Norme Tecniche di Attuazione

Art. 5 Edificabilità delle aree

1. Sono considerate edificabili, in relazione alla zonizzazione di P.R.G., le aree già dotate di urbanizzazione primaria ai sensi della L. 847/1964, ovvero per le quali le opere di urbanizzazione sono garantite o dalla previsione della loro realizzazione da parte del Comune nel successivo triennio o dall'impegno dei privati a realizzarle contestualmente alle costruzioni oggetto delle specifiche autorizzazioni e/o concessioni.

2. In tutti i casi in cui è previsto l'intervento con piano urbanistico attuativo dovrà essere verificata la dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, in particolare dovrà essere redatta una relazione di verifica della possibilità di smaltimento e trattamento dei reflui. Dovrà in ogni caso essere prevista la separazione delle acque bianche e nere. In specifico per l'area artigianale/industriale di espansione di via Gazzate indicata in cartografia con la lett. A, la zona artigianale/industriale di via di Mezzo a Casette indicata con lett. C, la zona artigianale/industriale indicata con lett. B, la zona per attrezzature commerciali e direzionali (D6.1) e le espansioni residenziali previste a Campazzo - La Selvatica (comparto C2S), ed in Loc. Casette (comparto C2P) l'attuazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di appropriati sistemi di trattamento dei reflui ovvero, alternativamente, alla realizzazione del collegamento fognario al depuratore del capoluogo od all'allacciamento a reti esistenti idonee alla separazione delle acque bianche e nere. Tali infrastrutture tecnologiche sono da considerarsi opere per l'urbanizzazione dei comparti in oggetto ovvero né assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria. Nel caso in cui le strutture esistenti non siano sufficienti a garantire l'approvigionamento idrico ed un efficace smaltimento e trattamento dei reflui, la convenzione allegata al Piano dovrà individuare le soluzioni tecniche ed i soggetti che hanno il compito di garantire il corretto funzionamento del comparto. In particolare dovrà essere valutato con apposito studio l'impatto che l'intervento potrà avere sul reticolo idrografico superficiale, acquisendo, ove del caso, il parere favorevole del Consorzio di Bonifica.

3. E' altresì prescritto che gli elaborati del Piano Urbanistico Attuativo siano accompagnati da un'apposita relazione tecnica sulla predisposizione di misure atte ad escludere, ovunque possibile, il recapito finale delle acque bianche entro la fognatura comunale. Tali accorgimenti potranno comprendere: il convogliamento in reticolo idrografico superficiale, la realizzazione di bacini di raccolta, il riutilizzo per l'irrigazione di aree verdi, ecc.. Il convogliamento nel reticolo idrografico superficiale sarà ammesso in base agli esiti dello studio di cui al comma precedente; sono a carico del proponente l'intervento gli oneri di esecuzione delle eventuali opere di adeguamento idraulico. Nel caso dei comparti produttivi P.I.P "Possessione Gazzate" e "Area 3 Bibiana Nuova" lungo la SP14 - Via Di mezzo - Loc. Casette, in relazione al notevole incremento della superficie impermeabilizzata connesso alle due trasformazioni, in sede di predisposizione del Piano Urbanistico Attuativo, dovranno essere indicate le modalità di irrigazione degli spazi destinati a verde pubblico e privato evitando o comunque minimizzando il ricorso ad allacciamenti al pubblico acquedotto e prediligendo viceversa la realizzazione di impianti di irrigazione alimentati da bacini di accumulo delle acque meteoriche.
E' inoltre fatto obbligo di indicare negli elaborati lo stato attuale delle infrastrutture elettriche del comparto di intervento e lo stato di progetto fino alla relativa connessione alla rete pubblica. Nel caso di recapito nel reticolo idrografico superficiale dovranno essere previsti sistemi di intercettazione delle reti fognarie acque bianche di piazzale che consentano, in caso di sversamenti accidentali, la tempestiva chiusura dello scarico ed il recupero dei materiali sversati.

4. Le domande di rilascio dei titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, devono essere accompagnate da un'apposita relazione tecnica sulla predisposizione di misure atte ad escludere, ovunque possibile, il recapito finale delle acque bianche entro la fognatura comunale.

5. Non sono allacciabili al depuratore pubblico scarichi non biodegradabili, per cui eventuali nuovi insediamenti che producano scarichi di tal genere dovranno adottare trattamenti specifici dei reflui.

6. Per gli interventi di recupero edilizio/urbanistico di edifici ed aree produttive nonché nelle aree che hanno ospitato impianti di distribuzione di carburanti o, in generale, cisterne interrate di sostanze pericolose è fatto obbligo di presentare una relazione a firma di un tecnico circa la presenza di sostanze, materiali o altri residui per i quali siano necessarie opere di messa in sicurezza o bonifiche ambientali. In questo caso la preventiva bonifica dei siti, sotto la vigilanza dei competenti Servizi AUSL e ARPA, è condizione vincolante per l'edificabilità o il cambio d'uso. Negli interventi di demolizione occorre attestare l'assenza di materiali tossici.

7. Nelle aree depresse ad elevata criticità idraulica la possibilità di realizzare vani interrati e seminterrati è subordinata all'esito di uno studio idrologico-idraulico che valuti preventivamente le possibili interferenze sugli edifici circostanti; in specifico nel caso di manufatti, che intercettano la falda occorre presentare una relazione tecnica che specifici i seguenti aspetti:

  • - metodi di impermeabilizzazione e di contenimento delle infiltrazioni;
  • - stato della falda superficiale e previsioni di impatto sulla stessa;
  • - tecnologia e potenza delle pompe di aspirazione;
  • - quantità di acqua che si prevede di aspirare e modalità di smaltimento/allontanamento;
  • - contromisure per prevenire effetti collaterali su edifici, manufatti limitrofi e sulla vegetazione per effetto della variazione del livello della falda, in modo da prevedere fenomeni di costipamento indotto che si possono innescare.

8. In relazione alla grande variazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, sia in profondità che arealmente, in sede di progettazione esecutiva si richiedono indagini dettagliate che valutino il rischio di cedimenti differenziali delle strutture di fondazione. E' presente e diffusa una falda freatica superficiale, compresa fra 1 e 2 metri di profondità, la quale non compromette la stabilità dei terreni di sottofondazione, ma della quale occorre tenere debitamente conto negli scavi e interrati. In tali casi si dovrà procedere a opportune verifiche di stabilità delle pareti di scavo, e valutare eventuali interferenze con i manufatti adiacenti. Risultano in genere caratteristiche meccaniche tali da giustificare fondazioni superficiali, ma in caso di carichi concentrati non si deve escludere il ricorso a fondazioni profonde. In tali casi l'indagine geognostica andrà spinta a idonea profondità per valutare le caratteristiche di resistenza dei terreni coinvolti.

9. Ai sensi della classificazione sismica di cui alla Del. di G.R. n. 1435/2003 del 21.07.2003 attuativa dell'Ordinanza ministeriale n. 3274 del 20.03.2003, il Comune di Nonantola rientra in categoria III a bassa sismicità; l'attuazione delle previsioni di Piano dovrà quindi avvenire nel rispetto dei disposti di tale delibera. In fase attuativa dovranno inoltre essere prodotte le necessarie verifiche strutturali che attestino il rispetto delle norme antisismiche vigenti, e agli approfondimenti che siano approvati dal C.C., eseguiti in osservanza alla DAL n. 112/2007 della Regione Emilia-Romagna.

10. In tutti i casi in cui è previsto l'intervento con piano urbanistico attuativo, nonché in caso di nuova edificazione, ristrutturazione o ampliamento che comporti aumento del carico urbanistico, in aree con destinazione residenziale e/o commerciale prossime ad insediamenti produttivi, di servizio e ad infrastrutture stradali è richiesta la presentazione di una Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.).
La soluzione delle problematiche insediative sopra riportate è condizione per l'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi ed il rilascio dei titoli abilitativi ai sensi di legge.

Art. 6 Parametri urbanistici

1. I parametri urbanistici sono quelli definiti dalla D.A.L. Regione Emilia-Romagna n. 279 del 4 febbraio 2010 - Allegato A "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia".

Art. 7 Applicazione dei parametri urbanistici

1. Le modificazioni alla proprietà o altre di carattere patrimoniale, intervenute successivamente alla data di approvazione della Variante Generale a P.R.G. (06/05/1997) non influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree inedificate relative alle costruzioni esistenti ed autorizzate sulla base degli stessi.

2. Indipendentemente da qualsiasi passaggio di proprietà o frazionamento successivo l'utilizzazione dei parametri esclude, salvo il caso di ricostruzione, il rilascio di altre concessioni ad edificare sulle superfici medesime.

Art. 8 Parametri edilizi e norme di Regolamento edilizio

1. L'edificazione in qualsiasi parte del territorio comunale é regolata anche dai seguenti parametri edilizi, definiti dalla D.A.L. Regione Emilia-Romagna n. 279 del 4 febbraio 2010 - Allegato A "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia", e riportate nel Regolamento Edilizio Comunale.

  • Sp - Superficie permeabile

Si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto la porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.
Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento ai seguenti valori percentuali, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati:

  • - nel caso di pavimentazioni in elementi prefabbricati grigliati si considera che siano permeabili nella percentuale corrispondente alla quota di foratura delle pavimentazioni impiegate;
  • - nel caso di inghiaiatura carrabile su terra si considera permeabile il 100% della superficie.

Art. 8bis Dotazioni minime e massime di Sa

1. Dotazione massima di Sa - In tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione, la Superficie accessoria Sa (come definita dalla D.A.L. Regione Emilia-Romagna n. 279 del 4.02.2100) deve essere negli edifici residenziali plurifamiliari:

  • - non superiore al 65% della Su per la residenza;
  • - negli edifici uni - e bifamiliari (compresi edifici a schiera): non superiore all'80% della Su;
  • - negli edifici in zone produttive e negli edifici per le funzioni produttive agricole: non superiore al 30% della Su.

Per la residenza non meno del 40% della Sa complessiva deve essere destinata alla realizzazione di cantine e autorimesse, che per ogni unità immobiliare non possono comunque essere inferiori a 20 mq di autorimessa ed eventuale cantina con un minimo di mq 15 per l'autorimessa.

2. Dotazione minima di Sa - Negli interventi di cui al comma 1 la quantità minima di Sa è pari a 20 mq. per alloggio, e alle seguenti quantità:

  • - 20% della Su residenziale realizzata complessiva dell'edificio per edifici residenziali plurifamiliari,
  • - 30% della Su residenziale realizzata in edifici uni-e bifamiliari con due piani abitabili fuori terra.

Negli interventi residenziali è richiesto comunque il rispetto del requisito di cui all'art.11 comma 6.2 (*) (dotazione di parcheggi pertinenziali negli interventi in zona agricola di nuova costruzione o di recupero abitativo di fabbricati o di nuclei ex agricoli per uso residenziale.

3. In caso di sola realizzazione di Sa in un lotto non edificato la quantità edificatoria disponibile è pari alla percentuale di Su realizzabile nel lotto, secondo quanto previsto al precedente comma 1. Negli interventi di ampliamento, la Sa in progetto deve essere riferita alla nuova Su realizzata.

4. Nelle unità edilizie prevalentemente residenziali costituite da sei o più unità immobiliari, la Sa degli spazi di servizio comuni alle diverse unità immobiliari, deve prevedere almeno un vano destinato a servizi condominiali di almeno 25 mq. Tale prescrizione non si applica alle residenze a schiera e agli edifici preesistenti.

Art. 8ter Installazione di elementi di arredo o di servizio negli edifici nelle aree pertinenziali e a verde privato

Art. 8ter - Installazione di elementi di arredo o di servizio negli edifici nelle aree pertinenziali e a verde privato

1. Possono essere installati pergolati o 'gazebo', pensiline leggere e tende (poste anche ai piani superiori al primo fuori terra) esclusivamente costituiti da struttura leggera, in legno o metallo, assemblata in modo da costituire un elemento rimovibile previo smontaggio e non per demolizione (sono vietati materiali deteriorati o comunque di recupero fatiscenti); tali manufatti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

  • - h. max esterna = ml. 3.00;
  • - superficie occupata max = mq. 20 per unità immobiliare, fermo restando che l’area di pertinenza non potrà essere occupata per una quota superiore al 50%;
  • - la struttura dovrà avere forma regolare;
  • relativamente alle distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti occorre che almeno rispettino le norme dettate dagli artt.873 e segg. del Codice Civile. In alternativa potrà essere sottoscritto un atto formale di assenso dal confinante, nelle forme stabilite dalla Legge, per la deroga dalle sole distanze dai confini;
  • - la struttura non può essere tamponata; può essere invece ombreggiata con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali arelle, piante rampicanti, teli non impermeabili, grigliati, e simili.

2. Nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare allo scopo locali costruiti, possono essere installate casette per ricovero attrezzi da giardino in numero massimo di un manufatto per unità immobiliare dotata di giardino privato, nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

  • - altezza massima non superiore a m. 2,40 in gronda (misurata all'imposta della copertura sul lato esterno);
  • - superficie coperta non superiore a mq. 8;
  • - non più di un manufatto per unità immobiliare, con esclusione delle u.i. ad uso autorimessa o magazzino;
  • - struttura leggera e facilmente rimovibile previo smontaggio (non sono consentiti materiali deteriorati o comunque di recupero fatiscenti);
  • - inserimento decoroso nel contesto paesaggistico in cui vengono installati;
  • - i manufatti non potranno in nessun caso essere adibiti al ricovero di autoveicoli;
  • - rispettare una distanza di almeno m. 3,00 da aree pubbliche o destinate all'uso pubblico, salvo specifiche deroghe in caso di allineamenti prevalenti, fatto salvo il rispetto delle distanze previste dal Codice Civile.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo rientrano tra quelli classificati come "edilizia libera" ai sensi della L.R. n. 15/2013, per i quali non è richiesto titolo abilitativo. Il posizionamento di manufatti di cui ai precedenti commi 1 e 2 in prossimità delle strade, dentro e fuori i centri abitati, dovrà comunque rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per i muri di cinta, in relazione alle diverse classificazioni delle strade stesse.

4. Il posizionamento di manufatti di cui ai precedenti commi 1 e 2:

  • - è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in aree interessate da vincolo paesaggistico
  • - è ammesso nelle aree di pertinenza di immobili tutelati in quanto di interesse storico-architettonico, previo parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, in posizione opportunamente mitigata da alberature o elementi naturali

5. Casette in legno con caratteristiche diverse da quelle fissate nei precedenti commi si configurano come edifici, soggetti pertanto alle relative procedure edilizie e alle disposizioni del presente PRG riguardo agli edifici (parametri edilizi, distanze, ecc.).

Art. 8quater Installazione di Dehors su aree private e pubbliche

Art. 8quater) - Installazione di Dehors su aree private e pubbliche

Per Dehors si intente uno spazio privato, pubblico o di uso pubblico, appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico o una struttura ricettiva, occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglienza dei clienti e/o alla somministrazione di cibi e bevande, eventualmente attrezzato con una struttura le cui caratteristiche saranno stabilite con apposito regolamento comunale.

1 installazione su aree pubbliche

L’installazione di dehors su area pubblica è subordinata all’ottenimento dell’apposita concessione di occupazione di suolo pubblico da parte dell’interessato della durata che verrà indicata nell’atto stesso. Le dimensioni massime di dette strutture dovranno essere proporzionate alle esigenze delle attività a cui esse risultano collegate e la sua adeguatezza sarà valutata di volta in volta dagli organi tecnici del Comune, ai fini del suo armonico inserimento nel contesto circostante. Dette strutture non dovranno in alcun caso:

  • - causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale.
  • - danneggiare le aree pubbliche. A tal fine occorrerà produrre adeguata fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia oltre che dei danni anche relativa ai costi per lo smontaggio ripristino dello stato dei luoghi.
  • - compromettere il decoro urbano.

2 installazione su area privata

L’installazione dei dehors su area privata è subordinata alla presentazione di una comunicazione per installazione di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera f) e dovrà essere rimosso entro il termine massimo di 6 mesi dalla Comunicazione.

Se installati su area condominiale occorrerà allegare alla comunicazione temporanea la delibera dell’assemblea condominiale con cui viene autorizzato il manufatto;

Relativamente alle distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti occorre che almeno rispettino le norme dettate dagli artt.873 e segg. del Codice Civile. In alternativa potrà essere sottoscritto un atto formale di assenso dal confinante, nelle forme stabilite dalla Legge, per la deroga dalle sole distanze dai confini;

I dehors non dovranno:

  • - causare alcuna limitazione ai diritti di terzi;
  • - diminuire i coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali abitabili dei fabbricati esistenti, ai sensi del regolamento edilizio e delle norme vigenti in materia;
  • - chiudere luci o vedute preesistenti ai sensi artt. 900-907 del Codice Civile;
  • - essere in contrasto ad eventuali norme di sicurezza e prevenzione incendi;
  • - recare pregiudizio alla circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada;
  • - alterare il decoro degli spazi pubblici e privati.

Le superfici dei dehors dovranno essere proporzionate alla superficie del pubblico esercizio di cui costituiscono una pertinenza e se le strutture saranno coperte e chiuse lateralmente si procederà all’acquisizione del parere dell’Ausl competente.

Dette installazioni temporanee non dovranno comunque entrare in contrasto con le NTA del vigente PRG e con gli altri regolamenti comunali, oltre al Codice Civile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28