Norme Tecniche di Attuazione

Art. 12.7 Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate in cartografia, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze, (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.

2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

  1. a. linee di comunicazione viaria, nonchè ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
  2. b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiootelevisivi e di collegamento, nonchè impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
  3. e. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
  4. d. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
  5. e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico sono ammesse qualora siano previste negli strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno essere sottoposti alla valutazione di
  6. impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

3. La subordinazione alla eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti, fermo restando l'obbligo di valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

4. Nelle aree di cui al presente articolo, è consentita la realizzazione di:

  1. a. attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività dei tempo libero;
  2. b. rifugi e posti di ristoro;
  3. c. interventi di restauro e ricostituzione di ambienti naturali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc.

5. Al fine di favorire la fruizione dei valori tutelati è ammessa la realizzazione di:

  1. a. parchi, le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
  2. b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
  3. e. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

6. Sono comunque consentiti come ulteriormente specificati nelle tab. A e B, art. 26 per le zone E33:

  1. a. gli interventi sui manufatti edilizi esistenti;
  2. b. il completamento delle opere pubbliche in corso;
  3. c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, limitatamente agli allevamenti esistenti, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse alla conduzione del fondo;
  4. d. la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
  5. e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di depressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di servizio forestale, di ampiezza non superiore a 3,5 metri lineari strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonchè le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

7. Le opere di cui alle lettere d. ed e., nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c del comma precedente, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore:

  • - dell'agricoltura ambientale, se siano a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci ed altri pesticidi chimici;
  • - della utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28