Schede normative e di indirizzo progettuale

Scarica le singole schede in formato pdf dell'Allegato III - Schede Norma.

  1. 2.1. Disposizioni generali

    1. In linea generale, ogni intervento eseguito sulle facciate degli edifici deve assicurare la conservazione, ovvero il ripristino del disegno d'insieme e degli elementi architettonici e decorativi originari. Fanno eccezione gli edifici estranei ai caratteri architettonici, tipologici e aggregativi del centro storico, ovvero profondamente e gravemente alterati in relazione alla loro configurazione originaria, per i quali sono ammessi interventi di riconfigurazione delle facciate finalizzati a conseguire una maggiore coerenza e integrazione con il contesto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PO.

    2. I paramenti murari e gli elementi in pietra a faccia vista che costituiscono elementi tipici della tradizione locale devono essere conservati o ripristinati nel carattere e nella finitura originari. Devono essere conservati, inoltre, eventuali elementi documentali dell'evoluzione dell'edificio, quali targhe, lapidi, ferri battuti, ecc.

    3. Nell'ambito di interventi che prevedono la riconfigurazione delle facciate il ricorso a paramenti murari e/o altri elementi in pietra a faccia vista e ammesso esclusivamente se questi sono realizzati in pietra locale, escludendo in ogni caso sbozzature del tipo bugnato.

    4. Tutti gli interventi sulle facciate, quali ripristino di intonaci, tinteggiature, sostituzione degli infissi, porte, portoni, decorazioni esterne, cornicioni, sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA). La comunicazione e corredata da una relazione sintetica, da documentazione fotografica e da elaborati progettuali utili a descrivere gli interventi previsti, in particolare in relazione al rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti norme.

    5. Gli interventi che prevedono la riconfigurazione, anche parziale, del disegno delle facciate sono soggetti a SCIA, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni.

    2.2. Murature

    1. Filarotto a conci regolari

    Tali murature devono essere mantenute senza provocare ulteriori danni con strappi e riprese.

    E ammessa la sostituzione di conci mancanti o danneggiati anche utilizzando elementi lavorati con mezzi meccanici, mantenendo l'uniformita di dimensione e di materiale (pietra trachitica locale).

    E ammessa la stuccatura purche eseguita a regola d'arte, con l'uso di malta di calce che richiami le caratteristiche tipiche di quella originaria.

    Sulle murature di cui al presente comma, gli interventi sulle aperture di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi esclusivamente se correttamente integrati con il paramento murario.

    2. Filarotto a conci irregolari

    Vi sono ricomprese le murature realizzate con conci di dimensioni variabili, anche se disposti a filarotto, ovvero quelle che presentano discontinuita per interventi successivi o per numerose riprese. Tali murature potranno essere intonacate nei casi in cui sia evidente tale intenzione originaria, quale la presenza di riquadrature delle aperture o altri elementi in leggero aggetto rispetto alla facciata, escludendo in ogni caso interventi che determinino la rientranza rispetto al filo dell'intonaco di elementi lapidei a faccia vista. In tutti gli altri casi, si potra procedere con la stuccatura, eseguita a regola d'arte con l'uso di malta a base di calce e sabbia che richiami le caratteristiche di quella originaria e eventuale finitura a rasa pietra.

    3. Murature intonacate

    In linea generale, le murature intonacate dovranno essere mantenute tali, fatti salvi i casi in cui il paramento murario sottostante risulti costituito da filarotto a conci regolari. In tali casi e ammessa la demolizione dell'intonaco e il ripristino del faccia vista esclusivamente se eseguito sull'intera facciata.

    Sulle murature intonacate con intonaco a calce si dovra procedere, di norma, con interventi puntuali di ripristino, attraverso la rimozione delle parti degradate e l'integrazione con nuovo intonaco, il piu possibile simile a quello originale. Ove cio non fosse possibile e si dovesse procedere all'integrale demolizione dell'intonaco esistente, il nuovo intonaco sara realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto 2.3.

    Sulle murature intonacate con intonaco cementizio degradato di cui si preveda l'integrale demolizione si procedera alla sua sostituzione con intonaco tradizionale a calce.

    2.3. Intonaci e tinteggiature

    1. L'intonaco di norma deve essere del tipo tradizionale, realizzato con malta di calce e composto da tre strati applicativi: rinzaffo, arriccio e stabilitura (finitura 'a civile').

    La stesura deve assecondare l'andamento delle murature, lasciando percepibile la morfologia del muro senza correggerne eccessivamente le eventuali irregolarita, escludendo di norma la tecnica delle cosiddette "poste" o "fasce", con trattamento superficiale a cazzuola di ferro o frattazzo di spugna. Sono fatti salvi i casi in cui sia opportuno, al contrario, rettificare l'andamento murario per omologare l'altimetria dell'intonaco, in presenza di fondi di facciata contenuti in spartiti architettonici delimitati da elementi plastici di decoro, ovvero nell'ambito di interventi di ripristino integrale di intonaci su facciate originariamente intonacate.

    2. Eventuali tinteggiature devono essere eseguite con pittura a calce o, in alternativa, con pitture a base di silicati. Non sono ammesse tinte al quarzo, tinte epossidiche, tinte a base polimerica, fatte salve pitture a base di resine silossaniche con adeguate caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilita.

    I colori dovranno riferirsi, per quanto possibile, a eventuali tracce reperibili sulle facciate; in assenza di tali tracce, si procedera a una valutazione globale di un intorno sufficientemente ampio da rappresentare una campionatura plausibile dei colori caratterizzanti il contesto.

    2.4. Aperture e elementi decorativi delle facciate

    1. Gli elementi architettonici e decorativi delle facciate quali cornicioni, zoccolature, cornici, soglie, davanzali, stipiti, architravi o altri elementi decorativi realizzati in pietra locale, bugnati realizzati in malta o conglomerato cementizio, ferri battuti, devono essere conservati o, se necessario, ripristinati nel carattere e nella finitura originari. Eventuali modifiche sono ammesse esclusivamente se motivate da intenti di ripristino di caratteri e/o configurazioni preesistenti, debitamente e esaurientemente documentate, ovvero di eliminazione di elementi chiaramente incongrui o estranei al carattere e/o al disegno della facciata.

    2. Le aperture esterne dovranno essere di norma conservate nella loro forma e dimensione. Eventuali interventi di allargamento o lieve spostamento di aperure esistenti, ovvero di realizzazione di nuove aperture, ammessi esclusivamente se coerenti con le disposizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PO e con le presenti norme, dovranno essere giustificate nell'ambito di uno studio generale del disegno complessivo della facciata. Le nuove aperture dovranno avere forma, dimensioni e eventuali riquadrature coerenti con tale disegno e con le aperture esistenti nell'intorno. Non sono ammesse forme diverse da quelle tradizionali rettangolari, o quadrate per le aperture di dimensioni ridotte. Non e ammesso l'impiego di marmi, travertini o altre pietre diverse da quelle riconducibili alla

    tradizione locale. In caso di interventi di modifica delle aperture tali elementi, ove presenti, dovranno essere rimossi.

    3. La colorazione di ringhiere, ferri battuti e altri elementi in metallo dovra essere uguale in una stessa facciata. Tali elementi dovranno essere dipinti di colore nero o grigio antracite o canna di fucile con finitura opaca o ferro brunito.

    2.5. Infissi

    1. Gli infissi e le finestre devono essere, nella stessa facciata, rigorosamente identici per materiale e colore e realizzati di norma in legno massello secondo la tipologia tradizionale. E ammesso il ricorso a materiali differenti che ne riproducano fedelmente i caratteri estetici, con esclusione degli edifici e complessi edilizi di particolare valore storico-architettonico di cui all'art. 46, comma 3 delle NTA del PO.

    2. Le finestre devono essere di norma a due ante di tipo tradizionale, fatti salvi in cui sia giustificabile una diversa conformazione, debitamente e esaurientemente documentata. Per piccole aperture relative a locali al piano terra, e ammesso l'uso di grate in ferro di tipo tradizionale a lavorazione semplice colore grigio antracite o canna di fucile opaco o ferro brunito.

    E' assolutamente vietato l'installazione di controfinestre di qualsivoglia materiale o tipologia.

    3. Per i dispositivi di oscuramento e ammessa esclusivamente l'installazione di persiane e scuretti interni, realizzati nelle forme tradizionali e in legno locale. Le persiane dovranno essere del tipo alla toscana e potranno essere anche tinteggiate di colore marrone scuro o verde bottiglia, purche dello stesso colore su tutta la facciata. Non e ammessa la realizzazione di portelloni di qualsivoglia materiale o tipologia. In caso di interventi di modifica delle aperture, eventuali dispositivi di oscuramento diversi da quelli definiti al presente comma dovranno essere necessariamente sostituiti.

    1. Porte e portoncini di ingresso devono essere realizzati di norma in legno massello e trattati con mordente colore castagno o noce, ovvero con materiali differenti rivestiti in legno o che ne riproducano fedelmente i caratteri estetici, con esclusione degli edifici e complessi edilizi di particolare valore storico-architettonico di cui all'art. 46, comma 3 delle NTA del PO. Non sono ammesse saracinesche, serrande, o portoncini in alluminio. Ove compatibile con i caratteri dell'apertura e della facciata, e ammessa altresi l'installazione di cancelli in ferro battuto. Le serrature, i battenti, le maniglie, e tutti gli accessori in genere, dovranno ben inserirsi nel contesto.

    2.6. Scale esterne di accesso

    1. Le scale di accesso esterne debbono essere mantenute in pietra trachitica locale o ripristinate nel caso che siano state modificate nel tempo. Gli scalini debbono essere realizzati in trachite locale massello a lavorazione superficiale, in un unico blocco o in piu parti accostate. L'eventuale parapetto potra essere a faccia vista od intonacato, concluso con lastre di trachite locale massello a lavorazione superficiale tradizionale a filo muro, senza aggetti. Ove coerente con le caratteristiche del fabbricato, e ammesso l'utilizzo del cotto facendo ricorso a mezzane di recupero. Non e ammesso l'utilizzo di gres, marmo, o altri materiali simili non tipici del luogo.

    2.7. Pensiline di protezione degli ingressi

    1. E' ammessa la realizzazione di pensiline a sbalzo, con esclusione degli immobili sottoposti a tutela monumentale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, esclusivamente a fini di protezione dell'ingresso principale di edifici o singole unita immobiliari e limitatamente ai casi in cui la proiezione a terra di tali strutture non intersechi la viabilita carrabile.

    Le pensiline devono essere realizzate in legno locale con manto di copertura in coppi e tipologia riconducibile alla tradizione, con caratteristiche formali orientate alla massima semplicita, evitando

    l'utilizzo di elementi strutturali troppo massicci. E ammessa l'installazione di pensiline realizzate in ferro battuto, anche con copertura costituita da elementi trasparenti, ove ne sia attestata la compatibilita con le caratteristiche del fabbricato attraverso adeguata documentazione grafica e/o fotografica, previa acquisizione dell'assenso da parte dell'Ufficio tecnico.

    Le dimensioni di tali manufatti saranno quelle strettamente necessarie allo svolgimento della funzione protettiva, con aggetto massimo non superiore a m 0,90 e larghezza non eccedente m 0,50 rispetto al filo esterno dell'apertura, fatta eccezione per le aperture provviste di cornice, dove la larghezza della pensilina dovra coincidere con la larghezza della cornice. La quota in gronda della pensilina dovra essere di norma allineata al filo superiore dell'apertura, ovvero della cornice ove presente, escludendo in ogni caso quote inferiori.

    Gli interventi dovranno garantire una corretta integrazione con i caratteri dell'edificio, escludendo l'interessamento di cornici o altri elementi decorativi di facciata eventualmente presenti.

    Le pensiline devono essere realizzate in modo tale da non interferire in alcun modo con la pubblica illuminazione, la cartellonistica stradale, le targhe indicatrici dei nomi delle vie o altri elementi di interesse pubblico.

    2.8. Canali di gronda e pluviali

    1. I canali di gronda ed i discendenti pluviali devono essere realizzati in rame e avere sezioni rispettivamente semicircolare e circolare. La parte terminale del discendente pluviale potra essere realizzata in ghisa per un'altezza massima di m 1,50. E' ammesso l'impiego di elementi in lamiera metallica esclusivamente se verniciati con cromie opache e armonizzate con la facciata.

    2.9. Canne fumarie e camini

    1. Canne fumarie e camini sono di regola realizzati internamente all'edificio. Ove cio non sia possibile, e ammessa la realizzazione di canne fumarie esterne su fronti non prospettanti su vie o altri spazi pubblici, realizzate con andamento verticale continuo, rivestite in rame ovvero con materiali e finiture analoghe a quelle presenti in facciata e collocate in modo da occultarne, ove possibile, la visibilita dalla pubblica via.

    E' ammessa la realizzazione di canne fumarie su fronti prospettanti su vie o altri spazi pubblici, ove sia dimostrata l'impossibilita o comunque l'inopportunita di collocazioni alternative, esclusivamente in caso di condotti di diametro ridotto, realizzati o rivestiti in rame, che presentino caratteristiche dimensionali e formali assimilabili ai discendenti pluviali.

    2.10. Vetrine, insegne e altri elementi apposti sulle facciate

    1. vetrine

    La realizzazione di vetrine e ammessa esclusivamente utilizzando aperture esistenti. Gli infissi delle vetrine devono essere montati a filo o all'interno dello spessore del muro e possono essere realizzati in legno o in profilato metallico preverniciato di colore scuro (grigio antracite, canna di fucile, nero, testa di moro), escludendo qualsiasi forma di anodizzazione o di satinatura.

    2. Insegne

    Le insegne devono essere di norma contenute all'interno del vano vetrina senza superare il filo della facciata e devono essere esclusivamente finalizzate a pubblicizzare l'attivita insediata. Qualora non sia possibile la realizzazione dell'insegna all'interno del vano vetrina e consentita, con esclusione degli edifici e complessi edilizi di particolare valore storico-architettonico di cui all'art. 46, comma 3 delle NTA del PO, l'installazione sulla muratura di insegne direttamente finalizzate a pubblicizzare l'attivita insediata, nel rispetto dei seguenti requisiti:

    • - siano posizionate in corrispondenza delle aperture, in numero massimo di una per ogni fronte sul quale insiste l'attivita da pubblicizzare, esclusivamente al piano terra;
    • - siano posizionate in modo tale da armonizzarsi con il disegno della facciata, escludendo l'interessamento di cornici o altri elementi decorativi;
    • - siano realizzate in legno, di forma quadrangolare con lato minore non superiore a cm 50 e lato maggiore dimensionato in relazione alle dimensioni dell'apertura di riferimento, che non potranno essere in ogni caso superate; e ammessa l'installazione di apparecchi illuminanti esterni di forma e dimensioni contenute e necessariamente armonizzati con la facciata e il contesto circostante. In alternativa, e ammessa l'installazione di insegne costituite da singole lettere, realizzate in legno o in metallo, anche retroilluminate a LED. La dimensione complessiva di tali insegne non potra eccedere i limiti dimensionali stabiliti al presente punto.
    • - non siano installate in corrispondenza di aperture gia provviste di insegna.

    Non e ammessa l'installazione di insegne a cassonetto, di insegne a luce diretta o di insegne illuminate con luce a intermittenza.

    Le insegne non dovranno in ogni caso coprire parti decorative di alcun genere ed il loro aggetto massimo non dovra superare i cm 10 dal piano della facciata.

    E' ammessa l'installazione di insegne a bandiera, esclusivamente nel caso in cui le stesse non costituiscano in alcun modo intralcio alla circolazione carrabile e pedonale, previo parere favorevole degli uffici competenti.

    3. Bacheche

    E' ammessa l'installazione di bacheche, anche illuminate, realizzate in legno naturale o verniciato con colorazioni armonizzate con il colore della facciata, ovvero in profilato metallico verniciato di colore grigio antracite o canna di fucile, di dimensioni massime non superiori a cm 70x100, nel numero massimo di una per ingresso.

    4. tende frangisole

    L'installazione di tende frangisole e ammessa esclusivamente al piano terra, in corrispondenza degli sporti di esercizi commerciali, turistico-ricettivi o altre attivita private di servizio, a condizione che non occultino elementi di interesse storico-architettonico caratterizzanti la facciata e che la loro proiezione ricada interamente su spazi pedonali. L'installazione e ammessa esclusivamente se realizzabile all'interno delle cornici esistenti. Le tende devono necessariamente essere retrattili o ripiegabili, del tutto prive di appoggi e chiusure laterali, con altezza minima del lembo inferiore pari a m 2,10 e aggetto massimo pari a m 1,20 dal filo di facciata e comunque non superiore alla profondita dello spazio pedonale sottostante. La scelta delle forme, dei materiali e dei colori dovra necessariamente armonizzarsi con il contesto. Non e ammesso l'impiego di materiali plastici.

    5. altri elementi apposti sulle facciate

    L'apposizione di elementi quali campanelli, citofoni, targhe indicanti arti, mestieri e professioni, realizzati con materiali o finiture consoni all'immagine del centro storico, quali ottone, bronzo o pietra locale, deve avvenire di norma negli sguanci ai lati del portone di ingresso. Ove cio non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d'ingresso, in posizione tale da non interessare in alcun modo cornici o altri elementi decorativi o, in alternativa, su portoni di ingresso che non presentino autonoma valenza storico-artistica o documentale. In questi casi, tali elementi saranno opportunamente raggruppati e ordinati al fine di conseguire la loro massima armonizzazione con l'aspetto esteriore dell'edificio.

    Le targhe potranno essere realizzate in bronzo, pietra o in ceramica e dovranno avere una dimensione massima di cm. 20x30, salvo deroghe per gli ordini professionali.

    Le cassette postali sono collocate di norma all'interno degli edifici. L'installazione di cassette postali sulle facciate puo essere ammessa esclusivamente se queste sono opportunamente integrate con gli

    altri elementi (campanelli, citofoni, ecc.). E' ammessa la realizzazione di buche per le lettere su portoni di ingresso che non presentino autonoma valenza storico-artistica o documentale.

    Gli sportelli dei contatori devono essere realizzati in rame o ghisa o, nel caso di facciate intonacate, anche con altri materiali verniciati dello stesso colore dell'intonaco; dovranno integrarsi il piu possibile con la facciata e avere le dimensioni minime richieste dagli enti preposti al loro controllo.

    2.11. Capichiave

    1. I capichiave dei tiranti saranno realizzati preferibilmente nel tipo tradizionale a paletto; e ammesso l'uso di capichiave a piastra, di forma e disegno semplice, delle dimensioni minime necessarie.

    2. I capichiave saranno dipinti di colore nero o grigio antracite o canna di fucile con finitura opaca o ferro brunito.

    2.12. Ringhiere

    1. E ammessa l'installazione di ringhiere a protezione di scale esterne, ovvero di balconi e terrazze esistenti, realizzate in ferro battuto con disegno semplice e montanti a sezione rotonda infissi sulla pavimentazione, dipinte di colore nero o grigio antracite o canna di fucile con finitura opaca o ferro brunito.

    2. Nei casi in cui siano gia presenti nelle facciate elementi decorativi in ferro battuto, le ringhiere di cui al comma 1 dovranno essere armonizzate, per forma e coloriture, con tali elementi.

    2.13. Scarichi e altri impianti esterni ai fabbricati

    1. Non e ammessa la realizzazione all'esterno dei fabbricati di scarichi o altri impianti quali unita esterne di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) e/o di climatizzazione. Sono fatti salvi le infrastrutture e impianti necessari all'allacciamento al servizio di teleriscaldamento, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilita o l'inopportunita di una loro integrazione nella muratura, ovvero la loro localizzazione all'interno dei fabbricati.

    2. Eventuali scarichi e/o impianti di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del PO, dovranno essere rimossi.

    2.14. Affissioni

    1. Le affissioni di manifesti e affini sono ammesse esclusivamente all'interno degli appositi spazi delimitati dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento vigente.

    - Disposizioni sulle facciate
  2. 1. Il Piano Operativo disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale in conformità al Piano Strutturale.

    2. Il Piano Operativo contiene:

    1. a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato, che individua e definisce:
      • - le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;
      • - la disciplina del territorio rurale, in conformita con le disposizioni regionali vigenti;
      • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili all'interno del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alla lett. b);
    2. b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale, che individua e definisce:

      • - gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e le relative modalità di attuazione;
      • - l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per gli standard di cui al D.M. 1444/1968;
      • - l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 , n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di esportazione per pubblica utilità);

      c) la disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio.

      3. Le previsioni del piano operativo sono supportate:

      1. a) dalla ricognizione delle disposizioni del Piano Strutturale relative alla tutela e alla disciplina del patrimonio territoriale, con particolare riferimento alle prescrizioni d'uso per la tutela dei beni paesaggistici;
      2. b) dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticita, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;
      3. c) dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall'individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;

      4. Il Piano Operativo da conto della conformità delle sue previsioni a quelle del Piano Strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali e provinciali, motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l'uso del territorio, anche attraverso le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano e la valutazione degli effetti attesi in conseguenza della loro attuazione.

      5. Le previsioni di cui al comma 2, lett. b), sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione nel rispetto delle dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni stabilite dal Piano Strutturale.

      6. Le previsioni del Piano Operativo e le relative norme di attuazione hanno valenza conformativa della disciplina dei suoli e sono definite in coerenza con i contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale, conferendo efficacia applicativa alle relative direttive e prescrizioni.

      Il Piano Operativo e costituito dai seguenti elaborati:

      • - Relazione tecnica illustrativa;
      • - Norme tecniche di attuazione, comprensive dell'Allegato Centro storico e altri edifici di valore storico-architettonico. Disciplina;
      • - Allegato 1. Schede normative e di indirizzo progettuale;
      • - Allegato 2. Disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano;
      • - Relazione Geologico-tecnica;
      • - Relazione archeologica.
      • - Elaborati grafici:
        • - Tav. PO 0. Patrimonio edilizio e Beni paesaggistici
        • - Tav. PO 1. Disciplina del territorio rurale;
        • - Tav. PO 1b. Sistema della geotermia;
        • - Tav. PO 2. Disciplina del territorio urbanizzato;
        • - Tav. PO 3a. Carta della fattibilità. Capoluogo ovest;
        • - Tav. PO 3b. Carta della fattibilità. Capoluogo est;
        • - Tav. PO 3c. Carta della fattibilità. Saragiolo e Tre Case;
        • - Tav. PO 3d. Carta della fattibilità. Casa del Corto;
        • - Tav. PO 4. Carta del potenziale archeologico.
    3. 8. Il Piano Operativo e assoggettato a Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della L.R. 10/2010. I contenuti del relativo Rapporto ambientale costituiscono elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio dei contenuti del Piano Operativo.
    - Contenuti del Piano Operativo
  3. 1. L'Amm. comunale sospende ogni determinazione sulle istanze di permesso di costruire, ove gli interventi in esse previsti contrastino in tutto o in parte con il Piano Operativo adottato.

    2. Non sono ammessi interventi soggetti a SCIA in contrasto con le disposizioni del Piano Operativo adottato.

    3. La sospensione di cui al comma 1 opera fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.

    - Misure di salvaguardia
  4. CAPO I - CONTENUTI E ARTICOLAZIONI DEL PIANO OPERATIVO
  5. Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
  6. CAPO I - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A COPIANIFICAZIONE (CP)
  7. 1. La disciplina di cui al presente allegato trova applicazione all'interno del Centro storico e in relazione agli altri edifici di valore storico-architettonico individuati dal PO.

    2. All'interno del Centro storico tutti gli interventi sono rivolti a conservare l'integrita dell'impianto urbanistico e architettonico, ovvero al recupero di condizioni di coerenza con i caratteri storicizzati prevalenti. Fatte salve le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, deve essere garantita:

    • - la compatibilita tra la destinazione d'uso prescelta ed il valore storico-architettonico dell'edificio o complesso edilizio;
    • - la conservazione dei valori della tipologia storica di riferimento;
    • - la coerenza con l'assetto morfologico di impianto storico;
    • - il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti e compatibili con i caratteri originali dei medesimi e con il contesto;
    • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e volumi secondari attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono l'assetto insediativo storicamente consolidato.

    Tutti gli interventi non riconducibili a esigenze puntuali di natura manutentiva o di consolidamento strutturale sono supportati da analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio o complesso edilizio interessato e i caratteri identificativi e qualificanti delle relative aree di pertinenza.

    Sono ammessi frazionamenti in piu unita immobiliari esclusivamente nell'ambito di interventi di carattere sistematico conformi alle disposizioni di cui al presente articolo, escludendo in ogni caso l'introduzione di separazioni o elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio dotate di una propria individualita e unitarieta architettonica e funzionale.

    Per l'installazione di nuovi impianti o l'adeguamento e/o sostituzione di quelli esistenti, ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, dovranno essere adottate soluzioni tecnologiche di adeguata qualita progettuale compatibili con i valori storico-architettonici e paesaggistici, privilegiando sistemi di tipo centralizzato.

    3. Il PO individua gli edifici e complessi edilizi di particolare valore storico-architettonico localizzati sia all'interno che all'esterno del Centro storico. Su tali edifici sono ammessi esclusivamente interventi di TUTELA. Sugli immobili sottoposti a tutela monumentale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi sono necessariamente coerenti con le disposizioni contenute nei relativi decreti. Tutti gli interventi devono essere comunque orientati essenzialmente alla tutela e/o al ripristino dei valori originari o comunque storicizzati, assicurando la conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali qualificanti, garantendo la conservazione degli elementi decorativi originari e dei caratteri spaziali degli ambienti che ne qualificano il valore architettonico, prendendo a riferimento sotto il profilo metodologico i criteri e le tecniche progettuali del restauro architettonico. In linea generale, non sono ammessi:

    • - incrementi del volume e/o della superficie calpestabile;
    • - modifiche della sagoma;
    • - modifiche dei prospetti, fatti salvi i seguenti interventi:
      • - ripristino di aperture o configurazioni preesistenti, debitamente documentate, esclusivamente nell'ambito di interventi che prendano in considerazione l'intera facciata. In alternativa, e ammesso il ripristino parziale di aperture di cui sia rimasta traccia, ricorrendo alla finitura ad
      • - intonaco del tamponamento ovvero a altre tecniche del restauro che conservino la leggibilità di tali tracce.
      • - modifiche alle aperture esistenti, ovvero realizzazione di nuove aperture, di dimensioni contenute, finalizzate a conseguire adeguati standard di illuminazione ed aerazione, esclusivamente ove compatibili con il disegno complessivo del prospetto per dimensioni, partiture, proporzioni e finiture, con esclusione del fronte principale.
    • - modifiche della posizione e/o della quota degli elementi strutturali orizzontali e/o verticali;
    • - modifiche dell'impianto distributivo;

    Sono ammesse deroghe alle limitazioni sopraelencate in caso di interventi sistematici realizzati esclusivamente con criteri e metodi propri del restauro architettonico, finalizzati a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita, compatibilmente con le disposizioni di cui al presente comma. Non e in ogni caso ammessa:

    • - la realizzazione di abbaini, balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca, o la creazione di aperture a filo tetto, fatte salve le esigenze di accesso alla copertura per motivi di manutenzione o di sicurezza;
    • - l'installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici; eventuali interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici che prevedano l'inserimento di nuovi spessori sono ammissibili esclusivamente all'interno dei fabbricati, ove compatibili con la tutela e conservazione degli elementi valoriali eventualmente presenti.

    4. Sugli edifici e complessi edilizi diversi da quelli di cui al comma 3 sono ammessi interventi di CONSERVAZIONE coerenti con l'impianto morfo-tipologico, i caratteri costruttivi e strutturali, gli elementi decorativi e i materiali che qualificano il valore dell'immobile, nel rispetto della sagoma, fatta salva l'eventuale demolizione di superfetazioni o altri elementi incongrui.

    Sono ammesse modifiche dell'impianto distributivo, con modifiche agli elementi verticali non strutturali e eventuali lievi modifiche alle aperture interne, anche su muri portanti. Nell'ambito di tali interventi sono ammesse modifiche alle aperture esterne, anche con realizzazione di nuove aperture, ove coerenti con i caratteri compositivi e formali storicizzati delle facciate, con esclusione delle facciate con impostazione rigorosamente simmetrica o con paramento in filarotto.

    Eventuali incrementi della superficie calpestabile esistente sono ammessi esclusivamente ove non comportino modifiche alla quota degli elementi strutturali orizzontali, ovvero attraverso la realizzazione di soppalchi, come definiti dalle vigenti norme e regolamenti regionali, ove compatibili con le dimensioni, i caratteri spaziali e gli eventuali elementi formali e decorativi presenti. Non sono ammessi incrementi volumetrici.

    Non e ammessa la realizzazione di abbaini, balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca. E ammessa la realizzazione di un lucernario per unita abitativa, di dimensioni non superiori a m 1,00x1,00, fatta salva la possibilita di deroghe sul numero per le unita abitative, urbanisticamente regolari, ricavate nei sottotetti.

    Non e ammessa l'installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici.

    Gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici che prevedano l'inserimento di nuovi spessori sulle pareti esterne sono ammissibili esclusivamente ove pienamente compatibili con le facciate preesistenti, anche in relazione alle facciate dei fabbricati contigui. Saranno comunque da privilegiarsi soluzioni che inseriscano gli eventuali nuovi spessori, ove compatibili con i valori dei singoli immobili, a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai.

    5. Sugli edifici di cui al comma 4 realizzati dopo il 1945 con tecniche e caratteristiche tipologiche e costruttive non coerenti con i caratteri architettonici, tipologici e aggregativi del Centro storico, ovvero

    sugli edifici che presentano alterazioni consistenti negli elementi tipologici e nell'assetto distributivo (sopraelevazioni, sostituzioni strutturali, inserimento di elementi incongrui, ecc.), sono ammessi interventi di carattere sistematico rivolti a conseguire una migliore integrazione con i caratteri architettonici, tipologici e aggregativi del centro storico. Tali interventi potranno prevedere la riorganizzazione funzionale interna, con modifiche anche significative alle strutture orizzontali del fabbricato, anche mediante diverso posizionamento dei solai, e la riconfigurazione dei fronti esterni, purche non comportino:

    • - incrementi del volume legittimo esistente alla data di adozione del PO;
    • - modifiche all'involucro edilizio, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e l'eventuale demolizione di superfetazioni o altri elementi incongrui;
    • - la demolizione, anche parziale, degli elementi strutturali verticali, fatti salvi interventi circostanziati e finalizzati alla riconfigurazione delle facciate o all'apertura di porte interne nelle murature portanti. Tale limitazione non si applica agli edifici interamente realizzati con struttura in cemento armato. In tali casi gli interventi di riorganizzazione potranno comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio.

    6. All'interno delle aree di pertinenza degli edifici di cui al presente articolo tutti gli interventi sono finalizzati al mantenimento e/o al ripristino dell'unitarieta formale e percettiva storicizzata, attraverso la tutela e la valorizzazione degli elementi che concorrono a definirne il valore identitario, evitando l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilita del carattere unitario di tali aree. Non sono ammessi interventi che comportino frazionamento o frammentazione dell'area di pertinenza attraverso la realizzazione di recinzioni, muretti ovvero altre separazioni fisiche permanenti finalizzate a creare spazi ad uso privato esclusivo e funzionale ai frazionamenti immobiliari, ove consentiti.

    7. Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui alla Parte II del presente allegato.

    8. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale;
    • - artigianale, limitatamente alle attivita compatibili con la residenza;
    • - commerciale al dettaglio, limitatamente a esercizi di vicinato;
    • - turistico-ricettiva;
    • - direzionale e di servizio;
    • - attività pubbliche o di pubblico interesse.

    E' ammesso il cambio di destinazione d'uso esclusivamente ove sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso prescelta con gli elementi e caratteri tipologici degli edifici oggetto di intervento.

    9. Sugli edifici ove risultino legittimamente insediate, alla data di adozione del PO, destinazioni d'uso diverse da quelle di cui al comma 8, gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono limitati agli interventi chiaramente finalizzati al mantenimento della funzionalita degli edifici e/o al consolidamento strutturale.

    - Centro storico e altri edifici di valore storico-architettonico
  8. CAPO I - DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE
  9. 1. Il Piano Operativo, in coerenza con le vigenti normative regionali e con i contenuti del Piano Strutturale, riconosce e promuove l'attività agricola come attività economico-produttiva e persegue la qualità del territorio rurale e il contenimento del consumo di suolo agricolo, con riferimento ai seguenti obiettivi specifici:

    • - assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
    • - consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell'attività agricola;
    • - mantenere i paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
    • - recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;
    • - assicurare che le attività agrosilvopastorali e le trasformazioni edilizie concorrano alla qualificazione rurale d'insieme del territorio.

    2. Il Piano Operativo recepisce le seguenti azioni di miglioramento paesistico e ambientale, cosi come definite dal Piano Strutturale:

    1. a) azioni finalizzate al restauro e/o al ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali, rete scolante, ecc.) e degli elementi vegetazionali lineari quali siepi, filari o alberate lungo i fossi e i confini dei campi;
    2. b) azioni finalizzate ad assicurare la stabilita e a ridurre significativamente l'erosione nei versanti piu acclivi, attraverso l'impiego di colture stabilizzanti;
    3. c) azioni finalizzate a favorire lo sviluppo, in termini di estensione, delle aree coperte da vegetazione ripariale e/o di altre aree non produttive caratterizzate da prevalente naturalità;
    4. d) azioni finalizzate alla manutenzione e/o ripristino della viabilità vicinale o poderale, garantendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica;
    5. e) azioni finalizzate alla riqualificazione degli insediamenti esistenti, quali:
      • - eliminazione di volumi precari e/o fatiscenti realizzati con materiali incongrui (blocchi di calcestruzzo, lamiera, reti metalliche, materiali plastici, ecc.);
      • - soluzione di tutte le situazioni riconducibili alla categoria del non-finito;
      • - intonacatura e/o tinteggiatura di volumi edilizi realizzati con materiali non espressamente destinati per un utilizzo faccia a vista, ivi compresi gli elementi realizzati in c.a.
      • - tinteggiatura di pareti rivestite con intonaco cementizio;
      • - verniciatura di infissi e altri elementi metallici o loro sostituzione con elementi in legno o altri materiali che ne riproducano i caratteri estetici;
      • - ripristino di spazi incongruamente utilizzati quali depositi di materiali a cielo aperto;
      • - sostituzione delle recinzioni incongrue con il contesto (muretti, cancellate, inferriate, ecc.) con staccionate in legno o, limitatamente ai casi di effettiva necessita di salvaguardia di colture o allevamenti, rete metallica accompagnata da siepi vegetali costituite da specie vegetali autoctone o comunque compatibili con il contesto;
      • - miglioramento dell'efficienza degli impianti di smaltimento dei reflui;
      • - contenimento del grado di impermeabilizzazione degli spazi scoperti;
      • - contenimento dell'illuminazione esterna attraverso l'utilizzo di corpi luminosi a basso consumo con orientamento verso terra;
      • - realizzazione di schermature vegetali costituite da specie autoctone o comunque compatibili con il contesto.
    - Qualita del Territorio rurale
  10. 1. Il Piano Operativo individua e definisce i seguenti interventi di iniziativa pubblica che, in ragione delle caratteristiche e della localizzazione all'esterno del territorio urbanizzato, sono stati preventivamente sottoposti al parere della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014:

    • CP02. PARCHEGGIO VIALE ROMA
    • CP04. AREA SPORTIVA-RICREATIVA CASA FRA SANTI
    • CP07. PARCO/MUSEO DELL'EX MINIERA DEL SIELE

    2. Gli interventi sopra indicati, individuati con apposito segno grafico nella Tav. PO 1 - Disciplina del territorio rurale, in scala 1:10.000, costituiscono azioni strategiche finalizzate al rafforzamento del sistema degli spazi e dei luoghi pubblici e di uso pubblico, in coerenza con gli obietti strategici di sviluppo sostenibile e di valorizzazione degli insediamenti definiti dal Piano Strutturale.

    3. La disciplina di attuazione relativa agli interventi di cui al comma 1 e definita da apposite Schede normative e di indirizzo progettuale, riportate in allegato alle presenti norme. In ciascuna scheda sono indicati:

    • - Dati dimensionali;
    • - Modalità di intervento;
    • - Destinazioni d'uso previste;
    • - Obiettivi;
    • - Interventi previsti;
    • - Patrimonio territoriale e beni paesaggistici eventualmente interessati;
    • - Condizioni di fattibilità;
    • - Disposizioni particolari.
    - Interventi di iniziativa pubblica
  11. 1. Il Piano Operativo individua e definisce i seguenti interventi di iniziativa privata che, in ragione delle caratteristiche e della localizzazione all'esterno del territorio urbanizzato, sono stati preventivamente sottoposti al parere della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014:

    • CP03. RIQUALIFICAZIONE AREA RIVENDITA GAS
    • CP05. AMPLIAMENTO DISTRIBUTORE DI CARBURANTE
    • CP06. NUOVO DISTRIBUTORE DI CARBURANTE
    • CP08. AUTORIMESSA SEMINTERRATA

    Gli interventi sopra indicati, individuati con apposito segno grafico nella Tav. PO 2 - Disciplina del territorio rurale, in scala 1:10.000, costituiscono azioni strategiche finalizzate a una migliore qualificazione e al rafforzamento di specifici ambiti con caratteristiche funzionali di servizio agli insediamenti esistenti, in coerenza con le disposizioni del Piano Strutturale.

    2. La disciplina di attuazione relativa agli interventi di cui al comma 1 e definita da apposite Schede normative e di indirizzo progettuale, riportate in allegato alle presenti norme. In ciascuna scheda sono indicati:

    • - Dati dimensionali,
    • - Modalità di intervento;
    • - Destinazioni d'uso ammesse;
    • - Descrizione degli interventi previsti;
    • - Disciplina di attuazione;
    • - Disciplina paesaggistica, in caso di interessamento di beni paesaggistici;
    • - Condizioni di fattibilità;
    • - Disposizioni particolari.
    - Interventi di iniziativa privata
  12. 1. Il Piano Operativo, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente Capo, individua le seguenti tipologie di intervento:

    • - costruzione di nuovi edifici rurali;
    • - installazione di manufatti aziendali temporanei;
    • - realizzazione di manufatti per l'attivita agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie;
    • - interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola;
    • - interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola;
    • - interventi sulle aree di pertinenza degli edifici;
    • - mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici.

    2. Ai fini dell'ammissibilità e dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, sono fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle Sezioni successive del presente Capo.

    - Disciplina delle trasformazioni. Articolazione
  13. CAPO II - ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO
  14. 1. Il Piano Operativo, ai fini dell'applicazione della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, in coerenza con i contenuti del Piano Strutturale, opera la seguente ripartizione del territorio comunale:

    • a) Territorio urbanizzato: l'insieme costituito dai tessuti storici e dalle altre aree edificate con continuità comprendenti i lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;
    • b) Territorio rurale: la porzione del territorio comunale non compresa nel territorio urbanizzato, che costituisce ambito di applicazione delle norme regionali vigenti in materia di tutela e valorizzazione delle aree rurali.

    2. Il Piano Operativo individua, all'interno del Territorio urbanizzato, la seguente ripartizione in ambiti omogenei:

    • a) Tessuti insediativi storici a prevalente funzione residenziale e mista, che comprendono:
      • - Centro storico e altri edifici di valore storico-architettonico;
      • - Tessuti urbani presenti al 1954.
    • b) Tessuti insediativi recenti a prevalente funzione residenziale e mista, che comprendono:
      • - Tessuti edilizi prevalentemente saturi (B1);
      • - Tessuti edilizi originati da interventi pianificati (B2);
      • - Tessuti edilizi con edifici plurifamiliari isolati sul lotto (B3);
      • - Tessuti edilizi con edifici mono e bifamiliari isolati sul lotto (B4);
      • - Tessuti edilizi dei centri minori (B5).
    • c) Tessuti insediativi a prevalente funzione produttiva e specialistica, che comprendono:
      • - Aree a prevalente funzione artigianale (D1);
      • - Aree a prevalente funzione commerciale/direzionale (D2);
      • - Aree a funzione turistico-ricettiva (D3).
    • d) Sistema delle attrezzature e servizi di interesse generale, che comprende:
      • - Aree per attrezzature di interesse comune (F1);
      • - Aree attrezzate per lo sport o il tempo libero (F2);
      • - Aree per il culto e/o per servizi religiosi (F3);
      • - Aree per servizi impiantistici (F4).
    • e) Ambiti prevalentemente inedificati, che comprendono:
      • - Verde di pregio soggetto a tutela;
      • - Verde a fruizione pubblica;
      • - Verde pertinenziale;
      • - Verde di connessione ecologica.
    • f) Rete delle infrastrutture per la mobilita, che comprende:
      • - Viabilita pubblica;
      • - Parcheggi pubblici;
      • - Mobilita dolce.

    3. Il Piano Operativo individua, all'interno del Territorio rurale, la seguente ripartizione in ambiti omogenei:

    • a) Zone a prevalente naturalita;
    • b) Zone a prevalente funzione agricola, che comprendono:
      • - Aree produttive agricole;
      • - Ambiti agropastorali prevalentemente inutilizzati;
      • - Aree destinate all'attivita florovivaistica.
    • c) Insediamenti del territorio rurale, che comprendono:
      • - Nuclei rurali a destinazione prevalentemente residenziale;
      • - Insediamenti isolati in ambito periurbano;
      • - Insediamenti sparsi;
      • - Insediamenti con funzioni specialistiche.
    • d) Ambiti di pertinenza degli insediamenti, che comprendono:
      • Ambiti di pertinenza del Centro storico;
      • Ambiti di pertinenza degli insediamenti;
      • Ambiti riqualificazione paesistica e ambientale.
    • e) Sistema della geotermia.

    4. Il Piano Operativo, ai fini dell'applicazione della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, individua le seguenti tipologie di intervento:

    • a) Interventi di trasformazione di iniziativa pubblica, che comprendono:
      • - Interventi di trasformazione soggetti a copianificazione (CP)
      • - Interventi nel Territorio rurale (AP)
      • - Interventi nel Territorio urbanizzato (NP);
    • b) Interventi di trasformazione di iniziativa privata, che comprendono:
      • - Interventi di trasformazione soggetti a copianificazione (CP)
      • - Interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale (CR);
      • - Interventi di nuova edificazione di completamento a destinazione produttiva o specialistica (CS);
      • - Interventi di nuova edificazione di espansione a destinazione produttiva o specialistica (ES);
      • - Previsioni con funzioni non agricole nel territorio rurale (RU).
    • c. Interventi di trasformazione disciplinati da altri atti di governo del territorio, che comprendono:
      • - Interventi disciplinati da atti di governo sovracomunali;
      • - Interventi disciplinati da Varianti al PRG approvate;
      • - Aree interessate da Varianti al PRG in corso.
    - Articolazioni del Piano Operativo
  15. CAPO II - DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANIZZATO
  16. 3.1. Disposizioni generali

    1. In linea generale, non e ammessa la sostituzione delle coperture esistenti e del loro carattere tradizionale con altre di diversa conformazione o geometria, anche qualora si debba procedere all'integrale rifacimento. Sono ammesse modeste modifiche che, per dimensione, ubicazione e conformazione, non pregiudichino il carattere tradizionale delle coperture esistenti e garantiscano la compatibilita dell'intervento con il contesto. Costituiscono eccezione:

    • - interventi relativi a coperture che siano state oggetto di sopraelevazioni o di trasformazioni e che risultino scarsamente integrate o incompatibili con il contesto; in tali casi sono ammesse modifiche finalizzate a ripristinare la conformazione originaria ovvero a conseguire soluzioni maggiormente armonizzate con i caratteri dell'edificio e del contesto;
    • - interventi finalizzati a aumentare l'imposta del colmo qualora la pendenza risultasse inferiore a quella prevista per le zone montane (30%) con un massimo di rialzamento di cm. 50, senza modifiche alla quota di imposta della gronda. Ove fosse necessaria la realizzazione di un cordolo

    in c.a., esso dovra rientrare nella muratura esistente, senza modificare il paramento murario esterno.

    2. Il manto di copertura sara necessariamente realizzato nel tipo tradizionale in coppi o coppi e embrici in cotto. Nel caso di rimaneggiamento di tali manti di copertura e prescritto il riutilizzo, ove possibile, degli elementi smontati. L'eventuale integrazione con nuovi elementi dello stesso tipo e pezzatura di quelli originari deve avvenire mediante inserimento in maniera alternata e casuale di tali elementi, ricorrendo, ove possibile, all'utilizzo di materiale di recupero dello stesso tipo e cromia di quello non reimpiegabile.

    3. E ammessa la sanatoria di coperture realizzate antecedentemente al 1 marzo 2002 con materiali e tecniche costruttive non conformi a quanto disposto dal presente regolamento. Contestualmente, si dovra procedere al rivestimento delle gronde in conformita a quanto disposto dalle presenti norme, ovvero alla sottoscrizione di atto d'obbligo che preveda l'impegno a eseguire tale intervento contestualmente a interventi di manutenzione delle stesse coperture o delle facciate.

    3.2. Gronde

    1. Aggetti di gronda e gioghetti sono da conservare o ripristinare nei loro caratteri tradizionali; ove cio non sia possibile, nel caso di precedenti interventi che ne abbiano compromesso il carattere tradizionale, sono ammesse le modifiche necessarie a conseguire una nuova conformazione maggiormente armonizzata ai caratteri architettonici dell'edificio e del contesto. Le gronde devono essere realizzate con tavolame e travicelli di castagno, o mezzane invecchiate, secondo la tipologia tradizionale. In caso di gronde realizzate con altre tecniche quali l'uso del cotto o della trachite, esse debbono essere mantenute. In caso di rifacimento del tetto o dell'intonaco esterno, le gronde realizzate in c.a. dovranno necessariamente essere rivestite con i materiali sopra descritti.

    3.3. Comignoli

    1. I comignoli sono da conservare o ripristinare nei loro caratteri tradizionali, conservandone le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive. E' ammessa la costruzione di nuovi comignoli e torrini esalatori, realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali coerenti con l'edificio ed il contesto, ricorrendo a soluzioni rinvenibili in altri edifici presenti nel centro storico, nel rispetto della distanza minima di m 1,50 dal filo della facciata e con altezza complessiva non superiore a m 1,20 e comunque non superiore a cm 50 rispetto al colmo del tetto.

    3.4. Antenne

    1. L'installazione di antenne per la ricezione del segnale radiotelevisivo, digitale terrestre o satellitare, e ammessa esclusivamente sulle coperture, preferibilmente su falde tergali o comunque non prospicienti su vie o altri spazi pubblici e in modo da non sporgere oltre il colmo del tetto.

    2. Le antenne paraboliche devono presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura, evitando fregi, scritte od altri elementi che ne evidenzino la presenza, fatta eccezione per il logo del costruttore e/o dell'importatore, se di superficie inferiore a 1/10 della superficie dell'antenna. Sono ammessi anche modelli di antenna realizzati con materiali trasparenti.

    3. In caso di interventi estesi all'intera copertura di edifici esistenti, e obbligatorio procedere alla centralizzazione delle antenne televisive, comprese quelle paraboliche.

    - Disposizioni sulle coperture
  17. CAPO II - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DI INIZIATIVA PUBBLICA
  18. 1. Gli ampliamenti realizzati in applicazione degli artt. 3, 3-bis e 4 della L.R. n. 24/2009 non si cumulano con gli interventi che determinano incrementi della SE, comunque denominati, consentiti dal presente Piano Operativo sui medesimi edifici.

    2. Sugli edifici residenziali sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 24/2009 non e ammesso il cambio di destinazione d'uso o la modifica del numero degli alloggi se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

    3. Sugli edifici artigianali sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui all'art. 3bis della L.R. n. 24/2009 non e ammesso il cambio di destinazione d'uso se non siano decorsi almeno dieci anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

    - Interventi realizzati in applicazione della L.R. n. 24/2009 ('Piano casa')
  19. Titolo II - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI
  20. CAPO III - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA
  21. 1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

    1. a) Piani attuativi, da sottoporre all'approvazione dell'Amm. comunale;
    2. b) Progetti Unitari Convenzionati (PUC), da sottoporre all'approvazione dell'Amm. comunale;
    3. c) Interventi urbanistico-edilizi diretti, subordinati o meno alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, sulla base di specifico atto abilitativo;
    4. d) Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA).

    2. I titoli e/o gli atti abilitativi necessari per ciascun intervento urbanistico-edilizio sono stabiliti dalle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia.

    3. Le istanze relative a interventi sul patrimonio edilizio esistente soggette a Permesso di costruire, ovvero a SCIA o a CILA, come stabilito dalle vigenti norme in materia di disciplina dell'attivita edilizia, dovranno riportare un'attestazione dello stato legittimo degli immobili, vale a dire la corrispondenza tra lo stato di fatto di tali immobili ed il titolo abilitativo con cui sono stati realizzati o eventualmente modificati, con riferimento al titolo abilitativo più recente. Le comunicazioni a firma del Sindaco del parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, trasmesse in data antecedente al 29 gennaio 1977, sono equiparate al rilascio del titolo edilizio richiesto laddove il parere non sia esplicitamente condizionato ad ulteriori atti e pareri anche di enti terzi. Ove ricorra agli atti dell'Amministrazione comunale un certificato di abitabilità rilasciato in data antecedente al 29 gennaio 1977, la conformità edilizia è da ritenersi verificata senza che sia necessario altro ulteriore atto abilitativo, con esclusione dei seguenti casi:

    • - presenza di elementi dai quali risulti la non conformità dell'opera realizzata al progetto assentito;
    • - il certificato di abitabilità difetta di alcune parti e/o requisiti e detta carenza porta ad escludere la conformità edilizia dell'opera;
    • - il certificato di abitabilità contiene una falsa attestazione.

    Sono fatti salvi gli immobili realizzati prima del 1 settembre 1967 e localizzati all'esterno del territorio urbanizzato individuato dal PO. In tal caso sarà sufficiente l'attestazione di tale condizione, unitamente all'attestazione dell'inesistenza di eventuali modifiche effettuate successivamente a quella data, fatti salvi eventuali atti o pareri espressi dall'Amministrazione o da altri organi competenti in materia in merito a tali immobili.

    - Modalita di attuazione del PO
  22. CAPO III - TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO
  23. 1. Il PO riporta le perimetrazioni delle aree interessate dagli incendi verificatisi nelle date del 09/07/2017 e del 21/07/2017. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

    2. Nei boschi percorsi da incendi si applicano le limitazioni di cui all'art. 76 della L.R. 39/2000; in particolare, non e ammesso:

    1. a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
    2. b) per cinque anni l'esercizio dell'attivita venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalita definite nel piano AIB;
    3. c) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualita di coltura;
    4. d) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita produttive;
    5. e) per cinque anni, le attivita di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

    Le limitazioni di cui alle lettere c), d), e) si applicano sia nei boschi percorsi dal fuoco, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco. Sono comunque fatte salve le opere pubbliche e le opere necessarie all'AIB.

    3. Nelle aree di cui al comma 1 non sono ammessi interventi di NUOVA EDIFICAZIONE, interventi di AMPLIAMENTO che determinano la costituzione di nuovi fabbricati isolati o nuove unita immobiliari e interventi di SOSTITUZIONE, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134, comma 1, lett. h) della L.R. 65/2014.

    - Aree percorse dal fuoco
  24. 1. Il Piano Operativo, ai fini dell'attuazione della disciplina di cui al presente Capo, distingue i seguenti casi di costruzione di nuovi edifici rurali:

    1. a) Costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo mediante approvazione del PAPMAA.
    2. b) Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili mediante approvazione del PAPMAA.
    3. c) Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili in assenza di PAPMAA:
      1. 1. Installazione di manufatti aziendali diversi da quelli di cui alla lettera b), che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, riferibili alle seguenti fattispecie:
        • - silos;
        • - tettoie;
        • - concimaie, basamenti o platee;
        • - strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
        • - serre fisse;
        • - volumi tecnici ed altri impianti;
        • - manufatti prefabbricati di semplice installazione, ancorche privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui, con dimensioni massime non superiori a 80 metri quadrati di superficie calpestabile complessiva per azienda;
        • - vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
        • - vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
        • - strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.
      2. 2. Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione comunque necessarie per la costruzione di nuovi annessi agricoli stabili non potranno essere inferiori al 50% di quelle indicate all'art. 25, comma 4.
      3. 3. Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili non collegabili alle superfici minime fondiarie di cui all'art. 25, comma 4, consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:
        • - allevamento intensivo di bestiame;
        • - trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
        • - acquacoltura;
        • - allevamento di fauna selvatica;
        • - cinotecnica;
        • - allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
        • - allevamento di equidi.

    2. Gli annessi agricoli stabili di cui al comma 1, lett. b) e c) sono costruzioni esclusivamente destinate ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, di norma privi di dotazioni che consentano la permanenza continuativa di persone. Sono fatti salvi i casi relativi a spazi di esposizione e vendita dei prodotti aziendali o altre attività che prevedano la permanenza continuativa di persone, la cui ammissibilità e limitata a comprovate esigenze aziendali, ove sia dimostrata l'impossibilita di una loro localizzazione all'interno di edifici esistenti. Tali annessi non sono in ogni caso configurabili come residenze o luoghi di ricreazione, ne e in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione, ancorché saltuaria o temporanea, a fini abitativi.

    3. La costruzione di nuovi edifici rurali e ammessa esclusivamente nei casi espressamente indicati nella disciplina di cui al presente Capo, nel rispetto delle condizioni e limitazioni ivi definite, fermo restando il rispetto delle vigenti norme e regolamenti regionali vigenti.

    - Costruzione di nuovi edifici rurali
  25. 1. Il Piano Operativo individua e definisce i seguenti interventi di iniziativa pubblica previsti all'esterno del territorio urbanizzato che, in ragione delle caratteristiche, non sono soggetti alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014:

    • AP 1 Ampliamento cimitero AP 6 La Direzione
    • AP 13 Riqualificazione area stanzini AP 14 Ex mattatoio.
    • AP 19 Piazzola ecologica

    Gli interventi sopra indicati, individuati con apposito segno grafico nella Tav. PO 1 - Disciplina del Territorio rurale, in scala 1:10.000, costituiscono azioni strategiche finalizzate al rafforzamento del sistema degli spazi e dei luoghi pubblici e di uso pubblico, in coerenza con gli obietti strategici di sviluppo sostenibile e di valorizzazione degli insediamenti definiti dal Piano Strutturale.

    2. La disciplina di attuazione relativa agli interventi di cui al comma 1 e definita da apposite Schede normative e di indirizzo progettuale, riportate in allegato alle presenti norme. In ciascuna scheda sono indicati:

    • - Dati dimensionali;
    • - Modalità di intervento;
    • - Destinazioni d'uso previste;
    • - Obiettivi
    • - Interventi previsti;
    • - Patrimonio territoriale e beni paesaggistici eventualmente interessati;
    • - Condizioni di fattibilità;
    • - Disposizioni particolari, ove previste.
    - Interventi nel Territorio rurale (AP)
  26. Titolo III - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL TERRITORIO
  27. 4.1. Pavimentazioni esterne

    1. Gli interventi su pavimentazioni esterne esistenti sono ammessi esclusivamente se finalizzati alla conservazione, ovvero al ripristino, dei caratteri originari tradizionali tipici del Centro storico.

    2. Nel caso di nuove pavimentazioni esse dovranno essere realizzate con pietra trachitica o simile e la superficie pavimentata non dovra superare il 25% della superficie totale del terreno di proprieta.

    4.2. Recinzioni e cancelli

    1. E ammessa l'installazione di recinzioni e/o di cancelli, realizzati in ferro battuto con disegno semplice e dipinte di colore nero o grigio antracite o canna di fucile con finitura opaca o ferro brunito.

    4.3. Tettoie

    1. Non e in ogni caso ammessa l'installazione di tettoie di qualsivoglia tipologia, intese quali elementi edilizi di copertura di uno spazio aperto sostenuti da una struttura discontinua, adibiti ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Le tettoie esistenti, se non espressamente autorizzate, dovranno essere rimosse.

    4.4. Barbecue e forni

    1. Non e ammessa l'installazione di forni con struttura fissa. E' ammessa l'installazione di barbecue in muratura intonacata, pietra o mattoni, delle dimensioni massime di mq. 3 e altezza massima non superiore a m 1.50.

    4.5. Illuminazione esterna

    1. E' ammessa l'installazione di lampioncini per l'illuminazione esterna dello stesso tipo e colore di quelli usati per l'illuminazione pubblica; sono ammesse anche soluzioni differenti ove ne sia attestata la compatibilita con le caratteristiche del contesto attraverso adeguata documentazione grafica e/o fotografica, previa acquisizione dell'assenso da parte dell'Ufficio tecnico.

    - Elementi di arredo degli spazi esterni
  28. CAPO III - RETE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA
  29. 1. Il Piano Operativo, ai fini dell'attuazione delle previsioni in esso contenute, utilizza i seguenti parametri urbanistici ed edilizi, così come definiti dalle vigenti norme regionali in materia di unificazione, a cui si fa diretto riferimento:

    • - Indice insediativo residenziale (IR);
    • - Superficie territoriale (ST);
    • - Superficie fondiaria (SF);
    • - Dotazioni territoriali (DT);
    • - Indice di edificabilità territoriale (IT);
    • - Indice di edificabilità fondiaria (IF);
    • - Superficie edificabile (o edificata) (SE);
    • - Superficie calpestabile (SCal);
    • - Superficie accessoria (SA);
    • - Superficie coperta (SC);
    • - Indice di copertura (IC);
    • - Altezza del fronte (HF);
    • - Altezza dell'edificio (Hmax);
    • - Altezza utile (HU);
    • - Numero dei piani (NP);
    • - Volume edificabile (o edificato) (VE);
    • - Superficie permeabile (SP).

    2. Il Piano Operativo utilizza le seguenti definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi, così come definiti dalle vigenti norme regionali in materia di unificazione, a cui si fa diretto riferimento:

    • - Complesso edilizio;
    • - Edificio (o fabbricato);
    • - Edificio unifamiliare;
    • - Unità immobiliare;
    • - Organismo edilizio;
    • - Pertinenza;
    • - Involucro edilizio;
    • - Sagoma;
    • - Lotto urbanistico di riferimento;
    • - Sedime.

    3. Si rinvia alle vigenti norme regionali in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per quanto riguarda le definizioni relative a elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni.

    4. Il Piano Operativo utilizza, inoltre, le seguenti definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi:

    1. a) Unità abitativa: unità immobiliare utilizzata a fini abitativi, ivi compresa la residenza rurale;
    2. b) Edificio/i principale/i: fabbricato o complesso edilizio costituito da una o più unità abitative, con esclusione dei volumi di cui alla lettera d);
    3. c) Edificio originario: fabbricato o complesso edilizio costituito da una o più unità abitative, con esclusione dei volumi di cui alla lettera d) e dei volumi di cui alla lettera e);
    4. d) Volumi secondari: manufatti collocati in aderenza all'edificio principale o isolati all'interno del lotto urbanistico di riferimento; comprendono, oltre alle pertinenze propriamente dette di cui al comma 2, le volumetrie destinate a funzioni accessorie e/o di servizio comunque individuabili per le diverse caratteristiche tipologiche, formali e/o costruttive rispetto all'edificio principale di riferimento. Vi sono ricompresi i manufatti localizzati nel territorio rurale che, seppur utilizzati a fini abitativi, risultino gerarchicamente subalterni, per caratteristiche dimensionali e/o funzionali, all'edificio principale, quali manufatti destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera, foresterie, dependance, ecc.
    5. e) Superfetazioni: porzioni dell'edificio principale, utilizzate a fini abitativi, che risultino chiaramente distinguibili come aggiunte successive al suo completamento per differenti caratteristiche tipologiche, formali e/o costruttive.
    - Parametri urbanistici ed edilizi di riferimento
  30. 1. Il PAPMAA e lo strumento con il quale l'azienda agricola, in conformita con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale, descrive la situazione attuale, individua gli obiettivi economici e strutturali e definisce gli interventi agronomici, ambientali ed edilizi necessari alle esigenze di impresa, nonche le fasi ed i tempi di realizzazione degli stessi, e costituisce condizione preliminare per il rilascio dei relativi titoli abilitativi.

    2. I contenuti, le condizioni e l'iter procedimentale del PAPMAA, ivi compresi i relativi adempimenti, sono disciplinati dalle norme e regolamenti regionali vigenti, a cui si fa diretto riferimento.

    3. Oltre ai contenuti di cui al comma 2, il PAPMAA dovra riportare una descrizione delle azioni di miglioramento paesistico e ambientale previste, in coerenza con le disposizioni di cui al presente Capo.

    4. Salvo diverse disposizioni del PTC, le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire, mediante PAPMAA, la costruzione di nuovi edifici rurali o il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, nei casi ammessi dalle presenti norme, sono le seguenti:

    • - 3 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
    • - 4 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
    • - 6 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
    • - 10 ha per i castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
    • 30 ha per altre superfici boscate ed assimilate come definite dalla normativa regionale, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

    Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'art. 3 della L.R. 16 luglio 1997, n. 49, le superfici fondiarie minime di cui sopra sono ridotte del 30%.

    Il PAPMAA assume valore di Piano Attuativo nei seguenti casi:

    • - Costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo che configurino la costituzione di piu di una singola unita abitativa;
    • - Interventi che determinano la costituzione di nuovo volume edificabile (VE) fuori terra superiore a mc 1.000;
    • - Interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni;
    • - Realizzazione di impianti tecnologici a servizio delle attivita produttive agricole che, per caratteristiche funzionali e dimensionali, prefigurino caratteri di eccezionalita in relazione al contesto paesaggistico-territoriale di riferimento. Tali impianti dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 60.
    - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA).
  31. Titolo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
  32. Parte I - DISCIPLINA GENERALE
  33. CAPO IV - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DISCIPLINATI DA ALTRI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
  34. 1. Il Piano Operativo individua e definisce i seguenti interventi di iniziativa pubblica previsti all'interno del territorio urbanizzato:

    • NP 7 Impianti sportivi
    • NP 10 Parcheggio scuola di musica
    • NP 11 Area protezione civile
    • NP 12 Riqualificazione area presso Centro storico
    • NP 13 Accesso parcheggio viale Roma
    • NP 14 Ghiaccera
    • NP 15 Ampliamento Bar 'La Rocca'
    • NP 16 Ex seccatoio via G. Marconi
    • NP 17 Riqualificazione bar 'La Liccia'
    • NP 18 Campo Caciaio
    • NP 19 Area verde scuole
    • NP 20 Ambito di riqualificazione via I Maggio ("Fornacione")
    • NP 21 Ambito di riqualificazione via I Maggio ("Fornacione")
    • NP 23 Area verde via Fonte Natali
    • NP 41 Parcheggio viale Vespa

    Gli interventi sopra indicati, individuati con apposito segno grafico nella Tav. PO 2 - Disciplina del Territorio urbanizzato, in scala 1:2.000, costituiscono azioni strategiche finalizzate al rafforzamento del sistema degli spazi e dei luoghi pubblici e di uso pubblico, in coerenza con gli obietti strategici di sviluppo sostenibile e di valorizzazione degli insediamenti definiti dal Piano Strutturale.

    2. La disciplina di attuazione relativa agli interventi di cui al comma 1 e definita da apposite Schede normative e di indirizzo progettuale, riportate in allegato alle presenti norme. In ciascuna scheda sono indicati:

    • - Dati dimensionali;
    • - Modalità di intervento;
    • - Destinazioni d'uso previste;
    • - Obiettivi
    • - Interventi previsti;
    • - Beni paesaggistici eventualmente interessati;
    • - Condizioni di fattibilità;
    • - Disposizioni particolari, ove previste.

    3. Tutti gli interventi di cui al comma 1, localizzati all'interno del territorio urbanizzato del capoluogo, suscettibili di coinvolgere a qualunque titolo il sistema della viabilità, con particolare riferimento alla rete dei percorsi pedonali, sono realizzati in coerenza con i contenuti e in applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato Disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano, che costituisce parte integrante delle presenti norme.

    - Interventi nel Territorio urbanizzato (NP)
  35. CAPO IIII - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI DEL PATRIMONIO TERRITORIALE
  36. Parte II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE
  37. 1. All'interno del territorio comunale non e ammessa la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle presenti norme.

    2. L'installazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici a terra e vietata in tutto il territorio comunale. L'installazione di tali impianti e consentita esclusivamente sulle coperture degli edifici, fatte salve le ulteriori disposizioni definite dalle presenti norme, nel rispetto delle seguenti condizioni e limitazioni:

    • - All'interno del centro storico, limitatamente ai fabbricati di cui all'art. 46, comma 4, nel rispetto delle condizioni stabilite nello stesso comma 4;
    • - Nel territorio rurale, con esclusione dell'edificio principale;
    • - Nei nuovi edifici realizzati attraverso interventi di trasformazione di cui al Titolo III, ovvero mediante PAPMAA o mediante interventi una tantum ammessi sul patrimonio edilizio esistente, gli impianti dovranno essere necessariamente realizzati integrati alle coperture.

    Tutti gli impianti dovranno essere dimensionati in riferimento a effettive e documentate esigenze, relative al fabbricato oggetto dell'intervento ovvero, nel caso di fabbricati localizzati nel territorio rurale, all'intero insediamento, o porzioni di esso in caso di proprietà frazionata.

    3. L'installazione di serre solari e ammessa esclusivamente all'interno del territorio urbanizzato, con esclusione del centro storico, degli edifici classificati di valore storico architettonico di cui all'art. 46, comma 3 e degli edifici di interesse storico-testimoniale di cui all'art. 48. Le serre solari prive di rilevanza volumetrica devono avere caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle comuni verande: non possono essere destinate alla permanenza continuativa di persone e devono essere prive dei requisiti e delle dotazioni atti a consentire tale permanenza, compresi gli impianti di climatizzazione artificiale. La specifica finalita del risparmio energetico e certificata nella documentazione tecnica di progetto, nella quale e quantificata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale. In alternativa, con le stesse limitazioni localizzative di cui al presente comma, e ammessa l'installazione di pergole bioclimatiche aperte su tre lati e prive di tamponamenti fissi.

    4. Gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici che prevedano l'inserimento di nuovi spessori sulle pareti esterne degli edifici sono ammissibili esclusivamente ove pienamente compatibili con le facciate preesistenti, anche in relazione alle facciate dei fabbricati contigui. Sono fatti salvi gli interventi di integrale riconfigurazione delle facciate, nei casi ammessi dalle presenti norme.

    - Disposizioni specifiche relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di interventi di efficientamento energetico degli edifici
  38. 1. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla L.R. 65/2014, dal D. lgs 42/2004 e dalle altre leggi e regolamenti in materia di attivita edilizia, le violazioni a quanto prescritto dalla presente disciplina saranno sanzionate, ove non costituiscano reato ovvero siano gia previste e disciplinate come tali da altre leggi o norme regolamentari, con il pagamento di una sanzione amministrativa di una somma determinata dal comune stesso, non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 5.000, in ragione della natura e consistenza dell'abuso, con le procedure ed ai sensi delle vigenti normative.

    2. La sanzione di cui al comma 1 non assolve gli obblighi di ripristino delle opere realizzate in violazione alle presenti norme.

    - Sanzioni
  39. 1. All'interno del territorio urbanizzato, con esclusione del Centro storico, e ammessa la realizzazione di volumi tecnici, vale a dire i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso agli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, quali centrali termiche, i locali per il funzionamento di piscine ed altri impianti sportivi sia ad uso pubblico che privato, i depositi dell'acqua, i locali pompe, gli impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, compresi gli impianti che utilizzano fonti energetiche alternative, i vani extracorsa degli ascensori, nei casi comprovati di impossibilita tecnica di poterne provvedere l'inglobamento entro l'involucro edilizio, ovvero all'interno di vani interrati o seminterrati realizzati entro la proiezione dell'edificio esistente. Tali volumi, realizzati in aderenza al fabbricato principale o in posizione isolata all'interno del lotto, non potranno avere altezza utile superiore a m 2,40, fatte salve maggiori altezze stabilite dalle norme vigenti in relazione alla tipologia degli impianti da realizzare. La realizzazione di manufatti con SC superiore a mq 10 potra essere ammessa esclusivamente a fronte di documentate e oggettive esigenze di natura tecnica relative alla installazione degli impianti previsti.

    2. Gli interventi di cui al presente articolo devono garantire, per caratteri morfotipologici, tecniche costruttive, materiali e colorazioni, un corretto inserimento nel tessuto urbano, assicurando la piena integrazione con i fabbricati esistenti e escludendo l'inserimento di elementi che possano recare pregiudizio alle relazioni spaziali, funzionali e percettive che connotano qualitativamente il contesto di riferimento.

    3. All'interno del territorio rurale la realizzazione di volumi di cui al comma 1 e ammessa esclusivamente all'interno di vani interamente o prevalentemente interrati, nei casi comprovati di impossibilita tecnica di poterne provvedere l'inglobamento entro l'involucro dei fabbricati esistenti.

    - Installazione di volumi tecnici
  40. 1. Il Piano Operativo individua e definisce i seguenti interventi a destinazione residenziale, di iniziativa privata, previsti all'interno del territorio urbanizzato:

    • CR 2 Via Giuseppe Fatini
    • CR 4 Saragiolo
    • CR 7 Viale Fonte Natali
    • CR 9 Viale Gramsci
    • CR 10 Via Rossa
    • CR 15 Viale Roma
    • CR 17 Via Aldo Moro
    • CR 21 Via Gramsci
    • CR 23 Via dei Castagni
    • CR 28 Tre Case - Via del Crocifisso
    • CR 40 Viale Fonte Natali
    • CR 41 Via Grossetana
    • CR 42 Viale Fonte Natali
    • CR 43 Viale Fonte Natali
    • CR 57 Via Giardini del marchese
    • CR 69 Via del Fornacione
    • CR 70 Tre Case - Via Buca di Rocco
    • CR 71 Via San Michele
    • CR 77 Viale Fonte Natali
    • CR 80 Viale Gramsci
    • CR 81 Viale Gramsci
    • CR 87 Tre Case - Via Buca di Rocco
    • CR 90 Via Giuseppe Fatini
    • CR 91 Via Giuseppe Fatini
    • CR 93 Viale Fonte Natali
    • CR 96 Viale Gramsci
    • CR 97 Viale Gramsci
    • CR 99 Viale Giardini del Marchese

    Gli interventi sopra indicati, individuati con apposito segno grafico nella Tav. PO 2 - Disciplina del Territorio urbanizzato, in scala 1:2.000, costituiscono interventi di completamento finalizzati a una migliore qualificazione degli insediamenti esistenti, in coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile e con le disposizioni del Piano Strutturale.

    2. La disciplina di attuazione relativa agli interventi di cui al comma 1 e definita da apposite Schede normative e di indirizzo progettuale, riportate in allegato alle presenti norme. In ciascuna scheda sono indicati:

    • - Dati dimensionali,
    • - Modalità di intervento;
    • - Destinazioni d'uso ammesse;
    • - Descrizione degli interventi previsti;
    • - Disciplina di attuazione;
    • - Disciplina paesaggistica, in caso di interessamento di beni paesaggistici;
    • - Condizioni di fattibilità;
    • - Disposizioni particolari;
    • - Schemi planimetrici di indirizzo progettuale, nei casi di interventi subordinati alla stipula di una Convenzione con il Comune.

    3. Gli Schemi planimetrici di indirizzo progettuale di cui al comma 2 riportano indicazioni localizzative in relazione a:

    • - Aree da cedere al Comune e contestuali opere da realizzare, nei casi previsti;
    • - Campo di edificazione, inteso quale ambito di localizzazione per la realizzazione dei nuovi fabbricati;
    • - Aree pertinenziali, intese quale ambito di localizzazione, unitamente alle porzioni del Campo di edificazione non impegnate dai nuovi fabbricati, per la realizzazione degli interventi di sistemazione degli spazi esterni (viabilità di accesso, parcheggi privati, verde pertinenziale);
    • - Ulteriori eventuali indicazioni relative a specifici adempimenti, ove previsto.

    4. All'interno delle Aree pertinenziali, e consentita la realizzazione di volumetrie da destinare a box auto o altre funzioni di servizio alla residenza, in alternativa alla loro collocazione all'interno del campo di edificazione;

    5. I soggetti attuatori, in sede di convenzionamento, motivatamente e a fronte di specifici approfondimenti, potranno proporre soluzioni progettuali differenti rispetto a quanto riportato negli schemi planimetrici di cui al comma 3, purché non siano alterati in maniera significativa i principi generali dell'organizzazione urbanistica definita da suddetti schemi e fatti salvi comunque gli indici e i parametri prescritti dalle Schede normative di cui al comma 2. Tali proposte saranno valutate a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale per quanto relativo alla loro sostenibilità e coerenza con gli indirizzi del PO. L'ammissibilità di soluzioni progettuali che determinino modifiche significative ai principi generali dell'organizzazione urbanistica definita negli schemi planimetrici di cui al comma 3 e subordinata alla redazione di uno specifico Piano attuativo, che dovrà documentare, in particolare, gli aspetti migliorativi del progetto proposto rispetto a quanto previsto dal PO, fatto salvo il rispetto degli indici e parametri prescritti dalle Schede normative di cui al comma 2.

    6. Tutti gli interventi di cui al comma 1, localizzati all'interno del territorio urbanizzato del capoluogo, suscettibili di coinvolgere a qualunque titolo il sistema della viabilità, con particolare riferimento alla rete dei percorsi pedonali, sono realizzati in coerenza con i contenuti e in applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato Disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano, che costituisce parte integrante delle presenti norme.

    - Interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale (CR)
  41. 1. L'installazione di manufatti e/o serre a carattere temporaneo, nei casi ammessi dalle presenti norme e fatte salve ulteriori disposizioni ivi contenute, e consentita agli imprenditori agricoli alle seguenti condizioni:

    • - siano realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie;
    • - non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.

    2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1, l'installazione di serre temporanee e consentita alle seguenti condizioni:

    • - l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
    • - la localizzazione garantisca una distanza opportuna dalle abitazioni, comunque non inferiore a 10 metri; questa distanza e riducibile fino a un minimo di 5 metri nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilita di ottenere una distanza maggiore; in tal caso la serra non potra avere alcuna apertura sul lato prospiciente l'abitazione;
    • - la localizzazione garantisca il rispetto delle distanze minime dalle strade pubbliche previste dal vigente codice della strada;
    • - per le serre con altezza massima al culmine inferiore a metri 5, sia garantita una distanza minima dal confine non superiore a 3 metri; questa distanza e riducibile fino a un minimo di 1,5 metri nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilita di ottenere una distanza maggiore. Per le serre con altezza massima al culmine superiore a metri 5, la distanza minima dal confine e fissata in 5 metri, riducibile fino a 3 metri nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilita di ottenere una distanza maggiore.

    3. L'installazione per periodi non superiori a due anni dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo e effettuata, previa comunicazione allo sportello unico del Comune, quale attivita di edilizia libera ai sensi delle normative vigenti. La relativa comunicazione dovra riportare:

    • - una descrizione del manufatto, con indicazione dell'ubicazione e dei riferimenti catastali;
    • - i dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;
    • - la dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o, in caso contrario, gli estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata;
    • - la data di installazione del manufatto e la data di rimozione prevista, con l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione fissato.

    Alla comunicazione sono allegati:

    • - cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell'ambito della superficie dell'azienda;
    • - relazione, eventualmente corredata da specifici elaborati grafici, contenente in particolare: una esposizione delle esigenze produttive, l'indicazione della superficie agricola totale interessata, documentazione fotografica dell'area interessata, gli schemi grafici, le dimensioni e i materiali del manufatto nonche, per le serre temporanee, la dimostrazione del rispetto delle distanze minime di cui al comma 2.

    4. L'installazione per periodi superiori a due anni dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo e realizzabile mediante SCIA, da presentare allo sportello unico del comune. In questo caso, l'impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi e da riferirsi alla cessazione della necessita di utilizzo del manufatto stesso. Oltre a quanto previsto dal comma 3, la SCIA dovra riportare una dichiarazione asseverata in ordine al rispetto delle disposizioni di cui alle presenti norme. Nel caso di interventi di cui al presente comma ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la relativa autorizzazione paesaggistica potra essere richiesta contestualmente alla SCIA, ai sensi delle norme vigenti.

    - Installazione di manufatti aziendali temporanei
  42. Il Piano Operativo, ai fini dell'applicazione della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, di cui al Titolo II delle presenti norme, e della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, di cui al Titolo III delle presenti norme, definisce le seguenti tipologie di intervento:

    1. a) TUTELA: Interventi intesi a garantire la sostanziale conservazione o il ripristino delle caratteristiche dell'intero organismo edilizio e di tutte le sue parti, nei loro aspetti costitutivi e morfologici caratterizzanti che li qualificano a livello architettonico o ambientale, nonché nei loro consolidati caratteri tipologici legati alle funzioni storiche che ne hanno caratterizzato nel tempo l'uso. Gli interventi di tutela sono finalizzati alla conservazione o al recupero dell'integrità materiale, dell'efficienza funzionale e dell'identità dell'organismo edilizio e delle sue parti, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Gli interventi di tutela comprendono il mutamento delle destinazioni d'uso, purché compatibile con tali elementi e caratteri tipologici, anche attraverso l'adattamento degli altri elementi, considerando comunque eccezionali le sostituzioni, anche parziali, degli elementi stessi e solo nella misura in cui ciò sia finalizzato alla salvaguardia o al ripristino della funzionalità dell'organismo edilizio. L'eventuale inserimento di elementi accessori o impianti richiesti dalle esigenze d'uso è ammesso purché non comporti alterazione degli elementi tipologici formali e strutturali oggetto di tutela.
    2. b)CONSERVAZIONE: Interventi intesi a garantire la sostanziale conservazione dell'organismo edilizio nei suoi aspetti costitutivi e morfologici caratterizzanti, attraverso l'esecuzione di opere non comportanti la demolizione dell'organismo edilizio e eseguite nel rispetto dell'involucro edilizio, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica o per realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, o finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche. Vi sono ricompresi gli interventi di tutela.
    3. c) ADEGUAMENTO: Interventi intesi a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi non potranno determinare incrementi superiori al 10% del volume dell'organismo edilizio. Vi sono ricompresi gli interventi di tutela e conservazione.
    4. d) SOSTITUZIONE: Interventi di integrale demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio, comunque configurati, che possono determinare incrementi volumetrici comunque non superiori al 10% del volume dell'edificio demolito. Vi sono ricompresi gli interventi di demolizione senza ricostruzione.
    5. e) AMPLIAMENTO: Gli interventi, comunque configurati, che determinano un incremento superiore al 10% del volume dell'organismo edilizio. Gli interventi di ampliamento, se espressamente specificato nelle presenti norme, possono comprendere:
      • interventi che determinano l'integrale demolizione del fabbricato esistente;
      • la realizzazione di nuove volumetrie indipendenti o isolate all'interno del resede di riferimento.
    6. f) NUOVA EDIFICAZIONE: Gli interventi, comunque configurati, che determinano la formazione di nuovo volume edificato, diversi da quelli di cui alle lettere c), d), e).

    Gli interventi di cui al comma 1, salvo diverse specificazioni contenute nelle presenti norme, si attuano mediante intervento urbanistico-edilizio diretto. I titoli e/o gli atti abilitativi necessari per ciascun intervento sono stabiliti dalle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia.

    - Tipologie di intervento. Definizioni
  43. 1. La realizzazione da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli di annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale e/o al ricovero di animali domestici, nonché i manufatti destinati a esigenze venatorie e ammessa esclusivamente nei casi espressamente indicati nella disciplina di cui al presente Capo, nel rispetto delle condizioni e limitazioni ivi definite, fermo restando il rispetto delle vigenti norme e regolamenti regionali vigenti.

    2. I manufatti di cui al presente articolo:

    • sono realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
    • sono semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie;
    • sono sprovvisti di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
    • sono realizzati rispettando la distanza di 3 metri dal confine, nel rispetto delle distanze minime dalle strade pubbliche previste dal vigente codice della strada.

    3. La realizzazione di manufatti di cui al presente articolo e soggetta a permesso di costruire. I manufatti di cui al presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola, ovvero al cessare delle esigenze di ricovero degli animali o alla scadenza dell'iscrizione della squadra nel registro delle squadre di caccia al cinghiale istituito presso ogni ATC.

    - Realizzazione di manufatti per l'attivita agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie
  44. 1. Il Piano Operativo individua e definisce i seguenti interventi di completamento a destinazione produttiva o specialistica, di iniziativa privata, previsti all'interno del territorio urbanizzato:

    • CS 1 La Rota
    • CS 2 La Rota
    • CS 3 La Rota
    • CS 4 La Rota
    • CS 5 La Rota
    • CS 10 Viale Roma
    • CS 11 Viale Roma
    • CS 15 Ex consorzio agrario
    • CS 18 Via del Castelluzzo
    • CS 46 Via del Castelluzzo
    • CS 50 Casa del Corto
    • CS 51 Casa del Corto
    • CS 52 Casa del Corto

    Gli interventi sopra indicati, individuati con apposito segno grafico nella Tav. PO 2 - Disciplina del Territorio urbanizzato, in scala 1:2.000, costituiscono interventi di completamento finalizzati a una migliore qualificazione degli insediamenti e al rafforzamento delle attività esistenti, in coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile e con le disposizioni del Piano Strutturale.

    2. La disciplina di attuazione relativa agli interventi di cui al comma 1 e definita da apposite Schede normative e di indirizzo progettuale, riportate in allegato alle presenti norme. In ciascuna scheda sono indicati:

    • - Dati dimensionali;
    • - Modalità di intervento;
    • - Destinazioni d'uso ammesse;
    • - Descrizione degli interventi previsti;
    • - Disciplina di attuazione;
    • - Condizioni di fattibilità;
    • - Disposizioni particolari;
    • - Schemi planimetrici di indirizzo progettuale, ove previsti.

    3. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, e ammessa la realizzazione di abitazioni a servizio degli insediamenti produttivi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    • - massimo una unita abitativa per attività insediata, con SU non superiore a mq 100;
    • - l'unita abitativa dovrà essere funzionalmente connessa e integrata con i nuovi fabbricati, escludendo la realizzazione di volumetrie isolate;
    • - l'unita abitativa dovrà essere legata da vincolo di pertinenzialità all'attività principale, previa sottoscrizione di atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura e a spese del richiedente.
    - Interventi di nuova edificazione di completamento a destinazione produttiva o specialistica (CS)
  45. 1. Agli interventi volti al recupero degli edifici di cui all'articolo 39, comma 5, punto 1, si applica una riduzione pari al 50 per cento degli oneri specifici di cui all'articolo 30, comma 4.

    2. Agli interventi volti al recupero di edifici localizzati all'interno del Centro storico che risultano non utilizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del PO e che presentano condizioni di degrado fisico o igienico-sanitario quali:

    • - precarie condizioni di staticità, dovute all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive;
    • - diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture degli edifici, oppure inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali anche per carenza o insufficienza degli impianti tecnologici;
    • - mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come dotazione, sia come organizzazione funzionale;
    • - ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione in relazione alla presenza di condizioni generali di insalubrità.

    si applica una riduzione pari al 50 per cento degli oneri previsti dalle tabelle comunali vigenti, nel caso sia garantito il miglioramento sismico e il raggiungimento della classe energetica D ai sensi delle normative vigenti.

    3. Ai fini della riduzione di cui al comma 2, le istanze sono corredate da:

    • - dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del richiedente che attesti l'assenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del PO o l'esistenza di altre condizioni in grado di dimostrare lo stato di abbandono dell'immobile nel medesimo periodo;
    • - attestazione della presenza delle condizioni di degrado di cui al comma 2, nell'ambito della relazione tecnica di asseverazione.
    • - documentazione attestante il livello di risparmio energetico e di sicurezza simica da conseguire, la cui sussistenza sarà verificata In sede di certificazione di agibilità.

    4. Agli interventi di SOSTITUZIONE eseguiti su volumi secondari e/o superfetazioni esistenti alla data di adozione del PO, nei casi ammessi dalle presenti norme, si applicano gli oneri previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

    - Riduzioni degli oneri di urbanizzazione
  46. Le previsioni del Piano Operativo, in coerenza con le norme regionali vigenti, sono definite con riferimento alle seguenti categorie funzionali:

    1. a) Residenziale;
    2. b) Industriale e artigianale;
    3. c) Commerciale al dettaglio;
    4. d) Turistico-ricettiva;
    5. e) Direzionale e di servizio;
    6. f) Commerciale all'ingrosso e depositi;
    7. g) Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

    Il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie di cui al comma 1 costituisce mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso.

    Quando non diversamente specificato nelle presenti norme, all'interno della categoria residenziale di cui al comma 1, lett. a) sono ricomprese le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione cosi come definite e disciplinate dal Testo unico del sistema turistico regionale.

    - Categorie funzionali. Definizioni
  47. 1. I Siti interessati da procedimento di bonifica sono riportati con apposito segno grafico nella Tav. PO 1 - Disciplina del territorio rurale. Per tali siti vige l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. L'utilizzo di tali aree e consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione.

    2. Fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, nei siti di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi edilizi:

    1. a) interventi di manutenzione ordinaria che non comportino aumento della pianta del fabbricato;
    2. b) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino aumento della pianta del fabbricato;
    3. c) interventi necessari all'adeguamento degli organismi edilizi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
    4. d) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari e che non comportino mutamenti della destinazione d'uso;
    5. e) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita;
    6. f) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti a condizione che non comportino aumento di occupazione di suolo.

    Gli interventi edilizi di cui alle lettere a), d), e) ed f), sono ammessi a condizione che non interferiscano con il suolo, il sottosuolo e la falda e non ostacolino la realizzazione delle eventuali opere di bonifica.

    3. Nel sito identificato come 'Ex discarica La Madonnella' l'attuazione di quanto previsto nel progetto approvato "Piano di Operativo di messa in sicurezza e di bonifica della ex Discarica La Madonnella" e subordinata all'adeguamento dei contenuti di tale progetto alle modifiche intercorse nelle normative di riferimento, previa acquisizione del parere favorevole del competente Genio Civile.

    - Siti interessati da procedimento di bonifica
  48. 1. Il Piano Operativo, ai fini della definizione degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, prende a riferimento le tipologie di intervento definite all'art. 5 delle presenti norme, distinguendo i seguenti casi:

    • - Interventi attuati mediante PAPMAA;
    • - Interventi attuati in assenza di PAPMAA.
    - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola
  49. 1. Il Piano Operativo individua con apposito segno grafico nella Tav. PO 2 - Disciplina del Territorio urbanizzato, in scala 1:2.000, le aree dove sono ammessi interventi di ampliamento degli insediamenti a destinazione produttiva o specialistica esistenti all'interno del territorio urbanizzato:

    • ES 1 La Rota
    • ES 2 La Rota
    • ES 4 Casa del Corto
    • ES 5 Casa del Corto

    2. La disciplina di attuazione relativa agli interventi di cui al comma 1 e definita da apposite Schede normative e di indirizzo progettuale, riportate in allegato alle presenti norme. In ciascuna scheda sono indicati:

    • - Dati dimensionali;
    • - Modalità di intervento;
    • - Destinazioni d'uso ammesse;
    • - Descrizione degli interventi previsti;
    • - Disciplina di attuazione;
    • - Condizioni di fattibilità;
    • - Disposizioni particolari;
    • - Schemi planimetrici di indirizzo progettuale, ove previsti, riportanti le indicazioni di cui all'art. 72, comma 3.

    3. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, e ammessa la realizzazione di abitazioni a servizio degli insediamenti produttivi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    • massimo una unita abitativa per attività insediata, con SU non superiore a mq 100;
    • l'unita abitativa dovra essere funzionalmente connessa e integrata con i nuovi fabbricati, escludendo la realizzazione di volumetrie isolate;
    • l'unita abitativa dovrà essere legata da vincolo di pertinenzialità all'attività principale, previa sottoscrizione di atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura e a spese del richiedente.
    - Interventi di nuova edificazione di espansione a destinazione produttiva o specialistica (ES)
  50. 1. Le modalita di realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione urbanistico-edilizia che abbiano rilevanza sotto il profilo geologico, idraulico e sismico sono subordinate alle prescrizioni della classe di fattibilita corrispondente. Le fattibilita degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione edilizia previsti dal Piano Operativo derivano dalle pericolosita Geologica, Idraulica/da Alluvioni e Sismica riportate rispettivamente nelle tavole di Piano Strutturale: TAVV.G5 - Carta della pericolosita geologica, TAVV. G6 - Carta della pericolosita idraulica e TAVV.G7 - Carta della pericolosita sismica locale.

    2. La fattibilita geologica, idraulica e sismica dei singoli interventi previsti dal PO e riportata nelle TAVV.PO3 in scala 1:2.000 e si riferisce a tutte le aree di trasformazione normate da scheda aventi fattibilita e prescrizioni specifiche, e a tutti gli interventi realizzabili nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale, ai quali la fattibilita e assegnata tramite tabella.

    3. Le fattibilita per ogni singolo intervento sono distinte, rispetto ai fattori che determinano le pericolosita, in fattibilita geologica, idraulica e sismica.

    4. Resta fermo l'adeguamento automatico delle norme di seguito riportate ad eventuali successive modifiche e integrazioni delle norme sovraordinate di riferimento (citate o meno nel prosieguo), senza necessita di variante al PO.

    - Fattibilità degli interventi per gli aspetti geologici, idraulici e sismici
  51. 1. Il Piano Operativo, ai fini della definizione degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, prende a riferimento le tipologie di intervento definite all'art. 5 delle presenti norme.

    2. Il Piano Operativo definisce gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 79 della L.R. 65/2014.

    - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola
  52. 1. Il Piano Operativo individua e definisce i seguenti interventi di trasformazione a destinazione diversa da quella agricola, di iniziativa privata, previsti all'interno del territorio rurale:

    • RU 3 S.p. del Monte Amiata. Integrazione servizi agrituristici RU 12 Pista da motocross
    • RU 16 Presso La Valletta. Realizzazione di fabbricato pertinenziale RU 29 La Valletta. Ampliamento residenziale
    • RU 37 Via Giardini del Marchese. Ampliamento residenziale
    • RU 42 Villa Pinzuto. Recupero con cambio di destinazione d'uso
    • RU 62 Casa Fra Santi. Ampliamento residenziale
    • RU 66 La Valletta. Ampliamento residenziale
    • RU 80 Viale fonte Natali. Recupero ex seccatoio
    • RU 84 Viale fonte Natali. Ampliamento residenziale

    Gli interventi sopra indicati, individuati con apposito segno grafico nella Tav. PO 1 - Disciplina del Territorio rurale, in scala 1:10.000, in ragione delle loro caratteristiche, non sono soggetti alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014

    2. La disciplina di attuazione relativa agli interventi di cui al comma 1 e definita da apposite Schede normative e di indirizzo progettuale, riportate in allegato alle presenti norme. In ciascuna scheda sono indicati:

    • Dati dimensionali;
    • Modalità di intervento;
    • Destinazioni d'uso ammesse;
    • Descrizione degli interventi previsti;
    • Disciplina di attuazione;
    • Condizioni di fattibilità;
    • Disposizioni particolari.
    - Previsioni con funzioni non agricole nel territorio rurale (RU)
  53. 1. Nei seguenti Art. 9, Art. 10, Art. 11 e Art. 12 sono riportate le classi di fattibilita in relazione agli aspetti geologici e le relative prescrizioni.

    - Fattibilita in relazione agli aspetti geologici
  54. 1. Il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici non piu utilizzati a fini agricoli e ammessa esclusivamente per gli edifici rurali la cui realizzazione sia stata avviata antecedentemente al 15 aprile 2007, fatte salve le eventuali condizioni e/o limitazioni stabilite dagli atti d'obbligo.

    2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, e consentito alle aziende agricole, previa approvazione del programma aziendale, il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali qualora non sussistano alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo e a condizione che si mantengano in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle di cui all'art. 24, comma 4 delle presenti norme.

    3. Gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali, nei casi ammessi dalle presenti norme, sono consentiti previa sottoscrizione di atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura e a spese del richiedente, che dovra definire:

    • il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza di cui all'art. 31, da individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale, attribuendo una specifica area di pertinenza a ciascun edificio o unita immobiliare interessati;
    • gli interventi di sistemazione ambientale previsti all'interno delle aree di cui sopra, compreso l'impegno alla loro realizzazione sulla base di idonee garanzie.

    4. Nei casi di aree di pertinenza di dimensioni inferiori a un ettaro, in luogo dell'atto d'obbligo di cui al comma 3 sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal comune. Sono comunque da prevedersi interventi di sistemazione, estesi all'intera area individuata, coerenti con le disposizioni di cui all'art. 31.

    5. Gli edifici rurali ad uso abitativo, con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, non possono mutare la destinazione d'uso agricola per almeno venti anni dalla loro ultimazione.

    6. Gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali, nei casi ammessi dalle presenti norme, sono necessariamente coerenti con le disposizioni di cui agli artt. 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e con il Regolamento di attuazione di cui all'art. 84 della stessa L.R. 65/2014.

    - Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici
  55. 1. Il Piano Operativo recepisce gli interventi previsti dall'Autorizzazione unica di cui al decreto n. 15696 del 20/09/2019, relativi alla costruzione e esercizio della centrale geotermoelettrica a reiniezione totale del fluido geotermico nelle formazioni geologiche di provenienza e con emissioni di processo nulle, denominata "Saragiolo" e di tutte le opere ad essa connesse facenti parte del programma geotermico, cosi come dettagliate nel programma lavori allegato all'istanza di autorizzazione.

    2. Nelle more dell'attuazione degli interventi previsti di cui al comma 1, nelle aree interessate si applica la disciplina prevista per le relative zone.

    - Interventi disciplinati da atti di governo sovracomunali
  56. 1. La classe di Fattibilita F.1 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

    - Classe di Fattibilita Geologica F.1 - Fattibilita senza particolari limitazioni
  57. 1. La classe di fattibilità F.2 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali e necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

    2. Le Relazioni geologica e geotecnica sono parte integrante della documentazione da presentare ai fini del rilascio del titolo abilitativo dell'attività edilizia e la loro presentazione e condizione essenziale per ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti preposti. Le relazioni geologica e geotecnica e le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche dovranno essere realizzate secondo le modalità espresse nelle NTC 2018 (DM Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018).

    3. Per gli interventi di Adeguamento, Sostituzione, Ampliamento e Nuova Edificazione, nonche per tutti gli altri interventi che comportino aumento del carico urbanistico e/o sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni, la caratterizzazione e modellazione geologica, litotecnica ed idrogeologica dell'area di intervento dovra essere ottenuta tramite opportune indagini geognostiche che riguarderanno il volume significativo di terreno influenzato direttamente o indirettamente dal manufatto stesso. La campagna delle indagini geognostiche dovrà essere programmata in funzione dell'intervento in progetto, in numero e disposizione tale da ottenere un modello geotecnico attendibile del sottosuolo. I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni dovranno essere ottenuti mediante specifiche analisi di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e/o attraverso l'interpretazione dei risultati di prove e misure in sito. La realizzazione di scavi/riporti di terreni, anche temporanei, con fronti verticali o subverticali deve essere effettuata nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di altezza superiore ai 2 ml dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti.

    4. Nelle aree destinate a verde, compatibilmente con le destinazioni progettuali, la sistemazione morfologica dovrà contribuire alla stabilita generale dei terreni, attraverso il rimodellamento del versante, piantumazione di specie vegetali stabilizzanti, regimazione delle acque superficiali.

    - Classe diFattibilita Geologica F.2 - Fattibilita con normali vincoli
  58. 1. Il Piano Operativo recepisce i seguenti interventi, disciplinati da Varianti al PRG approvate precedentemente all'adozione del PO ai sensi dell'art. 238 della L.R. 65/2014:

    • - CV 1 - Realizzazione di un Polo attrezzato per lo svolgimento di attivita sportive, ricreative, culturali e nuova sede della stazione dei carabinieri, localizzato nel capoluogo nell'area compresa fra il Santuario della Madonna di San Pietro e il cimitero, approvata con Del. C.C. n. 65 del 09/09/2021;
    • - CV 2 - Realizzazione della stazione di scambio termico secondaria di servizio alla rete di teleriscaldamento a servizio del centro abitato di Piancastagnaio, approvata con Del. C.C. n. 12 del 03/03/2020;

    2. Il Piano Operativo recepisce i seguenti interventi, disciplinati da Varianti al PRG approvate precedentemente all'adozione del PO ai sensi dell'art. 35 della L.R. 65/2014:

    • - CV 3 - Progetto di ampliamento di attività artigianale in Loc. Poggio Grande, approvata con Del. C.C. n. 55 del 31/07/2019;
    • - CV 4 - Progetto di ampliamento e ristrutturazione di un complesso produttivo in località Casa del Corto, approvata con Del. C.C. n.53 del 31/7/2019.
    • - CV 5 - Intervento di demolizione e ricostruzione della copertura con contestuale aumento di volume della struttura alberghiera 'Ragno d'Oro' in Viale Gramsci nel capoluogo, approvata con Del. C.C. n. 72 del 20/11/2019.

    3. All'interno delle aree di cui al comma 2, identificate con le sigle CV 3 e CV 4, fatto salvo quanto previsto dalle relative varianti, sugli edifici esistenti alla data di adozione del PO sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO o SOSTITUZIONE senza incremento di volume.

    4. Le previsioni di cui al comma 1 perdono efficacia se entro il termine quinquennale di vigenza del PO non e stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica. Il Comune, con unico atto da effettuarsi prima della scadenza, puo prorogare tale termine per una sola volta, per un periodo massimo di cinque anni.

    5. Le previsioni di cui al comma 2 perdono efficacia se entro il termine quinquennale di vigenza del PO non siano stati rilasciati i relativi titoli edilizi.

    - Interventi disciplinati da Varianti al PRG approvate (CV)
  59. 1. Il Piano Operativo disciplina gli interventi sulle aree di pertinenza degli edifici, vale a dire le aree in contiguita con l'edificio che mantengono con questo rapporti e relazioni evidenti in termini di configurazione e complementarieta funzionale. Comprendono giardini, aie, cortili, aree di sosta o altre aree che svolgono una funzione direttamente connessa o comunque di corredo all'utilizzo degli edifici. Nei casi di mutamento della destinazione agricola degli edifici, le aree di pertinenza comprendono le aree convenzionalmente legate all'edificio quale riferimento per la realizzazione degli interventi di sistemazione e manutenzione ambientale previsti ai sensi delle vigenti norme e regolamenti regionali e definiti dalla disciplina di cui al presente Capo.

    2. Gli interventi di cui al comma 1, fatte salve le ulteriori disposizioni definite dalle presenti norme, assicurano:

    • - il mantenimento o il ripristino delle relazioni spaziali, funzionali e percettive tra l'insediamento e il paesaggio agrario circostante, in termini di integrazione paesaggistica e di tutela della continuita ecologica;
    • - il mantenimento o il ripristino delle relazioni spaziali, funzionali e percettive fra edificio principale e volumi secondari;
    • - la conservazione delle caratteristiche di ruralita delle aree di pertinenza, con particolare riferimento ai manufatti, ai caratteri tipologici e ai materiali propri del contesto locale che concorrono a definirne il valore identitario;
    • - la conservazione della struttura morfologica dei terreni, escludendo alterazioni significative di tale struttura;
    • - la conservazione dell'unitarieta tipologica e percettiva delle aree, evitando l'introduzione di elementi o finiture che determinino la loro frammentazione;
    • - il ricorso a soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto locale, privilegiando l'utilizzo di materiali esistenti nell'area di pertinenza.

    3. Gli interventi di cui al comma 1, sulla base di un'attenta analisi dello stato di fatto, individuano le azioni di riqualificazione da intraprendere in riferimento ai contenuti di cui all'art. 22, comma 2, lett. e).

    4. All'interno delle aree di cui al comma 1 riferite agli insediamenti del territorio rurale di cui alla Sez. IV del presente Capo, con esclusione dei Nuclei rurali a destinazione prevalentemente residenziale di cui all'art. 36, e ammessa la realizzazione di piscine ad uso privato, ove ne esistano le condizioni di fattibilità, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

    • - è ammessa la realizzazione di una sola piscina per insediamento, con esclusione degli insediamenti che ne risultino gia dotati alla data di adozione del PO;
    • - la realizzazione della piscina e ammessa esclusivamente nel caso in cui sia possibile usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo;
    • - la realizzazione della piscina non dovra comportare modifiche del profilo naturale del terreno superiori a un metro, ne l'abbattimento di alberature di alto fusto;
    • la superficie netta della vasca, di forma rettangolare, non potra avere dimensioni superiori a mq 72;
    • - i bordi della piscina, da realizzarsi preferibilmente, ove possibile, a sfioro, non potranno avere larghezza superiore a cm 60, fatto salvo un lato, dove e ammessa una larghezza maggiore, comunque non superiore a cm 120. Per i bordi dovranno essere utilizzati materiali naturali (pietra, legno, laterizio) presenti nel contesto;
    • - la piscina dovrà essere localizzata all'interno dell'insediamento cosi come individuato dal PO, in aree libere in chiaro rapporto di pertinenza e continuità con gli immobili esistenti, garantendo la migliore integrazione paesaggistica, nel rispetto dell'insieme degli elementi fisici e vegetazionali che compongono il disegno del suolo (muretti, pavimentazioni, percorsi, siepi, filari, ecc.); sono ammesse localizzazioni all'esterno del perimetro dell'insediamento esclusivamente a fronte di analisi che ne attestino gli aspetti migliorativi in termini di corretto inserimento nel contesto, anche in relazione alla tutela degli elementi fisici e vegetazionali esistenti che compongono il disegno del suolo, assicurando in ogni caso un chiaro rapporto di continuità con gli immobili esistenti e le relative aree di pertinenza.
    • - gli apparati tecnici dovranno essere collocati in vani completamente interrati, con superficie commisurata alle dimensioni delle apparecchiature da alloggiare in ragione della capacita d'invaso della piscina. Il ciclo idraulico dovra essere a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e la pulizia stagionale.

    I progetti per la realizzazione delle piscine cui al presente comma dovranno essere corredati:

    • - da uno studio di inserimento paesaggistico, con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto;
    • - dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra previsti;
    • - da una relazione geologico-tecnica finalizzata a garantire la fattibilita dell'intervento.

    All'interno degli Insediamenti da adeguare di cui all'art. 36, c. 3, la realizzazione della piscina e ammessa esclusivamente nell'ambito di un progetto organico di riqualificazione dell'intero insediamento, ovvero di porzioni di esso in caso di proprieta frazionate, che preveda l'attuazione, a fronte di una dettagliata analisi dello stato di fatto, di azioni di miglioramento paesistico e ambientale, con specifico riferimento alle azioni di cui all'art. 22, comma 2, lett. e). Le piscine private ad uso collettivo, a servizio di attivita ricettive comunque denominate, sono realizzate nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme regionali vigenti.

    - Interventi sulle aree di pertinenza degli edifici
  60. 1. Il Piano Operativo recepisce dal PS la perimetrazione delle zone a elevato grado di naturalità, che comprendono le aree costituite prevalentemente da elementi naturali o seminaturali quali: boschi, macchie e cespuglieti; formazioni riparie e vegetazione arborea lungo gli impluvi; aree calanchive, formazioni rocciose; arbusteti e aree a pascolo naturale; vi sono ricompresi i castagneti da frutto, gli impianti per arboricoltura da legno e altre colture specializzate realizzate con alberi e arbusti forestali.

    2. All'interno delle aree di cui al presente articolo, tutti gli interventi sono subordinati al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge forestale della Toscana e al relativo Regolamento forestale.

    3. All'interno delle aree di cui al presente articolo sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tutti gli interventi di trasformazione sono subordinati al rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all'art. 35 della Disciplina di Piano del PS e alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con le modalità e gli adempimenti previsti ai sensi delle normative vigenti.

    4. All'interno delle aree di cui al presente articolo, sono consentite le seguenti attività:

    • - governo del bosco e del sottobosco a fini produttivi;
    • - raccolta dei prodotti del sottobosco, nei limiti e nelle forme di cui alla normativa vigente;
    • - azioni di riqualificazione, rinaturalizzazione e assestamento delle aree forestali;
    • - opere di servizio forestale e di prevenzione dagli incendi;
    • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
    • - opere di prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
    • - rimboschimenti e pratiche fitosanitarie;
    • - allevamento con fini di tutela dell'assetto faunistico;
    • - attivita legate all'escursionismo, alla ricreativita e al tempo libero;
    • - attivita faunistiche e faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
    • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, etc.);
    • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale;
    • - attività agricole e selvicolturali, nei limiti e nelle forme di cui alle normative vigenti.

    Sono inoltre consentiti, nel rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte:

    • - interventi previsti dal Piano di riassetto della geotermia;
    • - interventi di captazione idrica e realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico;
    • - realizzazione di impianti per lo smaltimento dei reflui;
    • - realizzazione di linee elettriche e telefoniche interrate;
    • - realizzazione di impianti a rete per il teleriscaldamento;
    • - realizzazione di manufatti di servizio alle reti infrastrutturali, solo per comprovati motivi di interesse pubblico ed a condizione che non comportino modifiche significative della dotazione boschiva;
    • - realizzazione di linee elettriche aeree e di installazioni e/o impianti di telecomunicazione, solo per comprovati motivi di interesse pubblico ed a condizione che sia dimostrato che tali infrastrutture e/o installazioni non siano altrimenti localizzabili e non comportino modifiche significative della dotazione boschiva.

    5. All'interno delle aree di cui al presente articolo, fatte salve le ulteriori disposizioni di cui alle presenti norme, sono consentiti i seguenti interventi:

    1. 1. Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili mediante approvazione del PAPMAA, esclusivamente se strettamente necessari allo svolgimento di attività agricole condotte prevalentemente all'interno delle aree di cui al presente articolo, ove sia dimostrata l'impossibilita o l'inopportunità di una loro diversa localizzazione, ovvero di procedere prioritariamente al recupero di edifici esistenti.
    2. 2. Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili in assenza di PAPMAA, esclusivamente nei seguenti casi:
      1. a) manufatti necessari alla conduzione, da parte dell'imprenditore agricolo, di castagneti da frutto o altre aree destinate ad attivita di arboricoltura da legno o silvicoltura che non raggiungono le superfici fondiarie minime di cui all'art. 24, ove sia dimostrata l'impossibilita o l'inopportunita di una loro diversa localizzazione e a condizione che nel fondo non esistano gia costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo, nel rispetto dei seguenti parametri:
        • - Altezza dell'edificio (Hmax) = metri 3,50
        • - Superficie coperta (SC) massima:
        • - per fondi con superficie < 1ha: mq 15
        • - per fondi con superficie compresa tra 1ha e 2ha: mq 20
        • - per fondi con superficie compresa tra 2ha e 5ha: mq 30
        • - per fondi con superficie > 5ha: mq 40
      2. b) manufatti necessari alla conduzione, da parte dell'imprenditore agricolo, di allevamenti di fauna selvatica, per una Superficie coperta (SC) non superiore a mq 20 per allevamento, a condizione che nel fondo non esistano gia costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo.
      3. v) manufatti necessari per il ritrovo e l'organizzazione delle attivita venatorie, realizzati da cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, nel rispetto dei limiti e condizioni disposte dalle stesse normative, per una Superficie coperta (SC) non superiore a mq 20.

    Tutti gli interventi devono comunque essere commisurati alle reali esigenze dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative.

    3. Installazione di manufatti aziendali temporanei, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 26, comma 1 e delle condizioni e parametri dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo.

    4. Realizzazione di manufatti per l'attivita agricola amatoriale, se realizzati in legno e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie, esclusivamente se necessari alla conduzione di castagneti da frutto o altre attivita di governo del bosco, a condizione che nel fondo non esistano gia costruzioni utilizzabili allo stesso scopo, per una Superficie coperta (SC) non superiore a mq 15 e altezza massima non superiore a m 3,50.

    I manufatti di cui al comma 5, ove ne sussistano le condizioni di ammissibilita, sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

    • Siano localizzati in prossimita di strade o viabilita vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati, assecondando la morfologia del terreno, evitando interventi di sbancamento e limitando al minimo gli eventuali livellamenti, senza determinare modifiche significative della dotazione boschiva, escludendo localizzazioni in aree di crinale.
    • Non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorche saltuario o temporaneo.
    • I manufatti stabili di cui ai punti 1 e 2 del comma 5 siano realizzati preferibilmente in legno o con altri materiali ecocompatibili comunque assemblati in modo tale da consentirne la rimozione previo smontaggio, con copertura a una o due falde, o a padiglione, con manto in laterizio o altri materiali che ne riproducano l'effetto materico. Sono ammesse soluzioni costruttive realizzate in muratura, con materiali e finiture riconducibili alla tradizione locale, se finalizzate al conseguimento di una migliore integrazione con il contesto di riferimento.

    I progetti sono accompagnati da studi di inserimento paesaggistico, con particolare riferimento ai tracciati panoramici individuati dal PS, che evidenzino la compatibilità dell'intervento con le relazioni spaziali, funzionali e percettive che connotano qualitativamente il contesto di riferimento.

    7. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 5, fatta eccezione per i manufatti di cui al punto 3 dello stesso comma 5, non e ammessa all'interno dei seguenti ambiti:

    • - ambiti sottoposti a vincolo di cui all'art. 142, lett. c) del D. lgs. 42/2004;
    • - ambiti sottoposti a vincolo di cui all'art. 142, lett. f) del D. lgs. 42/2004.

    8. Sui fabbricati legittimi a destinazione agricola esistenti alla data di adozione del PO all'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO. Sono ammessi interventi di SOSTITUZIONE esclusivamente ove sia dimostrato il miglioramento delle condizioni di accessibilità e di compatibilità paesaggistica dei fabbricati, escludendo interventi che determinino l'abbattimento di alberature di alto fusto, con contestuale obbligo di ripristino in termini di rinaturalizzazione delle aree precedentemente occupate. Sono ammessi interventi di AMPLIAMENTO, previa presentazione del PAPMAA, commisurati alle reali esigenze dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative, se strettamente necessari allo svolgimento di attività agricole condotte prevalentemente all'interno delle aree di cui al presente articolo; i progetti sono accompagnati da studi di inserimento paesaggistico che evidenzino la compatibilità dell'intervento con le relazioni spaziali, funzionali e percettive che connotano qualitativamente il contesto di riferimento. Gli interventi che determinano il mutamento della destinazione agricola dei fabbricati sono limitati a interventi di ADEGUAMENTO senza incrementi volumetrici. Sono inoltre ammessi interventi di SOSTITUZIONE, senza incrementi volumetrici, esclusivamente con localizzazione dei volumi ricostruiti in aree diverse da quelle di cui al presente articolo, nei casi ammessi dalle presenti norme, fatto salvo l'obbligo di ripristino in termini di rinaturalizzazione delle aree precedentemente occupate.

    9. Sui fabbricati legittimi a destinazione non agricola esistenti alla data di adozione del PO all'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di CONSERVAZIONE, ovvero interventi di SOSTITUZIONE, senza incrementi volumetrici, esclusivamente con localizzazione dei volumi ricostruiti in aree diverse da quelle di cui al presente articolo, nei casi ammessi dalle presenti norme, con contestuale obbligo di ripristino in termini di rinaturalizzazione delle aree precedentemente occupate.

    - Zone a prevalente naturalità
  61. 1. Il Piano Operativo recepisce i seguenti interventi, disciplinati da Varianti al PRG approvate successivamente all'adozione del PO:

    • - CV*1 - Realizzazione di una piccola piscina e ampliamento di spazi accessori a servizio della struttura ricettiva Convento San Bartolomeo, approvata ai sensi dell'art. 35 della L.R. 65/2014 con Del. C.C. n. 24 del 01/08/2022;
    • - CV*2 - Progetto di recupero e adeguamento dell'edificio situato in Viale Vespa angolo via G. Rossa, approvata ai sensi dell'art. 35 della L.R. 65/2014 con Del. C.C. n. 23 del 01/08/2022.
    • - CV*3 - Realizzazione di opere di ampliamento di una media struttura di vendita situata in viale Roma n. 111, approvata ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014 con Del. C.C. n. 33 del 29/09/2022.

    2. Le previsioni di cui al comma 1 perdono efficacia se entro il termine quinquennale di vigenza del PO non siano stati rilasciati i relativi titoli edilizi.

    - Aree interessate da Varianti al PRG in corso Interventi disciplinati da Varianti al PRG approvate successivamente all'adozione del PO (CV*)
  62. 1. La classe di fattibilità F.3 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

    2. Le Relazioni geologica e geotecnica sono parte integrante della documentazione da presentare ai fini del rilascio del titolo abilitativo dell'attività edilizia e la loro presentazione è condizione essenziale per ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti predisposti. Le relazioni geologica e geotecnica e le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche dovranno essere realizzate secondo le modalità espresse nelle NTC 2018 (DM Inf. e Trasporti 17 gennaio 2018).

    3. Per gli interventi in progetto dovrà essere fornita una dettagliata ricostruzione degli assetti geologici, stratigrafici, tettonici, geomorfologici ed idrogeologici dell'intero versante interessato dall'area di intervento. La caratterizzazione e modellazione geologica, litotecnica ed idrogeologica dell'area di intervento dovrà essere ottenuta tramite opportune indagini geognostiche che riguarderanno il volume significativo di terreno influenzato direttamente o indirettamente dal manufatto stesso. La programmazione delle indagini verrà fatta in funzione dell'intervento in progetto, in numero e disposizione tale da ottenere un modello geotecnico attendibile del sottosuolo. I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni di imposta delle fondazioni dovranno essere ottenuti mediante specifiche analisi di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e/o attraverso l'interpretazione dei risultati di prove e misure in sito, che potranno essere integrate con opportune indagini geofisiche. La tipologia fondazionale dovrà essere valutata anche in funzione del generale assetto geologico del sito e dimensionata in base ai risultati della campagna geognostica.

    4. La realizzazione di scavi/riporti di terreni, anche temporanei, con fronti verticali o subverticali deve essere effettuata nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di scavo di altezza superiore ai 2 ml dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti, la loro realizzazione sarà subordinata all'esecuzione di verifica di stabilità del pendio effettuata con parametri derivanti da indagini geognostiche in situ e/o prove di laboratorio.

    5. Nelle aree in cui sono possibili e/o presenti problematiche di instabilità di versante, la compatibilità degli interventi previsti con il generale equilibrio dell'area di intervento e dei manufatti preesistenti dovrà essere valutata tramite opportune verifiche di stabilità.

    6. Dovrà essere accertata ed eventualmente monitorata la presenza di falda idrica in grado di interferire con le opere in progetto.

    7. Nelle aree a Pericolosità Geologica/da Frana Elevata (G.3, P.F.3), valgono le seguenti prescrizioni:

    1. a) L'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità e alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ove ritenuti necessari. Tali eventuali interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti: essere definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, e dovranno permettere la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni; dovranno essere installati opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto eventualmente presente; l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati.
    2. b) Possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

    8. Nelle aree a pericolosità Geologica/da Frana molto elevata (G.4, P.F.4), sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, Tutela, Conservazione e Adeguamento senza ampliamenti; gli interventi non devono comunque determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.

    - Classe di Fattibilita Geologica F.3 - Fattibilita condizionata
  63. 1. La classe di fattibilita F.4 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione e subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del Piano Operativo, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

    - Classe di Fattibilita Geologica F.4 - Fattibilita limitata
  64. 1. All'interno delle aree di cui al presente articolo, riconosciute quali componenti di caratterizzazione paesaggistica e ambientale, tutti gli interventi sono eseguiti nel rispetto delle norme statutarie del PS, assicurando la persistenza del tradizionale rapporto positivo tra le esigenze della produzione agricola e quelle della gestione del paesaggio e dell'ambiente e concorrendo alla qualificazione rurale d'insieme del territorio.

    2. All'interno delle aree di cui al presente articolo sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tutti gli interventi di trasformazione sono subordinati al rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all'art. 35 della Disciplina di Piano del PS e alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con le modalita e gli adempimenti previsti ai sensi delle normative vigenti.

    3. All'interno delle aree di cui al presente articolo, sono consentite le seguenti attivita:

    • - attivita agricole e funzioni connesse ai sensi di legge;
    • - attivita agricole esercitate da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo;
    • - attivita faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
    • - attivita legate all'escursionismo, alla ricreativita e al tempo libero.

    Sono inoltre consentiti, nel rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorita preposte:

    • - interventi previsti dal Piano di riassetto della geotermia;
    • - interventi legati a esigenze di Protezione Civile;
    • - interventi di captazione idrica e realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico;
    • - realizzazione di impianti per lo smaltimento dei reflui;
    • - realizzazione di linee elettriche e telefoniche interrate;
    • - realizzazione di linee elettriche aeree e di installazioni e/o impianti di telecomunicazione, solo per comprovati motivi di interesse pubblico;
    • - realizzazione di manufatti di servizio alle reti tecnologiche.

    4. All'interno delle aree di cui al presente articolo, fatte salve le ulteriori disposizioni di cui alle presenti norme, sono consentiti i seguenti interventi:

    1. 1. Costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo mediante approvazione del PAPMAA, ove sia dimostrata l'impossibilita o l'inopportunita di una loro localizzazione all'interno del sistema degli insediamenti del territorio rurale, ovvero di procedere prioritariamente al recupero di edifici esistenti, nel rispetto delle condizioni previste dalle normative regionali vigenti. Sono fatti salvi i casi di aziende agricole dove non siano ricompresi insediamenti individuati dal PO, previo l'impegno a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dalle normative vigenti e interamente ricadenti all'interno del territorio comunale. La superficie massima di ogni unita abitativa non potra essere superiore a mq 120 di SE.
    2. 2. Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili mediante approvazione del PAPMAA, ove sia dimostrata l'impossibilita o l'inopportunita di una loro localizzazione all'interno del sistema degli insediamenti del territorio rurale, ovvero di procedere prioritariamente al recupero di edifici esistenti, commisurati alle reali esigenze dell'attivita dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative.
    3. 3. Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili in assenza di PAPMAA:
      1. a) Installazione, da parte dell'imprenditore agricolo, di manufatti aziendali di cui all'art 24, comma 1, lett, c), punto 1, commisurati alle reali esigenze dell'attivita dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative.
      2. b) Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, ove sia dimostrata l'impossibilita o l'inopportunita di una loro localizzazione all'interno del sistema degli insediamenti del territorio rurale, ovvero di procedere prioritariamente al recupero di edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni e limitazioni di cui alle norme e regolamenti regionali vigenti e dei seguenti parametri dimensionali:
        • - Altezza massima (Hmax) = metri 4,50, fatte salve comprovate esigenze di altezze superiori.
        • - Superficie coperta (SC) massima:
          • - per fondi con superficie < 1ha: mq 30
          • - per fondi con superficie compresa tra 1ha e 2ha: mq 40
          • - per fondi con superficie compresa tra 2ha e 5ha: mq 60
          • - per fondi con superficie > 5ha: mq 80
      3. c) Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili non collegabili alle superfici minime fondiarie di cui all'art. 25, comma 1, lett, c), punto 3, ove sia dimostrata l'impossibilita o l'inopportunita di una loro localizzazione all'interno del sistema degli insediamenti del territorio rurale, ovvero di procedere prioritariamente al recupero di edifici esistenti. Le dimensioni di tali annessi saranno stabilite sulla base del tipo di attivita/allevamento tenendo conto delle effettive esigenze, che dovranno essere adeguatamente dimostrate nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti normative. Eventuali interventi che prevedano la realizzazione di volume edificabile (VE) fuori terra superiore a mc 800 sono subordinati alla preventiva approvazione di uno specifico Piano attuativo.
    4. 4. Installazione di manufatti aziendali temporanei:
      1. a) serre temporanee, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26;
      2. b) altri manufatti non assimilabili alle serre, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 26, comma 1 e dei parametri dimensionali di cui al punto 3, lett. b) del presente articolo.
    5. 5. Realizzazione di manufatti per l'attivita agricola amatoriale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27, a condizione che nel fondo non esistano gia costruzioni utilizzabili allo stesso scopo:
      1. a) manufatti destinati al rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, nel rispetto dei seguenti parametri dimensionali:
        • - Altezza massima (Hmax) = metri 3,50
        • - Superficie coperta (SC) massima:
          • - per fondi con superficie < 2ha: mq 20
          • - per fondi con superficie > 2ha: mq 30
      2. b) manufatti destinati al ricovero di animali domestici, diversi da quelli di cui alla lettera c), nel rispetto dei seguenti parametri:
        • - Superficie massima dello spazio recintato: mq 30, con recinzione metallica dotata di schermature vegetali per limitarne l'impatto visivo, realizzata con sostegni in legno o ferro verniciato di altezza massima non superiore a m. 1,80, con possibilita di collocare la recinzione anche in copertura;
        • - Superficie coperta (SC) massima: mq 15, comunque non superiore al 50% dello spazio recintato.
      3. c) box per cavalli, nel rispetto dei seguenti parametri:
        • - Altezza massima (Hmax) = metri 3,50
        • - Superficie coperta (SC) massima: mq 30

      Contestualmente, e ammessa la realizzazione di un manufatto a servizio dei box per un SC massima non superiore a mq 20.

      La realizzazione dei manufatti di cui al presente comma non e cumulabile sullo stesso fondo agricolo. Non e ammessa la realizzazione di tali manufatti in fondi con superficie inferiore a mq 1.000.

    5. Gli interventi che prevedono la costruzione di nuovi fabbricati rurali, di cui al comma 4, punti da 1 a 3, sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

    • - Siano localizzati in prossimita di strade o viabilita vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati, assecondando la morfologia del terreno, evitando interventi di sbancamento e limitando al minimo gli eventuali livellamenti, escludendo di norma localizzazioni in aree di crinale. Sono comunque da privilegiarsi localizzazioni contigue a manufatti rurali esistenti, ove presenti, perseguendo un'aggregazione significante con gli stessi.
    • - Siano realizzati assicurando un'adeguata qualita architettonica, con impianto planivolumetrico improntato alla semplicita e regolarita e con caratteristiche materiche e cromatiche tali da assicurare la migliore integrazione paesaggistica, privilegiando l'edilizia eco-compatibile, la riciclabilita delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico e, limitatamente agli annessi agricoli, siano realizzati privilegiando il ricorso a tecniche e materiali che favoriscano la reversibilita dell'installazione.
    • - I nuovi edifici destinati all'uso abitativo siano dotati di coperture ed elementi di finitura compatibili con il contesto rurale tradizionale, escludendo la realizzazione di abbaini, balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca.

    Tutti i progetti sono supportati da studi di inserimento paesaggistico, con particolare riferimento ai tracciati panoramici individuati dal PS, che evidenzino la compatibilita dell'intervento con le relazioni spaziali, funzionali e percettive che connotano qualitativamente il contesto di riferimento, escludendo qualsiasi interferenza negativa e/o limitazione in riferimento alle visuali panoramiche. Tutti i progetti sono supportati da analisi dello stato di fatto delle aree destinate alle nuove costruzioni, finalizzate all'individuazione di specifiche azioni di miglioramento paesistico e ambientale da mettere in atto contestualmente agli interventi previsti, con riferimento ai contenuti di cui all'art. 22, comma 2. Gli interventi non dovranno determinare in ogni caso:

    • - riduzioni della funzionalita della rete scolante, o influire negativamente sul sistema delle acque superficiali e, in generale, sulle condizioni idrogeologiche del sito;
    • - riduzione della dotazione di elementi vegetazionali lineari quali siepi, filari o alberate lungo i fossi e i confini dei campi, delle aree coperte da vegetazione ripariale e/o di altre aree non produttive caratterizzate da prevalente naturalita.

    6. La realizzazione nuovi edifici ad uso abitativo non e ammessa all'interno degli ambiti sottoposti a vincolo di cui all'art. 142, lett. c) del D. lgs. 42/2004. All'interno di tali ambiti la realizzazione di nuovi annessi agricoli stabili e ammessa esclusivamente a fronte di casi comprovati di impossibilita di una loro localizzazione in altro luogo, a condizione che non si determinino in ogni caso alterazioni negative della qualita percettiva dei luoghi e dell'accessibilita e fruibilita delle rive, interruzioni della continuita ecologica o riduzioni della qualita e consistenza della vegetazione riparia.

    7. Sui fabbricati legittimi a destinazione agricola esistenti alla data di adozione del PO all'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO o di SOSTITUZIONE, finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi dei fabbricati in termini di compatibilita paesaggistica e ambientale.

    Sono consentiti, inoltre, interventi di AMPLIAMENTO, commisurati alle esigenze dell'azienda agricola, esclusivamente mediante approvazione del PAPMAA. Gli interventi che determinano il mutamento della destinazione agricola dei fabbricati, nei casi ammessi dalle norme regionali vigenti, sono limitati a interventi di ADEGUAMENTO senza incrementi volumetrici.

    8. Sui fabbricati legittimi a destinazione non agricola esistenti alla data di adozione del PO all'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di CONSERVAZIONE. Sono inoltre ammessi i seguenti interventi una tantum di AMPLIAMENTO, finalizzati alla riqualificazione dei fabbricati, anche attraverso la loro integrale demolizione, e delle relative pertinenze:

    • - incremento fino al 20% della SE per i fabbricati con SE legittima esistente alla data di adozione del PO superiore a mq 50. In caso di integrale demolizione dei fabbricati esistenti, la SC non potra comunque essere superiore a mq 80.
    • - incremento fino al 50% della SE per i fabbricati con SE legittima esistente alla data di adozione del PO inferiore a mq 50, con SC comunque non superiore a mq 60. Nei casi di fabbricati con SE inferiore a mq 20 e superiore a mq 10, e ammessa il conseguimento di una SC non superiore a mq 30. Nei casi di fabbricati con SE inferiore a mq 10, e ammessa il conseguimento di una SC non superiore a mq 20.

    I nuovi fabbricati potranno essere destinati a ricovero delle auto o altri macchinari agricoli, al rimessaggio di prodotti, attrezzi, e/o a altre attivita di servizio allo svolgimento di attivita agricole amatoriali, comunque privi di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorche saltuario o temporaneo. Nei casi di interventi che prevedono l'integrale demolizione dei fabbricati esistenti, i nuovi fabbricati non potranno avere un'altezza massima superiore a m 4,00, saranno realizzati in legno o in muratura, rispettando la distanza di m 5 dai confini salvo diverso accordo fra proprietari, con planimetria quadrangolare, tetto a una o due falde con manto di copertura in laterizio o altri materiali che ne riproducano l'effetto materico e localizzati in prossimita di strade o viabilita vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati, assecondando la morfologia del terreno, evitando interventi di sbancamento e limitando al minimo gli eventuali livellamenti, escludendo localizzazioni in aree di crinale. I progetti sono corredati da elaborati utili a verificare il corretto inserimento dei nuovi fabbricati nel contesto e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne previste, estese all'intera proprieta. Gli interventi non dovranno determinare in ogni caso:

    • - incrementi significativi dei livelli di permeabilita dei suoli;
    • - riduzioni della funzionalita della rete scolante, o influire negativamente sul sistema delle acque superficiali e, in generale, sulle condizioni idrogeologiche del sito;
    • - riduzione della dotazione di elementi vegetazionali lineari quali siepi, filari o alberate lungo i fossi e i confini dei campi, delle aree coperte da vegetazione ripariale e/o di altre aree non produttive caratterizzate da prevalente naturalita.
    - Aree produttive agricole
  65. 1. All'interno delle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione paesistica e ambientale degli ambiti interessati da ricolonizzazione arbustiva in seguito a processi di abbandono delle attività agropastorali, attraverso la conservazione e/o il ripristino delle attività agricole e il rafforzamento del presidio ambientale.

    2. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono consentite le attività di cui all'art. 33, comma3.

    3. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono consentiti i seguenti interventi:

    1. 1. Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili mediante approvazione del PAPMAA, ove sia dimostrata l'impossibilità o l'inopportunità di una loro localizzazione all'interno del sistema degli insediamenti del territorio rurale, ovvero di procedere prioritariamente al recupero di edifici esistenti, comunque commisurati alle reali esigenze dell'attività dell'azienda, esclusivamente se funzionali a interventi di ripristino delle attività agricole in aree attualmente inutilizzate.
    2. 2. Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili in assenza di PAPMAA, esclusivamente in caso di attività riferibili all'agricoltura biologica o all'allevamento biologico, come definiti dalle normative vigenti, e funzionali a interventi di ripristino delle attività agricole in aree attualmente inutilizzate:
      1. a) Installazione, da parte dell'imprenditore agricolo, di manufatti aziendali di cui all'art, 25, comma 1, lett, c), punto 1, commisurati alle reali esigenze dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative.
      2. b) Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, ove sia dimostrata l'impossibilità di procedere prioritariamente al recupero di edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni e limitazioni di cui alle norme e regolamenti regionali vigenti e dei seguenti parametri dimensionali:
        • - Altezza massima (Hmax) = metri 4,50, fatte salve comprovate esigenze di altezze superiori.
        • - Superficie coperta (SC) massima:
          • - per fondi con superficie < 1ha: mq 30
          • - per fondi con superficie compresa tra 1ha e 2ha: mq 40
          • - per fondi con superficie superiore a 2ha: mq 60
      3. c) Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili non collegabili alle superfici minime fondiarie di cui all'art. 25, comma 1, lett, c), punto 3, con esclusione di attività di allevamento intensivo, ove sia dimostrata l'impossibilità di procedere prioritariamente al recupero di edifici esistenti. Le dimensioni di tali annessi, comunque non superiori a mq 150 di SC, saranno stabilite sulla base del tipo di attività/allevamento tenendo conto delle effettive esigenze, che dovranno essere adeguatamente dimostrate nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

    3. Installazione di manufatti aziendali temporanei:

    1. a) serre temporanee, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26;
    2. b) altri manufatti non assimilabili alle serre, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 26, comma 1 e dei parametri dimensionali di cui al punto 2, lett. b).

    4. Realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale, nel rispetto delle condizioni previste per le aree produttive agricole, di cui all'art. 33, comma 4, punto 5.

    4. Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

    • - I nuovi fabbricati, anche di carattere temporaneo, siano localizzati in prossimita di strade o viabilita vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati, assecondando la morfologia del terreno, evitando interventi di sbancamento e limitando al minimo gli eventuali livellamenti, escludendo di norma localizzazioni in aree di crinale. Sono comunque da privilegiarsi localizzazioni contigue a manufatti rurali esistenti, ove presenti, perseguendo un'aggregazione significante con gli stessi.
    • - I nuovi annessi agricoli stabili siano realizzati assicurando un'adeguata qualita architettonica, con impianto planivolumetrico improntato alla semplicita e regolarita e con caratteristiche materiche e cromatiche tali da assicurare la migliore integrazione paesaggistica, privilegiando l'edilizia eco- compatibile, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico.

    Gli interventi non dovranno determinare in ogni caso:

    • - incrementi significativi dei livelli di permeabilita dei suoli;
    • - riduzioni della funzionalita della rete scolante, o influire negativamente sul sistema delle acque superficiali e, in generale, sulle condizioni idrogeologiche del sito;
    • - riduzione della dotazione di elementi vegetazionali lineari quali siepi, filari o alberate lungo i fossi e i confini dei campi, delle aree coperte da vegetazione ripariale.

    5. All'interno degli ambiti sottoposti a vincolo di cui all'art. 142, lett. c) del D. lgs. 42/2004 la realizzazione di nuovi annessi agricoli stabili e ammessa esclusivamente a fronte di casi comprovati di impossibilità di una loro localizzazione in altro luogo, a condizione che non si determinino in ogni caso alterazioni negative della qualità percettiva dei luoghi e dell'accessibilità e fruibilità delle rive, interruzioni della continuità ecologica o riduzioni della qualità e consistenza della vegetazione riparia.

    6. Sui fabbricati legittimi esistenti alla data di adozione del PO all'interno delle aree di cui al presente articolo, sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO o di SOSTITUZIONE, finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi dei fabbricati in termini di compatibilità paesaggistica e ambientale.Sono consentiti, inoltre, i seguenti interventi una tantum di AMPLIAMENTO, anche attraverso l'integrale demolizione dei fabbricati esistenti, commisurati a esigenze correlate al mantenimento o all'avvio di attività agricole, ivi comprese le attività agricole amatoriali:

    • - incremento della SE fino al raggiungimento di una SE complessiva di mq 20, per i fabbricati con SE legittima esistente alla data di adozione del PO inferiore a mq 15;
    • - incremento della SE fino al raggiungimento di una SE complessiva di mq 30, per i fabbricati con SE legittima esistente alla data di adozione del PO superiore a mq 15 e inferiore a mq 25;
    • - incremento della SE fino al raggiungimento di una SE complessiva di mq 40, per i fabbricati con SE legittima esistente alla data di adozione del PO superiore a mq 25 e inferiore a mq 35;
    • - incremento del 20% della SE per i fabbricati con SE legittima esistente alla data di adozione del PO superiore a mq 35.
    - Ambiti agropastorali prevalentemente inutilizzati
  66. 1. Il Piano Operativo comunale recepisce interamente quanto indicato nei PAI del Fiume Tevere in relazione agli aspetti legati alle problematiche geomorfologiche.

    2. Il Piano Operativo comunale recepisce interamente quanto indicato nei PAI del Fiume Fiora in relazione agli aspetti legati alle problematiche geomorfologiche: nelle aree a pericolosita da frana P.F.4 e P.F.3 ai sensi del PAI del fiume Fiora, come individuate nella Tav. G8 del Piano Strutturale, valgono le prescrizioni riportate nelle Norme di Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Fiora rispettivamente agli articoli 12 e 13.

    - Aspetti geomorfologici in relazione ai Piani di Assetto Idrogeologico
  67. 1. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente interventi di trasformazione funzionali al mantenimento e/o al potenziamento delle attivita in atto. Eventuali interventi che prevedono la realizzazione di nuove volumetrie con carattere di stabilita sono ammessi esclusivamente in caso di comprovata necessita e realizzati prediligendo interventi di adeguamento o sostituzione di manufatti esistenti, limitando al minimo indispensabile gli interventi che determinino trasformazioni permanenti di suolo inedificato.

    - Aree destinate all'attivita florovivaistica
  68. 1. Nelle aree di fondovalle interessate da Pericolosita da alluvione bassa (P1), tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o nuova edificazione dovranno essere tali da non modificare negativamente il normale deflusso delle acque superficiali, attraverso il mantenimento e, ove ritenuto necessario, il potenziamento del reticolo di drenaggio esistente. La progettazione dovra essere realizzata in modo da non favorire ristagni ed accumuli di acque superficiali che dovranno essere raccolte in apposite opere di contenimento o allontanate separatamente dalle acque reflue.

    2. Nelle aree a pericolosita da alluvioni media (P2) e elevata (P3), nonche nella fascia entro 10 m dal piede esterno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda, valgono i vincoli e la disciplina di cui alla L.R. n.41 del 25 luglio 2018.

    3. Tutte le tipologie di intervento non disciplinate dalla L.R. n.41 del 25 luglio 2018 dovranno essere realizzate in maniera tale da non determinare rischio per persone e beni e non modificare negativamente il normale deflusso delle acque superficiali.

    - Fattibilita degli interventi nelle aree a Pericolosita da alluvione
  69. 1. All'interno del perimetro del territorio urbanizzato, nelle aree a Pericolosita da alluvione media (P2), la fattibilita degli interventi di nuova costruzione, sul patrimonio edilizio esistente e relativi a infrastrutture lineari o a rete, e vincolata a quanto previsto dal Capo III della L.R. n.41 del 25 luglio 2018.

    2. All'esterno del perimetro del territorio urbanizzato la fattibilita degli interventi ubicati in aree a Pericolosita da alluvione media (P2) e subordinata a quanto previsto dal Capo IV della L.R. n.41 del 25 luglio.

    - Prescrizioni per le aree a Pericolosita da alluvione media
  70. 1. Il Piano Operativo individua e classifica gli insediamenti del territorio rurale, riportati nella tav. PO 1 - Disciplina del Territorio rurale, nel modo seguente:

    • Nuclei rurali a destinazione prevalentemente residenziale;
    • Insediamenti isolati in ambito periurbano;
    • Insediamenti sparsi;
    • Insediamenti con funzioni specialistiche.

    Il PO individua, inoltre, le aree occupate da attrezzature o servizi impiantistici che rivestono interesse pubblico localizzate nel territorio rurale.

    2. All'interno degli insediamenti del territorio rurale tutti gli interventi di trasformazione sono indirizzati alla contestuale qualificazione e/o ripristino delle relazioni con il territorio rurale, attraverso il recupero edilizio e funzionale dei manufatti in stato di abbandono, assicurando la tutela della morfologia insediativa e dei tipi edilizi di interesse storico testimoniale o comunque riconducibili alla tradizione e stabilendo corrette relazioni con il contesto paesistico, con particolare riferimento agli insediamenti con destinazione diversa da quella agricola, escludendo l'introduzione di caratteri e elementi propri del contesto urbano o comunque non coerenti con l'immagine consolidata del territorio rurale. Non e in ogni caso ammessa la realizzazione di abbaini, balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca.

    3. Il Piano Operativo opera un'ulteriore classificazione degli Insediamenti sparsi di cui al comma 1, distinguendo:

    • Insediamenti consolidati
    • Insediamenti da adeguare
    • Insediamenti da recuperare

    La tabella seguente riporta l'elenco degli insediamenti sparsi individuati dal PO, che trova corrispondenza con i contenuti della tav. PO 1 - Disciplina del Territorio rurale, con la classificazione attribuita a ciascun insediamento, che costituisce riferimento per l'applicazione della disciplina di cui alla presente Sezione.

    NUMERO CLASSE NOME AREA (mq)
    1DA RECUPERARESECCATOIONE1.471
    2CONSOLIDATOP. CERRO DEL TASCA DI SOPRA1.779
    3CONSOLIDATOP. CERRO DEL TASCA DI SOTTO2.733
    4CONSOLIDATOSTEFANINA936
    5CONSOLIDATOP. VALLE DI RIGO3.263
    6CONSOLIDATOP. CASA NARDI4.171
    7CONSOLIDATOP. TREGGINAIA2.642
    8CONSOLIDATOP. LAVINACCI4.333
    9CONSOLIDATOP. POGGIO LA GUARDIA DI SOPRA4.074
    10DA RECUPERAREP. POGGIO LA GUARDIA DI SOTTO889
    11DA RECUPERAREP. POGGIO LA GUARDIA DI SOTTO 21.388
    12CONSOLIDATOP. DI BELL'ARIA2.327
    13CONSOLIDATOPRESSO BELL'ARIA1.126
    14CONSOLIDATOCASE LA BUCA2.564
    15CONSOLIDATOSENZA NOME VIA INCROCIATA2.671
    16CONSOLIDATOP. IL CASTELLACCIO*895
    17DA ADEGUAREP. DEL RICCIO979
    18CONSOLIDATOPRESSO P. DEL RICCIO991
    19DA RECUPERARECASA MASCHERI691
    20CONSOLIDATOP. LA PIANACCIA1.404
    21DA RECUPERAREPRESSO CAPANNACCE660
    22CONSOLIDATOP. DELLE CAPANNACCE1.932
    23CONSOLIDATOP. CAMPI RIGO2.024
    24DA RECUPERAREP. VALENSORBO762
    25CONSOLIDATOPRESSO P. VACCARECCE*730
    26CONSOLIDATOP. VACCARECCE1.477
    27CONSOLIDATOP. IL CASINO*788
    28CONSOLIDATOPRESSO I TRONI2.682
    29CONSOLIDATOP. I TRONI2.616
    30CONSOLIDATOPODERINO1.137
    31CONSOLIDATOP. DEL MARCHESE1.894
    32CONSOLIDATOP. CEPPETA1.562
    33CONSOLIDATOP. DEL GATTO2.180
    34CONSOLIDATOC. DI PAOLO2.865
    35CONSOLIDATOP. ELCETO1.842
    36CONSOLIDATOP. SAN GIUSEPPE (2)2.121
    37DA ADEGUARESENZA NOME LOC. DELL'ASCA2.014
    38CONSOLIDATOP. DI POMPEO1.948
    39CONSOLIDATOP. IL COLLE1.625
    40CONSOLIDATOSENZA NOME STRADA DELLA ROTA3.063
    41CONSOLIDATOPRESSO P. LE STRETTE869
    42CONSOLIDATOP. LE STRETTE1.858
    43CONSOLIDATOSENZA NOME PRESSO PC162.753
    44CONSOLIDATOI PAICCI1.058
    45CONSOLIDATOP. QUERCIOLE3.244
    46CONSOLIDATOP. BELLAVISTA1.493
    47CONSOLIDATOP. PIETRETO DI SOPRA1.761
    48CONSOLIDATOP. PIETRETO DI SOTTO4.482
    49DA RECUPERAREP. BELRESPIRO1.142
    50DA RECUPERAREP. PACCHIEROTTI*1.675
    51CONSOLIDATOP. I CHIOSTRI (1)2.677
    52DA RECUPERAREP. RONCENA2.056
    53CONSOLIDATOP. CORNAZZANO2.884
    54DA RECUPERAREP. AIACCIA*1.623
    55CONSOLIDATOP. MECALE2.479
    56DA RECUPERAREP. COTTI1.390
    57DA RECUPERAREP. MACCHIOLA545
    58CONSOLIDATOP. GHIACCIALI849
    59CONSOLIDATOP. LA ROCCACCIA2.099
    60DA RECUPERAREEX MINIERA ABETINA2.365
    61DA RECUPERAREEX MINIERA ABETINA2.515
    62DA RECUPERARESENZA NOME LOC, ABETINA1.229
    63DA RECUPERARELOC. LE SOLFORATE8.994
    64CONSOLIDATOPOZZO SIELE*1.455
    65DA RECUPERARESENZA NOME PRESSO POZZO SIELE692
    66CONSOLIDATOP. LA PINZA8.423
    67CONSOLIDATOP. ROCCONE*1.697
    68CONSOLIDATOP. SAN FILIPPO2.759
    69DA RECUPERAREP. SECCHETO1.807
    70DA ADEGUAREP. VALLE CUPA3.248
    71CONSOLIDATOP. CASCETTI5.794
    72DA ADEGUAREP. COLLE LUCCIOLE9.435
    73DA RECUPERAREP. CURLANDO1.368
    74CONSOLIDATOP. VENALTA2.849
    75CONSOLIDATOP. SANTA ELVIRA7.071
    76CONSOLIDATOP. CASALICCHIO8.275
    77CONSOLIDATOP. SAN GIUSEPPE4.844
    78DA ADEGUAREP. SAN VIRGILIO4.362
    79CONSOLIDATOP. SAN ENRICO3.055
    80CONSOLIDATOP. SUGHERELLE9.828
    81CONSOLIDATOP. SAN FRANCESCO3.211
    82CONSOLIDATOP. SAN ORLANDO4.394
    83CONSOLIDATOCOOPERATIVA RINASCITA37.997
    84CONSOLIDATOP. SANTA VITTORIA7.015
    85CONSOLIDATOP. SAN BASILIO3.606
    86CONSOLIDATOP. VALLE CALDA4.576
    87DA RECUPERAREP. VALLE CALDINA4.364
    88CONSOLIDATOCENTRO IPPICO CERRETALE14.219
    89DA RECUPERAREP. CERRETALE2.849
    90DA ADEGUAREP. POLIDORO4.070
    91DA ADEGUAREP. S. ISIDORO4.227
    92DA ADEGUAREP. S. BARTOLOMEO4.588
    93DA ADEGUAREP. S. AGATA3.810
    94CONSOLIDATOP. S. ANNA6.191
    95CONSOLIDATOP. SAN PIETRO3.704
    96DA RECUPERAREP. SAN LUIGI823
    97DA RECUPERAREP. POGGIO CIUCCIO1.784
    98CONSOLIDATOP. SANT'ERNESTO8.237
    99DA RECUPERAREP. L'ELCIOLA1.800
    100CONSOLIDATOP. S. LUISA11.032
    101DA ADEGUAREP. SAN GAETANO2.128
    102DA ADEGUAREP. S. AGOSTINO3.158
    103DA ADEGUAREP. S. TERESA7.397
    104DA ADEGUAREP. SAN GENNARO3.765
    105CONSOLIDATOP. GRANAIOLI7.025
    106CONSOLIDATOVILLA S. ANDREA890
    107CONSOLIDATOP. COLLERUTO5.940
    108CONSOLIDATOP. SAN PAOLO3.573
    109CONSOLIDATOP. SAN RAFFAELE2.600
    110CONSOLIDATOP. S. ANTONIO5.997
    111DA ADEGUAREPRESSO P. BOCENO2.294
    112CONSOLIDATOP. BOCENO2.801
    113CONSOLIDATOP. SANTA LUCIA7.335
    114DA ADEGUAREP. SAN DOMENICO12.733
    115DA RECUPERAREPODERNUOVO2.156
    116CONSOLIDATOP. SAN GERARDO3.312
    117CONSOLIDATOP. S. APOLLINARE5.791
    118DA RECUPERAREP. LA DOGANA2.313
    119CONSOLIDATOP. S. MARIA4.742
    120CONSOLIDATOP. SAN VINCENZO7.357
    121CONSOLIDATOP. SANT'OFELIA8.108

    * Edificio principale di interesse storico-testimoniale

    (1) Sul fabbricato principale sono ammessi interventi di adeguamento funzionali all'insediamento, limitatamente al piano terra, di un'attivita commerciale di somministrazione di cibi e bevande. Gli interventi saranno eseguiti nel rispetto dell'involucro edilizio e dei suoi aspetti costitutivi e morfologici caratterizzanti, senza incrementi volumetrici, fatta eccezione per interventi di adeguamento della scala esterna posta sul fronte sudest del fabbricato e del locale sottostante, del quale e ammesso un ampliamento non superiore a mq 10 di SE, funzionale alla realizzazione di servizi igienici. Il progetto, corredato da elaborati utili a valutarne l'inserimento nel contesto, dovra riportare l'individuazione degli spazi scoperti destinati a funzione accessoria all'attivita commerciale e una descrizione dettagliata delle sistemazioni esterne previste, che dovranno prevedere la realizzazione di parcheggi dimensionati ai sensi delle norme regionali vigenti in materia di attivita commerciali, da realizzarsi su fondo permeabile.

    - Classificazione degli insediamenti del territorio rurale
  71. 1. All'interno del perimetro del territorio urbanizzato, nelle aree a Pericolosita da alluvione elevata (P3), la fattibilita degli interventi di nuova costruzione, sul patrimonio edilizio esistente e relativi a infrastrutture lineari o a rete, e vincolata a quanto previsto dal Capo III della L.R. n.41 del 25 luglio 2018.

    2. All'esterno del perimetro del territorio urbanizzato la fattibilita degli interventi ubicati in aree a Pericolosita da alluvione elevata (P3) e subordinata a quanto previsto dal Capo IV della L.R. n.41 del 25 luglio 2018.

    - Prescrizioni per le aree a Pericolosita da alluvione elevata
  72. Il PO individua gli edifici e complessi edilizi che, ancorche alterati, conservano caratteri tipologici e architettonici di valenza testimoniale dell'identita storico-culturale del territorio rurale. Su tali edifici sono ammessi esclusivamente interventi di CONSERVAZIONE coerenti con l'impianto morfo-tipologico, i caratteri costruttivi e strutturali, gli elementi decorativi e i materiali che qualificano il valore dell'immobile, nel rispetto della sagoma, fatta salva l'eventuale demolizione di superfetazioni o altri elementi incongrui. Sono ammesse modifiche dell'impianto distributivo, con modifiche agli elementi verticali non strutturali e eventuale apertura di porte interne nelle murature portanti. Non sono ammesse modifiche dei prospetti, fatto salvo il ripristino di aperture o configurazioni preesistenti, debitamente documentate. Eventuali incrementi della superficie calpestabile esistente sono ammessi esclusivamente ove non comportino modifiche alla quota degli elementi strutturali orizzontali, ovvero attraverso la realizzazione di soppalchi, come definiti dalle vigenti norme e regolamenti regionali, ove compatibili con le dimensioni, i caratteri spaziali e gli eventuali elementi formali e decorativi presenti. Eventuali interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici che prevedano l'inserimento di nuovi spessori sono ammissibili esclusivamente all'interno dei fabbricati, ove compatibili con la tutela e conservazione degli elementi valoriali eventualmente presenti.

    - Edifici di interesse storico-testimoniale
  73. 1. Il Piano Operativo comunale recepisce interamente quanto indicato nella disciplina del PGRA dell'Autorita Distrettuale dell'Appennino Centrale, in relazione ai bacini dei fiumi Paglia e Fiora.

    - Aree a pericolosita da alluvione ai sensi del PGRA
  74. 1. All'interno degli insediamenti del territorio rurale a destinazione agricola sono ammessi i seguenti interventi di trasformazione, nel rispetto delle disposizioni e limitazioni di cui alle norme e regolamenti regionali vigenti e delle ulteriori disposizioni di cui alle presenti norme:

    1. 1. Costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo mediante approvazione del PAPMAA, commisurati alle reali esigenze dell'attivita dell'azienda, con superficie massima non superiore a mq 120 di SE per unita abitativa, ove sia dimostrata l'impossibilita di procedere prioritariamente al recupero di edifici esistenti, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
      • - Siano localizzati e dimensionati nell'ottica della massima integrazione con l'insediamento, perseguendo un'aggregazione significante con i fabbricati esistenti e mantenendo un chiaro rapporto di subalternita percettiva con l'edificio principale;
      • - Siano realizzati con impianto planivolumetrico improntato alla semplicita e regolarita, con coperture ed elementi di finitura compatibili con il contesto rurale tradizionale, escludendo la realizzazione di abbaini, balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca;
      • - Siano realizzati assicurando un'adeguata qualita architettonica e adeguati standard di efficienza energetica, privilegiando l'edilizia eco-compatibile e la riciclabilita delle componenti riutilizzabili.
    2. 2. Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili mediante approvazione del PAPMAA, commisurati alle reali esigenze dell'attivita dell'azienda, ove sia dimostrata l'impossibilita di procedere prioritariamente al recupero di edifici esistenti, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
      • - Siano localizzati nell'ottica della massima integrazione con l'insediamento, perseguendo un'aggregazione significante con i fabbricati esistenti, mantenendo una chiara separazione e escludendo interferenze, funzionali e percettive, con le aree a diretto servizio dei fabbricati a uso abitativo, mantenendo una distanza dagli stessi comunque non inferiore a m 10,00.
      • - Siano realizzati assicurando un'adeguata qualita architettonica, con impianto planivolumetrico improntato alla semplicita e regolarita e con caratteristiche materiche e cromatiche tali da assicurare la migliore integrazione paesaggistica, privilegiando l'edilizia eco-compatibile, la riciclabilita delle componenti riutilizzabili, il risparmio energetico, il ricorso a tecniche e materiali che favoriscano la reversibilita dell'installazione.
    3. 3. Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili in assenza di PAPMAA, commisurati alle reali esigenze dell'attivita dell'azienda, ove sia dimostrata l'impossibilita di procedere prioritariamente al recupero di edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2
      1. a) Installazione, da parte dell'imprenditore agricolo, di manufatti aziendali di cui all'art. 24, comma 1, lett, c), punto 1,
      2. b) Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nel rispetto dei seguenti parametri dimensionali:
        • - Altezza massima (Hmax) = metri 4,50, fatte salve comprovate esigenze di altezze superiori;
        • - Superficie coperta (SC) aggiuntiva non superiore al 20% della SC esistente alla data di adozione del PO;
      3. c) Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili non collegabili alle superfici minime fondiarie di cui all'art. 24, comma 4, dimensionati sulla base del tipo di attivita/allevamento, tenendo conto delle effettive esigenze, che dovranno essere adeguatamente dimostrate nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti normative.
    4. 4. Installazione di manufatti aziendali temporanei, commisurati alle reali esigenze dell'attivita dell'azienda, nel rispetto dei parametri dimensionali di cui al comma 3, lett. b).

    2. Sui fabbricati legittimi a destinazione agricola esistenti alla data di adozione del PO, in assenza di PAPMAA, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 39, articolati in relazione alla classificazione dell'insediamento di appartenenza. In relazione a tali interventi, la definizione di volumi secondari e limitata a quelli il cui utilizzo sia abitativo o chiaramente riferibile ad attivita di servizio alla residenza. Sugli annessi agricoli propriamente detti sono ammessi esclusivamente interventi di ADEGUAMENTO, senza incrementi volumetrici, effettuati nel rispetto degli elementi costitutivi e morfologici caratterizzanti in caso di fabbricati realizzati con tecniche costruttive e/o materiali tipici della tradizione locale. Sono fatti salvi i seguenti interventi una tantum, riservati all'imprenditore agricolo professionale:

    • - Interventi di ADEGUAMENTO sui fabbricati a uso abitativo, con incrementi volumetrici comunque non superiori a mc 100 per unita abitativa, effettuati nel rispetto degli elementi costitutivi e morfologici caratterizzanti e orientati alla tutela e/o al ripristino dei caratteri originari degli edifici storicizzati, ove ancora individuabili. Tali interventi possono comportare un aumento del numero delle unita abitative.
    • - Interventi di ADEGUAMENTO o SOSTITUZIONE sugli annessi agricoli, con incrementi volumetrici comunque non superiori a mc 300 riferiti all'intero insediamento, o a parte di esso nel caso di proprieta frazionate, con esclusione di fabbricati realizzati con tecniche costruttive e/o materiali tipici della tradizione locale. Non e in ogni caso ammessa la destinazione abitativa delle volumetrie realizzate attraverso tali interventi.

    3. Sui fabbricati legittimi a destinazione agricola esistenti alla data di adozione del PO, previa approvazione del PAPMAA, sono ammessi i seguenti interventi, esclusivamente se alternativi alla costruzione di nuovi edifici abitativi:

    • - Interventi di AMPLIAMENTO di fabbricati a uso abitativo, con incrementi volumetrici comunque commisurati alle reali esigenze dell'azienda, esclusivamente se compatibili, in termini di una corretta integrazione, con le caratteristiche planivolumetriche e costruttive e con gli elementi costitutivi e morfologici caratterizzanti. Gli interventi saranno comunque orientati alla tutela e/o al ripristino dei caratteri e delle parti originarie ancora riconoscibili degli edifici storicizzati, ove presenti, anche attraverso l'integrale demolizione e ricostruzione delle superfetazioni.
    • - Interventi di SOSTITUZIONE di annessi agricoli, con esclusione dei fabbricati realizzati con tecniche costruttive e/o materiali tipici della tradizione locale e dei fabbricati la cui realizzazione sia stata avviata antecedentemente al 15 aprile 2007, finalizzata alla realizzazione di nuovi fabbricati abitativi, dimensionati in relazione alle reali esigenze dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, punto 1. Tali interventi sono ammessi anche in caso di annessi agricoli localizzati all'esterno dell'insediamento, con contestuale obbligo di ripristino in termini di rinaturalizzazione o di recupero agli usi produttivi agricoli delle aree precedentemente occupate.
    • - Interventi di ADEGUAMENTO, senza incrementi volumetrici, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica o per realizzare i requisiti di accessibilita e visitabilita degli edifici, o finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche, finalizzati all' utilizzo a fini abitativi di annessi agricoli realizzati con tecniche costruttive e/o materiali tipici della tradizione locale.

    4. Tutti gli interventi di cui al presente articolo che prevedono la realizzazione di nuovi volumi stabili, ricadenti all'interno degli insediamenti da adeguare individuati dal PO, sono subordinati alla definizione di un progetto organico di riqualificazione dell'intero insediamento, ovvero di porzioni di esso in caso di proprieta frazionate, che preveda l'attuazione, a fronte di una dettagliata analisi dello stato di fatto, di azioni di miglioramento paesistico e ambientale, con specifico riferimento alle azioni di cui all'art. 22, comma 2 , lett. e).

    5. Tutti gli interventi di cui al presente articolo, attuati mediante PAPMAA, che prevedono la realizzazione di nuovi volumi stabili, ovvero gli interventi effettuati in assenza di PAPMAA che determinano la costituzione di nuove unita abitative o di nuovi annessi agricoli stabili di cui al comma 1, punto 3, lett. a) e c), ricadenti all'interno degli insediamenti consolidati individuati dal PO, individuano, a fronte di una dettagliata analisi dello stato di fatto, le eventuali azioni di miglioramento paesistico e ambientale da realizzare contestualmente, con specifico riferimento alle azioni di cui all'art. 22, comma 2 , lett. e).

    - Disciplina degli interventi da parte dell'imprenditore agricolo
  75. 1. Nuclei rurali a destinazione prevalentemente residenziale

    Sugli edifici a destinazione d'uso non agricola presenti all'interno dei nuclei rurali alla data di adozione del PO sono ammessi i seguenti interventi:

    • - Interventi di ADEGUAMENTO, senza incremento di volume, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica o per realizzare i requisiti di accessibilita e visitabilita degli edifici, o finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche, sull'edificio principale e sui volumi secondari adibiti a uso abitativo e realizzati con tecniche costruttive e/o materiali tipici della tradizione locale, effettuati nel rispetto degli elementi costitutivi e morfologici caratterizzanti e orientati alla tutela e/o al ripristino dei caratteri originari degli edifici storicizzati, ove ancora individuabili.
    • - Interventi di ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE sui volumi secondari diversi da quelli di cui al punto precedente;

    Sono inoltre ammessi interventi una tantum di AMPLIAMENTO, realizzati all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale senza incrementi dell'altezza massima, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di volumi secondari e/o superfetazioni esistenti alla data di adozione del PO, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

    • - Siano realizzati nell'ottica della massima integrazione con l'insediamento, perseguendo un'aggregazione significante con i fabbricati esistenti;
    • - Siano realizzati con modalita progettuali, tecniche e materiali orientate alla tutela e/o al ripristino, ove presenti, degli elementi costitutivi e morfologici caratterizzanti e delle parti originarie ancora riconoscibili degli edifici storicizzati, garantendo in ogni caso la salvaguardia di eventuali elementi architettonici e/o decorativi di interesse testimoniale.
    • - L'incremento volumetrico complessivo non potra essere superiore al 10% del volume legittimo esistente alla data di adozione del PO. I nuovi volumi potranno essere adibiti a uso abitativo e/o a funzioni accessorie alla residenza;
    • - Il totale dei volumi realizzati in aderenza all'edificio principale, a intervento avvenuto, non potra comunque essere superiore al 20% del volume originario dello stesso edificio;
    • - Gli ampliamenti di volumi secondari siano realizzati mantenendo un chiaro rapporto di subalternita percettiva con l'edificio principale;
    • - Sia garantito un rapporto di copertura non superiore al 40% e una superficie permeabile non inferiore al 30% della SF;
    • - Le volumetrie aggiuntive realizzate isolate all'interno del resede non potranno avere un'altezza massima superiore a m 4,00;
    • - Siano garantiti contestuali interventi di sistemazione e qualificazione degli spazi scoperti.

    All'interno dell'insediamento della Valletta, l'incremento volumetrico complessivo previsto per gli interventi una tantum e ammesso fino al 20% del volume legittimo esistente alla data di adozione del PO; per tali interventi, e ammessa la realizzazione di volumi realizzati in aderenza all'edificio principale anche eccedenti il 20% del volume originario dello stesso edificio, fatto salvo il perseguimento di un'aggregazione significante con i fabbricati esistenti, attraverso un uso coerente di forme, materiali, cromie.

    2. Insediamenti isolati in ambito periurbano

    Sugli edifici a destinazione d'uso non agricola presenti all'interno degli insediamenti isolati in ambito periurbano sono ammessi gli interventi previsti all'interno degli insediamenti sparsi consolidati di cui al successivo comma 3. L'incremento volumetrico previsto per gli interventi una tantum e ammesso fino al 20% del volume legittimo esistente alla data di adozione del PO. Tali incrementi sono comunque ammessi fino a mq 30 di SE, anche se eccedenti il 20% del volume legittimo esistente alla data di adozione del PO.All'interno degli insediamenti di cui al presente comma e ammessa, inoltre, la realizzazione di tettoie destinate al ricovero delle auto, prive di tamponamenti almeno su tre lati, con altezza massima non superiore a metri 3,50, realizzate preferibilmente in legno o con altri materiali e finiture compatibili con il contesto e comunque assemblati in modo tale da consentirne la rimozione previo smontaggio, con i seguenti limiti dimensionali:

    • - n. 2 posti auto per ogni unita abitativa con superficie utile inferiore a mq 150,00;
    • - n. 3 posti auto per ogni unita abitativa con superficie utile superiore a mq 150,00.

    La realizzazione delle tettoie di cui sopra non e ammessa in aderenza all'edificio principale.

    3. Insediamenti sparsi consolidati

    Sugli edifici a destinazione d'uso non agricola presenti all'interno degli insediamenti sparsi consolidati alla data di adozione del PO sono ammessi i seguenti interventi:

    • - Interventi di ADEGUAMENTO, senza incremento di volume, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica o per realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilià degli edifici, o finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche, sull'edificio principale e sui volumi secondari adibiti a uso abitativo e realizzati con tecniche costruttive e/o materiali tipici della tradizione locale, effettuati nel rispetto degli elementi costitutivi e morfologici caratterizzanti e orientati alla tutela e/o al ripristino dei caratteri originari degli edifici storicizzati, ove ancora individuabili.
    • - Interventi di ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE sui volumi secondari diversi da quelli di cui al punto precedente;

    Sono inoltre ammessi interventi una tantum di AMPLIAMENTO, realizzati all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale senza incrementi dell'altezza massima, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di volumi secondari realizzati con tecniche costruttive e/o materiali estranei alla tradizione locale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

    • - Siano realizzati nell'ottica della massima integrazione con l'insediamento, perseguendo un'aggregazione significante con i fabbricati esistenti;
    • - Siano realizzati con modalita progettuali, tecniche e materiali orientate alla tutela e/o al ripristino, ove presenti, degli elementi costitutivi e morfologici caratterizzanti e delle parti originarie ancora riconoscibili degli edifici storicizzati, garantendo in ogni caso la salvaguardia di eventuali elementi architettonici e/o decorativi di interesse testimoniale.
    • - L'incremento volumetrico complessivo non potra essere superiore al 10% del volume legittimo esistente alla data di adozione del PO. I nuovi volumi potranno essere adibiti a uso abitativo e/o a funzioni accessorie alla residenza;
    • - Gli ampliamenti di volumi secondari siano realizzati mantenendo un chiaro rapporto di subalternita percettiva con l'edificio principale;
    • - Le volumetrie aggiuntive realizzate isolate all'interno del resede non potranno avere un'altezza massima superiore a m 4,00;

    Gli interventi di cui al presente comma, localizzati all'interno degli insediamenti identificati nell'elenco di cui all'art. 36, comma 3, dai numeri 55, 58, 59, 64 e 67 sono subordinati al rispetto dei contenuti e disposizioni riportate nelle relative schede sintetiche di valutazione di cui al par. 6.1.3 del Rapporto ambientale, con particolare riferimento alle misure di mitigazione ivi definite.

    4. Insediamenti sparsi da adeguare

    Sugli edifici a destinazione d'uso non agricola presenti all'interno degli insediamenti sparsi da adeguare alla data di adozione del PO sono ammessi gli interventi previsti all'interno degli insediamenti sparsi consolidati di cui al comma 3.Gli interventi una tantum di AMPLIAMENTO sono ammessi esclusivamente nell'ambito di un progetto organico di riqualificazione dell'intero insediamento, ovvero di porzioni di esso in caso di proprieta frazionate, che preveda l'attuazione, a fronte di una dettagliata analisi dello stato di fatto, di azioni di miglioramento paesistico e ambientale, con specifico riferimento alle azioni di cui all'art. 22, comma 2, lett. e).

    5. Insediamenti sparsi da recuperare

    All'interno degli insediamenti da recuperare, con esclusione degli insediamenti di cui al comma 6, sono ammessi i seguenti interventi, esclusivamente nell'ambito di un progetto organico esteso all'intero insediamento:

    • - Ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente distrutti, per vetusta, calamita naturali, eventi bellici o cause accidentali, attraverso la ricostituzione della sagoma dell'edificio deducibile dalle parti ancora esistenti, inequivocabilmente documentata, anche attraverso il ricorso a documentazione esistente di tipo storico, grafico e/o fotografico. Qualora non fosse possibile stabilire l'effettiva altezza originaria dei manufatti o di parte di essi, il volume ricostruibile sara calcolato moltiplicando la SE deducibile dalle parti ancora esistenti per un'altezza virtuale pari a metri 3,00. L'intervento di ricostruzione, comunque denominato ai sensi delle vigenti norme statali e regionali, dovra riproporre il piu fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, attraverso il ricorso a materiali e tecniche di finitura coerenti con il contesto locale, garantendo la massima integrazione paesaggistica e ambientale. Ove possibile, le parti originali dei ruderi ancora presenti dovranno essere mantenute, salvo i casi per i quali sia comprovata l'impossibilità di operare in sicurezza.
    • - Interventi di CONSERVAZIONE sugli edifici diversi da quelli di cui al punto 1.
    • - Interventi di NUOVA EDIFICAZIONE di volumetrie isolate da destinare a funzioni accessorie alla residenza, escludendo in ogni caso utilizzi abitativi, ancorche saltuari o temporanei, fino a un massimo del 20% del volume recuperato e comunque non superiori a mc 300, con altezza massima non superiore a m 4,00, realizzati con impianto planivolumetrico improntato alla semplicita e regolarita, con coperture ed elementi di finitura compatibili con il contesto rurale tradizionale.

    Gli interventi di cui al presente comma, localizzati all'interno degli insediamenti identificati nell'elenco di cui all'art. 36, comma 3, dai numeri 55, 58, 59, 64 e 67 sono subordinati al rispetto dei contenuti e disposizioni riportate nelle relative schede sintetiche di valutazione di cui al par. 6.1.3 del Rapporto ambientale, con particolare riferimento alle misure di mitigazione ivi definite.

    6. Fra gli insediamenti da recuperare, il PO identifica i seguenti insediamenti oggetto di disciplina specifica:

    • - Villa Pinzuto, identificato con la sigla R42:Sono ammessi interventi funzionali al recupero dei fabbricati esistenti, attualmente inutilizzati e in parte gia oggetto di interventi di ristrutturazione, per l'insediamento di funzioni compatibili.E ammessa la destinazione a attivita commerciale al dettaglio di parte della SE recuperata, limitatamente a una superficie di vendita non superiore a mq 300, esclusivamente per attivita di somministrazione di cibi e bevande, configurandosi quale attivita integrativa della destinazione principale prescelta.Sul fabbricato della villa sono ammessi interventi di CONSERVAZIONE.Sul fabbricato minore, attualmente allo stato di rudere, sono ammessi interventi di AMPLIAMENTO o SOSTITUZIONE, con incrementi volumetrici fino al 20% del volume recuperato. E' ammessa la realizzazione di volumetrie aggiuntive, prevalentemente interrate, da realizzarsi entro la proiezione dell'edificio a terra. Tali interventi saranno qualitativamente caratterizzati sotto il profilo architettonico e con caratteristiche planivolumetriche, materiche e cromatiche tali da assicurare la massima integrazione con l'edificio principale, garantendo il mantenimento di un corretto rapporto di gerarchia con lo stesso.Il progetto definisce gli interventi di sistemazione degli spazi scoperti in termini di ripristino delle alberature eventualmente abbattute, di tutela delle connessioni ecologiche, di mitigazione dell'impatto visivo dei nuovi fabbricati e di integrazione con il contesto paesistico e ambientale, adottando soluzioni compatibili con il carattere di prevalente naturalita del luogo, limitando allo stretto necessario le parti pavimentate, da realizzarsi facendo ricorso a tecniche e materiali che assicurino adeguati livelli di permeabilita.Il progetto sara corredato da elaborati utili a valutarne l'inserimento nel contesto e contenere una descrizione delle sistemazioni esterne previste, estesa all'intera area di intervento.
    • - Ex seccatoio, identificato con la sigla R80: Sono ammessi interventi di conservazione funzionali al recupero del fabbricato per il suo utilizzo a fini abitativi, nel rispetto della sagoma, fatte salve lievi modifiche alla quota di imposta della copertura, ove funzionali al suo rifacimento. E ammessa la realizzazione di un solaio interpiano da realizzarsi in struttura lignea. L'intervento deve essere necessariamente indirizzato al ripristino e alla conservazione del carattere dell'edificio, con particolare riferimento alla realizzazione di nuove aperture, facendo ricorso a tecniche costruttive, materiali e finiture congruenti. Non e ammessa la realizzazione di abbaini, balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca, o la creazione di aperture a filo tetto, fatte salve le esigenze di accesso alla copertura per motivi di manutenzione o di sicurezza. Non e ammessa l'installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici; eventuali interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici che prevedano l'inserimento di nuovi spessori sono ammissibili esclusivamente all'interno del fabbricato. Il progetto definisce gli interventi di sistemazione degli spazi scoperti in termini di integrazione con il contesto paesistico e ambientale, adottando soluzioni compatibili con il carattere di prevalente naturalita del luogo in termini di tutela delle alberature di alto fusto presenti e della continuita ecologica e paesaggistica con le aree limitrofe, limitando al minimo indispensabile le parti pavimentate, da realizzarsi facendo ricorso a tecniche e materiali che assicurino adeguati livelli di permeabilita.

    7. All'interno degli insediamenti di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale;
    • - turistica extra-alberghiera;
    • - direzionale e di servizio;
    • - attivita pubbliche o di pubblico interesse.
    - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola
  76. 1. Su tutto il territorio comunale, si applicano i contenuti del DPGR 36/R 2009 agli interventi di ampliamento e nuova costruzione, con l'esclusione degli interventi di cui all'Art.12 del decreto stesso.

    2. Per gli interventi di trasformazione ricadenti in aree classificate a pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) oltre alle prescrizioni per le aree a pericolosità geomorfologica G.4, dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica sulla stabilita di opere e versanti; al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo si dovranno utilizzare metodologie di indagine geofisica di superficie; e opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni.

    3. Per gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree classificate a pericolosità sismica elevata (S.3), in sede di predisposizione dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

    1. a) nel caso di zone suscettibili di instabilità potenziale o quiescente, dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica sulla stabilita di opere e versanti; al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo si dovranno utilizzare metodologie di indagine geofisica di superficie; e opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni;
    2. b) nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, dovra essere realizzata una campagna di indagini geofisiche (ad es. profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW, stendimenti ESAC ecc. da definire a livello di piano attuativo in base all'assetto geologico e alle opere in progetto) e geotecniche che definisca spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico;
    3. c) nelle aree in cui sono presenti lineazioni o fratture riattivabili che possono potenzialmente creare deformazione in superficie e realizzata una campagna geofisica che miri all'individuazione di tali geometrie, e la progettazione dovrà tenere conto dei possibili effetti sulle strutture.
    - Fattibilità degli interventi nelle aree a pericolosita sismica
  77. 1. La fattibilità in relazione agli aspetti idraulici per gli interventi ricadenti nel territorio rurale e per quelli ricadenti nel territorio urbanizzato che non siano normati da schede e determinata secondo quanto previsto dalla L.R. n.41 del 25 luglio 2018, nonche dagli Art. 14, Art. 15, Art. 16 e Art. 17 delle presenti NTA.

    2. La fattibilità geologica e sismica per gli interventi ricadenti nel territorio rurale e per quelli ricadenti nel territorio urbanizzato che non siano normati da schede e assegnata attraverso l'abaco di fattibilità riportato in calce al presente articolo.

    3. La fattibilità in relazione alla vulnerabilità degli acquiferi, per gli interventi che non siano normati da schede, e subordinata al rispetto della disciplina del PTC della Provincia di Siena (PTCP2010) in materia di protezione degli acquiferi:

    1. a) Nelle aree sensibili di classe 1 come individuate nella Tav.G4 del Piano Strutturale valgono tutte le prescrizioni di cui all'art. 10.1.2 della Disciplina del PTCP2010.
    2. b) Nelle aree sensibili di classe 2 come individuate nella TAV.G4 del Piano Strutturale valgono tutte le prescrizioni di cui all'art. 10 par. 10.1.3 della Disciplina del PTCP2010.
    3. c) Tutti gli interventi di trasformazione ricadenti in aree sensibili di classe 1 e 2 dovranno essere preceduti da indagini geognostiche atte a determinare la presenza e la profondita della falda acquifera, al fine di determinare la compatibilita degli interventi con le prescrizioni di salvaguardia degli acquiferi di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
    Fattibilita degli Interventi ricadenti nel territorio rurale e nel territorio urbanizzato non normati da schede
    Tipologia di intervento Pericolosita Geologica Pericolosita Sismica(*)
    G.2 G.3 G.4 S.2 S.3 S.4
    Manutenzione ordinaria F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1
    Interventi sul patrimonio edilizio esistente di TUTELA, CONSERVAZIONE o ADEGUAMENTO purche non comportanti aumento del carico urbanistico e/o sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni F.1 F.2 F.2 F.2 F.2 F.2
    Interventi sul patrimonio edilizio esistente di ADEGUAMENTO comportanti aumento del carico urbanistico e/o sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni F.2 F.3(3) na(2) F.2 F.3 na(2)
    Interventi sul patrimonio edilizio esistente di SOSTITUZIONE o AMPLIAMENTO F.2 F.3(3) na(2) F.2 F.3 na(2)
    Verde pubblico attrezzato:
    • per le parti a verde
    • per piccoli edifici a servizio

    F.1
    F.2

    F.1
    F.2

    F.2
    F.3

    F.3
    F.3

    F.2
    F.3(3)

    F.3(1)
    F.3(4)
    Parchi pubblici e zone destinate a verde pubblico attrezzato e impianti sportivi all'aperto:
    • per le parti a verde
    • per sistemazioni e/o movimenti di terra
    • per edifici di servizio (tribune, spogl. ...)

    F.1
    F.2
    F.2

    F.3(3)
    F.3(1)
    na(2)

    F.1
    F.2
    F.2

    F.3
    F.3
    na(2)

    F.2
    F.3(3)
    na(2)

    F.2
    F.3
    na(2)
    Zone destinate a parco urbano:
    • per le parti a verde
    • per piccoli edifici di servizio, attrezz. ...

    F.1
    F.2

    F.1
    F.2

    F.2
    F.3

    F.3
    F.3

    F.2
    F.3(3)

    F.3(1)
    F.3(4)
    Aree destinate all'ampliamento di sedi stradali esistenti o alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilita di ingresso, servizio o per il miglioramento dell'attuale viabilita di accesso a zone destinate all'edificazione F.2 F.3(1) na(2) F.2 F.3 na(2)
    Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati:
    • con mantenimento delle quote attuali
    • con sbancamenti, riporti o in sotterraneo

    F.2
    F.2

    F.2
    F.3(3)

    na(2)
    na(2)

    F.2
    F.2

    F.2
    F.3

    na(2)
    na(2)
    Aree a verde privato:
    • non attrezzato
    • garage, parcheggi pertinenziali, box auto

    F.1
    F.2

    F.1
    F.2

    F.2
    F.3

    F.2
    F.3(3)

    F.3(1)
    na(2)

    F.3
    na(2)
    Aree destinate a piccoli edifici e impianti di servizio (serbatoi, cabine di trasformazione, impianti di telefonia, ...) F.2 F.3(3) F.3(4) F.2 F.3 F.3
    Demolizione senza ricostruzione:
    • in condizioni di pericolosità geologica derivanti da problematiche di versante
    • in tutti gli altri casi

    F.1
    F.1

    F.3(1)
    F.2

    F.3(3)
    F.2

    F.1
    F.1

    F.3
    F.2

    F.3
    F.2
    Realizzazione di recinti:
    • senza volumi accessori
    • con volumi accessori (tettoie, scud. ... )

    F.1
    F.2

    F.2
    F.3(3)

    F.3
    F.3(4)

    F.1
    F.2

    F.2
    F.3

    F.3
    F.3
    Realizzazione di serre con copertura permanente e altri manufatti precari utili alla conduzione del fondo F.2 F.3(3) na(2) F.2 F.3 na(2)
    Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari F.2 F.3(3) na(2) F.2 F.3 na(2)
    Realizzazione di piccoli impianti sportivi e piscine all'aperto F.2 F.3(3) na(2) F.2 F.3 na(2)
    Torri antincendio, rimesse per attrezzi e mezzi di soccorso antincendio F.2 F.3(3) na(2) F.2 F.3 na(2)
    Sottopassi e/o sovrappassi F.2 F.3(3) na(2) F.2 F.3 na(2)
    Acquedotti, fognature, gasdotti, elettrodotti ed altre reti tecnologiche interrate F.1 F.3(3) na(2) F.2 F.3 na(2)
    Installazione di impianti fotovoltaici e per la produzione di energia elettrica F.2 F.3(3) na(2) F.2 F.3 F.3
    Sbancamenti e movimenti consistenti di terra, trasformazione di assetti del territorio con modifiche al profilo morfologico; sistemazioni agrarie che comportino movimenti di terra F.1 F.3(3) na(2) F.2 F.3 na(2)
    Attivita estrattive nuove F.1 F.3(3) na(2) F.2 F.3 na(2)
    Interventi di recupero di cave dimesse o in abbandono F.2 F.3(3) F.3(4) F.2 F.3 F.3
    Realizzazione di nuovi manufatti per attività agricola amatoriale e per ricovero animali domestici F.1 F.3(3) na(2) F.2 F.3 na(2)
    Opere di mitigazione e sistemazione del rischio idraulico (casse di espansione, consolidamento o realizzazione di nuovi argini) e consolidamento del rischio geomorfologico F.2 F.3(3) F.3(4) F.2 F.3 F.3
    Ulteriori interventi non ricompresi nei precedenti:
    • nuove costruzioni rurali ad uso abitativo
    • nuovi annessi agricoli
    • non ricompresi tra i precedenti
    F.1
    F.1
    F.1
    F.3(3)
    F.3(3)
    F.3(3)
    na(2)
    na(2)
    na(2)
    F.2
    F.2
    F.2
    F.3
    F.3
    F.3
    na(2)
    na(2)
    na(2)
    1. (1) - Gli interventi non devono determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.
    2. (2) - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.
    3. (3) - Possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attivita edilizia.
    4. (4) - Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilita dell'area, nel titolo abilitativo all'attivita edilizia e dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
      1. a) previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumita, a ridurre la vulnerabilita delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entita di danneggiamento;
      2. b) installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.
    5. (*) - La fattibilita sismica si assegna solo agli interventi nelle aree del territorio urbanizzato e del suo intorno per le quali il PS definisce la Pericolosita Sismica Locale.
    - Attribuzione della fattibilita agli interventi non disciplinati da scheda
  78. 1. Il Piano Operativo individua i seguenti insediamenti del territorio rurale destinati a funzioni specialistiche, riportati nella tav. PO 1 - Disciplina del Territorio rurale:

    • - Insediamenti a destinazione industriale e artigianale (d1);
    • - Insediamenti a destinazione turistico ricettiva (d3);
    • - Allevamenti intensivi (e1);

    2. Sui fabbricati esistenti all'interno degli insediamenti identificati dalla sigla d1 sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO, senza incremento di volume, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica o finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici. Tutti gli interventi non riconducibili a esigenze puntuali di natura manutentiva o di consolidamento strutturale sono ammessi esclusivamente nell'ambito di interventi sistematici di innalzamento degli standard qualitativi dei fabbricati e alla qualificazione degli spazi scoperti, con particolare riferimento alle coperture degli edifici o altri elementi realizzati in fibrocemento o altri materiali incompatibili con l'ambiente, ove presenti. Sono inoltre ammessi interventi di SOSTITUZIONE finalizzati all'integrale trasferimento delle volumetrie esistenti all'interno di aree con la stessa destinazione localizzate all'interno del territorio urbanizzato, nel rispetto delle disposizioni previste dal PO per tali aree, con l'impegno al contestuale ripristino, in termini di rinaturalizzazione, delle aree precedentemente occupate. In questo caso, sui volumi ricostruiti incrementati del 20%, saranno applicati gli oneri di urbanizzazione previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

    3. Sui fabbricati esistenti all'interno dell'insediamento identificato dalla sigla d1* e ammesso il cambio d'uso, totale o parziale, verso la destinazione commerciale al dettaglio, per la realizzazione di una media struttura di vendita. La superficie di vendita sarà comunque dimensionata assicurando il rispetto delle dotazioni di parcheggio previste per le attività commerciali, da reperirsi esclusivamente all'interno dell'insediamento.

    4. Sui fabbricati esistenti all'interno dell'insediamento identificato dalla sigla d3 sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO. Nell'ambito di tali interventi gli incrementi volumetrici sono ammessi esclusivamente se finalizzati al mantenimento e potenziamento delle attività in atto.

    5. Sui fabbricati esistenti all'interno degli insediamenti identificati dalla sigla e1 sono ammessi esclusivamente interventi di CONSERVAZIONE sugli edifici compatibili con la presenza continuativa di persone e di ADEGUAMENTO, senza incrementi volumetrici o della superficie coperta sugli altri edifici. Sono inoltre ammessi i seguenti interventi, subordinati all'approvazione di un Piano attuativo di recupero riferito all'intero insediamento, finalizzati all'insediamento di funzioni residenziali e/o turistico-ricettive:

    • - Interventi di AMPLIAMENTO fino al 20% del volume esistente dei fabbricati compatibili con la presenza continuativa di persone, eventualmente integrati dalle volumetrie ricavate nei termini di cui al punto successivo, anche attraverso interventi di integrale demolizione e ricostruzione con diversa configurazione e localizzazione all'interno dell'insediamento;
    • - Integrale demolizione dei fabbricati non destinati alla presenza continuativa di persone, con recupero dei volumi demoliti fino al 20% del volume originario dei fabbricati di cui al punto precedente. E comunque ammessa la conservazione di tali fabbricati, attraverso interventi di ADEGUAMENTO finalizzati all'insediamento di funzioni complementari alle nuove attivita insediate, esclusivamente se subordinati a vincolo di pertinenzialita permanente, con divieto di alienazione separata.
    • In caso di assenza, all'interno dell'insediamento, di fabbricati destinati alla presenza continuativa di persone, sono ammessi esclusivamente interventi di integrale demolizione con recupero fino al 20% dei volumi demoliti. In caso di mantenimento o di ripristino della destinazione agricola, da attuarsi mediante PAPMAA con valore di Piano attuativo riferito all'intero insediamento, gli interventi saranno configurati e dimensionati sulla base delle effettive esigenze dell'azienda, prevedendo in ogni caso l'integrale demolizione delle volumetrie non utilizzate. Sono inoltre ammessi interventi di SOSTITUZIONE o AMPLIAMENTO, esclusivamente se finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli standard qualitativi dei manufatti esistenti, a fronte di una verifica della compatibilita con il contesto paesistico e ambientale.

    - Insediamenti con funzioni specialistiche
  79. 1. Il Piano Operativo recepisce integralmente le disposizioni statutarie del Piano Strutturale, che costituisce il quadro di riferimento prescrittivo per la definizione e l'attuazione delle previsioni di trasformazione ivi contenute. Il mantenimento dei caratteri durevoli e dei livelli prestazionali delle risorse essenziali costituisce riferimento imprescindibile nell'attuazione delle strategie definite dal Piano Strutturale, al fine di garantire il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.

    2. In coerenza con i contenuti di cui al comma 1, facendo riferimento alle disposizioni di cui alla Disciplina di Piano del Piano Strutturale, costituiscono riferimento prescrittivo:

    • - I principi di governo del territorio di cui all'art. 9;
    • - Le disposizioni di tutela delle risorse ambientali di cui Titolo II, Capo III;
    • - Le prestazioni e regole d'uso relative alle componenti del sistema insediativo di cui all'art. 30;
    • - Gli obiettivi di qualità relativi agli insediamenti produttivi di cui all'art. 32;
    • - Gli obiettivi di qualità relativi alle aree produttive agricole di cui all'art. 33;
    • - Gli obiettivi di qualità relativi al sistema della geotermia di cui all'art. 34;
    • - Le prestazioni e regole d'uso relative agli elementi costitutivi del paesaggio di cui all'art. 38;
    • - Le disposizioni relative alla tutela delle relazioni percettive e della qualità visiva del paesaggio di cui all'art. 39.
    - Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti del patrimonio territoriale
  80. 1. All'interno del complesso cimiteriale di Saragiolo, identificato dalla sigla f3, sono ammessi interventi di CONSERVAZIONE. Sono inoltre ammessi interventi di iniziativa pubblica di AMPLIAMENTO, finalizzati al mantenimento della funzionalita del complesso.

    2. All'interno delle aree occupate da servizi impiantistici, identificati dalla sigla f5, sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO. Sono inoltre ammessi interventi di SOSTITUZIONE o AMPLIAMENTO, esclusivamente se finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli standard qualitativi degli impianti esistenti, a fronte di una verifica della compatibilita con il contesto paesistico e ambientale.

    - Aree per attrezzature o servizi impiantistici
  81. 1. Gli ambiti di cui al presente articolo sono costituiti dalle aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il Centro storico del capoluogo.

    2. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi sono finalizzati alla tutela e/o al ripristino del rapporto storicamente consolidato tra spazi aperti e tessuto storico e delle strutture e manufatti, elementi decorativi, recinzioni, arredi vegetazionali, sistemazioni del suolo e percorsi di valore storico- testimoniale che concorrono a definirne il valore identitario. Sono ammessi interventi di sistemazione finalizzati al miglioramento dell'accessibilita e della fruibilita degli spazi aperti, anche nell'ambito di progetti unitari finalizzati a favorire un uso pubblico compatibile con la natura dei luoghi, prevedendo comunque misure atte a preservarne l'integrita, attraverso il ricorso a soluzioni formali, materiali e cromie compatibili con il contesto, escludendo modifiche significative al livello di permeabilita dei suoli e alle caratteristiche planoaltimetriche del terreno, frazionamenti o interruzioni dell'unita formale e l'introduzione di elementi di finitura e/o di arredo in contrasto con la leggibilita del carattere unitario del sistema.

    3. Sui manufatti legittimi esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di CONSERVAZIONE. Sono ammessi, inoltre, interventi di ADEGUAMENTO o SOSTITUZIONE, esclusivamente ove finalizzati al conseguimento di una migliore integrazione di tali manufatti con il contesto, da documentare attraverso opportune analisi dello stato di fatto e da uno studio di inserimento paesaggistico che attesti gli aspetti migliorativi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

    4. Nei fondi localizzati all'interno delle aree di cui al presente articolo e ammessa la realizzazione di un manufatto, realizzato in legno o con altri materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiato o ancorato al suolo, con altezza massima non superiore a m 3,50 e SC non superiore a mq 15, funzionale alla conduzione del fondo, esclusivamente in caso di fondi privi di manufatti utilizzabili a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2. I progetti per la realizzazione dei manufatti di cui al presente comma dovranno essere corredati da uno studio di inserimento paesaggistico, con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto.

    - Ambiti di pertinenza del Centro storico
  82. 1. Il Piano Operativo concorre alla tutela del paesaggio, attraverso la conformazione dei suoi contenuti alla disciplina di cui al PIT con valore di piano paesaggistico, recependo integralmente la disciplina paesaggistica del Piano Strutturale e assicurando la coerenza degli interventi di gestione e trasformazione con le disposizioni ivi contenute.

    In coerenza con i contenuti di cui al comma 1, facendo riferimento alle disposizioni di cui alla Disciplina di Piano del Piano Strutturale, costituiscono riferimento prescrittivo per gli interventi suscettibili di interessare i beni paesaggistici presenti nel territorio comunale:

    • - Le condizioni e prescrizioni di tutela degli immobili e aree di interesse pubblico di cui all'art. 35, commi da 4 a 7;
    • - Le prescrizioni di tutela degli ambiti sottoposti a vincolo di cui all'art. 142, lett. c) del D. lgs. 42/2004, di cui all'art. 35, comma 9;
    • - Le prescrizioni di tutela degli ambiti sottoposti a vincolo di cui all'art. 142, lett. f) del D. lgs. 42/2004, di cui all'art. 35, comma 11;
    • - Le condizioni e prescrizioni di tutela degli ambiti sottoposti a vincolo di cui all'art. 142, lett. g) del D. lgs. 42/2004, di cui all'art. 35, commi 13 e 14.

    3. Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, eventuali interventi ricadenti all'interno di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere c) e g) del D.L. 42/2004 assicurano la tutela degli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica, così come individuati dal PS, escludendo alterazioni significative permanenti dei caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio e dei loro livelli di continuità e connettività ecologica, garantendo:

    • - Il mantenimento o il ripristino del continuum ecologico e della vegetazione dei corridoi ripariali, escludendo azioni suscettibili di determinarne la frammentazione;
    • - L'esclusione di azioni suscettibili di comportare l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici delle faggete, dei castagneti e di altri boschi misti di latifoglie decidue (Acer, Ulmus, Fagus, Tilia, Quercus, Fraxinus) governati a fustaia;
    • - La tutela e conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica (quali, tra l'altro, stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali come muretti a secco, terrazzamenti, acquidocci, canalette, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie);
    • - La tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto di ampiezza non inferiore a 5 m lungo i corsi d'acqua e intorno agli ambienti umidi, laddove non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico;
    • - L'utilizzo di specie autoctone ed ecotipi locali (ove disponibili) per gli interventi di ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi naturali e seminaturali e di rinaturalizzazione di aree degradate;
    • - Il contenimento dei livelli di inquinamento acustico e luminoso;
    • - Il mantenimento o il ripristino della funzionalità degli assetti idraulici e del reticolo idrografico minore;
    • - Il contenimento al minimo indispensabile degli interventi suscettibili di incrementare i livelli di impermeabilizzazione del suolo, fatti salvi impedimenti di natura tecnica;
    • - La messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
    • - L'utilizzo, in caso di realizzazione di interventi a scopo di difesa idraulica e ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica;
    • - L'utilizzo di recinzioni tali da consentire o migliorare la permeabilità ecologica e ridurre il disturbo alla fauna.

    4. Per le finalità di tutela di cui al comma 3 sono da considerarsi azioni di mitigazione dei potenziali effetti ambientali:

    • - Il miglioramento delle fasce marginali del bosco, attraverso interventi di impianto di specie arboree e arbustive finalizzati alla costituzione di ambienti di transizione con successione, dall'esterno all'interno, di strati erbacei, arbustivi bassi, arbustivi alti, arborei;
    • - Interventi di sistemazione delle sponde dei corsi d'acqua e del reticolo idrografico minore atti a favorire la formazione o l'infoltimento della vegetazione ripariale mediante impianti di vegetazione arborea e arbustiva igrofila autoctona;
    • - Interventi di diradamento su aree interessate da rimboschimenti;
    • - Creazione di radure e/o di piccole zone umide;
    • - Mantenimento e adattamento allo scopo, laddove esistano, di piccoli ruderi di muri o edifici utili al rifugio, alla sosta e alla riproduzione di molte specie faunistiche;
    • - Creazione, mantenimento e adeguamento di abbeveratoi, pozze e piccoli ambienti umidi con caratteristiche adeguate alle esigenze zootecniche e naturalistiche;
    • - Installazione di bat-box o bat-board all'interno di faggete e altre formazioni forestali montane.
    - Disciplina paesaggistica
  83. Gli ambiti di cui al presente articolo ricomprendono gli ambiti periurbani dei tessuti urbanizzati e gli ambiti di pertinenza dei nuclei rurali di Casetta e Capannacce. All'interno di tali ambiti tutti gli interventi sono finalizzati al mantenimento e/o al miglioramento del ruolo di complementarieta paesaggistica, ambientale e funzionale di tali spazi rispetto agli insediamenti esistenti.

    All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti utilizzi:

    • attività agricole, ivi comprese quelle svolte da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli;
    • sistemazioni a giardino o a verde estensivo, prediligendo sistemazioni a prato alberato, con utilizzo di specie vegetali autoctone o comunque compatibili con il contesto paesaggistico;
    • interventi finalizzati a favorire processi di rinaturalizzazione delle aree, o di porzioni di esse, caratterizzate da prevalente naturalita.

    Sui manufatti legittimi esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO senza incrementi volumetrici e senza cambio di destinazione d'uso. Sono inoltre ammessi interventi una tantum, finalizzati al conseguimento di una migliore integrazione con il contesto di riferimento, di AMPLIAMENTO dei manufatti esistenti, anche attraverso la loro integrale demolizione, con incremento fino al 50% della SE legittima esistente alla data di adozione del PO, fatto salvo il limite massimo di mq 60 di SC riferita all'intera proprieta. Nei casi in cui la SE esistente all'interno della proprietà sia inferiore a mq 20 e superiore a mq 10, e ammessa la realizzazione di un nuovo fabbricato con SE fino a mq 30. Nei casi di singole proprietà con manufatti con SE inferiore a mq 10 e ammessa la realizzazione di un nuovo fabbricato con SE fino a mq 20. I nuovi fabbricati non potranno avere un'altezza massima superiore a m 4,00, saranno realizzati in legno o in muratura, con planimetria quadrangolare, tetto a una o due falde con manto di copertura in laterizio o altri materiali che ne riproducano l'effetto materico. I nuovi fabbricati potranno essere destinati a ricovero delle auto e/o altre attività di servizio alla residenza o allo svolgimento di attività agricole amatoriali, con esclusione dell'uso abitativo. L'eventuale realizzazione di servizi igienici e ammessa esclusivamente per i fabbricati localizzati in aree già servite dalle infrastrutture idriche.

    All'interno delle aree di cui al presente articolo non e ammessa la realizzazione di nuovi edifici o manufatti a carattere permanente, fatti salvi i manufatti privi di rilevanza edilizia e i manufatti di cui al comma 5, nonché i volumi tecnici, impianti o altri manufatti a servizio delle reti infrastrutturali, ove sia dimostrata l'impossibilita o l'inopportunità di una loro diversa localizzazione, a fronte di una verifica della compatibilità degli interventi con il contesto paesistico e ambientale.

    All'interno delle aree di cui al presente articolo e ammessa la realizzazione di manufatti, realizzati in legno o con altri materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, ove finalizzati allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti parametri dimensionali:

    • Altezza massima (Hmax) = metri 3,50
    • Superficie coperta (SC) massima:
      • per fondi con superficie < 2ha: mq 20;
      • per fondi con superficie > 2ha: mq 30.

    Nelle aree di cui al presente articolo costituite da aree boscate si applicano le disposizioni di cui all'art. 32. Sono comunque ammessi interventi di sistemazione finalizzati a favorire la fruibilita di tali aree per lo svolgimento di attivita compatibili con la natura dei luoghi, anche attraverso l'installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia e realizzati in legno o altri materiali ecocompatibili, prevedendo comunque misure atte a preservarne l'integrita, escludendo modifiche significative al livello di permeabilita dei suoli e alle caratteristiche planoaltimetriche del terreno, o interruzioni della continuita ecologica.

    - Ambiti di pertinenza degli insediamenti
  84. 1. Il Piano Operativo e supportato da indagini finalizzate alla mappatura dei gradi di potenziale rischio archeologico del territorio comunale, rappresentata nell'elaborato grafico Tav. PO 4. Carta del potenziale archeologico.

    2. Su tutto il territorio comunale, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, e fatto obbligo, ai sensi delle norme vigenti, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l'Autorita di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti agli interventi gia assentiti, nonche l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

    3. Tutti gli interventi che prevedano opere di scavo comportino trasformazioni di suolo sono subordinati al rispetto delle seguenti disposizioni, in relazione al grado di rischio archeologico delle aree interessate:

    • - Grado 1 e Grado 2: Non si prevedono specifiche disposizioni. Tuttavia, si evidenzia che l'assenza di informazioni archeologiche note (Grado 1) o la presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attivita antropiche note (Grado 2), non escludono l'eventuale rinvenimento di depositi archeologici.
    • - Grado 3: Ogni intervento di movimentazione di terra ed escavazioni e sottoposto a sorveglianza archeologica, eseguita da personale qualificato, a carico del committente. Almeno 20 giorni prima della data di inizio effettivo dei lavori di scavo, e fatto obbligo di comunicare alla Soprintendenza competente:
      • - uno stralcio progettuale utile a individuare tipologia dei lavori, estensione delle escavazioni e loro profondita;
      • - la tempistica prevista per gli interventi;
      • - i nominativi della ditta incaricata della sorveglianza.

    Tutta la documentazione relativa all'attivita di sorveglianza di cui sopra sara consegnata alla Soprintendenza competente, redatta secondo le norme dalla stessa prescritte.

    • Grado 4: contestualmente alla presentazione delle istanze, dovra essere trasmessa alla competente Soprintendenza idonea documentazione utile a individuare tipologia dei lavori, estensione delle escavazioni e loro profondita. Valutata la documentazione, la Soprintendenza potra dettare specifiche prescrizioni, quali ad esempio: esecuzione di sopralluoghi condotti da proprio personale tecnico-scientifico, sorveglianza archeologica in corso d'opera, indagini non invasive, saggi stratigrafici preventivi.
    - Prevenzione del rischio archeologico
  85. 1. Gli ambiti di cui al presente articolo ricomprendono porzioni degli ambiti di cui agli artt. 42 e 43 delle presenti norme, caratterizzati da situazioni di incongruenza con il contesto di riferimento. All'interno di tali ambiti tutti gli interventi sono finalizzati alla soluzione delle situazioni di degrado e di scarsa compatibilita paesistica e ambientale in atto. Sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO o SOSTITUZIONE delle volumetrie legittime esistenti, che prevedano la contestuale attuazione, a fronte di una dettagliata analisi dello stato di fatto, di azioni di miglioramento paesistico e ambientale, con specifico riferimento alle azioni di cui all'art. 22, comma 2, lett. e).

    - Ambiti di riqualificazione paesistica e ambientale
  86. 1. All'interno degli Ambiti di riferimento a destinazione geotermica riportati nella Tav. PO 1b - Sistema della geotermia, sono ammessi gli interventi già autorizzati alla data di approvazione del PO. Eventuali interventi finalizzati al mantenimento, all'adeguamento o al potenziamento delle attività in atto sono ammessi esclusivamente all'interno delle aree già occupate dalle strutture e impianti esistenti, cosi come individuate dal PO, con esclusione delle aree di cui al comma 3. Sono fatti salvi eventuali nuovi interventi finalizzati allo sfruttamento della risorsa geotermica, ovvero finalizzati al recupero e sfruttamento della CO2 in uscita dagli impianti, previa la preventiva acquisizione delle autorizzazioni previste ai sensi delle norme vigenti in materia.

    2. All'interno delle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi ammessi sono realizzati nel rispetto delle seguenti condizioni, sulla base di un'attenta analisi dello stato di fatto e delle caratteristiche del contesto paesistico e ambientale interessato:

    • - escludere interventi che determinino frammentazioni o interruzioni delle reti ecologiche;
    • - limitare i livelli di artificializzazione e impermeabilizzazione dei suoli;
    • - assicurare la tutela e/o il ripristino della continuità paesaggistica, della qualita visiva e delle relazioni percettive;
    • - definire misure efficaci di compensazione e mitigazione finalizzate al miglioramento della compatibilita paesistica e ambientale sia in relazione alle strutture e impianti esistenti o in progetto;
    • - assicurare specifiche azioni di ripristino paesistico e ambientale, con particolare riferimento agli interventi che prevedano la dismissione o rilocalizzazione degli impianti esistenti.

    3. All'interno delle aree logistiche individuate dal PO sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO, senza incrementi volumetrici, sui fabbricati esistenti. All'interno dell'area il PO individua un'area da destinare a parcheggio, previa demolizione dei manufatti esistenti.

    4. All'interno delle fasce di rispetto delle tubazioni esistenti sono ammesse le attività consentite dalle presenti norme sulle relative aree, fatte salve le aree occupate dalla viabilita di servizio e con esclusione di qualsiasi attività che possa interferire in qualsiasi modo con tali impianti.

    - Disciplina delle aree a servizio dell'attivita di sfruttamento della risorsa geotermica .
  87. 1. Gli edifici e complessi edilizi di cui al presente articolo, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio. La relativa disciplina e contenuta nell'Allegato Centro storico e altri edifici di valore storico-architettonico. Disciplina, riportato in calce alle presenti norme.

    - Centro storico e altri edifici di valore storico-architettonico
  88. 1. All'interno dei tessuti urbani di cui al presente articolo, con esclusione degli edifici di cui all'art. 48, sull'edificio principale sono ammessi interventi di CONSERVAZIONE, effettuati nel rispetto della sagoma, e di ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE, senza incremento di volume, sui volumi secondari.

  89. 2. Nell'ambito degli interventi di conservazione cui al comma 1, sono ammessi interventi comportanti modifiche alla sagoma dell'edificio esclusivamente in caso di interventi sistematici che coinvolgano l'intero fabbricato o complesso edilizio, nel rispetto dei caratteri e degli elementi tipologici, formali e strutturali originari. Tali interventi potranno prevedere l'inserimento di impianti e/o di elementi quali balconi e terrazze, con esclusione delle terrazze a tasca, ovvero la realizzazione di verande, esclusivamente sul fronte tergale, purché realizzati con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'organismo o complesso edilizio oggetto di intervento. Sui fronti prospettanti lo spazio pubblico eventuali modifiche, di modesta entità, riguardanti il ripristino, la sostituzione, l'eliminazione o la rettifica di elementi costitutivi, sono ammesse esclusivamente se coerenti con i caratteri architettonici e formali originari dell'edificio.
  90. 3. Gli interventi di adeguamento o sostituzione di cui al comma 1 sono finalizzati al conseguimento della massima integrazione dei volumi secondari con le caratteristiche architettoniche dell'edificio principale ed effettuati nel rispetto dei rapporti di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza, escludendo eventuali accorpamenti che determinino alterazioni significative dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono l'assetto insediativo storicamente consolidato.

    4. All'interno dei tessuti urbani di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

    • residenziale;
    • - artigianale, limitatamente alle attivita compatibili con la residenza;
    • - commerciale al dettaglio, limitatamente a esercizi di vicinato;
    • - turistico-ricettiva;
    • - direzionale e di servizio;
    • - attivita pubbliche o di pubblico interesse.

    E ammesso il cambio di destinazione d'uso esclusivamente ove sia garantita la compatibilita della destinazione d'uso prescelta con gli elementi e caratteri tipologici degli edifici oggetto di intervento. Non e ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale dei piani terra adibiti ad altre destinazioni d'uso alla data di adozione del PO, ivi compresi i locali adibiti a rimessa per autoveicoli, fatta eccezione per eventuali casi di destinazioni d'uso attuali diverse da quelle di cui al presente comma.

    5. Sugli edifici ove risultino legittimamente insediate, alla data di adozione del PO, destinazioni d'uso diverse da quelle di cui al comma 4, sono ammessi esclusivamente interventi di CONSERVAZIONE, effettuati nel rispetto della sagoma, sia sull'edificio principale che sui volumi secondari.

    - Tessuti urbani presenti al 1954
  91. 1. Il PO individua gli edifici e complessi edilizi di interesse storico-testimoniale localizzati all'esterno del Centro storico. Su tali edifici sono ammessi esclusivamente gli interventi di CONSERVAZIONE di cui all'art.46, comma 4. Eventuali interventi che determinino modifiche ai fronti esterni sono ammesse esclusivamente se finalizzate al ripristino di configurazioni preesistenti, debitamente documentate. Non e ammessa l'installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici. Eventuali interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici che prevedano l'inserimento di nuovi spessori sono ammissibili esclusivamente all'interno dei fabbricati, ove compatibili con la tutela e conservazione degli elementi valoriali eventualmente presenti.

    2. Il PO individua i manufatti (fonti, ghiacciaie) storicamente legati all'acqua come elemento caratterizzante dell'identita culturale di Piancastagnaio. Su tali manufatti sono ammessi interventi di TUTELA o CONSERVAZIONE finalizzati al mantenimento e/o al ripristino dei caratteri originari di tali manufatti.

    - Edifici e altri manufatti di interesse storico-testimoniale
  92. 1. All'interno dei tessuti edilizi di cui al presente articolo sull'edificio principale sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO senza incremento di volume, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica o per realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, o finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche. Sono fatti salvi, inoltre, i seguenti interventi:

    • interventi di tamponamento di logge, porticati o tettoie, con esclusione di quelle aperte su quattro lati. Tali interventi, se realizzati sul fronte principale del fabbricato, sono ammessi esclusivamente a fronte di un progetto unitario che coinvolga l'intera facciata;
    • - interventi di tamponamento di balconi, esclusi quelli non completamente coperti da un balcone soprastante o, per i balconi localizzati al piano sottotetto, da aggetti di gronda, esclusivamente a fronte di un progetto unitario che coinvolga l'intera facciata.
    • - Realizzazione di tettoie destinate al ricovero delle auto, prive di tamponamenti almeno su tre lati, ovvero anche solo su uno o due lati se realizzate addossate contro murature ad angolo preesistenti, con altezza massima non superiore a metri 3,00, realizzate preferibilmente in legno o con altri materiali comunque assemblati in modo tale da consentirne la rimozione previo smontaggio, con i seguenti limiti dimensionali, fatto salvo il mantenimento di una SC < 50% e di una SP > 25%:
      • - n. 3 posti auto per ogni unita abitativa con superficie utile inferiore a mq 100,00;
      • - n. 4 posti auto per ogni unita abitativa con superficie utile superiore a mq 100,00;

    Sui volumi secondari sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE, senza incremento di volume. Tutte le istanze dovranno essere corredate da elaborati grafici utili a illustrare la corretta integrazione con i caratteri del fabbricato e del contesto, anche in confronto allo stato di fatto. Sono inoltre ammessi interventi una tantum, ove ne esistano le condizioni di fattibilità, di demolizione e ricostruzione di volumi secondari e/o superfetazioni esistenti alla data di adozione del PO, con incremento fino al 20% del volume demolito, realizzati all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, esclusivamente su fronti non prospettanti su spazi pubblici e senza incrementi dell'altezza massima, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    • - Il volume ricostruito non potrà comunque essere superiore al 20% del volume esistente non interessato da demolizioni;
    • - Gli interventi non potranno in ogni caso determinare una riduzione della dotazione di parcheggi per la sosta stanziale.
    • - La distanza dalle strade dei volumi ricostruiti non potra essere inferiore a quella dei volumi preesistenti.
    • - Superficie Coperta < 50%
    • - Superficie Permeabile > 25%.

    I nuovi volumi potranno essere adibiti a uso abitativo e/o a funzioni accessorie alla residenza, ovvero a altre destinazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3. Gli interventi devono essere qualitativamente caratterizzati sotto il profilo architettonico e con caratteristiche planivolumetriche, architettoniche e materiche tali da assicurare una integrazione coerente con i fabbricati esistenti e con il contesto urbano. Il progetto e corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista urbanistico e paesaggistico e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne, esteso all'intera area di intervento.

    2. All'interno delle aree identificate con la sigla B1*, caratterizzate dalla presenza di soli volumi secondari, sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO senza incrementi volumetrici e senza cambio di destinazione d'uso.

    Sono inoltre ammessi interventi una tantum, finalizzati alla riqualificazione delle aree, di integrale demolizione dei manufatti esistenti e ricostruzione con incremento fino al 50% della SE legittima esistente alla data di adozione del PO, fatto salvo il limite massimo di mq 50 di SC riferita all'intera proprietà. Nei casi in cui la SE esistente all'interno della proprietà sia inferiore a mq 20 e superiore a mq 10, e ammessa la realizzazione di un nuovo fabbricato con SE fino a mq 30. I nuovi fabbricati saranno realizzati in legno o in muratura, con planimetria quadrangolare, tetto a una o due falde con manto di copertura in laterizio o altri materiali che ne riproducano l'effetto materico. I nuovi fabbricati potranno essere destinati a ricovero delle auto e/o altre attivita di servizio alla residenza o allo svolgimento di attivita agricole amatoriali, con esclusione dell'uso abitativo.

    3. All'interno dei tessuti edilizi di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale;
    • - artigianale, limitatamente alle attività compatibili con la residenza;
    • - commerciale al dettaglio, limitatamente a esercizi di vicinato;
    • - turistico-ricettiva;
    • - direzionale e di servizio;
    • - attività pubbliche o di pubblico interesse.

    Il cambio d'uso verso la destinazione residenziale dei piani terra adibiti a rimessa per autoveicoli con accesso diretto dalla viabilità pubblica, e ammesso esclusivamente ove siano contestualmente soddisfatte le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale previste all'art. 66, c. 3 delle presenti norme.

    - Tessuti edilizi prevalentemente saturi (B1)
  93. 1. All'interno dei tessuti edilizi di cui al presente articolo sull'edificio principale sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO senza incremento di volume, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica o per realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, o finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche. Sono fatti salvi, inoltre, i seguenti interventi:

    • - interventi di tamponamento di logge, porticati o tettoie, con esclusione di quelle aperte su quattro lati. Tali interventi, se realizzati sul fronte principale del fabbricato, sono ammessi esclusivamente a fronte di un progetto unitario che coinvolga l'intera facciata;
    • - interventi di tamponamento di balconi, esclusi quelli non completamente coperti da un balcone soprastante o, per i balconi localizzati al piano sottotetto, da aggetti di gronda, esclusivamente a fronte di un progetto unitario che coinvolga l'intera facciata.
    • - Realizzazione di tettoie destinate al ricovero delle auto, prive di tamponamenti almeno su tre lati, ovvero anche solo su uno o due lati se realizzate addossate contro murature ad angolo preesistenti, con altezza massima non superiore a metri 3,00, realizzate preferibilmente in legno o con altri materiali comunque assemblati in modo tale da consentirne la rimozione previo smontaggio, con i seguenti limiti dimensionali, fatto salvo il mantenimento di una SC < 50% e di una SP > 25%:
      • - n. 3 posti auto per ogni unita abitativa con superficie utile inferiore a mq 100,00;
      • - n. 4 posti auto per ogni unita abitativa con superficie utile superiore a mq 100,00;

    Sui volumi secondari sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE, senza incremento di volume.

    Tutte le istanze dovranno essere corredate da elaborati grafici utili a illustrare la corretta integrazione con i caratteri del fabbricato e del contesto, anche in confronto allo stato di fatto.

    2. All'interno dei tessuti edilizi di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

    • residenziale;
    • artigianale, limitatamente alle attività compatibili con la residenza;
    • commerciale al dettaglio, limitatamente a esercizi di vicinato;
    • turistico-ricettiva;
    • direzionale e di servizio;
    • attività pubbliche o di pubblico interesse.

    Il cambio d'uso verso la destinazione residenziale di locali adibiti a rimessa per autoveicoli con accesso diretto dalla viabilità pubblica e ammesso esclusivamente ove siano contestualmente soddisfatte le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale previste all'art. 66, c. 3 delle presenti norme.

    - Tessuti edilizi originati da interventi pianificati (B2)
  94. 1. All'interno dei tessuti edilizi di cui al presente articolo sull'edificio principale sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO senza incremento di volume, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica o per realizzare i requisiti di accessibilita e visitabilita degli edifici, o finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche. Sono fatti salvi, inoltre, i seguenti interventi:

    • - interventi di tamponamento di logge, porticati o tettoie, con esclusione di quelle aperte su quattro lati. Tali interventi, se realizzati sul fronte principale del fabbricato, sono ammessi esclusivamente a fronte di un progetto unitario che coinvolga l'intera facciata;
    • - interventi di tamponamento di balconi, esclusi quelli non completamente coperti da un balcone soprastante o, per i balconi localizzati al piano sottotetto, da aggetti di gronda, esclusivamente a fronte di un progetto unitario che coinvolga l'intera facciata.
    • - Realizzazione di tettoie destinate al ricovero delle auto, prive di tamponamenti almeno su tre lati, ovvero anche solo su uno o due lati se realizzate addossate contro murature ad angolo preesistenti, con altezza massima non superiore a metri 3,00, realizzate preferibilmente in legno o con altri materiali comunque assemblati in modo tale da consentirne la rimozione previo smontaggio, con i seguenti limiti dimensionali, fatto salvo il mantenimento di una SC < 50% e di una SP > 25%:
      • - n. 3 posti auto per ogni unita abitativa con superficie utile inferiore a mq 100,00;
      • - n. 4 posti auto per ogni unita abitativa con superficie utile superiore a mq 100,00;

    Sui volumi secondari sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE.
    Sono inoltre ammessi interventi una tantum, ove ne esistano le condizioni di fattibilita, di AMPLIAMENTO, che possono comportare l'integrale demolizione di volumi secondari e/o superfetazioni, realizzati all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, senza incrementi dell'altezza massima, nel rispetto dei seguenti parametri:

    • - Il totale del volume aggiuntivo realizzato, a intervento avvenuto, non potra comunque essere superiore al 20% del volume dell'edificio principale esistente alla data di adozione del PO;
    • - Gli interventi non potranno in ogni caso determinare una riduzione della dotazione di parcheggi per la sosta stanziale.
    • - Superficie Coperta < 40%
    • - Superficie Permeabile > 30%

    I nuovi volumi potranno essere adibiti a uso abitativo e/o a funzioni accessorie alla residenza, ovvero a altre destinazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

    Gli interventi devono essere qualitativamente caratterizzati sotto il profilo architettonico e con caratteristiche planivolumetriche, architettoniche e materiche tali da assicurare una integrazione coerente con i fabbricati esistenti e con il contesto urbano. Il progetto e corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista urbanistico e paesaggistico e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne, esteso all'intera area di intervento.

    2. All'interno dei tessuti edilizi di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale;
    • - artigianale, limitatamente alle attivita compatibili con la residenza;
    • - commerciale al dettaglio, limitatamente a esercizi di vicinato;
    • - turistico-ricettiva;
    • - direzionale e di servizio;
    • - attivita pubbliche o di pubblico interesse.

    3. Gli interventi una tantum di cui al comma 1, nei casi relativi a interventi su immobili realizzati a seguito di piani attuativi, comunque denominati, sono ammessi esclusivamente previo accertamento del pieno rispetto degli adempimenti previsti nelle relative convenzioni.

    - Tessuti edilizi con edifici plurifamiliari isolati sul lotto (B3)
  95. All'interno dei tessuti edilizi di cui al presente articolo sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO e/o SOSTITUZIONE. Sono fatti salvi, inoltre, i seguenti interventi:

    • - interventi di tamponamento di logge, porticati o tettoie, con esclusione di quelle aperte su quattro lati. Tali interventi, se realizzati sul fronte principale del fabbricato, sono ammessi esclusivamente a fronte di un progetto unitario che coinvolga l'intera facciata;
    • - interventi di tamponamento di balconi, esclusi quelli non completamente coperti da un balcone soprastante o, per i balconi localizzati al piano sottotetto, da aggetti di gronda, esclusivamente a fronte di un progetto unitario che coinvolga l'intera facciata.
    • - Realizzazione di tettoie destinate al ricovero delle auto, prive di tamponamenti almeno su tre lati, ovvero anche solo su uno o due lati se realizzate addossate contro murature ad angolo preesistenti, con altezza massima non superiore a metri 3,00, realizzate preferibilmente in legno o con altri materiali comunque assemblati in modo tale da consentirne la rimozione previo smontaggio, con i seguenti limiti dimensionali, fatto salvo il mantenimento di una SC < 50% e di una SP > 25%:
      • - n. 3 posti auto per ogni unita abitativa con superficie utile inferiore a mq 100,00;
      • - n. 4 posti auto per ogni unita abitativa con superficie utile superiore a mq 100,00;

    Sono inoltre ammessi interventi una tantum, ove ne esistano le condizioni, di AMPLIAMENTO fino al 25% del volume esistente, comunque non superiori a mc 200, nel rispetto dei seguenti parametri:

    • - Sup. Coperta < 35%
    • - Sup. Permeabile > 35%

    Gli interventi non potranno in ogni caso determinare una riduzione della dotazione di parcheggi per la sosta stanziale. Gli interventi devono essere qualitativamente caratterizzati sotto il profilo architettonico e con caratteristiche planivolumetriche, architettoniche e materiche tali da assicurare una integrazione coerente con i fabbricati esistenti e con il contesto urbano. Il progetto e corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista urbanistico e paesaggistico e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne, esteso all'intera area di intervento.

    2. All'interno dei tessuti edilizi di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale;
    • - commerciale al dettaglio, limitatamente a esercizi di vicinato;
    • - turistico-ricettiva;
    • - direzionale e di servizio;
    • - attivita pubbliche o di pubblico interesse.

    3. Gli interventi una tantum di cui al comma 1, nei casi relativi a interventi su immobili realizzati a seguito di piani attuativi, comunque denominati, sono ammessi esclusivamente previo accertamento del pieno rispetto degli adempimenti previsti nelle relative convenzioni.

    - Tessuti edilizi con edifici mono e bifamiliari isolati sul lotto (B4)
  96. 1. All'interno dei tessuti edilizi di cui al presente articolo, con esclusione delle aree di cui ai commi 2 e 3, sull'edificio principale sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO senza incremento di volume, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica o per realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, o finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche. Sono fatti salvi, inoltre, i seguenti interventi:

    • - interventi di tamponamento di logge, porticati o tettoie, con esclusione di quelle aperte su quattro lati. Tali interventi, se realizzati sul fronte principale del fabbricato, sono ammessi esclusivamente a fronte di un progetto unitario che coinvolga l'intera facciata;
    • - interventi di tamponamento di balconi, esclusi quelli non completamente coperti da un balcone soprastante o, per i balconi localizzati al piano sottotetto, da aggetti di gronda, esclusivamente a fronte di un progetto unitario che coinvolga l'intera facciata.
    • - Realizzazione di tettoie destinate al ricovero delle auto, prive di tamponamenti almeno su tre lati, ovvero anche solo su uno o due lati se realizzate addossate contro murature ad angolo preesistenti, con altezza massima non superiore a metri 3,00, realizzate preferibilmente in legno o con altri materiali comunque assemblati in modo tale da consentirne la rimozione previo smontaggio, con i seguenti limiti dimensionali, fatto salvo il mantenimento di una SC < 50% e di una SP > 25%:
      • - n. 3 posti auto per ogni unita abitativa con superficie utile inferiore a mq 100,00;
      • - n. 4 posti auto per ogni unita abitativa con superficie utile superiore a mq 100,00;

    Sui volumi secondari sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO o SOSTITUZIONE.

    Sono inoltre ammessi interventi una tantum di AMPLIAMENTO, realizzati all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale senza incrementi dell'altezza massima, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di volumi secondari e/o superfetazioni esistenti alla data di adozione del PO, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    • L'incremento volumetrico complessivo non potrà essere superiore al 10% del volume legittimo esistente alla data di adozione del PO;
    • Il totale dei volumi secondari, compresi gli eventuali volumi aggiuntivi realizzati in aderenza all'edificio principale, a intervento avvenuto, non potrà comunque essere superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
    • Superficie Coperta < 40%
    • Superficie Permeabile > 30%
    • Le volumetrie aggiuntive realizzate isolate all'interno del resede non potranno avere un'altezza massima superiore a m 4,00.

    I nuovi volumi potranno essere adibiti a uso abitativo e/o a funzioni accessorie alla residenza, ovvero a altre destinazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4. Gli interventi devono essere qualitativamente caratterizzati sotto il profilo architettonico e con caratteristiche planivolumetriche, architettoniche e materiche tali da assicurare una integrazione coerente con i fabbricati esistenti e con il contesto. Il progetto e corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista urbanistico e paesaggistico e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne, esteso all'intera area di intervento.

    2. All'interno delle aree identificate con la sigla B5*, caratterizzate dalla presenza di soli volumi secondari, sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO senza incrementi volumetrici e senza cambio di destinazione d'uso.

    Sono inoltre ammessi interventi una tantum, finalizzati alla riqualificazione delle aree, di AMPLIAMENTO dei manufatti esistenti, anche attraverso la loro integrale demolizione, con incremento fino al 50% della SE legittima esistente alla data di adozione del PO. Nei casi in cui la SE esistente all'interno della proprietà sia inferiore a mq 20 e superiore a mq 10, e ammessa la realizzazione di un nuovo fabbricato con SE fino a mq 30. Nei casi di singole proprietà con manufatti con SE inferiore a mq 10, ovvero prive di fabbricati esistenti, e ammessa la realizzazione di un nuovo fabbricato con SE fino a mq 20. In tutti i casi dovranno essere demoliti tutti i manufatti precari eventualmente presenti all'interno della proprietà. I nuovi fabbricati non potranno avere un'altezza massima superiore a m 4,00, saranno realizzati in legno o in muratura, con planimetria quadrangolare, tetto a una o due falde con manto di copertura in laterizio o altri materiali che ne riproducano l'effetto materico. I nuovi fabbricati potranno essere destinati a ricovero delle auto e/o altre attività di servizio alla residenza o allo svolgimento di attività agricole amatoriali, con esclusione dell'uso abitativo. Il progetto e corredato da elaborati utili a verificare il corretto inserimento dei nuovi fabbricati nel contesto e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne previste, estese all'intera area, che non potranno comportare riduzioni significative dei livelli di permeabilità dei suoli.

    3. All'interno delle aree identificate con la sigla B5**, localizzate all'interno dei tessuti urbani di Casa del Corto, sono ammessi interventi di AMPLIAMENTO dei manufatti esistenti, anche attraverso la loro integrale demolizione, con incremento fino al 20% della SE legittima esistente alla data di adozione del PO, finalizzati all'insediamento di nuove destinazioni d'uso, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 e delle seguenti condizioni:

    • Altezza massima m 7,50
    • Superficie Coperta < 40%
    • Superficie Permeabile > 30%

    In caso di interventi che prevedano il mantenimento o il ripristino della destinazione d'uso agricola, sono ammessi interventi con incrementi eccedenti il 20% della SE legittima esistente alla data di adozione del PO, previa presentazione del PAPMAA e comunque commisurati alle esigenze produttive, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui al presente comma. Tutti gli interventi devono essere qualitativamente caratterizzati sotto il profilo architettonico e con caratteristiche planivolumetriche, materiche e cromatiche tali da perseguire una corretta integrazione con il contesto, ricorrendo a orientamenti e allineamenti coerenti con i tessuti urbani esistenti. I progetti sono corredati da specifici studi di inserimento dal punto di vista urbanistico e paesaggistico e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne, estesa all'intera area di intervento.

    4. All'interno dei tessuti edilizi di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale;
    • - artigianale, limitatamente alle attività compatibili con la residenza;
    • - commerciale al dettaglio, limitatamente a esercizi di vicinato;
    • - turistico-ricettiva;
    • - direzionale e di servizio;
    • - attività pubbliche o di pubblico interesse.
    - Tessuti edilizi dei centri minori (B5)
  97. 1. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO, SOSTITUZIONE o AMPLIAMENTO finalizzati al mantenimento delle attività insediate, ovvero all'avvio di nuove attività compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei seguenti parametri:

    • - Superficie Coperta < 50%
    • - Superficie Permeabile > 25%
    • - Altezza massima m 9,00, ovvero l'altezza massima del fabbricato esistente oggetto di intervento se superiore, calcolata alla data di adozione del PO.
    • - Dotazione di parcheggi per la sosta stanziale non inferiore a quanto stabilito dalle presenti norme. Tutti gli interventi ove siano previsti incrementi del volume o della SE sono necessariamente rivolti:
      • - all'innalzamento degli standard qualitativi e dei livelli prestazionali dei manufatti edilizi e degli impianti in termini di compatibilità ambientale, contenimento dei consumi energetici, salubrità, comfort igrometrico, fruibilità, accessibilità e sicurezza
      • - alla qualificazione degli spazi scoperti in termini di incremento delle aree permeabili e delle dotazioni verdi, da configurarsi nell'ottica della tutela e/o ripristino delle connessioni ecologiche.

    2. Nei casi in cui la situazione preesistente non consenta il rispetto dei parametri di cui al comma 1, fatto salvo quanto disposto al comma 3, gli interventi ammessi sono limitati a interventi di ADEGUAMENTO, senza incremento di volume, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica o finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, ovvero a interventi, comunque configurati, finalizzati al conseguimento di tali parametri.

    3.All'interno delle aree identificate con la sigla D1*, localizzate all'interno dell'insediamento di via I Maggio ('Fornacione'), gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi anche nei casi in cui la SC esistente alla data di adozione del PO sia superiore al 50% della SF, senza incrementi della stessa. In questi casi, dovrà comunque essere assicurato il mantenimento della dotazione di parcheggi per la sosta stanziale e un incremento della superficie permeabile rispetto alla situazione esistente alla data di adozione del PO. Tutti gli interventi non riconducibili a esigenze puntuali di natura manutentiva o di consolidamento strutturale sono ammessi esclusivamente nell'ambito di interventi sistematici di innalzamento degli standard qualitativi dei fabbricati e alla qualificazione degli spazi scoperti nei termini di cui al comma 1, con particolare riferimento alle coperture degli edifici o altri elementi realizzati in fibrocemento o altri materiali incompatibili con l'ambiente.

    1. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

    • - industriale artigianale;
    • - commerciale al dettaglio, esclusivamente nei casi in cui tale destinazione sia gia presente alla data di adozione del PO, con esclusione delle grandi strutture di vendita;
    • - direzionale e di servizio;
    • - commerciale all'ingrosso e depositi;
    • - attività pubbliche o di pubblico interesse.
    - Aree a prevalente funzione artigianale (D1)
  98. 1. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO senza incremento di volume, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica o per realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, o finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche.

    2. All'interno dell'area identificata con la sigla D2*, localizzata all'interno dell'insediamento commerciale di Viale Roma, oltre a quanto previsto al comma 1, sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO o SOSTITUZIONE finalizzati al mantenimento delle attivita insediate, ovvero all'avvio di nuove attività compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito di un progetto unitario finalizzato:

    • all'innalzamento degli standard qualitativi e dei livelli prestazionali dei manufatti edilizi e degli impianti in termini di compatibilità ambientale e paesaggistica, contenimento dei consumi energetici, salubrità, comfort igrometrico, fruibilità, accessibilità e sicurezza
    • alla qualificazione degli spazi scoperti in termini di incremento delle aree permeabili e delle dotazioni verdi.

    3. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

    • commerciale al dettaglio;
    • direzionale e di servizio;
    • attivita pubbliche o di pubblico interesse.

    4. Sugli edifici o parti di essi ove risultino legittimamente insediate, alla data di adozione del PO, destinazioni d'uso diverse da quelle di cui al comma 3, gli interventi ammessi sono limitati a interventi di CONSERVAZIONE.

    - Aree a prevalente funzione commerciale/direzionale (D2)
  99. 1. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO finalizzati al mantenimento delle attività insediate.

    2. Gli interventi che prevedano il mutamento, anche parziale, della destinazione d'uso turistico-ricettiva sono subordinati alla preventiva approvazione di uno specifico PUC. In tal caso, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

    • residenziale;
    • artigianale, limitatamente alle attivita compatibili con la residenza;
    • commerciale al dettaglio, limitatamente a esercizi di vicinato;
    • direzionale e di servizio;
    • attivita pubbliche o di pubblico interesse.
    - Aree a funzione turistico-ricettiva (D3)
  100. 1. Le aree per attrezzature di interesse comune comprendono:

    • - Attrezzature scolastiche;
    • - Attrezzature per servizi culturali o socio-educativi;
    • - Attrezzature per servizi socio-sanitari;
    • - Attrezzature per servizi tecnico-amministrativi;
    • - Attrezzature per la difesa e la protezione civile.

    2. All'interno delle aree di cui al presente articolo non sono ammesse destinazioni d'uso non riconducibili ad attività pubbliche o di comprovato interesse pubblico.

    3. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO o SOSTITUZIONE finalizzati al mantenimento o all'innalzamento degli standard qualitativi e dei livelli prestazionali dei manufatti edilizi, degli impianti e/o dei servizi esistenti e alla qualificazione degli spazi scoperti. Gli interventi ove siano previsti incrementi volumetrici, se realizzati da parte di soggetti privati aventi titolo, sono subordinati alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che definisca le modalità attuative dell'intervento, nonché le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate, con adeguate garanzie a tutela dell'interesse pubblico.

    - Aree per attrezzature di interesse comune (F1)
  101. 1. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO finalizzati al mantenimento o all'innalzamento degli standard qualitativi e dei livelli prestazionali dei manufatti edilizi, degli impianti e/o dei servizi esistenti e alla qualificazione degli spazi scoperti.

    2. Sono inoltre ammessi interventi di AMPLIAMENTO, SOSTITUZIONE e/o NUOVA EDIFICAZIONE finalizzati a rispondere a esigenze di pubblica utilita e al potenziamento e/o diversificazione dei servizi offerti, nel rispetto di quanto disposto al comma 3. Gli interventi ove siano previsti incrementi volumetrici, se realizzati da parte di soggetti privati aventi titolo, sono subordinati alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che definisca le modalita attuative dell'intervento, nonche le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate, con adeguate garanzie a tutela dell'interesse pubblico.

    3. All'interno delle aree di cui al presente articolo non sono ammesse destinazioni d'uso non riconducibili ad attivita sportive o ricreative, fatte salve destinazioni funzionali che risultino chiaramente complementari o a servizio delle stesse.

    - Aree attrezzate per lo sport o il tempo libero (F2)
  102. 1. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di TUTELA degli edifici riservati al culto e di CONSERVAZIONE sugli edifici riservati ad altri servizi religiosi o altre attività complementari.

    - Aree per il culto e/o per servizi religiosi (F3)
  103. 1. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO.

    Sono inoltre ammessi interventi di SOSTITUZIONE o AMPLIAMENTO, esclusivamente se finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli standard qualitativi degli impianti esistenti, a fronte di una verifica della compatibilita con il contesto paesistico e ambientale. Tali interventi, corredati da elaborati utili a valutarne il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-territoriale di riferimento, dovranno prevedere, attraverso una valutazione comparata delle esigenze di natura tecnico-impiantistica con le esigenze di tutela della qualita morfologica e percettiva, soluzioni compatibili per forma, dimensioni, materiali, colori ed altezze, definendo adeguate misure di mitigazione e escludendo in ogni caso alterazioni significative permanenti, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici. Non e in ogni caso ammessa la realizzazione di manufatti con altezza superiore a m 12,00, fatti salvi i casi di manufatti per i quali sia prescritta un'altezza superiore ai sensi di specifiche disposizioni previste dalle vigenti normative di settore.

    - Aree per servizi impiantistici (F4)
  104. 1. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi sono finalizzati alla tutela e/o al ripristino del rapporto storicamente consolidato tra spazi aperti e tessuti o complessi edilizi di valore storico e delle strutture e manufatti, elementi decorativi, recinzioni, arredi vegetazionali, sistemazioni del suolo e percorsi di valore storico-testimoniale che concorrono a definirne il valore identitario. Sono ammessi esclusivamente interventi di sistemazione finalizzati al miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità degli spazi aperti, nell'ambito di progetti unitari finalizzati a favorire un uso pubblico compatibile con la natura dei luoghi, prevedendo comunque misure atte a preservarne l'integrità, attraverso il ricorso a soluzioni formali, materiali e cromie compatibili con il contesto, escludendo modifiche significative al livello di permeabilità dei suoli e alle caratteristiche planoaltimetriche del terreno, frazionamenti o interruzioni dell'unita formale e l'introduzione di elementi di finitura e/o di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere unitario del sistema.

    2. Sui volumi secondari esistenti alla data di adozione del PO sono ammessi:

    • Interventi di CONSERVAZIONE dei manufatti realizzati con tecniche e materiali riconducibili alla tradizione locale o comunque compatibili con il contesto di riferimento;
    • Interventi di ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE dei manufatti realizzati con tecniche e materiali differenti da quelle di cui al punto precedente, finalizzati al ripristino di condizioni di coerenza con i caratteri e i valori presenti nel contesto di riferimento.
    - Verde di pregio soggetto a tutela
  105. 1. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi sono finalizzati al mantenimento e/o al miglioramento dei livelli di fruibilità pubblica di tali spazi. Gli interventi dovranno assicurare il massimo contenimento dei livelli di impermeabilizzazione, prediligendo il ricorso a soluzioni progettuali con caratteri di reversibilità. L'eventuale realizzazione di volumi edilizi a carattere permanente e riservata all'iniziativa pubblica e ammessa esclusivamente se coerente con le finalità di cui al presente comma e a fronte della impossibilita o inopportunità di una loro localizzazione in aree limitrofe già edificate.

    - Verde a fruizione pubblica
  106. 1. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi sono finalizzati al mantenimento e/o al miglioramento del ruolo di complementarietà paesaggistica e funzionale di tali spazi rispetto agli insediamenti e del loro utilizzo quali aree verdi private sistemate a giardino, orto o a verde con carattere estensivo. E ammesso l'utilizzo di parte delle aree per la realizzazione di spazi di parcheggio ad uso privato, realizzati con pavimentazioni che garantiscano la permeabilità ai sensi delle norme e regolamenti regionali vigenti.

    2. Nelle aree di cui al presente articolo non e ammessa la realizzazione di nuovi edifici o manufatti a carattere permanente, fatti salvi i seguenti casi e compatibilmente con il contesto di riferimento:

    • - realizzazione di tettoie, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, con superficie coperta massima non superiore a mq 25 e altezza utile non superiore a metri 2,40. Le tettoie, che dovranno risultare prive di tamponamenti almeno su tre lati, saranno realizzate preferibilmente in legno o con altri materiali comunque assemblati in modo tale da consentirne la rimozione previo smontaggio.
    • - realizzazione di volumi tecnici ove sia dimostrata l'impossibilita o l'inopportunità di una loro diversa localizzazione;
    • - installazione di piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone, con superficie coperta massima non superiore a mq 10 e altezza utile non superiore a metri 2,40, realizzati in legno o con altri materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo.
    • - installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia quali pergolati, gazebo e/o altri arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità.

    3. Sui manufatti legittimi esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di CONSERVAZIONE. Sono inoltre ammessi interventi di ADEGUAMENTO o SOSTITUZIONE, esclusivamente nell'ambito di interventi chiaramente finalizzati al conseguimento di una migliore integrazione di tali manufatti con il contesto di riferimento.

    - Verde pertinenziale
  107. 1. Le aree di cui al presente articolo comprendono le aree verdi di corredo agli insediamenti produttivi e commerciali esistenti e altre aree, quali aiuole di corredo a aree di sosta, isole spartitraffico o altre aree verdi comunque non configurate per una fruizione diretta delle stesse, che contribuiscono alla qualità ecologica dei tessuti urbanizzati.

    2. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati al mantenimento e/o al miglioramento del ruolo di connessione ecologica svolto dalle stesse. Sono ammessi i seguenti utilizzi, compatibilmente con la natura e tipologia di tali aree:

    • interventi di sistemazione a giardino o a verde estensivo, prediligendo sistemazioni a prato alberato, con utilizzo di specie vegetali autoctone o comunque compatibili con il contesto paesaggistico;
    • interventi finalizzati a favorire processi di rinaturalizzazione delle aree o di porzioni di esse;
    • attività agricole con finalità di presidio ambientale, comprese quelle svolte in forma amatoriale.

    3. Nelle aree di cui al presente articolo non e ammessa la realizzazione di nuovi edifici o manufatti a carattere permanente, fatta salva la realizzazione di volumi tecnici, impianti o altri manufatti a servizio delle reti infrastrutturali, ove sia dimostrata l'impossibilita o l'inopportunità di una loro diversa localizzazione. E inoltre ammessa la realizzazione di piccoli manufatti non destinati alla permanenza di persone, con superficie coperta massima non superiore a mq 10 e altezza utile non superiore a metri 2,40, realizzati in legno o con altri materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, esclusivamente ove necessari allo svolgimento delle attività agricole di cui al comma 2.

    Sui fabbricati legittimi esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi di ADEGUAMENTO o SOSTITUZIONE funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, ovvero all'insediamento di attività pubbliche o private di servizio agli insediamenti artigianali esistenti.

    - Verde di connessione ecologica
  108. 1. Il Piano Operativo individua all'interno del territorio comunale le aree occupate dalla viabilità pubblica o di uso pubblico e relativi spazi accessori localizzati a bordo strada quali marciapiedi, parcheggi pubblici, piazzole ecologiche, aree verdi o altri elementi di arredo urbano. La viabilità esistente, fatti salvi interventi specifici contestuali a interventi di trasformazione di cui al Titolo III delle presenti norme, deve essere generalmente mantenuta nei tracciati esistenti e nelle caratteristiche fisiche e funzionali. Eventuali interventi di modifica e/o di integrazione dei tracciati stradali e/o dei relativi spazi accessori sono riservati all'Amm. Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. La definizione di dettaglio di tali interventi e demandata alla fase di progettazione esecutiva.

    2. La viabilità a uso privato, non riportata nelle tavole di PO, deve essere di norma mantenuta nei tracciati esistenti e nelle caratteristiche fisiche e funzionali. Sono ammessi interventi puntuali di adeguamento e/o di ristrutturazione finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della funzionalità dei tracciati, ovvero per esigenze connesse a interventi realizzati mediante PAPMAA, mantenendo comunque un corretto rapporto con l'altimetria e la conformazione dei suoli, con particolare riferimento alle condizioni di stabilita, nell'ottica di minimizzare le opere di sostegno e di manutenzione.

    3. Il Piano Operativo individua tracciati da sottoporre a interventi di adeguamento, la cui attuazione e demandata all'iniziativa privata, subordinata alla sottoscrizione di un'apposita convenzione con il Comune che dovrà stabilire le caratteristiche tecniche e funzionali di tali tracciati, anche nell'ottica di una loro eventuale presa in carico da parte dell'Amm. comunale.

    - Viabilità
  109. 1. Il Piano Operativo assicura un'adeguata dotazione di parcheggi pubblici nell'ambito di una strategia generale di valorizzazione e potenziamento del sistema di spazi, servizi e attrezzature di interesse collettivo del territorio, sia in termini di crescita dimensionale che di rafforzamento del sistema di relazioni, con particolare riferimento al potenziamento dell'accessibilità del Centro storico, nel rispetto delle dotazioni minime stabilite dalle vigenti norme statali.

    2. Il Piano Operativo individua, all'interno dell'insediamento produttivo di Casa del Corto, le fasce inedificate localizzate lungo la viabilità interna quali ambiti di riqualificazione funzionale e paesaggistica per la realizzazione di parcheggi pubblici e verde a corredo, mediante interventi di iniziativa pubblica, ovvero di iniziativa privata nei casi previsti dalle presenti norme.

    3. Il Piano Operativo prescrive il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale, nella misura minima prescritta dalle vigenti norme statali di un metro quadrato di superficie destinata a parcheggio per ogni dieci metri cubi di costruzione, contestualmente agli interventi di nuova edificazione e agli altri interventi, comunque configurati, che determinano incrementi del volume o della SE esistente alla data di approvazione del PO, nel rispetto delle seguenti, ulteriori condizioni:

    1. a) Contestualmente alla realizzazione degli interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale di cui all'art. 72 dovrà essere assicurata la seguente dotazione aggiuntiva di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale:
      • - 1 posto auto effettivo per ogni unita abitativa realizzata con superficie utile fino a mq 80,00;
      • - 2 posti auto effettivi per ogni unita abitativa realizzata con superficie utile compresa tra mq 80,00 e mq 120,00;
      • - 3 posti auto effettivi per ogni unita abitativa realizzata con superficie utile superiore a mq 120,00;
    2. b) Contestualmente alla realizzazione degli interventi una tantum di cui agli articoli da 49 a 53, la dotazione minima di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale dovrà essere rispettata prendendo a riferimento il volume complessivo a destinazione abitativa esistente nella proprietà a intervento realizzato. Nel caso in cui si configuri la costituzione di unita abitative in aggiunta a quelle esistenti, si applica quanto previsto al punto a).
    3. c) Contestualmente agli interventi, comunque configurati, che determinano la costituzione di SE a destinazione commerciale al dettaglio, la dotazione minima di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale e maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.
    4. d) Contestualmente alla realizzazione degli interventi ammessi nelle aree a prevalente funzione artigianale, di cui all'art. 54, comma 1, la dotazione minima di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale dovrà essere rispettata prendendo a riferimento il volume complessivo esistente nella proprietà a intervento realizzato. Nel computo delle aree da destinare a parcheggio sono ricomprese le aree destinate a verde a corredo, ove sia comunque rispettata la dotazione di un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie individuata. Il rispetto della dotazione di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale e prescritto, nella misura minima, anche per gli interventi che prevedono il mutamento della destinazione d'uso verso la categoria residenziale o commerciale al dettaglio, anche in assenza di opere edilizie.

    4. Il Piano Operativo prescrive il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione contestualmente agli interventi, comunque configurati, che determinano la costituzione di SE destinata a attivita commerciali al dettaglio, ivi compresi i cambi di destinazione d'uso, anche in assenza di opere edilizie, nella misura minima prescritta dalle vigenti norme regionali:

    1. a) Per gli esercizi di vicinato: 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
    2. b) Per le medie strutture di vendita: 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attivita complementari a quella commerciale.

    5. Le dotazioni di cui ai commi 2 e 3 sono costituite dalle aree destinate alla sosta dei mezzi e dai relativi spazi di manovra e, eventualmente, dalle aree destinate a verde a corredo, ove sia comunque rispettata la dotazione di un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie individuata. Nei casi di spazi di sosta destinati a mezzi pesanti, saranno computati 2 posti auto effettivi ogni 25 mq effettivamente destinati alla sosta di tali mezzi, esclusi gli spazi di manovra.

    6. Le dotazioni di cui ai commi 2 e 3 sono reperite, di norma, all'interno dei fabbricati interessati dagli interventi e/o nelle relative aree di pertinenza. Ove ne sia dimostrata l'impossibilita, anche parziale, per le dimensioni insufficienti o per inacessibilità carrabile o altri comprovati motivi, e ammesso il reperimento di tali dotazioni anche in altra area limitrofa di proprietà del soggetto avente titolo.

    7. Nei casi comprovati di impossibilita di reperire, nelle modalità di cui al comma 5, le dotazioni di cui ai commi 2 e 3, l'Amm. comunale puo disporre adeguate forme di monetizzazione, a compensazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale eventualmente non reperite, esclusivamente nei seguenti casi:

    • Mutamenti della destinazione d'uso di immobili localizzati all'interno del Centro storico;
    • Avvio di attività private di interesse pubblico o di attività commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande in immobili localizzati all'interno dei Tessuti edilizi prevalentemente saturi di cui all'art. 49.

    8. I parcheggi privati realizzati contestualmente agli interventi di nuova edificazione a destinazione produttiva o specialistica, di cui agli articoli 73 e 74, dovranno essere corredati da aree verdi permeabili in misura non inferiore a mq 3,50 per stallo e da alberature in misura non inferiore a una pianta ogni 80 mq di superficie netta di parcheggio, esclusi gli spazi di manovra. Tali aree saranno costituite, indicativamente, da aiuole ortogonali agli stalli, della larghezza minima di m 1,50. Ove possibile, le aiuole dovranno essere orientate favorevolmente per favorire l'ombreggiamento degli stalli e essere adeguatamente dotate di alberature. Negli altri casi, le aiuole potranno essere corredate da arbusti o siepi ornamentali. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate specie autoctone o comunque compatibili con il contesto locale. Sono fatte salve le eventuali disposizioni specifiche definite nelle Schede normative e di indirizzo progettuale, riportate in allegato alle presenti norme.

    - Parcheggi
  110. 1. Il Piano Operativo individua con apposito segno grafico i percorsi pedonali che, unitamente ai tratti localizzati all'interno delle aree di cui all'art. 65, costituiscono il sistema della mobilita pedonale del capoluogo. Su tali percorsi sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati al mantenimento della loro funzionalità.

    2. Il Piano Operativo individua con apposito segno grafico le aree destinate alla realizzazione, riservata all'Amm. comunale, di nuovi percorsi pedonali a integrazione del sistema di cui al comma 1. La definizione di dettaglio dei percorsi e demandata alla fase di progettazione esecutiva.

    3. Il Piano Operativo individua con apposito segno grafico il tracciato indicativo del 'Percorso delle acque', percorso tematico finalizzato a mettere in relazione l'insieme dei manufatti (fonti, mulini, ghiacciaie) e dei luoghi storicamente legati all'acqua come elemento caratterizzante dell'identità culturale di Piancastagnaio. La definizione di dettaglio del percorso e demandata alla redazione di un progetto di fattibilità che dovrà individuare l'esatta localizzazione del tracciato e delle opere ad esso accessorie, che dovranno limitarsi a interventi di sistemazione finalizzati alla percorribilità e leggibilità del tracciato, all'installazione di segnaletica e cartellonistica informativa, all'installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia, a interventi di manutenzione e/o restauro dei manufatti ricompresi nel percorso. Nelle more dell'approvazione del progetto di fattibilità, nei tratti del percorso ricadenti all'interno di proprietà private si applica la disciplina prevista per le relative zone, con le seguenti limitazioni:

    • - non sono ammessi interventi che determinino modifiche significative alla morfologia dei terreni;
    • - non e ammessa la realizzazione di consistenze edilizie o altri interventi che possano determinare interruzioni del tracciato individuato.

    4. Tutti gli interventi localizzati all'interno del territorio urbanizzato del capoluogo, suscettibili di coinvolgere a qualunque titolo il sistema della viabilità, con particolare riferimento alla rete dei percorsi pedonali, sono realizzati in coerenza con i contenuti e in applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato Disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano, che costituisce parte integrante delle presenti norme.

    - Mobilita dolce
Ultima modifica Martedì, 29 Ottobre, 2024 - 12:49