Norme Tecniche di Attuazione

Art. 8ter Installazione di elementi di arredo o di servizio negli edifici nelle aree pertinenziali e a verde privato

Art. 8ter - Installazione di elementi di arredo o di servizio negli edifici nelle aree pertinenziali e a verde privato

1. Possono essere installati pergolati o 'gazebo', pensiline leggere e tende (poste anche ai piani superiori al primo fuori terra) esclusivamente costituiti da struttura leggera, in legno o metallo, assemblata in modo da costituire un elemento rimovibile previo smontaggio e non per demolizione (sono vietati materiali deteriorati o comunque di recupero fatiscenti); tali manufatti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

  • - h. max esterna = ml. 3.00;
  • - superficie occupata max = mq. 20 per unità immobiliare, fermo restando che l’area di pertinenza non potrà essere occupata per una quota superiore al 50%;
  • - la struttura dovrà avere forma regolare;
  • relativamente alle distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti occorre che almeno rispettino le norme dettate dagli artt.873 e segg. del Codice Civile. In alternativa potrà essere sottoscritto un atto formale di assenso dal confinante, nelle forme stabilite dalla Legge, per la deroga dalle sole distanze dai confini;
  • - la struttura non può essere tamponata; può essere invece ombreggiata con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali arelle, piante rampicanti, teli non impermeabili, grigliati, e simili.

2. Nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare allo scopo locali costruiti, possono essere installate casette per ricovero attrezzi da giardino in numero massimo di un manufatto per unità immobiliare dotata di giardino privato, nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

  • - altezza massima non superiore a m. 2,40 in gronda (misurata all'imposta della copertura sul lato esterno);
  • - superficie coperta non superiore a mq. 8;
  • - non più di un manufatto per unità immobiliare, con esclusione delle u.i. ad uso autorimessa o magazzino;
  • - struttura leggera e facilmente rimovibile previo smontaggio (non sono consentiti materiali deteriorati o comunque di recupero fatiscenti);
  • - inserimento decoroso nel contesto paesaggistico in cui vengono installati;
  • - i manufatti non potranno in nessun caso essere adibiti al ricovero di autoveicoli;
  • - rispettare una distanza di almeno m. 3,00 da aree pubbliche o destinate all'uso pubblico, salvo specifiche deroghe in caso di allineamenti prevalenti, fatto salvo il rispetto delle distanze previste dal Codice Civile.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo rientrano tra quelli classificati come "edilizia libera" ai sensi della L.R. n. 15/2013, per i quali non è richiesto titolo abilitativo. Il posizionamento di manufatti di cui ai precedenti commi 1 e 2 in prossimità delle strade, dentro e fuori i centri abitati, dovrà comunque rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per i muri di cinta, in relazione alle diverse classificazioni delle strade stesse.

4. Il posizionamento di manufatti di cui ai precedenti commi 1 e 2:

  • - è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in aree interessate da vincolo paesaggistico
  • - è ammesso nelle aree di pertinenza di immobili tutelati in quanto di interesse storico-architettonico, previo parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, in posizione opportunamente mitigata da alberature o elementi naturali

5. Casette in legno con caratteristiche diverse da quelle fissate nei precedenti commi si configurano come edifici, soggetti pertanto alle relative procedure edilizie e alle disposizioni del presente PRG riguardo agli edifici (parametri edilizi, distanze, ecc.).

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28