Norme Tecniche di Attuazione

Art. 12.9 Zone ed elementi di interesse storico archeologico e zone di tutela degli elementi della centuriazione. Rinvenimento di reperti

1. Il P.R.G. individua:

  • - b1 le "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica" ovvero aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
  • - b2 le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti e relative aree di rispetto e integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e/o aree a rilevante rischio archeologico.

2. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate in cartografia, è comunque disciplinato dalla legge l giugno 1939, n.1089.

3. Le aree di cui al comma 1, lettera b1, sono soggette a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni piu' restrittive dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.
Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse esclusivamente le seguenti trasformazioni edilizie:

  • - manutenzione ordinaria,
  • - manutenzione straordinaria,
  • - opere interne,
  • - restauro scientifico,
  • - restauro e risanamento conservativo,
  • - ripristino tipologico,
  • - demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

4. Nelle zone classificate "b1" sono ammesse le opere necessarie alla conduzione agraria che risultino non in contrasto con la tutela dei beni archeologici.
Nelle zone di cui al comma 1 é altresì vietata l'aratura al di sotto di cm 45 dal p.d.c..

5.Le aree di cui alla lettera "b2" sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo". Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.
Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, gli usi ammessi saranno quelli definiti per le singole zone in cui ricadono tali aree ed elementi.

6. Le disposizioni di cui ai successivi commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione e alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare concentrazione di tali elementi: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.
Ai sensi di quanto specificato al presente comma vengono individuate nella tavola di zonizzazione le principali zone di tutela della struttura centuriata; gli elementi della centuriazione ovvero le strade, le strade poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione sono individuati nell'elaborato di PRG 1.1.

7. All'interno delle suddette zone è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al primo comma; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione;

8. Gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

9. Nelle "zone di tutela degli elementi della centuriazione" sono comunque consentiti come ulteriormente specificati nelle tab. A e B, art. 26 per le zone E33:

  1. a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti;
  2. b. il completamento delle opere pubbliche in corso;
  3. c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
  4. d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
  5. e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

10. Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione, le opere di cui alle lettere, d. ed e. del precedente comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

  1. a. linee di comunicazione viaria, nonchè ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
  2. b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonchè impianti per le telecomunicazioni;
  3. c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
  4. d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
  5. sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate, nel presente articolo o siano accompagnati da valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta dalla normative comunitarie, nazionale o regionale.

12. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al decimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

13. Per quanto concerne gli elementi di cui al comma sesto lettera b del presente articolo gli interventi che alterino le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione, riconosciuti come meritevoli di tutela, non possono:

  1. a. sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali;
  2. b. eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione; su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento.

14. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle aree di minor consistenza e concentrazione di materiali archeologici anche se non individuate graficamente nelle tavole di progetto del P.R.G., ma indicate negli elaborati di analisi, (Elaborato 1.1 - Scenario ambientale. Le emergenze storico architettoniche - MATRICE AMBIENTALE), nonché agli elementi superstiti della centuriazione sparsi nel territorio pure individuati nelle tavole di analisi.

15. Chiunque nel corso di interventi di qualsiasi tipo su edifici o durante lavori di scavo o di lavorazioni agricole porti alla luce tracce, elementi, opere, manufatti ecc... che possono rivestire interesse artistico, storico, archeologico, é tenuto a sospendere i lavori e darne immediata comunicazione al Sindaco, il quale provvederà ad informare la competente Soprintendenza.
I lavori potranno riprendere solo dopo il sopralluogo ed il rilascio di nullaosta da parte della Soprintendenza, che dovrà comunque esprimersi entro 60 giorni dalla segnalazione.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28