Norme Tecniche di Attuazione

Art.32-ter Piste ciclabili

1. Nell'elaborato di cui all'art. 32 comma 1 è individuato il sistema delle piste ciclabili esistenti e di progetto.

L'ubicazione dei percorsi espressa dal Piano regolatore ha valore di massima ed è pertanto specificabile sia nell'ambito di strumenti urbanistici attuativi, sia mediante specifici progetti dichiarati di pubblica utilità o attraverso gli strumenti di pianificazione e progettazione di settore di cui all'art. 3 D.M. 3.11.1999 n. 557. Tali strumenti dovranno attenersi sia alla specificazione progettuale della pista ciclabile ove questa sia indicata dal PRG sia agli indirizzi e prescrizioni di cui ai commi seguenti. E' data possibilità a detti strumenti di proporre ulteriori tracciati ad integrazione del sistema definito dal presente piano o di modificarne parzialmente l'ubicazione purchè sia mantenuta la funzione del collegamento ciclabile e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. In assenza del progetto della pista ciclabile, le istanze di trasformazione edilizia/urbanistica che interessino il sistema delle piste ciclabili individuato in cartografia potranno essere accolte, nel rispetto di eventuali altre più restrittive indicazioni di PRG, solo ove si dimostri:

  • - l'effettiva possibilità di mantenimento della continuità e integrità dei percorsi;
  • - l'esistenza di soluzioni alternative migliorative.

3. All'interno del territorio urbanizzato, le piste ciclabili potranno essere realizzate nelle sedi viarie esistenti, marciapiedi compresi purchè siano previste adeguate soluzioni per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni), le piste ciclabili dovranno comunque essere separate ovunque possibile dalla carreggiata stradale da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. Le piste ciclabili potranno altresì essere realizzate nelle zone omogenee G.

4. Al di fuori del territorio urbanizzato le piste ciclabili previste in adiacenza a tratti di viabilità dovranno essere realizzate, ovunque possibile, su sede propria anche all'interno delle fasce di rispetto secondo i disposti del comma seguente. Nel caso di tratti di nuova viabilità esse potranno essere realizzate contestualmente agli stessi. Nelle aree in cui non sia possibile individuare sedi viabili proprie, i percorsi ciclabili devono essere, ove possibile, adeguatamente protetti e separati dai pedoni e dal traffico veicolare.

5. Con riferimento alla classificazione delle strade indicata dall'art. 32 valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a) sulle strade extraurbane principali, la circolazione ciclistica è vietata, ai sensi dell'articolo 175 del Codice della Strada, e da indirizzare sulle relative strade di servizio;
  2. b) sulle strade extraurbane secondarie le piste ciclabili - ove occorrano - devono essere realizzate in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi;
  3. c) sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali extraurbane, le piste ciclabili possono essere realizzate oltre che in sede propria, anche su corsie riservate;
  4. d) sulle strade locali urbane, le piste ciclabili - ove occorrano - devono essere sempre realizzate su corsie riservate.

6. In ogni zona nei casi di attraversamenti carrabili della pista ciclabile, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare la presenza di segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile. Negli attraversamenti a raso su intersezioni ad uso promiscuo con i veicoli a motore e con i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata devono, in genere, affiancarsi al lato interno di quelli pedonali. Nella specificazione dei tracciati e nella progettazione delle opere dovranno essere preservati ovunque possibile i beni ambientali di valore paesaggistico - naturalistico di cui all'art. 12.18, le piante, gruppi, filari meritevoli di tutela di cui all'art. 12.1 ed evitati i tombamenti dei corsi d'acqua anche attraverso l'individuazione di tracciati alternativi.

7. Dovranno essere altresì limitati gli attraversamenti a raso della sede stradale da parte della pista ciclabile mantenendo la continuità del tracciato su un unico lato della sede stradale. Per alcune strade i tracciati rappresentati nell'elaborato di cui al comma 1 dovranno essere realizzati su lati preferenziali secondo le indicazioni di seguito riportate:

  • - via Provinciale Est: la pista ciclabile dovrà essere realizzata preferibilmente sul lato Sud della sede stradale;
  • - via Maestra di Redù: la pista ciclabile dovrà essere realizzata preferibilmente sul lato Sud della sede stradale;
  • - via Prati: la pista ciclabile dovrà essere realizzata preferibilmente sul lato Ovest della sede stradale;
  • - via di Mezzo: la pista ciclabile dovrà essere realizzata preferibilmente sul lato Est della sede stradale;
  • - via Provinciale Ovest: in continuità della pista ciclabile esistente sul lato Nord in direzione Modena.

8. Nei parcheggi pubblici per autoveicoli ubicati in contiguità alle piste ciclabili una quota non inferiore al 10 per cento dell'area relativa, adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al parcheggio di biciclette.

9. Per le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili si rinvia al Regolamento ministeriale di cui al Decreto 30/11/1999 n. 557.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28