Norme Tecniche di Attuazione

Art.25 Zone territoriali omogenee di tipo E

1. Sono così definite le parti del territorio destinate ad usi agricoli e silvo-pastorali.

2. Il P.R.G. suddivide il territorio agricolo nelle seguenti sottozone:

  1. E.1)- ZONE AGRICOLE NORMALI: parti del territorio destinate alla conferma e sviluppo delle potenzialità produttive senza che si rendano necessarie particolari misure di tutela ambientale. Corrispondono agli ambiti territoriali extraurbani non inclusi fra le zone di seguito elencate.
  2. E.2)- ZONE AGRICOLE DI TUTELA GENERALIZZATA: parti del territorio per le quali emergono esigenze di cautela nei confronti della nuova edificazione, che devono essere preventivamente considerate. Sono individuate graficamente nelle tavole di progetto.
  3. E.3)- ZONE AGRICOLE DI TUTELA SPECIFICA: parti del territorio che in relazione a specifiche condizioni geomorfologiche o ambientali, presentano particolari controindicazioni e pertanto idonei provvedimenti rispetto a nuovi interventi edificatori.
    Si distinguono in:
    1. E.3.1)- ZONE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI BACINI E CORSI D'ACQUA: costituite dalle fasce ed ambiti di rispetto ai principali corpi idrici e si suddividono in:
      • - E.3.1a fasce di espansione inondabili
      • - E.3.1b zone fasce di tutela ordinaria.
      Sono individuate e descritte all'art. 12 punto 3) delle presenti Norme.
    2. E.3.2)- ZONE DI RISPETTO ALLE AREE URBANE: costituite dagli ambiti limitrofi alle aree urbanizzate e alle nuove previsioni urbanistiche, per le quali occorre garantire un corretto rapporto fra funzioni agricole e funzioni urbane. Sono individuate con apposita simbologia nelle tavole di progetto e si distinguono in:
      • - E.3.2a zone di rispetto ai centri abitati
      • - E.3.2b campagna-parco.
    3. E.3.3)- ZONE AGRICOLE DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE E DI INTERESSE STORICO-TESTIMONIALE: caratterizzate da condizioni ambientali meritevoli di particolare tutela e nelle quali sono auspicabili interventi, anche sperimentali, di riqualificazione paesaggistica dell'ambiente rurale.
    4. E.3.4)- ZONE AGRICOLE DI RISPETTO A BENI CULTURALI: corrispondenti ad ambiti di pertinenza e di rispetto agli edifici, complessi ed altri elementi individuati, per caratteri architettonici, tipologici e storici, come beni culturali. Sono indicate con apposita simbologia nelle tavole di progetto.
    5. E.3.6)- FASCE DI RISPETTO ALLA VIABILITA': corrispondenti alle zone di rispetto fissate dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione e successive modifiche, in base alla classificazione delle strade ai sensi del successivo art. 32.

3. Le zone agricole sopra descritte possono, in alcune situazioni, sovrapporsi fra loro ovvero possono essere interessate da elementi e vincoli di tutela descritti al precedente art. 12. In questo caso gli interventi consentiti in base agli articoli successivi dovranno avvenire secondo il criterio dell'applicazione della norma più restrittiva.

Art.26 Interventi ammessi nelle zone agricole

1. Con riferimento ai precedenti artt. 16, 20 e 25, gli insediamenti compatibili con le diverse zone agricole sono ricavabili dalle TABELLE "A", "B", "C.1" e "C.2" riportate alle pagine seguenti.

2. Negli interventi si dovrà inoltre tener conto di quanto previsto al TITOLO II° delle presenti Norme, in relazione alle azioni di tutela ambientale da adottarsi in presenza di elementi e ambiti ivi contemplati e interessanti la zona di intervento. In tal caso si dovrà intervenire adottando il criterio della norma più restrittiva.

3. All'interno della scheda 41, Elaborato n. 8" Il progetto. Beni culturali", Casino Riva è consentito insediare nelle modalità previste dal relativo allegato alla suddetta Scheda n°41, una struttura leggera di SU max=400 mq ed un edificio da realizzare a sud del complesso architettonico con SU max=300 mq da adibire parte a casa del custode per massimo 150 mq di SU e per la restante parte a spogliatoi per attività sportive e servizi. Per la nuova struttura leggera ed il nuovo edificio la Hmax=7,50 m.

Si specifica inoltre che:

  • - l'intervento è subordinato all'adozione di idonei sistemi di trattamento dei reflui, in particolare dovrà essere valutata la possibilità di prevedere il collegamento dell'area in questione con l'impianto frazionale di Bagazzano, verificando preliminarmente con l'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato la potenzialità depurativa residua dell'impianto stesso. Qualora tale intervento non risultasse fattibile, l'area oggetto di trasformazione dovrà essere necessariamente dotata di adeguato sistema di depurazione privato per il trattamento delle acque reflue domestiche e di quelle provenienti dall'attività ricettiva e sportiva in via di trasformazione, dimensionato in relazione al numero massimo di abitanti/equivalenti previsti complessivamente nell'area e secondo quanto indicato dalla DGR n.1053/03;
  • - le acque meteoriche dovranno essere raccolte separatamente ed avviate allo scarico in corso d'acqua superficiale secondo il principio di invarianza idraulica, chiedendo preliminare parere all'Ente gestore del corpo idrico superficiale che sarà ricettore dello scarico;
  • - in sede attuativa dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art.8 L.447/95, che verifichi per le attività ricettive e sportive che verranno svolte, il possibile rispetto dei limiti assoluti di zona e differenziali presso i ricettori sensibili presenti nell'intorno della villa, sia in periodo diurno, che notturno. Se necessarie dovranno essere previste opere di mitigazione del rumore.
TABELLA "A" - FUNZIONI AGRICOLE INSEDIABILI NELLE DIVERSE ZONE
Zona agricola Funzioni Insediabili Altri Interventi
d1d2d3d4d5c2c3(1)(2)
F1F2F3F4F5F6F12G7bF14F16F11F15F7F8F9G10bF10
NOTE:
O -
Funzione insediabile, ampliabile e potenziabile se già esistente, in relazione ai parametri edilizi ed urbanistici di cui all'art.28 delle presenti norme.
X -
Funzione non insediabile. Nel caso la funzione sia già insediata gli interventi ammessi sugli edifici esistenti possono prevederne il potenziamento e l'ampliamento nei limiti dei parametri edilizi ed urbanistici di cui all'art.28 delle presenti norme.
Per le zone E.3.1 e E.3.2 sono consentiti solo interventi relativi a funzioni di questo tipo già insediate.
X° -
Funzione non insediabile. Nel caso la funzione sia già insediata gli interventi sono limitati alla manutenzione ordinaria, straordinaria ed alla ristrutturazione che non determinino ampliamento e/o potenziamento della funzione stessa.
Per le funzioni F6 si ha aumento di C.U. anche quando si aumenta il numero dei capi suini rispetto all'esistente..
Per le funzioni F8 si ha aumento di C.U. anche quando si aumenta il numero dei capi suini rispetto all'esistente.
Per le funzioni F8 è ammessa la nuova costruzione limitatamente alla realizzazione dell'edificio per la quarantena.
(1) -
MODIFICHE ALLO STATO DEI LUOGHI: infrastrutture tecniche e di difesa dei suoli, strade poderali, canali, argini, bacini, opere di difesa idraulica, movimenti di terra e similari.
(2) -
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CON FUNZIONI DI TIPO URBANO (VEDI SEGUENTE TABELLA B)
O* -
NUOVE STRADE PODERALI NON POTRANNO AVERE SEZIONE TRASVERSALE MAGGIORE DI ML 4,00

Nelle zone E3.1b i nuovi interventi per le funzioni F2 non sono ammessi per l'insediamento di nuovi allevamenti aziendali.
Nelle zone E 3.3 i nuovi interventi sono ammessi esclusivamente in caso di allevamenti aziendali bovini già esistenti.

a)- Qualunque richiesta di concessione o autorizzazione edilizia relativa a interventi di tipo F.3, F.4, F.6, F.7, F.8, F.9 e G.7b dovrà essere accompagnata da una relazione che dimostri il rispetto dei seguenti requisiti:
  • - accorgimenti adottati al fine di favorire la salubrità, la sicurezza e l'igienicità degli ambienti di lavoro;
  • - accorgimenti adottati al fine di garantire adeguate condizioni di benessere animale;
  • - provvedimenti adottati per mitigare l'impatto ambientale e riqualificare gli insediamenti;
  • - tecniche ed accorgimenti adottati per l'asportazione, l'accumulo e lo spandimento dei liquami;
  • - realizzazione di una piazzola per la disinfezione degli automezzi e il lavaggio delle ruote;
  • - separazione delle acque bianche dalle nere;
  • - idonea ubicazione dei lagoni di accumulo in area lontana da corsi d'acqua.
Per gli allevamenti di tipo suinicolo potrà essere allestito un apposito edificio per quarantena di MQ. 30 di superficie libera calpestabile, per allevamenti fino ad una superficie utile pari a MQ. 4500, e di MQ. 60 per allevamenti oltre i MQ. 4500 di superficie utile. L'edificio dovrà essere distinto dai normali locali di ricovero e dotato di scarichi e deposito liquami separati.
Per tutte le opere che comportano aumento della S.U.A. nonché per la realizzazione delle opere di contenimento dei liquami, che dovranno essere conformi alle indicazioni e prescrizioni di seguito riportate, occorre aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico in attuazione delle leggi vigenti.

b)- Modalità di costruzione delle strutture di accumulo dei liquami e dei contenitori per i letami e materiali palabili assimilati:
La costruzione di strutture e dei contenitori sopracitati, che dovranno essere ubicati in zona agricola, é regolamentata dalla L.R. N° 50/1995 nonché dalla Del. G.R. n.3003 del 1/08/95.

Il rispetto dei requisiti di legge sarà accertato in sede di rilascio del certificato di agibilità o usabilità sulla base di relazione tecnica, relazione geologica e collaudo di conformità presentate a cura dell'interessato.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Limiti di distanza e prescrizioni
limiti di distanza  
- dai confini di zona agricola ml. 300,00; 1000ml per gli interventi di tipo F9;
- dai confini di proprietà ml. 20,00
- da edifici residenziali, salvo deroga concessa dall'Autorità di controllo. ml. 80,00
- dalle strade rispetto di PRG o Cod. Str.
- da pozzi di uso potabile ml. 200,00
 
Le distanze vanno misurate dal piede della scarpata esterna dell'arginatura per i lagoni e dalla più vicina superficie esterna di contenimento per le altre strutture.
 
- creazione di una cortina verde di protezione ambientale lungo tutto il perimetro del lagone, realizzata con specie autoctone e composta sia di alberi che di arbusti, posta a dimora a non meno di ml. 2,00 dal piede esterno dell'argine, sul quale é peraltro vietata la piantumazione.
Vanno comunque rispettate le indicazioni, prescrizioni e norme di cui alla L.R. N.50/1995, Del. G.R. N. 3003 dell'1/8/1995 e Del. C.R. N. 2409 dell'8/3/1995.

B- Contenitori per letami e materiali palabili assimilati:
  • - adozione di tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento nel tempo e nel rispetto di tutte le norme vigenti;
  • - pavimento (platea) impermeabile e tale da impedire la percolazione per almeno 10 anni, strutturalmente e staticamente idoneo;
  • - uno o più pozzettoni di raccolta dei liquami di sgrondo e acque piovane adeguatamente dimensionati o immissione in un contenitore per liquami idoneo;
  • - platea al di sopra del p.d.c. o comunque con accorgimenti atti ad evitare allagamenti e dilavamenti, pendenze di convogliamento verso i pozzettoni non inferiore all'1,5%;
  • - cordolo perimetrale di altezza fra 10 e 25 cm con apposita rampa di accesso; il cordolo potrà essere sostituito su non più di tre lati da muro di contenimento di altezza massima ml. 2,00;
  • - nel caso di concimaie drenanti il cordolo potrà essere sostituito da muro perimetrale fessurato con convogliamento del percolato a mezzo di adeguate canalette di sgrondo ai pozzetti di raccolta.

Il rispetto dei requisiti sopra descritti sarà accertato in sede di rilascio del certificato di agibilità o usabilità sulla base di relazione tecnica e collaudo di conformità presentate a cura dell'interessato.
  • - creazione di una cortina verde di protezione ambientale lungo tutto il perimetro del lagone, realizzata con specie autoctone e composta sia di alberi che di arbusti, posta a dimora a non meno di ml. 2,00 dal piede esterno dell'argine, sul quale é peraltro vietata la piantumazione.
Vanno comunque rispettate le indicazioni, prescrizioni e norme di cui alla L.R. N. 50/1995, Del. G.R. N. 3003 dell'1/8/1995 e Del. C.R. N. 2409 dell'8/3/1995.

c)- La capienza massima per gli allevamenti di tipo F.5 (per autoconsumo) é stabilita in N° 6 capi.
La capienza massima per gli allevamenti di tipo F.6 (aziendale o interaz. non per autoconsumo) é fissata in 1500 MQ. di S.U.A., oltre la quale l'allevamento é da considerarsi intensivo (F.8); dovrà comunque essere verificata la condizione che il 25% del prodotto di alimentazione animale sia di autoproduzione aziendale.
Nel caso in cui un allevamento suinicolo di tipo F.8 cessi definitivamente l'attività, la stessa non potrà più essere ripresa.

d)- Perché l'allevamento sia classificato Aziendale o Interaziendale dovrà essere verificato comunque che il 25% del prodotto di alimentazione, sia di autoproduzione aziendale.
Gli allevamenti di specie di bestiame non direttamente connessi alla normale prassi agricola (animali da pelliccia, cani, lumache, lombrichi, ecc...) sono da considerarsi sempre di tipo produttivo-intensivo, indipendentemente dalle dimensioni e dal carico zootecnico.
Gli allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali di bovini (F.3) e zootecnia minore (F.4) sono da considerarsi di tipo intensivo e quindi come appartenenti alle funzioni produttive corrispondenti rispettivamente alle categorie F.7 e F.9, anche qualora risultino superati i parametri previsti per detti allevamenti specificati nella Tabella: PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI DA RISPETTARE NEGLI INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA.

e)- La costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e i movimenti di terra eccedenti le normali operazioni colturali, dovranno essere motivati e saranno realizzati secondo le norme e gli usi degli Enti esecutori. In particolare i movimenti di terra dovranno essere supportati da dettagliata indagine di tipo geologicogeotecnico e da un progetto di miglioramento fondiario che giustifichi quanto richiesto.

f)- Lungo tutto il perimetro dei depositi delle deiezioni animali dovranno essere realizzate cortine verdi di protezione ambientale utilizzando sia alberi che arbusti, appartenenti a specie autoctone.
E.1 NORMALEOOOOOOOOOOXOOOXOX
E.2 TUTELA GENERALIZZATAOOOOOXOOOXXXXXOX
E.3.1 TUTELA BACINI E CORSI D'ACQUA:
 TUT.E3.1aX
 TUT.E3.1bXXXXXXXXX
E3.2 RISPETTO AREE URBANE:
 CEN.ABIT. E3.2aOOOOOOOOXX
 CAM.PARCO E3.2bXXXXOXXXXXX
E3.3 PARTICOLARE VALORE PAESAGGISTICO- AMBIENTALE STORICO TESTIM.XXOOOXO*X
E3.4 RISPETTO BENI CULTURALIXXXXXXXXXXXXXOXX
E3.6 RISPETTO ALLA VIABILITA'XXXXXXXXXXXXXOXX
TABELLA "B" - FUNZIONI DI TIPO URBANO INSEDIABILI NELLE DIVERSE ZONE (SOLO INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)
Zona agricola Funzioni Insediabili
ab2b3
A1-9/C6C1C2C3A10B1B6C4D2D6E7E8
NOTE :
X^ -
LIMITATAMENTE A PENSIONI E LOCANDE
Le funzioni insediabili sono quelle previste dalla sovrastante Tabella nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 20/2000 e sue s.m.
Gli interventi di recupero di edifici in zona agricola ai fini abitativi potranno essere ammessi solo a seguito di verifiche preliminari di carattere ambientale:
- valutazione di clima acustico redatta ai sensi della DGR 673/04, qualora l'intervento sia in prossimità di importanti infrastrutture stradali (art. 8 della L.447/95) per verificare la loro idoneità ad ospitare residenze;
- verifica che l'edificio/l'area d'intervento risponda ai requisiti previsti dall'art.4 del DPCM 8/7/2003 e sia al di fuori della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) o della fascia di rispetto di elettrodotti di media o alta tensione, qualora presenti nelle vicinanze;
- verifica che l'edificio che ospiterà residenze o persone per più di 4 ore al giorno e sue pertinenze esterne fruibili (balconi, terrazzi, cortili) o l'area configurabile come intensamente frequentata (artt. 3 e 4 DPCM 8/7/03) siano esterne al volume di rispetto in cui è previsto il superamento del valore di attenzione o dell'obiettivo di qualità (6V/m), qualora collocati nelle vicinanze di stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile o impianti radiotelevisivi;
- verifica della presenza in prossimità dell'intervento di idonea pubblica fognatura collegata ad impianto di depurazione o in alternativa previsione di adeguata depurazione dei reflui domestici secondo quanto indicato dalla DGR 1053/03;
- verifica della presenza di materiali contenenti amianto che dovranno essere rimossi prima della demolizione/ristrutturazione degli edifici o di parti di essi, nel rispetto delle modalità tecniche contenute nel D.M. 06/09/94, presentando all'ASL territorialmente competente relativo piano di lavoro ai sensi dell'art.256 del D.Lgs. 81/2008.
E.1 NORMALEXXXXXXXX^X
E.2 TUTELA GENERALIZZATAXXXXXXXX^X
E.3.1 TUTELA BACINI E CORSI D'ACQUA:
 TUT.E3.1aXXXXXX
 TUT.E3.1bXXXXXXX
E3.2 RISPETTO AREE URBANE:
 CEN.ABIT. E3.2aXXXXXXXXX^XX
 CAM.PARCO E3.2bXXXXXXXXX^XX
E3.3 PARTICOLARE VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE STORICO TESTIM.XXXXXXX^X
E3.4 RISPETTO BENI CULTURALIXXXXXXX^
E3.6 RISPETTO ALLA VIABILITA'XXXXXXX^X

segue TAB."B"- FUNZIONI DI TIPO INEDIFICATO INSEDIABILI NELLE DIVERSE ZONE AGRICOLE
Zona agricola Funzioni Insediabili
G1G2G4G7a
NOTE :
O -
IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE
X -
INTERVENTI SU IMPIANTI ESISTENTI
N.B.: LE ATTREZZATURE DI TIPO G.1 SONO AMMESSE SOLO SE COLLEGATE A INTERVENTI DI TIPO AGRITURISTICO SE GESTITE DA SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO REGOLARMENTE REGISTRATE: IN QUEST'ULTIMO CASO È CONSENTITO INSEDIARE STRUTTURE LEGGERE TEMPORANEE STRETTAMENTE FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA CON UN INDICE MASSIMO DI UT = 0,05 MQ/MQ, COSÌ COME PREVISTO ALL'ART. 81 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.
E.1 NORMALEOOOO
E.2 TUTELA GENERALIZZATAOOOO
E.3.1 TUTELA BACINI E CORSI D'ACQUA:
 FASCE DI ESPAN. INONDABILIOXOX
 ZONE DI TUTELA ORDINARIAOOOX
E3.2 RISPETTO AREE URBANEOO
E3.3 PARTICOLARE VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE STORICO TESTIM.OO
E3.4 RISPETTO BENI CULTURALIOO
E3.6 RISPETTO ALLA VIABILITA'OX

PRG e le destinazioni esistenti: la tabella va incrociata con la precedente Tabella B per il controllo della compatibilità di zona.">
TABELLA "C.1" - DESTINAZIONI AMMESSE NEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (MATRICE DELLE COMPATIBILITA').(&)
La presente tabella va incrociata con la precedente TAB. "B" per il controllo della compatibilità di zona.
    PRG">DESTINAZIONI AMMESSE DI TIPO URBANO
A1/9
C6
A10 B1 B4 B6 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D6 E7
(&) Si intende per patrimonio edilizio esistente (ovvero per edificio esistente), una struttura edilizia che, anche se fatiscente o parzialmente crollata, risulti chiaramente leggibile e ricostruibile nella sua complessità e compiutezza, in base alle parti ancora esistenti e alla documentazione reperibile (grafica, fotografica, storica, catastale, ecc..). La parte esistente non dovrà in ogni caso risultare inferiore ad un terzo della consistenza volumetrica complessiva documentabile come sopra specificato.
(°) alla data di adozione delle presenti norme (vedi art. 16 penultimo comma) è sempre consentita la riconversione alle funzioni agricole compatibili con le varie zone e la destinazione ad autorimesse.
(°°) È ammesso tale recupero solo nel caso si tratti di edifici esistenti aventi caratteristiche costruttive e tipologiche di tipo tradizionale, realizzati originariamente con funzione rurale. (°°°) In tutti i casi, le destinazioni e gli interventi ammessi nel patrimonio edilizio esistente sono quelli conformi all'Art. A-21 della L.R. 20/2000 e sue s.m.
DESTINAZIONI
ESISTENTI(°)
A1/9
C6
X X     X                
A10 X X     X                
B1 X X   X                  
B4       X                  
B6       X                  
C1 X     X X X              
C2 X(°°)     X X X X            
C3 X(°°)     X X X X            
C4       X   X X X          
D1       X X X X X X        
D2 X X             X        
D6       X   X X X     X    
E7                       X  
PRG e le destinazioni esistenti: la tabella va incrociata con la precedente Tabella B per il controllo della compatibilità di zona.">
TABELLA "C.2" - DESTINAZIONI AMMESSE NEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE GIÀ DESTINATO A FUNZIONE AGRICOLA O A FUNZIONE PRODUTTIVA DI TIPO F DEL QUALE SI SIA DIMOSTRATA LA PERDITA DI TALI FUNZIONI. MATRICE DELLE COMPATIBILITA'.(&)
La presente tabella va incrociata con la precedente TAB. "B" per il controllo della compatibilità di zona.
    PRG">DESTINAZIONI AMMESSE DI TIPO URBANO
A1
A9
A10 B1 B4 B6 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D6 E7
NOTE: (°) La perdita di funzione agricola o produttiva di tipo F deve essere documentata attraverso specifica relazione tecnica in ambito agrario che attesti che gli edifici interessati non siano piu' funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. Tale requisito deve essere attestato dal titolare dell'azienda agricola dalla quale il fabbricato viene stralciato e l'attestazione deve essere allegata alla richiesta di intervento. Le norme sul recupero edilizio a fini non agricoli si applicano a esclusivamente agli edifici esistenti alla data del 10/04/2003.
Il recupero del patrimonio edilizio esistente dovrà avvenire secondo quanto previsto all'art. A21 della L.R. 20/2000 e sue s.m.
(&) Si intende per patrimonio edilizio esistente (ovvero per edificio esistente), una struttura edilizia che, anche se fatiscente o parzialmente crollata, risulti chiaramente leggibile e ricostruibile nella sua complessità e compiutezza, in base alle parti ancora esistenti e alla documentazione reperibile (grafica, fotografica, storica, catastale, ecc..). La parte esistente non dovrà in ogni caso risultare inferiore ad un terzo della consistenza volumetrica complessiva documentabile come sopra specificato.
X^ - LIMITATAMENTE A LOCANDE E PENSIONI
Per le destinazioni F3,4, 5, 6, 7, 8,9 si veda quanto previsto specificamente di seguito.

Le funzioni insediabili sono quelle previste dalla sovrastante Tabella nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 20/2000 e sue s.m.
X° In caso di recupero degli edifici esistenti non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, aventi tipologia originaria di tipo abitativo (F1), il numero di alloggi ricavabili ad uso civile abitazione, comprensivi di quelli esistenti, è il seguente:
  1. da mc. 0 a mc. 600 = n.1 alloggio
  2. da mc. 601 a mc. 1.200 = n.2 alloggi
  3. oltre mc. 1.200 = n.3 alloggi
Nel caso di edifici aventi tipologia originaria di tipo abitativo (F1) viene fatto salvo il numero di alloggi esistenti alla data del 6/5/1997, dimostrabile attraverso prove documentali quali l'accatastamento storico, la preesistenza di utenze, la situazione anagrafica, ecc., anche in deroga a quanto indicato all'art. 15 delle presenti norme.
In caso di recupero degli edifici esistenti non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, aventi tipologia originaria di tipo "non abitativo", a servizio rustico (F2, F3, F4, F5, F.14), con esclusione degli edifici aventi cubatura inferiore a 350 mc. complessivi, il numero di alloggi ricavabili ad uso civile abitazione è il seguente:
  1. da mc. 350 a mc. 750 = n.1 alloggio
  2. da mc. 751 a mc. 1.500 = n.2 alloggi
  3. da mc.1.501 a mc. 2.250 = n.3 alloggi
  4. oltre mc. 2.250 = n.4 alloggi
Il recupero degli edifici esistenti non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, aventi tipologia tradizionale, originariamente di tipo "non abitativo", a servizio rustico (F6), con esclusione degli edifici aventi cubatura inferiore a 350 mc. complessivi, il numero di alloggi ricavabili ad uso civile abitazione è il seguente:
  1. da mc. 350 a mc. 750 = n.1 alloggio
  2. oltre mc. 750 = n.2 alloggi
Al fine di stabilire il numero massimo degli alloggi realizzabili in caso di edifici con tipologia edilizia di tipo misto (abitativa e non abitativa), si opera in modo distinto per le due singole parti a differente tipologia, fermo restando che la loro nuova distribuzione, può avvenire liberamente all'interno del volume esistente e che non è possibile realizzare più di 7 alloggi.
Il numero degli alloggi ricavabili, con le limitazioni di cui sopra, è da riferirsi ad ogni singolo edificio e non all'insieme degli edifici costituenti il nucleo.
Per il calcolo della cubatura esistente si fa riferimento al volume vuoto per pieno.
Ad ogni alloggio va destinata una quota di servizi alla residenza non inferiore al 30% della Su dell'alloggio. Tali servizi possono essere realizzati anche all'interno dei volumi esistenti nel nucleo insediativo rurale.
Dovrà in ogni caso essere prevista una autorimessa di superficie minima MQ. 12,5 per ogni alloggio ricavato; possono essere autorizzate deroghe con la specifica finalità del rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio da recuperare; in ogni caso i posti auto ricavati all'esterno devono essere localizzati e realizzati con soluzioni organiche all'intervento, tali da non compromettere la qualità del recupero dell'edificio o del complesso.
  1. - oltre alle destinazioni d'uso sopra indicate, è sempre consentita la riconversione a funzioni agricole compatibili con le varie zone, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi piu' oltre definiti.
  2. - è pure sempre consentita la destinazione ad autorimesse, nel limite massimo di due garage per ogni alloggio.
  3. - gli interventi di categoria c.1, c.2, c.3 sono consentiti per un massimo complessivo di 60 MQ.di su.
  4. - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno rispettare le prescrizioni particolari elencate all'art. 27 delle presenti norme.
  5. - la conversione ad altra funzione compatibile secondo la matrice di cui alla tab."c.2" di strutture già destinate a funzione agricola potrà avvenire alle seguenti condizioni:
    1. * dimostrazione documentata che la struttura oggetto di intervento ha definitivamente perso la funzione agricola
    2. * La possibilità di intervenire sui fabbricati non piu' legati all'attività agricola è subordinata alla presenza delle opere di urbanizzazione primaria, che in caso non siano esistenti ed idonee devono essere realizzate a cura e spese del richiedente l'intervento.
    3. * Ai sensi dell'art.40 della L.R.47/78 e succ. modif. l'intervento di recupero dei fabbricati può essere subordinato alla stipula di una convenzione nella quale il titolare si impegna, a scomputo totale o parziale del pagamento dei contributi di concessione di cui all'art.3 della L.10/77, alla contestuale realizzazione delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale quali:
      1. - opere di sistemazione delle aree di pertinenza;
      2. - manutenzione dei drenaggi;
      3. - opere di consolidamento idrogeologico;
      4. - demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui con la valorizzazione del
      5. - contesto ambientale;
      6. - opere di igienizzazione degli scarichi.
    4. * Nei casi in cui la modifica d'uso comporti aumento del carico urbanistico (in riferimento alla tabella degli standards dei parcheggi di cui all'art.11) l'intervento è subordinato al contemporaneo ed integrale reperimento degli standards urbanistici richiesti.
    5. * E' altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la presentazione di idonea documentazione, a firma di tecnico abilitato, atta ad esplicitare la compatibilità ambientale dell'intervento, in presenza di interventi ritenuti apportatori di rilevanti interazioni e modificazioni all'ambiente.
    6. * dimostrazione che la nuova destinazione non comporta particolari potenziamenti dei servizi e delle infrastrutture già esistenti, che restano comunque a carico di chi interviene;
    7. * rigoroso rispetto delle prescrizioni particolari di cui all'art. 27 delle presenti norme e degli "indirizzi ambientali" allegati allo studio della MATRICE AMBIENTALE;
    8. * eventuali frazionamenti di aree di pertinenza di fabbricati non più legati all'attività agricola dovranno essere contenuti entro un valore non superiore a otto volte quello della SU potenzialmente recuperabile ad altro uso non agricolo, salvo ambiti già chiaramente definiti e documentabili preesistenti.
La quantità di su recuperata ad altro uso (non agricolo) verrà conteggiata come appartenente al fondo di origine al fine del calcolo della potenzialità edificatoria dello stesso
Sono escluse dalle possibilità di recupero a funzioni di tipo urbano le strutture non in muratura, anche se condonate ai sensi della l. N° 47/1985, nonché di tettoie baracche ed ogni manufatto precari e dei pro servizi di altezza inferiore a m 2,50; questi ultimi potranno essere destinati a servizi.
In particolare nell'unità poderale agricola interessata dal recupero di strutture esistenti a funzioni di tipo urbano non potranno essere realizzati nuovi edifici abitativi rurali
Rientrano nella tipologia F.2, F3, F4, F5 i fabbricati adibiti a servizi aziendali di tipo tradizionale, con esclusione quindi delle costruzioni di piu' recente realizzazione a tipologia prefabbricata che vengono assimilati, agli effetti dell'applicazione della presente norma, ai fabbricati tipo F.15.

Rientrano altresì nella tipologia F.2, i fabbricati aventi caratteristiche costruttive e tipologiche di tipo tradizionale, realizzati originariamente come servizi rurali e successivamente, per particolari esigenze aziendali, adibiti parzialmente ad allevamento zootecnico.
Gli interventi quali: piscine, impianti sportivi a raso, fontane ornamentali, piccoli specchi d'acqua-laghetti d'acqua a scopo irriguo/ornamentale sono da considerarsi pertinenze dell'abitazione se riconducibili al concetto di pertinenza urbanistica introdotto al precedente art. 11.
DESTINAZIONI
ESISTENTI(°)
F1 X X X   X X X X   X X^    
F2 X° X X   X X X X   X X^ X X
F3 X° X     X   X X X X   X  
F4 X° X     X   X X X X   X  
F5 X° X   X   X X   X   X    
F6/F7/F8/F9/F10       X   X     X   X    
F11       X X X X X X   X    
F14 X° X     X X X X   X   X  
F15         X X X X X X   X  
F16         X X X X X X X^ X  

Art.26 bis Interventi in zona agricola

1. Gli edifici in territorio rurale classificati come beni culturali minori se soggetti a ristrutturazione edilizia non possono essere demoliti integralmente e devono mantenere la stessa sagoma, fatte salve le possibilità di cui ai successivi punti.

2. Nel territorio rurale:

  • - sono ammesse anche su edifici classificati come Beni Culturali minori assoggettati a RE, nel rispetto sostanziale della sagoma complessiva preesistente, modeste modifiche della sagoma delle coperture, finalizzate ad un miglioramento funzionale ed estetico;
  • - per gli edifici non classificati come Beni Culturali minori, gli interventi di Ristrutturazione Edilizia possono comprendere anche la Demolizione e Ricostruzione, all’interno della stessa particella o corte, come identificata alla data di adozione del PRG vigente (DCC n. 84 del 2607/1994). L'intervento deve avvenire nel rispetto degli usi ammessi nella zona territoriale omogenea. Nel caso di Demolizione e Ricostruzione deve essere redatto un progetto unitario esteso agli edifici e agli spazi liberi circostanti, e l'intervento deve rispettare i caratteri architettonici e ambientali del luogo.
  • - nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia previa demolizione e ricostruzione di edifici non tutelati con spostamento del sedime originario, è possibile lo spostamento all’esterno della fascia di rispetto stradale, cimiteriale e dei depuratori, a non più di 10 metri dal limite della stessa, previo completo ripristino e risanamento dell’area di sedime originaria allo stato ante edificazione. L'intervento deve rispettare i caratteri architettonici e ambientali del luogo.

3. Le possibilità di ampliamento sono limitate ai soli casi di edifici abitativi composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno (75 mq. di Su). Tale ampliamento è fissato, ai fini della presente norma, in un massimo di 60 mq. di Su, alla quale possono aggiungersi 15 mq per autorimessa e/o cantina. Successivamente a tale ampliamento l'alloggio non potrà essere oggetto di frazionamento. I posti auto pertinenziali possono essere realizzati all'aperto. È ammesso inoltre l'adeguamento dell'altezza ai valori minimi prescritti.

Art.28 Parametri edilizi ed urbanistici degli interventi nelle zone agricole

1. Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici di seguito descritti per i vari interventi, si intendono utilizzabili con le seguenti modalità:

  • - l'intervento di tipo F.1 é comulabile autonomamente;
  • - gli altri interventi sono comulabili fino all'esaurimento della potenzialità edificatoria del fondo, in rapporto al loro standard edilizio-urbanistico.

2. Frazionamenti e scorpori successivi agli interventi avranno valore, agli effetti dell'applicazione dei parametri, esclusivamente se verranno rispettati i rapporti prescritti.

3. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente accompagnati da nuove destinazioni non collegate all'attività agricola per effetto di quanto previsto all' art. 26, eventuali frazionamenti di aree di pertinenza della nuova destinazione dovranno essere contenuti entro un valore non superiore a otto volte quello della SU, salvo ambiti già chiaramente definiti e documentabili preesistenti. La SU resterà legata, agli effetti dell'applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici, al fondo d'origine.

4. Gli interventi nelle zone agricole sono regolati dalle seguenti prescrizioni e parametri, tenendo conto che per "appoderamento in atto" e per "fondo d'origine" si intende l'appoderamento esistente al 15/04/1975.

PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI DA RISPETTARE NEGLI INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA (°)
FUNZIONE AGRICOLA LOTTO MIN. DI INTERV. MQ S.U. AMMESSA MQ H MIN. ML DISTANZE (1)
D1 D2 D3 D4
(°) Per le compatibilità di zona vedi art. 26
(*) Solo ne caso di interventi di nuova costruzione
(**) Minima e massima quota di superficie aziendale utilizzabile per l'applicazione dell'indice di edificabilità.
(°°) Solo per nuovi interventi derivanti da trasferimento di allevamenti esistenti in zona non agricola.

NOTE:
  • (1) DISTANZE: DAI CONFINI DI PROPRIETÀ = D1
    DAI CONFINI DI ZONA "E" = D2
    DAL CONFINE STRADALE = D3
    DA ALTRI EDIFICI = D4

  • (2) CS = COME STABILITO DAL CODICE DELLA STRADA IN RELAZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE RIPORTATA ALL'ART. 32.

  • (3) DISTANZA MINIMA DA EDIFICI RESIDENZIALI NON AZIENDALI ML 30,00

  • (4) SOLO INTERVENTI SU INSEDIAMENTI GIÀ ESISTENTI E PER RIORDINO FUNZIONALE SENZA AUMENTO DEL NUMERO DEI CAPI SUINI PREESISTENTI

  • (5) DISTANZE DA RISPETTARE PER EVENTUALI AMPLIAMENTI

  • (6) LE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE SONO REGOLAMENTATE DALLE VIGENTI NORME REGIONALI E STATALI IN MATERIA (L.730/1985 E L.R. 26/94

  • (7) E' PRESCRITTA UNA DETTAGLIATA INDAGINE GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA

  • (8) EVENTUALI FABBRICATI DI SERVIZIO RIENTRANO NELLA TIPOLOGIA F.2

  • (9) DISTANZE RIFERITE AL PIEDE DELL'ARGINE O AL CIGLIO DELL'INVASO

  • (10) Ad esclusione degli allevamenti avicoli vietati sull'intero territorio comunale
F.1 APPODERAM. IN ATTO MIN.60.000 180 (*) 7,50 5,00 (2) 5,00 CS 10,0
F.2 APPODERAM. IN ATTO 150 MQ/HA per i primi 2 ettari, 100 MQ/HA per i successivi 7,50 5,00 (2) 5,00 CS 6,0
F.3/F.4 MIN. 10000
MAX. 10 HA (**)
500/HA 7,50 20,00 20,00 CS (2) 6,0 (3)
F.5 APPODERAM. IN ATTO 15 3,50 10,00 10,00 CS (2) 10,0
F.6 (4) APPODERAM. IN ATTO ESISTENTE 20% == 20,00 (5) 20,00 (5) CS (2)(5) 10,0 (5)
F.7 MIN. 10000
MAX.3 HA (**)
3000/HA
5000/HA (°°)
7,50 30,00 30,00 CS (2) 10,0 (3)
F.9 (10) MIN. 10000
MAX.3 HA (**)
3000/HA 7,50 30,00 1000,00 CS (2) 10,0 (3)
F.8 APPODERAM. IN ATTO ESISTENTE == 20,00 (5) 20,00 (5) CS (2)(5) 10,0 (3)
F.11 MIN. 5000
MAX.3 HA (**)
6000/HA 7,50 5,00 5,00 CS (2) 6,0
F.14 APPODERAM. IN ATTO 100/HA
MAX. 300
7,50 5,00 5,00 CS (2) 10,0
F.16 (6) APPODERAM. IN ATTO            
G.7b (7) APPODERAM. IN ATTO (8) == 10,00 (9) 10,00 (9) CS (2)(9) 10,00 (9)

Art.27 Prescrizioni particolari da adottarsi negli interventi sul patrimonio edilizio esistente ove non in contrasto con il prevalente art. 26bis

1. Le seguenti prescrizioni riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e sono finalizzati alla tutela dei caratteri tipologico-ambientali di ordine generale caratterizzanti l'area territoriale interessata.

2. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente occorre, fermo restando il rispetto della L.R. 20/2000:

  • privilegiare e valorizzare il recupero dell'esistente;
  • negli edifici e complessi individuati dal PRG come "Beni culturali" dovrà essere riservata particolare attenzione alla tutela dei caratteri tipologico - ambientali nell'osservanza delle prescrizioni e delle norme di legge derivanti dalla classificazione tipologica assegnata;
  • le ristrutturazioni mediante totale demolizione dell'edificio oggetto di intervento dovranno rivestire carattere di eccezionalità. Giustificata da dettagliata perizia tecnico-strutturale, asseverata da tecnico abilitato, corredata da puntuale relazione tecnica ed esauriente documentazione fotografica illustrante le condizioni dell'edificio, del quale il tecnico ritiene non possibile la conservazione e sia inevitabile la sua demolizione;
  • le ristrutturazioni mediante parziale demolizione dell'edificio oggetto di intervento dovranno rivestire carattere di eccezionalità, qualora la demolizione sia prevista in misura superiore al 50% rispetto la sagoma planivolumetrica dell'intero immobile, coinvolgendo più della metà dell'edificio oggetto di intervento, dovrà essere giustificata da dettagliata perizia tecnico-strutturale, asseverata da tecnico abilitato, corredata da puntuale relazione tecnica ed esauriente documentazione fotografica illustrante le condizioni dell'edificio, del quale il tecnico ritiene non possibile la conservazione e sia inevitabile la sua demolizione.

3. In tutti gli interventi non riguardanti edifici e complessi individuati come "Beni culturali", dovrà pertanto essere riservata particolare attenzione ai seguenti criteri di tutela, fermo restando che l'intervento di ristrutturazione con totale demolizione dell'edificio dovrà rivestire carattere di eccezionalità e dovrà essere giustificata da dettagliata relazione fotografica e perizia tecnico-strutturale asseverata da tecnico abilitata e sottoscritta dalla proprietà. La ricostruzione, che dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, sarà comunque ispirata ai criteri sotto riportati.

  • - Strutture portanti verticali: dovrà essere conservata l'ossatura strutturale principale nel caso di edifici di tipologia a porta morta o di tipologia tradizionale "a barchessa".
    Nel caso di particolari tecniche costruttive delle pareti esterne (mattoni alternati a corsi di ciottoli, mattoni faccia a vista, angoli in pietra, marmo o mattoni a vista, marcapiani, archivolti, piattabande, ecc...) si dovrà procedere alla loro conservazione e valorizzazione.
    Per l'eliminazione di eventuale umidità ascendente nelle pareti esterne si dovrà di norma ricorrere alle tecniche meno distruttive.
  • - Strutture portanti orizzontali: nel rifacimento dei solai si potrà ricorrere a tipi e materiali diversi da quelli originari, sempre che non esistano particolari elementi e situazioni che suggeriscano il mantenimento delle strutture esistenti (decori, travature di pregio a vista, ecc..), da valutarsi di volta in volta.
  • - Archi e volte: dovranno essere mantenuti e consolidati o sostituiti anche con l'uso di tecniche e
  • materiali diversi, qualora non recuperabili.
  • - Scale: dovranno essere conservate nella ubicazione e forma originaria solo qualora concorrano in modo determinante per imponenza e tipologia a caratterizzare il tipo edilizio, nel qual caso gli elementi caratteristici quali gradini in cotto, marmo e pietra, ringhiere in ferro o legno, rampe a volta o costruite con particolari tecniche dovranno essere conservati, consolidati e ripristinati.
  • - Porticati: potrà essere consentito ricavare elementi porticati all'interno del perimetro dell'edificio che non contrastino con l'aspetto e la tipologia generale dell'edificio, escludendo in ogni caso le tipologie edilizie già esistenti a "porta morta" o "a barchessa".
  • - Elementi tipologici caratteristici:
    • * Androni: gli androni passanti (tipologia a "porta morta") dovranno essere conservati, pur consentendone la chiusura con elementi vetrati. Nel caso in cui, per esigenze funzionali, si rendesse necessaria la realizzazione di partiture interne, le stesse dovranno essere realizzate in modo da consentire la "lettura" dell'assetto originario.
    • * Stalle: modifiche funzionali derivanti dal recupero ad altri usi dovranno consentire la leggibilità dell'assetto originario degli ambienti caratterizzati da pilastri o colonne con voltine.
  • - Ascensori e montacarichi: nel caso in cui si renda necessaria l'installazione di tali apparecchiature, le stesse dovranno essere collocate in modo da non compromettere sensibilmente l'impianto tipologico caratteristico dell'edificio.
  • - Coperture: Sono ammessi consolidamenti, ripristini e sostituzioni delle coperture esistenti nel rispetto delle caratteristiche geometriche strutturali originarie. Particolari strutture quali capriate e volte, se di particolare importanza e realizzate per rimanere in vista dovranno essere conservate nel caso di tipologie edilizie a porta morta o di tipologia tradizionale "a barchessa".
    Dovranno essere conservati e ripristinati gli elementi caratteristici di coronamento quali camini, altane, abbaini. Eventuali nuovi elementi necessari per la funzionalità dell'uso dovranno adeguarsi ai tipi già esistenti e comunque a quelli tradizionalmente usati in zona. E' prescritto l'uso del coppo a canale per il manto di copertura.
    Dovranno essere conservati, consolidati e ripristinati i cornicioni esistenti. Nel caso di necessaria sostituzione dovrà essere ripresa la tipologia originaria. Canali e pluviali saranno in lamiera preverniciata o in rame e di sezione circolare.
  • - Paramenti e tinteggiature esterne: i paramenti faccia a vista originari dovranno essere conservati e ripristinati. Non é consentita l'intonacatura di edifici o parti di essi originariamente a vista, né la scrostatura dell'intonaco se originariamente esistente.
  • Il rifacimento dell'intonaco dovrà avvenire secondo le modalità tradizionali in uso nella zona. Gli intonaci e le colorazioni a calce sono preferibili.
    Persiane, scuri, portelloni, portoni, ecc..., elementi a frangisole, gelosie e simili dovranno essere
  • conservati o sostituiti con analoghi elementi.
    Potranno essere proposti telai in ferro-finestra o in lamierino scatolato o alluminio verniciati in scuro.
    Elementi in ferro quali inferriate, ringhiere, cancelli, recinzioni esistenti dovranno essere conservati ed eventualmente integrati con elementi similari. Nuovi elementi dovranno essere comunque a disegno semplice e ispirati ai tipi tradizionalmente impiegati in zona.
  • - Ampliamenti: gli ampliamenti, ove consentiti dalle presenti norme, dovranno avvenire secondo il principio dell'organica e coordinata adduzione in relazione all'assetto originario dell'edificio, pur consentendosi l'uso di tecniche, materiali e risultati formali che evidenzino l'intervento attuale.
  • - Ricomposizione tipologica: nel caso di strutture incongrue aggiuntesi nel tempo, come pure nel caso di accessori di servizio privi di valore tipologico, si potrà intervenire mediante demolizione e ricostruzione dello stesso volume ricomponendo tipologicamente l'edificio principale, secondo i criteri descritti al punto precedente, limitatamente alle strutture legittimate (anche tramite condono edilizio).

4. La relazione tecnico-strutturale richiesta per consentire interventi di ristrutturazione mediante totale o parziale demolizione se superiore al 50% della sagoma planivolumetrica dell'intero edificio, nonché la demolizione deve presentare i seguenti requisiti:

  1. 1) descrizione generale dell'edificio, con esplicitazione dell'epoca di costruzione, della tipologia e della morfologia dello stesso;
  2. 2) rilievo fotografico, dettagliato, di tutte le strutture portanti l'edificio, al fine di manifestarne lo stato di conservazione;
  3. 3) schema grafico degli elementi strutturali portant,
  4. 4) esplicitazione dello stato di conservazione di ogni elemento strutturale portante,
  5. 5) esplicitazione del calcolo di verifica dimensionale di ogni elemento strutturale portante, in relazione alle sollecitazioni derivanti dai carichi previsti dalle vigenti normative in materia ed in relazione ai possibili usi funzionali dei locali ammessi dal P.R.G. per l'edificio di cui trattasi;
  6. 6) esplicitazione della non idoneità statica delle strutture portanti,
  7. 7) Sottoscrizione del tecnico abilitato, nell'ambito delle rispettive competenze del tecnico asseverante, in relazione all'entità dell'intervento

5. Nel caso di interventi su edifici di recente costruzione con caratteristiche tipologiche in contrasto con l'ambiente (strutture prefabbricate e similari), si dovranno adottare criteri di mitigazione dell'impatto mediante l'uso di opportune colorazioni o rivestimenti e l'impiego di cortine alberate.

6. Edifici e complessi edilizi allo stato di rudere

6.1 Si tratta di edifici che presentano parti strutturali crollate e parti strutturali ammalorate, ma ancora evidenti. Non può essere considerato rudere la sola presenza delle fondazioni al suolo, a meno che una documentazione fotografica e cartografica documenti con certezza l'esistenza dell'edificio e le sue caratteristiche in epoca contemporanea (dopo il 1945). La condizione di "rudere" deve essere dimostrata al momento dell'intervento.

6.2 Per i ruderi che hanno evidenza storica (il cui sedime è presente nelle cartografie catastali alla base delle indagini) il PRG ammette interventi di ricostruzione volti a salvaguardare da ulteriori crolli parti di nuclei rurali e centri storici e sistemi insediativi storici, e finalizzati a contrastare la perdita identitaria e culturale. Le stesse disposizioni sono applicabili ad edifici storici che a seguito di eventi successivi all'adozione della Variante 2014 si trovino nelle stesse condizioni di rudere.

6.3 Nelle zone storiche l'intervento di restauro dei beni è sempre ammesso in base ai criteri generali di tutela definiti dal PRG. Nel territorio rurale l'intervento di restauro dei beni storici allo stato di rudere è limitato ai soli beni accessibili direttamente da viabilità carrabile e direttamente collegabile alle reti, situati in ambiti non soggetti a tutele di tipo ambientale nei quali sia interdetta la nuova edificazione.

6.4 Per effettuare il restauro dei beni storici allo stato di rudere, l'analisi storico-critica da effettuare in sede di presentazione del progetto dovrà definire quale categoria di intervento sia assegnata all'edificio, e l'intervento di ricostruzione ammesso sarà comunque da effettuare nell'ambito del restauro scientifico, del restauro e risanamento conservativo o del ripristino tiupologico; in caso di impossibilità di recupero dei resti murari, l'intervento potrà prevedere una ricostruzione filologica dell'edificio, sulla base di adeguata analisi critica.

Art.29 Soggetti attuatori

1. Gli interventi ammessi in base ai precedenti articoli nelle zone agricole possono essere realizzati, secondo quanto previsto all'art. A21 della L.R. 20/2000 e sue s.m., dai seguenti soggetti aventi titolo per ottenere i relativi atti autorizzativi o concessori previsti dalle vigenti leggi in materia:

  • - Interventi di tipo F.1 (nuove costruzioni): occorre dimostrare che la nuova costruzione residenziale é funzionale alla produzione agricola perché realizzata in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali:
    1. a) del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario che dedica all'attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno la metà del proprio reddito di lavoro, ridotti rispettivamente al 30% nel caso di Comuni compresi nel territorio delle Comunità montane;
    2. b) dei seguenti soggetti in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del primi comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1977, n.18:
      • - proprietari concedenti in quanto richiedenti al concessione in funzione dell'esigenza dell'azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro familiari;
      • - proprietari conduttori in economia e dei loro familiari;
      • - affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla legge 11 febbraio 1971 n.11 e alla legge 15 settembre 1964 n.756;
      • - cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate assimilabili.
  • - Tutti gli altri tipi di intervento: soggetti di qualunque categoria secondo quanto previsto all'art.21 della L.R. 20/2000 e sue s.m..

Art.30 Piano di sviluppo aziendale e interaziendale

1. Il Piano di sviluppo aziendale o interaziendale (PSA) non é ammesso e nelle zone di tutela normate dall'art. 12.1 all'art. 12.7, ed è richiesto obbligatoriamente nei seguenti casi:

  • - Quando per reali e dimostrate esigenze produttive dell'azienda si intendono superare gli indici previsti dalle presenti norme per i vari tipi di interventi;
  • - Quando si intende concentrare su un unico appezzamento di terreno le possibilità edificatorie di più appezzamenti facenti parte dell'azienda ma disgiunti da quello su cui si intende edificare, o ricadenti in altro comune limitrofo e con destinazione urbanistica analoga. In tal caso dovrà essere trascritto apposito vincolo di inedificabilità sugli appezzamenti di terreno interessati;
  • - Quanto specificamente richiesto dalle presenti norme.

2. Il PSA deve essere corredato da opportuna Relazione tecnica agronomica che contempli tra l'altro le indicazioni di massima dei programmi edilizi che si intendono attuare, con indicate le descrizioni, dimensioni, destinazioni d'uso degli edifici, strutture ed impianti esistenti, da recuperare, da demolire, da eseguire nonché descrizione, dimensione e destinazione degli spazi di pertinenza. Il Piano di sviluppo aziendale è strumento attuativo del P.R.G. ed è finalizzato alla dimostrazione del rapporto biunivoco tra il previsto programma edilizio e le strategie di sviluppo socioeconomico dell'azienda.

3. Gli interventi verranno successivamente definiti a mezzo progetti esecutivi che seguiranno le previste modalità per l'ottenimento degli atti autorizzativi o concessori richiesti dalle vigenti leggi.

4. Il Piano di Sviluppo Aziendale, in riferimento all'art. 41, comma 4 della L.R. 20/2000 e s.m. è approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 47/78.

5. Le varianti al PSA seguono le stesse procedure del Piano originario.

Art.31 Prescrizioni particolari per le zone agricole

1. In tutte le zone agricole é consigliato, compatibilmente con lo svolgimento delle attività colturali, favorire la piantagione e l'allevamento lungo le strade, capezzagne, fossi, canali, confini e nelle aie e giardini di pertinenza degli edifici, di specie arboree che hanno caratterizzato storicamente gli ambiti rurali.

3. Per le prescrizioni relative alla formazione, manutenzione e salvaguardia del verde si rimanda al REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28