Norme Tecniche di Attuazione

Art.30 Piano di sviluppo aziendale e interaziendale

1. Il Piano di sviluppo aziendale o interaziendale (PSA) non é ammesso e nelle zone di tutela normate dall'art. 12.1 all'art. 12.7, ed è richiesto obbligatoriamente nei seguenti casi:

  • - Quando per reali e dimostrate esigenze produttive dell'azienda si intendono superare gli indici previsti dalle presenti norme per i vari tipi di interventi;
  • - Quando si intende concentrare su un unico appezzamento di terreno le possibilità edificatorie di più appezzamenti facenti parte dell'azienda ma disgiunti da quello su cui si intende edificare, o ricadenti in altro comune limitrofo e con destinazione urbanistica analoga. In tal caso dovrà essere trascritto apposito vincolo di inedificabilità sugli appezzamenti di terreno interessati;
  • - Quanto specificamente richiesto dalle presenti norme.

2. Il PSA deve essere corredato da opportuna Relazione tecnica agronomica che contempli tra l'altro le indicazioni di massima dei programmi edilizi che si intendono attuare, con indicate le descrizioni, dimensioni, destinazioni d'uso degli edifici, strutture ed impianti esistenti, da recuperare, da demolire, da eseguire nonché descrizione, dimensione e destinazione degli spazi di pertinenza. Il Piano di sviluppo aziendale è strumento attuativo del P.R.G. ed è finalizzato alla dimostrazione del rapporto biunivoco tra il previsto programma edilizio e le strategie di sviluppo socioeconomico dell'azienda.

3. Gli interventi verranno successivamente definiti a mezzo progetti esecutivi che seguiranno le previste modalità per l'ottenimento degli atti autorizzativi o concessori richiesti dalle vigenti leggi.

4. Il Piano di Sviluppo Aziendale, in riferimento all'art. 41, comma 4 della L.R. 20/2000 e s.m. è approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 47/78.

5. Le varianti al PSA seguono le stesse procedure del Piano originario.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28