Norme Tecniche di Attuazione

Art. 12.4 Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua

1. In cartografia sono individuati e perimetrati gli alvei ed invasi dei corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
Tale zona viene indicata graficamente per il fiume Panaro; per gli altri corsi d'acqua la zona in caso di intervento dovrà essere individuata in loco in accordo con l'Ente proprietario o tutore del corso d'acqua interessato, non risultando possibile l'individuazione cartografica in rapporto alla dimensione della zona e alla scala di rappresentazione.

2. Per gli invasi ed alvei di cui al comma 1, in applicazione delle disposizioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali:, sono comunque vietate:

  1. a) le attività di trasformazione dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, che non siano strettamente connesse alla finalità di cui al successivo comma 3 e coerenti con le disposizioni del presente articolo;
  2. b) l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.

3. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al primo comma sono ammessi:

  1. a. interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e, alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  2. b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

4. Nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, è anche ammessa:

  1. a. la realizzazione delle opere connesse, alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quarto, quinto e nono, nonché alle lettere c., d., del sesto comma del precedente articolo, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente, l'attraversamento in trasversale;
  2. b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni od altre attrezzature, per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purchè amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle, banchine e sulle sponde;
  3. c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamentoconservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale; gli usi consentiti sono quelli esistenti alla data di adozione della presente Variante al P.R.G.;
  4. d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

5. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 dei 6 novembre 1994.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28