I dossier progettuali per gli interventi in aree non soggette a vincolo paesaggistico ex d.lgs. 42/2004

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  1. Capo I - Patrimonio edilizio di valore storico-architettonico e documentario
  2. Capo I - Norme di carattere generale e campo di applicazione della presente disciplina
  3. Titolo I. - NORME IN MERITO ALLE AREE SENSIBILI ALL'INQUINAMENTO DEGLI ACQUIFERI
  4. Titolo I - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
  5. 1. Perseguendo l'obiettivo della tutela degli acquiferi, e recependo gli indirizzi del PTC della Provincia di Siena e del d.lgs. 152/2006, il PO si propone di:

    • - tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione del loro grado di vulnerabilità;
    • - tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile. Pertanto il PO recepisce completamente la disciplina del PTC della Provincia di Siena in materia di protezione degli acquiferi sensibili, e nelle aree degli interventi previsti fa valere i vincoli alla trasformazione relativi alle Aree in:
      • - classe di Sensibilità 1 - corrisponde alle "Aree a vincolo elevato";
      • - classe di Sensibilità 2 - corrisponde alle "Aree a vincolo medio";
      così come individuate dal PTC alla TAV. ST IG 1, redatta sulla base della permeabilità delle litologie affioranti.

    Gli interventi di trasformazione previsti dal PO ricadenti in aree sensibili di classe 1 o 2 sono soggetti alle restrizioni e prescrizioni di cui rispettivamente agli Art. 10 par. 10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP di Siena, che si riportano integralmente nel seguito. Resta fermo l'adeguamento automatico delle norme di seguito riportate ad eventuali modifiche delle NTA di PTCP, senza necessità di variante al PO.

    2. Come prescritto dall'art.10.1.1 del PTC, nelle aree di ricarica della falda:

    • - sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere - compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra, produzioni agricole intensive - che possano produrre inquinamenti;
    • - gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione dell'eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
    • - devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo da procedere con priorità, nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni utili ad evitare rischi di inquinamento delle falde;
    • - nelle aree urbanizzate ed in relazione alle infrastrutture esistenti sono da ritenersi fattibili: tutti gli interventi di ordinaria manutenzione degli edifici e delle reti; tutti gli interventi straordinari che inducono un miglioramento delle condizioni di salvaguardia e quindi una riduzione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; tutto ciò anche se tali interventi richiedono profondità di scavo maggiori rispetto a quanto consentito dalle norme PTCP ;
    • - nelle aree destinate a servizio cimiteriale e relative espansioni, se contigue, si applica la disciplina di cui al DPR 285/90 art. 57, punto 7;
    • - le nuove aree cimiteriali dovranno essere scelte in modo da rispettare le norme del PTC.

    3. Per le aree non perimetrate in Classe di Sensibilità 1 e Classe di Sensibilità 2 nella Tav. ST IG 1 del PTCP devono essere effettuate indagini atte a verificare la presenza di falda. Nel caso di rinvenimento di falda anche superficiale deve essere data comunicazione all'Amministrazione Comunale di avvenuto rinvenimento. Per le aree in progetto si applicano quindi le NTA del PTCP sotto riportate, differenziate in base all'importanza strategica dell'acquifero rinvenuto.

    - Disposizioni generali
  6. 1. Nell'abitato di Pienza il PO prevede la realizzazione dei seguenti nuovi servizi pubblici, normati nelle Schede progettuali corrispondenti reperibili nell'Allegato 1:

    1. S1 - Ampliamento scuola elementare;
    2. S2 - Completamento via degli olivi e nuovo parcheggio;
    3. S3 - Rammagliamento Via Fontanelle e parcheggio pubblico;
    4. S4 - Ampliamento cimitero Pienza;
    5. S5 - Nuovo Auditorium Foro Boario e verde pubblico;
    6. S8 - Parcheggio e verde pubblico in Via Newton
    7. S9 - Parcheggio pubblico di Via degli Archi
    8. Parco urbano Pieve di Corsignano;
    - Completamento dei servizi pubblici a Pienza
  7. 1. Il patrimonio edilizio di valore storico-architettonico e documentario è costituito dagli immobili rientranti anche in una sola delle seguenti categorie:

    • a. immobili o a parti di essi sottoposti alla disciplina di cui alla parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004);
    • b. immobili siti nelle Componenti insediative CI1, CI2, in quanto assimilate alle zone territoriali omogenee classificate "A" ai sensi del DM 1444/1968 (centri storici);
    • c. gli edifici censiti, nel Piano Strutturale, come aggregati (nuclei storici) o beni storico architettonici del territorio aperto (BSA);
    • d. edifici e manufatti realizzati prima del 1946 (ossia oltre settant'anni fa), con l'eccezione di quelli censiti come "zone connotate da condizioni di degrado" all'Art. 42 delle presenti NTA: Sono assimilati alle zone territoriali omogenee "A" ai sensi del DM 1444/1968, gli immobili rientranti nelle categorie di cui alle lett. a., b. e c.; questi ultimi solo qualora nelle schede di censimento dei BSA contenute nel QC del PS il "valore dell'edificio" (campo 13) sia stato giudicato "rilevante" o "medio".

    2. La demolizione (con o senza ricostruzione) RER è consentita esclusivamente per gli edifici e manufatti edificati prima del 1946 dei quali sia stata accertata la rilevanza architettonica nulla, oppure lo stato di degrado, la collocazione impropria, la impossibilità di adeguate forme di riutilizzo. Tali edifici sono indicati come "Edifici incongrui" in entrambe le Tavv. Po1 e Po2 e sono solitamente al centro di progetti di Recupero Urbano da realizzarsi tramite progetti Unitari Convenzionati (PUC).

    3. Ai sensi dell'art. 138 della LR 65/2014, co. 2, per gli edifici di cui al co. 1 gli interventi di MSr ed RC devono assicurare il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo che qualificano il valore degli immobili stessi. A tale scopo, i progetti degli interventi ad essi relativi devono documentare la presenza di tali elementi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la loro tutela e conservazione. In particolare, la documentazione prevista dal titolo abilitativo inerente la disciplina dell'attività edilizia (LR 65/2014) è integrata da:

    • - descrizione analitica, corredata da documentazione fotografica, dello stato dell'edificio, con indicazione delle parti costruite nelle diverse epoche storiche e, ove possibile delle tessiture murarie;
    • - descrizione analitica, corredata da documentazione fotografica, delle aree aperte intimamente connesse all'edificio e degli usi del suolo aggiornati nelle eventuali aree di pertinenza paesaggistica;
    • - descrizione puntuale degli edifici eventualmente circostanti, anche recenti e degli eventuali elementi di interesse (pozzi, limonaie, annessi, etc.);
    • - quadro dettagliato delle trasformazioni da realizzare e delle eventuali alternative progettuali considerate; sul progetto saranno riportati graficamente o in lettere i vari materiali adoperati e le tecnologie.

    Qualora le opere comportino interventi alle strutture portanti dovrà essere prodotta verifica statica.

    4. Per talune Componenti insediative, in relazione a taluni tipi di intervento, il PO può richiedere, in sostituzione della documentazione di cui al precedente co. 3, un più articolato Progetto di Restauro, così come definito all'Art. 17 delle presenti NTA.

    5. Il quadro riassuntivo delle trasformazioni consentite sul patrimonio edilizio di valore storico-architettonico e documentario ricadente nel territorio urbanizzato è contenuto nei successivi articoli del presente Titolo I, mentre per le trasformazioni consentite sul patrimonio esistente al di fuori del territorio urbanizzato si rimanda al successivo Titolo IV.

    6. Negli edifici di cui al co. 1 sono vietati:

    • - davanzali in marmo;
    • - infissi in alluminio e PVC;
    • - imbiancatura degli imbotti;
    • - uso di intonaci plastici e a buccia d'arancia;
    • - mensole delle coperture prefabbricate in cemento armato.

    Qualsiasi intervento ammesso negli edifici di cui al co.1 deve essere inoltre coerente con la normativa edilizia di cui ai successivi commi da 7 a 13.

    7. Strutture orizzontali e di collegamento verticale. È consentito il rifacimento dei solai in legno deteriorati, mediante sostituzione degli elementi lignei con altri, nuovi, dello stesso tipo, senza variazioni dell'orditura e degli elementi accessori (mezzane, orditure secondarie, ecc.). È consentita la sostituzione dei solai in latero-cemento, ferro, a voltine (salvo se originali), ecc. con altri in legno, realizzati secondo le stesse modalità già descritte al presente comma. Non è consentita la sostituzione di solai in legno con altri di materiale diverso. Sono vietati espressamente nuove terrazze, terrazzini, solarium e qualsiasi tipo di tettoia esterna. Sono consentiti cordoli cementizi di legatura, purché arretrati rispetto al filo murario esterno, e opportunamente rivestiti con lo stesso materiale di facciata. Per quanto riguarda i pavimenti, è raccomandato l'impiego di materiali tradizionali. Le scale esterne dovranno essere mantenute, mediante consolidamento e ripristino, nelle loro caratteristiche originarie: è consentita la sola sostituzione degli elementi deteriorati e non recuperabili con altri di recupero dello stesso tipo e dimensioni.

    8. Murature portanti a faccia vista. Tali murature, qualora a vista nel progetto originario, dovranno essere mantenute nella loro integrità, salvo il ripristino delle parti eterogenee recentemente manomesse, eseguito mediante le tradizionali tecniche costruttive, di volta in volta valutate (sulla base del principio di omogeneità con le parti originarie), eseguite a "scuci e cuci" con elementi che per colore naturale, dimensioni, grana, ecc., si armonizzino con gli esistenti. Per quanto riguarda i materiali sono ammessi la pietra locale, squadrata o irregolare, e il mattone pieno di recupero legati con malta di calce spenta. Per le stuccature di tutte le murature a faccia vista si danno le seguenti indicazioni:

    1. a. pietre a conci regolari o mattoni in laterizio: la stuccatura a malta di calce dovrà riprendere la tecnologia esistente, senza operazione di sfessuramento;
    2. b. pietre a conci irregolari: si può eseguire l'operazione di sfessuramento ed una stuccatura più profonda con malta di calce.

    9. Murature intonacate. Qualora l'edificio originale fosse intonacato, per il rifacimento degli intonaci esterni è consentito l'impiego di intonaci a malta di calce con esclusione esplicita di quelli di cemento anche per il solo rinzaffo. Per quanto riguarda le tinteggiature, sono raccomandate tecniche di intonacatura colorata in pasta e coloriture tradizionali: tinte neutre o giallo-terra date su intonaco ancora fresco, o comunque approvate dalla CP. Ove esistenti è prescritto il ripristino o la ripresa dei graffiti esterni, eseguito con tecniche specifiche da valutare e concordare con gli uffici e servizi competenti.

    10. Strutture voltate e di copertura. Le volte e gli archi di qualsiasi natura, sia di pietra che di laterizio, dovranno essere mantenute mediante consolidamento e/o ripristino con tecniche tradizionali. Nel caso ciò non fosse materialmente possibile, si dovrà comunque garantire l'aspetto formale dell'intradosso. Per quanto riguarda le strutture portanti di copertura, vale quanto detto per i solai in legno. Sono ammessi cordoli in c.a., purché arretrati rispetto al filo murario e opportunamente rivestiti con lo stesso materiale di facciata. I manti di copertura dovranno essere possibilmente di recupero e comunque sempre in laterizio, del tipo a coppi e tegole. Le sporgenze del filo di gronda dovranno essere realizzate mediante travetti in legno opportunamente sagomati, ancorati e distanziati, su cui appoggiare mezzane in laterizio, possibilmente di recupero. Si fa esplicito divieto dell'impiego di travetti cementizi prefabbricati e di tavelle laterizie. I canali di raccolta delle acque ed i relativi discendenti esterni dovranno essere a sezione circolare in rame.

    11. Porte e finestre. [A5]L'eventuale ripristino di aperture precedentemente tamponate dovrà essere giustificate con Progetto di Restauro (PR). Sono escluse riquadrature alle porte e finestre con lastre di travertino o simili, mentre i davanzali esterni dovranno essere rifatti in mattoni vecchi o pietra locale. Sono consentiti lucernari sopratetto solo nel caso fossero necessari per conformarsi al Regolamento Regionale n. 75/R 2013, di attuazione dell'art. 82, co. 15, della LR 1/2005, ora sostituita dalla LR 65/2014. Tutti gli infissi esterni dovranno essere in legno ed adeguarsi alle caratteristiche locali. Nel caso di mancanza di infissi di protezione esterna, sono ammesse - fatta eccezione per i BSA del territorio aperto censiti nel QC del PS di cui all'Art. 100, co.1 [A6]- previo parere positivo della CP, le persiane alla toscana, con esclusione di sportelloni o simili. Per gli edifici di particolare interesse storico-architettonico esclusi, ovvero laddove la CP confermi l'inopportunità dell'uso di persiane, saranno messi in opera infissi con vetri di sicurezza. Per i negozi e attività artigianali poste al piano terra sono escluse le saracinesche piene mentre sono ammesse, quelle a maglia del tipo e del colore indicato dalla CP nonché quelle in ferro battuto.

    12. Impianti tecnici. Sono ammessi impianti tecnici atti al miglioramento delle attuali esigenze funzionali, purché la loro installazione non preveda tracce o passaggi in facciata. In particolare si prescrive l'obbligo di mantenere le canne fumarie completamente interne e comunque con il torrino terminale arretrato dal filo esterno del muro di almeno 50 cm e rivestito in mattoni vecchi o intonacato.

    13. Nei territori ricompresi nei perimetri dei vincoli ex art. 136 d.lgs. 42/04 denominati "Centro storico e zona circostante del comune di Pienza" e "Comprensorio collinare con antico abitato di Monticchiello" devono inoltre essere osservate le prescrizioni riportate all'Art. 103, rispettivamente ai commi 2 e 3.

    14. Non è ammessa l'istallazione di impianti tecnologici [A7]per la climatizzazione a meno che non siano "a scomparsa", ossia invisibili dall'esterno, eccetto che per un foro di areazione.

    15. Ai sensi dell'art. 26, co.3 del Regolamento 3 agosto 2004, n. 46/R di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), e previo parere positivo dell'Azienda Sanitaria Locale, per immobili di particolare pregio storico e architettonico sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne, quali i BSA del territorio aperto censiti nel QC del PS sdi cui all'Art. 100, co.1, nei soli casi in cui siano utilizzati per fini agrituristici, il PO consente deroghe ai limiti nei rapporti areo-illuminanti a condizione che vi sia un progetto di intervento edilizio che garantisca, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie dell'alloggio ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata illuminazione, con impianti di illuminazione autonomi e una adeguata ventilazione resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.

    - Definizione di patrimonio edilizio di valore storico-architettonico e documentario e regole di intervento
  8. 1. Le modalità di realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione urbanistico-edilizia che abbiano rilevanza sotto il profilo geologico e sismico sono subordinate alle prescrizioni della classe di fattibilità corrispondente.

    2. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali possono essere differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità:

    1. a) Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
    2. b) Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
    3. c) Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
    4. d) Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del PO, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

    3. Le fattibilità degli interventi derivano dalla classificazione delle pericolosità geologica e sismica riportate rispettivamente nelle tavole di Piano Strutturale, appositamente aggiornate:

    • - PS09 a, b, c - Carta della pericolosità geologica
    • - PS10 - Carta della pericolosità sismica

    4. La fattibilità geologica e sismica dei singoli interventi previsti dal PO è riportata nelle tavole PoFG e PoFs in scala 1:2.000.

    5. La fattibilità geologica e sismica degli interventi ammessi dal PO in area urbanizzata in funzione dei livelli di pericolosità è riportata nella matrice di cui all'Art.145.

    6. La fattibilità geologica e sismica degli interventi ammessi dal PO in territorio aperto in funzione dei livelli di pericolosità è riportata nella matrice di cui all'Art.146.

    - Fattibilità degli interventi per gli aspetti geologici e sismici
  9. 1. Gli interventi di edilizia privata di cui al presente Titolo I sono redatti incoerenza con le indicazioni di altrettante Schede progettuali contenute nei seguenti due Allegati alle presente NTA:

    1. Allegato 1 - Schede progettuali per gli interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico ex d.lgs. 42/2004;
    2. Allegato 2 - Schede progettuali per gli interventi in aree non soggette a vincolo paesaggistico ex d.lgs. 42/2004.

    Ciascuna Scheda è articolata in cinque sezioni:

    1. Sezione I: Inquadramento e vincoli paesaggistici ex d.lgs. 42/2004;
    2. Sezione II: Riepilogo delle classificazioni di PS e PO inerenti l'area di intervento;
    3. Sezione III: Obiettivi perseguiti dall'intervento;
    4. Sezione IV: Norme tecniche di attuazione dell'intervento e misure di riqualificazione urbanistica e ambientale
    5. Sezione V: Disciplina delle fattibilità geologica, idraulica e sismica e per la tutela degli acquiferi

    2. Sono da considerarsi prescrittivi, ovvero non modificabili, i contenuti delle Sezioni IV e V. L'eventuale scostamento dalle regole di impianto urbanistico-ambientale contenute nella Sezione IV di ciascuna Scheda deve essere dettagliatamente motivato e deve dimostrarsi - con apposita valutazione comparativa - in grado di perseguire gli obiettivi dell'intervento (riportati nella Sezione III) con prestazioni superiori a quelle attese dalla applicazione dei principi progettuali contenuti nella Scheda.

    - Le Schede progettuali
  10. Capo I. - L'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione
  11. Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI
  12. 1. In coerenza con l'art. 100 del PS, il PO disciplina le trasformazioni ammissibili nei BSA censiti nelle schede di rilevazione contenute nel Quadro conoscitivo del PS in funzione del valore ad essi attribuito. In particolare, per gli edifici per i quali - nella Tav. PS04, nonché nelle schede di censimento dei BSA contenute nel QC del PS - il "valore dell'edificio" (campo 13) sia stato giudicato "rilevante", sono[A14] ammessi, oltre agli interventi consentiti dalle norme generali per il territorio rurale di cui al capo 1 del [A15] Titolo IV, i seguenti interventi:

    • - manutenzione ordinaria (MO)
    • - manutenzione straordinaria con restrizioni (MSr);
    • - restauro e risanamento conservativo (RC), accompagnato da Progetto di Restauro (PR).

    2. Per gli edifici per i quali, nelle schede di censimento dei BSA contenute nel QC del PS e riportato nelle Tavv. Po2a/b - il "valore dell'edificio" (campo 13) sia stato giudicato di livello inferiore a quello dei BSA di cui al precedente comma, sono ammessi, oltre agli interventi consentiti dalle norme generali per il territorio [A16]rurale di cui al capo 1 del Titolo IV, i seguenti interventi:

    • - manutenzione ordinaria (MO)
    • - manutenzione straordinaria (MS) senza restrizioni;
    • - restauro e risanamento conservativo (RC).
    • - Ristrutturazione edilizia conservativa (REC), limitatamente alla lett. a) con Progetto di Restauro (PR).

    Per i soli edifici in cui il valore dell'edificio (campo 13) sia risultato "medio", negli interventi di REC la superficie complessiva delle finestre post-operam dovrà rimanere la stessa di quella ante-operam, fatta eccezione per incrementi di superficie indispensabili al raggiungimento degli standard aeroilluminanti minimi previsti dal DM Sanità 5 luglio 1975.

    3. Gli interventi edilizi devono rispettare la normativa edilizia di cui all'Art. 35, commi da 6 a 13. La documentazione da allegare alle richieste di interventi edilizi sui BSA è descritta allo stesso articolo.

    4. Devono essere osservati i limiti alla edificazione nelle aree agricole ricomprese nelle aree di pertinenza paesaggistica dei centri urbani e degli aggregati e nelle aree di pertinenza paesaggistica dei BSA del territorio aperto di cui rispettivamente agli artt. 128 e 129 del PS. In applicazione del PS la collocazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è comunque vietata all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica delimitate nella Tav. Po2 a e Po2b.

    5. In quanto aree di rilevante importanza paesaggistica, le pertinenze dei beni storico-architettonici e degli aggregati, così come indicate nelle Tavv. Po2a e Po2b, sono assimilate alle emergenze paesaggistiche definite dal PTC e devono essere gestite in coerenza, oltre che con le disposizioni dell'art. 129 del PS e del presente PO, con gli obiettivi e le disposizioni contenute nel PIT e nel PTC per il sistema policentrico insediativo provinciale e per il paesaggio, in particolare le disposizioni di cui ai punti 13.13 e 13.14, riportate nei successivi commi da 6 a 10. In caso di discrepanza tra PS, PTCP e PIT prevale la disposizione emanata al livello amministrativo superiore. La Commissione Edilizia comunale valuterà la coerenza dei progetti ai criteri di seguito definiti, avvalendosi della Commissione per il Paesaggio.

    6. Nelle aree di pertinenza degli aggregati:

    1. a. Ogni eventuale progetto di trasformazione deve essere corredato da idonee analisi paesaggistiche in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, che dipendono direttamente dal contenuto e dal disegno delle aree libere), obiettivi principali di riferimento di queste aree. Le analisi specifiche devono riguardare i rapporti fra morfologia e visuali, la capacità di permanenza del paesaggio agrario consolidato in relazione alla capacità di permanenza delle attività produttive, lo stato e l'eventuale degrado dei caratteri in grado di garantire l'integrità fisica, le dinamiche in atto, i rapporti di microscala fra edifici esistenti ed eventuali nuove introduzione, fino allo studio di inserimento garante delle gerarchie fra edificato e spazio aperto e fra forme e funzioni.
    2. b. Qualora consentita dal PO, l'introduzione di nuova volumetria a destinazione non agricola è ammessa previa: esplicitazione del carattere e dello stato delle aree di pertinenza; dimostrazione della perdita di capacità produttive agricole dell'area e del rischio conseguente di abbandono e degrado; rappresentazione del contributo migliorativo del nuovo inserto edilizio nelle stesse;
    3. c. Qualora consentita dal PO, l'introduzione di nuova volumetria a destinazione agricola è ammessa con rinvio ad apposito programma aziendale fermo restando che questo deve contenere dimostrazione che non esiste altro sito nell'area aziendale, confacente alla funzionalità e rispettoso dell'ambiente e del paesaggio, per la nuova edificazione.
    4. d. Qualunque nuova edificazione, se ammessa dagli atti di governo comunali, deve essere coerente con la morfologia di impianto dell'aggregato e rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, anche articolandosi in più manufatti; senza mai restringere le visuali, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o significativi punti panoramici nel contesto. Per la sua collocazione si devono prioritariamente utilizzare le porzioni dei complessi già adibite a funzioni di servizio e privilegiare la prossimità a manufatti esistenti, permettere il miglior uso della viabilità esistente e degli spazi qualificanti il complesso, quali aie e piazzali.
    5. e. Le sistemazioni ambientali, dei filari ornamentali e degli spazi aperti sono contenute in un idoneo progetto di architettura del paesaggio, non devono produrre soluzioni banalizzanti (secondo le definizioni date dal PTC) e devono utilizzare comunque specie vegetali coerenti al contesto paesaggistico, assegnando loro anche la funzione di creare nuovi raccordi percettivi con il contesto. È opportuno valorizzare le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali, come i filari di gelsi, filari di vite arborata, siepi, alberi isolati e aumentare l'equipaggiamento, anche con funzioni di ricomposizione del confine;
    6. f. Devono essere tutelate e conservate le componenti significative degli spazi di pertinenza quali viali, giardini, boschetti, limonaie, e simili. Per danno si intende anche l'interferenza fisica o percettiva causata dalla collocazione di nuovi edifici con tali elementi significativi del resede (giardini disegnati, viali alberati, giardini murati, boschetti ornamentali, limonaie),
    7. g. L'introduzione di nuove specie vegetali, e in particolare arboree, deve: tenere conto delle relazioni paesaggistiche presenti, dimostrando la propria coerenza al sistema ecologico-ambientale; dialogare con il contesto storico-culturale; non interrompere le relazioni visive che si instaurano in particolare lungo la viabilità (come luogo di fruizione collettiva) verso il contesto paesaggistico e l'aggregato stesso. L'introduzione di fasce arboree è particolarmente significativa quale presenza da inserire tra edificativi e campi aperti a seminativo.
    8. h. Deve essere impedita o comunque limitata l'introduzione di recinzioni che comunque non devono: introdurre caratteri urbani nel paesaggio agrario, essere invasivi dal punto di vista percettivo, chiudere la viabilità rurale poderale. In ogni caso deve essere garantita la fruizione del paesaggio.
    9. i. Le modifiche alla viabilità ricadente nelle aree di pertinenza degli aggregati devono essere limitate a casi di effettiva necessità e coerenti con i tracciati storici e con i contesti paesaggistici. L'asfaltatura dei tracciati in terra battuta presenti di norma non è ammessa fatto salvo quando stabilito all'art. 13.18.5 del PTC.
    10. j. Nel caso di insediamenti lungo strada, la collocazione di nuovi edifici curerà di non restringere le visuali trasversali percepibili dall'asse di attraversamento.
    11. k. In caso di cessata attività agricola sono ammessi interventi di sistemazione ambientale secondo i criteri fin qui illustrati e opere di recupero di eventuali situazioni di degrado tramite la presentazione di un progetto di restauro ai sensi dell'Art. 17 delle presenti NTA, che garantisca la contestualità e la correttezza delle opere edilizie e degli interventi paesistico-ambientali.

    7. Secondo quanto stabilito all'art. 13.14 punto 5 della disciplina di PTC, la tutela delle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici (BSA), in quanto capisaldi della rete paesaggistica provinciale, è affidata alle competenze provinciali; pertanto, fin quando la Provincia manterrà tali competenze, gli interventi maggiori che in esse ricadono, intesi quali quelli sottoposti a programmi aziendali o piano attuativo, qualora ammessi dai seguenti commi, dovranno essere inoltrati alla Provincia - Servizio Assetto del Territorio - per una valutazione di merito da svolgersi nell'ambito di una Conferenza dei servizi ai sensi della L 241/1990 e ss.mm.ii. Tale procedura concertativa deve svolgersi secondo le modalità di cui alla DGP n. 95 del 17 aprile 2012 e ss.mm.ii.. Per quanto riguarda invece gli interventi minori, intesi quali quelli residuali rispetto ai maggiori, come precedentemente definiti, restano ferme le disposizioni contenute nel PO.

    8. Le aree di pertinenza dei beni storico-architettonici (BSA) sono, di norma, inedificabili. Tuttavia, qualora il bene e la sua pertinenza siano ancora utilizzati/bili a fini agrari, il PO in coerenza con il PTC, può ammettere nuova edificazione, realizzazione di piccole attrezzature, installazioni di opere d'arte o altre opere che non comportino rilevanti movimenti di terra, nonché superfici interrate purché le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno al rapporto consolidato storicamente fra pertinenza e bene né al valore del bene.

    9. Il PO limita ulteriormente la nuova edificazione di cui al co.8 a nuovi annessi agricoli, e la consente alle le seguenti condizioni, dettate dal PTC:

    1. a. Ogni eventuale progetto di trasformazione deve essere attentamente valutato sotto l'aspetto paesaggistico e corredato da idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.);
    2. b. È fondamentale il disegno degli spazi aperti;
    3. c. In caso di ammissibilità di nuova edificazione, deve essere dimostrato l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, seguendo i seguenti criteri: utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi, deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato ed il seminativo; equilibrio dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/ piazzali già in uso;
    4. d. In ogni caso si dovrà privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e l'eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati e adottare forme e volumetrie dimensionalmente compatibili con quelli preesistenti, anche articolandoli in più manufatti;
    5. e. I progetti degli interventi sono conformati ai principi dell'Architettura e Arte dei Giardini e garantiscono il mantenimento dell'integrità del rapporto armonico tra costruito e non costruito, le architetture vegetali presenti;
    6. f. i criteri per le sistemazioni ambientali, i rapporti tra costruito e nuovi inserimenti edilizi sono gli stesi dettati per le aree di pertinenza degli aggregati elencate e illustrate al precedente co.6.
    7. g. è corretta/compatibile la previsione di opere edilizie riguardanti il bene che attengano all'approccio concettuale e progettuale del restauro, per il mantenimento del bene medesimo;
    8. h. è corretta/compatibile rispetto alla tutela del valore storico architettonico e paesistico l'utilizzazione di un determinato edificio od organismo edilizio a fini diversi da quelli per i quali esso fu costruito o ai quali è stato sottoposto lungo la sua storia, purché gli effetti dell'intervento non siano in contrasto con la permanenza degli elementi caratterizzanti il bene e il suo rapporto con il contesto.

    10. Restano valide, ad integrazione delle precedenti prescrizioni generali, i riferimenti di dettaglio per la localizzazione e il dimensionamento di nuovi annessi agricoli richiesti tramite programmi aziendali di cui all'Art. 82, commi 2, e da 4 a 12, qualora non in contrasto con le precedenti disposizioni.

    - Trasformazioni ammesse negli edifici censiti come Beni Storico Architettonici (BSA) del territorio aperto, nei loro Aggregati e nelle relative aree di pertinenza
  13. Titolo I - NORME GENERALI
  14. Titolo I - – INTERVENTI IN TERRITORIO URBANIZZATO
  15. 1. Il territorio rurale è costituito da tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato, come definito dall'Art. 12 delle presenti NTA, ossia:

    1. a. dalle aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica, di seguito denominate "aree rurali";
    2. b. dai nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, di seguito denominati "nuclei rurali";
    3. c. dalle aree ad elevato grado di naturalità;
    4. d. dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

    2. L'inserimento all'interno del territorio rurale delle previsioni di cui al co. 1, lettera d), è subordinato al previo parere favorevole della Conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014. In tale caso, oltre alle verifiche di cui al co. 5 di tale articolo, la Conferenza valuta la compatibilità delle previsioni con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento. Sono soggette al previo parere della Conferenza di copianificazione anche le previsioni di trasformazione relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica (RiU) che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.

    3. Fatto salvo quanto previsto al precedente co. 2, le aree di cui al co. 1, lettera d), se esistenti, non sono soggette alla disciplina di cui al presente Titolo IV, Capi I, II, III, IV bensì solo a quella di cui al successivo Capo V.

    4. Ai fini del presente PO, sono considerate attività agricole quelle definite all'art. 32, co.2 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR, 22/12/1986 n° 917), e in particolare:

    1. a. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla selvicoltura;
    2. b. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali mediante l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non supera il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
    3. c. le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti e che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

    5. Ai fini del presente PO sono considerate connesse a quelle agricole, le seguenti attività esercitate da una o più aziende agricole:

    • - la ricettività agrituristica;
    • - le attività di promozione o di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
    • - le attività faunistico-venatorie e di allevamento;
    • - le tartufaie;
    • - tutte le attività comunque definite come tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

    6. In ottemperanza all'art. 68 della LR 65/2014, il PO promuove l'attività agricola e quelle ad essa connesse come attività economico-produttive e valorizza l'ambiente e il paesaggio rurale, perseguendo il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli. Tali finalità sono perseguite tenendo conto dei seguenti obiettivi specifici:

    • a. assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
    • b. consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell'attività agricola;
    • c. mantenere i paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
    • d. recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;
    • e. assicurare che le attività agrosilvopastorali e le trasformazioni edilizie concorrano alla qualificazione rurale d'insieme del territorio.

    7. I criteri per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) sono contenuti nel DPGR 18 febbraio 2008, n. 6/R "Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). Qualora il richiedente le trasformazioni edilizie si configuri come Società, deve appartenere a uno o più soci qualificati come IAP almeno il 50% delle quote societarie.

    - Definizione di territorio rurale e di attività agricole ed obiettivi di qualità generali
  16. 1. In coerenza con il DM 1444/1968 e con l'ordinamento regionale, il PO fissa in 37 mq l'Indice insediativo residenziale (IR), definito come SE convenzionalmente attribuita a ciascun abitante insediato o insediabile.1

    2. Il numero complessivo di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, calcolato in applicazione dell'indice insediativo residenziale (Ir), costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento degli standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali prescritte dalle norme statali e regionali.

    3. Ai fini del co. 2, per standard urbanistici si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

    4. La dimensione minima per gli alloggi è di 50 mq di SU, nelle componenti insediative CI1, CI2 e CI3, e di 70 mq di SU nelle CI4, CI5, CI6 e nel territorio non urbanizzato.

    5. Ai sensi del co.2 dell'art. 10 della LN 120/2020, [A13]nelle more dell'approvazione del dM salute di cui all'art. 20, co. 1-bis, del TU edilizia, le disposizioni di cui al dM sanità 5 luglio 1975 si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al dM n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti. Per ulteriori deroghe per immobilidi particolare pregio storico e architettonico sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne si rimanda all'Art. 35, co 13

    - Indice insediativo residenziale, dimensioni degli alloggi e requisiti igienico-sanitari
  17. 1. In coerenza con la normativa regionale e nazionale, la compensazione urbanistica adottata dal presente PO persegue i seguenti obiettivi principali:

    • - la riduzione al minimo indispensabile delle procedure di esproprio, in quanto solitamente lunghe e contrastate;
    • - la perequazione tra tutti i proprietari interessati da interventi di trasformazione urbana, diretti o indiretti che siano (perequazione orizzontale allargata, ossia estesa non solo a tutti i proprietari interessati da un piano attuativo o progetto, ma a tutti i proprietari interessati da PA e progetti).
    • - l'interesse alla realizzazione delle trasformazioni anche per chi non costruisce, dato dalla realizzazione di opere di utilità sociale, come nuovi impianti sportivi, parcheggi pubblici, ecc. (perequazione verticale).
    • - stabilire un rapporto univoco e non occasionale tra le premialità edificatorie concesse ai privati e l'offerta di benefici pubblici in contropartita, quali le aree da cedere aggiuntive a quelle necessarie per assolvere agli obblighi in termini di standard urbanistici, e/o la realizzazione diretta di opere pubbliche.

    2. Nella fattispecie, i criteri attraverso i quali tali obiettivi vengono perseguiti dal presente PO sono i seguenti:

    1. a. Stabilire standard per compensazione, in termini di mq di area in cessione per servizi pubblici / mq SE, ossia un rapporto fisso tra il tipo di destinazione d'uso della SE concessa e la quantità di terreno da cedere, e che incentivino anche il recupero a svantaggio della nuova edificazione.
    2. b. Stabilire standard per la monetizzazione delle superfici di SC non cedute (in termini di euro/mq), ossia regole per la monetizzazione della superficie da cedere, qualora essa non sia disponibile (del tutto o in parte) o qualora la sua acquisizione (totale o parziale) non sia interessante per l'AC. I valori unitari per tale monetizzazione saranno differenziati tenendo presente il livello di centralità delle diverse aree, come mostrato nella successiva tab. 2.

    Esplicitare, per ogni intervento previsto dal PO, l'ammontare delle superfici da cedere, delle eventuali monetizzazioni e delle opere al cui finanziamento esse sono destinate.

    I valori unitari degli standard di compensazione (SC) e degli Standard di Monetizzazione (SM) sono riportati nella testata della Tabella in Allegato 1 alla RG. Gli standard per le premialità edificatorie, siano esse concesse a fronte di cessione di aree e/o della relativa monetizzazione, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.

    3. Di norma l'Amministrazione Comunale realizza in proprio le opere pubbliche cui sono destinate le acquisizioni operate, utilizzando sia i terreni ceduti sia gli importi di monetizzazione (IM) percepiti. Tuttavia è sempre possibile che le opere vengano realizzate, a scomputo delle monetizzazioni stesse, dal promotore dell'intervento edilizio, secondo le regole di pubblicità e concorrenza fissate dal codice degli appalti, e in particolare dal suo art. 20 (Opera pubblica realizzata a spese del privato), che esclude dalla stessa applicazione del Codice i casi in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'art. 80 del Codice.

    4. Nei casi di cui al precedente comma, l'AC, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche previste. Valuta inoltre la congruità del costo di realizzazione delle opere proposto, in modo da poter stabilire se tale costo sia inferiore, uguale o superiore all'importo di monetizzazione IM dovuto dal privato: se inferiore, il privato dovrà comunque corrispondere la differenza alla PA; nei due restanti casi la realizzazione dell'opera estingue il versamento dell'IM dovuto. In caso di necessità di ulteriori risorse rispetto all'IM per la realizzazione dell'opera, il comune provvede al loro reperimento, impegnandosi in tal senso nella convenzione stessa. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento di entrambi i contraenti, comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

    5. Qualora le condizioni per la realizzazione di servizi pubblici derivanti da compensazioni urbanistiche non siano ancora tutte mature al momento della firma della convenzione di cui agli artt. 15 e 16, l'AC ha facoltà di prendere in carico i terreni per pubblici servizi anche in un secondo momento. In tal caso la convenzione conterrà anche la data della presa in carico e/o l'elenco delle condizioni al verificarsi delle quali l'AC potrà proficuamente assumere la gestione delle aree delle quali è destinata ad entrare in possesso. Al contrario, qualora l'AC necessitasse dei terreni oggetto di compensazione in anticipo rispetto al momento nel quale il proprietario cedente intenderebbe realizzare il PA o PUC, possono essere redatti comodati d'uso o altri atti con valore legale, inclusa la convenzione stessa anticipata, grazie ai quali l'AC potrà procedere immediatamente alla realizzazione dei servizi pubblici previsti.

    6. Sono opere di urbanizzazione primaria (qualora non interne al lotto edificabile):

    1. a. strade, piazze, piste pedonali e ciclabili a servizio degli insediamenti;
    2. b. spazi di sosta o di parcheggio;
    3. c. reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche, urbane o industriali ed i connessi impianti di trattamento;
    4. d. opere e reti per la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione ai fini dell'uso idropotabile;
    5. e. rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
    6. f. pubblica illuminazione;
    7. g. spazi di verde attrezzato;
    8. h. reti per il trasferimento dati.

    7. Sono opere di urbanizzazione secondaria:

    1. a. asili nido e scuole materne;
    2. b. plessi scolastici per l'istruzione primaria e secondaria;
    3. c. mercati di quartiere;
    4. d. uffici comunali;
    5. e. chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
    6. f. impianti sportivi di quartiere;
    7. g. centri sociali, attrezzature culturali pubbliche e sanitarie pubbliche;
    8. h. le opere e le reti per l'adduzione e la distribuzione, il trattamento di acque destinate ad usi non idropotabili, provenienti dal riuso o dal recupero;
    9. i. impianti di riciclo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    10. j. aree verdi di quartiere e verde di uso pubblico di connessione con gli spazi aperti extraurbani;
    11. k. strutture pubbliche di servizio o di supporto all'attività d'impresa, quali centri servizi, spazi per incubatori d'impresa, laboratori di ricerca, strutture e spazi destinate al coworking, esercizi polifunzionali;
    12. l. edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica.

    8. I presupposti giuridici per la richiesta di standard di compensazione SC e per la relativa monetizzazione sono ascrivibili ai meccanismi della urbanistica negoziata, indipendentemente dalla necessità o meno, per l'intervento, di corrispondere aree a titolo di standard urbanistici pubblici. In altri termini, nella Tabella Allegata alla Relazione generale, la scelta di calcolarli per tutte le operazioni sottoposte alla firma di un atto convenzionale (ad esempio PUC e PA), come componente dello standard di Compensazione SC dipende talvolta dall'obbligo, talvolta invece dalla volontà di provvedere comunque alla acquisizione degli spazi necessari alle nuove funzioni - in particolare ai parcheggi pubblici - quand'anche si trattasse di operazioni di recupero o di completamento di tessuti già edificati che normalmente non richiederebbero la cessione di aree a standard. Nei dispositivi normativi contenuti nei Dossier progettuali, dunque, tale scelta è espressa con la formula generale "si dovranno rispettare le prescrizioni per gli standard di servizi pubblici e privati e i limiti di cui al precedente Titolo II della Parte Seconda delle presenti NTA, per quanto possa attenere all'intervento e per quanto non in contrasto con il presente articolo".

    9. I contenuti della Tabella in Allegato 1 - "Individuazione ed applicazione degli standard di compensazione (SC) e degli standard di monetizzazione (IM)" alla Relazione Generale del PO, sia in termini di parametri unitari, sia di opera pubblica cui gli Importi di Monetizzazione sono destinati, sia di modalità di calcolo, sono modificabili con delibera di C.C.

    - Obiettivi, criteri e parametri della disciplina della compensazione urbanistica
  18. Capo I. - Standard urbanistici e regole per l'eventuale monetizzazione
  19. 1. La destinazione d'uso individua il complesso delle funzioni previste ed ammesse per un insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di essi.

    2. Ad ogni unità immobiliare è attribuita una sola destinazione d'uso edilizia, da individuarsi nell'ambito della classificazione riportata nel successivo Art. 59. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

    3. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge quella risultante da:

    1. a. atti pubblici;
    2. b. atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore agli strumenti urbanistici comunali che stabiliscono le destinazioni;
    3. c. in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici comunali che stabiliscono le destinazioni d'uso.

    4. Le norme del presente Titolo III hanno valore di disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui dell'art. 98 della LR 65/2014.

    5. In conformità alla disciplina del PS, il PO non prevede l'insediamento di grandi strutture di vendita (SUV > 1500 mq), nemmeno se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti o l'incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.

    - Destinazioni d'uso; aspetti generali
  20. Capo I. - Strumenti di attuazione
  21. 1. Il PO si attua con interventi edilizi:

    • - diretti, quali Progetti Unitari Convenzionati (PUC);
    • - indiretti, quali i Piani Attuativi (PA) di iniziativa pubblica e/o privata.

    Ai sensi dell'art. 74, co. 13 della LR 65/2014, i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale (d'ora in poi "programmi aziendali") hanno valore di piano attuativo quando prevedono interventi di ristrutturazione urbanistica (RiU) comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni ovvero quando prevedono operazioni di recupero o di nuova edificazione pari o superiore a 2.500 mc di Vtot.

    2. Ai sensi dell'art. 79, co. 2, lett. i bis) della LR 65/2014, in Territorio Non Urbanizzato (TNU) sono comunque soggetti a Piano Attuativo gli interventi di RiU del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola.

    3. Le aree preordinate all'esproprio nel periodo di vigenza del presente PO sono indicate con apposito simbolo grafico nella Tav. Po2. Qualora si trovassero all'interno di perimetri interessati da Progetti Unitari Convenzionati (PUC) nei quali è prevista la cessione delle aree da espropriare in compensazione urbanistica, la procedura di esproprio viene estinta alla firma della convenzione.

    - Modalità di attuazione del PO ed aree preordinate all'esproprio
  22. Capo I - La classificazione delle destinazioni d'uso
  23. 1. Nel territorio non urbanizzato il PO prevede tre interventi:

    1. - il recupero dell'area escavata nel corso della attività della Fornace Cherubini (UTOE 6), che si trova a cavallo del limite del territorio urbanizzato, mentre il recupero della parte all'interno è ricompreso nel PUC 5R (v. scheda in Allegato 2).
    2. - Ap1- Ampliamento caseificio in località Poggio Colombo (UTOE 8); si tratta di un'area produttiva-commerciale identificata nella Tav. Po2a con la sigla "Ap1" (v. Scheda Allegato 1). Trattandosi di ampliamento di edificio produttivo l'intervento non è soggetto alla Conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 LR 65/2014.
    3. - RR1 - Recupero rudere nella riserva naturale. In località Palazzo di Papa l'intervento di ricostruzione del rudere esistente è subordinato, oltre che al rispetto delle regole di cui all'art. 25, alla firma di un apposito atto d'obbligo (permesso di costruire convezionato) con il quale il proprietario si impegna a cedere in comodato d'uso gratuito all'Ente gestore della riserva 50 mq dell'immobile recuperato, da utilizzarsi per attività finalizzate alla promozione e valorizzazione della riserva stessa.
    - Interventi in aree che ospitano funzioni non agricole nel territorio non urbanizzato
  24. 1. Il presente Piano Operativo (PO) è redatto ai sensi dell'art. 95 della LR Toscana n.65/2014 "Norme per il Governo del Territorio", in conformità alle vigenti previsioni normative statali e regionali e nel rispetto delle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione sovracomunale.

    2. Il PO è l'atto di governo del territorio che disciplina dettagliatamente l'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale in attuazione dei criteri definiti nel Piano Strutturale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17.6.2008 e pubblicato sul BURT n. 32 del 6.8.2008, e persegue lo sviluppo sostenibile attraverso:

    1. a. le tutele dell'integrità fisica e dell'identità culturale, quali condizioni di ammissibilità di ogni scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del territorio;
    2. b. la valorizzazione delle qualità ambientali paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate;
    3. c. il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale;
    4. d. la configurazione di un assetto territoriale coerente con le suddette finalità, mediante la definizione:
      • - delle trasformazioni fisiche ammissibili e/o prescritte e delle utilizzazioni compatibili degli immobili posti sul territorio, anche in base alle condizioni di pericolosità geologica ed idraulica e alle caratteristiche idrogeologiche;
      • - delle destinazioni d'uso.

    3. Il PO fa altresì proprie le finalità di miglioramento della qualità degli insediamenti di cui all'art. 62 della LR 65/2014, in riferimento:

    1. a. alla riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane;
    2. b. alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, dei percorsi pedonali e ciclabili e della connessione anche intermodale alle infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico;
    3. c. alla funzionalità, al decoro e al comfort delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano;
    4. d. alla dotazione di attrezzature e servizi con particolare attenzione alle attività commerciali di vicinato e ai servizi essenziali;
    5. e. alla qualità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;
    6. f. alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;
    7. g. alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata;
    8. h. alle prestazioni di contenimento energetico degli edifici e degli isolati urbani in riferimento al contenimento energetico, alla resilienza ai cambiamenti climatici, alla fruibilità e sicurezza;
    9. i. all'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), e all'accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
    10. j. alla qualità dell'architettura con particolare riferimento agli spazi d'uso collettivo ed alle opere pubbliche;
    11. k. alle prestazioni omogenee adeguate delle reti di trasferimento dati sull'intero territorio regionale.
    - Finalità
  25. 1. In coerenza con il disposto della LR 65/2014, Titolo IV, Capo III, Sezione I, il PO individua:

    • a. due "ambiti periurbani", intesi quali aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato; nella fattispecie si tratta dell'ambito periurbano di Pienza, e dell'ambito periurbano di Monticchiello;
    • b. due "ambiti di pertinenza dei centri storici", intesi quali aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri storici di cui costituiscono il contesto; nella fattispecie l'Ambito di pertinenza del centro storico di Pienza, coincide con l'area del vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04, denominato "Centro storico e zona circostante del comune di Pienza" (DM 27.02.1970), le cui prescrizioni sono riportate all'Art. 103, co.2, mentre l'Ambito di pertinenza del centro storico di Monticchiello coincide con l'area del vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04, denominato "Comprensorio collinare con antico abitato di Monticchiello" (DM 30.04.1973), le cui prescrizioni sono riportate all'Art. 103, co.3;
    • c. diversi Ambiti di pertinenza dei nuclei storici, coincidenti con le aree di pertinenza paesaggistica degli aggregati e dei BSA censiti dal PTCP e fatti propri dal PS;

    Il resto del territorio rurale, indicato come "Territorio aperto" coincide con l'UTOE 8 di PS.

    - Articolazione del territorio rurale. Ambiti periurbani e ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici
  26. 1. Il PO assume quali riferimenti cogenti ed inderogabili il quadro conoscitivo, le invarianti, gli statuti, i sistemi ed i sottosistemi territoriali e funzionali e le unità territoriali organiche elementari (UTOE) così come definit dal Piano Strutturale.

    2. Ai sensi dell'art. 95 della LR 65/2014, il PO si compone di due parti principali:

    • a. la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato (Parte II, nelle presenti NTA);
    • b. la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale (Parte III, nelle presenti NTA).

    3. Mediante la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti il presente PO individua e definisce:

    • a. le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici;
    • b. la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, della LR 65/2014, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all'art. 68 della stessa legge;
    • c. gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al successivo co. 4;
    • d. la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell'art. 98 della LR 65/2014 (parte II, Titolo III delle presenti NTA);
    • e. le zone connotate da condizioni di degrado.

    4. Mediante la disciplina di cui al co. 2, lettera b, il Piano Operativo individua e definisce:

    • a. gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante piani attuativi;
    • b. gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 125 della LR 65/2014;
    • c. i progetti unitari convenzionati di cui all'art. 121 della LR 65/2014;
    • d. gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lettere a, b, c;
    • e. le previsioni relative all'edilizia residenziale sociale di cui all'art. 63 della LR 65/2014 nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a, b, c;
    • f. le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per gli standard di cui al DM 1444/1968 e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi della legge regionale 6 giugno 2012, n.27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);
    • g. i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del dPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
    • h. ove previste, la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica, la perequazione territoriale il piano comunale di protezione civile di cui rispettivamente agli artt. 100, 101 e 102 e 104 co 4 della LR 65/2014, e le relative discipline;
    • i. qualora presenti, gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. Con riferimento a tali edifici, il comune può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree ove essi sono collocati attraverso forme di compensazione, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

    6. Le previsioni del PO per la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i conseguenti vincoli preordinati all'espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico, indicato nella Relazione Generale del PO per i cinque anni successivi alla sua approvazione.

    7. Il PO contiene inoltre, al Capo V del Titolo II della Parte II, le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.

    8. Il PO sarà adeguato a piani, progetti e programmi direttamente operativi dettati da leggi o da atti di amministrazioni sovracomunali.

    - Contenuto e ambito di applicazione
  27. 1. Gli interventi da attuarsi mediante Piani Attuativi di cui all'Art. 15 sono:

    1. PA1 - Approdo Nord. Polo logistico-informativo del museo diffuso della Val d'Orcia e spazi ricreativi (PA di iniziativa pubblica) (UTOE 3, CI 4)
    2. PA2 - Completamento e riqualificazione PIP Fornacino;
    3. PA3 - Completamento produttivo zona Ponticino;

    Gli obiettivi che perseguono, la coerenza con i vincoli paesaggistici, qualora presenti, con gli obiettivi di PS e PO nonché le regole per la trasformazione sono oggetto delle corrispondenti Schede in Allegato 1 o 2 alle NTA (il corsivo indica la presenza del vincolo, e dunque la reperibilità della scheda in Allegato 1):

    - Interventi da attuarsi mediante Piani Attuativi (PA)
  28. Capo II. - La gestione del verde in ambito urbano e periurbano
  29. Titolo II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E TIPI DI INTERVENTO
  30. Capo II. - Tipi di intervento
  31. 1. I piani attuativi, comunque denominati, costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del PO.

    2. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti ad espropriazione secondo le procedure e le modalità di cui al DPR 327/2001 e alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

    3. Le varianti al PS o al PO correlate a previsioni soggette a pianificazione attuativa possono essere adottate e approvate contestualmente al relativo piano attuativo.

    4. Sono comunque soggetti a piano attuativo gli interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definita all'Art. 30 delle presenti NTA, nei casi di cui all'art. 74, co. 13 della LR 65/2014, ossia di programmi aziendali comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni (deruralizzazione) ovvero comportanti interventi di nuova edificazione ed interventi di recupero di fabbricati esistenti che interessino un volume complessivo (Vtot) pari o superiore a 2.500 mc.

    5. Per la realizzazione degli interventi dei piani attuativi per i quali è ammessa l'iniziativa privata, i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all'imponibile catastale, previo invito degli altri proprietari, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al comune della proposta di piano attuativo, comprensiva dello schema di convenzione relativo alla realizzazione dell'intervento. Il comune informa tempestivamente i proprietari non aderenti al consorzio della presentazione della proposta, ai fini dell'eventuale sottoscrizione della medesima previa adesione al consorzio.

    6. Successivamente all'approvazione del piano attuativo, il comune invita i proprietari non aderenti al consorzio di cui al co. 5 a dare attuazione alle indicazioni del piano mediante l'adesione alla convenzione, assegnando un temine non inferiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune procede a diffidare i proprietari non aderenti al consorzio, assegnando un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del piano attuativo.

    7. Decorso senza esito il termine di cui al co. 6, gli immobili dei proprietari che non hanno sottoscritto la convenzione rientrano tra i beni soggetti all'espropriazione di cui al precedente co. 2. Le somme necessarie per l'espropriazione sono a carico dei soggetti che hanno sottoscritto la convenzione.

    8. I piani attuativi contengono:

    1. a. l'individuazione progettuale di massima delle opere d'urbanizzazione primaria e secondaria;
    2. b. l'assetto planivolumetrico complessivo dell'area di intervento con specifiche indicazioni relative ai prospetti lungo le strade e piazze;
    3. c. la localizzazione degli spazi riservati ad opere o impianti di interesse pubblico, ivi compresa la localizzazione delle aree necessarie per integrare la funzionalità delle medesime opere;
    4. d. l'individuazione degli edifici o parti di essi oggetto di recupero e riuso, con l'indicazione delle specifiche categorie di intervento ammesse, nonché l'indicazione delle tipologie edilizie per i nuovi fabbricati derivanti da interventi di nuova edificazione o da demolizione e ricostruzione;
    5. e. l'eventuale suddivisione del piano in più unità di intervento tra loro funzionalmente coordinate;
    6. f. il dettaglio, mediante l'indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e modalità previste dalle leggi statali e dall'art. 108 della LR 65/2014;
    7. g. ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento, con particolare riguardo alle connessioni ciclopedonali ed ecologiche, al tessuto urbano o al margine con il territorio rurale;
    8. h. lo schema di convenzione atta a regolare gli interventi previsti dal piano attuativo e le correlate opere ed interventi di interesse pubblico;
    9. i. la ricognizione ed eventuale integrazione del quadro conoscitivo di riferimento, ove necessaria;
    10. j. la normativa tecnica di attuazione;
    11. k. le disposizioni relative alla perequazione urbanistica o alle forme di compensazione urbanistica, ove previste dal PO;
    12. l. la relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed interna e che motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio-economici rilevanti per l'uso del territorio;
    13. m. una relazione di fattibilità.

    9. L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al co. 8, lettera h) può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso, per ogni stralcio funzionale nella convenzione sono quantificati gli oneri di urbanizzazione ed eventuali Importi di Monetizzazione di cui all'Art. 110, nonché le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

    10. Il piano attuativo conforme alle previsioni del PO è approvato con le procedure di cui ai successivi commi da 11 a 14.

    11. Con riferimento al piano attuativo di iniziativa privata conforme alle previsioni del PO, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, o dal completamento della documentazione necessaria, sono comunicati al proponente i tempi previsti per l'adozione del piano.

    12. Dopo l'adozione da parte del comune, il piano attuativo è trasmesso alla provincia, è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.

    13. Decorso il termine di cui al co. 12, il comune approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate e lo trasmette alla provincia.

    14. Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Qualora non siano pervenute osservazioni, il piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

    15. Contestualmente all'atto di approvazione, il comune fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano attuativo è realizzato ed i termini entro i quali sono operate le eventuali espropriazioni ai sensi dell'art. 108 della LR 65/2014.

    16. L'approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso individuate.

    17. Decorso il termine di cui al co. 15, il piano diventa inefficace per la parte non ancora attuata.

    - Piani attuativi (PA)
  32. 1. Nei seguenti Art. 131, Art. 132, Art. 133, Art. 135 e Art. 135 sono riportate le descrizioni delle classi di fattibilità in relazione agli aspetti geologici e le relative prescrizioni.

    - Criteri particolari di Fattibilità in relazione agli aspetti geologici
  33. 1. Nell'abitato di Monticchiello il PO prevede la realizzazione dei seguenti nuovi servizi pubblici, normati nelle Schede progettuali corrispondenti reperibili nell'Allegato 1:

    1. S6 - Recupero paesaggistico espansione Monticchiello;
    2. S7 - Riprogettazione urbana Viale Cappelli;
    - Completamento dei servizi pubblici a Monticchiello
  34. Titolo II. - FATTIBILITÀ GEOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA DELLE TRASFORMAZIONI
  35. Capo II - Gli ambiti delle politiche urbane comunali per la mobilità e la fruizione del paesaggio
  36. Titolo II - INTERVENTI IN AREE CHE, PUR OSPITANDO FUNZIONI NON AGRICOLE, NON COSTITUISCONO TERRITORIO URBANIZZATO
  37. 1. Come prescritto dalle NTA del PTC della Provincia di Siena, Capo III, art.10.1.2 "Disciplina delle aree sensibili di classe 1", nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella tav. ST IG 1, i Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo - ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente, così come specificato nei successivi commi.

    2. Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati:

    • - la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche, di centri di raccolta di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni finalizzati al supporto ed all'incremento della raccolta differenziata di RSU e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione esercitati all'interno delle aree di cava, per la cui disciplina si rimanda al PAERP;
    • - la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al d.lgs. 209/2003, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici - attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
    • - la realizzazione di oleodotti.

    3. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell'Allegato 2 del D. Lgs. 152/06. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedono i limiti per dimostrate cause naturali.

    4. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

    5. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA.

    6. Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l'apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall'Allegato 7, Parte A IV del d.lgs. 152/06.

    7. Negli insediamenti urbani, comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale, sia in fase di ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d'uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

    8. Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

    9. Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all'art. 10.1.4 del PTC), la compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa di cui alla presente disciplina.

    10. In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, vanno utilizzate tipologie costruttive che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti.

    11. Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda è minore di 10 ml dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto); mentre, per soggiacenza maggiore di 10 ml dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 ml.

    12. Tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

    • - incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 ml dal piano campagna;
    • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 ml, ma minore di 50 ml dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 10 % della reale soggiacenza locale;
    • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 ml, ma minore di 100 ml dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15 % della reale soggiacenza locale;
    • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 ml, ma minore di 150 ml dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
    • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 ml, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.

    Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

    13. Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina di tutela degli acquiferi di classe 1.

    14. Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt. 10.6.4 e 10.6.5 delle NTA del PTC.

    15. Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche "strategiche".

    - Disciplina delle aree sensibili di classe 1
  38. 1. Attesa la loro valenza storico-testimoniale i cimiteri rurali, così come indicati nelle Tavv. Po2a e Po2b, sono assimilati ai beni storico architettonici del territorio aperto, e nelle loro componenti edilizie sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS) e risanamento conservativo (RC).

    2. All'interno di una fascia di rispetto di 50 ml dal perimetro esterno non è consentita la nuova edificazione né incrementi volumetrici degli edifici esistenti.

    3. È prescritta la salvaguardia delle alberature di corredo e schermatura.

    4. Nel periodo di vigenza del presente PO non sono previsti ampliamenti dei cimiteri rurali.

    - Cimiteri rurali
  39. Parte II - LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI, VALIDA A TEMPO INDETERMINATO
  40. Capo II - Patrimonio edilizio recente
  41. Titolo II. - LA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI
  42. 1. La Componente Insediativa CI1 - Tessuti storici della città murata, così come graficizzata nella Tav. Po2 coincide con i centri storici di Pienza e Monticchiello, ovvero con le UTOE 1 e 2, nonché invarianti strutturali di cui all'art. 37 delle NTA di PS. La CI1 corrisponde inoltre alla Zona Omogenea A di cui all'art.2 del DM 2.04.1968 n.1444.

    2. La gestione e trasformazione urbanistica nella CI1 è prevalentemente finalizzata al mantenimento ed all'incremento dell'integrità fisica e funzionale del patrimonio edilizio storico, garantendo al contempo lo svolgimento delle attività economiche con esso compatibili, così come ulteriormente specificato dagli artt. 89 e 90 del PS, che elencano rispettivamente gli obiettivi di PS per le UTOE 1 e 2. Gli interventi specifici previsti dal PO nella CI1 sono:

    • - PUC R1 - Recupero Fattoria Angheben;

    le relative norme tecniche di attuazione sono contenute nella Scheda Progetto PUC R1 in Allegato 1.

    3. Fatta eccezione per quanto diversamente specificato nei precedenti commi, per gli edifici ricompresi in questa Componente insediativa sono sempre ammessi, ferme restando le modalità realizzative previste all'Art. 35, i seguenti tipi di intervento:

    • - Manutenzione ordinaria (MO);
    • - Manutenzione straordinaria e frazionamento con restrizioni (MSr);
    • - [A8]Restauro e risanamento conservativo (RC) con Progetto di Restauro (PR).

    4. Ristrutturazione edilizia conservativa (REC) con Progetto di Restauro (PR), limitatamente alle tipologie [A9]previste all'art. 26, lett. a., nel rispetto delle dsposizioni del co. 2 dell'Art. 26Qualsiasi intervento ammesso, nella CI1 deve essere coerente con la normativa edilizia di cui al precedente Art. 35.

    5. Nella CI1 non è consentita la realizzazione di piscine esterne.

    6. Qualsiasi intervento deve inoltre essere compatibile con le specifiche prescrizioni, riportate all'Art. 103, dei seguenti vincoli ex art. 136 d.lgs. 42/04:

    1. a. per il centro storico di Pienza, il vincolo apposto con DM 27.02.1970 (G.U.n.79 del 28.03.1970) e denominato "Centro storico e zona circostante del comune di Pienza";
    2. b. per il centro storico di Monticchiello, il vincolo apposto con DM 30.04.1973 (G.U.n.153 del 15.06.1973) e denominato "Comprensorio collinare con antico abitato di Monticchiello".

    7. Nei casi di frazionamento di una unità immobiliare, le nuove unità abitative dovranno avere una superficie minima di 50 mq di SU. Sono escluse dall'applicazione della presente norma le unità immobiliari oggetto di accorpamento successivo al 1960 il cui frazionamento è finalizzato al ripristino della documentata situazione originaria. I frazionamenti rispettano gli standard minimi di parcheggio indicati nell'Art. 45, delle presenti NTA.

    - Componente Insediativa CI1 - Tessuti storici della città murata
  43. Capo II. - Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo
  44. 1. Sono considerate categorie funzionali principali:

    • RES: residenziale (comprensiva delle pertinenze e dei parcheggi residenziali);
    • AI: industriale e artigianale
    • CI: commerciale all'ingrosso e depositi
    • CD: commerciali al dettaglio e pubblici esercizi;
    • DS: direzionale e di servizio privato
    • TR: turistico-ricettiva;
    • AG: agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

    2. Ciascuna destinazione d'uso principale può essere specificata in articolazioni funzionali, espressive delle differenti attività che è possibile vengano svolte nell'ambito della medesima destinazione d'uso. Le articolazioni funzionali (attività) adottate dal PO sono descritte nella successiva tab. 5.

    Tab. 5. Quadro riassuntivo delle destinazioni d'uso e delle loro articolazioni funzionali

    Categorie funzionali Sub-categorie funzionali
    RES Residenza RES1 Residenze interne al territorio urbanizzato (comprende le unità abitative inserite in alberghi diffusi, così come disciplinati dalla LR 71/2013)
    RES2 Pertinenze residenziali (parcheggi coperti, rimesse, magazzini, a servizio di RES1)
    RES3 Residenze esterne al territorio urbanizzato (deruralizzate)
    AI Industria e artigianato produttivo e di servizio AI1 Industria e artigianato produttivo non integrabile con la residenza, ossia attività "insalubri o moleste" rientranti nella prima classe del DM 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie" (ad es. fabbriche, impianti, officine meccaniche, autodemolitori, macelli, tipografia con rotative inclusi relativi spazi espositivi connessi alla produzione ed eventuali residenze per titolari e/o custodi)
    AI2 Artigianato di servizio compatibile con la residenza, ossia attività diverse da AI1 e/o eventualmente rientranti nella seconda classe dello stesso DM 5 settembre 1994, laddove siano state adottate tutte le speciali cautele necessarie per la incolumità del vicinato (falegnamerie, friggitorie, lavanderie a secco, stazioni di servizio per automezzi e motocicli, tipografie senza rotative, ecc. inclusi relativi spazi espositivi e/o vendita della produzione, e residenze per titolari o custodi una per impianto).
    CI Commerciale all'ingrosso e depositi CI Spazi e a servizio delle attività produttive quali magazzini e depositi coperti.
    CD Commerciale al dettaglio e pubblici esercizi CD1 Esercizi di vicinato (fin a 300 mq di Superficie di Vendita Sv) e pubblici esercizi con categorie merceologiche di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione bevande e alimenti (bar e ristoranti)
    CD2 Esercizi di vicinato con categorie merceologiche diverse da CD1
    CD3 Medie strutture di vendita (da 300 a 1500 mq Sv) (NON CONSENTITE DAL PS)
    DS Direzionale e di servizio privato DS1 Uffici privati, studi professionali (basso carico urbanistico)
    DS2 Agenzie o sportelli bancari, agenzie assicurative, immobiliari e similari (basso carico urbanistico)
    DS3 Servizi collettivi privati (e comunque non di proprietà pubblica) a basso carico urbanistico quali servizi sanitari e di assistenza (farmacie, ambulatori; case di riposo, residenze protette, ecc.), impianti termali e centri benessere e altri locali ricreativi (bar, sale comuni, ecc.) e di servizio (lavanderie, spazi di distribuzione, ecc.) qualora riservati a clienti dell'albergo o alla sua gestione, servizi per la sicurezza e per la protezione civile (sedi di polizia, carabinieri, ecc.))
    DS4 Servizi collettivi privati (e comunque non di proprietà pubblica) a medio carico urbanistico (musei, biblioteche, sale da esposizione, sedi di associazioni)
    DS5 Servizi collettivi privati (e comunque non di proprietà pubblica) ad alto carico urbanistico, quali scuole ed istituti di formazione vari, cinema e teatri, servizi sanitari, impianti sportivi, impianti termali e centri benessere (se non riservati a clienti albergo), servizi di rango elevato (centri di servizi avanzati alla produzione, centri congressi, ecc.).
    DS6 Servizi collettivi privati (e comunque non di proprietà pubblica) a carico urbanistico nullo, quali parcheggi interrati e in struttura e attrezzature ed impianti tecnici connessi alle reti (idriche, elettriche, fognarie, del metano, ecc.)
    TR Ricettività turistica TR1 Ricettività turistica (hotel, alberghi, residence, pensioni, motel, ostelli, unità abitative destinate ad accogliere l'ufficio ricevimento e i servizi comuni relative ad Alberghi diffusi, così come disciplinati dalla LR 71/2013)
    TR 2 Campeggi, aree sosta camper e relative strutture di servizio
    AG Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge AG1 Annessi agricoli (fienili, rimesse, depositi, cantine, laboratori di trasformazione dei prodotti agricoli dell'azienda)
    AG2 Spazi per la residenza di imprenditori agricoli e per ricettività agrituristica (incluse strutture di servizio ad agricampeggi)

    3. L'elenco delle articolazioni funzionali di cui alla Tab. 5 può essere aggiornato nel caso in cui si presenti la necessità di classificare attività non contemplate, assegnando la nuova attività ad una delle funzioni principali per analogia con attività similari.

    - Categorie funzionali e loro articolazioni
  45. 1. Il PO assume come standard da riservare a servizi pubblici quelli indicati nelle normative nazionali e regionali vigenti, in funzione della destinazione d'uso degli immobili di cui all'Art. 59 delle presenti NTA, così come riportato nella seguente Tab. 2.

    2. Ai fini del dimensionamento dei parcheggi per "superficie di un posto auto" si intende la somma dello spazio necessario allo stallo di parcheggio (5 ml x 2,5 ml) e alla manovra (equivalente), per un totale di 25 mq a posto auto.

    3. I parcheggi pubblici, o parte di essi, potranno essere realizzati nei piani interrati dei nuovi edifici e/o in strutture autonome (interrate o non), senza alcun aggravio economico o gestionale per la pubblica amministrazione.

    4. Nei parcheggi a raso di nuova realizzazione, oppure nei rifacimenti dei parcheggi esistenti, sono da utilizzarsi pavimentazioni permeabili e viene assicurato l'ombreggiamento naturale dei veicoli attraverso la messa a dimora di alberi scelti tra quelli indicati nell'Art. 53 delle presenti NTA, collocandoli sia lungo il perimetro delle aree sia al loro interno.

    Tab. 2 - Parametri per il dimensionamento dei servizi pubblici in funzione della destinazione d'uso

    SIGLA DESTINAZIONE D'USO PIANO OPERATIVO STANDARD (considerando 37 mq SE per abitante) fonte normativa
    Verde pubblico Scuole e/o servizi sociali Parcheggi
    RES1 Residenze interne ai centri urbani 0,24 mq/ mq SE 0,2 mq/mq SE (pari a 4.5 mq/ab) 0,07 mq/mq SE Verde: 9 mq /abitante (9:37=0,24 mq/mq SE)
    Scuole e servizi: 6,5 mq /abitante (6,5:37=0,18 mq/mq SE)
    Parcheggi: 2,5 mq /ab. (2,5:37=0,07 mq/mq SE)
    Tot. 0,49 mq/mq SE (18 mq / ab)
    DM 1444/ 68, art.3
    RES3 Residenze esterne ai centri urbani _ 0,16 mq /mq SE Verde = 0
    Servizi: 6 mq /abitante (6:37=0,16 mq/mq SE)
    DM 1444/68, art.4
    AI Industria e artigianato produttivo Minimo 10% superficie del lotto per attività collettive, verde pubblico e parcheggi Minimo 10% superficie del lotto DM 1444/68, art.5
    CI Commerciale all'ingrosso e depositi Minimo 10% superficie del lotto per attività collettive, verde pubblico e parcheggi Minimo 10% superficie del lotto DM 1444/68, art.5
    CP Commercio e pubblici esercizi 0,4 mq / mq SE di spazio per verde e servizi (altrettanto per parcheggi) 0,4 mq / mq SE di spazio per verde e servizi (altrettanto per parcheggi) DM 1444/68, art.5
    DS1, DS2, DS3 Direzionale e servizi privati a basso carico urbanistico 0,4 mq / mq SE di spazio per verde e servizi (altrettanto per parcheggi) 0,4 mq / mq SE di spazio per verde e servizi (altrettanto per parcheggi) DM 1444/68, art.5
    DS4 DS a medio carico urbanistico 0,4 mq / mq SE di spazio per verde e servizi;
    0,5 per parcheggi;
    DS5 DS ad altro carico urbanistico 0,4 mq / mq SE di spazio per verde e servizi;
    0,6 per parcheggi;

    5. Nel caso di impossibilità di reperire, entro una distanza congrua, tutti i necessari spazi per la realizzazione dei parcheggi relativi a tipologie di intervento diverse da NU, è possibile monetizzare gli oneri dovuti in base ai criteri di cui al successivo Art. 48. L'AC si impegna a vincolare tali fondi al miglioramento del sistema della mobilità e della sosta del centro urbano interessato.

    6. Le aree da destinarsi a parcheggi e le aree di pertinenza di scuole e altri servizi pubblici acquisite dalla AC a titolo di standard urbanistici devono essere piantumate con essenze indicate nell'Art 53 delle presenti NTA.

    7. Le aree da destinarsi a verde pubblico acquisite dalla AC a titolo di standard urbanistici perseguono gli obiettivi di gestione di cui all'Art. 45 e devono essere piantumate con essenze indicate nell' nell'Art 53 delle presenti NTA.

    8. Compatibilmente con le esigenze di sicurezza, insolazione e distanze minime, saranno mantenute e collocate nelle aree di verde urbano pubblico piante di alto fusto, scelte tra le specie autoctone indicate nell'Art. 53 delle presenti NTA, con una Densità arborea (DA) di 1 albero ogni 100 mq di DT e con una densità arbustiva (DAr) 2 arbusti ogni 100 mq di DT.

    9. Nelle aree di verde pubblico deve essere adottata la tecnica del pre-inverdimento (pre-verdissement), intesa quale pratica che antepone la realizzazione di interventi ambientali a quella delle opere, con il doppio scopo di anticipare nel tempo (ed assicurarsi) l'efficacia del loro corretto inserimento nell'ambiente e di ridurre le pressioni sull'ambiente stesso dovute alle fasi di costruzione ed esercizio. A tale scopo, l'AC scomputa dagli oneri di urbanizzazione dovuti il costo necessario per la sistemazione dei terreni destinati a verde pubblico e per la immediatamente successiva piantumazione di alberi nelle quantità definite dalla Densità Arborea prescritta, avendo prima concordato tale costo con il proprietario o i suoi aventi causa in base al codice degli appalti vigente.

    - Prescrizioni per il dimensionamento e la progettazione dei parcheggi pubblici e degli altri standard urbanistici
  46. Capo II. - La disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso
  47. 1. Ferme restando le deroghe di cui al successivo Art. 61, co. 2, il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie funzionali costituisce - di norma - mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso.

    2. Atteso il rispetto delle normative nazionali e regionali, è da ritenersi conforme il mutamento di destinazione d'uso che non presenti contraddizioni con alcuno dei requisiti seguenti:

    • - il mutamento di destinazione di uso è compatibile con l'impianto tipologico e distributivo originario degli edifici interessati, incluse le altezze minime, i rapporti di illuminazione e di areazione dei locali, e qualsiasi altra regola igienica per l'uso proposto richiesti dalle vigenti normative
    • - il mutamento di destinazione d'uso soddisfa le dotazioni e gli standard richiesti dalla normativa inerente la destinazione finale;
    • - il contesto in cui avviene il mutamento è dotato di infrastrutture e servizi necessari per l'uso previsto, e di conseguenza non sono da attendersi problemi in merito alle dotazioni idriche, alla mobilità, alla sosta;
    • - il mutamento di destinazione d'uso avviene nell'ambito delle destinazioni ammesse dal PO;
    • - il mutamento di destinazione d'uso non comporta trasformazioni edilizie ed urbanistiche eccedenti quelle consentite dalle presenti NTA, ed avviene nel rispetto della disciplina degli strumenti di governo del territorio;
    • - il mutamento di destinazione d'uso non comporta la compromissione della qualità insediativa dell'edificio e del suo contesto, ed in particolare il superamento delle soglie ammissibili di inquinamento atmosferico, acustico, luminoso o elettromagnetico.

    3. Salvo disposizioni diverse intervenute per modifica di norme sovraordinate, i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, qualora consentiti dal presente Capo II, sono soggetti a Permesso di Costruire (PdC) ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera e bis) della LR 65/2014 ove ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al DM 1444/1968 o ad esse assimilate, e a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) qualora ricadenti al di fuori di tali zone. Fa eccezione il caso del ripristino della destinazione originale documentata dell'immobile, qualora si passi da una funzione a minore o uguale carico urbanistico (ad esempio da ufficio a residenza), per il quale è sufficiente una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). In applicazione dell'art. 98 LR 65/2014, qualora ammessi senza necessità di PdC o SCIA, i mutamenti della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale o comunque definiti come non urbanisticamente rilevanti ai sensi dell'art.61 co.3, sono assoggettati a CILA anche qualora eseguiti in assenza di opere edilizie.

    4. I progetti degli interventi con cambio di destinazione d'uso dovranno documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.

    5. Il mutamento delle destinazioni d'uso dei beni architettonici del territorio rurale è subordinato anche al rispetto della disciplina di cui all'art. 101 delle NTA del Piano Strutturale.

    6. I mutamenti di destinazione d'uso da una qualsiasi categoria funzionale a servizi pubblici è sempre possibile, nel rispetto degli standard di legge

    - Mutamenti delle destinazioni d'uso: aspetti generali
  48. 1. Nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria, le previsioni che, pur non presentando caratteri di complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione di un piano attuativo, richiedono comunque un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all'intervento, sono assoggettate dal PO a progetto unitario convenzionato (PUC).

    2. Il progetto unitario convenzionato è corredato da:

    1. a. la relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed interna delle scelte progettuali;
    2. b. l'individuazione progettuale di massima delle eventuali opere d'urbanizzazione integrative correlate all'intervento;
    3. c. l'assetto planivolumetrico complessivo dell'area di intervento, comprensivo dell'indicazione delle masse, delle altezze e dei prospetti delle costruzioni esistenti e di progetto;
    4. d. la localizzazione degli eventuali spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
    5. e. la normativa tecnica di attuazione, ove necessaria;
    6. f. ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento.

    3. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Possono costituire, tra l'altro, oggetto della convenzione:

    1. a. la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di facoltà edificatorie;
    2. b. la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto in merito dal d.lgs. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti);
    3. c. la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

    4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero progetto.

    5. Il comune approva il progetto unitario convenzionato ed il relativo schema di convenzione mediante un'unica delibera di Consiglio Comunale

    6. Il termine di validità del progetto unitario convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

    7. Ai fini di evitare frazionamenti insignificanti delle particelle catastali coinvolte, il perimetro di intervento si adatta a quello catastale, se necessario, entro limiti di tolleranza del 2% della superficie territoriale destinata al PUC.

    - Progetti Unitari Convenzionati (PUC)
  49. 1. L'ambito periurbano di Pienza coincide con la UTOE 6. (v. Tav. Po2a). In coerenza on il PS, il PO assume per questo ambito i seguenti obiettivi:

    • - assicurare la persistenza delle relazioni storicamente consolidate tra insediamenti e contesto agricolo circostante, garantendo in particolare la permanenza delle coltivazioni a maglia fitta ed escludendo incrementi del carico urbanistico, anche in relazione alle problematiche connesse alle aree in frana;
    • - mantenere e incentivare le tradizionali attività agricole, anche favorendo il partenariato con proprietari dei suoli, enti e associazioni, e promovendo la creazione e il consolidamento di orti urbani;
    • - incrementare la fruibilità delle risorse archeologiche, storico-architettoniche, ambientali e paesaggistiche in essa esistenti, anche realizzando la rete dei percorsi ciclo-pedonali di secondo livello di cui all'art. 141 del PS;
    • - incrementare la disponibilità e la fruibilità di spazi verdi di qualità a disposizione dei residenti e degli ospiti.

    2. La gestione e trasformazione urbanistica nell'ambito periurbano di Pienza è finalizzata al mantenimento degli assetti attuali, non essendo prevista edificazione aggiuntiva diversa dagli annessi agricoli richiesti mediante programmi aziendali, dagli annessi agricoli amatoriali nei limiti della disciplina di cui all'Art. 89.

    3. Fermo restando il divieto, per gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale, di contenere prescrizioni in merito alle scelte agronomico-colturali, anche poliennali, delle aziende, previsto dall'art. 69 della LR 65/2014, la gestione dell'ambito è improntata - anche attraverso piani di settore - a promuovere il sostegno delle forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti.

    4. Nell'ambito periurbano di Pienza ogni intervento di trasformazione deve avvenire in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale, garantendo il ruolo di connessione ecologica di tali aree e le connessioni ecologiche e fruitive tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni riportate all'Art. 103, co.2, che riguardano la parte di territorio dell'ambito comune con la superficie interessata dal vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04, denominato "Centro storico e zona circostante del comune di Pienza" (DM 27.02.1970, G.U.n.79 del 28.03.1970).

    5. L'Ambito di pertinenza del centro storico di Pienza coincide con l'area del vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04, denominato "Centro storico e zona circostante del comune di Pienza" (DM 27.02.1970). La tutela dei suoi valori paesaggistici è pertanto direttamente affidata, come previsto dalla normativa regionale, al dispositivo del citato DM, le cui prescrizioni sono riportate all'Art. 103, co.2.

    - Obiettivi di gestione dell'ambito periurbano di Pienza (ex art. 67 LR 65/2014) e dell'ambito di pertinenza del centro storico di Pienza (ex art. 66 LR 65/2014)
  50. 1. Nella Componente insediativa delle Persistenze del paesaggio storico periurbano ricadono ville, poderi, e conventi con relativi giardini e orti di pertinenza, nonché percorsi storici e passeggiate panoramiche già presenti al di fuori della città murata in gran parte al 1825 e comunque al 1954, e successivamente inglobati nelle espansioni residenziali di Pienza o di Monticchiello. Tra essi figurano, ed esempio, a Pienza: Piazza Dante con gli edifici che vi prospettano sul lato sud, Via di Santa Caterina, Villa Fregoli (Mulino - Oliviera); il piccolo nucleo di San Rocco a Monticchiello. La CI2 corrisponde inoltre alla Zona Omogenea A di cui all'art.2 del DM 2.04.1968 n.1444.

    2. La gestione e trasformazione urbanistica nella CI2 è prevalentemente finalizzata al mantenimento ed all'incremento dell'integrità fisica e funzionale del patrimonio edilizio storico, garantendo al contempo lo svolgimento delle attività economiche con essi compatibili. Pertanto gli interventi specifici previsti dal PO nella CI2 sono:

    • - PUC 3 - Seminario vescovile. Ampliamento locali di servizio al campo da gioco e della foresteria;
    • - PUC 6 - Ampliamento scuola elementare (S1) e ricettività turistica;

    le relative norme tecniche di attuazione sono contenute nelle rispettive Schede Progetto in Allegato 1.

    3. Nella CI2 è consentita la realizzazione di piscine private esterne esclusivamente a servizio di strutture ricettive con destinazione TR1 (Hotel, Alberghi, Residence, Residenze Turistico-Alberghiere, servizi comuni e reception di attività ricettive di albergo diffuso, così come disciplinata dalla LR n. 71/2013). Le nuove piscine dovranno avere superficie non superiore a 40 mq e rispettare le prescrizioni di cui all'Art. 31.

    4. Fatta eccezione per quanto specificato nel precedente comma, per gli edifici ricompresi in questa Componente insediativa, ferme restando le modalità realizzative previste all'Art. 35, sono ammessi i seguenti tipi di intervento:

    • - Manutenzione ordinaria (MO)
    • - Manutenzione straordinaria e frazionamento con restrizioni (MSr);
    • - Risanamento conservativo (RC) con Progetto di Restauro (PR);
    • - Ristrutturazione edilizia conservativa (REC) con Progetto di Restauro (PR) limitatamente alle tipologie [A10]previste all'art. 26 lettera a., nel rispetto delle dsposizioni del co. 2 dell'Art. 26.

    5. Nel caso di poderi - deruralizzati o meno - inglobati nel Territorio Urbanizzato, così come definito all'Art. 12, è possibile realizzare gli interventi pertinenziali Ap, di cui all'art. 28, co.1, lett. c. in sostituzione di quelli esistenti, qualora privi di valore architettonico.

    6. Qualsiasi intervento previsto nella parte di territorio della CI interessata dai vincoli ex art. 136 d.lgs. 42/04 apposti o con DM 27.02.1970 (G.U.n.79 del 28.03.1970) e denominato "Centro storico e zona circostante del comune di Pienza" o con DM 30.04.1973 (G.U.n.153 del 15.06.1973) e denominato "Comprensorio collinare con antico abitato di Monticchiello" deve osservare anche le specifiche prescrizioni riportate all'Art. 103.

    7. Nei casi di frazionamento di una unità immobiliare le nuove unità abitative dovranno avere una superficie minima di 50 mq di SU. I frazionamenti rispettano gli standard minimi di parcheggio indicati nell'Art. 45, delle presenti NTA.

    - Componente insediativa CI2 - Persistenze del paesaggio storico periurbano
  51. Capo III. - Altre misure per elevare la qualità degli insediamenti
  52. Titolo III - DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA
  53. Parte III - LA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL TERRITORIO, CON VALENZA QUINQUENNALE
  54. 1. Gli interventi da attuarsi mediante Progetti Unitari Convenzionati di cui all'Art. 16 sono (il corsivo indica la presenza del vincolo, e dunque la reperibilità della scheda in Allegato 1 anziché 2):

    1. PUC 1 - Parcheggio e rammagliamento viario Pienza Nord;
    2. PUC 2 - Completamento residenziale e rammagliamento di Via degli ulivi;
    3. PUC 3 - Seminario vescovile. Ampliamento locali di servizio al campo da gioco e della foresteria;
    4. PUC 4 - Completamento residenziale e nuovi servizi pubblici al Foro Boario;
    5. PUC 5 - Foresteria comunale e servizi di supporto all'area attrezzata multifunzionale dell'ex Foro Boario;
    6. PUC 6 - Ampliamento scuola elementare e ricettività turistica;
    7. PUC R1 - Recupero Fattoria Angheben;
    8. PUC R2 - Riqualificazione area dei Consorzi agrari;
    9. PUC R3- Recupero area produttiva Monticchiello;
    10. PUC R4 - Recupero ex fornace Crestini come polo turistico/ricreativo;
    11. PUC R5 - Recupero ex fornace Cherubini;
    12. PUC R6 - Recupero edificio ex Kres.
    13. CR1, CR2 - Completamenti del tessuto residenziale nelle espansioni recenti di Pienza

    Gli obiettivi che tali interventi perseguono, la coerenza con i vincoli paesaggistici, se presenti, e con gli obiettivi dei PS e PO nonché le regole per la trasformazione e la fattibilità geologica, idraulica e sismica sono oggetto di altrettante sezioni delle Schede contenute in Allegato.

    - Interventi da attuarsi mediante Progetti Unitari Convenzionati (PUC)
  55. Capo III - Disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo
  56. 1. In applicazione dell'art. 20, co.1, della Disciplina di Piano del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con DCR 27 marzo 2015, n. 377 e pubblicato sul BURT n.28, del 20.5.2015 (d'ora in poi "PIT-PPR"), il presente PO si conforma alla disciplina statutaria del PIT-PPR con tre modalità:

    1. a. perseguendone gli obiettivi;
    2. b. applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive;
    3. c. rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice.

    2. Gli obiettivi si riferiscono a tre fattispecie:

    1. a. gli obiettivi generali, di cui al Titolo II, Capo II della Disciplina di PIT-PPR, che costituiscono il riferimento generale per il perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione previste per ciascuna invariante strutturale;
    2. b. gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina dell'ambito 17 - Val d'Orcia e Val d'Asso (contenuta in una apposita Scheda, al Cap.6 della Disciplina), che costituiscono, ai sensi del Codice, riferimento per l'applicazione delle norme a livello di ambito al fine di garantire la qualità paesaggistica delle trasformazioni;
    3. c. gli obiettivi specifici dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee di cui all'invariante strutturale "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali", che integrano gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d'ambito e rappresentano lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica con riferimento alla qualificazione dei tessuti urbani e al disegno dei loro margini.

    3. Gli indirizzi per le politiche e le direttive si riferiscono anch'essi a tre fattispecie:

    1. a. gli orientamenti contenuti nella scheda di ambito (Cap. 6), che costituiscono esemplificazioni non vincolanti di modalità di attuazione delle direttive di ambito a cui gli enti territoriali possono fare riferimento nell'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
    2. b. gli indirizzi per le politiche contenuti nella scheda di ambito (Cap. 5), che costituiscono riferimento per l'elaborazione delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione, affinché esse concorrano al raggiungimento degli obiettivi del PIT-PPR;
    3. c. le direttive presenti nella disciplina generale, quelle correlate agli obiettivi di qualità d'ambito (Scheda 17, Cap.6) e quelle contenute nella disciplina dei beni paesaggistici (elaborato PIT-PPR 3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT), che impegnano gli enti territoriali all'attuazione di quanto in esse previsto al fine del raggiungimento degli obiettivi generali e di qualità indicati dal piano, lasciando a detti enti la scelta sulle modalità per il loro raggiungimento;

    4. Le prescrizioni costituiscono disposizioni alle quali è fatto obbligo di attenersi puntualmente. Esse consistono di due fattispecie:

    1. a. le prescrizioni generali contenute nella disciplina di Piano e in particolare:
      1. i. al suo art. 28, co.8, che tratta delle prescrizioni da osservarsi nella formulazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in relazione alle aree produttive;
      2. ii. nell'Allegato 1a - "Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" (già integrate nelle presenti NTA all'Art. 56);
      3. iii. all'Allegato 1b - "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" (già integrate nelle presenti NTA all'Art. 56).
    2. b. le prescrizioni d'uso contenute nell'elaborato 3B - "Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico" (riportate al successivo Art. 103), che costituiscono disposizioni sul regime giuridico dei beni paesaggistici di cui all'artico 134 del codice dei beni culturali.

    5. I proponenti di progetti di trasformazione a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare le sole prescrizioni dirette di cui al precedente co. 4, lett. a, punti ii e iii e lett. b, essendo i restanti obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni regionali in materia di paesaggio di tipo indiretto, ossia volti a indirizzare il processo di pianificazione. Pertanto, nella Sezione III di ciascuna Scheda progetto di cui agli Allegati alle presenti NTA si rende conto, tra le altre cose, della coerenza dell'intervento di PO con obiettivi, direttive e prescrizioni del PIT PPR.

    - La conformazione del PO al PIT-PPR
  57. Titolo III. - DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI (ART. 98 LR 65/2014)
  58. 1. Il PO è costituito dai seguenti elaborati:

    • a. Relazione Generale di progetto (RG) contenente la verifica degli effetti ambientali;
    • b. Norme tecniche di attuazione (NTA);
    • c. Elaborati grafici del quadro conoscitivo, costituiti dalla Tav. Po1 "Classificazione del patrimonio edilizio esistente; edifici soggetti a vincolo ex d.lgs.d.lgs. 42/2004" (in scala 1:2.000);
    • d. Elaborati grafici di progetto, costituiti dalle Tavv. Po2a e Po2b in scala 1:10.000 e Po2c in scala 1:2.000;
    • e. Rapporto Ambientale, comprensivo anche di verifica dell'adeguamento del PO al PIT-PPR e relativa Sintesi non Tecnica;
    • f. Relazione geologica e relativa cartografia.
    - Elaborati costitutivi
  59. 1. Come prescritto dalle NTA del PTC della Provincia di Siena, Capo III, Art.10.1.3 "Disciplina delle aree sensibili di classe 2", nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti, e valgono le disposizioni di cui ai successivi commi.

    2. I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.

    3. Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

    • - impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
    • - impianti di raccolta, recupero, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
    • - centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al d.lgs. 209/2003, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
    • - attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
    • - tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.

    4. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA.

    5. Nell'esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento, che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.

    6. In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.

    7. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell'Allegato 2 del d.lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma del punto 10.1.2. del PTC (coincide con co.7 del presente articolo).

    8. Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale, sia in fase di ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di nuova edificazione o cambiamento di destinazione d'uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

    9. Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.

    10. La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovrà sempre essere accompagnata da specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all'art. 10.1.4 del PTC), atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

    11. In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, vanno adottate tipologie costruttive che non creino "viacoli" di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

    12. Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda è minore di 10 ml dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto), mentre per soggiacenza maggiore di 10 ml dal piano campagna è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 ml.

    13. In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo annuo della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

    • - incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 ml dal piano campagna;
    • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 ml, ma minore di 50 ml dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale;
    • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 ml, ma minore di 150 ml dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
    • - compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 ml, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.

    14. Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

    15. Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt. 10.6.4 e 10.6.5 delle NTA del PTCP.

    16. Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche strategiche.

    - Disciplina delle aree sensibili di classe 2
  60. 1. La Tav. Po2c evidenzia i perimetri dei beni sottoposti a vincolo a fini espropriativi, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

    - Vincoli espropriativi
  61. 1. I principali riferimenti normativi per il dimensionamento e la progettazione dei parcheggi privati sono:

    1. a. la LN 1150/1942, art. 41 sexties e ss.mm.ii;
    2. b. la LR n. 62/2018 "Codice del commercio. e Regolamento attuativo 15/R 2009 del precedente codice (LR 28/2005) che resta in vigore relativamente all'art. 3 e da 26 a 32.

    2. Nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, il PO - in caso di tipi di intervento AS, NEC e NU - differenzia i parametri per il dimensionamento dei servizi pubblici in funzione della destinazione d'uso degli immobili di cui all'Art. 59 delle presenti NTA, così come riportato nella seguente Tab. 3.

    3. Ai fini del dimensionamento dei parcheggi per "superficie di un posto auto" si intende la somma dello spazio necessario allo stallo di parcheggio (5 ml x 2,5 ml) e alla manovra (equivalente), per un totale di 25 mq a posto auto.

    4. In coerenza con l'art. 41-sexties della L 1150/1942, negli interventi di Ampliamento e sostituzione edilizia (AS), Nuova edificazione di completamento (NEC), Ristrutturazione urbanistica (RiU) e Nuova urbanizzazione (NU) devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq ogni 10 mc di costruzione (pari a 1 mq ogni 3,3 mq SE) e comunque due posti auto per alloggio, inclusi i casi in cui si proceda ad un frazionamento delle unità immobiliari.

    5. Nelle UTOE 3 e 4, ossia nelle componenti insediative CI3, CI4 e CI5, i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi di pertinenza delle singole unità immobiliari. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non sconfinino in area agricola ed in coerenza con l'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 e s.m.i. (c.d. legge Tognoli).

    6. Per gli edifici (o parti di edificio) destinati a strutture alberghiere i posteggi privati dovranno avere le dimensioni minime di un posto macchina per ogni camera e/o appartamento.

    7. I posteggi privati di cui sopra potranno essere reperiti all'interno dell'edificio stesso (eventualmente ai piani interrati) e/o nell'area di pertinenza o, in mancanza di spazio, in aree quanto più possibili adiacenti all'edificio.

    8. In caso di impossibilità di reperire con le modalità previste dal co. 7 gli spazi per la realizzazione dei parcheggi di pertinenza necessari, la realizzazione dell'intervento è subordinata alla stipula di un atto convenzionale contenente l'impegno del proprietario a corrispondere a titolo di oneri straordinari (per monetizzazione degli standard di parcheggi privati) una cifra - stabilita dalla P.A con apposito regolamento - a compensazione della mancata realizzazione dei parcheggi di pertinenza. Tale monetizzazione non è consentita per gli interventi di NU.

    Tab. 3 - Parametri per il dimensionamento dei parcheggi in funzione della destinazione d'uso.

    SIGLA DESTINAZIONE D'USO (Art. 59) PO STANDARD NORMATIVI DI LEGGE
    Mq parcheggio / mq SE Norma di riferimento
    RES1 Residenze interne ai centri urbani 1 mq / 3,3 mq SE (e comunque 2 posti /alloggio) = 1 mq / 10 mc o 3,3 mq SE (pari a 11,2 mq /ab.) Art. 41—sexies L 1150/1942 (1)
    RES3 Residenze esterne ai centri urbani deruralizzate _ = _ Art. 41—sexies L 1150/1942 (1)
    AI Industria e artigianato produttivo 1 mq/ 3,3 mq SE = 1 mq/ 10 mc o 3,3 mq SE Art. 41—sexies L 1150/1942 (1)
    CI Commerciale all'ingrosso e depositi 1 mq/ 3,3 mq SE = 1 mq / 3,3 mq SE Art. 41—sexies L 1150/1942 (1)
    CD1 Commercio e pubblici esercizi: Esercizi di vicinato (fino a 300 mq di Sv) e pubblici esercizi (bar, ristoranti, uffici postali, ecc.) Sosta di relazione:1 mq/ mq Superficie di vendita (Sv) (2) = 1 mq/mq SE (di norma; possibilità di deroga in diversi casi) Reg. 15/R attuativo del Codice del commercio (1)
    Sosta stanziale, all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, come da normativa regionale = 1mq/3,3 mq SE + spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci; Reg. 15/R attuativo del Codice del commercio
    Art. 41—sexies L 1150/1942 (1)
    CP2 Medie strutture di vendita (da 300 a 1500 mq) Sosta di relazione: 1,5 mq/ mq Sv = 1,5 mq/mq SE (di norma; possibilità di deroga in diversi casi) Reg. attuativo del Codice del commercio e DCC 69/2005 (1) (2)
    Sosta stanziale come per CD1 Sosta stanziale come per CD1 Sosta stanziale come per CD1
    DS1 Uffici privati, studi professionali 1 mq/mq 3,3 mq SE = 1 mq/mq 3,3 mq SE Art. 41—sexies L 1150/1942 (1)
    DS2 Sportelli bancari, agenzie assicurative, immobiliari e similari 1 mq/mq 3,3 mq SE = 1 mq/mq 3,3 mq SE Art. 41—sexies L 1150/1942 (1)
    DS3 Servizi collettivi privati a basso carico urbanistico 1 mq/ 3,3 mq SE = 1 mq/ 3,3 mq SE Art. 41—sexies L 1150/1942 (1)
    DS3 Servizi collettivi privati a medio carico urbanistico 1 mq/ mq SE > 1 mq/ 3,3 mq SE Art. 41—sexies L 1150/1942 (1)
    DS5 Servizi collettivi privati ad alto carico urbanistico 1,5 mq/ mq SE + 0,3 mq/mq SE da riservare a personale > 1 mq/ 3,3 mq SE Art. 41—sexies L 1150/1942 (1)
    DS6 Servizi pubblici a carico urbanistico nullo (parcheggi a raso o in struttura, impianti tecnologici) _
    TR1 Turistico-ricettivo (attività alberghiere) Un posto auto a camera (0,5 mq per mq SE TR1) + 0,25 mq/mq SE da riservare a personale > 1 mq/ 3,3 mq SE Art. 41—sexies L 1150/1942 (1)
    TR2 Turistico-ricettivo (campeggi) Un posto auto a piazzola (0,5 mq per mq dell'intera area)
    (1) in aggiunta a superficie da destinare a parcheggi (escluse le sedi viarie) e agli altri spazi pubblici o destinata ad attività collettive o a verde pubblico non inferiore al 10% della superficie territoriale ST (il Reg. 15/R attua la precedente legge sul commercio, ma restano in vigore, fino all'emanazione del regolamento attuativo della nuova legge gli artt. 3 e da 26 a 32).
    (2) per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti
    - Prescrizioni per il dimensionamento e la progettazione dei parcheggi privati
  62. Capo III. - Gli interventi di riqualificazione del paesaggio
  63. 1. La classe di Fattibilità F.1 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

    - Classe di Fattibilità FG.1 - Fattibilità senza particolari limitazioni
  64. Capo III - – La pianificazione settoriale integrativa e coordinata al PO
  65. Capo III. - Le zone connotate da condizioni di degrado e gli edifici non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione
  66. 1. In coerenza con l'art. 138 della LR 65/2014, per gli interventi edilizi consentiti sugli immobili di valore storico-architettonico e documentario di cui all'art. 35, le presenti NTA possono prescrivere un Progetto di Restauro (PR) ad integrazione della documentazione progettuale. Esso è redatto con l'obiettivo di improntare gli interventi al rispetto dei valori storico-architettonico dell'edificio, e conduce alla formulazione di una teoria da proporre all'amministrazione che dimostri, oltre alla necessità di interventi puramente conservativi, anche la eventuale fattibilità di interventi quali demolizioni di superfetazioni considerate incongrue, tamponamenti di aperture considerate coerenti con gli elementi compositivi che si vogliono salvaguardare o ripristinare, spostamenti di elementi strutturali orizzontali e verticali nelle loro posizioni originarie e realizzati con tecniche e materiali originali, ricostruzioni di parti, di cui sia certa la forma e il materiale, considerati coerenti con gli obiettivi del restauro. Il progettista dovrà preventivamente indicare quali saggi intende eseguire per gli accertamenti preliminari.

    2. Quando vi siano richieste di intervento relative alle sole facciate degli edifici, il Progetto di Restauro dovrà essere riferito a "parti organiche", senza alcuna rilevanza dei confini di proprietà, a meno che non si tratti di semplici interventi di rimozione della tamponatura di porte e finestre.

    3. Il Progetto di Restauro è corredato da:

    • - una dettagliata indagine storico-filologica, corredata, all'occorrenza, da approfondite ricerche storiche, saggi, campionature ed esami di laboratorio anche volti all'identificazione delle eventuali diverse epoche di costruzione e, ove possibile, delle tessiture murarie;
    • - un rilievo geometrico e fotografico (rilievo architettonico in scala maggiore o uguale a 1:50 con dettagli in scala 1:20 o scale maggiori per edifici di notevole interesse e con particolari architettonici di particolare pregio), incluse le aree aperte intimamente connesse all'edificio e/o le eventuali aree di pertinenza paesaggistica, con identificazione degli usi del suolo aggiornati;
    • - la descrizione puntuale degli edifici eventualmente circostanti, anche recenti, e degli eventuali elementi di interesse (pozzi, limonaie, annessi, etc.);
    • - elaborati cartografici e relazione di progetto contenenti il quadro dettagliato delle trasformazioni da realizzare e delle eventuali alternative progettuali considerate; sul progetto saranno riportati graficamente o in lettere i vari materiali e tecnologie adoperati;
    • - verifica statica, qualora le opere comportino interventi sulle strutture portanti.

    4. Il Progetto di Restauro deve essere approvato dalla Commissione edilizia comunale, con atto adeguatamente motivato.

    5. Onde evitare analisi e verifiche ridondanti, nel caso in cui l'immobile oggetto del progetto di restauro sia gravato anche vincolo paesaggistico, il Progetto di Restauro può essere presentato in modo integrato alla Relazione Paesaggistica redatta ai sensi DPCM 12 dicembre 2005, in applicazione dell'art. 146, co. 3, del d.lgs. 42/2004, relativamente alle analisi non già previste dal citato DPCM.

    - Progetto di Restauro
  67. 1. Per Tessuti residenziali del primo Novecento si intendono le prime espansioni residenziali esterne al centro storico di Pienza, risalenti ai primi decenni del Novecento e comunque realizzate non oltre il 1954. Le tipologie edilizie comunemente utilizzate sono il villino unifamiliare o bifamiliare isolato nel lotto di pertinenza; più raramente case a schiera. La CI3 corrisponde alla Zona Omogenea B di cui all'art.2 del DM 2.04.1968 n.1444.

    2. La gestione e trasformazione urbanistica della CI3 è prevalentemente finalizzata al mantenimento ed all'incremento della integrità fisica e funzionale del patrimonio edilizio storico, e al miglioramento di quello meno pregiato, anche attraverso il recupero delle strutture in disuso. Il perseguimento di tali obiettivi verte principalmente nella realizzazione degli interventi:

    • - PUC R2 - Riqualificazione area dei Consorzi agrari (in parte);
    • - PP1 - Conferma ampliamenti Piano Particolareggiato ex zona B4 di PRG;

    le relative norme tecniche di attuazione sono contenute nelle omonime Schede Progetto in Allegato 1.

    3. Fatta eccezione per quanto specificato nelle Schede Progetto degli interventi di cui al co.2 e nei successivi commi, per gli edifici ricompresi in questa Componente insediativa sono ammessi i seguenti tipi di intervento:

    • - Manutenzione ordinaria (MO)
    • - Manutenzione Straordinaria e frazionamento con restrizioni (MSr);
    • - Restauro e Risanamento Conservativo (RC)
    • - Ristrutturazione edilizia conservativa (REC), limitata alla lett. a. del co. 1 dell'art.26, con Progetto di [A11]Restauro, nel rispetto delle dsposizioni del co. 2 dell'art. 26;
    • - Interventi di AS limitatamente ad Ap così come definita all'art. 28, alle condizioni di cui ai successivi commi 8 e 9.

    4. Qualsiasi intervento ammesso nella CI3, deve essere coerente con la normativa edilizia di cui all'Art. 35.

    5. Nella CI3 è consentita la realizzazione di nuove piscine private esterne esclusivamente a servizio di strutture ricettive con destinazione TR1 (Hotel, Alberghi, Residence, Residenze Turistico-Alberghiere, servizi comuni e reception di attività ricettive di albergo diffuso, così come disciplinata dalla LR n. 71/2013). Le nuove piscine dovranno avere superficie non superiore a 40 mq e rispettare le prescrizioni di cui all'Art. 31.

    6. Qualsiasi intervento previsto nella parte di territorio della CI interessata dal vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04 apposto con DM 27.02.1970 (G.U.n.79 del 28.03.1970) e denominato "Centro storico e zona circostante del comune di Pienza" deve osservare anche le specifiche prescrizioni riportate all'Art. 103.

    7. Nei casi di frazionamento di una unità immobiliare le nuove unità abitative dovranno avere una superficie minima di 50 mq di SU. I frazionamenti rispettano gli standard minimi di parcheggio indicati nell'Art. 45, delle presenti NTA.

    8. Nel resede degli edifici residenziali monofamiliari o bifamiliari è possibile realizzare interventi pertinenziali Ap con destinazione RES 2, entro una SA massima di 25 mq e con le modalità descritte all'Art. 51.

    9. Nel resede degli edifici destinati a servizi pubblici, servizi privati e/o commerciali è possibile realizzare interventi pertinenziali Ap funzionali allo svolgimento del servizio. L'altezza massima è di 3 ml, le regole per i distacchi quelle generali di cui all'Art. 47. Il Vtot massimo realizzabile non può comunque eccedere i 100 mc.

    - Componente insediativa CI3 - Tessuti residenziali del primo Novecento
  68. 1. La Tab. 6 mostra le possibilità di cambio di destinazione d'uso nel territorio urbanizzato - qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all'Art. 60 e salvo specifiche differenti disposizioni contenute nel PO in relazione a particolari trasformazioni - tenendo conto degli obiettivi definiti dal PS per le diverse UTOE. In particolare sono contraddistinte:

    • - con un pallino nero, i cambi di destinazione sempre possibili in ciascuna Componente Insediativa (CI);
    • - con la sigla "co." o "Art" seguita da un numero, i mutamenti possibili ma soggetti a particolari limitazioni, contenute al comma del presente articolo o nell'articolo indicato nella stessa casella.

    Tab. 6 - Quadro riassuntivo dei mutamenti di destinazione d'uso ammissibili nel territorio urbanizzato

    Sigla Destinazione d'uso attuale Destinazione d'uso ammissibile
    RES1 RES2 AI1 AI2 CI CD1 CD2 DS TR
    RES1 Residenza - co.3 co.3 co.3 co.2 lett. a Art. 62
    RES2 Pertinenze residenziali (magazzini, garage coperti) co.5 co.6 co.6 co.6 co.6 co.6
    AI1 Industria e artigianato produttivo - - co.2 lett. b co.2 lett. b
    AI2 Artigianato di servizio co.4 - co.9 co.2 lett. b co.9 co.2 lett. b
    CI Commerciale all'ingrosso e depositi - co.2 lett. b co.2 lett. b - co.2 lett. b
    CD1 Esercizi di vicinato e pubblici esercizi (categoria alimentari e somministrazione) co.4 - - - -
    CD2 Esercizi di vicinato e pubblici esercizi (categorie diverse da CD1) co.4 - - co. 10 -
    DS Direzionale e di servizio co.2 lett. a - co.2 lett. b co.2 lett. b co.2 lett. b - co.11
    TR Ricettività turistica Art. 62 -

    2. Ai sensi dell'art. 99, co.3, lett. b della LR 65/2014, e previa integrazione degli standard urbanistici di legge, se necessario:

    1. a. i cambi di destinazione da residenziale (RES1) a direzionale e di servizio (DS) e viceversa non costituiscono mutamento urbanisticamente rilevante di destinazione d'uso solo nella CI3 e nella CI4 limitatamente all'intervento PUC7 "Ipotesi b - Servizi privati (casa di riposo) e ampliamento parcheggio pubblico Foro Boario"; nel resto del territorio i cambi da RES1 a DS sono consentiti limitatamente al Direzionale e Servizi privati a basso carico urbanistico (DS1, DS2, DS3);
    2. b. i cambi di destinazione reciproci tra le destinazioni industriale e artigianale (AI) commerciale, all'ingrosso e depositi (CI) e direzionale e di servizio (DS) non costituiscono mutamento urbanisticamente rilevante di destinazione d'uso nella Componente Insediativa CI6; nel resto del territorio i cambi da AI a CI e DS restano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso.

    3. I mutamenti d'uso da RES1 a AI2, CD1 o CD2 sono consentiti solo nelle CI1, 2 e 3 ed esclusivamente al piano terra degli edifici, con la limitazione relativa ai cambi verso CD1 nel centro storico di Pienza (UTOE 1), che non sono consentiti nelle seguenti vie/piazze: Piazza Martiri della Libertà, Via del Leone, Via del Giglio, Via del Balzello, Piazza di Spagna, Via Guglielmo Marconi, Via Dogali, Via della Rosa, Via della Fortuna, Via dell'Amore, Via del Bacio, Via Buia, Vicolo Cieco, Via e Piazza San Carlo, Via della Volpe, Via delle Case Nuove, Via Pia, Via e piazza della Chiocarella, Via dell'Abbandono, Via dell'Apparita, Via Torta, Via dell'Angelo, Piazza Dante Alighieri, Corso il Rossellino lungo tutto il suo tratto.

    4. Il cambio da AI2 e CD a RES1 è consentito solo se l'edificio non affaccia su strada, pubblica o privata.

    5. Il mutamento di destinazione d'uso da RES2 a RES1 è ammesso a condizione che siano rispettati gli standard di parcheggi privati di cui all'Art. 45 nelle presenti NTA. Sono esclusi da questa possibilità i locali che affacciano direttamente su strada.

    6. I mutamenti della destinazione d'uso da RES2 a AI2, CI, CD1, CD2, DS sono ammessi esclusivamente nelle CI1, 2, 3, 4 e 5 a condizione che siano comunque rispettati gli standard di parcheggi privati di cui all'art. 45 nelle presenti NTA. Per i cambi verso CD1 nella CI1 di Pienza (UTOE 1) vigono le limitazioni di cui al co.3. I cambi di cui al presente comma previsti nella CI4 sono esclusi dalla possibilità di monetizzazione dei parcheggi non reperibili di cui all'art. 45. co.9.

    7. I mutamenti d'uso da AI, CD e DS a RES2 sono consentiti in tutte le CI.

    8. Ai sensi dell'art. 75 LR 65/2014, è ammesso l'utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale siti in territorio urbanizzato per lo svolgimento dell'attività agricola, con le modalità di cui all'Art. 86 delle presenti NTA.

    9. I mutamenti da AI2 ad AI1 sono consentiti solo nella CI5; viceversa, i cambi da AI1 a AI2 sono sempre consentiti;

    10. I mutamenti da CD1 a CD2 sono sempre consentiti. Viceversa, i mutamenti da CD2 a CD1 sono consentiti ad eccezione di quelli nella UTOE 1, limitatamente alle vie/piazze elencate al co.3.

    11. All'interno della categoria DS sono sempre ammessi i mutamenti della destinazione d'uso tra sottocategorie, a condizione di integrare - anche in assenza di opere edilizie - gli standard di servizio privati di cui all'art. 45, qualora il mutamento avvenga verso una sottocategoria con Carico Urbanistico (CU) maggiore di quella originale;

    12. I mutamenti da TR1 a TR2 e viceversa non sono ammessi.

    13. I mutamenti da TR1 a DS sono sempre consentiti, previa integrazione degli standard di servizio privati di cui all'art. 45, se quelli esistenti sono inferiori a quelli necessari per il cambio.

    - I mutamenti d'uso ammissibili tra differenti funzioni nel territorio urbanizzato
  69. Titolo IV. - LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE
  70. 1. L'ambito periurbano di Monticchiello coincide con la UTOE 7 (v. Tav. Po2a).

    2. In coerenza on il PS, il PO assume per questo ambito i seguenti obiettivi:

    • - assicurare la persistenza delle relazioni storicamente consolidate tra insediamento e contesto agricolo circostante, garantendo in particolare la permanenza delle coltivazioni a maglia fitta;
    • - mantenere e incentivare le tradizionali attività agricole, anche favorendo il partenariato con proprietari dei suoli, enti e associazioni e promovendo la creazione e il consolidamento di orti urbani;
    • - incrementare la fruibilità delle risorse ambientali in essa esistenti, anche realizzando la rete dei percorsi pedonali di secondo livello di cui all'art.141 del PS;
    • - incrementare la disponibilità di spazi verdi di qualità a disposizione della cittadinanza, in particolare attraverso la realizzazione del "Parco urbano delle Piagge".

    3. Le eventuali trasformazioni urbanistiche, edilizie e infrastrutturali da realizzarsi nell'area periurbana di Monticchiello rispettano, nei territori interessati, le prescrizioni del vincolo di tutela indiretta per le "Aree e immobili di edilizia residenziale in loc. "Aia del Popolo" e "La Madonna", prospicienti il complesso immobiliare denominato "Cinta muraria di Monticchiello, con torri, porte, rocca e relativa viabilità pubblica urbana" di cui al Decreto n. 64/2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, riportate all'Art. 40.

    4. Fermo restando il divieto, per gli strumenti della pianificazione territoriale e per gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, di contenere prescrizioni in merito alle scelte agronomico-colturali, anche poliennali, delle aziende previsto dall'art. 69 della LR 65/2014, la gestione dell'ambito è improntata a promuovere tutte quelle forme di agricoltura in grado di garantire il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza anche paesaggistica.

    5. Nell'ambito periurbano di Monticchiello ogni intervento di trasformazione deve avvenire in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale, garantendo il ruolo di connessione ecologica di tali aree e le connessioni ecologiche e fruitive tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni riportate all'Art. 103, co 3 che riguardano la parte di territorio dell'ambito coincidente con la superficie interessata dal vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04, denominato "Comprensorio collinare con antico abitato di Monticchiello" (DM 30.04.1973, G.U.n.153 del 15.06.1973).

    6. L'ambito di pertinenza del centro storico di Monticchiello coincide con l'area del vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04, denominato "Comprensorio collinare con antico abitato di Monticchiello" (DM 30.04.1973). La tutela dei suoi valori paesaggistici è pertanto direttamente affidata, come previsto dalla normativa regionale, al dispositivo del citato DM, le cui prescrizioni sono riportate all'Art. 103, co.3.

    - Obiettivi di gestione dell'ambito periurbano di Monticchiello (ex art. 67 LR 65/2014) e dell'ambito di pertinenza del centro storico di Monticchiello (ex art. 66 LR 65/2014)
  71. Capo IV - Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici
  72. 1. Il PIT-PPR, in attuazione dell'art. 143, co. 1, lett. b) del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/04), comprende la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, ai termini dell'art. 138, co. 1 del codice stesso. Secondo tale ricognizione il territorio del comune di Pienza è interessato dai seguenti vincoli paesaggistici, rappresentati nelle Tavv. Po2 a e Po2b:

    • a. da un vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04, denominato "Centro storico e zona circostante del comune di Pienza" (DM 27.02.1970, G.U.n.79 del 28.03.1970) con la seguente motivazione: "[…] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un insieme inscindibile e unitario, di celebrata e straordinaria bellezza sia per l'importanza del centro monumentale sia per l'amplissimo panorama che abbraccia la sottostante Val d'Orcia e le lontane pendici e la vetta maestosa del Monte Amiata";
    • b. da un vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04, denominato "Comprensorio collinare con antico abitato di Monticchiello" (DM 30.04.1973, G.U.n.153 del 15.06.1973) con la seguente motivazione: "la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché trattasi del bellissimo comprensorio collinare concluso alla sommità dell'antico abitato omonimo. La posizione dominante del paese, cinto dalle antiche mura castellane con torri e rocca, configura nel contesto collinare cretaceo circostante un complesso che compone un particolare aspetto della compagna senese, avente oltre che un valore tradizionale, un'altra qualificazione estetica. La bellezza panoramica del comprensorio è da considerarsi oltre che per la tipica vegetazione toscana, quali uliveti, vigneti, cipressi e boschi, anche per gli insediamenti rurali distribuiti nella zona e dove il caratteristico, notevole abitato di Monticchiello rimane una dei punti focali di questo quadro ambientale, costituendo al tempo stesso un meraviglioso punto di vista e di belvedere verso la campagna circostante";
    • c. da un vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04 denominato "Zona di Spedaletto e di Palazzone, nel comune di Pienza" (DM 31.07.1970, G.U.n.218 del 1970) con la seguente motivazione: "la zona di Spedaletto ha notevole interesse pubblico perché, per la sua posizione sottostante la città di Pienza, per la varia e interessante conformazione orografica del terreno, che da un lato si eleva fino a Poggio a Montertine a quota 396 e dall'altro degrada dolcemente fino al corso tortuoso e pittoresco del fiume Orcia, forma un quadro naturale di grande rilievo, nonché con l'interessantissimo nucleo monumentale dell'antica Grancia fortificata dello Spedale di S. Maria della Scala, un complesso di cose aventi valore estetico e tradizionale, e che la zona Palazzone presenta caratteri di non comune bellezza, per il particolare interesse del complesso costituito dall'antico podere fortificato e turrito circondato da alberature di notevole pregio, tali da determinare una spontanea e bellissima concordanza e fusione tra l'aspetto naturale e l'opera dell'uomo";
    • d. da vincoli ex art. 142 d.lgs. 42/04 c.1, lett. c) "Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche";
    • e. da vincoli ex art. 142 d.lgs. 42/04 c.1, lett. g) "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento".

    2. Nel territorio ricompreso nell'area vincolata di cui al co. 1, lett. a, denominato "Centro storico e zona circostante del comune di Pienza", così come riportata nelle Tavv. Po2a e Po2b, si perseguono gli obiettivi con valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni contenuti nella Sezione 4, lettera C delle schede di vincolo del PIT-PPR (Elaborato 3B). Nella fattispecie, le prescrizioni di cui al co. 2, si assumono come parte integrante della disciplina del Piano Operativo, e si riportano pertanto nel seguito:

    1. 1. Prescrizioni per la struttura idrogeomorfologica del paesaggio
      1. 1.c.1 Nelle formazioni calanchive e nelle biancane non sono ammessi interventi che possono alterarne o comprometterne la morfologia e i processi morfoevolutivi che hanno portato alla formazione di queste peculiarità geologiche.
      2. 1.c.2 È prevista una salvaguardia assoluta delle aree soggette a dinamiche di rinaturalizzazione.
      3. 1.c.3 Eventuali interventi di contenimento dei fenomeni erosivi innescati dai calanchi, finalizzati alla messa in sicurezza di insediamenti o infrastrutture, sono da attuarsi sulla base delle specifiche norme in materia.
    2. 2. Prescrizioni per la struttura eco sistemica/ambientale
      • 2.c.1. Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate e vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze).
      • 2.c.2 Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti
      • 2.c.1 Sono da escludere eventuali nuovi interventi di riforestazione su aree agricole e incolti.
    3. 3. Prescrizioni per la struttura antropica
      • 3.c.1. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio del centro storico di Pienza e dell'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, ad esso adiacente, devono garantire che:
        1. a. siano mantenuti la coerenza con l'assetto morfologico urbano di impianto storico e i caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici; siano utilizzate soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall'edilizia locale;
        2. b. sia assicurata la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti, strade e piazze di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo, ivi compresa la cartellonistica, in contrasto con i caratteri costitutivi dell'impianto urbanistico del centro storico di Pienza;
        3. c. in presenza di parchi, di giardini storici o nelle sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, siano mantenuti i percorsi interni, sia nel loro andamento che nelle finiture superficiali, i manufatti presenti, il sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e i viali di accesso alla città storica;
        4. d. siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i passaggi, gli accessi al centro storico e le relative opere di arredo;
        5. e. sia conservato il valore identitario dello skyline dell'insediamento storico;
        6. f. le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l'integrità della percezione visiva da e verso il centro storico e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
      • 3.c.2. Gli interventi di trasformazione edilizia del patrimonio di cui alla prescrizione 3.c.1 devono garantire che:
        1. a. siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
        2. b. sia assicurata l'armonia per forma, dimensione, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
        3. c. sia assicurata qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
        4. d. sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.
      • 3.c.3 Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
      • 3.c.4. Gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l'edilizia rurale, devono garantire che:
        • a. sia mantenuto l'impianto tipologico/architettonico e siano utilizzate soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale e con i caratteri storici;
        • b. in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, siano mantenuti i percorsi interni sia nel loro andamento che nella finitura superficiale, i manufatti presenti e il sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini);
        • c. in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico.
      • 3.c.5. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:
        1. a. non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici;
        2. b. siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli,…) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
        3. c. sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
        4. d. per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto;
        5. e. la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;
        6. f. la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
      • 3.c.6 Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
        1. a. contribuiscano al mantenimento dell'assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
        2. b. sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale;
        3. c. non sia compromessa l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate e vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);
        4. d. siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.
      • 3.c.7. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali devono garantire che:
        1. a. siano mantenuti i caratteri morfologici, tipologici e architettonici con particolare riferimento all'edilizia rurale storica, siano utilizzate di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale;
        2. b. sia mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio) e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
        3. c. sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia vietato il frazionamento, con delimitazioni strutturali, dei resedi pavimentati originariamente ad uso comune);
        4. d. nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garage e schermature, viabilità di servizio, piscine, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il contesto.
      • 3.c.8. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:
        1. a. in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
        2. b. privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento.
      • 3.c.9. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
        1. a. assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
        2. b. non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
        3. c. con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
      • 3.c.8. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
    4. 4. Prescrizioni per gli elementi della percezione
      1. 4.c.1 Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole, e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
      2. 4.c.2 L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
      3. 4.c.3 Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.
      4. 4.c.4 Non sono consentite installazioni luminose puntuali o diffuse in grado di alterare in maniera significativa la percezione del paesaggio notturno della val d'Orcia, ancora caratterizzato per molta parte da basso inquinamento luminoso.

    3. Nel territorio ricompreso nell'area vincolata di cui al co. 1, lett. a, denominato "Comprensorio collinare con antico abitato di Monticchiello", così come riportata nelle Tavv. Po2a e Po2b, si perseguono gli obiettivi con valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni contenuti nella Sezione 4, lettera C delle schede di vincolo del PIT-PPR (Elaborato 3B). Nella fattispecie, le prescrizioni di cui al co. 2, si assumono come parte integrante della disciplina del Piano Operativo, e si riportano pertanto nel seguito:

    1. 1. Prescrizioni per la struttura idrogeomorfologica del paesaggio
      • assenti
    2. 2. Prescrizioni per la struttura eco sistemica/ambientale
      1. 2.c.1. Non sono ammessi eventuali nuovi interventi di riforestazione su aree agricole e incolti. Sono esclusi i ripristini documentati a ricostruzione delle colture a maglia fitta
      2. 2.c.2. Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate e vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze).
      3. 2.c.3 Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti
    3. 3. Prescrizioni per la struttura antropica
      1. 3.c.1. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio del centro storico di Monticchiello e dell'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, ad esso adiacente, devono garantire che:
        1. a. siano mantenuti la coerenza con l'assetto morfologico urbano di impianto storico e i caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici; siano utilizzate soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall'edilizia locale;
        2. b. sia assicurata la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti, strade e piazze di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con i caratteri costitutivi dell'impianto urbanistico del centro storico di Monticchiello;
        3. c. in presenza di parchi, di giardini storici o nelle sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, siano mantenuti i percorsi interni, sia nel loro andamento che nelle finiture superficiali, i manufatti presenti, il sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini) e i viali di accesso alla città storica;
        4. d. siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i passaggi, gli accessi al centro storico e le relative opere di arredo;
        5. e. sia conservato il valore identitario dello skyline dell'insediamento storico;
        6. f. le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l'integrità della percezione visiva da e verso il centro storico e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili. Nelle aree urbanizzate potranno essere utilizzati materiali coerenti con le peculiarità storico-architettoniche dei siti, purché garantiscano un corretto inserimento nel contesto paesaggistico.
      2. 3.c.2. Gli interventi di trasformazione edilizia del patrimonio di cui alla prescrizione 3.c.1 devono garantire che:
        1. a. siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
        2. b. sia assicurata, per gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, qualità compositiva e architettonica elaborata sulla base di progetti di integrazione paesaggistica;
        3. c. siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines);
        4. d. sia assicurata l'armonia per forma, dimensione, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
        5. e. sia assicurata qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
        6. f. sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.
      3. 3.c.3 Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
      4. 3.c.3. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:
        1. a. non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici;
        2. b. siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, ecc.) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
        3. c. sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
        4. d. per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto;
        5. e. la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;
        6. f. la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
      5. 3.c.4 Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
        1. a. contribuiscano al mantenimento dell'assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
        2. b. sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale;
        3. c. non sia compromessa l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate e vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);
        4. d. siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.
      6. 3.c.5. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali devono garantire che:
        1. a. siano mantenuti i caratteri morfologici, tipologici e architettonici con particolare riferimento all'edilizia rurale storica, siano utilizzate di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale;
        2. b. sia mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio) e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
        3. c. sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia vietato il frazionamento, con delimitazioni strutturali, dei resedi pavimentati originariamente ad uso comune);
        4. d. nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garage e schermature, viabilità di servizio, piscine, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il contesto.
      7. 3.c.6 Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.
      8. 3.c.7. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:
        1. a. in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
        2. b. privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento.
      9. 3.c.8. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
        1. a. assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
        2. b. non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
        3. c. con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
      10. 3.c.9. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
    4. 4. Prescrizioni per gli elementi della percezione
      1. 4.c.1 Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole, e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
      2. 4.c.2. Sono da escludere interventi di trasformazione, compresi i muri di recinzione o altre barriere visive, tali da occludere i varchi visuali verso le emergenze valoriali riconosciute dalla scheda di vincolo.
      3. 4.c.3 L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
      4. 4.c.4 Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.
      5. 4.c.5 Non sono consentite installazioni luminose puntuali o diffuse in grado di alterare in maniera significativa la percezione del paesaggio notturno della val d'Orcia, ancora caratterizzato per molta parte da basso inquinamento luminoso.

    4. Nel territorio ricompreso nell'area vincolata di cui al co. 1, lett. a, denominato "Zona di Spedaletto e di Palazzone, nel comune di Pienza", così come riportata nelle Tavv. Po2a e Po2b, si perseguono gli obiettivi con valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni contenuti nella Sezione 4, lettera C delle schede di vincolo del PIT-PPR (Elaborato 3B). Nella fattispecie, le prescrizioni di cui al co. 2, si assumono come parte integrante della disciplina del Piano Operativo, e si riportano pertanto nel seguito:

    1. 1. Prescrizioni per la struttura idrogeomorfologica del paesaggio
      1. 1.c.1 Nelle aree rurali, le opere di sistemazione idraulica (consolidamento delle sponde e degli argini), devono essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica
    2. 2. Prescrizioni per la struttura eco sistemica/ambientale
      1. 2.c.1. Non sono ammessi interventi che compromettano l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate e vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze). Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.
      2. 2.c.2. Non sono ammessi interventi in contrasto con le specifiche norme in materia definite per le ZPS e ZSC.
    3. 3. Prescrizioni per la struttura antropica
      1. 3.c.1. Gli interventi che interessano il nucleo dell'antica la Grancia di Spedaletto, il podere fortificato di Palazzone, gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l'edilizia rurale, devono garantire:
        1. a. sia mantenuto l'impianto tipologico/architettonico e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie coerenti e compatibili con i valori espressi dall'edilizia locale;
        2. b. in presenza di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, siano mantenuti i percorsi interni, sia nel loro andamento che nel trattamento del sottofondo, i manufatti presenti e il sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini);
        3. c. in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti accessori di valore storico-architettonico.
      2. 3.c.2. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:
        1. a. non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica;
        2. b. siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, ecc.) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ecc.) di valore storico-tradizionale;
        3. c. sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
        4. d. per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto;
        5. e. la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;
        6. f. la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
      3. 3.c.3 Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
        1. a. garantiscano l'assetto idrogeologico e la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria di particolare interesse storico e/o paesaggistico riconosciute e si inseriscano nel contesto paesaggistico agrario secondo principi di coerenza (forma, proporzioni e orientamento);
        2. b. sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale;
        3. c. non sia compromessa l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate e vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);
        4. d. siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.
      4. 3.c.4. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree pertinenziali devono garantire che:
        1. a. siano mantenuti i caratteri morfologici, tipologici e architettonici con particolare riferimento all'edilizia rurale storica, siano utilizzate di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale;
        2. b. sia mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio) e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
        3. c. sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia vietato il frazionamento, con delimitazioni strutturali, dei resedi pavimentati originariamente ad uso comune);
        4. d. nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garage e schermature, viabilità di servizio, piscine, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il contesto.
      5. 3.c.5 Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.
      6. 3.c.6. Le nuove residenze rurali a carattere residenziale siano realizzate:
        1. a. in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi;
        2. b. privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento.
      7. 3.c.7. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:
        1. 1. assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
        2. 2. non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
        3. 3. con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
      8. 3.c.8. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
    4. 4. Prescrizioni per gli elementi della percezione
      1. 4.c.1 Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole, e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
      2. 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
      3. 4.c.3 Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.
      4. 4.c.4 Non sono consentite installazioni luminose puntuali o diffuse in grado di alterare in maniera significativa la percezione del paesaggio notturno della val d'Orcia, ancora caratterizzato per molta parte da basso inquinamento luminoso.

    5. Nelle aree vincolate di cui al co. 2, lett. d. "Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua" dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004, così come riportate nelle Tavv. Po2a e Po2b, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

    1. a. fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:
      1. 1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
      2. 2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
      3. 3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
      4. 4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
    2. b. le trasformazioni sul sistema idrografico conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
    3. c. gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
      1. 1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
      2. 2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
      3. 3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
      4. 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
      5. 5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
    4. d. le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.
    5. e. le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.
    6. f. la realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
    7. g. non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:
      • - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
      • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
      • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del d.lgs. 152/06).
    8. Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2, 3, 4 e 5:
      • - gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
      • - impianti per la produzione di energia;
      • - gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.
    9. h. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

    6. Nelle aree vincolate di cui al co. 2, lett. e., "territori coperti da foreste e da boschi" dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004, così come riportate nelle Tavv. Po2a e Po2b (ossia i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento di cui all'art.142. c.1, lett. g, Codice), devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

    1. a. gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
      1. 1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
      2. 2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
      3. 3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.
    2. b. Non sono ammessi:
      1. 1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziari e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile
      2. 2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

    7. Le aree vincolate di cui al co. 2, lett. f. "I parchi e le riserve nazionali o regionali" dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004, così come riportate nella Tav. Po2b, coincidono con la Riserva Provinciale di Lucciolabella. Nel suo perimetro pertanto devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

    1. a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse:
      1. 1 - nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;
      2. 2 - l'apertura di nuove cave e miniere;
      3. 3 - le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del d.lgs. 152/06) ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all'interno dell'area del parco;
      4. 4 - la realizzazione di campi da golf;
      5. 5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano;
      6. 6 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline).
    2. b- Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:
      1. 1 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed eco sistemici con l'area protetta;
      2. 2 - gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le aree protette;
      3. 3 - l'apertura di nuove cave e miniere o l'ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei crinali.

    8. Le aree vincolate di cui al co. 2, lett. m. "Le zone di interesse archeologico" dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (riportate nelle Tavv. Po2a e Po2b) consistono di:

    1. 1. due zona tutelate di cui all'art.11.3 lett. a) e b) dell'Elaborato 7B della disciplina dei beni paesaggistici: la "Zona comprendente la necropoli etrusca di Tolle, Castelluccio, La Foce" (codice S11) e la "Zona comprendente la necropoli etrusca di Monticchiello in loc. Pianoia/Le Macchie" (codice S21);
    2. 2. una zona tutelata di cui all'art.11.3 lett. c) dell'Elaborato 7B della disciplina dei beni paesaggistici, in località Romitorio-cava Barbieri e denominata "Area con resti di insediamento preistorico" (cod. n. 90520210374, ARCHEO206, SI0047)
    3. Tutte e tre le aree sono sottoposte alle seguenti prescrizioni:
      1. a. Non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.
      2. b. Nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.
      3. c. Per i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. restano ferme tutte le disposizioni ivi previste.

    Nelle aree di cui al precedente punto 1, oltre a quanto previsto alle precedenti lett. a., b., e c., si perseguono gli obiettivi, si applicano le direttive, si rispettano le prescrizioni di cui alle due corrispondenti schede dell'Allegato H al PIT-PPR (Schede n. SI11 e SI21). Per esse vige l'art. 138 di PS "Misure di tutela per le aree archeologiche", co.1, che ne prescrive la inedificabilità.

    9. Oltre alle tre aree di cui al precedente co.8, il Piano Strutturale (Quadro conoscitivo. Vol. IV. "Studi di Urbanistica e Archeologia") propone una selezione delle 21 "Aree di rilievo storico-archeologico di maggiore interesse" scelte tra le 374 aree di interesse storico-archeologico individuate e descritte analiticamente nella Carta archeologica del Comune di Pienza (v. PS, Tav. UA3). Tale selezione di aree particolarmente importanti è riportata nella Tav. Po2a e Po2b del PO. Per esse, sempre in linea con l'art. 138 del PS, co.2, il PO stabilisce l'estensione della disciplina di archeologia preventiva di cui all'art.25, c.1 del d.lgs. 50/2016 in modo che l'avvio di trasformazioni edilizie ed urbanistiche che comportano scavi sia subordinato alla effettuazione di indagini preliminari tese ad approfondire la rilevanza archeologica del sito, anche stabilendo idonee forme di collaborazione con l'Università di Siena o con altre istituzioni scientifiche.

    - Prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici vincolati di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/04
  73. 1. La Tav. Po2c riporta il sistema delle aree di sosta, distinguendo tra quelle già di proprietà pubblica e quelle da espropriare/acquisire entro il periodo di vigenza del PO; sono esclusi i parcheggi la cui definizione è demandata alla pianificazione attuativa.

    2. Gli interventi si inquadrano nell'ambito di un Progetto complessivo di ridisegno del sistema della mobilità e delle aree di sosta di Pienza, che sarà composto dai seguenti elementi:

    • - la rete complessiva della viabilità comprese le strade residenziali e le piazze;
    • - le fermate dei mezzi pubblici di trasporto su gomma;
    • - le aree di discesa/salita per i pullman turistici;
    • - i parcheggi pubblici di destinazione ai servizi ed alle attrezzature urbane;
    • - i parcheggi pubblici a servizio della residenza;
    • - i parcheggi pubblici di servizio alle attività commerciali e industriali;
    • - i parcheggi pubblici per la sosta temporanea finalizzata al carico e allo scarico delle merci;
    • - i parcheggi pubblici riservati ai residenti;
    • - i parcheggi ad uso esclusivo per i taxi;
    • - i parcheggi ad uso esclusivo per gli autobus turistici;
    • - i parcheggi ad uso esclusivo per le persone disabili;
    • - le infrastrutture a servizio dei pedoni, comprendenti marciapiedi, piazze ed ogni area urbana dedicata;
    • - il complesso delle attrezzature utili alla segnalazione e regolazione visiva ed acustica degli attraversamenti stradali;
    • - le opere per la delimitazione delle aree adibite ai pedoni;
    • - le scale mobili, gli ascensori e le altre opere ed infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento della accessibilità territoriale e urbana.
    • - infrastrutture per la mobilità ciclistica, di cui ai successivi articoli del presente Capo II.

    3. Come già specificato all'Art. 44, nei parcheggi a raso di nuova realizzazione e nei rifacimenti di parcheggi esistenti, sono da utilizzarsi pavimentazioni permeabili e viene assicurato l'ombreggiamento naturale dei veicoli in sosta attraverso la messa a dimora di alberi scelti tra quelli indicati nell'Art. 53, collocandoli sia lungo il perimetro delle aree che al loro interno.

    4. Per lo stallo di parcheggio standard si assumono le dimensioni di 2,5 x 5 ml

    5. Con apposita delibera, il Consiglio Comunale individua la rete ciclabile di Pienza, finalizzata a promuovere la mobilità sostenibile negli spostamenti quotidiani dei residenti e dei visitatori, tenendo conto delle direttrici principali costituite dall'Anello ciclo pedonale attrezzato di cui all'Art. 115.

    6. Tale rete ciclabile viene realizzata attraverso un insieme coordinato di interventi quali:

    • - piste ciclabili/oedonali e relativa fascia di ambientazione;
    • - segnaletica orizzontale e verticale indicante la presenza della pista;
    • - regolamentazione degli attraversamenti, dei sensi di marcia e della sosta in modo da favorire la compatibilità tra percorsi pedonali, percorsi ciclabili e tracciati stradali;
    • - realizzazione di protezioni quali siepi, staccionate, muretti, modellazioni del suolo;
    • - collocazione di attrezzature per la sosta delle bici, anche coperti, con priorità per gli edifici scolastici, le attrezzature sportive, i servizi commerciali, le aree verdi, il cimitero, gli insediamenti produttivi.
    - La riorganizzazione del sistema della mobilità e delle aree di sosta di Pienza
  74. Titolo III - –GLI AMBITI DELLE POLITICHE URBANE COMUNALI PER I SERVIZI, LA MOBILITÀ E IL PAESAGGIO
  75. 1. Gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato diversi da quelli da attuarsi tramite PA e PUC sono (il corsivo indica la presenza del vincolo, e dunque la reperibilità della scheda in Allegato 1 anziché 2):

    • PP1 - Conferma ampliamenti Piano Particolareggiato ex zona B4 di PRG;
    - Interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato diversi da quelli da attuarsi tramite PA e PUC
  76. 1. Come prescritto dalle NTA del PTC della Provincia di Siena, Capo III, Art.10.1.5, le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all'uso termale sono individuate secondo quanto riportato dal d.lgs. 152/06. Nel caso che tali aree siano state individuate con modalità geometriche, i Comuni possono, definirle più precisamente con criteri idrogeologici, facendo riferimento alle Istruzioni Tecniche contenute nell'Allegato Tecnico n. 2 alla Relazione Finale delle indagini Geologico-Applicate, parte integrante del PTC. Nel caso di aree di salvaguardia di estensione intercomunale, i Comuni interessati recepiscono l'area vincolata individuata nel territorio dove è posta la captazione. La Provincia promuove, a tal fine, forme di coordinamento tra i Comuni interessati.

    2. La Zona di Tutela Assoluta (ZTA) di pozzi e sorgenti, che deve avere un estensione di almeno 10 ml di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

    3. La Zona di Rispetto (ZR) si estende per un raggio non inferiore ai 200 ml dal punto di captazione. Nelle ZR dei pozzi e sorgenti, sono vietati:

    • - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
    • - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
    • - aree cimiteriali;
    • - apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
    • - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
    • - gestione di rifiuti o stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive, centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e pozzi perdenti, dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
    • - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

    4. Nelle Zone di Protezione (ZP) della falda:

    • - sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra, produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti;
    • - gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione dell'eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
    • - devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde.

    5. Alle zone di salvaguardia di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano le prescrizioni e limitazioni per le aree sensibili di classe 1 di cui all'art.10.1.2 della disciplina del PTCP, riportata al precedente art. Art. 125.

    - Area di salvaguardia delle opere di captazione
  77. Parte IV - – GEOLOGIA
  78. 1. Ai sensi dell'art. 95, co.9 della LR 65/2014, le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del PO o della variante che li contempla i piani o i progetti non siano stati approvati.

    2. I vincoli preordinati all'esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica. Qualora sia previsto che l'opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.

    3. Nei casi di piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa privata previsti dal PO, la perdita di efficacia di cui al co. 1 si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione di cui all'Art. 2, co. 4, lettera d., delle presenti NTA qualora entro il suddetto temine non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.

    4. Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 1 e 3, per un periodo massimo di tre anni. La proroga è disposta dal Comune, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale.

    5. Le previsioni di cui ai precedenti co. 1 e 3 possono comunque essere reiterate con variante al PO, ovvero attraverso qualunque altro atto cui la legge conferisca l'efficacia di variante degli strumenti urbanistici.

    6. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 1 e 3, o del diverso termine disposto ai sensi del co. 4, non perdono efficacia le previsioni contenute nei piani attuativi già adottati a tale scadenza relativi ai programmi aziendali di cui all'art. 74 della LR 65/2014, a condizione che non prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.

    7. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del PO, il comune redige una relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, con particolare riferimento alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale (Parte III, nelle presenti NTA).

    8. Qualora gli articoli del PO riportino, per comodità di chi lo consulta, i testi di norme sovraordinate, resta fermo l'adeguamento automatico delle presenti NTA ad eventuali successive modifiche e integrazioni di tali norme sovraordinate, senza necessità di variante al PO. L'adeguamento automatico delle NTA del PO alle norme sovraordinate di riferimento vige a prescindere dal fatto che siano riportate o esplicitamente citate nel prosieguo.

    - Validità
  79. 1. La classe di fattibilità F.2 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

    2. Le Relazioni geologica e geotecnica sono parte integrante della documentazione da presentare ai fini del rilascio del titolo abilitativo dell'attività edilizia e la loro presentazione è condizione essenziale per ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti preposti. Le relazioni geologica e geotecnica e le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche dovranno essere realizzate secondo le modalità espresse nelle NTC2018 di cui al DM 17/01/2018.

    3. Per gli interventi di Manutenzione Straordinaria (MS), Ristrutturazione Edilizia (REC e RER) e Nuova Edificazione (NEC e RiU), la caratterizzazione e modellazione geologica, litotecnica ed idrogeologica dell'area di intervento dovrà essere ottenuta tramite opportune indagini geognostiche che riguarderanno il volume significativo di terreno influenzato direttamente o indirettamente dal manufatto stesso. La campagna delle indagini geognostiche dovrà essere programmata in funzione dell'intervento in progetto, in numero e disposizione tale da ottenere un modello geotecnico attendibile del sottosuolo. I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni dovranno essere ottenuti mediante specifiche analisi di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e/o attraverso l'interpretazione dei risultati di prove e misure in sito. La realizzazione di scavi/riporti di terreni, anche temporanei, con fronti verticali o subverticali deve essere effettuata nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE).

    4. Nelle aree destinate a verde, compatibilmente con le destinazioni progettuali, la sistemazione morfologica dovrà contribuire alla stabilità generale dei terreni, attraverso il rimodellamento del versante, piantumazione di specie vegetali stabilizzanti, regimazione delle acque superficiali.

    - Classe di Fattibilità FG.2 - Fattibilità con normali vincoli
  80. 1. Per cambi di destinazione d'uso da funzione residenziale (RES1) a turistico-ricettiva (TR1) e viceversa, al fine di assecondare le esigenze espresse dai cittadini mantenendo al tempo stesso un controllo sulla quantità dei cambi che si potranno realizzare, il PO fissa:

    • i. nelle Componenti Insediative CI1 limitatamente a Pienza, e CI2, CI3 e CI4, una riserva di:
      • a. 2000 mq di SE per cambi di destinazione d'uso da RES1 a TR1;
      • b. 2000 mq di SE per cambi di destinazione d'uso da TR1 a RES1;
    • ii. nelle Componenti Insediative CI1 limitatamente a Monticchiello e CI5, una riserva di:
      • a. 600 mq di SE per cambi di destinazione d'uso da RES1 a TR1;
      • b. 600 mq di SE per cambi di destinazione d'uso da TR1 a RES1.

    2. Essendo tali due tipologie di cambio speculari, si definiscono:

    1. a. "SE disponibili per cambi da RES a TR" quella di cui alle lett. a. del precedente co.1 incrementate delle SE già concesse per i cambi da TR a RES;
    2. b. "SE disponibili per cambi da TR a RES" quella di cui alle lett. b. del precedente co.1 incrementate delle SE già concesse per i cambi da RES a TR.

    3. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i soggetti aventi diritto, la possibilità di effettuare i cambi di destinazione di cui al co. 1 sarà attivata solo successivamente alla pubblicazione di idonea informativa (con evidenza sul sito istituzionale comunale, albo pretorio on-line e mezzo diffusione nei luoghi di aggregazione) da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con cadenza almeno biennale.

    4. L'AC si riserva di attribuire le potenzialità di cambio d'uso di cui al c.1, nei limiti delle "SE disponibili per i cambi" definite al successivo co. 2, sulla base di esplicite manifestazioni di interesse pervenute all'Ufficio Tecnico comunale in risposta alla pubblicazione dell'avviso di cui al co.3, in seguito alle quali viene rilasciata una preventiva attestazione di esito positivo della verifica di disponibilità della SE richiesta nella corrispondente riserva di cui al co. 1.

    5. Essendo le quantità di SE appartenenti alle due riserve variabili in relazione alle compensazioni eventualmente realizzate, nel corso del tempo, fra cambi di verso opposto, l'AC provvede alla creazione di un apposito "Registro delle SE disponibili per cambi da RES a TR e viceversa", in modo tenere sempre aggiornata la situazione relativa alle disponibilità di SE anche nella gestione "a regime" di suddetti cambi, nonché di assicurare che non si eccedano i limiti di SE di cui al co. 1. Il Registro è costantemente aggiornato e reso accessibile al pubblico, sul sito comunale.

    6. La pratica edilizia richiesta per il cambio di destinazione d'uso dovrà essere accompagnata dall'attestazione di cui al co. 4.

    7. Ogni singola operazione proposta a non potrà eccedere i 1000 mq SE.

    8. In tutte le Componenti Insediative i cambi di destinazione d'uso da RES a TR sono ammessi solo se la trasformazione interessa un minimo di 400 mq SE e sono altresì subordinati ad atti d'obbligo nei quali sia prevista la cessione gratuita da parte dei richiedenti delle aree necessarie alla realizzazione, a carico degli stessi, di quantità equivalenti agli standard per parcheggi pubblici e privati per la funzione turistico-ricettiva secondo le quantità e le modalità di cui agli Art. 44 e Art. 45 delle presenti NTA.

    - Disposizioni particolari per i cambi di destinazione d'uso da RES1 a TR1 e viceversa
  81. 1. La classe di fattibilità F.3 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

    2. Le Relazioni geologica e geotecnica sono parte integrante della documentazione da presentare ai fini del rilascio del titolo abilitativo dell'attività edilizia e la loro presentazione è condizione essenziale per ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti predisposti. Le relazioni geologica e geotecnica e le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche dovranno essere realizzate secondo le modalità espresse nelle NTC2018 di cui al DM 17/01/2018.

    3. Per gli interventi in progetto dovrà essere fornita una dettagliata ricostruzione degli assetti geologici, stratigrafici, tettonici, geomorfologici ed idrogeologici dell'intero versante interessato dall'area di intervento. La caratterizzazione e modellazione geologica, litotecnica ed idrogeologica dell'area di intervento dovrà essere ottenuta tramite opportune indagini geognostiche che riguarderanno il volume significativo di terreno influenzato direttamente o indirettamente dal manufatto stesso. La programmazione delle indagini verrà fatta in funzione dell'intervento in progetto, in numero e disposizione tale da ottenere un modello geotecnico attendibile del sottosuolo. I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni di imposta delle fondazioni dovranno essere ottenuti mediante specifiche analisi di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e/o attraverso l'interpretazione dei risultati di prove e misure in sito, che potranno essere integrate con opportune indagini geofisiche. La tipologia fondazionale dovrà essere valutata anche in funzione del generale assetto geologico del sito e dimensionata in base ai risultati della campagna geognostica.

    4. La realizzazione di scavi/riporti di terreni, anche temporanei, con fronti verticali o subverticali deve essere effettuata nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); la loro realizzazione sarà subordinata all'esecuzione di verifica di stabilità del pendio effettuata con parametri derivanti da indagini geognostiche in situ e/o prove di laboratorio.

    5. Nelle aree in cui sono possibili e/o presenti problematiche di instabilità di versante, la compatibilità degli interventi previsti con il generale equilibrio dell'area di intervento e dei manufatti preesistenti dovrà essere valutata tramite opportune verifiche di stabilità.

    6. Dovrà essere accertata ed eventualmente monitorata le presenza di falda idrica in grado di interferire con le opere in progetto.

    7. Nelle aree a Pericolosità Geologica/Geomorfologica Elevata (G.3, P.F.E), valgono le seguenti prescrizioni:

    1. a) L'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ove ritenuti necessari. Tali eventuali interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti: essere definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, e dovranno permettere la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni; dovranno essere installati opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto eventualmente presente; l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati.
    2. b) Possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

    8. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4, P.F.M.E, P.F.4), sono consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo (RC), manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS), ristrutturazione edilizia (REC e RER) o demolizioni con fedele ricostruzione; gli interventi non devono comunque determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

    - Classe di Fattibilità FG.3 - Fattibilità condizionata
  82. 1. Il tracciato dell'anello ciclo-pedonale di Pienza di cui all'art. 142 del PS è finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile negli spostamenti quotidiani dei residenti e dei visitatori ed è rappresentato nella Tav. Po2c.

    2. L'anello ciclo-pedonale verrà realizzato attraverso l'insieme coordinato di interventi di cui all'art. 114, co.6.

    3. L'anello ciclo-pedonale potrà essere attuato per parti; in fase di progettazione esecutiva il suo tracciato potrà subire motivate variazioni.

    4. Le aree di sedime del tronchi di Anello ciclo-pedonale ricadente nell'area di intervento PUC R4, una volta quantificate in base al Progetto Unitario Convenzionato, costituiscono eventualmente Standard di Compensazione SC da cedere alla AC, con riduzione, in proporzione, degli Importi di Monetizzazione IM in base ai parametri stabiliti nell'Allegato 1 alla RG (vedi Scheda progetto).

    - L'anello ciclo-pedonale attrezzato di Pienza
  83. 1. Il territorio aperto coincide perfettamente con la UTOE 8, e dunque ricomprende:

    • - insediamenti finalizzati all'attività agricola, in buona parte di grande valore storico-architettonico e figurativo (BSA);
    • - insediamenti originariamente finalizzati all'attività agricola (anch'essi in buona parte di valore storico-architettonico e figurativo) ma le cui forme d'uso, col venir meno della mezzadria nel corso dell'ultimo trentennio, si sono modificate in senso esclusivamente residenziale e/o ricettivo;
    • - insediamenti recenti caratterizzati da funzioni miste artigianali e residenziali, quali l'area denominata "Borghetto", sita in prossimità dell'innesto della strada comunale Fonteggiano-Borghetto e la S.P. 146, e il vicino caseificio in località Poggio Colombo, nonché i sedimi delle aree per la lavorazione degli inerti posti in prossimità di siti estrattivi.

    2. In coerenza on il PS, il PO assume per questo ambito i seguenti obiettivi:

    • - limitare le edificazioni aggiuntive alle residenze rurali ed agli annessi agricoli richiesti attraverso i programmi aziendali, qualora coerenti con le indicazioni dello statuto degli ecosistemi e del paesaggio, nonché alle esigenze di adeguamento delle attività artigianali esistenti;
    • - favorire la conservazione del patrimonio edilizio di valore storico-architettonico, curandone una riqualificazione coerente con le caratteristiche originarie degli edifici e che mantenga (o dove necessario ripristini) la qualità delle relazioni percettive con il contesto;
    • - orientare la redazione dei programmi aziendali in coerenza con il contesto paesistico e ambientale;
    • - favorire il mantenimento delle attività agricole, compatibilmente con le esigenze dei sistemi e sottosistemi di paesaggio in cui si inseriscono;
    • - incentivare l'eliminazione di oggetti edilizi precari o incongrui;
    • - escludere l'avvio di nuove attività estrattive e promuovere il riassetto funzionale delle attuali aree di lavorazione prossime ai siti estrattivi, assicurandone nel contempo elevati livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica;
    • - attenuare gli effetti negativi della frequentazione intensa della viabilità minore del territorio;
    • - tutelare l'integrità fisica delle aree archeologiche e promuoverne la valorizzazione;
    • - integrare le strutture ricettive e i percorsi di fruizione del territorio aperto curandone la continuità con la rete dei sentieri della Riserva naturale di Lucciolabella.

    3. La gestione e trasformazione urbanistica del territorio aperto è finalizzata al mantenimento e riqualificazione degli assetti insediativi, produttivi e paesaggistici esistenti; ove ammessa dalla disciplina del PS, è consentita la realizzazione di residenze rurali e di annessi agricoli richiesti attraverso i programmi aziendali, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Titolo IV.

    4. Nel territorio aperto devono inoltre essere osservate le prescrizioni del PIT-PPR riportate all'Art. 103, che riguardano gli spazi che il territorio aperto ha in comune con la superficie interessata:

    1. a. dal vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04, denominato "Centro storico e zona circostante del comune di Pienza";
    2. b. dal vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04, denominato "Comprensorio collinare con antico abitato di Monticchiello"
    3. c. dal vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04, denominato "Zona di Spedaletto e di Palazzone, nel comune di Pienza"
    4. d. da un vincolo ex art. 142 d.lgs. 42/04 c. 1 lett. c) "Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche";
    5. e. da diversi vincoli ex art. 142 d.lgs. 42/04 c. 1 lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
    6. f. da due vincoli ex art. 142 d.lgs. 42/04 c. 1 lett. m) le zone di interesse archeologico

    5. Il PO stabilisce la esatta corrispondenza dei nuclei storici di cui all'art. 66 della LR 65/2014 con gli Aggregati e i Beni storico Architettonici (BSA) del Territorio aperto censiti dal PTCP, fatti propri dal PS e riportati nelle Tavv. Po2a e Po2b. Coerentemente a tale scelta, gli ambiti di pertinenza dei nuclei storici di cui all'art. 66 della LR 65/2014 coincidono con le Aree di Pertinenza Paesaggistica (APP) del PTCP, anch'esse fatte proprie dal PS. Resta inteso che qualora il nuovo PSI dovesse portare all'individuazione di APP per i BSA che ne sono sprovvisti, esse saranno automaticamente considerate a tutti gli effetti "ambiti di pertinenza dei nuclei storici" ai sensi del presente articolo.

    - Obiettivi di gestione del territorio aperto e degli ambiti di pertinenza dei nuclei storici
  84. Capo V. - Disciplina delle aree rurali che ospitano funzioni non agricole e per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale
  85. 1. Ai sensi dell'art. 97 della LR 65/2014, i poteri di deroga al PS e contestualmente, se necessario, al PO sono esercitabili esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.

    2. Quando sia necessario esercitare i poteri di deroga al solo PO, essi sono esercitabili nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

    • a. per interventi pubblici o di interesse pubblico da realizzarsi anche a cura dei privati, purché previsti in aree già destinate a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico;
    • b. purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;
    • c. purché gli interventi in deroga non risultino in contrasto con il PS.

    3. Al fine del superamento delle barriere architettoniche potranno essere consentiti inserimenti fuori sagoma dei vani ascensori se compatibili con le caratteristiche architettoniche dell'edificio, anche in deroga ai parametri urbanistici del Piano Operativo.

    - Deroghe
  86. 1. Il PO assume il resede, inteso come area libera intimamente connessa all'edificio o agli edifici del territorio rurale, come spazio strategico ai fini del mantenimento o dell'eventuale ripristino delle relazioni percettive e paesaggistiche tra il costruito ed il territorio circostante.

    2. Pertanto, ogni intervento che riguardi frazionamenti o l'edificazione di nuove volumetrie in territorio rurale a qualsivoglia titolo, e indipendentemente dalla presenza di aree paesaggisticamente vincolate, presuppone l'integrazione del progetto architettonico con un progetto di resede funzionale alla conservazione e al miglioramento dei caratteri tipologici degli spazi scoperti (aie, giardini, terrazzamenti, etc.), salvaguardandone le geometrie e le dimensioni e conservandone i materiali e gli elementi funzionali e decorativi (pavimentazioni, recinzioni, pozzi, lavatoi, tabernacoli, etc.), con le finalità di cui al co.1

    3. Il progetto di resede interviene sui seguenti elementi:

    • - recinzioni perimetrali, dove è vietato l'uso di murature; qualora ritenute indispensabili, le recinzioni perimetrali sono realizzate con paletti e rete metallica a maglia sciolta, accompagnata all'esterno da schermature vegetali con essenze da selezionare tra quelle indicate nell'Art. 53 delle presenti NTA;
    • - recinzioni interne al resede, che vanno limitate o eliminate al fine di mantenere la unitarietà degli spazi aperti;
    • - parcheggi, da collocare in posizione discosta e nella misura massima di 2 posti auto per ciascuna unità immobiliare, uno dei quali, nei casi di frazionamento, salvo imperativi tecnici da dimostrare esplicitamente, dovrà essere coperto e da realizzarsi utilizzando volumi esistenti;
    • - ingressi, escludendone la moltiplicazione e mantenendone o ripristinandone le caratteristiche originarie;
    • - valorizzazione degli elementi di pregio eventualmente presenti;
    • - illuminazioni esterne, da realizzare in massima parte con le lanterne tradizionali a parete, con uso limitato al minimo dei corpi illuminanti a terra, comunque di tipo "cut off" ovvero con riflessione in alto della luce inferiore al 5%;
    • - pavimentazioni, eventualmente da riprodurre nelle configurazioni e materiali originari;
    • - arredi vegetali, da prevedere in coerenza con le indicazioni dello statuto degli ecosistemi e del paesaggio e con l'Art. 53 delle presenti NTA.

    4. Il progetto di resede contiene la programmazione temporale delle opere da realizzare per la sua attuazione.

    5. Onde evitare analisi e verifiche ridondanti, nel caso in cui l'immobile oggetto del progetto di resede sia gravato anche vincolo paesaggistico, il Progetto di Restauro può essere presentato in modo integrato alla Relazione Paesaggistica redatta ai sensi DPCM 12 dicembre 2005, in applicazione dell'art. 146, co. 3, del d.lgs. 42/2004, relativamente alle analisi non già previste dal citato DPCM.

    - Progetto di Resede
  87. 1. I Tessuti residenziali recenti di Pienza si trovano solo nella UTOE 3, costituendone la componente insediativa più diffusa. Realizzati dal 1954 in poi, sono caratterizzati da villini isolati nel lotto di pertinenza, o - nei tessuti più recenti realizzati in attuazione dei PRG dal 1983 in poi - da case a schiera o palazzine. La CI 4 corrisponde alla Zona Omogenea B di cui all'art.2 del DM 2.04.1968 n.1444.

    2. La gestione e trasformazione urbanistica nella CI4 è prevalentemente finalizzata al rafforzamento, completamento e riqualificazione dell'impianto urbanistico e funzionale esistente, e in particolare perseguendo i seguenti obiettivi esplicitati per la UTOE 3 dal PS (art. 92), ossia:

    • - completare i tessuti edilizi, limitatamente alle situazioni in cui il razionale utilizzo degli spazi e delle reti esistenti non comporti la diminuzione della qualità insediativa del contesto;
    • - potenziare l'offerta abitativa rivolta ai residenti a basso reddito;
    • - migliorare le relazioni percettive tra le espansioni (esistenti o in progetto) e il territorio agricolo circostante, al fine di tutelare i valori figurativi degli insediamenti;
    • - integrare l'offerta di servizi alla popolazione con nuovi servizi e attrezzature rivolte ai visitatori, allo scopo di: alleggerire la pressione sul centro storico, allungare la permanenza media dei visitatori, favorire le fasce di visitatori giovanili e/o il cicloturismo;
    • - riorganizzare il sistema della sosta, garantendo spazi riservati ai residenti e adeguati spazi di parcheggio per i pullman turistici.

    3. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al co.2, il PO mette in campo i seguenti interventi (Schede progetto reperibili in allegato):

    • PA1 - Approdo Nord. Polo culturale e di servizio al turismo (PA di iniziativa pubblica);
    • PUC 1 - Parcheggio e rammagliamento viario Pienza Nord;
    • PUC 2 - Completamento residenziale e rammagliamento di Via degli ulivi;
    • PUC 4 - Completamento residenziale e nuovi servizi pubblici al Foro Boario;
    • PUC 5 - Spazi multifunzionali, uffici comunali ed esercizio commerciale nell'ex Foro Boario;
    • PUC R2 - Riqualificazione area dei Consorzi agrari (parte)
    • PP1 - Conferma ampliamenti Piano Particolareggiato ex zona B4 di PRG (in parte);
    • CR1, CR2 - Completamenti del tessuto residenziale nelle espansioni recenti di Pienza
    • S1 - Ampliamento scuola elementare;
    • S2 - Completamento via degli ulivi e nuovo parcheggio;
    • S3 - Rammagliamento Via Fontanelle e parcheggio pubblico
    • S4 - Ampliamento cimitero Pienza;
    • S5 - Nuovo Auditorium Foro Boario e verde pubblico;
    • S8 - Parcheggio e verde pubblico in via Newton;
    • S9 - Parcheggio pubblico di Via degli Archi;
    • Parco urbano della Pieve di Corsignano.

    A integrazione di questi, il PO mette in campo le seguenti azioni:

    1. a. possibilità di recupero residenziale dei sottotetti, a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e ss.mm.e ii.;
    2. b. interventi edilizi in applicazione della LR 8.05.2009 n. 24 (c.d. "Piano Casa") e ss.mm.ii., se ammesse dall'Art. 19 delle presenti NTA;

    4. Oltre agli interventi specifici elencati al precedente co.3, negli edifici ricompresi in questa CI sono ammessi i seguenti tipi di intervento:

    • - Manutenzione ordinaria (MO);
    • - Manutenzione straordinaria (MS);
    • - Risanamento conservativo (RC);
    • - Ristrutturazione edilizia conservativa (REC);
    • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RER);
    • - Ampliamento e sostituzione (AS), subtipi Av e Ase, inclusa la demolizione con ricostruzione anche non contestuali, limitatamente agli edifici con titolo edilizio rilasciato prima dell'adozione del PO, ed alle medesime condizioni ivi riportate; subtipo Ap solo alle condizioni di cui ai seguenti commi 7 e 8.

    5. La realizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 31 delle presenti NTA, di nuove piscine (NP) private è consentita solo a complemento delle seguenti destinazioni d'uso:

    • - per strutture ricettive TR1 o attività ricettiva di albergo diffuso come disciplinato dalla LR n. 71/2013, entro il limite dimensionale di 72 mq;

    6. [A12]Qualsiasi intervento previsto nella parte di territorio della CI interessata dal vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04 apposto con DM 27.02.1970 (G.U.n.79 del 28.03.1970) e denominato "Centro storico e zona circostante del comune di Pienza", deve osservare le specifiche prescrizioni riportate all'Art. 103.

    7. È possibile realizzare interventi pertinenziali Ap, così come definiti all'art. 28, co.1, lett.c), con destinazione RES2 e con le modalità descritte all'Art. 51 nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali solo se monofamiliari o bifamiliari.

    8. Nell'area di pertinenza degli edifici destinati a servizi pubblici, servizi privati e/o commerciali è possibile realizzare interventi pertinenziali Ap, così come definiti all'art. 28, co.1, lett.c), se funzionali allo svolgimento del servizio. L'altezza massima è di 3 ml, le regole per i distacchi quelle generali di cui all'Art. 47. La Vtot massima realizzabile non può eccedere i 100 mc.

    9. Nei casi di frazionamento di una unità immobiliare le nuove unità abitative dovranno avere una superficie minima di 70 mq di SU. I frazionamenti rispettano gli standard minimi di parcheggio indicati nell'Art. 45, delle presenti NTA.

    - Componente insediativa CI4 -Tessuti residenziali recenti di Pienza
  88. 1. Il PO prevede non prevede interventi di edilizia sociale di cui all'art. 63 della LR 65/2016.

    - Le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale
  89. Titolo V. - DISCIPLINE A TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI DEL TERRITORIO APERTO, IN CONFORMITÀ AL PIT-PPR E AL PTCP
  90. 1. Come prescritto dalle NTA del PTC della Provincia di Siena, Capo III, Art.10.1.6 "I corpi idrici termali", le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate nella Tav. ST_IG_2 - "Carta delle Zone di Protezione Ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale" del PTCP di Siena come zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sulla base di specifiche caratteristiche idrogeologiche, così come definito dall'art. 18 co. 1 lett. b e del co. 3 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

    2. In attesa di approfondimenti di carattere idrogeologico, anche eseguiti in fase di rilascio della concessione, in linea con quanto disposto dall'art. 94 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, le zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale sono state individuate con criterio geometrico, individuando intorno alle aree di concessione termale autorizzate una zona con raggio di 5 km a partire dai perimetri delle aree di concessione stesse. Nell'ambito della perimetrazione delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale sono da applicarsi le prescrizioni di cui al co. 4, riferite alla compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzo della risorsa.

    3. Gli enti competenti, ai sensi della LR 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni dovranno provvedere al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto in particolare:

    • - delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 del d.lgs. 152/2006, anche attraverso approfondimenti di carattere idrogeologico che attestino la non interferenza con le acque fredde potenzialmente utilizzabili a fini idropotabili;
    • - delle determinazioni della competente Autorità di bacino relative al bilancio idrico dell'area territoriale interessata.

    4. Nelle zone di protezione ambientale, di cui al co. 2, vigono le seguenti prescrizioni:

    • - l'estrazione di acque fredde sotterranee non termali dalle aree di ricarica dell'acquifero geotermico regionale deve essere limitato al solo utilizzo idropotabile e, solo se non esistono valide alternative, per tutti gli usi consentiti (Regolamento Provinciale per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico) e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 94 del d.lgs. 152/2006 relativamente alle aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile;
    • - gli enti competenti rilasciano, all'interno delle zone di protezione ambientale, nuovi permessi di ricerca e nuove concessioni di coltivazione delle risorse minerali e termali, a fronte della presentazione di idonei studi idrogeologici, al fine di dimostrare la non incidenza in termini qualitativi e quantitativi sulla risorsa termale attualmente in uso autorizzati o eventuali sorgenti naturali;
    • - ulteriori ricerche e sfruttamento delle acque termali e dei gas ad esse associati (prevalentemente CO2) sono concesse, all'interno delle zone di protezione ambientale, a fronte della presentazione di idonei studi idrogeologici, al fine di dimostrare la non incidenza in termini qualitativi e quantitativi sulla risorsa termale attualmente in uso autorizzato o eventuali sorgenti naturali;
    • - nel caso in cui le zone di protezione ambientale presentino estensione intercomunale, valgono le prescrizioni di cui al co. 3 dell'art. 10.1.5 del PTCP.2010.
    - Disciplina a tutela dei corpi idrici termali
  91. 1. Restano in vigore fino alla loro naturale data di scadenza (22.06.2020) gran parte degli interventi introdotti o modificati dalla prima variante puntale al RU, approvata con DCC n. 20 del 23.06.2015, d'ora in poi "variante 2015", sebbene il PO preveda, per la maggior parte di essi, alcune modifiche, che entreranno in vigore dopo tale scadenza e ci resteranno fino al periodo di vigenza del PO. Tali interventi sono:

    1. a. l'intervento CR5 - Completamento residenziale previa cessione di parte dell'area in zona Foro Boario
    2. b. gli interventi di completamento dei servizi pubblici introdotti o modificati dalla prima variante puntuale non ancora realizzati; nella fattispecie si tratta degli interventi:
      1. A6 - Foresteria comunale e servizi di supporto all'area attrezzata multifunzionale dell'ex Foro Boario
      2. A7 - Ampliamento della scuola elementare di Pienza (UTOE3)
      3. A8 - Parcheggio ed area sosta camper San Gregorio (UTOE 3) art. 178
      4. A9 - Nuovo distributore, con area di servizio e parcheggio pullman turistici art. 179

    2. Gli interventi relativi a strumenti attuativi già adottati od approvati e non ancora decaduti e ai piani di miglioramento agricolo di cui alla legge reg. Toscana n. 64/1995 e ss.mm.e.ii. in corso di realizzazione sono subordinati ai parametri urbanistici, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione e a tutte le prescrizioni in essi contenute per tutto il periodo di validità della convenzione o atto d'obbligo. Eventuali varianti dovranno adeguarsi alle nuove destinazioni di PO fermo restando comunque il rispetto dei medesimi parametri urbanistici ed edilizi previgenti, nonché dei tempi di realizzazione previsti in convenzione o atto d'obbligo e l'adeguamento agli standard urbanistici di cui al DM n. 1444/1968.

    3. Gli strumenti attuativi con convenzioni decadute possono essere riconvenzionati con specifici atti che tengano conto dei contenuti della convenzione originaria e dei relativi obblighi, delle mutate condizioni dei contesti urbani interessati e delle indicazioni del PO.

    - Previsioni e strumenti attuativi del RU che restano in vigore
  92. 1. Il PO disciplina la gestione del territorio rurale e le eventuali trasformazioni edilizie ed urbanistiche in coerenza con:

    1. a. il Titolo III, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della LR 65/2014,
    2. b. il DPGR 25 agosto 2016, n. 63/R, "Regolamento di attuazione dell'art. 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale" (d'ora in poi "Regolamento 63/R 2016");
    3. c. la disciplina del PIT, le cui prescrizioni specifiche sono riportate al successivo Capo IV del presente Titolo, incluse le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici vincolati, di cui all'art. 134 del codice dei beni culturali;
    4. d. la disciplina del PTCP;
    5. e. la disciplina del PS;
    6. d. le indicazioni contenute nel "Regolamento per la gestione ambientale degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone a dominante agricola dell'ANPIL Val d'Orcia".

    2. Per quanto concerne la componente statutaria del PS, la gestione del territorio rurale e le eventuali trasformazioni edilizie ed urbanistiche assicurano la coerenza con:

    • - le prestazioni non negoziabili assegnate alle Invarianti (artt. da 36 a 42 delle NTA del PS), riportate nella Tav. PS01 del PS;
    • - lo Statuto dell'acqua, che definisce obiettivi, prestazioni e discipline inerenti la tutela degli acquiferi ed il rischio idraulico, riferite rispettivamente alle Tavv. PS08 e PS09 del PS;
    • - lo Statuto del suolo, che definisce obiettivi, prestazioni e discipline inerenti la pericolosità geologica, riferite alle Tavv. PS10 e PS11 del PS;
    • - lo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, che definisce obiettivi, prestazioni e discipline per la coevoluzione della funzionalità ecosistemica e della struttura paesaggistica, riferite alle Tavv. PS02 e PS03 del PS;
    • - lo Statuto della città e degli insediamenti, che definisce obiettivi, prestazioni e discipline per l'evoluzione degli insediamenti urbani e rurali riferiti alla Tav. PS04 del PS;
    • - lo Statuto delle reti, che definisce obiettivi e prestazioni per il sistema della rete viaria riferiti alla Tav. PS05 e per la progettazione delle fasce di ambientazione.

    3. Per quanto concerne la componente strategica del PS, la gestione del territorio non urbanizzato e le eventuali trasformazioni edilizie ed urbanistiche assicurano la coerenza con:

    • - i completamenti ed adeguamenti degli impianti di collettamento e depurazione previsti;
    • - la regolazione delle attività estrattive di cui all'art. 119 del PS;
    • - i progetti di paesaggio di cui all'Art. 121 e all'Art. 122 delle presenti NTA;
    • - i criteri per la redazione dei programmi aziendali di cui all'art. 126 del PS, per quanto non in contrasto con le normative di cui al co.1 successivamente intervenute;
    • - i limiti alla edificazione in aree agricole di cui ai co. 2, 3 e 4 dell'art. 129 del PS, da applicarsi alle aree di pertinenza paesaggistica degli aggregati e dei BSA, così come perimetrale nel PTCP e nelle Tavv. Po2a e Po2b;
    • - le misure di tutela per le aree archeologiche di cui all'art. 138 del PS.

    4. Per quanto concerne la specificazione della disciplina del PS, il PO definisce tra l'altro:

    • - la disciplina degli interventi edilizi nei beni storico-architettonici del territorio aperto di cui all'art. 100 del PS, contenuta al successivo Art. 100;
    • - la disciplina delle trasformazioni ammesse nelle aree di pertinenza e nei resedi dei beni storico-architettonici del territorio aperto, contenuta al successivo Art. 88 ed estesa dal PO a tutti gli edifici del territorio rurale;
    • - la disciplina delle variazioni di destinazione d'uso dei beni storico architettonici del territorio aperto di cui all'art. 100 del PS;
    • - la disciplina per gli annessi agricoli di nuova realizzazione e per la trasformazione di quelli esistenti di cui all'art. 127 del PS, specificata ai Capi I e II del presente Titolo IV;
    • - l'esatta perimetrazione delle aree di pertinenza di cui agli artt.128 e 129 del PS, individuata nelle Tavv. Po2a e Po2b.

    5. La gestione delle aree boscate, coerentemente con il disposto della LR 39/2000 "Legge forestale della Toscana", persegue gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, anche in applicazione della disciplina dell'art. 81 del PS.

    - Riferimenti per la disciplina del territorio rurale
  93. 1. Gli annessi agricoli con destinazione d'uso AG1 (fienili, rimesse, depositi, cantine, laboratori di trasformazione dei prodotti agricoli dell'azienda) possono mutare destinazione d'uso esclusivamente per assumere funzioni residenziali per l'imprenditore agricolo o per locali per agriturismo (AG2) o RES 3, con le eccezioni e limitazioni di cui all'Art. 92 e all'Art. 94 e con le modalità previste, in particolare, all'Art. 88 e all'Art. 100 delle presenti NTA.

    2. I mutamenti d'uso da AG2 a RES3 (deruralizzazione) sono ammessi nei limiti di cui all'art. 92.

    3. I mutamenti d'uso da RES1 a AG2 sono ammessi esclusivamente all'esterno del territorio urbanizzato, così come definito all'Art. 12.

    4. Qualora soggette alle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004, in ragione del loro significato sociale, culturale e religioso le chiese, sebbene sconsacrate, non possono assumere destinazioni d'uso differenti, pur potendo ospitare attività sociali e ricreative compatibili con il loro carattere storico e artistico. Per eventuali cambi di destinazione d'uso dei locali accessori alla chiesa (canonica, annessi vari, ecc.) ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, co. 4 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., e ottenere comunque il parere positivo da parte della Commissione edilizia comunale.

    - I mutamenti d'uso ammissibili tra differenti funzioni nel territorio non urbanizzato
  94. 1. I Tessuti recenti di Monticchiello coincidono con la totalità degli insediamenti presenti nella UTOE 4. Si tratta di tessuti prevalentemente residenziali piuttosto eterogenei, riscontrandosi in essi sia tipologie edilizie puntiformi a 1, 2 o 3 piani, (villini e palazzine) sia tipologie lineari, come le case a schiera realizzate in attuazione dei PRG dal 1983 (lottizzazione residenziale denominata "Aia del popolo"). Eccezioni compaiono anche tra le destinazioni funzionali, data la presenza di uno stabilimento artigianale-industriale (immerso nel tessuto) e di un edificio a destinazione artigianale (esterno all'abitato). La CI 4 corrisponde inoltre alla Zona Omogenea B di cui all'art.2 del DM 2.04.1968 n.1444.

    2. La gestione e trasformazione urbanistica nella UTOE 4 è prevalentemente finalizzata a:

    1. a. incrementare la dotazione e la qualità degli spazi pubblici specificamente destinati ai residenti, e in particolare di Viale Cappelli e degli spazi pubblici da questo accessibili;
    2. b. curare in particolar modo il rapporto tra le espansioni recenti e il territorio rurale circostante, al fine di tutelare i valori figurativi degli insediamenti storici e la percezione delle mura del centro storico (parte della UTOE 4 ricade - cfr. Tav. Po2a - nel perimetro del "Progetto di paesaggio del contesto figurativo di Monticchiello" di cui all'Art. 122 delle presenti NTA);
    3. c. migliorare l'integrazione funzionale con il centro storico attraverso la creazione di percorsi pedonali in sede protetta.

    3. La maggior parte della CI 5, e precisamente la parte inclusa nel perimetro riportato nella Tav. Po2 come "Zona di rispetto del VTI", è sottoposta alle prescrizioni di tutela indiretta per le "Aree e immobili di edilizia residenziale in loc. "Aia del Popolo" e "La Madonna", prospicienti il complesso immobiliare denominato "Cinta muraria di Monticchiello, con torri, porte, rocca e relativa viabilità pubblica urbana" di cui al Decreto n. 64/2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha integrato il "Provvedimento per la tutela indiretta del complesso monumentale denominato: Cinta muraria di Monticchiello con torri, porte, rocca e relativa viabilità pubblica urbana" approvato con DM in data 11.09.07 (provvedimento che d'ora in poi, con tutte le sue successive modifiche e integrazioni, sarà indicato come "Vincolo ministeriale di Tutela Indiretta, o VTI). In ottemperanza al disposto del DM n. 64/2012, si riporta integralmente, nel seguito, il testo di tali prescrizioni:

    1. a. Non sono ammessi nuovi interventi edificatori. Nelle aree non edificate sono possibili le sistemazioni a verde o, comunque, sistemazioni esterne che non alterino la permeabilità visiva.
    2. b. Sulle costruzioni esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, adeguamento strutturale, energetico ed antisismico, a condizione che non comportino l'incremento della cubatura, la variazione delle quote di colmo, alterazioni dell'assetto morfologico dell'area e modifiche alla viabilità esistente.
    3. c. Nei limiti di cui sopra, saranno ammesse variazioni della destinazione per usi residenziali e/o di pubblica utilità, compresi piccoli esercizi commerciali di vicinato ed uffici privati o studi professionali, a condizione che ciò avvenga nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche, costruttive e cromatiche tipiche del contesto storico, rurale e/o urbano circostante.
    4. d. Non sarà ammessa la realizzazione di nuova viabilità, ad eccezione dei percorsi pedonali che il PO prevede agli articoli 116 e 117, purché ne siano concordate preventivamente le caratteristiche con la competente Soprintendenza. Sulla viabilità esistente saranno ammessi interventi di manutenzione e miglioria nel rispetto dei tracciati, nonché delle caratteristiche morfologiche e tipologiche attuali o congruenti con quelle della viabilità storica.
    5. e. All'interno della Zona di rispetto del VTI non è consentita l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari o commerciali, anche temporanei, ad eccezione della segnaletica stradale e cantieristica obbligatoria, nelle misure minime consentite, e della segnaletica di informazione turistica. L'inserimento di insegne di esercizio è possibile purché le stesse siano realizzate in aderenza ai prospetti degli edifici e non siano retroilluminate. In tutta l'area è vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici, di pali eolici e mini eolici.
    6. f. In ogni caso, i progetti che comportino modifiche esterne andranno sottoposti alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per il territorio, che dovrà pronunciarsi sulla compatibilità delle opere previste con le prescrizioni di tutela indiretta. Il competente Soprintendente vigilerà, anche mediante il preventivo esame, per approvazione, dei progetti di lavori da eseguire nelle aree e negli immobili ricompresi nella Zona di Rispetto del VTI.

    4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, il PO mette in campo i seguenti interventi:

    1. PUC R3- Recupero area produttiva Monticchiello;
    2. S6 - Recupero paesaggistico espansione Monticchiello;
    3. S7 - Riprogettazione urbana Viale Cappelli;

    5. Oltre agli interventi specifici elencati al precedente co.4, negli edifici ricompresi in questa Componente insediativa sono ammessi i seguenti tipi di intervento:

    • - Manutenzione ordinaria (MO);
    • - Manutenzione straordinaria (MS);
    • - Risanamento conservativo (RC);
    • - Ristrutturazione edilizia conservativa (REC);

    6. Non sono ammesse piscine private.

    7. Nella CI5 devono essere osservate anche le specifiche prescrizioni imposte dal vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04, apposto con DM 30.04.1973 (G.U.n.153 del 15.06.1973) e denominato "Comprensorio collinare con antico abitato di Monticchiello", riportate all'Art. 103, co.3.

    8. Nei casi di frazionamento di una unità immobiliare, le nuove unità abitative dovranno avere una superficie minima di 70 mq di SU. I frazionamenti rispettano gli standard minimi di parcheggio indicati nell'Art. 45, delle presenti NTA.

    - Componente insediativa CI5 - Tessuti recenti di Monticchiello
  95. 1. Il PO consente interventi edilizi in applicazione della LR 8.05.2009 n. 24 (c.d. "Piano Casa") e ss.mm.ii. solo per gli edifici unifamiliari o bifamiliari siti nel territorio urbanizzato, componente CI4 e non classificati tra i beni storico-architettonici, o che possano - una volta ampliati - impedire la visuale di questi ultimi da punti privilegiati accessibili al pubblico.

    2. Per gli interventi in applicazione del Piano casa deve essere assicurata la fattibilità geologica dell'intervento in base alla vigente normativa, sintetizzata all'art. 146.

    3. I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della LR 5/2010 non possono essere oggetto di successivi frazionamenti.

    - Applicazione della LR 24/2009 (c.d. "Piano Casa") e della LR 5/2010 (c.d. "Recupero dei sottotetti")
  96. 1. La classe di fattibilità F.3a è riferita alle zone interessate da Pericolosità Geologica PG4 e per questo considerate come aree inedificabili.

    2. In tali zone sono ammesse soltanto sistemazioni a verde senza modifiche morfologiche e senza l'aggravio di rischio per le aree circostanti.

    - Classe di Fattibilità FG.3a - Fattibilità condizionata
  97. Capo VI. - Disciplina delle attività estrattive
  98. 1. Il tracciato dell'anello pedonale di Monticchiello di cui all'art. 143 del PS è finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile negli spostamenti quotidiani dei residenti e dei visitatori ed è rappresentato nella Tav. Po2c.

    2. L'anello pedonale verrà realizzato attraverso un insieme coordinato di interventi quali:

    • - percorsi pedonali e relativa fascia di ambientazione;
    • - regolamentazione degli attraversamenti, dei sensi di marcia e della sosta in modo da favorire la compatibilità tra percorsi pedonali e tracciati stradali;
    • - realizzazione di protezioni quali siepi, staccionate, muretti, modellazioni del suolo;
    • - collocazione di attrezzature per la sosta.

    3. L'anello pedonale potrà essere attuato per parti; in fase di progettazione esecutiva il suo tracciato potrà subire motivate variazioni.

    - L'anello pedonale attrezzato di Monticchiello
  99. 1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per il mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di opere edilizie coincide con gli oneri previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Fanno eccezione i mutamenti da AG2 a RES3 per i quali si rimanda all'Art. 94 delle presenti NTA.

    - Oneri di urbanizzazione per il mutamento di destinazione d'uso
  100. 1. La componente insediativa CI6 - Arcipelago produttivo di Pienza - si trova interamente compresa nella UTOE 5 omonima. Essa costituisce l'esito del processo di "periurbanizzazione industriale" che ha interessato Pienza a partire dagli anni Trenta, producendo l'allineamento di "isole" produttive, spesso associate alla residenza dei gestori delle attività, disseminate su entrambi i lati della SP per Montepulciano. Sono presenti ormai anche diverse aree industriali dismesse, come nel caso dell'ex Fornace Crestini ed ex Fornace Cherubini. La CI6 corrisponde inoltre alla Zona Omogenea D di cui all'art.2 del DM 2.04.1968 n.1444.

    2. La gestione e trasformazione urbanistica nella UTOE 5 è prevalentemente finalizzata:

    1. a. al recupero ambientale e alla riprogettazione urbanistica delle Fornaci dismesse come nuovi luoghi centrali di grande qualità architettonica nel quale allocare un mix di funzioni urbane, anche attraverso una maggiore elasticità nella composizione di tale mix di destinazioni d'uso, nei limiti consentiti dalla nuova normativa regionale.
    2. b. a favorire il completamento di vecchi Piani Attuativi e la riqualificazione di edifici dismessi;
    3. c. a migliorare e completare l'accessibilità ed i collegamenti tra le "isole dell'arcipelago" e di esse con il centro storico e le espansioni novecentesche attraverso la realizzazione del Progetto di Anello Ciclo-pedonale Attrezzato di cui all'art. 142 delle NTA del PS;

    3. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al co.2, il PO mette in campo i seguenti interventi:

    • PA2 - Completamento area produttiva Fornacino;
    • PA3 - Completamento produttivo zona Ponticino;
    • PUC R4 - Recupero ex fornace Crestini come polo turistico/ricreativo;
    • PUC R5 - Recupero ex fornace Cherubini;
    • PUC R6 - Recupero edificio ex Kres;

    4. Fatta eccezione per gli interventi di cui al precedenti commi, nei tessuti dell'arcipelago produttivo di Pienza sono ammessi di norma i seguenti interventi:

    • - Manutenzione ordinaria (MO);
    • - Manutenzione straordinaria (MS);
    • - Restauro e risanamento conservativo (RC);
    • - Ristrutturazione edilizia conservativa (REC);
    • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RER);
    • - Ampliamento e sostituzione edilizia (AS) relativamente ai subtipi Av e Ase, con eslcusione degli interventi di Ap.

    5. Salvo specifiche differenti previsioni contenute nelle Schede Progetto, gli interventi di Ampliamento e sostituzione edilizia AS devono rispettare i seguenti indici e parametri:

    • - Indice di copertura (IC) = 50% ovvero pari all'esistente in caso di RER;
    • - Distanza dai confini (DC) = 5 ml, derogabili nel rispetto dei limiti di cui all'art. 47, comma 3;
    • - Distanza fuori terra tra edifici (DE) = 10 ml, derogabili nel rispetto dei limiti di cui all'art. 47, comma 3;
    • - Altezza massima edifici (H max) = 7,00 ml, con esclusione di canne fumarie che comunque non potranno superare l'altezza di 9 ml.
    • - Possibilità di realizzare un interpiano con H min a norma;
    • - Indice di Permeabilità (IP) > 20%, salvo deroghe per effettiva necessità da concordarsi con la Commissione edilizia, a fronte di miglioramenti ambientali da realizzarsi a titolo di compensazione;
    • - Densità arborea >= 1 pianta di alto fusto ogni / 200 mq di Superficie scoperta (SF-SC); le essenze da utilizzare sono scelte tra quelle indicate all'Art. 53 delle presenti NTA.
    • - Densità arbustiva >=2 arbusti ogni /200 mq di Superficie scoperta (data da SF - SC); le essenze da utilizzare sono scelte tra quelle indicate all'Art. 53 delle presenti NTA.
    • - parcheggi privati: secondo i parametri indicati, per ciascuna destinazione d'uso, all'Art. 45.

    Devono inoltre essere ridotte allo stretto necessario le eventuali modificazioni del preesistente piano di campagna e adottate preferenzialmente coperture in laterizi, oppure con "effetto coppo" o elementi architettonici di copertura integrati a pannelli fotovoltaici o solari.

    6. Le attività consentite negli edifici ampliati di cui al co. 5 sono quelle AI di cui all'Art. 59 delle presenti NTA; sono ammessi uffici, spazi espositivi e commerciali a servizio dell'azienda, per una superficie complessiva non superiore al 20% della SE dell'edificio ove l'azienda svolge l'attività, e comunque non superiori a 200 mq. Sono ammesse funzioni residenziali o incrementi delle funzioni residenziali esistenti fino ad un massimo di un alloggio (per il custode e la sua famiglia), e comunque non superiori a 100 mq di SE in totale.

    7. Nei volumi già esistenti sono ammessi esercizi di vicinato e attività di servizio alla persona per una superficie di vendita (Sv) massima pari al 30% della SE dell'edificio ove l'azienda svolge l'attività, e comunque non superiore a 200 mq. Stante il suo carattere di misura anticiclica di sostegno alle attività produttive in crisi, tale possibilità è concessa individualmente al titolare dell'attività industriale o artigianale o ai suoi legittimi eredi o parenti fino al primo grado previa stipula di un atto d'obbligo con il Comune, e decade con la chiusura o con la vendita dell'attività o delle mura, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dai titoli concessori e abilitativi delle aree produttive realizzate tramite lo strumento del Piano Insediamenti Produttivi (PIP) ex lege 865/1971 e ss.mm.ii.. Per usufruire di tale possibilità il titolare dell'attività deve essere tale almeno dalla data di avvio del procedimento per la redazione della Variante n.1 al RU di Pienza, giusta deliberazione C.C. n.71 del 30.12.2013. La richiesta può essere effettuata entro dieci anni dalla approvazione della suddetta Variante n. 1. L'ottenimento dei benefici di cui al presente comma non da luogo a cambio di destinazione d'uso degli spazi impegnati per la vendita, che restano classificati come AI.

    8. Se presenti entrambi, la somma dei due tipi di superfici commerciali definite ai precedenti due commi 6 e 7 non dovrà superare il limite dei 200 mq di Superficie di vendita (Sv), così come definita all'Art. 9.

    9. Gli esercizi di vicinato di cui al comma 6 potranno assumere le funzioni di empori funzionali, ossia potranno avere la possibilità di svolgere in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

    10. I nuovi spazi per il commercio al dettaglio dovranno essere dotati di parcheggi e servizi in quantità adeguata a quanto previsto dall'Art. 44 e dall'Art. 45, anche eventualmente realizzati in comune tra i vari proprietari. In caso di impossibilità di reperire nel resede gli spazi necessari alla realizzazione dei parcheggi di pertinenza necessari è ammessa la monetizzazione degli standard di parcheggi privati di cui all'Art. 45.

    11. Perseguendo gli obiettivi di riqualificazione degli spazi pubblici delle aree produttive pientine fissati, anche in considerazione della compresenza di attività produttive e residenziali, dall'art. 94 del PS per l'UTOE 5 - arcipelago produttivo di Pienza, il Comune favorisce e sostiene l'inserimento degli interventi abilitati e obbligati dai precedenti tre commi nell'ambito di un Programma comune redatto di concerto con i proprietari delle strutture artigianali e industriali dell'arcipelago produttivo interessati. In particolare, il Programma riguarderà aspetti quali:

    • - la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività commerciali sul contesto socio-economico e territoriale interessato;
    • - la riqualificazione paesaggistica e urbanistica dell'intera UTOE 5;
    • - l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
    • - la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
    • - la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.
    • - la mobilità pedonale e ciclabile tra le varie "isole" dell'arcipelago produttivo di Pienza interessate dal progetto, in attuazione delle finalità del progetto di Anello ciclo-pedonale attrezzato di Pienza di cui all'art. 142 delle NTA di PS e con le direttive per la sua realizzazione di cui all'Art. 115.

    12. La realizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 31 delle presenti NTA, di nuove piscine (NP) private è consentita, senza particolari limitazioni dimensionali, solo a complemento delle seguenti destinazioni d'uso:

    • - strutture ricettive TR1 e TR2;
    • - Servizi privati (DS), specie se di tipo sportivo o centri-benessere.

    13. A meno di disposizioni specifiche diverse, nella CI6 non costituisce cambio rilevante di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 99 della LR 65/2014, il passaggio dalla destinazione AI - "Industria e artigianato produttivo" alle seguenti destinazioni:

    • - DS Direzionale e di servizio privato;
    • - CI Commerciale all'ingrosso e depositi.

    14. Resta ferma la necessità di adeguare alla nuova destinazione consentita ai sensi del precedente co.13 gli standard urbanistici per verde e parcheggi pubblici e privati di cui agli Art. 44 e Art. 45, applicati all'intera SE (nuova ed eventualmente già preesistente). Gli stessi articoli definiscono anche i criteri di progettazione da osservarsi obbligatoriamente per l'allestimento del verde e dei parcheggi.

    15. Nel caso di Sostituzione edilizia (AS) o nuova edificazione, l'utilizzo di tecnologie per il risparmio energetico e per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, qualora consentiti dalle disposizioni di cui all'Art. 56 (interventi di efficientamento energetico, pannelli fotovoltaici integrati nelle coperture, ecc.), da luogo ad un premialità, in termini di percentuale di SC già concessa, pari a un quarto della percentuale di riduzione del fabbisogno energetico atteso dal complesso degli interventi per l'energia programmati (ad esempio: una riduzione del fabbisogno energetico del 50% implica una premialità in termini di SC pari al 12,5% del totale) e comunque fino al raggiungimento di un indice di copertura SC massimo del 60% del lotto edificabile.

    16. Le nuove superfici e le relative pertinenze potranno essere riorganizzate liberamente all'interno del lotto, in funzione delle destinazioni prescelte, avendo cura di comporre nel migliore dei modi, in tale disegno complessivo, anche tutti gli standard per verde pubblico e parcheggi previsti dalle presenti NTA per le funzioni insediabili. La sistemazione paesaggistica del verde pubblico e privato sarà oggetto di uno specifico elaborato progettuale, del quale andrà assicurata e dimostrata la coerenza con:

    • - il PIT paesaggio;
    • - il PTCP di Siena;
    • - il PS;
    • - gli indirizzi per l'utilizzo della vegetazione in ambito urbano e la riqualificazione dei margini di cui all'art. Art. 51 delle presenti NTA.

    17. Non è ammesso il frazionamento di unità abitative realizzate a servizio di edifici industriali o artigianali (alloggi per l'imprenditore o il guardiano). I frazionamenti di altro genere rispettano gli standard minimi di parcheggio indicati nell'Art. 45 delle presenti NTA.

    - Componente insediativa CI6 - Arcipelago produttivo di Pienza
  101. 1. In conformità all'art. 15 della LR 65/2014 ed in coerenza con gli artt. 29 e 149 del PS, l'AC predispone il monitoraggio del PO al fine di:

    • - accertare il grado di conseguimento degli obiettivi strategici del Piano Strutturale con particolare riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente, alle trasformazioni urbanistiche, agli incrementi dei carichi insediativi ed alle opere di potenziamento dei servizi e delle infrastrutture;
    • - verificare lo stato della progettazione e l'attuazione degli interventi, pubblici e privati, nelle aree urbane di nuovo impianto, residenziali, produttive o comunque definite;
    • - programmare e selezionare gli interventi nel tempo e precisare le risorse economiche per la realizzazione delle opere;
    • - fornire al Sindaco gli elementi per invitare i proprietari delle aree di nuovo impianto a proporre i progetti per evitare la decadenza delle previsioni;
    • - redigere il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto per le singole UTOE;
    • - verificare lo stato delle risorse essenziali, dei luoghi a statuto speciale e dei beni ambientali, storici e paesaggistici;
    • - verificare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
    • - descrivere lo stato dell'ambiente;
    • - aggiornare il quadro conoscitivo in relazione alle modifiche intervenute, utilizzando un apposito Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) che si avvarrà di procedure automatizzate per il recepimento e l'elaborazione dei dati conoscitivi.

    2. L'Amministrazione comunale stabilirà specifiche procedure per le fasi di consultazione con i cittadini finalizzate a garantire la più ampia partecipazione.

    3. Sulla base delle risultanze del monitoraggio verrà valutata la necessità di procedere ad eventuali modifiche delle previsioni del PO al fine di raggiungere gli obiettivi posti dal Piano Strutturale.

    - Verifica dello stato di attuazione e monitoraggio del PO
  102. 1. Il tracciato del Completamento del percorso pedonale fuori le mura di Monticchiello è finalizzato alla fruizione delle mura stesse e dei paesaggi circostanti non altrimenti facilmente visibili, ed è rappresentato nella Tav. Po2c.

    - Completamento del percorso fuori le mura di Monticchiello
  103. 1. Nel territorio rurale, così come definito all'Art. 65, co.1, sono vietati i seguenti usi ed attività:

    • - depositi di materiali, veicoli ed immagazzinamento di merci di qualsiasi tipo se non congruenti e utili all'attività agricola;
    • - la discarica di qualsiasi materiale se non autorizzato dall'Amministrazione Comunale o da altro ente o organo competente in materia, ai sensi della normativa vigente;
    • - il prelievo e il riporto d'inerti e di terra qualora non siano necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale;
    • - attività e coltivazioni di cave e miniere se non regolarmente autorizzate o concessionate ai sensi di legge;
    • - qualsiasi attività che possa produrre inquinamento dell'ambiente, in relazione alle condizioni igienico sanitarie, idriche, acustiche o atmosferiche.

    2. Le attività che comportano prelievi ed emungimenti da falde idriche sono soggette alle autorizzazioni della Amministrazione Provinciale e dell'Amministrazione Comunale, a cui è demandata anche la sorveglianza della attività di prelievo. Le stesse disposizioni si osserveranno per i bacini idrici esistenti superiori a 5.000 mc, che non potranno essere manomessi o variati se non per esigenze di regolarizzazione del regime idrico. La realizzazione di vasche di accumulo di acque (fontoni) di volume superiore ai 350 mc è subordinata alla presentazione di un programma aziendale che ne dimostri la necessità per finalità colturali. Fino a quella soglia, è ammessa la realizzazione di fontoni di capacità:

    • - fino a 150 mc per aziende di superficie inferiore ai 2 ha;
    • - fino a 200 mc per aziende di superficie ricompresa tra 2 e 3 ha,
    • - fino a 250 mc per aziende di superficie ricompresa tra 3 e 4 ha;
    • - fino a 300 mc per aziende di superficie ricompresa tra 4 e 5 ha;
    • - fino a 350 mc per aziende di superficie ricompresa tra 5 e 6 ha.

    La collocazione dei fontoni, di qualunque dimensione, deve essere coerente con l'efficiente captazione delle acque e con le aree di utilizzo delle acque.

    3. È permessa la realizzazione di vasche interrate per il recupero di acque piovane fino ad un volume di mc 300. Tuttavia si ricorda che, per gli invasi con funzione antincendio certificata dall'Ente competente, sono possibili deroghe dimensionali a discrezione dello stesso Ente ai sensi dell'art. 7, co.8 del Regolamento 18/R2010 e ss.mm.ii..

    4. Per i limiti e le prescrizioni per l'istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e misure per il risparmio energetico in territorio rurale si rimanda all'Art. 56 delle presenti NTA.

    5. È vietata la realizzazione di parcheggi sotterranei, o comunque di volumi sotterranei diversi dalle cantine richieste tramite programma aziendale, ad esclusione di quelli realizzabili in assenza di rampe di accesso - ovvero utilizzando preesistenti salti di quota - di viabilità aggiuntiva e di risagomature di versanti. È comunque vietata la realizzazione di volumi sotterranei in prossimità o al di sotto di edifici o annessi esistenti ad eccezione di serbatoi interrati, centrali termiche connesse all'utilizzo di fonti rinnovabili e altri locali tecnici.

    6. Le eventuali trasformazioni urbanistiche ed edilizie ricadenti all'interno della riserva naturale provinciale di Lucciola Bella rispettano la disciplina del Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali delle province di Grosseto e Siena e la disciplina del Piano di gestione redatto dalla Provincia di Siena per la Riserva Naturale di Lucciola Bella.

    7. Qualunque piano o intervento di trasformazione, interno alle ZCS-ZPS n. 96, denominata "Lucciolabella", e n. 97, denominata "Crete dell'Orcia e del Formone" (codice europeo rispettivamente IT 5190010 e IT 5190011) o comunque con esse interferente e suscettibile di avere un'incidenza sui siti stessi deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 così come modificato dal DPR 120/200, e al parere preventivo di soggetti competenti.

    8. I geositi individuati dal PTC 2010, TAV. QC IG 11 "Geositi della Provincia di Siena", sono soggetti a tutela assoluta, che si applica anche alle relazioni con il contesto naturale e ambientale. Qualora non coincidenti, per i geositi individuati dal PTCP vigono le stesse forme di protezione riservate ai geositi censiti e perimetrati dal PS e tutelati quali invarianti strutturali, di cui all'art. 41 del PS. In particolare, in tutti i geositi:

    • - sono ammesse azioni tese alla conoscenza e alla ricerca, attività didattiche e scientifiche che possono integrarsi a quelle turistiche, purché non invadenti e lesivi del sito in sé e delle sue relazioni con il contesto prima richiamate.
    • - sono sempre ammessi, anche se dovessero interferire con l'emergenza geologica, gli interventi mirati alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza dei luoghi, data la prevalenza assegnata alla salute umana su ogni altro obiettivo.

    9. Il PO salvaguarda le Aree tartufigene, così come identificate nella apposita mappatura effettuata dalla Provincia di Siena, sia per la valenza naturalistica, sia per il ruolo produttivo.

    10. Ferma restando la disciplina generale, per le residenze rurali e per gli annessi agricoli censiti come BSA il frazionamento con contestuale mutamento della destinazione d'uso è ammissibile soltanto se gli interventi edilizi sono limitati al Restauro e risanamento conservativo (RC). Per residenze rurali e annessi agricoli non censiti come BSA il frazionamento con contestuale mutamento della destinazione d'uso è invece ammissibile entro la categoria massima di intervento dalla Ristrutturazione Edilizia Conservativa (REC), lett.a).

    11. Nei casi di frazionamento di immobili ricadenti nel territorio rurale dovranno essere conservati, all'interno dell'immobile frazionato oppure di annessi esistenti posti in sua prossimità, locali comuni di ampiezza sufficiente per la custodia di attrezzi, per la cura degli spazi aperti, per il rimessaggio di biciclette, etc. nella misura pari al 20% della SU di ciascuna unità immobiliare.

    12. Nel territorio rurale, le trasformazioni del resede di edifici inclusi quelli oggetto di frazionamento e indipendentemente dalla destinazione d'uso rispettano la disciplina della gestione e delle trasformazioni nei resede di cui all'Art. 88 delle presenti NTA.

    - Norme generali, anche a tutela dei valori del territorio
  104. - Classe di Fattibilità FG.4 - Fattibilità limitata
  105. 1. Con riferimento all'articolazione in Categorie di intervento di cui all'art. 17 delle NTA del Piano Strutturale, i tipi di intervento sono:

    1. a. Categoria "Recupero edilizio (RE)", comprendente i seguenti tipi di intervento:
      • - Manutenzione ordinaria (MO);
      • - Manutenzione straordinaria e frazionamento degli edifici (MS);
      • - Manutenzione straordinaria e frazionamento con restrizioni (MSr);
      • - Restauro e risanamento conservativo (RC);
      • - Ricostruzione di ruderi (RR);
      • - Ristrutturazione edilizia conservativa (REC);
      • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RER);
    2. b. Categoria "Completamento e recupero urbanistico (CRU)", comprendente:
      • - Ampliamento e sostituzione edilizia (AS);
      • - Nuova edificazione di completamento nel territorio urbanizzato (NEC);
      • - Nuova edificazione in area agricola concessa nell'ambito di programmi aziendali e comunque in area da non urbanizzare (NEA);
      • - Ristrutturazione urbanistica (RiU);
    3. c. Categoria "Nuova urbanizzazione (NU)", ossia interventi di nuova edificazione in aree non urbanizzate.
    4. d. Altre tipologie di intervento
      • - Nuova edificazione piscine (NP)

    Nel prospetto seguente si riassume l'attribuzione dei tipi di intervento sopra elencati a ciascuna categoria di intervento urbanistico-edilizio di cui all'art.17 delle NTA del PS.

    Tab. 1 - Corrispondenze tra Tipi di Intervento del PO e Categorie di intervento del PS

    CATEGORIE DI INTERVENTO DEL PS (ART. 17 PS)
    RE - Recupero edilizio CRU - Completamento e Recupero Urbanistico NU - Nuova urbanizzazione
    Tipi di intervento del PO MO, MSr, MS, RC, RR, REC, RER, AS NEC, NEA, RiU NU

    2. I tipi d'intervento sugli edifici sono definiti e dagli articoli successivi del presente Capo in coerenza con le definizioni di cui al dPR 380/2001; tale definizione è cogente per la normativa degli strumenti urbanistici attuativi del PO.

    3. Le opere e gli interventi di cui al presente Capo II sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità.

    4. Ai fini delle presenti norme, salvo che non sia diversamente specificato, quando è ammesso un tipo d'intervento, sono ammessi anche gli interventi previsti dai tipi che lo precedono nell'elenco di cui al co.1, lettere a., b., c..

    - Tipi di intervento e corrispondenze con le categorie di intervento del PS
  106. 1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere interne ed esterne di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, così come definiti dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, co.1, lett. a).

    2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra gli interventi di manutenzione ordinaria riferiti agli edifici rientrano:

    • - per le opere interne:
      • - pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti;
      • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti;
      • - riparazione e sostituzione dei pavimenti;
      • - riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento, di ventilazione), purché ciò non comporti la creazione di nuovi volumi e superfici e non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare elementi e parti significative dell'organismo edilizio;
    • - per le opere esterne:
      • - pulitura degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti. Le opere devono in ogni caso riguardare gli interi prospetti degli edifici;
      • - ripristino degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti;
      • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, senza modificare materiali e partiture;
      • - riparazione e sostituzione dei manti di copertura dei tetti senza modificare materiali e modalità di posa;
      • - riparazione e sostituzione di grondaie e canne fumarie senza modificare la posizione e le caratteristiche dimensionali esistenti;
      • - riparazione e sostituzione delle pavimentazioni senza modificare i materiali e le modalità di posa;
      • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione delle recinzioni senza modificarne materiali, posizioni, forma e dimensione.

    3. Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione ordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sull'edificio attraverso l'esecuzione delle opere sopra indicate.

    - Manutenzione ordinaria (MO)
  107. 1. Nel territorio rurale è vietata la realizzazione di attività ricettive alberghiere, anche mediante la richiesta di mutamento di destinazioni d'uso del patrimonio edilizio esistente.

    2. Le attività ricettive non alberghiere di cui alla Sez. III del Capo II della LR n. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale" (affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze e residenze d'epoca, alberghi diffusi) sono consentite nel territorio rurale esclusivamente negli edifici deruralizzati (RES3).

    3. L'ospitalità in spazi aperti, in tende e/o caravan e autocaravan (agricampeggi) è svolta in aziende agricole della superficie minima indicata all'art. 27 del Regolamento 46/R di attuazione della LR 30/2003 (Disciplina delle attività agrituristicche in toscana), nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola (6 ospiti per ogni ettaro di Superficie Agricola Aziendale), e con le attrezzature e modalità previste dal regolamento stesso. Allo scopo di salvaguardare il corretto equilibrio paesaggistico-ambientale e le connesse esigenze di tutela, non possono essere destinate alla ospitalità in spazi aperti, ai sensi del co.2 dell'art. 13 della LR 30/2003 (che prevale su differenti disposizioni del PS), le aree del territorio rurale ricomprese:

    • - nelle aree di pertinenza dei centri urbani di Pienza e Monticchiello (ossia UTOE 6 e 7);
    • - nelle aree di pertinenza paesaggistica degli aggregati e dei BSA del territorio rurale, così come riportate nelle Tavv. Po2a e Po2b;
    • - nella Unità di paesaggio della Piattaforma calcarea di Pienza (Tav. PS02);
    • - all'interno della Riserva Naturale Provinciale di Lucciolabella e delle ZCS-ZPS di Lucciolabella e delle Crete dell'Orcia e del Formone;
    • - nelle zone "N" a "dominante naturale" di cui all'art. 85 del PS, rappresentate nella Tav. PS03.

    Ove consentite, le aree dedicate agli agricampeggi:

    • - saranno individuate in continuità del resede del centro aziendale, evitando nuovo impegno di suolo, e saranno oggetto di un progetto di inserimento paesaggistico che preveda eventualmente la piantumazione di alberi ombreggianti e siepi funzionali allo svolgimento delle attività e che dovrà ottenere il parere positivo della CP, se ricadente in area paesaggisticamente vincolata;
    • - potranno ospitare un massimo di 10 tende e 5 caravan/autocaravan (considerando un minimo di 60 mq a piazzola), con una superficie complessiva massima di 900 mq; corrispondente, secondo i parametri del citato Regolamento, a circa 60 ospiti, nel caso l'azienda detenga almeno 10 ettari di Superficie Agricola Aziendale.
    • - dovranno collocare i servizi a disposizione degli utenti (bagni, reception, quant'altro sia necessario) all'interno degli edifici esistenti, con esclusione di nuove volumetrie funzionali all'agricampeggio.

    4. La realizzazione di nuove piscine in territorio rurale deve essere conforme alle disposizioni dell'Art. 31 delle presenti NTA, e alle disposizioni di cui al RE comunale, con le seguenti ulteriori limitazioni:

    • - la realizzazione di nuove piscine private è consentita per le strutture agrituristiche (AG2) entro il limite dimensionale di 72 mq, e per le residenze private AG2 e RES3 entro il limite di 60 mq.

    5. Nel territorio rurale è consentita la realizzazione di "biolaghi" (o "Impianti balneari con trattamento biologico delle acque" noti anche come "piscine naturali" o "stagni balneabili") ovvero ecosistemi artificiali dove l'acqua viene purificata unicamente mediante procedimenti fisici e biologici. In altri termini, si tratta di bacini rivestiti di membrane isolanti e riempiti di acqua, per la cui pulizia e schiarimento non vengono utilizzati disinfettanti chimici bensì sistemi che assicurano il passaggio dell'acqua attraverso filtri biologici e piante lacustri, anche messe a dimora con tecniche idroponiche.

    6. I biolaghi possono essere realizzati solo a servizio, e in prossimità, di edifici destinati a residenza o a ricettività agrituristica, ivi inclusi gli agricampeggi.

    7. La realizzazione di biolaghi presuppone la presentazione e l'approvazione di un Progetto di Resede di cui all'art. Art. 18 delle presenti norme, e dovrà osservare le seguenti prescrizioni, salvo normative tecniche sovraordinate successivamente intervenute:

    1. a) la superficie del biolago non dovrà essere superiore ai 400 mq, né inferiore - per motivi tecnici di funzionamento - ai 70 mq.
    2. b) nei biolaghi a servizio degli agriturismi il volume d'acqua dovrà esser commisurato al numero massimo degli ospiti compresenti giornalmente, assumendo come valore minimo il valore di 6 mc/posto letto;
    3. c) la zona filtrante deve avere una superficie almeno pari a quella della zona balneabile, e può essere anche non contigua a quest'ultima, benché collegata;
    4. d) la profondità media non deve essere inferiore a 1,4 ml;
    5. e) i biolaghi possono essere realizzati su terreni pianeggianti o pendii con pendenza massima del 10%; nel caso di biolaghi in pendenza, la realizzazione dovrà osservare la normativa tecnica sulla costruzione degli argini;
    6. f) il perimetro del biolago dovrà essere preferibilmente ispirato a forme naturali e comunque ben inserite nel paesaggio; la pavimentazione perimetrale dovrà essere di tipo permeabile (pietra locale posata a secco, telai di doghe di legno, ecc.) e comunque coerente con il contesto architettonico e paesaggistico; la superficie pavimentata non dovrà essere superiore ad un terzo di quella del biolago;
    7. g) in aggiunta alle piante funzionali alla depurazione delle acque del biolago, dovranno essere messi a dimora almeno due alberi di alto fusto di specie coerenti con la vegetazione potenziale della unità di paesaggio in cui ricade l'intervento.
    - Ricettività turistica, piscine e biolaghi in territorio rurale
  108. 1. Nei seguenti Art. 137, Art. 132, Art.139, Art. 133 e Art. 141 sono riportate le classi di fattibilità in relazione agli aspetti sismici e le relative prescrizioni.

    - Il P.O. non contiene previsioni inserite in Classe di Fattibilità Geologica 4. Criteri particolari di Fattibilità in relazione agli aspetti sismici
  109. 1. Il tracciato del percorso pedonale di Via della Madonnina, recentemente realizzato in attuazione del primo RU, è finalizzato a garantire la sicurezza dei pedoni. Attraverso l'intervento S2, collegato al PUC2, il PO si propone di estenderlo di pochi metri verso ovest, in modo da consentire il collegamento con il nuovo parcheggio e - attraverso questo, anche con il nuovo intervento pubblico denominato "Approdo Nord" (PA1).

    - Completamento del percorso pedonale di Via della Madonnina
  110. 1. Le varianti al PO devono essere redatte nel rispetto dei parametri, degli indirizzi e delle prescrizioni del Piano Strutturale, e sono adottate ed approvate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dal Titolo II, Capo I della LR 65/2014.

    2. Nel caso di varianti semplificate al PO così come definite all'art. 30 della LR 65/2014, ossia di varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, anche qualora dovessero comportare variante al PS, la procedura prevista è quella di cui all'art. 32 della stessa legge.

    3. Le previsioni incidenti sul dimensionamento del PO introdotte mediante variante semplificata perdono efficacia alla scadenza quinquennale dall'approvazione del PO di riferimento.

    4. È preclusa l'adozione e l'approvazione di varianti normative di modifica di parametri urbanistici che producano un aumento del carico urbanistico senza il contestuale adeguamento degli standard urbanistici definiti secondo gli obiettivi qualitativi del Piano Strutturale.

    5. La eventuale modifica delle delibere Comunali richiamate nel presente PO deve essere coerente e conforme alla disciplina contenuta nel PS e nel PO medesimo. Le deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunali richiamate nelle presenti NTA ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

    6. In coerenza all'art. 21 della LR 65/2014, l'AC provvede, mediante un'unica deliberazione, all'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica purché non comportante conseguenze sulle discipline, oppure alla correzione di errori materiali in essi contenuti. A tale scopo, gli aventi diritto possono segnalare errori materiali quali, ad esempio, l'erronea attribuzione di un dato edificio ad una delle componenti insediative, presentando all'AC una apposita richiesta di corretta riclassificazione sulla base di motivazioni ben documentate. In caso di accoglimento della richiesta, l'AC trasmette alla Regione e alla Provincia la deliberazione di aggiornamento o di correzione, il cui avviso è anche pubblicato sul BURT.

    - Varianti e rettifica di errori materiali
  111. 1. Si intendono per edifici precari:

    • - edifici realizzati con materiali leggeri di recupero quali lamiere, legno, onduline, fibrocemento;
    • - edifici costruiti originariamente come ripostigli, ricoveri, o tettoie che per vetustà o per inutilizzo sono attualmente fatiscenti;
    • - edifici non presenti al catasto urbano o rurale, compresi i ruderi di edifici recenti.

    2. Salvo specifiche indicazioni del PO, ai fini di una diffusa e capillare riqualificazione paesaggistica del territorio comunale, per gli edifici precari legittimamente realizzati sono vietati mutamenti della destinazione d'uso e sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione o di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RER), In quest'ultimo caso, potrà essere realizzato al massimo il volume esistente legittimamente realizzato, con possibilità di modifica delle aperture e finestrature salvo diritto dei terzi e previa approvazione della Commissione edilizia comunale. Resta inteso che eventuali prescrizioni o indicazioni da parte della CP e della Soprintendenza non costituiscono variante al presente regolamento.

    3. Le zone connotate da condizioni di degrado possono consistere ini terreni in stato di abbandono e/o interessati da fenomeni di degrado particolarmente impattanti sul paesaggio, e/o dalla presenza edifici incongrui sebbene legittimamente realizzati, ossia edifici che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

    • - sono privi di valore storico architettonico e collocati in posizione tale da comportare una sensibile perdita di qualità del contesto, in ispecie se costituito da beni storici architettonici di accertato valore;
    • - sono collocati in sedimi fisicamente o funzionalmente interessati dalla realizzazione di opere pubbliche che necessitano procedure di esproprio;
    • - non sono più compatibili con gli indirizzi della pianificazione.

    4. Il PO stabilisce norme e condizioni per il recupero di tali zone, attraverso progetti di recupero o Progetti Unitari Convenzionati. In attesa che essi siano realizzati, nelle zone connotate da condizioni di degrado sono ammessi solo interventi di manutenzione straordinaria (MO) e straordinaria (MS), mentre non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

    - Edifici precari e zone connotate da condizioni di degrado
  112. 1. Gli interventi di manutenzione straordinaria corrispondono a quelli definiti all'art. 135, co 2, lett.b) della LR [A1]65/2014, ossia consistono in opere e modifiche interne ed esterne necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico.

    2. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche:

    1. a. il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
    2. b. le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    Restano comunque ferme le ulteriori limitazioni stabilite ai successivi commi da 5 a 7.

    3. Gli interventi sulle strutture non devono costituire alterazione del comportamento statico del fabbricato, della gerarchia degli elementi strutturali, della distribuzione delle sollecitazioni statiche. Gli interventi sugli elementi tecnici e di finitura devono essere realizzati secondo tipi, materiali e colori tradizionali o compatibili con i caratteri dell'edificio e debbono essere estesi a tutte le parti (falde di copertura o facciate) che costituiscono il corpo di fabbrica.

    4. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici rientrano, a titolo esemplificativo:

    • - per le opere interne:
      • - modifica, apertura e chiusura di porte su murature non portanti (tramezzi);
      • - demolizione e ricostruzione di tramezzi, con o senza modifiche di materiali;
      • - adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, di solai ai fini della coibentazione termica e acustica;
      • - integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio;
      • - demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti con o senza modifiche dei materiali;
      • - consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale, anche con materiali diversi ma senza modifica di quota;
      • - rifacimento dell'armatura minuta del tetto senza modifica di forma e di quota (d'imposta e di colmo), con o senza modifiche di materiali;
    • - per le opere esterne:
      • - rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, anche con caratteristiche diverse da quelle esistenti;
      • - sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti e messa in opera di infissi con doppio vetro a camera, di doppi infissi e inferriate;
      • - rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti con materiali diversi da quelli esistenti;
      • - realizzazione di camini e canne fumarie;
      • - inserimento di vespai, isolamenti termo-acustici e altre impermeabilizzazioni.

    5. Il frazionamento determina la suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari.

    6. Nel territorio rurale, le trasformazioni delle aree di pertinenza e del resede di edifici oggetto di frazionamento rispettano la disciplina della gestione e delle trasformazioni nei resede di cui all'Art. 88 delle presenti NTA.

    7. All'interno del perimetro urbano, le trasformazioni degli spazi aperti (lotti) di pertinenza di edifici oggetto di frazionamento rispettano le disposizioni per la gestione del verde privato residenziale di cui all'Art. 51 delle presenti NTA.

    - Manutenzione straordinaria e frazionamento degli edifici (MS)
  113. 1. Il PS promuove una articolazione della rete dei percorsi ciclo-pedonali esistenti e di progetto, articolandola in più livelli:

    • - un primo livello formato dai sistemi di sentieri definiti dalla Provincia di Siena ("grandi sentieri senesi", "sentieri della Val d'Orcia").
    • - un secondo livello, formato da una rete di percorsi specificamente progettata per la valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, naturalistici e geologici già evidenziati dagli studi contenuti nel Quadro Conoscitivo del PS.
    • - un terzo livello, costituito dall'Anello ciclo-pedonale attrezzato del centro urbano di Pienza e dall'Anello pedonale attrezzato del centro urbano di Monticchiello.

    2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono riferimento privilegiato per la redazione del Progetto "Piani di Interpretazione" contenuto negli "Studi e proposte per la formazione dell'Agenda 21 della Val d'Orcia" (dicembre 2002) da attuarsi in coordinamento con gli altri comuni della valle.

    3. Il "Progetto Piani di Interpretazione" del territorio della Val d'Orcia assume i seguenti criteri progettuali:

    • - valorizzare in modo integrato tanto la storia e la cultura locale quanto il paesaggio rurale e le risorse di tipo naturalistico (con particolare riferimento alle aree ad elevata biodiversità e ai geositi);
    • - prevedere allestimenti e azioni di diversa natura, la cui realizzazione consenta di comunicare ai visitatori il significato, le interrelazioni ed il valore del patrimonio naturale e culturale;
    • - favorire la collaborazione del pubblico per il rispetto di alcune misure di protezione adottate;
    • - fornire servizi sia di tipo interpretativo, sia di tipo logistico;
    • - integrare nel disegno della rete degli itinerari i servizi turistico- ricreativi esistenti e quelli già previsti;
    • - stabilire uno o più fili conduttori delle visite;
    • - improntare la definizione degli itinerari alle diverse tipologie di pubblico, ossia secondo elementi quali provenienza, struttura del pubblico (famiglie, gruppi di adulti, gruppi di scolari...etc.);
    • - improntare la definizione dei percorsi alle diverse modalità di trasporto utilizzabili (a piedi, in bicicletta, in auto, a cavallo), considerando la possibilità di includere percorsi fruibili anche dai portatori di handicap;
    • - tenere conto dei particolari regimi proprietari delle strade rurali e dei sentieri, considerando le implicazioni dell'apertura al pubblico di eventuali strade private in termini di: individuazione dei soggetti preposti alla manutenzione, privacy, sicurezza e riduzione del disturbo (acustico, polveri, ecc.) per i proprietari privati.

    4. Il presente PO assume tra i propri interventi la progettazione di un primo stralcio del "Progetto piani di interpretazione", di cui sarà successivamente programmata la realizzazione, anche nella prospettiva di utilizzare il Polo logistico-informativo di cui all'intervento pubblico PA1 come naturale punto di partenza e appoggio e illustrazione preliminare di molti Piani di Interpretazione tematici.

    - Progettazione di un primo stralcio dei "Piani di Interpretazione" ex art. 141 PS
  114. 1. È riferita alle zone caratterizzate da Pericolosità Sismica Locale bassa S1.

    2. Sono necessarie indagini finalizzate alla valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia, con metodologie geofisiche e geognostiche.

    - Classe di Fattibilità FS.1 - Fattibilità senza particolari limitazioni
  115. 1. Le modalità di esecuzione degli interventi di sistemazione agraria assumono come riferimenti lo statuto dell'acqua, lo statuto del suolo e lo statuto degli ecosistemi e del paesaggio del PS, ed in particolare le indicazioni in merito alle forme del paesaggio rurale contenute nella Tav. PS03 del PS, le condizioni di pericolosità idraulica e geologica riportate rispettivamente nelle Tavv. PS08, PS08.1, PS09 e PS09.1 del PS, nonché le indicazioni di cui all'art. 87 del PS.

    2. Modifiche importanti alla morfologia del suolo potranno essere proposte solo se risultanti da un progetto finalizzato alla riduzione dei fenomeni di erosione superficiale, degli smottamenti e delle frane, comprensivo anche delle opere di gestione e regimazione idraulica delle acque meteoriche.

    3. Le opere di miglioramento fondiario dovranno rispettare le piante d'alto fusto e le formazioni vegetali lineari arboree già esistenti ed in particolare gli elementi individuati nello statuto degli ecosistemi e del paesaggio del PS.

    4. Gli interventi che prevedano modifiche importanti della morfologia dei terreni (quali livellamenti a compenso superiori ai 50 cm di profondità, opere di sbancamento con creazione di ciglionamenti, nuove scarpate e fossi di scolo di una certa rilevanza, come ad es. capofossi, ecc. ) dovranno essere corredati da studi agronomici e di idraulica agraria che evidenzino i caratteri e i parametri assunti per il calcolo ed il dimensionamento dei drenaggi superficiali e profondi sulla base della specifica capacità d'infiltrazione delle acque nel terreno, con riferimento a condizioni di saturazione idrica. Tali valutazioni saranno desunte dall'analisi dei parametri fisici del terreno ottenuto per rilievo diretto o attraverso determinazioni analitiche certificate. Le opere di drenaggio dovranno essere regolarmente manutenute dai proprietari o affittuari.

    5. Ogni intervento straordinario da eseguire su pendici collinari di qualsiasi pendenza dovrà prevedere la realizzazione di fossi di guardia e scoline trasversali con spiovente efficace non superiore al 2% da realizzare, nel caso di pendici con pendenza superiore al 15%, con interasse minimo di ml 50.

    6. Nei terreni sovrastanti o prospicienti strade di qualunque categoria, al fine di evitare il ruscellamento delle acque su aree pubbliche o di uso pubblico, i nuovi impianti o reimpianti arborei eseguiti a "rittochino" dovranno prevedere il rilascio di una striscia di terreno lavorabile in senso ortogonale alla linea di massima pendenza di almeno ml. 10 a partire dal ciglio superiore della strada, fatti salvi i progetti che evidenzino, attraverso elaborati specifici, l'impossibilità al verificarsi degli eventi sopra menzionati.

    7. Sono vietate le lavorazioni del terreno nella fascia di distanza di ml. 2 dalle strade statali, provinciali e comunali, di ml.1 dalle altre strade pubbliche e d'uso pubblico.

    8. Nei terreni con pendenza superiore al 35% sono vietate le trasformazioni colturali che prevedano l'introduzione di ordinamenti soggetti ad aratura annuale del suolo.

    9. Le formazioni lineari (siepi, filari, fasce riparie ecc.) facenti parte della Rete ecologica regionale devono essere gestite applicando gli indirizzi contenuti nell'Abaco delle invarianti del PIT-PPR.

    10. Le aree ricadenti all'interno della ZSC-ZPS Crete dell'Orcia e del Formone devono essere gestite applicando le misure di conservazione di cui alla DGR. 1223/2015 e gli indirizzi del Piano di Gestione del sito adottato con DCP 25 del 23/06/2015.

    - Prescrizioni generali per gli interventi di sistemazione agraria
  116. 1. Per le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi utilizzati dal PO si rimanda al DPRG 24 luglio 2018, n. 39/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio". I parametri e relativi acronimi utilizzati nelle presenti NTA sono i seguenti:

    • - Superficie territoriale (ST);
    • - Indice territoriale (IT);
    • - Superficie fondiaria (SF);
    • - Indice di edificabilità fondiaria (IF);
    • - Dotazioni territoriali (DT);
    • - Superficie coperta (SC);
    • - Superficie permeabile (SP);
    • - Indice di permeabilità territoriale (IPT) o fondiaria (IPF);
    • - Superficie utile (SU);
    • - Superficie edificabile (o edificata) (SE);
    • - Superficie accessoria (SA);
    • - Superficie Lorda (SL);
    • - Superficie calpestabile (SCal);
    • - Superficie complessiva (SCom)
    • - Indice di copertura (IC = SC/SF %)
    • - Volume edificabile (o edificato) (VE);
    • - Volume totale (Vtot);
    • - Altezza utile (HU);
    • - Altezza dell'edificio (HMax);
    • - Indice insediativo residenziale (IR);
    • - Distanza (D)
    • - Volume totale o volumetria complessiva (VTot);
    • - Piano o locale fuori terra;
    • - Piano o locale interrato;
    • - Numero dei piani;
    • - Distanze (D);
    • - Soppalco;
    • - Volume tecnico;
    • - Unità immobiliare;
    • - Pertinenza.

    2. Si definisce Densità arborea (Da) o arbustiva (Dar): indica il numero di alberi di alto fusto o di arbusti da mettere a dimora in proporzione alla superficie fondiaria (SF) del lotto urbanistico di riferimento, oppure alla superficie per dotazioni territoriali (DT). Per i filari alberati la densità arborea (Da) è definita in proporzione all'estensione lineare dell'area di intervento. La specificazione delle specie arboree consentite nelle varie parti del territorio è contenuta all'Art. 53 delle presenti NTA. Si richiamano infine, nella seguente tabella, le distanze minime di siepi e alberature dal confine previste dal Codice Civile:

    Siepi Alberi medio fusto Alberi alto fusto
    ml 0,50 ml 1,50 ml 3,00

    3. Si definisce Superficie di vendita di un esercizio commerciale (Sv), così come definita dalla LR 62/2018 (art. 13, co 1): indica l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

    - Parametri urbanistici ed edilizi
  117. 1. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria e frazionamento degli edifici con restrizioni (MSr) coincidono con quelli di MS eccetto che per essere soggetti - per necessità di conservazione del patrimonio edilizio di valore storico architettonico e documentario - alle seguenti restrizioni:

    • a) per le opere interne strutturali: divieto di riutilizzare materiali diversi dagli originali negli interventi sui muri portanti ammalorati, nonché negli interventi di consolidamento e demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale;
    • b) per le opere esterne: divieto di sostituire infissi, serramenti e manti di copertura dei tetti con altri di caratteristiche diverse da quelli esistenti o comunque non assimilabili agli originari; è altresì vietata la sostituzione di recinzioni e cancelli con altri di caratteristiche non assimilabili agli originari, se di pregio;
    • c) frazionamenti: consentiti solo qualora compatibili con l'impianto tipologico e distributivo originario dell'edificio. È comunque esclusa la previsione di nuove scale di accesso esterne che comportino il superamento di un dislivello superiore a 1,5 ml o modificazioni alla sagoma attuale dell'edificio.

    2. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria e frazionamento degli edifici di cui all'Art. 22, co.2, lett. b sono [A2]ammessi a condizione di essere accompagnati da un Progetto di Restauro che dimostri che le modifiche proposte alle aperture (porte e finestre) consistono nel ripristino di quelle originarie.

    - Manutenzione straordinaria e frazionamento degli edifici con restrizioni (MSr)
  118. 1. Gli interventi di sistemazione agraria incidenti direttamente od indirettamente sui corsi d'acqua e sulle loro sponde si conformano alle prestazioni di cui al co. 2 dell'art. 41 del PS, limitando quindi i tagli alle sole piante che ostruiscono il corso d'acqua e prevedendo il diradamento di quelle che, per la loro vicinanza o posizione, potrebbero contribuire, intercettando il materiale fluttuante, alla formazione di sbarramenti naturali al regolare flusso delle acque.

    2. Tutti gli interventi di consolidamento spondale e di regimentazione idraulica dovranno essere realizzati utilizzando le tecniche e i materiali tradizionali o, in alternativa, materiali e tecniche di basso impatto sull'ambiente.

    3. Non sono ammesse manomissioni o modificazioni degli alvei e delle sponde se non per interventi finalizzati alla regolazione del regime idrico.

    4. Lungo il fiume Orcia e i torrenti o fossi Tuoma, Trove, Tresa, Pugliano, Lanese, Rigo e Miglia è vietata la messa a coltura di una fascia di rispetto di almeno ml 10 calcolati dalla linea di sponda e di argine; la vegetazione spondale dei laghetti artificiali utilizzati per l'irrigazione dovrà essere mantenuta e, se assente, eventualmente introdotta per una fascia di almeno ml. 3 di larghezza.

    5. Il restauro delle opere idrauliche esistenti dovrà prevedere soluzioni progettuali che garantiscano la continuità del flusso idrico e dovranno essere realizzati utilizzando i materiali preesistenti o proporre nuovi soluzioni che introducano: legno, ferro, pietrame assestato, vegetazione viva.

    6. Gli interventi di regimazione in alveo dovranno garantire il più possibile la continuità idrica, anche nei periodi portata minima; dovranno inoltre favorire la migrazione e lo spostamento della fauna ittica prevedendo idonee scale di monta. Le sistemazioni delle sponde dovranno favorire la percorribilità e la fruibilità pubblica; in casi particolari dovranno essere previste opere complementari che permettano il facile aggiramento dell'ostacolo.

    7. Per i corsi d'acqua ricadenti nel nell'area vincolata di cui all'Art. 103, co. 5 (e riportati nelle Tavv. Po2a/b), si rispettano anche le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui allo stesso comma 5.

    8. Le aree fluviali ricadenti all'interno della ZSC-ZPS Crete dell'Orcia e del Formone devono essere gestite applicando le misure di conservazione di cui alla DGR 1223/2015 e gli indirizzi del Piano di Gestione del sito adottato con DCP 25 del 23/06/2015.

    - Prescrizioni generali per la tutela dei corsi d'acqua
  119. 1. La Tav. Po2 indica la perimetrazione del Parco Urbano della Pieve di Corsignano, la cui fruibilità è garantita dalla formazione di rete una sentieristica, in accordo con i proprietari privati, e la regolazione delle attività ricreative ed educative in funzione della tutela degli habitat.

    2. Il progetto del Parco Urbano persegue i seguenti obiettivi:

    • - migliorare la qualità percettiva del paesaggio agrario ricercando profili di compatibilità e qualità percettiva con il margine della città;
    • - favorire la fruizione pubblica dei beni storico-architettonici ed archeologici e la pratica storicamente consolidata degli orti urbani anche attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e aree di sosta;
    • - predisporre una gerarchia attuativa degli interventi di riqualificazione paesaggistica da porre in essere, esplicitando per ciascuno di essi localizzazione, finalità, soggetti coinvolti, stima preliminare dei costi.

    3. Il progetto del Parco Urbano viene redatto assumendo come riferimento l'intero territorio in esso ricompreso, ma può essere attuato per parti, con priorità da stabilirsi in sede progettuale.

    - Il Parco Urbano della Pieve di Corsignano: indirizzi per la progettazione
  120. 1. In presenza di contraddizioni o difformità tra i diversi elaborati cartografici del PO, dovranno ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio. Qualora le eventuali contraddizioni o difformità riguardino singole prescrizioni normative all'interno della normativa tecnica, deve essere ritenuta valida la prescrizione più restrittiva.

    2. Le superfici territoriali e fondiarie sono desunte per via informatica, sulla base della cartografia numerica "C.T.R." in scala 1:2000; dette quantità saranno precisate in sede di elaborazione di Piano Attuativo o di progetto esecutivo con il rilievo topografico. In caso di discordanze le superfici da considerare sono quelle inferiori.

    3. I parametri urbanistici ed edilizi di cui al precedente Art. 9 costituiscono integrazione e modificazione al Regolamento Edilizio vigente, se difformi da esso.

    - Criteri interpretativi degli elaborati cartografici e della normativa tecnica
  121. 1. È riferita alle zone caratterizzate da Pericolosità Sismica Locale media S2.

    2. Sono necessarie indagini finalizzate alla valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia, con metodologie geofisiche e geognostiche.

    - Classe di Fattibilità FS.2 - Fattibilità con normali vincoli
  122. 1. La Commissione per il paesaggio (CP) è l'organo tecnico con funzioni consultive di supporto all'Ufficio Tecnico comunale, e in particolare di supporto al responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica, in conformità con le disposizioni degli articoli 146 (Autorizzazione), 153 (Cartelli pubblicitari) e 154 (colore delle facciate dei fabbricati) del Codice del Paesaggio (d.lgs. n.42/2004). Il responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica non può essere responsabile del procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia. Per altri aspetti legati al suo funzionamento si rimanda all'art. 153 della LR 65/2014. Le sedute della CP sono pubbliche.

    - Commissione per il paesaggio
  123. 1. La realizzazione di trasformazioni edilizie, urbanistiche ed infrastrutturali nel territorio rurale non previste dal PO e proposte da soggetti pubblici è subordinata all'accertamento, in sede di Conferenza di copianificazione ex art. 25 LR 65/2014, qualora richiesta, del rispetto delle prestazioni non negoziabili definite nella Parte II, Titolo I del PS, nonché della coerenza sostanziale con la disciplina del PS.

    - Condizioni per la realizzazione di trasformazioni edilizie, urbanistiche ed infrastrutturali proposte da soggetti pubblici e non previste dal PS e dal PO
  124. 1. In coerenza con l'art. 123 del PS, il PO prevede la redazione del progetto di paesaggio del Contesto figurativo di Pienza, che interessa l'intero territorio della UTOE 6 e che persegue i seguenti obiettivi:

    • - individuare le aree e le situazioni puntuali caratterizzate a scarsa qualità paesaggistica anche con riferimento ai volumi tecnici ed alle linee elettriche aeree;
    • - predisporre un disegno complessivo di riqualificazione paesaggistica, finalizzato alla risoluzione delle criticità riscontrate in precedenza; e coerente con le indicazioni dello statuto degli ecosistemi e del paesaggio del PS, del PIT-PPR e del PTC della Provincia di Siena;
    • - migliorare le relazioni tra edificato recente e contesto circostante, assicurando una progettazione unitaria del verde di ambientazione;
    • - predisporre una gerarchia attuativa degli interventi di riqualificazione paesaggistica da porre in essere, esplicitando per ciascuno di essi localizzazione, finalità, soggetti coinvolti, stima preliminare dei costi.

    2. Il progetto del Parco Urbano delle Piagge di cui all'art. 121 delle NTA di PS, così come il progetto dell'anello completamento del percorso fuori le mura di Monticchiello di cui al precedente Art. 117, sono parte integrante del Progetto di paesaggio del Contesto figurativo di Monticchiello, ed assicurano la fruibilità pubblica delle aree circostanti l'intero perimetro delle mura di Monticchiello.

    3. Il progetto di paesaggio del contesto figurativo di Pienza presta particolare attenzione allo studio degli interventi di inserimento paesaggistico dei servizi previsti dal PO nella zona a nord dell'abitato di Pienza.

    - Il Progetto di Paesaggio del Contesto figurativo di Pienza
  125. 1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo corrispondono a quelli definiti all'art. 135, co 2, lett.c) della LR 65/2014, ossia sono quelli rivolti a conservare e ad assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento urbanisticamente rilevante delle destinazioni d'uso, purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dal PO e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Essi possono comportare il ripristino delle opportune condizioni igieniche, statiche e funzionali, senza aumento di volume e di superficie coperta, nel rispetto degli elementi tipologici (definiti dai caratteri distributivi dell'edificio), formali (definiti dalla sagoma planivolumetrica e dall'organizzazione dei prospetti) e strutturali.

    2. Gli interventi sugli elementi possono comportare rinnovo e sostituzione parziale delle strutture. Negli edifici sono altresì consentiti tutti gli interventi sugli elementi strutturali che possano ricondursi, dal punto di vista strutturale, ad interventi di 'consolidamento' o di 'ricostruzione'. Potranno essere eliminate parti aggiunte (superfetazioni) che alterano l'edificio, e che ne compromettono stabilità, fruibilità e riconoscibilità.

    3. In particolare il risanamento conservativo può comportare:

    • - modifiche distributive interne nel rispetto dell'impianto strutturale, distributivo e tipologico originario;
    • - installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio (ascensori, montacarichi e simili) senza volume aggiuntivo;
    • - inserimento di volumi accessori (doppi pavimenti, controsoffittature strutturali, scale interne, soppalchi ovvero elementi accessori con le caratteristiche definite dal Regolamento Edilizio) senza alterazioni delle strutture resistenti;
    • - inserimento di impianti idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati.

    4. Per soppalco si intende una struttura praticabile ancorata alle murature, finalizzata alla utilizzazione su quote diverse di un'ambiente che, pur restando unico e aperto, presenta altezza tale da consentire la parziale suddivisione. Il soppalco dovrà avere una superficie non superiore ad 1/3 di quella dell'ambiente in cui è collocato.

    5. Per doppio pavimento si intende una struttura amovibile appositamente realizzata per utilizzare, come alloggiamento di impianti e connessioni tecnologiche, lo spazio formato tra lo stesso e l'originale pavimento.

    6. Per controsoffittatura strutturale si intende una struttura appositamente realizzata in posizione sottostante l'intradosso del solaio al fine di alloggiarvi gli impianti tecnologici.

    7. Per scala interna si intende quella che collega due o più livelli di una stessa unità immobiliare senza possedere funzione di collegamento esterno.

    8. La realizzazione di interventi di risanamento conservativo è sempre subordinata alla demolizione delle eventuali superfetazioni afferenti l'edificio sul quale l'intervento deve essere realizzato. La demolizione è finalizzata al ripristino dell'impianto architettonico e tipologico originario dell'edificio e al risanamento degli spazi pertinenziali.

    9. Per gli edifici vincolati ai sensi degli artt. 12, 13, 14 e seguenti del d.lgs. 42/2004, la realizzazione degli interventi di risanamento conservativo è comunque subordinata alla predisposizione di un Progetto di Restauro di cui all'Art. 17.

    - Restauro e risanamento conservativo (RC)
  126. 1. È riferita alle zone caratterizzate da Pericolosità Sismica Locale elevata S3.

    2. In sede di predisposizione dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

    • - nel caso di zone suscettibili di instabilità potenziale o quiescente, dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica sulla stabilità di opere e versanti; al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo si dovranno utilizzare metodologie di indagine geofisica di superficie; è opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni;
    • - nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche (ad es. profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW, stendimenti ESAC ecc. da definire a livello di piano attuativo in base all'assetto geologico e alle opere in progetto) e geotecniche che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico.
    - Classe di Fattibilità FS.3 - Fattibilità condizionata
  127. 1. Ai sensi dell'art. 4, co. 3 della LR 65/2014, il territorio urbanizzato è costituito da: centri storici, aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, e turistico-ricettiva, attrezzature e servizi, parchi urbani, impianti tecnologici, lotti e spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato come sopra definito è compito del PS, che nel farlo tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani.

    2. Ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014, nelle more della individuazione, da parte del PS, del perimetro del territorio urbanizzato così come sopra definito, ossia nella situazione attuale, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nel Piano Strutturale vigente al momento dell'entrata in vigore della LR 65/2014, ossia:

    • - le UTOE 1, 3 e 5, così come delimitate nella Tav.PS06 e riportate nella Tav. Po2a, relative al centro urbano di Pienza,
    • - le UTOE 2 e 4, così come delimitate nella Tav.PS06 e riportate nella Tav. Po2a, per il centro urbano di Monticchiello.
    - Individuazione del Territorio Urbanizzato
  128. 1. In coerenza con l'art. 123 del PS, il PO prevede la redazione del progetto di paesaggio del Contesto figurativo di Monticchiello, che interessa l'intero territorio della UTOE 7 e che persegue i seguenti obiettivi:

    • - individuare le aree e le situazioni puntuali caratterizzate a scarsa qualità paesaggistica anche con riferimento ai volumi tecnici ed alle linee elettriche aeree;
    • - predisporre un disegno complessivo di riqualificazione paesaggistica finalizzato alla risoluzione delle criticità riscontrate in precedenza e coerente con le indicazioni dello statuto degli ecosistemi e del paesaggio del PS, del PIT-PPR e del PTC della Provincia di Siena;
    • - migliorare le relazioni tra edificato recente e contesto circostante, assicurando una progettazione unitaria del verde di ambientazione;
    • - predisporre una gerarchia attuativa degli interventi di riqualificazione paesaggistica da porre in essere, esplicitando per ciascuno di essi localizzazione, finalità, soggetti coinvolti, stima preliminare dei costi.

    2. Il progetto di recupero paesaggistico di cui alla Scheda Progetto S6, in Allegato 1, volto ad affrontare alcune situazioni di degrado localizzato particolarmente urgenti, è parte integrante del Progetto di paesaggio del contesto figurativo di Monticchiello (zona a sud).

    - Il Progetto di Paesaggio del Contesto figurativo di Monticchiello
  129. 1. Gli interventi di Ricostruzione di ruderi corrispondono a quelli definiti all'art. 134, co 1, lett.i) della LR 65/2014, ossia il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice del paesaggio.

    2. La ricostruzione di ruderi è consentita soltanto nei casi in cui la consistenza volumetrica sia deducibile da elementi strutturali riscontrabili sul posto e/o da documentazione grafica e/o fotografica significativa, tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione della costruzione. In caso di totale assenza o insufficienza del materiale documentario la ricostruzione non sarà consentita.

    3. Gli interventi di RR dovranno avvenire nel pieno rispetto dei caratteri tipologico-architettonici desumibili da tale documentazione, attraverso l'elaborazione di un Progetto di Restauro di cui all'Art. 17 delle presenti NTA, che ne garantisca il mantenimento o il ripristino dei caratteri costruttivi, tecnologici e materici originari in base alla documentazione reperita, con puntuale individuazione della natura degli elementi costitutivi e degli accorgimenti progettuali e/o tecnico costruttivi per la riedificazione per le parti mancanti.

    4. La demolizione con ricostruzione di ruderi è subordinata alla esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità o sistemazioni che comportino l'abbattimento di alberature di alto fusto significative. È ammesso il ripristino della viabilità storicamente documentata.

    5. Il rispetto di tali condizioni dovrà essere sottoposto al parere della Commissione edilizia comunale.

    6. Non sono considerati edifici esistenti i ruderi privi di valore storico o ambientale che, a causa del loro stato di fatiscenza ed obsolescenza, non possono più adempiere ad una qualsiasi funzione.

    - Ricostruzione di ruderi (RR) in immobili vincolati
  130. 1. In territorio rurale, i manufatti edilizi allo stato di rudere possono essere recuperati con un intervento di "Ricostruzione di Ruderi" (RR) così come descritto e regolato all'art. Art. 25, o con un intervento di RER, lett. d, di cui all'Art. 27, integrato dalle norme di cui ai seguenti commi.

    2. Non è consentita la ricostruzione di ruderi per i quali sia stata già recuperata la volumetria mediante trasferimento o demolizione preordinata alla nuova costruzione ai sensi delle LN 765/67, LR 10/79, LR 64/95, LR 1/05.

    3. In caso di esistenza delle sole fondazioni di edifici presenti nel catasto Leopoldino, verrà consentita – previo parere della CP – la ricostruzione di un solo piano (altezza di gronda non superiore a ml 3), con tipologia assimilabile a quella dei nuovi edifici rurali di cui all'Art. 81 delle presenti NTA.

    - Disciplina aggiuntiva per la ricostruzione di ruderi in territorio rurale
  131. 1. La classe di fattibilità F.3a è riferita alle zone interessate da Pericolosità Sismica PS4 e per questo considerate come aree inedificabili.

    2. In tali zone sono ammesse soltanto sistemazioni a verde senza modifiche morfologiche e senza l'aggravio di rischio per le aree circostanti.

    - Classe di Fattibilità FS.3a - Fattibilità condizionata
  132. 1. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia Conservativa (REC) corrispondono a quelli definiti all'art. 135, co 2, lett.d) della LR 65/2014, ossia sono quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi possono comprendere:

    • a. modifica delle facciate senza contemporanea alterazione delle strutture portanti verticali (murature portanti, pilastri, ecc.) e orizzontali (solai, coperture, ecc.);
    • b. interventi sulle strutture portanti verticali e orizzontali interne o esterne non comportanti il completo svuotamento dell'involucro
    • c. interventi che possono portare al completo svuotamento dell'edificio, anche con modifica della sagoma ma senza aumenti volumetrici;

    2. L'alterazione dei prospetti esterni degli edifici di valore storico-architettonico e documentario di cui all'Art. 35, qualora consentito, potrà avvenire solo per dimostrate necessità igienico-funzionali e comunque a seguito di una analisi filologica dell'edificio effettuata nell'ambito di un Progetto di Restauro, e nel rispetto degli elementi costitutivi delle facciate degli edifici stessi.

    - Ristrutturazione edilizia conservativa (REC)
  133. 1. Per la riqualificazione degli orti periurbani, così come graficizzati nella Tav. Po2 si rimanda all'Art. 89, commi 9 e seguenti.

    - La riqualificazione degli orti periurbani
  134. 1. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 63/R 2016, art. 1, nonché dei limiti alla edificazione nelle aree di pertinenza paesaggistica dei BSA di cui all'art. 127 del PS, così come già adeguato alle disposizioni dell'art. 13.14 del PTCP di Siena, in assenza di programma aziendale è possibile:

    1. a. l'installazione di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra, senza opere murarie, per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche;
    2. b. l'installazione - in coerenza con le disposizioni dell'art. 2 del Regolamento 63/R 2016 - di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui alla precedente lett. a, per un periodo superiore a due anni;
    3. c. l'installazione - in coerenza con le disposizioni dell'art. 3 del Regolamento 63/R 2016 - di qualsiasi manufatto non temporaneo necessario alla conduzione aziendale che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo. Tali manufatti comprendono silos, tettoie, concimaie, basamenti o platee, strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile, serre fisse, volumi tecnici ed altri impianti, manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui, vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali, vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo, strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.

    Si rimanda direttamente alla Sezione II del Capo III del Titolo IV "- Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio" della LR 65/2014 per la definizione del regime autorizzatorio per le attività sopra elencate.

    2. I manufatti di cui al presente articolo non sono soggetti al programma aziendale e non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali.

    3. I manufatti, realizzati ai sensi del co. 1 non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati.

    4. L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti di cui al co. 1, lettere b) e c), per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola. Al momento della presentazione del titolo previsto dalla legge regionale si impegna altresì alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

    5. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 5, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, capo II della LR 65/2014.

    6. La collocazione dei manufatti di cui al co.1 lett. b) e c) rispetta le prescrizioni per gli annessi agricoli contenute nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio ed è pertanto consentita esclusivamente nella UTOE 8, con l'eccezione delle porzioni ricadenti nelle Unità di paesaggio della Piattaforma calcarea di Pienza e delle Pianure di Fondovalle; quest'ultima limitazione non sussiste per le aziende che non abbiano altra possibilità di localizzazione dei manufatti temporanei nei terreni di proprietà.

    - Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale (art. 70 LR 65/2014)
  135. - Classe di Fattibilità FS.4 - Fattibilità limitata
  136. 1. Il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione di cave è subordinato alla presentazione, da parte dell'istante e a favore del comune, di una garanzia finanziaria ai fini della corretta esecuzione del progetto di ripristino o risistemazione, determinata dal comune sulla base della perizia di stima allegata alla domanda.

    2. Le garanzie finanziarie sono costituite con una delle modalità di seguito indicate:

    • a. reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
    • b. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia);
    • c. polizza assicurativa rilasciata da un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

    3. La garanzia finanziaria copre l'intero periodo di validità dell'autorizzazione, incluso il tempo previsto per la risistemazione comprensivo dei tempi per l'attecchimento di eventuali essenze arboree e arbustive, fatto salvo quanto previsto al co.4.

    4. La garanzia finanziaria di cui al co. 1 può essere rilasciata per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione.

    5. Lo svincolo della garanzia finanziaria è disposto dal comune a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di risistemazione.

    - Garanzie finanziarie per interventi di ripristino ambientale delle cave
  137. 1. Il P.O. non contiene previsioni in zone caratterizzate da pericolosità per alluvioni poco frequenti (P2) e frequenti (P3).

    2. Gli interventi edilizi ammessi e le opere per la gestione del rischio alluvioni sono quindi disciplinati nell'intero territorio comunale dalla L.R. 41/2018 e ss.mm.ii..

    - Il P.O. non contiene previsioni inserite in Classe di Fattibilità Sismica 4. Fattibilità degli interventi per gli aspetti idraulici
  138. 1. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva (RER) corrispondono a quelli definiti all'art. 134, co 1, lett.h) della LR 65/2014, ossia sono quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere anche comportanti la demolizione del medesimo. Tali interventi comprendono:

    1. a. interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
    2. b. interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per [A3]l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
    3. c. interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lett. b eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice del Paesaggio, nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente;
    4. d. ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla LR 65, art. 134, co. i, lett. i).

    2. Le modalità attuative degli interventi di cui alla precedente lett. d sono le stesse di cui agli interventi di RR (art. 25 co. 2 e 3)

    - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RER)
  139. 1. Salvo diversa specifica previsione del PO, in assenza di programma aziendale, sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola (AG1 e AG2) non ricompreso tra i BSA sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, i seguenti interventi (con riferimento ai tipi di cui al Titolo II, Capo II delle presenti NTA):

    1. a. la manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS);
    2. b. il restauro ed il risanamento conservativo (RC);
    3. c. la ristrutturazione edilizia conservativa (REC);
    4. d. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità;
    5. e. gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, se ammessi dall'Art. 56;
    6. f. le addizioni volumetriche (Av e At) e gli interventi di sostituzione edilizia (Ase) solo nei casi specifici e con le modalità previsti dal PO, e che dovranno comunque rispettare i requisiti di cui all'Art. 81 e all'Art. 82;
    7. g. la ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RER) - solo se specificamente prevista dal PO - all'interno dello stesso centro aziendale, inteso come insieme degli edifici aziendali ricadenti nello stesso resede, che dovrà comunque rispettare i requisiti di cui all'Art 81 e all'Art 82, ed essere accompagnata da uno Studio di inserimento paesaggistico che consenta di valutare preventivamente la compatibilità paesaggistica e ambientale della volumetria ristrutturata con il contesto rurale di riferimento;
    8. h. la ricostruzione di ruderi in immobili vincolati (RR), nei casi e modi previsti all'Art. 25;
    9. i. le piscine (NP), con le limitazioni di cui all'Art. 72.
    10. j. gli interventi pertinenziali (Ap).

    2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica una tantum (At), ossia da eseguire una sola volta, fino ad un massimo:

    1. a. di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale (AG2);
    2. b. del 10 per cento del volume (Vtot) degli annessi esistenti, e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi, per gli annessi agricoli (AG1).

    3. I volumi aggiuntivi devono essere realizzati rispettando la sagoma e tipologia dell'edificio preesistente, gli assi ordinatori dei prospetti, la forma e le dimensioni delle finestre, nonché utilizzando materiali costruttivi coerenti. Gli interventi di ampliamento del volume non devono comportare aumento delle unità immobiliari a uso abitativo o la realizzazione di scale esterne aggiuntive né devono eccedere l'altezza degli edifici esistenti. È comunque escluso l'ampliamento una tantum che si configuri come superfetazione.

    4. Sono riservati all'imprenditore agricolo-professionale i trasferimenti di volumetrie (RER lett.b) da annessi agricoli obsoleti che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente, allo scopo di ampliare i volumi residenziali esistenti, nel rispetto dei requisiti di cui al co. 3 ed a condizione che l'edificio che cede la volumetria venga demolito nella sua interezza con contestuale ripristino ambientale ed eventuale messa a coltura del suo sedime. I volumi così trasferiti non si sommano a quelli risultanti dagli interventi di cui al co. 2. Le volumetrie trasferite possono anche provenire da terreni dell'azienda ricadenti in comuni limitrofi; in tal caso è richiesta una apposita delibera di Giunta Comunale.

    5. L'ampliamento straordinario di cui ai commi 2 e 4 è consentito esclusivamente per abitazioni rurali e annessi dotati di tutti i seguenti requisiti:

    • - non siano classificati come aggregati o BSA del territorio aperto "di medio valore" o di "rilevante valore" architettonico;
    • - non ricadano all'interno di invarianti del PS, oppure all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica di cui all'art. 129 delle NTA del PS;
    • - non siano già stati oggetto di trasferimenti di volumetria o ampliamenti una tantum in applicazione della ex l. reg. Toscana 64/1995
    • - non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola;
    • - assicurino la salvaguardia dei caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, qualora presenti.

    6. Ferma restando la destinazione d'uso agricola, gli interventi di cui al co. 2 e 4 possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell'edificio, a condizione di non eccedere la misura minima di 70 mq di SU per alloggio.

    7. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al co. 1, lettere f., g. ed h. e di cui al co. 2 siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare, con apposito atto d'obbligo, a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi; nel caso in cui riguardino edifici con destinazione AG1, valgono le limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'Art. 92.

    8. Nei casi in cui i trasferimenti di volumetria diano luogo a nuovi annessi agricoli, sono rispettate le indicazioni di cui all'Art. 82 delle presenti NTA.

    9. In caso di trasferimenti di volumetria tra diverse Unità di Paesaggio, il Sistema di paesaggio dei Fondovalle ed il Sistema di paesaggio UdP n.7 "Piattaforma calcarea di Pienza", possono risultare origine ma non destinazione delle volumetrie trasferite.

    10. È possibile la ricostruzione della parte crollata di annessi agricoli che per cause naturali o accidentali abbiano subito crolli parziali delle volumetrie solo rispettando le forme e il volume originali, purché ne sia documentata l'esistenza e ne siano testimoniate le eventuali caratteristiche storiche.

    11. Gli interventi ammessi sui BSA sono normati all'Art. 100, differenziati per livello del loro valore storico-architettonico.

    - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale (art. 71 LR 65/2014)
  140. 1. Il Piano Operativo comunale recepisce interamente quanto indicato nel PAI del Fiume Ombrone.

    2. Nelle aree a Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata (PFME) ed Elevata (PFE) valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli Artt. 13 e 14 delle Norme di PAI dell'AdB competente.

    3. Al di fuori delle aree a pericolosità di cui ai commi precedenti, valgono le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 delle Norme di PAI.

    4. Richiamata la natura sovraordinata delle disposizioni del PAI in materia di pericolosità geomorfologica del territorio, con particolare riferimento alla recente disposizione di cui all'art 68 c. 4-bis e 4-ter, in applicazione dell'art.21 della LR65/2014 gli eventuali aggiornamenti delle aree a pericolosità del PAI e della relativa banca dati geomorfologica non costituiscono variante al Piano Strutturale e sono recepiti secondo quando disposto dallo stesso art.21 LR 65/2014 applicando i criteri di corrispondenza tra aree PAI e aree a pericolosità geologica del Piano Strutturale esplicitati dallo stesso Piano Strutturale. Per le aree a pericolosità del PAI aggiornate si applica la disciplina dello strumento di pianificazione urbanistica per quanto non espressamente trattato dalla normativa del PAI vigente.

    - Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del Fiume Ombrone
  141. 1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola non ricompreso tra i BSA, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti, alle condizioni di cui al co. 2, i seguenti interventi:

    1. a. addizioni volumetriche (At) e trasferimenti di volumetrie (RER lett. b) riconducibili rispettivamente alle fattispecie di cui all'Art. 78, co. 2 e 4, ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale;
    2. b. ristrutturazioni urbanistiche (RiU), qualora previste specificamente dal PO;
    3. c. interventi di addizione volumetrica (At) e trasferimenti di volumetrie (RER lett. b) che eccedono quelli previsti dall'Art. 78, co. 2 e 4;
    4. d. trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi e con le condizioni previste all'Art. 80, co.2 lettere a), b) e c), ed in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.

    2. Gli interventi di cui al co. 1 possono essere realizzati a condizione che:

    1. a. siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale;
    2. b. siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento 63/R 2016;
    3. c. l'edificio che cede la volumetria venga demolito nella sua interezza con contestuale ripristino ed eventuale messa a coltura nel suo sedime.

    3. Ai sensi dell'art. 74, co.13 della LR 65/2014, sono comunque soggetti a piano attuativo:

    • - i programmi aziendali che prevedono operazioni di recupero pari o superiore a 2.500 mc di Vtot;
    • - gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RiU) comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.

    4. Gli interventi ammessi sui BSA sono normati all'Art. 100, differenziati per livello del loro valore storico-architettonico.

    - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola non censito come BSA mediante programma aziendale (art. 72 LR 65/2014)
  142. 1. In coerenza con l'art. 63 della LR 65/2014, il PO concorre alla realizzazione delle politiche pubbliche per la casa disciplinando l'attuazione degli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e di nuova costruzione diretti a soddisfare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

    2. A tale scopo, i proprietari degli immobili interessati da nuovi insediamenti e da interventi di ristrutturazione urbanistica concorrono alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, tenendo presente che l'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 2 aprile 1968, n.1444, sebbene obbligatorio solo per comuni ad alta tensione abitativa. Nel caso stabilisse di richiedere questo genere di prestazione, il PO indica le modalità attuative per ciascun intervento sulla base delle seguenti possibilità:

    1. a. cessione gratuita di quota percentuale delle aree destinate a nuova edificazione ad uso residenziale oppure cessione gratuita di quota percentuale della superficie utile lorda residenziale realizzata oppure cessione gratuita di pari superficie di edifici già esistenti nel medesimo comune;
    2. b. cessione gratuita di quota percentuale della superficie utile lorda residenziale realizzata nel caso di ristrutturazione urbanistica che comporti cambio di destinazione d'uso o incrementi volumetrici, ad esclusione delle destinazioni d'uso industriali e artigianali;
    3. c. in caso di nuova edificazione a destinazione turistico-ricettiva o commerciale, finanziamento della realizzazione di alloggi sociali a valere sugli oneri aggiuntivi di cui all'Art. 110.

    3. In caso di interventi di modesta rilevanza il Piano Operativo può consentire la monetizzazione delle cessioni di cui al co. 2, lettere a) e b), sulla base dei parametri fissati all'Art. 110.

    - Standard aggiuntivi: l'alloggio sociale
  143. 1. Gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia (AS) corrispondono a quelli definiti all'art. 134, co 1, lett.g) ed l) e all'art. 135 co.2 lett.e) della LR 65/2014, ossia rispettivamente:

    1. a. addizioni volumetriche (Av) agli edifici esistenti realizzate all'esterno della sagoma esistente,
    2. b. interventi di sostituzione edilizia (Ase) intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi - se non di adeguamento - delle opere di urbanizzazione;
    3. c. interventi pertinenziali (Ap) riservati alle aree già edificate alla data di adozione del PO, ossia quelle per le quali la Superficie utile lorda concessa (Sul, ora SE) non comprendeva la superficie non residenziale (Snr, ora superficie accessoria SA). Gli interventi Ap comportano la realizzazione, all'interno dell'area di pertinenza di riferimento e anche in aderenza all'edificio principale, di una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% della volumetria complessiva (Vtot) dell'edificio medesimo. In presenza di accessori già esistenti, gli interventi di Ap sono possibili solo per la parte che concorre a raggiungere il 20% del Vtot cumulandosi con essi. È sempre possibile però la sostituzione edilizia di tali volumi pertinenziali già esistenti, in modo da realizzare un volume unitario, anche con diversa collocazione all'interno dell'area di pertinenza, sempre nel rispetto delle regole generali (distacchi, rapporti di copertura e permeabilità, ecc.) di cui al Titolo II della parte II. Gli interventi di Ap comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;

    ad essi si aggiungono:

    1. d. gli ampliamenti una tantum (At) quali quelli riservati all'imprenditore agricolo professionale di cui all'Art. 78, co.2 delle presenti NTA.

    2. Ogni intervento di AS deve essere corredato da uno studio della fattibilità geologica condotto in base alla vigente normativa, sintetizzata all'art. 146.

    - Ampliamento e sostituzione edilizia (AS; include subtipi Av, Ase, Ap, At)
  144. 1. La costruzione di nuovi edifici rurali (NEA) è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se la destinazione d'uso richiesta è coerente con la tipologia di questi ultimi.

    2. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (AG2) è consentita esclusivamente nell'Unità di Paesaggio delle Colline Argillose, così come delimitata nella Tav. PS02 del PS, e comunque all'esterno delle aree di pertinenza paesaggistica di cui agli artt. 128 e 129 del PS, nonché all'esterno delle UTOE 6 e 7, ed è subordinata:

    1. a. all'approvazione da parte dell'AC del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, così come definito all'Art. 65, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
    2. b. all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dall'Art. 5 del Regolamento 63/R 2016;
    3. c. al rispetto delle altre pertinenti condizioni di cui al Regolamento 63/R 2016.

    3. La costruzione di nuovi annessi agricoli (AG1) è consentita esclusivamente nelle Unità di Paesaggio delle Colline Argillose, dei Rilievi di Monticchiello, di S. Anna in Camprena, di Poggio San Pietro e della Foce, così come delimitate nella Tav. PS02 del PS. Essa è comunque soggetta:

    1. a. all'approvazione da parte del comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
    2. b. all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dall'Art. 5 del Regolamento 63/R 2016. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.

    4. La redazione dei programmi aziendali rispetta i criteri di cui all'art. 126 del PS, ed assicura la coerenza con le discipline richiamate nell'Art. 70 del PO.

    5. I contenuti dei programmi aziendali corrispondono a quelli indicati aell'art. 7 del Regolamento 63/R 2016.

    6. Non sono ammessi programmi aziendali che prevedano la realizzazione di edifici rurali eccedenti la capacità produttiva dell'azienda.

    7. Al fine di tutelare gli assetti paesaggistici del territorio rurale, la eventuale collocazione di nuovi edifici rurali (residenze o annessi) in prossimità o comunque in contiguità visiva delle invarianti di cui alla Tav. PS01 del PS, il progetto deve essere accompagnato da uno specifico elaborato progettuale e valutativo che ne accerti l'adeguato inserimento nel contesto, a meno che non sia comunque tenuto ad accompagnarsi a uno Studio di Inserimento Paesaggistico per la presenza di vincoli posti ai sensi del Testo Unico sul Paesaggio.

    - Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale (art. 73 LR 65/2014)
  145. 1. Il PO comunale recepisce interamente quanto indicato nel PGRA dell'UoM Ombrone, e in particolare:

    • - nelle aree a Pericolosità da alluvione elevata (P3) le prescrizioni di cui agli Artt. 7 e 8 della Disciplina di piano del PGRA dell'UoM Ombrone;
    • - nelle aree a Pericolosità da alluvione media (P2) le prescrizioni di cui agli Artt. 9 e 10 della Disciplina di piano del PGRA dell'UoM Ombrone;
    • - nelle aree a Pericolosità da alluvione bassa (P1) le prescrizioni di cui all'art.11 della Disciplina di piano del PGRA dell'UoM Ombrone.
    - Aree a pericolosità da alluvione ai sensi del PGRA dell'Ombrone
  146. 1. Gli interventi di nuova edificazione di completamento (NEC) coincidono con gli interventi di "nuova edificazione", così come definita dall'art. 134, co.1, lett. a), b), d) della LR 65/2014, qualora realizzati nelle aree già servite dalle urbanizzazioni primarie.

    2. Gli interventi di Nuova Urbanizzazione (NU) coincidono con gli interventi di nuova edificazione di cui al co. 1 qualora l'area interessata necessiti di essere servita da opere di urbanizzazione primaria; essi ricadono [A4]automaticamente nella Zona Omogenea C di cui all'art.2 del DM 2.04.1968 n.1444.

    3. Gli interventi di Nuova Edificazione in area Agricola concessa nell'ambito di PAPMAA e comunque in area da non urbanizzare (NEA) coincidono con gli interventi di nuova edificazione di cui al co. 1 qualora realizzati dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) - in quanto necessari alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse - concessi nell'ambito di PAPMAA.

    - Nuova edificazione di completamento (NEC), Nuova edificazione in area agricola concessa nell'ambito di PAPMAA e comunque in area da non urbanizzare (NEA) e Nuova urbanizzazione (NU)
  147. 1. In materia di limiti di altezza degli edifici e distanza tra i fabbricati, il PO fa proprie le regole di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444, fino alle più aggiornate ss.mm. e ii.,

    2. Le altezze massime degli edifici per le diverse Componenti insediative sono stabilite come segue:

    1. - CI1, CI2: per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico;
    2. - CI3, CI4, CI5: l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui al precedente co.1.
    3. - Nuove Urbanizzazioni (tipologia di intervento NU, equiparate a Zone Omogenee C): se contigue o in diretto rapporto visuale con Zone Omogenee del tipo A), le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.
    4. - CI6 e edifici per Servizi Pubblici: le altezze massime sono stabilite dal PO, nel rispetto delle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo co.3.

    3. Le distanze minime per le diverse Componenti insediative sono stabilite come segue:

    1. a. CI1, CI2: per le operazioni di risanamento conservativo (RC) e per le eventuali ristrutturazioni (REC), le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
    2. b. CI3, CI4, CI5: negli interventi di RER, AS e NEC è prescritta la distanza minima di 5 ml dai confini; quest'ultima distanza può essere derogata per specifico accordo tra privati, registrato e trascritto, nel rispetto del codice civile e dalla LR 65/2014, art. 140.
    3. c. Nuove Urbanizzazioni (tipologia di intervento NU, equiparate a Zone Omogenee C): è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto, e comunque non inferiore alla distanza minima assoluta di ml 10; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.

    4. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

    1. - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza della carreggiata inferiore a ml. 7
    2. - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza della carreggiata compresa tra ml. 7 e ml. 15;
    3. - ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza della carreggiata superiore a ml. 15.

    Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.

    5. Sono possibili deroghe alle distanze tra fabbricati di cui al co. 4 per la realizzazione di posti auto coperti, entro il limite di distanza dalla sede stradale di 1,50 ml e previo parere positivo dell'ente proprietario della strada.

    6. Nella costruzione o ricostruzione di recinzioni vanno rispettate le modalità di cui all'art. 73 del Regolamento Edilizio. Nelle recinzioni fronte strada dovrà essere sempre acquisito il parere dell'ente proprietario della strada.

    - Limiti di altezza degli edifici e distanza tra i fabbricati
  148. 1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica corrispondono a quelli definiti all'art. 134, co 1, lett. f) della LR 65/2014, ossia sono quelli preordinati a ridefinire e sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, compresa la demolizione parziale o totale degli edifici esistenti con e senza ricostruzione, nonché la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale,

    2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono comportare la:

    • - modifica o trasformazione dei tipi edilizi;
    • - modifica o trasformazione della suddivisione dei lotti;
    • - modifica del rapporto tra spazio pubblico e privato;
    • - modifica o trasformazione dei tracciati stradali.

    3. In territorio urbanizzato, così come definito all'art. 12, gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ammessi esclusivamente nell'ambito di strumenti attuativi il cui perimetro sia definito dal PO.

    - Ristrutturazione urbanistica (RiU)
  149. 1. Ai sensi dell'art. 140 della LR 65/2014, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi o di interventi di rigenerazione urbana il PO consente forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard di servizi pubblici (18 mq per nuovo abitante) eventualmente non utilmente reperibili all'interno dell'area di intervento o entro una distanza congrua. Si intendono per "non utilmente reperibile" una superficie a standard troppo piccola per fare da sedime a servizi sociali, scuole, verde, parcheggi pubblici o qualsivoglia altra opera di urbanizzazione elencata all'Art. 110 delle presenti NTA.

    2. Gli oneri dovuti per ogni tipologia di standard di servizio pubblico monetizzato, qualora non già determinati ai sensi dell'Art. 110, saranno stabiliti in base a criteri estimativi resi espliciti dall'AC in apposito Regolamento, che peraltro si impegnerà a vincolare almeno i fondi derivanti dalla monetizzazione dei parcheggi pubblici al miglioramento del sistema della mobilità e della sosta del centro urbano interessato.

    3. Nell'ambito delle procedure di urbanistica convenzionata (PA e qualsiasi altro intervento preveda convenzioni o atti d'obbligo tra comune e privati), la possibilità o meno di monetizzare gli standard di compensazione SC di cui all'art. 110 è differenziata per ogni singolo intervento previsto, secondo quanto stabilito nelle Schede Progetto in Allegato 1 e 2 alle presenti NTA.

    - Deroghe alle prescrizioni per gli standard urbanistici e loro monetizzazione
  150. 1. I nuovi edifici rurali ad uso abitativo avranno una superficie utile (SU) massima di 110 mq, distribuita su uno o due piani, il primo dei quali parzialmente adibito a locali di servizio e garage con pianta quadrilatera regolare.

    2. Nel caso di fondi già edificati, la nuova costruzione deve essere ubicata in prossimità dell'edificio o edifici esistenti, possibilmente con un lato parallelo a quest'ultimo, o comunque ove possibile riproducendo l'impianto delle corti rurali.

    3. La forma dell'edificio sarà il più possibile compatta con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte con forme e dimensioni tradizionali, coperture a falda in laterizio, pendenza massima del 30%, a padiglione o a capanna prive di apertura (abbaini, finestre a raso, etc.). Le finiture di facciata saranno in intonaco civile o muratura a faccia vista; è vietato l'uso di materiali plastici.

    4. Non è ammessa la costruzione di corpi sporgenti in aggetto. È possibile la creazione di locali interrati, da destinarsi unicamente a deposito e cantina con esclusione di rampe di discesa carrabili. Gli infissi saranno realizzati in legno, eventualmente anche con anima di metallo (e rivestimento in legno).

    5. Nella localizzazione puntuale del manufatto si dovrà valutare il suo corretto inserimento nel contesto, assumendo come riferimenti le indicazioni dello Statuto del suolo e dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio. In particolare si utilizzeranno accessi già esistenti quali strade rurali, poderali e sentieri e si curerà l'adeguato insediamento nel resede. Sono vietati l'abbattimento di vegetazione arboree o di siepi significative (a meno che non si tratti di siepi di conifere alloctone) nonché demolizioni di muri di sostegno in pietra.

    6. Gli interventi di nuova edificazione e di demolizione con ricostruzione di edifici rurali ad uso abitativo dovranno seguire questi criteri generali:

    • - distanza minima dalla strada poderale ml 5, massima ml 15, distacco da edifici esistenti di almeno ml 10;
    • - recinzioni ridotte al minimo indispensabile (almeno due lati liberi, garantendo l'apertura verso i campi) e costituite preferibilmente da alberi e arbusti di essenze autoctone, che comunque saranno utilizzate per schermare eventuali tratti di muratura della recinzione stessa (questi ultimi non superiori a 30 cm di altezza);
    • - un solo accesso carrabile, non asfaltato (potranno essere utilizzati terra battuta, pavimentazioni tradizionali, pavimentazioni con materiali nuovi cromaticamente idonei).
    - Caratteristiche degli edifici rurali ad uso abitativo di nuova costruzione previsti da programmi aziendali
  151. 1. Negli spazi appartenenti al territorio urbanizzato, così come definito all'Art. 12 delle presenti NTA, la fattibilità dei possibili interventi è stabilita come da tabelle seguenti.

    Tab. 7- Fattibilità degli interventi in spazi di uso collettivo in territorio urbanizzato

    TIPO DI INTERVENTO PERICOLOSITÁ GEOLOGICA PERICOLOSITÁ SISMICA
    G.2 G.3 PFE G.4 PFME S.1 S.2 S.3 S.4
    Inserimento di elementi di arredo, recinzione o strutture leggere temporanee che non necessitano di fondamenta o allacciamento a servizi idrici / fognari. F.1 F.1(1) F.1(1) F.1 F.1 F.1 F.1
    Piccole strutture < 50 mq che necessitano di pavimentazioni / fondazioni /allacciamento a servizi idrici / fognari. F.2 F.3 na(2) F.1 F.2 F.3 na(2)
    Strutture con superficie > 50 mq. F.2 F.3 na(2) F.1 F.2 F.3 na(2)
    Realizzazione/ampliamento di impianti sportivi scoperti F.2 F.3(3) F.3(4) F.1 F.2 F.2 F.2
    Verde attrezzato senza opere murarie, parchi in genere, aree destinate alla tutela e ripristino ambientale. F.1 F.2 F.3(1) F.1 F.1 F.2 F.3
    Impianti sportivi all'aperto, piste ciclabili anche con edifici di servizio (tribune, spogliatoi e costruzioni accessorie). F.2 F.3(3) F.3(4) F.1 F.2 F.3 F.3.
    Ampliamento di sede stradale o realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità (strade di accesso) F.2 F.2 F.3(4) F.1 F.2 F.2 F.3.
    Nuova viabilità. F.2 F.3(3) na(2) F.1 F.2 F.3 na(2)
    Parcheggi pubblici/privati a raso < 500 mq F.2 F.2 na(2) F.1 F.2 F.2 na(2)
    Parcheggi pubblici/privati a raso > 500 mq, parcheggi pubblici/privati con sbancamenti o riporti o in sotterraneo. F.2 F.3(3) na(2) F.1 F.2 F.3 na(2)
    Piccoli edifici ed impianti di servizio di strutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine di trasformazione ENEL, impianti di telefonia fissa e mobile). Torri antiincendio. F.2 F.3(3) na(2) F.1 F.2 F.3 na(2)
    Giardini, coltivazioni specializzate, orti, serre con copertura stagionale. F.1 F.1 F.2 F.1 F.1 F.1 F.2
    Depositi all'aperto. F.2 F.2 na(2) F.1 F.2 F.2 na(2)
    Scavi e sbancamenti per la messa in opera delle reti di distribuzione; riporti planimetricamente inferiori a 50 mq. F.1 F.3(3) F.3(3) F.1 F.1 F.3 F.3

    (1) - Gli interventi non devono determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

    (2) - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.

    (3) - Possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

    (4) - Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: a) previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento; b) installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

    Tab. 8- Fattibilità degli interventi privati in territorio urbanizzato

    TIPO DI INTERVENTO PERICOLOSITÁ GEOLOGICA PERICOLOSITÁ SISMICA
    G.2 G.3 PFE G.4P FME S.1 S.2 S.3 S.4
    Manutenzione Ordinaria (MO) F.1 F.1 F.1 F1 F.1 F.1 F.1
    Manutenzione Straordinaria (MS) a condizione che non comporti sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni. Ristrutturazione Edilizia Conservativa (REC) escluso recupero sottotetti e interventi volti al superamento di barriere architettoniche che non prevedano realizzazione di volumi aggiuntivi. Demolizione senza ricostruzione. F.1 F.2 F.2 F1 F.2 F.2 F.2
    Restauro e Risanamento Conservativo (RC), Ristrutturazione Edilizia Conservativa (REC) se concernente recupero dei sottotetti e interventi volti al superamento di barriere architettoniche che prevedano adeguamenti volumetrici minimi Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RER) Realizzazione di piccoli volumi tecnici, di servizio, e per funzioni igenico-sanitarie. F.2 F.3(3) F.3(4) F1 F.2 F.3 F.3
    Ampliamento e sostituzione edilizia (AS) (ampliamenti, sopraelevazioni ed altri interventi che comportino sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni), Nuove edificazioni (NEC e RiU) F.2 F.3(3) na(2) F1 F.2 F.3 na(2)
    Piscine all'aperto e relativi locali di servizio planimetricamente < 50 mq. F.2 F.2 na(2) F1 F2 F2 na(2)
    Piscine all'aperto e relativi locali di servizio planimetricamente > 50 mq. F.2 F.3(3) na(2) F1 F2 F3 na(2)

    (1) - Gli interventi non devono determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

    (2) - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.

    (3) - Possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

    (4) - Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: a) previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento; b) installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

    - Attribuzione della fattibilità agli interventi in territorio urbanizzato
  152. 1. La collocazione di nuovi annessi agricoli richiesti tramite programmi aziendali è consentita, anche all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica dei BSA delimitate nelle Tavv. Po2a/b, assumendo come riferimenti per la localizzazione e il dimensionamento i seguenti criteri:

    1. a. collocazione dell'annesso in posizione tale da non interferire con i punti di vista privilegiati dell'edificio principale, indipendentemente dalla sua natura o meno di BSA;
    2. b. la collocazione di nuovi edifici non deve interferire fisicamente o percettivamente con elementi significativi del resede quali giardini disegnati, viali alberati, giardini murati, boschetti ornamentali, limonaie;
    3. c. la collocazione dei nuovi edifici non deve interferire fisicamente o percettivamente con i geositi riportati nelle Tavv. Po1.
    4. d. collocazione all'esterno delle zone N "a dominante naturale" e delle zone A1 "Tessuti agrari a maglia fitta con prevalenza del promiscuo e di altre colture particellari complesse e/o permanenti" di cui all'art. 84 co. 1 del PS;
    5. e. comparazione sistematica di ipotesi localizzative alternative (almeno due), basate su una ricostruzione accurata dello stato di fatto e dello stato modificato;
    6. f. previsione di misure di mitigazione degli impatti visivi;
    7. g. privilegiare la collocazione in prossimità di annessi agricoli preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e dei piazzali già in uso;
    8. h. privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e l'eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati;
    9. i. adottare forme e volumetrie di dimensioni compatibili con quelle preesistenti, anche articolandole in più edifici;
    10. j. nel caso di nuove costruzioni collocate in posizione di margine rispetto all'edificato esistente, deve essere garantita verso l'esterno una fascia di coltivazioni arboree della larghezza minima di ml. 15;
    11. k. nel caso di insediamenti lungo strada, la collocazione di nuovi edifici curerà di non restringere le visuali trasversali percepibili dall'asse di attraversamento;
    12. l. rispetto delle prescrizioni di cui ai seguenti commi da 4 a 10.

    2. In situazioni diverse da quelle di cui al precedente comma, la collocazione di nuovi annessi agricoli ne assumerà comunque come riferimento i criteri, qualora applicabili.

    3. Salvo imperativi tecnici, da dimostrare nella documentazione di progetto, gli annessi agricoli avranno una altezza massima di 4 ml al colmo, incrementabile a 5 ml in caso di fienili o ricoveri per macchine agricole. La progettazione dell'annesso agricolo deve garantire nel tempo un suo inserimento nel contesto con alterazioni limitate alla semplice realizzazione della nuova volumetria: a tal fine saranno limitati al massimo sbancamenti, movimenti di terra, abbattimento di alberi, siepi, muri a retta, alterazioni di sistemazioni agrarie od idrauliche preesistenti. Le sistemazioni esterne tengono conto dei dislivelli naturali e delle cortine di verde preesistente ed utilizzano essenze locali per siepi, filari, pergolati. Gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistenti limitando al massimo l'apertura di nuovi percorsi. È consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per uso familiare.

    4. Al fine di consentire una loro agevole rimozione al termine della vita utile, gli annessi agricoli fuori terra destinati a ricovero macchinari, materiali, attrezzi agricoli, sono realizzati con strutture metalliche o lignee, con coperture inclinate a una o due falde. Non è consentita la realizzazione di annessi agricoli con più di un piano, anche se il piano aggiuntivo dovesse risultare totalmente o parzialmente interrato. Sono consentiti volumi totalmente o parzialmente interrati esclusivamente per le cantine di nuova realizzazione.

    5. La pavimentazione interna dell'annesso è prescritta in terra battuta o gettata di cemento, tranne disposizioni particolari di carattere igienico-sanitario. È consentita la chiusura delle aperture con infissi in legno a doghe, cancelli, inferriate, graticciate di legno. L'altezza minima del davanzale delle finestre deve essere di ml 1,70 dal piano di calpestio.

    6. Non è consentito l'allacciamento all'acquedotto comunale per utilizzi diversi dalla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli oppure per l'allevamento; l'approvvigionamento deve essere eventualmente previsto con opere di presa, pozzi e serbatoi autonomi.

    7. Non è consentita la costruzione di servizi igienici, salvo nelle cantine ove è prevista presenza del pubblico (ovvero dove sono previste aree per la visita e la degustazione) e negli ambienti connessi alla manipolazioni dei prodotti agricoli.

    8. Le cantine parzialmente o totalmente interrate dovranno tener conto in maniera appropriata della configurazione morfologica e funzionale del contesto, riducendo al minimo la movimentazione del terreno ed utilizzando convenientemente pendii, dislivelli, sistemazioni agrarie esistenti (muri a retta, scarpate, etc.), anche al fine di limitare al massimo la consistenza e la visibilità delle rampe di accesso carrabili e dei nuovi fronti di costruito. Dovrà inoltre essere posta attenzione alla dimensione ed alle finiture degli spazi esterni (superfici di manovra, accessi e collegamenti con i locali di servizio), privilegiando, ove possibile, l'utilizzo della viabilità esistente e limitando gli sbancamenti allo strettamente necessario al sistema produttivo aziendale, utilizzando nelle trasformazioni morfologiche opere tecniche di ingegneria ambientale. Le strutture fuori terra saranno limitrofe alle funzioni di accesso alla cantina interrata.

    9. L'eventuale illuminazione e/o climatizzazione dell'annesso dovrà preferibilmente utilizzare, in tutto od in parte, forme di energia rinnovabile, compatibilmente con le limitazioni di cui all'Art. 56.

    10. Gli annessi destinati al ricovero degli animali od agli allevamenti sono collocati ad una distanza minima di 30 ml dalle strade di transito e di 40 ml dalle case di abitazione.

    11. La localizzazione puntuale dell'annesso agricolo deve risultare coerente con la disciplina dello Statuto del suolo e dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio del PS.

    12. La possibilità di collocare nuovi annessi agricoli all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica dei BSA, così come delimitate nelle Tavv.Po2a/b, è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:

    • - il bene storico architettonico cui è riferita l'area di pertinenza svolge anche funzioni di azienda agricola;
    • - dimostrazione della impossibilità e/o inopportunità di collocazioni alternative all'esterno dell'area di pertinenza;
    • - collocazione dell'annesso in posizione tale da non interferire con i punti di vista privilegiati del BSA;
    • - comparazione sistematica di ipotesi localizzative alternative, basate su una ricostruzione accurata dello stato di fatto e dello stato modificato;
    • - previsione di misure di mitigazione degli impatti visivi.
    - Caratteristiche degli annessi agricoli di nuova costruzione previsti da programmi aziendali
  153. 1. Le nuove piscine ad uso privato sono consentite, previo ottenimento del titolo abilitativo previsto, solo in alcune parti del territorio comunale, secondo le prescrizioni delle presenti norme. Le piscine pubbliche, private aperte al pubblico e private ad uso collettivo sono realizzate nel rispetto delle disposizioni della LR n.8/2006 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento (DPGR n.23/R-2010);

    2. Nel caso in cui la nuova piscina ricada nell'area di pertinenza dei Beni Storici Artistici del PTCP Siena l'intervento richiederà la valutazione di cui all'art. 13.14 della disciplina del PTCP Siena 2010, riportato, per comodità di lettura, all'Art. 100 delle presenti NTA.

    3. La realizzazione di piscine ad uso privato non è consentita qualora l'area di intervento sia interna alle invarianti strutturali di PS di cui agli artt. 40, 41 e 42 del PS, o alla Componente insediativa CI1.

    4. Salvo diverse specificazioni inserite nelle NTA delle singole Componenti Insediative (CI3, CI4, CI5 e CI6) riportate negli articoli dedicati di cui al Titolo I della Parte II, la superficie dello specchio d'acqua non deve essere superiore a mq. 72.

    5. La realizzazione di piscine è comunque esclusa se richiede modifiche del profilo naturale del terreno superiori a mt. 1,00. Dovrà inoltre essere rispettata la distanza minima di 5,00 ml dai confini di proprietà.

    6. Lo sviluppo complessivo delle aree di bordo pavimentate non potrà essere superiore alla superficie dello specchio d'acqua realizzato. Eventuali locali tecnici dovranno essere posizionati al di sotto di tale pavimento, minimizzando le dimensioni della rampa o scala di accesso, anche attraverso una corretta collocazione dell'ingresso in relazione alle pendenze naturali del terreno.

    7. Per i materiali del bordo dovranno essere utilizzati quelli presenti nel contesto dell'abitazione, con preferenza per quelli naturali (pietra, legno) o, nel caso l'abitazione sia in laterizio, per il cotto; sono preferibili soluzioni a sfioro che seguono l'andamento del terreno.

    8. Il rivestimento interno della vasca dovrà essere preferibilmente di colore verde scuro; sono ammesse altre colorazioni, purché armonizzate con l'ambiente circostante; sono comunque da escludersi colorazioni come azzurro, verde-azzurro, turchese ed acquamarina.

    9. L'area circostante la piscina dovrà essere adeguatamente sistemata a verde e opportunamente schermata con arbusti autoctoni o essenze arboree caratteristiche della zona, da ricercarsi tra quelle elencate all'Art. 53.

    10. In caso di ammissibilità, l'intervento dovrà essere corredato da uno studio di fattibilità geologica in base alla vigente normativa.

    11. L'illuminazione notturna dovrà essere contenuta al fine di non impattare sulla percezione del paesaggio notturno.

    12. È vietata l'istallazione di trampolini.

    13. Nei casi di interventi su aree sottoposte a provvedimenti di tutela ai sensi del d.lgs. 42/04 e ss.mm.ii., la realizzazione di nuove piscine, l'ampliamento delle piscine esistenti, la realizzazione di biolaghi e di invasi artificiali per la raccolta di acqua è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, da rilasciarsi in base ad apposito Studio di Inserimento paesaggistico redatto ai sensi delle norme vigenti e che ne accerti l'adeguato inserimento nel contesto. Resta inteso che eventuali prescrizioni o indicazioni da parte della CP e della Soprintendenza non costituiscono variante al presente PO.

    14. In territorio rurale valgono le seguenti regole:

    1. a. nel resede degli edifici ad uso agricolo (AG2) è possibile realizzare una piscina;
    2. b. in caso di frazionamento dell'azienda e del relativo resede è possibile realizzare una seconda piscina anche condominiale. In nessun caso è possibile realizzare più di due piscine;
    3. c. nel resede degli edifici deruralizzati (RES3) è ammessa la realizzazione di una sola piscina per complesso edilizio, anche condominiale; in nessun caso è ammessa una seconda piscina, inclusa l'eventualità di frazionamento del complesso.

    15. In territorio rurale la piscina dovrà essere localizzata su aree in chiaro rapporto di pertinenza e continuità con gli immobili esistenti, a una distanza minima da questi non superiore a ml. 20. Per motivate esigenze estetiche e di paesaggio, potrà essere prevista anche una distanza superiore, a condizione che questa sia richiesta producendo istanza comprovata da adeguata documentazione tecnica e fotografica. In ogni caso le nuove piscine con relative aree di servizio devono essere ricomprese nel resede dell'abitazione, che può essere ampliato all'occorrenza.

    16. Le vasche-idromassaggio comunque denominate, ancorché di minima superficie, sono assimilate alle piscine e pertanto ne seguono regole e limitazioni.

    17. In caso di sostituzione di piscine esistenti (intervento di RER), il PO garantisce la possibilità di realizzare la stessa superficie dello specchio d'acqua esistente, mentre per il resto delle caratteristiche fisiche vanno osservate le regole valide per le nuove piscine di cui ai precedenti commi.

    - Nuove Piscine (NP) e interventi ammessi su piscine esistenti
  154. 1. Nel territorio non urbanizzato, così come definito all'Art. 12 delle presenti NTA l'assegnazione della fattibilità in relazione ai tipi di intervento e alle condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica riscontrate dovrà avvenire secondo i criteri riportati nella seguente tabella 9.

    Tab. 9- Fattibilità degli interventi in territorio non urbanizzato

    TIPO DI INTERVENTO PERICOLOSIT&AGRAVE; GEOLOGICA
    G.2 G.3 PFE G.4 PFME
    Manutenzione Ordinaria (MO) F.1 F.1 F.1
    Manutenzione Straordinaria (MS) a condizione che non comporti sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni. Ristrutturazione Edilizia Conservativa (REC) escluso recupero sottotetti e interventi volti al superamento di barriere architettoniche che non prevedano realizzazione di volumi aggiuntivi.
    Demolizione senza ricostruzione.
    F.1 F.2 F.2
    Restauro e Risanamento Conservativo (RC),
    Ristrutturazione Edilizia Conservativa (REC) se concernente recupero dei sottotetti e interventi volti al superamento di barriere architettoniche che prevedano adeguamenti volumetrici minimi
    Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RER)
    Realizzazione di piccoli volumi tecnici, di servizio, e per funzioni igenico-sanitarie.
    F.2 F.3 (3) F.3(4)
    Ampliamento e sostituzione edilizia (AS) (ampliamenti, sopraelevazioni ed altri interventi che comportino sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni), Nuove edificazioni (NEC e RiU) F.2 F.3(3) na(2)
    Verde attrezzato senza opere murarie, parchi in genere, aree destinate alla tutela e ripristino ambientale. F.1 F.2 F.3(1)
    Impianti sportivi all'aperto, piste ciclabili anche con edifici di servizio (tribune, spogliatoi e costruzioni accessorie). F.2 F.3(3) F.3(4)
    Ampliamento di sede stradale o realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità (strade di accesso) F.2 F.2 F.3(4)
    Nuova viabilità. F.2 F.3(3) na(2)
    Parcheggi pubblici/privati a raso < 500 mq F.2 F.2 na(2)
    Parcheggi pubblici/privati a raso > 500 mq, parcheggi pubblici/privati con sbancamenti o riporti o in sotterraneo. F.2 F.3(3) na(2)
    Piccoli edifici ed impianti di servizio di strutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine di trasformazione ENEL, impianti di telefonia fissa e mobile). Torri antiincendio. F.2 F.3(3) na(2)
    Giardini, coltivazioni specializzate, orti, serre con copertura stagionale. F.1 F.1 F.2
    Serre con copertura permanente. F.1 F.2 na(2)
    Annessi agricoli e manufatti per alloggio bestiame, tettoie, scuderie e altri annessi di servizio precari con funzione agricola e zootecnica con dimensioni < 50 mq. F.1 F.2 na(2)
    Annessi agricoli e manufatti per alloggio bestiame, tettoie, scuderie e altri annessi di servizio con funzione agricola e zootecnica con dimensioni > 50 mq. F.2 F.3(3) na(2)
    Depositi all'aperto. F.2 F.2 na(2)
    Invasi e laghetti collinari. F.2 F.3(3) na(2)
    Piscine all'aperto e relativi locali di servizio planimetricamente < 50 mq. F.2 F.2 na(2)
    Piscine all'aperto e relativi locali di servizio planimetricamente > 50 mq. F.2 F.3(3) na(2)
    Scavi e riporti planimetricamente superiori a 50 mq o di altezza non modesta. F.2 F.3(3) na(2)
    Scavi e sbancamenti per la messa in opera delle reti di distribuzione; riporti planimetricamente inferiori a 50 mq. F.1 F.3(3) F.3(3)

    (1) - Gli interventi non devono determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

    (2) -) Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.

    (3) - Possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

    (4) - Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: a) previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento; b) installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

    - Attribuzione della fattibilità per gli interventi in territorio non urbanizzato
  155. 1. Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche all'interno delle zone destinate ad attrezzature pubbliche, così come indicate nella Tav. Po2, rispettano gli stessi standard, ove applicabili, fissati nella presente Parte Seconda, Titolo II, Capo I e le regole di trasformazione delle diverse componenti insediative di cui al precedente Titolo I, salvo quanto diversamente specificato nelle presenti NTA.

    2. Nelle zone destinate ad attrezzature sportive pubbliche è consentito realizzare impianti sportivi (all'aperto e al coperto), gradinate, spogliatoi, sedi di club sportivi, piccoli servizi di ristoro.

    3. Nelle aree destinate a verde pubblico, così come indicate nella Tav. Po2, sono consentiti interventi destinati alla gestione del manto vegetale, alla fruizione del parco ed alla ricreazione (sentieri, attrezzature per la sosta o per il gioco, piccoli impianti sportivi). È ammessa la installazione di un piccolo chiosco, con struttura in legno, altezza massima di 3 ml e SE massima di 10 mq. Le aree verdi sono gestite in coerenza con le indicazioni dell'Art. 50 e dell'Art. 53.

    4. Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche all'interno delle zone destinate ad attrezzature tecniche esistenti o da realizzare curano l'inserimento degli edifici e degli impianti prevedendo sistemazioni a verde su di una superficie non inferiore al 40%.

    5. La gestione delle aree cimiteriali presenti nel territorio comunale di Pienza è disciplinata dal Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con delibera CC n.3 del 1.3.2008. Nelle aree di rispetto cimiteriale, indicate con apposito segno grafico nella Tav. Po2, non sono consentite trasformazioni edilizie ed urbanistiche, ad eccezione delle espansioni dei cimiteri previste dal RU e della sistemazione delle aree a parcheggio.

    - Parametri e regole per le zone destinate ad attrezzature di uso pubblico
  156. 1. Il verde urbano è l'insieme delle componenti vegetali interne e limitrofe all'area urbana, sia pubbliche sia private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico e sono indispensabili per compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti dall'attività dell'uomo. Il verde urbano pubblico coincide con il verde pubblico rappresentato nella Tav. Po2c, e con gli elementi vegetali presenti nelle restanti aree pubbliche (inclusi parcheggi, verde di arredo stradale, ecc.); costituisce il verde di connessione ecologica, ossia il verde che ha la funzione di assicurare la permanenza e la ricostituzione degli elementi di continuità ecologica del territorio, aumentandone la permeabilità e la percorribilità anche tramite l'implementazione della rete ecologica. Ne fanno parte elementi quali i corridoi fluviali multifunzionali, le infrastrutture verdi, le fasce di mitigazione paesaggistico-ambientale e le aree verdi contigue al territorio rurale. Il verde urbano privato si articola in:

    • - verde di pertinenza residenziale
    • - verde di ambientazione paesaggistica.

    2. Il PO intende incrementare e migliorare la dotazione complessiva di verde urbano, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).

    3. La gestione del verde urbano persegue le finalità di cui al co. 3 dell'Art. 1 delle presenti NTA, espresse in termini di:

    • - riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane;
    • - adeguata dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, dei percorsi pedonali e ciclabili e della connessione anche intermodale alle infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico;
    • - qualità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;

    Persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:

    • - assicurare la integrità fisica e la fruizione ordinata del verde storico-monumentale;
    • - migliorare la qualità delle composizioni botaniche, riferendosi, per gli interventi, alle essenze di cui all'Art. 53 delle presenti NTA;
    • - incrementare la fruibilità delle aree ai diversamente abili;
    • - assicurare la disponibilità di orti urbani.

    4. Le aree di verde pubblico, unitamente alle aree dedicate ai servizi sportivi e scolastici, sono riferimenti privilegiati per la rete dei percorsi ciclabili di cui all'Art. 114 delle presenti NTA.

    5. Nell'area di verde pubblico di Piazza Dante, a Pienza, è ammessa la realizzazione di una edicola per la vendita di giornali di 9 mq, per la quale andrà presentato un progetto completo di studio di inserimento paesaggistico, data la rilevanza storica e funzionale del giardino pubblico dove andrà collocato.

    6. Al fine di salvaguardare le funzioni di connettività ecologica del verde urbano, le eventuali attività di manutenzione (in particolare per quanto riguarda le potature ecc.) vanno progettate e pianificate tenendo conto delle necessità di tutela della fauna presente, nel rispetto delle disposizioni a tutela delle specie faunistiche previste dalla normativa nazionale e regionale (Legge 157/1991; L.R. 30/2015), delle quali è necessario tenere conto anche in relazione ad interventi di gestione del verde (ad es. per quanto riguarda la possibile presenza di nidi di specie ornitiche tutelate).

    - La gestione del verde urbano
  157. 1. La costruzione di annessi da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare è ammessa dal PO nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento 63/R 2016 e dei successivi commi.

    2. La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime di cui all'art. 5 del Regolamento 63/R 2016 è consentita per fondi che raggiungano almeno il 25% delle superfici fondiarie minime e che risultano sprovvisti di annessi agricoli o dotati di annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle di seguito stabilite, per classi di superficie:

    • - fino a 12 mq per: colture ortoflorovivaistiche specializzate, non in serra; vigneti e frutteti in coltura specializzata; oliveto in coltura specializzata, tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
    • - fino a 20 mq per: seminativo irriguo; colture seminative, seminativo arborato, castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno, altre superfici boscate ed assimilate come definite all'art. 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana).

    3. La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all'art 5 del Regolamento 63/R 2016 è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

    1. a. allevamento intensivo di bestiame;
    2. b. trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
    3. c. acquacoltura, ivi inclusi bacini per la pesca sportiva;
    4. d. allevamento di fauna selvatica;
    5. e. cinotecnica;
    6. f. allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
    7. g. allevamento di equidi.

    4. Le superfici coperte consentite per le attività di cui al co.3 variano a seconda delle attività, e sono autorizzate, sulla base di una relazione tecnica che dimostri in modo particolarmente dettagliato, e sulla base di parametri generalmente condivisi, le esigenze di spazio aziendali.

    5. La costruzione degli annessi agricoli di cui al co.1 è ammessa nelle stesse parti del territorio rurale dove sono consentiti gli annessi agricoli di aziende che raggiungono le superficie fondiarie minime, ossia nelle Unità di Paesaggio delle Colline Argillose, dei Rilievi di Monticchiello, di S. Anna in Camprena, di Poggio San Pietro e della Foce, così come delimitate nella Tav. PS02 del PS.

    6. Le caratteristiche degli annessi agricoli di nuova costruzione di cui al presente articolo sono quelle previste all'Art. 82 delle presenti NTA.

    7. La costruzione degli annessi di cui al presente articolo è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134 della LR 65/2014, non richiede la presentazione del programma aziendale e deve comunque essere commisurata alle reali esigenze dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative. Per il conseguimento del permesso di costruire devono essere pertanto dichiarate:

    1. a. la necessità della realizzazione dell'annesso in relazione alle esigenze dell'attività svolta;
    2. b. le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso;
    3. c. la conformità dell'intervento alla LR 65/2014, al Regolamento 63/R 2016, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale (PS e PO).
    - Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del programma aziendale (art. 73, co. 5, LR 65/2014)
  158. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, di seguito denominati "impianti", è soggetta all'autorizzazione del Comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni di cui al presente articolo del Piano Operativo, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico della Regione e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al dPR 12 gennaio 1998, n. 3. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia i titoli abilitativi edilizi necessari.

    2. Gli impianti esistenti e di nuova realizzazione sono soggetti alle disposizioni della LR 62/2018. In particolare, i nuovi distributori sono dotati di:

    • - pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
    • - servizi igienici anche per gli utenti diversamente abili;
    • - aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto sia dotato di attività e servizi integrativi;
    • - impianti di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

    3. Stante la elevata e diffusa qualità paesaggistica del territorio pientino, il cl'AC stabilisce - ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 32/1998 - i seguenti criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per impianti di distribuzione dei carburanti.

    • d. l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti è ammessa nella sola UTOE 5 "Arcipelago produttivo di Pienza";
    • e. la SE da riservarsi alle attività e servizi integrativi di cui all'art. 65 della LR 62/2018 non può superare i 400 mq;
    • f. l'impianto dovrà essere adeguatamente schermato con piantumazione di alberi e arbusti da scegliersi tra quelli elencati all'Art. 53.

    4. Nel caso il soggetto che intende realizzare un nuovo impianto di distribuzione di carburanti si renda disponibile a realizzare - nelle vicinanze dell'impianto o meno - uno spazio adeguato alla sosta per almeno 8 pullman turistici, l'AC si rende disponibile a redigere un atto con il quale rinuncia alla riscossione degli oneri per le superfici a commerciali, artigianali o di servizio eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 65 della LR 62/2018. Ulteriori bilanciamenti degli impegni e degli oneri tra le due parti, nonché dettagli e tempi di validità dell'accordo, che è e resta facoltativo, saranno precisati nell'atto stesso.

    - Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per impianti di distribuzione dei carburanti
  159. 1. Si intendono, per "pertinenze residenziali", le aree scoperte dei lotti di pertinenza degli edifici con destinazione RES 1. La loro gestione persegue due obiettivi complementari:

    • - assicurare la presenza di una consistente dotazione di vegetazione all'interno dell'insediamento urbano, con conseguenti benefici sia per la qualità dell'aria, sia per l'attenuazione dei picchi climatici;
    • - migliorare la bellezza dell'insediamento urbano, riequilibrando i rapporti tra elementi artificiali permanenti ed elementi naturali mutevoli con le stagioni.

    2. Compatibilmente con le esigenze funzionali (sicurezza, insolazione, distanze minime) saranno mantenute e collocate nelle aree di verde urbano privato piante di alto fusto, con preferenza per le specie autoctone indicate nell'Art. 53 delle presenti NTA, con

    • - una Densità arborea (DA) di 1 albero ogni 500 mq di SF, e comunque un albero ogni 250 mq di superficie permeabile (SP).
    • - Densità arbustiva (DAr) di 2 arbusti ogni 500 mq di SF.

    3. Nelle pertinenze residenziali è garantito il mantenimento di un rapporto di permeabilità pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria (SF), se non diversamente stabilito da specifiche norme. Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di sostituzione edilizia, e negli interventi di ampliamento di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta (SC), la superficie permeabile non deve comunque risultare inferiore all'80% delle superfici scoperte.

    4. Nelle aree di pertinenza di edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore del presente PO, ove previsto dalle presenti norme, è ammessa la realizzazione di interventi di AS relativamente alla categoria Ap (interventi pertinenziali) così come definiti all'Art. 28. I nuovi manufatti dovranno rispettare i limiti di distanza previsti all'art. 47 comma 3. Resta comunque ferma la possibilità di realizzare parcheggi interrati di cui al co. 6 dell'art. 45.

    5. È permessa la realizzazione di cisterne interrate per il recupero di acque piovane fino ad un volume di mc 3 e la realizzazione di scannafossi di larghezza massima non superiore a 80 cm.

    6. Nelle aree interessate da vincoli paesaggistici, salvo specifiche differenti previsioni del PO, sono ammesse variazioni delle superfici a verde, degli orti e dei giardini solo compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni riportate all'Art. 103.

    7. Nelle pertinenze residenziali di cui al co.1, l'istallazione di tettoie per auto, qualora consentite dal PO, e/o di gazebi, pergolati e altre coperture leggere di arredo di cui al d.P.R 380/2001 "Edilizia libera", ivi comprese le strutture di sostegno per pannelli fotovoltaici, è ammessa entro il limite di Superficie coperta (SC) complessiva di 25 mq, e comunque in misura non superiore al 5% della superficie fondiaria (SF), oltre che nel rispetto degli indici di cui al precedente co.3.

    - a gestione delle pertinenze residenziali
  160. 1. Al fine della verifica delle condizioni di cui all'Art. 79 e all'Art. 80, l'imprenditore agricolo provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato "programma aziendale", avente i contenuti indicati all'art. 7 del Regolamento 63/R 2016.

    2. L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.

    3. Il programma aziendale è presentato, secondo le modalità previste dal Regolamento 63/R 2016, al comune o ai comuni competenti per territorio, che verificano la completezza e la regolarità formale della documentazione entro i quindici giorni successivi alla sua presentazione. Il comune o i comuni possono richiedere motivatamente, una sola volta, documenti integrativi.

    4. Per l'approvazione del programma aziendale, il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e, in caso di esito positivo, può convocare una Conferenza di servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC, nonché i pareri della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti.

    5. La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.

    6. In particolare, la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo contengono l'impegno dell'imprenditore agricolo:

    1. a. ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale in relazione ai quali sono richiesti interventi sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali di cui agli articoli 87 e 88;
    2. b. a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione;
    3. c. ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi di mitigazione ambientale eventualmente necessari;
    4. d. a non modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma aziendale;
    5. e. ad assoggettarsi alle penali previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento. In ogni caso, le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall'inadempienza.

    7. Il programma aziendale ha durata decennale con decorrenza dall'atto di approvazione del comune

    8. Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.

    9. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d'opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell'azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque soddisfino tutte le seguenti condizioni:

    1. a. non comportino incremento della superficie utile complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale;
    2. b. non comportino incremento superiore al 20 per cento della superficie utile per singolo edificio di nuova realizzazione;
    3. c. non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale;
    4. d. non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati.

    10. Non costituiscono altresì modificazione del programma aziendale gli aggiustamenti di confine di cui all'Art. 87, co. 5.

    11. La disposizione di cui al co. 9 non si applica ai programmi aziendali con valore di piano attuativo.

    12. Il programma aziendale può essere modificato per motivi diversi da quelli di cui al co. 8, su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze non inferiori ad un anno.

    13. Nei casi di cui ai commi 8 e 12, l'art. 11 del Regolamento 63/R 2016, specifica quali modifiche al programma aziendale possono essere assentite con procedimenti semplificati in quanto modifiche non sostanziali.

    14. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni nonché quando prevede operazioni di recupero o di nuova edificazione pari o superiori a 2.500 mc.

    - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (art. 74 LR 65/2014)
  161. 1. Ai sensi dell'art. 104, co.1 della LR 65/2014, il piano comunale di protezione civile di cui alla LR 67/2003 costituisce parte integrante del Piano Operativo ed è aggiornato in caso di eventi calamitosi. Tale aggiornamento costituisce variante automatica al Piano Operativo.

    2. Il comune di Pienza è dotato di tale piano, nella fattispecie del Piano Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, adottato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n.37 del 08/06/2016. Si rimanda direttamente al Piano Intercomunale di Protezione Civile per le sue previsioni localizzative, in termini di Aree di emergenza, punti di elisoccorso e quant'altro possa essere di interesse per la pianificazione urbanistica, mentre gli interventi di PO e loro future varianti saranno tutti verificati, in sede di VAS o con approfondimenti appositi, per assicurarne la compatibilità con le diverse situazioni di pericolosità presenti, nonché l'adeguatezza delle misure di mitigazione adottate rispetto agli scenari di rischio possibili.

    - Misure per la protezione civile: Piano Intercomunale di Protezione Civile
  162. 1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 124 del PS, nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie connesse alla attuazione di programmi aziendali sono da rispettarsi le seguenti prescrizioni generali:

    1. a. la nuova viabilità deve essere limitata allo stretto indispensabile, e debbono essere limitate al massimo le interferenze con la rete scolante e con il reticolo idrografico;
    2. b. i nuovi edifici, salvo imperativi tecnici da motivare nel programma aziendale, sono da realizzarsi in contiguità con i centri aziendali esistenti, con altezze e volumi analoghi.

    2. Le richieste di residenze ed annessi rurali da inserire nei programmi aziendali terranno conto delle limitazioni indicate negli artt. 126 e 127 del PS, nonché nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, considerando i sistemi e sottosistemi ove ricade l'azienda agricola ed in particolare la trasformazione da realizzare.

    3. I programmi aziendali individuano i miglioramenti ambientali assumendo come riferimento essenziale:

    1. a. gli obiettivi e la disciplina dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, considerando quelle inerenti i sistemi e sottosistemi in cui ricade l'azienda proponente;
    2. b. gli indirizzi previsti dall'Abaco delle Invariati del PIT-PPR per i diversi elementi della rete ecologica regionale nell'Abaco delle Invarianti e nelle direttive di Ambito. Su tali indirizzi e direttive si baseranno, peraltro, valutazioni ambientali (es. VAS) connesse alla approvazione dei PAPMAA e, in generale, degli altri interventi, anche in applicazione dell'art. 75 della LR 30/2015;
    3. c. per i PAPMAA che interessano la ZSC-ZPS Crete dell'Orcia e del Formone, anche le misure di conservazione di cui alla DGR 1223/2015 e quanto previsto dalle Azioni del Piano di Gestione del sito adottato con DCP 25 del 23/06/2015.

    4. Le modalità di trasformazione degli assetti colturali terranno conto della disciplina delle forme del paesaggio agrario di cui alla Sezione III dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio del PS. Il programma aziendale potrà eventualmente documentare lo stato effettivo degli assetti colturali, nei casi in cui la situazione presente sia già modificata rispetto alla rilevazione del QC, e proporre con validi argomenti interpretazioni alternative, sempre in coerenza con gli obiettivi del PS.

    5. In caso di aziende costituite da aree ricomprese in più di un sistema di paesaggio di cui all'art. 66 delle NTA del PS, nel definire la collocazione di eventuali residenze rurali ed annessi agricoli i programmi aziendali rispettano il criterio della proporzionalità, localizzando i manufatti edilizi nel sistema di paesaggio ove ricade la porzione maggiore dell'azienda stessa, comunque tenendo conto della localizzazione delle colture cui è riferita l'esigenza dei nuovi edifici.

    6. In aggiunta alle misure di miglioramento ambientale indicate dallo Statuto degli ecosistemi e del paesaggio per ciascun sistema e sottosistema, sono considerati anche i seguenti interventi:

    • - la eliminazione di linee elettriche aeree in disuso, oppure l'interramento di quelle attive;
    • - la manutenzione delle strade poderali e la loro messa a disposizione per forme di fruizione pubblica;
    • - la eliminazione di edifici ed annessi fatiscenti, precari o comunque incongrui rispetto al contesto.
    - Criteri per la redazione dei programmi aziendali
  163. 1. Il verde di ambientazione paesaggistica è costituito dalle aree private inedificate presenti nel territorio urbanizzato - spesso aree di risulta dei disegni stradali più recenti - e prive di relazioni pertinenziali con un edificio particolare.

    2. La gestione del verde di ambientazione nel territorio urbanizzato di Pienza, così come individuato nella Tav. Po2a, è finalizzata a migliorare i rapporti paesaggistici tra l'insediamento, le infrastrutture ed il contesto agricolo, anche attraverso la collaborazione tra AC e proprietari dei suoli.

    3. La gestione delle aree di verde di ambientazione collocate lungo arterie stradali è finalizzata, ove possibile, alla ricostruzione della tradizionale sequenza sedime stradale - cunetta - eventuale salto di quota - siepe bassa arretrata - coltivazione legnosa (olivo). Di questa sequenza tiene conto il progetto di eventuali aree di parcheggio o di sosta e la collocazione dalle alberature indicate dall'Art. 53 delle presenti NTA.

    4. La gestione delle aree di verde di ambientazione collocate in prossimità della linea di transizione tra edificato e territorio aperto è finalizzata al mantenimento o, se necessario, alla creazione di una fascia di oliveto, anche alternato a piccole aree di bosco, tra l'edificato ed i seminativi esterni, assicurando il più possibile la continuità della tessitura agraria a maglia fitta lungo l'intero perimetro urbano.

    5. Salvo diverse specifiche prescrizioni del PO, le indicazioni di gestione di tali aree coincidono con le specifiche prescrizioni applicabili a questo contesto contenute nella schede di vincolo ex art. 136 d.lgs. 42/04, riportate all'Art. 103.

    - La gestione del verde di ambientazione paesaggistica
  164. 1. Nel territorio comunale di Pienza, oltre al Piano Intercomunale di Protezione Civile di cui al precedente articolo, vigono i seguenti piani settoriali:

    • - Piano di Zonizzazione acustica, approvato con DCC n.11 del 01/03/2008;
    • - Piano di gestione del Sito Unesco del Centro Storico di Pienza;
    • - Piano di gestione del sito Unesco della Val d'Orcia.

    2. Nel territorio comunale di Pienza vigono i seguenti regolamenti e programmi comunali:

    • - Regolamento Edilizio Unificato (R.E.U) approvato con DCC. n. 25 del 21.04.2009;
    • - Regolamento comunale per la realizzazione di stazione radio base, approvato con DCC n. 33 del 7.06.2002, avendo precedentemente individuato, con DCC n. 33 del 7.6.2002 le aree sensibili per la localizzazione degli impianti di radio telecomunicazioni, in applicazione della DCR della Toscana n. 12 del 16.1.2002.
    - Altri piani, programmi e regolamenti comunali vigenti
  165. 1. L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale, anche all'interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola, compresa la vendita dei prodotti agricoli in applicazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative igienico sanitarie, di altre normative di settore, nonché dei regolamenti edilizi vigenti. Laddove non si renda necessaria la realizzazione di opere edilizie, l'imprenditore agricolo trasmette, preventivamente all'utilizzo, apposita comunicazione allo sportello unico del comune attestante il rispetto delle normative igienico sanitarie, di settore e dei regolamenti edilizi vigenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento 63/R 2016, art. 11. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni trasmesse ai sensi del co. 1 nella misura pari ad almeno il 10 per cento delle comunicazioni presentate.

    2. Gli immobili di cui al co. 1, se acquisiti in proprietà dall'imprenditore agricolo, costituiscono parte della sua dotazione aziendale ma la loro consistenza non può in alcun caso essere trasferita all'interno del fondo.

    3. L'utilizzo degli immobili di cui al co. 1, per usi connessi all'attività agricola, è consentito anche per periodi di tempo determinati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento 63/R 2016.

    4. L'utilizzo permanente o temporaneo degli immobili di cui al presente articolo per usi connessi all'attività agricola non determina il mutamento della destinazione d'uso industriale o commerciale degli immobili stessi.

    - Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola (art. 75 LR 65/2014)
  166. 1. Al fine di assicurare una maggiore coerenza tra la vegetazione autoctona e la vegetazione presente in ambito urbano, negli interventi di arredo vegetale oppure di riqualificazione paesaggistica o ambientale inerenti il verde urbano come definito al precedente Art. 50, verranno utilizzate, salvo motivate scelte progettuali, le specie indicate nella seguente tabella. Si ricorda, ai fini delle eventuali deroghe per motivate scelte progettuali, che l'art. 80 commi 7-8-9 della L.R. 30/2015, anche in recepimento della normativa comunitaria inerente le specie alloctone, dispone il divieto di utilizzo di specie non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive.

    2. Le indicazioni di altezza (h) e diametro della chioma (d) in essa contenute si riferiscono ad un'età di 20-25 anni dell'albero o dell'arbusto.

    Tab. 4. Specie vegetali da utilizzare in ambito urbano

    Alberi
    Acer campestre L. Testucchio, Loppo h 7 ml; d 5 ml
    Caducifoglio
    A lento sviluppo, utilizzato come essenza da siepe o da forestazione in suoli spogli, umidi e declivi o per creare zone di rifugio nelle campagne. Abbastanza rustico, vegeta bene sia in suoli sciolti che compatti, purchè profondi e freschi e non asfittici. Tollera abbastanza bene il freddo e predilige esposizioni soleggiate o a mezz'ombra.
    Celtis australis L. Bagolaro, Spaccasassi h 9 ml; d 7 ml
    Caducifoglio
    Rustico e frugale, vegeta anche su terreni calcarei, ricchi di scheletro o addirittura rocciosi grazie al potente apparato radicale, non teme la scarsità d'acqua, ma sfrutta l'abbondanza di sali minerali. Viene impiegato nei parchi cittadini nel verde urbano e nelle alberature stradali per la resistenza all'inquinamento e la longevità.
    Cupressus sempervirens L. Cipresso Forma fastigiata h 8 ml; d 1 ml
    Forma horizontalis h 8 ml; d 3,5 ml
    Sempreverde
    Rustico senza molte esigenze per quanto riguarda il tipo di terreno.
    Fraxinus ornus L. Avorniello, Orniello h 10 ml; d 7 ml
    Caducifoglio
    La sua rusticità ne consente l'introduzione su terreni da ricolonizzare, poichè non possiede particolarmente esigenze pedologiche. Tollera molto bene i substrati calcarei e anche quelli tendenzialmente pesanti, inoltre resiste molto bene alla siccità e all'inquinamento.
    Fraxinus angustifolia Vahl Frassino meridionale h 9 ml; d 4,5 ml
    Caducifoglio
    Necessita di un substrato ricco di sostanza organica ed elementi minerali con struttura limoso-argillosa, profondo ed in grado di rimanere fresco per lungo tempo.Preferisce inoltre suoli a reazione neutra o subacida; tollera in ogni caso abbastanza bene il calcare.
    Morus alba L. Moro, Gelso bianco h 7 ml; d 5 ml
    Caducifoglio
    Predilige terreni profondi, umidi ma senza ristagni idrici; eliofilo, resiste sufficientemente bene ai freddi invernali dei nostri ambienti; tollera in ogni caso la siccità.
    Populus alba L. Gattice, Pioppo bianco h 18 ml; d 10 ml
    Caducifoglio
    Predilige luoghi esposti al sole e caldi, terreni freschi, profondi e ben aerati e drenati anche se tollera bene i suoli argillosi e quelli calcarei. Ama l'acqua, ma teme il ristagno idrico prolungato e le situazioni di asfissia in generale. Viene impiegato nelle alberature stradali e a scopo ornamentale nei parchi e nei giardini. Esistono anche forme colonnari adatte per viali (fastigiata).
    Populus nigra L. Albero, Pioppo nero h 19 ml; d 10 ml
    Caducifoglio
    Predilige terreni profondi, freschi, ben drenati e con un buon contenuto di sali minerali. Non teme situazioni di temporanee inondazioni e substrati umidi; non ama molto i substrati calcarei.
    Populus nigra L. cultivar italica Pioppo cipressino h 19 ml; d 3 ml
    Caducifoglio
    Portamento colonnare (fastigiato); a livello paesaggistico-ornamentale vengono generalmente impiegati gli esemplari maschili.
    Populus tremula L. Albarello, Gattero, Pioppo tremulo h 16 ml; d 6 ml
    Caducifoglio
    Non ha esigenze pedologiche particolari, ma il suo sviluppo è favorito dai terreni ricchi di sostanza organica, sali minerali e freschi. Tollera comunque molto bene i suoli argillosi e quelli umidi. Ama la luce ma sopporta anche esposizioni particolarmente ombreggiate.
    Quercus cerris L. Cerro h 10 ml; d 6 ml
    Caducifoglio
    Predilige suoli sub-acidi con struttura anche argillosa purché siano profondi, freschi e tendenzialmente umidi. Si adatta anche a terreni leggermente calcarei (non in quelli molto calcarei).
    Quercus ilex L. Leccio h 9 ml; d 6 ml
    Sempreverde
    Rustico, predilige terreni asciutti e condizioni climatiche miti; resiste a condizioni di prolungata siccità e terreni anche relativamente poveri. Vegeta sia in condizioni di elevata luminosità che di parziale ombreggiamento. Resistente alle avversità e ai danni da inquinamento.
    Quercus pubescens Will. Roverella, Querce comune h 8 ml; d 8 ml
    Caducifoglia
    Rustica, predilige ambienti a clima caldo non troppo umido, si adatta a molti substrati sia argillosi che sciolti e tollera anche terreni molto calcarei e aridi; non sopporta i ristagni idrici.
    Quercus robur L. Farnia h 10 ml; d 8 ml
    Caducifoglia
    Predilige terreni profondi, non importa se molto o poco argillosi; per l'attecchimento, dopo la messa a dimora e nei primi anni successivi, necessita di irrigazioni o di un substrato abbastanza umido. Eliofila che preferisce esposizioni "aperte" e ampi spazi. Esistono anche forme colonnari idonee per viali (fastigiata).
    Salix alba L. Vetrice h 13 ml; d 11 ml
    Caducifoglio
    Igrofilo, cresce bene nei terreni freschi e profondi, ma anche in quelli umidi e argillosi, sopportando bene la sommersione.Viene impiegato per rinsaldare scarpate e rive di corsi d'acqua.
    Salix alba L. subsp. vitellina (L.) Arcang. Salcio, Salcio da vinchi h 10 ml; d 8 ml
    Caducifoglio
    Ha rami giovani flessibili giallo-oro, di effetto soprattutto nella stagione invernale.
    Igrofilo, cresce bene nei terreni freschi e profondi, ma anche in quelli umidi e argillosi, sopportando bene la sommersione.
    Sorbus domestica L. Sorbo h 9 ml; d 6 ml
    Caducifoglio
    Eliofilo, predilige terreni sassosi, sciolti o argillosi, ma profondi e senza ristagni idrici; si adatta molto bene anche ai suoli calcarei.
    Sorbus torminalis (L.) Crantz Mangiàcolo, Magnusello, Ciavardello h 10 ml; d 7 ml
    Caducifoglio
    Eliofilo a lenta crescita ma molto longevo; predilige suoli acidi o sub-acidi, argillosi, profondi, ma si adatta bene anche a substrati calcarei e sassosi.
    Arbusti
    Arbutus unedo L. Corbezzolo, Albatro h 5 ml; d 3 ml
    Sempreverde
    Si adatta a molti tipi di substrato, predilige però quelli tendenzialmente sciolti e subacidi ed esposizioni soleggiate o parzialmente ombreggiate. Manifesta in ogni caso una discreta tolleranza al calcare e agli agenti inquinanti.
    Buxus sempervirens L. Bosso, Bossolo, Verde h 2 ml; d 1 ml
    Sempreverde
    Ha uno sviluppo lento ed è indifferente al tipo di substrato, vegetando sia in quelli argillosi compatti che in quelli poveri e sassosi (è molto indicato per terreni calcarei). Da esposizione sia soleggiata che a mezz'ombra; resiste bene agli agenti inquinanti atmosferici; non ha problemi di sopravvivenza in ambienti siccitosi o in climi rigidi (tollera bene le gelate). Usato prevalentemente per siepi.
    Crataegus monogyna Jacq. Biancospino h 5 ml; d 3 ml
    Caducifoglio
    Eliofilo, anche se sopporta un parziale ombreggiamento; molto rustico, adattandosi a molti tipi di clima e di terreno, con predilezione per quelli argillosi e calcarei, mediamente profondi. Può essere usato per formare siepi.
    Ilex aquifolium L. Agrifoglio h 5 ml, d 3,5 ml
    Sempreverde
    Predilige luoghi ombreggiati ma luminosi e teme le variazioni climatiche accompagnate da repentini sbalzi termici. Vegeta ottimamente in terreni sabbiosi a reazione acida, ricchi di sostanza organica ed elementi minerali, non tollera substrati molto calcarei. Per la buona resistenza all'inquinamento può essere impiegato nella formazione di siepi in città.
    Juniperus communis L. Ginepro h 5 ml, d 3 ml
    Sempreverde
    Estremamente rustico, vegeta in tutti i tipi di terreni, tollera bene i climi rigidi e la siccità.
    Laurus nobilis L. Alloro h 5 ml; d 2,5 ml
    Sempreverde
    Rustico, si adatta relativamente bene al freddo ma non sopporta gelate prolungate. Predilige terreni profondi ricchi di elementi nutritivi; su terreni poveri il suo sviluppo è limitato e vengono facilitati gli attacchi da parte di crittogame ed insetti. Si adatta, inoltre, a esposizioni parzialmente ombreggiate. Può essere usato per siepi.
    Lonicera etrusca Santi Madreselva h 1,5 ml; d 1 ml
    Caducifoglio
    Si adatta sia a esposizioni soleggiate che a mezzo sole e resiste egregiamente nei climi rigidi; non ha particolari esigenze pedologiche, ma soffre la siccità che pregiudica la fioritura. A scopo ornamentale è impiegata per la formazione di pergolati e per rivestire muri o barriere.
    Mespilus germanica L. Nespolo h 3 ml; d 2 ml
    Caducifoglio
    Ama posizioni soleggiate, è molto rustico e poco esigente come tipo di substrato; predilige in ogni caso terreni più o meno argillosi e profondi, non troppo calcarei e siccitosi; è molto resistente al freddo e tollera i ristagni idrici ed i substrati umidi.
    Pyracantha coccinea Roem. Agazzino h 2 ml, d 1,7 ml
    Sempreverde
    Rustico, adattabile a molti tipi di substrato, compresi quelli argilloso e calcarei; predilige però suoli umidi e ricchi di sostanza organica ed esposizioni soleggiate o leggermente ombreggiate. Tollera abbastanza bene il freddo (meno le gelate prolungate) e resiste agli agenti inquinanti atmosferici; utilizzato per siepi.
    Viburnum tinus L. Lentaggine h 3 ml; d 2 ml
    Sempreverde
    La sua rusticità la rende di facile coltura e adatta per l'impiego ornamentale; predilige esposizioni soleggiate, terreni ben drenati e ricchi di sostanza organica; tollera bene l'ombra. È in grado di resistere alle basse temperature ed a lunghi periodi siccitosi. Usata per siepi o barriere sempreverdi o come singolo cespuglio ad effetto.
    - Indirizzi per l'utilizzo della vegetazione in ambito urbano e la riqualificazione dei margini
  167. 1. Nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori di programmi aziendali tramite compravendita o altro titolo che consenta il conseguimento di un titolo abilitativo, è vietata la realizzazione di nuovi edifici per dieci anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti.

    2. Il divieto di edificare di cui al co. 1 non si applica nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l'attività agricola, come stabiliti dalla provincia o dalla città metropolitana in sede di determinazione dei parametri di cui all'art. 73, co. 2 della LR 65/2014, non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti. Per i trasferimenti anteriori alla determinazione dei parametri della provincia è fatta salva la possibilità di dimostrare, attraverso il programma aziendale, che l'indispensabilità dei nuovi edifici sussisteva in riferimento all'estensione dell'azienda ed agli edifici in essa esistenti risultanti al momento del trasferimento, ferma restando la possibilità di comprendervi i successivi ampliamenti dell'estensione aziendale.

    3. Le disposizioni relative al divieto di edificare si applicano, per la durata dell'affitto e fino ad un massimo di dieci anni, anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della normativa, sia consentito il conseguimento di un titolo abilitativo.

    4. Il divieto di cui al co. 1, non si applica:

    1. a. ai trasferimenti in sede di permute di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine;
    2. b. ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali;
    3. c. ai trasferimenti che hanno origine da:
      1. 1) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari;
      2. 2) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;
      3. 3) procedure espropriative;
      4. 4) successioni ereditarie;
      5. 5) divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente al 29 aprile 1995;
      6. 6) cessazione dell'attività per raggiunti limiti d'età o per sopraggiunta invalidità permanente al lavoro, degli imprenditori agricoli professionali.

    5. Costituiscono aggiustamenti di confine, ai fini della presente legge, gli aumenti o le diminuzioni delle superfici aziendali su cui non insistano edifici. Tali superfici devono essere inferiori al 5 per cento delle superfici complessive aziendali e comunque non eccedenti cinque ettari di superficie agricola utilizzata.

    6. Per i trasferimenti di fondi agricoli effettuati prima dell'entrata in vigore della LR 65/2014 rimane fermo il divieto di edificazione per i dieci anni successivi al frazionamento.

    - Trasferimenti di fondi agricoli (art. 76 LR 65/2014)
  168. 1. Le fasce di rispetto per le infrastrutture stradali, misurate dal ciglio esterno del sedime stradale o della eventuale cunetta latistante, sono stabilite come segue:

    1. a. strade extraurbane secondarie: 40 ml nelle zone esterne al centro abitato e 5 ml nelle zone interne al centro abitato;
    2. b. strade extraurbane locali, comprensive delle strade vicinali: 20 ml fuori dai centri abitati, definita dalla disciplina del PO e dalla pianificazione attuativa all'interno dei centri abitati.
    3. c. strade urbane locali: definita dalla disciplina del PO e dalla pianificazione attuativa.
    4. d. strade vicinali di uso pubblico pedonale e/o carrabile esterne ai centri abitati: 5 ml.

    2. All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente comma è vietata la nuova edificazione e l'ampliamento di edifici esistenti che comporti un ulteriore avvicinamento alla strada, mentre sono consentiti gli interventi di ambientazione di cui all'art. 114 delle NTA del PS.

    - Disciplina delle fasce di rispetto stradali
  169. 1. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 65, il PO disciplina la trasformazione dei resedi degli edifici con destinazione non agricola situati in territorio rurale assicurando che gli interventi ne garantiscano il mantenimento delle caratteristiche di ruralità, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi degli edifici di interesse storico-testimoniale rurali. Pertanto, gli interventi edilizi eccedenti il Restauro (RC) , oppure la variazione di destinazione d'uso o il frazionamento anche riguardanti un singolo edificio sono subordinati alla redazione di un Progetto di Resede, così come definito all'Art. 18 delle presenti NTA.

    2. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso il resede è da considerarsi coincidente con l'area libera annessa di cui all'art. 101, co. 3 delle NTA del PS; negli altri casi può essere fatta coincidere, al minimo, con l'aia o comunque con gli spazi di uso quotidiano circostanti l'edifico o gli edifici.

    3. È vietato procedere alla suddivisione del resede con siepi, recinzioni, o con l'inserimento di elementi estranei all'assetto originario dell'area stessa quali accessi aggiuntivi oppure aree di parcheggio eccessivamente frazionate.

    4. Compatibilmente con la dimensione del resede e con il rispetto della qualità complessiva del contesto sono realizzabili nel resede nuovi interventi quali:

    • - box per il ricovero di cavalli, fino ad un massimo di 32 mq (4 posti), da realizzarsi con strutture lignee, qualora utile ad uso amatoriale;
    • - piccole aree di gioco per bambini;
    • - aree di parcheggio scoperte, realizzate con pavimentazioni permeabili;
    • - piccole aree attrezzate per il soggiorno all'aperto (con tavoli, sedute, coperture mobili di colore adeguato).

    5. Qualora il resede, all'atto della redazione del relativo progetto, risulti già frazionato, il proponente procederà alla stesura di un progetto di resede comunque ricomprendente l'intera l'area originaria. In caso di impossibilità di promuovere un intervento esteso all'intero resede - dovuta al mancato accordo tra i diversi proprietari - l'AC valuterà il progetto parziale anche alla luce della sua attenzione alla riconfigurazione degli assetti complessivi.

    6. A meno di impedimenti tecnici da dimostrare esplicitamente in sede di richiesta, lungo le vie di accesso al resede, qualora consentiti, i cancelli o le sbarre sono realizzabili ad una distanza minima di 30 ml dall'innesto sulla strada pubblica e ad una distanza massima di 300 ml dal resede.

    7. Nei resedi di pertinenza residenziale di cui al co.1, l'istallazione di tettoie per auto, qualora consentite dal PO, e/o gazebi, pergolati e altre coperture leggere di arredo di cui al d.P.R 380/2001 "Edilizia libera", ivi comprese le strutture di sostegno per pannelli fotovoltaici, è ammessa entro il limite di Superficie coperta (SC) complessiva di 25 mq.

    - Trasformazioni dei resedi degli edifici con destinazione non agricola situati in territorio rurale (art. 77 LR 65/2014)
  170. 1. L'attuazione degli interventi di cui alla Parte III è condizionata alla disponibilità del certificato dei gestori dei diversi servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, e della adduzione di gas, di comunicazione telefonica e telematica. In caso di necessità di potenziamento di una o più reti, i lavori occorrenti sono a carico del soggetto attuatore dell'intervento edilizio e devono essere realizzati contestualmente all'esecuzione dell'opera. Deve essere inoltre verificata la sostenibilità dell'intervento in relazione alla capacità residua dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi.

    2. Qualora necessaria, la posa in opera delle reti (adduzione acqua potabile, collettamento reflui, energia elettrica, gas metano, ecc.) deve essere fatta in base ad un progetto unitario, limitando allo stretto necessario la differenziazione delle sedi e prevedendo forme di accessibilità permanente, in modo da facilitarne la gestione e il mantenimento in efficienza. La realizzazione dei nuovi impianti sarà occasione per la rimozione delle linee e degli impianti esistenti, se obsoleti. È pertanto esclusa la collocazione di nuovi elettrodotti aerei.

    3. Ai sensi del DPR 380/01 (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici), art.135 bis, tutti gli edifici di nuova costruzione o che comunque richiedano il rilascio di un permesso di costruire, devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio e di un punto di accesso.

    4. Nella progettazione delle opere infrastrutturali, devono essere previsti impianti di fognatura e depurazione separati per le acque piovane e per le acque reflue, verificandone inoltre la coerenza con i piani e programmi di gestione del servizio idrico integrato dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) competente. Ove vi sia spazio sufficiente, e comunque in deroga alla distanza dai confini prevista, si incoraggia la posa in opera di cisterne interrate per la raccolta di acqua piovana, da utilizzare per gli usi consentiti.

    5. Il PO persegue il risparmio energetico nella illuminazione esterna e forme di contenimento dell'inquinamento luminoso attraverso l'applicazione dei criteri tecnici contenuti nelle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna", in attuazione DGRT n. 815 del 27/08/2004, e nell'allegato C della legge reg. Toscana n. 37/2000. Si prescrive in particolare:

    • - l'impiego di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione o comunque di apparecchi illuminanti che consentano un risparmio energetico analogo o superiore;
    • - la scelta, per le strade con traffico motorizzato, dei livelli minimi di luminanza e illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439;
    • - l'esclusione, per i nuovi impianti, di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti, o comunque che emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il 3% del flusso totale emesso;
    • - la limitazione dell'uso di proiettori ai casi di reale necessità;
    • - l'adozione di sistemi automatici di controllo, riduzione o spegnimento dei flussi luminosi in determinate fasce orarie, tenendo conto delle esigenze di sicurezza.

    6. Deve essere assicurata ai sensi di legge la compatibilità reciproca delle emissioni acustiche delle nuove attività produttive e di servizio alla produzione con il resto delle funzioni insediate nell'area di intervento, attraverso l'accompagnamento del progetto con una opportuna valutazione del clima acustico.

    7. I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale. Più in generale, il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato, optando piuttosto per il loro riutilizzo (per usi irrigui o comunque diversi da quello potabile) previo accumulo in cisterne interrate o, se la natura del suolo lo consente, per la dispersione delle acque in aree permeabili adiacenti senza che si determinino danni dovuti a ristagno. Al fine di favorire la realizzazione di reti separate per l'uso potabile e per l'uso non potabile dell'acqua, sono da prevedersi, per l'irrigazione dei terreni, idonei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane; nelle zone artigianali-industriali, sono da prevedersi sistemi di accumulo e riutilizzo di acque reflue depurate.

    8. È opportuno favorire la salubrità dei nuovi insediamenti attraverso l'applicazione delle seguenti misure (facoltative):

    1. a. assicurare l'isolamento acustico fra gli alloggi e tra questi e l'ambiente esterno;
    2. b. evitare i materiali contenenti agenti inquinanti pericolosi quali PVC, formaldeide (presente nei pannelli di medium density), rame, cromo, arsenico, creosoto, dieldrina, lindano, pentaclorofenoli, ecc.;
    3. c. scegliere vernici a basso contenuto di VOC (composti organici volatili), privilegiando vernici minerali a base di acqua o vernici naturali;
    4. d. provvedere a una illuminazione naturale diffusa di buona qualità ed eliminare la possibilità di riverberi;
    5. e. adottare accorgimenti per favorire la ventilazione naturale (passiva) all'interno degli edifici/alloggi o la ventilazione meccanica con recupero di calore (MVHR) o anche la ventilazione basata sul principio dell'isolamento dinamico;
    6. f. adottare accorgimenti per il mantenimento di un livello adeguato di umidità relativa negli ambienti interni, quali: evitare l'impiego di materiali che possono rappresentare un ambiente ideale per la formazione di muffe, utilizzare materiali igroscopici (argilla, legno, fibre naturali e sughero) rivestendoli eventualmente con finiture traspiranti per non comprometterne la qualità; prevedere murature traspiranti in modo da agevolare la fuoriuscita di vapore dagli ambienti interni, ecc.;
    7. g. privilegiare l'impiego di materiali riciclati (pannelli Trex, rivestimenti in materiali riciclati, ecc.) e/o di materiali biodegradabili, riutilizzabili e riciclabili;
    8. h. garantire, nella disposizione degli edifici, il c.d. "diritto al sole", ossia l'assenza di ombreggiamenti reciproci che riducano la luminosità naturale e la produttività di impianti solari e fotovoltaici;
    9. i. In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante, quali i recuperi di aree industriali dismesse PUC R4 e PUC R5, verificare la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

    9. I nuovi edifici devono avere una esposizione ottimale alla radiazione solare, e nel contempo vanno previste schermature adeguate rispetto ai venti prevalenti invernali o per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva; in altri termini, le soluzioni architettoniche devono favorire climatizzazione estiva in modo naturale tramite ventilazione naturale, ombreggiamenti e caratteristiche delle aperture, ma al contempo devono utilizzare al massimo le radiazioni solari nel periodo invernale, per ridurre la dispersione termica. Agli stessi fini, per gli insediamenti produttivi, le modalità e le scelte relative all'approvvigionamento energetico (dall'utilizzo degli scarti di calore all'impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, fonti rinnovabili) sono criteri espliciti di valutazione delle scelte operate in fase di pianificazione attuativa o progettazione edilizia da parte dei competenti organi comunali.

    10. Gli interventi urbanistico-edilizi, ivi compresi quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente, dovranno indicare, nella relazione illustrativa, gli effetti delle trasformazioni prodotte in termini di riduzione, mantenimento o aumento del carico ambientale e dimostrare gli accorgimenti adottati per annullare, mitigare o compensare gli effetti ambientali negativi, verificando la sostenibilità complessiva degli interventi anche in termini di: considerazione dei dati climatici locali; controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei rifiuti; utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, anche alla luce del successivo Art. 56.

    11. Applicare la L 36/2001 in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz), che stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (art. 4 comma 1, lettera h), attraverso l'applicazione del DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti", che indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa "distanza di prima approssimazione" la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa.

    - Misure per il miglioramento degli standard ambientali e tecnologici
  171. 1. Si intendono, per "manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici", i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone (quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili) purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo (ossia diversi da quelli disciplinati all'art. 137, co. 1, lettera a), numero 6) della LR 65/2014). Attesa la qualità paesaggistica del territorio pientino, ai sensi dell'art. 78 della LR 65/2014, e degli artt. 12 e 13 del Regolamento 63/R, la realizzazione, da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, di tali nuovi manufatti è ammessa in territorio non urbanizzato solo nell'area indicata in Tav. Po2c come "orti periurbani" della UTOE 6 e nella UTOE 8, con esclusione delle aree di pertinenza paesaggistica di aggregati e BSA di cui all'art. 129 delle NTA del PS e delle aree paesaggisticamente vincolate di cui all'Art. 103.

    2. La costruzione degli annessi agricoli amatoriali è consentita per fondi che raggiungano almeno il 25% delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 5 del Regolamento 63/R 2016 e che risultano sprovvisti di annessi agricoli o dotati di annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle di seguito stabilite, per classi di superficie:

    • - fino a 12 mq per: colture ortoflorovivaistiche specializzate, non in serra; vigneti e frutteti in coltura specializzata; oliveto in coltura specializzata, tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
    • - fino a 20 mq per: seminativo irriguo; colture seminative, seminativo arborato, castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno, altre superfici boscate ed assimilate come definite all'art. 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana).

    3. La realizzazione dei nuovi manufatti di cui al co. 1 è subordinata:

    • - alla demolizione di tutti gli edifici presenti nel fondo di pertinenza;
    • - alla eliminazione delle recinzioni metalliche perimetrali ed alla loro sostituzione con siepi vive.

    4. La realizzazione di tali manufatti, o annessi, con le modalità di cui sopra è consentita solo qualora essi non fossero già presenti, anche se sottoposti in passato a cambio di destinazione d'uso, e previa presentazione della SCIA allo sportello unico del Comune da parte del proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo a condizione che non comporti alcuna trasformazione permanente sul suolo e che tali manufatti:

    1. a. siano realizzati in legno o con altri materiali anche tradizionali tipici della zona;
    2. b. siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.
    3. c. non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo (quali ad es.: servizi igienici o impianti di illuminazione interna od esterna)
    4. d. abbiano una altezza massima in gronda di 2,40 mq.
    5. e. abbiano lunghezza massima dei lati pari a ml. 5.00;
    6. f. abbiano una distanza dai confini superiore a ml. 10.00.

    5. La documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo è presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo; in tale documentazione sono indicate:

    1. a. la necessità della realizzazione dell'annesso in relazione all'attività agricola prevista;
    2. b. le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso;
    3. c. la verifica della conformità dell'intervento alla LR 65/2014, al Regolamento 63/R 2016, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

    6. La formazione del titolo abilitativo è comunque subordinata all'impegno da parte dell'avente titolo - tramite la stipula di un apposito atto d'obbligo - alla rimozione dell'annesso o manufatto e alla rimessa in pristino dei loghi al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso con atti tra vivi. L'atto d'obbligo specificherà anche le penali contrattuali in caso di inadempimento. Nel caso di mancato rispetto degli impegni cui l'avente titolo si è obbligato, si applicano le sanzioni previste dal titolo VII, capo II della LR 65/2014.

    7. Sugli edifici ricadenti all'interno di particelle risultanti da suddivisioni catastali successive all'entrata in vigore del presente PO sono consentite esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

    8. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.

    9. Limitatamente alle aree interessate dagli orti periurbani, così come perimetrate nella Tav. Po2c, viene perseguita la riqualificazione del paesaggio sia attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sia attraverso il riassetto della tessitura agraria, pertanto il PO ne consente il recupero coerentemente alle indicazioni di cui ai successivi commi 10 e 11.

    10. Per gli edifici esistenti all'interno degli orti periurbani sono ammessi interventi di RER consistenti nella demolizione delle cubature esistenti e nel loro successivo accorpamento/ricostruzione come nuovi manufatti per agricoltura amatoriale, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi e delle successive limitazioni volumetriche:

    1. - per manufatti esistenti di volume complessivo inferiore ai 75 mc, recupero di tutte le volumetrie;
    2. - per manufatti esistenti di volume complessivo superiore ai 75 mc, recupero al massimo di 75 mc;

    11. In alternativa agli interventi di RER di cui ai precedente comma, sugli edifici legali ricompresi nelle aree di cui al comma 9 sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS). È esclusa qualsiasi destinazione d'uso diversa da quella di servizio alle attività agricole (AG1).

    12. I manufatti realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola o alla scadenza dell'iscrizione della squadra nel registro delle squadre di caccia al cinghiale istituito presso ogni ATC. Il proprietario è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

    13. I manufatti e gli altri interventi edilizi per esigenze venatorie di cui al l'art. 34 bis della LR n. 3/1994, sono ammessi nella sola UTOE 8 e al di fuori: delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, delle UdP pianure di fondovalle e piattaforma calcarea nonché delle aree di pertinenza di Aggregati e BSA.

    - Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie (art. 78 LR 65/2014) e riqualificazione degli orti periurbani
  172. 1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazione edilizia ricostruttiva degli edifici esistenti con SE superiore a 500 mq dovranno prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, oltre all'adozione di accorgimenti costruttivi per la riduzione dei consumi ed il risparmio energetico che corrispondano ai valori minimi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. A tal fine il Regolamento Edilizio - nello sviluppare i contenuti per esso previsti dal regolamento edilizio-tipo sancito dall'Intesa Governo-regioni del 20 ottobre 2016 - al Titolo III, Capo I definisce il raggiungimento di livelli minimi, in relazione alle diverse tipologie di intervento, al progresso della tecnica ed in modo da assicurare la compatibilità, sotto il profilo dei costi, delle azioni obbligatorie con gli interventi edilizi che si intendono eseguire.

    2. Il PO recepisce la normativa nazionale, regionale e provinciale in materia di energia, quale:

    • - le prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e in particolare il decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", in applicazione del d.lgs. 192/2005;
    • - le prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal d.lgs. 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevante, la cui inosservanza comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio;
    • - la LR 11/2011 - "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla LR 24 39/2005 (Disposizioni in materia di energia) e alla LR 1/2005 (Norme per il governo del territorio);
    • - la DCR 26 ottobre 2011, n. 68 (Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11);
    • - la DCR 11 febbraio 2013, n. 15 Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'articolo 205 quater, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
    • - il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato con dCR n. (10 dell'11 febbraio 2015 (assorbe i contenuti del vecchio PIER - Piano Indirizzo Energetico Regionale, del PRAA - Piano Regionale di Azione Ambientale e del Programma regionale per le Aree Protette) e in particolare gli Allegati 1-2-3 alla scheda A.3, inerenti le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica eolici, a biomasse, fotovoltaici a terra;
    • - il Piano Energetico Provinciale (PEP), approvato con DCP n.146 del 20.12.2012, che declina le direttive del PIER;
    • - il Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (PIT paesaggio) approvato con DCR 27 marzo 2015, n. 377, in particolare con gli Allegati a e b, dedicati alle "norme comuni per le energie rinnovabili" rispettivamente impianti a biomasse e impianti eolici.

    Pertanto, la realizzazione di impianti mirati alla produzione dell'energia da fonti rinnovabili è soggetta alla disciplina di cui ai seguenti commi.

    3. Non è ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici o solari nei BSA classificati come di "valore rilevante" e di "medio valore", così come riportati nelle Tavv. Po2a e Po2b, sia sulle coperture sia a terra, nei relativi resedi o aree di pertinenza paesaggistica. Qualora ammissibili, i pannelli fotovoltaici devono essere complanari alle falde del tetto. Negli annessi agricoli e/o nei capannoni industriali-artigianali le celle fotovoltaiche sono preferenzialmente integrate nelle componenti architettoniche della costruzione stessa.

    4. In coerenza con le prescrizioni della LR n. 11/2011 a tutela della integrità del paesaggio della Val d'Orcia, il PO non ammette l'istallazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 5 KW. Sono ammessi eccezionalmente impianti con potenza superiore, fino al limite di 20 KW, solo nei seguenti casi:

    • - nelle aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e nelle aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico;
    • - nelle aree degradate, così come definite nell'Allegato A.2 alla citata normativa regionale;
    • - in presenza di attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli, con i limiti e le modalità indicate nello stesso Allegato A.2 alla citata normativa regionale.

    Gli impianti fotovoltaici ammessi devono comunque essere collocati in siti che associno la corretta esposizione e la prossimità agli edifici con la assenza di significativi impatti sul paesaggio.

    5. Il PO fa proprie le prescrizioni di cui all'Allegato 1b al PIT/p, intitolato "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio", cui si rimanda. Tali prescrizioni in particolare riguardano: i limiti localizzativi e le potenze installate per impianti eolici; prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici e delle opere connesse allo stesso. In ottemperanza a quanto disposto da tale Allegato 1b (commi 2.11 e 2.12), nei centri storici e nelle aree destinate ad uso residenziale e/o commerciale del territorio del Comune di Pienza, in quanto Sito inserito nella lista del Patrimonio Unesco, non sono ammessi impianti eolici, senza alcuna eccezione. Nel resto del territorio, non sono ammessi impianti eolici ad eccezione di:

    1. a. impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW;
    2. b. impianti con potenza inferiore a 60 kW costituiti da singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, posti ad una distanza dall'impianto più vicino già autorizzato pari ad almeno otto volte la media delle altezze, comprensive della pala, dell'aerogeneratore in progetto e dell'aerogeneratore più vicino autorizzato. Qualora ammessi, gli impianti eolici devono essere realizzati in conformità alle "Prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici e delle opere connesse allo stesso" di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 1b al PIT-PPR precedentemente menzionato.

    6. In ottemperanza alle disposizioni del PEP non è ammessa la realizzazione di impianti geotermici di potenza superiore a quella indicata in Tabella 1 (punto 12.9) del DM 10 Settembre 2010, né di impianti geotermici non destinati all'autoproduzione, anche se di potenza inferiore alle predette soglie; in ogni caso è vietata la realizzazione di impianti geotermici con sonde orizzontali (impianti di superficie) all'interno dei resede dei BSA classificati come di "valore rilevante" e "di medio valore", così come riportati nelle Tavv. Po2a e Po2b.

    7. Il PO fa proprie le prescrizioni di cui all'Allegato 1a al PIT/p, intitolato "Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio". Tali prescrizioni in particolare riguardano:

    • a. i limiti localizzativi e alle potenze installate per impianti di produzione di energia elettrica da biomasse operanti in assetto cogenerativo;
    • b. limiti localizzativi e alle potenze installate per impianti di produzione di energia elettrica da biomasse non operanti in assetto cogenerativo;
    • c. prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio dell'impianto di produzione di energia elettrica da biomasse e delle opere connesse allo stesso.

    Gli impianti a biomasse sono consentiti entro il limite max di potenza di 200 kW iIn ogni caso vanno rispettate - qualora applicabili - le "Prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio dell'impianto di produzione di energia elettrica da biomasse e delle opere connesse allo stesso" di cui al Paragrafo 3 dell'Allegato 1b al PIT-PPR precedentemente menzionato.

    8. Il PO promuove e consente la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per la riduzione del fabbisogno energetico o l'autosufficienza dell'edificio o del complesso edilizio tramite la realizzazione di impianti fotovoltaici, solari, eolici o a biomasse, a condizione che essa sia commisurata con le esigenze documentate degli edifici. Nelle more della redazione di un Regolamento Edilizio con i contenuti di cui al co.1, il PO recepisce - qualora non in contrasto con le precedenti - le disposizioni del Piano Energetico Provinciale (approvato con DCP n. 60 / 2012) di cui al cap. 8 "Prescrizioni normative in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e di usi razionali ed efficienti dell'energia", artt. 8, 9, 10 e 11, relativi rispettivamente:

    1. a. ai parametri per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti (termici ed elettrici), ossia in materia di sistemi di produzione calore ad alto rendimento, impianti termici centralizzati e contabilizzazione del calore, regolazione locale della temperatura dell'aria, sistemi a bassa temperatura, ventilazione meccanica controllata, impianti di climatizzazione estiva efficienza degli impianti elettrici, illuminazione interna, illuminazione esterna, sistemi di cogenerazione, efficienza energetica negli edifici industriali;
    2. b. ai parametri per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro, ossia in materia di orientamento dell'edificio, protezione dalla radiazione solare, isolamento termico dell'involucro degli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti, interventi sull'involucro in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria interventi sulla copertura, interventi sulle strutture verticali opache , prestazioni dei serramenti, materiali ecosostenibili, tetti verdi, illuminazione naturale, ventilazione naturale, certificazione energetica;
    3. c. allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili tramite impianti solari termici, impianti solari fotovoltaici, sistemi solari passivi, teleriscaldamento, geotermia, impianti di riscaldamento a biomassa;
    4. d. al risparmio idrico tramite contabilizzazione dell'acqua potabile, riduzione dei consumi di acqua potabile, recupero delle acque piovane.

    9. Le disposizioni di cui alle precedenti commi 4, 5 e 7 non si applicano nella parte del territorio di Pienza escluso dal perimetro del Sito UNESCO Val d'Orcia, così come rappresentato nella Tav. PO2a e b. In loro vece valgono rispettivamente le disposizioni generali di cui della LR n. 11/2011 (fotovoltaico) e agli allegati al "PIT Paesaggio" 1b (eolico) e 1a (biomasse).

    - Disposizioni generali relative al contenimento energetico degli edifici e richiami a limiti e prescrizioni per l'istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
  173. 1. Sugli edifici con destinazione d'uso non agricola del territorio rurale non ricompresi tra i BSA e diversi dai manufatti per attività amatoriali già normati all'Art. 89, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono consentiti interventi di:

    1. a. manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS) non comportanti frazionamento delle unità immobiliari, ivi compresi gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit, anche con pannelli fotovoltaici integrati;
    2. b. il restauro ed il risanamento conservativo (RC);
    3. c. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità.

    2. Oltre agli interventi di cui al co. 1, sugli edifici del territorio rurale non ricompresi tra i BSA di cui all'Art. 100, salvo diverse prescrizioni specifiche del PO e sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale e siano rispettati i requisiti dell'Art. 81 e dell'Art. 82 delle presenti NTA, sono consentiti:

    1. a. gli interventi di manutenzione straordinaria (MS) comportanti frazionamento delle unità immobiliari;
    2. b. gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (REC), limitatamente alla lett. a. dell'art. 26, co.1;
    3. c. gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, se ammessi dall'Art. 56;
    4. d. le piscine (NP), con le limitazioni di cui all'Art. 72;
    5. e. gli interventi di RER di cui al successivo art. 94, co.8.

    3. Gli interventi ammessi sui BSA sono normati all'Art. 100, differenziati per livello del loro valore storico-architettonico.

    - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola (art. 79 LR 65/2014)
  174. 1. Ai sensi dell'art. 62, co 1, lett.i) della LR 65/2014, il PO, unitamente alle correlate norme regolamentari e agli atti di programmazione, persegue l'accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche). In particolare tali norme si applicano:

    1. a. agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
    2. b. agli edifici di uso residenziale realizzati da soggetti sia pubblici che privati;
    3. c. agli edifici ed ai locali destinati ad attività sportive e turistiche;
    4. d. agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo;
    5. e. agli spazi ed ai percorsi urbani, nonché alle strutture esterne alla costruzioni di cui al DPR 503/96;
    6. f. alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio del trasporto pubblico di competenza regionale;
    7. g. alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, interni ed esterni alle costruzioni;
    8. h. ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti e nei luoghi di cui alle lettere precedenti.

    2. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e delle strutture definite al co.1 devono essere conformati alle disposizioni di cui all'art. 27 della legge 118/71 ed al DPR 503/96 per gli edifici pubblici e alle prescrizioni tecniche del DM 14 giugno 1989, n. 236 emanate ai sensi del comma 2 dell'art. 1, della legge n. 13/89 e sue ss.mm.ii. per gli edifici privati, nonché al DPGR 29 luglio 2009, n. 41/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche".

    3. Al momento, essendo già consentito l'accesso ai portatori di handicap ai principali edifici pubblici comunali (sede comunale, scuole, distretto socio-sanitario, condominio sociale, ecc.), il Piano Operativo non prevede programmi operativi di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Qualora se ne ravvisasse la necessità, gli Enti e le Società pubbliche che svolgono servizi aperti al pubblico predisporranno un programma di adeguamento dei beni immobili di loro proprietà ai sensi dell'art. 9 della LR 47/1991 (Programmi comunali di intervento). Per l'elaborazione dei programmi di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche i Comuni possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio.

    - Richiami normativi e indirizzi per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano
  175. 1. Per le attività forestali, per la loro pianificazione e per gli interventi da realizzarsi in aree soggette a vincolo idrogeologico, si applica quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione.

    2. Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all'art. 74 della LR 39/2000 non necessitano per la loro realizzazione di specifica localizzazione nel Piano Operativo e, ove non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 136 della LR 65/2014, sono soggette a SCIA, sia ai fini della presente legge, sia ai fini del vincolo idrogeologico.

    - Interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico e opere antincendi boschivi (art. 80 LR 65/2014)
  176. 1. Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, data di entrata in vigore del regolamento emanato con dPGR 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III "Il territorio rurale", della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"), non possono mutare la destinazione d'uso agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 196 della LR 65/2014, intitolato "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali".

    2. Gli edifici rurali ad uso abitativo con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007 non possono mutare la destinazione d'uso agricola per almeno venti anni dalla loro ultimazione.

    3. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 possono mutare destinazione alle condizioni di cui agli Art. 93 e Art. 94, fermo restando quanto stabilito dagli atti d'obbligo e purché lo stato di fatto risulti legittimo.

    4. Non possono mutare destinazione d'uso né essere destinati a ricettività agrituristica gli annessi agricoli che siano stati oggetto, dopo l'entrata in vigore del presente PO, di interventi edilizi eccedenti il risanamento conservativo (RC).

    - Limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola (art. 81 LR 65/2014)
  177. 1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 92, previa approvazione del programma aziendale, è consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico testimoniale di cui all'art. 35 co.1, qualora non sussistano alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo e a condizione che si mantengano in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel Regolamento 63/R 2016, art. 5.

    2. Per i mutamenti di destinazione d'uso inerenti edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, si rimanda al successivo Art. 94.

    - Mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale (art.82 LR 65/2014)
  178. 1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 92 e dall'Art. 93, il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali in assenza di programma aziendale è consentito solo nel rispetto della disciplina delle variazioni di destinazione d'uso dei beni storico architettonici (BSA) del territorio aperto di cui all'art. 101 del PS, estesa dal PO anche al patrimonio edilizio recente. Essa, in particolare, prevede le disposizioni riportate nei successivi commi da 2 a 6.

    2. La variazione di destinazione d'uso è consentita soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:

    • - l'uso richiesto sia compatibile con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie, e la riorganizzazione interna dell'edificio sia possibile senza eccedere le modificazioni consentite in rapporto al suo valore storico architettonico, e comunque senza eccedere le categorie di intervento fino alla REC esclusa;
    • - l'edificio sia già dotato delle infrastrutture di accesso necessarie per l'uso previsto, o comunque di viabilità di accesso storicamente documentata, con esclusione della realizzazione di reti aeree;
    • - l'uso richiesto non comporti modifiche all'area di pertinenza o al resede che alterino in maniera irreversibile i rapporti con il contesto;
    • - il frazionamento in distinte unità abitative sia compatibile con le caratteristiche architettoniche e tipologiche originali, e comunque non dia luogo ad unità di dimensione inferiore a 70 mq di SU.

    3. La variazione d'uso che comporti la deruralizzazione dell'edificio è subordinata al mantenimento di un'area libera annessa (resede) di superficie variabile in funzione della sua dimensione e collocazione e comunque non inferiore ai 2.500 mq.

    4. La perimetrazione dell'area libera annessa all'edificio viene operata considerando:

    • - l'andamento morfologico del terreno;
    • - la configurazione del reticolo idrografico e degli impluvi;
    • - la configurazione dell'ordinamento colturale preesistente e del manto vegetale;
    • - della configurazione particellare, se rilevata, contenuta nel Catasto Leopoldino.

    5. L'area annessa di cui al co. 4 è progettata al fine di contestualizzare o ricontestualizzare l'edificio con il territorio circostante, attenuando le cesure con il paesaggio agrario, assumendo come riferimenti le indicazioni dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio.

    6. Le recinzioni, ove ritenute indispensabili, sono schermate con essenze vegetali compatibili con quelle del sistema o sottosistema di paesaggio ove è collocato il bene. Qualora la variazione d'uso comporti il frazionamento dell'edificio in più unità immobiliari, è vietata la moltiplicazione degli accessi all'area annessa nonché la realizzazione di muri e/o recinzioni tra le particelle collegate a ciascuna unità immobiliare.

    7. Gli eventuali interventi edilizi che accompagnano il cambio di destinazione d'uso sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari. Gli interventi edilizi devono in ogni caso garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di valenza storico-testimoniale.

    8. Per favorire la demolizione degli annessi agricoli non più utilizzati, il PO ne consente, titolo di incentivo, il parziale recupero volumetrico un'unica volta (una tantum) e alle condizioni di cui ai successivi commi.

    9. Se saranno demoliti edifici con volume interamente chiuso da pareti, la volumetria ricostruibile sarà pari:

    • - all'80% di quella demolita, fino a un massimo di 150 mq, nel caso di edifici con SE fino a 1000 mq;
    • - al 15% di quella demolita, fino a un massimo di 200 mq, nel caso di SE tra 1001 e 2000 mq;
    • - al 10% di quella demolita, fino a un massimo di 300 mq, nel caso di SE maggiore di 2000 mq.

    10. Nel caso di edifici aperti su più di due lati la volumetria ricostruibile sarà pari al 40% di quella ammessa per edifici con volume interamente chiuso.

    11. La destinazione d'uso ammissibile per i nuovi volumi ricostruiti in sostituzione degli annessi agricoli (AG1) dismessi è la sola RES 3 (residenze esterne al territorio urbanizzato).

    12. Il progetto del nuovo edificio rispetterà la disciplina di cui all'Art. 81 commi 2, 3, 4, 5 e 6 delle presenti NTA . L'edificio o gli edifici che originano il trasferimento delle volumetrie dovranno essere interamente demoliti ed il loro sedime, qualora non occupato dal nuovo edificio, dovrà essere ripristinato secondo un progetto di resede redatto ai sensi dell'art. 18 delle presenti NTA.

    13. Ai fini della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al co. 7, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza, da individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale, e attribuiscono ciascuna area di pertinenza a un edificio o a una unità immobiliare. La somma delle superfici delle aree di pertinenza così individuate corrisponde all'intera porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile sulla quale gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale definiti in convenzione.

    14. Per gli edifici rurali ad uso abitativo (AG2) è ammissibile il solo mutamento di destinazione d'uso per fini residenziali, ossia dalla sottocategoria AG2 alla sottocategoria RES3 di cui all'Art. 59 delle presenti NTA, (la c.d. "deruralizzazione") o viceversa, previa redazione obbligatoria del progetto di resede di cui all'Art. 18 e all'Art. 88 delle presenti NTA.

    15. Per ragioni di tutela dell'originario assetto urbanistico-ambientale attraverso il sostegno alle attività agricole/agrituristiche l'atto d'obbligo unilaterale di cui al co. 7 dovrà prevedere una clausola contenente l'impegno a non svolgere l'attività ricettive compatibili con la residenza (ffittacamere, casa vacanze, ecc.) negli immobili oggetto del provvedimento di deruralizzazione.

    16. Per i cambi da AG2 a RES3, nei casi in cui l'area libera annessa di cui all'art. 96 c. 3 del PS (resede) dell'edificio o degli edifici che mutano destinazione d'uso sia inferiore ad un ettaro, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal comune e finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico del territorio rurale, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.

    17. Per i cambi da AG2 a RES3, nei casi in cui i resedi individuati siano di dimensioni superiori ad un ettaro, nella convenzione o nell'atto d'obbligo i proprietari si impegnano alla realizzazione d'interventi di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie tra quelle di cui all'Art. 13. Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo, risultino inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi del precedente co. 16, è dovuta al comune la relativa differenza.

    18. Nei casi di cui al precedente co.17, sono da considerarsi scomputabili dagli oneri esclusivamente gli interventi di sistemazione ambientale derivanti da specifiche indicazioni dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio e realizzati a distanza superiore ai 200 ml dall'edificio deruralizzato, fermo restando l'obbligo di contestualizzare o ricontestualizzare l'edificio o gli edifici con il paesaggio agrario circostante in coerenza con le indicazioni dell'Art. 88 delle presenti NTA.

    19. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso dalla categoria RES3 alla categoria AG2 di cui all'Art. 59 delle presenti NTA, non sussiste l'obbligo di pagamento degli oneri di cui al co.16.

    20. Gli oneri e gli impegni di cui ai commi 16 e 17 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui al titolo VII della LR 65/2014.

    - Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola (art. 83 LR 65/2014)
  179. 1. La previsione all'interno del territorio rurale, così come definito all'Art. 65, di aree che non ospitano funzioni agricole (ossia delle previsioni di cui al co. 1, lett. d) dell'art.64 della LR 65/2014), è subordinata al previo parere favorevole della Conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della stessa legge. In tale caso, oltre alle verifiche di cui all'art. 25, co. 5, la Conferenza valuta la compatibilità delle previsioni con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento.

    2. Non sono comunque consentite nuove edificazioni residenziali esterne al territorio urbanizzato, così come definito all'Art. 12, fermo restando quanto previsto dalla disciplina del territorio rurale di cui al presente titolo IV.

    3. Non sono soggette alla Conferenza di cui al co. 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:

    1. a. interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;
    2. b. interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;
    3. c. ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;
    4. d. ampliamento delle opere pubbliche esistenti;
    5. e. varianti al piano strutturale che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali o provinciali approvati con procedimenti non semplificati (titolo II, capo I LR 65/2014);
    6. f. varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative;
    7. g. interventi urbanistico-edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale delle aziende agricole, salvo quelli aventi ad oggetto interventi di ristrutturazione urbanistica che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.

    4. Fatto salvo quanto previsto al co. 1, non sono soggette alla disciplina del territorio rurale di cui al presente Titolo IV le aree del territorio non urbanizzato che non ospitano né funzioni agricole (destinazioni d'uso AG1 e AG2, così come definite all'Art. 59) né attività residenziali derivanti da deruralizzazione (RES3, per cambio di destinazione d'uso da AG1 o AG2), già normate all'Art. 90, né attività estrattive.

    5. Il PO prevede un solo intervento in territorio rurale della fattispecie non soggetta alla disciplina del territorio rurale di cui al comma 4: l'intervento Ap1 - "Ampliamento caseificio in località Poggio Colombo", normato in Allegato 2.

    6. Nel territorio non urbanizzato, i magazzini e gli spacci realizzati per conto di Consorzi Agrari, quale che sia la relativa destinazione d'uso (CI, CD, o DS), sono equiparati ad annessi agricoli AG1.

    7. Negli edifici che non ospitano funzioni agricole (AG) né residenziali (RES3) sono ammessi tipi di intervento fino al Restauro e risanamento conservativo (RC) e sono ammessi cambi di destinazione d'uso solo verso la destinazione RES3 e AG (1 e 2).

    8. Al fine di privilegiare la permanenza delle funzioni agricole e agrituristiche nel territorio rurale, gli edifici a destinazione d'uso commerciale, subcategoria funzionale CD2, non possono passare alla categoria CD1, mentre è possibile il contrario.

    - Gestione delle aree in territorio rurale che non ospitano funzioni agricole
  180. 1. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola di cui al co. 2 dell'Art. 92 e le limitazioni di cui al co.4 dell'art.1 della LR 7 febbraio 2017 n.3 "Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla LR 65/2014", il PO, in applicazione della stessa LR 3/2017, integra la presente disciplina del territorio rurale con specifiche disposizioni volte al recupero di residenze rurali abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado, secondo le definizioni di cui all'art. 1 co 3 LR 3/2017, anche attraverso il mutamento della destinazione d'uso da residenza agricola (AG 2) a Residenza deruralizzata (RES 3).

    2. Sugli edifici di cui al co.1 sono ammessi una sola volta interventi di addizione volumetrica pari:

    1. a. al 10 per cento della Superficie Utile Abitabile (SUA) legittima, fino ad un massimo complessivo di 40 metri quadrati, nel caso di adeguamento dell'intero edificio alla normativa vigente per il contenimento dei consumi energetici o di interventi di riparazione locale secondo la vigente normativa sismica;
    2. b. al 15 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 50 metri quadrati, nel caso di realizzazione di un intervento di miglioramento sismico, secondo la vigente disciplina sismica, che garantisca il raggiungimento di un livello minimo di sicurezza non inferiore a 0,65 dell'indice di rischio, assumendo quale riferimento i contenuti della direttiva regionale D1.9 di cui alla dGR del 31 marzo 2010, n. 420 (Approvazione dei criteri, modalità e fasi per la progettazione e per l`esecuzione degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici e strategici rilevanti.). Qualora l'edificio nella sua configurazione iniziale abbia il coefficiente inferiore a 0,65, l'intervento di miglioramento deve garantire l'incremento del coefficiente in misura non inferiore al 10 per cento;
    3. c. al 20 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 70 metri quadrati, nel caso di adeguamento sismico dell'intero edificio secondo la vigente disciplina sismica;
    4. d. al 25 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 90 metri quadrati, in caso di esecuzione combinata degli interventi di cui alle lettere a. e b. o a. e c..

    3. Il titolo abilitativo contiene la documentazione attestante i livelli di risparmio energetico o il raggiungimento del livello minimo di sicurezza da conseguire. In sede di certificazione di agibilità è attestata la sussistenza dei livelli di risparmio energetico e di sicurezza conseguiti con l'intervento.

    4. Le addizioni volumetriche, realizzate nei limiti indicati al co. 1, sono coerenti con i caratteri architettonici e decorativi, che qualificano l'edificio ed i relativi spazi di pertinenza.

    5. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, incluso il presente PO, più restrittive.

    6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, co. 4, lettera b), in presenza di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, le addizioni volumetriche di cui al presente articolo possono essere realizzate attraverso interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva (RER) degli eventuali volumi secondari.

    7. Per incentivare gli interventi volti al recupero degli edifici di cui al co.2, il comune può applicare riduzioni anche molto consistenti degli oneri specifici di cui all'art. 83, co. 5, della LR 65/2014.

    8. Ai soli fini della tutela paesaggistica delle componenti del territorio rurale, nell'ambito degli interventi di rifunzionalizzazione degli edifici abbandonati esterni al territorio urbanizzato (ossia delle UTOE 6, 7 e 8) il PO ammette solo le destinazioni d'uso residenziali (RES3 o AG2).

    9. Allo scopo di favorire la massima applicabilità dell'articolo 79 della LR 65/2014, con particolare riferimento alle addizioni volumetriche e agli interventi di sostituzione edilizia, il PO assume, come specifica disciplina volta a dettagliare gli interventi edilizi, quella di cui al precedente Art. 81, dal co. 2 in poi.

    - Recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale in applicazione della LR 7 febbraio 2017, n.3
  181. 1. La Tav. Po2a riporta l'unica area individuata dal Piano Regionale Cave (PRC) come "giacimento" per le attività estrattive (in particolare di "argille e limi per usi industriali" codice PRC 09052021056001), con relativo vicino "giacimento potenziale" (codice PRC09052021055001). Si tratta di un sito estrattivo con relativa fornace per la lavorazione delle argille già da tempo entrambi dismessi. Per esso il PO propone la riduzione a zero del materiale escavato, ai sensi dell'art. 9 della LR 35/2015, assicurando in particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio nonché con i vincoli facenti capo al codice del Paesaggio che insistono sull'area, nonché la possibilità di procedere ad un recupero e ad un ripristino ambientale definitivo di luoghi che da troppo tempo versano in condizioni di degrado (vedi intervento PUC R5). Se necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, l'AC si avvarrà della definizione di una proposta condivisa tra i comuni del comprensorio 37 "Argille della Val d'Orcia", che include Montalcino, Pienza e San Quirico (secondo il PRC recentemente approvato), attraverso accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile determinate dal PRC (in totale al massimo 647.878 mc dal 2019 al 2038) e/o, se comunque necessario, ad un accordo di pianificazione ai sensi dell' art. 41 della l.r. 65/2014.

    2. Il PO altresì individua, in coerenza con la pianificazione provinciale e regionale di settore e con gli esiti della Valutazione Integrata del PS, le seguenti tipologie di aree connesse alle attività estrattive:

    • - area di ripristino ambientale della cava "La Fornace" così come delimitata nella Tav. Po2c
    • - aree ed edifici produttivi de "La Fornace", classificata, nella Tav. Po2c, come parte della Componente Insediativa CI6 oggetto dell'intervento PUC R5 "Recupero fornace Cherubini";
    • - aree occupate da impianti di lavorazione degli inerti in attività, così come delimitate nella Tav. Po2b;
    • - aree occupate da impianti di lavorazione degli inerti non attivi così come delimitate nella Tav. Po2b.

    3. La disciplina delle diverse tipologie è contenuta nei successivi artticoli del presente Capo VI.

    - Classificazione delle aree connesse alle attività estrattive
  182. 1. Nelle "Aree occupate da impianti di lavorazione inerti", così come delimitate nella Tav. Po2b e contrassegnate con i numeri 2, 4 e 5, sono prescritte:

    • - la depurazione e/o decantazione delle acque di lavorazione e di dilavamento dei piazzali;
    • - la depurazione delle acque utilizzate per impianti igienici;
    • - la rimozione di manufatti edilizi dismessi nonché di depositi di macchine e impianti inutilizzati o non funzionanti.

    2. Negli edifici e negli impianti esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di Manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS) e non sono autorizzabili ulteriori trasformazioni.

    3. Nelle aree occupate da impianti site in zona a rischio idraulico si applicano le norme di cui alla Parte IV delle presenti NTA.

    - Disciplina per le aree occupate da impianti di lavorazione degli inerti in attività
  183. 1. Nelle "Aree occupate da impianti di lavorazione inerti", così come delimitate nella Tav. Po2b e contrassegnate con i numeri 1 e 3 è prescritta, in coerenza con la LR 78/1998, la asportazione di manufatti e impianti, la bonifica del sito qualora prevista dalle normative vigenti e la rimessa in pristino in coerenza con la normativa regionale.

    2. Nelle aree a pericolosità geomorfologica 1 o 2, così come definite dal PAI Ombrone, si applicano le norme di cui alla Parte IV delle presenti NTA. Qualora le condizioni al contesto lo permettano, sono consentite le lavorazioni agricole: le rimanenti aree sono destinate ai processi di riaffermazione della vegetazione naturale.

    - Disciplina per le aree occupate da impianti di lavorazione degli inerti non attivi
Ultima modifica Mercoledì, 18 Giugno, 2025 - 14:40