Norme Tecniche di Attuazione

Art.33 Zone a verde pubblico

1. Le zone a verde pubblico sono destinate alla conservazione, integrazione e formazione di parchi e giardini di uso pubblico e di aree attrezzate per lo svago e lo sport.

2. Nelle suddette zone sono ammesse attrezzature per la sosta ed il gioco e piccole attrezzature di ristoro fisse o temporanee.

3. L'intervento é diretto in applicazione dei seguenti indici:

  • - UF = 0,10 MQ/MQ comprendente attrezzature coperte, scoperte e temporanee.
  • - Parcheggi = indicati nel progetto esecutivo
  • - H massima = un piano f.t. e comunque non superiore a ml. 5,00

4. Nella zona sita in Via della Costituzione, angolo Via A. Costa, Via E. Zoboli, distinta catastalmente al fg. 41map. 62 è consentito l'insediamento di funzioni di categorie catastali di tipo C1 (strutture per l'esercizio del commercio su area pubblica) nella misura massima di 200 mq di SU. In fase di presentazione del titolo abilitativo dovrà essere valutata, attraverso un rapporto geologico-geotecnico e sismico, la pericolosità sismica locale e gli adempimenti conseguenti da attuare.

Per non deprimere la falda freatica, in caso di realizzazione di interrati si prescrive che vengano utilizzate modalità e tecniche costruttive tali da non necessitare dell'ausilio di impianti di pompaggio delle acque sotterranee drenate.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28