Norme Tecniche di Attuazione

Art.32 Zone per le infrastrutture viarie (strade e ferrovie)

1. Nell'elaborato "classificazione delle infrastrutture per la viabilità e sistema delle piste ciclabili" il sistema infrastrutturale viario é classificato in relazione alle funzioni e alle caratteristiche delle strade secondo le seguenti categorie, con riferimento alla classificazione operata dal Codice della strada:

  1. B)- Strade extraurbane principali;
  2. C)- Strade extraurbane secondarie;
  3. E)- Strade urbane di quartiere;
  4. F)- Strade locali;

2. Le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, nonché nelle costruzioni e ricostruzioni di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza, non possono essere inferiori a quelle ricavabili dalla seguente tabella:

Distanze minime dal confine stradale
TIPO DI STRADA DENTRO AI CENTRI ABITATI FUORI DAI CENTRI ABITATI
EDIFICI MURI DI CINTA EDIFICI MURI DI CINTA
B COME DA NORMA DI ZONA COME DA REGOLAM. EDILIZIO 40,00 ML 5,00 ML
C COME DA NORMA DI ZONA COME DA REGOLAM. EDILIZIO 30,00 ML 3,00 ML
E COME DA NORMA DI ZONA --- == ==
F.1
(Provinciali e comunali)
COME DA NORMA DI ZONA COME DA REGOLAM. EDILIZIO 20,00 ML 3,00 ML
F.2
(Vicinali)
COME DA NORMA DI ZONA 10,00 ML ---

3. Nelle zone esterne ai centri abitati ma indicate come edificabili di espansione o di completamento dal PRG la distanza prescritta è di 10 m per tutti i tipi di strade ad eccezione di quando espressamente indicato.
Fuori dei centri abitati, la cui delimitazione è riportata nell'elaborato "classificazione delle infrastrutture per la viabilità e sistema delle piste ciclabili" , sono pure da rispettarsi le distanze minime fissate dal Codice della strada nella piantumazione di alberi e siepi. La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati per impiantare lateralmente alle strade recinzioni non superiori ad un metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo può essere inferiore a 1 m. Qualora tali recinzioni superino l'altezza di 1m o i relativi cordoli 30 cm dal suolo la distanza minima da rispettare è pari a 3m.

4. Per gli insediamenti ammessi nelle fasce di rispetto stradale vedasi art. 26.

5.Per le caratteristiche funzionali e geometriche delle strade si veda il D.M. 5-11-2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

6. Nelle fasce di rispetto stradale della ex S.S. n. 255 e della strada provinciale n. 14 è consentita la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburante e annessi servizi e attività accessorie secondo le disposizioni di cui al successivo art. 32 quater.
L'area di intervento potrà interessare, oltre alla fascia di rispetto stradale, una ulteriore zona retrostante di profondità massima di ml. 15,00 misurati dal limite della fascia di rispetto.

7. La zona ubicata all'interno dell'area industriale artigianale di Via Gazzate interessata dalla presenza di un impianto di depurazione esistente ma non confermato è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 12.20 sino alla dismissione dell'impianto. Per le zone interessate dalla fascia di rispetto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 12.20 sempre sino alla dismissione di detto impianto. A dismissione avvenuta tale vincolo decade automaticamente.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28