Norme Tecniche di Attuazione

Art. 12.10 Tutela delle aree interessate dalle "partecipanze"

1. Il PRG individua le aree di interesse storico-testimoniale in quanto interessate dalla "partecipanza agraria" (Art. 25 punto E.3.3 delle presenti norme). In tali zone sono consentite le normali operazioni colturali che non alterino in alcun modo le caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale: partitura dei terreni, sistema dei fossi e canali, ecc.., secondo le prescrizioni di cui al comma 2.
Sono inoltre consentiti gli interventi sugli edifici esistenti nei limiti previsti all'art.26 seguente e dal presente capo per le zone ivi ricadenti.

2. Nelle aree di cui al comma precedente si applicano altresì le seguenti prescrizioni:

  1. a. qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
  2. b. non sono ammessi interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali della partizione agraria della partecipanza (strade, strade poderali e interpoderali, canali di scolo e di irrigazione, piantate e relitti dei filari di antico impianto). In particolare non sono ammessi i seguenti interventi, quando riferiti ad elementi della originaria partizione agraria:
    • modifica del tracciato di strade, strade poderali ed interpoderali, canali di scolo e/o di irrigazione,
    • interramento di canali di scolo e/o di irrigazione,
    • eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali,
    • allargamenti di strade, strade poderali ed interpoderali, che comportino la eliminazione di canali di scolo e/o di irrigazione,
    • abbattimento di siepi e/o filari alberati,
    • rimozione di elementi storico-testimoniali riconducibili alla originaria partizione agraria
    • (tabernacoli agli incroci degli assi, case coloniche, ecc.).
  3. c. è ammessa la realizzazione di manufatti per il ricovero di attrezzi, mezzi e materiali connessi allo svolgimento dell'attività agricola purchè di tipo leggero, aventi carattere temporaneo, senza allacciamenti ai pubblici servizi, di altezza massima non superiore a 3m , realizzati con fondazioni superficiali; tali manufatti dovranno essere ubicati e realizzati in modo da limitare l' impatto sul paesaggio.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28