Norme Tecniche di Attuazione

Art. 1 Norme di attuazione e loro efficacia

1. Il presente articolato normativo costituisce la Variante 2014 al P.R.G. del Comune di Nonantola (come modificato e integrato dalle Varianti approvate), ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la materia urbanistica. La Variante 2014 è predisposta in adeguamento del PRG alle disposizioni normative contenute nella L.R. n. 15/2013 e ad altre disposizioni del quadro normativo regionale, oltre che per migliorare ed integrare le disposizioni deil PRG sulla base delle problematiche applicative riscontrate.
Le presenti norme non trovano applicazione ove in contrasto con le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. Il P.R.G., in rapporto alle scelte programmatiche e pianificatorie dell'Amministrazione comunale provvede alla suddivisione del territorio in zone omogenee dettando per ciascuna di esse precise norme sull'utilizzazione dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, come meglio specificato in articoli successivi.

3. Nell'applicazione delle prescrizioni, previsioni e vincoli della V.G. al P.R.G., in caso di mancata corrispondenza o di dubbio interpretativo fra Norme tecniche ed Elaborati grafici, prevale la norma scritta.

Art. 2 Trasformazioni disciplinate dal P.R.G.

1. Sono soggetti alla disciplina del P.R.G. i seguenti interventi edilizi ed urbanistici, definiti dalla L.R. n. 15 del 30 luglio 2013, e ss. mm. (allegato all'art.9, comma 1) a meno della disciplina particolareggiata del Centro Storico:

  1. A 1 - restauro scientifico RS
  2. A 2.A,B - restauro e risanamento conservativo (distinto dalle Norme del PRG in tipo A e tipo B, vedi disciplina particolareggiata) RRC
  3. A 2.C - ripristino tipologico RT
  4. A 3.1 - ristrutturazione edilizia (definita per la zona omogenea "A" dalle Norme del PRG, vedi disciplina particolareggiata)
  5. A 3.2 - ristrutturazione edilizia RE
  6. A 4 - ristrutturazione urbanistica RU
  7. A 8 - manutenzione ordinaria MO
  8. A 9 - manutenzione straordinaria MS
  9. A 10 - demolizione D
  10. A 13 - recupero e risanamento delle aree libere (modifica dello stato dei luoghi) RRAL
  11. A 14 - nuova costruzione NC
  12. A 15 - significativi movimenti di terra.

2. Limitazioni alle modalità di intervento di ristrutturazione edilizia nel centro storico e nelle zone rurali.
Gli edifici del centro storico per i quali è ammesso l'intervento di ristrutturazione edilizia non possono essere demoliti integralmente e non può essere applicata la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma. I lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
Gli interventi ammessi nelle zone rurali sono descritti al successivo Art.27.

3. Rientrano nella ristrutturazione edilizia gli interventi di recupero dei sottotetti realizzati ai sensi della L.R. n. 11/1998, come modificata dalla L.R. n. 5/2014, che sono ammessi per tutti gli edifici collocati nel territorio urbanizzato destinati a residenza per almeno il 25% della SU, iscritti al catasto alla data del 31 dicembre 2013.
Le condizioni di altezza media dei locali, del rapporto illuminante, dei requisiti di rendimento energetico sono riportati all'art. 2 della L.R. 11/1998 e smi.
L'obbligo di cessione delle aree da adibire a parcheggi pubblici e quello di reperimento dei parcheggi privati pertinenziali, come definito dall'art.3 comma 4 della L.R. 11/1998, può essere sostituito dalla monetizzazione, secondo i criteri definiti con delibera del Consiglio comunale.di

Art. 2 bis Demolizione e ricostruzione di fabbricati in situazioni di pericolosità

1. Nei casi sotto riportati e per fabbricati non classificati e/o non inseriti in nuclei storici, è consentita la demolizione del fabbricato e la sua ricostruzione, purché non soggetta ad altri vincoli di inedificabilità e ricadente nella stessa proprietà e nelle immediate adiacenze del fabbricato da spostare (con il sedime avente almeno un punto di contatto con quello originale), alle seguenti condizioni:

  • - Il fabbricato sia compreso in area di rispetto stradale secondo la vigente normativa (D. Lgs 30/04/1992 n. 285 (e s.m.i.) e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., per gli ambiti esterni al perimetro del Centro Abitato;
  • - Il fabbricato sia distante meno di 1,50 m dalle strade vicinali e meno di 3,00 m. dalle strade statali negli ambiti interni al perimetro del Centro Abitato;
  • - Il fabbricato sia compreso in area di rispetto degli elettrodotti e dei depuratori secondo la vigente normativa;
  • - Il fabbricato sia compreso nella fascia di rispetto delle "acque pubbliche" ai sensi dell'art. 96, lett. f) del R.D. 523/1904.

Nei casi sopra elencati l'intervento di trasferimento è subordinato alla demolizione anche parziale dell'edificio originario, anche con lieve spostamento del sedime rispetto a quello attuale (con almeno un punto di contatto con quello originale), nel rispetto delle possibilità edificatorie e degli usi ammessi dalla zona omogenea in cui ricadono, e nell'ambito di un progetto unitario esteso agli edifici e agli spazi liberi circostanti. L'intervento dovrà comunque rispettare i caratteri architettonici e ambientali del luogo e avrà la finalità di rendere più coerente la nuova situazione rispetto all'impianto architettonico originale.

Art. 3 Attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua, nel rispetto delle indicazioni grafiche riportate sulle tavole di progetto e delle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, per mezzo di strumenti di attuazione di intervento urbanistico preventivo o per intervento diretto (concessione o autorizzazione), come meglio specificato agli articoli seguenti.

2. In caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo fra elaborati a scala diversa, prevale quello in scala a denominatore minore.

Art. 4 Validità ed efficacia del P.R.G.

1. Il P.R.G., come modificato e integrato dalle Varianti approvate e dalla presente Variante 2014, ha validità giuridica a tempo indeterminato.

2. Esso si basa su una previsione decennale ma può essere soggetta a revisioni periodiche o a varianti nei modi e con le procedure di legge.

3. Limitatamente ai contenuti della Variante 2014, dalla data di adozione e fino alla sua definitiva approvazione si applicano le norme di salvaguardia ai sensi della L. 1902/1952 e successive integrazioni.
I permessi di costruire rilasciati anteriormente alla data di adozione della Variante 2014 al PRG, e le SCIA presentate prima della data di adozione della Variante 2014 al PRG, sono considerati non in contrasto con le prescrizioni di tale strumento e mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati nel titolo abilitativo stesso a norma di legge. La Variante 2014 non si applica inoltre alle varianti ai suddetti titoli. Le variazioni rispetto al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 22 della L.R. n. 15/2013.

4. Negli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di adozione della Variante 2014 al PRG, sono confermati i parametri edilizi ed urbanistici dello strumento attuativo, con le specificazioni di cui all'art 23 commi 6 e 7. Sono ammessi adeguamenti agli usi previsti dalle norme di zona, nel rispetto delle dotazioni minime di parcheggi di pertinenza di cui all'art. 11.

5. Sono pure fatti salvi i Piani di coordinamento zone di ristrutturazione già approvati alla data di adozione delle presenti norme della presente Variante 2014 ad eccezione di quello denominato "Zona 3, via W.Tabacchi" per il quale la V./PRG prevede la formazione di un Piano di recupero di cui alla L. 457/78 di iniziativa pubblica il cui comparto è individuato nella tavola 6D.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28