Norme Tecniche di Attuazione

Art. 9 Opere ed aree di urbanizzazione primaria

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle classificate nella Delib. di Consiglio regionale 849/98 e successive modificazioni e precisamente:

  1. a) le strade e gli spazi di sosta e parcheggio;
  2. b) le fognature e gli impianti di depurazione;
  3. c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
  4. d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
  5. e) il sistema della pubblica illuminazione;
  6. f) il verde attrezzato;
  7. g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale ma al diretto servizio dell'insediamento.

2. Gli interventi di trasformazione che interessino la viabilità sono subordinati alla realizzazione delle necessarie opere di mitigazione acustica.

Art. 10 Aree ed opere di urbanizzazione secondaria e standards urbanistici

1. Sono opere di urbanizzazione secondaria quelle classificate all'art. 31 della L.R. 47/1978 e successive modifiche e più precisamente:

  • asili nido e scuole materne;
  • scuole dell'obbligo;
  • mercati di quartiere;
  • delegazioni comunali;
  • chiese e servizi di culto;
  • centri civici e sociali, attrezzature culturali, ricreative, assistenziali e sanitarie di quartiere;
  • spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport;
  • parcheggi pubblici.

Art. 11 Spazi di sosta e parcheggi

1. Nell'ambito degli interventi regolamentati dal P.R.G. sono da reperirsi quote di parcheggi pubblici e privati in funzione delle diverse zone e delle specifiche destinazioni degli immobili, secondo le seguenti tabelle, fatto comunque salvo quanto specificato in materia dal Piano dei Servizi:

PRG" summary="Quote di parcheggi pubblici e privati in funzione delle diverse Zone stabilite dal PRG">
Tabella "A" parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria
PRG" scope="col">Zona di PRG Parch. di U.1 Parch. di U.2
NOTE: (1) La SU é quella di nuova realizzazione e/o quella recuperata.
A Vedi Disciplina Particolareggiata  
B.1/B.4/B5 10 MQ/30 MQ. SU(1) ==
B.2 15 MQ/30 MQ. SU ==
B.3 10 MQ/30 MQ. SU(1) ==
C.1 COME P.P. APPROVATO  
C.2/C.3 10 MQ/30 MQ. SU 7,5% ST
D.1 10 MQ/30 MQ. SU ==
D.2/D.7 10 MQ/50 MQ. SU 10 % ST
D.3 10 MQ/50 MQ. SU 5 % ST
D.4 5 MQ/50 MQ. SU 5 % ST
D.5 10 MQ/50 MQ. SU 10 % ST
D.6 10 MQ/100 MQ. SU 10 % ST
E == ==
F == ==
G 5 % ST 10 % ST

2. I parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria vanno di norma localizzati sul fronte strada o secondo le indicazioni grafiche contenute nelle tavole del P.R.G. e comunque in idonee aree in modo da garantirne la pubblica fruizione. I parcheggi devono essere realizzati in modo da non arrecare pregiudizio alla qualità abitativa in termini di rumore, qualità dell'aria, percorribilità pedonale/ciclabile, ecc.; potranno essere ricavati anche in strutture interrate o in elevazione (massimo due piani fuori terra), purché idoneamente connessi con il sistema delle funzioni insediate e comodamente fruibili (gestione e modalità di fruizione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale). Nei comparti di espansione (C.2) dovranno essere ubicati secondo le indicazioni contenute nei P.O.U. ove predisposti e nel caso siano considerate negli stessi vincolanti.

3. In presenza del Piano dei Servizi di cui all'art.13 della L.R. 47/78 si potrà prevedere la monetizzazione di una quota dei parcheggi di U.1 nelle zone B, nel caso il reperimento degli stessi risulti difficoltoso per situazioni locali, ed al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento alla qualificazione e al consolidamento della rete commerciale preesistente, precisamente per i casi previsti della d.c.r. n°1253 del 23/09/1999 al punto 5 "Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali", in particolare agli articoli 5.1 e 5.2.
A tal fine si precisa che le risorse finanziarie in tal modo acquisite dal Comune sono riservate al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili di cui all'art. 32 ter e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'intervento.

4. Inoltre si specifica che solo agli esercizi di vicinato ricompresi in ambiti prevalentemente residenziali sono applicabili le norme sugli standard relativi agli insediamenti residenziali.

5. Eventuali indicazioni grafiche di parcheggi riportate dal P.R.G. all'interno dei comparti soggetti a P.P. potranno essere diversamente proposte in sede di intervento attuativo, ferme restando le quantità prescritte e quanto detto al punto precedente.

6. Le quantità prescritte al comma 1 tabella A saranno tradotte in posti auto con la seguente formula:
N = S/22 dove N é il numero di posti auto, S la superficie minima complessiva richiesta dalle norme.
La dimensione minima del posto macchina non deve essere inferiore a ml. 5,00 di lunghezza e ml. 2,50 di larghezza, con stalli disposti a pettine ovvero perpendicolari all'asse della corsia; e non deve essere inferiore a ml. 5,50 di lunghezza e ml. 2,20 di larghezza, se con stalli disposti longitudinalmente ovvero paralleli all'asse della corsia. Nel caso di sosta inclinata a 45° la profondità della fascia laterale occupata dagli stalli non deve essere inferiore a ml. 4,80 e larghezza ml. 2,30.
Le corsie di manovra e distribuzione a servizio delle fasce di sosta devono avere una larghezza minima, misurata tra gli assi delle strisce che le delimitano, rispettivamente pari a 3,50 m per la sosta longitudinale (e per corsie a senso unico) e 6,00 m per la sosta perpendicolare all'asse della corsia, ovvero a pettine, con valori intermedi per la sosta inclinata.
Le dimensioni indicate sono da intendersi come spazi minimi, liberi da qualsiasi ostacolo, occorrenti per la sicurezza delle manovre.

6.1. Per il comparto in località Casette ad Ovest della Strada Provinciale n. 14, contrassegnato nelle tavole di zonizzazione con la lettera C, , il comparto in località Casette ad est della Strada Provinciale n. 14 nell'area Bibbiana Nuova, il comparto Piano Insediamenti Produttivi Gazzate, contrassegnato nelle tavole di zonizzazione con la lettera A e il comparto Sottozona D6 Fondo Consolata lo standard previsto per i parcheggi di urbanizzazione secondaria è ridotto al 5% della S.T.

6.2.(*) Salvo altre disposizioni previste esplicitamente dagli elaborati 7 %u2013 Piani di Organizzazione Urbana

PRG" summary="Quote di parcheggi pubblici e privati in funzione delle diverse Zone stabilite dal PRG">
Tabella "B" Parcheggi di pertinenza
Tipo di funzione
(Vedi art. 16)
Dotazione minima di parcheggi
(per le funzioni commerciali le dotazioni minime e le caratteristiche sono quelle previste dall'art. 5.2 della D.C.R. n° 1253 del 23/09/1999, modificata dalla DCR n.653/2005)
(*) La dotazione minima di parcheggi e/o di posti auto di pertinenza non deve comunque risultare inferiore a 1MQ ogni 10mc di nuova costruzione. Le autorimesse e/o i posti auto coperti o scoperti sono ricavabili internamente ai lotti e/o nei corpi edilizi esistenti. In ogni caso i posti auto coperti:
  • - non possono essere realizzati in prossimità di aperture che garantiscano luce e/o aria a locali di categoria A1 o A2;
  • - devono essere realizzati con copertura fissa.
Nello specifico, per l'edilizia residenziale:
  1. 1. in caso di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia attraverso demolizione e fedele ricostruzione per ciascun alloggio deve essere previsto almeno un posto auto come autorimessa.
  2. 2. in caso di ampliamento e/o sopraelevazione di edifici esistenti che determini la formazione di nuovi alloggi:
    • per ciascun nuovo alloggio ricavato deve comunque essere previsto almeno un posto auto coperto;
    • deve essere mantenuto, se già presente, lo standard minimo di autorimesse per gli alloggi esistenti.
  3. 3. in caso di:
    • 3.a. istrutturazione edilizia, con aumento di carico urbanistico;
    • 3.b. ristrutturazione edilizia con aumento del numero degli alloggi;
    • 3.c. nuova costruzione senza aumento del numero degli alloggi;
    esclusi casi sopra e sotto riportati (1., 2. e 4.), per ogni nuova unità ricavata e/o ampliata:
    1. è obbligatorio realizzare un posto auto esclusivo, coperto o scoperto, individuato nella corte di pertinenza;
    2. deve essere mantenuto, se già presente, lo standard minimo di autorimesse per gli alloggi esistenti.
  4. In caso di interventi di recupero edilizio ai fini abitativi di fabbricati uni-bifamiliari preesistenti alla data di adozione del PRG vigente (Delibera CC n.84 del 26/07/1994), finalizzati ad un adeguamento abitativo o nel caso di creazione di un ulteriore alloggio si consente anche il recupero delle autorimesse esistenti e l’individuazione del posto auto anche in aree pertinenziali scoperte.
  5. 5. In zona agricola in caso di nuova costruzione o di recupero abitativo di fabbricati o di nuclei ex agricoli per uso residenziale, dovranno essere previsti 2,5 posti auto di pertinenza di cui 1 posto auto come autorimessa o posto auto coperto per alloggio.
È possibile realizzare un posto auto coperto come pertinenza urbanistica1 di dimensioni pari a circa 16 mq per posto auto e altezza utile massima di metri 2,40 con istallazione di pannelli fotovoltaici e/o solare termico in copertura, previo parere favorevole della CQAP.

(×) Riferiti alla superficie di vendita definita come la misura delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate dai banchi, scaffalature, vetrine e altri locali frequentabili dai clienti adibiti all'esposizione di merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita; non costituisce superficie di vendita (ma rientra nel calcolo della s.u. o nella snr come da definizione di regolamento edilizio ai fini dell'applicazione dei parametri di zona) quella di locali destinati magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'accesso ai clienti, nonché gli spazi avancassa purché non adibiti all'esposizione di merci. In caso di esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti la definizione della superficie di vendita è definita ai sensi della Delib. Cons. Reg. 344/02.
Nel caso di esercizi che vendano prodotti alimentari e non alimentari si applicano le norme riferite al settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare sia inferiore al 3% di quella complessiva.


1Pertinenze urbanistiche: la pertinenza consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica e insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche. Debbono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere accessorie all'edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l'opera principale, siano prive di valore venale e autonomo. La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell'organismo originario e non separabile da questo. Un manufatto ha le caratteristiche di pertinenza urbanistica, quando: a) abbia un volume non superiore al 20% di quello dell'edificio principale (L.R. n° 31/2002 %u2013 lettera g.6 dell'Allegato); b) sia collocato in adiacenza e/o nelle immediate vicinanze di un edificio legittimo e agibile; c) svolga funzione non autonoma rispetto all'edificio cui risulta legato pertinenzialmente; d) sia insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche e che per la sua strutturale connessione con l'opera principale, risulta privo di valore venale autonomo; d) non sia utilizzato come abitazione, ambiente di lavoro o deposito e magazzino e simili (L.R. n°31/2002 %u2013 lettera g.5 dell'Allegato); - Tutte le suddette condizioni, a seconda della fattispecie, devono essere verificate contemporaneamente.
Per posto auto coperto con caratteristica di pertinenza urbanistica si intendono tettoie/pergolati aventi le seguenti caratteristiche:
  • - Strutture leggere, aperte su tutti lati, costituite da elementi verticali in legno o metallo a sostegno di eventuale copertura rigida, costituita da assito in legno, ad andamento orizzontale od a falde inclinate, ricoperto con guaina ardesiata o tegole canadesi. Non è ammessa la copertura in tegole di cemento. Nel territorio rurale si prescrive la realizzazione strutture realizzate esclusivamente in legno, con coperture a falde inclinate e l'utilizzo di manto costituito da guaina od ondulina color "rosso mattone", in alternativa al coppo di laterizio.
  • - Tali strutture devono essere fissate al suolo con staffe e viti e aperte su tutti i lati, oppure fissate in aderenza per un lato alla facciata di un fabbricato (purchè non sottoposto a tutela), con funzione generica di riparo.
  • - Questi manufatti devono essere costruiti con tipologie appropriate al decoro urbano ed alle caratteristiche stilistico-architettoniche degli edifici cui si riferiscono, nonchè all'ambiente caratterizzante il Territorio rurale.
a.1, a.2, d.1 1,5 posti auto per alloggio (*)
b.1 60MQ./100MQ. di SU
b.2 (C1, C3) 60MQ./100MQ. di SU, salvo norme più restrittive
      (C2) 20MQ./100MQ. di SU
      (C.1.1a, C.1.1b) 50MQ./100MQ. di SU(×)
      (C.1.2a) 25MQ./30MQ. di SU(×) per servizi fino a MQ.400 di superficie di vendita
25MQ./18MQ. di SU(×) per servizi da MQ. 401 fino a MQ.800 di superficie di vendita
25MQ./13MQ. di SU(×) per servizi da MQ. 801 fino a MQ.1500 di superficie di vendita
25MQ./8MQ. di SU(×) per servizi da MQ. 1501 fino a MQ. 2500 di superficie di vendita
      (C.1.2b) 25MQ./40MQ. di SU(×) per servizi fino aMQ. 400 di superficie di vendita
25MQ./25MQ. di SU(×) per servizi daMQ. 401 fino aMQ. 800 di superficie di vendita
25MQ./20MQ. di SU(×) per servizi daMQ. 801 fino aMQ. 1500 di superficie di vendita 25MQ./16MQ. di SU(×) per servizi daMQ. 1501 fino aMQ. 2500 di superficie di vendita
      (C.1.3) somma delle dotazioni relative alla attività commerciali e quelle della funzioni presenti ( pubblici servizi, attività terziarie, ricreative, ecc.)
b.3 60MQ./100 MQ. di SU
c.1 c.2 c.3 20MQ./100 MQ. di SU
e.1 66MQ./100 MQ. di SU

7. Nel caso di variazione di attività, i relativi titoli abilitativi potrà essere rilasciata solo a fronte di corrispondenza delle quote di parcheggio richieste per la nuova destinazione.
Per le funzioni commerciali possono essere ridotte le dotazioni nei soli casi previsti dall'art.5.2.5 della d.c.r. n°1253 del 23/09/1999.

8. Le quantità prescritte alla tabella B del comma 6 potranno essere tradotte in posti auto con la seguente formula:
N = S/ 22 dove N é il numero di posti auto, S la superficie minima complessiva richiesta dalle norme.
La dimensione minima del parcheggio o posto auto sia scoperti che coperti, è quella indicata per i parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Le corsie di manovra e distribuzione devono avere una larghezza minima, misurata tra gli assi delle strisce che le delimitano, rispettivamente pari a 3,50 m per la sosta longitudinale (e per corsie a senso unico) e 5,50 m per la sosta perpendicolare all'asse della corsia, ovvero a pettine, con valori intermedi per la sosta inclinata. I parcheggi devono essere realizzati in modo da non arrecare pregiudizio alla qualità abitativa in termini di rumore, qualità dell'aria, percorribilità pedonale/ciclabile, ecc.
Le dimensioni indicate sono da intendersi come spazi minimi, liberi da qualsiasi ostacolo, occorrenti per la sicurezza delle manovre.

9. Le autorimesse dovranno di norma far parte dell'organismo edilizio e costituire comunque valida soluzione d'insieme. E' categoricamente escluso il ricorso a soluzioni che comportino l'impiego di box prefabbricati in lamiera.

10. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purchè%u201A non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici.

Art. 11 bis Monetizzazione delle dotazioni

1. Negli interventi diretti all'interno del centro storico, nel territorio urbano consolidato e nelle zone per insediamenti produttivi consolidati, l'onere della cessione delle aree può essere convertito in onere monetario (monetizzazione) nel rispetto dei commi seguenti e sulla base dei valori monetari stabiliti dalla delibera comunale.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. A-26 della L.R. n. 20/2000 commi 6 e 7, il Comune può concedere, a chi ne faccia richiesta, la monetizzazione di tutta o parte della dotazione territoriale afferente un dato intervento, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

  • - la realizzazione delle dotazioni territoriali costituisce elemento fondamentale per la fattibilitò dell'intervento edilizio; pertanto la monetizzazione delle dotazioni riveste comunque carattere di straordinarietà;
  • - la monetizzazione non è ammessa nei casi in cui il PRG preveda che la mancata realizzazione delle dotazioni territoriali costituirebbe, per l'ambito interessato, un peggioramento delle condizioni di vivibilità;

3. L'Amministrazione può diversificare i parametri economici della monetizzazione per aree situate nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale. Il PRG può prevedere (ai sensi del comma 6 dell'art. A-26 della L.R. n. 20/2000) che la cessione e sistemazione di aree da destinare a dotazioni territoriali avvenga al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione, al fine di ottimizzare la localizzazione e l'efficacia delle attrezzature e degli spazi pubblici.

4. Fatti salvi i criteri generali di cui ai punti del comma 2 del presente articolo, la monetizzazione, finalizzata a contribuire economicamente all'acquisizione e qualificazione del demanio di aree pubbliche destinate a dotazioni territoriali, può essere decisa, in conformità all'art. A-26 c.7 della L.R. n. 20/2000, nella seguente casistica:

  • - l'ambito interessato dall'intervento disponga interamente delle dotazioni territoriali nella misura minima richiesta dal PRG valuti opportuno procedere alla qualificazione delle dotazioni esistenti;
  • - qualora il Comune non abbia definito attraverso il PRG la possibilità di cui al comma 2, e sia dimostrata l'impossibilità di reperire la quantità di dotazioni necessaria entro l'ambito oggetto dell'intervento;
  • - nei casi in cui la modesta dimensione delle dotazioni da cedere non consenta la realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie.

5. Per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio la monetizzazione è ammessa nei soli seguenti casi:

  • - nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
  • - nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato come definiti dai "Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa", purché nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28