,40 8 ml DC1 1 1 0,50 8 ml 2 0,7 0,35 8 ml DS1 1 0,15 0,1 8 ml 2 0,15 0,15 8 ml 3 0,15 0,1 8 ml 4 0,06 0,06 4 ml 5 0,06 0,06 4 ml 6 0,9 0,3 10 ml F4 1 1,32 0,36 5 2 0,99 0,24 5 3 1,32 0,36 5 4 1,76 0,606 3 5 1,65 0,60 4 6 1,43 0,48 4 7 1,43 0,48 4 8 1,43 0,48 4 9 0,606 0,36 2 10 1,32 0,36 5 11 1,1 0,3 5 N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* 12 1,1 0,36 4 13 1,54 0,42 4 14 0,88 0,24 4 15 1,76 0,48 4 16 1,05 0,3 4 17 2,15 0,60 4 18 0,606 0,3 3 19 1,1 0,3 5 20 1,32 0,36 4 21 1,32 0,3 5 22 0,606 0,3 4 23 0,88 0,3 5 24 1,76 0,42 5 25 1,05 0,3 4 26 0,83 0,48 2 27 1,71 0,48 4 28 2,2 0,60 5 29 0,88 0,36 3 30 1,76 0,48 4 31 1,1 0,36 4 32 2,2 0,504 5 33 2,09 0,60 4 34 0,83 0,3 3 35 0,76 0,3 3 36 1,43 0,3 6 37 1,82 0,504 4 38 1,32 0,36 4 39 0,83 0,48 2 40 1,54 0,48 4 41 0,44 1,44 3 42 1,82 0,48 4 43 0,28 0,3 1 44 0,88 0,48 2 45 0,606 0,36 2 46 0,43 0,3 4 47 1,76 0,48 4 48 1,1 0,606 2 49 1,76 0,48 4 50 1,54 0,42 4 51 1,32 0,48 3 52 2,15 0,60 4 53 1,76 0,48 4 54 1,32 0,36 4 55 0,99 0,36 3 56 1,1 0,36 4 57 0,88 0,3 5 58 1,32 0,36 5 59 1,54 0,36 6 60 1,98 0,42 5 61 1,98 0,504 4 62 0,99 0,3 4 63 1,1 0,36 3 64 1,65 0,42 5 65 1,32 0,36 3 66 0,99 0,36 3 67 1,65 0,36 5 68 0,77 0,3 3 N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* 69 1,65 0,60 5 70 2,2 0,60 4 71 0,99 0,3 4 72 1,1 0,36 4 73 1,32 0,48 3 74 2,53 0,48 6 75 1,65 0,48 4 76 1,76 0,42 5 77 1,05 0,3 4 78 1,1 0,36 4 79 1,1 0,36 4 80 1,1 0,24 5 81 0, 0,24 2 82 1,1 0,36 3 83 1,65 0,42 5 84 1,32 0,48 3 85 1,76 0,42 5 86 0,33 0,24 3 87 0,22 0,12 3 88 0,505 0,3 2 89 1,65 0,60 3 90 0,33 0,72 2 91 1,32 0,36 4 -
1. L'Insediamento Urbano di Strettoia è collocato nella parte nordovest del territorio comunale ed è solcato dal fiume Versilia ed è ricompreso nell'UTOE 3. Esso ricomprende il piccolo nucleo storico, le parti di recente formazione a carattere residenziale e la parte a carattere produttivo.
2.Le trasformazioni nel territorio urbanizzato di Strettoia sono definite dalle norme di carattere generale o specifiche di cui all'art.25, dai parametri urbanistici contenuti nelle successive tabelle relative agli interventi diretti finalizzati, oltre che al rispetto dei parametri IC e Hmax, alla verifica dell'IF di saturazione della S.E. per l'ampliamento degli edifici esistenti; dalle schede norma relative agli ambiti di trasformazione o di recupero e dalle direttive e prescrizioni di carattere paesaggistico contenute nell'elaborato DT02a Disposizioni Statutarie.
3.Di seguito si riportano le tabelle parametriche per gli interventi diretti in relazione alle zone identificate all'interno del territorio urbanizzato.
Zona Urbanistica N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* B 0 Vedi P.A approvato Vedi P.A approvato Vedi P.A approvato 1 0,50 0,35 2 2 0,50 0,35 2 3 0,50 0,35 2 4 0,50 0,35 2 5 0,50 0,35 2 6 0,50 0,35 2 7 0,50 0,35 2 8 0,50 0,35 2 9 0,50 0,35 2 10 0,50 0,35 2 N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* 11 0,50 0,35 2 12 0,50 0,35 2 13 0,50 0,35 2 14 0,50 0,35 2 15 0,50 0,35 2 16 0,50 0,35 2 17 0,50 0,35 2 18 0,50 0,35 2 19 0,50 0,35 2 20 0,50 0,35 2 21 0,50 0,35 2 22 0,50 0,35 2 23 0,50 0,35 2 24 0,50 0,35 2 25 0,50 0,35 2 26 0,50 0,35 2 27 0,50 0,35 2 28 0,50 0,35 2 29 0,50 0,35 2 30 0,50 0,35 2 31 0,50 0,35 2 32 0,50 0,35 2 33 0,50 0,35 2 34 0,50 0,35 2 35 0,50 0,35 2 36 0,50 0,35 2 37 0,50 0,35 2 38 0,50 0,35 2 39 0,50 0,35 2 40 0,50 0,35 2 41 0,50 0,35 2 42 0,50 0,35 2 43 0,50 0,35 2 44 0,50 0,35 2 45 0,50 0,35 2 46 0,50 0,35 2 47 0,50 0,35 2 48 0,50 0,35 2 49 0,50 0,35 2 50 0,50 0,35 2 51 0,50 0,35 2 52 0,50 0,35 2 53 0,50 0,35 2 54 0,50 0,35 2 55 0,50 0,35 2 56 0,50 0,35 2 57 0,50 0,35 2 58 0,50 0,35 2 59 0,50 0,35 2 60 0,50 0,35 2 61 0,50 0,35 2 62 0,50 0,35 2 63 0,50 0,35 2 64 0,50 0,35 2 65 0,50 0,35 2 66 0,50 0,35 2 67 0,35 0,35 2 N. isolato IF mq/mq IC H max=NP/ml* 68 0,35 0,35 2 69 0,50 0,35 2 70 0,50 0,35 2 71 0,50 0,35 2 72 0,50 0,35 2 73 0,50 0,35 2 74 0,50 0,35 2 75 0,50 0,35 2 76 0,50 0,35 2 77 0,50 0,35 2 78 0,50 0,35 2 DP1 1 0,50 0,4 8 ml 2 0,50 0,4 8 ml 3 0,50 0,4 8 ml 4 0,50 0,4 8 ml 5 0,50 0,4 8 ml 6 0,50 0,4 8 ml 7 0,50 0,4 8 ml DC1 1 0,35 0,35 5 ml 2 0,35 0,35 5 ml 3 0,35 0,35 5 ml DS1 1 0,05 0,05 4 ml F4 1 0,606 0,24 4 ml -
1. Il dimensionamento del Piano Operativo, desunto dalle tabelle dimensionali del Piano Strutturale vigente, è organizzato secondo le indicazioni della L.R.n°65/2014, del Regolamento n°32R/2017 ed utilizzando le tabelle allegate alla D.G.R. n°682 del 25/06/2017.
2.Si precisa altresì che il dimensionamento, se da un lato riguarda le funzioni di cui al Reg/32/R del 2017 ricomprende al proprio interno anche l'attuazione di tutte le opere pubbliche necessarie attraverso il criterio della perequazione urbanistica, garantendo altresì il rispetto della realizzazione degli standard pubblici.
3.Nel rispetto di quanto previsto dal Piano Strutturale il criterio utilizzato, per la definizione del numero degli abitanti insediabili in rapporto alla S.E. della funzione residenziale e della funzione turistico-ricettivo, è pari a mq. 40/abitante insediabile, ricomprendente la superficie strettamente necessaria all'insediamento residenziale e quella destinata alle funzioni complementari alla residenza. La quota di mq/ab è comprensiva di tutte le funzioni integrative e complementari a quella prevalente, come stabilito negli articoli precedenti: si considera che le funzioni prettamente residenziali corrispondano a 28 mq. /ab (70%) e le funzioni integrative e complementari a 12 mq./ab.(30%) della S.E. complessiva. Nelle tabelle successive sono riportati il dimensionamento articolato per funzioni, ai sensi dell'art. 99 della Legge 65/2014, suddiviso per UTOE e il confronto con il dimensionamento del Piano Strutturale e le relative differenze. Sulla base del dimensionamento della funzione residenziale e turistico ricettiva (posti letto) è stato definito il numero di abitanti potenziali insediabili e il rapporto abitanti/standard del PO che consente di evidenziare il forte miglioramento della qualità urbana contenuta nello strumento urbanistico.
UTOE 1 PIANO STRUTTURALE
Categorie funzionali di cui all'art.99 L.R. n°65/2014 PREVISIONI INTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO Soggette alla Conferenza di Co- Pianificazione ex art. 25 L.R. 65/2014 Non soggette alla Conf. di Co-Pianif. NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione a) Residenziale 2000 2000 4000 0 b) Industriale e artigianale 2000 -00 2000 0 c1) Commerciale di vicinato e media struttura di vendita 1000 1000 2000 0 d) Turistico-Ricettiva 0 3000 3000 0 e) Direzionale e di servizio 1000 2000 3000 0 f) Commerciale all'ingrosso e depositi 0 0 0 0 UTOE 2A PIANO STRUTTURALE
Categorie funzionali di cui all'art.99 L.R. n°65/2014 PREVISIONI INTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO Soggette alla Conferenza di Co- Pianificazione ex art. 25 L.R. 65/2014 Non soggette alla Conf. di Co-Pianif. NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione a) Residenziale 13500 29000 42500 0 b) Industriale e artigianale 12000 2000 14000 20000 20000 c1) Commerciale di vicinato e media struttura di vendita 7000 2500 9500 1500 1500 d) Turistico-Ricettiva 1000 5000 6000 0 0 e) Direzionale e di servizio 3000 26000 29000 0 0 f) Commerciale all'ingrosso e depositi 4000 0 4000 0 UTOE 2B PIANO STRUTTURALE
Categorie funzionali di cui all'art.99 L.R. n°65/2014 PREVISIONI INTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO Soggette alla Conferenza di Co- Pianificazione ex art. 25 L.R. 65/2014 Non soggette alla Conf. di Co-Pianif. NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione a) Residenziale 19500 9000 28500 0 b) Industriale e artigianale 3000 1000 4000 0 0 c1) Commerciale di vicinato e media struttura di vendita 3000 2500 5500 365 365 d) Turistico-Ricettiva 4000 8000 12000 1500 1500 e) Direzionale e di servizio 6000 9000 15000 750 750 f) Commerciale all'ingrosso e depositi 1000 0 1000 0 UTOE 3 PIANO STRUTTURALE
Categorie funzionali di cui all'art.99 L.R. n°65/2014 PREVISIONI INTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO Soggette alla Conferenza di Co- Pianificazione ex art. 25 L.R. 65/2014 Non soggette alla Conf. di Co-Pianif. NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione a) Residenziale 4500 2500 7000 b) Industriale e artigianale 4000 13000 17000 c1) Commerciale di vicinato e media struttura di vendita 2000 2000 4000 d) Turistico-Ricettiva 1000 2000 3000 9.000 9.000 e) Direzionale e di servizio 4000 3000 7000 f) Commerciale all'ingrosso e depositi -00 -00 -00 UTOE 1 PIANO OPERATIVO
Categorie funzionali di cui all'art.99 L.R. n°65/2014 PREVISIONI INTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO Soggette alla Conferenza di Co- Pianificazione ex art. 25 L.R. 65/2014 Non soggette alla Conf. di Co-Pianif. NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione a) Residenziale* 239 540 779 0 b) Industriale e artigianale 0 0 0 0 c3) Commerciale al dettaglio: media struttura di vendita** 0 0 0 0 d) Turistico-Ricettiva 0 1800 1800 0 e) Direzionale e di servizio 0 845 845 0 f) Commerciale all'ingrosso e depositi 0 0 0 0 UTOE 2A PIANO OPERATIVO
Categorie funzionali di cui all'art.99 L.R. n°65/2014 PREVISIONI INTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO Soggette alla Conferenza di Co- Pianificazione ex art. 25 L.R. 65/2014 Non soggette alla Conf. di Co-Pianif. NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione a) Residenziale* 4586 25573 30159 -0 b) Industriale e artigianale 11756 2000 13756 0 c3) Commerciale al dettaglio: media struttura di vendita** 4131 1800 5931 365 365 d) Turistico-Ricettiva 0 9500 9500 1500 1500 e) Direzionale e di servizio 3000 13980 16980 750 750 f) Commerciale all'ingrosso e depositi 0 0 0 0 UTOE 2B PIANO OPERATIVO
Categorie funzionali di cui all'art.99 L.R. n°65/2014 PREVISIONI INTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO Soggette alla Conferenza di Co- Pianificazione ex art. 25 L.R. 65/2014 Non soggette alla Conf. di Co-Pianif. NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione a) Residenziale* 6608 6334 12942 0 b) Industriale e artigianale 0 0 0 0 c3) Commerciale al dettaglio: media struttura di vendita** 531 750 1281 365 365 d) Turistico-Ricettiva 1600 0 1600 1500 1500 e) Direzionale e di servizio 1101 2170 3271 750 750 f) Commerciale all'ingrosso e depositi 0 0 0 0 UTOE 3 PIANO OPERATIVO
Categorie funzionali di cui all'art.99 L.R. n°65/2014 PREVISIONI INTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO Soggette alla Conferenza di Co- Pianificazione ex art. 25 L.R. 65/2014 Non soggette alla Conf. di Co-Pianif. NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione R - Riuso Totale NE - Nuova Edificazione a) Residenziale* 2338 814 3152 0 b) Industriale e artigianale 0 7120 7120 0 c3) Commerciale al dettaglio: media struttura di vendita** 0 0 0 0 d) Turistico-Ricettiva 0 0 0 9000*** 9000 e) Direzionale e di servizio 1000 0 1000 0 f) Commerciale all'ingrosso e depositi 0 0 0 0 ** c3) è riferibile esclusivamente alle medie strutture di vendita in quanto il commercio di vicinato è ricompreso come funzione complementare delle varie destinazioni d'uso.
*** compreso l'esistente
DIMENSIONAMENTO STANDARD URBANISTICI
UTOE 1 ESISTENTE PROGETTO TOTALE F1 (verde) 13134 700 13834 F2 (Attrezzature) 35702 35702 PP (parcheggi) 3668 3892 7560 TOTALE 52504 4592 57096 UTOE 2A + UTOE 2B ESISTENTE PROGETTO TOTALE F1 (verde) 276457 99530 375987 F2 (Attrezzature) 279555 23789 303344 PP (parcheggi) 127766 95073 222839 TOTALE 683778 218392 902170 UTOE 3 ESISTENTE PROGETTO TOTALE F1 (verde) 2902 13363 16265 F2 (Attrezzature) 49013 5698 54711 PP (parcheggi) 1966 7461 9425 TOTALE 53881 26522 80401 TOTALE UTOE 1, 2A + 2B, 3 ESISTENTE PROGETTO TOTALE F1 (verde) 292493 126727 419220 F2 (Attrezzature) 364270 29490 393760 PP (parcheggi) 133400 108430 241830 TOTALE 790163 264647 1.054.810 DIMENSIONAMENTO ABITANTI INSEDIABILI/POSTI LETTO A) ABITANTI al 2021 22943 B) NUOVI ABITANTI INSEDIABILI PO 1079 TOTALE ABITANTI A+B 24022 C) NUOVI POSTI LETTO PO 382 TOTALE A+B+C 24404 VERIFICA RAPPORTO STANDARD/ABITANTE mq/ab attuale mq/ab progetto+attuale F1 (verde) 12,75 17,45 F2 (Attrezzature) 15,88 16,12 PP (parcheggi) 5,81 10,06 TOTALE F1+F2+PP 34,44 43,63 -
1. Dopo l'adozione del P.O. e sino all'approvazione dello stesso, e per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla adozione, è sospesa qualunque determinazione da parte del Comune sulle richieste di permesso di costruire che siano in contrasto con il P.O. adottato e non sono ammessi interventi soggetti a scia in contrasto con il PO adottato.
2. Nei termini dell'art. 133 c.4 della L.R. 65/2014 sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati con comunicazione di inizio lavori, limitatamente al periodo della loro validità. Possono essere ammesse le varianti che non costituiscono variazioni essenziali come definite dalle vigenti disposizioni di legge, il tutto limitatamente al periodo della loro validità.
3. Mantengono la loro validità, per il periodo della loro vigenza i Piani Attuativi approvati, Permessi di costruire convenzionati e comunque tutti gli interventi per i quali siano state sottoscritte le relative convenzioni; sono ammesse varianti a condizione che siano conformi con il presente Piano Operativo.
- - Norme di salvaguardia.