Norme Tecniche di Attuazione

Art.13 Modalità di attuazione della V.G. al P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua per mezzo di strumenti di intervento urbanistico preventivo (ove indicato), per concessione o autorizzazione dirette.

2. Gli strumenti urbanistici preventivi sono quelli definiti dalla L.R. 47/1978 e successive modificazioni e precisamente:

  • - Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
  • - Piani di zona per l'edilizia economica e popolare;
  • - Piani di zona per insediamenti produttivi;
  • - Piani particolareggiati di iniziativa privata;
  • - Piani di recupero di iniziativa pubblica o privata;
  • - Piani di sviluppo Aziendale o Interaziendale.

3. Le modalità di formazione e approvazione degli strumenti suddetti sono quelle contenute nella citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni e nelle Circolari Regionali in materia.

4. Sono altresì previsti altri strumenti preliminari agli interventi attuativi, che l'Amministrazione Comunale potrà richiedere per una migliore definizione preventiva dei progetti esecutivi in particolari ambiti territoriali. Tali strumenti vengono così definiti:

  • - Piani di organizzazione urbana (P.O.U.), tesi a predeterminare la composizione urbanistica degli interventi di valorizzazione di ambiti urbani individuandone criteri e modalità di organizzazione ed assetto generale.
    I P.O.U. saranno predisposti a cura dell'Amministrazione Comunale o potranno essere richiesti dalla stessa ai privati e approvati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia e costituiranno base di supporto per la progettazione esecutiva degli interventi. Qualora il POU sia approvato dal Consiglio Comunale, si può prevede l'attuazione per stralci.
    La documentazione necessaria é quella prevista dal R.E. per i pareri preventivi e comunque comprendente gli elaborati necessari ad illustrare i contenuti progettuali in modo esauriente.
    Per i principali comparti di espansione residenziale il P.R.G. ha già preordinato i P.O.U. in appositi elaborati grafici, che serviranno di supporto per la progettazione dei P.P. attuativi.
  • - Piani di riassetto del paesaggio (P.R.P.), tesi a predeterminare l'assetto paesaggisticoambientale di determinati ambiti territoriali di elevato valore, secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme.
    I P.R.P. dovranno definire contenuti, metodi ed azioni necessarie a riqualificare il paesaggio, riorganizzare il sistema di funzioni e coordinare gli obiettivi di sviluppo.
    Tali Piani, che potranno essere predisposti dall'A.C. o proposti dai privati, dovranno perseguire obiettivi di tutela, conservazione, integrazione e valorizzazione dei caratteri tipici locali e di pregio ambientale, favorendo nel contempo la pubblica fruizione e godibilità.
    Per la formazione e approvazione dei P.R.P. vale quanto detto al capoverso precedente.
    Nelle zone soggette ad intervento urbanistico preventivo il P.P. potrà essere formato anche per subcomparti funzionali, previa predisposizione di un P.O.U. preventivo sull'intero comparto che coordini l'intervento nelle sue linee generali. Il P.O.U. dovrà essere sottoscritto da tutti i proprietari interessati.

5. E' parte integrante della Variante Generale il Piano dei Sevizi di cui all'art. 13 della L.R. n° 47/78 e s.m.. Detto Piano, in relazione alle previsioni e indicazioni del P.R.G., specifica e dettaglia le aree destinate ai pubblici servizi ed in particolare le aree di U2 (verde e servizi) e le quote dei parcheggi pubblici di U.1 e U.2 connesse agli interventi attuativi da assoggettare a Piano Particolareggiato. In conformità a quanto consentito dall'art. 46 della citata L.R., le aree di U.2 possono essere individuate in tutto o in parte anche al di fuori dei comparti di intervento, nel qual caso il Piano dei Servizi ne indica la quantità e l'ubicazione.

6. Unità di Intervento Convenzionato - UIC

6.1 Gli elaborati di PRG in scala 1.5.000 individuano all'art. 32 quinques. Zone speciali per attività sportive, ricreative e turistiche, l'attuazione è subordinata alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intera perimetrazione di zona ed alla stipula di una convenzione con il Comune che dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

  • - l'indicazione della Su massima realizzabile;
  • - le caratteristiche principali dell'intervento;
  • - la quantità di superficie permeabile minima richiesta;
  • - eventuale disciplina tempi e spazi per usi pubblici.

In assenza di convenzione all'interno dell'Art.32 quinques. Zone speciali per attività sportive, ricreative e turistiche, valgono le norme della zona agricola sottostante.

6.2 Negli interventi diretti di tipo residenziale (zone omogenee di tipo B di cui all'art. 22) sono soggetti a Permesso di costruire convenzionato:

  • - interventi edilizi contestuali su due o o più lotti
  • - interventi edilizi su un lotto con SF maggiore o uguale a 2.000 mq.

6.3 Negli interventi diretti in zone omogenee di tipo D (art. 24) sono soggetti a Permesso di costruire convenzionato:

  • - interventi edilizi contestuali su due o o più lotti
  • - interventi edilizi su un lotto con SF maggiore o uguale a 3.000 mq.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28