Norme Tecniche di Attuazione

CAPO I° VARIANTE GENERALE AL VIGENTE P.R.G.

Art. 1 Norme di attuazione e loro efficacia

1. Il presente articolato normativo costituisce la Variante 2014 al P.R.G. del Comune di Nonantola (come modificato e integrato dalle Varianti approvate), ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la materia urbanistica. La Variante 2014 è predisposta in adeguamento del PRG alle disposizioni normative contenute nella L.R. n. 15/2013 e ad altre disposizioni del quadro normativo regionale, oltre che per migliorare ed integrare le disposizioni deil PRG sulla base delle problematiche applicative riscontrate.
Le presenti norme non trovano applicazione ove in contrasto con le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. Il P.R.G., in rapporto alle scelte programmatiche e pianificatorie dell'Amministrazione comunale provvede alla suddivisione del territorio in zone omogenee dettando per ciascuna di esse precise norme sull'utilizzazione dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, come meglio specificato in articoli successivi.

3. Nell'applicazione delle prescrizioni, previsioni e vincoli della V.G. al P.R.G., in caso di mancata corrispondenza o di dubbio interpretativo fra Norme tecniche ed Elaborati grafici, prevale la norma scritta.

Art. 2 Trasformazioni disciplinate dal P.R.G.

1. Sono soggetti alla disciplina del P.R.G. i seguenti interventi edilizi ed urbanistici, definiti dalla L.R. n. 15 del 30 luglio 2013, e ss. mm. (allegato all'art.9, comma 1) a meno della disciplina particolareggiata del Centro Storico:

  1. A 1 - restauro scientifico RS
  2. A 2.A,B - restauro e risanamento conservativo (distinto dalle Norme del PRG in tipo A e tipo B, vedi disciplina particolareggiata) RRC
  3. A 2.C - ripristino tipologico RT
  4. A 3.1 - ristrutturazione edilizia (definita per la zona omogenea "A" dalle Norme del PRG, vedi disciplina particolareggiata)
  5. A 3.2 - ristrutturazione edilizia RE
  6. A 4 - ristrutturazione urbanistica RU
  7. A 8 - manutenzione ordinaria MO
  8. A 9 - manutenzione straordinaria MS
  9. A 10 - demolizione D
  10. A 13 - recupero e risanamento delle aree libere (modifica dello stato dei luoghi) RRAL
  11. A 14 - nuova costruzione NC
  12. A 15 - significativi movimenti di terra.

2. Limitazioni alle modalità di intervento di ristrutturazione edilizia nel centro storico e nelle zone rurali.
Gli edifici del centro storico per i quali è ammesso l'intervento di ristrutturazione edilizia non possono essere demoliti integralmente e non può essere applicata la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma. I lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
Gli interventi ammessi nelle zone rurali sono descritti al successivo Art.27.

3. Rientrano nella ristrutturazione edilizia gli interventi di recupero dei sottotetti realizzati ai sensi della L.R. n. 11/1998, come modificata dalla L.R. n. 5/2014, che sono ammessi per tutti gli edifici collocati nel territorio urbanizzato destinati a residenza per almeno il 25% della SU, iscritti al catasto alla data del 31 dicembre 2013.
Le condizioni di altezza media dei locali, del rapporto illuminante, dei requisiti di rendimento energetico sono riportati all'art. 2 della L.R. 11/1998 e smi.
L'obbligo di cessione delle aree da adibire a parcheggi pubblici e quello di reperimento dei parcheggi privati pertinenziali, come definito dall'art.3 comma 4 della L.R. 11/1998, può essere sostituito dalla monetizzazione, secondo i criteri definiti con delibera del Consiglio comunale.di

Art. 2 bis Demolizione e ricostruzione di fabbricati in situazioni di pericolosità

1. Nei casi sotto riportati e per fabbricati non classificati e/o non inseriti in nuclei storici, è consentita la demolizione del fabbricato e la sua ricostruzione, purché non soggetta ad altri vincoli di inedificabilità e ricadente nella stessa proprietà e nelle immediate adiacenze del fabbricato da spostare (con il sedime avente almeno un punto di contatto con quello originale), alle seguenti condizioni:

  • - Il fabbricato sia compreso in area di rispetto stradale secondo la vigente normativa (D. Lgs 30/04/1992 n. 285 (e s.m.i.) e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., per gli ambiti esterni al perimetro del Centro Abitato;
  • - Il fabbricato sia distante meno di 1,50 m dalle strade vicinali e meno di 3,00 m. dalle strade statali negli ambiti interni al perimetro del Centro Abitato;
  • - Il fabbricato sia compreso in area di rispetto degli elettrodotti e dei depuratori secondo la vigente normativa;
  • - Il fabbricato sia compreso nella fascia di rispetto delle "acque pubbliche" ai sensi dell'art. 96, lett. f) del R.D. 523/1904.

Nei casi sopra elencati l'intervento di trasferimento è subordinato alla demolizione anche parziale dell'edificio originario, anche con lieve spostamento del sedime rispetto a quello attuale (con almeno un punto di contatto con quello originale), nel rispetto delle possibilità edificatorie e degli usi ammessi dalla zona omogenea in cui ricadono, e nell'ambito di un progetto unitario esteso agli edifici e agli spazi liberi circostanti. L'intervento dovrà comunque rispettare i caratteri architettonici e ambientali del luogo e avrà la finalità di rendere più coerente la nuova situazione rispetto all'impianto architettonico originale.

Art. 3 Attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua, nel rispetto delle indicazioni grafiche riportate sulle tavole di progetto e delle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, per mezzo di strumenti di attuazione di intervento urbanistico preventivo o per intervento diretto (concessione o autorizzazione), come meglio specificato agli articoli seguenti.

2. In caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo fra elaborati a scala diversa, prevale quello in scala a denominatore minore.

Art. 4 Validità ed efficacia del P.R.G.

1. Il P.R.G., come modificato e integrato dalle Varianti approvate e dalla presente Variante 2014, ha validità giuridica a tempo indeterminato.

2. Esso si basa su una previsione decennale ma può essere soggetta a revisioni periodiche o a varianti nei modi e con le procedure di legge.

3. Limitatamente ai contenuti della Variante 2014, dalla data di adozione e fino alla sua definitiva approvazione si applicano le norme di salvaguardia ai sensi della L. 1902/1952 e successive integrazioni.
I permessi di costruire rilasciati anteriormente alla data di adozione della Variante 2014 al PRG, e le SCIA presentate prima della data di adozione della Variante 2014 al PRG, sono considerati non in contrasto con le prescrizioni di tale strumento e mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati nel titolo abilitativo stesso a norma di legge. La Variante 2014 non si applica inoltre alle varianti ai suddetti titoli. Le variazioni rispetto al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 22 della L.R. n. 15/2013.

4. Negli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di adozione della Variante 2014 al PRG, sono confermati i parametri edilizi ed urbanistici dello strumento attuativo, con le specificazioni di cui all'art 23 commi 6 e 7. Sono ammessi adeguamenti agli usi previsti dalle norme di zona, nel rispetto delle dotazioni minime di parcheggi di pertinenza di cui all'art. 11.

5. Sono pure fatti salvi i Piani di coordinamento zone di ristrutturazione già approvati alla data di adozione delle presenti norme della presente Variante 2014 ad eccezione di quello denominato "Zona 3, via W.Tabacchi" per il quale la V./PRG prevede la formazione di un Piano di recupero di cui alla L. 457/78 di iniziativa pubblica il cui comparto è individuato nella tavola 6D.

CAPO II° PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 5 Edificabilità delle aree

1. Sono considerate edificabili, in relazione alla zonizzazione di P.R.G., le aree già dotate di urbanizzazione primaria ai sensi della L. 847/1964, ovvero per le quali le opere di urbanizzazione sono garantite o dalla previsione della loro realizzazione da parte del Comune nel successivo triennio o dall'impegno dei privati a realizzarle contestualmente alle costruzioni oggetto delle specifiche autorizzazioni e/o concessioni.

2. In tutti i casi in cui è previsto l'intervento con piano urbanistico attuativo dovrà essere verificata la dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, in particolare dovrà essere redatta una relazione di verifica della possibilità di smaltimento e trattamento dei reflui. Dovrà in ogni caso essere prevista la separazione delle acque bianche e nere. In specifico per l'area artigianale/industriale di espansione di via Gazzate indicata in cartografia con la lett. A, la zona artigianale/industriale di via di Mezzo a Casette indicata con lett. C, la zona artigianale/industriale indicata con lett. B, la zona per attrezzature commerciali e direzionali (D6.1) e le espansioni residenziali previste a Campazzo - La Selvatica (comparto C2S), ed in Loc. Casette (comparto C2P) l'attuazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di appropriati sistemi di trattamento dei reflui ovvero, alternativamente, alla realizzazione del collegamento fognario al depuratore del capoluogo od all'allacciamento a reti esistenti idonee alla separazione delle acque bianche e nere. Tali infrastrutture tecnologiche sono da considerarsi opere per l'urbanizzazione dei comparti in oggetto ovvero né assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria. Nel caso in cui le strutture esistenti non siano sufficienti a garantire l'approvigionamento idrico ed un efficace smaltimento e trattamento dei reflui, la convenzione allegata al Piano dovrà individuare le soluzioni tecniche ed i soggetti che hanno il compito di garantire il corretto funzionamento del comparto. In particolare dovrà essere valutato con apposito studio l'impatto che l'intervento potrà avere sul reticolo idrografico superficiale, acquisendo, ove del caso, il parere favorevole del Consorzio di Bonifica.

3. E' altresì prescritto che gli elaborati del Piano Urbanistico Attuativo siano accompagnati da un'apposita relazione tecnica sulla predisposizione di misure atte ad escludere, ovunque possibile, il recapito finale delle acque bianche entro la fognatura comunale. Tali accorgimenti potranno comprendere: il convogliamento in reticolo idrografico superficiale, la realizzazione di bacini di raccolta, il riutilizzo per l'irrigazione di aree verdi, ecc.. Il convogliamento nel reticolo idrografico superficiale sarà ammesso in base agli esiti dello studio di cui al comma precedente; sono a carico del proponente l'intervento gli oneri di esecuzione delle eventuali opere di adeguamento idraulico. Nel caso dei comparti produttivi P.I.P "Possessione Gazzate" e "Area 3 Bibiana Nuova" lungo la SP14 - Via Di mezzo - Loc. Casette, in relazione al notevole incremento della superficie impermeabilizzata connesso alle due trasformazioni, in sede di predisposizione del Piano Urbanistico Attuativo, dovranno essere indicate le modalità di irrigazione degli spazi destinati a verde pubblico e privato evitando o comunque minimizzando il ricorso ad allacciamenti al pubblico acquedotto e prediligendo viceversa la realizzazione di impianti di irrigazione alimentati da bacini di accumulo delle acque meteoriche.
E' inoltre fatto obbligo di indicare negli elaborati lo stato attuale delle infrastrutture elettriche del comparto di intervento e lo stato di progetto fino alla relativa connessione alla rete pubblica. Nel caso di recapito nel reticolo idrografico superficiale dovranno essere previsti sistemi di intercettazione delle reti fognarie acque bianche di piazzale che consentano, in caso di sversamenti accidentali, la tempestiva chiusura dello scarico ed il recupero dei materiali sversati.

4. Le domande di rilascio dei titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, devono essere accompagnate da un'apposita relazione tecnica sulla predisposizione di misure atte ad escludere, ovunque possibile, il recapito finale delle acque bianche entro la fognatura comunale.

5. Non sono allacciabili al depuratore pubblico scarichi non biodegradabili, per cui eventuali nuovi insediamenti che producano scarichi di tal genere dovranno adottare trattamenti specifici dei reflui.

6. Per gli interventi di recupero edilizio/urbanistico di edifici ed aree produttive nonché nelle aree che hanno ospitato impianti di distribuzione di carburanti o, in generale, cisterne interrate di sostanze pericolose è fatto obbligo di presentare una relazione a firma di un tecnico circa la presenza di sostanze, materiali o altri residui per i quali siano necessarie opere di messa in sicurezza o bonifiche ambientali. In questo caso la preventiva bonifica dei siti, sotto la vigilanza dei competenti Servizi AUSL e ARPA, è condizione vincolante per l'edificabilità o il cambio d'uso. Negli interventi di demolizione occorre attestare l'assenza di materiali tossici.

7. Nelle aree depresse ad elevata criticità idraulica la possibilità di realizzare vani interrati e seminterrati è subordinata all'esito di uno studio idrologico-idraulico che valuti preventivamente le possibili interferenze sugli edifici circostanti; in specifico nel caso di manufatti, che intercettano la falda occorre presentare una relazione tecnica che specifici i seguenti aspetti:

  • - metodi di impermeabilizzazione e di contenimento delle infiltrazioni;
  • - stato della falda superficiale e previsioni di impatto sulla stessa;
  • - tecnologia e potenza delle pompe di aspirazione;
  • - quantità di acqua che si prevede di aspirare e modalità di smaltimento/allontanamento;
  • - contromisure per prevenire effetti collaterali su edifici, manufatti limitrofi e sulla vegetazione per effetto della variazione del livello della falda, in modo da prevedere fenomeni di costipamento indotto che si possono innescare.

8. In relazione alla grande variazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, sia in profondità che arealmente, in sede di progettazione esecutiva si richiedono indagini dettagliate che valutino il rischio di cedimenti differenziali delle strutture di fondazione. E' presente e diffusa una falda freatica superficiale, compresa fra 1 e 2 metri di profondità, la quale non compromette la stabilità dei terreni di sottofondazione, ma della quale occorre tenere debitamente conto negli scavi e interrati. In tali casi si dovrà procedere a opportune verifiche di stabilità delle pareti di scavo, e valutare eventuali interferenze con i manufatti adiacenti. Risultano in genere caratteristiche meccaniche tali da giustificare fondazioni superficiali, ma in caso di carichi concentrati non si deve escludere il ricorso a fondazioni profonde. In tali casi l'indagine geognostica andrà spinta a idonea profondità per valutare le caratteristiche di resistenza dei terreni coinvolti.

9. Ai sensi della classificazione sismica di cui alla Del. di G.R. n. 1435/2003 del 21.07.2003 attuativa dell'Ordinanza ministeriale n. 3274 del 20.03.2003, il Comune di Nonantola rientra in categoria III a bassa sismicità; l'attuazione delle previsioni di Piano dovrà quindi avvenire nel rispetto dei disposti di tale delibera. In fase attuativa dovranno inoltre essere prodotte le necessarie verifiche strutturali che attestino il rispetto delle norme antisismiche vigenti, e agli approfondimenti che siano approvati dal C.C., eseguiti in osservanza alla DAL n. 112/2007 della Regione Emilia-Romagna.

10. In tutti i casi in cui è previsto l'intervento con piano urbanistico attuativo, nonché in caso di nuova edificazione, ristrutturazione o ampliamento che comporti aumento del carico urbanistico, in aree con destinazione residenziale e/o commerciale prossime ad insediamenti produttivi, di servizio e ad infrastrutture stradali è richiesta la presentazione di una Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.).
La soluzione delle problematiche insediative sopra riportate è condizione per l'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi ed il rilascio dei titoli abilitativi ai sensi di legge.

Art. 6 Parametri urbanistici

1. I parametri urbanistici sono quelli definiti dalla D.A.L. Regione Emilia-Romagna n. 279 del 4 febbraio 2010 - Allegato A "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia".

Art. 7 Applicazione dei parametri urbanistici

1. Le modificazioni alla proprietà o altre di carattere patrimoniale, intervenute successivamente alla data di approvazione della Variante Generale a P.R.G. (06/05/1997) non influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree inedificate relative alle costruzioni esistenti ed autorizzate sulla base degli stessi.

2. Indipendentemente da qualsiasi passaggio di proprietà o frazionamento successivo l'utilizzazione dei parametri esclude, salvo il caso di ricostruzione, il rilascio di altre concessioni ad edificare sulle superfici medesime.

Art. 8 Parametri edilizi e norme di Regolamento edilizio

1. L'edificazione in qualsiasi parte del territorio comunale é regolata anche dai seguenti parametri edilizi, definiti dalla D.A.L. Regione Emilia-Romagna n. 279 del 4 febbraio 2010 - Allegato A "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia", e riportate nel Regolamento Edilizio Comunale.

  • Sp - Superficie permeabile

Si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto la porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.
Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento ai seguenti valori percentuali, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati:

  • - nel caso di pavimentazioni in elementi prefabbricati grigliati si considera che siano permeabili nella percentuale corrispondente alla quota di foratura delle pavimentazioni impiegate;
  • - nel caso di inghiaiatura carrabile su terra si considera permeabile il 100% della superficie.

Art. 8bis Dotazioni minime e massime di Sa

1. Dotazione massima di Sa - In tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione, la Superficie accessoria Sa (come definita dalla D.A.L. Regione Emilia-Romagna n. 279 del 4.02.2100) deve essere negli edifici residenziali plurifamiliari:

  • - non superiore al 65% della Su per la residenza;
  • - negli edifici uni - e bifamiliari (compresi edifici a schiera): non superiore all'80% della Su;
  • - negli edifici in zone produttive e negli edifici per le funzioni produttive agricole: non superiore al 30% della Su.

Per la residenza non meno del 40% della Sa complessiva deve essere destinata alla realizzazione di cantine e autorimesse, che per ogni unità immobiliare non possono comunque essere inferiori a 20 mq di autorimessa ed eventuale cantina con un minimo di mq 15 per l'autorimessa.

2. Dotazione minima di Sa - Negli interventi di cui al comma 1 la quantità minima di Sa è pari a 20 mq. per alloggio, e alle seguenti quantità:

  • - 20% della Su residenziale realizzata complessiva dell'edificio per edifici residenziali plurifamiliari,
  • - 30% della Su residenziale realizzata in edifici uni-e bifamiliari con due piani abitabili fuori terra.

Negli interventi residenziali è richiesto comunque il rispetto del requisito di cui all'art.11 comma 6.2 (*) (dotazione di parcheggi pertinenziali negli interventi in zona agricola di nuova costruzione o di recupero abitativo di fabbricati o di nuclei ex agricoli per uso residenziale.

3. In caso di sola realizzazione di Sa in un lotto non edificato la quantità edificatoria disponibile è pari alla percentuale di Su realizzabile nel lotto, secondo quanto previsto al precedente comma 1. Negli interventi di ampliamento, la Sa in progetto deve essere riferita alla nuova Su realizzata.

4. Nelle unità edilizie prevalentemente residenziali costituite da sei o più unità immobiliari, la Sa degli spazi di servizio comuni alle diverse unità immobiliari, deve prevedere almeno un vano destinato a servizi condominiali di almeno 25 mq. Tale prescrizione non si applica alle residenze a schiera e agli edifici preesistenti.

Art. 8ter Installazione di elementi di arredo o di servizio negli edifici nelle aree pertinenziali e a verde privato

Art. 8ter - Installazione di elementi di arredo o di servizio negli edifici nelle aree pertinenziali e a verde privato

1. Possono essere installati pergolati o 'gazebo', pensiline leggere e tende (poste anche ai piani superiori al primo fuori terra) esclusivamente costituiti da struttura leggera, in legno o metallo, assemblata in modo da costituire un elemento rimovibile previo smontaggio e non per demolizione (sono vietati materiali deteriorati o comunque di recupero fatiscenti); tali manufatti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

  • - h. max esterna = ml. 3.00;
  • - superficie occupata max = mq. 20 per unità immobiliare, fermo restando che l’area di pertinenza non potrà essere occupata per una quota superiore al 50%;
  • - la struttura dovrà avere forma regolare;
  • relativamente alle distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti occorre che almeno rispettino le norme dettate dagli artt.873 e segg. del Codice Civile. In alternativa potrà essere sottoscritto un atto formale di assenso dal confinante, nelle forme stabilite dalla Legge, per la deroga dalle sole distanze dai confini;
  • - la struttura non può essere tamponata; può essere invece ombreggiata con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali arelle, piante rampicanti, teli non impermeabili, grigliati, e simili.

2. Nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare allo scopo locali costruiti, possono essere installate casette per ricovero attrezzi da giardino in numero massimo di un manufatto per unità immobiliare dotata di giardino privato, nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

  • - altezza massima non superiore a m. 2,40 in gronda (misurata all'imposta della copertura sul lato esterno);
  • - superficie coperta non superiore a mq. 8;
  • - non più di un manufatto per unità immobiliare, con esclusione delle u.i. ad uso autorimessa o magazzino;
  • - struttura leggera e facilmente rimovibile previo smontaggio (non sono consentiti materiali deteriorati o comunque di recupero fatiscenti);
  • - inserimento decoroso nel contesto paesaggistico in cui vengono installati;
  • - i manufatti non potranno in nessun caso essere adibiti al ricovero di autoveicoli;
  • - rispettare una distanza di almeno m. 3,00 da aree pubbliche o destinate all'uso pubblico, salvo specifiche deroghe in caso di allineamenti prevalenti, fatto salvo il rispetto delle distanze previste dal Codice Civile.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo rientrano tra quelli classificati come "edilizia libera" ai sensi della L.R. n. 15/2013, per i quali non è richiesto titolo abilitativo. Il posizionamento di manufatti di cui ai precedenti commi 1 e 2 in prossimità delle strade, dentro e fuori i centri abitati, dovrà comunque rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per i muri di cinta, in relazione alle diverse classificazioni delle strade stesse.

4. Il posizionamento di manufatti di cui ai precedenti commi 1 e 2:

  • - è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in aree interessate da vincolo paesaggistico
  • - è ammesso nelle aree di pertinenza di immobili tutelati in quanto di interesse storico-architettonico, previo parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, in posizione opportunamente mitigata da alberature o elementi naturali

5. Casette in legno con caratteristiche diverse da quelle fissate nei precedenti commi si configurano come edifici, soggetti pertanto alle relative procedure edilizie e alle disposizioni del presente PRG riguardo agli edifici (parametri edilizi, distanze, ecc.).

Art. 8quater Installazione di Dehors su aree private e pubbliche

Art. 8quater) - Installazione di Dehors su aree private e pubbliche

Per Dehors si intente uno spazio privato, pubblico o di uso pubblico, appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico o una struttura ricettiva, occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglienza dei clienti e/o alla somministrazione di cibi e bevande, eventualmente attrezzato con una struttura le cui caratteristiche saranno stabilite con apposito regolamento comunale.

1 installazione su aree pubbliche

L’installazione di dehors su area pubblica è subordinata all’ottenimento dell’apposita concessione di occupazione di suolo pubblico da parte dell’interessato della durata che verrà indicata nell’atto stesso. Le dimensioni massime di dette strutture dovranno essere proporzionate alle esigenze delle attività a cui esse risultano collegate e la sua adeguatezza sarà valutata di volta in volta dagli organi tecnici del Comune, ai fini del suo armonico inserimento nel contesto circostante. Dette strutture non dovranno in alcun caso:

  • - causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale.
  • - danneggiare le aree pubbliche. A tal fine occorrerà produrre adeguata fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia oltre che dei danni anche relativa ai costi per lo smontaggio ripristino dello stato dei luoghi.
  • - compromettere il decoro urbano.

2 installazione su area privata

L’installazione dei dehors su area privata è subordinata alla presentazione di una comunicazione per installazione di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera f) e dovrà essere rimosso entro il termine massimo di 6 mesi dalla Comunicazione.

Se installati su area condominiale occorrerà allegare alla comunicazione temporanea la delibera dell’assemblea condominiale con cui viene autorizzato il manufatto;

Relativamente alle distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti occorre che almeno rispettino le norme dettate dagli artt.873 e segg. del Codice Civile. In alternativa potrà essere sottoscritto un atto formale di assenso dal confinante, nelle forme stabilite dalla Legge, per la deroga dalle sole distanze dai confini;

I dehors non dovranno:

  • - causare alcuna limitazione ai diritti di terzi;
  • - diminuire i coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali abitabili dei fabbricati esistenti, ai sensi del regolamento edilizio e delle norme vigenti in materia;
  • - chiudere luci o vedute preesistenti ai sensi artt. 900-907 del Codice Civile;
  • - essere in contrasto ad eventuali norme di sicurezza e prevenzione incendi;
  • - recare pregiudizio alla circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada;
  • - alterare il decoro degli spazi pubblici e privati.

Le superfici dei dehors dovranno essere proporzionate alla superficie del pubblico esercizio di cui costituiscono una pertinenza e se le strutture saranno coperte e chiuse lateralmente si procederà all’acquisizione del parere dell’Ausl competente.

Dette installazioni temporanee non dovranno comunque entrare in contrasto con le NTA del vigente PRG e con gli altri regolamenti comunali, oltre al Codice Civile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione.

CAPO III° STANDARDS DI PIANO

Art. 9 Opere ed aree di urbanizzazione primaria

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle classificate nella Delib. di Consiglio regionale 849/98 e successive modificazioni e precisamente:

  1. a) le strade e gli spazi di sosta e parcheggio;
  2. b) le fognature e gli impianti di depurazione;
  3. c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
  4. d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
  5. e) il sistema della pubblica illuminazione;
  6. f) il verde attrezzato;
  7. g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale ma al diretto servizio dell'insediamento.

2. Gli interventi di trasformazione che interessino la viabilità sono subordinati alla realizzazione delle necessarie opere di mitigazione acustica.

Art. 10 Aree ed opere di urbanizzazione secondaria e standards urbanistici

1. Sono opere di urbanizzazione secondaria quelle classificate all'art. 31 della L.R. 47/1978 e successive modifiche e più precisamente:

  • asili nido e scuole materne;
  • scuole dell'obbligo;
  • mercati di quartiere;
  • delegazioni comunali;
  • chiese e servizi di culto;
  • centri civici e sociali, attrezzature culturali, ricreative, assistenziali e sanitarie di quartiere;
  • spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport;
  • parcheggi pubblici.

Art. 11 Spazi di sosta e parcheggi

1. Nell'ambito degli interventi regolamentati dal P.R.G. sono da reperirsi quote di parcheggi pubblici e privati in funzione delle diverse zone e delle specifiche destinazioni degli immobili, secondo le seguenti tabelle, fatto comunque salvo quanto specificato in materia dal Piano dei Servizi:

PRG" summary="Quote di parcheggi pubblici e privati in funzione delle diverse Zone stabilite dal PRG">
Tabella "A" parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria
PRG" scope="col">Zona di PRG Parch. di U.1 Parch. di U.2
NOTE: (1) La SU é quella di nuova realizzazione e/o quella recuperata.
A Vedi Disciplina Particolareggiata  
B.1/B.4/B5 10 MQ/30 MQ. SU(1) ==
B.2 15 MQ/30 MQ. SU ==
B.3 10 MQ/30 MQ. SU(1) ==
C.1 COME P.P. APPROVATO  
C.2/C.3 10 MQ/30 MQ. SU 7,5% ST
D.1 10 MQ/30 MQ. SU ==
D.2/D.7 10 MQ/50 MQ. SU 10 % ST
D.3 10 MQ/50 MQ. SU 5 % ST
D.4 5 MQ/50 MQ. SU 5 % ST
D.5 10 MQ/50 MQ. SU 10 % ST
D.6 10 MQ/100 MQ. SU 10 % ST
E == ==
F == ==
G 5 % ST 10 % ST

2. I parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria vanno di norma localizzati sul fronte strada o secondo le indicazioni grafiche contenute nelle tavole del P.R.G. e comunque in idonee aree in modo da garantirne la pubblica fruizione. I parcheggi devono essere realizzati in modo da non arrecare pregiudizio alla qualità abitativa in termini di rumore, qualità dell'aria, percorribilità pedonale/ciclabile, ecc.; potranno essere ricavati anche in strutture interrate o in elevazione (massimo due piani fuori terra), purché idoneamente connessi con il sistema delle funzioni insediate e comodamente fruibili (gestione e modalità di fruizione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale). Nei comparti di espansione (C.2) dovranno essere ubicati secondo le indicazioni contenute nei P.O.U. ove predisposti e nel caso siano considerate negli stessi vincolanti.

3. In presenza del Piano dei Servizi di cui all'art.13 della L.R. 47/78 si potrà prevedere la monetizzazione di una quota dei parcheggi di U.1 nelle zone B, nel caso il reperimento degli stessi risulti difficoltoso per situazioni locali, ed al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento alla qualificazione e al consolidamento della rete commerciale preesistente, precisamente per i casi previsti della d.c.r. n°1253 del 23/09/1999 al punto 5 "Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali", in particolare agli articoli 5.1 e 5.2.
A tal fine si precisa che le risorse finanziarie in tal modo acquisite dal Comune sono riservate al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili di cui all'art. 32 ter e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'intervento.

4. Inoltre si specifica che solo agli esercizi di vicinato ricompresi in ambiti prevalentemente residenziali sono applicabili le norme sugli standard relativi agli insediamenti residenziali.

5. Eventuali indicazioni grafiche di parcheggi riportate dal P.R.G. all'interno dei comparti soggetti a P.P. potranno essere diversamente proposte in sede di intervento attuativo, ferme restando le quantità prescritte e quanto detto al punto precedente.

6. Le quantità prescritte al comma 1 tabella A saranno tradotte in posti auto con la seguente formula:
N = S/22 dove N é il numero di posti auto, S la superficie minima complessiva richiesta dalle norme.
La dimensione minima del posto macchina non deve essere inferiore a ml. 5,00 di lunghezza e ml. 2,50 di larghezza, con stalli disposti a pettine ovvero perpendicolari all'asse della corsia; e non deve essere inferiore a ml. 5,50 di lunghezza e ml. 2,20 di larghezza, se con stalli disposti longitudinalmente ovvero paralleli all'asse della corsia. Nel caso di sosta inclinata a 45° la profondità della fascia laterale occupata dagli stalli non deve essere inferiore a ml. 4,80 e larghezza ml. 2,30.
Le corsie di manovra e distribuzione a servizio delle fasce di sosta devono avere una larghezza minima, misurata tra gli assi delle strisce che le delimitano, rispettivamente pari a 3,50 m per la sosta longitudinale (e per corsie a senso unico) e 6,00 m per la sosta perpendicolare all'asse della corsia, ovvero a pettine, con valori intermedi per la sosta inclinata.
Le dimensioni indicate sono da intendersi come spazi minimi, liberi da qualsiasi ostacolo, occorrenti per la sicurezza delle manovre.

6.1. Per il comparto in località Casette ad Ovest della Strada Provinciale n. 14, contrassegnato nelle tavole di zonizzazione con la lettera C, , il comparto in località Casette ad est della Strada Provinciale n. 14 nell'area Bibbiana Nuova, il comparto Piano Insediamenti Produttivi Gazzate, contrassegnato nelle tavole di zonizzazione con la lettera A e il comparto Sottozona D6 Fondo Consolata lo standard previsto per i parcheggi di urbanizzazione secondaria è ridotto al 5% della S.T.

6.2.(*) Salvo altre disposizioni previste esplicitamente dagli elaborati 7 %u2013 Piani di Organizzazione Urbana

PRG" summary="Quote di parcheggi pubblici e privati in funzione delle diverse Zone stabilite dal PRG">
Tabella "B" Parcheggi di pertinenza
Tipo di funzione
(Vedi art. 16)
Dotazione minima di parcheggi
(per le funzioni commerciali le dotazioni minime e le caratteristiche sono quelle previste dall'art. 5.2 della D.C.R. n° 1253 del 23/09/1999, modificata dalla DCR n.653/2005)
(*) La dotazione minima di parcheggi e/o di posti auto di pertinenza non deve comunque risultare inferiore a 1MQ ogni 10mc di nuova costruzione. Le autorimesse e/o i posti auto coperti o scoperti sono ricavabili internamente ai lotti e/o nei corpi edilizi esistenti. In ogni caso i posti auto coperti:
  • - non possono essere realizzati in prossimità di aperture che garantiscano luce e/o aria a locali di categoria A1 o A2;
  • - devono essere realizzati con copertura fissa.
Nello specifico, per l'edilizia residenziale:
  1. 1. in caso di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia attraverso demolizione e fedele ricostruzione per ciascun alloggio deve essere previsto almeno un posto auto come autorimessa.
  2. 2. in caso di ampliamento e/o sopraelevazione di edifici esistenti che determini la formazione di nuovi alloggi:
    • per ciascun nuovo alloggio ricavato deve comunque essere previsto almeno un posto auto coperto;
    • deve essere mantenuto, se già presente, lo standard minimo di autorimesse per gli alloggi esistenti.
  3. 3. in caso di:
    • 3.a. istrutturazione edilizia, con aumento di carico urbanistico;
    • 3.b. ristrutturazione edilizia con aumento del numero degli alloggi;
    • 3.c. nuova costruzione senza aumento del numero degli alloggi;
    esclusi casi sopra e sotto riportati (1., 2. e 4.), per ogni nuova unità ricavata e/o ampliata:
    1. è obbligatorio realizzare un posto auto esclusivo, coperto o scoperto, individuato nella corte di pertinenza;
    2. deve essere mantenuto, se già presente, lo standard minimo di autorimesse per gli alloggi esistenti.
  4. In caso di interventi di recupero edilizio ai fini abitativi di fabbricati uni-bifamiliari preesistenti alla data di adozione del PRG vigente (Delibera CC n.84 del 26/07/1994), finalizzati ad un adeguamento abitativo o nel caso di creazione di un ulteriore alloggio si consente anche il recupero delle autorimesse esistenti e l’individuazione del posto auto anche in aree pertinenziali scoperte.
  5. 5. In zona agricola in caso di nuova costruzione o di recupero abitativo di fabbricati o di nuclei ex agricoli per uso residenziale, dovranno essere previsti 2,5 posti auto di pertinenza di cui 1 posto auto come autorimessa o posto auto coperto per alloggio.
È possibile realizzare un posto auto coperto come pertinenza urbanistica1 di dimensioni pari a circa 16 mq per posto auto e altezza utile massima di metri 2,40 con istallazione di pannelli fotovoltaici e/o solare termico in copertura, previo parere favorevole della CQAP.

(×) Riferiti alla superficie di vendita definita come la misura delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate dai banchi, scaffalature, vetrine e altri locali frequentabili dai clienti adibiti all'esposizione di merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita; non costituisce superficie di vendita (ma rientra nel calcolo della s.u. o nella snr come da definizione di regolamento edilizio ai fini dell'applicazione dei parametri di zona) quella di locali destinati magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'accesso ai clienti, nonché gli spazi avancassa purché non adibiti all'esposizione di merci. In caso di esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti la definizione della superficie di vendita è definita ai sensi della Delib. Cons. Reg. 344/02.
Nel caso di esercizi che vendano prodotti alimentari e non alimentari si applicano le norme riferite al settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare sia inferiore al 3% di quella complessiva.


1Pertinenze urbanistiche: la pertinenza consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica e insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche. Debbono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere accessorie all'edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l'opera principale, siano prive di valore venale e autonomo. La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell'organismo originario e non separabile da questo. Un manufatto ha le caratteristiche di pertinenza urbanistica, quando: a) abbia un volume non superiore al 20% di quello dell'edificio principale (L.R. n° 31/2002 %u2013 lettera g.6 dell'Allegato); b) sia collocato in adiacenza e/o nelle immediate vicinanze di un edificio legittimo e agibile; c) svolga funzione non autonoma rispetto all'edificio cui risulta legato pertinenzialmente; d) sia insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche e che per la sua strutturale connessione con l'opera principale, risulta privo di valore venale autonomo; d) non sia utilizzato come abitazione, ambiente di lavoro o deposito e magazzino e simili (L.R. n°31/2002 %u2013 lettera g.5 dell'Allegato); - Tutte le suddette condizioni, a seconda della fattispecie, devono essere verificate contemporaneamente.
Per posto auto coperto con caratteristica di pertinenza urbanistica si intendono tettoie/pergolati aventi le seguenti caratteristiche:
  • - Strutture leggere, aperte su tutti lati, costituite da elementi verticali in legno o metallo a sostegno di eventuale copertura rigida, costituita da assito in legno, ad andamento orizzontale od a falde inclinate, ricoperto con guaina ardesiata o tegole canadesi. Non è ammessa la copertura in tegole di cemento. Nel territorio rurale si prescrive la realizzazione strutture realizzate esclusivamente in legno, con coperture a falde inclinate e l'utilizzo di manto costituito da guaina od ondulina color "rosso mattone", in alternativa al coppo di laterizio.
  • - Tali strutture devono essere fissate al suolo con staffe e viti e aperte su tutti i lati, oppure fissate in aderenza per un lato alla facciata di un fabbricato (purchè non sottoposto a tutela), con funzione generica di riparo.
  • - Questi manufatti devono essere costruiti con tipologie appropriate al decoro urbano ed alle caratteristiche stilistico-architettoniche degli edifici cui si riferiscono, nonchè all'ambiente caratterizzante il Territorio rurale.
a.1, a.2, d.1 1,5 posti auto per alloggio (*)
b.1 60MQ./100MQ. di SU
b.2 (C1, C3) 60MQ./100MQ. di SU, salvo norme più restrittive
      (C2) 20MQ./100MQ. di SU
      (C.1.1a, C.1.1b) 50MQ./100MQ. di SU(×)
      (C.1.2a) 25MQ./30MQ. di SU(×) per servizi fino a MQ.400 di superficie di vendita
25MQ./18MQ. di SU(×) per servizi da MQ. 401 fino a MQ.800 di superficie di vendita
25MQ./13MQ. di SU(×) per servizi da MQ. 801 fino a MQ.1500 di superficie di vendita
25MQ./8MQ. di SU(×) per servizi da MQ. 1501 fino a MQ. 2500 di superficie di vendita
      (C.1.2b) 25MQ./40MQ. di SU(×) per servizi fino aMQ. 400 di superficie di vendita
25MQ./25MQ. di SU(×) per servizi daMQ. 401 fino aMQ. 800 di superficie di vendita
25MQ./20MQ. di SU(×) per servizi daMQ. 801 fino aMQ. 1500 di superficie di vendita 25MQ./16MQ. di SU(×) per servizi daMQ. 1501 fino aMQ. 2500 di superficie di vendita
      (C.1.3) somma delle dotazioni relative alla attività commerciali e quelle della funzioni presenti ( pubblici servizi, attività terziarie, ricreative, ecc.)
b.3 60MQ./100 MQ. di SU
c.1 c.2 c.3 20MQ./100 MQ. di SU
e.1 66MQ./100 MQ. di SU

7. Nel caso di variazione di attività, i relativi titoli abilitativi potrà essere rilasciata solo a fronte di corrispondenza delle quote di parcheggio richieste per la nuova destinazione.
Per le funzioni commerciali possono essere ridotte le dotazioni nei soli casi previsti dall'art.5.2.5 della d.c.r. n°1253 del 23/09/1999.

8. Le quantità prescritte alla tabella B del comma 6 potranno essere tradotte in posti auto con la seguente formula:
N = S/ 22 dove N é il numero di posti auto, S la superficie minima complessiva richiesta dalle norme.
La dimensione minima del parcheggio o posto auto sia scoperti che coperti, è quella indicata per i parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Le corsie di manovra e distribuzione devono avere una larghezza minima, misurata tra gli assi delle strisce che le delimitano, rispettivamente pari a 3,50 m per la sosta longitudinale (e per corsie a senso unico) e 5,50 m per la sosta perpendicolare all'asse della corsia, ovvero a pettine, con valori intermedi per la sosta inclinata. I parcheggi devono essere realizzati in modo da non arrecare pregiudizio alla qualità abitativa in termini di rumore, qualità dell'aria, percorribilità pedonale/ciclabile, ecc.
Le dimensioni indicate sono da intendersi come spazi minimi, liberi da qualsiasi ostacolo, occorrenti per la sicurezza delle manovre.

9. Le autorimesse dovranno di norma far parte dell'organismo edilizio e costituire comunque valida soluzione d'insieme. E' categoricamente escluso il ricorso a soluzioni che comportino l'impiego di box prefabbricati in lamiera.

10. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purchè%u201A non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici.

Art. 11 bis Monetizzazione delle dotazioni

1. Negli interventi diretti all'interno del centro storico, nel territorio urbano consolidato e nelle zone per insediamenti produttivi consolidati, l'onere della cessione delle aree può essere convertito in onere monetario (monetizzazione) nel rispetto dei commi seguenti e sulla base dei valori monetari stabiliti dalla delibera comunale.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. A-26 della L.R. n. 20/2000 commi 6 e 7, il Comune può concedere, a chi ne faccia richiesta, la monetizzazione di tutta o parte della dotazione territoriale afferente un dato intervento, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

  • - la realizzazione delle dotazioni territoriali costituisce elemento fondamentale per la fattibilitò dell'intervento edilizio; pertanto la monetizzazione delle dotazioni riveste comunque carattere di straordinarietà;
  • - la monetizzazione non è ammessa nei casi in cui il PRG preveda che la mancata realizzazione delle dotazioni territoriali costituirebbe, per l'ambito interessato, un peggioramento delle condizioni di vivibilità;

3. L'Amministrazione può diversificare i parametri economici della monetizzazione per aree situate nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale. Il PRG può prevedere (ai sensi del comma 6 dell'art. A-26 della L.R. n. 20/2000) che la cessione e sistemazione di aree da destinare a dotazioni territoriali avvenga al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione, al fine di ottimizzare la localizzazione e l'efficacia delle attrezzature e degli spazi pubblici.

4. Fatti salvi i criteri generali di cui ai punti del comma 2 del presente articolo, la monetizzazione, finalizzata a contribuire economicamente all'acquisizione e qualificazione del demanio di aree pubbliche destinate a dotazioni territoriali, può essere decisa, in conformità all'art. A-26 c.7 della L.R. n. 20/2000, nella seguente casistica:

  • - l'ambito interessato dall'intervento disponga interamente delle dotazioni territoriali nella misura minima richiesta dal PRG valuti opportuno procedere alla qualificazione delle dotazioni esistenti;
  • - qualora il Comune non abbia definito attraverso il PRG la possibilità di cui al comma 2, e sia dimostrata l'impossibilità di reperire la quantità di dotazioni necessaria entro l'ambito oggetto dell'intervento;
  • - nei casi in cui la modesta dimensione delle dotazioni da cedere non consenta la realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie.

5. Per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio la monetizzazione è ammessa nei soli seguenti casi:

  • - nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
  • - nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato come definiti dai "Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa", purché nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28