Norme Tecniche di Attuazione

Art. 12.5 Aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico

Nelle zone di rispetto dei pozzi, cosi' come individuate in cartografia, gli interventi edilizi di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione e/o di modifica dell'uso ammessi dalle norme di zona, devono contenere all'interno della relazione geologico-geotecnica una valutazione della vulnerabilità delle falde, fermi restando i compiti e le limitazioni di cui al D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28