Norme Tecniche di Attuazione

Art. 9 Opere ed aree di urbanizzazione primaria

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle classificate nella Delib. di Consiglio regionale 849/98 e successive modificazioni e precisamente:

  1. a) le strade e gli spazi di sosta e parcheggio;
  2. b) le fognature e gli impianti di depurazione;
  3. c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
  4. d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
  5. e) il sistema della pubblica illuminazione;
  6. f) il verde attrezzato;
  7. g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale ma al diretto servizio dell'insediamento.

2. Gli interventi di trasformazione che interessino la viabilità sono subordinati alla realizzazione delle necessarie opere di mitigazione acustica.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28