Norme Tecniche di Attuazione
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Art. 12.5 Aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico
Nelle zone di rispetto dei pozzi, cosi' come individuate in cartografia, gli interventi edilizi di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione e/o di modifica dell'uso ammessi dalle norme di zona, devono contenere all'interno della relazione geologico-geotecnica una valutazione della vulnerabilità delle falde, fermi restando i compiti e le limitazioni di cui al D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.