Norme Tecniche di Attuazione

Art.34 Zone per attrezzature pubbliche di servizio

1. Le suddette zone sono destinate alla conferma, integrazione o realizzazione dei servizi pubblici secondo le indicazioni contenute negli elaborati grafici del P.R.G.

2. Sono pure consentite funzioni complementari secondarie in base alla matrice di compatibilità di cui all'art. 20, nella misura massima del 15 % della SU edificabile.

3. L'intervento é diretto e di iniziativa pubblica.

4. Nella generalità dei casi l'individuazione delle aree per servizi operata dalla V.G. al P.R.G. é da ritenersi vincolante, mentre per eventuali indicazioni all'interno dei comparti edificatori di espansione le stesse, fatte salve le quantità, potranno essere diversamente organizzate in sede di P.P. di attuazione, salvo quanto prescritto da eventuali P.O.U. esistenti.

5. Gli interventi sono soggetti all'applicazione dei seguenti indici:

  • - UF = 0,6 MQ/MQ
  • - Parcheggi = come art 11
  • - H massima = tre piani fuori terra salvo specifiche esigenze per strutture particolari
  • - VL = 0,5

6. Nelle aree contrassegnate in cartografia con apposita simbologia che definisce le "Aree di cessione extrastandard" la Pubblica Amministrazione potrà prevedere nuovi e/o trasferimenti di Diritti edificatori anche residenziali, per promuovere azioni a forte interesse pubblico, attraverso opportuna Variante al PRG. I diritti edificatori verranno definiti nell'elaborato 7 - Piani di Organizzazione Urbana (POU).

7. Nell’area individuata con il numero 1 nel comparto VILLA EMMA è ammessa la funzione A10 oltre alle funzioni B4 e B6. Per tale area di intervento si richiede esclusivamente il reperimento dei parcheggi di pertinenza di cui alla Legge 122/89, pari a 1mq per ogni 10 mc.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28