Norme Tecniche di Attuazione

Art.26 bis Interventi in zona agricola

1. Gli edifici in territorio rurale classificati come beni culturali minori se soggetti a ristrutturazione edilizia non possono essere demoliti integralmente e devono mantenere la stessa sagoma, fatte salve le possibilità di cui ai successivi punti.

2. Nel territorio rurale:

  • - sono ammesse anche su edifici classificati come Beni Culturali minori assoggettati a RE, nel rispetto sostanziale della sagoma complessiva preesistente, modeste modifiche della sagoma delle coperture, finalizzate ad un miglioramento funzionale ed estetico;
  • - per gli edifici non classificati come Beni Culturali minori, gli interventi di Ristrutturazione Edilizia possono comprendere anche la Demolizione e Ricostruzione, all’interno della stessa particella o corte, come identificata alla data di adozione del PRG vigente (DCC n. 84 del 2607/1994). L'intervento deve avvenire nel rispetto degli usi ammessi nella zona territoriale omogenea. Nel caso di Demolizione e Ricostruzione deve essere redatto un progetto unitario esteso agli edifici e agli spazi liberi circostanti, e l'intervento deve rispettare i caratteri architettonici e ambientali del luogo.
  • - nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia previa demolizione e ricostruzione di edifici non tutelati con spostamento del sedime originario, è possibile lo spostamento all’esterno della fascia di rispetto stradale, cimiteriale e dei depuratori, a non più di 10 metri dal limite della stessa, previo completo ripristino e risanamento dell’area di sedime originaria allo stato ante edificazione. L'intervento deve rispettare i caratteri architettonici e ambientali del luogo.

3. Le possibilità di ampliamento sono limitate ai soli casi di edifici abitativi composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno (75 mq. di Su). Tale ampliamento è fissato, ai fini della presente norma, in un massimo di 60 mq. di Su, alla quale possono aggiungersi 15 mq per autorimessa e/o cantina. Successivamente a tale ampliamento l'alloggio non potrà essere oggetto di frazionamento. I posti auto pertinenziali possono essere realizzati all'aperto. È ammesso inoltre l'adeguamento dell'altezza ai valori minimi prescritti.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28